U.D. 1 : BREVE STORIA DELL`UNIONE EUROPEA Personaggi del

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U.D. 1 : BREVE STORIA DELL`UNIONE EUROPEA Personaggi del
U.D. 1 : BREVE STORIA DELL’UNIONE EUROPEA
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Personaggi del passato hanno contribuito a far nascere l’idea dell’Unione dei popoli europei.
Tra questi ricordiamo due italiani:
Giuseppe Mazzini, che sosteneva la necessità della “solidarietà umana e della fratellanza tra i popoli..”;
e
Carlo Cattaneo, che affermava:“uniamo nazioni libere per realizzare un’Europa libera ed unita”.
Ma la realizzazione del grande sogno si ha nel 1950, quando con la dichiarazione di Robert Schuman,
nasce l’Europa.
Il 9 maggio 1950 Robert Schuman, ministro degli affari esteri della Francia, nel suo discorso dichiarava:
“La pace mondiale non potrebbe essere salvaguardata senza iniziative creative all’altezza dei pericoli che
ci minacciano”.
Nel 1951 con il Trattato di Parigi nasce la CECA – Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio –
Nel 1957, a Roma, i sei Paesi fondatori – Italia, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi
firmano il Trattato che istituisce la CEE - Comunità Economica Europea .
Il 7 Febbraio del 1992 è stato firmato il Trattato di Maastricht, un trattato destinato a segnare il
passaggio dalla Comunità Economica Europea all’ Unione Europea, dando la possibilità ai Paesi
membri di consolidare la loro unione politica, economica e monetaria.
Il 2 ottobre 1997 è stato firmato il Trattato di Amsterdam, che ha emendati i trattati UE e CE e si
propone di realizzare:
lotta alla criminalità;
promuovere il più alto livello occupazionale;
delineare la politica sociale;
promuovere le politiche ambientali;
potenziare la difesa dei consumatori;
assicurare maggiore trasparenza dell’attività delle istituzioni comunitarie.
In ordine cronologico, dopo quello di Amsterdam, vi è il Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio
2001, che apporta cambiamenti al funzionamento delle Istituzioni dell’Unione Europea e rappresenta la
proclamazione dei Diritti fondamentali dei cittadini europei.
Il 1° gennaio 2002 sono state introdotte le banconote e le monete in euro in dodici dei quindici Stati
membri; non hanno adottato la moneta unica il Regno Unito, la Danimarca e la Svezia.
Attualmente l’Unione Europea è composta da 25 Stati membri:
Italia, Germania, Paesi Bassi, Francia, Lussemburgo, Belgio, Danimarca, Irlanda, Regno
Unito, Grecia, Spagna, Portogallo, Austria, Finlandia e Svezia; a questi ultimi, il 1° maggio 2004, si è
aggiunta l’adesione definitiva di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca,
Repubblica Slovacca, Slovenia ed Ungheria, per i quali era stato firmato, ufficialmente, il Trattato di
adesione, il 16 aprile 2003.
Per la Bulgaria e la Romania l’auspicio è di farli entrare a far parte dell’Unione Europea nel 2007;
invece per la Turchia i negoziati di adesione non sono ancora iniziati.
LE TAPPE DELL’UNIONE EUROPEA
1951
Istituzione della Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio (CECA) a Parigi da parte dei
Paesi fondatori: Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo.
1957
Firma, da parte dei sei Paesi fondatori della CECA, dei Trattati di Roma che istituiscono la
Comunità Economica Europea (CEE) e la Comunità Europea dell’Energia Atomica (Euratom) –
Nasce l’Europa composta da 6 Stati membri.
1967
Entrata in vigore del Trattato di Bruxelles sulla fusione degli esecutivi che prevede l’istituzione di
un Consiglio unico e di una Commissione unica per tutte e tre le Comunità Europee.
1970
Firma a Lussemburgo del Trattato che prevede il conferimento alla Comunità di una solida
autonomia finanziaria in sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri
1973
Ingresso nella CEE di Danimarca, Irlanda e Regno Unito – Europa composta da 9 Stati membri.
1974
Vertice di Parigi in cui i 9 Capi di Stato e di Governo decidono di riunirsi regolarmente in sede di
Consiglio europeo e propongono di eleggere il Parlamento a suffragio universale.
1979
Prime elezioni del Parlamento Europeo a suffragio universale diretto.
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1981
Ingresso nella CEE della Grecia - Europa a 10 -
1984
Consiglio europeo di Stoccarda: approvazione della Dichiarazione solenne dell’Unione europea.
1985
Firma degli accordi di Schengen.
1986
Ingresso nella CEE della Spagna e Portogallo - Europa a 12 -
1987
Entrata in vigore dell’Atto Unico Europeo, firmato il 7.7.87, che prevede la realizzazione del
mercato unico entro il 31.12.92.
1989
Approvazione della Carta sociale da parte di tutti gli Stati membri, tranne il Regno Unito,
durante il Consiglio europeo di Strasburgo.
1990
Dopo l’unificazione tedesca entrano a far parte della Comunità Europea i cinque Laender dell’ex
Germania Orientale. Firma della Convenzione di Schengen sulla libera circolazione nel mercato
interno.
1992
Firma di Oporto, dell’accordo istitutivo dello Spazio Economico Europeo - SEE -
1993
Entrata in vigore del Trattato di Maastricht che prevede l’istituzione dell’Unione Europea e la
creazione di un'unione economica e monetaria (U.E.M.). 1.11.1993
1995
Ingresso nell’Unione Europea di Austria, Finlandia e Svezia – Europa a 15 -
1997
Presentazione del documento programmatico "Agenda 2000" contenente la nuova riforma dei
Fondi strutturali e i criteri del futuro ampliamento dell'UE .
1998
Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Portogallo e Spagna danno vita alla Banca Centrale Europea ed adottano la moneta unica.
1999
- Undici paesi dell’U.E. entrano nella terza fase dell’U.E.M. ed adottano l’euro
- Dimissioni della Commissione di Jacques Santer ed investitura della nuova Commissione di
Romano Prodi da parte del Parlamento europeo
- Entrata in vigore del Trattato di Amsterdam che rafforza alcuni principi sanciti dai precedenti
trattati ed apporta modifiche alle competenze delle istituzioni.
2002
Messa in circolazione delle monete e delle banconote in euro.
