Diapositiva 1 - DidatticaDuePuntoZero
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27 maggio 2016 Navigazione online e riflessi penali: spunti per i docenti dott. Riccardo Colangelo Cultore di Informatica e logica giuridica presso l’Università di Pavia La Rete e i reati Navigando in Rete, possono essere commessi vari tipi di reati. La Rete non è un mondo virtuale. dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 Alcuni dei “reati informatici” (cenni) cfr. l. 547/1993 e l. 48/2008 (ratifica della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica) Art. 491 bis c.p. - [Falsità dei] documenti informatici Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Art. 617 sexies c.p. - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 La Rete e i reati “tradizionali” Non tutti gli illeciti penali che possono essere commessi on line sono ascrivibili alla categoria dei “reati informatici”. Non vanno dimenticate, infatti, varie fattispecie di reato, già previste dal codice penale prima dell’avvento dell’uso diffuso e massivo della Rete e che, tuttavia, possono trovare applicazione anche relativamente a condotte poste in essere on line. dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 REATI INFORMATICI + REATI COMMESSI MEDIANTE MEZZI INFORMATICI = REATI CIBERNETICI (Seminara) dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 Sostituzione di persona Art. 494 c.p. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno. dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 Cass., Sez. V. pen., sent. n. 25774/2014 Falso profilo aperto su Badoo “1.3 Nella specie, il ricorrente ha creato un profilo sul social network Badoo denominato "(OMISSIS)", riproducente l'effige della persona offesa, con una descrizione tutt'altro che lusinghiera (ad esempio nelle informazioni personali era riportata la dicitura "Mangio solo cibo spazzatura e bevo birra... quando mi ubriaco vado su di giri") e con tale falsa identità usufruiva dei servizi del sito, consistenti essenzialmente nella possibilità di comunicazione in rete con gli altri iscritti (indotti in errore sulla sua identità) e di condivisione di contenuti (tra cui la stessa foto ritraente il C.)”. dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 Cass., Sez. V. pen., sent. n. 25774/2014 “1.4 Più aderente alla fattispecie oggetto di questo giudizio è […] quella esaminata da una decisione meno recente di questa Sezione (Sez. 5, n. 46674 del 08/11/2007, […]), della condotta la condotta di colui che crei ed utilizzi un "account" di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese (nella specie a seguito dell'iniziativa dell'imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale). In questa fattispecie, come in quella, infatti, la descrizione di un profilo poco lusinghiero, come sopra ricordato, consente di riconoscere, oltre all'intento di conseguire un vantaggio non patrimoniale, quello di recare un danno all'altrui reputazione, intesa come l'immagine di sè presso gli altri”. dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 Cass., Sez. V. pen., sent. n. 25774/2014 “La Corte territoriale ha poi confermato la valutazione del Tribunale in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, definendole "coerenti, costanti nel tempo immuni da contraddizioni e scevre da malanimo o risentimento" e idonee a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato, evidenziando che comunque tale giudizio si fonda su molti altri elementi, derivanti dall'attività investigativa della Polizia postale, che ha consentito di associare al profilo del sito Badoo la famiglia dell'imputato, attraverso l'individuazione dell'indirizzo IP del computer che aveva creato l'account e, nell'ambito del nucleo familiare corrispondente all'utenza telefonica, di risalire all'odierno imputato, grazie all'analisi dell'hard disk del suo computer portatile”. dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 Garante per la Protezione dei dati personali Provvedimento dell'11 febbraio 2016 [4833448] IL GARANTE: “accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a Facebook: a) di comunicare in forma intelligibile al ricorrente tutti i dati che lo riguardano detenuti in relazione ai profili Facebook aperti a suo nome, nonché di fornire all'interessato informazioni circa l'origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati o che possono venirne a conoscenza, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della presente decisione; b) di non effettuare, con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento, alcun ulteriore trattamento dei dati riferiti all'interessato, inseriti nel social network dal falso account, con conservazione di quelli finora trattati ai fini della eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria”. dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 Frode informatica 640 ter c.p. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 ) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante. dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 Ingiuria 594 c.p. Testo abrogato dal d.lgs. 7/2016 Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone. dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie Art. 4 d.lgs. 7/2016 1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento ad euro ottomila: a) chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 Diffamazione Art. 595 c.p. