Diritto privato riassunto

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Diritto privato riassunto
Diritto privato
riassunto
istituzioni di Diritto Privato – Galgano
V EDIZIONE 2008
n.b. manca il paragrafo 6 del capitolo 3: I diritti della personalità (da pag.
58 a pagina 67)
A cura di Olga Landi
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
CAPITOLO PRIMO: IL DIRITTO PRIVATO
1. IL DIRITTO
DIRITTO: sistema di regole per la soluzione dei conflitti tra gli uomini (la convivenza
umana è in perenne contesa, sia in famiglia che in società).
FUNZIONE DEL DIRITTO: risolvere i conflitti tra gli uomini con l‟applicazione di regole
predeterminate, proibendo l‟uso della violenza.
Queste regole costituiscono un sistemache si rifà a un modello di equilibrio generale. I
sistemi di regole mutano nel tempo e nello spazio.
L‟ORGANIZZAZIONE GIURIDICA
Per ordinare una società secondo il diritto occorre:
1) autorità che crea regole
2) autorità che le applichi
Nella nostra società le autorità che creano il diritto sono:
1) STATO (parlamento e governo)  autorità nazionale
2) COMUNITA‟ EUROPEA (consiglio)  autorità sovranazionale
3) REGIONI / ENTI LOCALI (consigli regionale, comunali)  autorità infrastatuale
Autorità che hanno il potere di applicarlo:
1) AUTORITA‟ GIUDIZIARIA  organo dello Stato
2) CORTE DI GIUSTIZIA  organo della comunità europea
NB:
Nel sistema del COMMON LAW(sistema anglosassone) l’autorità giudiziaria ha anche il
potere di creare il diritto (precedente giudiziario vincolante).La differenza con la Civili Law
(sistema continentale) è che si parte da fatti individuali e concreti per arrivare alla
formulazione di norme generali e astratte.
La complessità del sistema di diritto è dovuta a:
1) intensità dei rapporti economici
2) livello culturale
3) molteplicità degli interessi sociali
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GLI ALTRI SISTEMI DI REGOLE
1) principi della MORALE  distinzione tra bene e male
2) comandamenti della RELIGIONE  regole di fonte sovrannaturale
3) regole del COSTUME  distinzione tra corretto e scorretto
Queste sistemi possono coincidere con il diritto (es. uccidere, rubare) oppure no (es.
matrimonio, pagare debiti di gioco).
A questi sistemi (talvolta con una forza obbligante superiore al diritto) si ubbidisce per
adesione interiore; il diritto invece si distingue per il carattere di coercitività(è un sistema
che impone l‟osservanza delle regole, attraverso azioni materiale o sanzioni).
LEGITTIMAZIONE DEL DIRITTO
Punto di vista formale: si legittima in forza del potereche ha l‟autorità che lo emana o che
lo applica.
Punto di vista sostanziale: si legittima con il consensoin quanto il diritto è espressione
della società ed è accettato dalla maggior parte dei cittadini.
Dibattito:
Concezione volontaristica il diritto è espressione della volontà sovrana
Concezione organicistica il diritto è un‟autorganizzazione spontanea della società
2. LA NORMA GIURIDICA
Norma giuridica: unità elementare del sistema del diritto
Ordinamento giuridico: insieme delle norme che compongono il sistema
Istituto: insieme di norme tra loro coordinate (es. istituto della proprietà)
La norma consiste in un comando o precetto formulato in termini:
generali  perché si rivolge a una serie di persona (non a una singola)
astratti  perché riguarda serie ipotetica di fatti (non fatti concreti)
La norma è sempre precettiva(cioè contiene già di per sé un precetto, cosicché non c‟è
bisogno di altre norme per applicarla). Solo a volte è apparentemente descrittiva.
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Sentenza: provvedimento del giudice, è un comando individuale e concreto (opposto
quindi alla norma)
Le regole sono precostituite per due motivi:
1) assicurare uniformitàdi soluzioni
2) per il principio della certezzadel diritto  il cittadino deve sapere in anticipo quali sono i
fatti leciti e quelli illeciti
GRADI DI GENERALITA‟ E ASTRATTEZZA
-Norme del diritto comune o diritto generale: si rivolgono a chiunque o si riferiscono a
qualunque fatto (grado più alto)
- Norme di diritto speciale: delimitano la serie di soggetti a cui si rivolgono o di fatti a cui
si riferiscono; riguardano specifiche professioni o situazioni sociali.
3. DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO
DIRITTO PRIVATO: è il diritto senza ulteriori qualificazioni, meglio detto DIRITTO
COMUNE, applicabile sia nel rapporto tra privati sia in quelli dove partecipa lo Stato
Istituti del diritto privato:
- proprietà
- contratto
- responsabilità civile
- impresa
Tali norme si applicano sia a soggetti privati che pubblici (tranne diritto di famiglia o
successione a causa di morte)
DIRITTO PUBBLICO: diritto che regola l‟esercizio della sovranità. Si distingue dal privato
perché:
1) regolasoloi rapporti ai quali partecipa lo Stato
2) in questi rapporti lo Stato è dotato di sovranità
Stato di diritto: Stato che esercita la sovranità secondo le norme del diritto pubblico.
Esso regola:
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1) l‟ORGANIZZAZIONE DELLO STATO: formazione e composizione degli apparati
legislativi, esecutivi e giudiziari
2) i RAPPORTI AUTORITATIVI: i rapporti dell‟esercizio di poteri sovrani
Si articola in sotto-sistemi:
DIRITTO COSTITUZIONALE: riguarda le regole fondamentali di organizzazione dello
Stato (libertà e doveri del cittadino) e a quali organi spetta l‟esercizio delle funzioni
sovrane
DIRITTO AMMINISTRATIVO: riguarda compiti e attività della pubblica amministrazione
DIRITTO PENALE: regola la potestà punitiva dello Stato
DIRITTO PROCESSUALE: riguarda l‟attività dei giudici di applicare il diritto a casi concreti
STATO A DIRITTO AMMINISTRATIVO  l‟attività dell‟esecutivo e degli enti pubblici si
svolge per atti autoritativi regolati dal diritto amministrativo (come in Italia)
STATO A DIRITTO COMUNE  pubblica amministrazione agisce secondo il diritto privato
(come in Gran Bretagna)
4. DIRITTO OGGETTIVO E DIRITTO SOGGETTIVO
Diritto in senso OGGETTIVO: insieme delle norme che prescrivono agli individui dati
comportamenti  prescrive obblighi e divieti. Ogni norma giuridica dispone a un possibile
conflitto di interessi  impedisce la realizzazione di interessi valutati come non degni di
tutela.
Diritto in senso SOGGETTIVO: pretesa di un soggetto ad esigere da un altro l‟osservanza
di un dovere che una norma impone al secondo nell‟interesse del primo. Il rapporto
regolato da una norma è detto rapporto giuridico, entro il quale si distinguono soggetto
PASSIVO e soggetto ATTIVO  la struttura fondamentale del rapporto giuridico è il
dovere del soggetto passivo e la pretesa del soggetto attivo.
Non sempre le norme di diritto oggettivo prescrivono doveri che riconoscono diritti
soggettivi: sono le norme che proteggono gli interessi generali (es. imporre di pagare le
tasse o vietare le riunioni armate), e il cui soggetto attivo è l‟intera società e quindi lo Stato
o l‟ente pubblico. In questo tipo di rapporto giuridico al dovere del soggetto passivo si
contrappone il potere sovrano o potestà di imperio (es. esigere il pagamento dei
contributi).
Spesso, tuttavia, le norme imposte a tutela di interessi generali della società proteggono
anche l‟interesse particolare dei suoi singoli membri (es. l‟equa e razionale utilizzazione
del suolo o i limiti alla facoltà di costruire).
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I diritti soggettivi includono due sottocategorie:
- diritti assoluti: diritti riconosciuti a un soggetto nei confronti di tutti (es. diritto di proprietà).
Essi comprendono i diritti reali (diritti assoluti sulle cose)
 i diritti della personalità (diritti assoluti della persona umana)
- diritti relativi: diritti riconosciuti a un soggetto nei confronti di determinatepersone.
Essi comprendono  diritti di credito (il cui dovere correlativo è l‟obbligazione o debito)
 diritti di famiglia (il cui dovere correlativo è l‟obbligo)
SOGGEZIONE: ricorre quando una norma espone un soggetto a subire, passivamente, le
conseguenze di un atto altrui (non è né un obbligo né un divieto). La situazione attiva ,
correlativa ad una soggezione, si definisce come potere.
Se il potere è riconosciuto dal diritto pubblico è detto potere sovrano(es. lo Stato che
espropria i beni del privato nei casi previsti dalla legge).
Se il potere è riconosciuto dal diritto pubblico è detto diritto potestativo (es. diritto di
recesso).
ONERE: comportamento che il soggetto è libero o meno di osservare, ma che deve
osservare se vuole realizzare un dato risultato (es. l‟onere della prova: il soggetto deve
provare i fatti se vuole far valere un diritto in giudizio).
POTESTA‟: quando il diritto oggettivo attribuisce a un soggetto la protezione di interessi
altrui. Non c‟è coincidenza tra portatore dell‟interesse e titolare del diritto (es. la potestà dei
genitori sui figli).
Non è da confondere con il potere derivato: con esso un soggetto è abilitato ad agire
nell‟interesse altrui per:
- incarico conferitogli dallo stesso interessato (rappresentanza)
- provvedimento di una autorità pubblica (tutori, curatori, amministratori di sostegno)
5. FATTI GIURIDICI, ATTI GIURIDICI, NEGOZI GIURIDICI
FATTO GIURIDICO: ogni accadimento, naturale o umano, al verificarsi del quale
l‟ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo, modificativo e
estintivo dei rapporti giuridici.
Può essere un accadimento naturale(es. straripa un fiume che modifica l‟estensione di
un campo coltivato) oppure un fatto umano (come effetto di un consapevole e volontario
comportamento dell‟uomo).
Tra i fatti umani si distinguono:
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1) ATTI LECITI / ATTI ILLECITI (conformi o meno al diritto)
2) COMPORTAMENTI DISCREZIONALI / COMPORTAMENTI DOVUTI (a seconda se si
è liberi di farli o meno)
NB: il soggetto è esonerato dalla responsabilità per fatto illecito se incapace di intendere e
di volere.
ATTO GIURIDICO: atto destinato a produrre effetti giuridici. Sono una sottocategoria
dei fatti giuridici perché affinché essi producano effetti non basta la capacità di intendere e
di volere ma anche la capacità legale di agire.
Si dividono in:
1) DICHIARAZIONI DI VOLONTA‟  si distinguono per il ruolo che ha la volontà
dell‟uomo. L‟effetto giuridico (costitutivo, modificativo o estintivo) non si ricollega solo alla
volontarietà del comportamento ma anche alla volontà degli effetti: non basta che il
soggetto abbia voluto il fatto, occorre che esso abbia voluto altresì l‟effetto
2) DICHIARAZIONI DI SCIENZA atti con i quali il soggetto dichiara di avere conoscenza
di un fatto giuridico. L‟effetto è di provare l‟esistenza di fatti giuridici (es. dichiarazione del
creditore di aver ricevuto il pagamento del proprio credito).
NEGOZIO GIURIDICO: atto di volontà (rientra tra gli atti giuridici). E‟ un termine estraneo
al linguaggio legislativo. In Germania è una categoria legislativa; Italia, Francia e l‟intero
mondo del Common Law ignorano il concetto di negozio giuridico (destinato ormai a
scomparire).
CAPITOLO SECONDO: LE FONTI DEL DIRITTO E
L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
1. IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO
Se ne può parlare in due sensi:
-Fonti di produzione: modi di formazione delle norme giuridiche
-Fonti di cognizione: testi che contengono le norme che formate
La legge è la principale fonte del diritto.
Le fonti si dividono in due ordini:
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DIRITTO NAZIONALE: basato sulla sovranità dello Stato italiano
DIRITTO SOVRANAZIONALE: basato sui poteri della Comunità europea
Prelegge: disposizione sulla legge in generale.
Le preleggi indicano come fonti del diritto:
1) TRATTAMENTO DELLA COMUNITA‟ EUROPEA E REGOLAMENTI COMUNITARI
2) COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI
3) LEGGI ORDINARIE DELLO STATO
4) LEGGI REGIONALI
5) REGOLAMENTI
6) USI
L‟ordine è gerarchico e se non viene rispettato si ha l‟illegittimità della norma che risulta in
contrasto (le leggi ordinarie non possono contrastare con le norme della Costituzione,
ecc.)
1) TRATTAMENTO DELLA COMUNITA‟ EUROPEA E REGOLAMENTI COMUNITARI: la
Comunità europea rivolge direttive vincolanti agli Stati membri per la formazione di un
diritto europeo uniforme (ha quindi la funzione indiretta di creare il diritto). La nostra
adesione a questo ente sovrano ha comportato una limitazione della sovranità dello Stato:
il giudice è tenuto a disapplicare le norme interne che risultino in contrasto con le norme
comunitarie.
2) COSTITUZIONE: è la legge fondamentale della Repubblica. E‟ una costituzione rigida,
ossia per modificarla occorre un procedimento speciale, detto di revisione costituzionale
così come per le leggi costituzionali  leggi emanate in materia per le quali la
Costituzione formula una riserva di legge costituzionale.
Se una norma è in contrasto con la Costituzione è detta costituzionalmente illegittima (a
giudizio della Corte costituzionale) e viene eliminata definitivamente dall‟ordinamento
giuridico.
3) LEGGI ORDINARIE: procedimento di formazione di norme giuridiche. La maggior parte
però è stata formata in epoca fascista e quindi secondo un procedimento autoritario di
formazione delle leggi (che non è quello attuale).
Alle leggi ordinarie sono equiparati atti del governo aventi forza di legge ordinaria:
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- i decreti-legge  perdono efficacia se entro sessanta giorni il governo non li ha convertiti
in legge
- i decreti legislativi  emanati per delega del parlamento
4) LEGGI REGIONALI: sono l‟autonomia che la Costituzione riconosce alle regioni
5) REGOLAMENTI: fonte normativa sottordinata alla legge: non possono contenere norme
contrarie alle disposizioni di legge. La loro legittimità è giudicata dal giudice ordinario.
Si dividono in:
-regolamenti governativi di esecuzione  emanati per regolare, nei dettagli, materie già
regolate dalla legge
-regolamenti governativi indipendenti  emanati per regolare materie non regolate da
nessuna legge.
6) USI O CONSUETUDINI: fonte non scritta e non statuale di produzione di norme
giuridiche. Consistono nella pratica uniforme e costante di dati comportamenti, seguita con
la convinzione che quei comportamenti siano giuridicamente obbligatori (es. il segreto
bancario).
2. EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO
Leggi e regolamenti entrano in vigore solo dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale per essere conoscibili da chiunque  l‟ignoranza della legge non scusa.
Cessazione della loro efficacia:
1) per abrogazione espressa  disposizione di una legge successiva
 referendum popolare
 sentenza di illegittimità costituzionale
2) perabrogazione tacita incompatibilità con una nuova disposizione di legge
 per una nuova legge che regola la materia
NB: La legge non ha effetto retroattivo: non dispone per l‟avvenire.
3. INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
L‟interpretazione della legge è un‟operazione preliminare, compiuta da chi applica la
legge, che stabilisce:
1) qual è la norma generale e astratta da ricondurre a un caso particolare e concreto
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2) qual è il significato da attribuire alle norme
La legge si applica se si attribuisce un senso reso palese da:
- INTERPRETAZIONE LETTERALE: la legge va interpretata alla lettera  si rende
impossibile attribuirle un senso liberamente, imponendo al giudice di attenersi
strettamente alla legge di Stato e vietandogli di creare il diritto.
- INTERPRETAZIONE TELEOLOGICA: l‟intenzione del legislatore l‟interpretazione deve
essere il più possibile aderente al senso letterale delle parole e, al tempo stesso, il più
corrispondente all‟intenzione del legislatore.
L‟interpretazione teleologica può dar luogo a:
- INTERPRETAZIONE ESTENSIVA: si attribuisce alle parole un significato più ampio di
quello letterale
-INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA: si attribuisce alle parole un significato più ristretto di
quello comune, giudicato più aderente all‟intenzione del legislatore.
L‟ANALOGIA
Ogni ordinamento giuridico presenta il carattere della completezza: non può ammettere
lacune e deve dare soluzione ad ogni possibile conflitto. Se ciò non fosse possibile si
provvede all‟applicazione analogica del diritto: il conflitto si risolve con casi simili e
materie analogiche. Quindi in mancanza di una precisa norma di legge, il giudice non può
creare la regola liberamente.
APPLICAZIONE DIRETTA: applicazione di una norma di legge ad un caso da essa
previsto
APPLICAZIONE ANALOGICA: applicazione di una norma di legge ad un caso analogo a
quello da essa previsto.
LIMITI DELL‟APPLICAZIONE ANALOGICA  Non possono essere applicate a casi simili
le norme penali e le norme eccezionali.
Nel caso in cui non si trovi neanche una norma analogica il giudice deve decidere secondo
i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato (principi non scritti).
4. IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Con quale diritto regolare i rapporti tra cittadini di Stati diversi? Con quale diritto regolare i
rapporti che cittadini stranieri costituiscono sul territorio di un altro Stato?
IL RINVIO ALLA LEGGE STRANIERA
Il principio della statualità del diritto non comporta, necessariamente, che sul territorio di
ciascuno Stato si applichi sempre e soltanto il diritto di quello Stato. Ciascuno Stato può
autonomamente stabilire che a certi rapporti si applichi il diritto prodotto da altri Stati.
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Questo accade grazie a una norma di diritto statuale che rinvia, per la regolazione di certi
rapporti, al diritto di altri Stati. Il rinvio non è una rinuncia alla sovranità, bensì espressione
stessa di sovranità dello Stato.
Questa materia è regolata da una serie di norme dette norme di diritto internazionale
privato che stabiliscono quando il giudice italiano deve applicare il diritto italiano e quando
il diritto di altri Stati. Possono nascere però dei conflitti quando ciascuno Stato pretende
che venga applicato il proprio diritto.
LA LEGGE NAZIONALE criterio per il quale il giudice italiano applica il diritto italiano o il
diritto straniero che si tratti di regolari rapporti relativi a cittadini italiani o stranieri.
LEGGE DEL LUOGO per la proprietà e altri diritti reali su cose mobili o immobili vale la
legge del luogo nel quale le cose si trovano.
TRATTAMENTO DELLO STRANIERO
Lo straniero è sempre sottoposto agli obblighi previstidalla legge italiana, ma è ammesso a
fruire dei diritti civili riconosciuti dall‟ordinamento italiano solo a condizione di reciprocità:
cioè solo se la sua legge nazionale ha norme di diritto internazionale privato che
consentono allo straniero di fruire dei diritti civili da essa riconosciuti ai propri cittadini (es.
lo straniero può avere delle proprietà in Italia, protette dal diritto italiano, solo se il suo
Stato di appartenenza consente al cittadino italiano di avere proprietà sul suo territorio).
NB: Questo principio non si applica sui diritti inviolabili dell‟uomo.
ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE
Norma secondo la quale il diritto straniero non è applicabile in Italia se i suoi effetti sono
contrari all‟ordine pubblico.
CONOSCENZA DEL DIRITTO STRANIERO
Il giudice è tenuto a conoscere non solo il diritto nazionale ma anche quello straniero
(iurianovit curia) e, nel caso in cui non si reperisca la norma straniera applicabile,
applicherà la legge italiana.
CAPITOLO TRE: LE PERSONE
1. CONDIZIONE GIURIDICA DELLA PERSONA: CAPACITA’ GIURIDICA, NOME E SEDE
CAPACITA‟ GIURIDICA: attitudine dell‟uomo ad essere titolare di diritti e doveri. Questa
attitudine si acquista al momento della nascita e perdura sino al momento della morte.
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Il già concepito non ancora nato è privo di capacità giuridica: la legge gli riserva dei diritti
subordinati all‟evento della nascita (se ciò non avviene questi perdono di efficacia).
NOME: ogni persona è identificata da un nome che consta del nome in senso stretto, o
prenome, e del cognome. Il cognome, se il figlio è legittimo, è quello del padre, altrimenti
risulta essere figlio di ignoti e il cognome è deciso dall‟ufficiale di stato civile. Se invece il
figlio illegittimo è riconosciuto prende il cognome del genitore che lo ha riconosciuto o, se
riconosciuto da entrambi, il cognome del padre.
Il maggiorenne può cambiare sia nome che prenome.
DOMICILIO: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari.
RESIDENZA: luogo di dimora abituale della persona.
DIMORA: luogo in cui la persona attualmente soggiorna (es. seconda casa, camera in
affitto).
SOGGIORNO: luogo in cui la persona alloggia occasionalmente o momentaneamente (es.
albergo).
ASSENZA E MORTE PRESUNTA
Se una persona scompare dal luogo del suo ultimo domicilio e non se ne hanno più notizie
sorge il problema di provvedere alla conservazione del suo patrimonio. I presunti
successori possono chiedere la nomina di un curatore. Trascorsi due anni il tribunale
dichiara l‟assenza della persona e i successori acquistano il possesso temporaneo dei
beni: li amministrano e fanno proprie le rendite ma non possono alienarli, ipotecarli o darli
in pegno. Se l‟assente ritorna gli saranno restituiti i beni ma non le rendite.
Se trascorrono dieci anni il tribunale dichiara la morte presunta, che produce gli stessi
effetti della morte naturale: si apre la successione ereditaria e gli eredi ne hanno la piena
disponibilità. Se il presunto morto ricompare gli saranno restituiti i beni ma nello stato in cui
si trovano.
2. LA CAPACITA’ DI AGIRE: I MINORI, GLI INTERDETTI E GLI INABILITATI
CAPACITA‟ DI AGIRE: attitudine del soggetto a compiere atti giuridici, si consegue con il
raggiungimento della maggiore età.
Alcuni atti sono consentiti al minore sedicenne: contrarre matrimonio, riconoscere il figlio
naturale.
Il minore acquista diritti solo per mezzo dei genitori (poiché sottoposto alla potestà dei
genitori) o di un tutore. Al genitore o tutore spetta la legale rappresentanza del minore:
amministrano i suoi beni e compiono atti giuridici in suo nome, validi solo per gli atti che
non abbiano carattere strettamente personale (es. matrimonio o iscrizione a un partito
politico).
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EMANCIPATO: il sedicenne che contrae matrimonio  acquista piena capacità di agire
per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria
amministrazione è necessaria l‟assistenza e il consenso di un curatore.
INTERDETTO: il maggiorenne, essendo in condizione di abituale infermità mentale, è
privato della capacità di agire. Viene perciò nominato un tutore che ha gli stessi poteri
di rappresentanza legale del minore.
INABILITATO: maggiorenne in uno stato di infermità mentale non talmente graveda
giustificare la totale privazione della capacità di agire, ad es. i prodighi (coloro che
sperperano il proprio patrimonio), o coloro che abitualmente abusano di bevande alcoliche
o sostanze stupefacenti. La sua posizione corrisponde a quella del minorenne
emancipato. E‟ quindi nominato un curatore.
Recentemente è stata introdotta la figura dell‟amministratore di sostegno: subentra
quando il maggiorenne è impossibilitato a provvedere ai propri interessi a causa di
qualsiasi infermità, anche non mentale, o da una menomazione, anche solo fisica. Il
decreto deve indicare quali atti l‟amministratore può compiere in nome del beneficiario e
quali può compiere solo con l‟assistenza del primo. Il beneficiario conserva comunque la
capacità di agire.
3. LA PERSONA FISICA E LA PERSONA GIURIDICA
Per il codice civile, l‟uomo è una persona fisica; alle organizzazioni collettive (enti pubblici,
associazioni, fondazioni) si dà il nome di persone giuridiche.
Le norme che fanno riferimento al proprietario, al creditore o al debitore sono riferibili sia
alle persone fisiche che giuridiche (ad esclusione dei rapporti di famiglia e delle
successioni per causa di morte che possono instaurarsi solo tra persone fisiche).
Anche se le organizzazioni collettive sono formate da essere esseri umani, il diritto
considera le persone giuridiche come un soggetto a sé stante, ulteriore alle persone
fisiche che compongono l‟organizzazione.
La persona giuridica ha quindi capacità giuridica che le permette di essere titolare di
propri diritti e propri doveri.
La persona giuridica ha anche la capacità di agire: compie atti giuridici per mezzo delle
persone fisiche che agiscono come suoi organi.
Dibattito dell‟Ottocento:
Teoria della finzione le persone giuridiche sono “soggetti artificiali”, pure creazioni del
diritto
Teoria della realtà le persone giuridiche sono organismi sociali dotati di una propria
volontà e portatori di un proprio interesse.
Conclusione di oggi:
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Teoria linguistica la persona giuridica è un‟immagine del parlare figurato, giustificata
dal fatto che le norme che regolano le organizzazioni collettive sono analoghe a quelle che
regolano i rapporti tra persone fisiche.
4. CLASSIFICAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE: ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Le persone giuridiche si dividono in:
- persone giuridiche pubbliche  enti pubblici
- persone giuridiche private  enti privati
ENTE PUBBLICO: ente il cui compito è destinato a soddisfare i pubblici interessi, ossia gli
interessi generali della comunità.
Si distinguono:
- enti pubblici territoriali  Stato, regioni, province e comuni, sono enti esponenziali di una
data comunità. Hanno la doppia capacità, di diritto pubblico (potere sovrano ed emanare
atti autoritativi) e diritto privato (capacità giuridica e capacità di agire).
- enti pubblici con compiti specifici  università, enti di previdenza
- enti pubblici economici  hanno come oggetto principale un‟attività economica
- enti strumentali dello Stato svolgono attività proprie dello Stato. Hanno solo la capacità
di diritto privato.
5. CONTINUA: ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
Le persone giuridiche private sono le organizzazioni collettive che si dividono in:
- volontarie  si aderisce per libera volontà (es. associazioni e società)
- necessarie  si aderisce indipendentemente dalla propria volontà (gli enti pubblici
territoriali o la famiglia)
SOCIETA‟: organizzazione collettiva volontaria con lo scopo della divisione degli utili
realizzati con l‟esercizio di un‟attività economica.
ASSOCIAZIONE: organizzazione collettiva volontaria attraverso la quale vengono
perseguiti scopi superindividuali di natura ideale, non economica (es. partiti politici,
sindacati).
L‟associazione si costituisce per contratto e agisce per mezzo dei propri organi:
- associati  organo sovrano
- amministratori  organo esecutivo
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FONDAZIONE: stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio
privato ad un determinato scopo di natura ideale (assistenziale, culturale, scientifica).
Differenze dalla associazione:
1) la fondazione si costituisce tramite  atto unilaterale: si producono effettivi giuridici
per la sola volontà del fondatore
 testamento: l‟atto di fondazione diventa efficace
solo al momento della successione
2) la fondazione ha un solo organo, formato dagli amministratori che sono vincolati,
nell‟amministrazione dei beni, al perseguimento dello scopo assegnato dal fondatore (solo
l‟autorità pubblica può modificare la destinazione del patrimonio).
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
Le associazioni non riconosciute non sono riconosciute come persone giuridiche o perché
non l‟hanno chiesto (come ad es. partiti e sindacati) o perché non hanno ottenuto il
riconoscimento a causa di un patrimonio sufficiente.
In teoria se un‟associazione non è una persona giuridica significa che non è un soggetto
autonomo di diritto ma in realtà non è così: la condizione giuridica della associazioni non
riconosciute è parificata a quella della associazioni riconosciute (compresa la qualità di
soggetti di diritto), ad eccezione di ulteriori e specifiche prerogative.
La differenze tra associazioni riconosciute e non sta nella posizione degli amministratori:
nelle associazioni non riconosciute sono personalmente responsabili delle obbligazioni
assunte in nome dell‟associazione qualora il fondo comune non basti a soddisfare i diritti
dei creditori: nelle associazioni riconosciute risponde verso i creditori solo l’associazione
con il suo patrimonio.
COMITATO: organizzazione nella quali i fondi destinati ad uno specifico scopo di pubblica
utilità (pronto soccorso, beneficienza) sono raccolti da una pluralità di promotori che
rispondono illimitatamente per le obbligazioni assunte.
6. I DIRITTI DELLA PERSONALITA’
I diritti della personalità (o dell‟uomo o della persona umana) si dicono solo trovati dal
diritto, cioè esistono indipendentemente da ogni diritto oggettivo che li riconosca
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CAPITOLO QUARTO: I BENI E LA PROPRIETA’
1. I BENI
BENE: attitudine delle cose a soddisfare i bisogni umani.
BENE DI CONSUMO: bene che soddisfa direttamente i bisogni umani.
BENE PRODUTTIVO (o mezzo di produzione): bene che soddisfa indirettamente i bisogni
umani, perché crea altri beni a loro volta destinati a soddisfare i bisogni umani.