2003
Si è concluso ad Atene, il 16.4.2003, il negoziato con la firma del Trattato di adesione per dieci
Stati dell’Europa centro-orientale e meridionale: Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia ed Ungheria.
2004
Il primo maggio 2004 l’Europa allunga il passo ed accoglie dieci nuovi paesi nell’Unione: Cipro,
Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia ed Ungheria.
2004
Il 29 ottobre 2004, a Roma, i capi di Stato o di governo dei 25 paesi europei hanno adottato la
“Costituzione per l’Europa”, dopo mesi di negoziato sul progetto elaborato dalla Convenzione
e presentato in occasione del Consiglio Europeo di Salonnico il 20 giugno 2003.
U.D. 2 : GLI ORGANI DELL’ UNIONE EUROPEA
1) Parlamento europeo
Il Parlamento europeo, eletto ogni cinque anni a suffragio universale diretto, è l'espressione democratica
dei 374 milioni di cittadini europei. Al suo interno sono rappresentate le principali tendenze politiche dei
paesi membri riunite in formazioni politiche paneuropee.
Il Parlamento svolge tre funzioni essenziali:
Il Parlamento ha tre funzioni principali:
a)
condivide con il Consiglio il potere legislativo. Il fatto che esso è eletto direttamente dai
cittadini contribuisce a garantire la legittimità democratica del diritto europeo;
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b)
esercita un controllo democratico su tutte le istituzioni dell'UE e in particolare sulla
Commissione. Ha il potere di approvare o respingere la nomina dei commissari e ha il diritto di
censurare collettivamente la Commissione;
c) condivide con il Consiglio il potere di bilancio dell'UE e può pertanto modificare le spese
dell'UE. Alla fine della procedura, adotta o respinge il bilancio nel suo complesso.
A) Il potere legislativo
La procedura più comune per adottare la legislazione dell'UE è la "codecisione" (si veda la sezione: Il
processo decisionale nell'Unione europea). Ciò pone il Parlamento europeo e il Consiglio su un piano di
parità e le leggi adottate sulla base di questa procedura sono atti comuni del Consiglio e del Parlamento.
La procedura di codecisione si applica alla legislazione in un gran numero di settori.
Il Parlamento deve essere consultato su molte altre proposte e si richiede la sua approvazione per talune
importanti decisioni politiche o istituzionali.
Inoltre, il Parlamento dà impulso a una nuova legislazione esaminando il programma di lavoro annuale
della Commissione, studiando quali nuove leggi possano essere necessarie e chiedendo alla
Commissione di presentare proposte.
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SETTORI NEI QUALI E’ PREVISTA LA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE
Accordi internazionali
• Membri della Corte dei conti
Aiuti di Stato
• Modifica dei trattati
Ambiente
• Occupazione
Armonizzazione imposte indirette
• Politica agricola
Cittadinanza europea
• Politica commerciale
Coesione economica e sociale
• Politica sociale
Comitato per l'occupazione
• Poteri impliciti
Comunitarizzazione questioni di cooperazione giudiziaria e di polizia
• Ravvicinamento legislativo
Concorrenza
• Regioni ultraperiferiche
Cooperazione rafforzata
• Regolamento finanziario
Disavanzi eccessivi
• Ricerca e sviluppo tecnologico
Elettorato attivo e passivo nello Stato di residenza
• Ricorsi al tribunale di primo grado
Funzionari delle comunità
• Risorse proprie
Industria
• Statuto della corte di giustizia
Liberalizzazione dei servizi
• Trasporti
Lotta alle discriminazioni
• Unione economica e monetaria
• Visto d'ingresso e modello uniforme di visto
SETTORI NEI QUALI E’ PREVISTA LA PROCEDURA DI CODECISIONE
Accesso ai documenti delle istituzioni
• Libera circolazione dei lavoratori
Ambiente
• Libertà di stabilimento
Accesso alle attività non salariate
• Mutuo riconoscimento dei diplomi
Autorità garante dei dati personali
• Occupazione
Cittadinanza europea
• Pari opportunità a uomo-donna
Completamento del mercato unico
• Politica sociale
Cooperazione allo sviluppo
• Protezione dei consumatori
Cooperazione doganale
• Reti transeuropee
Cultura
• Ricerca e sviluppo tecnologico
Discriminazione in base alla nazionalità
• Salute
Fondo europeo di sviluppo regionale
• Sicurezza sociale
Fondo sociale europeo
• Statistiche
Formazione professionale
• Trasporti
Frodi
• Visto uniforme e procedura di rilascio
Istruzione, formazione professionale, gioventù
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B) Il controllo democratico
Il Parlamento esercita il controllo democratico su tutte le altre istituzioni dell'UE in diversi modi.
Prima di tutto, quando deve essere nominata una nuova Commissione, tutti i potenziali nuovi membri e il
presidente della Commissione (designati dagli Stati membri) vengono esaminati, nel corso di un colloquio,
dal Parlamento. Infatti, essi non possono essere nominati senza l'approvazione del Parlamento.
In secondo luogo, la Commissione è responsabile politicamente dinanzi al Parlamento che può votare
contro di essa una "mozione di censura" che comporta le sue dimissioni collettive.
Più in generale, il controllo parlamentare si esercita attraverso l'esame regolare delle relazioni che la
Commissione sottopone al Parlamento (relazione generale, relazione sull'esecuzione del bilancio,
relazione sull'applicazione del diritto comunitario, ecc...). Inoltre, i deputati formulano regolarmente alla
Commissione interrogazioni scritte ed orali.
I membri della Commissione assistono alle sessioni plenarie del Parlamento e alle riunioni delle
commissioni parlamentari e ciò consente di mantenere un dialogo continuo tra le due istituzioni.
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Il controllo parlamentare si esercita anche sul Consiglio: gli eurodeputati sottopongono regolarmente
interrogazioni scritte o orali e il presidente del Consiglio assiste alle sessioni plenarie e partecipa ai più
importanti dibattiti.
Il Parlamento collabora strettamente con il Consiglio in alcuni settori come la politica estera e di sicurezza
comune e la cooperazione giudiziaria nonché in talune questioni di interesse comune come le politiche
d'asilo e di immigrazione, la lotta contro la tossicodipendenza, le frodi e la criminalità internazionale, temi
sui quali il Parlamento viene tenuto regolarmente informato dalla Presidenza del Consiglio dell'Unione.
