Diritto privato riassunto
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Diritto privato riassunto istituzioni di Diritto Privato – Galgano V EDIZIONE 2008 n.b. manca il paragrafo 6 del capitolo 3: I diritti della personalità (da pag. 58 a pagina 67) A cura di Olga Landi 1 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) CAPITOLO PRIMO: IL DIRITTO PRIVATO 1. IL DIRITTO DIRITTO: sistema di regole per la soluzione dei conflitti tra gli uomini (la convivenza umana è in perenne contesa, sia in famiglia che in società). FUNZIONE DEL DIRITTO: risolvere i conflitti tra gli uomini con l‟applicazione di regole predeterminate, proibendo l‟uso della violenza. Queste regole costituiscono un sistemache si rifà a un modello di equilibrio generale. I sistemi di regole mutano nel tempo e nello spazio. L‟ORGANIZZAZIONE GIURIDICA Per ordinare una società secondo il diritto occorre: 1) autorità che crea regole 2) autorità che le applichi Nella nostra società le autorità che creano il diritto sono: 1) STATO (parlamento e governo) autorità nazionale 2) COMUNITA‟ EUROPEA (consiglio) autorità sovranazionale 3) REGIONI / ENTI LOCALI (consigli regionale, comunali) autorità infrastatuale Autorità che hanno il potere di applicarlo: 1) AUTORITA‟ GIUDIZIARIA organo dello Stato 2) CORTE DI GIUSTIZIA organo della comunità europea NB: Nel sistema del COMMON LAW(sistema anglosassone) l’autorità giudiziaria ha anche il potere di creare il diritto (precedente giudiziario vincolante).La differenza con la Civili Law (sistema continentale) è che si parte da fatti individuali e concreti per arrivare alla formulazione di norme generali e astratte. La complessità del sistema di diritto è dovuta a: 1) intensità dei rapporti economici 2) livello culturale 3) molteplicità degli interessi sociali 2 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) GLI ALTRI SISTEMI DI REGOLE 1) principi della MORALE distinzione tra bene e male 2) comandamenti della RELIGIONE regole di fonte sovrannaturale 3) regole del COSTUME distinzione tra corretto e scorretto Queste sistemi possono coincidere con il diritto (es. uccidere, rubare) oppure no (es. matrimonio, pagare debiti di gioco). A questi sistemi (talvolta con una forza obbligante superiore al diritto) si ubbidisce per adesione interiore; il diritto invece si distingue per il carattere di coercitività(è un sistema che impone l‟osservanza delle regole, attraverso azioni materiale o sanzioni). LEGITTIMAZIONE DEL DIRITTO Punto di vista formale: si legittima in forza del potereche ha l‟autorità che lo emana o che lo applica. Punto di vista sostanziale: si legittima con il consensoin quanto il diritto è espressione della società ed è accettato dalla maggior parte dei cittadini. Dibattito: Concezione volontaristica il diritto è espressione della volontà sovrana Concezione organicistica il diritto è un‟autorganizzazione spontanea della società 2. LA NORMA GIURIDICA Norma giuridica: unità elementare del sistema del diritto Ordinamento giuridico: insieme delle norme che compongono il sistema Istituto: insieme di norme tra loro coordinate (es. istituto della proprietà) La norma consiste in un comando o precetto formulato in termini: generali perché si rivolge a una serie di persona (non a una singola) astratti perché riguarda serie ipotetica di fatti (non fatti concreti) La norma è sempre precettiva(cioè contiene già di per sé un precetto, cosicché non c‟è bisogno di altre norme per applicarla). Solo a volte è apparentemente descrittiva. 3 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Sentenza: provvedimento del giudice, è un comando individuale e concreto (opposto quindi alla norma) Le regole sono precostituite per due motivi: 1) assicurare uniformitàdi soluzioni 2) per il principio della certezzadel diritto il cittadino deve sapere in anticipo quali sono i fatti leciti e quelli illeciti GRADI DI GENERALITA‟ E ASTRATTEZZA -Norme del diritto comune o diritto generale: si rivolgono a chiunque o si riferiscono a qualunque fatto (grado più alto) - Norme di diritto speciale: delimitano la serie di soggetti a cui si rivolgono o di fatti a cui si riferiscono; riguardano specifiche professioni o situazioni sociali. 3. DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO DIRITTO PRIVATO: è il diritto senza ulteriori qualificazioni, meglio detto DIRITTO COMUNE, applicabile sia nel rapporto tra privati sia in quelli dove partecipa lo Stato Istituti del diritto privato: - proprietà - contratto - responsabilità civile - impresa Tali norme si applicano sia a soggetti privati che pubblici (tranne diritto di famiglia o successione a causa di morte) DIRITTO PUBBLICO: diritto che regola l‟esercizio della sovranità. Si distingue dal privato perché: 1) regolasoloi rapporti ai quali partecipa lo Stato 2) in questi rapporti lo Stato è dotato di sovranità Stato di diritto: Stato che esercita la sovranità secondo le norme del diritto pubblico. Esso regola: 4 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 1) l‟ORGANIZZAZIONE DELLO STATO: formazione e composizione degli apparati legislativi, esecutivi e giudiziari 2) i RAPPORTI AUTORITATIVI: i rapporti dell‟esercizio di poteri sovrani Si articola in sotto-sistemi: DIRITTO COSTITUZIONALE: riguarda le regole fondamentali di organizzazione dello Stato (libertà e doveri del cittadino) e a quali organi spetta l‟esercizio delle funzioni sovrane DIRITTO AMMINISTRATIVO: riguarda compiti e attività della pubblica amministrazione DIRITTO PENALE: regola la potestà punitiva dello Stato DIRITTO PROCESSUALE: riguarda l‟attività dei giudici di applicare il diritto a casi concreti STATO A DIRITTO AMMINISTRATIVO l‟attività dell‟esecutivo e degli enti pubblici si svolge per atti autoritativi regolati dal diritto amministrativo (come in Italia) STATO A DIRITTO COMUNE pubblica amministrazione agisce secondo il diritto privato (come in Gran Bretagna) 4. DIRITTO OGGETTIVO E DIRITTO SOGGETTIVO Diritto in senso OGGETTIVO: insieme delle norme che prescrivono agli individui dati comportamenti prescrive obblighi e divieti. Ogni norma giuridica dispone a un possibile conflitto di interessi impedisce la realizzazione di interessi valutati come non degni di tutela. Diritto in senso SOGGETTIVO: pretesa di un soggetto ad esigere da un altro l‟osservanza di un dovere che una norma impone al secondo nell‟interesse del primo. Il rapporto regolato da una norma è detto rapporto giuridico, entro il quale si distinguono soggetto PASSIVO e soggetto ATTIVO la struttura fondamentale del rapporto giuridico è il dovere del soggetto passivo e la pretesa del soggetto attivo. Non sempre le norme di diritto oggettivo prescrivono doveri che riconoscono diritti soggettivi: sono le norme che proteggono gli interessi generali (es. imporre di pagare le tasse o vietare le riunioni armate), e il cui soggetto attivo è l‟intera società e quindi lo Stato o l‟ente pubblico. In questo tipo di rapporto giuridico al dovere del soggetto passivo si contrappone il potere sovrano o potestà di imperio (es. esigere il pagamento dei contributi). Spesso, tuttavia, le norme imposte a tutela di interessi generali della società proteggono anche l‟interesse particolare dei suoi singoli membri (es. l‟equa e razionale utilizzazione del suolo o i limiti alla facoltà di costruire). 5 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) I diritti soggettivi includono due sottocategorie: - diritti assoluti: diritti riconosciuti a un soggetto nei confronti di tutti (es. diritto di proprietà). Essi comprendono i diritti reali (diritti assoluti sulle cose) i diritti della personalità (diritti assoluti della persona umana) - diritti relativi: diritti riconosciuti a un soggetto nei confronti di determinatepersone. Essi comprendono diritti di credito (il cui dovere correlativo è l‟obbligazione o debito) diritti di famiglia (il cui dovere correlativo è l‟obbligo) SOGGEZIONE: ricorre quando una norma espone un soggetto a subire, passivamente, le conseguenze di un atto altrui (non è né un obbligo né un divieto). La situazione attiva , correlativa ad una soggezione, si definisce come potere. Se il potere è riconosciuto dal diritto pubblico è detto potere sovrano(es. lo Stato che espropria i beni del privato nei casi previsti dalla legge). Se il potere è riconosciuto dal diritto pubblico è detto diritto potestativo (es. diritto di recesso). ONERE: comportamento che il soggetto è libero o meno di osservare, ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato (es. l‟onere della prova: il soggetto deve provare i fatti se vuole far valere un diritto in giudizio). POTESTA‟: quando il diritto oggettivo attribuisce a un soggetto la protezione di interessi altrui. Non c‟è coincidenza tra portatore dell‟interesse e titolare del diritto (es. la potestà dei genitori sui figli). Non è da confondere con il potere derivato: con esso un soggetto è abilitato ad agire nell‟interesse altrui per: - incarico conferitogli dallo stesso interessato (rappresentanza) - provvedimento di una autorità pubblica (tutori, curatori, amministratori di sostegno) 5. FATTI GIURIDICI, ATTI GIURIDICI, NEGOZI GIURIDICI FATTO GIURIDICO: ogni accadimento, naturale o umano, al verificarsi del quale l‟ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo, modificativo e estintivo dei rapporti giuridici. Può essere un accadimento naturale(es. straripa un fiume che modifica l‟estensione di un campo coltivato) oppure un fatto umano (come effetto di un consapevole e volontario comportamento dell‟uomo). Tra i fatti umani si distinguono: 6 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 1) ATTI LECITI / ATTI ILLECITI (conformi o meno al diritto) 2) COMPORTAMENTI DISCREZIONALI / COMPORTAMENTI DOVUTI (a seconda se si è liberi di farli o meno) NB: il soggetto è esonerato dalla responsabilità per fatto illecito se incapace di intendere e di volere. ATTO GIURIDICO: atto destinato a produrre effetti giuridici. Sono una sottocategoria dei fatti giuridici perché affinché essi producano effetti non basta la capacità di intendere e di volere ma anche la capacità legale di agire. Si dividono in: 1) DICHIARAZIONI DI VOLONTA‟ si distinguono per il ruolo che ha la volontà dell‟uomo. L‟effetto giuridico (costitutivo, modificativo o estintivo) non si ricollega solo alla volontarietà del comportamento ma anche alla volontà degli effetti: non basta che il soggetto abbia voluto il fatto, occorre che esso abbia voluto altresì l‟effetto 2) DICHIARAZIONI DI SCIENZA atti con i quali il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico. L‟effetto è di provare l‟esistenza di fatti giuridici (es. dichiarazione del creditore di aver ricevuto il pagamento del proprio credito). NEGOZIO GIURIDICO: atto di volontà (rientra tra gli atti giuridici). E‟ un termine estraneo al linguaggio legislativo. In Germania è una categoria legislativa; Italia, Francia e l‟intero mondo del Common Law ignorano il concetto di negozio giuridico (destinato ormai a scomparire). CAPITOLO SECONDO: LE FONTI DEL DIRITTO E L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE 1. IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO Se ne può parlare in due sensi: -Fonti di produzione: modi di formazione delle norme giuridiche -Fonti di cognizione: testi che contengono le norme che formate La legge è la principale fonte del diritto. Le fonti si dividono in due ordini: 7 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) DIRITTO NAZIONALE: basato sulla sovranità dello Stato italiano DIRITTO SOVRANAZIONALE: basato sui poteri della Comunità europea Prelegge: disposizione sulla legge in generale. Le preleggi indicano come fonti del diritto: 1) TRATTAMENTO DELLA COMUNITA‟ EUROPEA E REGOLAMENTI COMUNITARI 2) COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI 3) LEGGI ORDINARIE DELLO STATO 4) LEGGI REGIONALI 5) REGOLAMENTI 6) USI L‟ordine è gerarchico e se non viene rispettato si ha l‟illegittimità della norma che risulta in contrasto (le leggi ordinarie non possono contrastare con le norme della Costituzione, ecc.) 1) TRATTAMENTO DELLA COMUNITA‟ EUROPEA E REGOLAMENTI COMUNITARI: la Comunità europea rivolge direttive vincolanti agli Stati membri per la formazione di un diritto europeo uniforme (ha quindi la funzione indiretta di creare il diritto). La nostra adesione a questo ente sovrano ha comportato una limitazione della sovranità dello Stato: il giudice è tenuto a disapplicare le norme interne che risultino in contrasto con le norme comunitarie. 2) COSTITUZIONE: è la legge fondamentale della Repubblica. E‟ una costituzione rigida, ossia per modificarla occorre un procedimento speciale, detto di revisione costituzionale così come per le leggi costituzionali leggi emanate in materia per le quali la Costituzione formula una riserva di legge costituzionale. Se una norma è in contrasto con la Costituzione è detta costituzionalmente illegittima (a giudizio della Corte costituzionale) e viene eliminata definitivamente dall‟ordinamento giuridico. 3) LEGGI ORDINARIE: procedimento di formazione di norme giuridiche. La maggior parte però è stata formata in epoca fascista e quindi secondo un procedimento autoritario di formazione delle leggi (che non è quello attuale). Alle leggi ordinarie sono equiparati atti del governo aventi forza di legge ordinaria: 8 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) - i decreti-legge perdono efficacia se entro sessanta giorni il governo non li ha convertiti in legge - i decreti legislativi emanati per delega del parlamento 4) LEGGI REGIONALI: sono l‟autonomia che la Costituzione riconosce alle regioni 5) REGOLAMENTI: fonte normativa sottordinata alla legge: non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge. La loro legittimità è giudicata dal giudice ordinario. Si dividono in: -regolamenti governativi di esecuzione emanati per regolare, nei dettagli, materie già regolate dalla legge -regolamenti governativi indipendenti emanati per regolare materie non regolate da nessuna legge. 6) USI O CONSUETUDINI: fonte non scritta e non statuale di produzione di norme giuridiche. Consistono nella pratica uniforme e costante di dati comportamenti, seguita con la convinzione che quei comportamenti siano giuridicamente obbligatori (es. il segreto bancario). 2. EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO Leggi e regolamenti entrano in vigore solo dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale per essere conoscibili da chiunque l‟ignoranza della legge non scusa. Cessazione della loro efficacia: 1) per abrogazione espressa disposizione di una legge successiva referendum popolare sentenza di illegittimità costituzionale 2) perabrogazione tacita incompatibilità con una nuova disposizione di legge per una nuova legge che regola la materia NB: La legge non ha effetto retroattivo: non dispone per l‟avvenire. 3. INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE L‟interpretazione della legge è un‟operazione preliminare, compiuta da chi applica la legge, che stabilisce: 1) qual è la norma generale e astratta da ricondurre a un caso particolare e concreto 9 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 2) qual è il significato da attribuire alle norme La legge si applica se si attribuisce un senso reso palese da: - INTERPRETAZIONE LETTERALE: la legge va interpretata alla lettera si rende impossibile attribuirle un senso liberamente, imponendo al giudice di attenersi strettamente alla legge di Stato e vietandogli di creare il diritto. - INTERPRETAZIONE TELEOLOGICA: l‟intenzione del legislatore l‟interpretazione deve essere il più possibile aderente al senso letterale delle parole e, al tempo stesso, il più corrispondente all‟intenzione del legislatore. L‟interpretazione teleologica può dar luogo a: - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA: si attribuisce alle parole un significato più ampio di quello letterale -INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA: si attribuisce alle parole un significato più ristretto di quello comune, giudicato più aderente all‟intenzione del legislatore. L‟ANALOGIA Ogni ordinamento giuridico presenta il carattere della completezza: non può ammettere lacune e deve dare soluzione ad ogni possibile conflitto. Se ciò non fosse possibile si provvede all‟applicazione analogica del diritto: il conflitto si risolve con casi simili e materie analogiche. Quindi in mancanza di una precisa norma di legge, il giudice non può creare la regola liberamente. APPLICAZIONE DIRETTA: applicazione di una norma di legge ad un caso da essa previsto APPLICAZIONE ANALOGICA: applicazione di una norma di legge ad un caso analogo a quello da essa previsto. LIMITI DELL‟APPLICAZIONE ANALOGICA Non possono essere applicate a casi simili le norme penali e le norme eccezionali. Nel caso in cui non si trovi neanche una norma analogica il giudice deve decidere secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato (principi non scritti). 4. IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Con quale diritto regolare i rapporti tra cittadini di Stati diversi? Con quale diritto regolare i rapporti che cittadini stranieri costituiscono sul territorio di un altro Stato? IL RINVIO ALLA LEGGE STRANIERA Il principio della statualità del diritto non comporta, necessariamente, che sul territorio di ciascuno Stato si applichi sempre e soltanto il diritto di quello Stato. Ciascuno Stato può autonomamente stabilire che a certi rapporti si applichi il diritto prodotto da altri Stati. 10 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Questo accade grazie a una norma di diritto statuale che rinvia, per la regolazione di certi rapporti, al diritto di altri Stati. Il rinvio non è una rinuncia alla sovranità, bensì espressione stessa di sovranità dello Stato. Questa materia è regolata da una serie di norme dette norme di diritto internazionale privato che stabiliscono quando il giudice italiano deve applicare il diritto italiano e quando il diritto di altri Stati. Possono nascere però dei conflitti quando ciascuno Stato pretende che venga applicato il proprio diritto. LA LEGGE NAZIONALE criterio per il quale il giudice italiano applica il diritto italiano o il diritto straniero che si tratti di regolari rapporti relativi a cittadini italiani o stranieri. LEGGE DEL LUOGO per la proprietà e altri diritti reali su cose mobili o immobili vale la legge del luogo nel quale le cose si trovano. TRATTAMENTO DELLO STRANIERO Lo straniero è sempre sottoposto agli obblighi previstidalla legge italiana, ma è ammesso a fruire dei diritti civili riconosciuti dall‟ordinamento italiano solo a condizione di reciprocità: cioè solo se la sua legge nazionale ha norme di diritto internazionale privato che consentono allo straniero di fruire dei diritti civili da essa riconosciuti ai propri cittadini (es. lo straniero può avere delle proprietà in Italia, protette dal diritto italiano, solo se il suo Stato di appartenenza consente al cittadino italiano di avere proprietà sul suo territorio). NB: Questo principio non si applica sui diritti inviolabili dell‟uomo. ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE Norma secondo la quale il diritto straniero non è applicabile in Italia se i suoi effetti sono contrari all‟ordine pubblico. CONOSCENZA DEL DIRITTO STRANIERO Il giudice è tenuto a conoscere non solo il diritto nazionale ma anche quello straniero (iurianovit curia) e, nel caso in cui non si reperisca la norma straniera applicabile, applicherà la legge italiana. CAPITOLO TRE: LE PERSONE 1. CONDIZIONE GIURIDICA DELLA PERSONA: CAPACITA’ GIURIDICA, NOME E SEDE CAPACITA‟ GIURIDICA: attitudine dell‟uomo ad essere titolare di diritti e doveri. Questa attitudine si acquista al momento della nascita e perdura sino al momento della morte. 11 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Il già concepito non ancora nato è privo di capacità giuridica: la legge gli riserva dei diritti subordinati all‟evento della nascita (se ciò non avviene questi perdono di efficacia). NOME: ogni persona è identificata da un nome che consta del nome in senso stretto, o prenome, e del cognome. Il cognome, se il figlio è legittimo, è quello del padre, altrimenti risulta essere figlio di ignoti e il cognome è deciso dall‟ufficiale di stato civile. Se invece il figlio illegittimo è riconosciuto prende il cognome del genitore che lo ha riconosciuto o, se riconosciuto da entrambi, il cognome del padre. Il maggiorenne può cambiare sia nome che prenome. DOMICILIO: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari. RESIDENZA: luogo di dimora abituale della persona. DIMORA: luogo in cui la persona attualmente soggiorna (es. seconda casa, camera in affitto). SOGGIORNO: luogo in cui la persona alloggia occasionalmente o momentaneamente (es. albergo). ASSENZA E MORTE PRESUNTA Se una persona scompare dal luogo del suo ultimo domicilio e non se ne hanno più notizie sorge il problema di provvedere alla conservazione del suo patrimonio. I presunti successori possono chiedere la nomina di un curatore. Trascorsi due anni il tribunale dichiara l‟assenza della persona e i successori acquistano il possesso temporaneo dei beni: li amministrano e fanno proprie le rendite ma non possono alienarli, ipotecarli o darli in pegno. Se l‟assente ritorna gli saranno restituiti i beni ma non le rendite. Se trascorrono dieci anni il tribunale dichiara la morte presunta, che produce gli stessi effetti della morte naturale: si apre la successione ereditaria e gli eredi ne hanno la piena disponibilità. Se il presunto morto ricompare gli saranno restituiti i beni ma nello stato in cui si trovano. 2. LA CAPACITA’ DI AGIRE: I MINORI, GLI INTERDETTI E GLI INABILITATI CAPACITA‟ DI AGIRE: attitudine del soggetto a compiere atti giuridici, si consegue con il raggiungimento della maggiore età. Alcuni atti sono consentiti al minore sedicenne: contrarre matrimonio, riconoscere il figlio naturale. Il minore acquista diritti solo per mezzo dei genitori (poiché sottoposto alla potestà dei genitori) o di un tutore. Al genitore o tutore spetta la legale rappresentanza del minore: amministrano i suoi beni e compiono atti giuridici in suo nome, validi solo per gli atti che non abbiano carattere strettamente personale (es. matrimonio o iscrizione a un partito politico). 12 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) EMANCIPATO: il sedicenne che contrae matrimonio acquista piena capacità di agire per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l‟assistenza e il consenso di un curatore. INTERDETTO: il maggiorenne, essendo in condizione di abituale infermità mentale, è privato della capacità di agire. Viene perciò nominato un tutore che ha gli stessi poteri di rappresentanza legale del minore. INABILITATO: maggiorenne in uno stato di infermità mentale non talmente graveda giustificare la totale privazione della capacità di agire, ad es. i prodighi (coloro che sperperano il proprio patrimonio), o coloro che abitualmente abusano di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti. La sua posizione corrisponde a quella del minorenne emancipato. E‟ quindi nominato un curatore. Recentemente è stata introdotta la figura dell‟amministratore di sostegno: subentra quando il maggiorenne è impossibilitato a provvedere ai propri interessi a causa di qualsiasi infermità, anche non mentale, o da una menomazione, anche solo fisica. Il decreto deve indicare quali atti l‟amministratore può compiere in nome del beneficiario e quali può compiere solo con l‟assistenza del primo. Il beneficiario conserva comunque la capacità di agire. 3. LA PERSONA FISICA E LA PERSONA GIURIDICA Per il codice civile, l‟uomo è una persona fisica; alle organizzazioni collettive (enti pubblici, associazioni, fondazioni) si dà il nome di persone giuridiche. Le norme che fanno riferimento al proprietario, al creditore o al debitore sono riferibili sia alle persone fisiche che giuridiche (ad esclusione dei rapporti di famiglia e delle successioni per causa di morte che possono instaurarsi solo tra persone fisiche). Anche se le organizzazioni collettive sono formate da essere esseri umani, il diritto considera le persone giuridiche come un soggetto a sé stante, ulteriore alle persone fisiche che compongono l‟organizzazione. La persona giuridica ha quindi capacità giuridica che le permette di essere titolare di propri diritti e propri doveri. La persona giuridica ha anche la capacità di agire: compie atti giuridici per mezzo delle persone fisiche che agiscono come suoi organi. Dibattito dell‟Ottocento: Teoria della finzione le persone giuridiche sono “soggetti artificiali”, pure creazioni del diritto Teoria della realtà le persone giuridiche sono organismi sociali dotati di una propria volontà e portatori di un proprio interesse. Conclusione di oggi: 13 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Teoria linguistica la persona giuridica è un‟immagine del parlare figurato, giustificata dal fatto che le norme che regolano le organizzazioni collettive sono analoghe a quelle che regolano i rapporti tra persone fisiche. 4. CLASSIFICAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE: ENTI PUBBLICI E PRIVATI Le persone giuridiche si dividono in: - persone giuridiche pubbliche enti pubblici - persone giuridiche private enti privati ENTE PUBBLICO: ente il cui compito è destinato a soddisfare i pubblici interessi, ossia gli interessi generali della comunità. Si distinguono: - enti pubblici territoriali Stato, regioni, province e comuni, sono enti esponenziali di una data comunità. Hanno la doppia capacità, di diritto pubblico (potere sovrano ed emanare atti autoritativi) e diritto privato (capacità giuridica e capacità di agire). - enti pubblici con compiti specifici università, enti di previdenza - enti pubblici economici hanno come oggetto principale un‟attività economica - enti strumentali dello Stato svolgono attività proprie dello Stato. Hanno solo la capacità di diritto privato. 5. CONTINUA: ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI Le persone giuridiche private sono le organizzazioni collettive che si dividono in: - volontarie si aderisce per libera volontà (es. associazioni e società) - necessarie si aderisce indipendentemente dalla propria volontà (gli enti pubblici territoriali o la famiglia) SOCIETA‟: organizzazione collettiva volontaria con lo scopo della divisione degli utili realizzati con l‟esercizio di un‟attività economica. ASSOCIAZIONE: organizzazione collettiva volontaria attraverso la quale vengono perseguiti scopi superindividuali di natura ideale, non economica (es. partiti politici, sindacati). L‟associazione si costituisce per contratto e agisce per mezzo dei propri organi: - associati organo sovrano - amministratori organo esecutivo 14 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) FONDAZIONE: stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di natura ideale (assistenziale, culturale, scientifica). Differenze dalla associazione: 1) la fondazione si costituisce tramite atto unilaterale: si producono effettivi giuridici per la sola volontà del fondatore testamento: l‟atto di fondazione diventa efficace solo al momento della successione 2) la fondazione ha un solo organo, formato dagli amministratori che sono vincolati, nell‟amministrazione dei beni, al perseguimento dello scopo assegnato dal fondatore (solo l‟autorità pubblica può modificare la destinazione del patrimonio). ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Le associazioni non riconosciute non sono riconosciute come persone giuridiche o perché non l‟hanno chiesto (come ad es. partiti e sindacati) o perché non hanno ottenuto il riconoscimento a causa di un patrimonio sufficiente. In teoria se un‟associazione non è una persona giuridica significa che non è un soggetto autonomo di diritto ma in realtà non è così: la condizione giuridica della associazioni non riconosciute è parificata a quella della associazioni riconosciute (compresa la qualità di soggetti di diritto), ad eccezione di ulteriori e specifiche prerogative. La differenze tra associazioni riconosciute e non sta nella posizione degli amministratori: nelle associazioni non riconosciute sono personalmente responsabili delle obbligazioni assunte in nome dell‟associazione qualora il fondo comune non basti a soddisfare i diritti dei creditori: nelle associazioni riconosciute risponde verso i creditori solo l’associazione con il suo patrimonio. COMITATO: organizzazione nella quali i fondi destinati ad uno specifico scopo di pubblica utilità (pronto soccorso, beneficienza) sono raccolti da una pluralità di promotori che rispondono illimitatamente per le obbligazioni assunte. 