COSE COMUNI A TUTTI: ciò che la natura offre in quantità superiore ai bisogni dell‟uomo
(es. sole, aria, acqua, vento). Non appartengono a nessuno perché nessuno ha interesse
a stabilire con esse un rapporto di appartenenza.
Per i beni non comuni a tutti (es. suole, giacimenti di minerali) il rapporto tra uomo e le
cose è impari in quanto la loroutilizzazione da parte di alcuni implica l’esclusione degli
altri. Il rapporto tra uomo e cose si trasforma dunque in un rapporto tra uomini che
costituisce un conflitto che mira all‟appropriazione delle risorse.
Il diritto si occupa delle cose solo se costituiscono materia di conflitto tra gli uomini  per il
codice civile sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti, cioè le cose che
l‟uomo aspira a fare proprie escludendo gli altri dal loro utilizzo (quindi non sono beni,
giuridicamente, le cose comuni a tutti).
Le energie naturale, per il diritto, sono beni se hanno un valore economico, cioè se per
procurarsele si è disposti a pagare una somma di denaro che ne rappresenti il valore
economico (es. energia elettrica, energia atomica).
Ogni sistema giuridico:
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1) riconosce il diritto di proprietà, ossia il diritto di godere e disporre delle cose in modo
pieno ed esclusivo
2) determina i modi acquisto della proprietà, regolando i conflitti tra gli uomini per
l‟appropriazione delle cose con il divieto dell‟uso della forza
3) pone limiti alla proprietà e impone obblighi al proprietario
4) fonda la categoria dei beni pubblici. Sono beni di utilità generale e vengono sottratti ad
ogni possibile appropriazione da parte dei singoli perché appartenenti alla società nel suo
insieme, cioè allo Stato che il ha il compito di:
- consentirne il disciplinato uso da parte di tutti (condizione giuridica dei beni rientranti
nel demanio naturale, es. spiaggia, porti, fiumi, laghi)
- utilizzarli in modo da volgerli a vantaggio di tutti (condizione giuridica dei beni che
formano il patrimonio indisponibile dello Stato)
PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO: foreste, miniere, cave, fauna selvatica. I
beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione.
BENI DEMANIALI: oltre al demanio naturale, comprende le cose immobili di valore storico,
archeologico o artistico e le cose mobili inserite in musei, biblioteche. I beni demaniali
sono inalienabili, non si può acquistare la proprietà.
Entrambe le categorie rappresentano cose fuori commercio.
BENI DISPONIBILI DELLO STATO: beni che lo Stato acquista in forza della sua capacità
di diritto privato e sui quali esercita il comune diritto di proprietà.
Differenza tra beni pubblici e cose comuni a tutti entrambi sono destinati all‟uso di tutti
ma la differenza sta nella limitatezza dei beni pubblici che comporta la loro attribuzione
allo Stato, cui spetta di garantire il disciplinato uso di tutti.
2. I DIRITTI SULLE COSE: LA PROPRIETA’ E GLI ALTRI DIRITTI REALI
I diritti sulle cose sono detti diritti reali. Nel nostro sistema giuridico sono sette:
- diritto di PROPRIETA‟
- diritto di SUPERFICIE
- diritto di ENFITEUSI
- diritto di USUFRUTTO
- diritto di USO
- diritto di ABITAZIONE
- diritto di SERVITU‟
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Per studiare il diritto di proprietà si deve scomporre in ciascuno dei suoi elementi:
“Il diritto (a) di godere e (b) di disporre della cosa (c) in modo pieno ed (d) esclusivo, (e)
entro i limiti e (f) con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico .”
Gli elementi a) e b) sono facoltà che spettano al proprietario:
a) FACOLTÀ DI GODERE DELLE COSE
Facoltà di utilizzare la cosa:il proprietario può usarla o non usarla, decidere come usarla,
trasformarla e distruggerla. Per le cose fruttiere la facoltà di godimento include il diritto di
fare propri i frutti della cosa, sia naturali che civili.
b) FACOLTA’ DI DISPORRE DELLE COSE
Facoltà di vendere o non vendere la cosa, di donarla, di lasciarla per testamento, di
costituire sulla cosa diritti reali minori a favore di altri, ecc. Il proprietario ha anche la
facoltà di costituire su di essa garanzie reali (ipoteca o pegno) per garantire l‟adempimento
di un debito.
Gli elementi c) e d) indicano i caratteri riconosciuti alle facoltà di godere e disporre della
cosa:
c) PIENEZZA DEL DIRITTO DI PROPRIETA’
Il proprietario può godere e disporre delle cose in modo pieno: può farne tutto ciò che non
sia espressamente vietato. Il proprietario gode di facoltà illimitate: può godere e disporre
della cosa a proprio piacimento.
Se sulla cosa vengono costituiti diritti reali minori, che limitano fortemente la facoltà di
godimento del proprietario, non si parla più di piena proprietà ma di nuda proprietà.
d) ESCLUSIVITA’ DEL DIRITTO DI PROPRIETA’
il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento e dalla disposizione della cosa.
La pretesa del proprietario è protetta, contro chiunque la violi, dall‟autorità giudiziaria.
Gli elementi e) e f) costituiscono dei correttivi ai caratteri di pienezza ed esclusività. Con
essi si ricerca un punto di equilibrio tra l‟interesse del proprietario e l‟interesse dell‟intera
collettività.
e) LIMITI ALLA FACOLTA’ DI GODERE E DI DISPORRE
Un limite è rappresentato dal divieto di atti di emulazione: il proprietario non può giovarsi
della sua cosa per compiere atti che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o
recare molestia ad altri.
Riguardo alla proprietà dei suoli, la facoltà di godimento è limitata da piani regolatori
che stabiliscono quali aree del territorio comunale sono destinate all‟agricoltura, quali ad
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insediamenti industriali o commerciali, ecc. In questo caso l‟interesse generale ad un uso
equilibrato del suolo prevale sull‟interesse particolare del singolo proprietario.
f) OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO
Il proprietario di terreni ha l‟obbligo di provvedere alla loro coltivazione in quanto la terra è
una risorsa fondamentale il cui sfruttamento corrisponde all‟interesse generale. Le terre
incolte possono essere assegnate per la coltivazione a chi ne faccia richiesta.
Il proprietario ha inoltre l‟obbligo di consentire l‟accesso al suolo:
- al vicino che abbia necessità di entrarvi per eseguire opere sul proprio fondo
- a chi voglia riprendere la cosa propria che vi si trovi accidentalmente (es. il pallone)
3. LE COSE OGGETTO DI DIRITTI: LA CLASSIFICAZIONE DEI BENI
Il codice civile regola soltanto i beni in senso giuridico (siano sotto il nome di cosa o di
bene).
BENE IN PATRIMONIO: bene di proprietà di qualcuno.
BENE DI NESSUNO: bene senza proprietario, pur potendolo avere (es. i pesci nel mare).
BENE IMMOBILE: suolo, sorgenti, corsi d‟acqua e tutto ciò che è incorporato al suolo sia
naturalmente (es. alberi) sia artificialmente (es. costruzioni). Il suolo oggetto di proprietà è
detto fondo: fondo rustico  suoli destinati all‟agricoltura
fondo urbano  suolo edificabile per insediamenti industriali o commerciali
BENE MOBILE: tutti i beni che non sono considerati beni immobili, come il denaro (bene
mobile per eccellenza), le energie naturali, i prodotti del suolo che diventano mobili nel
momento della separazione (i frutti degli alberi).
La distinzione tra bene mobile e immobile è molto importante per la legge di circolazione
dei beni (norme che regolano il passaggio dei beni da un proprietario a un altro):
- i beni MOBILI circolano in modo rapido, passano da un proprietario all‟altro con regole
molto semplici per favorire al massimo la circolazione della ricchezza (vale il principio
dell‟economia liberale per il quale tanto più la ricchezza circola tanto più contribuisce alla
formazione di nuova ricchezza)
- i beni IMMOBILI invece circolano in modo meno rapido, la circolazione ha forme più
complesse in quanto il proprietario ha un interesse maggiore a conservare la proprietà.
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BENI IN POSIZIONE INTERMEDIA: beni mobili iscritti ai pubblici registri, la loro legge di
circolazione ha analogie con quella degli immobili ma sono sottoposti alle norme proprie
dei beni mobili (es. autoveicoli, navi e aeromobili).
UNIVERSALITA‟ DI COSE: più cose mobili se appartengono a un medesimo proprietario
ed hanno una destinazione unitaria (es. collezione di quadri, un gregge). La loro
condizione giuridica tende ad essere assimilata a quella degli immobili.
PERTINENZE: cose, mobili o immobili, destinate durevolmente al servizio o ad ornamento
di un‟altra cosa, mobile o immobile (es. scialuppe di salvataggio, arredo di un albergo,
garage di una villa).
Il rapporto pertinenziale stabilito tra più cose influisce sulla circolazione delle pertinenze:
gli atti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (vendo
la nave e anche le scialuppe), che possono comunque formare oggetto di atti separati
(vendo le scialuppe senza vendere la nave).
Il rapporto pertinenziale può essere costituito solo dal proprietario della cosa principale 
può accadere che il proprietario trasferisca la cosa principale compresa di pertinenze che
non gli appartengono e così l‟acquirente acquista anche le pertinenze a meno che egli non
fosse in mala fede, cioè sapesse al momento dell‟acquisto che le pertinenze non
appartenevano al venditore.
RAPPORTO DI CONNESSIONE: più cose vengono unite tra loro in modo da formare
un‟unica cosa.
COSA COMPOSTA: unico bene formato dal montaggio di una pluralità di beni (es.
l‟automobile).
Ciascuna delle cose che formano la cosa composta non può essere separata dalle altre
senza che la cosa composta perda la propria identità (un‟automobile senza ruote cessa di
essere un‟automobile, invece un‟automobile senza radio è pur sempre un‟automobile).
ALTRE CLASSIFICAZIONI DEI BENI:
-cose fungibili e cose infungibili le cose fungibili (beni di genere) appartengono a un
genere all‟interno del quale ogni bene è indifferentemente sostituibile con un altro (es.
banconote, copie di un libro, oggetti prodotti in serie) e sono prese in considerazione in
base a peso, numero o misura; le cose infungibili (beni di specie), invece, esistono in un
unico esemplare o hanno propri caratteri distintivi (qualunque immobile) e sono prese in
considerazione in base alla loro identità
- cose consumabili e cose inconsumabili le cose consumabili si estinguono per l‟uso
(alimenti, carburante); le cose inconsumabili consentono un uso ripetuto nel tempo, anche
se l‟uso può deteriorarli (automobili, indumenti)
4. LA PROPRIETA’ FONDIARIA
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Il fondo (rustico o urbano) è delimitato nello spazio:
- in senso orizzontale è il carattere geometrico che segna i confini dell‟area
- in senso verticale la proprietà estende al sottosuolo (e a tutto ciò che esso contiene) e
allo spazio sovrastante (si possono innalzare costruzioni)
Il criterio che identifica il limite della proprietà in senso verticale è di natura economica,
infatti il proprietario non ha un diritto illimitato: la proprietà si estende sin dove il
proprietario può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto esclusivo.
Oltre questo limite il sottosuolo e lo spazio aereo sono cose comuni a tutti (es. volo aereo
o scavi per galleria).
I confini del fondo segnano, in senso orizzontale, il limite entro il quale ciascun proprietario
esercita la facoltà di godimento insita nel suo diritto di proprietà.
NORMA SULLO STILLICIDIO: il proprietario deve costruire i tetti in modo che le acque
piovane scolino sul suo terreno e non su quello del vicino.
Il proprietario deve, inoltre, astenersi dal compiere sul proprio fondo o nel sottosuolo opere
che possano recare danno al vicino.
Alla facoltà di godimento di ciascun proprietario fondiario sono imposti limiti atti a
conciliare il godimento del suo fondo con il godimento del fondo confinante.
5. LE DISTANZE LEGALI
Esistono norme che limitano la facoltà di godimento, imponendo di rispettare determinate
distanze minime nel costruire edifici, scavare pozzi, piantare alberi:
1) costruzioni: se non sono unite almeno tre metri (salvo regolamenti locali), distanza
minima affinché le costruzioni vicine non si tolgano aria e luce e pregiudichino la loro
sicurezza.
PREVENZIONE TEMPORALE: risulta favorito, tra i due confinanti, quello che costruisce
per primo  egli può costruire a meno di un metro e mezzo dal confine o sul confine
stesso o avanzarlo per costruire in appoggio al muro del vicino (pagando metà del valore
del muro) o in aderenza (pagando il valore del suolo occupato) o per innestare un capo
del proprio muro (pagando un‟indennità per l‟innesto). Se il secondo viola le distanze legali
il primo può esigere la riduzione in pristino (demolizione della parte che eccede).
Talvolta i regolamenti comunali prescrivono le distanze non tra le costruzioni ma dal
confine, annullando il principio di prevenzione temporale. Prescrivono inoltre limiti
massimi di altezza e volume delle costruzioni poste nell‟interesse generale ad un
razionale ed equilibrato uso del territorio.
2) pozzi, cisterne e tubi almeno due metri dal confine; fossi distanza dal confine
uguale alla loro profondità
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3) alberi di alto fusto (tronco superiore ai tre metri di altezza)  almeno tre metri
gli altri alberi  un metro e mezzo
viti e siepi  mezzo metro
Il vicino può comunque recidere i rami che superano il confine.
LUCI: aperture nel muro che non consentono di affacciarsi sul fondo del vicino.
VEDUTE: aperture che consentono di affacciarvisi
Per le luci non sono previste distanze minime dal confine ma devono essere:
- munite di inferriate e grate fisse
- collocate ad una altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento (due metri se
sono ai piani superiori)
Le vedute invece devono essere aperte a una distanza di almeno un metro e mezzo dal
confine. Il vicino che abbia il diritto di costruire in aderenza può accecare le luci ma non
può chiudere le vedute.
7. LE IMMISSIONI
Esistono criteri legali di regolazione nel caso di immissioni, da un fondo all‟altro, di
sostanze inquinanti, vibrazioni, ecc. (es. fumo, calore, rumori) in quanto il godimento di un
proprietario interferisce con il godimento del vicino.
Il criterio legale per risolvere il conflitto è quello della normale tollerabilità: non si
possono impedire le propagazioni o immissioni provenienti dal fondo vicino se queste non
superano la capacità di sopportazione dell‟uomo di media tolleranza. In caso contrario il
vicino può richiedere l‟applicazione di dispositivi anti-rumore, anti-inquinamento o la
cessazione dell‟attività (è chiaramente un criterio di favore per le attività produttive).
Le propagazioni nocive sono prese in considerazione dal codice civile solo come rapporto
tra proprietari ma poiché possono pregiudicare anche il diritto alla salute, che spetta a
tutti, sotto questo aspetto assume rilievo il codice penale, che punisce i delitti colposi
contro la salute pubblica (es. inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque).
9. LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’
Il diritto di proprietà gode di protezione giurisdizionale: il proprietario può agire in giudizio
nei confronti di chiunque violi il suo diritto.
ATTORE: chi agisce in giudizio (e propone un‟AZIONE)
CONVENUTO: persona contro la quale l‟azione è proposta
Le azionipetitorie azioni a difesa del diritto di proprietà, sono:
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1) l’azione di rivendicazione spetta a chi si dichiara proprietario di una cosa della
quale altri abbia il possesso o la detenzione. Mira ad ottenere dal giudice l’accertamento
del diritto di proprietà e la condanna del possessore alla restituzione della cosa.
L‟azione di rivendicazione è resa alquanto ardua dal fatto che l‟attore deve dare la prova,
spesso non facile, del proprio diritto di proprietà. Questa azione presuppone che il
proprietario non abbia altro titolo per ottenere la restituzione della cosa.
2) l’azione negatoriaspetta al proprietario contro chi pretende di avere diritti reali minori
sulla cosa (usufrutto, servitù, ecc.). Mira ad ottenere dal giudice l’inesistenza del diritto
altrui e l‟ordine, al convenuto, di cessare eventuali molestie sulla proprietà.
L‟attore si limiterà a dare la prova del proprio diritto di proprietà, mentre al convenuto
spetta l‟onere di provare l‟esistenza del suo preteso diritto sulla cosa.
3) l’azione di regolamento dei confini spetta a ciascuno dei proprietari immobiliari
confinanti quando è incerto il confine che separa i due fondi. Mira alla determinazione del
confine e per l‟accertamento è ammesso qualsiasi mezzo di prova.
Il diritto di proprietà non si prescrive, permane in capo al suo titolare (e agli eredi) anche
se per decenni non viene esercitato.
La proprietà si perde per non uso solo se al non uso del diritto da parte del proprietario
corrisponde il possesso della cosa prolungato nel tempo da parte di altri che ne diventa
proprietario (usucapione).
CAPITOLO QUINTO: IL POSSESSO
1. CONCETTO DI POSSESSO
Proprietà e possesso sono, giuridicamente, situazioni diverse.
PROPRIETA‟: situazione di diritto si è titolari del diritto
POSSESSO: situazione di fatto si esercita il diritto
In genere proprietario e possessore coincidono, ma non sempre (es. in caso di furto).
Il possesso ha una protezione giuridica autonoma, cioè separata dalla protezione del
diritto di proprietà.
POSSESSO PIENO: possesso corrispondente al diritto di proprietà.
POSSESSO MINORE: possesso corrispondente ad altri diritti reali o alla comproprietà.
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DETENZIONE: avere la cosa nella propria materiale disponibilità (es. guidare un
automezzo, coltivare un fondo).
Per essere possessore occorre l‟animo o l‟intenzione di possedere, cioè senza
riconoscere in altri il proprietario (e quindi non pagando affitto, noleggi, ecc.).
Si può detenere la cosa:
- nel proprio interesse (es. auto a noleggio, casa in affitto)
- nell‟interesse altrui, cioè per ragioni di servizio (es. detenzione di strumenti di lavoro)
Si può possedere la cosa:
- direttamente  detenendo la cosa con l‟animo di considerarla propria
- indirettamente  per mezzo di altri che ne abbia la detenzione (riscuotendo affitto, ecc.)
Vige una presunzione: chi esercita il potere di fatto sulla cosa, cioè ne è materiale
detentore, si presume possessore, salvo che non si provi che egli ha cominciato ad
esercitarlo come semplice detentore.
L‟ interversione del possesso (il mutamento della detenzione in possesso) può
verificarsi in due casi:
1) quando il titolo per il quale si ha la materiale disponibilità della cosa venga mutato per
cause provenienti da terzi
2) quando il detentore faccia opposizione contro il possessore, cioè si vanta apertamente
proprietario della cosa e faccia notare al possessore che intende tenere la cosa propria o
con esplicita dichiarazione (opposizione espressa) o con atti concreti (opposizione tacita)
La protezione giuridica del possesso prescinde dallo stato di buona o mala fede:
- mala fede chi sa di possedere la cosa altrui (il ladro, possessore di mala fede, è
protetto giuridicamente)
- buona fede chi possiede la cosa ignorando di ledere il diritto altrui; il possessore di
buona fede, però, fruisce di protezione giuridica maggiore.
Lo stato di buona fede è escluso dalla colpa grave: è in mala fede chi, pur ignorando
l‟altruità della cosa, poteva venirne a conoscenza usando un minimo di diligenza (es.
acquisto a un prezzo eccessivamente basso).
Presunzione di legge: il possessore si presume in buona fede, salvo prova contraria. Per
considerare il possesso in buona fede basta che il possessore sia originariamente in
buona fede anche se successivamente diviene di mala fede.
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Presunzioni per la prova di durata del possesso:
1) chi prova di essere possessore attuale e anche in tempo remoto  si presume abbia
posseduto anche nel tempo intermedio
2) chi prova il possesso attuale e il titolo in forza del quale possiede  si presume abbia
posseduto dalla data del titolo
SUCCESSIONE DEL POSSESSO: l‟erede continua il possesso del defunto
conservandone l‟originaria qualificazione (se il possesso del defunto era in buona fede
resta tale quello dell‟erede, anche se fosse in mala fede).
ACCESSIONE DEL POSSESSO: il successore può sommare, se gli giova, al proprio
possesso quello dell‟alienante (non gli giova se l‟alienante era possessore di mala fede).
2. DIRITTI DEL POSSESSORE NELLA RESTITUZIONE AL PROPRIETARIO
Se il possessore deve restituire la cosa al proprietario ma nel frattempo la cosa ha
prodotto frutti, a chi spettano i frutti? In teoria spetterebbero al proprietario ma ciò appare
ingiusto nei confronti del possessore di buona fede, che ha utilizzato la cosa nella
convinzione di esserne il proprietario. Perciò l‟art. 1148 distingue:
- possessore di buona fede  fa propri i frutti
- possessore di mala fede  deve restituire i frutti
Ogni possessore, anche di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le
riparazioni straordinarie.
Solo il possessore di buona fede ha, inoltre, il diritto a un‟indennità pari al maggior valore
che la cosa ha conseguito per effetto dei miglioramenti apportati.
Al possessore spetta il diritto di ritenzione: rifiutarsi di restituire la cosa sin quando il
proprietario non gli abbia corrisposto le indennità dovute.
3. LE AZIONI POSSESSORIE
Le azioni possessorie azioni a difesa del possesso, sono:
- azione di reintegrazione o di spoglio spetta al possessore che sia stato
violentemente o clandestinamente spossessato della cosa sia mobile che immobile.
Consente al possessore spogliato di ottenere la reintegrazione del possesso con la
restituzione della cosa. Può essere citata entro un anno. Questa azione è data a
qualsiasipossessore, indipendentemente dalla durata del suo possesso.
- azione di manutenzione riguarda solo i beni immobili. Spetta al possessore:
1) che sia stato molestato nel possesso della cosa
2) che abbia subito uno spoglio non violento o clandestino
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Mira ad ottenere un provvedimento che ordini la cessazione delle molestie o la
restituzione della cosa. Può essere esercitata entro un anno. Questa azione è data solo
se il possesso dura da oltre un anno.
4. LE AZIONI DI NUNCIAZIONE
Sono azioni che spettano sia al possessore, sia al proprietario non possessore, sia al
titolare di un altro diritto reale. Hanno la funzione di prevenire un danno che minaccia la
cosa. Sono:
1) denuncia di nuova opera è la denuncia di una nuova opera, intrapresa da altri, per
la quale si teme posso arrecare danno alla propria cosa (es. il vicino non rispetta le
distanze legali)
2) denuncia di danno temuto  è la denuncia di un danno grave e imminente che si teme
possa nuocere alla propria cosa, derivante da cosa altrui (es. la casa del vicino sta per
crollare, travolgendo il proprio edificio)
CAPITOLO SESTO: I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’
1. ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO E A TITOLO DERIVATIVO
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TITOLO DERIVATIVO: quando si acquista sulla cosa il diritto di proprietà già spettante ad
un precedente proprietario. Ricorre quando la cosa è trasferita dal precedente proprietario
al nuovo proprietario:
- con un contratto  contratto di vendita
- per successione
DANTE CAUSA: chi trasferisce il diritto
AVENTE CAUSA: chi acquista il diritto
L‟avente causa acquista la proprietà della cosa solo se e solo come il dante causa ne era
proprietario (compresi quindi eventuali diritti reali minori).
TITOLO ORIGINARIO: diritto di proprietà che si acquista sulla cosa è indipendente dal
diritto di un precedente proprietario. Accade quando non c‟è un precedente proprietario o
quando la cosa è stata abbandonata.
La proprietà si acquista libera da ogni diritto altrui che avesse gravato il precedente
proprietario (si estinguono eventuali diritti reali o garanzie).
2. L’OCCUPAZIONE E L’INVENZIONE
OCCUPAZIONE: modo di acquisto della proprietà di cose che non appartengono a
nessuno. Richiede l‟impossessamento della cosa e l‟intenzione di farla propria.
Sono di nessuno solo le cose mobili: i beni immobili che non appartengono a un privato
(beni vacanti) sono di proprietà dello Stato.
Il codice civile considera cose di nessuno:
- le cose abbandonate  il proprietario si è liberato del possesso con l‟intenzione di
rinunciare alla proprietà
- gli animali oggetto di pesca
NB: la fauna selvatica è diventata patrimonio indisponibile dello Stato
COSE SMARRITE: il proprietario ha perduto il possesso ma senza l‟intenzione di
rinunciare alla proprietà; avendo quindi ancora un proprietario non possono formare
oggetto di occupazione.
INVENZIONE o RITROVAMENTO: chi trova una cosa mobile che si presume smarrita e
non abbandonata deve consegnarla al sindaco che ne rende noto il ritrovamento. Se
trascorso un anno lo smarritore non si presente, questo perde la proprietà e ne diventa
proprietario il ritrovatore.
3. L’ACCESSIONE, L’UNIONE, LA COMMISTIONE E LA SPECIFICAZIONE
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ACCESSIONE: la proprietà di una cosa principale fa acquistare la proprietà delle cose
accessorie.
Si conoscono tre forme:
1) accessione di cosa mobile a cosa immobile ogni bene mobile che venga
materialmente unito ad un bene immobile accede a questo
2) accessione di cosa immobile a cosa immobile in caso di alluvione se il fiume
modifica l‟estensione del fondo, il proprietario acquista per accessione la parte aggiuntiva
3) accessione di cosa mobile a cosa mobile se le cose mobili appartenenti a diverso
proprietario sono unite (unione) o sono mescolate (commistione) in modo da formare un
tutt‟uno inseparabile, il proprietario della cosa principalediventa proprietario del tutto,
pagando all‟altro il valore della sua cosa (es. vernice dell‟automobile)
SPECIFICAZIONE: modo di acquisto della proprietà della materia altrui da parte di chi la
adopera per formare una nuova cosa (es. scultore che crea statua di marmo), pagando il
prezzo della materia.
CAPITOLO SETTIMO: I DIRITTI REALI SU COSE ALTRUI
1. CONCETTO DI DIRITTO REALE SU COSA ALTRUI
Si parla di diritto reale su cosa altrui quando si presuppone che altri sia il proprietario della
cosa sulla quale si esercita il diritto (è detto anche diritto reale minore, parziario o limitato).
La costituzione di questi diritti riduce il contenuto del diritto di proprietà perché determina
facoltà che possono essere esercitate anche da chi non è il proprietario.
DIRITTO DI SEGUITO: essendo diritti sulla cosa, essi permangono nonostante il
mutamento del proprietario, sono diritti opponibili a tutti i successivi proprietari.
I diritti reali su cosa altrui sono solo sei e i privati non possono crearne altri (tipicità del
diritto). Il favore legislativo è per la piena proprietà, in modo da assicurare:
- più intensità di sfruttamento della ricchezza
- la massima circolazione
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Inoltre un bene gravato da diritti altrui è molto meno vendibile di un bene in piena
proprietà, per questo motivo la legge
 impone una durata temporanea (usufrutto)
 impone il superamento della situazione di coesistenza di più diritti sulla stessa cosa
(enfiteusi)
I diritti reali su cosa altrui cadono in prescrizione dopo vent‟anni (la proprietà invece è
imprescrittibile).
AZIONE CONFESSORIA: azione in giudizio a difesa dei diritti sulla cosa altrui contro
chiunque ne contesti l‟esercizio.
CONSOLIDAZIONE: quando il diritto su cosa altrui si estingue (per qualunque causa), si
ristabilisce la piena proprietà.
2. IL DIRITTO DI SUPERFICIE
DIRITTO DI SUPERFICIE: diritto di edificare e mantenere sul suolo o sottosuolo altrui una
propria costruzione.
NB: Questo diritto sospende il diritto di accessione ogni opera esistente sopra o sotto il
suolo appartiene al proprietario del suolo.
In questo caso il proprietario della costruzione ha la proprietà sulla costruzione (proprietà
superficiaria) e il diritto di superficie sul suolo; il proprietario del suolo ha la proprietà sul
suolo.
Il diritto di superficie può essere perpetuo o a tempo determinato. Scaduto il termine, il
diritto si estingue e riprende vigore il principio di accessione.
Il diritto di superficie temporaneo è anche uno strumento di politica urbanistica: i suoli
espropriati restano proprietà dei comuni per evitare le private speculazioni sull‟incremento
del valore dei suoli:
-vantaggio  il costruttore paga un prezzo più basso perché acquista solo il diritto di
superficie influenzando positivamente il prezzo di vendita delle costruzioni
- svantaggio una scadente qualità delle costruzioni (perché eseguite in modo da non
durare oltre il diritto di superficie).
3.L’USUFRUTTO, L’USO E L’ABITAZIONE
Il diritto dell‟usufruttuario comprende:
1) facoltà di godere della cosa  utilizzarla a proprio vantaggio nel rispetto della
destinazione economica espressa dal proprietario
2) la facoltà di fare propri i frutti, naturali o civili, della cosa
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
FRUTTI NATURALI: i prodotti del suolo o i parti degli animali
FRUTTI CIVILI: gli interessi patrimoniali (canone di locazione, interessi dei capitali ricevuti
in usufrutto, utili dell‟azienda di cui si è usufruttuari).
