norme disciplinanti la formazione e l`aggiornamento del personale

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norme disciplinanti la formazione e l`aggiornamento del personale
NORME DISCIPLINANTI LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO
(Emanato con D.R. n. 198/Uff. Pers. del 27.02.1999, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 23
marzo 1999)
Conformemente a quanto previsto dall’art. 36 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del
Comparto Università, le parti individuano nella formazione continua un fondamentale strumento di
aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi
organizzativi del personale di nuova assunzione, al fine di promuovere l’innalzamento del livello
qualitativo dei servizi istituzionali.
Al fine di garantire un costante miglioramento dei livelli di efficienza, di efficacia e di qualità dei
propri servizi, l’Amministrazione prevederà, nel bilancio, un apposito capitolo di spesa per
permettere un miglioramento delle proprie risorse umane disponibili tramite la realizzazione dei
corsi di cui al presente accordo.
L’Amministrazione organizza al proprio interno o anche con la collaborazione di altri soggetti
pubblici o privati specializzati nel settore, corsi di formazione sia su materie specifiche sia su
materie generali, anche tramite apposite convenzioni e con riferimento a strutture didattiche interne
od esterne all’Università.
Al fine del presente accordo, per formazione professionale del personale si intende l’attività
formativa straordinaria tesa a consolidare professionalità emergenti od a formare nuove
professionalità rese necessarie da modifiche di assetti organizzativi e gestionali delle strutture
dell’Ateneo; per aggiornamento professionale si intende l’attività formativa periodica tesa ad
aggiornare permanentemente le professionalità consolidate.
L’Amministrazione procederà, entro la fine di ogni anno, alla definizione della programmazione dei
corsi per l’anno successivo, tenendo anche conto della dislocazione delle sedi di servizio. Tale
programmazione e la definizione dei criteri per l’individuazione del personale destinatario, sono
oggetto di Contrattazione Decentrata con le Organizzazioni Sindacali. La definizione dei
programmi dei corsi e le loro modalità di espletamento sono invece oggetto di informazione e
confronto con le Organizzazioni Sindacali.
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
I corsi di formazione professionale si distinguono in:
Corsi di formazione per neo assunti
La formazione del personale di nuova assunzione si svolge, mediante corsi teorico-pratici, di
intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi, determinati
sulla base dei seguenti elementi:
a) aspetti comuni per tutti – informatici, giuridici e di prevenzione – e definiti dall’Amministrazione
e mirati sull’area funzionale;
b) aspetti specifici – definiti dalla sede e concordati con l’Amministrazione;
Tali corsi sono finalizzati sia ad una preparazione di base, sia alla valutazione del dipendente per il
superamento del periodo di prova;
Corsi di formazione per il personale in servizio
Questi corsi possono essere rivolti:
a) a personale trasferito presso altra sede nel caso dovesse andare a svolgere compiti diversi
rispetto a quelli ai quali era precedentemente assegnato.
I contenuti saranno specifici e definiti dalla sede concordandoli con l’Amministrazione. Come esito
avranno per lo più il cambio di area funzionale o di profilo professionale.
b) alla formazione di nuove professionalità o di professionalità particolari richieste da specifiche
esigenze.
I contenuti saranno specifici e definiti dall’Amministrazione. Per la loro caratteristica l’attuazione
di questi corsi è oggetto di specifica contrattazione con le Organizzazioni Sindacali.
Tali corsi si concluderanno con una valutazione finale, anche al fine di una valorizzazione
professionale e della progressione di carriera, e sono utilizzabili ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del
regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico ed
amministrativo di questa Università.
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
L’atteggiamento professionale è obbligatorio o facoltativo e riguarda il personale a tempo
indeterminato.
Aggiornamento obbligatorio
L’aggiornamento obbligatorio stabilito dall’Amministrazione è svolto in orario di lavoro ed ha
come oggetto:
a) l’aggiornamento delle conoscenze riferite al contesto normativo ed alle tecniche di ricerca e di
utilizzo dei materiali didattici;
b) l’apprendimento di nuove tecnologie.
Il contenuto dei corsi può essere di carattere generale o specifico; i corsi possono essere promossi
dall’Amministrazione o direttamente dalle sedi concordandoli con l’Amministrazione.
