Regolamento - Comune di Perugia

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Regolamento - Comune di Perugia
COMUNE DI PERUGIA
AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE
REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
(Articolo 51 della l.r. 13 giugno 2014, n. 10 e s.m.i.)
Approvato con Del. C.C. n. 160 del 12.12.2016
- Allegato B Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O. Segreteria Organi
Istituzionali e Comunicazione.
REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
1
INDICE:
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1 – Oggetto - finalità
2 – Definizioni
3 – Modalità di esercizio delle attività
4 – Compiti istituzionali e competenze
5 - Categorie merceologiche e posteggi riservati
TITOLO II- CONCESSIONI DI POSTEGGI IN MERCATI, FIERE E POSTEGGI FUORI MERCATO
Art. 6 – Procedura per assegnazione dei posteggi
Art. 7 – Durata concessioni di posteggio e proroghe in regime transitorio
Art. 8 – Criteri di redazione delle graduatorie nel periodo di prima applicazione
Art. 9 – Assegnazioni di concessioni all’esito del regime transitorio e per nuovi posteggi istituiti.
Art. 10 –Posteggi riservati a particolari categorie di operatori e alla vendita di prodotti tipici
Art. 11 – Mercati straordinari
TITOLO III – DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICHE CON POSTEGGIO
Art. 12 – Subingresso, cambio di residenza e cessazione
Art. 13 – Miglioria e scambio consensuale
Art. 14 – Assegnazione temporanea di posteggi
Art. 15 – Registrazione delle presenze
Art. 16 - Rappresentanza nell’esercizio dell’attività
Art. 17 - Uso del posteggio nei mercati/fiere e nei posteggi fuori mercato: obblighi e divieti
Art. 18 - Modalità di gestione dell’attività nei posteggi del mercato/fiera e nei posteggi fuori mercato
Art. 19 - Prodotti alimentari - norme igienico – sanitarie
Art. 20 - Posteggi fuori mercato
TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DELLE FIERE
Art. 21 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere
Art. 22 - Concessione di posteggio per le fiere
TITOLO V - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
Art. 23 - Commercio in forma itinerante
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI, SANZIONI E RINVII
Art. 24 - Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio
Art. 25 - Sanzioni
Art. 26 - Rinvii
2
Art. 1
Oggetto – finalità
1.
Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche
nell’ambito del territorio comunale, ai sensi dell’art. 28, commi 15 e 16 del D.lgs. 31.3.1998 n. 114,
artt. 34 e segg.
L. R. 10/2014 – TU in materia di commercio di seguito rispettivamente indicati con le abbreviazioni D.lgs. e TU.
2.
Le norme seguenti si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche operanti nel territorio
comunale, nonché ai produttori agricoli di cui al D.lgs. 18.05.2001 n. 228 e succ. modif., limitatamente all’uso delle
aree e dei posteggi ed alle soste.
3.
Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
a)
La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e di circolazione delle merci;
b)
La riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse modalità di
esercizio, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le opportunità di acquisto dei
consumatori;
c)
La funzione di servizio integrato con le attività di commercio fisso, la tutela del consumatore, in particolare per
la possibilità di approvvigionamento, per il servizio di prossimità, l'assortimento, l'informazione e la sicurezza dei
prodotti;
d)
La modernizzazione della rete distributiva e l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
e)
La valorizzazione e la promozione della città e di parti della stessa.
Art. 2
Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento, in conformità dell’art. 35 TU, si intendono per:
a) decreto: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);
b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande
effettuate sulle aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
c) aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di
pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
d) mercato: l’area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità o, eventualmente, l’area privata
espressamente autorizzata dal Comune stesso, composta da più posteggi, attrezzata e destinata all’esercizio
dell’attività commerciale, nei giorni stabiliti dal comune, per l’offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione
di alimenti e bevande e l’erogazione di pubblici servizi;
e) mercato ordinario: quello in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori
merceologici alimentari e non alimentari;
f) mercato specializzato: quello in cui l’ottanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del
medesimo genere o affini e il venti per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;
g) mercato stagionale: quello di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;
h) mercato straordinario: quello che si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo
natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;
i) mercato riservato agli imprenditori agricoli: mercato riservato all’esercizio della vendita diretta da parte degli
imprenditori agricoli di cui all’articolo 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), nonché le altre tipologie di
mercati riservati all’esercizio della vendita diretta, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 228/2001, costituiti dagli
imprenditori agricoli, singoli o associati, su area pubblica o privata;
j) posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità che è data in concessione
all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività;
3
k) posteggio isolato o fuori mercato: uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati
in zone non individuabili come mercati;
l) fiera: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il
Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di
particolari ricorrenze, eventi o festività;
m) fiera specializzata: la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono
del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;
n) fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici,
specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie
merceologiche o produttive;
o) spunta in un mercato o in una fiera: l’appello per l’assegnazione dei posteggi liberi;
p) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l’operatore ha effettivamente esercitato
l’attività;
q) presenze di spunta in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l’operatore si è presentato senza aver
avuto la possibilità di svolgere l’attività.
r) Testo Unico (T.U.), la legge regionale dell’Umbria 13 giugno 2014, n. 10, “Testo unico in materia di commercio”
s) s.c.i.a. la segnalazione certificata di inizio di attività, di cui all’articolo 19 della l. 241/90 e successive modifiche.
