Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy

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Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”
1.
Identità e contatti del finanziatore e dell’intermediario del credito
Informazioni relative al finanziatore
Indirizzo
Deutsche Bank S.p.A.
Creditor ID IT890020000001340740156 – aderente al servizio SEDA Base.
Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano
Sito web
www.deutsche-bank.it
Denominazione
Informazioni relative all’intermediario del credito
Nome o Denominazione
Indirizzo
Note
Agente in attività finanziaria
Intermediario del credito – Punto vendita convenzionato – in forma non esclusiva – con Deutsche Bank
S.p.A.
2. Caratteristiche principali del “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”
Tipo di contratto di credito
Finanziamento finalizzato.
Importo totale del credito
euro
Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del
consumatore.
Condizioni di prelievo
Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.
Durata del contratto di credito
Il finanziamento sarà erogato in un’unica soluzione direttamente all’operatore
commerciale convenzionato con la Banca presso il quale il consumatore acquista il
bene o il servizio finanziato, entro 10 gg. dalla conclusione del contratto.
Mesi
più 1 mese in presenza di Maxirata, ipotizzando il pagamento della stessa in un’unica
soluzione.
Il periodo di procrastinazione è pari a
giorni.
La durata del contratto di credito sopra esposta comprende già 30 gg. del periodo
di procrastinazione.
Rate ed ordine di imputazione
Importo delle rate: euro
Importo della prima rata: euro
(la prima rata risulta maggiorata così come previsto dalle condizioni generali di
finanziamento nel rispetto delle voci di costo incluse nel box “3.1 Costi connessi”).
Importo delle rate in caso di rateizzazione della Maxirata:
euro
(Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata).
Numero delle rate:
Più N° 1 Maxirata Finale da euro
(Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata).
In caso di Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata, la durata del finanziamento è
determinata ipotizzando il pagamento della Maxirata in un’unica soluzione.
Periodicità delle rate: mensile, costante e posticipata.
Ordine di imputazione: le rate sono composte da quote comprensive di capitale,
interessi e spese.
Importo totale dovuto dal consumatore
Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi ed i costi
connessi al credito.
euro
(importo totale del credito + costo totale del credito).
In caso di Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata, tale importo è calcolato ipotizzando
il pagamento della Maxirata in un’unica soluzione.
Indicazione del bene o del servizio
In caso di credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione
di un servizio specifico.
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Credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio specifico.
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Prezzo in contanti d’acquisto del bene finanziato.
euro
Garanzie richieste
Fidejussione.
Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.
Coobbligazione
Nessuna garanzia
3. Costi del credito
Tasso di interesse (Tasso Annuo Nominale) per procrastinazione
% in misura fissa.
Tasso di interesse (Tasso Annuo Nominale)
% in misura fissa.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
%
Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base
annua, dell’ importo totale del credito.
Esempio di piano di ammortamento: euro 10.000,00 - TAN 7,90% - Spese di istruttoria (sulla prima rata) 1%
Durata (in mesi)
Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.
Importo rata: euro
TAEG %
12
24
36
48
60
72
84
869,50
452,00
313,00
244,00
202,50
175,00
155,50
10,97
9,98
9,52
9,35
9,18
9,07
9,00
Tasso di interesse (Tasso Annuo Nominale) per l’opzione Deutsche
Bank Easy Maxirata
% in misura fissa.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) l’opzione Deutsche Bank
Easy Maxirata
%
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali
offerte è obbligatorio sottoscrivere:
• una assicurazione che garantisca il credito
SI. Polizza a protezione del credito.
NO.
• un altro contratto per un servizio accessorio
SI.
NO.
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non
sono inclusi nel TAEG.
3.1 Costi connessi
Altri costi derivanti dal contratto di credito
• Spese di istruttoria: euro
.
• Spese per eventuale copertura assicurativa:
- protezione del credito: euro
- A.R.D.: euro
- infortuni del conducente: euro
- db Salute: euro
- Life Style: euro
• Oneri fiscali (che verranno addebitati al consumatore unitamente all’importo relativo
alla prima rata del finanziamento): euro
- per i prestiti di durata fino a 18 mesi: imposta di bollo (ai sensi del D.P.R. 642/72
e successive modifiche e integrazioni) pari ad euro 16,00;
- per i prestiti di durata superiore a 18 mesi: imposta sostitutiva (ai sensi del
D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni): pari al 0,25% del capitale
finanziato.
• Oneri di procrastinazione (presenti esclusivamente in caso di differimento della
prima rata): sono calcolati, per il periodo compreso tra il trentesimo giorno
successivo la data di erogazione ed il giorno antecedente la scadenza della prima
rata, al tasso di interesse (Tasso Annuale Nominale) del
%.
• Spese per ogni comunicazione: euro 2,00 per la prima comunicazione ed euro 1,00
per le successive comunicazioni, con un massimo di euro 8,00, a seconda della
durata del finanziamento.
• Conteggio finanziamento residuo: euro 0,00.
• Spese per emissione duplicati di documenti: euro 1,00.
• Importo giornaliero degli interessi in caso di esercizio della facoltà di recesso
prevista dall’art. 125-ter, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche:
euro 0,00.
• Arrotondamento della rata: euro 0,49 per eccesso max.
• Oneri mensili di gestione incasso: euro
.
• In caso di adesione del consumatore all’opzione “Ho tempo” (che prevede la
facoltà di rimborso anticipato del finanziamento, in un’unica soluzione, entro 15
giorni dalla data di scadenza della prima rata): addebito al consumatore degli oneri
di legge e rimborso delle spese sostenute dalla Banca.
• Spese di rifinanziamento della Maxirata (Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata)
euro
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.
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Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di
credito possono essere modificati
Fermo il carattere fisso ed invariabile del tasso di interesse, il finanziatore può
modificare le condizioni economiche qualora sussista un giustificato motivo, inviando
al consumatore una comunicazione scritta contenente in modo evidenziato la formula
“Proposta di modifica unilaterale del contratto” e con preavviso di due mesi, ai sensi
dell’art. 118, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.
Costi in caso di ritardo nel pagamento
• Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al
tasso del 6%.
Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il
consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più
difficile ottenere altri crediti in futuro.
Il tasso degli interessi di mora può essere modificato qualora sussista un giustificato
motivo, inviando al consumatore una comunicazione scritta contenente in modo
evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e con preavviso
di due mesi, ai sensi dell’art. 118, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modifiche.
• Spese per il recupero stragiudiziale del credito: 20% dell’importo non pagato o
in esazione (entro i massimi consentiti dagli specifici tariffari delle Questure
competenti).
• Spese per il recupero giudiziale del credito: in base al vigente tariffario forense.
4. Altri importanti aspetti legali
Rimborso anticipato
Il consumatore ha diritto di rimborsare il credito anche prima della
scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.
Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato.
L’indennizzo in caso di rimborso anticipato sarà pari:
- all’1% dell’importo rimborsato in anticipo, per i contratti con durata residua
maggiore di un anno, salvo che l’importo rimborsato anticipatamente corrisponda
all’intero debito residuo e sia pari o inferiore a 10.000 euro;
- allo 0,5% dell’importo rimborsato in anticipo, per i contratti con durata residua pari
o inferiore ad un anno, sempre salvo che l’importo rimborsato anticipatamente
corrisponda all’intero debito residuo e sia pari o inferiore a 10.000 euro.
In ogni caso l’indennizzo non potrà superare l’importo degli interessi che il
consumatore pagherebbe per la vita residua del contratto.
Diritto di recesso
Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.
Consultazione di una banca dati
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della
consultazione.
Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
Diritto a ricevere una copia del contratto
Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.
Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.
Periodo di validità dell’offerta
Informazione valida dalla data riportata nel presente documento sino al
ed, in ogni caso, per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni.
5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari
A) Finanziatore
Denominazione
Iscrizione
Autorità di Controllo
Deutsche Bank S.p.A.
Creditor ID IT890020000001340740156 aderente al servizio SEDA Base
Albo delle Banche al n. 3104.7
Banca d’Italia
B) Contratto di credito
Esercizio del diritto di recesso
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Il consumatore può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla relativa conclusione
o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le
informazioni previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1, d.lgs. 1 settembre 1993,
n. 385, e successive modifiche.
In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato
secondo quanto previsto dall’art. 67-duodecies, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2005,
n. 206, ossia: (a) dalla data di conclusione del contratto, o (b) dalla data in cui il
consumatore ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni previste dalla
normativa di riferimento.
Il consumatore che recede ne dà comunicazione alla Banca inviando, prima della
scadenza del predetto termine, una comunicazione scritta a mezzo di lettera
raccomandata A.R.. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine,
anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax allo sportello Deutsche
Bank Easy / al Financial Shop Deutsche Bank Easy di riferimento, i cui recapiti sono
reperibili al numero 0432/744222 o sul sito internet www.dbeasy.it; a condizione
che sia confermata mediante lettera raccomandata A.R. entro le 48 ore successive;
la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio
postale accettante entro i termini previsti dal contratto in conformità a quanto
indicato nell’art. 125-ter, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.
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Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente
Salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali e/o internazionali di carattere
imperativo, al contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiana. Qualsiasi
controversia relativa ai diritti e agli obblighi nascenti dal Contratto sarà sottoposta alla
competenza del Foro di residenza o di domicilio elettivo del consumatore.
Lingua
Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana. Con l’accordo
del consumatore, il finanziatore intende comunicare in lingua italiana nel corso del
rapporto contrattuale.
C) Reclami e ricorsi
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi
Luogo e Data
Il consumatore può inviare all’Ufficio reclami della Banca (al seguente indirizzo:
Deutsche Bank - Ufficio Reclami, Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano; e mail:
[email protected]; Fax: 02/40244164) reclami inerenti al
rapporto con essa intrattenuto. La Banca provvede ad evadere i reclami per iscritto
e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione. Se il consumatore
non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario
Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www.
arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure
chiedere alla Banca la relativa guida riguardante l’accesso ai meccanismi di soluzione
stragiudiziale delle controversie.
Il consumatore può, inoltre, attivare una procedura di conciliazione finalizzata
al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall’Organismo di
conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione
per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR). Per sapere
come rivolgersi a tale organismo, il consumatore può consultare il sito del Conciliatore
Bancario, www.conciliatorebancario.it, oppure rivolgersi alla Banca.
,
Il consumatore e, se esistente, il coobbligato / garante dichiarano che in data odierna è stata consegnata loro una copia del presente documento
“INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”.
Nominativo del richiedente
Nominativo del coobbligato / garante
Firma del richiedente
Firma del coobbligato/garante
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AL DOCUMENTO INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI
CONSUMATORI – Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”
In relazione al finanziamento di cui sopra il Finanziatore, in virtù della facoltà concessa dall’art. 124 del d. lgs. 385/93, fornisce al Consumatore le
seguenti informazioni aggiuntive non ricomprese nel Documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – Contratto
“Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”.
Costo complessivo del credito
euro
Costo complessivo del credito in caso di sottoscrizione della polizza facoltativa
euro
La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per
ottenere il finanziamento alle condizioni proposte1.
Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.
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Richiesta di Finanziamento
N° anagrafe richiedente
Dati personali del richiedente
Cognome
Nome
Nato il
Comune di nascita
Provincia di nascita
Indirizzo (Residenza)
Prov.
Sesso
Da anni
Numero civico
Da mesi
Telefono abitazione
Numero civico
Stato civile
Tipo abitazione
Tipo Attività
Occupato presso
Nazione
Comune
Rilasciato da
Cap
Telefono cellulare
Precedente indirizzo (se variato negli ultimi 5 anni)
Documento di riconoscimento tipo
Rilasciato il
Indirizzo e-mail
Numero
Comune di
Scade il
Codice Fiscale
Comune
Cap
Provincia
Nucleo famigliare
N° persone 011110 di cui a carico 011110
Da anni
Da mesi
Indirizzo
Banca
Agenzia
Settore produttivo
Qualifica
Telefono lavoro
Reddito mensile netto
ABI
CAB
C/C
Dati domiciliazione del richiedente
Cognome
Nome
Indirizzo
Telefono
Altro telefono
Note
Comune
N° anagrafe coobbligato / garante
Dati personali del coobbligato/garante
Cognome
Nome
Nato il
Prov.
Sesso
Comune di nascita
Provincia di nascita
Indirizzo (Residenza)
Da anni
Numero civico
Da mesi
Telefono abitazione
Provincia
Numero civico
Stato civile
Tipo abitazione
Tipo Attività
Occupato presso
Nazione
Comune
Rilasciato da
Cap
Telefono cellulare
Precedente indirizzo (se variato negli ultimi 5 anni)
Documento di riconoscimento tipo
Rilasciato il
Indirizzo e-mail
Numero
Comune di
Scade il
Codice Fiscale
Comune
Cap
Provincia
Nucleo famigliare
N° persone 011110 di cui a carico 011110
Da anni
Da mesi
Indirizzo
Settore produttivo
Qualifica
Telefono lavoro
Reddito mensile netto
Caratteristiche del bene/Servizio finanziato
Venditore convenzionato: ragione sociale
Codice venditore convenzionato
A) Prezzo d’acquisto
Bene / Servizio finanziato
Codice campagna
A1) Valore Macchinario
Marca
A2) Prezzo accessori
B) Anticipo
Modello
Targa / Telaio
C) Residuo da pagare
Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata (rif. art. 6 “Condizioni generali di finanziamento Deutsche Bank Easy”) dilazionabile in:
Più Maxirata di importo pari a
Scadenza (come indicato
nell’apposita lettera menzionata
all’art. 6 cond. gen. di fin.)
Opzione “Ho Tempo”
indennizzo.
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N. Rate mensili
Importo rata
Scadenza prima rata (come
indicato
nell’apposita
lettera
menzionata all’art. 6 cond. gen.
di fin.)
TAN (Tasso Annuo Nominale)
TAEG (indicatore di costo globale)
%
%
- (rif. art. 7 “Condizioni generali di finanziamento Deutsche Bank Easy”) Rimborso anticipato del finanziamento senza il pagamento di alcun
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Condizioni di finanziamento - Le condizioni economiche del finanziamento sono indicate nel documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – Contratto
“Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”, che costituisce il frontespizio del presente contratto di finanziamento “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy” e fa parte integrale e sostanziale dello
stesso.
Modalità di pagamento - Il sottoscritto, preso atto degli oneri esplicitati nel summenzionato documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – Contratto
“Prestito Personale Deutsche Bank Easy”, dichiara di avvalersi della seguente opzione di pagamento (tale opzione è modificabile dal richiedente che intenda avvalersi di altro mezzo di pagamento
consentito a termini di legge).
Addebito su C/C
Deutsche Bank
Banca
Codice IBAN
Deutsche Bank
Autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso rate Deutsche Bank Easy - Il richiedente autorizza il Creditore a disporre sul c/c identificato dall’IBAN sopra indicato
nella data di scadenza prevista dal contratto tutte le rate inviate dalla stessa Deutsche Bank S.p.A. a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione
dell’operazione di addebito. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere a Deutsche Bank il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso
devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Creditore ogni variazione riguardante le coordinate IBAN sopra riportate, nella consapevolezza che il ritardo o mancato
pagamento di uno o più addebiti potrebbe avere gravi conseguenze (come ad esempio l’avvio di azioni giudiziarie ed esecutive sui beni di proprietà volte al recupero del complessivo debito residuo)
e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.
N.B. I diritti del richiedente riguardanti l’autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile da Deutsche Bank.
Mandato SEPA Core
Direct Debit (SDD)
Banca (di seguito “PSP” del pagatore)
Codice IBAN
Autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso rate Deutsche Bank Easy - Il richiedente autorizza il Creditore a disporre sul c/c identificato dall’IBAN sopra indicato
addebiti in via continuativa. Inoltre autorizza il PSP ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite da Deutsche Bank S.p.A. in forza del contratto da lui sottoscritto in essere presso il PSP
stesso. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate
entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Creditore ogni variazione riguardante le coordinate IBAN sopra riportate, nella consapevolezza che il ritardo o mancato
pagamento di uno o più addebiti potrebbe avere gravi conseguenze (come ad esempio l’avvio di azioni giudiziarie ed esecutive sui beni di proprietà volte al recupero del complessivo debito residuo)
e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.
N.B. I diritti del richiedente riguardanti l’autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dal PSP.
Bollettino C.C.P.
Firma del richiedente
Il sottoscritto, che dichiara di rientrare nella definizione di “consumatore” di cui all’art. 3, lett. b), d. lgs. 206/05, e l’eventuale coobbligato/garante dà/danno atto di conoscere le condizioni generali
di finanziamento del presente contratto e di accettare integralmente tutti i relativi contenuti; chiede/ono pertanto la concessione da parte della Banca del Finanziamento.
In relazione al finanziamento richiesto al Deutsche Bank SpA - Deutsche Bank Easy, il/i sottoscritto/sottoscritti dà/danno mandato irrevocabile, ai sensi dell’art. 1723 c.c. secondo comma, al
Deutsche Bank SpA a versare esclusivamente al venditore convenzionato indicato nel presente modulo di Richiesta di Finanziamento (“Operatore Commerciale”, come definito nelle Condizioni
generali di finanziamento) l’importo relativo all’“Importo totale del credito” come indicato nel documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto
“Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”.
Il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di aver preso visione e di aver ricevuto, in tempo utile prima di essere vincolati dalla presente proposta irrevocabile, una copia del
documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy” in questione, recante le condizioni economiche relative
al presente contratto.
Altresì, il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di aver ricevuto, contestualmente alla sottoscrizione: (i) una copia integrale del contratto di finanziamento, comprendente
il presente modulo di Richiesta di Finanziamento integralmente compilato e sottoscritto, le condizioni generali di finanziamento, riportate a tergo del presente modulo e che costituiscono parte
integrante e sostanziale del contratto, ed il documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”, che
costituisce il frontespizio del presente contratto e fa parte integrante e sostanziale dello stesso, e di accettare integralmente tutti i relativi contenuti (ii) l’Informativa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
relativa al trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca; (iii) l’Informativa ai sensi del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di
crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, relativa al trattamento effettuato nell’ambito di sistemi di informazioni creditizie.
Il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di essere stati informati del diritto di ottenere della Banca gratuitamente chiarimenti adeguati -, prima della sottoscrizione della
proposta e per tutto il periodo a disposizione per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 125-ter del d. lgs. 385/93, in modo da poter valutare se il presente contratto sia adatto alle proprie
esigenze - aventi ad oggetto la documentazione pre-contrattuale fornita, le caratteristiche essenziali del prodotto offerto, gli effetti che possono derivare dalla conclusione del contratto di credito
in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento.
Ancora, il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti si obbliga/no a rimborsare il finanziamento per capitale e interessi in rate mensili come specificato nel documento “INFORMAZIONI EUROPEE
DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”, che costituisce il frontespizio del contratto e fa parte integrante e sostanziale dello stesso.