6. I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ I diritti della personalità (o dell‟uomo o della persona umana) si dicono solo trovati dal diritto, cioè esistono indipendentemente da ogni diritto oggettivo che li riconosca 15 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) CAPITOLO QUARTO: I BENI E LA PROPRIETA’ 1. I BENI BENE: attitudine delle cose a soddisfare i bisogni umani. BENE DI CONSUMO: bene che soddisfa direttamente i bisogni umani. BENE PRODUTTIVO (o mezzo di produzione): bene che soddisfa indirettamente i bisogni umani, perché crea altri beni a loro volta destinati a soddisfare i bisogni umani. COSE COMUNI A TUTTI: ciò che la natura offre in quantità superiore ai bisogni dell‟uomo (es. sole, aria, acqua, vento). Non appartengono a nessuno perché nessuno ha interesse a stabilire con esse un rapporto di appartenenza. Per i beni non comuni a tutti (es. suole, giacimenti di minerali) il rapporto tra uomo e le cose è impari in quanto la loroutilizzazione da parte di alcuni implica l’esclusione degli altri. Il rapporto tra uomo e cose si trasforma dunque in un rapporto tra uomini che costituisce un conflitto che mira all‟appropriazione delle risorse. Il diritto si occupa delle cose solo se costituiscono materia di conflitto tra gli uomini per il codice civile sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti, cioè le cose che l‟uomo aspira a fare proprie escludendo gli altri dal loro utilizzo (quindi non sono beni, giuridicamente, le cose comuni a tutti). Le energie naturale, per il diritto, sono beni se hanno un valore economico, cioè se per procurarsele si è disposti a pagare una somma di denaro che ne rappresenti il valore economico (es. energia elettrica, energia atomica). Ogni sistema giuridico: 16 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 1) riconosce il diritto di proprietà, ossia il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo 2) determina i modi acquisto della proprietà, regolando i conflitti tra gli uomini per l‟appropriazione delle cose con il divieto dell‟uso della forza 3) pone limiti alla proprietà e impone obblighi al proprietario 4) fonda la categoria dei beni pubblici. Sono beni di utilità generale e vengono sottratti ad ogni possibile appropriazione da parte dei singoli perché appartenenti alla società nel suo insieme, cioè allo Stato che il ha il compito di: - consentirne il disciplinato uso da parte di tutti (condizione giuridica dei beni rientranti nel demanio naturale, es. spiaggia, porti, fiumi, laghi) - utilizzarli in modo da volgerli a vantaggio di tutti (condizione giuridica dei beni che formano il patrimonio indisponibile dello Stato) PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO: foreste, miniere, cave, fauna selvatica. I beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione. BENI DEMANIALI: oltre al demanio naturale, comprende le cose immobili di valore storico, archeologico o artistico e le cose mobili inserite in musei, biblioteche. I beni demaniali sono inalienabili, non si può acquistare la proprietà. Entrambe le categorie rappresentano cose fuori commercio. BENI DISPONIBILI DELLO STATO: beni che lo Stato acquista in forza della sua capacità di diritto privato e sui quali esercita il comune diritto di proprietà. Differenza tra beni pubblici e cose comuni a tutti entrambi sono destinati all‟uso di tutti ma la differenza sta nella limitatezza dei beni pubblici che comporta la loro attribuzione allo Stato, cui spetta di garantire il disciplinato uso di tutti. 2. I DIRITTI SULLE COSE: LA PROPRIETA’ E GLI ALTRI DIRITTI REALI I diritti sulle cose sono detti diritti reali. Nel nostro sistema giuridico sono sette: - diritto di PROPRIETA‟ - diritto di SUPERFICIE - diritto di ENFITEUSI - diritto di USUFRUTTO - diritto di USO - diritto di ABITAZIONE - diritto di SERVITU‟ 17 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Per studiare il diritto di proprietà si deve scomporre in ciascuno dei suoi elementi: “Il diritto (a) di godere e (b) di disporre della cosa (c) in modo pieno ed (d) esclusivo, (e) entro i limiti e (f) con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico .” Gli elementi a) e b) sono facoltà che spettano al proprietario: a) FACOLTÀ DI GODERE DELLE COSE Facoltà di utilizzare la cosa:il proprietario può usarla o non usarla, decidere come usarla, trasformarla e distruggerla. Per le cose fruttiere la facoltà di godimento include il diritto di fare propri i frutti della cosa, sia naturali che civili. b) FACOLTA’ DI DISPORRE DELLE COSE Facoltà di vendere o non vendere la cosa, di donarla, di lasciarla per testamento, di costituire sulla cosa diritti reali minori a favore di altri, ecc. Il proprietario ha anche la facoltà di costituire su di essa garanzie reali (ipoteca o pegno) per garantire l‟adempimento di un debito. Gli elementi c) e d) indicano i caratteri riconosciuti alle facoltà di godere e disporre della cosa: c) PIENEZZA DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ Il proprietario può godere e disporre delle cose in modo pieno: può farne tutto ciò che non sia espressamente vietato. Il proprietario gode di facoltà illimitate: può godere e disporre della cosa a proprio piacimento. Se sulla cosa vengono costituiti diritti reali minori, che limitano fortemente la facoltà di godimento del proprietario, non si parla più di piena proprietà ma di nuda proprietà. d) ESCLUSIVITA’ DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento e dalla disposizione della cosa. La pretesa del proprietario è protetta, contro chiunque la violi, dall‟autorità giudiziaria. Gli elementi e) e f) costituiscono dei correttivi ai caratteri di pienezza ed esclusività. Con essi si ricerca un punto di equilibrio tra l‟interesse del proprietario e l‟interesse dell‟intera collettività. e) LIMITI ALLA FACOLTA’ DI GODERE E DI DISPORRE Un limite è rappresentato dal divieto di atti di emulazione: il proprietario non può giovarsi della sua cosa per compiere atti che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia ad altri. Riguardo alla proprietà dei suoli, la facoltà di godimento è limitata da piani regolatori che stabiliscono quali aree del territorio comunale sono destinate all‟agricoltura, quali ad 18 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) insediamenti industriali o commerciali, ecc. In questo caso l‟interesse generale ad un uso equilibrato del suolo prevale sull‟interesse particolare del singolo proprietario. f) OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO Il proprietario di terreni ha l‟obbligo di provvedere alla loro coltivazione in quanto la terra è una risorsa fondamentale il cui sfruttamento corrisponde all‟interesse generale. Le terre incolte possono essere assegnate per la coltivazione a chi ne faccia richiesta. Il proprietario ha inoltre l‟obbligo di consentire l‟accesso al suolo: - al vicino che abbia necessità di entrarvi per eseguire opere sul proprio fondo - a chi voglia riprendere la cosa propria che vi si trovi accidentalmente (es. il pallone) 3. LE COSE OGGETTO DI DIRITTI: LA CLASSIFICAZIONE DEI BENI Il codice civile regola soltanto i beni in senso giuridico (siano sotto il nome di cosa o di bene). BENE IN PATRIMONIO: bene di proprietà di qualcuno. BENE DI NESSUNO: bene senza proprietario, pur potendolo avere (es. i pesci nel mare). BENE IMMOBILE: suolo, sorgenti, corsi d‟acqua e tutto ciò che è incorporato al suolo sia naturalmente (es. alberi) sia artificialmente (es. costruzioni). Il suolo oggetto di proprietà è detto fondo: fondo rustico suoli destinati all‟agricoltura fondo urbano suolo edificabile per insediamenti industriali o commerciali BENE MOBILE: tutti i beni che non sono considerati beni immobili, come il denaro (bene mobile per eccellenza), le energie naturali, i prodotti del suolo che diventano mobili nel momento della separazione (i frutti degli alberi). La distinzione tra bene mobile e immobile è molto importante per la legge di circolazione dei beni (norme che regolano il passaggio dei beni da un proprietario a un altro): - i beni MOBILI circolano in modo rapido, passano da un proprietario all‟altro con regole molto semplici per favorire al massimo la circolazione della ricchezza (vale il principio dell‟economia liberale per il quale tanto più la ricchezza circola tanto più contribuisce alla formazione di nuova ricchezza) - i beni IMMOBILI invece circolano in modo meno rapido, la circolazione ha forme più complesse in quanto il proprietario ha un interesse maggiore a conservare la proprietà. 19 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) BENI IN POSIZIONE INTERMEDIA: beni mobili iscritti ai pubblici registri, la loro legge di circolazione ha analogie con quella degli immobili ma sono sottoposti alle norme proprie dei beni mobili (es. autoveicoli, navi e aeromobili). UNIVERSALITA‟ DI COSE: più cose mobili se appartengono a un medesimo proprietario ed hanno una destinazione unitaria (es. collezione di quadri, un gregge). La loro condizione giuridica tende ad essere assimilata a quella degli immobili. PERTINENZE: cose, mobili o immobili, destinate durevolmente al servizio o ad ornamento di un‟altra cosa, mobile o immobile (es. scialuppe di salvataggio, arredo di un albergo, garage di una villa). Il rapporto pertinenziale stabilito tra più cose influisce sulla circolazione delle pertinenze: gli atti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (vendo la nave e anche le scialuppe), che possono comunque formare oggetto di atti separati (vendo le scialuppe senza vendere la nave). Il rapporto pertinenziale può essere costituito solo dal proprietario della cosa principale può accadere che il proprietario trasferisca la cosa principale compresa di pertinenze che non gli appartengono e così l‟acquirente acquista anche le pertinenze a meno che egli non fosse in mala fede, cioè sapesse al momento dell‟acquisto che le pertinenze non appartenevano al venditore. RAPPORTO DI CONNESSIONE: più cose vengono unite tra loro in modo da formare un‟unica cosa. COSA COMPOSTA: unico bene formato dal montaggio di una pluralità di beni (es. l‟automobile). Ciascuna delle cose che formano la cosa composta non può essere separata dalle altre senza che la cosa composta perda la propria identità (un‟automobile senza ruote cessa di essere un‟automobile, invece un‟automobile senza radio è pur sempre un‟automobile). ALTRE CLASSIFICAZIONI DEI BENI: -cose fungibili e cose infungibili le cose fungibili (beni di genere) appartengono a un genere all‟interno del quale ogni bene è indifferentemente sostituibile con un altro (es. banconote, copie di un libro, oggetti prodotti in serie) e sono prese in considerazione in base a peso, numero o misura; le cose infungibili (beni di specie), invece, esistono in un unico esemplare o hanno propri caratteri distintivi (qualunque immobile) e sono prese in considerazione in base alla loro identità - cose consumabili e cose inconsumabili le cose consumabili si estinguono per l‟uso (alimenti, carburante); le cose inconsumabili consentono un uso ripetuto nel tempo, anche se l‟uso può deteriorarli (automobili, indumenti) 4. LA PROPRIETA’ FONDIARIA 20 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Il fondo (rustico o urbano) è delimitato nello spazio: - in senso orizzontale è il carattere geometrico che segna i confini dell‟area - in senso verticale la proprietà estende al sottosuolo (e a tutto ciò che esso contiene) e allo spazio sovrastante (si possono innalzare costruzioni) Il criterio che identifica il limite della proprietà in senso verticale è di natura economica, infatti il proprietario non ha un diritto illimitato: la proprietà si estende sin dove il proprietario può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto esclusivo. Oltre questo limite il sottosuolo e lo spazio aereo sono cose comuni a tutti (es. volo aereo o scavi per galleria). I confini del fondo segnano, in senso orizzontale, il limite entro il quale ciascun proprietario esercita la facoltà di godimento insita nel suo diritto di proprietà. NORMA SULLO STILLICIDIO: il proprietario deve costruire i tetti in modo che le acque piovane scolino sul suo terreno e non su quello del vicino. Il proprietario deve, inoltre, astenersi dal compiere sul proprio fondo o nel sottosuolo opere che possano recare danno al vicino. Alla facoltà di godimento di ciascun proprietario fondiario sono imposti limiti atti a conciliare il godimento del suo fondo con il godimento del fondo confinante. 5. LE DISTANZE LEGALI Esistono norme che limitano la facoltà di godimento, imponendo di rispettare determinate distanze minime nel costruire edifici, scavare pozzi, piantare alberi: 1) costruzioni: se non sono unite almeno tre metri (salvo regolamenti locali), distanza minima affinché le costruzioni vicine non si tolgano aria e luce e pregiudichino la loro sicurezza. PREVENZIONE TEMPORALE: risulta favorito, tra i due confinanti, quello che costruisce per primo egli può costruire a meno di un metro e mezzo dal confine o sul confine stesso o avanzarlo per costruire in appoggio al muro del vicino (pagando metà del valore del muro) o in aderenza (pagando il valore del suolo occupato) o per innestare un capo del proprio muro (pagando un‟indennità per l‟innesto). Se il secondo viola le distanze legali il primo può esigere la riduzione in pristino (demolizione della parte che eccede). Talvolta i regolamenti comunali prescrivono le distanze non tra le costruzioni ma dal confine, annullando il principio di prevenzione temporale. Prescrivono inoltre limiti massimi di altezza e volume delle costruzioni poste nell‟interesse generale ad un razionale ed equilibrato uso del territorio. 2) pozzi, cisterne e tubi almeno due metri dal confine; fossi distanza dal confine uguale alla loro profondità 21 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 3) alberi di alto fusto (tronco superiore ai tre metri di altezza) almeno tre metri gli altri alberi un metro e mezzo viti e siepi mezzo metro Il vicino può comunque recidere i rami che superano il confine. LUCI: aperture nel muro che non consentono di affacciarsi sul fondo del vicino. VEDUTE: aperture che consentono di affacciarvisi Per le luci non sono previste distanze minime dal confine ma devono essere: - munite di inferriate e grate fisse - collocate ad una altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento (due metri se sono ai piani superiori) Le vedute invece devono essere aperte a una distanza di almeno un metro e mezzo dal confine. Il vicino che abbia il diritto di costruire in aderenza può accecare le luci ma non può chiudere le vedute. 7. LE IMMISSIONI Esistono criteri legali di regolazione nel caso di immissioni, da un fondo all‟altro, di sostanze inquinanti, vibrazioni, ecc. (es. fumo, calore, rumori) in quanto il godimento di un proprietario interferisce con il godimento del vicino. Il criterio legale per risolvere il conflitto è quello della normale tollerabilità: non si possono impedire le propagazioni o immissioni provenienti dal fondo vicino se queste non superano la capacità di sopportazione dell‟uomo di media tolleranza. In caso contrario il vicino può richiedere l‟applicazione di dispositivi anti-rumore, anti-inquinamento o la cessazione dell‟attività (è chiaramente un criterio di favore per le attività produttive). Le propagazioni nocive sono prese in considerazione dal codice civile solo come rapporto tra proprietari ma poiché possono pregiudicare anche il diritto alla salute, che spetta a tutti, sotto questo aspetto assume rilievo il codice penale, che punisce i delitti colposi contro la salute pubblica (es. inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque). 9. LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’ Il diritto di proprietà gode di protezione giurisdizionale: il proprietario può agire in giudizio nei confronti di chiunque violi il suo diritto. ATTORE: chi agisce in giudizio (e propone un‟AZIONE) CONVENUTO: persona contro la quale l‟azione è proposta Le azionipetitorie azioni a difesa del diritto di proprietà, sono: 22 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 1) l’azione di rivendicazione spetta a chi si dichiara proprietario di una cosa della quale altri abbia il possesso o la detenzione. Mira ad ottenere dal giudice l’accertamento del diritto di proprietà e la condanna del possessore alla restituzione della cosa. L‟azione di rivendicazione è resa alquanto ardua dal fatto che l‟attore deve dare la prova, spesso non facile, del proprio diritto di proprietà. Questa azione presuppone che il proprietario non abbia altro titolo per ottenere la restituzione della cosa. 2) l’azione negatoriaspetta al proprietario contro chi pretende di avere diritti reali minori sulla cosa (usufrutto, servitù, ecc.). Mira ad ottenere dal giudice l’inesistenza del diritto altrui e l‟ordine, al convenuto, di cessare eventuali molestie sulla proprietà. L‟attore si limiterà a dare la prova del proprio diritto di proprietà, mentre al convenuto spetta l‟onere di provare l‟esistenza del suo preteso diritto sulla cosa. 3) l’azione di regolamento dei confini spetta a ciascuno dei proprietari immobiliari confinanti quando è incerto il confine che separa i due fondi. Mira alla determinazione del confine e per l‟accertamento è ammesso qualsiasi mezzo di prova. Il diritto di proprietà non si prescrive, permane in capo al suo titolare (e agli eredi) anche se per decenni non viene esercitato. La proprietà si perde per non uso solo se al non uso del diritto da parte del proprietario corrisponde il possesso della cosa prolungato nel tempo da parte di altri che ne diventa proprietario (usucapione). CAPITOLO QUINTO: IL POSSESSO 1. CONCETTO DI POSSESSO Proprietà e possesso sono, giuridicamente, situazioni diverse. PROPRIETA‟: situazione di diritto si è titolari del diritto POSSESSO: situazione di fatto si esercita il diritto In genere proprietario e possessore coincidono, ma non sempre (es. in caso di furto). Il possesso ha una protezione giuridica autonoma, cioè separata dalla protezione del diritto di proprietà. POSSESSO PIENO: possesso corrispondente al diritto di proprietà. POSSESSO MINORE: possesso corrispondente ad altri diritti reali o alla comproprietà. 23 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) DETENZIONE: avere la cosa nella propria materiale disponibilità (es. guidare un automezzo, coltivare un fondo). Per essere possessore occorre l‟animo o l‟intenzione di possedere, cioè senza riconoscere in altri il proprietario (e quindi non pagando affitto, noleggi, ecc.). Si può detenere la cosa: - nel proprio interesse (es. auto a noleggio, casa in affitto) - nell‟interesse altrui, cioè per ragioni di servizio (es. detenzione di strumenti di lavoro) Si può possedere la cosa: - direttamente detenendo la cosa con l‟animo di considerarla propria - indirettamente per mezzo di altri che ne abbia la detenzione (riscuotendo affitto, ecc.) Vige una presunzione: chi esercita il potere di fatto sulla cosa, cioè ne è materiale detentore, si presume possessore, salvo che non si provi che egli ha cominciato ad esercitarlo come semplice detentore. L‟ interversione del possesso (il mutamento della detenzione in possesso) può verificarsi in due casi: 1) quando il titolo per il quale si ha la materiale disponibilità della cosa venga mutato per cause provenienti da terzi 2) quando il detentore faccia opposizione contro il possessore, cioè si vanta apertamente proprietario della cosa e faccia notare al possessore che intende tenere la cosa propria o con esplicita dichiarazione (opposizione espressa) o con atti concreti (opposizione tacita) La protezione giuridica del possesso prescinde dallo stato di buona o mala fede: - mala fede chi sa di possedere la cosa altrui (il ladro, possessore di mala fede, è protetto giuridicamente) - buona fede chi possiede la cosa ignorando di ledere il diritto altrui; il possessore di buona fede, però, fruisce di protezione giuridica maggiore. Lo stato di buona fede è escluso dalla colpa grave: è in mala fede chi, pur ignorando l‟altruità della cosa, poteva venirne a conoscenza usando un minimo di diligenza (es. acquisto a un prezzo eccessivamente basso). Presunzione di legge: il possessore si presume in buona fede, salvo prova contraria. Per considerare il possesso in buona fede basta che il possessore sia originariamente in buona fede anche se successivamente diviene di mala fede. 24 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Presunzioni per la prova di durata del possesso: 1) chi prova di essere possessore attuale e anche in tempo remoto si presume abbia posseduto anche nel tempo intermedio 2) chi prova il possesso attuale e il titolo in forza del quale possiede si presume abbia posseduto dalla data del titolo SUCCESSIONE DEL POSSESSO: l‟erede continua il possesso del defunto conservandone l‟originaria qualificazione (se il possesso del defunto era in buona fede resta tale quello dell‟erede, anche se fosse in mala fede). ACCESSIONE DEL POSSESSO: il successore può sommare, se gli giova, al proprio possesso quello dell‟alienante (non gli giova se l‟alienante era possessore di mala fede). 2. DIRITTI DEL POSSESSORE NELLA RESTITUZIONE AL PROPRIETARIO Se il possessore deve restituire la cosa al proprietario ma nel frattempo la cosa ha prodotto frutti, a chi spettano i frutti? In teoria spetterebbero al proprietario ma ciò appare ingiusto nei confronti del possessore di buona fede, che ha utilizzato la cosa nella convinzione di esserne il proprietario. Perciò l‟art. 1148 distingue: - possessore di buona fede fa propri i frutti - possessore di mala fede deve restituire i frutti Ogni possessore, anche di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie. Solo il possessore di buona fede ha, inoltre, il diritto a un‟indennità pari al maggior valore che la cosa ha conseguito per effetto dei miglioramenti apportati. Al possessore spetta il diritto di ritenzione: rifiutarsi di restituire la cosa sin quando il proprietario non gli abbia corrisposto le indennità dovute. 3. LE AZIONI POSSESSORIE Le azioni possessorie azioni a difesa del possesso, sono: - azione di reintegrazione o di spoglio spetta al possessore che sia stato violentemente o clandestinamente spossessato della cosa sia mobile che immobile. Consente al possessore spogliato di ottenere la reintegrazione del possesso con la restituzione della cosa. Può essere citata entro un anno. Questa azione è data a qualsiasipossessore, indipendentemente dalla durata del suo possesso. - azione di manutenzione riguarda solo i beni immobili. Spetta al possessore: 1) che sia stato molestato nel possesso della cosa 2) che abbia subito uno spoglio non violento o clandestino 25 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Mira ad ottenere un provvedimento che ordini la cessazione delle molestie o la restituzione della cosa. Può essere esercitata entro un anno. Questa azione è data solo se il possesso dura da oltre un anno. 4. LE AZIONI DI NUNCIAZIONE Sono azioni che spettano sia al possessore, sia al proprietario non possessore, sia al titolare di un altro diritto reale. Hanno la funzione di prevenire un danno che minaccia la cosa. Sono: 1) denuncia di nuova opera è la denuncia di una nuova opera, intrapresa da altri, per la quale si teme posso arrecare danno alla propria cosa (es. il vicino non rispetta le distanze legali) 2) denuncia di danno temuto è la denuncia di un danno grave e imminente che si teme possa nuocere alla propria cosa, derivante da cosa altrui (es. la casa del vicino sta per crollare, travolgendo il proprio edificio) CAPITOLO SESTO: I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ 1. ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO E A TITOLO DERIVATIVO 26 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) TITOLO DERIVATIVO: quando si acquista sulla cosa il diritto di proprietà già spettante ad un precedente proprietario. Ricorre quando la cosa è trasferita dal precedente proprietario al nuovo proprietario: - con un contratto contratto di vendita - per successione DANTE CAUSA: chi trasferisce il diritto AVENTE CAUSA: chi acquista il diritto L‟avente causa acquista la proprietà della cosa solo se e solo come il dante causa ne era proprietario (compresi quindi eventuali diritti reali minori). TITOLO ORIGINARIO: diritto di proprietà che si acquista sulla cosa è indipendente dal diritto di un precedente proprietario. Accade quando non c‟è un precedente proprietario o quando la cosa è stata abbandonata. La proprietà si acquista libera da ogni diritto altrui che avesse gravato il precedente proprietario (si estinguono eventuali diritti reali o garanzie). 2. L’OCCUPAZIONE E L’INVENZIONE OCCUPAZIONE: modo di acquisto della proprietà di cose che non appartengono a nessuno. Richiede l‟impossessamento della cosa e l‟intenzione di farla propria. Sono di nessuno solo le cose mobili: i beni immobili che non appartengono a un privato (beni vacanti) sono di proprietà dello Stato. Il codice civile considera cose di nessuno: - le cose abbandonate il proprietario si è liberato del possesso con l‟intenzione di rinunciare alla proprietà - gli animali oggetto di pesca NB: la fauna selvatica è diventata patrimonio indisponibile dello Stato COSE SMARRITE: il proprietario ha perduto il possesso ma senza l‟intenzione di rinunciare alla proprietà; avendo quindi ancora un proprietario non possono formare oggetto di occupazione. INVENZIONE o RITROVAMENTO: chi trova una cosa mobile che si presume smarrita e non abbandonata deve consegnarla al sindaco che ne rende noto il ritrovamento. Se trascorso un anno lo smarritore non si presente, questo perde la proprietà e ne diventa proprietario il ritrovatore. 3. L’ACCESSIONE, L’UNIONE, LA COMMISTIONE E LA SPECIFICAZIONE 27 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) ACCESSIONE: la proprietà di una cosa principale fa acquistare la proprietà delle cose accessorie. Si conoscono tre forme: 1) accessione di cosa mobile a cosa immobile ogni bene mobile che venga materialmente unito ad un bene immobile accede a questo 2) accessione di cosa immobile a cosa immobile in caso di alluvione se il fiume modifica l‟estensione del fondo, il proprietario acquista per accessione la parte aggiuntiva 3) accessione di cosa mobile a cosa mobile se le cose mobili appartenenti a diverso proprietario sono unite (unione) o sono mescolate (commistione) in modo da formare un tutt‟uno inseparabile, il proprietario della cosa principalediventa proprietario del tutto, pagando all‟altro il valore della sua cosa (es. vernice dell‟automobile) SPECIFICAZIONE: modo di acquisto della proprietà della materia altrui da parte di chi la adopera per formare una nuova cosa (es. scultore che crea statua di marmo), pagando il prezzo della materia. CAPITOLO SETTIMO: I DIRITTI REALI SU COSE ALTRUI 1. CONCETTO DI DIRITTO REALE SU COSA ALTRUI Si parla di diritto reale su cosa altrui quando si presuppone che altri sia il proprietario della cosa sulla quale si esercita il diritto (è detto anche diritto reale minore, parziario o limitato). La costituzione di questi diritti riduce il contenuto del diritto di proprietà perché determina facoltà che possono essere esercitate anche da chi non è il proprietario. DIRITTO DI SEGUITO: essendo diritti sulla cosa, essi permangono nonostante il mutamento del proprietario, sono diritti opponibili a tutti i successivi proprietari. I diritti reali su cosa altrui sono solo sei e i privati non possono crearne altri (tipicità del diritto). Il favore legislativo è per la piena proprietà, in modo da assicurare: - più intensità di sfruttamento della ricchezza - la massima circolazione 28 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Inoltre un bene gravato da diritti altrui è molto meno vendibile di un bene in piena proprietà, per questo motivo la legge impone una durata temporanea (usufrutto) impone il superamento della situazione di coesistenza di più diritti sulla stessa cosa (enfiteusi) I diritti reali su cosa altrui cadono in prescrizione dopo vent‟anni (la proprietà invece è imprescrittibile). AZIONE CONFESSORIA: azione in giudizio a difesa dei diritti sulla cosa altrui contro chiunque ne contesti l‟esercizio. CONSOLIDAZIONE: quando il diritto su cosa altrui si estingue (per qualunque causa), si ristabilisce la piena proprietà. 2. IL DIRITTO DI SUPERFICIE DIRITTO DI SUPERFICIE: diritto di edificare e mantenere sul suolo o sottosuolo altrui una propria costruzione. NB: Questo diritto sospende il diritto di accessione ogni opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo. In questo caso il proprietario della costruzione ha la proprietà sulla costruzione (proprietà superficiaria) e il diritto di superficie sul suolo; il proprietario del suolo ha la proprietà sul suolo. Il diritto di superficie può essere perpetuo o a tempo determinato. Scaduto il termine, il diritto si estingue e riprende vigore il principio di accessione. Il diritto di superficie temporaneo è anche uno strumento di politica urbanistica: i suoli espropriati restano proprietà dei comuni per evitare le private speculazioni sull‟incremento del valore dei suoli: -vantaggio il costruttore paga un prezzo più basso perché acquista solo il diritto di superficie influenzando positivamente il prezzo di vendita delle costruzioni - svantaggio una scadente qualità delle costruzioni (perché eseguite in modo da non durare oltre il diritto di superficie). 