Per tutte le altre definizioni si rinvia all’art. 35 T.U.
Art. 3
Modalità di esercizio delle attività
1. L’attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o da società di persone
o di capitali secondo le seguenti tipologie:
a)
su posteggi dati in concessione, tramite autorizzazione rilasciata dal Comune;
b)
in forma itinerante, tramite trasmissione della SCIA al Comune in cui il richiedente intende avviare l’attività;
2. L’autorizzazione di cui al comma 1. Lett. a) consente l’esercizio dell’attività:
-
nei mercati ove la vendita si effettua su posteggi appositamente delimitati, con la cadenza specificamente
prevista nell’atto istitutivo di ciascun mercato;
- nelle fiere, ove la vendita si effettua su posteggi appositamente delimitati, in date prefissate ed orario;
- nei posteggi fuori mercato;
L’autorizzazione medesima abilita anche:
- all’esercizio nell’ambito del territorio regionale dell’attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente
liberi nei mercati e fuori mercato;
- alla partecipazione alle fiere;
3.
La SCIA di cui al comma 1. Lett. b) consente l’esercizio del commercio in forma itinerante su qualsiasi area
pubblica non interdetta dal Comune e comunque, conformemente alle norme del Codice della Strada, abilita
anche:
- all’esercizio dell’attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio,
di cura, di intrattenimento o svago;
- all’esercizio dell’attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
- alla partecipazione alle fiere.
4.
Per tutte le modalità di esercizio si intendono integralmente richiamate le disposizioni in materia igienico sanitaria
stabilite in leggi, regolamenti e ordinanze vigenti.
5.
Si intendono, altresì, integralmente richiamate dal presente regolamento le indicazioni tecniche di prevenzione
incendi per l’installazione e la gestione di mercati sulle aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e
auto negozi di cui alla nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. 3794 del 12.03.2014,
nonché analoghe prescrizioni intervenute successivamente.
4
Art. 4
Compiti istituzionali e competenze
1.
I mercati , le fiere e i posteggi fuori mercato, sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di
2.
Costituiscono attività istituzionali la ricezione delle istanze/scia/comunicazioni, la definizione di graduatorie, la
carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
direzione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme , nonché le funzioni di
vigilanza.
3.
I servizi connessi allo svolgimento dei mercati, quali la pulizia e la manutenzione delle aree e degli impianti presenti
o gli aspetti pubblicitari e promozionali, possono essere affidati anche a soggetti esterni.
4.
Il Consiglio Comunale istituisce nuovi mercati, fiere e posteggi fuori mercato, nonché delibera lo spostamento
definitivo di ubicazione e/o di data degli stessi per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico,
igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, in conformità con quanto previsto dall’art. art. 49 c. 2 t.u.
5. La Giunta Comunale può disporre con provvedimento motivato, per ragioni di interesse pubblico o generale, in via
temporanea, per un massimo di sei mesi, con possibilità di proroga in caso di comprovata necessità:
a) le sospensioni di fiere, mercati e posteggi fuori mercato, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli
operatori di altre aree a titolo provvisorio;
b) i trasferimenti di fiere mercati;
c) le variazioni di data e orari di svolgimento.
Qualora la data di svolgimento di un mercato coincida con una festività infrasettimanale, lo stesso mercato viene
anticipato al giorno feriale immediatamente precedente. Non si anticipa lo svolgimento del mercato qualora
esso cada in concomitanza con le seguenti date: 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre.
6.
Con deliberazione di Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a
livello regionale possono essere istituiti mercati/fiere/posteggi fuori mercato sperimentali per un periodo non
superiore ai tre anni, salvo proroga debitamente motivata, in concomitanza a particolari esigenze di
riqualificazione di aree e dell’offerta commerciale. Nei mercati sperimentali l’assegnazione dei posteggi è
effettuata temporaneamente ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei criteri
e delle modalità di cui all’articolo 53 TU;
7.
Con deliberazione di Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a
livello regionale possono essere istituite, altresì, fiere promozionali, con graduatorie annuali, ai fini della
valorizzazione dei centri storici, di specifiche aree urbane, di centri o aree rurali, nonché di attività culturali,
economiche e sociali o di particolari tipologie merceologiche o produttive. Nel caso in cui la fiera divenga
ricorrente, la stessa sarà inserita nel Piano in occasione del suo aggiornamento.
8.
La Giunta Comunale può istituire - a seguito di specifica istanza, in via sperimentale e nelle more dell’eventuale
aggiornamento del piano - posteggi per il commercio su aree pubbliche con rilascio di concessioni temporanee,
in concomitanza di particolari occasioni (eventi culturali, sportivi, o altro) e regolandone la gestione.
9.
La Giunta Comunale può, infine, autorizzare, in via sperimentale, lo svolgimento di mercati di produttori agricoli,
anche ad iniziativa privata su aree pubbliche di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 20.11.2007.
Art. 5
Categorie merceologiche e posteggi riservati
1.
La localizzazione, la durata e le caratteristiche dei mercati, fiere e posteggi fuori mercato presenti nel comune
sono individuate nel Piano per il commercio su aree pubbliche, approvato congiuntamente al presente
regolamento;
2.
Le categorie merceologiche su aree pubbliche si possono suddividere nei settori:
-
alimentare
-
non alimentare
5
3.
