Diapositiva 1 - DidatticaDuePuntoZero

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Diapositiva 1 - DidatticaDuePuntoZero
27 maggio 2016
Navigazione online e riflessi penali:
spunti per i docenti
dott. Riccardo Colangelo
Cultore di Informatica e logica giuridica
presso l’Università di Pavia
La Rete e i reati
Navigando in Rete, possono essere commessi
vari tipi di reati.
La Rete non è un mondo virtuale.
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
Alcuni dei “reati informatici” (cenni)
cfr. l. 547/1993 e l. 48/2008 (ratifica della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica)
Art. 491 bis c.p. - [Falsità dei] documenti informatici
Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici
Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o
telematico
Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche
Art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare,
impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Art. 617 sexies c.p. - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di
comunicazioni informatiche o telematiche
Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
La Rete e i reati “tradizionali”
Non tutti gli illeciti penali che possono essere
commessi on line sono ascrivibili alla categoria
dei “reati informatici”.
Non vanno dimenticate, infatti, varie
fattispecie di reato, già previste dal codice
penale prima dell’avvento dell’uso diffuso e
massivo della Rete e che, tuttavia, possono
trovare applicazione anche relativamente a
condotte poste in essere on line.
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
REATI INFORMATICI
+
REATI
COMMESSI MEDIANTE MEZZI INFORMATICI
=
REATI CIBERNETICI
(Seminara)
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
Sostituzione di persona
Art. 494 c.p.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un
vantaggio o di recare ad altri un danno, induce
taluno in errore, sostituendo illegittimamente
la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé
o ad altri un falso nome, o un falso stato,
ovvero una qualità a cui la legge attribuisce
effetti giuridici, è punito se il fatto non
costituisce un altro delitto contro la fede
pubblica con la reclusione fino a un anno.
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
Cass., Sez. V. pen., sent. n. 25774/2014
Falso profilo aperto su Badoo
“1.3 Nella specie, il ricorrente ha creato un profilo sul social
network Badoo denominato "(OMISSIS)", riproducente
l'effige della persona offesa, con una descrizione tutt'altro
che lusinghiera (ad esempio nelle informazioni personali
era riportata la dicitura "Mangio solo cibo spazzatura e
bevo birra... quando mi ubriaco vado su di giri") e con tale
falsa identità usufruiva dei servizi del sito, consistenti
essenzialmente nella possibilità di comunicazione in rete
con gli altri iscritti (indotti in errore sulla sua identità) e di
condivisione di contenuti (tra cui la stessa foto ritraente il
C.)”.
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
Cass., Sez. V. pen., sent. n. 25774/2014
“1.4 Più aderente alla fattispecie oggetto di questo giudizio è […]
quella esaminata da una decisione meno recente di questa Sezione
(Sez. 5, n. 46674 del 08/11/2007, […]), della condotta la condotta di
colui che crei ed utilizzi un "account" di posta elettronica,
attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto,
inducendo in errore gli utenti della rete internet nei confronti dei
quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare
danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese
(nella specie a seguito dell'iniziativa dell'imputato, la persona offesa
si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri
a scopo sessuale).
In questa fattispecie, come in quella, infatti, la descrizione di un
profilo poco lusinghiero, come sopra ricordato, consente di
riconoscere, oltre all'intento di conseguire un vantaggio non
patrimoniale, quello di recare un danno all'altrui reputazione,
intesa come l'immagine di sè presso gli altri”.
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
Cass., Sez. V. pen., sent. n. 25774/2014
“La Corte territoriale ha poi confermato la valutazione del
Tribunale in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della
persona offesa, definendole "coerenti, costanti nel tempo
immuni da contraddizioni e scevre da malanimo o
risentimento" e idonee a fondare un giudizio di
responsabilità dell'imputato, evidenziando che comunque
tale giudizio si fonda su molti altri elementi, derivanti
dall'attività investigativa della Polizia postale, che ha
consentito di associare al profilo del sito Badoo la famiglia
dell'imputato, attraverso l'individuazione dell'indirizzo IP
del computer che aveva creato l'account e, nell'ambito del
nucleo familiare corrispondente all'utenza telefonica, di
risalire all'odierno imputato, grazie all'analisi dell'hard
disk del suo computer portatile”.
