ATTO COST. FONDAZIONE notaio

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ATTO COST. FONDAZIONE notaio
Repertorio Numero 22711
Raccolta Numero 6623
ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Addì, undici marzo duemilaotto,
in Trieste, nel mio studio al numero 4 di Piazza Tommaseo.
Avanti a me dott. FURIO GELLETTI, Notaio residente in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di questa città,
assistito dalle testimoni Signore:
1) MARIAGRAZIA MAURO in LUCCARINI, nata a Trieste il 27 gennaio 1954, residente a Trieste, in Via Machiavelli numero 28;
2) MICAELA ASCANI in VATTA nata a Trieste l'11 marzo 1974,
residente a Trieste, in Via Marco Praga numero 17/1,
sono presenti i Signori:
- prof. GIUSEPPE PROIETTI, nato a Tivoli (Roma) il 28 settembre 1945, residente a Roma, in Via dei Monti Parioli numero
49,
il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e pertanto in rappresentanza del
"MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI", con sede in
Roma, Via del Collegio Romano n. 27,
codice fiscale 80188210589,
nella sua qualità di Segretario Generale di detto Ministero,
tale nominato con Decreto del Presidente della Repubblica di
data Roma 29 dicembre 2007, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto al lettera A) - omessane la lettura da me Notaio per espressa volontà delle parti giusta i poteri di cui al D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 e
dell'art. 6 del d.lgs 30 luglio 1999, n. 300, ed in esecuzione dell'accordo sottoscritto tra il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali medesimo e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di data 9 gennaio 2008, che in copia conforme
all'originale si allega al presente atto sotto la lettera B),
omessane la lettura da me Notaio per espressa volontà delle
parti, approvato con delibera della Giunta Regionale della
Regione Friuli Venezia Giulia di data 21 dicembre 2007, n.
3228;
- dott.ssa ANNA DEL BIANCO nata a Gorizia il 12 ottobre 1968,
residente a Gorizia, in Via Scaramuzza numero 10/B,
la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e pertanto in rappresentanza
della
"REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA", con sede in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia numero 1, codice fiscale
80014930327, nella sua qualità di Direttore centrale per particolari funzioni, nominata con deliberazione della Giunta
Regionale numero 28 di data 12 gennaio 2007, che in copia
conforme all'originale si allega al presente atto sotto al
lettera C) - omessane la lettura da me Notaio per espressa
volontà delle parti - ed in esecuzione della delibera della
Giunta Regionale numero 364 di data 11 febbraio 2008 e della
generalità della Giunta Regionale numero 365 di pari data,
che in copie conformi all'originale si allegano al presente
atto rispettivamente sotto le lettere D) ed E), omessane la
lettura da me Notaio per espressa volontà delle parti;
- avv. VALTER COLUSSA, nato ad Udine il 20 dicembre 1963, residente a Cividale del Friuli (Udine) in Via Zardini numero 2
/4,
il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e pertanto in rappresentanza
della
"PROVINCIA DI UDINE", con sede in Udine, Piazza Patriarcato
n. 3, codice fiscale 00400130308,
nella sua qualità di Dirigente titolare, tra l'altro, della
Direzione d'area istituzionale limitatamente al servizio rapporti istituzionali ed internazionali, come tale nominato
giusta decreto n. 46/2007 di data 27 dicembre 2007 - che in
copia certificata conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera F), omessane la lettura da me Notaio
per espressa volontà delle parti - del Commissario dott.