Nei mercati e nelle fiere sono riservati posteggi, nei termini di cui all’art. 40, c. 10 del T.U., a:
- soggetti appartenenti a categorie disagiate;
- associazioni di commercio equo e solidale;
possono essere inoltre riservati posteggi a:
- produttori agricoli;
- artigiani.
4.
Per quanto riportato all’art. 49 c. 7 del T.U., nei soli mercati, con almeno 30 posteggi, in sede di nuova istituzione o
per ampliamento, debbono essere previsti almeno due posteggi destinati alla vendita di:
- prodotti alimentari di esclusiva provenienza regionale;
- prodotti di artigianato tipico umbro.
5.
Per le assegnazioni dei posteggi in mercati, fiere e posteggi fuori mercato si rinvia alle procedure riportate ai
successivi articoli.
TITOLO II
CONCESSIONI DI POSTEGGI IN MERCATI, FIERE E POSTEGGI FUORI MERCATO
Art. 6
Procedura per assegnazione dei posteggi
1.
Le concessioni e le contestuali autorizzazioni relative ai posteggi nei mercati nelle fiere e ai posteggi isolati (fuori
mercato) sono rilasciate mediante la procedura fissata dall’art. 40 del T.U., tramite bandi pubblicati nel Bollettino
ufficiale telematico della Regione e nell’Albo pretorio on-line del Comune.
2.
La domanda per il rilascio di autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme a
quanto stabilito nel bando pubblicato e deve essere inviata al Comune nei 30 giorni successivi alla pubblicazione
dell'avviso sul BUR;
3.
Non sono ammessi a partecipare al procedimento gli operatori che nell'ultimo triennio alla data del bando siano
incorsi in pronuncia di decadenza per mancato utilizzo del posteggio nello stesso mercato;
4.
Per ciascun posteggio da assegnare si redige una graduatoria distinta, compresi i posteggi riservati;
5.
La graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui ai successivi articoli viene approvata entro sessanta giorni
successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande con apposita determinazione dirigenziale e
pubblicata all'albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni.
6.
Le graduatorie rimangono valide per un anno dalla data d'inizio della loro pubblicazione, per eventuali posteggi
che sono rimasti vacanti. Il mancato avvio dell’attività nel termine prescritto determina la decadenza
dell’autorizzazione rilasciata.
7.
Sono
escluse
dall’applicazione
della
procedura
di
cui
al
presente
articolo
le
assegnazioni
di
concessioni/autorizzazioni ed i relativi posteggi:
a) per gli imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della l.
580/1993, che esercitano la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs.
228/2001.
b) per i soggetti disagiati di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge -quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate) e per le associazioni di commercio equo e solidale senza fini di lucro
e formalmente riconosciute, nel limite complessivo del tre per cento dei posteggi del mercato e comunque con
un minimo garantito di un posteggio per ciascuna di dette due categorie qualora il mercato superi i trenta
posteggi complessivamente.
6
Art. 7
Durata concessioni di posteggio e proroghe in regime transitorio
1.
In conformità a quanto previsto dall’Intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012 e disposizioni attuative e integrazioni
successive, le concessioni di posteggio attualmente esistenti nei mercati sono così prorogate di validità:
a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del d. lgs. 59/2010 (08 maggio 2010) sono
prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso;
b) le concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’intesa della Conferenza unificata (05 luglio 2012) e nei
cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso;
c) le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 59/2010 e che sono state rinnovate
automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.
2.
Le concessioni di posteggio per i mercati, fiere e posteggi fuori mercato hanno una durata pari a dodici anni.
3.
Nel rispetto di quanto previsto dall’Intesa di cui all’articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, un medesimo soggetto
giuridico non può avere la titolarità o la disponibilità di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore
merceologico (limite elevato a tre se il mercato o fiera ha più di cento posteggi) nella medesima area mercatale.
Art. 8
Criteri di redazione delle graduatorie per il periodo di prima applicazione
1. in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza fino al 31.12.2020, i posteggi in mercati esistenti e i posteggi
isolati esistenti sono assegnati, in caso di pluralità di domande, attraverso la formulazione di una graduatoria sulla base
dei seguenti criteri di priorità:
a) maggiore professionalità dell'impresa: è valutata alla luce del criterio dell'anzianità dell’impresa, comprovato dalla
durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l’anzianità di iscrizione dell'impresa partecipante
al bando è sommata a quella dell’eventuale dante causa, e determina i seguenti punteggi:
- anzianità di iscrizione fino a 5 anni: Punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e sino a 10 anni: Punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni: Punti 60
b) anzianità acquisita nel posteggio/manifestazione a cui si riferisce la selezione: punti 40 a favore del soggetto titolare
della concessione che partecipa alla selezione;
c) per la concessione di posteggi in centro storico, in aree o presso edifici di particolare pregio storico, archeologico,
artistico e ambientale, impegno da parte del soggetto richiedente a rispettare eventuali condizioni, quali quelle
correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata: punti 7
d) a parità di punteggio sarà presa come riferimento la data di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su
aree pubbliche di cui al punto a);
e) in caso di ulteriore parità si procederà con il sorteggio.
2. Il Comune rilascia l’autorizzazione e la contestuale concessione previo accertamento della regolarità contributiva dei
richiedenti.
3. I criteri suddetti si applicano anche per l’assegnazione di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione, ma mai
assegnati, nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato esistenti.