3.L’USUFRUTTO, L’USO E L’ABITAZIONE Il diritto dell‟usufruttuario comprende: 1) facoltà di godere della cosa utilizzarla a proprio vantaggio nel rispetto della destinazione economica espressa dal proprietario 2) la facoltà di fare propri i frutti, naturali o civili, della cosa 29 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) FRUTTI NATURALI: i prodotti del suolo o i parti degli animali FRUTTI CIVILI: gli interessi patrimoniali (canone di locazione, interessi dei capitali ricevuti in usufrutto, utili dell‟azienda di cui si è usufruttuari). L‟usufruttuario ha la stessa capacità di godere della cosa spettante al proprietario ad eccezione della destinazione economica della cosa. TEMPORANEITA‟ DEL DIRITTO DI USUFRUTTO: - se l‟usufruttuario è una persona fisica il diritto si estingue con la sua morte - se l‟usufruttuario è una persona giuridica termine di trent‟anni - se l‟usufruttuario lo cede ad altri per vendita, donazione, ecc. il diritto si estingue con la morte del primo titolare L‟usufrutto può essere: - volontario costituito per contratto o testamento - legale costituito direttamente dalla legge (es. beni di figli minorenni) Al termine dell‟usufrutto l‟usufruttuario deve restituire la cosa al proprietario nello stesso stato in cui l‟ha ricevuta. Se la cosa è consumabili o fungibile (es. denaro), l‟usufruttuario dovrà restituire l’equivalente in quantità e qualità. DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA: criterio in base al quale giudicare il modo con il quale egli ha custodito e amministrato la cosa. Il diritto reale di uso differisce dall‟usufrutto per la limitata facoltà di godere della cosa l‟usuario ne gode limitatamente a quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia, al proprietario spettano i frutti che eccedono questa misura. Il diritto reale di abitazione ha invece per oggetto una casa e consiste nel diritto di abitarla limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia. Né l‟uso né l‟abitazione consentono di cedere il diritto o di dare in locazione la cosa. 4. L’ENFITEUSI E‟ il diritti reale su cose altrui più esteso e quindi considerato come una forma di proprietà. Ha per oggetto fondi rustici o urbani. L‟enfiteuta ha gli la stessa facoltà di godimento del proprietario ma con due obblighi: - migliorare il fondo - concedere al proprietario un canone periodico Dominio utile diritto che spetta al lavoratore del fondo 30 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Dominio diretto diritto che spetta al proprietario del fondo (il ricavo economico) L‟enfiteusi è un diritto perpetuo o, se è previsto un termine, di durata non inferiore a vent’anni e può essere ceduto e trasmesso agli eredi. DIRITTO SPETTANTE ALL‟ENFITEUTA Il diritto di affrancazione facoltà di acquistare la proprietà del fondo pagando al proprietario (che non può rifiutare) una capitalizzazione del canone annuo (canone annuo X 15). DIRITTO SPETTANTE AL CONCEDENTE Diritto di devoluzione l‟estinzione del diritto di enfiteusi, nel caso in cui l‟enfiteuta: - non migliori il fondo - non paghi due annualità di canone 5. LE SERVITU’ PREDIALI Sono un peso imposto sopra un fondo per l‟utilità di un altro fondo appartenente a un diverso proprietario. Il “peso” è una limitazione della facoltà di godimento di un immobile (fondo servente) al quale corrisponde un diritto del proprietario di un altro immobile (fondo dominante), un esempio è la servitù di passaggio. Le servitù vengono classificate in: 1) servitù positive e negative positive: il proprietario del fondo dominante utilizza direttamente il fondo servente; il proprietario del fondo servente sopporta l‟attività altrui. Negative: il proprietario del fondo servente ha l‟obbligo di non fare 2) servitù continue e discontinue continue: non è necessario il fatto dell‟uomo. Discontinue: è necessario il comportamento attivo del titolare 3) servitù apparenti e non apparenti apparenti: sul fondo servente esistono opere visibili e permanenti, destinante al servizio del fondo dominante (es. servitù di acquedotto).Non apparenti: le opere non sono visibili (es. servitù di passaggio, servitù di attingere l‟acqua) La servitù può essere costituita: - volontariamente per contratto o testamento -coattivamente nel caso in cui la legge riconosca al proprietario di un fondo il diritto di ottenere una servitù dal proprietario di un altro fondo e quest‟ultimo si rifiutasse di costituirla volontariamente La servitù si può acquistare: 31 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) - per usucapione l‟esercizio di fatto, prolungato nel tempo, del diritto sulla cosa altrui (valido solo per le servitù apparenti) - per destinazione del padre di famiglia il rapporto di servizio stabilito tra due fondi appartenenti allo stesso proprietario (valido solo per le servitù apparenti) La servitù, come tutti gli altri diritti reali su cosa altrui, si estinguono per prescrizione ventennale. Un carattere proprio delle servitù è che esse non consistono mai in un fare ma solo in un non fare o sopportare. 6. CONTINUA: SERVITU’ COATTIVE Sono le servitù costituite indipendentemente dalla volontà del proprietario del fondo serviente, con sentenza dell‟autorità giudiziaria (su domanda dell‟interessato) che determina l‟indennità che il proprietario del fondo dominante deve al proprietario del fondo servente. La servitù di passaggio può essere costituita coattivamente sul fondo (non su case, giardini o cortili) nei seguenti casi: 1) il fondo è intercluso non ha un‟uscita sulla via pubblica 2) il fondo ha già un accesso alla strada pubblica che tuttavia non basta ai bisogni del fondo e non può essere ampliato 3)il fondo ha già un accesso alla strada pubblica che tuttavia è insufficiente al passaggio di veicoli e può essere ampliato sconfinando nel fondo vicino La servitù di passaggio coattivo prevede comunque che l‟interessato utilizzi i terreni per i quali l‟accesso sia più conveniente e arrechi minor danno. La servitù può essere soppressa quando cessano le cause per cui era stata chiesta. ACQUEDOTTO COATTIVO: servitù di far passare acque attraverso il fondo altrui per soddisfare il bisogno di acqua del proprio fondo. La servitù può essere chiesta per un periodo che non superi i venti anni (a meno che non si rinnovi). Nel caso di elettrodotto coattivo, acquedotto pubblico, metanodotto o passaggio di linee telefoniche la servitù coattiva è costituita con provvedimento dell‟autorità amministrativa. CAPITOLO OTTAVO: LA COMUNIONE 32 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 1. LA COMUNIONE IN GENERALE COMUNIONE: è la situazione per la quale sulla medesima cosacoesistono diritti di più persone ma aventi uguale contenuto. La comunione può essere: - volontaria dipendente dalla volontà dei partecipanti alla comunione (es. acquisto di un bene) - incidentale non dipendente dalla volontà dei partecipanti (es. medesimo bene lasciato in eredità) - forzosa non ci si può sottrarre (es. condominio di un edificio) La coesistenza, sulla medesima cosa, dell‟uguale diritto di più persone si realizza con la scomposizione ideale della cosa in una pluralità di quote, che segnano la misura della partecipazione di ciascuno alla comunione. In linea di principio, le quote di partecipazione si presumono uguali ma per legge o per volontà delle parti, possono essere anche disuguali. FACOLTA‟ DI GODIMENTO E DI DISPOSIZIONE DELLA COSA Si distinguono quattro situazioni diverse: 1) uso della cosa comune in linea di principio spetta, separatamente, a ciascun partecipante che non deve alterarne la destinazione economica e deve comportarsi in modo da non impedirne l‟uso da parte di ciascun partecipante. Tuttavia la natura del bene non è sempre tale da consentirne l‟uso individuale (es. un appartamento, nel caso si affitta) 2) amministrazione della cosa comune spetta collettivamente ai partecipanti che deliberano a maggioranza di quote, non di numero. Tuttavia per le innovazioni (es. mutamento della destinazione economica) e gli atti di straordinaria amministrazione (es. pavimentare il cortile) occorre una doppia maggioranza: maggioranza di numero dei partecipanti che rappresentino almeno i due terzi del valore della cosa. 3) atti di disposizione della propria quota ciascun partecipante può alienarla, darla in usufrutto, ipotecarla, ecc. senza dover richiedere il consenso degli altri partecipanti 4) atti di disposizione dell’intera cosa comune richiedono il consenso unanime dei partecipanti Lo stato di comunione è guardato con sfavore dalle legge per gli ostacoli che oppone al mutamento della destinazione del bene e alla sua circolazione. Da qui la regola secondo la quale ciascun partecipante può in ogni momento domandare la divisione della cosa comune che può attuarsi: 33 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) - in natura dividendo in parti fisiche il bene (es. un terreno) - con la vendita del bene (ripartendo il ricavato) - assegnando la proprietà solitaria ad uno dei partecipanti (che verserà agli altri il valore della loro quota) 2. IL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI Nel condominio si verifica una duplice situazione: i singoli appartamenti sono oggetto di proprietà solitaria dei rispettivi proprietari ; invece i muri maestri, il tetto, le scale e, in genere, le cose destinate all‟uso comune sono oggetto di comproprietà tra tutti i proprietari degli appartamenti. Questa situazione riguarda sia il condominio orizzontale più edifici tra loro separati ma inseriti nel medesimo complesso residenziale (le parti comuni sono il parco o la piscina condominiale); sia il condominio verticale più appartamenti in un medesimo edificio. E‟ un caso di comproprietà forzosa alla quale i proprietari degli appartamenti non possono sottrarsi, contribuendo alle spese di conservazione e godimento delle parti comuni (se però alcune parti comuni servono in modo diverso o esclusivo alcuni condomini, le spese sono ripartite in modo proporzionale, es. l‟ascensore). Nel condominio le deliberazioni sull‟amministrazione sono prese da un’assemblea di condomini che: - se con un numero di partecipanti maggiore di quattro, prevede la nomina di un amministratore - se con un numero di partecipanti maggiore di dieci, prevede la formazione di un regolamento per l‟uso delle cose comuni MULTIPROPRIETA‟ Uno stesso appartamento viene venduto, separatamente, a più persone che ne possono godere a turno in un predeterminato periodo dell‟anno. Il diritto di ciascun multiproprietario è perpetuo e disponibile; la cosa oggetto di multiproprietà è indivisibile e le parti comuni sono in condominio. CAPITOLO NONO: L’OBBLIGAZIONE 1. DIRITTO REALE E DIRITTO DI OBBLIGAZIONE 34 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Dai diritti REALI (diritti che spettano agli uomini sulle cose) si distinguono i diritti di OBBLIGAZIONE, o diritti di credito, o diritti personali (diritti che spettano agli uomini nei confronti di altri uomini). DIRITTI REALI - sono diritti sulle cose DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - sono diritti ad una prestazione personale, cioè a un dato comportamento del soggetto che deve dare, fare o non fare - sono diritti assoluti spettano a un soggetto nei confronti di tutti - sono diritti relativi spettano a un soggetto nei confronti di uno o più soggetti determinati o determinabili - fruiscono di una difesa assoluta: sia - fruiscono di una difesa relativa: il titolare proprietario sia titolare di diritti minori può difenderli in giudizio solo nei ha azione in giudizio contro chiunque confronti della persona dell‟obbligato contesti l‟esercizio del suo diritto - sono suscettibili di possesso e si possono acquistare anche a titolo - si possono acquistare solo a titolo derivativo originario 2. IL RAPPORTO OBBLIGATORIO L‟ obbligazione è un rapporto o vincolo che lega un soggetto ad un altro soggetto per l‟esecuzione di una data prestazione. Si distinguono: 1) un soggetto attivo dell‟obbligazione: creditore (spetta il diritto di esigere la prestazione) 2) un soggetto passivo dell‟obbligazione: debitore (è tenuto ad eseguire la prestazione) 3) un oggetto dell‟obbligazione: la prestazione dovuta dal debitore al creditore I soggetti possono essere più di uno: possono esserci più creditori o più debitori. Quando sorge l‟obbligazione il soggetto deve essere: 35 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) - determinato si è già provveduto ad identificarlo univocamente (es. chi promette la mancia per il ritrovamento di un oggetto smarrito) - determinabile non è ancora identificato ma è stato stabilito un criterio di determinazione (es. chi ritrova l‟oggetto smarrito) L‟oggetto della prestazione deve avere carattere patrimoniale, cioè deve essere suscettibile di valutazione economica deve consistere nel pagamento di una somma di denaro (es. retribuzione di un lavoro) o in un diverso comportamento del debitore che sia comunque traducibile in una somma di denaro che ne rappresenti il valore economico (es. due imprenditori sono obbligati a non farsi concorrenza: se uno viola l‟obbligazione l‟altro può richiedere una somma di denaro pari al mancato maggior profitto). Non è però necessario che anche l‟interesse del creditore alla prestazione abbia carattere patrimoniale: andando al cinema si riceve una prestazione (la proiezione del film) che è suscettibile di valutazione economica (si paga il biglietto) ma è un interesse di natura culturale o di svago. Il carattere patrimoniale della prestazione equivale al valore economico delle cose. Il valore economico è quindi l’elemento comune al diritto reale e al diritto di obbligazione: entrambi compongono la categoria dei diritti patrimoniali. Il carattere patrimoniale distingue i diritti reali dai diritti della personalità: diritti assoluti (come i diritti reali) ma privi del carattere della patrimonialità. Esso inoltre distingue i diritti dell’obbligazione dai diritti dei rapporti di famiglia: diritti relativi (come i diritti dell’obbligazione) ma privi del carattere della patrimonialità. Patrimonio: insieme di tutti i diritti patrimoniali (reali e di obbligazione) che appartengono ad una medesima persona ad esclusione dei diritti della personalità e dei diritti di famiglia. La prestazione che forma l‟oggetto dell‟obbligazione può essere classificata in: 1) prestazione di dare o consegnare: può consistere nel pagamento di una somma di denaro e nella consegna di un bene. Una sottospecie è la restituzione. La prestazione di consegnare può dar luogo a: - obbligazioni di genere consegna di una cosa determinata solo nel genere (somma di denaro, una certa quantità di terreno, ecc.) - obbligazioni di specie consegna di una cosa determinata nella sua identità (quel terreno, quell‟appartamento) 2) prestazione di fare, che dà luogo a due sottospecie: - obbligazione di mezzi il debitore è obbligato a svolgere una determinata attività senza garantire il risultato che il creditore si aspetta. Il rischio per la mancata realizzazione del risultato incombe sul creditore (es. il medico che cura il malato) 36 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) - obbligazione di risultato il debitore è obbligato a conseguire il risultato. Il rischio per la mancata realizzazione del risultato incombe sul debitore (es. l‟autista non deve solo trasportare ma anche arrivare alla destinazione fissata dal creditore) 3) prestazione di non fare: è detta anche prestazione negativa (es. concorrenza tra imprenditori) 4) prestazione di contrattare: obbligo di concludere un futuro contratto 5) prestazione di garanzia: il debitore è obbligato ad assumersi il rischio del verificarsi di un evento non dipendente dalla sua volontà 3. OBBLIGAZIONI CON PLURALITA’ DI SOGGETTI O DI OGGETTI In un rapporto obbligatorio possono esserci più creditori verso un medesimo debitore o più debitori verso un medesimo creditore. L‟obbligazione può essere quindi solidale o parziaria. OBBLIGAZIONE SOLIDALE Si divide in: - solidarietà attiva (+ creditori) ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può esigere da questo l‟intera prestazione liberando il debitore dall‟obbligazione nei confronti degli altri creditori - solidarietà passiva (+ debitori) ciascuno dei debitori del medesimo creditore può essere costretto da questo ad esigere l‟intera prestazione liberando dall‟obbligazione anche gli altri debitori OBBLIGAZIONE PARZIARIA Si divide in: - parzialità attiva (+ creditori) ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può esigere da questo solo la sua parte - parzialità passiva (+ debitori) ciascuno dei debitori di un medesimo creditore può essere costretto a pagare solo la sua parte Nel caso di più debitori la solidarietà è la regola e la parziarietà è l‟eccezione (vale solo se prevista dalla legge o dalle parti). 37 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Nel caso di più creditori il rapporto regola-eccezione è invertito: la solidarietà deve essere pattuita, altrimenti l‟obbligazione è parziaria Le regole generali rispecchiano il principio di favore per il creditore: in caso di pluralità di debitori non subisce il rischio di insolvenza per uno di essi, in caso di pluralità di creditori ognuno riscuote la sua parte. Eccezione: quando la prestazione consiste nella consegna di una cosa indivisibile o in una prestazione di fare indivisibile l‟obbligazione è necessariamente solidale (anche nel caso di più creditori). L‟obbligazione può avere in oggetto più prestazioni in alternativa tra loro: il debitore si libera dall‟obbligazione eseguendo l‟una o l‟altra prestazione e la facoltà di scelta spetta, di regola, al debitore. Se, prima della scelta, una delle prestazioni diventa impossibile l‟obbligazione si concentra nell‟altra. Se la prestazione diventa impossibile dopo la scelta, il debitore è liberato dall‟obbligazione. 4. FONTI DELLE OBBLIGAZIONI Art. 1173 del codice civile: a) il contratto accordo di due o più parti. E‟ una fonte volontaria: sorge con il concorso della volontà del debitore b) il fatto illecito ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto ed è fonte dell‟obbligazione di risarcire il danno. E‟ una fonte non volontaria: sorge come conseguenza del compimento del fatto illecito c) ogni altro fatto o danno comprende sia fonti volontarie di obbligazioni (diverse dal contratto), sia fonti non volontarie non qualificabili come fatti illeciti CAPITOLO DECIMO: L’ADEMPIMENTO E L’INADEMPIMENTO 1. L’ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI ADEMPIMENTO: esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto dell‟obbligazione. Ad esso consegue l’estinzione dell‟obbligazione e la liberazione del debitore. L‟esattezza della prestazione deve rispettare sei criteri: 38 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 1) MODALITÀ dell‟esecuzione: nell‟adempiere l‟obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176), cioè dell‟uomo medio non si esige un‟eccezionale diligenza ma quella che l‟uomo di media diligenza presta per l‟assolvimento dei suoi impegni. La prestazione deve essere eseguita per intero. 2) TEMPO dell‟esecuzione: la prestazione deve essere eseguita a richiesta del creditore: il creditore può esigere la prestazione in qualsiasi momento (art. 1183) finché il suo diritto di credito non si estingua per prescrizione (10 anni, art. 2946) alla scadenza del termine: in genere, fissato a favore del debitore. Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza del termine 3) LUOGO dell‟esecuzione: la prestazione deve essere eseguita nel luogo stabilito dalle parti. Valgono tre regole: l‟obbligazione di consegnare una cosa determinata va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando è sorta l‟obbligazione l‟obbligazione di pagare una somma di denaro si adempie al domicilio del creditore al tempo dell‟adempimento ogni altra obbligazione si adempie al domicilio del debitore al momento dell‟adempimento 4) PERSONA che esegue la prestazione: deve essere, in linea di principio, il debitore. Ma nel caso di una consegna di una somma di denaro o altre cose fungibili il creditore non ha alcun interesse a rifiutare l‟adempimento di un terzo. Il creditore può rifiutare l‟adempimento del terzo solo se: se ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione (es. non è la stessa cosa che sul posto di lavoro si presenti un‟altra persona che non sia il dipendente assunto) se il debitore ha manifestato al creditore la sua opposizione all‟adempimento altrui (in questo caso il creditore ha la facoltà di rifiutare l‟adempimento del terzo, non il dovere) L‟adempimento, per il debitore, è un atto dovuto: non occorre perciò che l‟adempimento provenga da persona capace di intendere e di volere. 5) DESTINATARIO della prestazione: la capacità di intendere e di volere del creditore è, invece, rilevante. Chi paga il creditore incapace (invece del legale rappresentante) non è liberato, a meno che non provi che quanto pagato sia stato rivolto a vantaggio dell‟incapace (art. 1190). Nell‟ipotesi più frequente, l‟adempimento è dovuto ad una persona autorizzata a riceverlo (es. il commesso, il cassiere, l‟impiegato delle ferrovie). In tal caso il debitore è liberato dall‟obbligazione se: 39 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) la circostanza è creata da circostanze univoche (il cliente ha pagato la merce a chi stava dietro il bancone con scritto „cassa‟) il debitore, nel pagare al non legittimato, è in buona fede (ignorava che alla cassa ci fosse una persona non autorizzata) 6) IDENTITÀ della prestazione: il debitore è liberato solo se esegue la prestazione dovuta e non se esegue una prestazione diversa ma di uguale o maggior valore. Il creditore può, tuttavia, consentire che egli esegua una prestazione diversa da quella dovuta: è il caso della prestazione in luogo dell‟adempimento il debitore in difficoltà finanziarie può chiedere ai creditori di accettare le merci del proprio magazzino o beni di sua proprietà in sostituzione del denaro dovuto. Il debitore è liberato solo quando la prestazione è eseguita o il credito è riscosso. Il debitore che adempie una prestazione di denaro ha diritto alla quietanza (ricevuta): attestazione del creditore che riconosca l‟avvenuto pagamento (art. 1199). 2. LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE Obbligazioni (o debiti di valuta) che hanno per oggetto la consegna di una data quantità di denaro (sia il prezzo di una cosa venduta, o la restituzione di una somma ricevuta in prestito o la retribuzione di una prestazione di lavoro, ecc.). Esse si adempiono con la moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento: se, tra il momento in cui il debito è sorto e quello del pagamento, la valuta nazionale è cambiata, si paga nella nuova moneta ragguagliata al valore della prima. Se nell‟obbligazione è stata dedotta moneta estera, il debitore che paga in Italia ha facoltà di adempiere sia nella moneta estera che nella corrispondente quantità di moneta italiana. PRINCIPIO NOMINALISTICO: la moneta è presa in considerazione, agli effetti dell‟adempimento, per il suo valore nominale e non per il suo potere d‟acquisto (art. 1277). Nel periodo di inflazione, questo principio al debitore e nuoce al creditore (il debitore paga una somma, in termini reali, inferiore a quella per la quale si era obbligato). Accade invece il contrario in caso di deflazione, ma si tratta solo di un‟ipotesi teorica essendo l‟aumento del potere d‟acquisto della moneta un fenomeno sconosciuto al nostro tempo. Ai debiti di valuta si contrappongono i debiti di valore: ricorrono quando una somma di denaro è dovuta non come bene a sé ma come valore di un altro bene, ad es. l‟obbligazione di risarcire un danno. Nel momento in cui il valore del bene viene liquidato (cioè tradotto in una somma di denaro) il debito di valore si trasforma in un debito di valuta. Il denaro è un bene produttivo: produce frutti civili, che sono gli interessi. L‟obbligazione di pagare una somma di denaro, che sia liquida ed esigibile, è sempre accompagnata da 40 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) un‟obbligazione accessoria: quella di corrispondere gli interessi secondo il tasso legale (fissato annualmente dal ministro del tesoro) o il tasso stabilito dalle parti. Si distinguono gli interessi: - compensativi: interessi dovuti sui debiti di denaro non sottoposti a termine (quindi sempre esigibili) oppure sottoposti a termine e scaduti ma senza costituzione in mora del debitore - moratori: interessi che il debitore deve corrispondere a seguito della sua costituzione in mora da parte del creditore, anche se in precedenza non dovuti come interessi compensativi 3. L’INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE Il debitore è inadempiente se non esegue la prestazione dovuta o se non la esegue esattamente. Primo principio: al prodursi del fatto oggettivo dell‟inadempimento consegue la responsabilità del debitore. Egli deve risarcire il danno che il suo adempimento ha cagionato al creditore. Secondo principio: il debitore è ammesso a provare che la mancata esecuzione della prestazione è stata determinata da sopravvenuta impossibilità della prestazione, derivata da causa a lui non imputabile. Nel codice civile i due principi sono fusi in un‟unica norma: il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218). Favore del creditore: può pretendere il risarcimento del danno in base al solo fatto oggettivo della mancata o inesatta esecuzione della prestazione. Il debitore, invece, può liberarsi da responsabilità solo offrendo una duplice prova: - deve provare l‟impossibilità oggettiva (prestazione ineseguibile da chiunque) - deve provare, ulteriormente, che l‟impossibilità è dovuta da causa a lui non imputabile (ogni evento imprevedibile e inevitabile) Serie di prestazioni: 1.1) prestazione di dare con oggetto una cosa di genere: il debitore è sempre responsabile per la mancata esecuzione della prestazione. La prestazione può diventare 41 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) soggettivamente impossibile ma mai oggettivamente impossibile perché una cosa di genere è sempre in circolazione (es. denaro) 1.2) prestazione di dare con oggetto una cosa di specie o di genere limitato: la prestazione può diventare oggettivamente impossibile. Il debitore, per liberarsi, deve dimostrare l‟impossibilità per causa a lui non imputabile e provare che la causa era imprevedibile e inevitabile. 2.1) prestazione di fare consistente in prestazione di mezzi: il lavoratore non si presenta al lavoro, il musicista non tiene il concerto, ecc. La responsabilità può essere la colpa per la mancata diligenza o prudenza dovuta e l‟onere di provare la colpa del debitore spetta al creditore. La prestazione può diventare oggettivamente impossibile (il musicista si è rotto un braccio praticando sport) ma, nell‟interesse del creditore, egli doveva astenersi da qualunque attività che avrebbe potuto pregiudicare la sua idoneità fisica alla prestazione dovuta. 2.2) prestazione di fare consistente nel realizzare un risultato: sono i casi dell‟appaltatore, del vettore, ecc. In questi casi la mancata realizzazione della prestazione può derivare da impossibilità soggettiva oppure da impossibilità oggettiva. 3) prestazione di non fare: - il debitore è volontariamente inadempiente è in dolo - l‟inadempimento dipende da impossibilità oggettiva derivante da cause imputabili al debitore è in colpa - il debitore risponde all‟adempimento derivante da impossibilità soggettiva o impossibilità oggettiva derivante da cause ignote ha responsabilità oggettiva, o responsabilità senza colpa 4. MORA DEL DEBITORE E MORA DEL CREDITORE MORA DEL DEBITORE: ritardo del debitore nell‟adempiere la prestazione dovuta. Il ritardo è già un inadempimento (la prestazione non rispetta i tempi) ma può preludere, quando la natura della prestazione lo consente, una sua tardiva esecuzione. Affinché il debitore sia in mora non basta il mancato adempimento alla scadenza del termine: occorre l‟atto formale della costituzione in mora, richiesta scritta di adempiere dal creditore al debitore (art. 1219). La costituzione in mora diventa superflua quando: 1) il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere 2) si tratta di una prestazione sottoposta a termine scaduto, da eseguirsi al domicilio del creditore 42 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 3) si tratta di obbligazione da fatto illecito 4) si tratta di obbligazione di non fare Ci si domanda perché è richiesta la costituzione in mora visto che il ritardo nell‟adempimento è già inadempimento dovendo la prestazione essere eseguita esattamente, anche riguardo al tempo dell‟adempimento. Il fatto è che il ritardo del debitore nell‟eseguire la prestazione si presume tollerato dal creditore, sul quale incombe l‟onere, per vincere questa presunzione, di fare al debitore formale richiesta della prestazione. La mora del debitore produce due effetti: 1) aggravamento del rischio del debitore: se, dopo la costituzione in mora, la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, questi ne risponde ugualmente a meno che non provi che l‟oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore (la valanga avrebbe comunque distrutto la casa, anche se il locatario l‟avesse restituita al proprietario) 2) obbligazione di risarcire i danni che il creditore provi di aver subito a causa dell‟inadempimento e del ritardo dell‟inadempimento. È la responsabilità contrattuale: il debitore deve al creditore una somma di denaro pari ai danni subiti. Il danno da risarcire è composta da: - danno emergente: l‟effettiva perdita subita dal creditore - mancato guadagno: perdita di denaro che il creditore avrebbe potuto guadagnare L‟obbligazione pecuniaria non diventa mai impossibile: il debitore, anche dopo la costituzione in mora, è sempre tenuto ad eseguirla e oltre alla somma dovuta il debitore dovrà gli interessi moratori secondo il tasso legale. MORA DEL CREDITORE: ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione offertagli dal debitore. (art. 1206). Il debitore ha solo il dovere di adempiere, e non anche il diritto; il creditore ha solo la facoltà di esigere la prestazione, non l‟obbligo di esigere. Dovere di cooperazione del creditore all‟adempimento del debitore: il creditore, per non essere in mora, deve compiere quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l‟obbligazione. La costituzione in mora del creditore si effettua con l’offerta della prestazione al creditore. L‟offerta è: - reale per le cose mobili da consegnare al domicilio del creditore (offerta materiale) - per intimazione per gli immobili e le cose mobili da consegnare in luogo diverso 43 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Effetti della costituzione in mora del creditore: 1) l‟impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa a lui non imputabile, è a carico del creditore 2) non sono più dovuti dal debitore interessi sulle somme di denaro 3) sono dovuti dal creditore il rimborso per lespese di custodia della cosa e il risarcimento deidanni che il debitore ha subito a causa della mora Inoltre il debitore può, persistendo il rifiuto del creditore, conseguire l‟ulteriore effetto della propria liberazione dal debito con il deposito della somma dovuta in una banca. 5. ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE PER CAUSE DIVERSE DALL’ADEMPIMENTO L‟obbligazione può estinguersi per impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta a causa non imputabile al debitore. L‟impossibilità può essere: - temporanea l‟obbligazione non si estingue e il debitore non sarà responsabile per il ritardo (l‟impossibilità temporanea diventa definitiva, e libera il debitore, se il tempo dell‟adempimento doveva considerarsi essenziale, ad es. la malattia del musicista per quel dato concerto) - parziale il debitore si libera eseguendo la prestazione per la parte rimasta possibile Altre cause sono: novazione, remissione del debito, confusione, compensazione. NOVAZIONE: estinzione di un‟obbligazione, per volontà delle parti, mediante la costituzione di una nuova obbligazione, diversa da quella originaria per l‟oggetto o per il titolo. La nuova obbligazione può essere diversa: - per l’oggetto: ad es. quella originaria consisteva nel pagamento di una somma di denaro e quella nuova nel trasferimento di un immobile (non confondere con prestazione in luogo dell‟adempimento, in tal caso una diversa prestazione non libera il debitore) - per il titolo: le parti possono convenire che, se il debitore deve una somma di denaro a titolo di prezzo di una vendita, l‟obbligazione si estingua con la sostituzione ad essa di una nuova obbligazione per la quale la stessa somma di denaro sia dovuta a titolo di mutuo Non c‟è novazione nella semplice modificazione del tempo dell‟adempimento originariamente previsto (es. dilazione del pagamento). L‟obbligazione originaria è l‟unica ragione che giustifica la costituzione della nuova obbligazione: se la prima obbligazione non esisteva (es. viene dichiarato nullo il contratto) la nuova obbligazione è senza effetto. 44 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) REMISSIONE: rinuncia volontaria del creditore al proprio diritto, sia per dichiarazione espressa o per volontaria restituzione al debitore del documento dal quale risulta il credito. La remissione estingue l‟obbligazione a meno che il debitore non dichiari, entro un tempo ragionevole, di opporvisi (nessuno può essere costretto a ricevere un favore dagli altri). CONFUSIONE: debitore e creditore sono la medesima persona (es. il debitore è l‟erede del creditore). Non c‟è estinzione per confusione nel caso di cambiali o assegni. COMPENSAZIONE: due debiti si estinguono, totalmente o in parte, per le quantità corrispondenti. La compensazione può essere: 1) legale si attua tra debiti omogenei (hanno per oggetto somme di denaro o quantità di cose fungibili dello stesso genere) liquidi (determinati nel loro ammontare) ed esigibili (non sottoposti a termine non ancora scaduto) 2) giudiziale attuata dal giudice, quando i due debiti sono omogenei ed esigibili ma uno dei due non è liquidato (es. l‟ammontare non ancora stimato per risarcimento) 3) volontaria stabilita per accordo tra le parti quando mancano i presupposti per una compensazione legale o giudiziale. CAPITOLO UNDICESIMO: IL CONTRATTO 1. IL CONTRATTO E L’AUTONOMIA CONTRATTUALE Funzioni già incontrate del contratto: - funzione di strumento per la circolazione dei beni, tra i modi di acquisto della proprietà (vendita, donazione, ecc.) - funzione di strumento mediante il quale ci si procura il diritto alle altrui prestazioni, tra le fonti delle obbligazioni Nozione generale l‟ art. 1321 definisce il contratto come l‟accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il rapporto giuridico deve essere patrimoniale: deve cioè avere come oggetto cose o prestazioni personali suscettibili di valutazione economica. La regolazione del contratto si articola, nel codice civile, in due serie di norme: - la prima serie riguarda i contratti in generale (art. 1321-1469) norme comuni a tutti i contratti 45 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) - la seconda serie riguarda i singoli contratti, cioè contratti che hanno una disciplina particolare (quarto/quinto libro, art. 1470-1986) norme valide solo per i contratti a cui si riferiscono Ciò che costituisce, regola, o estingue un rapporto patrimoniale è l‟accordo tra le parti: i contraenti si accordano e l‟effetto giuridico è prodotto dalla volontà delle parti interessate. La grande importanza del contratto deriva dal riconoscimento legislativo della signoria della volontà: la legge riconosce ai privati un ampio potere di provvedere, con proprio atto di volontà, alla costituzione, regolazione o estinzione dei rapporti patrimoniali. LIBERTÀ O AUTONOMIA CONTRATTUALE: legge o autonomia del privato che si manifesta sotto un duplice aspetto, negativo e positivo: - libertà o autonomia contrattuale in senso negativo nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto ad eseguire prestazioni a favore di altri contro o indipendentemente dalla propria volontà. Ciascuno ubbidisce alla propria volontà e non può essere vincolato, se la legge non lo consente, dalla volontà altrui. Il contratto vincola solo chi ha partecipato all’accordo. - libertà o autonomia contrattuale in senso positivo i privati possono, con un proprio atto di volontà, costituire, regolare o estinguere i rapporti patrimoniali. Possono disporre dei propri beni e possono obbligarsi ad eseguire prestazioni a favore di altri L‟autonomia contrattuale in senso positivo si manifesta in tre forme: 1) è libertà di scelta tra i diversi tipi di contratto previsti dalla legge 2) è libertà di determinare, entro i limiti imposti dalla legge, il contenuto del contratto (es. determinare il prezzo di vendita) attraverso la determinazione delle parti di clausole o patti che nell‟insieme formano il regolamento contrattuale 3) è libertà di concludere contratti atipici o innominati, cioè contratti non previsti dal codice civile ma ideati dal mondo degli affari (es. leasing, franchising). I contratti atipici sono validi purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l‟ordinamento giuridico, devono avere cioè una causa, così come avviene per i contratti tipici. In contratto può essere: - bilaterale le parti sono necessariamente due (es. vendita, locazione) - plurilaterale le parti sono più di due (contratto di società o associazione) Il concetto di parte non coincide col concetto di persona: per parte si intende centro di interesse e ciascuna parte può essere costituita da più persone. La vendita resta un contratto bilaterale anche se ad essa partecipano più persone (es. comproprietari) perché costituiscono un‟unica parte venditrice. 46 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) ATTI UNILATERALI: dichiarazione di volontà di una sola parte di per sé produttiva di effetti giuridici (es. voto dei partecipanti alla comunione). I contratti costituiscono una categoria aperta perché includono anche i contratti atipici. Gli atti unilaterali invece formano un numero chiuso: sono solo quelli previsti dalla legge. Inoltre gli atti unilaterali non hanno una disciplina generale ma solo la disciplina particolare relativa a ciascuno di essi. 2. I REQUISITI DEL CONTRATTO: a) L’ACCORDO DELLE PARTI I requisiti del contratto sono: l‟accordo delle parti, la causa, l‟oggetto e la forma. L‟accordo delle parti è l‟incontro delle dichiarazioni di volontà di ciascuna di esse. Il contratto è concluso solo se e quando si raggiunge piena coincidenza tra le dichiarazioni di volontà da entrambe le parti. Il contratto può essere concluso: - in modo espresso: la volontà delle parti è dichiarata per iscritto o oralmente - in modo tacito: la volontà delle parti (o una di esse) si desume dal loro comportamento L‟accordo si può formare: - in modo simultaneo: le dichiarazioni di volontà delle parti coincidono nella stessa unità di tempo - per fasi successive: le dichiarazioni di volontà delle parti prendono il nome di proposta e accettazione (caso più frequente) La proposta è la dichiarazione di volontà di chi assume l‟iniziativa del contratto. L’accettazione è la dichiarazione di volontà che il destinatario della proposta rivolge al proponente. L‟accettazione vale solo se conforme alla proposta: se non è conforme ha il valore di nuova proposta e richiede l‟accettazione dell‟originario proponente (es. trattazione del prezzo). Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta riceve notizia dell’accettazione dell’altra parte, che deve pervenire entro il termine stabilito dal proponente o comunque in tempi ragionevoli. La proposta contrattuale può essere rivolta a un destinatario determinato o proposta al pubblico (es. annunci dei quotidiani). Finché il contratto non è concluso, proposta e accettazione possono essere revocate da chi le ha formulate. La conoscenza della proposta e dell‟accettazione è una conoscenza presunta: si presumono conosciute dal destinatario nel momento in cui giungono al suo indirizzo ma il 47 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) destinatario è ammesso a provare d‟essere stato impossibilitato nell‟averne notizia, senza sua colpa. Particolari tecniche di formazione dell‟accordo riguardano: 1) contratti con l‟obbligazione del solo proponente il silenzio del destinatario è valutato come tacita accettazione e il contratto è concluso se il destinatario non rifiuta la proposta (es. trasporto gratuito se il proponente è il vettore) 2) contratti che ammettono esecuzione prima della risposta dell‟accettante il contratto è concluso nel luogo e nel tempo in cui ha avuto inizio l‟esecuzione. Si ha accettazione tacita della proposta per fatto concludente. 3. CONTINUA: I LIMITI DELL’AUTONOMIA CONTRATTUALE Art. 1322.: le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Questi limiti sono, da un lato, il manifesto della odierna società industriale basata sulla produzione in serie; dall‟altro sono imposti dalle esigenze di governo pubblico dell‟economia, cioè di intervento dei pubblici poteri nella regolazione dei rapporti di mercato. I limiti all‟autonomia contrattuale si manifestano sotto due aspetti dal punto di vista sociologico: - limiti imposti all‟autonomia contrattuale di una delle parti decorre nel contratto in serie - limiti imposti all‟autonomia contrattuale di entrambi le parti decorre nel contratto isolato CONTRATTO IN SERIE: contratto il cui contenuto è, in tutto, predeterminato da una delle parti e l‟altra non può trattare, può solo “prendere o lasciare”. Ubbidisce all‟esigenza di regolare in modo uniforme i rapporti contrattuali con i consumatori dei prodotti o con gli utenti dei servizi. CONTRATTO ISOLATO: contratto frutto di trattative intercorse tra le parti contraenti che si trovano in condizione di parità economica e possono quindi trattare ciascuna clausola del contratto (es. tra grandi imprese). Dal punto di vista giuridico i limiti all‟autonomia contrattuale si manifestano nelle condizionigenerali di contratto: condizioni contrattuali predisposte in modo uniforme da uno dei contraenti e destinate a valere per tutti i contratti che verranno conclusi con i consumatori. Esse sono efficaci per l‟altro contraente se questi le ha conosciute o se avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. La conoscenza effettiva del regolamento contrattuale è sostituita dalla mera conoscibilità. 48 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Il consumatore (o l‟utente) è, rispetto al contraente che predispone le condizioni generali di contratto, un contraente debole che la legge si preoccupa di proteggere. Per questo sono previste alcune eccezioni: devono essere specificamente approvate per iscritto (quindi conosciute e volute, non solo conoscibili) le clausole vessatorie, cioè quelle clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. OBBLIGO A CONTRARRE L‟obbligo di contrattare è un limite a carico del contraente forte e a protezione del contraente debole: chi esercita un‟impresa in condizione di monopolio legale ha l‟obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano l‟oggetto dell‟impresa, con parità di trattamento. Questo limite riguarda la scelta di concludere o meno il contratto: per l‟utente questa scelta è libera ma non per l‟imprenditore che, davanti alla proposta altrui, deve accettare. Egli deve giustificare le ragioni del diniego di prestazione e rispettare comunque la parità di trattamento, deve cioè soddisfare le richieste non secondo il proprio arbitrio ma secondo criteri obiettivi. FONTI DI INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO Ci sono casi in cui l‟autonomia contrattuale è limitata per entrambi i contraenti, come nel caso della determinazione dei prezzi di vendita dei beni di largo consumo o delle tariffe di determinati servizi pubblici. L‟organo pubblico che provvede alla variazione di prezzi e tariffe è il Comitato Interministeriale Prezzi (CIP); gli interessi protetti sono connessi alla direzione pubblica dell‟economia (controllo del costo della vita, lotta all‟inflazione). I prezzi e le clausole contrattuali imposte dall‟autorità pubblica entrano direttamente a far parte del contenuto del contratto anche in sostituzione delle clausole difformi poste dalle parti. L‟inserzione automatica si verifica anche quando una clausola contrattuale è contraria a una norma imperativa di legge: la clausola diventa nulla ed è automaticamente sostituita dalla norma. Il contratto non è solo frutto dell‟accordo delle parti ma è la risultante di una pluralità di componenti che il codice civile esprime con il seguente principio: il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e le equità. Si distingue perciò: - contenuto pattizio voluto dalle parti - contenuto legale imposto dalla legge Fonti del regolamento contrattuale: 1) volontà espressa delle parti 2) norme imperative di legge e clausole direttamente inserite per disposizione di legge 49 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 3) usi 4) equità 4. I REQUISITI DEL CONTRATTO: b) LA CAUSA La concorde volontà delle parti è un requisito necessario ma non sufficiente del contratto: occorre altresì una causa. La causa è la funzione economico-sociale dell‟atto di volontà, è la giustificazione dell‟autonomia privata. Il bene non passa e l‟obbligazione non sorge se manca una giustificazione economicosociale dell‟atto: la causa della vendita è lo scambio di cosa con prezzo, la causa della permuta è lo scambio di cosa con cosa, la causa del contratto di lavoro è lo scambio di prestazione di lavoro per retribuzione in denaro, ecc. Contratto a titolo oneroso: la causa si basa su uno scambio di prestazioni Contratto a titolo gratuito: la prestazione di una delle parti non trova una controprestazione dell‟altra parte ed hanno una propria causa: ad es. la causa della donazione è lo spirito di liberalità I contratti tipici sono previsti e regolati dalla legge e hanno tutti una causa tipica e per essi non si pone il problema di mancanza di una funzione economico-sociale. I contratti tipici sono quindi modelli o schemi precostituiti di operazioni economiche secondo i quali i privati possono regolare i loro interessi. Per i contratti atipici o innominati, cioè non previsti dall‟ordinamento giuridico, si pone il problema della causa in astratto: il giudice dovrà accertare se nel modello di operazione economica non previsto dalla legge con il quale le parti hanno regolato i propri interessi ricorra il requisito della causa (causa atipica). È così riconosciuto un controllo giudiziario sull‟uso che i privati fanno della propria autonomia contrattuale. Il giudice controlla: - in senso negativo per accertare se si tratti di interessi illeciti (causa illecita) - in senso positivo per accertare che gli interessi perseguiti dalle parti siano meritevoli di tutela pur essendo interessi leciti. Il potere di controllo dell‟autonomia contrattuale è riconosciuto al giudice non a protezione di interessi pubblici ma a protezione degli stessi contraenti, soprattutto del contraente più debole. Contratto con causa mista: contratto atipico risultante dalla combinazione in un unico contratto di più contratti tipici. 50 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) CONTRATTI COLLEGATI: pluralità coordinata di contratti che conservano ciascuno una autonoma causa anche se nel loro insieme mirano ad attuare un‟unitaria e complessa operazione economica. Il criterio distintivo non è dato dalla pluralità dei documenti contrattuali (un contratto può avere più testi e un testo può avere più contratti), ma dalla pluralità di cause. ASTRAZIONE DELLA CAUSA Sono inammissibili i contratti astratti: contratti diretti a produrre effetti per la sola volontà delle parti, indipendentemente dall‟esistenza di una causa, sia tipica che atipica. La semplice promessa di pagamento o il semplice riconoscimento del debito sono dichiarazioni astratte perché non emerge la causa in forza della quale si promette il pagamento o ci si riconosce debitori. ASTRAZIONE PROCESSUALE: secondo i principi generali sull‟onere della prova, anziché essere il creditore a dover provare il titolo costitutivo del credito, sarà il debitore a doverne provare l‟esistenza per sottrarsi al pagamento.Si attua una inversione dell‟onere della prova: l‟esistenza di questo si presume sino a prova contraria. CONTRATTO DI ACCERTAMENTO: con esso le parti non dispongono, l‟una a favore dell‟altra, di propri diritti; esse mirano invece ad eliminare l‟incertezza relativa a situazioni giuridiche tra esse intercorrenti e si vincolano reciprocamente ad attribuire al fatto o all‟atto preesistente gli effetti che risultano dall‟accertamento contrattuale. MOTIVI DEL CONTRATTO La causa è la funzione oggettiva del contratto: è unica per entrambi i contraenti ed è sempre la stessa per i contratti di quel determinato tipo. I motivi invece sono le ragioni che inducono le parti del contratto e sono diverse da un contraente all‟altro. I motivi sono, di regola, irrilevanti per il diritti: acquistano rilevanza solo nel caso di motivo illecito e nel caso di errore di diritto sui motivi. 5. I REQUISITI DEL CONTRATTO: c) L’OGGETTO OGGETTO DEL CONTRATTO: cosa o, più in generale, il diritto reale o di credito che il contratto trasferisce da una parte all‟altra, oppure la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell‟altra. Il contratto, in genere, ha più oggetti ma l‟oggetto è unico nei contratti che traferiscono cose o diritti o titolo gratuiti o in quelli con obbligazioni di una sola parte. Art. 1346: l‟oggetto del contratto deve essere: - possibile l‟oggetto deve esistere o la prestazione deve essere materialmente eseguibile. Una cosa può formare oggetto del contratto se è suscettibile di venire ad esistenza, cioè le cose future, ad es. i frutti dell‟albero o case in costruzione. L‟oggetto 51 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) deve anche essere possibile giuridicamente: deve essere per legge un bene giuridico, cioè deve formare oggetto di diritti. Sono oggetti impossibili i beni inalienabili o fuori commercio - lecito - determinato deve contenere elementi che permettano una sicura identificazione della cosa - determinabile in base ai criteri di individuazione enunciati nel contratto stesso o ricavabili 6. I REQUISITI DEL CONTRATTO: d) LA FORMA PRINCIPIO GENERALE DELLA LIBERTA‟ DELLE FORME: i contratti possono risultare da dichiarazioni espresse o essere invece contratti taciti; i contratti espressi possono a loro volta essere contratti orali o scritti. Affinché il contratto sia valido e produttivo di effetti è sufficiente che la volontà delle parti si sia manifestata, qualunque sia il modo o la forma della sua manifestazione. Fanno eccezione i contratti specialmente indicati dalla legge e i contratti immobiliari: contratti che trasferiscono la proprietà o altri diritti reali su beni immobili o che costituiscono o modificano o estinguono diritti reali su questi beni. Questi contratti devono essere conclusi per atto scritto, pena la nullità. La forma scritta può consistere: - in un atto pubblico documento redatto dal notaio il quale attesta le volontà dichiarate dalle parti in sua presenza - in una scrittura privata documento redatto e sottoscritto dalle stesse parti. Può essere autenticata da un notaio che si limita ad accertare l‟autenticità delle firme L‟atto pubblico e l‟autenticazione della scrittura privata sono solo speciali mezzi di prova. Inoltre servono per formare il titolo per la trascrizione del contratto nei registri immobiliari. Forma solenne: caso eccezionale in cui la mancanza dell‟atto pubblico annulla il contrato, ad es. nel caso delle donazioni e del contratto di società per azioni. Validità del contratto: in mancanza della forma prescritta il contratto è nullo. Prova del contratto: il contratto è valido anche se non è redatto per iscritto ma nel caso in cui se ne contesti l‟esistenza è necessaria una prova. 7. IL CONTRATTO PRELIMINARE 52 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) CONTRATTO PRELIINARE: contratto con il quale le parti si obbligano, l‟una nei confronti dell‟altra, a concludere un futurocontratto del quale predeterminano il contenuto essenziale. La figura più diffusa è il preliminare di vendita: non trasferisce la proprietà della cosa da una parte all‟altra, ma è fonte di obbligazione, per , di vendere e, per l‟altra, di comprare. Il trasferimento della proprietà si ha solo quando le parti concludono il contratto definitivo. Il codice civile ne prescrive la forma, che deve essere la stessa del contratto definitivo (pena la nullità) e prevede l‟eventualità che una delle parti non adempia il preliminare: in tal caso l‟altra parte può rivolgersi a un giudice ed ottenere l‟esecuzione forzata dell‟obbligazione di contrattare e il giudice emetterà una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso. Un‟altra figura è la minuta di contratto: le parti concordano su alcuni estremi del futuro contratto ma non ancora su punti essenziali (es. il prezzo). In tal caso se non si raggiunge il successivo accordo sui punti mancanti si è in presenza di un contratto con oggetto non determinato e non determinabile, quindi nullo. 8. I CONTRATTI CON IL CONSUMATORE Le norme a tutela del consumatore fanno riferimento al contratto che intercorre tra le seguenti parti: - un professionista persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che svolge in modo non occasionale un‟ attività diretta alla produzione o distribuzione di beni o la prestazione di servizi - un consumatore persona solo fisica che si procura, per contratto, i beni o i servizi del professionista per utilizzarli a fini personali Il contratto che intercorre tra questi due soggetti è valutato come contratto con il quale il contraente forte (il professionista) può imporre al contraente debole (consumatore), con la propria forza contrattuale, condizioni contrattuali che provocano, a danno del secondo, uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. CLAUSOLA VESSATORIA: clausola contrattuale che provoca un significativo squilibrio oggettivo dei diritti e degli obblighi reciproci. L‟art. 33 presume vessatorie venti clausole, fino a prova contraria del professionista. La categoria delle clausole è una categoria aperta: il consumatore può sempre dare prova che una data clausola provoca un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e che è, quindi, una clausola vessatoria. 53 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Nel caso di una contrattazione condotta fuori dei locali commerciali (porta a porta o a distanza) il codice del consumatore prevede il diritto di recesso dal contratto entro dieci giorni lavorativi perché il consumatore: - può essere indotto a sottoscrivere un contratto per sollecitazioni di un abile venditore che non gli lascia il tempo per una ponderata decisione - nelle vendita per televisione accetta in assenza del professionista e senza poter chiedere informazioni CAPITOLO DODICESIMO: VALIDITA’ E INVALIDITA’ DEL CONTRATTO Differenza tra nullità e annullabilità del contratto (sta essenzialmente negli effetti): - contratto nullo è come se non fosse mai esistito, non produce alcun effetto tra le parti. Una pronuncia di nullità ha effetto retroattivo nei confronti delle parti e dei terzi - contratto annullabile smette di produrre effetti solo nel momento in cui viene dichiarato l'annullamento e restano validi gli effetti che ha prodotto tra i terzi 1. LE CAUSE DI NULLITA’ DEL CONTRATTO Il contratto che contrasta con le norme imperative può essere: - nullo ricorre quando una norma imperativa è stata violata (specie di carattere generale) - annullabile ricorre quando è espressamente prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una norma imperativa (specie di carattere speciale) La nullità è virtuale, l‟annullabilità è testuale. Art. 1418: il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente (le ipotesi per le quali la legge dispone diversamente sono quelle dell‟annullabilità del contratto). Norme imperative: norme non derogabili per volontà delle parti (non contengono l‟inciso “salvo patto contrario”). Norme dispositive: ammettono una diversa volontà delle parti. Il contratto è nullo se: 1) è contrario a norme imperative 54 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 2) in mancanza di uno dei requisiti del contratto: accordo delle parti, causa, oggetto o . forma Volontà e dichiarazione: l‟accordo si compone di due o più dichiarazioni di volontà nelle quali si distingue: la volontà (che il soggetto forma nella propria mente) e la dichiarazione (con la quale la volontà interna si manifesta all‟esterno). La sola volontà interna del soggetto è irrilevante per il diritto: gli effetti giuridici si producono solo in quanto alla dichiarazione corrisponda una volontà del dichiarante. 3) in mancanza della volontà interna delle parti di produrre effetti giuridici nonostante la dichiarazione contrattuale resa all‟esterno. Questo avviene in due casi: - dichiarazione non seria: contratto dichiarato per finzione scenica (attori nel film) o per semplificazione didattica (il prof finge di vendere a un allievo per spiegare la vendita) - violenza fisica: il fatto di un terzo provoca una dichiarazione non voluta +(in un‟asta il vicino afferra il braccio del contraente e lo solleva contro la sua volontà oppure il contraente è sotto ipnosi e incapace di intendere e di volere) 2. CONTINUA: IL CONTRATTO ILLECITO Il contratto è nullo per illiceità della causa, dell‟oggetto dei motivi. Assume rilievo la contrarietà a norme imperative del risultato che, con il contratto, le parti si propongono di realizzare sotto il triplice aspetto dell‟oggetto dedotto in contratto, della causa o dei motivi del contratto. L‟oggetto, la causa o i motivi sono illeciti quando sono contrari a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. La formula legislativa esprime la difesa dei valorifondamentali della società, sia collettivi sia individuali. L‟atto di autonomia contrattuale che viola questi valori, per il risultato che si propone, è quindi nullo. La difesa di questi valori fondamentali è generalmente realizzata con la formulazione legislativa di norme imperative ma è necessaria per l‟applicazione di una pena, non lo è per la dichiarazione di nullità. L‟ordine pubblico è costituito da norme imperative che salvaguardano i valori fondamentali non esplicitamente formulate dalla legge ma che si ricavano per implicito, soprattutto dalla Costituzione. Il buon costume è costituito da norme anch‟esse ricavabili per implicito dal sistema legislativo ma che comportano una valutazione del comportamento dei singoli in termini di moralità e onestà. L‟illiceità del contratto si articola nell‟illiceità dell‟oggetto, della causa e dei motivi. 55 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) L’oggetto è illecito quando la cosa dedotta in contratto è il prodotto o lo strumento di attività contrarie a norme imperative, all‟ordine pubblico o al buon costume o quando la prestazione è un‟attività vietata. L‟illiceità della causa, invece, riguarda la funzione del contratto: questo può avere un oggetto lecito ma una causa illecita, ad es. uno scambio di prestazioni lecite ma delle quali è vietato lo scambio oppure contratti conclusi in frode alla legge perché costituiti per eludere l’applicazione di una norma imperativa. Il motivo è, di regola, irrilevante per il diritto ma diventa irrilevante quando è illecito, cioè contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. Il motivo illecito rende nullo il contratto quando è motivo esclusivo del contratto ed è motivo comune ad entrambe le parti (non basta che il motivo illecito sia noto all‟altra parte, occorre che l‟altra ne sia partecipe e miri a trarre vantaggio personale dall‟attività illecita che la prima si propone di esercitare). 3. LE CAUSE DI ANNULLABILITA’: a) L’INCAPACITA’ DI CONTRATTARE Il contratto è annullabile solo nei casi in cui la legge ricollega espressamente alla violazione di norme imperative la conseguenza dell‟annullabilità. Un primo ordine di casi è quello dell‟incapacità di contrattare di una delle parti, o per incapacità legale o naturale. INCAPACITA‟ LEGALE Sono legalmente incapaci di contrattare i minori di diciotto anni e gli interdetti (infermi totali di mente). Sono parzialmente privi della capacità di contrattare gli emancipati (minori che hanno contratto il matrimonio) e gli inabilitati (parziali infermi di mente). Questi non possono compiere atti di amministrazione straordinaria del loro patrimonio. Il contratto concluso dall‟incapace legale di agire è annullabile con una domanda al giudice: - da chi esercita la potestà su minore, emancipato, interdetto o inabilitato - dallo stesso minore o emancipato raggiunta la maggiore età o interdetto o inabilitato revocato lo stato di interdizione o inabilitazione - dagli eredi aventi causa del minore L‟annullamento del contratto non può in ogni caso essere chiesto dall‟altro contraente capace. INCAPACITA‟ NATURALE 56 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) È incapace naturalmente (cioè di intendere e di volere) chi è, giuridicamente, dotato di capacità legale: - il maggiorenne affetto da infermità mentale ma né interdetto né inabilitato - il maggiorenne in stato di ubriachezza o intossicazione da stupefacenti o in uno stato alteri le facoltà mentali del soggetto La legge esige, oltre alla prova dell‟incapacità, ulteriori requisiti: - gli atti unilaterali sono annullabili solo se si prova che dall‟atto deriva un grave pregiudizio all‟incapace - i contratti sono annullabili solo se si prova, oltre al pregiudizio per l‟incapace, anche la mala fede dell’altro contraente (cioè conosceva lo stato di incapacità naturale o avrebbe potuto accertarlo con l‟ordinaria diligenza) La legge considera l‟incapacità naturale non come fattore che altera la volontà ma come fattore che altera la causa dell‟atto o del contratto a condizioni gravemente pregiudizievoli per essa: nel caso in cui l‟ubriaco acquisti un oggetto che non gli serve ma a un prezzo di mercato giusto non sussiste alterazione dell‟equilibrio causale e il contratto è perfettamente valido. L‟affidamento di chi ha contratto con l‟incapace ignorandone l‟incapacità è protetto per un interesse giudicato prevalente: l‟interesse generale ad una vasta e sicura circolazione dei beni. Fanno eccezione la donazione e la violenza fisica: in questi casi il contratto è nullo e non semplicemente annullabile. 