apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Transcript
apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
N.R.G. 84861/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Marangoni dott.ssa Silvia Giani dott.ssa Alima Zana Presidente Giudice a latere Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 84861/2013 promossa da: ROSS LOVEGROVE Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b Sentenza n. 13487/2015 pubbl. il 01/12/2015 RG n. 84861/2013 Repert. n. 11700/2015 del 01/12/2015 con il patrocinio dell’avv. DE BOSIO STEFANO. elettivamente domiciliato in VIA TORQUATO TASSO, 8 20123 MILANO presso il difensore avv. DE BOSIO STEFANO TY NANT SPRING WATER con il patrocinio dell’avv. DE BOSIO STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA TORQUATO TASSO, 8 20123 MILANO presso il difensore avv. DE BOSIO STEFANO BISCALDI LUIGI IMPORT EXPORT SRL con il patrocinio dell’avv. DE BOSIO STEFANO elettivamente domiciliato in VIA TORQUATO TASSO, 8 20123 MILANO presso il difensore avv. DE BOSIO STEFANO ATTORI contro BORMIOLI ROCCO S.P.A. con sede in Viale Martiri della Libertà 1, Fidenza (PR) CONVENUTO CONTUMACE CONCLUSIONI pagina http://bit.ly/29ygxo9 1 di 11 precisazione delle conclusioni Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b Le parti hanno concluso come da Sentenza n. 13487/2015 pubbl. il 01/12/2015 RG n. 84861/2013 Repert. al n. 11700/2015 del 01/12/2015 fogli allegati verbale d’udienza di del 30.6.2015 da intendersi qui pagina 2 di 11 integralmente richiamate. http://bit.ly/29ygxo9 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b Sentenza n. 13487/2015 pubbl. il 01/12/2015 RG n. 84861/2013 Repert. n. 11700/2015 del 01/12/2015 OGGETTO: violazione del diritto d’autore, violazione del marchio di forma, violazione di modello, inibitoria e ritiro dal commercio dei prodotti contraffatti, penale, risarcimento del danno, pubblicazione della sentenza pagina http://bit.ly/29ygxo9 3 di 11 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b Sentenza n. 13487/2015 pubbl. il 01/12/2015 RG n. 84861/2013 Repert. n. 11700/2015 del 01/12/2015 1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 3 dicembre 2013 Ross Lovegrove celebre designer gallese le cui opere sono state pubblicate ed esibite nei più importanti musei del Mondo - Ty Nant Spring Water Ltd. - azienda gallese proprietaria della rinomata e omonima fonte d’acqua gallese - e Biscaldi Luigi Import Export s.r.l.- distributore italiano in via esclusiva che nel 1992 ha acquisito Ty Nnat Spring Water Ltd - hanno convenuto in giudizio Bormioli Rocco S.p.A.- vetreria fondata a Fidenza che realizza articoli per la casa e gli imballaggi-. E ciò per violazione del diritto d’autore e di marchio su una peculiare forma di bottiglia realizzata da Lovegrove nel 2002 per Ty Nant Spring Water Ltd. che comunica l’idea dell’acqua corrente che sgorga da una sorgente e che ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali. Le attrici hanno lamentato l’interferenza con le loro prerogativa da parte di una serie di bicchieri- caratterizzati dalla medesima proporzione gli elementi caratteristici l’opera di Lovegrove- realizzati dalla convenuta e commercializzati non solo sul territorio italiano ma anche su quello europeo ed extraeuropeo. Nessuno si è costituito per la convenuta, ritualmente citata: la causa è stata rimessa in decisione senza necessità di dare ingresso alla fase istruttoria. 2.la competenza territoriale Sussiste la competenza territoriale dell’Ufficio considerato che, secondo la prospettazione attorea, l’illecita offerta al pubblico dei prodotti litigiosi è stata posta in essere dalla convenuta nell’ambito del distretto di Corte D’Appello di Milano, ed in particolare presso Bormioli Flagship Store di Milano, corso Garibaldi n.3. Quindi, delicti, in relazione il al Tribunale criterio di Milano di è collegamento competente del a furum commissi giudicare della controversia. 