L‟usufruttuario ha la stessa capacità di godere della cosa spettante al proprietario ad
eccezione della destinazione economica della cosa.
TEMPORANEITA‟ DEL DIRITTO DI USUFRUTTO:
- se l‟usufruttuario è una persona fisica  il diritto si estingue con la sua morte
- se l‟usufruttuario è una persona giuridica  termine di trent‟anni
- se l‟usufruttuario lo cede ad altri per vendita, donazione, ecc.  il diritto si estingue con
la morte del primo titolare
L‟usufrutto può essere:
- volontario  costituito per contratto o testamento
- legale  costituito direttamente dalla legge (es. beni di figli minorenni)
Al termine dell‟usufrutto l‟usufruttuario deve restituire la cosa al proprietario nello stesso
stato in cui l‟ha ricevuta. Se la cosa è consumabili o fungibile (es. denaro), l‟usufruttuario
dovrà restituire l’equivalente in quantità e qualità.
DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA: criterio in base al quale giudicare il modo
con il quale egli ha custodito e amministrato la cosa.
Il diritto reale di uso differisce dall‟usufrutto per la limitata facoltà di godere della cosa 
l‟usuario ne gode limitatamente a quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia, al
proprietario spettano i frutti che eccedono questa misura.
Il diritto reale di abitazione ha invece per oggetto una casa e consiste nel diritto di abitarla
limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.
Né l‟uso né l‟abitazione consentono di cedere il diritto o di dare in locazione la cosa.
4. L’ENFITEUSI
E‟ il diritti reale su cose altrui più esteso e quindi considerato come una forma di proprietà.
Ha per oggetto fondi rustici o urbani. L‟enfiteuta ha gli la stessa facoltà di godimento del
proprietario ma con due obblighi:
- migliorare il fondo
- concedere al proprietario un canone periodico
Dominio utile diritto che spetta al lavoratore del fondo
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Dominio diretto  diritto che spetta al proprietario del fondo (il ricavo economico)
L‟enfiteusi è un diritto perpetuo o, se è previsto un termine, di durata non inferiore a
vent’anni e può essere ceduto e trasmesso agli eredi.
DIRITTO SPETTANTE ALL‟ENFITEUTA
Il diritto di affrancazione facoltà di acquistare la proprietà del fondo pagando al
proprietario (che non può rifiutare) una capitalizzazione del canone annuo
(canone annuo X 15).
DIRITTO SPETTANTE AL CONCEDENTE
Diritto di devoluzione l‟estinzione del diritto di enfiteusi, nel caso in cui l‟enfiteuta:
- non migliori il fondo
- non paghi due annualità di canone
5. LE SERVITU’ PREDIALI
Sono un peso imposto sopra un fondo per l‟utilità di un altro fondo appartenente a un
diverso proprietario. Il “peso” è una limitazione della facoltà di godimento di un immobile
(fondo servente) al quale corrisponde un diritto del proprietario di un altro immobile
(fondo dominante), un esempio è la servitù di passaggio.
Le servitù vengono classificate in:
1) servitù positive e negative positive: il proprietario del fondo dominante utilizza
direttamente il fondo servente; il proprietario del fondo servente sopporta l‟attività altrui.
Negative: il proprietario del fondo servente ha l‟obbligo di non fare
2) servitù continue e discontinue continue: non è necessario il fatto dell‟uomo.
Discontinue: è necessario il comportamento attivo del titolare
3) servitù apparenti e non apparenti apparenti: sul fondo servente esistono opere
visibili e permanenti, destinante al servizio del fondo dominante (es. servitù di
acquedotto).Non apparenti: le opere non sono visibili (es. servitù di passaggio, servitù di
attingere l‟acqua)
La servitù può essere costituita:
- volontariamente per contratto o testamento
-coattivamente nel caso in cui la legge riconosca al proprietario di un fondo il diritto di
ottenere una servitù dal proprietario di un altro fondo e quest‟ultimo si rifiutasse di
costituirla volontariamente
La servitù si può acquistare:
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
- per usucapione l‟esercizio di fatto, prolungato nel tempo, del diritto sulla cosa altrui
(valido solo per le servitù apparenti)
- per destinazione del padre di famiglia il rapporto di servizio stabilito tra due fondi
appartenenti allo stesso proprietario (valido solo per le servitù apparenti)
La servitù, come tutti gli altri diritti reali su cosa altrui, si estinguono per prescrizione
ventennale.
Un carattere proprio delle servitù è che esse non consistono mai in un fare ma solo in un
non fare o sopportare.
6. CONTINUA: SERVITU’ COATTIVE
Sono le servitù costituite indipendentemente dalla volontà del proprietario del fondo
serviente, con sentenza dell‟autorità giudiziaria (su domanda dell‟interessato) che
determina l‟indennità che il proprietario del fondo dominante deve al proprietario del fondo
servente.
La servitù di passaggio può essere costituita coattivamente sul fondo (non su case,
giardini o cortili) nei seguenti casi:
1) il fondo è intercluso  non ha un‟uscita sulla via pubblica
2) il fondo ha già un accesso alla strada pubblica che tuttavia non basta ai bisogni del
fondo e non può essere ampliato
3)il fondo ha già un accesso alla strada pubblica che tuttavia è insufficiente al passaggio di
veicoli e può essere ampliato sconfinando nel fondo vicino
La servitù di passaggio coattivo prevede comunque che l‟interessato utilizzi i terreni per i
quali l‟accesso sia più conveniente e arrechi minor danno.
La servitù può essere soppressa quando cessano le cause per cui era stata chiesta.
ACQUEDOTTO COATTIVO: servitù di far passare acque attraverso il fondo altrui per
soddisfare il bisogno di acqua del proprio fondo. La servitù può essere chiesta per un
periodo che non superi i venti anni (a meno che non si rinnovi).
Nel caso di elettrodotto coattivo, acquedotto pubblico, metanodotto o passaggio di linee
telefoniche la servitù coattiva è costituita con provvedimento dell‟autorità amministrativa.
CAPITOLO OTTAVO: LA COMUNIONE
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
1. LA COMUNIONE IN GENERALE
COMUNIONE: è la situazione per la quale sulla medesima cosacoesistono diritti di più
persone ma aventi uguale contenuto.
La comunione può essere:
- volontaria  dipendente dalla volontà dei partecipanti alla comunione (es. acquisto di un
bene)
- incidentale  non dipendente dalla volontà dei partecipanti (es. medesimo bene lasciato
in eredità)
- forzosa  non ci si può sottrarre (es. condominio di un edificio)
La coesistenza, sulla medesima cosa, dell‟uguale diritto di più persone si realizza con la
scomposizione ideale della cosa in una pluralità di quote, che segnano la misura della
partecipazione di ciascuno alla comunione.
In linea di principio, le quote di partecipazione si presumono uguali ma per legge o per
volontà delle parti, possono essere anche disuguali.
FACOLTA‟ DI GODIMENTO E DI DISPOSIZIONE DELLA COSA
Si distinguono quattro situazioni diverse:
1) uso della cosa comune  in linea di principio spetta, separatamente, a ciascun
partecipante che non deve alterarne la destinazione economica e deve comportarsi in
modo da non impedirne l‟uso da parte di ciascun partecipante. Tuttavia la natura del bene
non è sempre tale da consentirne l‟uso individuale (es. un appartamento, nel caso si
affitta)
2) amministrazione della cosa comune  spetta collettivamente ai partecipanti che
deliberano a maggioranza di quote, non di numero. Tuttavia per le innovazioni (es.
mutamento della destinazione economica) e gli atti di straordinaria amministrazione (es.
pavimentare il cortile) occorre una doppia maggioranza: maggioranza di numero dei
partecipanti che rappresentino almeno i due terzi del valore della cosa.
3) atti di disposizione della propria quota ciascun partecipante può alienarla, darla in
usufrutto, ipotecarla, ecc. senza dover richiedere il consenso degli altri partecipanti
4) atti di disposizione dell’intera cosa comune richiedono il consenso unanime dei
partecipanti
Lo stato di comunione è guardato con sfavore dalle legge per gli ostacoli che oppone al
mutamento della destinazione del bene e alla sua circolazione. Da qui la regola secondo
la quale ciascun partecipante può in ogni momento domandare la divisione della cosa
comune che può attuarsi:
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
- in natura dividendo in parti fisiche il bene (es. un terreno)
- con la vendita del bene (ripartendo il ricavato)
- assegnando la proprietà solitaria ad uno dei partecipanti (che verserà agli altri il valore
della loro quota)
2. IL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
Nel condominio si verifica una duplice situazione: i singoli appartamenti sono oggetto di
proprietà solitaria dei rispettivi proprietari ; invece i muri maestri, il tetto, le scale e, in
genere, le cose destinate all‟uso comune sono oggetto di comproprietà tra tutti i
proprietari degli appartamenti.
Questa situazione riguarda sia il condominio orizzontale  più edifici tra loro separati ma
inseriti nel medesimo complesso residenziale (le parti comuni sono il parco o la piscina
condominiale); sia il condominio verticale  più appartamenti in un medesimo edificio.
E‟ un caso di comproprietà forzosa alla quale i proprietari degli appartamenti non possono
sottrarsi, contribuendo alle spese di conservazione e godimento delle parti comuni (se
però alcune parti comuni servono in modo diverso o esclusivo alcuni condomini, le spese
sono ripartite in modo proporzionale, es. l‟ascensore).
Nel condominio le deliberazioni sull‟amministrazione sono prese da un’assemblea di
condomini che:
- se con un numero di partecipanti maggiore di quattro, prevede la nomina di un
amministratore
- se con un numero di partecipanti maggiore di dieci, prevede la formazione di un
regolamento per l‟uso delle cose comuni
MULTIPROPRIETA‟
Uno stesso appartamento viene venduto, separatamente, a più persone che ne possono
godere a turno in un predeterminato periodo dell‟anno. Il diritto di ciascun multiproprietario
è perpetuo e disponibile; la cosa oggetto di multiproprietà è indivisibile e le parti comuni
sono in condominio.
CAPITOLO NONO: L’OBBLIGAZIONE
1. DIRITTO REALE E DIRITTO DI OBBLIGAZIONE
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Dai diritti REALI (diritti che spettano agli uomini sulle cose) si distinguono i diritti di
OBBLIGAZIONE, o diritti di credito, o diritti personali (diritti che spettano agli uomini nei
confronti di altri uomini).
DIRITTI REALI
- sono diritti sulle cose
DIRITTI DI OBBLIGAZIONE
- sono diritti ad una prestazione personale,
cioè a un dato comportamento del soggetto
che deve dare, fare o non fare
- sono diritti assoluti spettano a un
soggetto nei confronti di tutti
- sono diritti relativi spettano a un
soggetto nei confronti di uno o più soggetti
determinati o determinabili
- fruiscono di una difesa assoluta: sia
- fruiscono di una difesa relativa: il titolare
proprietario sia titolare di diritti minori
può difenderli in giudizio solo nei
ha azione in giudizio contro chiunque
confronti della persona dell‟obbligato
contesti l‟esercizio del suo diritto
- sono suscettibili di possesso e si
possono acquistare anche a titolo
- si possono acquistare solo a titolo
derivativo
originario
2. IL RAPPORTO OBBLIGATORIO
L‟ obbligazione è un rapporto o vincolo che lega un soggetto ad un altro soggetto per
l‟esecuzione di una data prestazione. Si distinguono:
1) un soggetto attivo dell‟obbligazione: creditore (spetta il diritto di esigere la prestazione)
2) un soggetto passivo dell‟obbligazione: debitore (è tenuto ad eseguire la prestazione)
3) un oggetto dell‟obbligazione: la prestazione dovuta dal debitore al creditore
I soggetti possono essere più di uno: possono esserci più creditori o più debitori.
Quando sorge l‟obbligazione il soggetto deve essere:
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
- determinato si è già provveduto ad identificarlo univocamente (es. chi promette la
mancia per il ritrovamento di un oggetto smarrito)
- determinabile non è ancora identificato ma è stato stabilito un criterio di
determinazione (es. chi ritrova l‟oggetto smarrito)
L‟oggetto della prestazione deve avere carattere patrimoniale, cioè deve essere
suscettibile di valutazione economica  deve consistere nel pagamento di una somma
di denaro (es. retribuzione di un lavoro) o in un diverso comportamento del debitore che
sia comunque traducibile in una somma di denaro che ne rappresenti il valore economico
(es. due imprenditori sono obbligati a non farsi concorrenza: se uno viola l‟obbligazione
l‟altro può richiedere una somma di denaro pari al mancato maggior profitto).
Non è però necessario che anche l‟interesse del creditore alla prestazione abbia
carattere patrimoniale: andando al cinema si riceve una prestazione (la proiezione del
film) che è suscettibile di valutazione economica (si paga il biglietto) ma è un interesse di
natura culturale o di svago.
Il carattere patrimoniale della prestazione equivale al valore economico delle cose. Il
valore economico è quindi l’elemento comune al diritto reale e al diritto di obbligazione:
entrambi compongono la categoria dei diritti patrimoniali. Il carattere patrimoniale distingue
i diritti reali dai diritti della personalità: diritti assoluti (come i diritti reali) ma privi del
carattere della patrimonialità. Esso inoltre distingue i diritti dell’obbligazione dai diritti dei
rapporti di famiglia: diritti relativi (come i diritti dell’obbligazione) ma privi del carattere della
patrimonialità. Patrimonio: insieme di tutti i diritti patrimoniali (reali e di obbligazione) che
appartengono ad una medesima persona ad esclusione dei diritti della personalità e dei
diritti di famiglia.
La prestazione che forma l‟oggetto dell‟obbligazione può essere classificata in:
1) prestazione di dare o consegnare: può consistere nel pagamento di una somma di
denaro e nella consegna di un bene. Una sottospecie è la restituzione.
La prestazione di consegnare può dar luogo a:
- obbligazioni di genere consegna di una cosa determinata solo nel genere (somma di
denaro, una certa quantità di terreno, ecc.)
- obbligazioni di specie consegna di una cosa determinata nella sua identità (quel
terreno, quell‟appartamento)
2) prestazione di fare, che dà luogo a due sottospecie:
- obbligazione di mezzi il debitore è obbligato a svolgere una determinata attività senza
garantire il risultato che il creditore si aspetta. Il rischio per la mancata realizzazione del
risultato incombe sul creditore (es. il medico che cura il malato)
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
- obbligazione di risultato il debitore è obbligato a conseguire il risultato. Il rischio per la
mancata realizzazione del risultato incombe sul debitore (es. l‟autista non deve solo
trasportare ma anche arrivare alla destinazione fissata dal creditore)
3) prestazione di non fare: è detta anche prestazione negativa (es. concorrenza tra
imprenditori)
4) prestazione di contrattare: obbligo di concludere un futuro contratto
5) prestazione di garanzia: il debitore è obbligato ad assumersi il rischio del verificarsi di
un evento non dipendente dalla sua volontà
3. OBBLIGAZIONI CON PLURALITA’ DI SOGGETTI O DI OGGETTI
In un rapporto obbligatorio possono esserci più creditori verso un medesimo debitore o più
debitori verso un medesimo creditore. L‟obbligazione può essere quindi solidale o
parziaria.
OBBLIGAZIONE SOLIDALE
Si divide in:
- solidarietà attiva (+ creditori) ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può
esigere da questo l‟intera prestazione liberando il debitore dall‟obbligazione nei confronti
degli altri creditori
- solidarietà passiva (+ debitori) ciascuno dei debitori del medesimo creditore può
essere costretto da questo ad esigere l‟intera prestazione liberando dall‟obbligazione
anche gli altri debitori
OBBLIGAZIONE PARZIARIA
Si divide in:
- parzialità attiva (+ creditori) ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può
esigere da questo solo la sua parte
- parzialità passiva (+ debitori) ciascuno dei debitori di un medesimo creditore può
essere costretto a pagare solo la sua parte
Nel caso di più debitori la solidarietà è la regola e la parziarietà è l‟eccezione (vale solo
se prevista dalla legge o dalle parti).
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Nel caso di più creditori il rapporto regola-eccezione è invertito: la solidarietà deve essere
pattuita, altrimenti l‟obbligazione è parziaria
Le regole generali rispecchiano il principio di favore per il creditore: in caso di pluralità di
debitori non subisce il rischio di insolvenza per uno di essi, in caso di pluralità di creditori
ognuno riscuote la sua parte.
Eccezione: quando la prestazione consiste nella consegna di una cosa indivisibile o in
una prestazione di fare indivisibile l‟obbligazione è necessariamente solidale (anche
nel caso di più creditori).
L‟obbligazione può avere in oggetto più prestazioni in alternativa tra loro: il debitore si
libera dall‟obbligazione eseguendo l‟una o l‟altra prestazione e la facoltà di scelta spetta, di
regola, al debitore. Se, prima della scelta, una delle prestazioni diventa impossibile
l‟obbligazione si concentra nell‟altra. Se la prestazione diventa impossibile dopo la scelta,
il debitore è liberato dall‟obbligazione.
4. FONTI DELLE OBBLIGAZIONI
Art. 1173 del codice civile:
a) il contratto accordo di due o più parti. E‟ una fonte volontaria: sorge con il concorso
della volontà del debitore
b) il fatto illecito ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto ed è fonte
dell‟obbligazione di risarcire il danno. E‟ una fonte non volontaria: sorge come
conseguenza del compimento del fatto illecito
c) ogni altro fatto o danno comprende sia fonti volontarie di obbligazioni (diverse dal
contratto), sia fonti non volontarie non qualificabili come fatti illeciti
CAPITOLO DECIMO: L’ADEMPIMENTO E L’INADEMPIMENTO
1. L’ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI
ADEMPIMENTO: esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma
oggetto dell‟obbligazione. Ad esso consegue l’estinzione dell‟obbligazione e la
liberazione del debitore.
L‟esattezza della prestazione deve rispettare sei criteri:
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1) MODALITÀ dell‟esecuzione: nell‟adempiere l‟obbligazione il debitore deve usare la
diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176), cioè dell‟uomo medio  non si esige
un‟eccezionale diligenza ma quella che l‟uomo di media diligenza presta per
l‟assolvimento dei suoi impegni. La prestazione deve essere eseguita per intero.
2) TEMPO dell‟esecuzione: la prestazione deve essere eseguita
 a richiesta del creditore: il creditore può esigere la prestazione in qualsiasi momento
(art. 1183) finché il suo diritto di credito non si estingua per prescrizione (10 anni, art.
2946)
 alla scadenza del termine: in genere, fissato a favore del debitore. Il creditore non
può esigere la prestazione prima della scadenza del termine
3) LUOGO dell‟esecuzione: la prestazione deve essere eseguita nel luogo stabilito dalle
parti. Valgono tre regole:
 l‟obbligazione di consegnare una cosa determinata va adempiuta nel luogo in cui la
cosa si trovava quando è sorta l‟obbligazione
 l‟obbligazione di pagare una somma di denaro si adempie al domicilio del creditore al
tempo dell‟adempimento
 ogni altra obbligazione si adempie al domicilio del debitore al momento
dell‟adempimento
4) PERSONA che esegue la prestazione: deve essere, in linea di principio, il debitore. Ma
nel caso di una consegna di una somma di denaro o altre cose fungibili il creditore non
ha alcun interesse a rifiutare l‟adempimento di un terzo. Il creditore può rifiutare
l‟adempimento del terzo solo se:
 se ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione (es. non è la
stessa cosa che sul posto di lavoro si presenti un‟altra persona che non sia il dipendente
assunto)
 se il debitore ha manifestato al creditore la sua opposizione all‟adempimento altrui (in
questo caso il creditore ha la facoltà di rifiutare l‟adempimento del terzo, non il dovere)
L‟adempimento, per il debitore, è un atto dovuto: non occorre perciò che l‟adempimento
provenga da persona capace di intendere e di volere.
5) DESTINATARIO della prestazione: la capacità di intendere e di volere del creditore è,
invece, rilevante. Chi paga il creditore incapace (invece del legale rappresentante) non è
liberato, a meno che non provi che quanto pagato sia stato rivolto a vantaggio
dell‟incapace (art. 1190).
Nell‟ipotesi più frequente, l‟adempimento è dovuto ad una persona autorizzata a riceverlo
(es. il commesso, il cassiere, l‟impiegato delle ferrovie). In tal caso il debitore è liberato
dall‟obbligazione se:
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
 la circostanza è creata da circostanze univoche (il cliente ha pagato la merce a chi
stava dietro il bancone con scritto „cassa‟)
 il debitore, nel pagare al non legittimato, è in buona fede (ignorava che alla cassa ci
fosse una persona non autorizzata)
6) IDENTITÀ della prestazione: il debitore è liberato solo se esegue la prestazione dovuta
e non se esegue una prestazione diversa ma di uguale o maggior valore.
Il creditore può, tuttavia, consentire che egli esegua una prestazione diversa da quella
dovuta: è il caso della prestazione in luogo dell‟adempimento  il debitore in difficoltà
finanziarie può chiedere ai creditori di accettare le merci del proprio magazzino o beni di
sua proprietà in sostituzione del denaro dovuto. Il debitore è liberato solo quando la
prestazione è eseguita o il credito è riscosso. Il debitore che adempie una prestazione di
denaro ha diritto alla quietanza (ricevuta): attestazione del creditore che riconosca
l‟avvenuto pagamento (art. 1199).
2. LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Obbligazioni (o debiti di valuta) che hanno per oggetto la consegna di una data quantità
di denaro (sia il prezzo di una cosa venduta, o la restituzione di una somma ricevuta in
prestito o la retribuzione di una prestazione di lavoro, ecc.).
Esse si adempiono con la moneta avente corso legale nello Stato al momento del
pagamento: se, tra il momento in cui il debito è sorto e quello del pagamento, la valuta
nazionale è cambiata, si paga nella nuova moneta ragguagliata al valore della prima. Se
nell‟obbligazione è stata dedotta moneta estera, il debitore che paga in Italia ha facoltà di
adempiere sia nella moneta estera che nella corrispondente quantità di moneta italiana.
PRINCIPIO NOMINALISTICO: la moneta è presa in considerazione, agli effetti
dell‟adempimento, per il suo valore nominale e non per il suo potere d‟acquisto
(art. 1277). Nel periodo di inflazione, questo principio al debitore e nuoce al creditore (il
debitore paga una somma, in termini reali, inferiore a quella per la quale si era obbligato).
Accade invece il contrario in caso di deflazione, ma si tratta solo di un‟ipotesi teorica
essendo l‟aumento del potere d‟acquisto della moneta un fenomeno sconosciuto al nostro
tempo.
Ai debiti di valuta si contrappongono i debiti di valore: ricorrono quando una somma di
denaro è dovuta non come bene a sé ma come valore di un altro bene, ad es.
l‟obbligazione di risarcire un danno. Nel momento in cui il valore del bene viene liquidato
(cioè tradotto in una somma di denaro) il debito di valore si trasforma in un debito di
valuta.
Il denaro è un bene produttivo: produce frutti civili, che sono gli interessi. L‟obbligazione
di pagare una somma di denaro, che sia liquida ed esigibile, è sempre accompagnata da
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
un‟obbligazione accessoria: quella di corrispondere gli interessi secondo il tasso legale
(fissato annualmente dal ministro del tesoro) o il tasso stabilito dalle parti.
Si distinguono gli interessi:
- compensativi: interessi dovuti sui debiti di denaro non sottoposti a termine (quindi
sempre esigibili) oppure sottoposti a termine e scaduti ma senza costituzione in mora del
debitore
- moratori: interessi che il debitore deve corrispondere a seguito della sua costituzione
in mora da parte del creditore, anche se in precedenza non dovuti come interessi
compensativi
3. L’INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE
Il debitore è inadempiente se non esegue la prestazione dovuta o se non la esegue
esattamente.
Primo principio: al prodursi del fatto oggettivo dell‟inadempimento consegue la
responsabilità del debitore. Egli deve risarcire il danno che il suo adempimento ha
cagionato al creditore.
Secondo principio: il debitore è ammesso a provare che la mancata esecuzione della
prestazione è stata determinata da sopravvenuta impossibilità della prestazione,
derivata da causa a lui non imputabile.
Nel codice civile i due principi sono fusi in un‟unica norma: il debitore che non esegue
esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante
da causa a lui non imputabile (art. 1218).
Favore del creditore: può pretendere il risarcimento del danno in base al solo fatto
oggettivo della mancata o inesatta esecuzione della prestazione.
Il debitore, invece, può liberarsi da responsabilità solo offrendo una duplice prova:
- deve provare l‟impossibilità oggettiva (prestazione ineseguibile da chiunque)
- deve provare, ulteriormente, che l‟impossibilità è dovuta da causa a lui non imputabile
(ogni evento imprevedibile e inevitabile)
Serie di prestazioni:
1.1) prestazione di dare con oggetto una cosa di genere: il debitore è sempre
responsabile per la mancata esecuzione della prestazione. La prestazione può diventare
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
soggettivamente impossibile ma mai oggettivamente impossibile perché una cosa di
genere è sempre in circolazione (es. denaro)
1.2) prestazione di dare con oggetto una cosa di specie o di genere limitato: la
prestazione può diventare oggettivamente impossibile. Il debitore, per liberarsi, deve
dimostrare l‟impossibilità per causa a lui non imputabile e provare che la causa era
imprevedibile e inevitabile.
2.1) prestazione di fare consistente in prestazione di mezzi: il lavoratore non si presenta al
lavoro, il musicista non tiene il concerto, ecc. La responsabilità può essere la colpa per la
mancata diligenza o prudenza dovuta e l‟onere di provare la colpa del debitore spetta al
creditore. La prestazione può diventare oggettivamente impossibile (il musicista si è
rotto un braccio praticando sport) ma, nell‟interesse del creditore, egli doveva astenersi da
qualunque attività che avrebbe potuto pregiudicare la sua idoneità fisica alla prestazione
dovuta.
2.2) prestazione di fare consistente nel realizzare un risultato: sono i casi dell‟appaltatore,
del vettore, ecc. In questi casi la mancata realizzazione della prestazione può derivare da
impossibilità soggettiva oppure da impossibilità oggettiva.
3) prestazione di non fare:
- il debitore è volontariamente inadempiente  è in dolo
- l‟inadempimento dipende da impossibilità oggettiva derivante da cause imputabili al
debitore  è in colpa
- il debitore risponde all‟adempimento derivante da impossibilità soggettiva o impossibilità
oggettiva derivante da cause ignote  ha responsabilità oggettiva, o responsabilità
senza colpa
4. MORA DEL DEBITORE E MORA DEL CREDITORE
MORA DEL DEBITORE: ritardo del debitore nell‟adempiere la prestazione dovuta. Il
ritardo è già un inadempimento (la prestazione non rispetta i tempi) ma può preludere,
quando la natura della prestazione lo consente, una sua tardiva esecuzione.
Affinché il debitore sia in mora non basta il mancato adempimento alla scadenza del
termine: occorre l‟atto formale della costituzione in mora, richiesta scritta di adempiere dal
creditore al debitore (art. 1219).
La costituzione in mora diventa superflua quando:
1) il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere
2) si tratta di una prestazione sottoposta a termine scaduto, da eseguirsi al domicilio del
creditore
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
3) si tratta di obbligazione da fatto illecito
4) si tratta di obbligazione di non fare
Ci si domanda perché è richiesta la costituzione in mora visto che il ritardo
nell‟adempimento è già inadempimento dovendo la prestazione essere eseguita
esattamente, anche riguardo al tempo dell‟adempimento. Il fatto è che il ritardo del
debitore nell‟eseguire la prestazione si presume tollerato dal creditore, sul quale incombe
l‟onere, per vincere questa presunzione, di fare al debitore formale richiesta della
prestazione.
La mora del debitore produce due effetti:
1) aggravamento del rischio del debitore: se, dopo la costituzione in mora, la
prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, questi ne risponde
ugualmente a meno che non provi che l‟oggetto della prestazione sarebbe ugualmente
perito presso il creditore (la valanga avrebbe comunque distrutto la casa, anche se il
locatario l‟avesse restituita al proprietario)
2) obbligazione di risarcire i danni che il creditore provi di aver subito a causa
dell‟inadempimento e del ritardo dell‟inadempimento. È la responsabilità contrattuale: il
debitore deve al creditore una somma di denaro pari ai danni subiti. Il danno da risarcire
è composta da:
- danno emergente: l‟effettiva perdita subita dal creditore
- mancato guadagno: perdita di denaro che il creditore avrebbe potuto guadagnare
L‟obbligazione pecuniaria non diventa mai impossibile: il debitore, anche dopo la
costituzione in mora, è sempre tenuto ad eseguirla e oltre alla somma dovuta il debitore
dovrà gli interessi moratori secondo il tasso legale.
MORA DEL CREDITORE: ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione
offertagli dal debitore. (art. 1206).
