Regolamento

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Regolamento
Regolamento sui permessi di studio al personale
dipendente del comparto
PREMESSA
I permessi retribuiti per motivi di studio sono previsti al fine di garantire il diritto allo studio ed
all’istruzione del singolo dipendente e sono disciplinati dall’art. 22 del CCNL del 7/4/1999 e dall’art.
22 del CCNL Integrativo del Comparto Sanità del 20/9/2001, come ribadito dall’art. 20, c. 8, del CCNL
del Comparto del 19/4/2004.
L’istituto è finalizzato alla formazione professionale e alla crescita culturale del dipendente e, quindi,
può non essere direttamente correlato alla professionalità ed alle mansioni espletate dallo stesso.
Esso è concesso al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il citato art. 22 del CCNL garantisce il “diritto allo studio” attraverso due ordini di concessioni:
1. permessi retribuiti nella misura massima di 150 (centocinquanta) ore individuali per ciascun
anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso
l’Azienda all’inizio di ciascun anno, con arrotondamento all’unità superiore;
2. assegnazione di turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi di studio
compatibilmente con le esigenze di servizio.
Inoltre, il dipendente interessato non può essere obbligato al lavoro straordinario, né al lavoro
nei giorni festivi o ai riposi settimanali.
ART. 1 - Permessi attribuibili e modalità di concessione
I benefici di cui al punto 1) sono concessi ai dipendenti per la frequenza ai corsi finalizzati al
conseguimento di:
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titoli di studio rilasciati da scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di
titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico;
titoli di studio universitari, post universitari.
I permessi sono concessi per la sola frequenza dei corsi coincidenti con l’orario di lavoro e non per le
necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, né per altre attività complementari (come
ad esempio i colloqui con i docenti, il disbrigo di pratiche di segreteria, la stesura della tesi di laurea,
ecc. – cfr. sentenza corte di cassazione Sezione Lavoro n. 10344 del 22/04/2008).
I suddetti benefici sono concessi anche per sostenere i relativi esami.
Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità previste dal CCNL, per la concessione dei
permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentano l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o postuniversitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
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b) dipendenti che frequentano per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e,
successivamente, quelli che nell’ordine frequentano, sempre per la prima volta, gli anni ancora
precedenti escluso il primo, fermo restando per gli studenti universitari e post-universitari che
siano in regola con gli esami previsti dal programma di studio relativo agli anni precedenti;
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni alle
lettere a) e b).
Per ciascuna delle fattispecie sopra elencate, la precedenza è accordata, nell’ordine:
ai dipendenti che frequentano scuole di istruzione primaria;
ai dipendenti che frequentano scuole di istruzione secondaria e di qualificazione
professionale;
ai dipendenti che frequentano corsi di studio universitari
ai dipendenti che frequentano corsi di studio post-universitari;
sulla base di un’adeguata ripartizione che tiene conto dei vari ruoli professionali.
Nell’ipotesi sussistano ancora parità di condizioni, sono ammessi in via prioritaria i dipendenti che non
hanno mai usufruito del beneficio in questione per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo
l’ordine decrescente di età.
In alternativa ai permessi previsti nel presente regolamento, il dipendente può utilizzare per sostenere
gli esami, per il solo giorno della prova, i permessi previsti dall’art. 21, comma 1 del CCNL 1/9/1995.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale potrà usufruire dei permessi in misura
proporzionale all’orario settimanale convenuto.
ART. 2. Modalità di fruizione
Al fine di adempiere alla normativa prevista dall’art. 22 del CCNL 7/4/1999, l’Azienda bandisce
annualmente un avviso specifico con il quale si invitano i dipendenti interessati a produrre domanda,
con apposito modulo, nei tempi e nei modi definiti dall’avviso stesso.
La concessione del beneficio avviene con deliberazione del Direttore Generale, cui fa seguito una
comunicazione scritta da parte del Responsabile del Servizio Formazione indirizzata all’interessato e
per conoscenza al Direttore del Dipartimento di appartenenza e all’Ufficio Controllo Presenze.
L’interessato è tenuto a concordare con il Direttore/Responsabile dell’U.O. /Servizio di appartenenza la
modalità di utilizzo dei permessi. Lo stesso deve richiederli con modulo sottoscritto dal proprio
Dirigente; tale modulo va regolarmente presentato all’Ufficio Controllo Presenze.
Allo scopo di non arrecare disservizi e disagi organizzativi, il periodo minimo di fruizione è stabilito in
2 ore.
Le ore di permesso retribuito devono essere usufruite esclusivamente durante l'orario di servizio.
Per il personale che frequenta la scuola media inferiore o superiore, i corsi professionali o i corsi di
perfezionamento/specializzazione post-diploma, la concessione del presente beneficio è subordinata
alla regolare promozione o, al massimo, il dipendente può avere ripetuto complessivamente solo 2
(due) anni durante l’intero corso.
Per il personale che frequenta i corsi di studio universitari e post-universitari, la concessione dei
permessi retribuiti è subordinata alla presentazione di idonea certificazione relativa all’acquisizione di
almeno 1/3 dei crediti formativi previsti per l’anno accademico.
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In caso di percorsi di formazione universitaria con modalità FAD (Formazione A Distanza), i permessi
studio di cui sopra possono essere riconosciuti solo se conformi alle disposizioni della normativa
vigente.
Il riconoscimento del diritto avverrà esclusivamente per le ore coincidenti con quelle delle ordinarie
prestazioni lavorative.
Nel caso in cui il conseguimento del titolo/attestato (riconosciuto dall’ordinamento pubblico) preveda
l’esercizio di un tirocinio obbligatorio, il dipendente potrà utilizzare i permessi di studio retribuiti (150
ore) per l’espletamento dello stesso. Si fa presente che l’Amministrazione, nella figura del responsabile
organizzativo interessato tecnico/infermieristico, potrà valutare le modalità di orario che facilitino il
conseguimento del titolo stesso, nel rispetto delle esigenze di servizio (che sono garantite
prioritariamente).
Per salvaguardare il corretto utilizzo del beneficio in questione, ciascun dipendente deve far pervenire
regolarmente al Servizio Formazione (massimo al termine dell’anno scolastico/accademico) idonea
documentazione che attesti la promozione all’anno successivo o l’acquisizione dei crediti minimi
richiesti.
In caso di mancata presentazione della documentazione sopra richiamata, o presentazione di
certificazione irregolare, i permessi goduti saranno considerati come aspettativa non retribuita ovvero,
su richiesta dell’interessato, trasformati in assenza per congedo ordinario o riposi compensativi per
lavoro straordinario già effettuato, entro il termine concordato con l’Amministrazione.
In caso di mancato recupero, verrà disposta la decurtazione del trattamento economico corrispondente
alle ore lavorative mancanti.
Nel computo delle ore di permesso da concedersi per la frequenza e/o per esami può rientrare anche
l’eventuale periodo di tempo necessario per raggiungere l’istituto scolastico/universitario frequentato e
quello per il successivo rientro in sede, sempre che, ovviamente, tali periodi coincidano, totalmente o
parzialmente con l’orario di lavoro ( se i viaggi vengono effettuati fuori orario di lavoro, non possono
essere conteggiati nel permesso di studio).
ART. 3. Aspetti applicativi
I permessi di studio retribuiti vanno usufruiti nell’anno scolastico o accademico di riferimento.
In caso di rapporto di servizio di durata inferiore all’anno, a causa di cessazione o interruzione dello
stesso per dimissione, trasferimento o aspettativa, i permessi di studio retribuiti sono ridotti in
proporzione al periodo di lavoro svolto.
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