Il/i sottoscritto/i afferma/no assumendone piena responsabilità, che quanto sopra dichiarato allo scopo di ottenere dalla Deutsche Bank SpA il prestito richiesto, risponde al vero e che la presente
domanda è stata da lui/loro sottoscritta. Il richiedente dichiara ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.231/07, nonché delle relative disposizioni regolamentari, nella consapevolezza delle sanzioni previste
dall’art. 55 del medesimo Decreto Legislativo, di aver fornito, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente Decreto
di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di essere il/i titolare/i effettivo/i. A fronte di richiamo da Voi operato, indicherò/remo, inoltre, eventuali operazioni di importo pari o
superiore a 15.000 euro che, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, siano effettuate per conto di terzi, fornendoVi, in tal caso, tutte le indicazioni necessarie all’identificazione del titolare
effettivo dell’operazione medesima. Il richiedente dichiara di agire nei confronti della Deutsche Bank SpA per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta (i.e. Consumatore).
Il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti da/danno atto di aver compreso che la/le eventuale/i polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i
per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte2.
Firma del richiedente
Firma del coobbligato/garante
Comunicazioni periodiche
Il richiedente dichiara di voler ricevere la comunicazione periodica alla clientela in formato
cartaceo
elettronico
all’indirizzo e-mail
cellulare
Firma del richiedente
Ai fini della sola comunicazione di accettazione da parte della Banca, indirizzata al garante/coobbligato, relativa all’esito positivo della presente “Richiesta di finanziamento”; tale ultimo conviene
di eleggere domicilio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 C.c. e dell’art. 30 C.p.c., presso l’indirizzo di residenza del richiedente.
Firma del coobbligato/garante
Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.
2
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Rivenditore / Prestatore di servizio
Dichiaro sotto la mia responsabilità
ai sensi del D.lgs. 21 novembre 2007
n. 231 che le firme sulla presente
domanda sono state apposte
personalmente ed in mia presenza
dai richiedenti i cui dati personali
riportati sulla domanda stessa.
Sono stati verificati con i sopra
indicati documenti di riconoscimento
esibiti in originale.
Timbro e firma
Dichiara/no di aver letto e di accettare integralmente le condizioni sul retro riportate ed in particolare di approvare specificatamente ai
sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c le seguenti condizioni: 2. Perfezionamento del contratto e modalità di rimborso; 4. Rimborso anticipato;
5. Ritardo nei pagamenti mensili e rimborso delle spese sostenute; 6. Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata; 8. Decadenza dal beneficio
del termine e risoluzione; 9. Inadempimento dell’Operatore Commerciale; 10. Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali.; 11
Garante; 12. Oneri fiscali e obbligazioni del Cliente e del coniuge; 14. Comunicazioni periodiche.
Firma del richiedente
Firma del coobbligato/garante
Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali.
Il sottoscritto e l’eventuale coobbligato/garante, in relazione all’informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) loro fornita da Deutsche Bank S.p.A.:
• con riferimento al trattamento (inclusa la comunicazione) dei loro dati personali (inclusi i dati sensibili) nei termini descritti nella
suddetta informativa
Richiedente
Dà il consenso
Nega il consenso
Coobbligato/garante
Dà il consenso
Nega il consenso
• per quanto riguarda l’utilizzo da parte della Banca e/o la comunicazione a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali per
finalità di marketing ivi compreso l’invio di materiale illustrativo relativo ai servizi ed ai prodotti commercializzati, anche con l’ausilio
di strumenti telefonici (ivi compresi sms o mms) e/o informatici (quali ad esempio e-mail)
Luogo e data
Richiedente
Dà il consenso
Nega il consenso
Firma del richiedente
Coobbligato/garante
Dà il consenso
Nega il consenso
Firma del coobbligato/garante
SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA
Vista la richiesta di finanziamento, accertata la posizione
Data
Il Funzionario
ACCOGLIE
RESPINGE
Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. Int. Finanza Milano N. 21310 del 20-11-1973.
Ed. Luglio 2014
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Condizioni generali di finanziamento Deutsche Bank Easy
Art. 1. Premessa - Deutsche Bank Easy “Finalizzato” è un contratto di credito al consumo nella
forma di finanziamento finalizzato che Deutsche Bank SpA, con sede legale in Milano, Piazza del
Calendario n. 3, (di seguito, la “Banca”), concede, a proprio insindacabile giudizio - previa valutazione
del merito creditizio del richiedente, da svolgersi ai sensi dell’art. 124-bis, D.Lgs. 1° settembre
1993, n. 385 (di seguito, “TUB”) e relative disposizioni attuative - a quel soggetto che rientri nella
definizione di “consumatore” di cui all’art. 121, comma 1, lett. b), TUB, che abbia inoltrato la relativa
richiesta (di seguito, il “Cliente”) per il tramite di un operatore commerciale convenzionato con la
Banca stessa (di seguito “l’Operatore Commerciale”), al fine di acquistare, presso quest’ultimo, un
bene e/o un servizio desiderato. Il presente contratto è regolato dalle pattuizioni di seguito riportate
e dalle condizioni economiche di cui al documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL
CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy” (di seguito il
“Documento”), che costituisce il frontespizio del presente contratto stesso e ne fa parte integrante
e sostanziale.
Art. 2. Perfezionamento del contratto e modalità di rimborso - Il presente contratto si intende
concluso con l’accettazione, da parte della Banca, della relativa richiesta, a cui farà seguito
l’erogazione, direttamente in favore dell’Operatore Commerciale. Il Cliente è obbligato a rimborsare
il finanziamento tramite la corresponsione di rate mensili il cui importo, comprensivo di capitale ed
interessi, e la cui periodicità sono indicati al punto 2 del Documento. L’accettazione e la scadenza
della prima rata sarà comunicata tramite apposita “lettera di benvenuto”, inviata alla residenza del
Cliente indicata sul modulo di Richiesta del Finanziamento. Resta inteso che tale scadenza decorrerà
entro un arco temporale minimo di trenta giorni dalla summenzionata erogazione. L’importo indicato
viene arrotondato ai 50 centesimi di Euro per eccesso per ragioni di semplificazione contabile, tale
arrotondamento è comunque stato inserito nel piano finanziario ed incluso nel calcolo del TAEG del
prestito. Le singole rate di rimborso, così come tutti gli altri importi dovuti alla Banca in forza del
presente contratto, devono essere corrisposte con una delle seguenti modalità, con i relativi costi
per ciascuna indicati al punto 3.1 del Documento:
a) versamento sul c/c postale nr. 40214207 intestato alla Banca; a tal fine il Cliente utilizzerà gli
appositi bollettini postali prestampati che la Banca gli invierà. La Banca non invierà al Cliente
alcun avviso di scadenza;
b) addebito su CC Deutsche Bank / Mandato SEPA SDD Core sul conto corrente del Cliente; a tal
fine il Cliente dovrà sottoscrivere l’apposita autorizzazione permanete di addebito stampata sul
modulo di Richiesta di Finanziamento. Il Cliente ha diritto di revocare il singolo addebito entro il
giorno lavorativo precedente la relativa data di scadenza prevista.
Qualora il Cliente non ricevesse in tempo utile i bollettini sopra indicati, oppure se, per qualsivoglia
ragione, le sue istruzioni per l’addebito automatico delle rate sul proprio conto corrente non
andassero a buon fine, lo stesso resterà comunque obbligato al pagamento delle rate alle rispettive
scadenze mensili, da effettuarsi (i) tramite bollettino di c/c postale ordinario con versamento sul
conto n. 40214207 ovvero (ii) tramite bonifico SEPA a favore di Deutsche Bank S.p.A. – Divisione
Deutsche Bank Easy, IBAN: IT17C0310401620000000829125 - CIN: C specificando che si tratta
di un finanziamento Deutsche Bank Easy ed indicando il rispettivo numero, ovvero (iii) effettuando
direttamente il versamento presso uno degli sportelli della Banca. Nei casi ora menzionati occorrerà
indicare sempre nella causale del versamento il proprio nome e cognome ed il beneficiario sarà
Deutsche Bank S.p.A. - Divisione Deutsche Bank Easy.
Gli oneri fiscali sono a carico del Cliente secondo quanto indicato nel punto 3.1 del Documento e
verranno applicati erogando l’importo del finanziamento al netto di tali oneri.
In caso di erogazione in un’unica soluzione direttamente all’operatore commerciale scelto dal
consumatore e dallo stesso indicato nell’apposita delegazione di pagamento (cd. “Modulo delega”),
gli oneri fiscali verranno applicati maggiorando la prima rata dell’importo degli stessi. La prima rata
sarà in ogni caso maggiorata dell’importo relativo alle spese di comunicazione indicate al punto 3.1
del Documento.
Art.3. Recesso - Il Cliente può recedere dal presente contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla
relativa conclusione o, se successivo, dal momento in cui il Cliente stesso riceve tutte le condizioni
e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1, TUB. In caso di utilizzo di tecniche
di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo quanto previsto dall’art. 67-duodecies,
comma 3, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ossia: (a) dalla data di conclusione del presente contratto;
ovvero (b) dalla data in cui il Cliente ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni previste
dalla normativa di riferimento.
Il Cliente che recede ne dà comunicazione alla Banca inviando, prima della scadenza del predetto
termine, una comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R. La comunicazione può
essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e
fax allo sportello Deutsche Bank Easy / al Financial Shop Deutsche Bank Easy di riferimento, i cui
recapiti sono reperibili al numero 0432/744222 o sul sito internet www.dbeasy.it., a condizione che
sia confermata mediante lettera raccomandata A.R. entro le 48 (quarantotto) ore successive; la
raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i
termini previsti dal presente contratto in conformità a quanto indicato nell’art. 125-ter TUB.
Se il presente contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 (trenta) giorni
dall’invio della comunicazione di cui sopra, è tenuto a restituire il capitale e gli interessi maturati
fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito al punto 3.1 del Documento,
oltre alle somme non ripetibili eventualmente corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione.
Art. 4. Rimborso anticipato - Trascorso il periodo di 14 giorni di cui al precedente art. 3 e salvo
quanto previsto al successivo art. 7, il Cliente, in ogni momento, ha la facoltà di rimborsare
anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento. Tale facoltà potrà essere esercitata, da parte
del Cliente, inviando apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. allo sportello
Deutsche Bank Easy / al Financial Shop Deutsche Bank Easy di riferimento, i cui recapiti sono
indicati sul sito internet www.dbeasy.it.
In tal caso, il Cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli
interessi e dei costi dovuti per la durata residua del presente contratto.
Il pagamento da parte del Cliente del predetto rimborso deve avvenire, attraverso bonifico a favore
di Deutsche Bank S.p.A.– Divisione Deutsche Bank Easy, IBAN: IT17C0310401620000000829125
- CIN: C - specificando il numero del finanziamento Deutsche Bank Easy, entro la data indicata
sul conteggio di rimborso anticipato fornito al Cliente dallo sportello Deutsche Bank Easy / dal
Financial Shop Deutsche Bank Easy di riferimento. La Banca ha diritto ad un indennizzo pari all’1
per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la durata residua del presente contratto è superiore
ad un anno, ovvero pari allo 0,5 per cento del medesimo importo, se la durata residua del presente
contratto è pari o inferiore a un anno. L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipato
corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore ad euro 10.000,00. In ogni caso l’indennizzo
non può superare l’importo degli interessi che il consumatore pagherebbe per la vita residua del
contratto.
Art. 5. Ritardo nei pagamenti mensili e rimborso delle spese sostenute - In caso di ritardo nella
corresponsione delle rate di cui al precedente art. 2, la Banca addebita al Cliente interessi di mora
nella misura indicata al punto 3.1 del Documento. Ove il ritardo provochi l’intervento di recuperatori
dalla medesima Banca incaricati di ottenere il pagamento da parte del Cliente, la Banca può chiedere
a quest’ultimo, le spese sostenute per tali interventi secondo quanto indicato al punto 3.1 del
Documento. In particolare, la Banca ha informato il Cliente ed il Cliente stesso dichiara di essere
consapevole che il ritardato o mancato pagamento di una o più rate potrebbe avere gravi conseguenze
per il medesimo (come ad esempio l’avvio di azioni giudiziarie ed esecutive sui beni di proprietà volte al
recupero del complessivo debito residuo) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.
Art. 6. Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata - In caso di scelta da parte del Cliente dell’opzione
Maxirata, il piano di ammortamento è costituito da rate costanti e da una rata denominata Maxirata,
i cui rispettivi importi sono indicati al punto 2 del Documento. Entro la scadenza della Maxirata,
comunicata tramite apposita lettera, e comunque a 30 (trenta) giorni dalla scadenza dell’ultima rata
costante, il Cliente ha la possibilità di esercitare una della seguenti opzioni:
1. rimborsare alla Banca la Maxirata, rateizzandone l’importo alle condizioni e modalità indicate nel
modulo di Richiesta di Finanziamento e nel Documento;
2. pagare alla Banca, in un’unica soluzione, l’importo della Maxirata, entro e non oltre la scadenza
di quest’ultima;
Resta fermo che il mancato pagamento della Maxirata alla data indicata nel modulo Richiesta
di Finanziamento e per l’importo indicato nel Documento, sarà automaticamente considerato
manifestazione irrevocabile del Cliente di voler rateizzare la Maxirata stessa, , nei termini indicati nel
punto 1 del presente articolo. Il Cliente decade dal diritto di scelta delle opzioni di cui al presente
Ed. Luglio 2014
articolo in caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, ovvero di cessione del
presente contratto stesso, da parte della Banca.
Art. 7. Opzione “Ho tempo” - In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 4, il Cliente che ha
scelto l’opzione “Ho tempo” ha la facoltà di procedere al rimborso anticipato del finanziamento,
in un’unica soluzione, versando, entro i 15 giorni antecedenti la data di scadenza della prima rata,
l’importo corrispondente al Importo totale del credito come indicato al punto 2 del Documento
senza alcuni oneri, ad esclusione degli oneri di legge e del rimborso delle spese sostenute dalla
Banca.
Art. 8. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione - È facoltà della Banca dichiarare il
Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 c.c., ovvero risolto, ex art. 1456
c.c., il presente contratto, dando al Cliente stesso avviso a mezzo raccomandata o telegramma, nelle
ipotesi di mancato puntuale ed integrale pagamento alla Banca di ogni somma alla stessa dovuta per
qualsiasi titolo, come pure nelle ipotesi di cui in appresso: insolvenza del Cliente e/o degli eventuali
garanti; accertamento di protesti cambiari, di sequestri civili e/o penali, di provvedimenti restrittivi
della libertà personale, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico del Cliente e/o degli
eventuali garanti; infedele dichiarazione del Cliente sulla propria situazione economico - finanziaria
resa al momento della compilazione del modulo di Richiesta di Finanziamento; diminuzione della
consistenza patrimoniale del Cliente e/o degli eventuali garanti In caso di decadenza dal beneficio
del termine di rimborso, come pure di risoluzione, il Cliente è tenuto all’immediato pagamento alla
Banca del complessivo credito residuo vantato da quest’ultima nei suoi confronti e deve comunque
provvedere al pagamento entro il termine di 15 giorni.
Art. 9. Inadempimento dell’Operatore Commerciale - In caso di inadempimento da parte
dell’Operatore Commerciale nella fornitura del bene o del servizio individuato nel modulo Richiesta
di Finanziamento, il Cliente ha diritto alla risoluzione del presente contratto qualora sussistano le
seguenti condizioni:
a) il Cliente abbia inviato all’Operatore Commerciale formale lettera di messa in mora informando
contestualmente la Banca; la costituzione in mora dell’Operatore Commerciale si sia rilevata
inutile e il Cliente abbia successivamente informato di ciò la Banca per iscritto a mezzo di lettera
raccomandata alla quale dovrà essere allegata ogni altra documentazione ed informazione in
possesso del Cliente in merito all’inadempimento da parte dell’Operatore Commerciale – tale
comunicazione dovrà essere inviata all’Ufficio reclami della Banca all’indirizzo riportato nel
successivo art.13.
b) ai sensi dell’articolo 1455 c.c., l’inadempimento da parte dell’Operatore Commerciale
relativamente al contratto di fornitura del summenzionato bene o servizio non abbia scarsa
importanza avuto riguardo all’interesse del Cliente stesso. A tal riguardo, il Cliente, a tutela
della posizione creditizia della Banca, dovrà dare pronta comunicazione a quest’ultima qualora
intervenissero nuovi accordi tra il Cliente stesso e l’Operatore Commerciale che comportino
variazioni del contratto di fornitura del bene o del servizio individuato nel modulo Richiesta di
Finanziamento; contratto di fornitura rispetto al quale, in ogni caso, la Banca resta terza estranea.
La risoluzione del presente contratto comporta l’obbligo della Banca di rimborsare al Cliente le rate
già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del presente contratto
non comporta l’obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca l’importo che sia stato già versato
all’Operatore Commerciale.
In conformità a quanto previsto dall’art. 67, comma 6, del D.Lgs. n. 206/05, il presente contratto
si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di
recesso dal contratto di fornitura di beni o servizi di cui sopra ai sensi delle disposizioni di cui alla
Sezione IV del D.Lgs. n. 206/05.
In tal ultimo caso, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione alla Banca.
Art. 10. Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali - Fermo il carattere fisso ed invariabile
del TAN come indicato al punto 3 del Documento per tutta la durata del finanziamento, la Banca si
riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali del presente contratto, qualora sussista un
giustificato motivo, ai sensi dell’art. 118 TUB e successive modifiche. Nel caso di variazioni, la Banca
invierà una comunicazione scritta al Cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la
formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, presso l’ultimo domicilio eletto, con un
preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata dal Cliente qualora lo stesso non
receda dal presente contratto entro la data prevista per l’applicazione della nuova condizione. In
caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto al Cliente non verranno addebitate spese di
chiusura e penalità ed, in sede di chiusura del rapporto, il Cliente stesso avrà diritto all’applicazione
delle condizioni contrattuali precedentemente praticate.
Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso in questione tramite invio di comunicazione scritta alla
Banca a mezzo di lettera raccomandata.
Art. 11. Garante - Con la sottoscrizione della presente richiesta, il terzo garante dichiara di costituirsi
garante del Cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal presente
contratto, ivi inclusi gli accessori e le spese di cui all’art. 1942 c.c.. Pertanto, il garante si impegna
a versare immediatamente alla Banca, dietro semplice richiesta della stessa, il credito complessivo
da questa vantato nei confronti del Cliente, pari alla somma relativa all’“Importo totale dovuto dal
consumatore” di cui al punto 2 del Documento, oltre agli accessori, interessi moratori inclusi, e alle
spese, anche di quelle sostenute per il recupero coattivo del credito. Il garante dispensa la Banca
dall’agire verso il Cliente inadempiente nei termini di cui all’art. 1957 c.c..
Art. 12. Oneri fiscali e obbligazioni del Cliente e del coniuge - Ogni onere fiscale, diretto o
indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con il presente contratto, è ad esclusivo
carico del Cliente. Il Cliente si obbliga altresì a dare comunicazione scritta alla Banca, mediante
lettera raccomandata, di eventuali cambiamenti di indirizzo. Nel caso in cui il coniuge del Cliente
rilasci la garanzia di cui al precedente art.11, entrambi i coniugi dichiarano di assumere le loro
obbligazioni per soddisfare gli interessi della famiglia. La Banca, è autorizzata ad agire in via
sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi nei limiti di cui all’art. 190 c.c..