Il debitore ha solo il dovere di adempiere, e non anche il diritto; il creditore ha solo la
facoltà di esigere la prestazione, non l‟obbligo di esigere.
Dovere di cooperazione del creditore all‟adempimento del debitore: il creditore, per non
essere in mora, deve compiere quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere
l‟obbligazione.
La costituzione in mora del creditore si effettua con l’offerta della prestazione al
creditore. L‟offerta è:
- reale  per le cose mobili da consegnare al domicilio del creditore (offerta materiale)
- per intimazione  per gli immobili e le cose mobili da consegnare in luogo diverso
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Effetti della costituzione in mora del creditore:
1) l‟impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa a lui non imputabile, è a
carico del creditore
2) non sono più dovuti dal debitore interessi sulle somme di denaro
3) sono dovuti dal creditore il rimborso per lespese di custodia della cosa e il
risarcimento deidanni che il debitore ha subito a causa della mora
Inoltre il debitore può, persistendo il rifiuto del creditore, conseguire l‟ulteriore effetto della
propria liberazione dal debito con il deposito della somma dovuta in una banca.
5. ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE PER CAUSE DIVERSE DALL’ADEMPIMENTO
L‟obbligazione può estinguersi per impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta a
causa non imputabile al debitore. L‟impossibilità può essere:
- temporanea  l‟obbligazione non si estingue e il debitore non sarà responsabile per il
ritardo (l‟impossibilità temporanea diventa definitiva, e libera il debitore, se il tempo
dell‟adempimento doveva considerarsi essenziale, ad es. la malattia del musicista per quel
dato concerto)
- parziale  il debitore si libera eseguendo la prestazione per la parte rimasta possibile
Altre cause sono: novazione, remissione del debito, confusione, compensazione.
NOVAZIONE: estinzione di un‟obbligazione, per volontà delle parti, mediante la
costituzione di una nuova obbligazione, diversa da quella originaria per l‟oggetto o per il
titolo.
La nuova obbligazione può essere diversa:
- per l’oggetto: ad es. quella originaria consisteva nel pagamento di una somma di
denaro e quella nuova nel trasferimento di un immobile (non confondere con prestazione
in luogo dell‟adempimento, in tal caso una diversa prestazione non libera il debitore)
- per il titolo: le parti possono convenire che, se il debitore deve una somma di denaro a
titolo di prezzo di una vendita, l‟obbligazione si estingua con la sostituzione ad essa di una
nuova obbligazione per la quale la stessa somma di denaro sia dovuta a titolo di mutuo
Non c‟è novazione nella semplice modificazione del tempo dell‟adempimento
originariamente previsto (es. dilazione del pagamento).
L‟obbligazione originaria è l‟unica ragione che giustifica la costituzione della nuova
obbligazione: se la prima obbligazione non esisteva (es. viene dichiarato nullo il contratto)
la nuova obbligazione è senza effetto.
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
REMISSIONE: rinuncia volontaria del creditore al proprio diritto, sia per dichiarazione
espressa o per volontaria restituzione al debitore del documento dal quale risulta il credito.
La remissione estingue l‟obbligazione a meno che il debitore non dichiari, entro un tempo
ragionevole, di opporvisi (nessuno può essere costretto a ricevere un favore dagli altri).
CONFUSIONE: debitore e creditore sono la medesima persona (es. il debitore è l‟erede
del creditore). Non c‟è estinzione per confusione nel caso di cambiali o assegni.
COMPENSAZIONE: due debiti si estinguono, totalmente o in parte, per le quantità
corrispondenti.
La compensazione può essere:
1) legale  si attua tra debiti omogenei (hanno per oggetto somme di denaro o quantità
di cose fungibili dello stesso genere) liquidi (determinati nel loro ammontare) ed esigibili
(non sottoposti a termine non ancora scaduto)
2) giudiziale  attuata dal giudice, quando i due debiti sono omogenei ed esigibili ma uno
dei due non è liquidato (es. l‟ammontare non ancora stimato per risarcimento)
3) volontaria  stabilita per accordo tra le parti quando mancano i presupposti per una
compensazione legale o giudiziale.
CAPITOLO UNDICESIMO: IL CONTRATTO
1. IL CONTRATTO E L’AUTONOMIA CONTRATTUALE
Funzioni già incontrate del contratto:
- funzione di strumento per la circolazione dei beni, tra i modi di acquisto della proprietà
(vendita, donazione, ecc.)
- funzione di strumento mediante il quale ci si procura il diritto alle altrui prestazioni, tra le
fonti delle obbligazioni
Nozione generale  l‟ art. 1321 definisce il contratto come l‟accordo tra due o più parti per
costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Il rapporto giuridico deve essere patrimoniale: deve cioè avere come oggetto cose o
prestazioni personali suscettibili di valutazione economica.
La regolazione del contratto si articola, nel codice civile, in due serie di norme:
- la prima serie riguarda i contratti in generale (art. 1321-1469)  norme comuni a tutti i
contratti
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
- la seconda serie riguarda i singoli contratti, cioè contratti che hanno una disciplina
particolare (quarto/quinto libro, art. 1470-1986)  norme valide solo per i contratti a cui si
riferiscono
Ciò che costituisce, regola, o estingue un rapporto patrimoniale è l‟accordo tra le parti: i
contraenti si accordano e l‟effetto giuridico è prodotto dalla volontà delle parti
interessate.
La grande importanza del contratto deriva dal riconoscimento legislativo della signoria
della volontà: la legge riconosce ai privati un ampio potere di provvedere, con proprio atto
di volontà, alla costituzione, regolazione o estinzione dei rapporti patrimoniali.
LIBERTÀ O AUTONOMIA CONTRATTUALE: legge o autonomia del privato che si
manifesta sotto un duplice aspetto, negativo e positivo:
- libertà o autonomia contrattuale in senso negativo nessuno può essere spogliato dei
propri beni o essere costretto ad eseguire prestazioni a favore di altri contro o
indipendentemente dalla propria volontà. Ciascuno ubbidisce alla propria volontà e non
può essere vincolato, se la legge non lo consente, dalla volontà altrui. Il contratto vincola
solo chi ha partecipato all’accordo.
- libertà o autonomia contrattuale in senso positivo i privati possono, con un proprio
atto di volontà, costituire, regolare o estinguere i rapporti patrimoniali. Possono disporre
dei propri beni e possono obbligarsi ad eseguire prestazioni a favore di altri
L‟autonomia contrattuale in senso positivo si manifesta in tre forme:
1) è libertà di scelta tra i diversi tipi di contratto previsti dalla legge
2) è libertà di determinare, entro i limiti imposti dalla legge, il contenuto del contratto
(es. determinare il prezzo di vendita) attraverso la determinazione delle parti di clausole o
patti che nell‟insieme formano il regolamento contrattuale
3) è libertà di concludere contratti atipici o innominati, cioè contratti non previsti dal
codice civile ma ideati dal mondo degli affari (es. leasing, franchising). I contratti atipici
sono validi purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l‟ordinamento giuridico, devono avere cioè una causa, così come avviene per i contratti
tipici.
In contratto può essere:
- bilaterale  le parti sono necessariamente due (es. vendita, locazione)
- plurilaterale  le parti sono più di due (contratto di società o associazione)
Il concetto di parte non coincide col concetto di persona: per parte si intende centro di
interesse e ciascuna parte può essere costituita da più persone. La vendita resta un
contratto bilaterale anche se ad essa partecipano più persone (es. comproprietari) perché
costituiscono un‟unica parte venditrice.
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
ATTI UNILATERALI: dichiarazione di volontà di una sola parte di per sé produttiva di effetti
giuridici (es. voto dei partecipanti alla comunione).
I contratti costituiscono una categoria aperta perché includono anche i contratti atipici. Gli
atti unilaterali invece formano un numero chiuso: sono solo quelli previsti dalla legge.
Inoltre gli atti unilaterali non hanno una disciplina generale ma solo la disciplina particolare
relativa a ciascuno di essi.
2. I REQUISITI DEL CONTRATTO: a) L’ACCORDO DELLE PARTI
I requisiti del contratto sono: l‟accordo delle parti, la causa, l‟oggetto e la forma.
L‟accordo delle parti è l‟incontro delle dichiarazioni di volontà di ciascuna di esse. Il
contratto è concluso solo se e quando si raggiunge piena coincidenza tra le dichiarazioni
di volontà da entrambe le parti. Il contratto può essere concluso:
- in modo espresso: la volontà delle parti è dichiarata per iscritto o oralmente
- in modo tacito: la volontà delle parti (o una di esse) si desume dal loro comportamento
L‟accordo si può formare:
- in modo simultaneo: le dichiarazioni di volontà delle parti coincidono nella stessa unità di
tempo
- per fasi successive: le dichiarazioni di volontà delle parti prendono il nome di proposta e
accettazione (caso più frequente)
La proposta è la dichiarazione di volontà di chi assume l‟iniziativa del contratto.
L’accettazione è la dichiarazione di volontà che il destinatario della proposta rivolge al
proponente. L‟accettazione vale solo se conforme alla proposta: se non è conforme ha il
valore di nuova proposta e richiede l‟accettazione dell‟originario proponente (es.
trattazione del prezzo).
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta riceve notizia
dell’accettazione dell’altra parte, che deve pervenire entro il termine stabilito dal
proponente o comunque in tempi ragionevoli.
La proposta contrattuale può essere rivolta a un destinatario determinato o proposta al
pubblico (es. annunci dei quotidiani).
Finché il contratto non è concluso, proposta e accettazione possono essere revocate da
chi le ha formulate.
La conoscenza della proposta e dell‟accettazione è una conoscenza presunta: si
presumono conosciute dal destinatario nel momento in cui giungono al suo indirizzo ma il
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
destinatario è ammesso a provare d‟essere stato impossibilitato nell‟averne notizia, senza
sua colpa.
Particolari tecniche di formazione dell‟accordo riguardano:
1) contratti con l‟obbligazione del solo proponente  il silenzio del destinatario è valutato
come tacita accettazione e il contratto è concluso se il destinatario non rifiuta la proposta
(es. trasporto gratuito se il proponente è il vettore)
2) contratti che ammettono esecuzione prima della risposta dell‟accettante  il contratto è
concluso nel luogo e nel tempo in cui ha avuto inizio l‟esecuzione. Si ha accettazione
tacita della proposta per fatto concludente.
3. CONTINUA: I LIMITI DELL’AUTONOMIA CONTRATTUALE
Art. 1322.: le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti
imposti dalla legge. Questi limiti sono, da un lato, il manifesto della odierna società
industriale basata sulla produzione in serie; dall‟altro sono imposti dalle esigenze di
governo pubblico dell‟economia, cioè di intervento dei pubblici poteri nella regolazione dei
rapporti di mercato.
I limiti all‟autonomia contrattuale si manifestano sotto due aspetti dal punto di vista
sociologico:
- limiti imposti all‟autonomia contrattuale di una delle parti decorre nel contratto in
serie
- limiti imposti all‟autonomia contrattuale di entrambi le parti  decorre nel contratto
isolato
CONTRATTO IN SERIE: contratto il cui contenuto è, in tutto, predeterminato da una
delle parti e l‟altra non può trattare, può solo “prendere o lasciare”. Ubbidisce all‟esigenza
di regolare in modo uniforme i rapporti contrattuali con i consumatori dei prodotti o con gli
utenti dei servizi.
CONTRATTO ISOLATO: contratto frutto di trattative intercorse tra le parti contraenti che
si trovano in condizione di parità economica e possono quindi trattare ciascuna clausola
del contratto (es. tra grandi imprese).
Dal punto di vista giuridico i limiti all‟autonomia contrattuale si manifestano nelle
condizionigenerali di contratto: condizioni contrattuali predisposte in modo uniforme da
uno dei contraenti e destinate a valere per tutti i contratti che verranno conclusi con i
consumatori. Esse sono efficaci per l‟altro contraente se questi le ha conosciute o se
avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. La conoscenza effettiva del
regolamento contrattuale è sostituita dalla mera conoscibilità.
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Il consumatore (o l‟utente) è, rispetto al contraente che predispone le condizioni generali
di contratto, un contraente debole che la legge si preoccupa di proteggere. Per questo
sono previste alcune eccezioni: devono essere specificamente approvate per iscritto
(quindi conosciute e volute, non solo conoscibili) le clausole vessatorie, cioè quelle
clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
OBBLIGO A CONTRARRE
L‟obbligo di contrattare è un limite a carico del contraente forte e a protezione del
contraente debole: chi esercita un‟impresa in condizione di monopolio legale ha l‟obbligo
di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano l‟oggetto dell‟impresa, con
parità di trattamento. Questo limite riguarda la scelta di concludere o meno il contratto: per
l‟utente questa scelta è libera ma non per l‟imprenditore che, davanti alla proposta altrui,
deve accettare. Egli deve giustificare le ragioni del diniego di prestazione e rispettare
comunque la parità di trattamento, deve cioè soddisfare le richieste non secondo il
proprio arbitrio ma secondo criteri obiettivi.
FONTI DI INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO
Ci sono casi in cui l‟autonomia contrattuale è limitata per entrambi i contraenti, come nel
caso della determinazione dei prezzi di vendita dei beni di largo consumo o delle tariffe di
determinati servizi pubblici. L‟organo pubblico che provvede alla variazione di prezzi e
tariffe è il Comitato Interministeriale Prezzi (CIP); gli interessi protetti sono connessi alla
direzione pubblica dell‟economia (controllo del costo della vita, lotta all‟inflazione). I prezzi
e le clausole contrattuali imposte dall‟autorità pubblica entrano direttamente a far parte del
contenuto del contratto anche in sostituzione delle clausole difformi poste dalle parti.
L‟inserzione automatica si verifica anche quando una clausola contrattuale è contraria a
una norma imperativa di legge: la clausola diventa nulla ed è automaticamente
sostituita dalla norma.
Il contratto non è solo frutto dell‟accordo delle parti ma è la risultante di una pluralità di
componenti che il codice civile esprime con il seguente principio: il contratto obbliga le
parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che
ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e le equità.
Si distingue perciò:
- contenuto pattizio  voluto dalle parti
- contenuto legale  imposto dalla legge
Fonti del regolamento contrattuale:
1) volontà espressa delle parti
2) norme imperative di legge e clausole direttamente inserite per disposizione di legge
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
3) usi
4) equità
4. I REQUISITI DEL CONTRATTO: b) LA CAUSA
La concorde volontà delle parti è un requisito necessario ma non sufficiente del contratto:
occorre altresì una causa.
La causa è la funzione economico-sociale dell‟atto di volontà, è la giustificazione
dell‟autonomia privata.
Il bene non passa e l‟obbligazione non sorge se manca una giustificazione economicosociale dell‟atto: la causa della vendita è lo scambio di cosa con prezzo, la causa della
permuta è lo scambio di cosa con cosa, la causa del contratto di lavoro è lo scambio di
prestazione di lavoro per retribuzione in denaro, ecc.
Contratto a titolo oneroso: la causa si basa su uno scambio di prestazioni
Contratto a titolo gratuito: la prestazione di una delle parti non trova una
controprestazione dell‟altra parte ed hanno una propria causa: ad es. la causa della
donazione è lo spirito di liberalità
I contratti tipici sono previsti e regolati dalla legge e hanno tutti una causa tipica e per
essi non si pone il problema di mancanza di una funzione economico-sociale. I contratti
tipici sono quindi modelli o schemi precostituiti di operazioni economiche secondo i quali i
privati possono regolare i loro interessi.
Per i contratti atipici o innominati, cioè non previsti dall‟ordinamento giuridico, si pone il
problema della causa in astratto: il giudice dovrà accertare se nel modello di operazione
economica non previsto dalla legge con il quale le parti hanno regolato i propri interessi
ricorra il requisito della causa (causa atipica).
È così riconosciuto un controllo giudiziario sull‟uso che i privati fanno della propria
autonomia contrattuale. Il giudice controlla:
- in senso negativo  per accertare se si tratti di interessi illeciti (causa illecita)
- in senso positivo  per accertare che gli interessi perseguiti dalle parti siano meritevoli di
tutela pur essendo interessi leciti.
Il potere di controllo dell‟autonomia contrattuale è riconosciuto al giudice non a protezione
di interessi pubblici ma a protezione degli stessi contraenti, soprattutto del contraente più
debole.
Contratto con causa mista: contratto atipico risultante dalla combinazione in un unico
contratto di più contratti tipici.
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
CONTRATTI COLLEGATI: pluralità coordinata di contratti che conservano ciascuno una
autonoma causa anche se nel loro insieme mirano ad attuare un‟unitaria e complessa
operazione economica. Il criterio distintivo non è dato dalla pluralità dei documenti
contrattuali (un contratto può avere più testi e un testo può avere più contratti), ma dalla
pluralità di cause.
ASTRAZIONE DELLA CAUSA
Sono inammissibili i contratti astratti: contratti diretti a produrre effetti per la sola volontà
delle parti, indipendentemente dall‟esistenza di una causa, sia tipica che atipica. La
semplice promessa di pagamento o il semplice riconoscimento del debito sono
dichiarazioni astratte perché non emerge la causa in forza della quale si promette il
pagamento o ci si riconosce debitori.
ASTRAZIONE PROCESSUALE: secondo i principi generali sull‟onere della prova, anziché
essere il creditore a dover provare il titolo costitutivo del credito, sarà il debitore a doverne
provare l‟esistenza per sottrarsi al pagamento.Si attua una inversione dell‟onere della
prova: l‟esistenza di questo si presume sino a prova contraria.
CONTRATTO DI ACCERTAMENTO: con esso le parti non dispongono, l‟una a favore
dell‟altra, di propri diritti; esse mirano invece ad eliminare l‟incertezza relativa a situazioni
giuridiche tra esse intercorrenti e si vincolano reciprocamente ad attribuire al fatto o all‟atto
preesistente gli effetti che risultano dall‟accertamento contrattuale.
MOTIVI DEL CONTRATTO
La causa è la funzione oggettiva del contratto: è unica per entrambi i contraenti ed è
sempre la stessa per i contratti di quel determinato tipo.
I motivi invece sono le ragioni che inducono le parti del contratto e sono diverse da un
contraente all‟altro. I motivi sono, di regola, irrilevanti per il diritti: acquistano rilevanza
solo nel caso di motivo illecito e nel caso di errore di diritto sui motivi.
5. I REQUISITI DEL CONTRATTO: c) L’OGGETTO
OGGETTO DEL CONTRATTO: cosa o, più in generale, il diritto reale o di credito che il
contratto trasferisce da una parte all‟altra, oppure la prestazione che una parte si obbliga
ad eseguire a favore dell‟altra.
Il contratto, in genere, ha più oggetti ma l‟oggetto è unico nei contratti che traferiscono
cose o diritti o titolo gratuiti o in quelli con obbligazioni di una sola parte.
Art. 1346: l‟oggetto del contratto deve essere:
- possibile l‟oggetto deve esistere o la prestazione deve essere materialmente
eseguibile. Una cosa può formare oggetto del contratto se è suscettibile di venire ad
esistenza, cioè le cose future, ad es. i frutti dell‟albero o case in costruzione. L‟oggetto
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
deve anche essere possibile giuridicamente: deve essere per legge un bene giuridico,
cioè deve formare oggetto di diritti. Sono oggetti impossibili i beni inalienabili o fuori
commercio
- lecito
- determinato deve contenere elementi che permettano una sicura identificazione della
cosa
- determinabile in base ai criteri di individuazione enunciati nel contratto stesso o
ricavabili
6. I REQUISITI DEL CONTRATTO: d) LA FORMA
PRINCIPIO GENERALE DELLA LIBERTA‟ DELLE FORME: i contratti possono risultare
da dichiarazioni espresse o essere invece contratti taciti; i contratti espressi possono a
loro volta essere contratti orali o scritti. Affinché il contratto sia valido e produttivo di effetti
è sufficiente che la volontà delle parti si sia manifestata, qualunque sia il modo o la forma
della sua manifestazione.
Fanno eccezione i contratti specialmente indicati dalla legge e i contratti immobiliari:
contratti che trasferiscono la proprietà o altri diritti reali su beni immobili o che
costituiscono o modificano o estinguono diritti reali su questi beni. Questi contratti devono
essere conclusi per atto scritto, pena la nullità.
La forma scritta può consistere:
- in un atto pubblico  documento redatto dal notaio il quale attesta le volontà dichiarate
dalle parti in sua presenza
- in una scrittura privata  documento redatto e sottoscritto dalle stesse parti. Può essere
autenticata da un notaio che si limita ad accertare l‟autenticità delle firme
L‟atto pubblico e l‟autenticazione della scrittura privata sono solo speciali mezzi di prova.
Inoltre servono per formare il titolo per la trascrizione del contratto nei registri immobiliari.
Forma solenne: caso eccezionale in cui la mancanza dell‟atto pubblico annulla il contrato,
ad es. nel caso delle donazioni e del contratto di società per azioni.
Validità del contratto: in mancanza della forma prescritta il contratto è nullo.
Prova del contratto: il contratto è valido anche se non è redatto per iscritto ma nel caso in
cui se ne contesti l‟esistenza è necessaria una prova.
7. IL CONTRATTO PRELIMINARE
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
CONTRATTO PRELIINARE: contratto con il quale le parti si obbligano, l‟una nei confronti
dell‟altra, a concludere un futurocontratto del quale predeterminano il contenuto
essenziale.
La figura più diffusa è il preliminare di vendita: non trasferisce la proprietà della cosa da
una parte all‟altra, ma è fonte di obbligazione, per , di vendere e, per l‟altra, di comprare. Il
trasferimento della proprietà si ha solo quando le parti concludono il contratto definitivo.
Il codice civile ne prescrive la forma, che deve essere la stessa del contratto definitivo
(pena la nullità) e prevede l‟eventualità che una delle parti non adempia il preliminare: in
tal caso l‟altra parte può rivolgersi a un giudice ed ottenere l‟esecuzione forzata
dell‟obbligazione di contrattare e il giudice emetterà una sentenza che produce gli
effetti del contratto non concluso.
Un‟altra figura è la minuta di contratto: le parti concordano su alcuni estremi del futuro
contratto ma non ancora su punti essenziali (es. il prezzo). In tal caso se non si raggiunge
il successivo accordo sui punti mancanti si è in presenza di un contratto con oggetto non
determinato e non determinabile, quindi nullo.
8. I CONTRATTI CON IL CONSUMATORE
Le norme a tutela del consumatore fanno riferimento al contratto che intercorre tra le
seguenti parti:
- un professionista  persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che svolge in modo
non occasionale un‟ attività diretta alla produzione o distribuzione di beni o la prestazione
di servizi
- un consumatore  persona solo fisica che si procura, per contratto, i beni o i servizi del
professionista per utilizzarli a fini personali
Il contratto che intercorre tra questi due soggetti è valutato come contratto con il quale il
contraente forte (il professionista) può imporre al contraente debole (consumatore), con la
propria forza contrattuale, condizioni contrattuali che provocano, a danno del secondo,
uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
CLAUSOLA VESSATORIA: clausola contrattuale che provoca un significativo squilibrio
oggettivo dei diritti e degli obblighi reciproci.
L‟art. 33 presume vessatorie venti clausole, fino a prova contraria del professionista.
La categoria delle clausole è una categoria aperta: il consumatore può sempre dare prova
che una data clausola provoca un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto e che è, quindi, una clausola vessatoria.
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Nel caso di una contrattazione condotta fuori dei locali commerciali (porta a porta o a
distanza) il codice del consumatore prevede il diritto di recesso dal contratto entro dieci
giorni lavorativi perché il consumatore:
- può essere indotto a sottoscrivere un contratto per sollecitazioni di un abile venditore che
non gli lascia il tempo per una ponderata decisione
- nelle vendita per televisione accetta in assenza del professionista e senza poter chiedere
informazioni
CAPITOLO DODICESIMO: VALIDITA’ E INVALIDITA’ DEL CONTRATTO
Differenza tra nullità e annullabilità del contratto (sta essenzialmente negli effetti):
- contratto nullo  è come se non fosse mai esistito, non produce alcun effetto tra le parti.
Una pronuncia di nullità ha effetto retroattivo nei confronti delle parti e dei terzi
- contratto annullabile  smette di produrre effetti solo nel momento in cui viene dichiarato
l'annullamento e restano validi gli effetti che ha prodotto tra i terzi
1. LE CAUSE DI NULLITA’ DEL CONTRATTO
Il contratto che contrasta con le norme imperative può essere:
- nullo  ricorre quando una norma imperativa è stata violata (specie di carattere
generale)
- annullabile  ricorre quando è espressamente prevista dalla legge come conseguenza
della violazione di una norma imperativa (specie di carattere speciale)
La nullità è virtuale, l‟annullabilità è testuale.
Art. 1418: il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge
disponga diversamente (le ipotesi per le quali la legge dispone diversamente sono quelle
dell‟annullabilità del contratto).
Norme imperative: norme non derogabili per volontà delle parti (non contengono l‟inciso
“salvo patto contrario”).
Norme dispositive: ammettono una diversa volontà delle parti.
Il contratto è nullo se:
1) è contrario a norme imperative
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
2) in mancanza di uno dei requisiti del contratto: accordo delle parti, causa, oggetto o
.
forma
Volontà e dichiarazione: l‟accordo si compone di due o più dichiarazioni di volontà nelle
quali si distingue: la volontà (che il soggetto forma nella propria mente) e la dichiarazione
(con la quale la volontà interna si manifesta all‟esterno). La sola volontà interna del
soggetto è irrilevante per il diritto: gli effetti giuridici si producono solo in quanto alla
dichiarazione corrisponda una volontà del dichiarante.
3) in mancanza della volontà interna delle parti di produrre effetti giuridici nonostante la
dichiarazione contrattuale resa all‟esterno. Questo avviene in due casi:
- dichiarazione non seria: contratto dichiarato per finzione scenica (attori nel film) o per
semplificazione didattica (il prof finge di vendere a un allievo per spiegare la vendita)
- violenza fisica: il fatto di un terzo provoca una dichiarazione non voluta +(in un‟asta il
vicino afferra il braccio del contraente e lo solleva contro la sua volontà oppure il
contraente è sotto ipnosi e incapace di intendere e di volere)
2. CONTINUA: IL CONTRATTO ILLECITO
Il contratto è nullo per illiceità della causa, dell‟oggetto dei motivi. Assume rilievo la
contrarietà a norme imperative del risultato che, con il contratto, le parti si propongono di
realizzare sotto il triplice aspetto dell‟oggetto dedotto in contratto, della causa o dei motivi
del contratto.
L‟oggetto, la causa o i motivi sono illeciti quando sono contrari a norme imperative,
ordine pubblico e buon costume. La formula legislativa esprime la difesa dei
valorifondamentali della società, sia collettivi sia individuali. L‟atto di autonomia
contrattuale che viola questi valori, per il risultato che si propone, è quindi nullo.
La difesa di questi valori fondamentali è generalmente realizzata con la formulazione
legislativa di norme imperative ma è necessaria per l‟applicazione di una pena, non lo è
per la dichiarazione di nullità.
L‟ordine pubblico è costituito da norme imperative che salvaguardano i valori fondamentali
non esplicitamente formulate dalla legge ma che si ricavano per implicito, soprattutto
dalla Costituzione.
Il buon costume è costituito da norme anch‟esse ricavabili per implicito dal sistema
legislativo ma che comportano una valutazione del comportamento dei singoli in termini di
moralità e onestà.
L‟illiceità del contratto si articola nell‟illiceità dell‟oggetto, della causa e dei motivi.
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
L’oggetto è illecito quando la cosa dedotta in contratto è il prodotto o lo strumento di
attività contrarie a norme imperative, all‟ordine pubblico o al buon costume o quando la
prestazione è un‟attività vietata.
L‟illiceità della causa, invece, riguarda la funzione del contratto: questo può avere un
oggetto lecito ma una causa illecita, ad es. uno scambio di prestazioni lecite ma delle quali
è vietato lo scambio oppure contratti conclusi in frode alla legge perché costituiti per
eludere l’applicazione di una norma imperativa.
Il motivo è, di regola, irrilevante per il diritto ma diventa irrilevante quando è illecito, cioè
contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. Il motivo illecito rende nullo
il contratto quando è motivo esclusivo del contratto ed è motivo comune ad entrambe le
parti (non basta che il motivo illecito sia noto all‟altra parte, occorre che l‟altra ne sia
partecipe e miri a trarre vantaggio personale dall‟attività illecita che la prima si propone di
esercitare).
3. LE CAUSE DI ANNULLABILITA’: a) L’INCAPACITA’ DI CONTRATTARE
Il contratto è annullabile solo nei casi in cui la legge ricollega espressamente alla
violazione di norme imperative la conseguenza dell‟annullabilità. Un primo ordine di casi è
quello dell‟incapacità di contrattare di una delle parti, o per incapacità legale o naturale.
