CONCLUSIONI DELL`AVVOCATO GENERALE L.A. GEELHOED

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CONCLUSIONI DELL`AVVOCATO GENERALE L.A. GEELHOED
CONCLUSIONI DELĽAVV. GEN. GEELHOED - CAUSA C-374/03
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 2 dicembre 2004
1
I — Introduzione
1. Nella causa in esame il Verwaltungsge­
richt Sigmaringen ha sottoposto quattro
questioni pregiudiziali sull'interpretazione
della decisione del Consiglio di associazione
CEE/Turchia n. 1/80 2, (in prosieguo: la
«decisione n. 1/80»). Più in particolare, il
giudice del rinvio vuole sapere se la figlia di
un lavoratore turco regolarmente occupato
in uno Stato membro abbia diritto ad un
assegno di studio per un anno di studio
all'Università di Istanbul (Turchia).
2. La rilevanza della causa in esame risiede
soprattutto nel contesto in cui la questione è
posta. Ifiglidi lavoratori turchi fruiscono, nel
territorio della Comunità europea, diritti in
base all'art. 9 della decisione n. 1/80, decisione che dà attuazione all'Accordo di
associazione tra la Comunità Economica
Europea e la Turchia 3. Tali diritti differi-
1 — Lingua originale: l'olandese.
2 — Decisione n. 1/80 del 19 settembre 1980 relativa allo sviluppo
dell'associazione, presa dal Consiglio di associazione costituito
dall'accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità
Economica Europea e la Turchia.
3 — Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità
Economicii Europea e la Turchia, sottoscritto ad Ankara il
12 settembre 1963 dalla Repubblica turca, da un lato, e gli Stati
membri della CEE e la Comunità, dall'altro, e che a nome della
Comunità è stato concluso, ratificato e confermato con la
decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE
(GU 217, pag. 3685).
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scono dai diritti spettanti ai figli dei lavoratori comunitari in base all'art. 39 CE e
seguenti, ed al regolamento (CEE) del
Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all'interno della Comunità 4(in prosieguo: il
«regolamento n. 1612/68»).
II — Contesto normativo
A — L'Accordo di associazione CEE/Turchia
3. L'Accordo di associazione ha, ai sensi del
suo art. 2, n. 1, lo scopo di promuovere un
rafforzamento continuo ed equilibrato delle
relazioni commerciali ed economiche tra le
parti contraenti, incluse le relazioni concernenti la forza lavoro, realizzando gradualmente la libera circolazione dei lavoratori
(art. 12) ed eliminando le restrizioni alla
libertà di stabiliménto (art. 13) ed alla libera
4 — GU L 257, pag. 2.
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prestazione dei servizi (art. 14), al fine di
migliorare le condizioni di vita del popolo
turco e di rendere possibile, in uno stadio
successivo, l'adesione della Repubblica di
Turchia alla Comunità (quarto 'considerando' ed art. 28).
4. In quest'ottica, l'Accordo di associazione
prevede una fase preparatoria, di modo che
la Repubblica di Turchia possa rafforzare la
sua economia con l'aiuto della Comunità
(art. 3), una fase transitoria, nel corso della
quale si fa in modo di attuare progressivamente un'unione doganale e di ravvicinare le
politiche economiche della Turchia a quelle
della Comunità (art. 4), ed una fase definitiva, basata sull'unione doganale ed implicante il rafforzamento della coordinazione
delle politiche economiche delle parti contraenti (art. 5).
5. L'art. 6 dell'Accordo di associazione
recita:
«Per assicurare l'applicazione ed il progressivo sviluppo del regime di Associazione, le
parti contraenti si riuniscono in un Consiglio
di associazione, che agisce nei limiti delle
attribuzioni conferitegli dall'Accordo».
Il Consiglio di associazione ha quindi il
potere di prendere decisioni per il raggiungimento degli obiettivi fìssati dall'Accordo e
nei casi da questo previsti (art. 22, n. 1,
dell'Accordo di associazione). Ognuna delle
due parti è tenuta a prendere le misure
necessarie all'esecuzione delle decisioni
adottate.
6. L'art. 9 dell'Accordo di associazione
dispone:
«Le parti contraenti riconoscono che nel
campo di applicazione dell'Accordo, e senza
pregiudizio delle disposizioni particolari
eventualmente fissate in applicazione dell'art. 8, qualsiasi discriminazione fondata
sulla nazionalità è vietata in conformità del
principio enunciato nell'art. 7 del Trattato
che istituisce la Comunità».
7. L'art. 12 dell'Accordo di associazione
prevede:
«Le parti contraenti convengono di ispirarsi
agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato che
istituisce la Comunità per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei
lavoratori».
8. Il Protocollo addizionale, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970, che in nome della
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Comunità è stato concluso, ratificato e
confermato con il regolamento (CEE) del
Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760/72 5 (in
prosieguo: il «Protocollo addizionale»), stabilisce nel suo art. 1 le condizioni, le
modalità ed i tempi di realizzazione della
fase transitoria prevista all'art. 4 dell'Accordo
di associazione. Ai sensi del suo art. 62, il
Protocollo addizionale costituisce parte integrante dell'Accordo.
non è mai stata pubblicata nella Gazzetta
ufficiale 6. Nel terzo 'considerando' della
decisione n. 1/80 si legge quanto segue:
«nel settore sociale la decisione intende
migliorare il regime di cui beneficiano i
lavoratori e i loro familiari rispetto al regime
istituito con decisione del Consiglio di
associazione 20 dicembre 1976, n. 2/76».