Art. 13. Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie - Il Cliente può inviare all’Ufficio
reclami della Banca (al seguente indirizzo: Deutsche Bank - Ufficio Reclami, Piazza del Calendario,
3 - 20126 Milano; e-mail: [email protected]; Fax: 02/40244164) reclami inerenti
al rapporto con essa intrattenuto. La Banca provvede ad evadere i reclami per iscritto e comunque
non oltre trenta giorni dalla data di ricezione. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto
risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF
si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere presso le Filiali della Banca
d’Italia, oppure chiedere alla Banca la relativa guida riguardante l’accesso ai meccanismi di soluzione
stragiudiziale delle controversie. Il Cliente può, inoltre, attivare una procedura di conciliazione
finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall’Organismo di
conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione
delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - (ADR). Per sapere come rivolgersi a tale
organismo, il Cliente può consultare il sito del Conciliatore Bancario, www.conciliatorebancario.it,
oppure rivolgersi alla Banca.
Art. 14. Comunicazioni periodiche - La Banca invia al Cliente, alla scadenza del presente contratto
e comunque almeno una volta l’anno, una comunicazione completa, chiara e aggiornata in merito
allo svolgimento del rapporto. In mancanza di opposizione scritta entro 60 giorni dal ricevimento
della comunicazione, la stessa si intende approvata. Tali comunicazioni periodiche saranno rese nella
forma prescelte dal Cliente e indicate nel modulo di Richiesta di Finanziamento. In ogni momento
del rapporto il Cliente ha diritto di cambiare la propria scelta relativa alla tecnica di comunicazione
utilizzata dalla Banca per l’invio delle comunicazioni periodiche. inviandone apposita richiesta scritta
alla Banca a mezzo di lettera raccomandata A.R..Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca ogni
variazione relativa al proprio domicilio o residenza.
Art. 15. Legge applicabile e Foro competente - Salvo quanto diversamente previsto da norme
nazionali e/o internazionali di carattere imperativo, al presente contratto si applicano la legge e la
giurisdizione italiana. Qualsiasi controversia relativa ai diritti e agli obblighi nascenti dal Contratto
sarà sottoposta alla competenza del Foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.
Art. 16. Vigilanza della Banca d’Italia - La Banca d’Italia, con sede in 00184 - Roma, Via Nazionale
n. 91, esercita sulla Banca l’attività di vigilanza prevista dalla normativa di riferimento.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Legge sulla Privacy) - Deutsche Bank S.p.A. informa il Cliente e l’eventuale Garante (ove presente) che i dati personali raccolti
in occasione della formalizzazione della “Richiesta di finanziamento Deutsche Bank Easy” potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:
• adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione previsti dalla normativa” antiriciclaggio” (D.Lgs 231/2007).
• istruttoria preliminare della pratica di finanziamento, valutazione del merito creditizio - prevenzione del sovraindebitamento
• gestione dei rapporti contrattuali - elaborazione statistica - tutela e recupero dei crediti.
mediante
• elaborazione elettronica - consultazione - raffronto con criteri prefissati - ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo di trasmissione
e comunicazione dei dati a terzi incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi),
quali:
• società di servizi informatici - enti di tutela del credito - società che svolgono servizi di pagamento – assicurazioni - rivenditori convenzionati - agenti - società di factoring - società di recupero
crediti - soggetti che forniscono informazioni commerciali, quali:
• società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento della corrispondenza – società che svolgono servizi di registrazione tramite scansione, fotoriproduzione
ed archiviazione della documentazione – Deutsche Bank AG, con sede a Francoforte (RFT), del cui gruppo la società Deutsche Bank SpA fa parte;
• società che offrono le coperture assicurative cui il Cliente abbia aderito in sede di stipula del contratto di finanziamento; il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza
dei dati (un elenco nominativo dei soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile presso la Sede della Società e le filiali).
In particolare consentono che i dati forniti per lo svolgimento della istruttoria preliminare vengano trattati da:
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Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Piazza C. Erba 6, 20129 Milano
FIRE S.p.A. - Strada S. Giacomo, 19 is. 313, 98122 Messina
CFI Group & GPF S.r.l., Corso di Porta Nuova 34, 20121 Milano
NET INSURANCE Via dei Giuochi Istmici, 40 – 00135 Roma
MetLife Europe Limited con Sede Legale e Direzione Generale in Dublino 2, `20 on Hatch’,
Lower Hatch Street, Irlanda e Rappresentanza Generale per l’Italia in Via Andrea Vesalio n. 6,
00161 Roma
MetLife Europe Insurance Limited con Sede Legale e Direzione Generale in Dublino 2, `20
on Hatch’, Lower Hatch Street, Irlanda e Rappresentanza Generale per l’Italia in Via Andrea
Vesalio n. 6, 00161 Roma
Europ Assistance Italia S.p.A.- Piazza Trento 8, 20135 Milano
Financial Insurance Company Limited (FICL) - Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick
High Road, Londra W4 5XR (UK)
Engineering.IT Spa - Viale Carlo Viola 76 - 11026 Pont-Saint-Martin (AO)
TEN Tecnologie & Networking S.r.L - Via della Giustizia, 10 b - 20125 - Milano (MI)
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CRIF S.p.A., Via Fantin 1/3, 40131 Bologna
ELSAG Sistemi S.p.A., Via Giacomo Puccini 2, 16154 Genova Sestri Ponente
CTC - Consorzio Tutela del Credito, Viale Tunisia 50, 20124 Milano
ACCENTURE S.p.A., Largo Donegani 2, 20121 Milano
Help Line S.p.A., V. Nazionale 3, 33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
MICRODATASERVICE S.r.l., Via Gazzoletto 16/18, Loc. San Felice, 26100 Cremona
Fair Isaac, 120 North Redwood Drive, San Rafael CA 94903/1996 USA
MEDIOSYSTEM S.p.A., Strada Fosso dell´Infernaccio 6, 06129 Perugia
Società Reale Mutua di Assicurazioni, Via Corte d’Appello 11, 10122 Torino
ZURICH INSURANCE PLC - Rappresentanza Generale per l’Italia, Piazza C. Erba 6, 20129 Milano
Brokeronline Srl società a socio unico - Via Alberto da Giussano 16, - 20145 Milano
CERVED Group S.p.A. - Via San Vigilio, 1 20142 Milano
Promotion Plus Uno Srl - Via Pacinotti , 9 - 20155 - Milano
salesforce.com Sàrl, Rue St-Louis 2, Morges, 1110, Svizzera
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona.
I predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi. Il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente
funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario, e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l’esecuzione
del contratto. In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.03 n. 196 ha il diritto di ottenere dalla Società:
a) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa il trattamento;
b) la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
c) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo
riguardano.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Preposto “pro-tempore” alla Macro-Divisione PCAM.
Il Cliente, e l’eventuale coobbligato/garante, dichiara/no di aver ricevuto in data odierna una copia del presente contratto, comprensivo del modulo di Richiesta di Finanziamento, delle
Condizioni generali di finanziamento Deutsche Bank Easy e del documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche
Bank Easy”, che costituisce il frontespizio del presente contratto.
Luogo e Data
Firma del richiedente
Firma del coobbligato/garante
Ed. Luglio 2014
,
Deutsche Bank S.p.A. - Divisione Deutsche Bank Easy:
Piazza del Calendario, 1 - 20126 Milano
Telefono: 02.4024.1 - Telefax 02.4024.4683 - www.dbeasy.it
Creditor ID IT890020000001340740156 – aderente al servizio SEDA Base
Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario,
3 - 20126 Milano - Tel.: 02.4024.1 - Indirizzo Telegrafico: CENTMERIT Milano www.db.com/italia
Indirizzo S.W.I.F.T.: DEUT IT MM - Telex: 311350 BAIDIR I Telefax: S.T.M.:
02.4024.2636 Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156 - Aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di
Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998
Iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto
all’Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della
Deutsche Bank AG Cod. Az. 3104.7
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Modulo di adesione al prograMMa assicurativo
Data di aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento: giugno 2014
dati relativi all’assicurato
Nome:
Luogo di Nascita:
Codice Fiscale:
Indirizzo:
Cognome:
Data di Nascita (gg/mm/aa):
Recapito Telefonico:
Cap:
Comune:
Sesso: M
F
Prov:
dicHiaraZioni dell’assicurato
avvertenze:
FirMe obbligatorie
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’assicurato per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) prima della sottoscrizione dell’adesione al programma assicurativo, l’assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni in essa contenute;
c) anche nei casi non espressamente previsti dall’assicuratore, l’assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di
salute, con evidenza del costo a suo carico.
consegna della docuMentaZione
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia dell’Informativca precontrattuale di cui all’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e, nel caso di polizza connessa a
finanziamenti, i Fascicoli informativi relativi ai prodotti assicurativi a cui ha aderito composti da: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d)
Modulo di adesione al Programma Assicurativo o, nel caso di polizze non connesse a finanziamenti, le sole Condizioni di assicurazione oltre al Modulo di adesione
al Programma Assicurativo.
Firma (leggibile)
consenso al trattaMento dei dati personali
Il sottoscritto, dopo aver ricevuto copia e preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003)
acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, da parte delle Imprese di Assicurazione per le finalità, secondo le modalità e mediante i soggetti
indicati nella predetta informativa.
consenso facoltativo
Firma (leggibile)
utiliZZo delle tecnicHe di coMunicaZine a distanZa (consenso Facoltativo)
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, accetta di ricevere tramite la tecnica a distanza sotto prescelta ogni e qualsivoglia
comunicazione che l’Assicuratore vorrà o dovrà effettuare nel corso del presente contratto, prendendo atto che tali comunicazioni saranno da ritenersi validamente
effettuate a tutti gli effetti di legge nel momento in cui giungeranno al recapito fornito. A tal fine fornisce il/i seguente/i recapito/i:
Fax:
Email:
Il sottoscritto prende altresì atto che eventuali mdifiche alle informazioni contenute nel Fascicolo informativo saranno pubblicate dalle Imprese di Assicurazione
sui propri siti internet.
Firma (leggibile)
proteZione del credito – coperture assicurative Facoltative
convenzione assicurativa cl/12/800 – stipulata da deutscHe banK s.p.a. con Metlife europe limited rappresentanza generale per l’italia
e Metlife europe insurance limited rappresentanza generale per l’italia
ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO
Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell’Informativa precontrattuale e del Fascicolo informativo, aderisce alla copertura assicurativa prestata da MetLife Europe Limited
Rappresentanza Generale per l’Italia e MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l’Italia anche ai sensi dell’art. 1919 del Codice civile. A tal fine
dichiara di soddisfare i requisiti di assicurabilità indicati nell’art. 3 delle Condizioni di assicurazione, di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o
lesioni che necessitino di un trattamento medico, farmacologico, fisioterapico o psicoterapico continuativo nel tempo, di non essere stato assente dal lavoro negli ultimi 12
mesi per più di 30 giorni lavorativi consecutivi, a causa di malattia o di infortunio e di non essere titolare di pensione di invalidità o inabilità. Il sottoscritto, in caso di lavoratore
dipendente, dichiara inoltre di non avere ancora ricevuto dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o un’intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta
nella quale venga individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione.
Si informa l’Assicurato che le commissioni percepite dall’Intermediario Brokeronline S.r.l. sono pari al 3,65% dell’Importo del Premio Unico al netto delle Imposte e che a
tale importo devono essere aggiunti i costi di distribuzione indicati nel riquadro che segue.
Firma (leggibile)
INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Importo del premio Unico Euro:
Importo delle imposte:
Importo del premio Unico retrocesso all’Intermediario Deutsche Bank S.p.A. a titolo di remunerazione dell’attività di distribuzione del prodotto assicurativo:
convenzione assicurativa cl/12/811 stipulata da deutscHe banK s.p.a. con Metlife europe limited rappresentanza generale per l’italia e Metlife
europe insurance limited rappresentanza generale per l’italia
ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO
Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell’Informativa precontrattuale e del Fascicolo informativo, aderisce alla copertura assicurativa prestata da MetLife Europe Limited
Rappresentanza Generale per l’Italia e MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l’Italia anche ai sensi dell’art. 1919 del Codice civile. A tal fine dichiara
di soddisfare i requisiti di assicurabilità indicati nell’art. 3 delle Condizioni di assicurazione, di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni che
necessitino di un trattamento medico, farmacologico, fisioterapico o psicoterapico continuativo nel tempo, di non essere stato assente dal lavoro negli ultimi 12 mesi per più di 30
giorni lavorativi consecutivi, a causa di malattia o di infortunio e di non essere titolare di pensione di invalidità o inabilità. Il sottoscritto, in caso di lavoratore dipendente, dichiara
inoltre di non avere ancora ricevuto dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o un’intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale venga
individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione.Si informa l’Assicurato che le commissioni percepite dall’Intermediario Brokeronline
S.r.l. sono pari al 3,65% dell’Importo del Premio Unico al netto delle Imposte e che a tale importo devono essere aggiunti i costi di distribuzione indicati nel riquadro che segue.
Firma (leggibile)
INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Importo del premio Unico Euro:
Importo delle imposte:
Importo del premio Unico retrocesso all’Intermediario Deutsche Bank S.p.A. a titolo di remunerazione dell’attività di distribuzione del prodotto assicurativo:
Ed. Luglio 2014
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ARD Auto - Convenzione assicurativa n. 32501Q (stipulata da DEUTSCHE BANK S.p.A. ed Europ Assistance Italia S.p.A.)
DATI RELATIVI AL VEICOLO
Marca
Modello
Auto prima immatricolazione
Valore commerciale
[_] ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO “Incendio e Furto Versione Base”
Il sottoscritto, dichiara di essere a conoscenza che Deutsche Bank S.p.A. ha sotttoscritto, per conto dei propri Clienti, la Convenzione n. 32501Q in coassicurazione con Europ
Assistance Italia S.p.A. (coassicuratirice delegataria al 30%) e Assicurazioni Generali S.p.A. (coassicuratrice al 70%) il cui premio, ripartito nelle quote indicate, ammonta a quanto
di seguito riportato.
Dichiaro di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Modulo le Condizioni di Assicurazione Modd. 12475 contenente le norme contrattuali che disciplinano il rapporto
convenuto a mio favore tra Deutsche Bank S.p.A. in coassicurazione con Europ Assistance Italia S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A. di averle lette e accettarle in ogni loro parte
impegnandomi a farle conoscere agli altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza delle stesse.
Sottoscrivere in caso di adesione, barrando la copertura prescelta
Per accettazione data
Firma (leggibile)
[_] ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO “Incendio e Furto Versione Completa”
Il sottoscritto, dichiara di essere a conoscenza che Deutsche Bank S.p.A. ha sotttoscritto, per conto dei propri Clienti, la Convenzione n. 32501Q in coassicurazione con Europ
Assistance Italia S.p.A. (coassicuratirice delegataria al 30%) e Assicurazioni Generali S.p.A. (coassicuratrice al 70%) il cui premio, ripartito nelle quote indicate, ammonta a quanto
di seguito riportato.
Dichiaro di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Modulo le Condizioni di Assicurazione Modd. 12476 contenente le norme contrattuali che disciplinano il rapporto
convenuto a mio favore tra Deutsche Bank S.p.A. in coassicurazione con Europ Assistance Italia S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A. di averle lette e accettarle in ogni loro parte
impegnandomi a farle conoscere agli altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza delle stesse.
Per accettazione data
Firma (leggibile)
Prende atto, ai sensi dell’Art. 180 del Decreto Legislativo nr. 209/2005, Deutsche Bank S.p.A. ed Europ Assistance hanno convenuto di sottoporre il contratto di assicurazione alla
legislazione italiana, accettando quanto convenuto.
Il sottoscritto richiede di aderire al prodotto sopra indicato.
Il sottoscritto dichiara che provvederà al pagamento del Premio di Polizza sotto indicato, per tramite di Deutsche Bank S.p.A. in forma anticipata in un’unica soluzione a copertura
di tutto il periodo di copertura da me prescelto. Tale importo verrà finanziato da Deutsche Bank S.p.A.
L’Assicurato letta l’Informativa Privacy:
- presta il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento all’estero dei Dati ivi compresi dati sensibili, giudiziari e variazioni degli stessi, per le finalità di gestione ed
esecuzione del contratto;
- si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. in adempimento a quanto previsto nel
presente contratto, del contenuto dell’Informativa Privacy e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.
Per accettazione data
Firma (leggibile)
Il sottoscritto, dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli Art. 1341 e 1342 Cod. Civile i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. “Dichiarazioni relative
alle circostanze del rischio”; art. “Altre Assicurazioni”; art. “Legge regolatrice della Polizza e giurisdizione”; art. “Recesso in caso di sinistro”; art. “Termini di prescrizione”; art.
“Determinazione del premio”; art. “Aggravamento del rischio”; art. “Scioglimento del contratto ex art. 1899 c.c.”; art. “Clausola di ripensamento e diritto di recesso dell’Assicurato”;
art. “Decorrenza e durata delle coperture assicurative”; artt. “Oggetto dell’Assicurazione/Oggetto e operatività dell’assicurazione”; artt. “Esclusioni”; artt. “Obblighi dell’Assicurato
in caso di sinistro”; artt. “Determinazione dell’ammontare del danno”; artt. “Pagamento dell’indennizzo”.
Per accettazione data
Firma (leggibile)
INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Importo del premio Unico Euro:
di cui imposte:
Importo del premio Unico retrocesso all’Intermediario a titolo di remunerazione dell’attività di distribuzione del prodotto Assicurativo Euro:
Ed. Luglio 2014
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Infortuni del conducente - Convenzione assicurativa n. 32502Q (stipulata da DEUTSCHE BANK S.p.A. ed Europ Assistance Italia S.p.A.)
ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO “Infortuni del conducente”
Il sottoscritto, dichiara di essere a conoscenza che Deutsche Bank S.p.A. ha sottoscritto, per conto dei propri Clienti, la Convenzione n. 32502Q con Europ Assistance Italia S.p.A.
il cui premio, ripartito nelle quote indicate, ammonta a quanto di seguito riportato.
Dichiaro di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Modulo le Condizioni di Assicurazione Mod. 12487 contenente le norme contrattuali che disciplinano il rapporto
convenuto a mio favore tra Deutsche Bank S.p.A. ed Europ Assistance Italia S.p.A. di averle lette e accettarle in ogni loro parte impegnandomi a farle conoscere agli altri Assicurati
che non potranno opporre la non conoscenza delle stesse.
Firma (leggibile)
Per accettazione data
Sottoscrivere in caso di adesione
Prende atto, ai sensi dell’Art. 180 del Decreto Legislativo nr. 209/2005, Deutsche Bank S.p.A. ed Europ Assistance hanno convenuto di sottoporre il contratto di assicurazione alla
legislazione italiana, accettando quanto convenuto.
Il sottoscritto richiede di aderire al prodotto sopra indicato.
Il sottoscritto dichiara che provvederà al pagamento del Premio di Polizza sotto indicato, per tramite di Deutsche Bank S.p.A. in forma anticipata in un’unica soluzione a copertura
di tutto il periodo di copertura da me prescelto. Tale importo verrà finanziato da Deutsche Bank S.p.A.
L’Assicurato letta l’Informativa Privacy:
- presta il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento all’estero dei Dati ivi compresi dati sensibili, giudiziari e variazioni degli stessi, per le finalità di gestione ed
esecuzione del contratto;
- si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. in adempimento a quanto previsto nel
presente contratto, del contenuto dell’Informativa Privacy e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.