4. CONTINUA: b) L’ERRORE MOTIVO E L’ERRORE OSTATIVO Il contratto è, inoltre, annullabile se la volontà di una delle parti è stata dichiarata per errore o carpita con dolo o estorta con violenza. Queste tre ipotesi rientrano nella categoria dei vizi della volontà (o del consenso in caso di contratti). L‟errore si divide in due specie: l‟errore motivo (o errore-vizio) e l‟errore ostativo. ERRORE MOTIVO È l‟errore che insorge nella formazione della volontà, prima che questa venga dichiarata all‟esterno: consiste in una falsa rappresentazione della realtà che induce il soggetto a dichiarare una volontà che, altrimenti, non avrebbe dichiarato. L‟errore motivo, per essere causa di annullabilità del contratto, deve essere un errore essenziale (art. 1428). È essenziale l‟errore determinante del volere cioè per cui il contraente, se non fosse incorso in errore, non avrebbe concluso; è tale se ricorre una delle ipotesi che prevede la legge. L‟errore può cadere: 57 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 1) sulla natura o sull’oggetto del contratto il primo è l‟errore sul tipo di contratto che si conclude, il secondo riguarda la cosa o la prestazione dedotta in contratto 2) sull‟identità dell‟oggetto compro un terreno credendo che il contratto ne indicasse un altro, che era quello che volevo comprare sulla qualità dell‟oggetto oppure non avrei comprato quel mobile sapendo che non era autentico È , invece, irrilevante, l‟errore sul valore: non ci si può rivolgere al giudice per rimediare a un cattivo affare a meno che a indurre il contraente in errore l‟altro contraente con raggiri. L‟errore sul prezzo, invece, non è errore motivo ma errore ostativo. 3) sull‟identità dell’altro contraente credo di contrattare con Tizio invece contratto con Caio sulle qualità personali dell’altro contraente il contraente è Tizio ma non è, come erroneamente credevo, in buone condizioni economiche Questo errore assume rilievo solo nei contratti personali, cioè quei contratti in cui l‟identità o le condizioni personali dell‟altro contraente sono sempre determinanti del consenso; in questi casi basta la sola prova dell‟errore su identità e qualità personali dell‟altro contraente in quanto i due elementi costituiscono l’essenza del contratto. 4) sui motivi del contratto, se si tratta di errore di diritto i motivi, di norma, sono irrilevanti ma assumono rilievo quando sono motivi illeciti a entrambi i contraenti e quando sono motivi causati dall‟ignoranza della legge e costituiscono la ragione esclusiva o principale del contratto: compro il terreno agricolo per costruire una villa ma ignoro che il comune vieta di costruire in quella zona Le prime tre ipotesi riguardano errori di fatto, cioè determinati da una falsa conoscenza di fatti, cose o persone. La quarta ipotesi riguarda errori di diritto, cioè provocato dall‟ignoranza o falsa conoscenza delle norme di legge. L‟errore, per consentire l‟annullamento del contratto, deve essere essenziale e anche riconoscibile dall’altro contraente (art. 1428), deve cioè essere tale che una persona di normale diligenza avrebbe potuto evitarlo, conosciute le circostanze. Anche questo principio protegge l’affidamento dell‟altro contraente e la sicurezza nella circolazione dei beni; vanno perciò considerati il contenuto e le circostanze del contratto, nonché le qualità dei contraenti. ERRORE OSTATIVO È l‟errore che cade, anziché sulla formazione della volontà, sulla sua esterna dichiarazione oppure è l‟errore commesso dalla persona incaricata di trasmettere la dichiarazione. Nel primo caso l‟errore è commesso dal dichiarante, nel secondo caso è commesso da un terzo. Solo il codice civile italiano equipara l‟errore ostativo all‟errore 58 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) motivo con la conseguenza che esso può portare all‟annullamento del contratto solo se riconoscibile dall’altro contraente. 5. CONTINUA: c) IL DOLO; d) LA VIOLENZA MORALE IL DOLO Corrisponde al concetto di inganno. Si divide in due tipi: - dolo determinante: i raggiri sono stati determinati dal consenso, cioè senza di essi la parte non avrebbe contrattato il contratto è annullabile - dolo incidente: la parte avrebbe comunque contrattato ma a condizioni diverse il contratto è valido ma l‟altro contraente deve risarcire il danno Il raggiro del terzo, per comportare l‟annullamento del contratto, deve essere noto (non semplicemente riconoscibile come nel caso dell‟errore) al contraente che ne ha tratto vantaggio: basta che quest‟ultimo ne fosse a conoscenza, non occorre che avesse cospirato con il terzo nel tramare l‟inganno. Il cosiddetto dolus bonus consiste nelle esagerate vanterie delle qualità del proprio bene o della propria abilità professionale che, spesso, accompagnano l‟offerta di un bene o di una prestazione (è frequente nel contratto tra negoziante e cliente e nelle pubblicità dei prodotti industriali). Una persona di media avvedutezza sa che simili vanterie non corrispondono al vero perché frutto di esagerazione quindi nessuno può in questi casi chiedere l‟annullamento del contratto solo perché si è confidato nella veridicità della vanteria. LA VIOLENZA La violenza intesa come vizio del consenso è la cosiddetta violenza morale che consiste nell‟estorcere il consenso di un soggetto con la minaccia che, se il consenso non verrà prestato, verrà inferto un male alla sua persona o ai suoi beni op ai suoi familiari. È diversa dalla violenza fisica, che esclude la volontà del dichiarante e comporta la nullità del contratto. La violenza morale, invece, è il mezzo con il quale si costringe una persona a dichiarare una propria volontà ponendola di fronte al ricatto tra rifiutare il consenso e subire il male minacciato oppure sottrarsi al male minacciato prestando il proprio consenso. Il male minacciato può essere un male che minaccia: - la persona: minaccia della vita, dell‟integrità fisica o di ledere altri diritti della persona (reputazione, riservatezza, libertà personale) 59 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) - i beni della persona, o del coniuge o degli ascendenti (genitori, nonni) o dei discendenti (figli, nipoti) Se riguarda, invece, parenti in via collaterale (fratelli) o affini (cognati) o persone non legate al contraente da rapporti di parentela (amici, soci d‟affari) l‟annullamento del contratto è rimesso alla valutazione del giudice che terrà conto delle circostanze del caso concreto. Deve comunque trattarsi di un male ingiusto, ossia contrario al diritto: il cliente che minaccia di cambiare banca, minaccia un male lecito che può adottare nell‟esercizio della propria libertà contrattuale. Analoga ipotesi è quella della minaccia di far valere un diritto: questa è causa di annullamento del contratto solo se è diretta a realizzare vantaggi ingiusti. Il male minacciato deve, inoltre, essere notevole, cioè di gravità superiore al danno che il contratto estorto con la minaccia provoca al contraente. Questa valutazione deve tener conto dell‟impressionabilità dell‟uomo medio avuto riguardo all‟età, al sesso e alla condizione della persona (gli anziani sono più impressionabili, le donne si spaventano più facilmente, un ammalato teme di più per la sua vita). La violenza può provenire da un terzo ma, a differenza del dolo, non occorre che la violenza del terzo sia nota al contraente che ne ha tratto vantaggio. 6. LE CONSEGUENZE DELLA NULLITA’ E DELL’ANNULLABILITA’ Dichiarazione di nullità: chiunque dimostri di avervi interesse, anche se terzo rispetto alle parti, è legittimato a chiederla. Dichiarazione di annullamento: solo la parte a favore della quale è prevista l‟annullabilità è legittimata a chiederla (la parte incapace di agire o un suo rappresentante, o la parte vittima di errore, dolo o violenza). La nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in assenza di un‟apposita domanda dell‟interessato. L‟annullamento. Invece, può essere pronunciato dal giudice solo su domanda della parte legittimata. L‟azione di nullità è imprescrittibile. L‟azione di annullamento è soggetta al termine di prescrizione di cinque anni. La sentenza di nullità del contratto opera retroattivamente (ed elimina ogni effetto del contratto) sia tra le parti sia rispetto a terzi, anche se questi sono in buona fede, cioè ignoravano la causa di nullità. La sentenza di annullabilità del contratto, invece, opera retroattivamente tra le parti (e, tra queste, elimina ogni effetto del contratto) ma opera solo rispetto ai terzi di mala fede che 60 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) conoscevano la causa di annullabilità del contratto; non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede. Nel conflitto tra protezione dell‟autonomia contrattuale e sicurezza della circolazione dei beni, la legge: - nel caso del contratto nullo sacrifica la seconda e protegge la prima . nel caso di contratto annullabile esprime un‟opposta valutazione. Se però il terzo ha acquistato diritti a titolo gratuito o se l‟annullamento dipende da incapacità legale, la sentenza di annullamento produce gli stessi effetti di una sentenza di nullità. Il contratto annullabile può essere convalidato (sanando il contratto ed evitando l‟azione di annullamento) in due modi: - conespressa dichiarazione di convalida dalla parte cui spetta l‟azione di annullamento - in modo tacito con la volontaria esecuzione del contratto proveniente dalla parte cui spetta l‟azione Il contratto nullo, invece, non può essere convalidato ma è suscettibile di conversione: ciò accade quando un contratto presenta tuttavia i requisiti per un altro tipo di contratto. Le cause di nullità che investono singole clausole del contratto comportano nullità solo di quelle clausole e non dell‟intero contratto: - se non erano clausole essenziali - se sono sostituite di diritto da norme imperative di legge CONTRATTO PLURILATERALE La nullità o l‟annullabilità della partecipazione al contratto di una delle parti non comporta nullità dell‟intero contratto se la sua partecipazione al contratto non debba considerarsi essenziale e se il contratto può, pertanto, avere ugualmente attuazione con le parti restanti CAPITOLO TREDICESIMO: EFFICACIA E INEFFICACIA DEL CONTRATTO 1. INVALIDITA’ E INEFFICACIA DEL CONTRATTO 61 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Un contratto efficace produce l’effetto, voluto dalle parti, di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale e, di regola, produce questo effetto nel momento stesso in cui si perfeziona, all‟atto della formazione dell‟accordo tra le parti. Un contratto invalido è anche inefficace: la sua nullità o annullabilità lo rende improduttivo di effetti giuridici. Il contratto valido, di regola, è anche efficace ma può accadere che un contratto, sebbene valido, sia inefficace. Cause che possono rendere inefficace un contratto valido: - contratto sottoposto a termine o a condizione temporaneamente inefficace - contratto simulato definitivamente inefficace Esistono forme di: - Inefficacia assoluta: opera sia tra le parti sia rispetto a terzi - Inefficacia relativa (o inopponibilità): agisce solo nei confronti di terzi o di determinati terzi Le cause che provocano inefficacia sono a volte cause dello stesso ordine di quelle che producono nullità del contratto. 2. IL TERMINE E LA CONDIZIONE DEL CONTRATTO Cause di inefficacia che agiscono nel tempo: - cause di inefficacia iniziale ritardano l‟efficacia del contratto (termine iniziale) o ne rendono possibile un‟efficacia successiva (condizione sospensiva) - cause di inefficacia sopraggiunta tolgono effetti ad un contratto inizialmente efficace (termine finale e condizione risolutiva) Termine iniziale: l‟efficacia iniziale del contratto può essere subordinata dalle parti al raggiungimento di un termine. Termine finale: limita nel tempo l‟efficacia del contratto. Condizione sospensiva: avvenimento futuro ed incerto al verificarsi del quale è subordinata l‟iniziale efficacia del contratto. Condizione risolutiva: avvenimento futuro ed incerto al verificarsi del quale è subordinata la cessazione degli effetti del contratto. 62 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) La condizione e termine, dunque, svolgono una funzione analoga. L‟unica differenza è che il termine si riferisce ad un avvenimento futuro ma certo; la condizione si riferisce ad un avvenimento futuro ma incerto. L‟avvenimento futuro deve consistere in un evento che, al momento della conclusione del contratto, non è ancora accaduto oppure è già accaduto ma del quale non si ha ancora notizia quando si conclude il contratto (es. cosa data per dispersa). L‟avvenimento futuro e incerto può: - essere indipendente dalla volontà delle parti condizione casuale - dipendere dalla volontà di una di esse condizione sospensiva potestativa È nullo, invece, il contratto consistente nel semplice arbitrio di una delle parti condizione sospensiva meramente potestativa. La condizione contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, sia essa sospensiva o risolutiva, rende nullo il contratto. È impossibile la condizione che consiste in un evento irrealizzabile: - in assoluto se gli asini volano - in concreto morte di una persona defunta o ritorno di una nave affondata Per questo si distinguono: - la condizione impossibile sospensiva rende il contratto nullo, è destinato a non avere mai efficacia - la condizione impossibile risolutiva si considera come non apposta, il contratto è destinato a non perdere mai efficacia e, perciò, si considera come non sottoposto a condizione Condizione volontaria: condizione apposta al contratto per volontà delle parti. Condizione legale: è la stessa legge a subordinare l‟efficacia del contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto, ad es. l‟approvazione del contratto da parte delle autorità di controllo: senza autorizzazione ilo contratto non è efficace. 3. LA SIMULAZIONE DEL CONTRATTO Simulazione: i contraenti creano, con la propria dichiarazione, solo le parvenze esteriori di un contratto del quale non vogliono gli effetti oppure diverso da quello che essi hanno voluto. 63 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) La simulazione può assumere tre forme: 1) simulazione assoluta ricorre quando le parti concludono un contratto e, con separato e segreto accordo, (controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto. L‟intento è di creare, di fronte ai terzi, l‟apparenza del trasferimento di un diritto da una parte all‟altra (o per sottrarre i propri beni alle pretese dei creditori o per evitarne la tassazione del fisco) 2) simulazione relativa le parti creano l‟apparenza di un contratto diverso da quello che essi effettivamente vogliono. Si hanno due contratti: quello simulato destinato solo ad apparire all‟esterno, e quello dissimulato realmente voluto dalle parti. I due contratti possono differire per tipo contrattuale (simulo una vendita ma in realtà è una donazione) o per contenuto (in una vendita appare un prezzo inferiore nel contratto simulato, per motivi di natura fiscale) 3) interposizione fittizia di persona è una specie di simulazione relativa che investe l‟identità di una delle parti: nel contratto simulato appare come contraente un soggetto (interposto) che è persona diversa dal reale contraente (interponente). Un bene acquistato appare come appartenente ad un fittizio proprietario (per questo si parla di intestazionefittizia di un bene). Controindicazione: accordo di simulazione nel quale risulta la volontà di concludere un accordo simulato o di farlo concludere da altri. L‟accordo di simulazione relativa e assoluta è, quanto meno, un accordo a due (a meno che non si simuli un contratto plurilaterale); nell‟interposizione fittizia, invece, deve essere quanto meno un accordo a tre in quanto partecipano le parti del contratto simulato e l‟interponente. Non basta un accordo a due tra interposto e interponente. La simulazione è causa di inefficacia solo relativa del contratto e determina conseguenze diverse tra le parti rispetto a terzi: - tra le parti il contratto simulato è inefficace e, nel caso di simulazione relativa o interposizione fittizia, l‟inefficacia del simulato comporta l‟efficacia del contratto dissimulato - rispetto ai terzi è inefficace se i terzi hanno diritti pregiudicati dal contratto simulato è efficace per i terzi in buona fede che si sono fidati dell‟apparenza . creata dal contratto simulato Entrambe le regola proteggono i terzi ma hanno esigenze diverse: - la prima regola sventa il danno che, con il contratto simulato, si vuole arrecare ai terzi (protegge i creditori del simulato venditore) - la seconda regola è l‟applicazione del principio sulla sicurezza nella circolazione dei beni (protegge chi ha acquistato un bene da Tizio ignorando che questi era un simulato acquirente) 64 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Prova del contratto simulato: - le parti non possono provare per testimoni la simulazione, possono solo dare prova scritta dell‟accordo di simulazione o giovarsi della confessione o del giuramento (tranne nel caso in cui il contratto sia illecito) - i terzi possono provare la simulazione anche per testimoni Le norme sulla simulazione, oltre che ai contratti, si applicano anche agli atti unilaterali recettizi (cioè destinati a persona determinata) se sono simulati per accordo tra dichiarante e destinatario della dichiarazione. Non è invece possibile parlare di simulazione per gli atti unilaterali non recettizi, come l‟offerta al pubblico: l‟eventuale controindicazione unilaterale non ha alcun valore giuridico, neppure se redatta per iscritto. 4. IL CONTRATTO FIDUCIARIO E IL CONTRATTO INDIRETTO CONTRATTO FIDUCIARIO Si ha quando la causa del contratto eccede lo scopo che le parti perseguono attraverso il contratto. Questo eccesso della causa risulta da uno specifico patto intercorso tra i contraenti (patto fiduciario) che ha la funzione di riportare il contratto entro i limiti dello scopo dei contraenti (es. vendita a scopo di locazione o vendita a scopo di mandato a vendere). Il contratto fiduciario si distingue dal contratto simulato perché mira a realizzare effetti che sono voluti dalle parti. Esso è, in linea di principio, valido ed efficace e in caso di inadempimento del patto fiduciario si può agire in giudizio per l‟adempimento. Il patto fiduciario ha efficacia meramente obbligatoria, non efficacia reale: vincola tra loro le parti ma non è opponibile a terzi: chi acquista un bene con contratto fiduciario ne acquista la piena proprietà e può validamente e liberamente disporne. Il contratto fiduciario è nullo se è un contratto in frode alla legge. CONTRATTO INDIRETTO Si ha quando un determinato contratto viene utilizzato dalle parti per realizzare una funzione diversa da quella che corrisponde alla sua causa, ad es. la vendita per una cifra irrisoria dove la vendita è utilizzata per la funzione di donazione. Il contratto indiretto è nullo se risulta concluso in frode alla legge. CAPITOLO QUATTORDICESIMO: LA RAPPRESENTANZA 65 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 1. IL CONTRATTO IN NOME ALTRUI Può accadere che una o entrambe le parti del contratto siano soggetti diversi dalle parti del rapporto. Rappresentanza: un soggetto (rappresentante) partecipa alla conclusione del contratto con una propria dichiarazione di volontà e un altro soggetto (rappresentato) subisce gli effetti giuridici della dichiarazione di volontà del rappresentante acquistando i diritti e le obbligazioni che derivano dal contratto. Il potere di rappresentanza può essere conferito: - dall‟interessato rappresentanza volontaria: la rappresentanza è manifestazione di autonomia del soggetto (il soggetto preferisce affidare ad altri la conclusione del contratto accettando la volontà altrui) - dalla legge rappresentanza legale: si manifesta l‟eteronomia del soggetto (mancanza di autonomia) e il soggetto è posto in balia del suo rappresentante legale, ad es. genitori/figli minori o tutore/incapace In entrambi i casi il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato, a patto che siano rispettate tre condizioni. 1) Il rappresentante deve concludere il contratto in nome del rappresentato Non basta che l‟altro contraente sapesse che egli non contrattava nel proprio interesse, occorre la spendita del nome: il contratto deve essere concluso in nome o con la menzione del nome del rappresentato. Se un soggetto agisce in nome proprio, omettendo di agire per conto altrui, il contratto produce effetti solo nei suoi confronti. Nella rappresentanza legale il potere di rappresentanza è inerente a una qualità del rappresentante (quella di genitore o di tutore). Nella rappresentanza legale deriva da una dichiarazione di volontà del rappresentato che è la procura: è un atto unilaterale (un soggetto investe un altro soggetto del potere di rappresentarlo) e non recettizio (rivolto alla generalità di terzi e non a un destinatario determinato). La procura può essere: - speciale riguarda un singolo e determinato affare - generale riguarda una serie di affari (tutti gli affari di un certo tipo, tutti quelli di una certa zona) o relativa a tutti gli affari del rappresentato La procura deve avere la stessa forma del contratto da concludere (ad es. la procura a vendere deve essere, anch‟essa, redatta per iscritto) 2) Il rappresentante deve concludere il contratto nei limiti delle facoltà conferitegli 66 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Può accadere che qualcuno contratti come rappresentante altrui senza averne i poteri o può accadere che qualcuno, pur investito dei poteri rappresentativi, ecceda i limiti di questi poteri. In entrambi i casi si parla di falsus procurator, falso rappresentante. Il contratto concluso dal falso rappresentante è un contrattoinvalido einefficace: non può produrre effetti nei suoi confronti né tantomeno nei confronti della persona in nome della quale il falso rappresentante ha agito. La persona in nome della quale il falso rappresentante ha agito può rettificare il contratto con una ratifica che sana l‟originario difetto di potere rappresentativo di chi ha contrattato. La ratifica può anche essere sollecitata dal terzo contraente e, se dichiarata, ha effetto retroattivo (il contratto diventa efficace dalla sua data non da quella della ratifica. L‟inefficacia del contratto protegge adeguatamente il soggetto il cui nome sia stato falsamente speso ma sacrifica l‟interesse del terzo contraente il rischio di imbattersi in un falso contraente ricade sul terzo contraente e non sul soggetto il cui nome è stato falsamente speso. Il terzo contraente può solo pretendere il risarcimento dei danni al falso rappresentante senza colpa, cioè senza negligenza da parte sua: se egli poteva rendersi conto con l‟uso dell‟ordinaria diligenza di contrattare con un falso rappresentante non ha neppure diritto al risarcimento del danno. INTERESSE CONTRATTUALE NEGATIVO Nel caso in cui la responsabilità del falso rappresentante sia una responsabilità da fatto illecito, l‟interesse contrattuale negativo è il danno risarcibile, corrispondente a una somma pari alla diminuzione patrimoniale che il terzo non avrebbe subito se non avesse contrattato con il falso rappresentante (considerando le spese per la contrattazione e il danno delle occasioni perdute). 3) Il rappresentante deve concludere il contratto nell’interesse del rappresentato Il rappresentante non può utilizzare il potere di rappresentanza per realizzare il proprio interesse o quello di un terzo. Questo può accadere quando il rappresentante conclude un contratto in una situazione di conflitto di interessi con il rappresentato: in questo caso il contratto è annullabile su domanda del solo rappresentato. Un‟ipotesi tipica è quella del contratto che il rappresentante conclude con se stesso: anche in questo caso il contratto è annullabile su domanda del rappresentato a meno che il rappresentante non fosse autorizzato a contrattare con se stesso oppure il contratto non fosse determinato in modo tale da escludere un conflitto di interessi. 2. RAPPRESENTANZA E AMBASCERIA RAPPRESENTANZA 67 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Il rappresentante agisce per procura del rappresentato e conclude contratti i cui effetti si producono nei confronti del rappresentato. La capacità legale di agire deve essere presente nel rappresentato perché è egli che dispone dei propri diritti e quindi ne deve essere legalmente capace. Se la procura è stata conferita da persona legalmente incapace di agire il contratto è annullabile anche se concluso da un rappresentante pienamente capace. Non è necessaria, invece, la capacità legale di agire del rappresentante : per la validità del contratto basta la capacità naturale di agire e quindi anche un minorenne, come rappresentante altrui, può concludere un contratto. Il rappresentante è investito del potere di determinare il contenuto del contratto da concludere e questo potere, se la procura non pone limiti, comprende ogni elemento del contratto. Il rappresentante dichiara, a nome altrui, la propria volontà e ciò produce due conseguenze: - i vizi del consenso (errore, dolo, violenza morale) rendono annullabile il contratto solo se sono vizi della volontà del rappresentante - gli stati soggettivi (buona o mala fede) si considerano riguardo al rappresentante Alcuni elementi del contratto possono essere predeterminati nella procura e, quindi, il contenuto del contratto è determinato sia dalla volontà del rappresentante che del rappresentato (il rappresentante dichiara una volontà solo in parte sua). Conseguenze: - i vizi del consenso (riguardanti elementi predeterminati) rendono annullabile il contratto solo se risulta viziata la volontà del rappresentato - stati soggettivi (riferiti ad elementi predeterminati dal contratto): se viene in considerazione la mala fede del contraente si deve valutare la mala fede del rappresentato (e irrilevante è la buona fede del rappresentante) AMBASCERIA Tutti gli elementi del contratto da concludere sono stati predeterminati dal rappresentato e il rappresentante si limita a dichiarare una volontà in tutto e per tutto altrui. Colui che agisce è semplice portavoce della volontà di un altro soggetto. In questo caso i vizi della volontà e gli altri stati soggettivi sono sempre e soltanto quelli del rappresentato. È, però, rilevante l‟errore ostativo del portavoce: se questo sbaglia nel dichiarare la volontà del rappresentato il contratto è annullabile. 3. MANDATO CON E SENZA RAPPRESENTANZA 68 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) In generale, quando l‟interno rapporto in base al quale un soggetto riceve una procura da un altro soggetto non è altrimenti qualificabile (non c‟è un contratto di lavoro, non c‟è un contratto di agenzia, ecc.) si è in presenza di un mandato. Mandato: contratto con il quale un soggetto (mandatario) si obbliga nei confronti di un altro soggetto (mandante) a compiere uno o più atti giuridici per conto di questo; il contratto si presume oneroso: il mandatario ha diritto, salvo patto contrario, a un compenso. Differenza tra mandato e procura: - in forza del mandato il mandatario è obbligato ad agire per conto del mandato e questo è, a sua volta, obbligato a corrispondergli un compenso - in virtù della procura il mandatario è inoltre legittimato ad agire, di fronte a terzi, innome del mandante Mandato senza rappresentanza: un soggetto conferisce a un altro soggetto un mandato e non anche una procura. In questo caso il mandatario agisce per conto del mandante ma in proprio nome, con la conseguenza che lui (e non il mandante) acquista diritti e assume obbligazioni derivanti dal contratto concluso con il terzo. Il mandatario è, però, obbligato a ritrasferire al mandante i diritti che ha acquistato e ha diritto ad essere rimborsato per quanto ha dovuto pagare, essendosi obbligato in proprio nome, al terzo contraente. CAPITOLO QUINDICESIMO: GLI EFFETTI DEL CONTRATTO 1. GLI EFFETTI DEL CONTRATTO TRA LE PARTI Contratto come atto: fonte di obbligazione e di diritti delle parti: Contratto come rapporto contrattuale: insieme dei diritti e delle obbligazioni reciproche che nascono dal contratto Esecuzione del contratto: adempimento, da parte dei contraenti, delle obbligazioni assunte con il contratto. Si distinguono contratti: - a esecuzione istantanea contratti il cui adempimento si esaurisce, per ciascuna delle parti, nel compimento di un solo atto, simultaneo alla conclusione del contratto (es. la vendita si esegue con il solo atto della consegna della cosa e del solo atto del pagamento del prezzo) - a esecuzione differita nel caso della vendita, per l‟adempimento dell‟obbligazione di pagare il prezzo o di consegnare la cosa è fissato un termine. L‟adempimento può anche essere frazionato in una pluralità di atti (es. pagamento a rate) 69 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) - a esecuzione continuata o periodica contratti che obbligano le parti, o una di esse, ad una prestazione continuativa o che deve essere periodicamente ripetuta nel tempo Il contratto ha forza di legge: è, per ciascuna delle parti, un atto di autonomia privata che esse possono compiere o non compiere ma, una volta che l‟accordo è perfezionato, le parti sono tenute a rispettarlo alla stesso modo con cui sono tenute ad osservare la legge. È possibile sciogliere il contratto: - con il mutuo dissenso le parti stipulano un nuovo accordo diretto ad estinguere il già costituito rapporto contrattuale - con il recesso unilaterale possibilità per una parte di estinguere tutte le obbligazioni che derivano dal contratto, senza il consenso della controparte. Se il contratto è in forma scritta, la dichiarazione di recesso deve assumere questa forma Nei contratti a esecuzione istantanea e a esecuzione differita la facoltà di recesso può essere esercitata solo se la parte non ha eseguito o non ha cominciato ad eseguire la prestazione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, invece il recesso è possibile anche se è già iniziata l‟esecuzione del contratto ma non ha effetto per le prestazioni già eseguite. Nei contratti plurilaterali il recesso di una parte non comporta il recesso dell‟intero contratto se la sua partecipazione al rapporto contrattuale non è considerata essenziale. Sono analoghe le regole per le modificazioni del contratto: le parti non possono unilateralmente modificarlo a meno che la possibilità di modifica non sia stata prevista dal contratto. Il contratto si può sciogliere anche per cause ammesse dalla legge che si dividono in due ordini: - alcune riguardano i contratti a titolo oneroso risoluzione e rescissione - altre riguardano i contratti di durata I CONTRATTI DI DURATA I contratti di durata instaurano tra le parti un vincolo destinato a protrarsi nel tempo e per questo pongono problemi di protezione della libertà contrattuale del contraente più debole. La legge nega, in linea di principio, l‟ammissibilità di rapporti contrattuali perpetui che vincolino le parti per tutta la loro esistenza. Anche se il contratto è atto di autonomia contrattuale e che l‟accettazione di un contratto di durata è espressione della libertà del singolo, l‟accettazione di un simile vincolo equivale a una rinuncia alla libertà di contrattuale. Inoltre si oppongono anche esigenze di protezione dell’interesse generale: lo sviluppo economico dipende dal più proficuo impiego delle risorse e i vincoli contrattuali perpetui ne rappresentano un ostacolo. 