GIANFRANCO SPAGNUL tale nominato dall'Assessore regionale per
le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali
con decreto n. 10 di data 7 dicembre 2007, ed in esecuzione
della delibera del Commissario - nominato dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia giulia con decreto n. 8/
Pres di data 10 gennaio 2008 - con i poteri del Consiglio
Provinciale di cui all'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 numero
6 d'ordine di data 18 febbraio 2008 e del decreto del Commissario medesimo numero 8/2008/Pres. di data 28 febbraio 2008,
che in copie conformi all'originale si allegano al presente
atto rispettivamente sotto le lettere G) ed H), omessane la
lettura da me Notaio per espressa volontà delle parti;
- dott. SALVATORE DI GIUSEPPE, nato a Palermo il 13 maggio
1952, residente a Gradisca d'Isonzo (Gorizia), in Via Provveditori Veneti numero 17,
il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e pertanto in rappresentanza del
"COMUNE DI AQUILEIA", con sede in Aquileia, Piazza Garibaldi
n. 7, codice fiscale 81000890301,
nella sua qualità di Direttore Generale, come tale nominato
con Decreto del Sindaco di data 28 febbraio 2008 che in copia
certificata conforme all'originale si allega al presente atto
sotto la lettera I), omessane la lettura da me Notaio per espressa volontà delle parti, in esecuzione delle delibere del
Consiglio Comunale numero 7 di data 12 febbraio 2008 e della
Giunta Comunale numero 59 di pari data che in copie certificate conformi all'originale si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere L) ed M) omessane la lettura
da me Notaio per espressa volontà delle parti.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono
certo, nella sopra espressa qualifica, con il presente atto
premettono:
- che ai sensi dell'articolo 112 del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n.42, della Legge della Regione Friuli Venezia
Giulia 25 agosto 2006, n. 18 e della delibera della Giunta
Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia di data 21 dicembre 2007, n 3228, in data 9 gennaio 2008, è stato sottoscritto un accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - nel
prosieguo del presente atto "Accordo strategico" - per la
valorizzazione del patrimonio culturale della città di Aquileia, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo
22 gennaio 2004 n. 42);
che detto accordo è finalizzato a sostenere la conoscenza, la conservazione e a promuovere la valorizzazione delle
aree archeologiche della città di Aquileia attraverso un'azione programmatica comune improntata alla collaborazione operativa tra i soggetti sottoscrittori nell'individuazione
degli obiettivi comuni e nell'attuazione dei relativi interventi;
che, ferme restando le competenze in materia di tutela e
di pianificazione urbanistica previste dalla legislazione vigente, il succitato accordo prevede che dette finalità saranno conseguite attraverso la costituzione - secondo quanto
previsto dagli articoli 112 e seguenti del decreto legislati-
vo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla legge regionale 25 agosto
2006, n. 18 e successive modificazioni - di una Fondazione avente quale scopo la valorizzazione archeologica di Aquileia,
ed alla quale sarà affidato il compito di elaborare ed attuare il piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione delle aree di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 112 medesimo, secondo le linee strategiche di orientamento dell'attività di valorizzazione, gli obiettivi da conseguire e gli
standard dei servizi definiti dall'accordo citato;
- che in attuazione del predetto accordo ed in ottemperanza
alle finalità ivi individuate, il Ministero per i Beni e le
Attività culturali, ai sensi dell'art. 115, comma 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si è impegnato a
conferire in uso alla costituenda Fondazione i beni descritti
nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera
N) omessane la lettura da me Notaio per espressa volontà delle parti;
che
le risorse per lo svolgimento delle attività della
Fondazione sono state e verranno stanziate dalla Regione
Friuli Venezia Giulia nel mentre le risorse per l'effettuazione della manutenzione delle aree conferite in uso verranno
messe annualmente a disposizione dal Ministero per i Beni e
le Attività culturali a titolo di contributo, nei limiti delle disponibilità delle singole leggi finanziarie.
Tutto ciò premesso e confermato e da ritenere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1
Il "MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI", la "REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA", la "PROVINCIA DI UDINE" e il "COMUNE DI AQUILEIA", tutti come sopra rappresentati, al fine di assicurare la conoscenza, la conservazione
nonche al fine di promuovere la valorizzazione delle aree archeologiche della città di Aquileia, con il presente atto costituiscono - nel rispetto dei principi fondamentali fissati
dal Codice dei beni culturali e del paesaggio Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e della Legge regionale Friuli
Venezia Giulia 25 agosto 2006, n. 18 - una Fondazione denominata "FONDAZIONE AQUILEIA", con sede in Aquileia, Via Patriarca Popone n. 7.