INCAPACITA‟ LEGALE
Sono legalmente incapaci di contrattare i minori di diciotto anni e gli interdetti (infermi
totali di mente).
Sono parzialmente privi della capacità di contrattare gli emancipati (minori che hanno
contratto il matrimonio) e gli inabilitati (parziali infermi di mente). Questi non possono
compiere atti di amministrazione straordinaria del loro patrimonio.
Il contratto concluso dall‟incapace legale di agire è annullabile con una domanda al
giudice:
- da chi esercita la potestà su minore, emancipato, interdetto o inabilitato
- dallo stesso minore o emancipato raggiunta la maggiore età o interdetto o inabilitato
revocato lo stato di interdizione o inabilitazione
- dagli eredi aventi causa del minore
L‟annullamento del contratto non può in ogni caso essere chiesto dall‟altro contraente
capace.
INCAPACITA‟ NATURALE
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
È incapace naturalmente (cioè di intendere e di volere) chi è, giuridicamente, dotato di
capacità legale:
- il maggiorenne affetto da infermità mentale ma né interdetto né inabilitato
- il maggiorenne in stato di ubriachezza o intossicazione da stupefacenti o in uno stato
alteri le facoltà mentali del soggetto
La legge esige, oltre alla prova dell‟incapacità, ulteriori requisiti:
- gli atti unilaterali sono annullabili solo se si prova che dall‟atto deriva un grave
pregiudizio all‟incapace
- i contratti sono annullabili solo se si prova, oltre al pregiudizio per l‟incapace, anche la
mala fede dell’altro contraente (cioè conosceva lo stato di incapacità naturale o avrebbe
potuto accertarlo con l‟ordinaria diligenza)
La legge considera l‟incapacità naturale non come fattore che altera la volontà ma come
fattore che altera la causa dell‟atto o del contratto a condizioni gravemente
pregiudizievoli per essa: nel caso in cui l‟ubriaco acquisti un oggetto che non gli serve
ma a un prezzo di mercato giusto non sussiste alterazione dell‟equilibrio causale e il
contratto è perfettamente valido.
L‟affidamento di chi ha contratto con l‟incapace ignorandone l‟incapacità è protetto per un
interesse giudicato prevalente: l‟interesse generale ad una vasta e sicura circolazione dei
beni. Fanno eccezione la donazione e la violenza fisica: in questi casi il contratto è nullo e
non semplicemente annullabile.
4. CONTINUA: b) L’ERRORE MOTIVO E L’ERRORE OSTATIVO
Il contratto è, inoltre, annullabile se la volontà di una delle parti è stata dichiarata per
errore o carpita con dolo o estorta con violenza. Queste tre ipotesi rientrano nella
categoria dei vizi della volontà (o del consenso in caso di contratti).
L‟errore si divide in due specie: l‟errore motivo (o errore-vizio) e l‟errore ostativo.
ERRORE MOTIVO
È l‟errore che insorge nella formazione della volontà, prima che questa venga dichiarata
all‟esterno: consiste in una falsa rappresentazione della realtà che induce il soggetto a
dichiarare una volontà che, altrimenti, non avrebbe dichiarato.
L‟errore motivo, per essere causa di annullabilità del contratto, deve essere un errore
essenziale (art. 1428). È essenziale l‟errore determinante del volere cioè per cui il
contraente, se non fosse incorso in errore, non avrebbe concluso; è tale se ricorre una
delle ipotesi che prevede la legge. L‟errore può cadere:
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
1) sulla natura o sull’oggetto del contratto il primo è l‟errore sul tipo di contratto che si
conclude, il secondo riguarda la cosa o la prestazione dedotta in contratto
2) sull‟identità dell‟oggetto compro un terreno credendo che il contratto ne indicasse un
altro, che era quello che volevo comprare
sulla qualità dell‟oggetto  oppure non avrei comprato quel mobile sapendo che non
era autentico
È , invece, irrilevante, l‟errore sul valore: non ci si può rivolgere al giudice per rimediare a
un cattivo affare a meno che a indurre il contraente in errore l‟altro contraente con raggiri.
L‟errore sul prezzo, invece, non è errore motivo ma errore ostativo.
3) sull‟identità dell’altro contraente credo di contrattare con Tizio invece contratto con
Caio
sulle qualità personali dell’altro contraente il contraente è Tizio ma non è, come
erroneamente credevo, in buone condizioni economiche
Questo errore assume rilievo solo nei contratti personali, cioè quei contratti in cui
l‟identità o le condizioni personali dell‟altro contraente sono sempre determinanti del
consenso; in questi casi basta la sola prova dell‟errore su identità e qualità personali
dell‟altro contraente in quanto i due elementi costituiscono l’essenza del contratto.
4) sui motivi del contratto, se si tratta di errore di diritto i motivi, di norma, sono
irrilevanti ma assumono rilievo quando sono motivi illeciti a entrambi i contraenti e quando
sono motivi causati dall‟ignoranza della legge e costituiscono la ragione esclusiva o
principale del contratto: compro il terreno agricolo per costruire una villa ma ignoro che il
comune vieta di costruire in quella zona
Le prime tre ipotesi riguardano errori di fatto, cioè determinati da una falsa conoscenza di
fatti, cose o persone. La quarta ipotesi riguarda errori di diritto, cioè provocato
dall‟ignoranza o falsa conoscenza delle norme di legge.
L‟errore, per consentire l‟annullamento del contratto, deve essere essenziale e anche
riconoscibile dall’altro contraente (art. 1428), deve cioè essere tale che una persona di
normale diligenza avrebbe potuto evitarlo, conosciute le circostanze.
Anche questo principio protegge l’affidamento dell‟altro contraente e la sicurezza nella
circolazione dei beni; vanno perciò considerati il contenuto e le circostanze del
contratto, nonché le qualità dei contraenti.
ERRORE OSTATIVO
È l‟errore che cade, anziché sulla formazione della volontà, sulla sua esterna
dichiarazione oppure è l‟errore commesso dalla persona incaricata di trasmettere la
dichiarazione. Nel primo caso l‟errore è commesso dal dichiarante, nel secondo caso è
commesso da un terzo. Solo il codice civile italiano equipara l‟errore ostativo all‟errore
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motivo con la conseguenza che esso può portare all‟annullamento del contratto solo se
riconoscibile dall’altro contraente.
5. CONTINUA: c) IL DOLO; d) LA VIOLENZA MORALE
IL DOLO
Corrisponde al concetto di inganno. Si divide in due tipi:
- dolo determinante: i raggiri sono stati determinati dal consenso, cioè senza di essi la
parte non avrebbe contrattato  il contratto è annullabile
- dolo incidente: la parte avrebbe comunque contrattato ma a condizioni diverse  il
contratto è valido ma l‟altro contraente deve risarcire il danno
Il raggiro del terzo, per comportare l‟annullamento del contratto, deve essere noto (non
semplicemente riconoscibile come nel caso dell‟errore) al contraente che ne ha tratto
vantaggio: basta che quest‟ultimo ne fosse a conoscenza, non occorre che avesse
cospirato con il terzo nel tramare l‟inganno.
Il cosiddetto dolus bonus consiste nelle esagerate vanterie delle qualità del proprio bene
o della propria abilità professionale che, spesso, accompagnano l‟offerta di un bene o di
una prestazione (è frequente nel contratto tra negoziante e cliente e nelle pubblicità dei
prodotti industriali). Una persona di media avvedutezza sa che simili vanterie non
corrispondono al vero perché frutto di esagerazione quindi nessuno può in questi casi
chiedere l‟annullamento del contratto solo perché si è confidato nella veridicità della
vanteria.
LA VIOLENZA
La violenza intesa come vizio del consenso è la cosiddetta violenza morale che consiste
nell‟estorcere il consenso di un soggetto con la minaccia che, se il consenso non verrà
prestato, verrà inferto un male alla sua persona o ai suoi beni op ai suoi familiari.
È diversa dalla violenza fisica, che esclude la volontà del dichiarante e comporta la
nullità del contratto.
La violenza morale, invece, è il mezzo con il quale si costringe una persona a dichiarare
una propria volontà ponendola di fronte al ricatto tra rifiutare il consenso e subire il male
minacciato oppure sottrarsi al male minacciato prestando il proprio consenso.
Il male minacciato può essere un male che minaccia:
- la persona: minaccia della vita, dell‟integrità fisica o di ledere altri diritti della persona
(reputazione, riservatezza, libertà personale)
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
- i beni della persona, o del coniuge o degli ascendenti (genitori, nonni) o dei discendenti
(figli, nipoti)
Se riguarda, invece, parenti in via collaterale (fratelli) o affini (cognati) o persone non
legate al contraente da rapporti di parentela (amici, soci d‟affari) l‟annullamento del
contratto è rimesso alla valutazione del giudice che terrà conto delle circostanze del caso
concreto.
Deve comunque trattarsi di un male ingiusto, ossia contrario al diritto: il cliente che
minaccia di cambiare banca, minaccia un male lecito che può adottare nell‟esercizio della
propria libertà contrattuale.
Analoga ipotesi è quella della minaccia di far valere un diritto: questa è causa di
annullamento del contratto solo se è diretta a realizzare vantaggi ingiusti.
Il male minacciato deve, inoltre, essere notevole, cioè di gravità superiore al danno che il
contratto estorto con la minaccia provoca al contraente. Questa valutazione deve tener
conto dell‟impressionabilità dell‟uomo medio avuto riguardo all‟età, al sesso e alla
condizione della persona (gli anziani sono più impressionabili, le donne si spaventano
più facilmente, un ammalato teme di più per la sua vita).
La violenza può provenire da un terzo ma, a differenza del dolo, non occorre che la
violenza del terzo sia nota al contraente che ne ha tratto vantaggio.
6. LE CONSEGUENZE DELLA NULLITA’ E DELL’ANNULLABILITA’
Dichiarazione di nullità: chiunque dimostri di avervi interesse, anche se terzo rispetto
alle parti, è legittimato a chiederla.
Dichiarazione di annullamento: solo la parte a favore della quale è prevista
l‟annullabilità è legittimata a chiederla (la parte incapace di agire o un suo rappresentante,
o la parte vittima di errore, dolo o violenza).
La nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in assenza di un‟apposita
domanda dell‟interessato. L‟annullamento. Invece, può essere pronunciato dal giudice
solo su domanda della parte legittimata.
L‟azione di nullità è imprescrittibile. L‟azione di annullamento è soggetta al termine di
prescrizione di cinque anni.
La sentenza di nullità del contratto opera retroattivamente (ed elimina ogni effetto del
contratto) sia tra le parti sia rispetto a terzi, anche se questi sono in buona fede, cioè
ignoravano la causa di nullità.
La sentenza di annullabilità del contratto, invece, opera retroattivamente tra le parti (e, tra
queste, elimina ogni effetto del contratto) ma opera solo rispetto ai terzi di mala fede che
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
conoscevano la causa di annullabilità del contratto; non pregiudica i diritti acquistati dai
terzi di buona fede.
Nel conflitto tra protezione dell‟autonomia contrattuale e sicurezza della circolazione dei
beni, la legge:
- nel caso del contratto nullo  sacrifica la seconda e protegge la prima
. nel caso di contratto annullabile  esprime un‟opposta valutazione.
Se però il terzo ha acquistato diritti a titolo gratuito o se l‟annullamento dipende da
incapacità legale, la sentenza di annullamento produce gli stessi effetti di una sentenza di
nullità.
Il contratto annullabile può essere convalidato (sanando il contratto ed evitando l‟azione
di annullamento) in due modi:
- conespressa dichiarazione di convalida dalla parte cui spetta l‟azione di annullamento
- in modo tacito con la volontaria esecuzione del contratto proveniente dalla parte cui
spetta l‟azione
Il contratto nullo, invece, non può essere convalidato ma è suscettibile di conversione: ciò
accade quando un contratto presenta tuttavia i requisiti per un altro tipo di contratto.
Le cause di nullità che investono singole clausole del contratto comportano nullità solo di
quelle clausole e non dell‟intero contratto:
- se non erano clausole essenziali
- se sono sostituite di diritto da norme imperative di legge
CONTRATTO PLURILATERALE
La nullità o l‟annullabilità della partecipazione al contratto di una delle parti non comporta
nullità dell‟intero contratto se la sua partecipazione al contratto non debba considerarsi
essenziale e se il contratto può, pertanto, avere ugualmente attuazione con le parti restanti
CAPITOLO TREDICESIMO: EFFICACIA E INEFFICACIA DEL
CONTRATTO
1. INVALIDITA’ E INEFFICACIA DEL CONTRATTO
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Un contratto efficace produce l’effetto, voluto dalle parti, di costituire, regolare o
estinguere un rapporto giuridico patrimoniale e, di regola, produce questo effetto nel
momento stesso in cui si perfeziona, all‟atto della formazione dell‟accordo tra le parti.
Un contratto invalido è anche inefficace: la sua nullità o annullabilità lo rende improduttivo
di effetti giuridici.
Il contratto valido, di regola, è anche efficace ma può accadere che un contratto, sebbene
valido, sia inefficace.
Cause che possono rendere inefficace un contratto valido:
- contratto sottoposto a termine o a condizione temporaneamente inefficace
- contratto simulato definitivamente inefficace
Esistono forme di:
- Inefficacia assoluta: opera sia tra le parti sia rispetto a terzi
- Inefficacia relativa (o inopponibilità): agisce solo nei confronti di terzi o di determinati
terzi
Le cause che provocano inefficacia sono a volte cause dello stesso ordine di quelle che
producono nullità del contratto.
2. IL TERMINE E LA CONDIZIONE DEL CONTRATTO
Cause di inefficacia che agiscono nel tempo:
- cause di inefficacia iniziale ritardano l‟efficacia del contratto (termine iniziale) o ne
rendono possibile un‟efficacia successiva (condizione sospensiva)
- cause di inefficacia sopraggiunta tolgono effetti ad un contratto inizialmente efficace
(termine finale e condizione risolutiva)
Termine iniziale: l‟efficacia iniziale del contratto può essere subordinata dalle parti al
raggiungimento di un termine.
Termine finale: limita nel tempo l‟efficacia del contratto.
Condizione sospensiva: avvenimento futuro ed incerto al verificarsi del quale è
subordinata l‟iniziale efficacia del contratto.
Condizione risolutiva: avvenimento futuro ed incerto al verificarsi del quale è subordinata
la cessazione degli effetti del contratto.
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
La condizione e termine, dunque, svolgono una funzione analoga. L‟unica differenza è che
il termine si riferisce ad un avvenimento futuro ma certo; la condizione si riferisce ad un
avvenimento futuro ma incerto.
L‟avvenimento futuro deve consistere in un evento che, al momento della conclusione del
contratto, non è ancora accaduto oppure è già accaduto ma del quale non si ha ancora
notizia quando si conclude il contratto (es. cosa data per dispersa).
L‟avvenimento futuro e incerto può:
- essere indipendente dalla volontà delle parti  condizione casuale
- dipendere dalla volontà di una di esse  condizione sospensiva potestativa
È nullo, invece, il contratto consistente nel semplice arbitrio di una delle parti  condizione
sospensiva meramente potestativa.
La condizione contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, sia essa
sospensiva o risolutiva, rende nullo il contratto.
È impossibile la condizione che consiste in un evento irrealizzabile:
- in assoluto  se gli asini volano
- in concreto  morte di una persona defunta o ritorno di una nave affondata
Per questo si distinguono:
- la condizione impossibile sospensiva rende il contratto nullo, è destinato a non avere
mai efficacia
- la condizione impossibile risolutiva si considera come non apposta, il contratto è
destinato a non perdere mai efficacia e, perciò, si considera come non sottoposto a
condizione
Condizione volontaria: condizione apposta al contratto per volontà delle parti.
Condizione legale: è la stessa legge a subordinare l‟efficacia del contratto al verificarsi di
un evento futuro e incerto, ad es. l‟approvazione del contratto da parte delle autorità di
controllo: senza autorizzazione ilo contratto non è efficace.
3. LA SIMULAZIONE DEL CONTRATTO
Simulazione: i contraenti creano, con la propria dichiarazione, solo le parvenze esteriori di
un contratto del quale non vogliono gli effetti oppure diverso da quello che essi hanno
voluto.
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
La simulazione può assumere tre forme:
1) simulazione assoluta ricorre quando le parti concludono un contratto e, con
separato e segreto accordo, (controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto.
L‟intento è di creare, di fronte ai terzi, l‟apparenza del trasferimento di un diritto da una
parte all‟altra (o per sottrarre i propri beni alle pretese dei creditori o per evitarne la
tassazione del fisco)
2) simulazione relativa le parti creano l‟apparenza di un contratto diverso da quello che
essi effettivamente vogliono. Si hanno due contratti: quello simulato destinato solo ad
apparire all‟esterno, e quello dissimulato realmente voluto dalle parti. I due contratti
possono differire per tipo contrattuale (simulo una vendita ma in realtà è una donazione) o
per contenuto (in una vendita appare un prezzo inferiore nel contratto simulato, per motivi
di natura fiscale)
3) interposizione fittizia di persona è una specie di simulazione relativa che investe
l‟identità di una delle parti: nel contratto simulato appare come contraente un soggetto
(interposto) che è persona diversa dal reale contraente (interponente). Un bene acquistato
appare come appartenente ad un fittizio proprietario (per questo si parla di
intestazionefittizia di un bene).
Controindicazione: accordo di simulazione nel quale risulta la volontà di concludere un
accordo simulato o di farlo concludere da altri.
L‟accordo di simulazione relativa e assoluta è, quanto meno, un accordo a due (a meno
che non si simuli un contratto plurilaterale); nell‟interposizione fittizia, invece, deve essere
quanto meno un accordo a tre in quanto partecipano le parti del contratto simulato e
l‟interponente. Non basta un accordo a due tra interposto e interponente.
La simulazione è causa di inefficacia solo relativa del contratto e determina conseguenze
diverse tra le parti rispetto a terzi:
- tra le parti  il contratto simulato è inefficace e, nel caso di simulazione relativa o
interposizione fittizia, l‟inefficacia del simulato comporta l‟efficacia del contratto
dissimulato
- rispetto ai terzi  è inefficace se i terzi hanno diritti pregiudicati dal contratto simulato
 è efficace per i terzi in buona fede che si sono fidati dell‟apparenza
.
creata dal contratto simulato
Entrambe le regola proteggono i terzi ma hanno esigenze diverse:
- la prima regola sventa il danno che, con il contratto simulato, si vuole arrecare ai terzi
(protegge i creditori del simulato venditore)
- la seconda regola è l‟applicazione del principio sulla sicurezza nella circolazione dei beni
(protegge chi ha acquistato un bene da Tizio ignorando che questi era un simulato
acquirente)
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Prova del contratto simulato:
- le parti  non possono provare per testimoni la simulazione, possono solo dare prova
scritta dell‟accordo di simulazione o giovarsi della confessione o del giuramento (tranne
nel caso in cui il contratto sia illecito)
- i terzi  possono provare la simulazione anche per testimoni
Le norme sulla simulazione, oltre che ai contratti, si applicano anche agli atti unilaterali
recettizi (cioè destinati a persona determinata) se sono simulati per accordo tra
dichiarante e destinatario della dichiarazione.
Non è invece possibile parlare di simulazione per gli atti unilaterali non recettizi, come
l‟offerta al pubblico: l‟eventuale controindicazione unilaterale non ha alcun valore giuridico,
neppure se redatta per iscritto.
4. IL CONTRATTO FIDUCIARIO E IL CONTRATTO INDIRETTO
CONTRATTO FIDUCIARIO
Si ha quando la causa del contratto eccede lo scopo che le parti perseguono attraverso il
contratto. Questo eccesso della causa risulta da uno specifico patto intercorso tra i
contraenti (patto fiduciario) che ha la funzione di riportare il contratto entro i limiti dello
scopo dei contraenti (es. vendita a scopo di locazione o vendita a scopo di mandato a
vendere).
Il contratto fiduciario si distingue dal contratto simulato perché mira a realizzare effetti che
sono voluti dalle parti. Esso è, in linea di principio, valido ed efficace e in caso di
inadempimento del patto fiduciario si può agire in giudizio per l‟adempimento.
Il patto fiduciario ha efficacia meramente obbligatoria, non efficacia reale: vincola tra loro
le parti ma non è opponibile a terzi: chi acquista un bene con contratto fiduciario ne
acquista la piena proprietà e può validamente e liberamente disporne.
Il contratto fiduciario è nullo se è un contratto in frode alla legge.
CONTRATTO INDIRETTO
Si ha quando un determinato contratto viene utilizzato dalle parti per realizzare una
funzione diversa da quella che corrisponde alla sua causa, ad es. la vendita per una cifra
irrisoria dove la vendita è utilizzata per la funzione di donazione.
Il contratto indiretto è nullo se risulta concluso in frode alla legge.
CAPITOLO QUATTORDICESIMO: LA RAPPRESENTANZA
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
1. IL CONTRATTO IN NOME ALTRUI
Può accadere che una o entrambe le parti del contratto siano soggetti diversi dalle parti
del rapporto.
Rappresentanza: un soggetto (rappresentante) partecipa alla conclusione del contratto
con una propria dichiarazione di volontà e un altro soggetto (rappresentato) subisce gli
effetti giuridici della dichiarazione di volontà del rappresentante acquistando i diritti e le
obbligazioni che derivano dal contratto.
Il potere di rappresentanza può essere conferito:
- dall‟interessato rappresentanza volontaria: la rappresentanza è manifestazione di
autonomia del soggetto (il soggetto preferisce affidare ad altri la conclusione del contratto
accettando la volontà altrui)
- dalla legge rappresentanza legale: si manifesta l‟eteronomia del soggetto
(mancanza di autonomia) e il soggetto è posto in balia del suo rappresentante legale, ad
es. genitori/figli minori o tutore/incapace
In entrambi i casi il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente effetto
nei confronti del rappresentato, a patto che siano rispettate tre condizioni.
1) Il rappresentante deve concludere il contratto in nome del rappresentato
Non basta che l‟altro contraente sapesse che egli non contrattava nel proprio interesse,
occorre la spendita del nome: il contratto deve essere concluso in nome o con la
menzione del nome del rappresentato. Se un soggetto agisce in nome proprio, omettendo
di agire per conto altrui, il contratto produce effetti solo nei suoi confronti.
Nella rappresentanza legale il potere di rappresentanza è inerente a una qualità del
rappresentante (quella di genitore o di tutore). Nella rappresentanza legale deriva da una
dichiarazione di volontà del rappresentato che è la procura: è un atto unilaterale (un
soggetto investe un altro soggetto del potere di rappresentarlo) e non recettizio (rivolto
alla generalità di terzi e non a un destinatario determinato).
La procura può essere:
- speciale riguarda un singolo e determinato affare
- generale riguarda una serie di affari (tutti gli affari di un certo tipo, tutti quelli di una
certa zona) o relativa a tutti gli affari del rappresentato
La procura deve avere la stessa forma del contratto da concludere (ad es. la procura a
vendere deve essere, anch‟essa, redatta per iscritto)
2) Il rappresentante deve concludere il contratto nei limiti delle facoltà conferitegli
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Può accadere che qualcuno contratti come rappresentante altrui senza averne i poteri o
può accadere che qualcuno, pur investito dei poteri rappresentativi, ecceda i limiti di
questi poteri. In entrambi i casi si parla di falsus procurator, falso rappresentante. Il
contratto concluso dal falso rappresentante è un contrattoinvalido einefficace: non può
produrre effetti nei suoi confronti né tantomeno nei confronti della persona in nome della
quale il falso rappresentante ha agito.
La persona in nome della quale il falso rappresentante ha agito può rettificare il contratto
con una ratifica che sana l‟originario difetto di potere rappresentativo di chi ha contrattato.
La ratifica può anche essere sollecitata dal terzo contraente e, se dichiarata, ha effetto
retroattivo (il contratto diventa efficace dalla sua data non da quella della ratifica.
L‟inefficacia del contratto protegge adeguatamente il soggetto il cui nome sia stato
falsamente speso ma sacrifica l‟interesse del terzo contraente  il rischio di imbattersi in
un falso contraente ricade sul terzo contraente e non sul soggetto il cui nome è stato
falsamente speso. Il terzo contraente può solo pretendere il risarcimento dei danni al
falso rappresentante senza colpa, cioè senza negligenza da parte sua: se egli poteva
rendersi conto con l‟uso dell‟ordinaria diligenza di contrattare con un falso rappresentante
non ha neppure diritto al risarcimento del danno.
INTERESSE CONTRATTUALE NEGATIVO
Nel caso in cui la responsabilità del falso rappresentante sia una responsabilità da fatto
illecito, l‟interesse contrattuale negativo è il danno risarcibile, corrispondente a una somma
pari alla diminuzione patrimoniale che il terzo non avrebbe subito se non avesse
contrattato con il falso rappresentante (considerando le spese per la contrattazione e il
danno delle occasioni perdute).
3) Il rappresentante deve concludere il contratto nell’interesse del rappresentato
Il rappresentante non può utilizzare il potere di rappresentanza per realizzare il proprio
interesse o quello di un terzo.
Questo può accadere quando il rappresentante conclude un contratto in una situazione di
conflitto di interessi con il rappresentato: in questo caso il contratto è annullabile su
domanda del solo rappresentato.
Un‟ipotesi tipica è quella del contratto che il rappresentante conclude con se stesso:
anche in questo caso il contratto è annullabile su domanda del rappresentato a meno che
il rappresentante non fosse autorizzato a contrattare con se stesso oppure il contratto non
fosse determinato in modo tale da escludere un conflitto di interessi.
2. RAPPRESENTANZA E AMBASCERIA
RAPPRESENTANZA
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Il rappresentante agisce per procura del rappresentato e conclude contratti i cui effetti si
producono nei confronti del rappresentato.
La capacità legale di agire deve essere presente nel rappresentato perché è egli che
dispone dei propri diritti e quindi ne deve essere legalmente capace. Se la procura è stata
conferita da persona legalmente incapace di agire il contratto è annullabile anche se
concluso da un rappresentante pienamente capace.
Non è necessaria, invece, la capacità legale di agire del rappresentante : per la validità del
contratto basta la capacità naturale di agire e quindi anche un minorenne, come
rappresentante altrui, può concludere un contratto.
Il rappresentante è investito del potere di determinare il contenuto del contratto da
concludere e questo potere, se la procura non pone limiti, comprende ogni elemento del
contratto. Il rappresentante dichiara, a nome altrui, la propria volontà e ciò produce due
conseguenze:
- i vizi del consenso (errore, dolo, violenza morale) rendono annullabile il contratto solo
se sono vizi della volontà del rappresentante
- gli stati soggettivi (buona o mala fede) si considerano riguardo al rappresentante
Alcuni elementi del contratto possono essere predeterminati nella procura e, quindi, il
contenuto del contratto è determinato sia dalla volontà del rappresentante che del
rappresentato (il rappresentante dichiara una volontà solo in parte sua). Conseguenze:
- i vizi del consenso (riguardanti elementi predeterminati) rendono annullabile il contratto
solo se risulta viziata la volontà del rappresentato
- stati soggettivi (riferiti ad elementi predeterminati dal contratto): se viene in
considerazione la mala fede del contraente si deve valutare la mala fede del rappresentato
(e irrilevante è la buona fede del rappresentante)
AMBASCERIA
Tutti gli elementi del contratto da concludere sono stati predeterminati dal rappresentato e
il rappresentante si limita a dichiarare una volontà in tutto e per tutto altrui. Colui che
agisce è semplice portavoce della volontà di un altro soggetto.
In questo caso i vizi della volontà e gli altri stati soggettivi sono sempre e soltanto quelli del
rappresentato. È, però, rilevante l‟errore ostativo del portavoce: se questo sbaglia nel
dichiarare la volontà del rappresentato il contratto è annullabile.
3. MANDATO CON E SENZA RAPPRESENTANZA
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
In generale, quando l‟interno rapporto in base al quale un soggetto riceve una procura da
un altro soggetto non è altrimenti qualificabile (non c‟è un contratto di lavoro, non c‟è un
contratto di agenzia, ecc.) si è in presenza di un mandato.
Mandato: contratto con il quale un soggetto (mandatario) si obbliga nei confronti di un altro
soggetto (mandante) a compiere uno o più atti giuridici per conto di questo; il contratto si
presume oneroso: il mandatario ha diritto, salvo patto contrario, a un compenso.
Differenza tra mandato e procura:
- in forza del mandato  il mandatario è obbligato ad agire per conto del mandato e
questo è, a sua volta, obbligato a corrispondergli un compenso
- in virtù della procura  il mandatario è inoltre legittimato ad agire, di fronte a terzi,
innome del mandante
Mandato senza rappresentanza: un soggetto conferisce a un altro soggetto un mandato e
non anche una procura. In questo caso il mandatario agisce per conto del mandante ma
in proprio nome, con la conseguenza che lui (e non il mandante) acquista diritti e assume
obbligazioni derivanti dal contratto concluso con il terzo. Il mandatario è, però, obbligato a
ritrasferire al mandante i diritti che ha acquistato e ha diritto ad essere rimborsato per
quanto ha dovuto pagare, essendosi obbligato in proprio nome, al terzo contraente.