4. Per l’assegnazione dei posteggi nelle fiere, più specificamente, si rinvia agli artt. successivi 21 e 22 del presente
regolamento.
Art. 9
Assegnazione concessioni all’esito del regime transitorio e per nuovi posteggi istituiti.
1. Nel caso di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati, e nei posteggi fuori
mercato di nuova istituzione si applicano i criteri, definiti dai bandi, e relativi punteggi di priorità:
1) criterio correlato alla qualità dell’offerta: punti 05;
2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03;
7
3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità
architettonica: punti 02;
2. A parità di punteggio si applicano in successione i criteri di seguito specificati:
- titolarità da parte del richiedente del minor numero di posteggi nel territorio comunale;
- anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche;
- minore età del richiedente;
Art. 10
Posteggi riservati a particolari categorie di operatori e vendita di prodotti tipici
1. Per quanto definito dal Piano per il commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato
sono riservati posteggi a:
- soggetti disagiati (L. 104/1992);
- associazioni di commercio equo e solidale;
- produttori agricoli (con qualifica comprovata ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 18.05.01 n. 228);
- artigiani (regolarmente iscritti all'Albo di cui all'art. 5 della legge 8.8.1985 n. 443 per la vendita esclusiva delle
merci di propria produzione).
2. Per quanto riportato all’art. 49 c. 7 del T.U. nei mercati con almeno trenta posteggi, in sede di nuova istituzione oppure di
ampliamento del numero dei posteggi, almeno due posteggi devono essere destinati in via esclusiva alla vendita di
prodotti alimentari tipici di provenienza regionale o di artigianato tipico umbro.
3. Per l’assegnazione dei posteggi che siano riservati in un mercato, fiera o posteggio fuori mercato, a favore di dette
categorie viene predisposto un apposito avviso, da rendere noto mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito
Internet del Comune. Il termine di presentazione delle domande decorre dal decimo giorno successivo alla data di
pubblicazione all’albo pretorio comunale e fino al trentesimo giorno dalla data stessa.
4. Per il completamento delle istanze si applica l'art. 6, comma 3 del presente regolamento. Le graduatorie per
l’assegnazione dei posteggi vengono redatte sulla base dei criteri di cui ai precedenti artt. 8 e 9 e sono approvate e
pubblicate con le modalità fissate sempre nell'art. 6 del presente regolamento.
5. Per quanto previsto dall’art. 40, comma 11 del T.U., le assegnazioni di posteggi agli imprenditori agricoli sono disciplinate
dalle normative applicabili all’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli.
Art. 11
Mercati straordinari
1.Lo svolgimento di mercati straordinari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera h) del Testo Unico, intesi come edizione
aggiuntiva nel periodo natalizio pasquale o estivo o in occasione di particolari eventi, senza riassegnazione dei posteggi,
è deliberato dalla Giunta comunale, di sua iniziativa o su istanza degli operatori.
TITOLO III
DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
CON POSTEGGIO
Art. 12
Subingresso, cambio di residenza e cessazione
1. Nell’ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell’attività commerciale corrispondente
all’autorizzazione relativa alla concessione di posteggio, il subentrante può iniziare l’attività solo a seguito di
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comunicazione di subingresso al Comune sede del posteggio stesso, unitamente all’autocertificazione circa il possesso
dei requisiti soggettivi, allegandovi l’autorizzazione originale e copia dell’atto di cessione.
2. Il subingresso nei posteggi dei soggetti riservatari, con trasferimento in proprietà oppure in gestione, può avvenire
esclusivamente a favore di soggetti appartenenti alle relative categorie di operatori.
3. I vincoli merceologici, previsti per alcuni posteggi, si trasferiscono all’eventuale subentrante nell’attività,
indipendentemente dall’estensione del suo titolo di esercizio.
4. Al fine di garantire la regolare tenuta di registri ed archivi comunali, il titolare del titolo abilitativo è tenuto a comunicare
eventuali cambi di residenza, nonché la cessazione dell’attività entro 30 giorni dal verificarsi della condizione medesima.
Art. 13
Miglioria e scambio consensuale
1. Nel caso in cui in un mercato si rendano disponibile uno o più posteggi per motivi di rinuncia o decadenza, il Comune
pubblica apposito bando, per eventuali domande di miglioria di posteggio. Gli operatori assegnatari di posteggio sono
convocati per la scelta, seguendo l’ordine di graduatoria secondo quanto previsto dall’art. 40 T.U., in caso di parità viene
applicato il criterio di priorità relativo alla regolarità nei pagamenti negli ultimi due anni degli oneri dovuti per l’utilizzo del
posteggio e di assenza di eventuali sanzioni nel Comune per violazioni di norme relative all’esercizio dell’attività
commerciale.
2. La variazione del posteggio a seguito di miglioria viene annotata nell’atto di concessione che conserva la data di
scadenza prefissata al momento del rilascio
3. In caso di soppressione di uno o più posteggi assegnati, agli assegnatari viene concesso ove possibile altro posteggio
tra quelli liberi seguendo la procedura prevista per la miglioria.