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
Garante per la Protezione dei dati personali
Provvedimento dell'11 febbraio 2016 [4833448]
IL GARANTE:
“accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a Facebook:
a) di comunicare in forma intelligibile al ricorrente tutti i dati che lo
riguardano detenuti in relazione ai profili Facebook aperti a suo
nome, nonché di fornire all'interessato informazioni circa l'origine
dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli
estremi identificativi del titolare e del responsabile, nonché i
soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati o
che possono venirne a conoscenza, entro e non oltre trenta giorni
dalla ricezione della presente decisione;
b) di non effettuare, con effetto immediato dalla data di ricezione del
presente provvedimento, alcun ulteriore trattamento dei dati riferiti
all'interessato, inseriti nel social network dal falso account, con
conservazione di quelli finora trattati ai fini della eventuale
acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria”.
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
Frode informatica
640 ter c.p.
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema
informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi
modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema
informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a
euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 ) del
secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso
della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro
3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità
digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna
delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza
aggravante.
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
Ingiuria
594 c.p.
Testo abrogato dal d.lgs. 7/2016
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino
a euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante
comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o
disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a
euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in
presenza di più persone.
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie
Art. 4 d.lgs. 7/2016
1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da
euro cento ad euro ottomila:
a) chi offende l’onore o il decoro di una
persona
presente,
ovvero
mediante
comunicazione
telegrafica,
telefonica,
informatica o telematica, o con scritti o
disegni, diretti alla persona offesa.
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
Diffamazione
Art. 595 c.p.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando
con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è
della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro
2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo
di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da
sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o
ad una sua rappresentanza o ad una Autorità costituita in collegio,
le pene sono aumentate.
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
Tra diffamazione e cyberbullismo
Cassazione, Sez. V penale
sent. n. 23010/2013
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
Cass., Sez. V pen., sent. n. 23010/2013
Imputazione
Art. 595 c.p. (diffamazione)
“Offendeva l’onore e il decoro di… inserendo nel blog a
lei registrato […] accessibile a chiunque, fotografie
ritraendosi la… all’interno della classe e mostranti il volto
di questa inserita in un corpo di scimmia o piegata in
avanti mentre l’indagata l’afferrava da dietro simulando
un rapporto sessuale ed accompagnando le suddette
foto con commenti denigratori ([…] è il passatempo della
nostra classe, la nostra valvola di sfogo, un essere venuto
in terra per essere abusato eccetera), nonché
intrattenendo sul suddetto blog conversazioni in chat con
altri soggetti con i quali, commentando le fotografie,
denigrava ulteriormente la persona della…”.
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
Cass., Sez. V pen., sent. n. 23010/2013
“È infondato anche il rilievo difensivo riguardante la
pretesa mancanza, nella fattispecie, dei presupposti
della comunicazione con più persone. Al riguardo,
la risposta motiva del giudice di appello è […]
pertinente ed appropriata nel riferimento alle
modalità di accesso al sito (rectius al profilo […])
sulla base delle quali, con insindacabile
apprezzamento di merito, è stato ritenuto che
quanto pubblicato, costituente deprecabile
esempio di cyberbullismo, fosse venuto a
conoscenza di una pluralità di persone”.
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
Cass., Sez. V pen., sent. n. 23010/2013
La Suprema Corte riconosce che una condotta
diffamatoria possa essere definita in concreto
“deprecabile esempio di cyberbullismo”.