9. Il citato Protocollo addizionale comprende un titolo II, intitolato «Circolazione
delle persone e dei servizi», il cui capitolo I è
dedicato ai lavoratori.
12. È fondamentale per il caso in esame
l'art. 9, che dispone: «I figli dei lavoratori
turchi che sono o sono stati regolarmente
occupati in uno Stato membro della Comunità, regolarmente residenti con i loro
genitori, sono ammessi in tale Stato ai corsi
di insegnamento generale, di tirocinio e di
formazione professionale alle stesse condizioni di ammissione richieste, in fatto di
istruzione previa, ai figli dei cittadini degli
Stati membri. In detto Stato essi possono
beneficiare dei vantaggi stabiliti in materia
dalla legislazione nazionale».
10. L'art. 36 di quest'ultimo stabilisce i
termini per la graduale realizzazione della
libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati
membri della Comunità e la Turchia, conformemente ai principi enunciati all'art. 12
dell'Accordo di associazione, e prevede che il
Consiglio di associazione stabilisca le modalità all'uopo necessarie.
13. L'art. 10, n. 1, della decisione in esame
prevede:
B — Decisione n. 1/80
11. Il 19 settembre 1980 il Consiglio di
associazione ha adottato la decisione n. 1/80.
Piuttosto sorprendentemente, tale decisione
5 — Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972,
n. 2760/72, per la conclusione del protocollo addizionale e
del protocollo finanziario, firmati il 23 novembre 1970 e
allegati all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità
economica europea e la Turchia, e relativo ai provvedimenti
da prendere per la loro entrata in vigore (GU L 293, pag. 1).
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«Gli Stati membri della Comunità concedono ai lavoratori turchi appartenenti al loro
regolare mercato del lavoro un regime
6 — Questo difetto di realizzazione non ha dato motivo alla Corte
di mettere in discussione la validità giuridica concreta della
decisione.
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caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi
discriminazione di nazionalità rispetto ai
lavoratori comunitari, con riferimento alla
retribuzione e alle altre condizioni di
lavoro».
C — Regolamento n. 1612/68
14. L'art. 12 del regolamento dispone: «I figli
del cittadino di uno Stato membro, che sia o
sia stato occupato sul territorio di un altro
Stato membro, sono ammessi a frequentare i
corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse
condizioni previste per i cittadini di tale
Stato, se i figli stessi vi risiedono»
Gli Stati membri incoraggiano le iniziative
intese a permettere a questi giovani di
frequentare i predetti corsi nelle migliori
condizioni».
sieguo: il «BAföG»), un assegno di studio è
versato agli studenti che abbiano domicilio
permanente nel territorio nazionale e che
compiano studi presso un istituto di insegnamento avente sede al di fuori del
medesimo territorio, a condizione che
«1. tali studi presentino un'utilità per gli
interessati allo stato attuale della loro
formazione e almeno parte di questa formazione possa essere riconosciuta come rientrante nell'iter richiesto o abituale degli studi
da compiere,
o
2. nell'ambito della cooperazione transfrontaliera tra un istituto tedesco ed uno
straniero vengano offerti, dagli stessi istituti,
corsi tra loro collegati e fungibili per una
formazione unitaria,
o
D — 11 diritto nazionale
15. Ai sensi del § 5, n. 2, prima frase, del
Bundesausbildungsförderungsgesetz (in pro-
3. una formazione intrapresa per almeno un
anno presso un istituto nazionale venga
proseguita presso un istituto estero in uno
Stato membro dell'Unione europea e sempreché gli interessati siano in possesso delle
necessarie conoscenze linguistiche».
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16. Conformemente al § 5, n. 2, quarta frase,
del BAföG, la prima frase è applicabile agli
studenti menzionati al § 8, n. 2, del BAföG
(«altri stranieri») solo qualora il soggiorno
all'estero sia prescritto dalle disposizioni in
materia di formazione come una parte della
formazione che deve necessariamente essere
svolta all'estero.
17. Il § 8, n. 1, del BAföG, dispone:
5. agli stranieri che dimorano abitualmente
in Germania e sono stati riconosciuti come
profughi e sono autorizzati a soggiornare in
Germania non solo in via transitoria;
6. agli stranieri che dimorano abitualmente
in Germania e nei confronti dei quali è stata
accertata l'esistenza di un ostacolo all'espulsione ai sensi dell'art. 51 I della legge sugli
stranieri;
«Un sussidio alla formazione viene erogato:
1. ai cittadini tedeschi ai sensi della Costituzione (Grundgesetz);
2. agli apolidi ai sensi della legge sulla
situazione giuridica degli apolidi nel territorio federale;
7. agli stranieri che risiedono stabilmente
nel territorio in cui vige il BAföG, qualora
uno dei genitori sia un cittadino tedesco ai
sensi della Costituzione;
3. agli stranieri che dimorano abitualmente
in Germania e sono stati riconosciuti come
rifugiati ai sensi della legge sull'asilo politico;
8. agli studenti ai quali, in quanto figli, viene
garantita la libera circolazione dalla legge sul
soggiorno dei cittadini della Comunità e che,
pertanto, godono del diritto di soggiorno
nella loro qualità difigli,ovvero agli studenti
ai quali la libera circolazione e il diritto di
soggiorno sono negati dalla stessa legge per
detta qualità solo perché maggiori di anni 21,
o che non ricevono dai loro genitori o dal
loro coniuge un assegno di mantenimento;
4. agli stranieri che dimorano abitualmente
in Germania e sono stati riconosciuti come
profughi ai sensi dell'art. 1 della legge sulle
misure a favore dei profughi accolti nell'ambito di azioni di aiuto umanitario;
9. agli studenti che hanno la cittadinanza di
un altro Stato membro della CE o di un altro
Stato appartenente allo Spazio economico
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europeo e che avevano stipulato un contratto
di lavoro in Germania prima dell'inizio della
formazione; tra l'attività svolta in tale rapporto di lavoro e l'oggetto della formazione
deve sussistere in linea di principio un
nesso».