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 Tra diffamazione e cyberbullismo Cassazione, Sez. V penale sent. n. 23010/2013 dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 Cass., Sez. V pen., sent. n. 23010/2013 Imputazione Art. 595 c.p. (diffamazione) “Offendeva l’onore e il decoro di… inserendo nel blog a lei registrato […] accessibile a chiunque, fotografie ritraendosi la… all’interno della classe e mostranti il volto di questa inserita in un corpo di scimmia o piegata in avanti mentre l’indagata l’afferrava da dietro simulando un rapporto sessuale ed accompagnando le suddette foto con commenti denigratori ([…] è il passatempo della nostra classe, la nostra valvola di sfogo, un essere venuto in terra per essere abusato eccetera), nonché intrattenendo sul suddetto blog conversazioni in chat con altri soggetti con i quali, commentando le fotografie, denigrava ulteriormente la persona della…”. dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 Cass., Sez. V pen., sent. n. 23010/2013 “È infondato anche il rilievo difensivo riguardante la pretesa mancanza, nella fattispecie, dei presupposti della comunicazione con più persone. Al riguardo, la risposta motiva del giudice di appello è […] pertinente ed appropriata nel riferimento alle modalità di accesso al sito (rectius al profilo […]) sulla base delle quali, con insindacabile apprezzamento di merito, è stato ritenuto che quanto pubblicato, costituente deprecabile esempio di cyberbullismo, fosse venuto a conoscenza di una pluralità di persone”. dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 Cass., Sez. V pen., sent. n. 23010/2013 La Suprema Corte riconosce che una condotta diffamatoria possa essere definita in concreto “deprecabile esempio di cyberbullismo”. dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 Il legislatore ed il cyberbullismo dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 Il legislatore ed il cyberbullismo Camera dei Deputati / Senato della Repubblica – XVII Legislatura (dal 2013) Alcune proposte di legge / disegni di legge in materia di cyberbullismo C.2670 - 17ª Legislatura On. Vanna Iori (PD) e altri Norme in materia di contrasto al fenomeno del cyberbullismo 15 ottobre 2014: Presentato alla Camera 22 marzo 2016: In corso di esame in commissione C.3605 - 17ª Legislatura On. Milena Santerini (DeS-CD) e altri Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo, anche informatico (cyberbullismo) 12 febbraio 2016: Presentato alla Camera 22 marzo 2016: In corso di esame in commissione C.3607 - 17ª Legislatura On. Marialucia Lorefice (M5S) e altri Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo informatico (cyberbullismo) 15 febbraio 2016: Presentato alla Camera 22 marzo 2016: In corso di esame in commissione dott. Riccardo Colangelo - 12 maggio 2016 Il legislatore ed il cyberbullismo C.3139 - 17ª Legislatura Sen. Elena Ferrara (PD) e altri Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo 21 maggio 2015: Trasmesso dal Senato 22 marzo 2016: In corso di esame in commissione S.1261 - 17ª Legislatura Sen. Elena Ferrara (PD) e altri Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo 27 gennaio 2014: Presentato al Senato 20 maggio 2015: Approvato S.1620 - 17ª Legislatura Sen. Riccardo Mazzoni (FI-PdL XVII) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori 18 settembre 2014: Presentato al Senato 20 maggio 2015: Assorbito da ddl FERRARA dott. Riccardo Colangelo - 12 maggio 2016 Proposta di legge C 1986 (Campana) Presentata il 23 gennaio 2014 ART. 3 1. Sono considerati atti di bullismo informatico: a) i messaggi on line violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum; b) la spedizione reiterata di messaggi insultanti mirati a ferire la vittima; offendere qualcuno al fine di danneggiarlo gratuitamente e con cattiveria via e-mail, messaggistica istantanea o sui social network; c) la sostituzione di persona al fine spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili; d) la pubblicazione di informazioni private o imbarazzanti su un’altra persona; e) l’ottenimento della fiducia di qualcuno con l’inganno al fine di pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici; f) l’esclusione deliberata di una persona da gruppi on-line al fine di provocare un sentimento di emarginazione; g) le molestie e le denigrazioni minacciose mirate a incutere timore. h) la registrazione con apparecchi elettronici di video o di audio degli atti di bullismo di cui all’articolo 2 e la pubblicazione degli stessi sui siti internet. dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 Proposta di legge C 3139 (Ferrara) già Disegno di Legge S 1261 Approvata dal Senato della Repubblica il 20 maggio 2015 ART. 1 (Finalità e definizioni) 2. Ai fini della presente legge, per « cyberbullismo » si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 Proposta di legge C 3607 (Lorefice) Presentata il 15 febbraio 2016 ART.1. (Finalità e definizioni) 2. Ai fini della presente legge, per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, prevaricazione, aggressione, molestia, istigazione al suicidio e all’autolesionismo, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito di dati personali commessa in danno di minori, realizzata per via telematica o mediante sistemi informatici, nonché la pubblicazione e la diffusione sulla rete internet di materiale audiovisivo riservato, attraverso posta elettronica, messaggi istantanei, chat-rooms, blog o forum, avente ad oggetto il minore o anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare il minore o il gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso e un attacco dannoso. dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 Ammonimento Proposta di legge C 3139 (Ferrara) già Disegno di Legge S 1261 Approvata dal Senato della Repubblica il 20 maggio 2015 ART. 6 (Ammonimento) 1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 [ingiuria (depenalizzato)], 595 [diffamazione] e 612 [minaccia] del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2,del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 2. Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale. 3. Gli effetti dell’ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età. (cfr. d.l. 11/2009, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”). dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016 Grazie! dott. Riccardo Colangelo - 27 maggio 2016