I comparenti danno atto che per la costituita Fondazione verrà richiesta l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche alla Regione Friuli Venezia Giulia secondo quanto previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Articolo 2
La Fondazione non ha scopo di lucro, non distribuisce utili
ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono
destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.
La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di
soggetti ed enti pubblici e privati.
Articolo 3
La Fondazione persegue le finalità di valorizzazione delle aree di interesse archeologico della città di Aquileia e degli
spazi
urbani ad esse correlati nonché di sviluppo turistico
culturale del sito e di raccordo con le infrastrutture e i
settori produttivi collegati.
Nell'ambito delle sue finalità, la Fondazione persegue, in
particolare lo scopo di:
a) pianificare e programmare l'attuazione delle scelte strategiche e degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio
archeologico, storico-artistico ed architettonico di Aquileia
definite in sede convenzionale tra Stato e Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia;
b) promuovere e sostenere gli interventi di valorizzazione
del patrimonio culturale di Aquileia;
c) adottare e attuare un piano organico e funzionale per la
valorizzazione delle aree oggetto dell'"accordo strategico";
d) realizzare in Aquileia un parco archeologico vivo integrato nel tessuto sociale ed urbano aquileiese e inserito nel
circuito
dei musei e dei siti di interesse storico archeologico di rilievo nazionale;
e) assicurare le migliori condizioni per la conoscenza, l'adeguata conservazione e la fruizione pubblica del patrimonio
culturale di Aquileia;
f) incrementare nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, con particolare riguardo a quelli ricettivi e di accoglienza, migliorandone la qualità e realizzando
economie di gestione;
g) promuovere programmi di sviluppo turistico e culturale anche attraverso forme di integrazione con il sistema turistico
regionale;
h) realizzare percorsi turistici integrati regionali e inter
-regionali e realizzare strumenti innovativi di documentazio
-ne;
i) promuovere il coordinamento degli interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico e bibliografico ad esso relativo e delle opere di sistemazione urbana, ferma restando
la sopraordinazione dei primi rispetto alle altre;
j) contribuire a definire l'assetto e l'uso sostenibile e
compatibile con le esigenze culturali del territorio, anche
per quel che riguarda l'urbanizzazione primaria e secondaria
delle zone residenziali e destinate alle attività produttive,
in accordo con il Comune di Aquileia;
k) incentivare il turismo culturale e giovanile.
Per la realizzazione dei propri scopi la Fondazione in particolare realizzarà le seguenti attività istituzionali:
a) predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale
e di indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche con
riferimento alla gestione del sito quale patrimonio mondiale
dell'umanità UNESCO. Tale attività è svolta anche a supporto
- nei termini di cui all'art. 5 comma 2 dell'Accordo strategico - delle attività di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali, ed è finalizzata alla valorizzazione
delle aree archeologiche, nel quadro dello sviluppo coordinato - nei termini di cui all'art. 4, comma 1 lett l) dell'Accordo strategico - delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria delle infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle attività produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali;
b) sviluppo del turismo culturale dell'area;
c) cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei
piani di cui alla lettera a) e nelle zone sottoposte a tutela
ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché predisposizione dei supporti organizzativi e logistici
connessi agli interventi stessi;
d) gestione indiretta dell'attività di valorizzazione dei beni ad essa conferiti con le modalità e nel rispetto delle
prescrizioni di cui all'art. 115 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
e) realizzazione di interventi di ricerca archeologica, conservazione, recupero e restauro dei beni archeologici concessi in uso, previo affidamento in concessione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e con le modalità
stabilite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
f) finanziamento dell'acquisizione dei dati tecnici necessari
per la realizzazione da parte delle Soprintendenze competenti
degli elaborati cartografici di base per la redazione dell'ambito di Piano territoriale regionale inerente l'area di
riferimento, ai fini della valenza paesaggistica e delle relative azioni di monitoraggio;
g) realizzazione di tutte le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di valorizzazione di cui all'art. 4
dell'Accordo strategico.