Le sedi, anche in accordo tra di loro, sono tenute a promuovere, proporre o realizzare iniziative
rivolte all’aggiornamento permanente del personale in servizio. Tale aggiornamento può essere
diversificato in più iniziative, in modo da tener conto delle specifiche attività svolte da ogni singolo
dipendente. Al fine di permettere la più ampia partecipazione, se necessario, le iniziative potranno
essere ripetute.
Al termine dei corsi è previsto un attestato di partecipazione, previo accertamento dell’effettiva
frequenza del corso.
Aggiornamento facoltativo
L’aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale
interessato, effettuate di norma al di fuori dell’orario di lavoro e, ove espressamente autorizzate
dall’Amministrazione, anche in orario di lavoro. In quest’ultimo caso le ore possono essere
ammesse a recupero ma non liquidate come ore di straordinario.
Al fine di promuovere l’aggiornamento facoltativo vengono concordate delle agevolazioni per la
fruizione delle 150 ore, come precisato nella direttiva disciplinante le aspettative, i congedi ed i
permessi per motivi di studio per il personale tecnico ed amministrativo allegata al presente accordo
e dello stesso parte integrante.
ATTIVITA’ DI DOCENZA
L’attività di docenza è riservata di norma al personale delle strutture presso le quali si svolge la
formazione stessa, con l’eventuale integrazione di docenti esterni. I criteri per l’individuazione del
predetto personale vengono definiti in sede di programmazione annuale tenendo conto delle
tipologie dei corsi da realizzare, privilegiando comunque la competenza specifica nella materie di
insegnamento.
L’attività di docenza, se svolta al fuori dell’orario di lavoro, è remunerata in via forfettaria con un
compenso orario di lire 50.000. Se l’attività in questione è svolta durante l’orario di lavoro, il
compenso di cui sopra spetta nella misura del 20%. La misura dei compensi può essere modificata
in relazione a specifiche connotazioni di complessità dei corsi, fino ad un massimo di lire 120.000
orarie lorde.
Le sedi che propongono specifici corsi di formazione o di aggiornamento possono partecipare con
un cofinanziamento dei corsi stessi, anche al fine dell’incremento dei compensi per la docenza.
Direttiva disciplinante le aspettative, i congedi ed i permessi per motivi di studio
per il personale tecnico ed amministrativo
La presente direttiva viene emanata per portare a conoscenza del personale tecnico ed
amministrativo di questa Università, gli istituti previsti dalla normativa in oggetto e delle modalità
per la loro fruizione, in modo da agevolarne l’utilizzazione. La valutazione sulla opportunità di
questa pubblicizzazione nasce dalla convinzione che gli istituti di cui trattasi, finalizzati
all’accrescimento della formazione culturale e professionale dei dipendenti, abbiano il loro
fondamento anche nell’interesse dell’Amministrazione: nel far ciò vengono recepite anche le
indicazioni contenute in merito nel C.C.N.L.
L’attuale quadro normativo prevede i seguenti istituti giuridici:
a) Aspettativa per motivi di studio;
b) Congedo per motivi di studio: dottorato di ricerca e borse di studio universitarie;
c) Permessi giornalieri per sostenere esami;
d) Permessi orari retribuiti per frequenza a corsi (150 ore).
a) Aspettativa per motivi di studio
Normativa di riferimento
C.C.N.L. Comparto Università del 21/5/96, art. 24
D.P.R. 10/1/57 n. 3, art. 69-70
Contenuto
L’art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto Università introduce per il
dipendente universitario la possibilità di essere collocato in aspettativa per motivi di studio,
mutuando a tale scopo la normativa prevista per l’aspettativa per motivi di famiglia, regolamentata
dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 3/57. Pertanto si può desumere quanto segue:
• durante il periodo trascorso in aspettativa il dipendente non ha diritto ad alcuna retribuzione
e, conseguentemente, tale periodo non è valido né ai fini della progressione di carriera, né ai
fini di previdenza e quiescenza. Inoltre tale periodo comporta la proporzionale riduzione
delle ferie e della tredicesima mensilità;
• l’aspettativa non può durare più di dodici mesi continuativi: perché l’aspettativa sia
considerata continuativa, occorre che tra due periodi non intercorra un periodo di servizio
attivo superiore a sei mesi (dove per servizio attivo non si possono intendere né le ferie né
qualsiasi altra assenza, da qualunque motivo essa sia causata);
• i periodi complessivi di aspettativa (compresi quelli per motivi di famiglia) non possono
inoltre superare i due anni e mezzo (ossia 30 mesi pari a 913 giorni) nell’ultimo
quinquennio;
Modalità di concessione
Le domande per la concessione dell’aspettativa devono essere presentate dagli interessati all’Ufficio
personale, per il tramite del responsabile della sede presso la quale prestano servizio. Il responsabile
provvederà a trasmetterle con la massima tempestività, corredate del motivato parere in ordine ad
eventuali esigenze di servizio ostative alla concessione dell’aspettativa.