Firma (leggibile)
Per accettazione data
Il sottoscritto, dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli Art. 1341 e 1342 Cod. Civile i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. “Dichiarazioni relative alle
circostanze del rischio”; art. “Altre Assicurazioni”; art. “Legge regolatrice della Polizza e giurisdizione”; art. “Recesso in caso di sinistro”; art. “Termini di prescrizione”; art. “Premio”;
art. “Aggravamento del rischio”; art. “Scioglimento del contratto ex art. 1899 c.c.”; art. “Clausola di ripensamento e diritto di recesso dell’Assicurato”; art. “Decorrenza e durata
dell’assicurazione”; artt. “Oggetto dell’Assicurazione infortuni”; art.”Validità dell’assicurazione”; art. “Esclusioni”; art.” Criteri di indennizzabilità; art. “Obblighi dell’Assicurato in caso
di sinistro”; art.”Limiti di età”; art.”Persone non assicurabili”; art. “Indennizzi”.
Firma (leggibile)
Per accettazione data
INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Importo del premio Unico Euro:
di cui imposte:
Importo del premio Unico retrocesso all’Intermediario a titolo di remunerazione dell’attività di distribuzione del prodotto Assicurativo Euro:
db salute – individuo e nucleo FaMigliare (sottoscrivere solo in caso di adesione, barrando la copertura scelta)
sottoscrivere in caso di adesione,
barrando la copertura prescelta
convenzioni assicurative aH/14/06 stipulate da deutscHe banK s.p.a. con Metlife europe limited rappresentanza generale per l’italia
ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO db salute
Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell’Informativa precontrattuale e delle Condizioni di assicurazione relative al prodotto assicurativo, aderisce alla
copertura assicurativa (barrare la formula scelta):
[__]
[__]
db Salute durata 12 mesi – Individuale(AH/14/06)
db Salute durata 12 mesi – Nucleo Familiare (AH/14/06)
premio unico € 174
premio unico € 330
[__]
[__]
db Salute durata 24 mesi – Individuale (AH/14/06)
db Salute durata 24 mesi – Nucleo Familiare (AH/14/06)
premio unico € 348
premio unico € 660
offerta da MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia. A tal fine dichiara di soddisfare i requisiti di assicurabilità indicati all’art. 3 delle
Condizioni di assicurazione.
Si informa l’Assicurato che le commissioni percepite dall’Intermediario Brokeronline S.r.l. sono pari al 4,00% dell’Importo del Premio Unico al netto delle
Imposte e che a tale importo devono essere aggiunti i costi di distribuzione indicati nel riquadro che segue.
Firma (leggibile)
inForMativa relativa ai costi della copertura assicurativa
Importo del Premio Unico:
Importo delle Imposte:
Importo del Premio Unico retrocesso all’Intermediario Deutsche Bank S.p.A. a titolo di remunerazione dell’attività di distribuzione del prodotto assicurativo:
Ed. Luglio 2014
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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CL/12/800 – CREDITOR PROTECTION
TERMINOLOGIA CONTRATTUALE
Assicurato: la persona fisica sulla cui vita o persona viene stipulato il contratto e che abbia
aderito al Programma Assicurativo ai sensi dell’art. 3.
Assicuratore:
• Per le garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale e Inabilità Temporanea Totale, MetLife Europe Limited con Sede Legale in Dublino 2, ‘20 on Hatch’, Lower Hatch Street, Irlanda
MetLife Europe Limited è iscritta nell’elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da
IVASS ad operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00110) e svolge la
propria attività assicurativa attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia iscritta al Registro delle Imprese di Roma (numero di iscrizione 12083481007) ed avente Sede
in Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300. Nel sito internet
www.metlife.it all’interno della sezione “Assistenza clienti” sono presenti tutti i riferimenti utili
per contattare l’Impresa.
• Per la garanzia Perdita Involontaria d’Impiego, MetLife Europe Insurance Limited con Sede
Legale in Dublino 2, ‘20 on Hatch’, Lower Hatch Street, Irlanda MetLife Europe Insurance Limited è iscritta nell’elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad operare in Italia
in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00109) e svolge la propria attività assicurativa
attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia iscritta al Registro delle Imprese di
Roma (numero di iscrizione 12083681002) ed avente Sede in Via Andrea Vesalio n. 6, 00161
Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300. Nel sito internet www.metlife.it all’interno della sezione “Assistenza clienti” sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l’Impresa.
Beneficiario: l’Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi.
Broker: Brokeronline S.r.l. con Sede Legale in Via Alberto da Giussano n. 16, 20145 Milano
(MI) iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n.
B000141525, in data 16/04/2007.
Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace.
Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, lo stesso non sarà coperto e l’Assicuratore
non corrisponderà la prestazione assicurata.
Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi
e riassicurativi, n. D000027178, in data 01/02/2007.
Franchigia assoluta: periodo di tempo non rilevante ai fini del calcolo dell’indennizzo.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da
infortunio.
Premio: la somma versata all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.
Programma Assicurativo: l’insieme delle garanzie prestate dall’Assicuratore.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
ART. 1 – BASE DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è assunta dall’Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle
dichiarazioni degli Assicurati.
ART. 2 – GARANZIE
Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie a seconda
dell’età dell’Assicurato alla data di adesione:
Qualora l’Assicurato aderisca al Programma Assicurativo prima del compimento del
65° anno di età, il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
• Prestazione in caso di Decesso per qualsiasi causa dell’Assicurato (in seguito definita
D);
• Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia
dell’Assicurato (in seguito definita IPT);
• Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale a seguito di infortunio o malattia
dell’Assicurato (in seguito definita ITT); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitano
alcuna attività lavorativa che produca reddito;
• Prestazione in caso di Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo dell’Assicurato (in seguito definita PII); la garanzia
è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro dipendente del settore pubblico o privato.
Qualora l’Assicurato aderisca al Programma Assicurativo successivamente al compimento del 65° anno di età, il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
• Prestazione in caso di Decesso a seguito di infortunio dell’Assicurato (in seguito definita D);
• Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio dell’Assicurato (in seguito definita IPT);
• Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale a seguito di infortunio dell’Assicurato (in seguito definita ITT); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del
sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitano alcuna
attività lavorativa che produca reddito;
• Prestazione in caso di Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo dell’Assicurato (in seguito definita PII); la garanzia
è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro dipendente del settore pubblico o privato.
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali ma l’IPT e l’ITT devono essere oggetto di
accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro
dell’Unione Europea; la PII è valida solo sul territorio dello Stato Italiano e il contratto di
lavoro deve essere regolamentato dalla legge italiana.
ART. 3 – PERSONE ASSICURABILI E FORMALITà DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA
ASSICURATIVO
È assicurabile l’intestatario del contratto di finanziamento a condizione che:
• al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, abbia un’età compresa tra 18 e
72 anni non compiuti ed abbia espletato le formalità di perfezionamento del contratto
di seguito indicate;
• al termine del piano di rimborso del finanziamento, non abbia ancora compiuto 72
anni di età.
In alternativa all’intestatario del contratto di finanziamento è assicurabile l’eventuale cointestatario o coobbligato o garante del contratto di finanziamento.
Formalità di perfezionamento del contratto: l’adesione al Programma Assicurativo si perfeziona con la sottoscrizione della Dichiarazione di adesione da parte dell’Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
Anche se non espressamente previsto dalle formalità di ammissione al Programma
Assicurativo, è riconosciuta all’Assicurato la possibilità di essere sottoposto a visita
medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO
Fermo quanto stabilito all’art. 3 relativamente alle modalità di perfezionamento del contratto,
il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento
o, nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso del finanziamento superiore a 184 giorni, dalle ore 24.00 del 30° giorno antecedente la scadenza della prima rata di
rimborso del finanziamento e rimane in vigore per tutta la durata del piano del rimborso del
finanziamento stabilita in fase di sottoscrizione del contratto - con un minimo di un mese ed
un massimo di 120 mesi - a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti
Ed. Luglio 2014
pagato. In caso di rinegoziazione del piano di rimborso del finanziamento la copertura viene
prestata con riferimento al piano di ammortamento originario.
Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso:
- al pagamento della prestazione assicurata con riferimento alle garanzie D e IPT;
- in caso di decesso dell’Assicurato;
- in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell’Assicurato;
- in caso di estinzione anticipata del finanziamento, salvo quanto previsto all’art. 5.
Il presente contratto è stipulato senza clausola di tacito rinnovo.
ART. 5 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO
In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell’Assicurato, il Programma Assicurativo cessa e l’Assicuratore, per il tramite del Broker, restituirà all’Assicurato la porzione di
premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata del finanziamento e
la sua scadenza originaria, al netto delle spese sostenute per il rimborso del premio pari a €
40.00. La porzione di premio da restituire è calcolata: per il premio puro in funzione degli anni
e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della
copertura. L’Assicurato, in alternativa, può richiedere che il Programma Assicurativo rimanga
in vigore fino alla scadenza originaria del finanziamento mediante apposita comunicazione, da
consegnare alla Contraente contestualmente all’estinzione del finanziamento.
Per informazioni sulla procedura di restituzione del premio è possibile contattare l’Assicuratore presso il Broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - CASELLA POSTALE 178 - 26100 CREMONA
oppure contattare il numero telefonico 848.78.13.13, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scrivere all’indirizzo email: [email protected].
ART. 6 – RECESSO
L’Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all’Assicuratore presso il Broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - CASELLA POSTALE 178 - 26100 CREMONA
oppure all’indirizzo e-mail: [email protected], entro 60 giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo (così come descritta all’art. 4 delle Condizioni di
assicurazione). Con riferimento ai Programmi Assicurativi con durata superiore a cinque anni,
l’Assicurato può altresì recedere, a partire dall’inizio del quinto anno, con effetto a decorrere
dall’inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga
esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell’annualità del Programma
Assicurativo nel corso della quale viene comunicato il recesso. In entrambi i casi, l’Assicuratore, per il tramite del Broker, restituirà all’Assicurato il premio già pagato, al netto delle
imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto
effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell’Assicurato.
Per informazioni ed assistenza sulle modalità di esercizio del diritto di recesso è
possibile contattare l’Assicuratore presso il Broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - CASELLA POSTALE 178 - 26100 CREMONA
oppure contattare il numero telefonico 848.78.13.13, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scrivere all’indirizzo email: [email protected].
ART. 7 – PRESTAZIONI ASSICURATE
• In caso di Decesso (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8,
l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento
alla data del D.
• In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione
specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale
residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad
un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e
successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica.
• In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione
specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare
delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia,
che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. Per i finanziamenti finalizzati con
maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo
sia la maxirata, l’Assicuratore rimborserà al Beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. Per poter
beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una
professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. La prestazione viene corrisposta a condizione che l’ITT abbia una durata
superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico.
La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. Nessuna nuova prestazione
è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.
• In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento
dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione
specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare
delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia,
che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. Per i finanziamenti
finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato
l’indennizzo sia la maxirata, l’Assicuratore rimborserà al Beneficiario un importo pari
all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata.
La prestazione viene corrisposta a condizione che la PII abbia una durata superiore
a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1°
giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro
dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore
e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro;
aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo;
essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla
ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge (mobilità e CIGS). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state
indennizzate 12 mensilità.
ART. 8 – LIMITAZIONI
Avvertenza: l’Assicuratore non sarà tenuto a garantire alcuna copertura assicurativa e
non sarà obbligato a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto,
qualora ciò possa esporre lo stesso a sanzione, divieto o restrizione in conformità con
quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, o da altre leggi o regolamenti
applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
Carenza: non sono garantiti i licenziamenti notificati (garanzia PII) durante i primi 60
giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo.
Franchigia: per la garanzia ITT è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni,
che decorre dal 1° giorno di inabilità; per la garanzia PII è previsto un periodo di franchigia assoluta di 90 giorni, che decorre dal 1° giorno di interruzione del lavoro.
Esclusioni
• Per tutte le garanzie, le conseguenze:
- di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di adesione al
Programma Assicurativo;
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dell’uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico;
di stati di alcolismo acuto o cronico;
di un’affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all’AIDS;
di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
di guerra o insurrezione;
di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l’Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale);
- di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l’Assicurato vi abbia preso parte
attiva;
- di tutti i rischi nucleari.
• Solo per D: il suicidio dell’Assicurato accaduto nel primo anno successivo alla data
di adesione al Programma Assicurativo.
• Solo per IPT e ITT: le conseguenze: di malattie mentali o disturbi psichici in genere;
di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della
gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate.
• Solo per PII: i licenziamenti notificati prima della data di adesione al Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari
o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni
e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni, alla loro scadenza, dei
contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim; il raggiungimento dell’età di quiescenza o dell’età necessaria per l’erogazione della pensione di anzianità, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento;
ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento
dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo
da parte della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o edilizia.
Prestazione massima: la prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di finanziamento e/o dei Programmi assicurativi di cui è
titolare, è di € 75.000,00 in caso di D o IPT e di € 3.000,00 al mese in caso di ITT o PII. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall’ambito della prestazione pagabile.
ART. 9 – PREMIO ASSICURATIVO
Il premio, unico per l’intera durata del Programma Assicurativo, è calcolato applicando il tasso
di premio indicato nella tabella di seguito indicata al capitale iniziale del finanziamento. Il premio viene finanziato dalla Contraente ed è versato da quest’ultima, su delegazione dell’Assicurato, all’Assicuratore in via anticipata ed in un’unica soluzione.
-
-
-
-
-
-
Prodotto finanziario
Durata del
finanziamento
Tasso di
premio unico
Codice
prodotto
Prestito personale o finalizzato
senza maxirata finale
1-84 mesi
4,60%
CL/12/800-A
Prestito personale o finalizzato
senza maxirata finale
85 -120 mesi
7,50%
CL/12/800-B
Prestito finalizzato con maxirata finale
1-120 mesi
5,00%
CL/12/800-C
Ai sensi dell’art. 1901 del Codice civile, in caso di mancato pagamento del premio, il
Programma Assicurativo resta sospeso sino alle ore 24.00 del giorno in cui l’Assicurato
paga quanto è da lui dovuto.
ART. 10 – DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di sinistro il Denunciante deve contattare nel più breve tempo possibile l’Assicuratore
presso il Broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - CASELLA POSTALE 178 - 26100 CREMONA.
Per informazioni ed assistenza sulle modalità di denuncia del sinistro è possibile contattare
il numero telefonico 848.78.13.13, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato
dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scrivere all’indirizzo e-mail: [email protected].
Il Broker fornirà all’Assicurato (o ai suoi eredi/beneficiari) i seguenti moduli da compilare: 1)
modulo di denuncia sinistro; 2) modulo di rapporto medico; 3) modulo per il trattamento dei dati
personali dell’Assicurato a fini assicurativi (D.lgs. n. 196/2003). Si considerano valide solo
le denunce inviate in forma scritta utilizzando i moduli prestampati forniti, a condizione
che siano complete dei giustificativi richiesti elencati alla fine del modulo di denuncia.
L’Assicuratore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso
indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. L’Assicuratore si riserva il diritto
di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni allo stesso comunicate. Ai sensi dell’art. 2952, comma II, del
Codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni
dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda , ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in 10 anni. Qualora i Beneficiari
omettano di richiedere gli importi dovuti, entro il suddetto termine di prescrizione, le
somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali
dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni. In
caso di indennizzo, l’Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al
Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari.
ART. 11 – RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono
essere inoltrati per iscritto a:
• relativamente alle garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale e Inabilità Temporanea Totale, MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, Ufficio
Reclami, Via A. Vesalio n. 6, 00161 Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300, Indirizzo
e-mail [email protected].
• relativamente alla garanzia Perdita Involontaria d’Impiego, MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, Ufficio Reclami, Via A. Vesalio n. 6,
00161 Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300, Indirizzo e-mail [email protected].
L’Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante
potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale n. 21, 00187
Roma - corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato
dall’Impresa e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:
• reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
• reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi;
• reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché
quelli ai quali l’Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni
decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale
(segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto).
Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l’Autorità Giudiziaria.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i
reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell’Autorità di Vigilanza
dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe Limited e di MetLife Europe Insurance
Limited al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department,
PO Box n. 9138, College Green, Dublin 2, Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman,
Ed. Luglio 2014
3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Tel: +353 1 6620899, Fax: +353 1 6620890.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente
al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
ART. 12 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI
L’Assicurato ha il diritto di richiedere all’Assicuratore informazioni in merito all’evoluzione del
rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo dell’Assicuratore, Via A. Vesalio n. 6, 00161
Roma oppure attraverso il sito web all’indirizzo www.metlife.it cliccando su Assistenza Clienti.
L’Assicuratore si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Si informa altresì l’Assicurato che, in linea con le indicazioni dell’IVASS contenute nel Provvedimento n. 7/2013, il medesimo ha l’opportunità di accedere ad un’area riservata, disponibile
sul sito web dell’Assicuratore www.metlife.it, nella quale visualizzare le informazioni sulla
propria polizza assicurativa.
ART. 13 – LEGGE APPLICABILE
Al contratto si applica la legge italiana.
ART. 14 – FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia tra l’Assicuratore e l’Assicurato in relazione all’esecuzione, interpretazione, validità o cessazione del Programma Assicurativo, sarà risolta mediante ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente per territorio in via esclusiva è quello del luogo di
residenza o domicilio dell’Assicurato.
ART. 15 – VALUTA
Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite
terzi1, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati
dalle Nostre Società, MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia e MetLife
Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l’Italia (titolare del trattamento) al
solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore
previsti2. A tali scopi Lei potrebbe fornire alla Nostra Società eventuali dati sensibili3 (come, ad
esempio, le informazioni riportate in questionari sanitari o certificati medici, cartelle cliniche)
indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all’instaurazione del rapporto di
assicurazione (c.d. assunzione medica) o all’esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la
liquidazione di un eventuale sinistro). Il conferimento dei Suoi dati risulta pertanto necessario
per il perseguimento delle suddette finalità. Senza di essi non saremmo infatti in grado di
fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati
saranno utilizzati, nell’ambito delle Nostre strutture, solo dal personale preposto alla gestione
del rapporto di assicurazione, anche con l’ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati
a: (i) società del Nostro gruppo e a società di Nostra fiducia, che svolgono per Nostro conto
attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi
dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento4, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l’adempimento di obblighi
di legge o di contratto5. L’elenco completo ed aggiornato di tali soggetti è disponibile sul sito
internet: www.metlife.it.Taluni Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all’Unione Europea e negli U.S.A6 qualora ciò risulti
strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla elaborazione di specifiche statistiche in relazione ai rischi assicurati, alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri.
La invitiamo pertanto a rilasciare alla Nostra Società, con la sottoscrizione della clausola posta
nel Modulo di adesione al Programma Assicurativo, il consenso al trattamento dei Suoi dati
personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del
Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le
modalità sopra indicate. In ogni momento, Lei potrà consultare i Suoi dati ed eventualmente
chiederne l’eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed
esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003) rivolgendosi a MetLife Europe
Limited Rappresentanza Generale per l’Italia e MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, Via A. Vesalio n. 6, 00161 Roma, tel. 06/492161, fax 06/49216300,
e-mail [email protected].
1
Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario
stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura
assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni
commerciali.
2
Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a
difesa dei diritti dell’assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo
interno, attività statistiche.