3.1 Il diritto d’autore La forma della bottiglia di cui gli attori invocano tutela autorale - Ross Lovegrove in quanto autore e titolare dunque dei relativi diritti morali e Ty Nant in quanto titolare dei diritti di utilizzazione economica- è stata realizzata dal designer citato in tre differenti formati: piccolo, medio e grande (cfr. doc. A2, A3, A4). Realizzata in PET, si caratterizza per pagina http://bit.ly/29ygxo9 4 di 11 luce che deformano l’immagine e che producono l’effetto dell’acqua. La bottiglia è molto sottile, e facile da afferrare da qualunque posizione del suo corpo. Anche la base è diversa rispetto a quelle tipiche in quanto per una parte è tondeggiante, per un’altra spigolosa. La tutela astrattamente applicabile è quella di cui all’art. 2,comma 10 l. aut. che richiede, com’è noto, in via cumulativa non solo il carattere dell’originalità e della creatività, ma anche del valore artistico trattandosi appunto di un’opera di design. Tutti e tre i requisiti sussistono nel caso in esame. Ed in particolare: a)quanto al requisito della novità, non vi è prova agli atti di una anteriorità distruttiva; non vi è quindi la dimostrazione di un prodotto identico o simile precedentemente realizzato da un soggetto terzo, che riproduca identiche forme; b)quanto al requisito della creatività, com’ è noto tale requisito non afferisce all’oggetto in sé che viene rappresentato (che ben può essere costituito, come nel caso in esame, da un oggetto della vita quotidiana) ma alla modalità formale di tale rappresentazione: è quindi nel Concept che sta l’originalità identificabile innovativa delle nell’immagine forma. plastica Qui tale dell’acqua creatività che scorre, è nella rappresentazione della fluidità in contrapposizione alla staticità del contenitore. Il risultato voluto e ottenuto dal designer Lovegrove è quella non di “imbrigliare” l’acqua in un contenitore, ma di dare a quest’ultima la forma del contenuto attraverso la realizzazione di un prodotto asimmetrico che riprende, “congelandolo”, il fluire del liquido. (cfr. doc. A1a pag. 57 in “Rassegna dell’imballaggio”). La presenza di linee non banali, quasi come se fossero le onde, comunica l’idea dell’acqua corrente che sgorga dalla sorgente. La bottiglia, normalmente espressione di staticità, rigidità, viene qui invece rappresentata la fine di poter dare la sensazione di fluidità, purezza e grazia, elementi questi che costituiscono l’essenza dell’acqua. La rivista “modern painters” definisce l’opera del designer come “a swirl of inspiration that is suddendly crystalized or frozen into an object”.(cfr. doc. A24 pag.42). L’opera in esame è senz’altro creatività; c)passando al valore artistico, va richiamato l’orientamento, più volte seguito da accompagnarsi questo alla Tribunale, ricerca Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b rientranze e pieghe non casuali; Sentenza n. 13487/2015 pubbl. il 01/12/2015 RG n. 84861/2013 Repert. n.determina 11700/2015 del 01/12/2015 questa costruzione dei giochi di secondo di il obiettivi quale e tale giudizio verificabili deve riscontri pagina http://bit.ly/29ygxo9 5 di 11 consolidato qualificati, maturata e confermata nel tempo, e quindi non effimera ( Tribunale di Milano sentenza 9971/2012 Vitra Patente AG/High Tech S.r.l); trattasi infatti di un’analisi ex post, rispetto al momento della sua creazione, che permette di confermare o meno la presenza di quel valore che trascende la mera attitudine di una forma ad attirare l’attenzione momentanea del pubblico. A tale scopo qui deve essere considerato che: - il modello originario, già esposto al S. Josè Museum of Art in California, si trova alla esposizione permanente della The Pinakothek Der Moderne a Monaco di Baviera, come espressione evidente di arte applicata all’industria; - esso ha ottenuto numerosi riconoscimenti universali quali la nomination nel D&AD Award 2002, che è l’Oscar del design, il Best Overall Concept e il premier Award. (cfr. doc. A23) Ha ottenuto la copertina di una rivista molto