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
Il legislatore ed il cyberbullismo
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
Il legislatore ed il cyberbullismo
Camera dei Deputati / Senato della Repubblica – XVII Legislatura (dal 2013)
Alcune proposte di legge / disegni di legge in materia di cyberbullismo
C.2670 - 17ª Legislatura
On. Vanna Iori (PD) e altri
Norme in materia di contrasto al fenomeno del cyberbullismo
15 ottobre 2014: Presentato alla Camera
22 marzo 2016: In corso di esame in commissione
C.3605 - 17ª Legislatura
On. Milena Santerini (DeS-CD) e altri
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo, anche
informatico (cyberbullismo)
12 febbraio 2016: Presentato alla Camera
22 marzo 2016: In corso di esame in commissione
C.3607 - 17ª Legislatura
On. Marialucia Lorefice (M5S) e altri
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo
informatico (cyberbullismo)
15 febbraio 2016: Presentato alla Camera
22 marzo 2016: In corso di esame in commissione
dott. Riccardo Colangelo - 12 maggio 2016
Il legislatore ed il cyberbullismo
C.3139 - 17ª Legislatura
Sen. Elena Ferrara (PD) e altri
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
del cyberbullismo
21 maggio 2015: Trasmesso dal Senato
22 marzo 2016: In corso di esame in commissione
S.1261 - 17ª Legislatura
Sen. Elena Ferrara (PD) e altri
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
del cyberbullismo
27 gennaio 2014: Presentato al Senato
20 maggio 2015: Approvato
S.1620 - 17ª Legislatura
Sen. Riccardo Mazzoni (FI-PdL XVII)
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori
18 settembre 2014: Presentato al Senato
20 maggio 2015: Assorbito da ddl FERRARA
dott. Riccardo Colangelo - 12 maggio 2016
Proposta di legge C 1986 (Campana)
Presentata il 23 gennaio 2014
ART. 3
1. Sono considerati atti di bullismo informatico:
a) i messaggi on line violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un
forum;
b) la spedizione reiterata di messaggi insultanti mirati a ferire la vittima;
offendere qualcuno al fine di danneggiarlo gratuitamente e con cattiveria
via e-mail, messaggistica istantanea o sui social network;
c) la sostituzione di persona al fine spedire messaggi o pubblicare testi
reprensibili;
d) la pubblicazione di informazioni private o imbarazzanti su un’altra persona;
e) l’ottenimento della fiducia di qualcuno con l’inganno al fine di pubblicare o
condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici;
f) l’esclusione deliberata di una persona da gruppi on-line al fine di provocare
un sentimento di emarginazione;
g) le molestie e le denigrazioni minacciose mirate a incutere timore.
h) la registrazione con apparecchi elettronici di video o di audio degli atti di
bullismo di cui all’articolo 2 e la pubblicazione degli stessi sui siti internet.
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
Proposta di legge C 3139 (Ferrara)
già Disegno di Legge S 1261
Approvata dal Senato della Repubblica il 20 maggio 2015
ART. 1
(Finalità e definizioni)
2. Ai fini della presente legge, per « cyberbullismo » si intende
qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto,
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati
personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica,
nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche
uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco
dannoso, o la loro messa in ridicolo.
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
Proposta di legge C 3607 (Lorefice)
Presentata il 15 febbraio 2016
ART.1.
(Finalità e definizioni)
2. Ai fini della presente legge, per cyberbullismo si intende qualunque forma
di pressione, prevaricazione, aggressione, molestia, istigazione al suicidio
e all’autolesionismo, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto
d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione e trattamento
illecito di dati personali commessa in danno di minori, realizzata per via
telematica o mediante sistemi informatici, nonché la pubblicazione e la
diffusione sulla rete internet di materiale audiovisivo riservato,
attraverso posta elettronica, messaggi istantanei, chat-rooms, blog o
forum, avente ad oggetto il minore o anche uno o più componenti della
famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello
di isolare il minore o il gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso e
un attacco dannoso.
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
Ammonimento
Proposta di legge C 3139 (Ferrara)
già Disegno di Legge S 1261
Approvata dal Senato della Repubblica il 20 maggio 2015
ART. 6
(Ammonimento)
1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei
reati di cui agli articoli 594 [ingiuria (depenalizzato)], 595 [diffamazione] e 612
[minaccia] del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi,
mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei
confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui
all’articolo 8, commi 1 e 2,del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un
genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale.
3. Gli effetti dell’ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della
maggiore età.
(cfr. d.l. 11/2009, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di
contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”).
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016
Grazie!
dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016