Apertura di Credito garantita da Ipoteca in Conto Corrente
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Apertura di Credito garantita da Ipoteca in Conto Corrente
FOGLIO INFORMATIVO Apertura di Credito garantita da Ipoteca in Conto Corrente. Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum Soc. Coop. Via Magna Graecia n. 345 – 84047 Capaccio (SA) Tel.: 0828 814111 - Fax: 0828 724292 Email: [email protected] Sito internet: www.bcccapacciopaestum.it Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno, codice fiscale e P.IVA n. 00258720655 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4508 - cod. ABI 08431.9 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A160473 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96). Solo in caso di offerta fuori sede: Cognome e nome del proponente: ___________________________ Indirizzo: ___________________________ Telefono: ___________________________ E-mail: ___________________________ CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IPOTECARIA IN CONTO CORRENTE L’apertura di credito è un contratto mediante il quale la Banca mette a disposizione del Cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un importo concordato. Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concessogli. Nell’apertura di credito in conto corrente, i successivi versamenti del Cliente hanno l’effetto di ripristinare la disponibilità. La linea di credito deve essere utilizzata dal Cliente entro il limite di importo concordato con la Banca e, sulle somme utilizzate, il Cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Pertanto, la Banca può rifiutare di eseguire le operazioni disposte dal Cliente che comportino il superamento del limite suddetto e l’eventuale esecuzione di tali operazioni non determina la concessione di un aumento del credito al Cliente, neppure per l’importo delle operazioni eseguite. La presenza sul conto di un saldo debitore superiore al limite dell’affidamento concesso identifica uno “sconfinamento”, che può determinarsi anche solo “per valuta”, se il saldo contabile risulti a credito. La definizione dei tipi di saldo (per valuta e contabile) è contenuta nella “Legenda” posta al termine del presente Foglio informativo. L’apertura di credito quando è garantita da ipoteca, può assumere la forma dell’apertura di credito fondiaria o ipotecaria. In particolare, l’apertura di credito fondiaria è assistita da garanzia ipotecaria, normalmente di 1° grado, su immobili. L’ammontare massimo dell’affidamento è pari all’80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.). Preesistendo garanzie ipotecarie, dal valore dei beni deve essere detratto il residuo del finanziamento precedentemente garantito. L’apertura di credito ipotecaria, invece, è assistita da garanzia ipotecaria, non necessariamente di primo grado, su immobili. La durata medio–lunga dell’operazione permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva ai sensi del D.P.R. 29/9/1973, n. 601). Per utilizzare l’Apertura di credito ipotecaria è necessario aprire un conto corrente dedicato a questa tipologia di rapporto. Si rimanda al foglio informativo relativo per gli approfondimenti sulle caratteristiche, costi e rischi. Rischi Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto. Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Trattandosi di finanziamento a tasso variabile: possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza. Importo minimo del finanziamento FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 20/01/2016 Eur 80.000,00 (ZF/000003733) Pagina 1 di 6 CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Ipotesi di calcolo: importo affidamento: € 120.000,00 Durata del finanziamento mesi 3 (91 GG.) TAEG: 14,34% Spese incluse nel calcolo del TAEG (oltre il tasso debitore nominale annuo e alla commissione omnicomprensiva dovuta per il trimestre ed indicati nel presente foglio informativo ): Spese conto corrente eur 8 spese trimestrali per conteggio interessi e competenze ed eur 2,20 per costo operazione di prelievo e di rimborso; Spese per la perizia eur 340,00; Spese per l’assicurazione dell’immobile eur 350; Imposta sostitutiva (aliquota 0,25%), sul fido di eur 120.000 eur 300 Oltre al TAEG, vanno inoltre considerati altri costi, quali spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca. E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi nella sezione dedicata alla Trasparenza sul sito della Banca. Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. TASSI Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido entro fido: EURIBOR 3 MESI DIV.360 (Attualmente pari a: -0,1%) + 8 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 7,9% Capitalizzazione: Trimestrale Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 8,13713% EURIBOR 3 MESI DIV.360 RILEVATO IL PENULTIMO GIORNO LAVORATIVO DEL MESE ANTECEDENTE L'INIZIO DI CIASCUN TRIMESTRE SOLARE, ARROTONDATO AI DIECI CENTESIMI SUPERIORI (SEGUENDONE LE VARIAZIONI) Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido EURIBOR 3 MESI DIV.360 (Attualmente pari a: -0,1%) + 11 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 10,9% Capitalizzazione: Trimestrale Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 11,35368% EURIBOR 3 MESI DIV.360 RILEVATO IL PENULTIMO GIORNO LAVORATIVO DEL MESE ANTECEDENTE L'INIZIO DI CIASCUN TRIMESTRE SOLARE, ARROTONDATO AI DIECI CENTESIMI SUPERIORI (SEGUENDONE LE VARIAZIONI) ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE Euribor 3 mesi div.360 (la data indica la decorrenza, il valore è quello rilevato il penultimo giorno lavorativo bancario antecedente la FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 20/01/2016 (ZF/000003733) Pagina 2 di 6 decorrenza del trimestre solare) Data Valore 01.01.2016 -0,132% 01.10.2015 -0,041% 01.07.2015 -0,016% Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca. CAPITALIZZAZIONE Periodicità TRIMESTRALE Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile Applicata fino all’entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell’articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385). COMMISSIONI E SPESE Commissione annua per la messa a disposizione dei 2% fondi (chiamata anche Commissione omnicomprensiva) annuo sull'importo del fido (addebito trimestrale). Commissione di istruttoria veloce (extra-fido) € 10,00 La CIV è addebitata su base trimestrale. La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un’istruttoria veloce. I casi in cui la Banca svolge un’istruttoria veloce fanno riferimento alle seguenti operazioni: - pagamento