prestigiosa nel mondo dell’architettura, Domus nel giugno 2001. È inoltre apparsa su riviste di moda (Glamour, Esquire, Io), finanziarie (Financial Mail), di design(Domus, Il Design), del settore beverages ( Soft Drink International, The Hotel Magazine); - un centinaio dei prototipi di queste bottiglie è stato utilizzato anche nel film 007 Die Another Day (cfr. scena al bar del palazzo di ghiaccio in Islanda, doc. A1.a pagg.47-49). La presenza in esposizioni nazionali ed internazionali, il conseguimento di premi e riconoscimenti da parte della critica, l’esposizione della bottiglia in questione nei Musei, costituiscono dunque seri indici della attribuizione industriale, dell’oggetto di quel azionato, gradiente a prescindere artistico dalla richiesto sua natura necessario per l’applicazione della tutela prevista dall’art.2 n.10 L. aut. 3.2. plagio La serie di bicchieri di Bormioli Rocco litigiosa, denominata “sorgente”, è stata realizzata nei seguenti formati: piccolissimo, piccolo, medio e grande (cfr.doc A7-8-9-10). I bicchieri sono realizzati in vetro e si compongono di pieghe e rientranze volte a realizzare l’effetto di fluidità tipico dell’acqua. Va premesso che, perché si possa parlare di plagio, non è necessaria una riproduzione integrale dell’oggetto interferito: è infatti sufficiente e necessario che siano Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b sull’apprezzamento Sentenza n. 13487/2015 pubbl. il 01/12/2015 RG n. 84861/2013 Repert. n.pubblica, 11700/2015 01/12/2015 presso opinione in del settori riprodotti, nel prodotto interferente, i tratti essenziali e caratteristici che identificano l’opera quale espressione pagina http://bit.ly/29ygxo9 6 di 11 e, in relazione al numero 10 dell’art. 2, anche il valore artistico. Per quel che qui rileva, non è neppure necessaria l’appartenenza alla stessa categoria oggetti per valutare positivamente l’interferenza, in quanto l’indagine contenuto deve ideologico, essere che ben condotta può sulla essere forma interna riprodotta anche cioè in sul res di destinazione diversa. Nel caso in esame i bicchieri realizzati da parte convenuta rievocano, come la bottiglia realizzata dall’attore, l’effetto dell’acqua corrente di sorgente attraverso la imitazione pedissequa delle linee, delle rientranze, delle curve realizzate e presenti nell’opera di titolarità dell’attore; accostando la bottiglia con uno dei bicchieri, si può rilevare una sorta di continuum fra i due oggetti- E tale assoluta somiglianza è più evidente se si mettono a confronto la bottiglia di Ross Lovegrove ed i bicchieri di dimensione maggiore della serie “sorgente”. L’identico effetto dell’acqua che scorre (peraltro rafforzato nella serie litigiosa dalla denominazione “Sorgente”) consente di esprimere un giudizio positivo sul plagio, che si concretizza qui nell’effettiva ripetizione delle medesime curve, dalle identiche proporzioni, e nel conseguente effetto plastico che in tal guisa si ottiene. La relativa domanda va dunque accolta. 4.1 Il modello industriale Ty Nant Spring ha tutelato la bottiglia azionata anche quale disegno industriale n°2098577 in riferimento al prodotto “bottiglia” (cfr. doc A13 parte attrice) nel solo Regno Unito dove la stessa sottolinea che si sono realizzate alcune condotte illecite(cfr. doc A14). Dunque in virtù del principio di territorialità, tale tutela non può essere estesa al territorio nazionale, ove peraltro l’attore non ha richiesto la tutela del modello di fatto. 