CAPITOLO QUINDICESIMO: GLI EFFETTI DEL CONTRATTO
1. GLI EFFETTI DEL CONTRATTO TRA LE PARTI
Contratto come atto: fonte di obbligazione e di diritti delle parti:
Contratto come rapporto contrattuale: insieme dei diritti e delle obbligazioni reciproche che
nascono dal contratto
Esecuzione del contratto: adempimento, da parte dei contraenti, delle obbligazioni assunte
con il contratto.
Si distinguono contratti:
- a esecuzione istantanea contratti il cui adempimento si esaurisce, per ciascuna delle
parti, nel compimento di un solo atto, simultaneo alla conclusione del contratto (es. la
vendita si esegue con il solo atto della consegna della cosa e del solo atto del pagamento
del prezzo)
- a esecuzione differita nel caso della vendita, per l‟adempimento dell‟obbligazione di
pagare il prezzo o di consegnare la cosa è fissato un termine. L‟adempimento può anche
essere frazionato in una pluralità di atti (es. pagamento a rate)
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
- a esecuzione continuata o periodica contratti che obbligano le parti, o una di esse,
ad una prestazione continuativa o che deve essere periodicamente ripetuta nel tempo
Il contratto ha forza di legge: è, per ciascuna delle parti, un atto di autonomia privata che
esse possono compiere o non compiere ma, una volta che l‟accordo è perfezionato, le
parti sono tenute a rispettarlo alla stesso modo con cui sono tenute ad osservare la legge.
È possibile sciogliere il contratto:
- con il mutuo dissenso le parti stipulano un nuovo accordo diretto ad estinguere il già
costituito rapporto contrattuale
- con il recesso unilaterale possibilità per una parte di estinguere tutte le obbligazioni
che derivano dal contratto, senza il consenso della controparte. Se il contratto è in forma
scritta, la dichiarazione di recesso deve assumere questa forma
Nei contratti a esecuzione istantanea e a esecuzione differita la facoltà di recesso può
essere esercitata solo se la parte non ha eseguito o non ha cominciato ad eseguire la
prestazione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, invece il recesso è possibile anche se è
già iniziata l‟esecuzione del contratto ma non ha effetto per le prestazioni già eseguite.
Nei contratti plurilaterali il recesso di una parte non comporta il recesso dell‟intero contratto
se la sua partecipazione al rapporto contrattuale non è considerata essenziale.
Sono analoghe le regole per le modificazioni del contratto: le parti non possono
unilateralmente modificarlo a meno che la possibilità di modifica non sia stata prevista dal
contratto.
Il contratto si può sciogliere anche per cause ammesse dalla legge che si dividono in due
ordini:
- alcune riguardano i contratti a titolo oneroso  risoluzione e rescissione
- altre riguardano i contratti di durata
I CONTRATTI DI DURATA
I contratti di durata instaurano tra le parti un vincolo destinato a protrarsi nel tempo e per
questo pongono problemi di protezione della libertà contrattuale del contraente più debole.
La legge nega, in linea di principio, l‟ammissibilità di rapporti contrattuali perpetui che
vincolino le parti per tutta la loro esistenza. Anche se il contratto è atto di autonomia
contrattuale e che l‟accettazione di un contratto di durata è espressione della libertà del
singolo, l‟accettazione di un simile vincolo equivale a una rinuncia alla libertà di
contrattuale. Inoltre si oppongono anche esigenze di protezione dell’interesse
generale: lo sviluppo economico dipende dal più proficuo impiego delle risorse e i vincoli
contrattuali perpetui ne rappresentano un ostacolo.
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Per soddisfare queste esigenze la legge utilizza due figure:
- il termine massimo di durata nei contratti a esecuzione continuata o periodica è
requisito essenziale il termine di durata, in altri è stabilito il termine di durata massimo
- il recesso negli altri contratti è ammessa la durata a tempo indeterminato ma con
facoltà di recesso il quale si distingue tra:
 recesso puro e semplice: mero atto di autonomia del singolo che non richiede .
.. giustificazione
....
 recesso per giusta causa: deve essere giustificato dal contraente che recede
2. CONTINUA: CONTRATTI CON EFFETTI OBBLIGATORI E CON EFFETTI REALI,
CONTRATTI CONSENSUALI E CONTRATTI REALI
Effetti obbligatori si fa riferimento alle obbligazioni che derivano dal contratto.
Effetti reali: si fa riferimento agli effetti prodotti direttamente dal contratto, al momento
stesso della formazione dell‟accordo tra le parti.
Contratti con effetti obbligatori: contratti solo fonte di obbligazione delle parti
Contratti con effetti reali: contratti che producono l‟effetto di trasferire la proprietà o altri
diritti, oltre ad essere fonti di obbligazioni.
Principio consensualistico: nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la
proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti
legittimamente manifestato.
Si diventa proprietari al momento del contratto. Se la consegna della cosa è differita nel
tempo ci viene consegnata una cosa già nostra, anche se il pagamento è differito nel
tempo paghiamo una cosa già nostra (l‟alienante non pagato è, comunque, protetto dalla
legge).
Il principio consensualistico opera nel contratto che ha per oggetto il trasferimento di una
cosa determinata. Nel caso di cose determinate solo nel genere (tot barili di petrolio) la
proprietà passa solo al momento dell‟individuazione fatta d‟accordo tra le parti (quei dati
barili di petrolio). Se si tratta di merci da trasportare da un luogo a un altro la proprietà
passa al momento della consegna allo spedizioniere.
È importante stabilire il momento in cui la proprietà passa perché il rischio del perimento
della cosa incombe sul proprietario:
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
- se è stata venduta una cosa determinata (quindi già di proprietà del compratore) e la
cosa perisce prima della consegna per causa non imputabile al venditore il compratore
deve ugualmente pagarne il prezzo (il rischio è del compratore)
- se si tratta di cosa di genere ed è già avvenuta l‟individuazione, in caso di perimento
anche causato dal spedizioniere il compratore deve pagare il prezzo (il rischio è del
compratore)
CONTRATTI CONSENSUALI E CONTRATTI REALI
Contratti consensuali: contratti che si perfezionano per il solo accordo delle parti, che
risulta quindi necessario e sufficiente..
Contratti reali: contratti il cui accordo delle parti è necessario ma non sufficiente: occorre
anche la consegna della cosa che forma l‟oggetto del contratto, es. comodato, deposito,
mutuo.
Nei contratti consensuali a consegna della cosa che forma oggetto del contratto è
adempimento di un‟obbligazione già sorta al momento dell‟accordo. Nei contratti reali il
contratto si perfeziona solo con la consegna.
La consegna, nei contratti consensuali, è comunque importante: se, con successivi
contratti, una parte concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento sulla
medesima cosa prevale tra essi quello che per primo ha conseguito il godimento della
cosa.
In generale: tra più acquirenti di un bene mobile prevale chi ha conseguito per primo il
possesso; tra più acquirenti di un bene immobile prevale chi ha per primo trascritto
l‟acquisto.
3. GLI EFFETTI DEL CONTRATTO RISPETTO A TERZI
Principio generale: il contratto vincola le parti ma non produce effetto rispetto a terzi. È
un aspetto negativo dell‟autonomia contrattuale: nessuno può compiere un‟obbligazione o
perdere un diritto contro la sua volontà.
PROMESSA DEL FATTO O DELL‟OBBLIGAZIONE DEL TERZO
Chi, per contratto, promette la prestazione di un terzo obbliga solo se stesso: se il terzo
rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso il promittente dovrà risarcire l‟altro
contraente del danno subito (es. patto di non alienare l‟auto per sei mesi).
CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE
Al momento della conclusione del contratto, una delle parti può riservarsi la facoltà di
nominare successivamente la persona che acquisterà i diritti e assumerà le obbligazioni
derivanti dal contratto. Questa facoltà è piuttosto usata da chi svolge un‟attività
professionale di compravendita di immobili o valori mobiliari perché evita di fare un
secondo passaggio di proprietà quando avrà trovato un nuovo compratore. La nomina
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
deve essere fatta entro tre giorni oppure entro il termine stabilito dal contratto e deve
essere accompagnata dall‟accettazione del terzo (altrimenti si viola il principio generale).
CONTRATTO A FAVORE DI TERZO
È un‟eccezione al principio generale che si giustifica per il fatto che il terzo non assume
obbligazioni ma acquista solo diritti. Le parti del contratto sono lo stipulante (colui che
contratta a favore di un terzo) e il promittente (colui che si obbliga verso lo stipulante ad
eseguire la prestazione a favore di un terzo).
Non occorre, quindi, l‟accettazione del terzo: questo acquista il diritto verso il promittente
per effetto della stipulazione a suo favore. Se il terzo rifiuta la stipulazione la
prestazione resta a beneficio dello stipulante.
La stipulazione a favore di terzi è valida solo se lo stipulante vi abbia un proprio interesse
a procurare un beneficio al terzo: può essere un interesse di natura patrimoniale o basato
su legami affettivi (es. assicurazione della propria vita a favore dei figli).
CAPITOLO SEDICESIMO: RISOLUZIONE E RESCISISONE DEL
CONTRATTO
1. LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La causa del contratto può essere:
- onerosa  entrambe le parti sono obbligate l‟una nei confronti dell‟altra
- gratuita  una sola delle parti assume un‟obbligazione
Si distinguono così:
- contratti a titolo oneroso  generalità dei contatti
- contratti a titolo gratuito  mandato gratuito, deposito gratuito, mutuo senza interessi
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
La causa dei contratti a titolo oneroso è lo scambio di prestazioni tra le parti quindi questi
contratti sono detti anche contratti a prestazioni corrispettive: la prestazione di una
parte trova giustificazione nella prestazione dell‟altra.
Il rapporto di corrispettività tra prestazioni è detto sinallagma (che costituisce la causa del
contratto) e si realizza nella fase di esecuzione del contratto.
Alterazione della causa del contratto: lo scambio in cui questa consiste non può più
compiersi o non può compiersi alle condizioni economiche prestabilite.
A questo riguardo si parla di difetto funzionale della causa che si manifesta in sede di
esecuzione del contratto e investe, anziché il contratto, il rapporto contrattuale e comporta
la risoluzione del contratto.
Si parla invece di difetto genetico della causa quando il contratto ha una mancanza
originaria della causa o una sua illiceità. In questo caso il difetto investe il contratto e
comporta la sua nullità.
Risoluzione: scioglimento del contratto. Lo rendono possibile le cause ammesse dalla
legge, ossia il contratto può sciogliersi senza necessità del mutuo consenso delle parti.
La risoluzione non è una vicenda del contratto, ma del rapporto contrattuale: il contratto
resta valido ma il rapporto contrattuale si scioglie con effetto retroattivo tra le parti
(l‟effetto retroattivo della risoluzione non si produce rispetto a terzi).
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica l‟effetto della risoluzione non si estende
alle prestazioni già eseguite.
Nei contratti plurilaterali vale la solita regola: la risoluzione del contratto rispetto a una
parte non comporta lo scioglimento dell‟intero contratto a meno che la parte non sia
considerata essenziale.
La legge prevede tre generali cause di risoluzione del contratto:
- risoluzione per inadempimento
- risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione
- risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione
2. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
L‟inadempimento di una parte, che permetta la risoluzione del contratto, deve presentare
un requisito ulteriore rispetto al comune concetto di inadempimento: si deve trattare di un
inadempimento di non scarsa importanza, avuto riguardo all‟interesse dell‟altra parte
(l‟inadempimento di una parte è tale da rendere non più giustificata la controprestazione
dell‟altra).
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
La risoluzione per inadempimento può assumere due forme:
1) risoluzione giudiziale se una delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive
non adempie la propria obbligazione, l‟altra parte ha una scelta:
a) può agire in giudizio per l‟inadempimento chiedendo al giudice di condannare
l‟inadempiente ad eseguire la prestazione mancata (potendo, inseguito, sempre
domandare la risoluzione del contratto)
b) può agire per la risoluzione chiedendo al giudice di sciogliere il contratto (non potendo
più chiedere l‟adempimento)
2) risoluzione stragiudiziale (utile per risolvere rapidamente il contratto)  il contratto
può essere risolto per inadempimento senza necessità di un provvedimento giudiziario in
tre forme:
a) diffida ad adempiere: la parte adempiente può intimare per iscritto l‟altra parte di
adempiere entro un dato termine non inferiore a quindici giorni, altrimenti il contratto si
intende risolto di diritto
b) clausola risolutiva espressa: le parti convengono che, se una di esse sarà
inadempiente, il contratto si risolve di diritto. Occorre anche che la parte adempiente
dichiari all‟altra che intende valersi di questa clausola: sarà questa dichiarazione a
risolvere il contratto
c) è previsto un termine essenziale: una volta scaduto il contratto è risolto di diritto
ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO
Il rapporto di corrispettività tra le prestazioni contrattuali legittima ciascuna parte al rifiuto di
adempiere la propria prestazione se l‟altra non adempie o non offre di adempiere
contemporaneamente la propria.
Un'altra eccezione è basata sul mutamento delle condizioni patrimoniali dell‟altro
contraente, divenute tali da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione: la
parte tenuta ad eseguire la prestazione per prima può sospendere l‟esecuzione della
prestazione. La parte inadempiente è in ogni caso tenuta a risarcire il danno cagionato alla
controparte.
CLAUSOLA PENALE E CAPARRA
Il contratto può prevedere una penale che viene versata solo per l‟inadempimento o per il
ritardo con il duplice effetto di:
- dispensare dall‟onere di provare il danno
- limitare il risarcimento del danno all‟ammontare della penale pattuita (a meno che non sia
prevista la risarcibilità del danno superiore)
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
La caparra, invece, è una somma di denaro che una parte dà all‟altra nel momento stesso
della conclusione del contratto (detta anche caparra confirmatoria). Possono allora
verificarsi tre situazioni:
- se la parte che ha dato la caparra adempie il contratto l‟altra parte deve restituirgliela o
imputarla alla prestazione dovuta
- se la parte che ha dato la caparra non adempie il contratto l‟altra parte può trattenerla e
recedere dal contratto
- se è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, chi l‟ha data può esigere il doppio
della caparra e recedere dal contratto
La caparra penitenziale, invece, è sempre data al momento della conclusione del contratto
ma il recedente la perde o deve il doppio di quella ricevuta.
3. RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE E
RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA
L‟impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore
comporta l‟estinzione dell‟obbligazione.
Nel caso in cui l‟obbligazione estinta derivi da un contratto a prestazioni corrispettive,
l‟impossibilità sopravvenuta di una prestazione rende priva di ogni giustificazione la
controprestazione. Essa comporta la risoluzione del contratto e l‟estinzione
dell‟obbligazione dall‟altra parte (quindi la parte liberata dall‟obbligazione non può chiedere
la controprestazione e, se l‟ha già ricevuta, deve restituirla).
Se l‟impossibilità sopravvenuta della prestazione è solo parziale, il contratto non si risolve
ma l‟altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della controprestazione e può
recedere dal contratto.
Nella disciplina della sopravvenuta impossibilità parziale di una delle prestazioni non c‟è
solo un rapporto di corrispettività, c‟è anche uno specifico rapporto di corrispettività tra il
valore economico dell‟una e quello dell‟altra.
I contratti commutativi sono quei contratti a prestazioni corrispettive che hanno la
funzione di attuare uno scambio tra prestazioni economicamente equivalenti dove le
vicende straordinarie e imprevedibili, successive al contratto, che modificano il valore di
una prestazione e provocano uno squilibrio economico influiscono sulla misura della
controprestazione o, addirittura, sulla sorte del contratto.
L‟eccessiva onerosità sopravvenuta riguarda i contratti a esecuzione differita e i contratti a
esecuzione continuata o periodica.
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
La parte che deve la prestazione diventata eccessivamente onerosa può domandare la
risoluzione giudiziale del contratto; l‟altra parte, se vuole evitare la risoluzione, può offrire
di modificare equamente le condizioni contrattuali.
NB: l‟onerosità sopravenuta deve essere eccessiva: deve consistere in un forte squilibrio
tra il valore economico delle due prestazioni che abbia reso il contratto sensibilmente
iniquo per una delle parti.
CONTRATTI ALEATORI: contratti nei quali un contraente si obbliga a una prestazione ma
è incerto, al momento della conclusione del contratto, se gli sarà dovuta la
controprestazione; accetta perciò il rischio di dover eseguire la propria prestazione senza
ricevere nulla in cambio. Il contratto può essere aleatorio:
- per sua natura, come il contratto di assicurazione
- per volontà delle parti, come la vendita di cosa futura
Le norme sulla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non si
applicano ai contratti aleatori. Ad essi si applicano le norme sulla risoluzione per
inadempimento o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
4. LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO
È, invece, irrilevante lo squilibrio economico originario tra le prestazioni: in sede di
formazione del contratto, domina il principio dell‟autonomia contrattuale che è
insindacabile e incensurabile (ognuno è libero di contrattare a condizioni a sé
svantaggiose e vantaggiose per la controparte).
A questo principio generale però sono stati apportati due temperamenti che vanno
entrambi sotto il nome di rescissione.
Rescissione: scioglimento o risoluzione del contratto per le sue specifiche cause:
- rescissione in caso di contratto concluso in stato di pericolo chi assume obbligazioni a
condizioni inique per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo
attuale di un danno grave alla persona
- rescissione in caso di contratto concluso in stato di bisogno (rescissine per lesione) c‟è
sproporzione tra le due prestazioni a causa di un bisogno economico di una parte e del
quale l‟altra parte ha approfittato (es. chi svende i propri beni per avere denaro e il
compratore ne approfitta offrendo un prezzo irrisorio conoscendo le condizioni di bisogno
del venditore). La legge, però, stabilisce che occorre una lesione oltre la metà: la
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
prestazione ricevuta deve essere inferiore alla metà del valore che la prestazione
eseguita aveva al tempo del contratto
La rescissione per lesione non può essere domandata per i contratti aleatori.
La parte contro cui è stata chiesta la rescissione del contratto può evitarla offrendo di
modificare le condizioni del contratto in modo da ricondurle ad equità.
La rescissione è soggetta al termine di prescrizione di un anno.
5. LA PRESUPPOSIZIONE
Presupposizione: causa di risoluzione del contratto non prevista dalla legge ma
riconosciuta dalla giurisprudenza. Consiste in un presupposto oggettivo del contratto che
le parti hanno avuto presente al momento della sua conclusione ma che non hanno
menzionato nel contratto, es. chi prende in locazione un balcone per assistere ad una
manifestazione pubblica ma poi la manifestazione viene spostata e questo pretende la
restituzione del corrispettivo già versato.
Per molto tempo si è negato ogni valore giuridico alla presupposizione in quanto i motivi
del contratto sono irrilevanti per il diritto. È accolta oggi l‟opposta soluzione basata sulla
buona fede nell‟interpretazione e nell‟esecuzione del contratto e sul fatto che l‟evento
sopraggiunto ha prodotto un‟alterazione funzionale della causa che non rende più
giustificabile lo scambio tra le prestazioni.
CAPITOLO DICIASSETTESIMO: CRITERI DI COMPORTAMENTO DEI
CONTRAENTI E DI INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
1. LA BUONA FEDE CONTRATTUALE
Esistono norme che formano il generale criterio di comportamento e impongono alle
parti contraenti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative.
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Oltre che criterio di comportamento, la buona fede è anche criterio di interpretazione del
contratto.
Buona fede significa correttezza e lealtà.
La buona fede ha due significati:
- in materia di possesso  indica uno stato soggettivo
- come dovere di comportamento  esprime un dovere (quello di comportarsi con lealtà)
La buona fede come dovere comportamentale è detta buona fede contrattuale o
oggettiva.
Il dovere generale di buona fede contrattuale ha la funzione di colmare le inevitabile
lacune legislative in quanto la legge non può prevedere tutte le possibili situazioni ma solo
quelle più frequenti della vita economica e sociale.
Il principio generale della correttezza e della buona fede consente di identificare altri divieti
e altri obblighi previsti dalla legge e realizza così la “chiusura” del sistema legislativo.
Le regole non scritte della correttezza e della lealtà sono regole di costume. Spetta al
giudice stabilire ciò che è buona fede o è contrario alla buona fede ma non in termini
soggettivi: deve riferirsi alle regole del costume che possono essere diverse dal suo
concetto di correttezza.
Il dovere di buona fede opera:
1) nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.
In questo caso assume il carattere di un dovere di informazione di una parte nei confronti
dell‟altra: ciascuna di esse ha il dovere di dare notizia delle circostanze che appaiono
ignote all‟altra e che possono essere determinanti del suo consenso.
Collegata al concetto di informazione si collega la reticenza: la violazione del dovere di
informazione può dar luogo ad una azione di annullamento per dolo omissivo. L‟omessa
informazione può però assumere rilievo e fondare un‟azione di danni della controparte,
indipendentemente dall‟annullamento del contratto.
Si considera contraria alla buona fede anche un‟improvvisa e ingiustificata rottura delle
trattative precontrattuali.
Responsabilità precontrattuale: chi, violando il dovere di buona fede nelle trattative
contrattuali, ha cagionato un danno all‟altra parte è tenuto a risarcirlo; la sua fonte non è il
contratto ma io fatto illecito ed è perciò una forma da fatto illecito.
Ipotesi di responsabilità precontrattuale prevista dalla legge: la parte che, conoscendo
l‟esistenza di una causa di invalidità del contratto, non né dà notizia all‟altra è tenuta a
risarcire il danno provocato alla parte che aveva confidato nella validità del contratto.
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
2) nell’esecuzione del contratto.
Due specifiche applicazioni di legge sono:
a) l‟obbligo di comportarsi secondo la buona fede in pendenza della condizione, cioè
custodendo con diligenza la cosa che sia alienata sotto condizione sospensiva o
acquistata sotto condizione risolutiva
b) il divieto di rifiutare la proprio prestazione, avvalendosi della eccezione di
inadempimento, se il rifiuto è contrario alla buona fede (es. l‟azienda telefonica può
legittimamente sospendere il servizio se l‟utente non paga la bolletta ma è contraria alla
buona fede se la bolletta è stata recapitata nel mese di agosto e l‟utente era in ferie).
2. L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Se non è tacito, il contratto è fatto di parole, o scritte in un documento o dette a voce.
Sono quindi necessari dei criteri di legge per l‟interpretazione. Sono criteri che vincolano le
parti e dei quali si avvale il giudice.
I criteri di interpretazione sono di duplice ordine:
- criteri di interpretazione soggettiva si basano sulla ricerca della comune intenzione
delle parti
- criteri di interpretazione oggettiva si rifanno al concetto di buona fede contrattuale o
altri elementi oggettivi che non si rifanno all‟intenzione delle parti
CRITERIO DI INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA
Nell‟interpretare un contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle
parti e non limitarsi al senso letterale delle parole usate, es. in un contratto di locazione
non viene menzionato il canone, tradendo le intenzioni dei contraenti.
Bisogna perciò ricavare le intenzioni delle parti al di là delle parole e la legge per fare ciò
fornisce alcuni criteri:
- criterio di carattere storico si valuta il comportamento complessivo delle parti anche
posteriore alla conclusione del contratto (si considera la corrispondenza intercorsa tra le
parti)
- criterio di carattere logico si interpretano le singole clausole attribuendo a ciascuna il
significato che risulta dal complesso del contratto (si considera io contratto nel suo
insieme)
CRITERIO DI INTERPRETAZIONE OGGETTIVA
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Il contratto deve essere interpretato secondo la buona fede, partendo dal presupposto che
i contraenti siano corretti e leali anche se non lo sono affatto.
È un criterio oggettivo perché può condurre a dare al contratto un significato diverso da
quello corrispondente all‟intenzione delle parti (le parti non possono provare la mala fede,
prevale l‟interpretazione secondo buona fede).
Altri criteri oggettivi valgono per le clausole ambigue:
1) Vale il principio di conservazione del contratto: la clausola si interpreta nel senso in cui
è valida ed efficace
2) Vale il criterio degli usi interpretativi: la clausola ambigua si interpreta secondo ciò che
generalmente si applica nel luogo in cui il contratto è stato concluso
3) Le clausole delle condizioni generali di contratto si interpretano, nel dubbio, a favore del
contraente più debole
4) Il contratto a titolo oneroso si interpreta nel miglior equilibrio possibile tra prestazione e
controprestazione (equo contemperamento degli interessi delle parti)
5) Il contratto a titolo gratuito si interpreta nel senso meno gravoso per il contraente
obbligato
CAPITOLO DICIOTTESIMO: SINGOLI CONTRATTI
1. LA VENDITA
Art. 1470: la vendita può avere oggetto sia il trasferimento della proprietà di una cosa,
mobile o immobile, sia il trasferimento di un altro diritto, reale o di credito.
La vendita è un contratto a titolo oneroso e la sua causa consiste nello scambio tra un
diritto e una somma di denaro. La vendita ha dunque una duplice funzione economica:
- circolazione dei beni e dei diritti
- circolazione del denaro
Il prezzo in denaro è l‟elemento che distingue la vendita dalla donazione (trasferimento di
diritti senza corrispettivo) e dalla permuta (il trasferimento del diritto ha per corrispettivo il
trasferimento di un altro diritto)
Il contratto di vendita produce due ordini di effetti:
1) effetti reali  la proprietà o l‟altro diritto si trasferisce dal venditore al compratore per
effetto del solo consenso
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
2) effetti obbligatori  la vendita è fonte di obbligazioni per il compratore e per il venditore.
Sul compratore incombe l‟obbligazione di pagare il prezzo; sul venditore incombe
l‟obbligazione di:
a) consegnare la cosa al compratore
b) fargli acquistare la proprietà della cosa o del diritto, quando l‟acquisto non è effetto
immediato del contratto (nei contratti con oggetto cose indicate solo nel genere)
c) garantire il compratore dall‟evizione  garantire il compratore di essere proprietario di
ciò che vende, altrimenti il venditore deve rimborsargli il prezzo e risarcirgli il danno
Evizione: dopo la vendita un terzo rivendica con successo la proprietà della cosa e il
compratore ne perde la proprietà.
d) garantire il compratore dai vizi occulti della cosa  i vizi materiali rendono la cosa non
idonea all‟uso cui è destinata o ne diminuiscono il valore; sono occulti se il compratore non
li conosceva al momento del contratto.
I vizi occulti equivalgono alla mancanza delle qualità promesse o delle qualità
essenziali della cosa. La garanzia per i vizi occulti può essere esclusa o limitata dal
contratto a meno che il venditore non li abbia taciuti in mala fede.
Il compratore deve denunciare i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta e poi ha un
termine di prescrizione di un anno dalla consegna per far valere la garanzia. In giudizio il
compratore può esercitare:
- l‟azione redibitoria  chiede la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo
restituendo la cosa
- l‟azione estimatoria  domanda la riduzione del prezzo o un parziale rimborso
Il compratore, in ogni caso, ha diritto al risarcimento dei danni subiti se il venditore non
prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore si libera da
responsabilità solo provando di aver esercitato tutti gli opportuni controlli. Il compratore ha
diritto al risarcimento sino ai danni derivati dai vizi della cosa (es. l‟operaio si ferisce per il
mal funzionamento della macchina).
A maggior tutela dei consumatori, le garanzie nella vendita dei beni di consumo sono
regolate da norme speciali.
Consumatore: persona fisica che compra il bene per il consumo o l‟utilizzazione propria e
non come mezzo per produrre altri beni.
Bene di consumo: qualsiasi bene mobile adatto al diretto soddisfacimento di bisogni propri
del compratore o della sua famiglia (sono esclusi gli strumenti finanziari).
Acqua, gas ed energia elettrica non sono considerati beni mobili, a meno che non si tratti
di vendita di bombole di gas o di bottiglie d‟acqua.
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
2. CONTINUA: LA VENDITA OBBLIGATORIA
Vendita obbligatoria: caso in cui il trasferimento della proprietà della cosa venduta non è
effetto immediato del contratto e sul venditore incombe pertanto l‟obbligazione di
faracquistare al compratore la proprietà del bene venduto. Si tratta comunque di un
effettoreale solo che si produce in un momento successivo.