70 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Per soddisfare queste esigenze la legge utilizza due figure: - il termine massimo di durata nei contratti a esecuzione continuata o periodica è requisito essenziale il termine di durata, in altri è stabilito il termine di durata massimo - il recesso negli altri contratti è ammessa la durata a tempo indeterminato ma con facoltà di recesso il quale si distingue tra: recesso puro e semplice: mero atto di autonomia del singolo che non richiede . .. giustificazione .... recesso per giusta causa: deve essere giustificato dal contraente che recede 2. CONTINUA: CONTRATTI CON EFFETTI OBBLIGATORI E CON EFFETTI REALI, CONTRATTI CONSENSUALI E CONTRATTI REALI Effetti obbligatori si fa riferimento alle obbligazioni che derivano dal contratto. Effetti reali: si fa riferimento agli effetti prodotti direttamente dal contratto, al momento stesso della formazione dell‟accordo tra le parti. Contratti con effetti obbligatori: contratti solo fonte di obbligazione delle parti Contratti con effetti reali: contratti che producono l‟effetto di trasferire la proprietà o altri diritti, oltre ad essere fonti di obbligazioni. Principio consensualistico: nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. Si diventa proprietari al momento del contratto. Se la consegna della cosa è differita nel tempo ci viene consegnata una cosa già nostra, anche se il pagamento è differito nel tempo paghiamo una cosa già nostra (l‟alienante non pagato è, comunque, protetto dalla legge). Il principio consensualistico opera nel contratto che ha per oggetto il trasferimento di una cosa determinata. Nel caso di cose determinate solo nel genere (tot barili di petrolio) la proprietà passa solo al momento dell‟individuazione fatta d‟accordo tra le parti (quei dati barili di petrolio). Se si tratta di merci da trasportare da un luogo a un altro la proprietà passa al momento della consegna allo spedizioniere. È importante stabilire il momento in cui la proprietà passa perché il rischio del perimento della cosa incombe sul proprietario: 71 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) - se è stata venduta una cosa determinata (quindi già di proprietà del compratore) e la cosa perisce prima della consegna per causa non imputabile al venditore il compratore deve ugualmente pagarne il prezzo (il rischio è del compratore) - se si tratta di cosa di genere ed è già avvenuta l‟individuazione, in caso di perimento anche causato dal spedizioniere il compratore deve pagare il prezzo (il rischio è del compratore) CONTRATTI CONSENSUALI E CONTRATTI REALI Contratti consensuali: contratti che si perfezionano per il solo accordo delle parti, che risulta quindi necessario e sufficiente.. Contratti reali: contratti il cui accordo delle parti è necessario ma non sufficiente: occorre anche la consegna della cosa che forma l‟oggetto del contratto, es. comodato, deposito, mutuo. Nei contratti consensuali a consegna della cosa che forma oggetto del contratto è adempimento di un‟obbligazione già sorta al momento dell‟accordo. Nei contratti reali il contratto si perfeziona solo con la consegna. La consegna, nei contratti consensuali, è comunque importante: se, con successivi contratti, una parte concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento sulla medesima cosa prevale tra essi quello che per primo ha conseguito il godimento della cosa. In generale: tra più acquirenti di un bene mobile prevale chi ha conseguito per primo il possesso; tra più acquirenti di un bene immobile prevale chi ha per primo trascritto l‟acquisto. 3. GLI EFFETTI DEL CONTRATTO RISPETTO A TERZI Principio generale: il contratto vincola le parti ma non produce effetto rispetto a terzi. È un aspetto negativo dell‟autonomia contrattuale: nessuno può compiere un‟obbligazione o perdere un diritto contro la sua volontà. PROMESSA DEL FATTO O DELL‟OBBLIGAZIONE DEL TERZO Chi, per contratto, promette la prestazione di un terzo obbliga solo se stesso: se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso il promittente dovrà risarcire l‟altro contraente del danno subito (es. patto di non alienare l‟auto per sei mesi). CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE Al momento della conclusione del contratto, una delle parti può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che acquisterà i diritti e assumerà le obbligazioni derivanti dal contratto. Questa facoltà è piuttosto usata da chi svolge un‟attività professionale di compravendita di immobili o valori mobiliari perché evita di fare un secondo passaggio di proprietà quando avrà trovato un nuovo compratore. La nomina 72 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) deve essere fatta entro tre giorni oppure entro il termine stabilito dal contratto e deve essere accompagnata dall‟accettazione del terzo (altrimenti si viola il principio generale). CONTRATTO A FAVORE DI TERZO È un‟eccezione al principio generale che si giustifica per il fatto che il terzo non assume obbligazioni ma acquista solo diritti. Le parti del contratto sono lo stipulante (colui che contratta a favore di un terzo) e il promittente (colui che si obbliga verso lo stipulante ad eseguire la prestazione a favore di un terzo). Non occorre, quindi, l‟accettazione del terzo: questo acquista il diritto verso il promittente per effetto della stipulazione a suo favore. Se il terzo rifiuta la stipulazione la prestazione resta a beneficio dello stipulante. La stipulazione a favore di terzi è valida solo se lo stipulante vi abbia un proprio interesse a procurare un beneficio al terzo: può essere un interesse di natura patrimoniale o basato su legami affettivi (es. assicurazione della propria vita a favore dei figli). CAPITOLO SEDICESIMO: RISOLUZIONE E RESCISISONE DEL CONTRATTO 1. LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La causa del contratto può essere: - onerosa entrambe le parti sono obbligate l‟una nei confronti dell‟altra - gratuita una sola delle parti assume un‟obbligazione Si distinguono così: - contratti a titolo oneroso generalità dei contatti - contratti a titolo gratuito mandato gratuito, deposito gratuito, mutuo senza interessi 73 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) La causa dei contratti a titolo oneroso è lo scambio di prestazioni tra le parti quindi questi contratti sono detti anche contratti a prestazioni corrispettive: la prestazione di una parte trova giustificazione nella prestazione dell‟altra. Il rapporto di corrispettività tra prestazioni è detto sinallagma (che costituisce la causa del contratto) e si realizza nella fase di esecuzione del contratto. Alterazione della causa del contratto: lo scambio in cui questa consiste non può più compiersi o non può compiersi alle condizioni economiche prestabilite. A questo riguardo si parla di difetto funzionale della causa che si manifesta in sede di esecuzione del contratto e investe, anziché il contratto, il rapporto contrattuale e comporta la risoluzione del contratto. Si parla invece di difetto genetico della causa quando il contratto ha una mancanza originaria della causa o una sua illiceità. In questo caso il difetto investe il contratto e comporta la sua nullità. Risoluzione: scioglimento del contratto. Lo rendono possibile le cause ammesse dalla legge, ossia il contratto può sciogliersi senza necessità del mutuo consenso delle parti. La risoluzione non è una vicenda del contratto, ma del rapporto contrattuale: il contratto resta valido ma il rapporto contrattuale si scioglie con effetto retroattivo tra le parti (l‟effetto retroattivo della risoluzione non si produce rispetto a terzi). Nei contratti a esecuzione continuata o periodica l‟effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Nei contratti plurilaterali vale la solita regola: la risoluzione del contratto rispetto a una parte non comporta lo scioglimento dell‟intero contratto a meno che la parte non sia considerata essenziale. La legge prevede tre generali cause di risoluzione del contratto: - risoluzione per inadempimento - risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione - risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione 2. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO L‟inadempimento di una parte, che permetta la risoluzione del contratto, deve presentare un requisito ulteriore rispetto al comune concetto di inadempimento: si deve trattare di un inadempimento di non scarsa importanza, avuto riguardo all‟interesse dell‟altra parte (l‟inadempimento di una parte è tale da rendere non più giustificata la controprestazione dell‟altra). 74 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) La risoluzione per inadempimento può assumere due forme: 1) risoluzione giudiziale se una delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive non adempie la propria obbligazione, l‟altra parte ha una scelta: a) può agire in giudizio per l‟inadempimento chiedendo al giudice di condannare l‟inadempiente ad eseguire la prestazione mancata (potendo, inseguito, sempre domandare la risoluzione del contratto) b) può agire per la risoluzione chiedendo al giudice di sciogliere il contratto (non potendo più chiedere l‟adempimento) 2) risoluzione stragiudiziale (utile per risolvere rapidamente il contratto) il contratto può essere risolto per inadempimento senza necessità di un provvedimento giudiziario in tre forme: a) diffida ad adempiere: la parte adempiente può intimare per iscritto l‟altra parte di adempiere entro un dato termine non inferiore a quindici giorni, altrimenti il contratto si intende risolto di diritto b) clausola risolutiva espressa: le parti convengono che, se una di esse sarà inadempiente, il contratto si risolve di diritto. Occorre anche che la parte adempiente dichiari all‟altra che intende valersi di questa clausola: sarà questa dichiarazione a risolvere il contratto c) è previsto un termine essenziale: una volta scaduto il contratto è risolto di diritto ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO Il rapporto di corrispettività tra le prestazioni contrattuali legittima ciascuna parte al rifiuto di adempiere la propria prestazione se l‟altra non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria. Un'altra eccezione è basata sul mutamento delle condizioni patrimoniali dell‟altro contraente, divenute tali da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione: la parte tenuta ad eseguire la prestazione per prima può sospendere l‟esecuzione della prestazione. La parte inadempiente è in ogni caso tenuta a risarcire il danno cagionato alla controparte. CLAUSOLA PENALE E CAPARRA Il contratto può prevedere una penale che viene versata solo per l‟inadempimento o per il ritardo con il duplice effetto di: - dispensare dall‟onere di provare il danno - limitare il risarcimento del danno all‟ammontare della penale pattuita (a meno che non sia prevista la risarcibilità del danno superiore) 75 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) La caparra, invece, è una somma di denaro che una parte dà all‟altra nel momento stesso della conclusione del contratto (detta anche caparra confirmatoria). Possono allora verificarsi tre situazioni: - se la parte che ha dato la caparra adempie il contratto l‟altra parte deve restituirgliela o imputarla alla prestazione dovuta - se la parte che ha dato la caparra non adempie il contratto l‟altra parte può trattenerla e recedere dal contratto - se è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, chi l‟ha data può esigere il doppio della caparra e recedere dal contratto La caparra penitenziale, invece, è sempre data al momento della conclusione del contratto ma il recedente la perde o deve il doppio di quella ricevuta. 3. RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE E RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA L‟impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore comporta l‟estinzione dell‟obbligazione. Nel caso in cui l‟obbligazione estinta derivi da un contratto a prestazioni corrispettive, l‟impossibilità sopravvenuta di una prestazione rende priva di ogni giustificazione la controprestazione. Essa comporta la risoluzione del contratto e l‟estinzione dell‟obbligazione dall‟altra parte (quindi la parte liberata dall‟obbligazione non può chiedere la controprestazione e, se l‟ha già ricevuta, deve restituirla). Se l‟impossibilità sopravvenuta della prestazione è solo parziale, il contratto non si risolve ma l‟altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della controprestazione e può recedere dal contratto. Nella disciplina della sopravvenuta impossibilità parziale di una delle prestazioni non c‟è solo un rapporto di corrispettività, c‟è anche uno specifico rapporto di corrispettività tra il valore economico dell‟una e quello dell‟altra. I contratti commutativi sono quei contratti a prestazioni corrispettive che hanno la funzione di attuare uno scambio tra prestazioni economicamente equivalenti dove le vicende straordinarie e imprevedibili, successive al contratto, che modificano il valore di una prestazione e provocano uno squilibrio economico influiscono sulla misura della controprestazione o, addirittura, sulla sorte del contratto. L‟eccessiva onerosità sopravvenuta riguarda i contratti a esecuzione differita e i contratti a esecuzione continuata o periodica. 76 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) La parte che deve la prestazione diventata eccessivamente onerosa può domandare la risoluzione giudiziale del contratto; l‟altra parte, se vuole evitare la risoluzione, può offrire di modificare equamente le condizioni contrattuali. NB: l‟onerosità sopravenuta deve essere eccessiva: deve consistere in un forte squilibrio tra il valore economico delle due prestazioni che abbia reso il contratto sensibilmente iniquo per una delle parti. CONTRATTI ALEATORI: contratti nei quali un contraente si obbliga a una prestazione ma è incerto, al momento della conclusione del contratto, se gli sarà dovuta la controprestazione; accetta perciò il rischio di dover eseguire la propria prestazione senza ricevere nulla in cambio. Il contratto può essere aleatorio: - per sua natura, come il contratto di assicurazione - per volontà delle parti, come la vendita di cosa futura Le norme sulla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non si applicano ai contratti aleatori. Ad essi si applicano le norme sulla risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta della prestazione. 4. LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO È, invece, irrilevante lo squilibrio economico originario tra le prestazioni: in sede di formazione del contratto, domina il principio dell‟autonomia contrattuale che è insindacabile e incensurabile (ognuno è libero di contrattare a condizioni a sé svantaggiose e vantaggiose per la controparte). A questo principio generale però sono stati apportati due temperamenti che vanno entrambi sotto il nome di rescissione. Rescissione: scioglimento o risoluzione del contratto per le sue specifiche cause: - rescissione in caso di contratto concluso in stato di pericolo chi assume obbligazioni a condizioni inique per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona - rescissione in caso di contratto concluso in stato di bisogno (rescissine per lesione) c‟è sproporzione tra le due prestazioni a causa di un bisogno economico di una parte e del quale l‟altra parte ha approfittato (es. chi svende i propri beni per avere denaro e il compratore ne approfitta offrendo un prezzo irrisorio conoscendo le condizioni di bisogno del venditore). La legge, però, stabilisce che occorre una lesione oltre la metà: la 77 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) prestazione ricevuta deve essere inferiore alla metà del valore che la prestazione eseguita aveva al tempo del contratto La rescissione per lesione non può essere domandata per i contratti aleatori. La parte contro cui è stata chiesta la rescissione del contratto può evitarla offrendo di modificare le condizioni del contratto in modo da ricondurle ad equità. La rescissione è soggetta al termine di prescrizione di un anno. 5. LA PRESUPPOSIZIONE Presupposizione: causa di risoluzione del contratto non prevista dalla legge ma riconosciuta dalla giurisprudenza. Consiste in un presupposto oggettivo del contratto che le parti hanno avuto presente al momento della sua conclusione ma che non hanno menzionato nel contratto, es. chi prende in locazione un balcone per assistere ad una manifestazione pubblica ma poi la manifestazione viene spostata e questo pretende la restituzione del corrispettivo già versato. Per molto tempo si è negato ogni valore giuridico alla presupposizione in quanto i motivi del contratto sono irrilevanti per il diritto. È accolta oggi l‟opposta soluzione basata sulla buona fede nell‟interpretazione e nell‟esecuzione del contratto e sul fatto che l‟evento sopraggiunto ha prodotto un‟alterazione funzionale della causa che non rende più giustificabile lo scambio tra le prestazioni. CAPITOLO DICIASSETTESIMO: CRITERI DI COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI E DI INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 1. LA BUONA FEDE CONTRATTUALE Esistono norme che formano il generale criterio di comportamento e impongono alle parti contraenti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative. 78 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Oltre che criterio di comportamento, la buona fede è anche criterio di interpretazione del contratto. Buona fede significa correttezza e lealtà. La buona fede ha due significati: - in materia di possesso indica uno stato soggettivo - come dovere di comportamento esprime un dovere (quello di comportarsi con lealtà) La buona fede come dovere comportamentale è detta buona fede contrattuale o oggettiva. Il dovere generale di buona fede contrattuale ha la funzione di colmare le inevitabile lacune legislative in quanto la legge non può prevedere tutte le possibili situazioni ma solo quelle più frequenti della vita economica e sociale. Il principio generale della correttezza e della buona fede consente di identificare altri divieti e altri obblighi previsti dalla legge e realizza così la “chiusura” del sistema legislativo. Le regole non scritte della correttezza e della lealtà sono regole di costume. Spetta al giudice stabilire ciò che è buona fede o è contrario alla buona fede ma non in termini soggettivi: deve riferirsi alle regole del costume che possono essere diverse dal suo concetto di correttezza. Il dovere di buona fede opera: 1) nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. In questo caso assume il carattere di un dovere di informazione di una parte nei confronti dell‟altra: ciascuna di esse ha il dovere di dare notizia delle circostanze che appaiono ignote all‟altra e che possono essere determinanti del suo consenso. Collegata al concetto di informazione si collega la reticenza: la violazione del dovere di informazione può dar luogo ad una azione di annullamento per dolo omissivo. L‟omessa informazione può però assumere rilievo e fondare un‟azione di danni della controparte, indipendentemente dall‟annullamento del contratto. Si considera contraria alla buona fede anche un‟improvvisa e ingiustificata rottura delle trattative precontrattuali. Responsabilità precontrattuale: chi, violando il dovere di buona fede nelle trattative contrattuali, ha cagionato un danno all‟altra parte è tenuto a risarcirlo; la sua fonte non è il contratto ma io fatto illecito ed è perciò una forma da fatto illecito. Ipotesi di responsabilità precontrattuale prevista dalla legge: la parte che, conoscendo l‟esistenza di una causa di invalidità del contratto, non né dà notizia all‟altra è tenuta a risarcire il danno provocato alla parte che aveva confidato nella validità del contratto. 79 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 2) nell’esecuzione del contratto. Due specifiche applicazioni di legge sono: a) l‟obbligo di comportarsi secondo la buona fede in pendenza della condizione, cioè custodendo con diligenza la cosa che sia alienata sotto condizione sospensiva o acquistata sotto condizione risolutiva b) il divieto di rifiutare la proprio prestazione, avvalendosi della eccezione di inadempimento, se il rifiuto è contrario alla buona fede (es. l‟azienda telefonica può legittimamente sospendere il servizio se l‟utente non paga la bolletta ma è contraria alla buona fede se la bolletta è stata recapitata nel mese di agosto e l‟utente era in ferie). 2. L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Se non è tacito, il contratto è fatto di parole, o scritte in un documento o dette a voce. Sono quindi necessari dei criteri di legge per l‟interpretazione. Sono criteri che vincolano le parti e dei quali si avvale il giudice. I criteri di interpretazione sono di duplice ordine: - criteri di interpretazione soggettiva si basano sulla ricerca della comune intenzione delle parti - criteri di interpretazione oggettiva si rifanno al concetto di buona fede contrattuale o altri elementi oggettivi che non si rifanno all‟intenzione delle parti CRITERIO DI INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA Nell‟interpretare un contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole usate, es. in un contratto di locazione non viene menzionato il canone, tradendo le intenzioni dei contraenti. Bisogna perciò ricavare le intenzioni delle parti al di là delle parole e la legge per fare ciò fornisce alcuni criteri: - criterio di carattere storico si valuta il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto (si considera la corrispondenza intercorsa tra le parti) - criterio di carattere logico si interpretano le singole clausole attribuendo a ciascuna il significato che risulta dal complesso del contratto (si considera io contratto nel suo insieme) CRITERIO DI INTERPRETAZIONE OGGETTIVA 80 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Il contratto deve essere interpretato secondo la buona fede, partendo dal presupposto che i contraenti siano corretti e leali anche se non lo sono affatto. È un criterio oggettivo perché può condurre a dare al contratto un significato diverso da quello corrispondente all‟intenzione delle parti (le parti non possono provare la mala fede, prevale l‟interpretazione secondo buona fede). Altri criteri oggettivi valgono per le clausole ambigue: 1) Vale il principio di conservazione del contratto: la clausola si interpreta nel senso in cui è valida ed efficace 2) Vale il criterio degli usi interpretativi: la clausola ambigua si interpreta secondo ciò che generalmente si applica nel luogo in cui il contratto è stato concluso 3) Le clausole delle condizioni generali di contratto si interpretano, nel dubbio, a favore del contraente più debole 4) Il contratto a titolo oneroso si interpreta nel miglior equilibrio possibile tra prestazione e controprestazione (equo contemperamento degli interessi delle parti) 5) Il contratto a titolo gratuito si interpreta nel senso meno gravoso per il contraente obbligato CAPITOLO DICIOTTESIMO: SINGOLI CONTRATTI 1. LA VENDITA Art. 1470: la vendita può avere oggetto sia il trasferimento della proprietà di una cosa, mobile o immobile, sia il trasferimento di un altro diritto, reale o di credito. La vendita è un contratto a titolo oneroso e la sua causa consiste nello scambio tra un diritto e una somma di denaro. La vendita ha dunque una duplice funzione economica: - circolazione dei beni e dei diritti - circolazione del denaro Il prezzo in denaro è l‟elemento che distingue la vendita dalla donazione (trasferimento di diritti senza corrispettivo) e dalla permuta (il trasferimento del diritto ha per corrispettivo il trasferimento di un altro diritto) Il contratto di vendita produce due ordini di effetti: 1) effetti reali la proprietà o l‟altro diritto si trasferisce dal venditore al compratore per effetto del solo consenso 81 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 2) effetti obbligatori la vendita è fonte di obbligazioni per il compratore e per il venditore. Sul compratore incombe l‟obbligazione di pagare il prezzo; sul venditore incombe l‟obbligazione di: a) consegnare la cosa al compratore b) fargli acquistare la proprietà della cosa o del diritto, quando l‟acquisto non è effetto immediato del contratto (nei contratti con oggetto cose indicate solo nel genere) c) garantire il compratore dall‟evizione garantire il compratore di essere proprietario di ciò che vende, altrimenti il venditore deve rimborsargli il prezzo e risarcirgli il danno Evizione: dopo la vendita un terzo rivendica con successo la proprietà della cosa e il compratore ne perde la proprietà. d) garantire il compratore dai vizi occulti della cosa i vizi materiali rendono la cosa non idonea all‟uso cui è destinata o ne diminuiscono il valore; sono occulti se il compratore non li conosceva al momento del contratto. I vizi occulti equivalgono alla mancanza delle qualità promesse o delle qualità essenziali della cosa. La garanzia per i vizi occulti può essere esclusa o limitata dal contratto a meno che il venditore non li abbia taciuti in mala fede. Il compratore deve denunciare i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta e poi ha un termine di prescrizione di un anno dalla consegna per far valere la garanzia. In giudizio il compratore può esercitare: - l‟azione redibitoria chiede la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo restituendo la cosa - l‟azione estimatoria domanda la riduzione del prezzo o un parziale rimborso Il compratore, in ogni caso, ha diritto al risarcimento dei danni subiti se il venditore non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore si libera da responsabilità solo provando di aver esercitato tutti gli opportuni controlli. Il compratore ha diritto al risarcimento sino ai danni derivati dai vizi della cosa (es. l‟operaio si ferisce per il mal funzionamento della macchina). A maggior tutela dei consumatori, le garanzie nella vendita dei beni di consumo sono regolate da norme speciali. Consumatore: persona fisica che compra il bene per il consumo o l‟utilizzazione propria e non come mezzo per produrre altri beni. Bene di consumo: qualsiasi bene mobile adatto al diretto soddisfacimento di bisogni propri del compratore o della sua famiglia (sono esclusi gli strumenti finanziari). Acqua, gas ed energia elettrica non sono considerati beni mobili, a meno che non si tratti di vendita di bombole di gas o di bottiglie d‟acqua. 82 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 2. CONTINUA: LA VENDITA OBBLIGATORIA Vendita obbligatoria: caso in cui il trasferimento della proprietà della cosa venduta non è effetto immediato del contratto e sul venditore incombe pertanto l‟obbligazione di faracquistare al compratore la proprietà del bene venduto. Si tratta comunque di un effettoreale solo che si produce in un momento successivo. Casi di vendita obbligatoria: 1) la vendita di cose determinate solo nel genere la proprietà passa solo al momento dell‟individuazione 2) vendita di cose future la proprietà passa solo nel momento in cui la cosa viene ad esistenza La vendita di cosa futura può essere: - vendita della speranza contratto aleatorio: il compratore paga il prezzo o non ne può chiedere la restituzione se la cosa non viene ad esistenza - vendita della cosa sperata contratto commutativo: è nullo se la cosa non viene ad esistenza 3) vendita di cosa altrui è valida la vendita di cose che, al momento del contratto, non appartengono al venditore. La vendita però non trasferisce la proprietà ma è fonte di obbligazione per il venditore di procurarsi la proprietà della cosa e il compratore ne acquista la proprietà nel momento stesso in cui il venditore è diventato proprietario e non sarà necessario un nuovo atto di trasferimento dal venditore al compratore 4) vendita a rate con riserva di proprietà la vendita a rate di cose mobili si basa su tre principi: a) il venditore è obbligato a consegnare immediatamente la cosa al compratore che ne acquista subito la facoltà di godimento b) il compratore diventa proprietario della cosa solo quando ha pagato l‟ultima rata del prezzo c) i rischi relativi alla cosa venduta passano al compratore al momento della consegna Questa forma di vendita realizza congiuntamente due esigenze: permette al compratore di conseguire immediatamente il godimento della cosa e permette al venditore di accrescere il volume delle sue vendite. 