3
Per dato sensibile s’intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 196/2003).
4
In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di
assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di
intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri,
nonché società di servizi informatici o di archiviazione.
5
ANIA, IVASS, Central Bank of Ireland Ministero dell’Industria e dell’Artigianato, CONSAP, Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Italiano Cambi, Casellario
Centrale Infortuni.
6
Precisamente alla società di riassicurazione ed alla capogruppo Metropolitan Life Insurance Inc. (MetLife), cui la
Nostra società è tenuta a trasmettere un rapporto relativo ai sinistri di particolare entità.
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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CL/12/811 - CREDITOR PROTECTION
TERMINOLOGIA CONTRATTUALE
Assicurato: la persona fisica sulla cui vita o persona viene stipulato il contratto e che abbia
aderito al Programma Assicurativo ai sensi dell’art. 3.
Assicuratore:
• Per le garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale e Inabilità Temporanea Totale, MetLife
Europe Limited con Sede Legale in Dublino 2, ‘20 on Hatch’, Lower Hatch Street, Irlanda. MetLife Europe Limited è iscritta nell’elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad
operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00110) e svolge la propria attività assicurativa attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia iscritta al Registro delle
Imprese di Roma (numero di iscrizione 12083481007) ed avente Sede in Via Andrea Vesalio
n. 6, 00161 Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300. Nel sito internet www.metlife.it all’interno
della sezione “Assistenza clienti” sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l’Impresa.
• Per la garanzia Perdita Involontaria d’Impiego, MetLife Europe Insurance Limited con Sede
Legale in Dublino 2, ‘20 on Hatch’, Lower Hatch Street, Irlanda. MetLife Europe Insurance
Limited è iscritta nell’elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad operare in
Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00109) e svolge la propria attività assicurativa attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia iscritta al Registro delle Imprese di Roma (numero di iscrizione 12083681002) ed avente Sede in Via Andrea Vesalio n.
6, 00161 Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300. Nel sito internet www.metlife.it all’interno
della sezione “Assistenza clienti” sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l’Impresa.
Beneficiario: l’Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi.
Broker: Brokeronline S.r.l. con Sede Legale in Via Alberto da Giussano n. 16, 20145 Milano
(MI) iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n.
B000141525, in data 16/04/2007.
Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace.
Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, lo stesso non sarà coperto e l’Assicuratore
non corrisponderà la prestazione assicurata.
Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi
e riassicurativi, n. D000027178, in data 01/02/2007.
Franchigia assoluta: periodo di tempo non rilevante ai fini del calcolo dell’indennizzo.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da
infortunio.
Premio: la somma versata all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.
Programma Assicurativo: l’insieme delle garanzie prestate dall’Assicuratore.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione..
ART. 1 – BASE DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è assunta dall’Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed
alle dichiarazioni degli Assicurati.
ART. 2 – GARANZIE
Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le garanzie di seguito indicate, in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di adesione.
Assicurato con età alla data di adesione minore di 65 anni:
• Prestazione in caso di Decesso per qualsiasi causa dell’Assicurato (in seguito definita D);
• Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia
dell’Assicurato (in seguito definita IPT);
• Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale a seguito di infortunio o malattia
dell’Assicurato (in seguito definita ITT); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitano
alcuna attività lavorativa che produca reddito;
• Prestazione in caso di Ricovero Ospedaliero a seguito di infortunio o malattia dell’Assicurato (in seguito definita RO); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del
sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitato alcuna attività lavorativa che produca reddito;
• Prestazione in caso di Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo dell’Assicurato (in seguito definita PII); la garanzia
è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro dipendente del settore pubblico o privato.
Assicurato con età alla data di adesione maggiore od uguale a 65 anni:
• Prestazione in caso di Decesso a seguito di infortunio dell’Assicurato (in seguito definita D);
• Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio dell’Assicurato (in seguito definita IPT);
• Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale a seguito di infortunio dell’Assicurato (in seguito definita ITT); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del
sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitano alcuna
attività lavorativa che produca reddito;
• Prestazione in caso di Ricovero Ospedaliero a seguito di infortunio dell’Assicurato
(in seguito definita RO); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro,
esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitato alcuna attività lavorativa che produca reddito;
• Prestazione in caso di Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo dell’Assicurato (in seguito definita PII); la garanzia
è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro dipendente del settore pubblico o privato.
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali ma l’IPT e l’ITT devono essere oggetto di
accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro
dell’Unione Europea; il RO deve avvenire in una struttura ospedaliera dell’Unione Europea; la PII è valida solo sul territorio dello Stato Italiano e il contratto di lavoro deve
essere regolamentato dalla legge italiana.
ART. 3 – PERSONE ASSICURABILI E FORMALITà DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA
ASSICURATIVO
È assicurabile l’intestatario del contratto di finanziamento a condizione che:
• al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, abbia un’età compresa tra 18 e
72 anni non compiuti ed abbia espletato le formalità di perfezionamento del contratto
di seguito indicate;
• al termine del piano di rimborso del finanziamento, non abbia ancora compiuto 72
anni di età.
In alternativa all’intestatario del contratto di finanziamento è assicurabile l’eventuale cointestatario o coobbligato o garante del contratto di finanziamento.
Formalità di perfezionamento del contratto: l’adesione al Programma Assicurativo si perfeziona con la sottoscrizione della Dichiarazione di adesione da parte dell’Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
Anche se non espressamente previsto dalle formalità di ammissione al Programma
Assicurativo, è riconosciuta all’Assicurato la possibilità di essere sottoposto a visita
medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO
Fermo quanto stabilito all’art. 3 relativamente alle modalità di perfezionamento del contratto,
il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento
Ed. Luglio 2014
o, nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso del finanziamento superiore a 184 giorni, dalle ore 24.00 del 30° giorno antecedente la scadenza della prima rata di
rimborso del finanziamento e rimane in vigore per tutta la durata del piano del rimborso del
finanziamento stabilita in fase di sottoscrizione del contratto - con un minimo di un mese ed
un massimo di 84 mesi - a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti
pagato. In caso di rinegoziazione del piano di rimborso del finanziamento la copertura viene
prestata con riferimento al piano di ammortamento originario.
Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso:
- al pagamento della prestazione assicurata con riferimento alle garanzie D e IPT;
- in caso di decesso dell’Assicurato;
- in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell’Assicurato;
- in caso di estinzione anticipata del finanziamento, salvo quanto previsto all’art. 5.
Il presente contratto è stipulato senza clausola di tacito rinnovo.
ART. 5 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO
In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell’Assicurato, il Programma Assicurativo cessa e l’Assicuratore, per il tramite del Broker, restituirà all’Assicurato la porzione di
premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata del finanziamento e
la sua scadenza originaria, al netto delle spese sostenute per il rimborso del premio pari a €
40.00. La porzione di premio da restituire è calcolata: per il premio puro in funzione degli anni
e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della
copertura. L’Assicurato, in alternativa, può richiedere che il Programma Assicurativo rimanga
in vigore fino alla scadenza originaria del finanziamento mediante apposita comunicazione, da
consegnare alla Contraente contestualmente all’estinzione del finanziamento.
Per informazioni sulla procedura di restituzione del premio è possibile contattare l’Assicuratore presso il Broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - CASELLA POSTALE 178 - 26100 CREMONA
oppure contattare il numero telefonico 848.78.13.13, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scrivere all’indirizzo email: [email protected].
ART. 6 – RECESSO
L’Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all’Assicuratore presso il Broker. scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - CASELLA POSTALE 178 - 26100 CREMONA
oppure all’indirizzo e-mail: [email protected], entro 60 giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo (così come descritta all’art. 4 delle Condizioni di
assicurazione). Con riferimento ai Programmi Assicurativi con durata superiore a cinque anni,
l’Assicurato può altresì recedere, a partire dall’inizio del quinto anno, con effetto a decorrere
dall’inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga
esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell’annualità del Programma
Assicurativo nel corso della quale viene comunicato il recesso. In entrambi i casi, l’Assicuratore, per il tramite del Broker, restituirà all’Assicurato il premio già pagato, al netto delle
imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto
effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell’Assicurato. Per informazioni ed assistenza sulle modalità di esercizio del diritto di recesso è
possibile contattare l’Assicuratore presso il Broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - CASELLA POSTALE 178 - 26100 CREMONA
oppure contattare il numero telefonico 848.78.13.13, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scrivere all’indirizzo email: [email protected].
ART. 7 – PRESTAZIONI ASSICURATE
• In caso di Decesso (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8,
l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento
alla data del D.
• In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione
specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale
residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad
un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e
successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica.
• In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione
specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare
delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia,
che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La prestazione viene corrisposta a
condizione che l’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia
assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno
di inabilità. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio
dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.
• In caso di Ricovero Ospedaliero (RO) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle
rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno
scadenza nel periodo di RO comprovato. La prestazione viene corrisposta a condizione
che il RO abbia una durata superiore a 7 giorni consecutivi (franchigia assoluta). La
franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di RO. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio del RO, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. Nessuna nuova
prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6
mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di RO distinti).
• In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento
dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione
specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare
delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia,
che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. La prestazione viene
corrisposta a condizione che la PII abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi
(franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del
lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica
del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o
Enti Italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano,
sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12
mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di
licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione;
ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge (mobilità e CIGS). Nessuna
nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.
ART. 8 – LIMITAZIONI
Avvertenza: l’Assicuratore non sarà tenuto a garantire alcuna copertura assicurativa e
non sarà obbligato a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto,
qualora ciò possa esporre lo stesso a sanzione, divieto o restrizione in conformità con
quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, o da altre leggi o regolamenti
applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
Carenza: non sono garantiti i licenziamenti notificati (garanzia PII) durante i primi 60
giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo.
Pag. 6 di 7
Franchigia: per la garanzia ITT è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, che
decorre dal 1° giorno di inabilità; per la garanzia RO è previsto un periodo di franchigia assoluta di 7 giorni, che decorre dal 1° giorno di ricovero; per la garanzia PII è previsto un periodo di franchigia assoluta di 90 giorni, che decorre dal 1° giorno di interruzione del lavoro.
Esclusioni
• Per tutte le garanzie, le conseguenze:
- di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di adesione al
Programma Assicurativo;
- dell’uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico;
- di stati di alcolismo acuto o cronico;
- di un’affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all’AIDS;
- di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
- di guerra o insurrezione;
- di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l’Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale);
- di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l’Assicurato vi abbia preso parte
attiva;
- di tutti i rischi nucleari.
• Solo per D: il suicidio dell’Assicurato accaduto nel primo anno successivo alla data
di adesione al Programma Assicurativo.
• Solo per IPT, ITT e RO: le conseguenze: di malattie mentali o disturbi psichici in genere; di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della
gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate.
• Solo per PII: i licenziamenti notificati prima della data di adesione al Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o
professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le
rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni, alla loro scadenza, dei contratti
di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim; il raggiungimento
dell’età di quiescenza o dell’età necessaria per l’erogazione della pensione di anzianità,
ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; le disoccupazioni parziali; le
situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o edilizia.
• Solo per RO: i ricoveri non comprovati da un motivo medico oggettivo e/o chirurgico,
come ad esempio una convalescenza, una cura termale, un soggiorno presso una
casa di cura o gli interventi di chirurgia estetica.
• Prestazione massima: la prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di finanziamento e/o dei Programmi assicurativi
di cui è titolare, è di € 75.000,00 in caso di D o IPT e di € 3.000,00 al mese in caso di
ITT, RO o PII. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall’ambito della
prestazione pagabile.
ART. 9 – PREMIO ASSICURATIVO
Il premio, unico per l’intera durata del Programma Assicurativo, è calcolato applicando il tasso
di premio indicato nella tabella di seguito indicata al capitale iniziale del finanziamento. Il premio viene finanziato dalla Contraente ed è versato da quest’ultima, su delegazione dell’Assicurato, all’Assicuratore in via anticipata ed in un’unica soluzione.
Prodotto finanziario
Durata del
finanziamento
Tasso di
premio unico
Prestito personale o finalizzato
senza maxirata finale
1-84 mesi
5,75%
Ai sensi dell’art. 1901 del Codice civile, in caso di mancato pagamento del premio, il
Programma Assicurativo resta sospeso sino alle ore 24.00 del giorno in cui l’Assicurato
paga quanto è da lui dovuto.
ART. 10 – DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di sinistro il Denunciante deve contattare nel più breve tempo possibile l’Assicuratore
presso il Broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - CASELLA POSTALE 178 - 26100 CREMONA.
Per informazioni ed assistenza sulle modalità di denuncia del sinistro è possibile
contattare il numero telefonico 848.78.13.13, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00
ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scrivere all’indirizzo e-mail: supportodb@
brokeronline.it.
Il Broker fornirà all’Assicurato (o ai suoi eredi/beneficiari) i seguenti moduli da compilare: 1)
modulo di denuncia sinistro; 2) modulo di rapporto medico; 3) modulo per il trattamento dei dati
personali dell’Assicurato a fini assicurativi (D.lgs. n. 196/2003). Si considerano valide solo
le denunce inviate in forma scritta utilizzando i moduli prestampati forniti, a condizione
che siano complete dei giustificativi richiesti elencati alla fine del modulo di denuncia.
L’Assicuratore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso
indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. L’Assicuratore si riserva il diritto
di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni allo stesso comunicate. Ai sensi dell’art. 2952, comma II, del
Codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni
dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ad esclusione del contratto
di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in 10 anni. Qualora i Beneficiari
omettano di richiedere gli importi dovuti, entro il suddetto termine di prescrizione, le
somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali
dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni. In
caso di indennizzo, l’Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al
Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari.
ART. 11 – RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono
essere inoltrati per iscritto a:
• relativamente alle garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale e Inabilità Temporanea Totale, MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, Ufficio
Reclami, Via A. Vesalio n. 6, 00161 Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300, Indirizzo
e-mail [email protected].
• relativamente alla garanzia Perdita Involontaria d’Impiego, MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, Ufficio Reclami, Via A. Vesalio n. 6,
00161 Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300, Indirizzo e-mail [email protected].
L’Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante
potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale n. 21, 00187
Roma - corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato
dall’Impresa e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:
• reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
• reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi;
• reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché
quelli ai quali l’Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni
decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale
(segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto).
Ed. Luglio 2014
Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l’Autorità Giudiziaria.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i
reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell’Autorità di Vigilanza
dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe Limited e di MetLife Europe Insurance
Limited al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department,
PO Box n. 9138, College Green, Dublin 2, Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman,
3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Tel: +353 1 6620899, Fax: +353 1 6620890.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente
al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
ART. 12 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI
L’Assicurato ha il diritto di richiedere all’Assicuratore informazioni in merito all’evoluzione del
rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo dell’Assicuratore, Via A. Vesalio n. 6,
00161 Roma oppure attraverso il sito web all’indirizzo www.metlife.it cliccando su Assistenza
Clienti. L’Assicuratore si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione
della richiesta.
Si informa altresì l’Assicurato che, in linea con le indicazioni dell’IVASS contenute nel Provvedimento n. 7/2013, il medesimo ha l’opportunità di accedere ad un’area riservata, disponibile
sul sito web dell’Assicuratore www.metlife.it, nella quale visualizzare le informazioni sulla
propria polizza assicurativa.
ART. 13– LEGGE APPLICABILE
Al contratto si applica la legge italiana.
ART. 14– FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia tra l’Assicuratore e l’Assicurato in relazione all’esecuzione, interpretazione, validità o cessazione del Programma Assicurativo, sarà risolta mediante ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente per territorio in via esclusiva è quello del luogo di
residenza o domicilio dell’Assicurato.
ART. 15 – VALUTA
Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite
terzi1, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati
dalle Nostre Società, MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia e MetLife
Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l’Italia (titolare del trattamento) al
solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore
previsti2. A tali scopi Lei potrebbe fornire alla Nostra Società eventuali dati sensibili3 (come, ad
esempio, le informazioni riportate in questionari sanitari o certificati medici, cartelle cliniche)
indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all’instaurazione del rapporto di
assicurazione (c.d. assunzione medica) o all’esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la
liquidazione di un eventuale sinistro). Il conferimento dei Suoi dati risulta pertanto necessario
per il perseguimento delle suddette finalità. Senza di essi non saremmo infatti in grado di
fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati
saranno utilizzati, nell’ambito delle Nostre strutture, solo dal personale preposto alla gestione
del rapporto di assicurazione, anche con l’ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati
a: (i) società del Nostro gruppo e a società di Nostra fiducia, che svolgono per Nostro conto
attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi
dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento4, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l’adempimento di obblighi
di legge o di contratto5. L’elenco completo ed aggiornato di tali soggetti è disponibile sul sito
internet: www.metlife.it.Taluni Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all’Unione Europea e negli U.S.A6 qualora ciò risulti
strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla elaborazione di specifiche statistiche in relazione ai rischi assicurati, alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri.
La invitiamo pertanto a rilasciare alla Nostra Società, con la sottoscrizione della clausola posta
nel Modulo di adesione al Programma Assicurativo, il consenso al trattamento dei Suoi dati
personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del
Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le
modalità sopra indicate. In ogni momento, Lei potrà consultare i Suoi dati ed eventualmente
chiederne l’eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed
esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003) rivolgendosi a MetLife Europe
Limited Rappresentanza Generale per l’Italia e MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, Via A. Vesalio n. 6, 00161 Roma, tel. 06/492161, fax 06/49216300,
e-mail [email protected].
1
Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario
stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura
assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni
commerciali.
2
Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a
difesa dei diritti dell’assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo
interno, attività statistiche.
3
Per dato sensibile s’intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 196/2003).
4
In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di
assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di
intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri,
nonché società di servizi informatici o di archiviazione.
5
ANIA, IVASS, Central Bank of Ireland Ministero dell’Industria e dell’Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale
Infortuni.
6
Precisamente alla società di riassicurazione ed alla capogruppo Metropolitan Life Insurance Inc. (MetLife), cui la
Nostra società è tenuta a trasmettere un rapporto relativo ai sinistri di particolare entità.
Pag. 7 di 7
MetLife Europe Limited
Rappresentanza Generale per l’Italia
Contratto di Assicurazione Malattia per l’Individuo e la Famiglia.
Condizioni di assicurazione relative alla Convenzione assicurativa n. AH/14/06
stipulata da Deutsche Bank S.p.A. con MetLife Europe Limited Rappresentanza
Generale per l’Italia.
Avvertenza: gli aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel presente documento, non derivanti da innovazioni normative, saranno
pubblicate sul sito internet dell’Assicuratore www.metlife.it. Per effetto della pubblicazione, i suddetti aggiornamenti si reputano conosciuti dai
contraenti e/o assicurati, senza obbligo di alcuna altra comunicazione. Viceversa eventuali aggiornamenti derivanti da innovazioni normative
e/o di prodotto saranno comunicate ai contraenti e/o assicurati.
Data di aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento: 01/03/2014.
TERMINOLOGIA CONTRATTUALE
Aderente: la persona fisica che aderisce al Programma Assicurativo e
corrisponde il Premio.
Apparecchio gessato: applicazione permanente e inamovibile di
mezzo di contenzione costituito da fasce o docce confezionate con
gesso o schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina
poliuretanica.
