Fac-simile di etichetta standard DENOMINAZIONE DEL VINO

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Fac-simile di etichetta standard DENOMINAZIONE DEL VINO
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Fac-simile di etichetta standard
DENOMINAZIONE DEL VINO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
ANNATA
Imbottigliato dall’Azienda Agricola xxxxx - Comune – Italia *
PRODOTTO IN ITALIA
℮** 750 ml ***
13% vol ****
L. 00001 *****
Contiene Solfiti ******
*:”imbottigliato dall’Azienda Agricola”;
*:”imbottigliato all’origine”;
*:”imbottigliato dal viticoltore”;
(informazioni che identificano se, l’imbottigliatore , è imprenditore agricolo ai sensi dell’Art.2135 del C.C.)
*:”integralmente prodotto da”;
(qualora il vino sia prodotto integralmente da vigneti di pertinenza dell’Azienda e vinificato nella stessa)
*:”imbottigliato nella zona di produzione”;
(purchè l’imbottigliamento venga effettuato, da chiunque, produttore o imbottigliatore, ubicato nella zona
di produzione)
A quanto sopra, deve essere aggiunta la ragione sociale dell’imbottigliatore, il Comune dove ha sede legale
l’imbottigliatore, il Comune dove ha luogo l’imbottigliamento (se diverso e non confinante rispetto al
Comune dove è ubicata la sede legale) e, la Nazione ove si effettuano le operazioni di imbottigliamento
(ITALIA).
(Esistono deroghe a quanto espresso precedentemente da valutare nei casi particolari).
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Andrà quindi indicato, evidenziandolo: “Prodotto in Italia” o “Prodotto Italiano”.
** / ***: contenuto del recipiente (espresso in ml, cl, l,) preceduti da ℮. Per quest’ultima la dimensione
minima è di mm 3)
****: Alcool (espresso in % vol);
Per l’indicazione dell’Alcool e del Volume esistono dimensioni minime diverse a seconda della capacità del
recipiente:
recipienti con capienza
≤ 20 cl
≤ 100 cl
>100 cl
valore nominale del vino
minimo 3 mm
minimo 4 mm
minimo 6 mm
titolo alcolometrico effettivo
minimo 2 mm
minimo 3 mm
minimo 5 mm
*****/****** possono essere riportati anche al di fuori del campo visivo dell’”etichetta principale”, ossia
quella che raggruppa tutte le informazioni obbligatorie. Vanno indicati il “lotto” identificativo della partita
omogenea da cui deriva il recipiente in oggetto (L. 000000) e l’indicazione di eventuali allergeni presenti nel
vino (Solfiti, Albumina, Caseinati), anche nella lingua dell’eventuale Paese di destinazione. L’obbligo della
presenza dei sopracitati allergeni, scatta per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2012.
Si ricorda altresì, che anche la capsula è una componente del confezionamento e, come tale, non deve
essere anonima (dovrà riportare la ragione sociale o il marchio dell’imbottigliatore o, in alternativa, il
numero di codice aziendale attribuito dal competente ufficio I.C.Q.R.F.).
Tutto quanto elencato ha valenza nell’ambito comunitario. Esistono deroghe, valide per i Paesi
extracomunitari.
Si coglie l’occasione per ricordare che i recipienti di cantina, con capacità uguale o superiore ad hl 10,
devono riportare la numerazione e la capacità espressa in hl ben evidente.
Altresì, è obbligatorio, per le cantine di imprese, non costituite in deposito fiscale, inviare al competente
ufficio I.C.Q.R.F. la planimetria della cantina, con relativa identificazione numerica di vasi vinari e relativa
capacità. Detta planimetria deve essere disponibile e visibile in copia nella cantina stessa e
costantemente aggiornata.
Sui recipienti di cui sopra (oltre 10 ettolitri), devono essere riportate, in maniera indelebile e non
rimovibile accidentalmente, la quantità contenuta e la natura merceologica del prodotto.
Nel caso di una D.O.C. o D.O.C.G., nella fase precedente l’acquisizione dell’idoneità: deve essere riportata
l’iscrizione “atto a…”, l’annata ed eventuali menzioni aggiuntive rivendicate e riscontrabili anche sui
registri di cantina ( es. annata, vitigni, trattamenti, metodo di produzione etc..).
Dopo l’ approvazione ed assegnazione dell’ idoneità da parte dell’Organismo di Controllo, sul contenitore
dovranno essere riportati (con le modalità sopra descritte) il nome del vino, l’annata, e il numero
dell’attestato di idoneità. Quest’ultimo dovrà avere identico riferimento sul registro di
“commercializzazione”.
Si ricorda in ultimo che è BASILARE la corrispondenza quantitativa e qualitativa tra la consistenza di
cantina e quanto risultante sui registri di cantina.