Le domande, redatte in carta semplice e sottoscritte dagli interessati, devono contenere l’indicazione
degli studi che si intendono effettuare, la durata del periodo di aspettativa richiesto e qualsiasi altra
notizia utile ad una corretta valutazione dell’istanza.
Entro dieci giorni dalla ricezione della domanda da parte dell’Ufficio, l’Amministrazione provvede
alla verifica della accoglibilità della stessa, tenuto conto del motivato parere espresso dal
responsabile della sede in merito alle esigenze di servizio.
Per ragioni di servizio, da enunciarsi nell’atto di accoglimento, l’Amministrazione può respingere
l’istanza, ritardarne l’accoglimento o anche ridurre la durata dell’aspettativa richiesta.
Dell’esito della richiesta verrà data comunicazione, oltre che all’interessato, anche al responsabile
della sua sede di servizio.
Nel caso di mancata risposta entro i termini di cui sopra la richiesta si intende accolta.
b) Congedo per motivi di studio: dottorato di ricerca ed altre borse di studio universitarie
Normativa di riferimento
D.P.R. 11/7/80 n. 382, artt. 68 e 79
Legge 13/8/84 n. 476, art. 2
Legge 30/11/89 n. 398
Contenuto
L’art. 2 della Legge 476/84 ha regolamentato la posizione del pubblico dipendente ammesso ai
Corsi di dottorato, prevedendo il suo collocamento in congedo straordinario per motivi di studio –
senza assegni – per il periodo di durata del corso.
La successiva Legge 398/89 ha esteso ai dipendenti pubblici che fruiscano di borse delle studio per
frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione (art. 2), per attività di
ricerca post-dottorato (art. 4) e per perfezionamento all’estero (art. 5), la possibilità di essere
collocati in congedo straordinario per motivi di studio.
Il C.C.N.L. nel disapplicare gli articoli del D.P.R. 3/57 che regolamentavano il congedo
straordinario, non ha previsto nuovi istituti giuridici di cui il dipendente può fruire per la frequenza
a questi corsi. A tal fine non può essere utilizzata l’aspettativa per motivi di studio in quanto,
contrariamente a quanto previsto dalla normativa per la frequenza a questi corsi, non è utile ai fini
della progressione di carriera e dei trattamenti di quiescenza e di previdenza: per questo motivo
viene mantenuta la dizione "Congedo per motivi di studio". Oltre ciò dalla normativa si può
desumere quanto segue:
• poiché la frequenza del borsista è a tempo pieno, ciò esclude la possibilità di un suo rientro
in servizio se non al termine del corso. La richiesta infatti non può essere commisurata a
mesi o ad anni, ma all’intera durata del corso, salvo l’ipotesi di rinuncia da parte
dell’interessato o di sua esclusione,
• durante il periodo di congedo non maturano ferie;
• per utilità ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza del periodo di congedo per
motivi di studio, si intende l’ammissibilità dello stesso a riscatto, subordinata ad apposita
istanza che l’interessato deve presentare all’Amministrazione ai sensi dell’art. 13 del D.P.R.
1092/73.
Modalità di fruizione
Il collocamento in congedo per motivi di studio, in relazione a corsi di dottorato o alle altre borse di
studio universitarie sopra richiamate, avviene a domanda dell’interessato.
La domanda va opportunamente documentata con un certificato dell’Università presso la quale il
corso viene svolto, comprovante l’avvenuta ammissione al corso stesso ed attestante la durata del
medesimo.