Assicurato: l’Aderente con riferimento al Piano di Garanzie Individuo;
il Nucleo Familiare con riferimento al Piano di Garanzie Famiglia.
Assicuratore: MetLife Europe Limited con Sede Legale in '20 on
Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 Irlanda. MetLife Europe Limited
è iscritta nell’elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS
ad operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione
I.00110) e svolge la propria attività assicurativa attraverso la propria
Rappresentanza Generale per l’Italia iscritta al Registro delle Imprese
di Roma (numero di iscrizione 12083481007) ed avente Sede in Via
Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300.
Nel sito internet www.metlife.it all’interno della sezione “Assistenza
clienti” sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l’Impresa.
Broker: Brokeronline S.r.l. con Sede Legale in Via Alberto da Giussano
n. 16, 20145 Milano (MI) iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli
Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. B000141525, in data
16/04/2007.
Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma
Assicurativo non è efficace. Qualora il Sinistro avvenga in tale
periodo, lo stesso non sarà coperto e l’Assicuratore non
corrisponderà la prestazione assicurata.
Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con Sede Legale e Direzione
Generale in Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano (MI), iscritta alla
Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e
riassicurativi, n. D000027178, in
data 01/02/2007.
Day hospital: degenza diurna senza pernottamento.
Decorrenza del Programma Assicurativo: il momento in cui il
Programma Assicurativo acquista efficacia.
Diaria: indennità giornaliera.
Durata del Programma Assicurativo: il periodo di efficacia del
Programma Assicurativo.
Esclusioni: i rischi non coperti dal Programma Assicurativo.
Franchigia: la parte del danno che in caso di Sinistro
indennizzabile rimane a carico dell’Assicurato.
Frattura ossea: rottura di un osso parziale o totale, con o senza
spostamento, prodotta da un trauma.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore al verificarsi del
Sinistro coperto dal Programma Assicurativo.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che
produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intervento chirurgico: tecnica terapeutica cruenta applicata
sull’Assicurato mediante uso di strumenti operatori, finalizzata a risolvere
una patologia o una lesione conseguente ad Infortunio o Malattia.
Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata
regolarmente autorizzata ai sensi di legge all’erogazione
dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente
Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le strutture per anziani, le case di
cura per lungodegenze o convalescenza, le strutture che hanno
prevalentemente finalità estetiche, dietologiche, fisioterapiche e
riabilitative.
IVASS (già ISVAP): Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che
svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione
sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute
dell’Assicurato non dipendente da Infortunio.
Malattia cronica: malattia ad andamento prolungato con scarsa
tendenza alla guarigione.
Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato
non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione,
seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la
conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti che siano
note e/o diagnosticate all’Assicurato alla data di adesione al
Programma Assicurativo.
Modulo di adesione al Programma Assicurativo: il documento
sottoscritto dall’Aderente che prova l’adesione al Programma
Assicurativo.
Nomenclatore: l’elenco degli interventi chirurgici classificati per
tipologia e suddivisi per Classi di indennizzo Mod. MI ed. 01.09.2011.
Nucleo familiare: comprende le persone fisiche di seguito indicate:
§ l’Aderente;
§ il coniuge dell’Aderente non divorziato o separato legalmente, a
condizione che sia presente nello stato di famiglia (o il
convivente more uxorio, a condizione che sia stabilmente
convivente con l’Aderente nella stessa residenza);
§ i figli dell’Aderente, compresi quelli naturali legalmente riconosciuti
ed i minori legalmente affidati od adottati, a condizione che siano
presenti nello stato di famiglia.
Premio: la somma versata all’Assicuratore per la copertura
assicurativa offerta.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello
stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Programma Assicurativo: l’insieme delle garanzie offerte
dall’Assicuratore.
Ricovero: la degenza dell’Assicurato in Istituto di Cura che comporti
almeno un pernottamento.
Rivalsa o Regresso: azione dell’Assicuratore nei confronti del
responsabile del Sinistro per il recupero dell’Indennizzo pagato.
1
MetLife Europe Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in ’20 on Hatch’, Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123,
capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna. Amministratori: Sarah Alicia Celso (cittadina americana), Dermot Cryan (cittadino americano), Graham
Cox (cittadino canadese), Roy Keenan, Peter Mansell (cittadino inglese), Bruce Maxwell, Nicolas Hayter (cittadino inglese). Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe Limited, Via Andrea
Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n.
I.00110 dell’Elenco I annesso all’Albo delle Imprese Assicurative.
Ed. Luglio 2014
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per cui è offerta
l’assicurazione.
Tutore immobilizzante: presidio immobilizzante, limitatamente al
tronco o ai grandi segmenti scheletrici, per il quale l'Assicurato sia
costretto a riposo assoluto o sia impossibilitato a deambulare
liberamente e comunque non sia in grado di attendere autonomamente
alle normali esigenze di vita e/o alle occupazioni professionali.
ART. 1 – BASE DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione è assunta dall’Assicuratore in base alle comunicazioni
della Contraente ed alle dichiarazioni dell’Aderente.
ART. 2 – GARANZIE
Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti
garanzie:
§ Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia
improvvisa;
§ Diaria da gesso a seguito di Infortunio.
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che
l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni
all’anno.
L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha
facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie:
§ Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore
dell’Aderente;
§ Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del
Nucleo Familiare.
Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il
Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza,
opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle
attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di
professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla
ricreazione.
Sono compresi in garanzia anche:
§ l'asfissia non di origine morbosa;
§ gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
§ l'annegamento;
§ l'assideramento o il congelamento;
§ i colpi di sole o di calore;
§ gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche
gravi;
§ gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non
abbia preso parte attiva;
§ gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di
trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o
membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico
di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari
gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di
autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile;
sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati:
- su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli
diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
- su aeromobili di aeroclubs;
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
§ gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non
dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle
ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio
degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica
Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi
dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che
colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana,
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
§ gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza
che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolici.
ART. 3 – PERSONE ASSICURABILI E FORMALITÀ DI AMMISSIONE
AL PROGRAMMA ASSICURATIVO
Sono assicurabili le persone fisiche a condizione che al momento
dell’adesione al Programma Assicurativo:
a) siano residenti nel territorio della Repubblica Italiana e siano
muniti di Codice Fiscale;
b) in caso di Programma Assicurativo con durata pari a 12 mesi,
abbiano un’età compresa tra 18 e 71 anni non compiuti con
riferimento all’Aderente ed al coniuge (o al convivente more
uxorio) dell’Aderente e tra 2 e 71 anni non compiuti con
riferimento ai figli dell’Aderente;
c)
in caso di Programma Assicurativo con durata pari a 24 mesi,
abbiano un’età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti con
riferimento all’Aderente ed al coniuge (o al convivente more
uxorio) dell’Aderente e tra 2 e 70 anni non compiuti con
riferimento ai figli dell’Aderente.
Non sono assicurabili, indipendentemente dall’attuale stato di
salute, le persone fisiche che siano o siano state affette da
alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza
acquisita (A.I.D.S.) sindromi organico cerebrali, forme maniacodepressive, stati paranoici, siano portatrici di invalidità
permanente di grado pari o superiore ai 2/3 della capacità
generica riconosciuta dall’ INPS o da altro Ente previdenziale
pubblico. Qualora le condizioni di non assicurabilità dovessero
insorgere successivamente alla data di Conclusione del Contratto, il
Programma Assicurativo cessa alla data in cui la condizione di non
assicurabilità è divenuta nota o è stata diagnosticata con riferimento al
soggetto non assicurabile e continua ad operare con riferimento agli
altri componenti del Nucleo familiare.
Modalità di perfezionamento del contratto: si richiede la
sottoscrizione della clausola di adesione riportata nel Modulo di
adesione al Programma Assicurativo. Il contratto si perfeziona
con la sottoscrizione della predetta clausola da parte
dell’Aderente.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del soggetto legittimato a
fornire le informazioni richieste relative a circostanze che
influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai
sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA
ASSICURATIVO
Il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24,00 della data di
perfezionamento del contratto (così come descritta all’art. 3) a
condizione che il Premio corrispondente risulti pagato.
La Durata del Programma Assicurativo è pari a 12 o 24 mesi, così
come prescelto dall’Aderente al momento dell’Adesione al
Programma Assicurativo.
Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso:
a) in caso vengano meno i requisiti di cui all’art. 3 lett. a);
b) in caso di Decesso;
c) in caso di Invalidità Permanente di grado pari o superiore ai
2/3 della capacità generica riconosciuta dall’INPS o da altro
Ente previdenziale pubblico;
d) in caso di esercizio del diritto di recesso o disdetta.
Con riferimento alle ipotesi a), b) e c), resta inteso che, nel caso in cui
sia stato prescelto il Piano di Garanzie Famiglia, il Programma
Assicurativo continua ad operare con riferimento agli altri componenti
del Nucleo familiare.
ART. 5 – RECESSO
L’Aderente ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30
giorni dalla data di perfezionamento del contratto (così come
descritta all’art. 3) a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata
all’Assicuratore presso il Broker scrivendo a BROKERONLINE
SERVIZI ASSICURATIVI, CASELLA POSTALE 178, 26100
CREMONA, oppure all’indirizzo e-mail: [email protected]. In tal
caso l’Assicuratore, per il tramite della Contraente, restituirà
all’Aderente il Premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte
e della quota di Premio relativa al periodo per il quale il contratto ha
avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di
recesso. Per informazioni ed assistenza sulle modalità di esercizio
del diritto di recesso è possibile contattare l’Assicuratore presso
il Broker scrivendo ai recapiti sopra indicati oppure al numero
telefonico 848.78.13.13 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, dopo ogni
Sinistro denunciato a termini di polizza, l’Aderente e l’Assicuratore
hanno diritto di recedere dal Programma Assicurativo dandone
comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata A/R,
entro 60 giorni dalla data di pagamento o rifiuto dell’Indennizzo. Il
recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione. In tal caso
l’Assicuratore, per il tramite della Contraente, restituirà all’ Aderente il
Premio già pagato, al netto delle imposte e della quota di Premio
relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.
L’Aderente ha altresì diritto di disdire il Programma Assicurativo allo
2
MetLife Europe Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in ’20 on Hatch’, Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123,
capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna. Amministratori: Sarah Alicia Celso (cittadina americana), Dermot Cryan (cittadino americano), Graham
Cox (cittadino canadese), Roy Keenan, Peter Mansell (cittadino inglese), Bruce Maxwell, Nicolas Hayter (cittadino inglese). Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe Limited, Via Andrea
Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n.
I.00110 dell’Elenco I annesso all’Albo delle Imprese Assicurative.
Ed. Luglio 2014
scadere dei primi 12 mesi, con conseguente cessazione della
copertura assicurativa, dandone comunicazione all’altra parte
mediante lettera raccomandata A/R, con preavviso di 30 giorni
sulla data di scadenza.
ART. 6 – PRESTAZIONI ASSICURATE
§ Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia
improvvisa
In caso di Intervento chirurgico reso necessario da Infortunio o Malattia
improvvisa, l’Assicuratore corrisponde all’Assicurato un indennizzo
determinato in misura fissa e forfetaria in base alla classe di appartenenza
dell’Intervento effettuato, così come specificata nel Nomenclatore.
CLASSI
INDENNIZZI
1
2
3
4
5
6
7
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 1.000,00
€ 2.500,00
€ 4.000,00
€ 5.000,00
In caso di più Interventi chirurgici effettuati in costanza di
ricovero, l’Assicuratore corrisponde solo l’Indennizzo relativo
all’Intervento di classe più elevata.
In caso di più Interventi chirurgici effettuati non in costanza di
Ricovero ma distanti tra di loro meno di 30 giorni, l’Assicuratore
corrisponde l’importo che risulti minore tra la somma degli
Indennizzi dovuti per i singoli Interventi ed il 150% dell’Indennizzo
previsto per l’Intervento di classe più elevata.
La prestazione è dovuta unicamente se l’Intervento chirurgico cui
l’Assicurato è stato sottoposto:
§ sia ricompreso tra quelli elencati nel Nomenclatore;
§ sia stato effettuato dietro prescrizione medica;
§ richieda la presenza di un medico anestesista durante l’atto
operatorio;
§ richieda un atto medico perseguibile attraverso una
cruentazione dei tessuti;
§ sia stato effettuato, in regime di Ricovero ordinario o Day
hospital, in un Istituto di Cura regolarmente autorizzato al
Ricovero in base ai requisiti di legge e dalle competenti
Autorità;
§ venga effettuato in Italia o all’estero qualora l’Assicurato si trovi
in viaggio fuori del paese per un massimo di 60 giorni.
A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento
relativo alla garanzia Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia
improvvisa. Considerato un Intervento chirurgico in Classe 4, l’Assicuratore
corrisponde all’Assicurato un Indennizzo pari a € 1.000,00.
§ Diaria da gesso a seguito di Infortunio
Qualora a seguito di Infortunio comportante una frattura, venga
applicato all’Assicurato un Apparecchio gessato od un Tutore
immobilizzante, l’Assicuratore corrisponde al medesimo un
Indennizzo pari a € 30,00 giornaliere, per ogni giorno in cui
l’Assicurato sia portatore di Apparecchio gessato o di Tutore
immobilizzante, fino ad un massimo di 30 giorni all’anno per
ciascun Assicurato. Il limite massimo di indennizzo non potrà in
ogni caso essere superiore a € 900,00 per anno,
indipendentemente dal numero degli eventi occorsi durante
l’annualità assicurativa e dal numero degli Assicurati. La
prestazione sarà corrisposta solo dietro presentazione
dell’esame radiografico attestante la frattura e dei certificati
medici attestanti l’avvenuta applicazione e rimozione del gesso
o del Tutore immobilizzante.
A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di
funzionamento relativo alla garanzia Diaria da gesso a seguito di
Infortunio. Considerata una somma assicurata pari a € 30,00 giornaliere
ed il limite massimo di 30 giorni per anno, qualora venga applicato
all’Assicurato un Apparecchio gessato per 40 giorni, l’Assicuratore
corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 900,00.
ART. 7 – LIMITAZIONI
Avvertenza: l’Assicuratore non sarà tenuto a garantire alcuna
copertura assicurativa e non sarà obbligato a liquidare alcun
Sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò
possa esporre lo stesso a sanzione, divieto o restrizione in
conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni
Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e
regolamenti dell’Unione Europea, o da altre leggi o regolamenti
applicabili
concernenti
la
repressione
del
terrorismo
internazionale.
Carenza: non sono garantiti gli Interventi chirurgici conseguenti a
Malattia improvvisa, avvenuti durante i primi 90 giorni dalla data di
Decorrenza del Programma Assicurativo. Qualora il Programma
Assicurativo venga emesso in sostituzione, senza soluzione di
continuità, di altro Programma Assicurativo relativo al medesimo
Assicurato ed alle stesse garanzie, il termine di Carenza non troverà
applicazione per le somme già assicurate.
Esclusioni
Sono escluse dal Programma Assicurativo le conseguenze di:
§ partecipazione a guerra, insurrezione generale, occupazione
militare ed invasione (tale esclusione opera dopo il 14° giorno
dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso
mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
§ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o
provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e
fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici,
raggi x, ecc.);
§ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni,
inondazioni,
maremoti,
fenomeni
atmosferici
aventi
caratteristiche di calamità naturale;
§ delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, partecipazione
attiva dell'Assicurato a tumulti popolari, sommosse, delitti
violenti in genere anche tramite l’utilizzo di sostanze chimiche,
biologiche o dell’energia nucleare;
§ abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed
allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
§ ubriachezza accertata;
§ suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
§ Infortuni o Malattie antecedenti alla data di adesione al
Programma Assicurativo, siano esse dirette o indirette;
§ guida ed uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione
subacquei, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare,
competizioni e relative prove o collaudi, uso di deltaplani,
ultraleggeri, parapendio e sport aerei in genere;
§ pratica, a qualunque titolo, dei seguenti sport: paracadutismo,
alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, arrampicata libera
(free climbing), arti marziali in genere, atletica pesante,
automobilismo, bob, canoa fluviale, football americano,
guidoslitta, hockey a rotelle, hockey su ghiaccio, lotta nelle sue
varie forme, motociclismo, motonautica, pugilato, rugby, salti
dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, speleologia,
sport
subacquei
relativamente
ad
immersioni
con
autorespiratore;
§ partecipazione in qualità di tesserato, sotto l'egida delle relative
Federazioni Sportive, a corse, gare e relativi allenamenti;
§ pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività
professionale, principale o secondaria;
§ infarto;
§ servizio di leva o il servizio sostitutivo di questo, l'arruolamento
volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere
eccezionale.
Sono inoltre esclusi gli Interventi:
§ di chirurgia plastica o estetica, anche quando conseguenza di
Infortunio o Malattia;
§ finalizzati alla fecondazione o infertilità, maternità, gravidanza,
aborto;
§ per la donazione di organi o tessuti;
§ per l’eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla
data di adesione al Programma Assicurativo;
§ di chirurgia rifrattiva;
§ di chirurgia dentale, anche quando conseguenza di Infortunio o
Malattia;
§ connessi a trattamenti di dialisi.
Patologie preesistenti
L’assicurazione non è operante per gli Interventi chirurgici
riconducibili a Infortuni, Malattie, malformazioni, difetti fisici e
stati patologici preesistenti alla data di adesione al Programma
Assicurativo, intendendosi per tali quelli per i quali l’Assicurato
sia stato visitato e/o curato da un medico, abbia assunto terapia
farmacologica o abbia eseguito accertamenti diagnostici.
3
MetLife Europe Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in ’20 on Hatch’, Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123,
capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna. Amministratori: Sarah Alicia Celso (cittadina americana), Dermot Cryan (cittadino americano), Graham
Cox (cittadino canadese), Roy Keenan, Peter Mansell (cittadino inglese), Bruce Maxwell, Nicolas Hayter (cittadino inglese). Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe Limited, Via Andrea
Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n.
I.00110 dell’Elenco I annesso all’Albo delle Imprese Assicurative.
Ed. Luglio 2014
ART. 8 – AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E
VARIAZIONI NELLA PROFESSIONE
Non sono considerate causa di aggravamento o diminuzione del rischio le
variazioni della professione o dello stato di salute dell’Assicurato.
ART. 9 – PREMIO ASSICURATIVO
Il Premio è unico ed è pari all’importo indicato nelle tabelle di seguito
riportate, in funzione della Durata del Programma Assicurativo e del
Piano di Garanzie prescelto dall’Aderente. Il Premio viene pagato in
un’unica soluzione dall’Aderente alla Contraente e, su delegazione del
medesimo, versato da quest’ultima all’Assicuratore in via anticipata.
Ai sensi dell’art. 1901 del Codice civile, se l’Aderente non paga il
Premio il Programma Assicurativo resta sospeso sino alle ore
24.00 del giorno in cui l’Aderente paga quanto è da lui dovuto.