4.Due operatori titolari di concessione di posteggio nello stesso mercato possono chiedere contestualmente di scambiare
il proprio posteggio con quello assegnato all’altro. Nel caso di mercati articolati per merceologie, lo scambio è ammesso
nel rispetto dei vincoli di destinazione merceologica;
5. L'accoglimento dello scambio è subordinato alla verifica della regolarità della posizione degli operatori circa il
pagamento degli oneri dovuti per l'uso del proprio posteggio negli ultimi due anni e dell'assenza di debiti relativi a sanzioni
pecuniarie definitive applicate nel Comune per violazioni di norme circa l'esercizio dell'attività commerciale.
6. Non possono essere concessi migliorie o scambi che interessino eventuali comparti/riserve/categorie diversi nello stesso
mercato.
7. Con determinazione dirigenziale viene formalizzato lo scambio e disposta l’annotazione sulle rispettive autorizzazioni dei
richiedenti, che deve essere effettuata entro sessanta giorni dalle richieste.
8. Gli interessati allo scambio devono immediatamente trasferire la propria attività nel nuovo posteggio: qualora lo
scambio non si realizzi entro sette giorni dalla riconsegna del titolo, verranno considerati rinunciatari e lo scambio non
potrà aver luogo.
9. Sia in quest’ultimo caso che nel caso di scambio perfezionato, ciascuno dei beneficiari non potrà richiederne un altro
prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data della precedente annotazione.
10.Qualora per scarsa presenza degli operatori il mercato si configuri in modo non omogeneo e continuo, gli addetti alla
spunta possono disporre a titolo straordinario di ricompattare il mercato disponendo l’accorpamento dei posteggi in un
unico complesso, dando le necessarie disposizioni.
Art. 14
Assegnazione temporanea di posteggi
1. L’assegnazione temporanea nei mercati e nelle fiere di posteggi occasionalmente liberi, o spunta, compresa quella dei
produttori agricoli, avviene, per la sola giornata di svolgimento della manifestazione, tenendo conto nell’ordine dei
seguenti criteri di priorità, avendo riguardo dell’appartenenza alle varie categorie/riserve/comparti presenti nel
mercato/fiera:
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a) maggiore numero di presenze, cumulate con quelle dell’eventuale dante causa, intese sia come partecipazione
effettiva alla manifestazione (presenza effettiva), sia come sola presentazione ad essa per operare senza esservi
riusciti (presenza formale);
b) maggiore anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva di
commercio sulle aree pubbliche, nel Registro delle imprese riferita al soggetto titolare cumulata con quella
dell’eventuale dante causa;
c) a parità di condizioni viene preferito l’operatore commerciale che pone in vendita merci deperibili;
d) in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
2. L’entrata al mercato è subordinata al pagamento anticipato (o contestuale, con modalità elettronica) della TOSAP ed
eventuali oneri aggiuntivi.
Art. 15
Registrazione delle presenze
1. Sono considerati presenti al mercato gli operatori che si sono presentati, prescindendo dal fatto che vi abbiano potuto
operare. E’ considerato assente l’operatore che rifiuta di occupare il suo posteggio libero o un posteggio offerto in
assegnazione temporanea (spunta).
2. La presenza nei mercati si acquisisce con l’intera partecipazione ad essi, fino all’orario di chiusura, salvo comprovate
cause di forza maggiore.
3. La Polizia Municipale, su richiesta degli operatori, per condizioni meteorologiche avverse o altri gravi motivi, può disporre
la chiusura anticipata del mercato.
4. Sono considerate assenze giustificate quelle effettuate per malattia, gravidanza o altri gravi motivi adeguatamente
documentati alla condizione che l’evento giustificativo dell’assenza sia comunicato entro 7 giorni dal giorno dalla data
dell’assenza al Comune, tramite le modalità previste per legge.
5. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare
dell'autorizzazione o s.c.i.a., del numero e data di rilascio o inoltro della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.
6. Le rilevazioni delle presenze sono registrate dagli addetti alla spunta che le trasmetteranno con modalità elettronica agli
uffici competenti per gli adempimenti amministrativi conseguenti.
7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
8. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l’intera manifestazione (ai sensi
dell’art. 40 c. 8 T.U.).
9. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della
durata della manifestazione, salvo diversa determinazione da parte del Comune adottata nel rispetto di quanto previsto
dall’Intesa di cui all’articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010 (ai sensi dell’art. 40 c. 9 T.U.).
10. Per lo spuntista che partecipa alla “Fiera dei Morti” (durata n. 5 giorni) a partire dal quarto giorno e fino al quinto
compreso, la presenza viene considerata acquisita in analogia a quanto previsto dal precedente comma 8.
Art. 16
Rappresentanza nell’esercizio dell’attività
1. Nel territorio umbro l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre
regioni italiane o nei Paesi dell’Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui al Testo Unico.
2. E’ ammessa la rappresentanza, del titolare dell’autorizzazione o del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività, in conformità
a quanto disposto dall’articolo 38, comma 3, del Testo Unico.
3. Il soggetto rappresentante dovrà avere con sé, durante le attività di vendita, apposita procura o delega, datata e con
sottoscrizione autentica, nei modi previsti per legge, nonché l'originale dell'autorizzazione o della s.c.i.a. relativa.
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Art. 17
Uso del posteggio nei mercati/fiere e nei posteggi fuori mercato: obblighi e divieti
1. Il concessionario è considerato assente, ai fini della decadenza dall'uso del posteggio, qualora non abbia occupato il
proprio posteggio e non abbia predisposto le attrezzature e le relative merci per la vendita entro l'ora di apertura al
pubblico del mercato. E' considerato assente anche l'operatore concessionario di posteggio che lo abbandoni prima del
previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.