Il Parlamento esercita il controllo democratico anche esaminando le petizioni presentate dai cittadini e
costituendo una commissione temporanea di inchiesta.
Infine, il Parlamento apporta il suo contributo a tutti i vertici dell'UE (le riunioni del Consiglio europeo).
All'apertura di ciascun vertice, il presidente del Parlamento è invitato a esprimere le idee e le
preoccupazioni del Parlamento su temi chiave e problemi all'ordine del giorno del Consiglio europeo.
.
C) L'autorità di bilancio
Il bilancio annuale dell'UE è deciso congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione europea.
Viene discusso dal Parlamento in due letture successive ed entra in vigore dopo la firma del presidente
del Parlamento.
La commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento (COCOBU) verifica come vengono spese le
risorse di bilancio ed ogni anno il Parlamento decide se approvare il modo in cui la Commissione ha
gestito il bilancio nel precedente esercizio finanziario. Tale processo di approvazione è noto come
"decisione di scarico".
2) Consiglio dell'Unione europea
Il Consiglio è il principale organo decisionale dell'Unione europea. È l'emanazione degli Stati membri, di
cui riunisce regolarmente i rappresentanti, a livello ministeriale.
In funzione dei punti all'ordine del giorno, il Consiglio si riunisce in formazioni diverse: affari esteri, finanze,
istruzione, telecomunicazioni, ecc.
Il Consiglio svolge diverse funzioni fondamentali:
È l'organo legislativo dell'Unione, esercita il potere legislativo in codecisione con il Parlamento europeo per
un ampio spettro di competenze comunitarie.
Coordina le politiche economiche generali degli Stati membri.
Conclude, a nome della Comunità, accordi internazionali con uno o più Stati o organizzazioni
internazionali.
Condivide il potere di bilancio con il Parlamento.
Prende le decisioni necessarie alla definizione e all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune,
sulla base degli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.
Coordina le azioni degli Stati membri e adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia
in materia penale.
3) Commissione europea
La Commissione europea incarna e difende l'interesse generale dell'Unione. Il presidente e i membri della
Commissione sono nominati dagli Stati membri previa approvazione del Parlamento europeo.
La Commissione è il motore del sistema istituzionale comunitario:
Dal momento che ha il diritto di iniziativa legislativa, propone i testi legislativi da presentare al Parlamento
e al Consiglio.
In qualità di organo esecutivo, garantisce l'esecuzione delle leggi europee (direttive, regolamenti,
decisioni), del bilancio e dei programmi adottati dal Parlamento e dal Consiglio.
In quanto custode dei trattati, vigila sull'applicazione del diritto comunitario insieme alla Corte di Giustizia.
In qualità di rappresentante dell'Unione sulla scena internazionale, negozia gli accordi internazionali,
essenzialmente in materia di commercio e cooperazione.
4) Corte di giustizia
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La Corte di Giustizia europea assicura il rispetto e l'interpretazione uniforme del diritto comunitario. È
competente a conoscere le controversie che possono sorgere tra gli Stati membri, le istituzioni
comunitarie, le imprese e i privati. Nel 1989 le è stato affiancato il Tribunale di primo grado.
5) Corte dei conti
La Corte dei conti europea controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione e
accerta la sana gestione finanziaria del bilancio europeo.
Banca centrale europea
La Banca centrale europea definisce e attua la politica monetaria europea; effettua operazioni di cambio e
garantisce il buon funzionamento dei sistemi di pagamento.
6) Comitato economico e sociale europeo
Il Comitato economico e sociale rappresenta i punti di vista e gli interessi della società civile organizzata
dinanzi alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo. Il Comitato dev'essere consultato su
questioni di politica economica e sociale e può inoltre elaborare pareri d'iniziativa su materie che ritiene
importanti.
Comitato delle regioni
Il Comitato delle regioni vigila sul rispetto dell'identità e delle prerogative regionali e locali. Deve essere
obbligatoriamente consultato in settori come la politica regionale, l'ambiente e l'istruzione. È composto di
rappresentanti degli enti regionali e locali.
7) Banca europea per gli investimenti
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria dell'Unione europea. Finanzia progetti
di investimento per contribuire allo sviluppo equilibrato dell'Unione.
8) Mediatore europeo
Al mediatore europeo possono rivolgersi tutte le persone fisiche (cittadini) o giuridiche (istituzioni,
imprese), residenti o aventi la loro sede sociale nell'Unione, che si ritengano vittime di un atto di "cattiva
amministrazione" da parte delle istituzioni o organi comunitari.
U.D. 3 : I TRATTATI COMUNITARI
A) IL TRATTATO CECA
Prevede la creazione di un’area di libero scambio nei settori del carbone e dell’acciaio; il che implica
l’abolizione dei dazi doganali interni e la soppressione di qualunque limitazione all’importazione e
all’esportazione di tali prodotti tra gli Stati membri.
B) I TRATTATI DI ROMA – CEE ED EURATOM Intendono creare un’unione doganale per tutti i settori produttivi che prevede, all’esterno, l’adozione di
una tariffa doganale comune nei confronti dei paesi terzi e all’interno l’estensione delle misure previste dal
Trattato CECA.
Tali Trattati tendono in particolare ad assicurare che nello spazio interno venga realizzata la libera
circolazione:
• delle merci;
• dei servizi;
• dei capitali;
• delle persone.
Inoltre, prevedono che gli Stati membri si impegnino nel perseguimento di politiche economiche comuni.
C) IL TRATTATO DI FUSIONE
Il Trattato cosiddetto di fusione, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965 ed in vigore dal 1° luglio 1967, ha
istituito un Consiglio unico e una Commissione unica delle allora tre Comunità europee.
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D) L’ATTO UNICO EUROPEO
Oltre a riaffermare la volontà di creare un vero e proprio spazio economico comune (con la progressiva
abolizione delle frontiere interne) prevede:
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la ricerca di una coesione economica più stretta tra le regioni europee (riduzione delle
disparità regionali attraverso la riforma dei Fondi strutturali);
il miglioramento della politica sociale;
il rafforzamento della cooperazione monetaria;
l’introduzione di norme in materia di tutela dell’ambiente e di ricerca scientifica e tecnologica;
la definizione dei principi di funzionamento delle politiche strutturali di coesione.