Al termine del periodo l’interessato dovrà presentare una certificazione attestante la frequenza al
corso per tutta la durata del congedo fruito.
c) Permessi giornalieri per sostenere esami
Ai sensi del primo comma dell’art. 23 C.C.N.L., al dipendente che ne faccia richiesta documentata
sono concessi permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi ed esami, limitatamente ai giorni
di svolgimento delle prove fino ad un massimo di otto giorni all’anno. Il dipendente che fruisca di
tali permessi deve darne preventiva comunicazione al responsabile della sede dove presta servizio, e
presentare successivamente idonea certificazione attestante l’avvenuta presentazione in sede di
esame.
d) Permessi orari retribuiti per frequenza a corsi (150 ore)
Normativa di riferimento
D.P.R. 23/8/88, n. 395, art. 3
D.P.R. 3/8/90 n. 319, art. 9
Contenuto
Al fine di garantire il diritto allo studio, specifiche disposizioni contenute nel D.P.R. 395/88 e nel
D.P.R. 319/90 prevedono altri permessi retribuiti, nella misura–massima di 150 ore annue
individuali, da concedersi a dipendenti per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli
di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.
Con la presente direttiva vengono definite le modalità procedurali per la concessione di tali
permessi.
Determinazione del contingente - Limitazioni
Ai sensi ed in attuazione di quanto previsto nella citata normativa, il numero dei dipendenti che
contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, dei permessi straordinari retribuiti di cui
sopra, non potrà superare il tre per cento del totale delle unità in servizio al 1° gennaio di ogni anno,
con arrotondamento all’unità superiore. Al tal fine i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale vengono conteggiati come mezza unità.
Nel calcolo del contingente è irrilevante la distribuzione del personale per età, sesso, qualifica e
profilo professionale.
Con atto formale, da affiggere all’albo dell’Ufficio Personale entro il 15 gennaio di ogni anno,
vengono determinati, sulla base di quanto sopra detto, il numero complessivo dei permessi retribuiti
concedibili.
Il personale a tempo parziale è ammesso alla fruizione di tale diritto in maniera proporzionale sulla
base della percentuale del proprio rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 18 del
C.C.N.L. del Comparto Università.
E’ escluso dalla fruizione del presente beneficio il personale con contratto di lavoro a tempo
determinato.
Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il beneficio è ridotto proporzionalmente alla
percentuale del rapporto di lavoro stesso.
Presentazione delle domande
Le domande per la concessione dei permessi retribuiti di cui al presente punto, devono essere
presentate dagli interessati all’Ufficio personale, per il tramite del responsabile della sede presso la
quale prestano servizio. Il responsabile provvederà a trasmetterle con la massima tempestività,
corredate dal motivato parere in ordine ad eventuali esigenze di servizio ostative, in tutto o in parte,
alla concessione dei permessi.
Le domande, redatte in carta semplice e sottoscritte dagli interessati, possono essere presentate
entro il dieci di ogni mese e debbono contenere le seguenti indicazioni e qualsiasi altra notizia che il
dipendente ritenga utile al fine di una corretta valutazione dell’istanza:
1.
2.
3.
nome, cognome, data e luogo di nascita;
tipo di corso per la cui frequenza si chiede la concessione dei permessi e sua presumibile
durata;
articolazione degli orari delle lezioni nell’ambito del corso.
Alla richiesta deve essere allegata idonea certificazione attestante l’iscrizione al corso che si intende
frequentare: qualora il dipendente non sia in possesso di tale certificazione, dovrà comunque
necessariamente perfezionare l’istanza immediatamente dopo il suo eventuale accoglimento.
Entro il primo del mese successivo a quello della ricezione della domanda da parte dell’Ufficio,
l’Amministrazione provvede alla verifica della accoglibilità della stessa, tenuto conto dei limiti di
cui sopra e del motivato parere espresso dal responsabile della sede in merito alle esigenze di
servizio.
L’Amministrazione, per motivate ragioni di servizio, da enunciarsi esplicitamente nella
comunicazione all’interessato, può respingere l’istanza, ritardarne l’accoglimento o anche ridurne la
durata. Prima di pronunciamenti negativi l’Amministrazione valuterà le singole situazioni
nell’ambito della Contrattazione Decentrata. In questo caso vengono interrotti i termini dell’ultimo
periodo del presente punto.