5. Il marchio di forma 5.1.Validità Ty Nant Spring è titolare del marchio tridimensionale n°2746758 registrato per la classe 32 –acqua in bottiglia, acqua minerale in bottiglia, acqua di sorgente e acque gassate- in Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b della personalità dell’autore e Sentenza n. 13487/2015 pubbl. il 01/12/2015 RG n. 84861/2013 Repert. n.di11700/2015 del 01/12/2015 che ne consentono predicare creatività data 17.2.2004 (cfr. doc A6). Tale registrazione tutela questa volta, quale segno distintivo, le peculiari forme tridimensionali già descritte al punto sub. 3. pagina http://bit.ly/29ygxo9 7 di 11 Quanto alla sua validità, il giacché essa sotto il profilo processuale può essere messa in discussione solo in via riconvenzionale dal convenuti (cfr. art. 96-99 Reg. 207/2009) ovvero, in via d’eccezione, solo nei limitati casi cristallizzati dall’art. 99, ultimo comma Reg. citato. In mancanza di costituzione del convenuto, i Tribunali dei Marchi Comunitari dunque “considerano valido il marchio comunitario”, senza dunque alcun sindacato sulla sussistenza dei relativi requisiti. 5.2.Contraffazione Ciò premesso sulla validità, passando alla contraffazione va in primo luogo sottolineato che il giudizio di confondibilità -da operare non già sull’effettiva confondibilità dei servizi e dei prodotti ma sulla base del solo riscontro realizza, della secondo valutazione confondibilità canoni globale del dei segni tradizionalmente rischio di (Cass. seguiti, associazione, 29774/08)attraverso che implica si una una interdipendenza fra i fattori presi in considerazione, ed in particolare la somiglianza di marchi e quella dei prodotti o dei segni designati. Così che un tenue grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti (cfr. in sede europea Corte di Giustizia, 29.9.1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-GoldwynMayer Inc., punto 17). Ciò premesso e passando al confronto tra i prodotti: -quanto al bisogno che bicchiere e bottiglia sono diretti a soddisfare, si tratta in entrambi i casi della medesima esigenza quotidiana e primaria, di bere; -quanto alla loro sostituibilità, anche se bottiglia e i bicchieri non soddisfano esattamente un’identica esigenza, giacchè il consumatore non si rivolga indifferentemente all'uno o all'altro contenitore; tali prodotti sono ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni tra loro evidentemente collegate in quanto l'uno sia utilizzato prevalentemente in combinazione con l'altro (cfr., sul punto Corte di Cass. 27.9.2006, n.21013); - quanto alla complementarietà, sussiste in effetti uno stretto nesso tra bottiglia unitamente e bicchiere, all'altro: considerato con Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b Sentenza n. 13487/2015 pubbl. il 01/12/2015 RG n. 84861/2013 Repert. n. 11700/2015 del 01/12/2015 Tribunale ne deve presumere la sussistenza, la che rilevante l'uno è normalmente conseguenza che i impiegato consumatori possano essere indotti a credere che la responsabilità della fabbricazione pagina http://bit.ly/29ygxo9 8 di 11 11.7.2007, in proc. T-443/05). Tra i bicchieri, pur non ricompresi in sede di registrazione del marchio azionato tra beni oggetto di tutela, e la bottiglia registrata sussiste dunque una importante somiglianza. Quanto al confronto tra i segni, le forme dei bicchieri litigiosi sono assai affini al marchio di forma registrato dall’attrice, riprendendo come già ricordato quelle soluzioni estetiche che conferiscono al segno tridimensionale degli attori carattere distintivo. Il rischio di confusione ex art. 9 lett. b del Regolamento, inteso come comune origine imprenditoriale tenuto conto della normale capacità e tendenza espansiva dell'attività imprenditoriale, come ricollegabile alla medesima fonte produttiva (Cass. 13.2.2009 n. 3639, estensore Tavassi), è dunque riscontrato. 6. La concorrenza sleale Quanto alla concorrenza sleale confusoria e appropriativa di pregi lamentata dagli attori, tale tutela va negata. Non è qui in discussione l’orientamento di legittimità secondo il quale l’attività illecita di un marchio (consistente nell’usurpazione o nella contraffazione mediante l’uso di segni distintivi o simili a quelli legittimamente utilizzati dall’imprenditore concorrente) può essere dedotta sia a fondamento di un’azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, sia di un’azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità tra i rispettivi prodotti. Tuttavia, nel caso in esame, quanto alla fattispecie di cui all'art. 2598, comma 1, c.c, la tutela speciale già riconosciuta agli attori assorbe ogni ulteriore profilo di illecito censurato, non residuando ulteriori condotte contra ius che non siano già coperte dai rimedi concessi in virtù delle disposizioni citate. 