E) IL TRATTATO DI MAASTRICHT
Con la firma del Trattato di Maastricht, meglio conosciuto come Trattato sull'Unione europea, inizia la fase
più ambiziosa dell’integrazione europea e si gettano le premesse per un nuovo e più articolato processo di
riorganizzazione dei rapporti tra Stati membri e Unione e tra Unione e resto del mondo.
La portata storica di questo Trattato risiede nel fatto che ridisegna i rapporti tra gli Stati membri sulla base
di due concezioni:
ampliamento delle competenze del’azione comunitaria: è sintomatico il cambio di denominazione da
"Comunità Economica Europea" a "Unione Europea", a testimonianza della volontà di non limitare l’azione
della Comunità alle sole relazioni economiche, ma di estenderla anche ad altri campi fino a questo
momento di competenza esclusiva degli Stati membri;
creazione di una Unione Europea: c’è la volontà di creare un’organizzazione fondata sulle tre
Comunità (del carbone e dell’acciaio, economica e atomica) e su nuove ed efficaci forme di cooperazione
in settori specifici quali la politica estera e di sicurezza comune e la giustizia e gli affari interni.
Il Trattato prevede:
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una prima sezione contenente le disposizioni comuni per organizzare in modo coerente e
solidale le relazioni tra gli Stati membri e i loro popoli; ciò in particolare promuovendo un
progresso economico e sociale equilibrato mediante il rafforzamento della coesione
economica e sociale;
l’affermazione del principio di sussidiarietà secondo il quale la Comunità, nelle materie che
non sono di sua esclusiva pertinenza, può intervenire solo quando gli Stati membri non
possono agire o quando è preferibile e più efficace procedere ad un’azione congiunta;
l’ampliamento delle politiche poste in essere dalla Comunità, nei settori dell’industria,
della sanità pubblica, dell’educazione, della cultura, dei trasporti;
la revisione dei poteri attribuiti ad alcuni organi comunitari ed in particolare
l’ampliamento delle funzioni del Parlamento Europeo;
la creazione di una unione economica e monetaria (UEM) con l’adozione di una moneta
unica;
l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la definizione di una
politica di difesa comune;
il rafforzamento della tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini degli Stati membri mediante
l’istituzione di una cittadinanza dell’Unione;
una stretta coesione nel settore della giustizia e degli affari interni.
F) IL TRATTATO DI AMSTERDAM
Il Trattato di Amsterdam, politicamente concluso il 7 giugno e firmato il 2 ottobre 1997 dagli Stati membri,
costituisce il frutto di due anni di dibattito e negoziato nell'ambito della Conferenza dei Rappresentanti dei
governi degli Stati membri. E' entrato in vigore con la ratifica dei 15 Stati membri il 1° maggio 1999.
Il Trattato di Amsterdam apporta sostanziali modifiche ed integrazioni ai Trattati istitutivi della Comunità
Europea e al Trattato sull'UE in vista dell'ampliamento verso Est.
I settori in cui interviene sono diversi, quali il diritto di stabilirsi in un differente paese dell'Unione europea,
gli aiuti regionali, i trasporti, la formazione professionale, la lotta contro la frode, le pari opportunità e il
coordinamento fra i regimi nazionali di sicurezza sociale.
Nell'ambito delle politiche comunitarie importanti innovazioni riguardano:
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le problematiche dell'occupazione che richiedono un'azione coordinata a livello europeo;
il rafforzamento della politica sociale, con l'introduzione di importanti disposizioni in materia di
pari opportunità e di lotta all'emarginazione;
• l’affermazione del concetto di "trasversalità" della tutela ambientale in tutte le politiche
comunitarie, ai fini di uno sviluppo economico sostenibile.
Il Trattato rafforza la cooperazione giudiziaria e di polizia tra i Quindici paesi in settori quali i reati contro
l'infanzia, la corruzione e il terrorismo, oltre ad integrare nel quadro istituzionale dell'Unione europea le
disposizioni dell'Accordo di Schengen in materia di libera circolazione. Tale accordo, che interessa solo
tredici degli Stati membri, ha lo scopo di eliminare i controlli alle frontiere interne dell'Unione e di rafforzare
la collaborazione tra le forze di polizia nella lotta contro i fenomeni di criminalità.
Il Trattato sviluppa inoltre la politica estera e di sicurezza comune conferendo all'Unione mezzi più rilevanti
per intervenire nelle problematiche dei rifugiati e dell'immigrazione.
Un'altra innovazione introdotta dal Trattato riguarda la partecipazione del Parlamento europeo alla
designazione del presidente della Commissione, che costituisce un importante passo avanti verso una
maggiore legittimazione democratica delle istituzioni dell'Unione.
Sono dunque quattro le principali aree di riforma interessate dal Trattato di Amsterdam:
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Libertà, sicurezza e giustizia
L'Unione e il cittadino
Una politica estera efficace e coerente
Questioni istituzionali.
G) IL TRATTATO DI NIZZA
Il Trattato di Nizza, sottoscritto il 26 febbraio 2001, ed entrato in vigore il 1° febbraio 2003, ha
ulteriormente modificato i trattati UE e CE apportando cambiamenti a livello del funzionamento
delleistituzioni dell'UE e introducendo come regola generale, al posto del voto all'unanimità, il voto a
maggioranza qualificata per molti settori del processo decisionale dell'UE.
Ulteriori modifiche saranno probabilmente apportate ai trattati in seguito alla convenzione sul futuro
dell'Europa e in base al trattato di adesione di 10 nuovi Stati firmato il 16 aprile 2003 e destinato ad
entrare in vigore il 1° maggio 2004.
U.D. 4 : L’ ALLARGAMENTO DELL’ UNIONE EUROPEA
Il sogno di un’Europa unita di Robert Schuman, vissuto nel lontano 1950, sta per diventare una realtà.
Il grande progetto di integrazione europea, con profonde radici politiche, culturali e storiche si sta
realizzando: per la prima volta nella storia siamo riusciti ad unificare 25 nazioni del continente in pace e
democrazia.
Il primo maggio 2004, l’Europa allunga il passo ed accoglie dieci nuovi paesi nell’Unione, raggiungendo un
obiettivo che solo pochi anni fa appariva irrealizzabile; 450 milioni di persone sono a tutti gli effetti nostri
concittadini.