Dell’esito della richiesta verrà data comunicazione, oltre che all’interessato, anche al responsabile
della sede di servizio.
Nel caso di mancata risposta entro i termini di cui sopra la richiesta si intende accolta.
Modalità di concessione
L’Ufficio Personale riceve le domande e, qualora queste siano superiori al numero dei permessi
concedibili, provvede a formare una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti criteri
indicati in ordine di priorità:
1.
2.
3.
ai dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o
post-universitari, abbiano superato almeno 3 esami nei 12 mesi precedenti;
ai dipendenti che frequentino l’anno di corso che precede l’ultimo e, successivamente, quelli
che, nell’ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per
gli universitari e post-universitari la condizione di cui al punto 1);
ai dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche e formative, che non si trovino nelle
condizioni di cui ai punti 1) e 2).
Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui ai punti 1), 2) e 3), la precedenza è accordata,
nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola
media superiore, universitari o post-universitari.
A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei
permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine
decrescente d’età.
Costituiranno, invece, titolo negativo, a parità di condizioni tra più dipendenti che hanno presentato
domanda, sia il mancato superamento di precedenti corsi, sia l’iscrizione, nell’istruzione
universitaria, quale "fuori corso".
I permessi verranno concessi in base alla graduatoria come sopra specificata e fino alla concorrenza
del contingente determinato.
I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun
dipendente per i dodici mesi successivi alla data della richiesta. L’autorizzazione a frequentare i
corsi decorre dalla data della richiesta. Nei permessi è compreso il tempo necessario per
raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
Oltre alla certificazione relativa all’iscrizione al corso il dipendente dovrà presentare all’Ufficio
Personale autocertificazioni in ordine ai permessi fruiti ed ai relativi esami sostenuti (anche se con
esito negativo).
In caso di mancata presentazione di tali certificazioni, i permessi utilizzati verranno considerati
come aspettativa ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. n. 3 del 10/1/57 o, in alternativa, recuperati dal
dipendente con altrettante ore lavorative.
Il personale ammesso alla frequenza ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze, ad un
adattamento dell’orario di servizio ed a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione di esami, e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni
festivi e di riposo settimanale.
Permessi retribuiti per preparazione esami, nell’ambito delle 150 ore
L’art. 36 del C.C.N.L. prevede, nell’ambito della formazione professionale, l’aggiornamento
facoltativo che, se autorizzato dall’amministrazione, può essere effettuato anche in orario di lavoro.
Così, partendo dalle considerazioni espresse nelle premesse in merito all’interesse che anche
l’amministrazione ha nell’accrescimento della formazione culturale e professionale del personale,
anche se può non apparire immediatamente la sua ricaduta sul lavoro svolto, si ritiene opportuno
prevedere ulteriori agevolazioni per i dipendenti che intendano frequentare i corsi di cui al presente
punto, riconducibili ad aggiornamento facoltativo.
Ferme restando le modalità già indicate per la concessione delle centocinquanta ore, viene
introdotta la possibilità di usufruire di una parte delle stesse per la preparazione degli esami di cui si
è richiesta la frequenza: a tal fine viene fissato in 18 ore il tetto di permessi per esame, ed in 54 ore
il limite annuale. Tali permessi sono fruibili anche per intere giornate consecutive.
Data la particolarità di questi tipi di permessi, vengono introdotti due vincoli aggiuntivi rispetto ai
permessi previsti per la mera frequenza:
• il parere del responsabile della sede di servizio è ritenuto vincolante per la concessione dei
permessi quando questi siano cumulati ed utilizzati sotto la forma di giornata intera;
• i dipendenti che presentano una richiesta per la concessione di permessi per la preparazione
di un esame, e che precedentemente abbiano già fruito di tale tipo di permessi, devono
documentare la proficua utilizzazione della precedente autorizzazione ed il buon
svolgimento del proprio corso di studi: in particolare, nel caso di corsi universitari, devono
dimostrare di aver superato tutti gli esami per i quali avevano fruito di tali permessi o,
comunque, di aver sostenuto con esito positivo perlomeno 3 esami nei 12 mesi precedenti la
richiesta.