3. LA LOCAZIONE 83 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Locazione: contratto mediante il quale una parte(locatore) si obbliga a far godere all‟altra parte (locatario) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, con un determinato corrispettivo. È un contratto consensuale (si perfeziona solo con il consenso delle parti) ed ha effetti solo obbligatori: il locatario non consegue nessun diritto reale sulla cosa ma solo diritto di credito. È inoltre un contratto a titolo oneroso: perché si abbia locazione è essenziale la pattuizione di un corrispettivo. Con il contratto di locazione il proprietario concede ad altri il godimento della propria cosa ma solo per un dato tempo e solo per un determinato uso e continua a godere della cosa percependo il frutto civile che è il corrispettivo della locazione. La causa della locazione è dunque lo scambio tra concessione del godimento di un bene e corrispettivo. Con il contratto di locazione il locatore si obbliga: 1) a consegnare la cosa al conduttore 2) a mantenerla in condizioni tali da servire all‟uso convenuto nel contratto 3) garantire il pacifico godimento della cosa da parte del locatario (nel caso in cui terzi arrechino molestie pretendendo diritti sulla cosa) Il locatario è, a sua volta, obbligato: 1) a servirsi della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia per l‟uso stabilito nel contratto 2) a dare il corrispettivo nei termini stabiliti 3) a restituire la cosa al termine della locazione nello stato in cui l‟ha ricevuta (salvo il deterioramento derivante dall‟uso) Temporaneità del godimento: non può essere superiore a trent‟anni. La locazione può essere: - a tempo determinato la locazione cessa con la fine del termine. È suscettibile di rinnovazione tacita - a tempo indeterminato la locazione cessa per effetto della disdetta: dichiarazione di recesso di una delle parti La locazione può avere per oggetto qualsiasi ma se si tratta di cosa produttiva la locazione prende il nome specifico di affitto (es. fondo rustico, azienda, capannone industriale). L‟affittuario ha però l‟ulteriore obbligazione di curare la gestione della cosa produttiva secondo la sua destinazione economica ma ha il diritto di fare propri i frutti della cosa. 84 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 4. CONTINUA: LA LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI L‟ammontare del canone è rimesso d‟accordo tra le parti secondo i principi generali sull‟autonomia contrattuale delle parti e dipende dalla legge di mercato della domanda e dell‟offerta. Il canone pattuito resta immutato per tutta la durata del contratto anche se le condizioni di mercato mutano nel tempo. Le locazioni per immobili urbani hanno regole particolari che riguardano separatamente: 1) le case per abitazione Con la legge 392 del 1978 il canone di locazione delle case per abitazione era stato sottratto alle leggi di mercato in quanto la casa rappresenta un bisogno primario dell‟uomo e non poteva superare il 3,85% del valore dell‟immobile. Questo regime è oggi soppresso e il canone può essere determinato liberamente ma il contratto non può avere una durata minima di quattro anni. 2) immobili urbani ad uso diverso dall’abitazione Per gli immobili adibiti ad attività industriali, commerciali, ecc. vale ancora le legge 392: c‟è una parziale sospensione delle leggi di mercato per evitare che la rendita immobiliare incida negativamente sulle attività economiche: il canone iniziale è determinato dalle leggi di mercato ma successivamente non può aumentare in maniera superiore al 75% dell‟aumento del costo della vita. 5. IL MANDATO Mandato: contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga nei confronti dell‟altra (mandante) a compiere uno o più atti giuridici per conto di quest‟ultima. Il suo oggetto è una prestazione di fare ma, a differenza dal contratto d‟opera, non consiste nello svolgimento di una qualsiasi attività bensì nel compimento di atti giuridici per conto altrui. Il mandato può essere: - con rappresentanza il mandatario agisce in nome del mandante - senza rappresentanza il mandatario agisce per conto del mandante ma in proprio nome - speciale riguarda il compimento di specifici atti giuridici - generale riguarda la cura di tutti gli interessi del mandante o di tutti gli interessi di un dato tipo (comprendono solo gli atti di ordinaria amministrazione) Di regola, il mandato è un contratto a titolo oneroso ma le parti possono comunque pattuire che il mandato sia gratuito. Il mandatario deve comunque comportarsi con la 85 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) diligenza del buon padre di famiglia ma se il mandato è gratuito un‟eventuale colpa è valutata con minor rigore. Il mandato si basa sulla fiducia del mandante nel mandatario e da questo ne deriva che: - il mandatario non può farsi sostituire da altri, salvo autorizzazione del mandante - il mandato si estingue per morte del mandante o del mandatario - il mandante può in ogni momento revocare il mandato con giusta causa Il mandatario può, a sua volta, rinunciare al mandato ma, a meno che non si tratti di giusta causa, rispondendo dei danni provocati. 6. CONTRATTI DI PRESTITO: COMODATO, MUTUO Il prestito assume due forme: - comodato ha per oggetto cose immobili o cose mobili infungibili - mutuo ha per oggetto somme di denaro o cose fungibili COMODATO È un contratto reale con il quale una parte (comodante) consegna all‟altra parte (comodatario) una determinata cosa affinché se ne serva per un uso determinato con l‟obbligazione di restituire la stessa cosa ricevuta. La consegna della cosa, dunque, non è oggetto di obbligazione ma un requisito necessario per la conclusione del contratto. È un contratto a titolo gratuito e la sua causa è, generalmente, lo spirito di liberalità. La gratuità è l‟unico elemento distintivo del comodato dalla locazione. La cosa deve essere restituita alla scadenza del termine pattuito o quando il comodatario se n‟è servito per l‟uso pattuito. Si parla di precario nell‟ipotesi in cui sia stato espressamente pattuito che il comodatario deve restituire la cosa non appena il comodante ne faccia richiesta. MUTUO È il prestito di determinate quantità di denaro o alter cose fungibili. Le cose consegnate dal mutuante passano in proprietà al mutuatario il quale è obbligato a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità. Il mutuo può essere: 86 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) - contratto reale si perfeziona con la consegna e il passaggio di proprietà delle cose dal mutuante al mutuatario - contratto consensuale il mutuante si obbliga a prestare una somma al mutuatario Di regola, il mutuo è un contratto a titolo oneroso: il corrispettivo che il mutuatario deve al mutuante consiste nel pagamento degli interessi, dovuti secondo il tasso legale o secondo il più alto tasso pattuito, che deve essere per iscritto. 7. L’APPALTO In alcuni settori dell‟attività produttiva l‟imprenditore opera su commissione del cliente. Appalto: contratto mediante il quale l‟appaltatore si obbliga verso il committente, dietro corrispettivo in denaro, a compiere un‟opera o un servizio con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. L‟appaltatore si assume il rischio di: - non coprire, con il corrispettivo pattuito, i costi di costruzione ed esecuzione dell‟opera . non ricevere dal committente nessun corrispettivo se non riesce a realizzare l‟opera . non l‟ha realizzata secondo il . progetto convenuto . se l‟opera perisce prima della . consegna L‟obbligazione assunta dall‟appaltatore è un‟obbligazione di risultato: l‟appaltatore è inadempiente se non realizza l‟opera ma ha diritto a un compenso per la parte già compiuta se l‟impossibilità della prestazione non sia imputabile a nessuna delle due parti. L‟appaltatore è inadempiente anche se realizza l‟opera in modo difforme dal progetto convenuto: in tal caso l‟appaltatore può invocare la garanzia dell‟appaltatore chiedendo che le difformità siano eliminate o che sia ridotto il corrispettivo. Il committente può recedere dal contratto anche se è già iniziata l‟opera ma deve rimborsare l‟appaltatore per le spese sostenute e per il mancato guadagno. Appalto-somministrazione: l‟appalto può avere per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi (es. manutenzione degli impianti industriali). 8. IL CONTRATTO D’OPERA Ha la medesima struttura dell‟appalto: il prestatore d‟opera si obbliga verso il committente a compiere, dietro corrispettivo, un‟opera o un servizio: prestatore d‟opera differisce 87 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) dall‟appaltatore perché il esegue l‟opera o il servizio con il lavoro prevalentemente proprio. L‟appalto è il contratto del grande medio imprenditore, il contratto d‟opera e il contratto del piccolo imprenditore e dell‟artigiano. Il lavoro deve essere autonomo, cioè senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente circa le modalità di esecuzione della prestazione. Il contratto d‟opera è il contratto mediante il quale il lavoratore autonomo (l‟artigiano) si procura il sostentamento. Il corrispettivo si determina, quando non è convenuto dalle parti, in relazione al risultato ottenuto ed al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Il rischio del lavoro incombe sul prestatore d‟opera e non sul committente: se l‟esecuzione dell‟opera diventa impossibile, il prestatore d‟opera ha diritto solo a un compenso per il lavoro prestato in relazione all‟utilità della parte dell‟opera compiuta. Il contratto d‟opera può essere: - un contratto d‟opera manuale il lavoro dell‟artigiano: il rischio incombe sul prestatore d‟opera - un contratto d‟opera intellettuale il lavoro dell‟ingegnere, avvocato, ecc.: il rischio incombe sul cliente L‟obbligazione del prestatore d‟opera manuale è un‟obbligazione di risultato: l‟oggetto del contratto è il risultato del lavoro. L‟obbligazione del prestatore d‟opera intellettuale è, invece, un‟obbligazione di mezzi: l‟oggetto del contratto è il comportamento diligente ed esperto. 9. IL TRASPORTO Trasporto: servizio di trasferimento di persone o cose da un luogo all‟altro. Il committente è il viaggiatore nel trasporto di persone e il mittente nel trasporto di cose; chi si obbliga al trasporto è il vettore. L‟obbligazione del vettore è un‟obbligazione di risultato: egli si obbliga a portare incolumi le persone e intatte le cose. Il vettore è, perciò, inadempiente e responsabile del danno: 1) per la mancata esecuzione o ritardo del trasporto (salvo che non sia per cause a lui non imputabile) 2) per il sinistro che durante il trasporto le persone abbiano subito o per la perdita o il deterioramento delle cose trasportate 88 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) La prova liberatoria di quest‟ultima responsabilità è diversa a seconda dei casi: - nel trasporto di cose il vettore è responsabile dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario a meno che non provi che la perdita o il deterioramento derivi da un caso fortuito - nel trasporto di persone il vettore è liberato da responsabilità per il sinistro solo se prova di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno Differenza: il vettore di persone può essere chiamato a rispondere anche di fronte ad eventi fortuiti che, nel trasporto di cose, lo esonerebbero da responsabilità. 10. IL DEPOSITO Deposito: contratto che consiste nella custodia di una cosa mobile con l‟obbligo: - per il depositario di restituire la cosa in natura a richiesta del depositante - per il depositante di riprenderla al termine convenuto o a richiesta del depositario Il deposito, a differenza del trasporto, è un contratto reale, cioè si perfeziona con la consegna della cosa. Generalmente il deposito è gratuito a meno che il depositario non esercita professionalmente l‟attività, es. custodi dei parcheggi. Il deposito ha come oggetto cose infungibili delle quali il depositario non può servirsi e che deve restituire in natura Deposito irregolare: ha per oggetto denaro e altre cose fungibili e il depositario ne diventa proprietario con la facoltà di servirsene, es. nelle operazioni di banca. Sono applicate le stesse norme che regolano il mutuo. Ha una duplice funzione: - nell‟interesse del depositante ha una funzione di custodia - nell‟interesse del depositario ha una funzione di credito Il depositario deve custodire la cosa con la media diligenza. Egli è liberato dall‟obbligazione di restituire la cosa se la detenzione gli è tolta in conseguenza a un fatto a lui non imputabile ma è inadempiente se non dà la prova dello specifico fatto che gli ha fatto perdere la detenzione della cosa. DEPOSITO IN ALBERGO L‟albergatore risponde alla perdita delle cose portate dai clienti nell‟albergo, e a lui non consegnate, sino a un limite massimo pari a cento volte il prezzo dell‟alloggio giornaliero in albergo. La sua responsabilità è illimitata quando: 89 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 1) la perdita riguarda cose consegnate in custodia all‟albergatore o che si è rifiutato di custodire 2) la perdita è dovuta a colpa sua o dei suoi ausiliari 11. I CONTRATTI NELLE LITI Transazione: contratto con il quale le parti con reciproche concessioni pongono fine a una lite già insorta o che può insorgere. È un contratto largamente diffuso: i litiganti eliminano così l‟incertezza dell‟esito del giudizio e l‟attesa del processo. Le parti, accordandosi, dispongono dei propri diritti. La transazione presuppone l’incertezza sull‟esito della lite: è annullabile la transizione su lite già decisa con sentenza ma della quale le parti non avevano notizia. La transizione non determina l‟estinzione del rapporto da cui è nata la lite ma se una delle parti non adempie gli obblighi nascenti dalla transizione, l‟altra parte può chiederne la risoluzione. Il contratto di transizione deve essere provato per iscritto. CAPITOLO DICIANNOVESIMO: I FATTI ILLECITI 1. LA RESPONSABILITA’ DA FATTO ILLECITO Fatto illecito: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto. Le obbligazioni derivano, oltre che da contratto, anche da fatto illecito: l‟obbligazione che ne deriva è quella di risarcire il danno. È un‟obbligazione di dare, avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro che rappresenti l‟equivalente monetario del danno cagionato. Responsabilità contrattuale responsabilità per danni del contraente inadempiente Responsabilità extracontrattuale responsabilità per danni cagionati con fatto illecito. È detta anche responsabilità civile o aquilana. Responsabilità penale responsabilità per fatto previsto dalla legge come reato. Un medesimo fatto può essere fonte sia di responsabilità penale che civile. 90 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Elementi costitutivi del fatto illecito: - oggettivi il fatto, il danno ingiusto, il rapporto di causalità tra fatto e danno - soggettivi il dolo o la colpa 1) il fatto È un comportamento umano commissivo (consistente nel fare) o omissivo (consistente nel non fare) 2) il danno ingiusto È la lesione di un interesse altrui, meritevole di protezione secondo l‟ordinamento giuridico. Il principio della risarcibilità di ogni danno qualificabile ingiusto è una clausola generale: quando non è la legge a valutare se un danno è ingiusto, la valutazione spetta al giudice. Per questo motivo il nostro sistema giuridico è retto dal principio dell‟atipicità dell’illecito. In Germania, invece, i diritti la cui lesione rende risarcibile il danno sono determinati tassativamente (principio della tipicità dell‟illecito). Casi in cui la presenza del requisito dell‟ingiustizia del danno è fuori discussione: a) quando è leso un diritto della personalità: diritto all‟integrità fisica, diritto alla salute, ecc. b) quando è leso un diritto reale: diritto di proprietà, diritto di servitù c) quando l‟uccisione di una persona comporti una lesione del diritto al mantenimento dei suoi familiari d) quando è leso un diritto relativo e in particolare un diritto di credito: l‟uccisione di un giocatore di calcio lede alla società calcistica; la distruzione della casa in locazione lede sia il proprietario sia il locatario. In questi due casi il fatto del terzo cagiona l‟estinzione del rapporto obbligatorio ma ci sono anche casi in cui il fatto del terzo non estingue il rapporto obbligatorio e sono comunque riconosciuti come risarcibili della lesione: - quando il terzo ha reso solo temporaneamente impossibile la prestazione del debitore (es. ferimento in un incidente d‟auto) - quando il terzo è concorso nell‟inadempimento del debitore o istigandolo a non adempiere o rendendosi partecipe all‟inadempimento (es. l‟imprenditore vincolato dal patto di non concorrenza che fa concorrenza sotto altro nome) e) quando è lesa la libertà contrattuale. Il contraente conclude un contratto sotto falsa informazione del terzo f) quando è lesa una situazione di fatto che appaia meritevole di protezione 91 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) g) quando è leso, da parte della pubblica amministrazione, un interesse legittimo Il concetto di danno ingiusto si compone anche di un estremo negativo: deve trattarsi di un danno che non sia stato cagionato nell’esercizio di un diritto (es. il diritto del datore di licenziare cagiona un danno al dipendente ma non è un danno ingiusto). 3) il rapporto di causalità tra il fatto e il danno Tra il fatto e il danno deve esserci un rapporto di causa ed effetto per cui il primo abbia cagionato il secondo. Per il diritto, però, occorre che ci sia un rapporto di causalità in senso giuridico: l‟evento dannoso deve apparire come conseguenza prevedibile ed evitabile del fatto commesso. 4) il dolo o la colpa Dolo: intenzione di provocare l‟evento dannoso (ha un senso diverso dal vizio del consenso) Fatto doloso: comportamento assunto con l‟intenzione di provocare, come conseguenza, il danno. Colpa: mancanza di diligenza, prudenza e perizia. Fatto colposo: evento dannoso non voluto ma provocato da un comportamento negligente, imprudente o imperito. L‟onere della prova: - nella responsabilità contrattuale è il debitore che deve provare che la prestazione è diventata impossibile non per sua colpa - nella responsabilità extracontrattuale è il creditore che deve provare la colpa del debitore (incombe sul danneggiato) Dolo eventuale: è dolo eventuale quello di chi, pur non agendo per realizzare l‟evento dannoso, ne rappresenta il suo possibile verificarsi come conseguenza della propria azione (chi ferisce qualcuno anche se aveva solo lo scopo di intimidirlo) Colpa cosciente: atteggiamento di chi si comporta imprudentemente con la previsione del possibile evento dannoso ma che confida di poter evitare (il poliziotto che spara al malvivente ma colpisce l‟ostaggio). 2. LA RESPONSABILITA’ INDIRETTA Di norma, l‟obbligazione di risarcire il danno incombe su colui che ha commesso il fatto ma nei casi di responsabilità indiretta il responsabile del danno è un soggetto diverso da quello che ha commesso il fatto. 92 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Casi di responsabilità indiretta: 1) responsabilità dei padroni e dei committenti se il danno è cagionato da un dipendente risponde del danno anche il datore di lavoro: poiché il datore fa proprio il risultato del lavoro altrui deve anche assumersene anche i rischi 2) responsabilità di chi è tenuto alla sorveglianza di incapaci 3) responsabilità di genitori, tutori e precettori Chi è tenuto alla sorveglianza degli incapaci, i genitori, i tutori e i precettori possono liberarsi da responsabilità provando di non aver potuto impedire il fatto. Padroni e committenti, invece, rispondono sempre e comunque del fatto illecito dei loro dipendenti. 3. LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA Nei casi di responsabilità oggettiva si risponde a un fatto produttivo di danno anche se lo si è commesso senza dolo e senza colpa. La responsabilità oggettiva si basa sulla sola esistenza di un rapporto di causalità tra fatto e danno: si risponde se il fanno appare come conseguenza prevedibile ed evitabile del fatto stesso e ci si libera da responsabilità con la prova dell‟imprevedibilità o dell‟inevitabilità dell‟evento dannoso. Casi di responsabilità oggettiva: 1) esercizio di attività pericolose Chi cagiona danno ad altri nello svolgimento di un‟attività pericolosa è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (es. fabbrica di esplosivi, imprese chimiche) Chi ha cagionato il danno nell‟esercizio di un‟attività pericolosa ne risponde indipendentemente da ogni sua colpa, anche se al momento del fatto ha usato diligenza e prudenza. La prova liberatoria non verte sulle modalità del fatto che ha cagionato il danno ma sulle modalità di organizzazione dell‟attività pericolosa, che devono apparire idonee a prevenire l‟eventualità di effetti dannosi. 2) animali o cose in custodia Il proprietario di un animale risponde del danno da questo cagionato (es. il cane ha morso un passante) salvo che provi il caso fortuito (es. la catena si è rotta a causa di un fulmine). Anche chi ha cose in custodia (es. gasolio custodito nel serbatoio di riscaldamento domestico) risponde del danno cagionato alla cosa (l‟esplosione della cosa) salvo che provi il fatto fortuito (un fulmine ha provocato un corto circuito). 3) rovina di edificio 93 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Se un edificio crollando provoca danni a persone o cose il proprietario ne risponde salva la prova che il crollo non sia stato dovuto a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione (es. un terremoto) 4) circolazione di veicoli Il conducente di veicoli senza guida di rotaia è responsabile del danno provocato dalla circolazione del veicolo anche se non è in colpa. Si libera da responsabilità solo con la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il conducente risponde del danno anche se questo deriva da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del veicolo. Nel caso di scontro tra veicoli si presume che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a cagionare il danno subito dai singoli veicoli. A ciascuno incombe l‟onere di provare di chi sia realmente la colpa. Se il conducente non è proprietario del veicolo concorre la responsabilità indiretta del proprietario che può liberarsi da responsabilità solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Il danneggiato può, a sua scelta, esigere l‟intero risarcimento dal conducente o dal proprietario. 4. IL RISARCIMENTO DEL DANNO Chi è responsabile del danno deve risarcirlo. Invece di una somma di denaro si può ottenere, se possibile, una reintegrazione in forma specifica: ad es. un nuovo bene in sostituzione di quello distrutto o danneggiato. Il danno permanente a persone può anche essere liquidato in forma di rendita vitalizia. Il danno risarcibile è, di regola, solo il danno patrimoniale. I danni non patrimoniali (danni morali) consistenti nelle sofferenze fisiche o psichiche del danneggiato, sono risarcibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Il caso più importante è quello del fatto cagionato come fatto illecito per il codice civile e reato per il codice penale. Da qualche tempo, la Cassazione ha esteso la risarcibilità del danno patrimoniale ad ogni caso di danno alla persona anche se non previsto dalla legge. Danno biologico: lesione dell‟integrità psico-fisica della persona, quale bene protetto in sé e per sé e indipendentemente dalla capacità della persona di produrre ricchezza. Se più persone sono responsabili del medesimo danno ne rispondono solidalmente: il danneggiato può esigere l‟intero risarcimento a ciascuno di essi indipendentemente dalla gravità della colpa dei singoli. 94 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 5. IL DANNO DA PRODOTTI Ogni prodotto industriale deve poter essere usato in condizioni di sicurezza senza poter pregiudicare l‟integrità fisica e i beni dell‟utente. Pertanto il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto. CAPITOLO VENTESIMO: ALTRI ATTI O FATTI FONTE DI OBBLIGAZIONI 1. ALTRI ATTI: LE PROMESSE UNILATERALI Oltre che da contratto e da fatto illecito, le obbligazioni derivano da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell‟ordinamento giuridico. Atti che producono obbligazioni simili ai contratti: l‟obbligazione sorge per effetto di una dichiarazione di volontà ma non occorre la concorde dichiarazione delle parti, basta la sola dichiarazione dell‟obbligato. Fatti che producono obbligazioni simili ai fatti illeciti: l‟obbligazione sorge indipendentemente dalla volontà dell’obbligato. Atti unilaterali atti produttivi di effetti reali Promesse unilaterali atti produttivi di effetti obbligatori: un soggetto è obbligato a eseguire una prestazione per il solo fatto di averla promessa indipendentemente dall‟accettazione dell‟altro soggetto. Le promesse unilaterali sono rette dal principio della tipicità: producono effetti solo nei casi previsti dalla legge (i contratti invece possono essere anche atipici). Nella categoria delle promesse unilaterali rientrano la promessa di pagamento e il riconoscimento di debito. Con l‟adempimento della promessa o della ricognizione si adempiono due rapporti obbligatori: quello che nasce dal rapporto sottostante e quello che trova fonte nella promessa o nella ricognizione. La dichiarazione fa presumere l‟esistenza del rapporto fondamentale sino a prova contraria: l‟onere di provare che il pagamento promesso o che il debito riconosciuto non ha causa incombe sul debitore. 95 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Altra fonte di obbligazione è la promessa al pubblico: il promittente è vincolato dalla sua unilaterale dichiarazione non appena questa è resa pubblica. 2. ALTRI FATTI: GESTIONE DI AFFARI, PAGAMENTO DI INDEBITO, ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA GESTIONE DI AFFARI Appartengono alla categoria “altri fatti”, diversi dai fatti illeciti, che sono fonte di obbligazione. È il caso di chi si comporta come mandatario altrui senza aver ricevuto alcun mandato (gestore), il che può accadere quando, in assenza dell‟interessato, altri si preoccupa di curare i suoi interessi. Da questo comportamento discendono due serie di obbligazioni: - il gestore è tenuto a continuare la gestione dell‟affare altrui, secondo le norme del mandato e finché l‟interessato non sia in grado di provvedervi da sé - l‟interessato è tenuto ad adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in suo nome e a rimborsargli le spese sostenute Perché sorgano queste obbligazioni è sufficiente che la gestione sia stata utilmenteiniziata pur non producendo il risultato sperato. PAGAMENTO DI INDEBITO È l‟esecuzione di una prestazione non dovuta. Può trattarsi di indebito oggettivo: il pagamento non ha, oggettivamente, alcuna valida giustificazione, es. una sentenza annullata o contratto dichiarato nullo. In questi casi il pagamento si rivela un fatto privo di causa ma il fatto diventa fonte di obbligazione e di un diritto di credito: - obbligazione di restituire ciò che si è indebitamente ricevuto - diritto di riottenere ciò che è stato indebitamente dato Casi in cui il diritto di riottenere viene meno: 1) prestazione eseguita in esecuzione delle obbligazioni naturali Si tratta di doveri morali e sociali, cioè obbligazioni naturali: nessuna forma di legge esige di adempierle ma l‟individuo la adempie con la convinzione di esservi tenuto, ad es. i pagamenti scaduti i termini di prescrizione, debiti di gioco e di scommessa. 96 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Trattandosi di doveri solo morali o sociali non si può pretendere l‟adempimento in giudizio ma chi le esegue spontaneamente non può riottenere ciò che ha dato. Assumono diritto solo se adempiute. 2) prestazione contraria al buon costume Il contratto contrario al buon costume è nullo e perciò non attribuisce azione in giudizio per ottenere l‟adempimento; ma chi, in esecuzione del contratto, abbia eseguito la prestazione non può ripetere (riottenere) ciò che ha dato (es. il dirigente che ha pagato il giocatore della squadra avversaria). L‟indebito è soggettivo quando, per errore scusabile, si paga un debito altrui credendolo proprio. In questo caso, a differenza dell‟indebito oggettivo, il debito esiste ma è stato pagato da una persona diversa dal debitore: è ammessa la ripetizione. ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Avviene quando si verifica, tra due soggetti, uno spostamento patrimoniale tale per cui uno subisca un danno e l‟altro si arricchisca. Può avvenire sia per eventi naturali che per fatto dell‟uomo. Per la legge l‟arricchimento privo di un titolo che lo giustifichi è un fatto produttivo di obbligazione: chi si è arricchito è tenuto a indennizzare l‟altro nei limiti del proprio arricchimento, cioè deve corrispondergli la minor somma tra l‟ammontare del danno altrui e quello del proprio arricchimento. L‟arricchimento è un‟azione: - generale è esperibile in una serie illimitata di ipotesi - sussidiaria è proponibile solo quando il danneggiato non può esercitare nessun‟altra azione CAPITOLO VENTUNESIMO: RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE E GARANZIA DEL CREDITORE 1. LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE Debito: dovere del debitore di eseguire una data prestazione avente valore economico. Credito: diritto del creditore di esigere quella data prestazione. Rapporto obbligatorio: correlazione tra dovere del debitore e diritto del creditore che può derivare da contratto, atto illecito, altro atto o fatto. Si estingue con l‟adempimento. 