Domvs Consulting S.r.l.s.

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P.I. / C.F. 05151360871 - Rea Mi 2037325
Via Giacomo Leopardi, 2 20090 Opera (Mi)
Tel. +39.02.39468724 Fax +39.02.39305615
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Approfondimenti in Condominio n. 017/2015
A seguito dell’entrata in vigore della legge di riforma del condominio si sta
progressivamente diffondendo la figura professionale del “revisore condominiale”. Ma chi
è? Di che cosa si occupa? E quali step occorre seguire per acquisire tale qualifica
professionale? Ne abbiamo parlato con Leonardo Barella, presidente dell’AIREC
(Associazione italiana revisori condominiali) che si prefigge di avviare un percorso di
riconoscimento dell’attività professionale di questa figura ai sensi della L.4/2013”.
Chi è il revisore condominiale?
Il soggetto incaricato alla verifica della contabilità del condominio. Il ruolo può essere
ricoperto sia da persona fisica sia da persona giuridica.
Quando è stato introdotto e da chi può essere nominato?
La figura del “revisore condominiale” è stata introdotta dalla legge 220/12 “Modifiche alla
disciplina del condominio negli edifici” entrata in vigore il 18 giugno 2013. Nel nuovo art.
1130 bis del codice civile, il legislatore prevede che l’assemblea dei condòmini possa
nominare, con le maggioranze previste per la nomina dell’amministratore, un revisore che
controlli la contabilità del condominio, specificando che “ la relativa spesa è ripartita fra
tutti condòmini sulla base dei millesimi di proprietà”. La nomina del revisore condominiale
è quindi facoltativa, non necessita il verificarsi di specifiche situazioni o particolari
accadimenti né che la delibera assembleare che lo adotta debba darne motivazione.
Ma come si diventa revisori condominiali?
Giuridicamente non è previsto alcun requisito, sia in termini di onorabilità sia di
professionalità. C’è però da chiedersi se e come, senza specifica e adeguata preparazione
e la dovuta terzietà (un condomino che revisiona la contabilità del proprio condominio
potrebbe trovarsi in posizione di conflitto di interessi) si possa assolvere a questo compito.
In realtà, l’attività di revisore condominiale esercitata professionalmente non può
improvvisarsi, anche perché le responsabilità che ne discendono sono rilevanti. L’unica
strada percorribile, a parere di chi scrive e dell’associazione che rappresenta, passa per
una formazione abilitante e continua. L’ Associazione italiana revisori condominiali è stata
costituita proprio per dare contenuto e forma altamente professionale al profilo del
“revisore condominiale”; a chi intende aderire, si richiede tra l’altro di aver superato con
profitto un corso di preparazione specifico e l’impegno costante all’aggiornamento
professionale.
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--Amministrazioni immobiliari r condominiali - Revisione contabilità - Gestione Locazioni - Consulenze immobiliari - Imu . TasiAttività svolta in conformità a quanto stabilito dalla Legge n. 4 del 14.01.2013 G.U. 26.01.2013
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Perché si è sentita l’esigenza di inserire questa nuova figura professionale?
La realtà del condominio è oggi complessa. Sono destinatari della contabilità condominiale,
sia pur a vario titolo, soggetti diversi con interessi non sempre coincidenti: proprietari (che
a loro volta possono essere persone fisiche o persone giuridiche), usufruttuari, nudi
proprietari, conduttori, istituti di credito, amministrazione finanziaria, fornitori, dipendenti,
commercialisti, consulenti del lavoro, tribunali e avvocati. Tutti questi soggetti potrebbero
trovare, nell’attività svolta dal revisore condominiale e nella relazione di revisione che deve
accompagnare il rendiconto, la giusta risposta alle proprie aspettative.
Quali lacune, in particolare, ha il compito di colmare?
Il revisore condominiale, ancor meglio se impegnato nell’analisi del presente, funge da
garante della trasparenza, da tutela del patrimonio condominiale oltre che da strumento
deflattivo del contenzioso. Attraverso la revisione è possibile far emergere e superare
elementi di criticità, anche potenziale, prima che si traducano in contenzioso o in lunghe,
estenuanti, dispendiose, inefficaci e inefficienti attività di analisi, ricerca e confronto.
Per rispettare le finalità sopra indicate, occorre altresì che l’attività di revisione
condominiale sia condita da una preventiva analisi che valuti la realtà, il contesto, le
problematiche, l’organizzazione e le modalità di rilevazione dei fatti amministrativi, del
condominio interessato. Farà seguito una verifica sul campo, effettuata anche in momenti
diversi, per il periodo in osservazione, volta ad escludere la presenza di errori significativi.
In cosa si differenzia dall’attività di amministratore di condominio?
L’amministratore ha il compito di eseguire le deliberazioni dell’assemblea, disciplinare l’uso
delle cose comuni, la fruizione dei servizi nell’interesse comune, riscuotere i contributi ed
erogare le spese, compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio,
eseguire gli adempimenti fiscali e curare l’anagrafe condominiale.
Il revisore verifica invece la contabilità condominiale intesa come corretto rilevamento dei
fatti amministrativi, rispetto della normativa civile e fiscale ad essa correlata, adeguata e
completa informazione ai condòmini della realtà condominiale espressa nei documenti che
compongono il rendiconto. Le due figure non si sovrappongo ma si affiancano in un
rapporto dialettico: una ha il compito di agire, l’altra di verificare. Entrambe concorrono a
garantire trasparenza, tutela e deflazione del contenzioso nel vasto mondo del
condominio.
Edito da :
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