L’allargamento dell’Unione europea del 1° maggio che ha visto l’ingresso di otto paesi dell’Europa centroorientale e delle isole mediterranee di Malta e Cipro sana finalmente la ferita aperta dal conflitto est-ovest
e dalla guerra fredda.
Per la Bulgaria e la Romania l’auspicio è che possano fare il proprio ingresso nell’U.E. nel 2007, mentre
la Turchia non ha ancora avviato il negoziato di adesione.
Per entrare a far parte dell’Unione devono soddisfare le condizioni politiche ed economiche note come i
“criteri di Copenhagen”:
• essere una democrazia stabile, che rispetta i diritti umani, il principio di legalità e i diritti delle
minoranze;
• adottare un’economia di mercato funzionante;
• adottare le regole, le norme e le politiche comuni che costituiscono il corpo della legislazione
dell’U.E.
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L’impatto dell’allargamento sull’economia dell’U.E. sarà significativo, dal momento che un mercato più
grande ed integrato favorirà la crescita economica di tutti i paesi dell’Unione.
Tutti beneficeranno indistintamente dell’espansione, perché l’allargamento stimolerà la crescita economica
di ciascuno e dell’Unione nel suo complesso.
Tuttavia i cambiamenti importanti sono sempre fonte di preoccupazione e l’allargamento non fa
eccezione, perché le sfide da affrontare sono tante.
I dieci paesi che hanno aderito il 1° maggio sono più poveri rispetto alla media dei paesi che a quella data
componevano l’Unione; una delle prime priorità consiste nell’elevare il loro tenore di vita per allinearlo a
quello degli altri paesi UE.
Poiché l’adesione comporta obblighi e doveri oltre che diritti, i nuovi paesi dovranno svolgere un ruolo
particolarmente importante nel tutelare i diritti dei cittadini UE in merito alla libera circolazione e sicurezza
del personale.
Per la sicurezza di tutti i cittadini europei, in considerazione della loro posizione geografica, svolgeranno il
compito di controllare i lunghi tratti di confine dell’Unione.
Le condizioni di adesione approvate includono anche l’impegno di adottare l’euro e di accettare le norme
dell’Unione economica e monetaria.
Il processo di adesione all’euro non è automatico e non sono state fisssate scadenze di alcun genere, ma
ciascuno vi aderirà secondo una propria tabella di marcia, come si è fatto per i vecchi Stati membri.
In pratica nessuno potrà adottare l’euro prima del 2006 e prima di essere in grado di adottare la moneta
unica i nuovi stati dovranno soddisfare i normali parametri dell’UEM relativi al deficit di bilancio, al debito,
all’inflazione e alla stabilità del tasso di cambio.
Ciò rafforzerà i legami con i paesi orientali e meridionali che potranno beneficiare dell’estensione del
mercato unico per permettere loro di investire e di esportare nei nuovi Stati membri come nel resto
dell’U.E.
L’allargamento del 2004 è un grande evento storico , ma non è certo l’ultima tappa del grande progetto,
che in futuro prevede di conivolgere i 358 milioni di abitanti dei paesi situati lungo la frontiera dell’Unione:
la Russia, i Nuovi Stati indipendenti Occidentali- Ucraina, Moldavia, Bielorussia – ed il Mediterraneo
orientale: - Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Autorità Palestinese, Siria e
Tunisia.
Nel XXI secolo potrebbe essere costruita un’Europa ampliata che abbracci realmente tutto il continente e i
nostri vicini orientali e meridionali; un’unione fondata sui valori della pace, della democrazia, della
prosperità per tutti e che esalti il patrimonio del nostro continente.
U.D. 5 : UN LUNGO CAMMINO VERSO LA COSTITUZIONE EUROPEA
Le tappe che hanno portato all'approvazione della Costituzione
Dicembre 2001 - Consiglio di Laenken
Viene approvata la "dichiarazione di Laenken" che istituisce la Convenzione incaricata di preparare una
bozza di Costituzione europea. La Convenzione riunisce i principali soggetti interessati al dibattito sul
futuro dell'Unione, tra cui i rappresentanti di tutti gli Stati membri e dei Paesi candidati all'adesione, nonché
i 16 rappresentanti del Parlamento europeo. La Convenzione, presieduta da Valery Giscard d'Estaing, ha
adottato lo stesso modus operandi che il Parlamento europeo aveva utilizzato per l'approvazione della
Carta dei diritti fondamentali.
28 febbraio 2002 - inizio dei lavori della Convenzione
Nella sede del Parlamento europeo di Bruxelles si tiene la riunione costitutiva della Convenzione.
20-21 giugno 2003 - Consiglio europeo di Salonicco
Al vertice nella città greca, Valery Giscard d'Estaing presenta formalmente ai Capi di Stato e di Governo il
testo delle prime due Parti del Progetto di Trattato costituzionale elaborato dalla Convenzione. Il Vertice
europeo convoca la Conferenza Intergovernativa incaricata di mettere a punto il testo definitivo della
Costituzione.
10 luglio 2003 - Chiusura dei lavori della Convenzione
La Convenzione conclude i suoi lavori e adotta per consenso il testo completo della Costituzione per
l'Europa.
18 luglio 2003 - Consegna del testo elaborato dalla Convenzione
Giscard d'Estaing consegna all'Italia, presidente di turno dell'Ue, il testo definitivo che dovrà essere
discusso dalla CIG, la Conferenza Intergovernativa.
4 ottobre 2003 - Al via la CIG a Roma
La prima riunione della Conferenza Intergovernativa si tiene a Roma, sotto la Presidenza italiana dell'Ue.
Secondo il Parlamento europeo il testo finale da adottare si sarebbe dovuto discostare il meno possibile
dal progetto adottato dalla Convenzione. I capi di Stato e di Governo adottano la Dichiarazione di Roma.
12-13 dicembre 2003 - Vertice europeo
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I Capi di Stato e di Governo riuniti a Bruxelles, non raggiungono un accordo sulla Costituzione europea il
cui Testo uscito dalla Convenzione è stato rivisto e corretto. Ci sono problemi soprattutto sulla formula del
voto a maggioranza qualificata e sulla sua applicazione, ma anche sulla composizione della Commissione
e su alcuni temi economici. Il testimone passa alla presidenza irlandese dell'Ue.
25-26 marzo 2004 - Vertice europeo
I leader dei paesi dell'Ue, riuniti a Bruxelles, si impegnano formalmente a ricercare un accordo per dare
all'Unione una Costituzione entro giugno.