2. Il posteggio concesso non può essere ceduto ad altri, se non insieme al relativo ramo di azienda. È vietato condividere il
proprio posteggio con altri operatori.
3. L’operatore non può abbandonare anticipatamente il posteggio se non per gravi e comprovati motivi, previa
autorizzazione degli organi di vigilanza.
4. Nel posteggio possono essere venduti soltanto i prodotti del settore merceologico contenuto nell’autorizzazione, tenendo
conto, altresì, delle riserve/categorie di appartenenza o di eventuali vincoli merceologici.
5. La tenda di protezione del banco dovrà essere collocata ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri.
6. E' fatto divieto di impegnare con i banchi, con merci, o altro spazi riservati ad uscite di sicurezza o ad accessi di
abitazioni, nonché spazi necessari per garantire il transito di mezzi diretti verso gli esercizi commerciali in sede fissa nonché
dei mezzi di soccorso. l’uso di generatori elettrici è consentito unicamente per i posteggi non dotati di allacciamento
elettrico nel rispetto della zonizzazione acustica riferita all’ubicazione del mercato.
E’ vietato utilizzare generatori di corrente azionati con motore a scoppio qualora non siano in regola con le vigenti
7. Entro un’ora dalla fine dell’orario di vendita, l’area del mercato deve essere abbandonata dall’operatore: sino alle due
ore successive è vietata la sosta dei veicoli per consentire la pulizia dell’area stessa.
8. I posteggi fuori mercato devono essere lasciati liberi entro un’ora dal termine dell’orario di utilizzazione.
Art. 18
Modalità di gestione dell’attività nei posteggi del mercato/fiera e nei posteggi fuori mercato
1. L’ingresso nel mercato è consentito all’operatore concessionario munito dell’autorizzazione relativa all’attività di vendita
nel mercato stesso o che dimostri di avere regolarmente presentato la comunicazione nel caso di subingresso per affitto
o acquisto di azienda. Lo stesso è tenuto ad esibire la documentazione necessaria allo svolgimento dell’attività a richiesta
degli organi di controllo.
2. L’operatore deve esercitare l’attività esclusivamente entro i limiti del posteggio al medesimo concesso, comprese le
merci da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi.
3. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali, possono sostare nell’area di
mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
5.L’operatore deve mantenere il proprio banco in buona e decorosa efficienza con le merci ben ordinate e
convenientemente esposte, non ingombrare il corridoio e gli spazi tra banco e banco; tra i banchi dovrà essere
mantenuto uno spazio divisorio di almeno 50 centimetri.
6. Durante l’attività di vendita l’operatore commerciale è tenuto a provvedere alla gestione dei rifiuti secondo quanto
previsto dall’art. 19 del Regolamento comunale per la gestione rifiuti urbani sanzionato dall’art. 40 del medesimo
regolamento.
12.L’operatore commerciale per lo svolgimento della propria attività
non può esercitare forme di propaganda con
richiami, grida o mediante apparecchi di diffusione sonora arrecando disturbo agli altri operatori commerciali e agli
avventori del mercato/fiera.
13. L’operatore commerciale, a seconda della specifica attività esercitata, deve osservare tutte le disposizioni in materia
igienico sanitaria, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti, pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura
delle merci ai sensi delle normative vigenti.
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14. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere, qualora consentano agli acquirenti di
servirsi in proprio,debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per
il deposito dei guanti usati, segnalato da specifico cartello.
15. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietato vendere animali
vivi e generi destinati all’alimentazione umana nello stesso posteggio o in posteggi contigui dei mercati e delle fiere.
16. Per la vendita di cose usate deve essere esposto un cartello ben visibile con l’indicazione “merce usata”.
17. Qualora un operatore sia autorizzato ad entrare in ritardo o ad abbandonare in anticipo il posteggio, gli altri operatori
debbono facilitarne le operazioni di transito. Gli stessi debbono inoltre agevolare
l’ingresso di eventuali operatori
assegnatari in via temporanea (spuntisti).
Art. 19
Prodotti alimentari - norme igienico–sanitarie
1. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative
alla vendita, produzione, trasformazione ed eventuale somministrazione di tali prodotti e al rispetto delle disposizioni
previste dall’art. 71, commi 6 e 6 bis del D. Lgs. 59/2010.
2. Ai sensi dell’articolo 43, del Testo Unico, l’abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle relative
disposizioni igienico-sanitarie e di rispetto delle misure assegnate, consente:
a) il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con
l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria;
b) la somministrazione dei medesimi, mediante uso di attrezzature (tavoli e sedie ecc.), qualora il titolare sia in
possesso dei requisiti per essa prescritti e ciò risulti dal titolo abilitativo (autorizzazione o scia) e siano rispettate tutte le
disposizioni in materia di somministrazione, nei limiti del posteggio assegnato.
Art. 20
Posteggi fuori mercato
1. Per i posteggi fuori mercato, non è prevista rilevazione della presenza degli operatori titolari e quindi non sono previste
operazioni di spunta, fermo l’obbligo di corresponsione anticipata della tassa di occupazione del suolo pubblico e a
condizione che l’operatore occupi il posteggio entro l’orario stabilito in concessione.