18. Ai sensi del § 8, n. 2, secondo comma,
del BAföG, l'assegno di studio viene erogato
agli altri stranieri qualora almeno uno dei
genitori abbia soggiornato e sia stato regolarmente occupato in Germania per almeno
tre anni nell'arco dei sei anni precedenti
l'inizio della parte di studi finanziabile.
20. Con decisione 2 settembre 1999 il
Landesamt für Ausbildungsförderung
Nordrhein-Westfalen ha respinto la richiesta, motivando, in sostanza, che la sig.na
Gürol, la quale in quanto studente, ai sensi
della normativa tedesca, rientra nella categoria «altri stranieri», ha diritto ad un
assegno di studio per la permanenza presso
un'Università straniera solo qualora il soggiorno all'estero sia prescritto dalle norme
sulla formazione come una parte della
formazione da svolgere necessariamente
all'estero. Dall'ordinamento degli studi e
dal piano di studi per il corso di laurea non
emerge però che la Facoltà di Economia
dell'Università di Tubinga prescriva obbligatoriamente un soggiorno di studio di un
anno.
I I I- I fatti
A — I fatti della causa principale
19. Gaye Gürol, ricorrente nella causa principale, è una cittadina turca nata in Germania il 28 luglio 1975, i cui genitori vivono in
Germania. Dal semestre invernale 1995/1996
studia economia, con specializzazione in
studi regionali (paese: Turchia), all'Università di Tubinga. Per questo corso di studi le
sono state accordate prestazioni statali di
aiuto allo studio. Dall'ottobre 1999 al settembre 2000 la sig.na Gürol ha studiato
all'Università Bogazici di Istanbul. Il 13 agosto 1999 la ricorrente ha chiesto al convenuto un assegno di studio per il soggiorno
presso detta Università Bogazici.
21. La ricorrente ha proposto reclamo contro tale decisione, tramite l'addetto consolare
turco per il lavoro e gli affari sociali a
Karlsruhe, con lettera 29 settembre 1999.
Come motivazione del suo reclamo, la
ricorrente adduce di dover essere considerata
come una cittadina tedesca che segua un
corso di formazione, e che anche gli studenti
tedeschi ricevono un assegno di studio per
studi all'estero. Inoltre, l'art. 10 della decisione n. 1/80 contiene un divieto di discriminazione con riferimento alla retribuzione
e alle altre condizioni di lavoro, che vige
anche per le agevolazioni sociali e fiscali. In
base a questa disposizione il padre della
ricorrente avrebbe diritto a prestazioni a
favore della figlia, e perciò anche lei, in
quanto figlia di un lavoratore turco, avrebbe
diritto a prestazioni nell'ambito della formazione professionale. L'applicabilità dell'art. 39
Trattato CE sarebbe inoltre ammessa anche
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per le agevolazioni non collegate alla qualità
di lavoratore, bensì attinenti solo alla promozione dell'integrazione e della mobilità.
Infine, un soggiorno di studio all'estero per
un anno sarebbe obbligatoriamente prescritto dalla Facoltà di Economia dell'Università di Tubinga.
22. Con decreto 17 dicembre 1999 sull'opposizione, il convenuto ha respinto il
reclamo. Nella sua motivazione, il Landesamt für Ausbildungsförderung sostanzialmente ribadisce e approfondisce le considerazioni da esso svolte nella sua decisione di
partenza del 2 settembre 1999. Il 2 febbraio
2000 la ricorrente ha proposto ricorso al
Verwaltungsgericht Sigmaringen, il quale,
nell'ambito del procedimento relativo al
ricorso, con ordinanza del 31 luglio 2003,
ha sollevato quattro questioni pregiudiziali.
B — Le tesi del giudice del rinvio
23. Nell'illustrare le questioni pregiudiziali,
il giudice del rinvio sostiene che, se si segue il
tenore letterale delle disposizioni nazionali
del BAföG applicabili al caso di specie, la
ricorrente non ha diritto ad un assegno di
studio per un soggiorno di studio all'estero.
Inoltre, la ricorrente non può richiamarsi al
principio generale di uguaglianza sancito
dall'art. 3 della Costituzione. Per di più,
secondo il giudice del rinvio il diritto ad un
assegno di studio per un soggiorno di studio
semestrale in Turchia non risulta neanche
dall'art. 2 del primo protocollo allegato alla
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Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
in combinato disposto con l'art. 14 CEDU.
Infine, un diritto ex art. 3, n. 1, della
decisione n. 3/80 deve essere escluso per il
fatto che la concessione di un assegno di
studio per un soggiorno di studio all'estero
non rientra nella sfera di applicazione ratione
materiae della decisione n. 3/80, considerati i
tipi di prestazione elencati all'art. 4, n. 1,
lett. a)-h), della decisione.
24. Pertanto, per la soluzione della controversia in questione è rilevante sapere se un
diritto ad un assegno di studio per un
soggiorno di studio all'estero sussista per la
ricorrente in base all'art. 9 della decisione
n. 1/80.