17-18 giugno 2004 - Vertice europeo
Dopo un primo accordo fra i Ministri degli Esteri dei 25, i Capi di Stato e di Governo dei 25 raggiungono un
compromesso sui punti ancora aperti del testo della Costituzione europea.
29 ottobre 2004 - Roma: firma della Costituzione europea
I leader dei paesi dell'UE sottoscrivono il Trattato e l'Atto finale che stabiliscono una Costituzione per
l'Europa. Per entrare in vigore, la Costituzione dovrà ora essere ratificata da tutti gli Stati dell'UE.
Più poteri al Parlamento europeo
Il testo della Costituzione firmato a Roma il 29 ottobre 2004, prevede maggiori poteri per il Parlamento
europeo rispetto al passato. Come avviene oggi, esso eserciterà, insieme al Consiglio europeo, la
funzione legislativa e quella di bilancio, ma avrà l'ultima parola su tutte le spese dell'Unione. Elegge il
presidente della Commissione europea e ratificherà la nomina del ministro degli Esteri e dei membri della
Commissione. Mantiene il potere esclusivo di censura sulla Commissione, come avvenne 5 anni fa con la
Commissione Santer.
Una novità rispetto alla bozza presentata dalla Convenzione guidata da Valery Giscard d'Estaing, è che il
Parlamento europeo potrà raggiungere al massimo 750 parlamentari - quando entreranno 3 nuovi Stati
membri -. Inoltre è stato fissato un numero mimino e massimo di deputati per ciascun Paese: 6 e 96.
U.D. 6 : LA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Organo legislativo della C.E. : Consiglio Europeo
In base all'art. 249 del TRATTATO C.E. (ex art. 189 così modificato dal Trattato sull'Unione Europea
firmato a Maastricht il 7/2/1992 e dal Trattato di Amsterdam del 2/10/1997), gli organi della Comunità
Europea emanano i seguenti atti:
ATTI VINCOLANTI
A) REGOLAMENTI:
Sono gli atti comunitari più importanti e completi; attraverso di essi la legislazione comunitaria si
sostituisce o si sovrappone alla legislazione interna dei singoli Stati membri.
Art. 249 2° comma Trattato C.E. : "Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri".
Contengono norme generali ed astratte dirette a tutti i soggetti che operano nell'area comunitaria.
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Entrano in vigore dopo un periodo di "vacatio legis" di 20 giorni dalla loro pubbicazione sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità (o altro termine stabilito nei casi specifici).
B) DECISIONI:
•
Contengono norme vincolanti concrete dirette:
- a uno Stato
- a un individuo
- a un'impresa
operanti nell'area comunitaria.
•
Si distinguono dai regolamenti in quanto nel regolamento sono contenute norme generali ed
astratte mentre nelle decisioni sono contente norme concrete.
•
Acquistano efficacia in seguito alla notifica ai loro destinatari.
C) DIRETTIVE:
-
Art. 249 comma 3° : "La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il
risultato da raggiiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma
ed ai mezzi".
-
In seguito al trattato di Maastricht le direttive indirizzate a tutti gli Stati membri entrano in vigore per
effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità, mentre quelle indirizzate ai
singoli Stati membri vengono solo notificate ai destinatari.
-
Le direttive dovrebbero limitarsi ad enunciare principi e criteri generali (con riferimento al risultato
da raggiungere) lasciando ai singoli Stati la loro traduzione in norme di dettaglio.
-
La prassi, tuttavia, porta gli organismi comunitari ad emanare direttive dettagliate.
-
La discrezionalità degli Stati membri si limita alla scelta della forma giuridica interna da dare alla
norma comunitaria (legislativa o amministrativa), anche se a volte tale scelta è vincolata dalla
materia che viene regolata dalla direttiva.
-
Una direttiva dettagliata si scontra con quanto stabilito dall'art. 249 Trattato C.E. per cui, secondo
alcuni studiosi (Conforti) essa sarebbe illegittima.
-
Nella prassi tale problema non è mai stato sollevato né dagli Stati membri né dalla Corte di
Giustizia europea.
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GERARCHIA DELLE FONTI COMUNITARIE
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COSTITUZIONE UNIONE EUROPEA
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA
REGOLAMENTI COMUNITARI
DECISIONI
DIRETTIVE
RACCOMANDAZIONI
PARERI
U.D. 7 : L’ADATTAMENTO DEL DIRITTO INTERNO AL DIRITTO COMUNITARIO
•
L’Italia si è conformata al Trattato istitutivo della Comunità Europea ed agli accordi successivi
che li hanno modificati od integrati attraverso lo strumento tecnico dell’ORDINE DI
ESECUZIONE dato con legge ordinaria del Parlamento.
•
Sulla spinta della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea l’Italia è arrivata ad
assicurare al diritto comunitario una prevalenza ed una precedenza sulle norme nazionali
con un atteggiamento tipico degli Stati Federali, in cui le norme dello Stato centrale
prevalgono su quelle dei singoli Stati membri della Confederazione.
•
Tale procedura è stata giustificata e avallata dall’art. 11 Costituzione:
“L’Italia ….(omissis) consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni …
(omissis)”.
MODALITA’ DI ADATTAMENTO DEL DIRITTO INTERNO AL DIRITTO COMUNITARIO
A) REGOLAMENTI COMUNITARI
•
I regolamenti comunitari vengono recepiti nel nostro ordinamento attraverso l’ORDINE DI
ESECUZIONE dato con legge ordinaria del Parlamento.
•
In base all’art. 249 del Trattato della C.E. (ex art. 189) i regolamenti sono direttamente
applicabili negli Stati membri dell’Unione.
•
Tale diretta applicabilità dei regolamenti comunitari fa sorgere una fonte di tipo legislativo
non espressamente prevista dalla Costituzione Italiana creando, quindi, dubbi di legittimità.
•
La Corte Costituzionale, con sentenza N° 183 del 27/12/73 par. 5/7, ha risolto questo dubbio
stabilendo che in base all’art. 11 Costituzione che consente limitazioni di sovranità a favore
di organizzazioni internazionali, viene legittimata la parziale sostituzione degli organi
comunitari al Parlamento nazionale senza che si renda necessaria una modifica della Carta
Costituzionale.