La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività
ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle
proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, quali:
a) amministrare e gestire gli altri beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o di cui sia comunque in possesso;
b) provvedere alla valorizzazione di beni di proprietà privata previo consenso degli interessati;
c) progettare e gestire i servizi di assistenza culturale e
di ospitalità per il pubblico di cui all'art. 117 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto e con le modalità stabilite dalla legislazione in materia di gestione
dei beni culturali e in conformità a quanto indicato all'articolo 4 dell'"accordo strategico";
d) progettare, realizzare e gestire strutture e servizi di
pubblica utilità per le finalità della Fondazione;
e) progettare e realizzare percorsi turistici e itinerari di
visita regionali e interregionali;
f) stipulare con enti pubblici o soggetti privati, secondo la
normativa vigente, accordi o contratti per il perseguimento
delle proprie finalità tra cui, senza esclusione di altri,
l'acquisto di beni e servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti;
g) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni,
fondazioni, comitati e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, senza fini di lucro, che perseguono finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento
degli scopi della Fondazione, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per lo
svolgimento di attività "in house";
h) organizzare, nei settori specifici di competenza, mostre,
eventi culturali, spettacoli e convegni, nonché studi, ricerche, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in
collaborazione con enti ed istituzioni, nazionali e internazionali, in particolare con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero per i beni e le attività culturali
e realizzare tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori del settore e
gli organismi nazionali e internazionali;
i) istituire premi e borse di studio;
j) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale;
k) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti
da fondi europei, nazionali, regionali e locali;
l) esprimere osservazioni e proposte in merito agli strumenti
urbanistici comunali e sovracomunali;
m) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, tra le quali quelle
previste dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 relativa
agli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia.
In generale la Fondazione nello svolgimento delle proprie at-
tività si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, pubblicità degli atti e della procedure,
controllo della gestione finanziaria ed operativa.
Articolo 4
La Fondazione ha la durata di dieci anni rinnovabili e svolge
la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle
norme contenute nello statuto, predisposto dai Fondatori, che
si compone di 30 (trenta) articoli e che - omessane la lettura da me Notaio per espressa volontà dei comparenti - si allega al presente atto sotto la lettera O), quale sua parte
integrante e sostanziale, e che deve intendersi come qui
integralmente riportato, con particolare riferimento alle
norme sull'ordinamento e sull'Amministrazione della Fondazione.
Articolo 5
Il patrimonio della Fondazione - così come previsto dall'articolo 26 dell'allegato statuto - viene costituito dai Fondatori come segue:
1) Il "MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI" conferisce in uso - ai sensi dell'art. 115, comma 7, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni
- per la durata di anni 10 (dieci) il compendio immobiliare
descritto nella sua esatta consistenza nell'elenco già allegato al presenta atto sotto la lettera N) ed indicativamente
rappresentato nella planimetria ivi allegata.
I comparenti concordemente dichiarano che i citati beni conferiti in uso dal "MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI" non sono stati oggetto di stima ai sensi dell'articolo
2343 del Codice Civile non ricorrendone le condizioni, avendo
i beni medesimi valore inestimabile come confermato dalla
lettera del Direttore Generale per i Beni Archeologici dott.
Stefano De Caro Prot. n. DG2667 di data 7 marzo 2008 che in
originale si allega al presente atto sotto la lettera P), omessane la lettura da me Notaio per espressa volontà delle
parti.
Gli effetti del conferimento in uso si esauriranno sensa indennizzo alcuno in tutti i casi di cessazione totale della
partecipazione del Ministero alla Fondazione, di estinzione
della stessa ovvero di cessazione per qualunque causa dell'affidamento.
I citati beni conferiti in uso dal "MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI" non sono soggetti a garanzia patrimoniale.
In adempimento a quanto previsto nell'accordo strategico, con
successivi separati atti, potranno essere conferiti, sempre
in diritto d'uso, dal "MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI" gli ulteriori beni immobili siti nel comprensorio
archeologico della città di Aquileia identificati nell'elenco
allegato sotto la lettera A) al accordo strategico citato.