DURATA DEL CONTRATTO PARI A 12 MENSILITÀ
Piano di Garanzie
Premio Unico
Codice prodotto
Individuo
€ 174,00
MIBA54S12
Nucleo Familiare
€ 330,00
MFBA54S12
DURATA DEL CONTRATTO PARI A 24 MENSILITÀ
Premio Unico
Codice prodotto
Individuo
Piano di Garanzie
€ 348,00
MIBA54S24
Nucleo Familiare
€ 660,00
MFBA54S24
ART. 10 – DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di sinistro il Denunciante deve contattare nel più breve
tempo possibile l’Assicuratore presso il Broker scrivendo a
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI, CASELLA POSTALE
178,
26100
CREMONA,
oppure
all’indirizzo
email
[email protected]. Per informazioni ed assistenza sulle
modalità di denuncia del Sinistro è possibile scrivere ai recapiti
sopra indicati oppure contattare il numero telefonico 848.78.13.13
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle
ore 9.00 alle ore 13.00. Si considerano valide solo le denunce
inviate in forma scritta utilizzando il modulo prestampato sotto
riportato, a condizione che sia completo dei giustificativi elencati
nel modulo medesimo. L’Assicuratore ha facoltà di richiedere
ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per
la corretta valutazione del Sinistro. L’Assicuratore si riserva il
diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese
accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni allo
stesso comunicate. L’assicurazione di cui al presente contratto è
classificata nel ramo danni. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 2952
del Codice civile II comma, i diritti derivanti dal contratto di
assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
ART. 11 – RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione
dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: MetLife Europe
Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, Ufficio Reclami, Via
A. Vesalio n. 6, 00161 Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300,
Indirizzo e-mail [email protected].
L’Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo
di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio
2008, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela del
Consumatore - Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma - corredando
l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente
trattato dall’Impresa e dei dati specificati all’art. 5 del predetto
Regolamento, nei seguenti casi:
§ reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle
Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
§ reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative
alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi;
§ reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito
del reclamo, nonché quelli ai quali l’Assicuratore non ha dato
riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data
di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto
contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di
responsabilità,
della
effettività
della
prestazione,
della
quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto).
Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l’Autorità
Giudiziaria.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e
l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i
reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità
Giudiziaria.
In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti
dell’Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di
MetLife Europe Limited al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland,
Consumer Protection Codes Department, PO Box n. 9138, College
Green, Dublin 2, Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman,
3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Tel: +353 1 6620899,
Fax: +353 1 6620890.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo
all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile
accedendo
al
sito
internet:
http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index en.htm)
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
ART. 12 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI
L’Assicurato ha il diritto di richiedere all’Assicuratore informazioni in
merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di
determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere
effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Europe Limited
Rappresentanza Generale per l’Italia, Via A. Vesalio n. 6, 00161
Roma oppure attraverso il sito web all’indirizzo www.metlife.it
cliccando su Assistenza Clienti. L’Assicuratore si impegna a fornire
riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Si informa altresì l’Assicurato che, in linea con le indicazioni dell’IVASS
contenute nel Provvedimento n. 7/2013, il medesimo ha l’opportunità di
accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web dell’Assicuratore
www.metlife.it, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria
polizza assicurativa.
ART. 13 – LEGGE APPLICABILE
Al contratto si applica la legge italiana.
ART. 14 – ARBITRATO / FORO COMPETENTE
In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, le parti
potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato
irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre
medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti
ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina
del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al
Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città
o nella provincia dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico
risiede nel Comune, Sede dell’Istituto di Medicina Legale, più vicino al
luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le
proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo
per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni
solidarietà.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con
dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti,
anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti
rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza,
dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere
raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per
ognuna delle parti.
Avvertenza: le parti conservano in ogni caso la facoltà di adire
l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. In tale ipotesi, il foro competente
per territorio in via esclusiva è quello del luogo di residenza o
domicilio dell’Assicurato.
ART. 15 – VALUTA
Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate
verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta
nazionale vigente al momento del pagamento.
ART. 16 – ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI
L’Aderente è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto
all’Assicuratore dell'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso
rischio.
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MetLife Europe Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in ’20 on Hatch’, Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123,
capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna. Amministratori: Sarah Alicia Celso (cittadina americana), Dermot Cryan (cittadino americano), Graham
Cox (cittadino canadese), Roy Keenan, Peter Mansell (cittadino inglese), Bruce Maxwell, Nicolas Hayter (cittadino inglese). Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe Limited, Via Andrea
Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n.
I.00110 dell’Elenco I annesso all’Albo delle Imprese Assicurative.
Ed. Luglio 2014
In nessun caso sarà possibile sottoscrivere per la stessa persona
fisica più di 2 Programmi Assicurativi relativi alla medesima
Convenzione assicurativa. Qualora dovesse verificarsi tale
eventualità, l’Assicuratore considererà validi esclusivamente i
Programmi Assicurativi sottoscritti con la data più remota e, per il
tramite della Contraente, restituirà all’Aderente i premi incassati al
netto delle imposte in relazione ai Programmi Assicurativi stipulati
indebitamente. La presente disposizione non si applica nel caso in cui
l’Assicurato dovesse risultare coperto per il medesimo rischio nella
condizione di aderente ad una polizza collettiva stipulata da una
persona giuridica.
ART. 17 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
L’Assicuratore rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi
causa, al diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 del Codice civile verso i
terzi responsabili dell'Infortunio.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 D.lgs n. 196/2003)
Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti
direttamente da Lei o tramite terzi1, anche successivamente nel corso
del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati dalla Nostra Società,
MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia (titolare
del trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti
assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti2. A tali scopi Lei
potrebbe fornire alla Nostra Società eventuali dati sensibili3 (come, ad
esempio, le informazioni riportate in questionari sanitari o certificati
medici, cartelle cliniche) indispensabili per lo svolgimento delle
verifiche necessarie all’instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d.
assunzione medica) o all’esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la
liquidazione di un eventuale sinistro). Il conferimento dei Suoi dati
risulta pertanto necessario per il perseguimento delle suddette finalità.
Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirLe correttamente i
servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati
saranno utilizzati, nell’ambito delle Nostre strutture, solo dal personale
preposto alla gestione del rapporto di assicurazione, anche con l’ausilio
di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le
finalità appena richiamate. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati
a: (i) società del Nostro gruppo e a società di Nostra fiducia, che
svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi al
rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di
autonomi titolari o di responsabili del trattamento4, nonché (ii) ad enti
ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo
per l’adempimento di obblighi di legge o di contratto5. L’elenco
completo ed aggiornato di tali soggetti è disponibile sul sito internet:
www.metlife.it.Taluni Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati a
società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all’Unione
Europea e negli U.S.A6 qualora ciò risulti strettamente necessario per
particolari esigenze connesse alla elaborazione di specifiche statistiche
in relazione ai rischi assicurati, alla gestione dei premi e delle
liquidazioni dei sinistri. La invitiamo pertanto a rilasciare alla Nostra
Società, con la sottoscrizione della clausola posta nel Modulo di
adesione al Programma Assicurativo, il consenso al trattamento dei
Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente
forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello
svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra
indicate. In ogni momento, Lei potrà consultare i Suoi dati ed
eventualmente chiederne l’eventuale aggiornamento, rettifica,
integrazione od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti
previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003) rivolgendosi a MetLife Europe
Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, Via A. Vesalio n. 6,
00161
Roma,
tel.
06/492161,
fax
06/49216300,
e-mail
[email protected].
1
Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la
qualificano come assicurato o beneficiario stipulate anche tramite
agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui,
per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia
necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di
informazioni commerciali.
2
Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta
premi,
liquidazione
sinistri,
riassicurazione,
coassicurazione,
prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni
legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell’assicuratore,
adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e
controllo interno, attività statistiche.
3
Per dato sensibile s’intende qualunque informazione personale
idonea a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs.
196/2003).
4
In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da:
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori
di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di
contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali,
investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di
intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la
gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di
servizi informatici o di archiviazione.
5
ANIA, IVASS, Central Bank of Ireland Ministero dell’Industria e
dell’Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio
Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni.
6
Precisamente alla società di riassicurazione ed alla capogruppo
Metropolitan Life Insurance Inc. (MetLife), cui la Nostra società è tenuta
a trasmettere un rapporto relativo ai sinistri di particolare entità.
5
MetLife Europe Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in ’20 on Hatch’, Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123,
capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna. Amministratori: Sarah Alicia Celso (cittadina americana), Dermot Cryan (cittadino americano), Graham
Cox (cittadino canadese), Roy Keenan, Peter Mansell (cittadino inglese), Bruce Maxwell, Nicolas Hayter (cittadino inglese). Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe Limited, Via Andrea
Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n.
I.00110 dell’Elenco I annesso all’Albo delle Imprese Assicurative.
Ed. Luglio 2014
Convenzione n° 32501Q
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione
dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali comuni e - solo qualora necessario - sensibili e giudiziari (i “Dati”),
saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei,
elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: gestione della polizza,
liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione,
coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative
azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento
di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile, attività
statistiche);
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad
esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l’esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni
di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di
servizi strumentali o necessari all’esecuzione del contratto in Italia e all’Estero, quali
- a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed
elaborazione dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della
postalizzazione;
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di
Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la
comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o
risulti funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all’esecuzione del
contratto o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa;
c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine,
centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale
infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società
controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in
Italia o all’Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre
compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività
di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte
della cosiddetta “catena assicurativa” quali, a titolo esemplificativo, agenti e
subagenti;
d. alla Contraente ed eventuali intermediari assicurativi.
Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di
Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei
Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in
particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la
loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la
cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi
legittimi al trattamento scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 –
20135 Milano – Ufficio Protezione Dati. [email protected]
DEFINIZIONI GENERALI
Assicurato/Aderente: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Ossia, l’intestatario al Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.) dell’autovettura.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con sede in Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano.
Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del
Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993
N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n.
1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. in qualità di
Delegataria con quota pari al 30%. La Delegataria assume tutti gli obblighi di gestione
dell’Assicurazione.
Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per
ciascun sinistro.
Garanzia: l’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al
riconoscimento dell’indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.
Generali: Assicurazioni Generali S.p.A. – Direzione per l’Italia – Mogliano Veneto - Via
Marocchesa, 14 – Società costituita nel 1831 a Trieste – Impresa autorizzata all’esercizio
delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923 n. 966, in qualità di
Coassicuratrice con quota pari al 70%.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane
obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai
sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di
Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti
sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del
sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia
S.p.A.
Art.3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato
e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le
disposizioni di legge.
Art.4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del
contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e
deve essere sottoscritta dalle parti.
Art.5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla erogazione delle
prestazioni/garanzie o dal rifiuto a prestarle, l’Assicurato o Europ Assistance possono
recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione
all’altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro
quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte
di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei
premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto
dell’Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia
delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri
già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i
sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine
prefissato all’art./artt. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” delle Condizioni di
Assicurazione.
Art.6. ESTINZIONE DEL RAPPORTO CON LA CONTRAENTE
In caso di estinzione del rapporto con la Contraente da parte dell’Assicurato, la copertura si
intende comunque prestata fino alla successiva scadenza di premio, senza possibilità di
rinnovo ed il premio versato si intende comunque acquisito.
Art.7. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance
non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di
compensazione.
Art.8. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni
dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in
conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.
Art.9. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in
Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano
adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale
Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.
Art.10. DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio per ciascun Assicurato sarà determinato sulla base della seguente tabella indicante i
tassi annui pro-mille finiti applicati alla singola adesione:
ZONE DI RISCHIO
Formula base
Formula completa
ZONA 1
tassi finiti pro-mille
di cui imposte
tassi finiti pro-mille
di cui imposte
BA, BT, CE, FG, NA, SA, TA
30,00
13,50%
37,00
13,50%
22,00
13,50%
30,00
13,50%
15,00
13,50%
18,50
13,50%
13,00
13,50%
17,00
13,50%
9,00
13,50%
13,50
13,50%
ZONA 2
AV, BR, KR, LE, MT, PA, RC, SR
ZONA 3
AG, BN, CA, CL, CS, CT, CZ,
EN, FR, IS, LT, ME, NU, OG, OR,
PE, PV, PZ, RG, RM, RN, TO,
TP, VA, VS, VV
ZONA 4
AQ, AT, CH, FE, IM, MB, MI, OT,
SP, SS, VT
ZONA 5
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL,
BO, BS, BZ, CB, CI, CN, CO, CR,
FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI,
LO, LU, MC, MN, MO, MS, NO,
PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT,
PU, RA, RE, RI, RO, SI, SO, SV,
TE, TN, TV, TR, TS, UD, VB, VC,
VE, VI, VR
Pag. 1 di 4
Convenzione n° 32501Q
Sulla base di quanto sopra indicato, il premio complessivo per ogni singolo Assicurato verrà
determinato moltiplicando il tasso annuo pro-mille finito indicato nella tabella di cui sopra, per il
numero di anni di durata della copertura scelta, per il valore assicurato del Veicolo e in base
alla zona di residenza dell’Assicurato.
Il Premio così determinato, comprensivo dell’imposta di assicurazione, sarà anticipato per
l’intero periodo di copertura della polizza ad Europ Assistance dalla Contraente e da
quest’ultima addebitato all’Assicurato unitamente alla rata mensile del finanziamento, in
frazioni mensili pari ai mesi di durata del finanziamento stesso.
L’importo totale di Premio è riportato sul Modulo di Adesione e sul contratto di finanziamento
ed è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione.
Art.11. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell’Assicurato.
Art.12. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’ Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del
rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo,
nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’ art. 1898 C.C.
Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha
peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a
decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art.13. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di
premio, successivo alla comunicazione dell’ Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia
al relativo diritto di recesso.
Art.14.
DEROGA ART.1899 C.C.
In deroga a quanto stabilito all’Art 1899 C.C. l’Assicurato avrà facoltà di recedere
annualmente dalla Polizza con preavvisto di sessanta giorni, inviando alla Contraente e
ad Europ Assistance c/o Ufficio gestione Portafogli e Contratti – Piazza Trento, 8 –
20135 Milano, lettera raccomandata A/R con effetto dalla fine dell’annualità nel corso
della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Europ Assistance provvederà, entro
sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, a rimborsare direttamente
all’Assicurato la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le
imposte.
Art.15.
CLAUSOLA
DI
RIPENSAMENTO
E
DIRITTO
DI
RECESSO
DELL’ASSICURATO
L’Assicurato può recedere dall’assicurazione, senza oneri, a mezzo di lettera raccomandata
A/R indirizzata all’Assicuratore presso il Broker scrivendo a: BROKERONLINE SERVIZI
ASSICURATIVI DB – CASELLA POSTALE 178 – 26100 CREMONA oppure all’inridizzo email: [email protected] entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del
Modulo di Adesione (clausola di ripensamento). In tal caso, la copertura assicurativa
cessa alle ore 24:00 della data di ricezione della raccomandata da parte dell’Assicuratore e
l’Assicuratore provvederà a rimborsare all’Assicurato, per il tramite del Contraente, l’importo
di Premio eventualmente già versato, al netto delle imposte di legge.
Art.16.
DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Le garanzie prestate, in base alla combinazione prescelta dall’Assicurato decorrono dalle ore
24.00 dalla data di erogazione del finanziamento e sono valide per tutto il periodo per il quale
è stato versato il premio assicurativo.
E’ escluso ogni tacito rinnovo.
Art.17.
DANNO TOTALE
In caso di danno totale del Veicolo finanziato, verrà restituita all’Assicurato la parte di premio
pagata e non goduta (al netto delle imposte) per eventuali annualità seguenti a quelle in cui è
avvenuto il sinistro.
In caso danno totale del Veicolo finanziato l'Assicurato o i suoi aventi diritto, ai fini della
richeista di restituzione del rateo di premio pagato e non goduto, devono inviare ad Europ
Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta - Ufficio
Liquidazione Sinistri, la seguente documentazione:
- dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato;
- estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA.
Art.18.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE O CESSAZIONE DALLA
CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO FINANZIATO
In caso di trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del Veicolo
finanziato, le garanzie si estinguono dal momento della vendita, della demolizione o
cessazione definitiva dalla circolazione e verrà restituita all’Assicurato la parte di premio
pagata e non goduta (al netto delle imposte) per eventuali annualità seguenti a quelle in cui è
avvenuto il sinistro.
In caso trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione della circolazione del Veicolo
finanziato l'Assicurato o i suoi aventi diritto, ai fini della richeista di restituzione del rateo di
premio pagato e non goduto, devono inviare ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza
Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, la seguente
documentazione:
A.
in caso di trasferimento di proprietà:
- copia dell’Atto di vendita;
B.
in caso di demolizione o cessazione della circolazione del Veicolo finanziato:
- copia della dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato.
SEZIONE - “CVT BASE” MOD. 12475
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio: la combustione, con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e
propagarsi.
Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si
impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola
a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da
certificato anagrafico.
Veicolo: il bene oggetto del contratto di finanziamento. Ai sensi degli artt. 47 e successivi del
nuovo codice della strada, per Veicolo si intende l’autovettura ad uso proprio e promiscuo, di
proprietà dell’Assicurato, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il cui valore
non sia superiore ad Euro 65.000,00 immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino, Città
del Vaticano e con non più di 5 anni di vetustà per la garanzia Furto e Incendio.
Per i veicoli che raggiungano tale limite nel corso dell’annualità assicurativa, la Polizza
mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale.
Nel caso di cessazione della Polizza per il raggiungimento della vetustà di cui alla presente
definizione di veicolo, l’Assicurato ha la facoltà di richiedere emissione di una nuova polizza
per le garanzie ancora operanti.
In deroga a quanto stabilito sopra si precisa che per le immatricolazioni avvenute nella
provincia di Caserta il valore dei singolo veicolo non potrà essere superiore a 35.000,00 Euro
e che non saranno assicurabili i veicoli rientranti in una delle seguenti marche: Porsche,
Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati, Maybach e Rolls Royce.
SEZIONE – GARANZIA FURTO INCENDIO
Art.19.
SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurato/aderente:
Ø la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Ossia,
l’intestatario al Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.) dell’autovettura.
Art.20.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, ad indennizzare i danni
materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori
anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella
garanzia che segue.
Si precisa che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga
piu’ veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro
1.000.000,00.
1. FURTO E INCENDIO DEL VEICOLO
– incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine;
– furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione od
in conseguenza del furto o rapina del Veicolo stesso, e i danni subiti dal Veicolo a
seguito di furto (consumato o tentato) di cose non assicurate che si trovino all’interno
dello stesso, con esclusione delle cose stesse.
L’assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a
seguito di furto o rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
La presente garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.
Limiti e scoperti
La garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto per il caso di Furto meglio specificato
nella tabella che segue;
ZONE DI RISCHIO
Scoperto
Minimi liquidabili
30%
€ 1.500,00
15%
€ 500,00
AG, BN, CA, CL, CS, CT, CZ, EN, FR, IS, LT, ME, NU,
OG, OR, PE, PV, PZ, RG, RM, RN, TO, TP, VA, VS, VV
10%
€ 250,00
ZONA 4
AQ, AT, CH, FE, IM, MB, MI, OT, SP, SS, VT
ZONA 5
10%
€ 250,00
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CB, CI, CN,
CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LU, MC,
MN, MO, MS, NO, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU,
RA, RE, RI, RO, SI, SO, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UD,
VB, VC, VE, VI, VR
5%
€ 250,00
ZONA 1
BA*, BT, CE**, FG, NA, SA, TA
ZONA 2
AV, BR, KR, LE, MT, PA, RC, SR
ZONA 3
* la garanzia Furto verrà prestata con uno scoperto del 15% del danno liquidabile con un
minimo di € 1.500,00, qualora sull’autovettura sia installato un antifurto satellitare di tipo
“automatico” (ovvero in grado di segnalare automaticamente l’allarme in caso di effrazione
dell’autovettura e non di tipo “on demand” con allarme alla centrale operativa effettuato
direttamente dal Cliente al momento in cui viene a conoscenza del furto) e collegato a una
centrale operativa in grado di segnalare in tempo reale al Cliente l’allarme furto e di
organizzare il recupero del Veicolo rubato anche attivando le forze dell’ordine.