•
In base a tale sentenza, quindi, è legittima l’applicabilità dei regolamenti comunitari prima ed
indipendentemente da atti interni di esecuzione “ad hoc”.
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•
La diretta ed automatica applicabilità dei regolamenti comunitari riguarda la loro forza
formale di creare diritti ed obblighi all’interno del nostro Paese indipendentemente da
provvedimenti di adattamento “ad hoc” (procedimento self – executing).
•
Diversa è la questione per quanto riguarda il contenuto dei regolamenti. Da questo punto di
vista non tutti i regolamenti sono direttamente applicabili ma potrebbero necessitare di atti
interni di esecuzione ed integrazione.
Esistono, infatti, varie tipologie di regolamenti:
•
regolamenti che lasciano ampia discrezionalità all’autorità statale in merito alla loro
applicazione
•
regolamenti che richiedono l’istituzione di organi interni competenti per la materia regolata
•
regolamenti che richiedono il ricorso a procedure regolate dalla Costituzione (ad esempio
uno stanziamento di fondi che deve rispettare l’art. 81 Cost. comma 4:
“Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte”).
Esempio.
All’inizio degli anni ’70 alcuni regolamenti C.E.E. istituirono premi per gli agricoltori disposti a macellare le
loro vacche, ponendo tali premi per metà a carico dell’Unione Europea e per l’altra metà a carico degli
Stati membri.
L’Italia negava il pagamento di tali premi invocando l’art. 81 comma 4 della nostra Costituzione.
Il Tribunale di Brescia (con sentenza del 5/1/72) e la Corte di Giustizia Europea (con sentenza del
17/5/72), chiamata a pronunciarsi sul punto dall’allora Pretore di Lonato, sostenevano che nell’ambito
dell’ordinamento italiano gli agricoltori avessero maturato un diritto di credito nei confronti dello Stato
Italiano perfettamente liquido ed esigibile indipendentemente dall’art. 81 comma 4 della Costituzione.
Il Tribunale di Brescia, quindi, condannava il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste al pagamento dei
premi, degli interessi di mora e delle spese di giudizio.
Inoltre la Commissione Europea citò innanzi alla Corte di Giustizia Europea l’Italia per essere venuta
meno agli obblighi comunitari in base all’art. 169 del Trattato C.E. e il nostro Stato con sentenza dell’8/273
venne dichiarato inadempiente.
A questo punto l’Italia, con l. 2/1/73 N° 15 stanziò i fondi richiesti.
L’art. 169 del Trattato C.E. così recita:
“La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato ad uno degli obblighi a lui
incombenti in virtù del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato
in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può
adire la Corte di Giustizia.”
B) DIRETTIVE E DECISIONI COMUNITARIE
•
Le Direttive e le Decisioni comunitarie necessitano, in ogni caso, di atti interni di
adattamento “ad hoc”.
•
Tali atti interni assumono la veste di:
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3.
4.
legge ordinaria
decreto legge
decreto legislativo
atto amministrativo
La legge 9/3/1989 N° 86 detta le “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo
comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”.
In base a tale legge entro il 31/3 di ogni anno il Governo deve presentare al Parlamento un progetto di
“legge comunitaria”.
Tale progetto deve contenere:
•
disposizioni per dare attuazione o assicurare l’applicazione di regolamenti, direttive e
decisioni non ancora eseguite;
•
delega legislativa al Governo in materia;
•
autorizzazione al Governo, nel caso di Direttive, a emanare i relativi regolamenti;
•
eventuale istituzione di nuovi organi o strutture amministrative per fronteggiare le maggiori
spese o le minori entrate quando necessario.
La prima legge comunitaria risale al 1990 : l. 29/12/1990 N° 428 .
EFFETTI DIRETTI DELL’ APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA
•
Quando i giudici interni sono chiamati ad interpretare norme nazionali disciplinanti materie
oggetto di una Direttiva comunitaria, tale interpretazione deve avvenire alla luce della lettera
e dello scopo della direttiva medesima.
•
Nel caso in cui la Direttiva chiarisca la portata di un obbligo già previsto dal Trattato della
C.E. o scelga una tra più interpretazioni possibili di una medesima norma del Trattato, la sua
interpretazione deve considerarsi come vincolante.
•
Nel caso in cui la Direttiva imponga allo Stato un obbligo, sia pur di risultato, ma che non
comporta l’emanazione di atti di esecuzione “ad hoc” (esempio: l’obbligo di abrogare
determinate norme entro un certo termine), gli individui degli Stati membri possono invocare
tale Direttiva davanti ai giudici nazionali per far valere gli effetti che essa si propone
(nell’esempio riportato, per far valere l’abrogazione della norma decorsi i termini stabiliti).
•
Secondo la Corte di Giustizia Europea, dato che la Direttiva impone solo obblighi allo Stato
essa può essere invocata solo contro lo Stato (producendo i cosiddetti “effetti verticali”) e
non anche nelle controversie fra gli individui (“effetti orizzontali”).
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Esempio.
Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26/2/1986, in causa 152/84, relativa alla Direttiva N° 76/207.
L’art. 5 di tale Direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di garantire per l’uomo e la donna parità di
trattamento in relazione alle condizioni di lavoro, incluse le condizioni per il licenziamento.
La Corte di Giustizia Europea ammette la possibilità di invocare, contro il licenziamento, il principio della
parità, limitandola però al caso in cui il datore di lavoro sia lo Stato, e sia pure lo Stato agente come
imprenditore e non come ente sovrano.
U. D. 8 : IL RANGO DELLE NORME COMUNITARIE
A) RAPPORTO TRA NORME COMUNITARIE E LEGGI ORDINARIE DEL PARLAMENTO
Sul rapporto tra norme comunitarie e leggi ordinarie del Parlamento la Corte Costituzionale ha cambiato
più volte indirizzo interpretativo.
Con sentenza del 7/3/1964 N° 14 essa stabilì che leggi di esecuzione dei trattati comunitari seguivano il
principio della successione delle leggi nel tempo e quindi essi potevano essere modificati od abrogati da
norme interne successive.
Ma con la sentenza del 30/10/1975 N° 232 la Corte Costituzionale cambiò radicalmente giurisprudenza
seguendo un orientamento filo – comunitario.
In tale sentenza la Corte Costituzionale stabilì che per i regolamenti direttamente applicabili, la violazione
del diritto comunitario ad opera di leggi successive costituiva una violazione indiretta dell’art. 11 Cost. che
rendeva tali leggi illegittime.