2) Il "COMUNE DI AQUILEIA" conferisce la somma di 1.000,00
(mille virgola zerozero) euro che verrà tempestivamente versata sul conto corrente bancario intestato alla Fondazione
che il Direttore della Fondazione stessa comunicherà dopo aver ottenuto l'attribuzione del codice fiscale.
Il Comune di Aquileia medesimo si obbliga altresì a conferire, entro il termine di tre mesi dalla data odierna, il diritto di proprietà di tutti i locali costituenti il secondo
ed ultimo piano dell'edificio sito in Comune di Aquileia, via
Patriarca Popone n.7 che previa la redazione - a cura e spese
del comune conferente - di apposito piano tavolare e catastale di frazionamento verranno escorporati dal corpo tavolare 18 (diciotto) dalla Partita Tavolare 34 (trentaquattro)
del Comune Censuario di Aquileia per formare il corpo tavola-
re di una nuova Partita Tavolare del medesimo comune censuario.
Il conferimento da parte del "COMUNE DI AQUILEIA" del bene
immobile citato interverrà ai seguenti ulteriori patti e condizioni:
- il conferimento avrà luogo con ogni effetto utile ed oneroso al giorno della sottoscrizione dell'atto notarile; a decorrere da tale data la Fondazione subentrerà nel possesso e
godimento degli immobili sopra descritti, oggetto del futuro
conferimento;
- il trasferimento degli immobili in oggetto è pattuito a
corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, e
con immediata immissione nel possesso della Fondazione a far
data dal relativo atto notarile;
- il "COMUNE DI AQUILEIA", come sopra rappresentato, sin
d'ora garantisce, che gli immobili oggetto del conferimento
sono di sua piena ed esclusiva proprietà, in sua libera disponibilità, liberi da ipoteche, servitù passive, privilegi
anche fiscali, pesi, oneri e vincoli di qualsiasi genere,
salvo per quanto attiene alle risultanze tavolari e di fatto;
- il "COMUNE DI AQUILEIA", come sopra rappresentato, dichiara
sin d'ora di essere in regola con il pagamento di oneri, imposte e tasse pregressi di qualunque natura e specie concernenti gli immobili in oggetto;
- detto conferente presterà, altresì, garanzia a termini di
legge per ogni caso di evizione, spoglio, danno o molestia;
- ai sensi della normativa urbanistica-edilizia vigente (Legge 47/85, Legge 724/94, Legge 662/96, Decreto Presidente della Repubblica 380/01, Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269
e successive modifiche) il rappresentante del "COMUNE DI AQUILEIA" - previo richiamo da me notaio fattogli alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. di data 28 dicembre 2000, numero 445 per l'ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ed informato sul contenuto di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo di data 30
giugno 2003 n. 196 - sotto la sua personale responsabilità sin d'ora dichiara:
- che la costruzione degli immobili da detto Comune come sopra conferiti risulta iniziata in data anteriore al 1^ settembre 1967 (primo settembre millenovecentosessantasette).
Detta parte conferente, come sopra rappresentata, dichiara
infine che agli immobili medesimi, per quanto a sua conoscenza, non sono state effettuate opere abusive.
3) la "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" conferisce la
somma di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zerozero),
dichiarando che detta somma è stata messa a disposizione
presso la "Unicredit Banca S.p.A." in data 5 marzo 2008, come
confermato dalla quietanza di riscossione della banca medesima comprensiva dell'importo ulteriore versato a titolo di dotazione di cui al successivo articolo 6), che viene conservata agli atti della fondazione;
4) la "PROVINCIA DI UDINE" conferisce la somma di euro
1.000,00 (mille virgola zerozero), dichiarando che detta somma è stata messa a disposizione presso la "Unicredit Banca
S.p.A." in data 10 marzo 2008, come confermato dalla comunicazione di detto Istituto di pari data, comprensiva dell'importo ulteriore versato a titolo di dotazione di cui al successivo articolo 6), che viene conservata agli atti della
fondazione.