C — Le questioni pregiudiziali
25. Il 31 luglio 2003 il giudice del rinvio ha
sospeso il procedimento ed ha sollevato le
seguenti quattro questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 9, prima frase, della decisione
del Consiglio di associazione CEE/Tur-
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chia n. 1/80 sia direttamente applicabile
negli ordinamenti giuridici nazionali
degli Stati membri della Comunità
europea, di modo che i figli di lavoratori
turchi che sono o sono stati regolarmente occupati in uno Stato membro
della Comunità, regolarmente residenti
con i loro genitori, abbiano un diritto ad
essere ammessi in tale Stato ai corsi di
insegnamento generale, di tirocinio e di
formazione professionale alle stesse
condizioni di ammissione richieste ai
figli dei cittadini degli Stati membri.
della formazione, ovvero se l'art. 9,
prima frase, in combinato disposto con
la seconda frase, della decisione del
Consiglio di associazione CEE/Turchia
n. 1/80 debba essere interpretato nel
senso che agli Stati membri rimane
riservata la possibilità di collegare ad
altre condizioni l'erogazione di prestazioni sociali ai soggetti tutelati nell'ambito della formazione, ovvero di limitare
tali prestazioni.
4)
2)
In caso di soluzione affermativa della
questione sub 1, se soddisfino il requisito della "residenza regolare con i loro
genitori" i figli di lavoratori turchi che
dimostrano e mantengono la loro residenza principale nel luogo della loro
formazione universitaria ed hanno
presso i loro genitori solo una residenza
secondaria.
In caso di soluzione affermativa delle
questioni sub 2. e sub 3 . se ciò possa
essere applicato ai soggetti tutelati
anche nel caso di una formazione
universitaria nel paese d'origine (Turchia)».
D — Il procedimento dinanzi alla Corte
3)
In caso di soluzione affermativa della
questione sub 2, se l'art. 9, prima frase,
della decisione del Consiglio di associazione CEE/Turchia n. 1/80 comprenda,
accanto ad un diritto, per i soggetti
tutelati, ad un accesso a condizioni di
parità agli enti di istruzione, anche un
diritto, su basi paritarie, alle prestazioni
statali erogate dallo Stato membro con
lo scopo di agevolare lo svolgimento
26. Nel caso in esame sono pervenute
osservazioni scritte dal convenuto nella
causa principale (per vocedella BezirksregieI - 6209
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rung Köln), dal governo tedesco, dal governo
austriaco e dalla Commissione. La ricorrente
ha illustrato oralmente il suo punto di vista
nell'udienza del 21 ottobre 2004, come il
convenuto, il governo tedesco e la Commissione. Il convenuto, il governo austriaco ed il
governo tedesco sostengono che l'art. 9 della
decisione n. 1/80 non attribuisce alla ricorrente il diritto a percepire un assegno di
studio per un periodo di studi all'estero. La
Commissione e la ricorrente ritengono
invece che il figlio di un lavoratore turco
abbia diritto ad un assegno di studio per un
periodo di studi all'estero, in base all'art. 9,
della decisione n. 1/80.
1) Prima questione pregiudiziale
27. Con la prima questione pregiudiziale il
Verwaltungsgericht intende accertare se
l'art. 9, prima frase, della decisione n. 1/80
sia direttamente applicabile negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri.
siano subordinati all'adozione di alcun atto
ulteriore. I medesimi criteri 8si applicano alla
questione riguardante il fatto che le disposizioni di una decisione del Consiglio di
associazione possano essere direttamente
applicabili.
29. L'art. 9, prima frase, della decisione
n. 1/80 recita:
«I figli dei lavoratori turchi che sono o sono
stati regolarmente occupati in uno Stato
membro della Comunità, regolarmente residenti con i loro genitori, sono ammessi in
tale Stato ai corsi di insegnamento generale,
di tirocinio e di formazione professionale alle
stesse condizioni di ammissione richieste, in
fatto di istruzione previa, ai figli dei cittadini
degli Stati membri».
28. Nella sentenza Demirel7 la Corte ha
considerato che una disposizione di un
accordo stipulato dalla Comunità con Paesi
terzi deve essere considerata direttamente
efficace, qualora, tenuto conto del suo tenore
letterale, nonché dell'oggetto e della natura
dell'accordo, implichi un obbligo chiaro e
preciso, la cui esecuzione ed i cui effetti non
In termini precisi ed incondizionati viene
riconosciuto ai figli dei lavoratori turchi un
diritto di ammissione ai corsi in base agli
stessi requisiti, in fatto di istruzione previa,
previsti per i figli dei cittadini degli Stati
membri. La disposizione in questione contiene un obbligo chiaro ed incondizionato
alla parità di trattamento di studenti tedeschi
e turchi residenti, in base agli stessi requisiti
in fatto di istruzione previa. Le persone della
categoria tutelata dall'art. 9 della decisione
7 — Sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel
(Racc. pag. 3719, punto 14).
8 — Sentenza 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince
(Race. pag. I-3461, punto 15).
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n. 1/80 devono essere ammesse alle medesime condizioni, cioè senza discriminazioni
in base alla cittadinanza, agli istituti di
insegnamento. Come ha già rilevato nelle
sue considerazioni il giudice del rinvio,
l'art. 9, prima frase, è preciso ed incondizionato nella misura richiesta per la diretta
applicabilità. Anche le condizioni alle quali
tale diritto viene riconosciuto sono previste
in modo chiaro, e non necessitano di
implementazione da parte del legislatore
nazionale. L'esecuzione e gli effetti dell'art. 9,
prima frase, della decisione n. 1/80 non
dipendono quindi dall'adozione di alcun
ulteriore atto nazionale, cosicché la disposizione è direttamente applicabile.