Quindi la tesi sostenuta della Corte Costituzionale era la prevalenza del diritto comunitario sulle leggi
interne da attuarsi attraverso un controllo di costituzionalità.
Tale sentenza ebbe l’effetto pratico di paralizzare molti processi in quanto i giudici interni non potevano
applicare la normativa comunitaria prima che la legge interna incompatibile fosse annullata dalla Corte
Costituzionale.
Quindi le leggi interne:
• incompatibili con la normativa comunitaria
• riproduttive della normativa comunitaria ma con un significato “interno” diverso da quello
attribuito loro sul piano comunitario dalla Corte di Giustizia Europea
dovevano essere annullate dalla Corte Costituzionale. La conseguenza fu la paralisi di molti processi.ea
Nel 1984 con sentenza N° 170 del 5/6/1984 la Corte Costituzionale cambia di nuovo orientamento
stabilendo che il compito di far prevalere il diritto comunitario direttamente applicabile sulle leggi interne,
sia anteriori che posteriori, non compete la Corte Costituzionale ma direttamente ai giudici.
La prevalenza del diritto comunitario rispetto al diritto interno, come interpretato dalla Corte di Giustizia
Europea, discende direttamente dall’art. 11 della Costituzione.
Ma l’art. 11 Cost. non implica necessariamente l’illegittimità costituzionale delle leggi difformi, ma solo che
il diritto interno e il diritto comunitario si coordinano secondo la ripartizione di competenze voluto dal
Trattato istitutivo della Comunità Europea.
In questo modo il diritto interno si ritrae di fronte alle regole comunitarie direttamente applicabili.
L’effetto pratico è “… non già di caducare la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale
norma venga in rilievo.” (Conforti).
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B) RAPPORTO TRA DIRITTO COMUNITARIO E NORME COSTITUZIONALI INTERNE
La partecipazione dello Stato Italiano all’Unione Europea non comporta la rinuncia a priori di ogni difesa
dei principi costituzionali che stanno alla base del nostro Stato.
Dunque, in base a tale principio, il diritto comunitario non può sfuggire al controllo di legittimità da parte
della Corte Costituzionale.
Tuttavia:
•
una serie di sentenze della Corte di Giustizia Europea a favore della tutela dei diritti
fondamentali dell’individuo;
•
l’art. F, par. 2, del Trattato di Maastricht che sancisce il formale rispetto dei diritti
fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, firmato a
Roma il 4/11/1950;
•
la recente emanazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea hanno fornito
garanzie sufficienti agli Stati membri sulla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo nel diritto
comunitario, tali da consentire la rinuncia del controllo da parte della Corte Costituzionale.
Con sentenza del 27/12/1973 N° 183, infatti, la Corte Costituzionale ha stabilito che:
•
l’ordinamento comunitario e l’ordinamento interno costituiscono due sistemi distinti e
separati anche se coordinati tra di loro;
•
le norme comunitarie devono avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti
gli Stati membri e devono avere uguale ed uniforme applicazione in tutti gli Stati destinatari;
•
l’ordinamento comunitario risulta caratterizzato da un proprio complesso di garanzie
statutarie e da un proprio sistema di tutela giuridica assicurato dalla Corte di Giustizia;
•
i regolamenti comunitari, appartenendo all’ordinamento comunitario, si sottraggono
al controllo di costituzionalità che l’art. 134 Cost. limita alle leggi e agli atti aventi forza
di legge dello Stato e delle Regioni.
Art. 134 Cost.:
“La Corte Costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello
Stato e delle Regioni; ….” .
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U. D. 9 : LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO STATO PER IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE
DIRETTIVE COMUNITARIE
Solo nel 1991 la Corte di Giustizia Europea dettò le condizioni per configurare una sorta di responsabilità
civile dello Stato di fronte al mancato adeguamento della normativa interna alle disposizioni degli organi
comunitari.
Tali condizioni possono così essere riassunte:
•
il risultato prescritto dalla Direttiva deve implicare l’attribuzione di diritti a favore dei singoli;
•
il contenuto di tali diritti deve essere individuato sulla base delle disposizioni della Direttiva;
•
si deve verificare un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo di adeguamento alla
normativa comunitaria da parte dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi.
Al verificarsi di queste tre condizioni la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che il soggetto leso
abbia diritto al risarcimento sulla base dei principi generali del diritto comunitario ed in particolare
in base all’art. 5 del Trattato della U.E. che stabilisce che gli Stati aderenti alla Unione Europea
sono tenuti ad adottare tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare
l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione all’Unione Europea.
Art. 5 Trattato C.E.
“Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare
l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni delle
Comunità. Essi facilitano quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti. Essi si astengono da qualsiasi
misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente Trattato”.
Il Trattato C.E. ha istituito un ordinamento giuridico proprio integrato negli ordinamenti giuridici degli Stati
membri i cui destinatari non sono solo gli Stati membri ma anche i loro cittadini e il contenuto del Trattato
non stabilisce solo obblighi ma anche diritti a favore dei cittadini.
In base a ciò è stato riconosciuto a favore dei cittadini europei la titolarità dei diritti nascenti dall’istituzione
di un ordinamento comunitario ed in particolare il diritto a che lo Stato di appartenenza recepisca la
normativa comunitaria.
Infatti sarebbe inficiata la tutela dei diritti riconosciuti se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un
risarcimento ove i loro diritti fossero lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile ad uno Stato
membro.
Per quanto concerne il “quantum” del risarcimento, la Corte di Giustizia Europea non ha chiarito una volta
per tutte se nel “danno risarcibile” vadano compresi solo i danni diretti e immediati o anche i danni non
prevedibili al momento dell’infrazione, nonché i danni futuri, quelli non patrimoniali, quelli biologici …
Deve, quindi, essere il giudice interno ad accertare il danno e a quantificarlo con riferimento al caso
concreto.
Per l’Italia la fattispecie della responsabilità civile dello Stato per cattivo esercizio del potere legislativo si
deve basare sui principi espressi dall’art. 2.043 C.C. .
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Art. 2.043 C.C.
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso
il fatto a risarcire il danno” .
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COMUNITARI, CIVILISTICI E PENALI
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LA RESPONSABILITA’ CIVILE DELLO STATO PER IL MANCATO
RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE
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