Casi di vendita obbligatoria:
1) la vendita di cose determinate solo nel genere la proprietà passa solo al momento
dell‟individuazione
2) vendita di cose future la proprietà passa solo nel momento in cui la cosa viene ad
esistenza
La vendita di cosa futura può essere:
- vendita della speranza contratto aleatorio: il compratore paga il prezzo o non ne può
chiedere la restituzione se la cosa non viene ad esistenza
- vendita della cosa sperata contratto commutativo: è nullo se la cosa non viene ad
esistenza
3) vendita di cosa altrui è valida la vendita di cose che, al momento del contratto, non
appartengono al venditore. La vendita però non trasferisce la proprietà ma è fonte di
obbligazione per il venditore di procurarsi la proprietà della cosa e il compratore ne
acquista la proprietà nel momento stesso in cui il venditore è diventato proprietario e non
sarà necessario un nuovo atto di trasferimento dal venditore al compratore
4) vendita a rate con riserva di proprietà  la vendita a rate di cose mobili si basa su tre
principi:
a) il venditore è obbligato a consegnare immediatamente la cosa al compratore che ne
acquista subito la facoltà di godimento
b) il compratore diventa proprietario della cosa solo quando ha pagato l‟ultima rata del
prezzo
c) i rischi relativi alla cosa venduta passano al compratore al momento della consegna
Questa forma di vendita realizza congiuntamente due esigenze: permette al compratore di
conseguire immediatamente il godimento della cosa e permette al venditore di accrescere
il volume delle sue vendite.
3. LA LOCAZIONE
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Locazione: contratto mediante il quale una parte(locatore) si obbliga a far godere all‟altra
parte (locatario) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, con un determinato
corrispettivo.
È un contratto consensuale (si perfeziona solo con il consenso delle parti) ed ha effetti
solo obbligatori: il locatario non consegue nessun diritto reale sulla cosa ma solo diritto di
credito. È inoltre un contratto a titolo oneroso: perché si abbia locazione è essenziale la
pattuizione di un corrispettivo.
Con il contratto di locazione il proprietario concede ad altri il godimento della propria cosa
ma solo per un dato tempo e solo per un determinato uso e continua a godere della
cosa percependo il frutto civile che è il corrispettivo della locazione.
La causa della locazione è dunque lo scambio tra concessione del godimento di un bene e
corrispettivo.
Con il contratto di locazione il locatore si obbliga:
1) a consegnare la cosa al conduttore
2) a mantenerla in condizioni tali da servire all‟uso convenuto nel contratto
3) garantire il pacifico godimento della cosa da parte del locatario (nel caso in cui terzi
arrechino molestie pretendendo diritti sulla cosa)
Il locatario è, a sua volta, obbligato:
1) a servirsi della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia per l‟uso stabilito nel
contratto
2) a dare il corrispettivo nei termini stabiliti
3) a restituire la cosa al termine della locazione nello stato in cui l‟ha ricevuta (salvo il
deterioramento derivante dall‟uso)
Temporaneità del godimento: non può essere superiore a trent‟anni.
La locazione può essere:
- a tempo determinato  la locazione cessa con la fine del termine. È suscettibile di
rinnovazione tacita
- a tempo indeterminato  la locazione cessa per effetto della disdetta: dichiarazione di
recesso di una delle parti
La locazione può avere per oggetto qualsiasi ma se si tratta di cosa produttiva la locazione
prende il nome specifico di affitto (es. fondo rustico, azienda, capannone industriale).
L‟affittuario ha però l‟ulteriore obbligazione di curare la gestione della cosa produttiva
secondo la sua destinazione economica ma ha il diritto di fare propri i frutti della cosa.
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
4. CONTINUA: LA LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI
L‟ammontare del canone è rimesso d‟accordo tra le parti secondo i principi generali
sull‟autonomia contrattuale delle parti e dipende dalla legge di mercato della domanda e
dell‟offerta. Il canone pattuito resta immutato per tutta la durata del contratto anche se le
condizioni di mercato mutano nel tempo.
Le locazioni per immobili urbani hanno regole particolari che riguardano separatamente:
1) le case per abitazione
Con la legge 392 del 1978 il canone di locazione delle case per abitazione era stato
sottratto alle leggi di mercato in quanto la casa rappresenta un bisogno primario dell‟uomo
e non poteva superare il 3,85% del valore dell‟immobile.
Questo regime è oggi soppresso e il canone può essere determinato liberamente ma il
contratto non può avere una durata minima di quattro anni.
2) immobili urbani ad uso diverso dall’abitazione
Per gli immobili adibiti ad attività industriali, commerciali, ecc. vale ancora le legge 392: c‟è
una parziale sospensione delle leggi di mercato per evitare che la rendita immobiliare
incida negativamente sulle attività economiche: il canone iniziale è determinato dalle leggi
di mercato ma successivamente non può aumentare in maniera superiore al 75%
dell‟aumento del costo della vita.
5. IL MANDATO
Mandato: contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga nei confronti dell‟altra
(mandante) a compiere uno o più atti giuridici per conto di quest‟ultima.
Il suo oggetto è una prestazione di fare ma, a differenza dal contratto d‟opera, non
consiste nello svolgimento di una qualsiasi attività bensì nel compimento di atti giuridici per
conto altrui.
Il mandato può essere:
- con rappresentanza  il mandatario agisce in nome del mandante
- senza rappresentanza  il mandatario agisce per conto del mandante ma in proprio
nome
- speciale  riguarda il compimento di specifici atti giuridici
- generale  riguarda la cura di tutti gli interessi del mandante o di tutti gli interessi di un
dato tipo (comprendono solo gli atti di ordinaria amministrazione)
Di regola, il mandato è un contratto a titolo oneroso ma le parti possono comunque
pattuire che il mandato sia gratuito. Il mandatario deve comunque comportarsi con la
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
diligenza del buon padre di famiglia ma se il mandato è gratuito un‟eventuale colpa è
valutata con minor rigore.
Il mandato si basa sulla fiducia del mandante nel mandatario e da questo ne deriva che:
- il mandatario non può farsi sostituire da altri, salvo autorizzazione del mandante
- il mandato si estingue per morte del mandante o del mandatario
- il mandante può in ogni momento revocare il mandato con giusta causa
Il mandatario può, a sua volta, rinunciare al mandato ma, a meno che non si tratti di
giusta causa, rispondendo dei danni provocati.
6. CONTRATTI DI PRESTITO: COMODATO, MUTUO
Il prestito assume due forme:
- comodato  ha per oggetto cose immobili o cose mobili infungibili
- mutuo  ha per oggetto somme di denaro o cose fungibili
COMODATO
È un contratto reale con il quale una parte (comodante) consegna all‟altra parte
(comodatario) una determinata cosa affinché se ne serva per un uso determinato con
l‟obbligazione di restituire la stessa cosa ricevuta.
La consegna della cosa, dunque, non è oggetto di obbligazione ma un requisito
necessario per la conclusione del contratto.
È un contratto a titolo gratuito e la sua causa è, generalmente, lo spirito di liberalità.
La gratuità è l‟unico elemento distintivo del comodato dalla locazione.
La cosa deve essere restituita alla scadenza del termine pattuito o quando il comodatario
se n‟è servito per l‟uso pattuito.
Si parla di precario nell‟ipotesi in cui sia stato espressamente pattuito che il comodatario
deve restituire la cosa non appena il comodante ne faccia richiesta.
MUTUO
È il prestito di determinate quantità di denaro o alter cose fungibili. Le cose consegnate dal
mutuante passano in proprietà al mutuatario il quale è obbligato a restituire altrettante
cose della stessa specie e quantità.
Il mutuo può essere:
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
- contratto reale  si perfeziona con la consegna e il passaggio di proprietà delle cose dal
mutuante al mutuatario
- contratto consensuale  il mutuante si obbliga a prestare una somma al mutuatario
Di regola, il mutuo è un contratto a titolo oneroso: il corrispettivo che il mutuatario deve al
mutuante consiste nel pagamento degli interessi, dovuti secondo il tasso legale o
secondo il più alto tasso pattuito, che deve essere per iscritto.
7. L’APPALTO
In alcuni settori dell‟attività produttiva l‟imprenditore opera su commissione del cliente.
Appalto: contratto mediante il quale l‟appaltatore si obbliga verso il committente, dietro
corrispettivo in denaro, a compiere un‟opera o un servizio con propria organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.
L‟appaltatore si assume il rischio di:
- non coprire, con il corrispettivo pattuito, i costi di costruzione ed esecuzione dell‟opera
. non ricevere dal committente nessun corrispettivo se  non riesce a realizzare l‟opera
.
 non l‟ha realizzata secondo il
.
progetto convenuto
.
 se l‟opera perisce prima della
.
consegna
L‟obbligazione assunta dall‟appaltatore è un‟obbligazione di risultato: l‟appaltatore è
inadempiente se non realizza l‟opera ma ha diritto a un compenso per la parte già
compiuta se l‟impossibilità della prestazione non sia imputabile a nessuna delle due parti.
L‟appaltatore è inadempiente anche se realizza l‟opera in modo difforme dal progetto
convenuto: in tal caso l‟appaltatore può invocare la garanzia dell‟appaltatore chiedendo
che le difformità siano eliminate o che sia ridotto il corrispettivo.
Il committente può recedere dal contratto anche se è già iniziata l‟opera ma deve
rimborsare l‟appaltatore per le spese sostenute e per il mancato guadagno.
Appalto-somministrazione: l‟appalto può avere per oggetto prestazioni continuative o
periodiche di servizi (es. manutenzione degli impianti industriali).
8. IL CONTRATTO D’OPERA
Ha la medesima struttura dell‟appalto: il prestatore d‟opera si obbliga verso il committente
a compiere, dietro corrispettivo, un‟opera o un servizio: prestatore d‟opera differisce
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
dall‟appaltatore perché il esegue l‟opera o il servizio con il lavoro prevalentemente
proprio.
L‟appalto è il contratto del grande medio imprenditore, il contratto d‟opera e il contratto del
piccolo imprenditore e dell‟artigiano.
Il lavoro deve essere autonomo, cioè senza vincoli di subordinazione nei confronti del
committente circa le modalità di esecuzione della prestazione.
Il contratto d‟opera è il contratto mediante il quale il lavoratore autonomo (l‟artigiano) si
procura il sostentamento. Il corrispettivo si determina, quando non è convenuto dalle parti,
in relazione al risultato ottenuto ed al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Il rischio del lavoro incombe sul prestatore d‟opera e non sul committente: se
l‟esecuzione dell‟opera diventa impossibile, il prestatore d‟opera ha diritto solo a un
compenso per il lavoro prestato in relazione all‟utilità della parte dell‟opera compiuta.
Il contratto d‟opera può essere:
- un contratto d‟opera manuale  il lavoro dell‟artigiano: il rischio incombe sul prestatore
d‟opera
- un contratto d‟opera intellettuale  il lavoro dell‟ingegnere, avvocato, ecc.: il rischio
incombe sul cliente
L‟obbligazione del prestatore d‟opera manuale è un‟obbligazione di risultato: l‟oggetto del
contratto è il risultato del lavoro.
L‟obbligazione del prestatore d‟opera intellettuale è, invece, un‟obbligazione di mezzi:
l‟oggetto del contratto è il comportamento diligente ed esperto.
9. IL TRASPORTO
Trasporto: servizio di trasferimento di persone o cose da un luogo all‟altro. Il
committente è il viaggiatore nel trasporto di persone e il mittente nel trasporto di cose; chi
si obbliga al trasporto è il vettore.
L‟obbligazione del vettore è un‟obbligazione di risultato: egli si obbliga a portare incolumi
le persone e intatte le cose.
Il vettore è, perciò, inadempiente e responsabile del danno:
1) per la mancata esecuzione o ritardo del trasporto (salvo che non sia per cause a lui
non imputabile)
2) per il sinistro che durante il trasporto le persone abbiano subito o per la perdita o il
deterioramento delle cose trasportate
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
La prova liberatoria di quest‟ultima responsabilità è diversa a seconda dei casi:
- nel trasporto di cose  il vettore è responsabile dal momento in cui le riceve al momento
in cui le consegna al destinatario a meno che non provi che la perdita o il deterioramento
derivi da un caso fortuito
- nel trasporto di persone  il vettore è liberato da responsabilità per il sinistro solo se
prova di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno
Differenza: il vettore di persone può essere chiamato a rispondere anche di fronte ad
eventi fortuiti che, nel trasporto di cose, lo esonerebbero da responsabilità.
10. IL DEPOSITO
Deposito: contratto che consiste nella custodia di una cosa mobile con l‟obbligo:
- per il depositario di restituire la cosa in natura a richiesta del depositante
- per il depositante di riprenderla al termine convenuto o a richiesta del depositario
Il deposito, a differenza del trasporto, è un contratto reale, cioè si perfeziona con la
consegna della cosa.
Generalmente il deposito è gratuito a meno che il depositario non esercita
professionalmente l‟attività, es. custodi dei parcheggi.
Il deposito ha come oggetto cose infungibili delle quali il depositario non può servirsi e che
deve restituire in natura
Deposito irregolare: ha per oggetto denaro e altre cose fungibili e il depositario ne diventa
proprietario con la facoltà di servirsene, es. nelle operazioni di banca. Sono applicate le
stesse norme che regolano il mutuo. Ha una duplice funzione:
- nell‟interesse del depositante  ha una funzione di custodia
- nell‟interesse del depositario  ha una funzione di credito
Il depositario deve custodire la cosa con la media diligenza. Egli è liberato
dall‟obbligazione di restituire la cosa se la detenzione gli è tolta in conseguenza a un fatto
a lui non imputabile ma è inadempiente se non dà la prova dello specifico fatto che gli
ha fatto perdere la detenzione della cosa.
DEPOSITO IN ALBERGO
L‟albergatore risponde alla perdita delle cose portate dai clienti nell‟albergo, e a lui non
consegnate, sino a un limite massimo pari a cento volte il prezzo dell‟alloggio giornaliero in
albergo. La sua responsabilità è illimitata quando:
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
1) la perdita riguarda cose consegnate in custodia all‟albergatore o che si è rifiutato di
custodire
2) la perdita è dovuta a colpa sua o dei suoi ausiliari
11. I CONTRATTI NELLE LITI
Transazione: contratto con il quale le parti con reciproche concessioni pongono fine a una
lite già insorta o che può insorgere.
È un contratto largamente diffuso: i litiganti eliminano così l‟incertezza dell‟esito del
giudizio e l‟attesa del processo.
Le parti, accordandosi, dispongono dei propri diritti. La transazione presuppone
l’incertezza sull‟esito della lite: è annullabile la transizione su lite già decisa con sentenza
ma della quale le parti non avevano notizia.
La transizione non determina l‟estinzione del rapporto da cui è nata la lite ma se una delle
parti non adempie gli obblighi nascenti dalla transizione, l‟altra parte può chiederne la
risoluzione.
Il contratto di transizione deve essere provato per iscritto.
CAPITOLO DICIANNOVESIMO: I FATTI ILLECITI
1. LA RESPONSABILITA’ DA FATTO ILLECITO
Fatto illecito: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.
Le obbligazioni derivano, oltre che da contratto, anche da fatto illecito: l‟obbligazione che
ne deriva è quella di risarcire il danno. È un‟obbligazione di dare, avente per oggetto il
pagamento di una somma di denaro che rappresenti l‟equivalente monetario del danno
cagionato.
Responsabilità contrattuale  responsabilità per danni del contraente inadempiente
Responsabilità extracontrattuale  responsabilità per danni cagionati con fatto illecito. È
detta anche responsabilità civile o aquilana.
Responsabilità penale  responsabilità per fatto previsto dalla legge come reato.
Un medesimo fatto può essere fonte sia di responsabilità penale che civile.
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Elementi costitutivi del fatto illecito:
- oggettivi  il fatto, il danno ingiusto, il rapporto di causalità tra fatto e danno
- soggettivi  il dolo o la colpa
1) il fatto
È un comportamento umano commissivo (consistente nel fare) o omissivo (consistente nel
non fare)
2) il danno ingiusto
È la lesione di un interesse altrui, meritevole di protezione secondo l‟ordinamento
giuridico.
Il principio della risarcibilità di ogni danno qualificabile ingiusto è una clausola generale:
quando non è la legge a valutare se un danno è ingiusto, la valutazione spetta al giudice.
Per questo motivo il nostro sistema giuridico è retto dal principio dell‟atipicità dell’illecito.
In Germania, invece, i diritti la cui lesione rende risarcibile il danno sono determinati
tassativamente (principio della tipicità dell‟illecito).
Casi in cui la presenza del requisito dell‟ingiustizia del danno è fuori discussione:
a) quando è leso un diritto della personalità: diritto all‟integrità fisica, diritto alla salute, ecc.
b) quando è leso un diritto reale: diritto di proprietà, diritto di servitù
c) quando l‟uccisione di una persona comporti una lesione del diritto al mantenimento dei
suoi familiari
d) quando è leso un diritto relativo e in particolare un diritto di credito: l‟uccisione di un
giocatore di calcio lede alla società calcistica; la distruzione della casa in locazione lede
sia il proprietario sia il locatario. In questi due casi il fatto del terzo cagiona l‟estinzione del
rapporto obbligatorio ma ci sono anche casi in cui il fatto del terzo non estingue il rapporto
obbligatorio e sono comunque riconosciuti come risarcibili della lesione:
- quando il terzo ha reso solo temporaneamente impossibile la prestazione del debitore
(es. ferimento in un incidente d‟auto)
- quando il terzo è concorso nell‟inadempimento del debitore o istigandolo a non
adempiere o rendendosi partecipe all‟inadempimento (es. l‟imprenditore vincolato dal patto
di non concorrenza che fa concorrenza sotto altro nome)
e) quando è lesa la libertà contrattuale. Il contraente conclude un contratto sotto falsa
informazione del terzo
f) quando è lesa una situazione di fatto che appaia meritevole di protezione
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
g) quando è leso, da parte della pubblica amministrazione, un interesse legittimo
Il concetto di danno ingiusto si compone anche di un estremo negativo: deve trattarsi di un
danno che non sia stato cagionato nell’esercizio di un diritto (es. il diritto del datore di
licenziare cagiona un danno al dipendente ma non è un danno ingiusto).
3) il rapporto di causalità tra il fatto e il danno
Tra il fatto e il danno deve esserci un rapporto di causa ed effetto per cui il primo abbia
cagionato il secondo. Per il diritto, però, occorre che ci sia un rapporto di causalità in
senso giuridico: l‟evento dannoso deve apparire come conseguenza prevedibile ed
evitabile del fatto commesso.
4) il dolo o la colpa
Dolo: intenzione di provocare l‟evento dannoso (ha un senso diverso dal vizio del
consenso)
Fatto doloso: comportamento assunto con l‟intenzione di provocare, come conseguenza, il
danno.
Colpa: mancanza di diligenza, prudenza e perizia.
Fatto colposo: evento dannoso non voluto ma provocato da un comportamento negligente,
imprudente o imperito.
L‟onere della prova:
- nella responsabilità contrattuale  è il debitore che deve provare che la prestazione è
diventata impossibile non per sua colpa
- nella responsabilità extracontrattuale  è il creditore che deve provare la colpa del
debitore (incombe sul danneggiato)
Dolo eventuale: è dolo eventuale quello di chi, pur non agendo per realizzare l‟evento
dannoso, ne rappresenta il suo possibile verificarsi come conseguenza della propria
azione (chi ferisce qualcuno anche se aveva solo lo scopo di intimidirlo)
Colpa cosciente: atteggiamento di chi si comporta imprudentemente con la previsione del
possibile evento dannoso ma che confida di poter evitare (il poliziotto che spara al
malvivente ma colpisce l‟ostaggio).
2. LA RESPONSABILITA’ INDIRETTA
Di norma, l‟obbligazione di risarcire il danno incombe su colui che ha commesso il fatto ma
nei casi di responsabilità indiretta il responsabile del danno è un soggetto diverso da
quello che ha commesso il fatto.
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Casi di responsabilità indiretta:
1) responsabilità dei padroni e dei committenti se il danno è cagionato da un
dipendente risponde del danno anche il datore di lavoro: poiché il datore fa proprio il
risultato del lavoro altrui deve anche assumersene anche i rischi
2) responsabilità di chi è tenuto alla sorveglianza di incapaci
3) responsabilità di genitori, tutori e precettori
Chi è tenuto alla sorveglianza degli incapaci, i genitori, i tutori e i precettori possono
liberarsi da responsabilità provando di non aver potuto impedire il fatto. Padroni e
committenti, invece, rispondono sempre e comunque del fatto illecito dei loro dipendenti.
3. LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA
Nei casi di responsabilità oggettiva si risponde a un fatto produttivo di danno anche se lo si
è commesso senza dolo e senza colpa.
La responsabilità oggettiva si basa sulla sola esistenza di un rapporto di causalità tra fatto
e danno: si risponde se il fanno appare come conseguenza prevedibile ed evitabile del
fatto stesso e ci si libera da responsabilità con la prova dell‟imprevedibilità o
dell‟inevitabilità dell‟evento dannoso.
Casi di responsabilità oggettiva:
1) esercizio di attività pericolose
Chi cagiona danno ad altri nello svolgimento di un‟attività pericolosa è tenuto al
risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (es.
fabbrica di esplosivi, imprese chimiche)
Chi ha cagionato il danno nell‟esercizio di un‟attività pericolosa ne risponde
indipendentemente da ogni sua colpa, anche se al momento del fatto ha usato diligenza e
prudenza. La prova liberatoria non verte sulle modalità del fatto che ha cagionato il danno
ma sulle modalità di organizzazione dell‟attività pericolosa, che devono apparire idonee
a prevenire l‟eventualità di effetti dannosi.
2) animali o cose in custodia
Il proprietario di un animale risponde del danno da questo cagionato (es. il cane ha morso
un passante) salvo che provi il caso fortuito (es. la catena si è rotta a causa di un fulmine).
Anche chi ha cose in custodia (es. gasolio custodito nel serbatoio di riscaldamento
domestico) risponde del danno cagionato alla cosa (l‟esplosione della cosa) salvo che
provi il fatto fortuito (un fulmine ha provocato un corto circuito).
3) rovina di edificio
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Se un edificio crollando provoca danni a persone o cose il proprietario ne risponde salva la
prova che il crollo non sia stato dovuto a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione
(es. un terremoto)
4) circolazione di veicoli
Il conducente di veicoli senza guida di rotaia è responsabile del danno provocato dalla
circolazione del veicolo anche se non è in colpa. Si libera da responsabilità solo con la
prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il conducente risponde del danno anche se questo deriva da vizi di costruzione o da
difetti di manutenzione del veicolo.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a cagionare il danno subito dai singoli veicoli. A ciascuno incombe l‟onere di
provare di chi sia realmente la colpa.
Se il conducente non è proprietario del veicolo concorre la responsabilità indiretta del
proprietario che può liberarsi da responsabilità solo provando che la circolazione del
veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Il danneggiato può, a sua scelta, esigere
l‟intero risarcimento dal conducente o dal proprietario.
4. IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Chi è responsabile del danno deve risarcirlo. Invece di una somma di denaro si può
ottenere, se possibile, una reintegrazione in forma specifica: ad es. un nuovo bene in
sostituzione di quello distrutto o danneggiato. Il danno permanente a persone può anche
essere liquidato in forma di rendita vitalizia.
Il danno risarcibile è, di regola, solo il danno patrimoniale.
I danni non patrimoniali (danni morali) consistenti nelle sofferenze fisiche o psichiche del
danneggiato, sono risarcibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Il caso più
importante è quello del fatto cagionato come fatto illecito per il codice civile e reato per il
codice penale.
Da qualche tempo, la Cassazione ha esteso la risarcibilità del danno patrimoniale ad ogni
caso di danno alla persona anche se non previsto dalla legge.
Danno biologico: lesione dell‟integrità psico-fisica della persona, quale bene protetto in sé
e per sé e indipendentemente dalla capacità della persona di produrre ricchezza.
Se più persone sono responsabili del medesimo danno ne rispondono solidalmente: il
danneggiato può esigere l‟intero risarcimento a ciascuno di essi indipendentemente dalla
gravità della colpa dei singoli.
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
5. IL DANNO DA PRODOTTI
Ogni prodotto industriale deve poter essere usato in condizioni di sicurezza senza poter
pregiudicare l‟integrità fisica e i beni dell‟utente. Pertanto il produttore è responsabile del
danno causato da un difetto del suo prodotto.
CAPITOLO VENTESIMO: ALTRI ATTI O FATTI FONTE DI OBBLIGAZIONI
1. ALTRI ATTI: LE PROMESSE UNILATERALI
Oltre che da contratto e da fatto illecito, le obbligazioni derivano da ogni altro atto o fatto
idoneo a produrle in conformità dell‟ordinamento giuridico.
Atti che producono obbligazioni  simili ai contratti: l‟obbligazione sorge per effetto di una
dichiarazione di volontà ma non occorre la concorde dichiarazione delle parti, basta la
sola dichiarazione dell‟obbligato.
Fatti che producono obbligazioni  simili ai fatti illeciti: l‟obbligazione sorge
indipendentemente dalla volontà dell’obbligato.
Atti unilaterali atti produttivi di effetti reali
Promesse unilaterali  atti produttivi di effetti obbligatori: un soggetto è obbligato a
eseguire una prestazione per il solo fatto di averla promessa indipendentemente
dall‟accettazione dell‟altro soggetto.
Le promesse unilaterali sono rette dal principio della tipicità: producono effetti solo nei casi
previsti dalla legge (i contratti invece possono essere anche atipici).
Nella categoria delle promesse unilaterali rientrano la promessa di pagamento e il
riconoscimento di debito. Con l‟adempimento della promessa o della ricognizione si
adempiono due rapporti obbligatori: quello che nasce dal rapporto sottostante e quello che
trova fonte nella promessa o nella ricognizione. La dichiarazione fa presumere
l‟esistenza del rapporto fondamentale sino a prova contraria: l‟onere di provare che il
pagamento promesso o che il debito riconosciuto non ha causa incombe sul debitore.
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Altra fonte di obbligazione è la promessa al pubblico: il promittente è vincolato dalla sua
unilaterale dichiarazione non appena questa è resa pubblica.
2. ALTRI FATTI: GESTIONE DI AFFARI, PAGAMENTO DI INDEBITO,
ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
GESTIONE DI AFFARI
Appartengono alla categoria “altri fatti”, diversi dai fatti illeciti, che sono fonte di
obbligazione. È il caso di chi si comporta come mandatario altrui senza aver ricevuto alcun
mandato (gestore), il che può accadere quando, in assenza dell‟interessato, altri si
preoccupa di curare i suoi interessi.
Da questo comportamento discendono due serie di obbligazioni:
- il gestore è tenuto a continuare la gestione dell‟affare altrui, secondo le norme del
mandato e finché l‟interessato non sia in grado di provvedervi da sé
- l‟interessato è tenuto ad adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in suo
nome e a rimborsargli le spese sostenute
Perché sorgano queste obbligazioni è sufficiente che la gestione sia stata
utilmenteiniziata pur non producendo il risultato sperato.
PAGAMENTO DI INDEBITO
È l‟esecuzione di una prestazione non dovuta. Può trattarsi di indebito oggettivo: il
pagamento non ha, oggettivamente, alcuna valida giustificazione, es. una sentenza
annullata o contratto dichiarato nullo. In questi casi il pagamento si rivela un fatto privo di
causa ma il fatto diventa fonte di obbligazione e di un diritto di credito:
- obbligazione di restituire ciò che si è indebitamente ricevuto
- diritto di riottenere ciò che è stato indebitamente dato
Casi in cui il diritto di riottenere viene meno:
1) prestazione eseguita in esecuzione delle obbligazioni naturali
Si tratta di doveri morali e sociali, cioè obbligazioni naturali: nessuna forma di legge
esige di adempierle ma l‟individuo la adempie con la convinzione di esservi tenuto, ad es.
i pagamenti scaduti i termini di prescrizione, debiti di gioco e di scommessa.
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Trattandosi di doveri solo morali o sociali non si può pretendere l‟adempimento in
giudizio ma chi le esegue spontaneamente non può riottenere ciò che ha dato.
Assumono diritto solo se adempiute.
2) prestazione contraria al buon costume
Il contratto contrario al buon costume è nullo e perciò non attribuisce azione in giudizio
per ottenere l‟adempimento; ma chi, in esecuzione del contratto, abbia eseguito la
prestazione non può ripetere (riottenere) ciò che ha dato (es. il dirigente che ha pagato il
giocatore della squadra avversaria).
L‟indebito è soggettivo quando, per errore scusabile, si paga un debito altrui credendolo
proprio. In questo caso, a differenza dell‟indebito oggettivo, il debito esiste ma è stato
pagato da una persona diversa dal debitore: è ammessa la ripetizione.
ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Avviene quando si verifica, tra due soggetti, uno spostamento patrimoniale tale per cui uno
subisca un danno e l‟altro si arricchisca. Può avvenire sia per eventi naturali che per fatto
dell‟uomo.
Per la legge l‟arricchimento privo di un titolo che lo giustifichi è un fatto produttivo di
obbligazione: chi si è arricchito è tenuto a indennizzare l‟altro nei limiti del proprio
arricchimento, cioè deve corrispondergli la minor somma tra l‟ammontare del danno altrui
e quello del proprio arricchimento.