30. La prima questione sollevata dal Verwaltungsgericht deve essere risolta nel senso
che l'art. 9, prima frase, della decisione
n. 1/80 è direttamente applicabile negli Stati
membri della Comunità Europea.
2) Seconda questione pregiudiziale
31. Con la seconda questione pregiudiziale il
giudice del rinvio vuole accertare se soddisfino il requisito della «residenza regolare
con i loro genitori» i figli di lavoratori turchi
che stabiliscono e mantengono la loro
residenza principale nel luogo della loro
formazione universitaria ed hanno presso i
loro genitori solo una residenza secondaria.
32. La Commissione rileva che l'art. 9 della
decisione n. 1/80 richiede soltanto che i figli
risiedano con i loro genitori. Non pone
condizioni ulteriori, quali la sussistenza di
una vita familiare e un luogo di residenza
permanente. Il detto articolo non traccia
neanche una distinzione tra le diverse
modalità di residenza, per esempio sotto
forma di residenza principale o secondaria.
La Commissione ritiene pertanto che la
condizione della residenza con i genitori sia
soddisfatta nel caso in cui la ricorrente abbia
una residenza secondaria presso í suoi
genitori a Philippsburg. La Commissione
afferma che tale interpretazione concorda
con la ratio dell'art. 9 della decisione n. 1/80.
Per di più, la disposizione non pone aifiglidi
lavoratori turchi alcuna limitazione con
riferimento alla scelta di un determinato tipo
di insegnamento, tranne che per il fatto che
devono essere soddisfatte le condizioni di
ammissione in fatto di istruzione previa. Per
questi motivi, i figli dei lavoratori turchi
hanno il diritto di scegliere un corso di studi,
e quindi il luogo di studio, indipendentemente dal luogo di residenza dei genitori.
Qualunque altra interpretazione del requisito in fatto di residenza limiterebbe in
maniera inammissibile il diritto riconosciuto
dall'art. 9 della decisione n. 1/80.
33. Il governo tedesco afferma che l'art. 9
della decisione n. 1/80 richiede una convivenza di figli e genitori nell'ambito familiare.
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Questa condizione è soddisfatta anche nel
caso in cui un figlio occupi, durante il
periodo di studio, una camera o un appartamento in un altro luogo, ma precedentemente, cioè prima dell'inizio degli studi,
abbia abitato con la sua famiglia, nell'ambito
familiare. Altrimenti il diritto di accesso
all'insegnamento sarebbe in ogni caso seriamente limitato dal punto di vista geografico.
Né il significato, né le finalità dei termini che
pongono la condizione della residenza presso
i genitori escludono la possibilità di lasciare il
luogo di residenza dei genitori a fini di
studio. Il giudice nazionale deve quindi
verificare se prima dell'inizio degli studi la
ricorrente abitasse con la sua famiglia,
nell'ambito familiare.
34. Letteralmente, l'art. 9, prima frase, della
decisione n. 1/80 richiede che i figli dei
lavoratori turchi risiedano presso i loro
genitori, per avere diritto di essere ammessi
all'insegnamento. Concordo con il governo
tedesco sul fatto che con ciò si intenda che i
figli dei lavoratori turchi devono avere
abitato nella casa dei genitori prima dell'inizio della formazione. Può tuttavia essere
necessario che il figlio vada ad abitare in
un'altra città, qualora l'abitazione dei genitori sia molto distante dall'istituto dove il
figlio di un lavoratore turco intende studiare.
Certamente, in un grande paese, come la
Germania, i figli che studiano non hanno
sempre la possibilità di seguire gli studi dalla
casa dei genitori. Pertanto, il diritto riconosciuto dall'art. 9 della decisione n. 1/80 non
potrebbe essere fruito appieno, se la scelta di
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un corso di studi fosse limitata ai corsi
impartiti nel luogo di residenza dei genitori.
Un'interpretazione restrittiva del requisito in
fatto di residenza comporterebbe un'inammissibile limitazione del diritto di accesso
all'insegnamento per i figli dei lavoratori
turchi.
35. Una siffatta interpretazione dell'art. 9
della decisione n. 1/80 è concorde con
l'obiettivo di riconoscere ai familiari dei
lavoratori turchi determinati vantaggi, per
facilitarne ed accelerarne l'integrazione nella
vita sociale del Paese ospitante. Questo
risulta anche esplicitamente dal terzo 'considerando' della decisione n. 1/80: «nel settore
sociale, la decisione mira a migliorare il
regime di cui beneficiano i lavoratori e i loro
familiari rispetto al regime istituito con
decisione del Consiglio di associazione 20
dicembre 1976, n. 2/76».
36. La seconda questione sollevata dal Verwaltungsgericht deve quindi essere risolta
nel senso che i figli dei lavoratori turchi
soddisfano il requisito della «residenza regolare con i loro genitori» anche qualora
all'inizio del corso di studi scelto lascino la
casa dei genitori per andare ad abitare nel
luogo della loro formazione universitaria.
3) Terza e quarta questione pregiudiziale
37. In merito alla soluzione della terza e
della quarta questione pregiudiziale, da un
GÜROL
lato la ricorrente nella causa principale e la
Commissione e, dall'altro, il convenuto nella
causa principale, nonché il governo tedesco e
quello austriaco, assumono posizioni diametralmente opposte.