assegni, cambiali, titoli ed altri effetti; - esecuzione bonifici, ordini, altre disposizioni di pagamento ed utenze; - pagamento di deleghe fiscali; - prelevamento contanti allo sportello e richieste di emissione assegni circolari; - acquisto di strumenti finanziari; - ogni altro addebito avente analoghe caratteristiche. La CIV non è comunque dovuta se: nei rapporti con i consumatori: 1) quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: - il saldo complessivo degli sconfinamenti in assenza di fido - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi. Il cliente consumatore beneficia dell'esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare. Nei rapporti sia con i consumatori sia con i non consumatori: 2) se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca; 3) se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito. Commissioni per richieste di copie e documenti Per le condizioni economiche si veda il Foglio Informativo “Incassi e pagamenti non rientranti in contratto quadro ai sensi del D.Lgs.n.11/2010 e Servizi Vari” disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca Invio comunicazioni periodiche POSTA: € 1,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. Invio altre comunicazioni (compresi i solleciti di recupero spese postali pagamento) SERVIZI ACCESSORI FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 20/01/2016 (ZF/000003733) Pagina 3 di 6 Polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente. Non richiesta dalla Banca. L’ammontare del premio, che il cliente corrisponde direttamente alla Compagnia, è indicato nella documentazione messagli a disposizione in sede di informativa precontrattuale. Il premio è variabile in funzione dell’importo del mutuo nonché del sesso e dell’età del contraente. ALTRE SPESE DA SOSTENERE € 340 Perizia tecnica sui prestiti oltre € 750.000,00: 0,7 per mille sull'importo del fido Per immobili situati in territori non di competenza della Banca il costo della perizia è aumentato del 50% Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: Spese notarili: secondo la Tariffa notarile Assicurazione immobile: A copertura dei danni da: incendio, caduta fulmine e scoppio. L’importo da tariffe, applicate dalla compagnia di assicurazione, sono di norma proporzionali al valore di ricostruzione dell’immobile. Imposta sostitutiva: in percentuale sull’importo erogato, nella misura pro-tempore prevista dalla vigente Legislazione e trattenuta in fase di erogazione del prestito. Esente per i mutui con finalità di portabilità tramite surroga Tasse ipotecarie: secondo le tariffe vigenti tempo per tempo Variazione/restrizione Ipoteca Recupero spese perizia oltre agli oneri notarili RECESSO E RECLAMI FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 20/01/2016 (ZF/000003733) Pagina 4 di 6 Recesso dal contratto Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l’apertura di credito è a tempo indeterminato), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. La Banca ha la facoltà di recedere dall’apertura di credito concessa a tempo determinato, mediante comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. Per il pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di cinque giorni. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato. Qualora l’apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, previo preavviso scritto (anche via fax o e-mail) di cinque giorni (quindici giorni se il Cliente riveste la qualità di consumatore), nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere. Resta inteso che, in caso sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso dandone immediata comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) al Cliente. Analoga facoltà di recesso spetta al Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato; Indipendentemente dal fatto che l’apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati. Reclami, Ricorsi e Mediazione I reclami vanno inviati, a mezzo e-mail, all’Ufficio Reclami della banca (via Magna Graecia, 345 - 84047 Capaccio; email: [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a: • Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; • Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 20/01/2016 (ZF/000003733) Pagina 5 di 6 Tasso di interesse debitore Tasso di interesse debitore effettivo (T.A.E.) Periodicità di capitalizzazione degli interessi Spread Parametro di indicizzazione (per le aperture a tasso variabile) Euribor (Euro Interbank Offered Rate) Tasso di interesse di mora Commissione sulla messa a disposizione di fondi Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi. Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. E’ il tasso medio cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. E’ determinato ogni giorno sul mercato interbancario e dipende dal rapporto tra domanda e offerta di denaro in prestito. Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ calcolata sull’importo medio dell’affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale. Spese per attività di gestione e controllo dello sconfinamento in caso di utilizzi, anche per valuta, oltre il limite dell’affidamento concesso (c.d. “sconfinamenti”) è dovuta alla banca una spesa per l’attività di gestione e controllo dello sconfinamento Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della relativa categoria, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Data di inizio di decorrenza degli interessi. (tasso effettivo globale medio) TEGM Valuta Anno civile Banca finanziatrice originaria Documenti periodici trasparenza Imposta sostitutiva Istruttoria Nuova banca Portabilità periodo temporale preso a base per il calcolo degli interessi e coincidente con la durata dell’anno solare (365 giorni) è la banca che subisce l’operazione di portabilità del mutuo ex. Art. 119 d. lgs. 385/93, è la comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate. Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi,. sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. L’imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell’ammontare del finanziamento negli altri casi.. Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo. è la banca che, al fine di estinguere un precedente finanziamento, concede il nuovo mutuo surrogandosi nelle garanzie accessorie al finanziamento originario si tratta di un’operazione che permette di ottenere da un’altra banca un mutuo al fine di estinguere il finanziamento precedentemente ottenuto da un altro istituto di credito FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 20/01/2016 (ZF/000003733) Pagina 6 di 6