Il patrimonio, nonché le rendite che ne derivino, sono totalmente vincolati al perseguimento delle finalità statutarie.
Articolo 6
Al fine di dotare la Fondazione dei mezzi necessari per at-
tuare la propria attività - in attuazione dell'accordo strategico - la "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" e la e
"PROVINCIA DI UDINE" versano ed erogano a favore della fondazione la somma rispettivamente di euro 2.080.000,00 (duemilioniottantamila virgola zerozero) quanto la prima nominata e
di euro 99.000,00 (novantanovemila virgola zerozero) quanto
la seconda nominata, i cui importi sono stati messi a disposizione presso la "Unicredit Banca S.p.A." come confermato
dalla quietanza e comunicazione della banca medesima sopra
citate.
Sempre al fine di dotare la Fondazione dei mezzi necessari
per attuare la propria attività i membri fondatori "REGIONE
AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" - sempre in attuazione dell'accordo strategico - e "PROVINCIA DI UDINE" si impegnano ed
obbligano altresì ad erogare entro il 31 (trentuno) marzo di
ogni anno, per ogni esercizio, le seguenti ulteriori somme:
* quanto alla "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" l'importo non inferiore ad euro 2.064.000,00 (duemilionisessantaquattromila virgola zerozero);
* quanto alla "PROVINCIA DI UDINE" l'importo non inferiore ad
euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero).
Sempre in attuazione del citato accordo strategico, al fine
di riconoscere alla Fondazione le risorse per la manutenzione
delle aree conferite in uso il "MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI" metterà annualmente a disposizione della
Fondazione, a titolo di contributo, una somma determinata nei
limiti delle disposizioni delle singole leggi finanziarie di
anno in anno approvate.
La Fondazione può ricevere contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni e ogni altra liberalità da parte di Fondatori e di
terzi a titolo di concorso alle spese di funzionamento, qualora non vengano espressamente destinate a patrimonio.
Articolo 7
Sono membri della Fondazione:
- i Fondatori;
- i Partecipanti;
Sono fondatori la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il
Ministero per i beni e le attività culturali, che ne sono anche promotori, il Comune di Aquileia e la Provincia di Udine.
Alla Fondazione possono partecipare privati proprietari di
beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione e persone giuridiche private senza scopo di lucro a
condizione che l'intervento nel settore di attività proprio
della Fondazione sia per esse previsto dalla legge o dallo
statuto.
La partecipazione è subordinata all'impegno da parte dei soggetti di cui al comma 1 a rispettare integralmente le norme
dello statuto allegato al presente atto costitutivo, a condividere i programmi della Fondazione e a contribuire, su base
pluriennale, al fondo di dotazione mediante un contributo in
denaro, beni o servizi, nelle forme e misure stabilite dal
Consiglio comunque di valore non inferiore ad euro 100.000,00
(centomila virgola zerozero), salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio medesimo.
Possono partecipare alla Fondazione anche enti pubblici e istituzioni purché assumano gli impegni di cui al precedente
comma.
La qualifica di partecipanti è attribuita dal Consiglio con
deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei propri
componenti.
Articolo 8
Sono Organi della Fondazione:
a) il Presidente della Fondazione;
b) il Consiglio;
c) il Direttore;
d) il Collegio dei Revisori,
come definiti e regolati dallo Statuto.
Articolo 9
A formare il Consiglio, per il primo quadriennio da oggi,
vengono chiamati i signori:
a) dott.ssa ANNA MARIA REGGIANI, nata a Cavezzo (Modena) il
17 ottobre 1946, residente a Roma, in Via Monte della Farina
numero 36, codice fiscale RGG NMR 46R57 C398D,
quale membro designato dal Ministro per i beni e le attività
culturali;
b) dott. RAFFAELLO FABBRO, nato a Gorizia il 15 febbraio
1933, residente a Monfalcone (Gorizia), in Via Giacich numero
16, codice fiscale FBB RFL 33B15 E098I,
quale membro designato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia;
c) dott. ROMANO FUSCO, nato a Brescia il 28 ottobre 1934, residente a Udine, in Vicolo del Portico numero 8, codice fiscale FSC RMN 34R28 B157R,
quale membro designato dalla Provincia di Udine;
d) dott. ALVIANO SCAREL, nato ad Aquileia (Udine) il 1° febbraio 1956, residente ad Aquileia (Udine), in Via G. Salvemini numero 2,
quale membro designato dal Comune di Aquileia.