2. La collocazione dei posteggi fuori mercato è suscettibile di modificazioni su indicazione della Polizia Municipale per motivi
di viabilità; può altresì essere disposta l’immediata soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse.
3. La Giunta, ai sensi dell’articolo 4 comma 6 del presente regolamento, può istituire temporaneamente ed in forma
sperimentale, nuovi posteggi fuori mercato, oltre a quelli previsti dal piano comunale per il commercio su aree pubbliche,
anche definendone vincoli merceologici ed orari. Dopo al massimo tre anni di sperimentazione, in caso di mantenimento,
si procede all’aggiornamento del piano per la definitiva previsione dei posteggi medesimi.
4. I bandi comunali predisposti per l’assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, emanati con le stesse modalità
previste per posteggi fuori mercato di nuova istituzione, dovranno specificatamente indicare il carattere sperimentale e
la durata dello stesso periodo di sperimentazione.
5. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all’assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola
durata del periodo di sperimentazione. Al termine della stessa le concessioni decadono, ma è attribuita priorità a chi ha
partecipato alla fase sperimentale in caso di istituzione definitiva dei posteggi fuori mercato suddetti.
6. In caso di attribuzione della concessione ai medesimi soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione la durata
della concessione medesima sarà decurtata del periodo di sperimentazione effettuata in modo da non superare quella
complessiva di dodici anni.
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TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DELLE FIERE
Art. 21
Assegnazione dei posteggi nelle fiere
1. Le fiere presenti nel territorio del Comune di Perugia, previste dal Piano per il commercio su aree pubbliche, sono istituite
prima del 5 luglio 2012 (intesa Conferenza Unificata, ai sensi del comma 5 del D.Lgs. 59/2010), la scadenza delle
concessioni relative è fissata alla data del 4 luglio 2017.
2. Per i posteggi delle fiere di cui al comma precedente la durata delle concessioni relative è di 12 anni. Per successive
fiere sperimentali, o di nuova istituzione, la durata potrà essere definita, con cadenza annuale o diversa, in via provvisoria
dalla Giunta o, in via definitiva dal Consiglio Comunale in sede di revisione del Piano.
3. I posteggi delle fiere vengono attribuiti secondo criteri previsti da specifici bandi e nel rispetto del punto 3. dell’ “intesa”,
con particolare riferimento alla maggiore professionalità acquisita nell’esercizio dell’attività del commercio su aree
pubbliche, ivi compresa quella nella specifica manifestazione, collegati al numero delle presenze pregresse nella
medesima fiera e nel limite massimo fissato dal periodo di ammortamento degli investimenti.
In caso di assoluta parità si procede al sorteggio.
4. In caso di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi in fiere di nuova istituzione si applicano i criteri di cui
all’art. 9 del presente regolamento.
Art. 22
Concessione di posteggio per le fiere
1. La concessione e contestuale autorizzazione di posteggio nelle fiere viene rilasciata con l’indicazione della validità e
dell’autorizzazione amministrativa in forza della quale l’operatore partecipa alla fiera.
2. Nel caso di trasferimento dell’azienda commerciale, per affitto o cessione, la comunicazione di subingresso da parte del
nuovo proprietario o affittuario al Comune di Perugia deve pervenire almeno quindici giorni prima dell’inizio della fiera, a
pena di esclusione dalla stessa.
3. Nel giorno fissato per l’effettuazione della fiera, all’ora di inizio della manifestazione, verificata e registrata l’assenza di
eventuali concessionari dei posteggi, si procede all’assegnazione dei posteggi liberi agli operatori inseriti in graduatoria
sulla base dei seguenti criteri, ai sensi dell’art. 53, comma 4 T.U.:
a) inserimento, seguendo l’ordine di graduatoria, di coloro che, pur avendo inoltrato regolare istanza di
partecipazione, non sono risultati aggiudicatari di posteggi;
b) inserimento degli altri operatori che si sono presentati.
4. Gli aventi diritto così individuati possono iniziare l'attività di vendita solo dopo aver esibito l’autorizzazione amministrativa
con la quale hanno acquisito presenze nelle edizioni trascorse, aver pagato gli oneri dovuti per l’occupazione del suolo
pubblico e ritirato la concessione: il termine per l’ingresso è quello delle prime due ore dall’apertura della manifestazione.
Oltre il termine fissato l’operatore decade dal diritto all’assegnazione del posteggio.
5. Si rinvia al precedente art. 15, commi 8, 9 e 10 per ulteriori disposizioni specifiche per la registrazione delle presenze.
TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
Art. 23
Commercio in forma itinerante
1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all’art. 3, c. 1, lett. b) si effettua senza porre a terra
la merce in vendita, con i limiti di sosta e obblighi di spostamento previsti all’art. 42 c. 5 del T.U.
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2. Il Commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito in tutto il territorio comunale ad eccezione dell’area
“Centro Storico” il cui perimetro risulta delimitato dagli atti comunali vigenti.
3.Nei giorni festivi e prefestivi ed in occasione di particolari manifestazioni è consentita la vendita di palloncini in forma
itinerante entro l’area delimitata nel comma precedente per un massimo di due operatori contemporaneamente,
subordinata ad una specifica autorizzazione annuale.