7.Il quantum dei danni patiti dagli attori A giudizio del Collegio, la pretesa risarcitoria svolta in questa sede dalla difesa delle convenute necessita di ulteriore attività istruttoria, non essendo sufficiente neppure per pronunciare una condanna al pagamento di una provvisionale Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b di tali prodotti incomba sulla Sentenza n. 13487/2015 pubbl. il 01/12/2015 RG n. 84861/2013 Repert. n. 11700/2015 01/12/2015 stessa impresa (Tribunale di promo del grado CE richiesta dalla difesa dell’attore la documentazione agli atti: in particolare appare indispensabile procedere all’esame delle scritture contabili della convenuta. A tale scopo occorre dunque procedere alla remissione della causa sul ruolo per gli ulteriori incombenti ordinatori rimessi al giudice istruttore. pagina http://bit.ly/29ygxo9 9 di 11 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b 8. Il comando giudiziale Sentenza n. 13487/2015 pubbl. il 01/12/2015 RG n. 84861/2013 Repert. n. 11700/2015 del 01/12/2015 In questa sede, in virtù dell'art. 279, comma 2, n.4 c.p.c., si provvede pertanto a decidere solo su alcune delle questioni sottoposte al vaglio giudiziale, -ed in specie sull'an degli illeciti contestati- mentre vanno impartiti distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa in relazione al quantum, con particolare riguardo all’ordine di esibizione delle scritture contabili. Dunque: all’accertamento dell’an segue l’inibitoria assistita da penale, quest’ultima viene quantificata, tenuto conto del prezzo di rivendita al pubblico (cfr. doc. 16 di parte attrice), in € 8,00 per ogni ulteriore bicchiere commercializzato dalla convenuta in violazione dell’interdetto; la causa viene infine rimessa sul ruolo innanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza per gli ulteriori incombenti istruttori. Alla decisione finale è riservata ogni decisione sulla pubblicazione, quale sorta di restitutio in integrum ovvero di risarcimento in forma specifica. Trattandosi di sentenza non definitiva, anche le spese vanno riservate alla decisione finale. P.Q.M. Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando ex art. 279 comma 2, n.4, c.p.c. sulle domande proposte da Ross Lovegrove, Ty Nant Spring Water, e Biscaldi Luigi Import Export srl, con atto di citazione notificato in data 3.12.2013 contro Bormioli Rocco spa ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1)accerta e dichiara che Bormioli Rocco spa mediante la produzione e/o la commercializzazione e/o la vendita della serie di bicchieri denominata “sorgente” ha violato i diritti di d’autore e di marchio delle attrici indicati in narrativa; 2)inibisce alla convenuta di produrre, commercializzare, offrire in vendita bicchieri denominati “sorgente” o comunque interferenti con i diritti autoriali e di marchio delle attrici di cui al punto sub. 1) per i motivi di cui in narrativa; 3)fissa a carico della convenuta per ogni giorno di ritardo o violazione dell’ordine al punto sub. 2 l’importo di € 8,00 per ogni bicchiere prodotto e/o commercializzato e/o venduto partire dal 30° giorno dalla comunicazione della presente sentenza; pagina http://bit.ly/29ygxo9 10 di 11 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b 4) provvede come da separata Sentenza n. 13487/2015 pubbl. il 01/12/2015 RG n. 84861/2013 Repert. n. 11700/2015 del 01/12/2015 ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ed alla ammissione dei relativi mezzi istruttori; 5)spese alla pronuncia definitiva. Così deciso in Milano 8.10.2015 Il Presidente dott. Claudio Marangoni Il giudice istruttore dott.ssa Alima Zana pagina http://bit.ly/29ygxo9 11 di 11