L‟arricchimento è un‟azione:
- generale  è esperibile in una serie illimitata di ipotesi
- sussidiaria  è proponibile solo quando il danneggiato non può esercitare nessun‟altra
azione
CAPITOLO VENTUNESIMO: RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE E
GARANZIA DEL CREDITORE
1. LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
Debito: dovere del debitore di eseguire una data prestazione avente valore economico.
Credito: diritto del creditore di esigere quella data prestazione.
Rapporto obbligatorio: correlazione tra dovere del debitore e diritto del creditore che può
derivare da contratto, atto illecito, altro atto o fatto. Si estingue con l‟adempimento.
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Principio della responsabilità patrimoniale del debitore: egli risponde dell‟adempimento
delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti o futuri, che garantiscono la garanzia del
creditore.
Differenza tra debito e responsabilità del debitore:
- il debito ha per oggetto la specifica prestazione dedotta in obbligazione
- la responsabilità ha per oggetto l‟intero patrimonio del debitore
Differenza tra credito e garanzia del credito:
- il credito è il diritto ad una specifica prestazione dedotta in obbligazione
- la garanzia del credito è costituita dall‟intero patrimonio del debitore
Il rapporto tra debito e responsabilità (e tra credito e garanzia) si manifesta in varie fasi del
rapporto obbligatorio:
1) se si tratta di obbligazioni da contratto, si manifesta nella fase costitutiva
Si fa volontariamente credito a una persona se il debitore dispone di un patrimonio che ne
rappresenti un‟idonea garanzia per il creditore, cioè che il cui valore sia superiore
all‟ammontare del debito assunto.
2) si manifesta nella fase estintiva
La responsabilità patrimoniale del debitore è predisposta all‟eventualità che il debitore non
esegua la prestazione dovuta. In tal caso il creditore può procedere alla
esecuzioneforzata che potrà essere:
- in forma generica se il credito ha per oggetto una somma di denaro, il creditore può
realizzare sul patrimonio del debitore il pignoramenti e la vendita forzata di un suo bene,
soddisfacendo il suo credito con il ricavato della vendita
- in forma specifica se il credito ha un oggetto diverso dal denaro, il creditore può
ottenere per provvedimento del giudice la prestazione che il debitore non ha eseguita
spontaneamente
Se l‟esecuzione in forma specifica non è possibile, interviene ancora l‟esecuzione in forma
generica: l‟inadempimento determina l‟obbligazione di risarcire il danno.
3) si manifesta nella fase intermedia tra il momento costitutivo del rapporto
obbligatorio e il tempo dell’adempimento
In questa fase assumono rilevanza le vicende che possono investire il patrimonio del
debitore, che riducendosi per varie ragioni può pregiudicare la garanzia del creditore. Il
creditore è allora legittimato ad adottare diverse misure di tutela preventiva del credito
(decadenza dal beneficio del termine e mezzi di conservazione della garanzia
patrimoniale).
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
2. LE GARANZIE REALI: IL PEGNO
Il patrimonio del debitore è solo una garanzia generica per il creditore perché quel bene
può essere nel frattempo essere venduto a terzi, ecc.
Una garanzia specifica è invece il pegno o l‟ipoteca.
Pegno e ipoteca hanno entrambi la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un
dato credito.
Differenza tra pegno e ipoteca:
- pegno  si costituisce su cose mobili o su diritti di credito
- ipoteca  si costituisce su cose immobili e su beni mobili registrati
Pegno e ipoteca sono diritti reali di garanzia su cosa altrui: il bene resta di proprietà chi
lo ha dato in pegno o in ipoteca ma il creditore acquisisce due diritti:
1) il diritto di procedere ad esecuzione forzata sul bene anche nei confronti del terzo
acquirente (il pegno o ipoteca segue la cosa in tutti i suoi passaggi di proprietà)
2) il diritto di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene con preferenza
rispetto agli altri eventuali creditori dello stesso debitore: diritto di prelazione. È nullo però
il patto di commissione con il quale creditore e debitore convengono che, in caso di
mancato pagamento, la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore.
Il pegno si costituisce per contratto scritto:
- nel caso di pegno di cose mobili  il contratto reale si perfeziona solo con la consegna
della cosa al creditore
- nel caso di pegno di credito  il contratto si perfeziona solo con la notificazione del
pegno al creditore
Se il debitore paga il credito garantito da pegno su cosa mobile, il creditore deve restituire
la cosa, altrimenti la vende.
Nel caso di pegno di crediti, il creditore è tenuto a riscuotere il credito  il pegno di crediti
implica anche un mandato a riscuotere il credito del proprio debitore.
3. CONTINUA: L’IPOTECA
L‟ipoteca ha come oggetto i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri; la
costituzione dell‟ipoteca richiede l’iscrizione in pubblici registri.
Fonti dell‟ipoteca:
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
1) ipoteca volontaria  è basata su un contratto (necessariamente scritto )tra debitore e
creditore o su un atto unilaterale del debitore
2) ipoteca giudiziale  è basata su una sentenza di condanna al pagamento di una
somma di denaro o all‟adempimento di un‟obbligazione
3) ipoteca legale  può essere iscritta anche contro la volontà del debitore, ad es.
l‟ipoteca sul bene alienato
Il contratto per l‟ipoteca volontaria, la sentenza per l‟ipoteca giudiziaria o l‟atto di
alienazione del bene per ipoteca legale sono semplicemente titoli per ottenere la
costituzione dell‟ipoteca che si costituisce solo con l’iscrizione nei registri.
Su uno stesso bene si possono iscrivere più ipoteche. Ogni successiva ipoteca è
contrassegnata da un grado e se il bene viene sottoposto a vendita forzata il ricavato
andrà prima al creditore di primo grado, poi al secondo, ecc.
Se l‟iscrizione non viene rinnovata ha effetto per vent‟anni.
L‟ipoteca è un diritto reale di garanzia che si trasmette anche a eredi o terzi acquirenti (nel
caso in cui il debitore non paghi).
L‟ipoteca si estingue con la sua cancellazione dal registro su domanda dell‟interessato
corredata dal titolo che giustifichi la cancellazione oppure su sentenza che ne ordini la
cancellazione.
4. LE GARANZIE PERSONALI: LA FIDEIUSSIONE
Con la garanzia personale una persona garantisce, con il proprio patrimonio,
l‟adempimento di un‟obbligazione altrui.
Fideiussione: contratto con il quale una persona garantisce l‟adempimento di
un‟obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore. È efficace anche
se il debitore non ne fosse neppure a conoscenza.
La fideiussione produce l‟effetto della responsabilità solidale: il creditore può esigere il
pagamento da uno o dall‟altro senza necessità di rivolgersi prima al debitore principale.
La volontà di assumersi un‟obbligazione fideiussoria deve essere espressa.
Il fideiussore diventa quindi debitore ma la sua è un‟obbligazione accessoria: è valida
solo se è valida l‟obbligazione del debitore principale.
La causa del contratto di fideiussione è la garanzia di un debito altrui.
5. IL CONCORSO DEI CREDITORI E LE CAUSE DI PRELAZIONE
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Nel caso in cui una medesima persona abbia più creditori la regola generale è quella della
parità di trattamento: i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del
debitore.
A questa regola generale fanno eccezione le cause di prelazione che consistono nel diritto
di preferenza che è riconosciuto dalla legge a determinati crediti.
Le cause di prelazione sono: pegno, ipoteca, privilegi.
I privilegi sono diritti di preferenza accordati dalla legge a determinati crediti in
considerazione della causa del credito. I privati non possono con atto di autonomia
contrattuale creare altri privilegi oltre a quelli previsti legislativamente.
Il privilegio può essere:
- generale  spetta su tutti i beni mobili del debitore
- speciale  spetta solo su determinati bene, mobili o immobili
Chirografari: creditori non muniti di cause di prelazione
Privilegiati: creditori muniti di pegno, ipoteca o privilegi.
Il privilegio generale è riconosciuto in considerazione dell‟esigenza di assicurare il
soddisfacimento di categoria professionali che traggono i mezzi di sostentamento dalla
realizzazione del credito (es. crediti per retribuzione dei lavorati subordinati).
Il privilegio speciale si basa invece su una specifica connessione tra credito e cosa,
mobile o immobile (es. i crediti dell‟albergatore hanno privilegio sulle cose portate in
albergo dai clienti). Il privilegio speciale ha diritto di seguito.
6. I MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE
Nella fase intermedia tra il momento costitutivo del rapporto obbligatorio e il tempo
dell‟adempimento, il creditore può avvalersi di specifici mezzi di conservazione della sua
garanzia patrimoniale, che sono:
a) l’azione revocatoria
Se il debitore compie atti di disposizione del suo patrimonio che rechino pregiudizio alle
ragioni del creditore, questi può chiedere al giudice che l‟atto sia dichiarato inefficace o
revocato. In questo modo il creditore può soddisfarsi del bene che ha formato oggetto
dell‟atto, come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore.
Il creditore che esercita l‟azione revocatoria deve provare:
1) il fatto oggettivo del pregiudizio che l‟atto di disposizione del debitore ha arrecato alle
sue ragioni
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
2) il fatto soggettivo della conoscenza del pregiudizio
3) l‟ulteriore fatto soggettivo della dolosa preordinazione dell‟atto, se l‟atto di
disposizione del quale si chiede la revoca è anteriore al sorgere del credito
L‟azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell‟atto.
b) l’azione surrogatoria
Può accadere che il debitore trascuri di esercitare i propri diritti (es. esigere i propri crediti),
ledendo così la garanzia patrimoniale dei propri creditori.
In questo caso ciascun creditore può surrogarsi, cioè sostituirsi, al debitore ed esercitare i
diritti che al debitore spettano verso i terzi (ad esclusione di diritti e azioni di carattere
strettamente personale).
Differenza tra azione revocatoria e azione surrogatoria:
- il creditore che agisce in revocatoria agisce solo a proprio vantaggio
- il creditore che agisce in surrogatoria invece reintegra il patrimonio del debitore a
vantaggio di tutti i creditori
7. ALTRI MEZZI DI TUTELA PREVENTIVA DEL CREDITO
Altri mezzi di tutela preventiva del credito sono:
- la decadenza del debitore insolvente dal beneficio del termine  può accadere che il
debitore diventi insolvente e quindi per il creditore si delinea la prospettiva che, sino a
quando non è raggiunto il termine di scadenza, gli altri creditori daranno fondo a tutto il
patrimonio del debitore così che egli non si ritrovi più nulla. In questo caso il codice civile
concede al creditore di esigere immediatamente la prestazione in modo da concorrere
sul patrimonio del debitore insieme a tutti gli altri creditori
- il diritto di ritenzione il creditore che detiene una cosa del debitore può rifiutarsi di
restituirla sino a quando il credito non sia stato soddisfatto. Tale diritto è opponibile a terzi
CAPITOLO VENTIDUESIMO: CIRCOLAZIONE E ALTRE VICENDE DEL
CREDITO E DEL CONTRATTO
1. LA CESSIONE DEL CREDITO
Cessione del credito: i crediti possono circolare, quindi il creditore può trasferire ad altri il
proprio diritto di credito, senza necessità del consenso del debitore.
La cessione del credito può essere:
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
- a titolo oneroso  vendita o permuta del credito
- a titolo gratuito  donazione del credito
I credito di carattere strettamente personale non sono cedibili.
La cessione del credito è efficace solo nel momento in cui è stata notificata al debitore
ceduto o è stata da questo accettata.
La notificazione ha anche un altro effetto: se il medesimo credito è, con successivi
contratti, ceduto a più persone prevale la cessione notificata per prima al debitore
ceduto.
Evizione nel trasferimento di cose: il cedente, se la cessione è a titolo oneroso, deve
garantire l’esistenza del credito e il venditore deve garantire il compratore dall‟evizione;
se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo se espressamente pattuita.
Ipotesi di mancato adempimento: il cedente, per regola, non garantisce la solvenza del
debitore ceduto; l‟inadempimento di questo è un rischio del quale il cedente si libera
addossandolo al cessionario.
2. LA DELEGAZIONE
La delegazione mira a costituire un rapporto in cui un individuo è debitore e creditore allo
stesso tempo. Si presenta in due forme:
a) delegazione di debito
Il debitore (delegante) assegna al proprio creditore (delegatario) un nuovo debitore
(delegato) il quale si obbliga verso il creditore.
A, creditore di B e debitore di C, invita il proprio debitore B a farsi debitore del proprio
creditore C. Il rapporto tra A e C (delegante e delegatario) è detto rapporto di valuta. Il
rapporto preesistente tra A e B (delegante e delegato) è detto rapporto di provvista.
La funzione della delegazione è far sì che un unico pagamento estingua simultaneamente
due rapporti obbligatori.
b) delegazione di pagamento
In questo caso il delegato non è invitato a farsi debitore del delegatario costituendo un
nuovo rapporto obbligatorio, ma è semplicemente invitato a pagare il debito del delegante,
cioè ad estinguere il rapporto obbligatorio esistente tra delegante e delegatario. Il delegato
(debitore del delegante) non è tenuto ad accettare l‟incarico.
Operazioni analoghe alla delegazione:
ESPROMISSIONE
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
L‟iniziativa non è assunta da A ma da B senza delegazione del primo: l‟espromittente si
obbliga spontaneamente nei confronti di C, l‟espromissario ad adempiere il debito di A,
espromesso.
ACCOLLO
È un contratto tra A e B stipulato a favore di un terzo (C): l‟accollante (B) si obbliga verso
l‟accollato (A) ad assumere il debito di questo verso l‟accollatario (C).
3. LA CESSIONE DEL CONTRATTO
Cessione del contratto: con essa una parte, il cedente, sostituisce a sé un terzo, il
cessionario, nei rapporti derivanti da un contratto a prestazione corrispettive con la
conseguenza che il terzo cessionario assumerà la medesima posizione già occupata dal
cedente (si trasferiscono tutti i rapporti sia di credito che di debito).
La cessione si perfeziona con il consenso del contraente ceduto.
Il cedente garantisce la validità del contratto ceduto ma non garantisce l‟adempimento el
contratto da parte del contraente ceduto, salvo patto contrario.
CAPITOLO VENTITREESIMO: PRESCRIZIONE E DECADENZA
1. LA PRESCRIZIONE
La prescrizione è l‟estinzione dei diritti a causa del loro mancato esercizio per un tempo
prolungato determinato dalla legge.
Il tempo ordinario di prescrizione è di dieci anni. Un termine maggiore vale per i
dirittireali su cosa altrui, che si estinguono per mancato esercizio ventennale.
Non sono soggetti a prescrizione:
- i diritti indisponibili  diritti della personalità, diritti inerenti al rapporto di famiglia
- il diritto di proprietà  si estingue solo se si ha il prolungato possesso altrui (usucapione)
- l‟azione di nullità del contratto
Il decorso del termine di prescrizione è interrotto se:
1) il titolare del diritto compie un atto di esercizio dello stesso (es. costituzione in mora)
2) il soggetto passivo riconosce l‟esistenza del diritto
Con l‟atto interruttivo della prescrizione ne consegue che questa ricomincia dal principio.
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
La sospensione della prescrizione, invece, si ha quando il decorso del termine di
prescrizione si arresta per il verificarsi di una causa di sospensione e ricomincia a
decorrere per la parte residua. La prescrizione è sospesa:
- tra coniugi (se creditore e debitore si sposano, la prescrizione del credito è sospesa sino
allo scioglimento del matrimonio)
- tra genitori esercenti la potestà e figli minori
- tra tutore e pupillo
PRESCRIZIONE A BREVE
Diritti che si prescrivono in un tempo più breve:
- azione di annullamento del contratto  cinque anni
- diritto al risarcimento del danno da fatto illecito  cinque anni (due anni se il danno è
stato prodotto dalla circolazione di veicoli)
- azione revocatoria  cinque anni
- diritti derivanti dal contratto di società  cinque anni
- diritti derivanti dai contratti di mediazione (spedizione, trasporto)  un anno
PRESCRIZIONE PRESUNTIVA
Ci sono crediti, sottoposti all‟ordinaria prescrizione, che si presumono estinti se è trascorso
un certo tempo da quando sono sorti:
- sei mesi per conti di albergo e ristoranti
- un anno per la retribuzione dei lavoratori e per il prezzo delle merci vendute dai
commercianti
- tre anni per il compenso dell‟opera prestata dai liberi professionisti
La presunzione di avvenuta estinzione si può vincere solo con la confessione del debitore
resa in giudizio o con il giuramento.
2. LA DECADENZA
La decadenza è, anch‟essa, l‟estinzione di un diritto per mancato esercizio entro un dato
tempo ma differisce dalla prescrizione per la specifica funzione che assolve: limita entro
un breve tempo lo stato di incertezza delle situazioni giuridiche.
Sono sottoposti a termine di decadenza, ad es:
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
- il diritto del compratore di denunciare entro otto giorni dalla scoperta i vizi della cosa
vendutagli
- termini previsti per il compimento di atti processuali
La decadenza non ammette né interruzione né sospensione. Essa può essere impedita
solo dal compimento dell’atto.
La decadenza non può essere pattuita. È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di
decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l‟esercizio del diritto.
CAPITOLO VENTISETTESIMO: LA TUTELA DEI DIRITTI
1. LA GIURISDIZIONE CIVILE
L‟autorità giudiziaria provvede alla tutela giurisdizionale solo su domanda dell‟interessato
(in casi eccezionali su domanda del pubblico ministero).
Nomenclatura processuale:
- attore: chi si rivolge all‟autorità giudiziaria lamentando la lesione di un proprio diritto
- convenuto: persona contro cui l‟attore agisce
- attore e convenuto si dicono parti
- processo o procedimento o giudizio: insieme degli atti che si compiono nello svolgimento
della funzione giurisdizionale
- il giudice decide la controversia con una sentenza
- causa: controversia tra attore e convenuto (forma l‟oggetto del processo)
Il convenuto può, per contrastare la pretesa dell‟attore, opporre una o più eccezioni.
Con le eccezioni il convenuto si limita a difendersi ma egli può a sua volta contrattaccare
avanzando una domanda riconvenzionale.
Quando una sentenza non sia stata impugnata oppure quando siano state tentate tutte le
possibili impugnazioni, la sentenza passa in giudicato: né le parti né i loro eredi possono
più portare in giudizio la stessa azione.
2. LE PROVE
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Onere della prova: per ottenere il riconoscimento del proprio diritto non basta limitarsi ad
affermare di averlo, occorre provare i fatti che ne costituiscono la dimostrazione (es. chi
rivendica la proprietà di un immobile deve provare di esserne proprietario). Il convenuto, a
sua volta, deve provare i fatti su cui l‟eccezione si fonda.
Le prove si distinguono in:
a) prove documentali o scritte
La prova scritta può essere:
1) l‟atto pubblico  è un documento redatto da un pubblico ufficiale (notaio o ufficiale di
stato). Gli atti pubblici fanno piena prova sino a querela di falso
2) la scrittura privata  fa piena prova contro chi l’ha sottoscritta. Può avere come
contenuto un contratto, un atto unilaterale, una quietanza di pagamento, ecc.
La sottoscrizione deve essere autografa (scritta di pugno dalla parte che risulta dalla
sottoscrizione). Non è ammessa la sottoscrizione per riproduzione meccanica della firma
tranne che per gli amministratori di azioni di società (la firma originale è depositata presso
il registro dell‟impresa). Altra eccezione è costituita dalla firma digitale.
Se si vuole addurre un documento contro persone estranee questo deve avere data certa,
presentandolo al notaio o registrandolo presso l‟ufficio del registro.
Valgono come scritture private telegrammi, registri domestici, riproduzioni meccaniche (es.
fotocopie).
b) prove testimoniali
È la dichiarazione di persone presenti al verificarsi del fatto o che ne abbiano avuto notizia
(testimoni). Questa prova è esclusa:
1) per i contratti in genere
2) per provare l‟esistenza di un patto aggiunto o contrario alle clausole del contratto scritto
In questi caso la prova testimoniale è ammessa solo se c‟è un principio di prova scritta o
se la prova scritta si è perduta senza colpa del contraente.
Non potevano testimoniare: minori di 14 anni, coniuge, parenti e affini ma la Corte
costituzionale ha giudicato illegittime queste limitazioni.
c) la confessione
È la dichiarazione di una parte della verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla
controparte. Ha per oggetto fatti e non rapporti giuridici. La confessione relativa ai fatti è
una dichiarazione di scienza, impugnata solo per errore di fatto o per violenza. Il
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
riconoscimento del diritto altrui, invece, è una dichiarazione di volontà che produce
l‟effetto di invertire l‟onere della prova.
d) il giuramento
È la confessione pronunciata in giudizio con formula solenne: è fatto da una delle parti su
invito dell‟altra o del giudice. Chi giura il falso commette un reato.
Il giuramento può essere:
- suppletorio  il giudice invita una delle parti a giurare per completare una prova
insufficiente
- decisorio  una parte invita l‟altra a giurare e dal giuramento fa dipendere la decisione
totale o parziale della causa
Non si può provare con il giuramento l‟esistenza di un atto che richiede la forma scritta.
e) le presunzioni
Dette anche prove critiche, sono mezzi di prova indiretti (quelle precedenti sono prove
storiche). Consistono nel dedurre da fatti noti l‟esistenza di un fatto ignoto.
Le presunzioni possono essere:
- legali  è la stessa legge che da un fatto noto deduce un fatto ignoto
- semplici  sono lasciate al prudente apprezzamento del giudice
- assolute  non ammette prova contraria (es. il possesso di stato)
- relative  ammette la prova contraria
Non sono ammesse quando per il fatto da provare la legge esclude la prova per testimoni.
Il giudice valuta liberamente le prove ma alcune sono vincolanti per il giudice e si parla
allora di prova legale, ad es. confessione, giuramento, prove scritte, presunzioni legali.
3. LA PUBBLICITA’ DEI FATTI GIURIDICI
La legge mette a disposizione diversi mezzi per dare pubblicità dei fatti giuridici, cioè per
renderli conoscibili da chiunque:
a) il registro dello stato civile rende conoscibile lo stato della persona fisica (nascita,
morte, matrimonio, adozione)
b) il registro delle persone giuridiche  rende conoscibile le associazioni e le
fondazioni riconosciute come persone giuridiche
c) il registro delle imprese rende note le vicende delle imprese
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
d) i registri immobiliari rendono noti i fatti costitutivi, traslativi ed estintivi della
proprietà e degli altri diritti reali su beni immobili
e) registri che danno pubblicità ai medesimi fatti relativi a determinate categorie di beni
mobili pubblico registro automobilistico, registro navale, registro degli aeromobili
Funzioni della pubblicità dei fatti giuridici:
1) pubblicità – notizia
Rende i fatti conoscibili a chiunque ne abbia interesse ed è funzione assolta da ogni
mezzo di pubblicità
2) pubblicità dichiarativa
Ha la specifica funzione di rendere opponibile a terzi il fatto giuridico del quale è stata
data pubblicità, indipendentemente dalla circostanza che i terzi ne abbiano avuto effettiva
conoscenza. Essa trasforma la conoscibilità del fatto in conoscenza legale: nessuno può
contestare di ignorarlo.
Entro la pubblicità dichiarativa, sono rilevanti i casi in cui non sia stata data pubblicità del
fatto giuridico:
2a) in alcuni casi la pubblicità è mezzo sufficiente ma non necessario per l‟opponibilità
del fatto giuridico a terzi
2b) in altri casi la pubblicità è mezzo necessario, oltre che sufficiente, per l‟opponibilità
del fatto ai terzi, ad es. la trascrizione nei registri immobiliari o mobiliari
3) pubblicità costitutiva
Ricorre nei casi in cui l‟iscrizione di un fatto giuridico nel registro è requisito necessario
perché si producano i suoi effetti giuridici, ad es. l‟iscrizione di ipoteca o nel caso delle
società di capitali e cooperative.
4. LA TRASCRIZIONE IMMOBILIARE
Si devono rendere pubblici per mezzo della trascrizione nei registri immobiliari:
- i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili
- le locazioni ultra novennali
- i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di immobili per
oltre nove anni
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Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
- gli atti unilaterali, ad es. la dichiarazione di riscatto nella vendita di un patto di riscatto
La trascrizione ha la funzione di pubblicità dichiarativa: il contratto è perfettamente valido
ed efficace tra le parti anche in mancanza di trascrizione: essa ha la funzione di
risolvere, a vantaggio di chi per primo ha trascritto l‟atto a proprio favore, il conflitto tra
più acquirenti.
Sono soggette a trascrizioni, inoltre, le domande giudiziali riguardanti atti soggetti a
trascrizione.
Effetto prenotativo della trascrizione: fa retroagire al momento della trascrizione della
domanda giudiziale l‟effetto della successiva trascrizione della sentenza di accoglimento
della domanda.
Se la domanda sarà accolta, la sentenza di scioglimento può essere opposta a terzi dalla
data di trascrizione della domanda.
TRASCRIZIONE SANANTE
È una regola che non vale per il contratto nullo: la sentenza che dichiara la nullità travolge,
in linea di principio, anche i diritti acquistati dai terzi di buona fede. A questo principio però
è apportato un temperamento per l‟ipotesi in cui il contratto nullo sia stato trascritto e siano
trascorsi cinque anni senza che risulti eseguita la trascrizione della domanda giudiziale di
nullità. In questo caso la sentenza che dichiara la nullità non pregiudica i diritti acquistati
da terzi in buona fede.
TRASCRIZIONE DEL PRELIMINARE
Un ulteriore forma di trascrizione con effetto prenotativo è stata introdotta per il contratto
preliminare (ma limitatamente ai preliminari di contratti costitutivi o modificativi di diritti reali
su beni immobili).
La trascrizione del contratto preliminare fa sì che la successiva trascrizione del contratto
definitivo prevalga sulle trascrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la
trascrizione del contratto preliminare.
L‟effetto prenotativo cessa, tuttavia, se entro un anno non è eseguita la trascrizione del
contratto definitivo.
Il nostro sistema della trascrizione immobiliare è a base personale, non reale: i registri
fanno riferimento a persone, non a beni. Il conservatore dei registri immobiliari esegue la
trascrizione di ciascun atto a favore dell‟acquirente e contro il suo dante causa. Perciò le
ricerche nei registri immobiliari non si possono effettuare per unità immobiliari ma solo per
nomi di persone.
CONTINUITA‟ DELLE TRASCRIZIONI
Nei casi in cui un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni a
carico dell‟acquirente non producono effetto se non è stato trascritto l‟atto anteriore di
110
Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
acquisto: ad ogni trascrizione contro una persona deve corrispondere una trascrizione a
favore della stessa persona.
Una volta che, con la trascrizione del precedente atto di acquisto, sia stata ristabilita la
continuità delle trascrizioni, le successive trascrizioni producono effetto secondo il loro
ordine rispettivo.
TITOLO PER LA TRASCRIZIONE
La trascrizione si esegue presso l‟ufficio del registri immobiliari. L‟atto da trascrivere deve
avere i requisiti idonei a farne un titolo per la trascrizione: deve trattarsi di una sentenza o
atto pubblico o scrittura privata con firme autentiche o giudizialmente accertate.
Il titolo per la trascrizione deve essere accompagnato da una nota di trascrizione, dove
sono indicati gli estremi dell‟atto e gli immobili che ne formano l‟oggetto.
La trascrizione degli atti è solo un onere per le parti ma è un obbligo per il notaio che ha
redatto l‟atto pubblico.
Oltre che dalle parti, la trascrizione può essere fatta da qualunque interessato.
LA CANCELLAZIONE
La trascrizione delle domande giudiziali può essere cancellata se la cancellazione è
consentita dalle parti interessate o se è ordinata dal giudicecon sentenza passata in
giudicato.
La trascrizione del contratto preliminare può essere anch‟essa cancellata se è consentita
dalle parti interessate o se è ordinata dal giudice con sentenza passata in giudicato.
5. LA TRASCRIZIONE MOBILIARE
Gli atti che sono oggetti a trascrizione nei registri immobiliari sono assoggettati ad
analoghe forme di pubblicità quando hanno per oggetto beni mobili registrati.
Il pubblico registro automobilistico (Pra), il registro delle navi e quello degli aeromobili
svolgono la stessa funzione dei registri immobiliari.
L‟identità di funzione è segnalata dagli artt. 2685 e seguenti ed elencano gli atti soggetti a
trascrizione mobiliare. Anche in questo caso la trascrizione è solo un onere per i privati
interessati ma un obbligo per il notaio e vale il principio della continuità delle trascrizioni.
C‟è però un importante elemento di differenziazione: il sistema delle trascrizioni mobiliari è
a base reale, non personale, per semplificare le ricerche nei registri mobiliari. La
conoscenza del numero di matricola del bene permette a chiunque di accertare
rapidamente a chi il bene appartiene, qual è la sua condizione giuridica, ecc. senza
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bisogno della preliminare identificazione della persona, come accade invece per la
trascrizione immobiliare.
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