38. La Commissione, appoggiata in udienza
dalla ricorrente nella causa principale,
afferma fondamentalmente che la seconda
frase dell'art. 9 della decisione n. 1/80 è
direttamente applicabile e, di conseguenza,
implica un divieto di discriminazione.
39. A favore della tesi che la suddetta
disposizione sia direttamente applicabile, la
Commissione si richiama al tenore letterale
della medesima, come pure allo spirito della
decisione n. 1/80, come possono dedursi
dall'art. 12 dell'Accordo di associazione e
dall'art. 36 del Protocollo addizionale del
1972, ove è prevista la graduale realizzazione
della libera circolazione dei lavoratori. Inoltre, il diritto di accesso all'insegnamento
sancito dalla prima frase dell'art. 9 della
decisione n. 1/80 sarebbe leso qualora i figli
dei lavoratori turchi non potessero aver
diritto con certezza alle prestazioni di cui
alla seconda frase.
40. Si tratterebbe di una possibile lesione del
diritto di accesso all'insegnamento anche
qualora il diritto derivante dalla diretta
applicabilità della seconda frase dell'art. 9
non fosse pari a un diritto spettante ai
cittadini tedeschi.
41. In subordine, qualora la Corte non
condividesse il suo punto di vista in merito
alla diretta applicabilità della seconda frase
dell'art. 9, la Commissione suggerisce di
interpretare la prima frase dell'art. 9, che è
comunque direttamente applicabile, nel
senso che ne discenderebbe il diritto a
prestazioni uguali a quelle fruibili dagli
studenti tedeschi.
42. Una siffatta interpretazione sarebbe confortata, secondo la tesi della Commissione,
dall'analoga disposizione dell'art. 12 del
regolamento n. 1612/68, la quale, benché
formulata in maniera un po' più ampia,
avrebbe il medesimo obiettivo dell'art. 9,
prima frase, della decisione n. 1/80, cioè
quello di favorire l'integrazione sociale dei
figli dei lavoratori migranti nella Comunità
Europea, in questo caso dei figli dei lavoratori turchi, assicurando loro la possibilità di
seguire corsi di studi alle medesime condizioni previste per i figli dei cittadini dello
Stato membro ospitante.
43. Il convenuto nella causa principale,
come pure i governi tedesco ed austriaco,
sostengono che dal disposto letterale dell'art. 9, seconda frase, della decisione n. 1/80
non discende assolutamente alcun obbligo,
per gli Stati membri, di mettere a disposizione risorse pubbliche al fine di consentire
la partecipazione all'insegnamento da parte
dei figli dei lavoratori turchi alle medesime
condizioni previste per i propri cittadini.
Secondo le sue affermazioni, la disposizione
in questione darebbe agli Stati membri la
possibilità di concedere prestazioni siffatte.
Lo sviluppo di tale possibilità sarebbe
lasciato alla valutazione del legislatore nazionale.
I - 6213
CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. GEELHOED - CAUSA C-374/03
44. Per la soluzione di questa questione
interpretativa non è sufficiente rifarsi al
tenore letterale dell'art. 9 della decisione
n. 1/80; occorre anche tener conto del
sistema e della portata di tale decisione, così
come è stabilito nel contesto della progressiva realizzazione dell'Accordo di associazione tra la Comunità e la Turchia.
45. Inizialmente, il Consiglio di associazione
ha fatto scarsi progressi nella concretizzazione di quanto disposto dall'art. 12 dell'Accordo di associazione per «realizzare gradualmente la libera circolazione dei lavoratori». Al riguardo il ritmo è stato accelerato
dall'approvazione, ad opera del regolamento
n. 2760/72, del Protocollo addizionale del
1970 (v. sopra paragrafi 8-10). L'accelerazione è risultata prima nella decisione del
Consiglio di associazione n.( 2/76, poi nella
decisione n. 1/80 ora in esame.
46. Il capitolo II della decisione n. 1/80
contiene le disposizioni in materia sociale. La
prima sezione di questo capitolo riguarda,
più in particolare, problemi relativi all'occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori. Anche se questa sezione mira, ai sensi
del terzo 'considerando', a «migliorare, nel
settore sociale, il regime di cui beneficiano i
lavoratori e i loro familiari rispetto al regime
istituito con decisione n. 2/76», il suo
contenuto ed il suo tenore letterale danno
prova di grande cautela del Consiglio di
associazione nella sua veste di legislatore
competente.
I - 6214
47. Ciò risulta da diverse disposizioni della
relativa parte della decisione, dove è posta
una regolamentazione più restrittiva, da
quasi tutti i punti di vista, rispetto a quella
prevista dagli artt. 39-42 CE e dal diritto
comunitario derivato basato su tali disposizioni.
48. Così, l'art. 6 della decisione attribuisce ai
lavoratori turchi un diritto di accesso al
mercato del lavoro dello Stato membro di
residenza sottoposto a rigorose condizioni.
Nell'esercizio di tale diritto essi sono peraltro
discriminati rispetto ai cittadini degli Stati
membri. Anche la regolamentazione posta
dall'art. 7 della decisione n. 1/80 per l'accesso
dei familiari dei lavoratori turchi al mercato
del lavoro del Paese in cui risiedono è
notevolmente più restrittiva rispetto a quella
prevista per i cittadini degli Stati membri. Lo
stesso vale per la regolamentazione molto
limitativa e fortemente condizionata che
l'art. 8 della decisione n. 1/80 pone per la
mobilità intracomunitária dei lavoratori turchi.
