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FOGLIO INFORMATIVO N. 03.003 APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA Aggiornato al 06/12/2016 INFORMAZIONI SULLA BANCA Crédit Agricole Cariparma S.p.A. Sede legale: Via Università, 1 43121 Parma Telefono: 0521/912111 Indirizzo di posta elettronica: [email protected] Sito Internet: www.credit-agricole.it Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5435. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7. Soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A. SOGGETTO CHE CURA L’OFFERTA FUORI SEDE (da compilare a cura del soggetto che entra in relazione con il cliente per effettuare attività di promozione e collocamento del prodotto in luogo diverso da filiali e uffici della banca) cognome e nome / denominazione ______________________________________________________________________________ sede ______________________________________________________________________________________________________ telefono _______________________________ indirizzo di posta elettronica _____________________________________________ iscritto all'Albo ___________________________________________________________ al numero __________________________ operante in qualità di __________________________ della Società ___________________________________________________ CHE COSA E’ L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA CARATTERISTICHE Si tratta di un finanziamento destinato sia alle aziende che ai privati, erogato sotto forma di apertura di credito in conto corrente, garantita da ipoteca su immobili ed avente durata minima di 18 mesi e 1 giorno e durata massima di 5 anni. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, l’importo minimo finanziato dovrà essere superiore a Euro 75.000. Il rimborso in linea capitale potrà avvenire con le seguenti modalità, tra loro alternative: rimborso in unica soluzione alla scadenza del finanziamento. rimborso a scadenze predeterminate con conseguente riduzione, di un pari importo, dell’importo massimo per il quale il finanziamento è concesso. Per quanto attiene invece gli interessi saranno liquidati al termine di ciascun trimestre solare (ossia nelle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno) ed il calcolo degli interessi avverrà mediante il metodo scalare. Il Cliente, nei limiti di importo tempo per tempo disponibili, può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e, con successivi versamenti, ripristinare la disponibilità del credito. Il tasso applicato è variabile. Il Cliente è tenuto a assicurare l’immobile su cui è iscritta l’ipoteca contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione e/o scoppio ed ogni altro rischio di danneggiamento o perimento. La polizza, contratta sia in proprio che condominiale, con vincolo a favore della Banca, dovrà restare in essere fino alla totale estinzione di ogni ragione di credito che la Banca dovesse vantare in dipendenza del finanziamento. RISCHI Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, spese e commissioni), ove contrattualmente previsto. Pagina 1 di 7 FOGLIO INFORMATIVO N. 03.003 APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA Aggiornato al 06/12/2016 PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO – TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) IPOTESI Affidamenti in Conto Corrente: affidamento con durata pari a 3 mesi e di importo pari a 1.500,00 euro, utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l’intera durata del medesimo TAEG 14,087% I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad un profilo di operatività, meramente indicativo, stabilito dalla Banca d’Italia, di aperture di credito su conto corrente. Per saperne di più consultare il sito www.bancaditalia.it CONDIZIONI GENERALI Voci di costo IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE Percentuale sul valore cauzionale dell’immobile (Qualora il cliente rivesta la qualifica di “Consumatore”, l’importo minimo finanziabile dovrà essere superiore a 75.000 Euro) DURATA Durata – massima - minima Rimborso Valore 65% 60 mesi Oltre 18 mesi - rimborso in unica soluzione alla scadenza del finanziamento; - rimborso a scadenze predeterminate (mensili, trimestrali, semestrali o annuali) con conseguente riduzione, di un pari importo, dell’importo massimo per il quale il finanziamento è concesso SPESE Voci di costo SPESE GESTIONE RAPPORTO DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO Valore (costo non applicato in caso di invio contestuale al DDS del conto corrente) Costo unitario – per stampa ed invio in formato cartaceo – invio in formato elettronico Periodicità di invio RENDICONTO PERIODICO Costo unitario – per stampa ed invio in formato cartaceo – invio in formato elettronico Periodicità di invio COMMISSIONI COMMISSIONE DISPONIBILITA’ FONDI 0,85 € 0,00 € Annuale 0,85 € 0,00 € Annuale (calcolata sull’importo dell’affidamento concesso in proporzione alla durata giorni effettivi - dello stesso e addebitata al termine di ogni trimestre solare) Esempio di calcolo: su un trimestre di 92 gg, con affidamento concesso di importo costante nel trimestre (€ 1.500,00): (1.500x0,50x92)/(92x100) = 7,50 €. Su un trimestre di 92 gg con ipotesi di affidamento di importo variabile nel trimestre (€ 2.000,00 per il primo mese aumentati a € 5.000,00 per i restanti due mesi): 0,50% Pagina 2 di 7 FOGLIO INFORMATIVO N. 03.003 APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA Aggiornato al 06/12/2016 [(2.000x31)+(5.000x61)]x0,50/(92x100) = 19,94 € Importo minimo Importo massimo ALTRE SPESE Imposta sostitutiva applicata a seguito dell’esercizio dell’opzione ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 601/73 L’imposta applicata dipende dalle tipologie del finanziamento prescelto e comunque nella misura pro tempore prevista dalla legislazione vigente. Da trattenere all’atto dell’erogazione 0,00 € 10.000,00 € 0,25% per aziende 0,25% per privati (acquisto, costruzione o ristrutturazione prima casa) 2,00% per privati (acquisto, costruzione o ristrutturazione seconda casa) 0,25% per privati (finalità generiche diverse dall’acquisto, costruzione o ristrutturazione seconda casa) COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE Spesa applicata a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o ne accrescono l’ammontare, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge Clienti consumatori Clienti non consumatori Per importi – fino a 5.000 € – oltre i precedenti, fino a 300.000 € – oltre i precedenti Soglia massima di esenzione della CIV INFORMATIVA PRECONTRATTUALE Commissione per rilascio documento idoneo per la stipula SPESE RELATIVE ALLA GARANZIA IPOTECARIA Restrizione/riduzione ipoteca Postergazione ipoteca Cancellazione ipoteca 45,00 € 55,00 € 80,00 € 110,00 € 100,00 € 2,50 € 250,00 € 150,00 € 155,00 € (La spesa non si applica alle ipoteche iscritte a garanzia di finanziamenti stipulati o accollati a seguito di frazionamento che si estinguono automaticamente alla data di estinzione del finanziamento stesso - art. 40bis del Testo Unico Bancario) Rinuncia perfezionamento Spese perizia (se richiesta) 200,00 € a carico cliente Spese notarili Estinzione/Decurtazione anticipata DICHIARAZIONI VARIE Spese per dichiarazioni quali la duplicazione certificazione interessi pagati SPESE PER ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IMMOBILE IPOTECATO INCENDIO E SCOPPIO a carico cliente 0,00 € (se il cliente sottoscrive la polizza assicurativa di REALE MUTUA ASSICURAZIONI offerta dalla Banca - Per i dettagli sulle caratteristiche della polizza sono disponibili in Filiale la Nota Informativa e le Condizioni Generali di Assicurazione) a carico cliente 10,00 € Premio unico anticipato (percentuale del valore di perizia dell’immobile in base alla durata del finanziamento e al Ramo Economico di appartenenza del mutuatario) 80% Pagina 3 di 7 FOGLIO INFORMATIVO N. 03.003 APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA Aggiornato al 06/12/2016 TASSI SULLE SOMME ACCORDATE E SU SCONFINAMENTI Voci di costo TASSO ANNUO A DEBITO ENTRO FIDO Tasso annuo a debito nominale variabile – pari al valore del parametro di indicizzazione maggiorato dello spread Valore 10,286% (Rif. Euribor 360 a 6 mesi) Parametro di indicizzazione Euribor 360 a 3/6 mesi media mese precedente + 10,500 punti Spread applicato TASSO ANNUO A DEBITO PER UTILIZZI OLTRE IL LIMITE DI FIDO Tasso debitore annuo nominale variabile calcolato sulla base del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) – pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 108/1996 – per la Categoria di operazioni Apertura di credito in conto corrente di importo oltre 5.000 euro diminuito di 1 punto percentuale e arrotondato allo 0,05 inferiore Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 L.108/96 (c.d. “legge antiusura”), relativo alle operazioni di “Apertura di credito in conto corrente” può essere consultato sull’apposito cartello affisso nei locali della Banca e sul sito internet www.credit-agricole.it RECESSO E RECLAMI RECESSO Successivamente al decorso del termine di 18 mesi e 1 giorno, la Banca può recedere dal contratto di Apertura di credito, mediante comunicazione scritta, in qualsiasi momento anche se l’Apertura di credito stessa è concessa a tempo determinato. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, successivamente al decorso del termine di 18 mesi e 1 giorno la Banca ha la facoltà di recedere dal contratto: a) se l’Apertura di credito è a tempo determinato, al ricorrere di un giustificato motivo dandone tempestiva comunicazione al Cliente; b) se l’Apertura di credito è a tempo indeterminato, con preavviso di 15 (quindici) giorni e qualora sussista un giustificato motivo senza obbligo di preavviso e dandone immediata comunicazione al Cliente. Costituisce giustificato motivo di recesso, il verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ. o il prodursi di eventi che incidano sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del Cliente in modo potenzialmente idoneo a compromettere la capacità di rimborso o l’aver rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero, l’aver taciuto e dissimulato fatti e informazioni che se conosciuti avrebbero indotto la Banca a non stipulare il contratto o a stipularlo a condizioni diverse. La comunicazione di recesso dal contratto è resa dalla Banca mediante raccomandata a.r. o telegramma al domicilio eletto. Il Cliente dovrà corrispondere alla Banca, entro la scadenza del preavviso quando previsto, ovvero entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso della Banca stessa ove non sia previsto un termine maggiore in tale comunicazione, quanto dovuto per capitale, interessi, commissioni ed accessori. Detti importi restano addebitati sul conto corrente sul quale è contabilmente regolata l’Apertura di credito e si applicano gli oneri previsti in caso di sconfinamento oltre il limite di fido. Il recesso determina immediatamente la cessazione della facoltà di utilizzo del credito concesso. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca decidesse di consentire dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’Apertura di credito, neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. Si applicano, in tal caso, gli oneri previsti in caso di sconfinamento oltre il limite di fido. Il Cliente ha facoltà di recedere, in ogni momento dall’Apertura di credito, senza penalità e spese. A seguito del recesso, il Cliente provvederà all’immediato ripianamento dell’eventuale saldo negativo del conto corrente sul quale l’apertura di credito è regolata contabilmente e di quanto ulteriormente dovuto e non ancora addebitato. Gli importi di cui il Cliente fosse debitore saranno regolati alle condizioni previste dal conto corrente sul quale l’apertura di credito è regolata contabilmente per gli importi a debito in assenza di fido. Salva diversa volontà delle parti, il recesso dall’Apertura di credito non implica il recesso dal conto corrente sul quale è regolato, né da tutti gli altri servizi connessi al medesimo. Tuttavia, il venir meno del Pagina 4 di 7 FOGLIO INFORMATIVO N. 03.003 APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA Aggiornato al 06/12/2016 contratto di conto corrente sul quale l’Apertura di credito è regolata contabilmente determina la contestuale risoluzione dell’Apertura di credito stessa con l’obbligo della Parte Correntista di immediato rimborso di tutto quanto dovuto, che produrrà interessi e commissioni alle condizioni previste dal contratto di conto corrente medesimo per gli importi a debito in assenza di fido. TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE N.° giorni 5 (cinque) a far data dal saldo integrale di quanto dovuto alla Banca. RECLAMI I reclami vanno inviati al Servizio Reclami Crédit Agricole Cariparma S.p.A. (Via Università, 1 - 43121 Parma - indirizzo mail: [email protected]) che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta, o se non ha avuto risposta entro 30 giorni, potrà – qualora ne sussistano i presupposti – presentare ricorso a: Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”), secondo le modalità reperibili sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso qualunque filiale della Banca o della Banca d’Italia. Il Cliente avrà in ogni caso la facoltà di avvalersi in ogni momento dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge o dal contratto. RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE-CLAUSOLA DI MEDIAZIONE Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono insorgere tra Banca e il Cliente , in dipendenza del presente contratto, la Banca e il Cliente , fatti salvi eventuali obblighi di legge, avranno la facoltà di esperire il procedimento di mediazione solamente avanti all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal “Conciliatore Bancario Finanziario”, Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia) ovvero, a scelta della parte promuovente, all’Organismo di Conciliazione Forense di Milano (iscritto al n. 36), o all’Organismo di mediazione forense di Roma (iscritto al n. 127), o all’Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (iscritto al n. 267), o agli Organismi istituiti rispettivamente dall’Ordine degli Avvocati di Piacenza, Parma, Pordenone e La Spezia, ovvero ad ogni altro organismo iscritto nel medesimo registro, previo accordo con l’altra parte. Resta ferma la possibilità di esperire il procedimento istituito in attuazione dell’art 128 bis del TUB per le materie ivi regolate. LEGENDA Cliente consumatore Per cliente consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei ad attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolte e il Condominio. Cliente non consumatore Per cliente non consumatore si intende qualunque soggetto diverso da quelli riconducibili alla categoria sopra specificata. Commissione di disponibilità fondi (CDF) E’ la spesa calcolata sull’importo dell’affidamento concesso in proporzione alla durata (giorni effettivi) dello stesso e addebitata al termine di ogni trimestre solare Commissione d’istruttoria veloce Commissione per svolgere l’istruttoria veloce in presenza di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente, rispetto al saldo disponibile di fine giornata. La commissione non si applica, per i clienti consumatori, nel caso di sconfinamento inferiore o pari a 500 €, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi (tale esenzione vale per una sola volta in ogni trimestre solare). In ogni caso, a prescindere dalla qualifica del cliente, la commissione non si applica se l'addebito è un pagamento a favore della Banca. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza Pagina 5 di 7 FOGLIO INFORMATIVO N. 03.003 APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA Aggiornato al 06/12/2016 Euribor (Euro Interbank Offered Rate) Tasso interbancario definito a livello europeo che può essere utilizzato come riferimento per i finanziamenti a tasso variabile. Fido o affidamento Somma che la banca si impegna si impegna a mettere a disposizione del Cliente oltre il saldo disponibile. Imposta Sostitutiva Imposta applicata, a seguito dell’esercizio di specifica opzione, in percentuale sull’importo dell’affidamento concesso, nella misura tempo per tempo prevista dalla vigente legislazione, in luogo delle imposte ordinarie Ipoteca Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può pagare il suo debito il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere. Istruttoria Pratiche e formalità necessarie per l’erogazione del finanziamento. Liquidazione Calcolo e determinazione periodica degli interessi riguardanti il finanziamento. Parametro di indicizzazione Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Penale per decurtazione ed estinzione anticipata Commissione percentuale - calcolata sul debito residuo o sulla somma versata anticipatamente - dovuta dal Cliente nel caso in cui egli intenda ridurre o estinguere il finanziamento in anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista. Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare. Periodicità della liquidazione Frequenza con cui vengono calcolati gli interessi del finanziamento. Saldo liquido Per saldo liquido si intende il saldo determinato dalla differenza tra le operazioni a debito e quelle a credito, ordinate in base alla valuta e per le quali quest'ultima è anteriore o coincidente con la data di determinazione del saldo stesso. Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra fido Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile. Soglia massima di esenzione della CIV Soglia massima di importo dello sconfinamento entro il quale la Banca non applica la Commissione di istruttoria veloce (CIV). Non è prevista per gli sconfinamenti che accrescono l'ammontare dello sconfinamento iniziale. Si applica ai soli clienti non consumatori. Spese cancellazione ipoteca Rimborso spese a fronte dell’attività svolta dalla banca per la predisposizione della documentazione necessaria per far cancellare l’ipoteca (esempio: dopo la regolare estinzione del finanziamento). La spesa non viene applicata nei casi di cancellazione semplificata dell’ipoteca, ai sensi dell’art. 40bis del Testo Unico Bancario. Pagina 6 di 7 FOGLIO INFORMATIVO N. 03.003 APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA Aggiornato al 06/12/2016 Spese postergazione ipoteca Rimborso spese a fronte dell’attività svolta dalla banca per la predisposizione della documentazione necessaria a far trasferire l’ipoteca dal primo al secondo grado. Spese restrizione/riduzione ipoteca Rimborso spese a fronte dell’attività svolta dalla banca per la predisposizione della documentazione necessaria a far restringere l’area di applicazione o l’importo dell’ipoteca. Spese rinuncia perfezionamento Rimborso spese a fronte dell’attività svolta dalla banca per la predisposizione della documentazione necessaria al perfezionamento del finanziamento, nel caso in cui il Cliente non intenda più stipulare il finanziamento e rinunci quindi al suo perfezionamento. Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o indicizzazione. Tasso a debito per utilizzi entro/oltre il limite di fido Tasso di interesse nominale annuo con capitalizzazione trimestrale applicato sui saldi a debito del Cliente per utilizzi entro/oltre il limite dell’affidamento concesso. Tasso annuo nominale Tasso di interesse nominale annuo applicato al finanziamento. Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria corrispondente, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali), e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Tasso soglia per usura E’ il tasso, comunicato trimestralmente dalla Banca d’Italia, applicabile ai sensi della legge 108/96 “Adempimenti in materia di usura” relativo alla categoria di operazioni di riferimento (“aperture di credito in conto corrente fino a 5.000 €” o “aperture di credito in conto corrente oltre 5.000 €”). Tale tasso è ottenuto aumentando di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali al tasso effettivo globale medio (TEGM) della categoria di operazioni considerata (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali). Pagina 7 di 7