97 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Principio della responsabilità patrimoniale del debitore: egli risponde dell‟adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti o futuri, che garantiscono la garanzia del creditore. Differenza tra debito e responsabilità del debitore: - il debito ha per oggetto la specifica prestazione dedotta in obbligazione - la responsabilità ha per oggetto l‟intero patrimonio del debitore Differenza tra credito e garanzia del credito: - il credito è il diritto ad una specifica prestazione dedotta in obbligazione - la garanzia del credito è costituita dall‟intero patrimonio del debitore Il rapporto tra debito e responsabilità (e tra credito e garanzia) si manifesta in varie fasi del rapporto obbligatorio: 1) se si tratta di obbligazioni da contratto, si manifesta nella fase costitutiva Si fa volontariamente credito a una persona se il debitore dispone di un patrimonio che ne rappresenti un‟idonea garanzia per il creditore, cioè che il cui valore sia superiore all‟ammontare del debito assunto. 2) si manifesta nella fase estintiva La responsabilità patrimoniale del debitore è predisposta all‟eventualità che il debitore non esegua la prestazione dovuta. In tal caso il creditore può procedere alla esecuzioneforzata che potrà essere: - in forma generica se il credito ha per oggetto una somma di denaro, il creditore può realizzare sul patrimonio del debitore il pignoramenti e la vendita forzata di un suo bene, soddisfacendo il suo credito con il ricavato della vendita - in forma specifica se il credito ha un oggetto diverso dal denaro, il creditore può ottenere per provvedimento del giudice la prestazione che il debitore non ha eseguita spontaneamente Se l‟esecuzione in forma specifica non è possibile, interviene ancora l‟esecuzione in forma generica: l‟inadempimento determina l‟obbligazione di risarcire il danno. 3) si manifesta nella fase intermedia tra il momento costitutivo del rapporto obbligatorio e il tempo dell’adempimento In questa fase assumono rilevanza le vicende che possono investire il patrimonio del debitore, che riducendosi per varie ragioni può pregiudicare la garanzia del creditore. Il creditore è allora legittimato ad adottare diverse misure di tutela preventiva del credito (decadenza dal beneficio del termine e mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale). 98 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 2. LE GARANZIE REALI: IL PEGNO Il patrimonio del debitore è solo una garanzia generica per il creditore perché quel bene può essere nel frattempo essere venduto a terzi, ecc. Una garanzia specifica è invece il pegno o l‟ipoteca. Pegno e ipoteca hanno entrambi la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito. Differenza tra pegno e ipoteca: - pegno si costituisce su cose mobili o su diritti di credito - ipoteca si costituisce su cose immobili e su beni mobili registrati Pegno e ipoteca sono diritti reali di garanzia su cosa altrui: il bene resta di proprietà chi lo ha dato in pegno o in ipoteca ma il creditore acquisisce due diritti: 1) il diritto di procedere ad esecuzione forzata sul bene anche nei confronti del terzo acquirente (il pegno o ipoteca segue la cosa in tutti i suoi passaggi di proprietà) 2) il diritto di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene con preferenza rispetto agli altri eventuali creditori dello stesso debitore: diritto di prelazione. È nullo però il patto di commissione con il quale creditore e debitore convengono che, in caso di mancato pagamento, la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore. Il pegno si costituisce per contratto scritto: - nel caso di pegno di cose mobili il contratto reale si perfeziona solo con la consegna della cosa al creditore - nel caso di pegno di credito il contratto si perfeziona solo con la notificazione del pegno al creditore Se il debitore paga il credito garantito da pegno su cosa mobile, il creditore deve restituire la cosa, altrimenti la vende. Nel caso di pegno di crediti, il creditore è tenuto a riscuotere il credito il pegno di crediti implica anche un mandato a riscuotere il credito del proprio debitore. 3. CONTINUA: L’IPOTECA L‟ipoteca ha come oggetto i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri; la costituzione dell‟ipoteca richiede l’iscrizione in pubblici registri. Fonti dell‟ipoteca: 99 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 1) ipoteca volontaria è basata su un contratto (necessariamente scritto )tra debitore e creditore o su un atto unilaterale del debitore 2) ipoteca giudiziale è basata su una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro o all‟adempimento di un‟obbligazione 3) ipoteca legale può essere iscritta anche contro la volontà del debitore, ad es. l‟ipoteca sul bene alienato Il contratto per l‟ipoteca volontaria, la sentenza per l‟ipoteca giudiziaria o l‟atto di alienazione del bene per ipoteca legale sono semplicemente titoli per ottenere la costituzione dell‟ipoteca che si costituisce solo con l’iscrizione nei registri. Su uno stesso bene si possono iscrivere più ipoteche. Ogni successiva ipoteca è contrassegnata da un grado e se il bene viene sottoposto a vendita forzata il ricavato andrà prima al creditore di primo grado, poi al secondo, ecc. Se l‟iscrizione non viene rinnovata ha effetto per vent‟anni. L‟ipoteca è un diritto reale di garanzia che si trasmette anche a eredi o terzi acquirenti (nel caso in cui il debitore non paghi). L‟ipoteca si estingue con la sua cancellazione dal registro su domanda dell‟interessato corredata dal titolo che giustifichi la cancellazione oppure su sentenza che ne ordini la cancellazione. 4. LE GARANZIE PERSONALI: LA FIDEIUSSIONE Con la garanzia personale una persona garantisce, con il proprio patrimonio, l‟adempimento di un‟obbligazione altrui. Fideiussione: contratto con il quale una persona garantisce l‟adempimento di un‟obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore. È efficace anche se il debitore non ne fosse neppure a conoscenza. La fideiussione produce l‟effetto della responsabilità solidale: il creditore può esigere il pagamento da uno o dall‟altro senza necessità di rivolgersi prima al debitore principale. La volontà di assumersi un‟obbligazione fideiussoria deve essere espressa. Il fideiussore diventa quindi debitore ma la sua è un‟obbligazione accessoria: è valida solo se è valida l‟obbligazione del debitore principale. La causa del contratto di fideiussione è la garanzia di un debito altrui. 5. IL CONCORSO DEI CREDITORI E LE CAUSE DI PRELAZIONE 100 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Nel caso in cui una medesima persona abbia più creditori la regola generale è quella della parità di trattamento: i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore. A questa regola generale fanno eccezione le cause di prelazione che consistono nel diritto di preferenza che è riconosciuto dalla legge a determinati crediti. Le cause di prelazione sono: pegno, ipoteca, privilegi. I privilegi sono diritti di preferenza accordati dalla legge a determinati crediti in considerazione della causa del credito. I privati non possono con atto di autonomia contrattuale creare altri privilegi oltre a quelli previsti legislativamente. Il privilegio può essere: - generale spetta su tutti i beni mobili del debitore - speciale spetta solo su determinati bene, mobili o immobili Chirografari: creditori non muniti di cause di prelazione Privilegiati: creditori muniti di pegno, ipoteca o privilegi. Il privilegio generale è riconosciuto in considerazione dell‟esigenza di assicurare il soddisfacimento di categoria professionali che traggono i mezzi di sostentamento dalla realizzazione del credito (es. crediti per retribuzione dei lavorati subordinati). Il privilegio speciale si basa invece su una specifica connessione tra credito e cosa, mobile o immobile (es. i crediti dell‟albergatore hanno privilegio sulle cose portate in albergo dai clienti). Il privilegio speciale ha diritto di seguito. 6. I MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE Nella fase intermedia tra il momento costitutivo del rapporto obbligatorio e il tempo dell‟adempimento, il creditore può avvalersi di specifici mezzi di conservazione della sua garanzia patrimoniale, che sono: a) l’azione revocatoria Se il debitore compie atti di disposizione del suo patrimonio che rechino pregiudizio alle ragioni del creditore, questi può chiedere al giudice che l‟atto sia dichiarato inefficace o revocato. In questo modo il creditore può soddisfarsi del bene che ha formato oggetto dell‟atto, come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore. Il creditore che esercita l‟azione revocatoria deve provare: 1) il fatto oggettivo del pregiudizio che l‟atto di disposizione del debitore ha arrecato alle sue ragioni 101 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) 2) il fatto soggettivo della conoscenza del pregiudizio 3) l‟ulteriore fatto soggettivo della dolosa preordinazione dell‟atto, se l‟atto di disposizione del quale si chiede la revoca è anteriore al sorgere del credito L‟azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell‟atto. b) l’azione surrogatoria Può accadere che il debitore trascuri di esercitare i propri diritti (es. esigere i propri crediti), ledendo così la garanzia patrimoniale dei propri creditori. In questo caso ciascun creditore può surrogarsi, cioè sostituirsi, al debitore ed esercitare i diritti che al debitore spettano verso i terzi (ad esclusione di diritti e azioni di carattere strettamente personale). Differenza tra azione revocatoria e azione surrogatoria: - il creditore che agisce in revocatoria agisce solo a proprio vantaggio - il creditore che agisce in surrogatoria invece reintegra il patrimonio del debitore a vantaggio di tutti i creditori 7. ALTRI MEZZI DI TUTELA PREVENTIVA DEL CREDITO Altri mezzi di tutela preventiva del credito sono: - la decadenza del debitore insolvente dal beneficio del termine può accadere che il debitore diventi insolvente e quindi per il creditore si delinea la prospettiva che, sino a quando non è raggiunto il termine di scadenza, gli altri creditori daranno fondo a tutto il patrimonio del debitore così che egli non si ritrovi più nulla. In questo caso il codice civile concede al creditore di esigere immediatamente la prestazione in modo da concorrere sul patrimonio del debitore insieme a tutti gli altri creditori - il diritto di ritenzione il creditore che detiene una cosa del debitore può rifiutarsi di restituirla sino a quando il credito non sia stato soddisfatto. Tale diritto è opponibile a terzi CAPITOLO VENTIDUESIMO: CIRCOLAZIONE E ALTRE VICENDE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO 1. LA CESSIONE DEL CREDITO Cessione del credito: i crediti possono circolare, quindi il creditore può trasferire ad altri il proprio diritto di credito, senza necessità del consenso del debitore. La cessione del credito può essere: 102 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) - a titolo oneroso vendita o permuta del credito - a titolo gratuito donazione del credito I credito di carattere strettamente personale non sono cedibili. La cessione del credito è efficace solo nel momento in cui è stata notificata al debitore ceduto o è stata da questo accettata. La notificazione ha anche un altro effetto: se il medesimo credito è, con successivi contratti, ceduto a più persone prevale la cessione notificata per prima al debitore ceduto. Evizione nel trasferimento di cose: il cedente, se la cessione è a titolo oneroso, deve garantire l’esistenza del credito e il venditore deve garantire il compratore dall‟evizione; se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo se espressamente pattuita. Ipotesi di mancato adempimento: il cedente, per regola, non garantisce la solvenza del debitore ceduto; l‟inadempimento di questo è un rischio del quale il cedente si libera addossandolo al cessionario. 2. LA DELEGAZIONE La delegazione mira a costituire un rapporto in cui un individuo è debitore e creditore allo stesso tempo. Si presenta in due forme: a) delegazione di debito Il debitore (delegante) assegna al proprio creditore (delegatario) un nuovo debitore (delegato) il quale si obbliga verso il creditore. A, creditore di B e debitore di C, invita il proprio debitore B a farsi debitore del proprio creditore C. Il rapporto tra A e C (delegante e delegatario) è detto rapporto di valuta. Il rapporto preesistente tra A e B (delegante e delegato) è detto rapporto di provvista. La funzione della delegazione è far sì che un unico pagamento estingua simultaneamente due rapporti obbligatori. b) delegazione di pagamento In questo caso il delegato non è invitato a farsi debitore del delegatario costituendo un nuovo rapporto obbligatorio, ma è semplicemente invitato a pagare il debito del delegante, cioè ad estinguere il rapporto obbligatorio esistente tra delegante e delegatario. Il delegato (debitore del delegante) non è tenuto ad accettare l‟incarico. Operazioni analoghe alla delegazione: ESPROMISSIONE 103 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) L‟iniziativa non è assunta da A ma da B senza delegazione del primo: l‟espromittente si obbliga spontaneamente nei confronti di C, l‟espromissario ad adempiere il debito di A, espromesso. ACCOLLO È un contratto tra A e B stipulato a favore di un terzo (C): l‟accollante (B) si obbliga verso l‟accollato (A) ad assumere il debito di questo verso l‟accollatario (C). 3. LA CESSIONE DEL CONTRATTO Cessione del contratto: con essa una parte, il cedente, sostituisce a sé un terzo, il cessionario, nei rapporti derivanti da un contratto a prestazione corrispettive con la conseguenza che il terzo cessionario assumerà la medesima posizione già occupata dal cedente (si trasferiscono tutti i rapporti sia di credito che di debito). La cessione si perfeziona con il consenso del contraente ceduto. Il cedente garantisce la validità del contratto ceduto ma non garantisce l‟adempimento el contratto da parte del contraente ceduto, salvo patto contrario. CAPITOLO VENTITREESIMO: PRESCRIZIONE E DECADENZA 1. LA PRESCRIZIONE La prescrizione è l‟estinzione dei diritti a causa del loro mancato esercizio per un tempo prolungato determinato dalla legge. Il tempo ordinario di prescrizione è di dieci anni. Un termine maggiore vale per i dirittireali su cosa altrui, che si estinguono per mancato esercizio ventennale. Non sono soggetti a prescrizione: - i diritti indisponibili diritti della personalità, diritti inerenti al rapporto di famiglia - il diritto di proprietà si estingue solo se si ha il prolungato possesso altrui (usucapione) - l‟azione di nullità del contratto Il decorso del termine di prescrizione è interrotto se: 1) il titolare del diritto compie un atto di esercizio dello stesso (es. costituzione in mora) 2) il soggetto passivo riconosce l‟esistenza del diritto Con l‟atto interruttivo della prescrizione ne consegue che questa ricomincia dal principio. 104 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) La sospensione della prescrizione, invece, si ha quando il decorso del termine di prescrizione si arresta per il verificarsi di una causa di sospensione e ricomincia a decorrere per la parte residua. La prescrizione è sospesa: - tra coniugi (se creditore e debitore si sposano, la prescrizione del credito è sospesa sino allo scioglimento del matrimonio) - tra genitori esercenti la potestà e figli minori - tra tutore e pupillo PRESCRIZIONE A BREVE Diritti che si prescrivono in un tempo più breve: - azione di annullamento del contratto cinque anni - diritto al risarcimento del danno da fatto illecito cinque anni (due anni se il danno è stato prodotto dalla circolazione di veicoli) - azione revocatoria cinque anni - diritti derivanti dal contratto di società cinque anni - diritti derivanti dai contratti di mediazione (spedizione, trasporto) un anno PRESCRIZIONE PRESUNTIVA Ci sono crediti, sottoposti all‟ordinaria prescrizione, che si presumono estinti se è trascorso un certo tempo da quando sono sorti: - sei mesi per conti di albergo e ristoranti - un anno per la retribuzione dei lavoratori e per il prezzo delle merci vendute dai commercianti - tre anni per il compenso dell‟opera prestata dai liberi professionisti La presunzione di avvenuta estinzione si può vincere solo con la confessione del debitore resa in giudizio o con il giuramento. 2. LA DECADENZA La decadenza è, anch‟essa, l‟estinzione di un diritto per mancato esercizio entro un dato tempo ma differisce dalla prescrizione per la specifica funzione che assolve: limita entro un breve tempo lo stato di incertezza delle situazioni giuridiche. Sono sottoposti a termine di decadenza, ad es: 105 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) - il diritto del compratore di denunciare entro otto giorni dalla scoperta i vizi della cosa vendutagli - termini previsti per il compimento di atti processuali La decadenza non ammette né interruzione né sospensione. Essa può essere impedita solo dal compimento dell’atto. La decadenza non può essere pattuita. È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l‟esercizio del diritto. CAPITOLO VENTISETTESIMO: LA TUTELA DEI DIRITTI 1. LA GIURISDIZIONE CIVILE L‟autorità giudiziaria provvede alla tutela giurisdizionale solo su domanda dell‟interessato (in casi eccezionali su domanda del pubblico ministero). Nomenclatura processuale: - attore: chi si rivolge all‟autorità giudiziaria lamentando la lesione di un proprio diritto - convenuto: persona contro cui l‟attore agisce - attore e convenuto si dicono parti - processo o procedimento o giudizio: insieme degli atti che si compiono nello svolgimento della funzione giurisdizionale - il giudice decide la controversia con una sentenza - causa: controversia tra attore e convenuto (forma l‟oggetto del processo) Il convenuto può, per contrastare la pretesa dell‟attore, opporre una o più eccezioni. Con le eccezioni il convenuto si limita a difendersi ma egli può a sua volta contrattaccare avanzando una domanda riconvenzionale. Quando una sentenza non sia stata impugnata oppure quando siano state tentate tutte le possibili impugnazioni, la sentenza passa in giudicato: né le parti né i loro eredi possono più portare in giudizio la stessa azione. 2. LE PROVE 106 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) Onere della prova: per ottenere il riconoscimento del proprio diritto non basta limitarsi ad affermare di averlo, occorre provare i fatti che ne costituiscono la dimostrazione (es. chi rivendica la proprietà di un immobile deve provare di esserne proprietario). Il convenuto, a sua volta, deve provare i fatti su cui l‟eccezione si fonda. Le prove si distinguono in: a) prove documentali o scritte La prova scritta può essere: 1) l‟atto pubblico è un documento redatto da un pubblico ufficiale (notaio o ufficiale di stato). Gli atti pubblici fanno piena prova sino a querela di falso 2) la scrittura privata fa piena prova contro chi l’ha sottoscritta. Può avere come contenuto un contratto, un atto unilaterale, una quietanza di pagamento, ecc. La sottoscrizione deve essere autografa (scritta di pugno dalla parte che risulta dalla sottoscrizione). Non è ammessa la sottoscrizione per riproduzione meccanica della firma tranne che per gli amministratori di azioni di società (la firma originale è depositata presso il registro dell‟impresa). Altra eccezione è costituita dalla firma digitale. Se si vuole addurre un documento contro persone estranee questo deve avere data certa, presentandolo al notaio o registrandolo presso l‟ufficio del registro. Valgono come scritture private telegrammi, registri domestici, riproduzioni meccaniche (es. fotocopie). b) prove testimoniali È la dichiarazione di persone presenti al verificarsi del fatto o che ne abbiano avuto notizia (testimoni). Questa prova è esclusa: 1) per i contratti in genere 2) per provare l‟esistenza di un patto aggiunto o contrario alle clausole del contratto scritto In questi caso la prova testimoniale è ammessa solo se c‟è un principio di prova scritta o se la prova scritta si è perduta senza colpa del contraente. Non potevano testimoniare: minori di 14 anni, coniuge, parenti e affini ma la Corte costituzionale ha giudicato illegittime queste limitazioni. c) la confessione È la dichiarazione di una parte della verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte. Ha per oggetto fatti e non rapporti giuridici. La confessione relativa ai fatti è una dichiarazione di scienza, impugnata solo per errore di fatto o per violenza. Il 107 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) riconoscimento del diritto altrui, invece, è una dichiarazione di volontà che produce l‟effetto di invertire l‟onere della prova. d) il giuramento È la confessione pronunciata in giudizio con formula solenne: è fatto da una delle parti su invito dell‟altra o del giudice. Chi giura il falso commette un reato. Il giuramento può essere: - suppletorio il giudice invita una delle parti a giurare per completare una prova insufficiente - decisorio una parte invita l‟altra a giurare e dal giuramento fa dipendere la decisione totale o parziale della causa Non si può provare con il giuramento l‟esistenza di un atto che richiede la forma scritta. e) le presunzioni Dette anche prove critiche, sono mezzi di prova indiretti (quelle precedenti sono prove storiche). Consistono nel dedurre da fatti noti l‟esistenza di un fatto ignoto. Le presunzioni possono essere: - legali è la stessa legge che da un fatto noto deduce un fatto ignoto - semplici sono lasciate al prudente apprezzamento del giudice - assolute non ammette prova contraria (es. il possesso di stato) - relative ammette la prova contraria Non sono ammesse quando per il fatto da provare la legge esclude la prova per testimoni. Il giudice valuta liberamente le prove ma alcune sono vincolanti per il giudice e si parla allora di prova legale, ad es. confessione, giuramento, prove scritte, presunzioni legali. 3. LA PUBBLICITA’ DEI FATTI GIURIDICI La legge mette a disposizione diversi mezzi per dare pubblicità dei fatti giuridici, cioè per renderli conoscibili da chiunque: a) il registro dello stato civile rende conoscibile lo stato della persona fisica (nascita, morte, matrimonio, adozione) b) il registro delle persone giuridiche rende conoscibile le associazioni e le fondazioni riconosciute come persone giuridiche c) il registro delle imprese rende note le vicende delle imprese 108 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) d) i registri immobiliari rendono noti i fatti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali su beni immobili e) registri che danno pubblicità ai medesimi fatti relativi a determinate categorie di beni mobili pubblico registro automobilistico, registro navale, registro degli aeromobili Funzioni della pubblicità dei fatti giuridici: 1) pubblicità – notizia Rende i fatti conoscibili a chiunque ne abbia interesse ed è funzione assolta da ogni mezzo di pubblicità 2) pubblicità dichiarativa Ha la specifica funzione di rendere opponibile a terzi il fatto giuridico del quale è stata data pubblicità, indipendentemente dalla circostanza che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza. Essa trasforma la conoscibilità del fatto in conoscenza legale: nessuno può contestare di ignorarlo. Entro la pubblicità dichiarativa, sono rilevanti i casi in cui non sia stata data pubblicità del fatto giuridico: 2a) in alcuni casi la pubblicità è mezzo sufficiente ma non necessario per l‟opponibilità del fatto giuridico a terzi 2b) in altri casi la pubblicità è mezzo necessario, oltre che sufficiente, per l‟opponibilità del fatto ai terzi, ad es. la trascrizione nei registri immobiliari o mobiliari 3) pubblicità costitutiva Ricorre nei casi in cui l‟iscrizione di un fatto giuridico nel registro è requisito necessario perché si producano i suoi effetti giuridici, ad es. l‟iscrizione di ipoteca o nel caso delle società di capitali e cooperative. 4. LA TRASCRIZIONE IMMOBILIARE Si devono rendere pubblici per mezzo della trascrizione nei registri immobiliari: - i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili - le locazioni ultra novennali - i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di immobili per oltre nove anni 109 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) - gli atti unilaterali, ad es. la dichiarazione di riscatto nella vendita di un patto di riscatto La trascrizione ha la funzione di pubblicità dichiarativa: il contratto è perfettamente valido ed efficace tra le parti anche in mancanza di trascrizione: essa ha la funzione di risolvere, a vantaggio di chi per primo ha trascritto l‟atto a proprio favore, il conflitto tra più acquirenti. Sono soggette a trascrizioni, inoltre, le domande giudiziali riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetto prenotativo della trascrizione: fa retroagire al momento della trascrizione della domanda giudiziale l‟effetto della successiva trascrizione della sentenza di accoglimento della domanda. Se la domanda sarà accolta, la sentenza di scioglimento può essere opposta a terzi dalla data di trascrizione della domanda. TRASCRIZIONE SANANTE È una regola che non vale per il contratto nullo: la sentenza che dichiara la nullità travolge, in linea di principio, anche i diritti acquistati dai terzi di buona fede. A questo principio però è apportato un temperamento per l‟ipotesi in cui il contratto nullo sia stato trascritto e siano trascorsi cinque anni senza che risulti eseguita la trascrizione della domanda giudiziale di nullità. In questo caso la sentenza che dichiara la nullità non pregiudica i diritti acquistati da terzi in buona fede. TRASCRIZIONE DEL PRELIMINARE Un ulteriore forma di trascrizione con effetto prenotativo è stata introdotta per il contratto preliminare (ma limitatamente ai preliminari di contratti costitutivi o modificativi di diritti reali su beni immobili). La trascrizione del contratto preliminare fa sì che la successiva trascrizione del contratto definitivo prevalga sulle trascrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare. L‟effetto prenotativo cessa, tuttavia, se entro un anno non è eseguita la trascrizione del contratto definitivo. Il nostro sistema della trascrizione immobiliare è a base personale, non reale: i registri fanno riferimento a persone, non a beni. Il conservatore dei registri immobiliari esegue la trascrizione di ciascun atto a favore dell‟acquirente e contro il suo dante causa. Perciò le ricerche nei registri immobiliari non si possono effettuare per unità immobiliari ma solo per nomi di persone. CONTINUITA‟ DELLE TRASCRIZIONI Nei casi in cui un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni a carico dell‟acquirente non producono effetto se non è stato trascritto l‟atto anteriore di 110 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) acquisto: ad ogni trascrizione contro una persona deve corrispondere una trascrizione a favore della stessa persona. Una volta che, con la trascrizione del precedente atto di acquisto, sia stata ristabilita la continuità delle trascrizioni, le successive trascrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo. TITOLO PER LA TRASCRIZIONE La trascrizione si esegue presso l‟ufficio del registri immobiliari. L‟atto da trascrivere deve avere i requisiti idonei a farne un titolo per la trascrizione: deve trattarsi di una sentenza o atto pubblico o scrittura privata con firme autentiche o giudizialmente accertate. Il titolo per la trascrizione deve essere accompagnato da una nota di trascrizione, dove sono indicati gli estremi dell‟atto e gli immobili che ne formano l‟oggetto. La trascrizione degli atti è solo un onere per le parti ma è un obbligo per il notaio che ha redatto l‟atto pubblico. Oltre che dalle parti, la trascrizione può essere fatta da qualunque interessato. LA CANCELLAZIONE La trascrizione delle domande giudiziali può essere cancellata se la cancellazione è consentita dalle parti interessate o se è ordinata dal giudicecon sentenza passata in giudicato. La trascrizione del contratto preliminare può essere anch‟essa cancellata se è consentita dalle parti interessate o se è ordinata dal giudice con sentenza passata in giudicato. 5. LA TRASCRIZIONE MOBILIARE Gli atti che sono oggetti a trascrizione nei registri immobiliari sono assoggettati ad analoghe forme di pubblicità quando hanno per oggetto beni mobili registrati. Il pubblico registro automobilistico (Pra), il registro delle navi e quello degli aeromobili svolgono la stessa funzione dei registri immobiliari. L‟identità di funzione è segnalata dagli artt. 2685 e seguenti ed elencano gli atti soggetti a trascrizione mobiliare. Anche in questo caso la trascrizione è solo un onere per i privati interessati ma un obbligo per il notaio e vale il principio della continuità delle trascrizioni. C‟è però un importante elemento di differenziazione: il sistema delle trascrizioni mobiliari è a base reale, non personale, per semplificare le ricerche nei registri mobiliari. La conoscenza del numero di matricola del bene permette a chiunque di accertare rapidamente a chi il bene appartiene, qual è la sua condizione giuridica, ecc. senza 111 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008) bisogno della preliminare identificazione della persona, come accade invece per la trascrizione immobiliare. 112 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)