49. Tracciando un paragone complessivo tra
il sistema legislativo vigente, a seguito della
decisione n. 1/80, per i lavoratori turchi nelle
Comunità Europee e quello applicabile ai
cittadini degli Stati membri, si nota che il
primo sistema non si fonda sul principio di
uguaglianza, o di non discriminazione. I
singoli diritti e le singole pretese vengono
descritti esaurientemente di disposizione in
disposizione. Dove la decisione parla di pari
trattamento tra i lavoratori turchi e quelli del
GÜROL
Paese ospitante, ne è minuziosamente circoscritta l'estensione. Così, l'art. 10, n. 1, della
decisione pone un divieto di discriminazione
di cittadinanza dei lavoratori turchi con
riferimento alla retribuzione e alle altre
condizioni di lavoro. La parità di trattamento
loro riconosciuta dall'art. 10, n. 2, della
decisione, dove si tratta dell'assistenza dei
servizi pubblici per la ricerca di un posto di
lavoro, è però di nuovo sottoposta a rigorose
condizioni.
50. A margine voglio ricordare che, in tema
di libera circolazione delle persone nella
Comunità Europea, la posizione giuridica
dei cittadini comunitari residenti in uno
Stato membro diverso da quello di origine
non è ancora identica a quella dei cittadini
dello Stato membro di stabilimento, quando
si tratta di diritti a prestazioni da parte della
pubblica amministrazione. Per i soggetti
qualificabili come migranti per ragioni economiche, il diritto comunitario primario e
derivato prevedono inoltre al riguardo una
parificazione con i propri cittadini più
accentuata di quella che vale per i cittadini
comunitari migranti non attivi che ricadono
nel campo di applicazione della direttiva
90/364/CEE 9 o per gli studenti che ricadono
nel campo di applicazione della direttiva
93/96/CEE 10. La tensione tra il principio di
uguaglianza e le differenziazioni che vi
apportano il diritto comunitario primario e
derivato è una caratteristica della libera
circolazione delle persone nella Comunità.
Essa ha dato adito ad una giurisprudenza in
cui i confini tra l'efficacia del principio di
9 — Direttiva del Consiglio 28 giugno 1990,90/364/CEE, relativa al
diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26).
10 — Direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/96/CEE, relativa
al diritto di soggiorno degli studenti (GU L 317, pag. 59).
uguaglianza e quella della differenziazione
perseguita dal legislatore comunitario venivano si talvolta in qualche misura ridefìniti,
ma in quanto tali venivano rispettati 11.
Anche nel caso in esame si manifesta questa
tensione tra il principio di uguaglianza e la
differenziazione espressamente perseguita
dal legislatore competente.
51. La posizione giuridica che i lavoratori
turchi occupano nella Comunità a seguito
della decisione n. 1/80 può essere descritta,
in base a quanto detto, come una posizione
di soggetti privilegiati rispetto a quella di altri
lavoratori di Paesi terzi. Benché l'art. 12
dell'Accordo di associazione preveda espressamente una graduale evoluzione di tale
posizione verso quella dei cittadini comunitari, il Consiglio di associazione, in qualità di
legislatore competente nel caso specifico,
fino ad oggi non ha compiuto al riguardo
passi significativi. Ne discende, a mio parere,
che la soluzione della questione sollevata
deve essere individuata primariamente in
base al testo, al sistema ed al contesto della
decisione n. 1/80 stessa, e che occorre grande
cautela nell'interpretare tale testo per analogia con il diritto comunitario primario e
derivato che regola la libera circolazione dei
lavoratori cittadini comunitari. Infatti, qualora il Consiglio di associazione avesse inteso
perseguire una più accentuata concordanza
tra la posizione giuridica dei lavoratori turchi
e quella dei lavoratori cittadini di Stati
membri, avrebbe esso stesso, in qualità di
legislatore competente, garantito una mag-
U — V. le conclusioni da me presentate I'11 novembre 2004, causa
C-209/03, Bidar (non ancora pubblicate nella Raccolta); v.
anche sentenza 20 settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyk (Racc. pag. I-6193).
I - 6215
CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. GEELHOED - CAUSA C-374/03
giore uniformità di contenuto tra la decisione n. 1/80 ed il diritto comunitario
primario e derivato in materia di libera
circolazione dei lavoratori.
insegnamento. A questo mira la seconda
frase dell'art. 9:
«In detto Stato essi possono beneficiare dei
vantaggi stabiliti in materia dalla legislazione
nazionale».
52. Perciò non è corretto interpretare, come
suggerisce la Commissione, l'art. 9 della
decisione n. 1/80 per analogia con l'art. 12
del regolamento n. 1612/68. Dalla differenza
di testo tra le due disposizioni risulta
evidente che, nel caso specifico, il legislatore
competente ha voluto proprio una regolamentazione non identica. Secondo quanto
mi risulta, il giudice è tenuto a rispettare
l'evidente volontà del legislatore, o almeno a
tenerne conto.