4. La vendita itinerante è vietata, calcolando il percorso pedonale più breve:
- nel raggio di 500 metri da:
a) aree in cui si svolgono i mercati e le fiere per il periodo di durata degli stessi;
b) cimiteri;
c) posteggi fuori mercato;
- nel raggio di 300 metri da: ospedali e case di cura.
5. In deroga al divieto stabilito dal precedente comma 4, lettera a), è consentita la vendita itinerante di fiori e piante
ornamentali in prossimità dei cimiteri del tutto privi di tale servizio, in presenza di spazi adeguati per la sosta. In tali casi è
consentita la sosta di un operatore commerciale o produttore agricolo itinerante, per la durata massima di tre ore nei giorni
festivi, prefestivi, e nei sette giorni antecedenti e susseguenti il 2 novembre.
6. Per motivi imperativi di interesse generale, di viabilità e traffico nonché igienico - sanitari, anche
connessi
all’inquinamento da gas di scarico di automezzi può essere disposto il divieto di esercitare il commercio in forma itinerante
in ulteriori aree rispetto a quelle indicate ai comma precedenti.
7. Ai sensi dell’articolo 42 comma 6 del Testo Unico, il subentrante nell’attività di commercio in forma itinerante può iniziare
l’attività medesima solo a seguito di comunicazione di subingresso al comune cui è stata indirizzata la segnalazione
certificata di inizio attività.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI, SANZIONI E RINVII
Art. 24
Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio
1. Le concessioni di posteggio decadono nei casi previsti dagli articoli 46, comma 3 e 47 comma 1 del Testo Unico. La
decadenza comporta l’azzeramento delle presenze maturate dall’operatore nel periodo di assegnazione del posteggio.
2. Ai fini della decadenza per inutilizzazione del posteggio, le assenze del dante causa non si trasferiscono all'acquirente o
affittuario di azienda.
Art. 25
Sanzioni
1. Le violazioni al commercio su aree pubbliche sono previste e punite ai sensi dell’art. 57 1° e 2° co. della legge n. 10 del
13.06.2014.
2. Chiunque violi gli obblighi ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche previste dall’art. 17 e
dall’art. 23 commi 2 e 4 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 500,00 ad € 3.000,00, come stabilito dall'art. 57 comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 13.06.2014.
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3. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 18 del presente regolamento (modalità di gestione dell’attività esercitata nel
posteggio) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.
4. In caso di particolare gravità o recidiva il dirigente competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un
periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in
un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5. Qualora l’operatore commetta violazioni di particolare gravità o la stessa violazione per due volte in un anno solare,
ancorché estinta per pagamento in misura ridotta, il dirigente competente dispone, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs., la
sospensione dell’attività di commercio in forma itinerante nel territorio comunale.
6. Debbono senz’altro considerarsi di particolare gravità almeno le seguenti ipotesi:
a)
L’esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree interdette di cui all’articolo 22;
b)
Le altre violazioni in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche, qualora poste in essere con l’uso di
furgoni, camion e simili, così come previsto all’articolo 21 della l.r.u.;
7. La sospensione dell’attività, di cui al comma 3, comporta anche la sospensione della validità, limitatamente all’esercizio
del commercio in forma itinerante nell’ambito del territorio comunale, di tutte le autorizzazioni intestate all’operatore che la
prevedano e di tutte le dichiarazioni di inizio attività ad esse equivalenti.
8. La sospensione è disposta per venti giorni nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 5 e per dieci giorni nelle altre ipotesi.
Qualora con il medesimo verbale di contestazione si accertino più ipotesi che comportano la sospensione si applica la sola
sospensione di venti giorni.
9. Per l’applicazione di quanto disposto al presente articolo, la Struttura Organizzativa Vigilanza trasmette all’Unità
Operativa Politiche Economiche copia dei verbali delle violazioni accertate in materia di commercio in forma itinerante,
qualora ai sensi delle presenti disposizioni possano dare luogo alla sospensione dell’attività di commercio in forma itinerante.
10. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, durante il periodo di sospensione di cui al
comma 3, è sanzionato, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs., con il pagamento di una somma da € 2582,00 a € 15493,00 e con il
sequestro della merce e delle attrezzature utilizzate per la vendita, ad eccezione dell’automezzo non adibito
esclusivamente al trasporto delle merci.
11. Le modalità di custodia della merce sequestrata sono stabilite con provvedimento della Struttura Organizzativa
Vigilanza che può disporre la distruzione o la devoluzione, ai sensi dell’art. 47, comma 5, della T.U., ad istituti ed organismi
religiosi, di volontariato o di beneficenza della merce di valore inferiore a € 516,00 salvo che, trattandosi di prodotti
alimentari, sia sprovvista delle caratteristiche o della certificazione prevista per la vendita.
12. Nel caso di fiere aventi durata superiore ad un giorno la recidiva, oltre all’applicazione della sanzione ( pecuniaria ), dà
luogo al provvedimento di sospensione dell’attività di vendita per l’intera durata della fiera e comunque per un periodo
non superiore a venti giorni.
13. In tali ipotesi all’operatore sanzionato non sarà riconosciuta la presenza relativa all’edizione durante la quale l’evento si
è verificato.
Art. 26
Rinvii
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina del d.lgs. 114/1998, del d.lgs. 59/2010,
dell’Intesa della Conferenza Unitaria del 5 luglio 2012, alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (T.U.)e loro successive
modifiche, integrazioni e disposizioni attuative nonché a tutte le normative in materia.
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