Articolo 10
Su proposta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e
d'intesa con il Comune di Aquileia, il Presidente della Fondazione verrà eletto dal Consiglio nella prima seduta utile
dalla data del suo insediamento.
Articolo 11
Dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato
sino al 30 giugno 2008, Direttore della Fondazione la Signora:
dott.ssa ANNA DEL BIANCO, nata a Gorizia il 12 ottobre 1968,
residente a Gorizia, in Via Scaramuzza nunmero 10/B, codice
fiscale DLB NNA 68R52 E098V.
Articolo 12
A formare il Collegio Sindacale, per il primo quadriennio da
oggi, vengono chiamati i Signori:
- dott. GIORGIO SPAZZAPAN, nato a Ronchi dei Legionari (Gorizia) il 21 luglio 1939, residente a Grado (Gorizia), in Riva
Brioni numero 4, codice fiscale SPZ GRG 39L21 H531L,
iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. di data
12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 21
aprile 1995, Serie Spec. 31/Bis,
designato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, quale
Presidente;
- dott.ssa SPERANZINA DE MATTEO, nata a Napoli il 26 gennaio
1962, residente a Roma, in Via Giulio Venticinque numero 38,
codice fiscale DMT SRN 62A66 F839D,
iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. di data
25 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data
17 dicembre 1999, Serie Spec. n. 100,
designata dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
- dott. SERGIO CECCOTTI, nato a Roma il 25 settembre 1964,
residente a Romans d'Isonzo (Gorizia), Via San Martino n. 49,
codice fiscale CCC SRG 64P25 H501X,
designato dal Comune di Aquileia.
Articolo 13
A formare il Comitato di Vigilanza per il primo quadriennio
da oggi, vengono chiamati i Signori:
- dott.ssa FULVIA LO SCHIAVO, nata a Roma il 23 gennaio 1946,
residente a Roma, in Via Castelfranco Veneto numero 18, codice fiscale LSC FLV 46A63 H501C,
- dott.ssa ROSSELLA SCOPAS SOMMER, nata a Trieste il 17 maggio 1958, residente a Trieste, in Via Luigi Cadorna numero
23, codice fiscale SCP RSL 58E57 L424K,
entrambe designate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
- dott. ANDREA BELLAVITE, nato a Verona il 30 novembre 1959,
residente a Gorizia, in Via Duse numero 22/A, codice fiscale
BLL NDR 59S30 L781W,
designato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Su proposta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
il
Presidente verrà eletto dal Comitato di Vigilanza nella
prima seduta utile dalla data del suo insediamento.
Articolo 14
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31
dicembre dell'anno in cui la Fondazione avrà ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.
Articolo 15
Il Direttore Signora dott.ssa ANNA DEL BIANCO viene espressamente autorizzata a svolgere e curare tutte le pratiche necessarie ed utili per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione dalle competenti Autorità
ed anche ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che
fossero richieste dalla competente autorità al fine di concedere il riconoscimento, conferendo pertanto al medesimo Direttore, a tale esclusivo fine, ogni conseguente ed opportuno
potere di rappresentanza.
Articolo 16
Ai soli fini della repertoriazione si indica in complessivi
euro 502.000,00 (cinquecentoduemila/00) il patrimonio di dotazione della Fondazione qui costituita.
Tutte le spese e tasse del presente atto e quelle che ne conseguono sono a carico della Fondazione, con richiesta di applicazione di tutte le agevolazioni fiscali in materia.
Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia
ed in parte di mio pugno su tredici pagine di quattro fogli,
è stato da me Notaio letto, in presenza delle testimoni, ai
comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 12
(dodici) e 35 (trentacinque) minuti.