53. Letteralmente, l'art. 9, n. 1, della decisione n. 1/80 attribuisce aifigli,regolarmente
residenti in uno Stato membro, di lavoratori
turchi il diritto di essere ammessi ai corsi di
insegnamento generale, di tirocinio e di
formazione professionale alle stesse condizioni di ammissione richieste, in fatto di
istruzione previa, ai figli dei cittadini degli
Stati membri. Condivido la tesi della Commissione, che non è stata esplicitamente
contraddetta dai governi tedesco ed
austriaco, secondo la quale il requisito di
parità di trattamento posto da questa disposizione, che, in senso stretto, si riferisce
unicamente all'accesso all'istruzione,
potrebbe applicarsi a determinati — più
costosi — corsi di formazione solo se i figli
dei lavoratori turchi fossero materialmente
posti in condizioni di prendere parte a tale
I - 6216
54. Un'interpretazione letterale e sistematica
di questa disposizione, complementare alla
prima frase dell'art. 9, non dà adito a
riconoscerle diretta applicabilità, né a leggervi un implicito requisito di parità di
trattamento. Qualora il legislatore competente per la decisione avesse inteso porre un
obbligo direttamente applicabile di pari
trattamento, avrebbe potuto semplicemente
formulare la disposizione in modo diverso:
«essi beneficiano dei vantaggi stabiliti in
materia dalla legislazione nazionale nella
medesima misura in cui ne beneficiano i
figli dei cittadini dello Stato membro stesso».
A questo proposito, non è privo di significato
il fatto che nel successivo art. 10, n. 2, della
decisione si sia invece optato, per ciò che
concerne il diritto all'assistenza dei servizi
competenti per la ricerca di un posto di
lavoro, per una formulazione così esplicita e
cogente.
GÜROL
55. Il metodo interpretativo, dall'aspetto un
po' acrobatico, seguito dalla Commissione
non mi pare condivisibile. Esso si richiama
ad un'analogia con l'art. 12 del regolamento
n. 1612/68, al quale il legislatore stesso
avrebbe potuto semplicemente collegarsi,
ma evidentemente non ha voluto farlo.
56. È infatti molto più logico interpretare le
due frasi dell'art. 9 nel loro reciproco
rapporto. Come già sottolineato in precedenza, al paragrafo 54, la seconda frase è una
«enabling clause» complementare alla prima,
che obbliga gli Stati membri a garantire
anche sotto l'aspetto materiale il diritto,
spettante ai figli dei lavoratori turchi, di
accedere all'insegnamento. È pur vero che
un siffatto obbligo materiale lascia ancora
agli Stati membri un certo margine discrezionale — che, alla luce del tenore letterale
dell'art. 9, seconda frase, è in effetti voluto —
ma se si legge la seconda frase in collegamento con la prima, tale margine risulta
limitato: i figli dei lavoratori turchi devono
poter seguire anche di fatto l'insegnamento e
la formazione cui hanno diritto di accedere.
Ciò significa che essi devono essere presi in
considerazione per i provvedimenti materiali
a tal fine necessari.
57. Se le prestazioni ed i provvedimenti
statali che vengono messi a disposizione di
tirocinanti e studenti per porli in condizioni
di seguire corsi di insegnamento, sotto forma
di borse di studio, sussidi, anticipi e prestiti,
sono volti a rendere possibile anche di fatto
la frequenza a tali corsi, allora consegue a
questa interpretazione dell'art. 9 che di essi
devono poter beneficiare anche i tirocinanti e
studenti turchi.
58. Al contrario, qualora le prestazioni
erogate ai tirocinanti e studenti turchi per
consentire loro di seguire un corso di laurea
o di insegnamento fossero più limitate, o
diverse, rispetto a quelle previste per i figli
dei propri cittadini, lo Stato membro deve
essere in grado di dimostrare che questa
differenza non compromette l'obbligo, che
gli deriva dall'art. 9 della decisione 1/80, di
garantire il risultato che tale articolo persegue, quello, cioè, che i figli dei lavoratori
turchi non solo abbiano accesso a pari
condizioni ai corsi di insegnamento generale,
di tirocinio e di formazione professionale, ma
siano anche messi di fatto in condizioni di
frequentarli.
59. Quanto detto vale anche per le prestazioni ed i provvedimenti statali che vengono
messi a disposizione di tirocinanti e studenti
per seguire corsi di studi all'estero. I figli dei
lavoratori turchi devono essere posti in
condizioni di seguire e completare adeguatamente il corso di studi scelto, e qualora un
periodo di studio all'estero costituisca parte
integrante del corso di studi scelto, anche
questo ha le sue conseguenze con riferimento ai diritti dei figli dei lavoratori turchi.
Anche in un caso siffatto lo Stato membro
I - 6217
CONCLUSIONI DELL'AVV.GEN. GEELHOED - CAUSA C-374/03
deve mettere i figli dei lavoratori turchi in
condizioni di realizzare di fatto il diritto loro
riconosciuto.
60. Spetta al giudice nazionale verificare in
base ai fatti il rispetto di questo obbligo.
IV — Conclusione
61. Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di risolvere come segue le
questioni sollevate dal Verwaltungsgericht Sigmaringen:
62. L'art. 9 della decisione del Consiglio di associazione CEE/Turchia 19 settembre
1980, n. 1/80, deve essere interpretato nel senso che:
— la prima frase di questa disposizione è direttamente applicabile negli
ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri;
— i figli di lavoratori turchi soddisfano il requisito della «residenza regolare con i
loro genitori» anche se all'inizip del corso di studi scelto lasciano la casa dei
genitori per andare ad abitare nel luogo in cui viene impartito l'insegnamento;
— spetta al giudice nazionale stabilire se la normativa nazionale che si applica ai
cittadini turchi, quale la ricorrente nella causa principale, metta quest'ultima
materialmente in condizioni di realizzare il suo diritto di ammissione ai corsi di
insegnamento generale, di tirocinio e di formazione professionale.
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