** scoperto del 35% con un minimo di Euro 2.000,00.
Qualora l’autovettura assicurata sia una SMART, fermo il minimo di zona, lo scoperto per le
Zone diverse dalla prima è del 15% del danno liquidabile.
Art.21.
ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
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Convenzione n° 32501Q
a.
verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo
comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b.
derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio,
vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
c.
derivanti da trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe,
slavine e grandine;
d.
determinati o agevolati da dolo o
da colpa grave del Contraente,
dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle
persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo
finanziato nonché dei trasportati;
e.
derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
f.
derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri
alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione;
g.
i danni avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni
sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle
verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
h.
ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi
fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
i.
verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
j.
causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a
fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
k.
derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di
ricovero.
Art.22.
RECUPERI
L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del recupero del Veicolo rubato o di parti
di esso, di informare subito Europ Assistance.
Il valore dei recuperi realizzati prima del pagamento del danno sarà computato in detrazione
del danno stesso.
Quanto fosse recuperato dopo il pagamento del danno, diverrà di proprietà di Europ
Assistance se questa ha pagato integralmente, se invece l’indennizzo fosse stato parziale, i
recuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sofferto.
L’Assicurato qualora Europ Assistance eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà del
Veicolo ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché
questa ne ottenga la piena disponibilità.
L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo ad
Europ Assistance l’indennizzo ricevuto.
SEZIONE – GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO
Art.23.
SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurato/aderente:
Ø la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Ossia,
l’intestatario al Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.) dell’autovettura.
Art.24.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, ad indennizzare i danni
materiali e diretti subiti dal Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella garanzie che
seguono. Si precisa che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che
coinvolga piu’ veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro
1.000.000,00.
1.
RICORSO TERZI DA INCENDIO
Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi compresi i
danni provocati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato per il ricovero del Veicolo,
dall’incendio, fumo, esplosione e scoppio dell’autovettura assicurata quando lo stesso non si
trovi in circolazione a norma del Codice.
L’assicurazione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili
dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi della Legge. Europ
Assistance, pertanto, nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza dell’evento di
cui sopra, risponde fino alla concorrenza di Euro 260.000,00.
Sono comunque esclusi i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
- il proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato
dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i
discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al
punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i
predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto
essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che
si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.
Art.25.
ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave della Contraente, dell’Assicurato,
delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro
incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo finanziato nonché dei
trasportati;
c. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
d. derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati
e, se dotato di antifurto, con questo in funzione.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
e. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a
fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
f. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole garanzie.
NORME COMUNI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art.26.
RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O
DANNEGGIATE
1. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato
in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima
di aver ricevuto il consenso dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non
festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
2. Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma
precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell’Impresa,
l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto dall’Impresa per
l’anticipata riparazione.
3. L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino
all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver diritto ad indennità.
4. L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del
Veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire il Veicolo
o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il
relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro
corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione
all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di
sinistro.
Art.27.
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
A) PERDITA TOTALE
1. In caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, l’Impresa determina
l’ammontare del danno applicando al valore commerciale del Veicolo, comprensivo di
eventuali accessori anche opzionali, al momento della decorrenza delle garanzie le
percentuali di degrado indicate nella tabella seguito riportata.
B) DANNI PARZIALI
2. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, l’Impresa determina il
loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino
del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o
riparate.
Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo
prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
3. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di
prima immatricolazione del Veicolo, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il
degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o
riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere,
dell’apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e
commerciali, nonché “apparecchi audiofonovisivi”.
4. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte
apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
C) ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)
5. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del Veicolo, l’Impresa risponde dei
danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del Veicolo
stesso al momento del sinistro.
TABELLA - PERCENTUALI DI DEGRADO
VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE
Vetustà del Veicolo
Percentuale di degrado
0-6
07-12
13-24
25-36
37-48
49-60
0% - v alore a nuov o
20%
30%
35%
45%
55%
.
VEICOLI USATI
Mesi successiv i alla
Percentuale di
decorrenza della polizza
degrado
0-12
20%
13-24
25-36
37-48
49-60
30%
35%
45%
55%
Art.28.
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI – MANDATO DEI PERITI
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente da Europ Assistance, o da persona da questa incaricata, con l’Assicurato o
persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno da Europ Assistance ed uno dall’Assicurato con apposito atto
unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima
su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le
decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi
assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali,
senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano
sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate
al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I Periti devono:
1) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore
che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
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Convenzione n° 32501Q
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente punto
b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate
le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati sono obbligatori per le parti salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei
patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria
relativamente all’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico
di Europ Assistance e dell’Assiurato in parti uguali.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art.29.
PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Europ Assistance provvederà al pagamento dell’indennizzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla
data della liquidazione sempreché l’Assicurato o la Contraente abbia prodotto, tutta la
documentazione richiesta agli artt. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”
delle singole SEZIONI.
Europ Assistance in caso di furto totale o rapina ha inoltre facoltà, prima di pagare
l’indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà
effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo
o colpa grave della Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a
responsabilità illimitata.
Art.30.
RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI EUROP
ASSISTANCE
Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei Centri Convenzionati Europ Assistance,
il costo della riparazione verrà direttamente pagato da Europ Assistance al Centro
Convenzionato.
L’Assicurato, al momento del ritiro del Veicolo riparato, dovrà corrispondere direttamente al
Centro Convenzionato lo scoperto o il relativo minimo – ove previsti-, come risultante nella
Polizza.
Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte
apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
Art.31.
ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono
fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e
Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina,
Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia,
Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco,
Moldavia, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e
Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo,
Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Art.32.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro la Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una
denuncia accedendo al portale http://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni
(oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure
devono darne avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135
Milano, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne
hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indicando:
- la data, il luogo e le modalità del sinistro, nonché gli eventuali testimoni.
Alla denuncia devono essere allegati:
A. in caso di furto/incendio:
- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il
sinistro;
- copia della Polizza di assicurazione R.C.A. in corso al momento del sinistro.
- ove previsto dalla garanzia, originale delle fatture relative alle spese sostenute.
B. in caso di furto/incendio totali la documentazione dovrà essere integrata con:
- estratto generale cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- dichiarazione di perdita di possesso per furto;
- tutte le chiavi della vettura, in caso di vettura dotata di azionamento tramite
dispositivi elettronici Europ Assistance si riserva di verificare l’associazione
dispositivo/vettura direttamente con la casa costruttrice.
C. in caso di furto seguito dal ritrovamento del Veicolo:
- il verbale di ritrovamento rilasciato dall’Autorità competente; qualora Europ
Assistance abbia già provveduto alla liquidazione totale del danno e l’Assicurato
rinunci al riacquisto del Veicolo, questi dovrà rilasciare a favore di Europ
Assistance una procura a vendere. Europ Assistance ha la facoltà, prima di
procedere al pagamento dell’indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa
istruttoria.
La Contraente e l’Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la
facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione
rispetto a quella indicata nella singola prestazione e/o garanzia, impegnandosi ora per allora
al suo tempestivo invio.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la
perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
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Convenzione n° 32501Q
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione
dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali comuni e - solo qualora necessario - sensibili e giudiziari (i “Dati”),
saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei,
elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: gestione della polizza,
liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione,
coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative
azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento
di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile, attività
statistiche);
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad
esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l’esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni
di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di
servizi strumentali o necessari all’esecuzione del contratto in Italia e all’Estero, quali
- a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed
elaborazione dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della
postalizzazione;
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di
Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la
comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o
risulti funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all’esecuzione del
contratto o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa;
c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine,
centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale
infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società
controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in
Italia o all’Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre
compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività
di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte
della cosiddetta “catena assicurativa” quali, a titolo esemplificativo, agenti e
subagenti;
d. alla Contraente ed eventuali intermediari assicurativi.
Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di
Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei
Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in
particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la
loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la
cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi
legittimi al trattamento scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 –
20135 Milano – Ufficio Protezione Dati. [email protected]
DEFINIZIONI GENERALI
Assicurato/Aderente la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Ossia, l’intestatario al Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.) dell’autovettura.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con sede in Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano.
Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del
Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993
N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n.
1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. in qualità di
Delegataria con quota pari al 30%. La Delegataria assume tutti gli obblighi di gestione
dell’Assicurazione.
Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per
ciascun sinistro.
Garanzia: l’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al
riconoscimento dell’indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.
Generali: Assicurazioni Generali S.p.A. – Direzione per l’Italia – Mogliano Veneto - Via
Marocchesa, 14 – Società costituita nel 1831 a Trieste – Impresa autorizzata all’esercizio
delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923 n. 966, in qualità di
Coassicuratrice con quota pari al 70%.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane
obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai
sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di
Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti
sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del
sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia
S.p.A.
Art.3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato
e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le
disposizioni di legge.
Art.4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del
contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e
deve essere sottoscritta dalle parti.
Art.5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla erogazione delle
prestazioni/garanzie o dal rifiuto a prestarle, l’Assicurato o Europ Assistance possono
recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione
all’altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro
quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte
di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei
premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto
dell’Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia
delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri
già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i
sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine
prefissato all’art./artt. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” delle Condizioni di
Assicurazione.
Art.6. ESTINZIONE DEL RAPPORTO CON LA CONTRAENTE
In caso di estinzione del rapporto con la Contraente da parte dell’Assicurato, la copertura si
intende comunque prestata fino alla successiva scadenza di premio, senza possibilità di
rinnovo ed il premio versato si intende comunque acquisito.
Art.7. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance
non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di
compensazione.
Art.8. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni
dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in
conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.
Art.9. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in
Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano
adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale
Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.
Art.10. DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio per ciascun Assicurato sarà determinato sulla base della seguente tabella indicante i
tassi annui pro-mille finiti applicati alla singola adesione:
ZONE DI RISCHIO
Formula base
Formula completa
ZONA 1
tassi finiti pro-mille
di cui imposte
tassi finiti pro-mille
di cui imposte
BA, BT, CE, FG, NA, SA, TA
30,00
13,50%
37,00
13,50%
22,00
13,50%
30,00
13,50%
15,00
13,50%
18,50
13,50%
13,00
13,50%
17,00
13,50%
9,00
13,50%
13,50
13,50%
ZONA 2
AV, BR, KR, LE, MT, PA, RC, SR
ZONA 3
AG, BN, CA, CL, CS, CT, CZ,
EN, FR, IS, LT, ME, NU, OG, OR,
PE, PV, PZ, RG, RM, RN, TO,
TP, VA, VS, VV
ZONA 4
AQ, AT, CH, FE, IM, MB, MI, OT,
SP, SS, VT
ZONA 5
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL,
BO, BS, BZ, CB, CI, CN, CO, CR,
FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI,
LO, LU, MC, MN, MO, MS, NO,
PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT,
PU, RA, RE, RI, RO, SI, SO, SV,
TE, TN, TV, TR, TS, UD, VB, VC,
VE, VI, VR
Pag. 1 di 5
Convenzione n° 32501Q
Sulla base di quanto sopra indicato, il premio complessivo per ogni singolo Assicurato verrà
determinato moltiplicando il tasso annuo pro-mille finito indicato nella tabella di cui sopra, per il
numero di anni di durata della copertura scelta, per il valore assicurato del Veicolo e in base
alla zona di residenza dell’Assicurato.
Il Premio così determinato, comprensivo dell’imposta di assicurazione, sarà anticipato per
l’intero periodo di copertura della polizza ad Europ Assistance dalla Contraente e da
quest’ultima addebitato all’Assicurato unitamente alla rata mensile del finanziamento, in
frazioni mensili pari ai mesi di durata del finanziamento stesso.
L’importo totale di Premio è riportato sul Modulo di Adesione e sul contratto di finanziamento
ed è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione.
Art.11. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell’Assicurato.
Art.12. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’ Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del
rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo,
nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’ art. 1898 C.C.
Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha
peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a
decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art.13. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di
premio, successivo alla comunicazione dell’ Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia
al relativo diritto di recesso.
Art.14.
DEROGA ART.1899 C.C.
In deroga a quanto stabilito all’Art 1899 C.C. l’Assicurato avrà facoltà di recedere
annualmente dalla Polizza con preavvisto di sessanta giorni, inviando alla Contraente e
ad Europ Assistance c/o Ufficio gestione Portafogli e Contratti – Piazza Trento, 8 –
20135 Milano, lettera raccomandata A/R con effetto dalla fine dell’annualità nel corso
della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Europ Assistance provvederà, entro
sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, a rimborsare direttamente
all’Assicurato la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le
imposte.
Art.15.
CLAUSOLA
DI
RIPENSAMENTO
E
DIRITTO
DI
RECESSO
DELL’ASSICURATO
L’Assicurato può recedere dall’assicurazione, senza oneri, a mezzo di lettera raccomandata
A/R indirizzata all’Assicuratore presso il Broker scrivendo a: BROKERONLINE SERVIZI
ASSICURATIVI DB – CASELLA POSTALE 178 – 26100 CREMONA oppure all’inridizzo email: [email protected] entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del
Modulo di Adesione (clausola di ripensamento). In tal caso, la copertura assicurativa
cessa alle ore 24:00 della data di ricezione della raccomandata da parte dell’Assicuratore e
l’Assicuratore provvederà a rimborsare all’Assicurato, per il tramite del Contraente, l’importo
di Premio eventualmente già versato, al netto delle imposte di legge.
Art.16.
DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Le garanzie prestate, in base alla combinazione prescelta dall’Assicurato decorrono dalle ore
24.00 dalla data di erogazione del finanziamento e sono valide per tutto il periodo per il quale
è stato versato il premio assicurativo.
E’ escluso ogni tacito rinnovo.
Art.17.
DANNO TOTALE
In caso di danno totale del Veicolo finanziato, verrà restituita all’Assicurato la parte di premio
pagata e non goduta (al netto delle imposte) per eventuali annualità seguenti a quelle in cui è
avvenuto il sinistro.
In caso danno totale del Veicolo finanziato l'Assicurato o i suoi aventi diritto, ai fini della
richeista di restituzione del rateo di premio pagato e non goduto, devono inviare ad Europ
Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta - Ufficio
Liquidazione Sinistri, la seguente documentazione:
- dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato;
- estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA.
Art.18.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE O CESSAZIONE DALLA
CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO FINANZIATO
In caso di trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del Veicolo
finanziato, le garanzie si estinguono dal momento della vendita, della demolizione o
cessazione definitiva dalla circolazione e verrà restituita all’Assicurato la parte di premio
pagata e non goduta (al netto delle imposte) per eventuali annualità seguenti a quelle in cui è
avvenuto il sinistro.
In caso trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione della circolazione del Veicolo
finanziato l'Assicurato o i suoi aventi diritto, ai fini della richeista di restituzione del rateo di
premio pagato e non goduto, devono inviare ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza
Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, la seguente
documentazione:
A.
in caso di trasferimento di proprietà:
- copia dell’Atto di vendita;
B.
in caso di demolizione o cessazione della circolazione del Veicolo finanziato:
- copia della dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato.
SEZIONE - “CVT COMPLETA” MOD. 12476
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Centro Convenzionato: il concessionario, la filiale o l’officina autorizzata dalla rete CarGlass
che ha sottoscritto specifica convenzione con Europ Assistance.
Cristalli: sono l’insieme dei vetri di un Veicolo, costituiti da parabrezza, lunotto posteriore,
vetri laterali.
Forma di Assicurazione - Valore Totale: forma di Assicurazione che prevede la copertura
per il valore commerciale del Veicolo (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione detto
valore corrisponde al prezzo di listino). Questa forma di Assicurazione comporta
l’eventuale applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così
come previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile.
Forma di Assicurazione - Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione che prevede la
copertura fino ad un importo massimo di indennizzo indicato in polizza, con il limite del valore
commerciale del Veicolo al momento del sinistro. Questa forma di Assicurazione esclude
l’applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto
dall’art. 1907 del Codice Civile.
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio: la combustione, con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e
propagarsi.
Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si
impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola
a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da
certificato anagrafico.
Veicolo: il bene oggetto del contratto di finanziamento. Ai sensi degli artt. 47 e successivi del
nuovo codice della strada, per Veicolo si intende l’autovettura ad uso proprio e promiscuo, di
proprietà dell’Assicurato, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il cui valore
non sia superiore a Euro 65.000,00 immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del
Vaticano e con non più di 5 anni di vetustà per la garanzia Furto e Incendio.
Per i veicoli che raggiungano tale limite nel corso dell’annualità assicurativa, la Polizza
mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale.
Nel caso di cessazione della Polizza per il raggiungimento della vetustà di cui alla presente
definizione di veicolo, l’Assicurato ha la facoltà di richiedere emissione di una nuova polizza
per le garanzie ancora operanti.In deroga a quanto stabilito sopra si precisa che per le
immatricolazioni avvenute nella provincia di Caserta il valore dei singolo veicolo non potrà
essere superiore a 35.000,00 Euro e che non saranno assicurabili i veicoli rientranti in una
delle seguenti marche: Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati,
Maybach e Rolls Royce.
SEZIONE – GARANZIA FURTO INCENDIO
Art.19.
SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurato/aderente:
Ø la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Ossia,
l’intestatario al Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.) dell’autovettura.
Art.20.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, ad indennizzare i danni
materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori
anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella
garanzia che segue.
Si precisa che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga
piu’ veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro
1.000.000,00.
1. FURTO E INCENDIO DEL VEICOLO
– incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine;
– furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione
od in conseguenza del furto o rapina del Veicolo stesso, e i danni subiti dal Veicolo a
seguito di furto (consumato o tentato) di cose non assicurate che si trovino all’interno
dello stesso, con esclusione delle cose stesse.
L’assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a
seguito di furto o
rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
La presente garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.
Limiti e scoperti
La garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto per il caso di Furto meglio specificato
nella tabella che segue;
ZONE DI RISCHIO
Scoperto
Minimi liquidabili
30%
€ 1.500,00
15%
€ 500,00
AG, BN, CA, CL, CS, CT, CZ, EN, FR, IS, LT, ME, NU,
OG, OR, PE, PV, PZ, RG, RM, RN, TO, TP, VA, VS, VV
10%
€ 250,00
ZONA 4
AQ, AT, CH, FE, IM, MB, MI, OT, SP, SS, VT
ZONA 5
10%
€ 250,00
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CB, CI, CN,
CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LU, MC,
MN, MO, MS, NO, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU,
RA, RE, RI, RO, SI, SO, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UD,
VB, VC, VE, VI, VR
5%
€ 250,00
ZONA 1
BA*, BT, CE**, FG, NA, SA, TA
ZONA 2
AV, BR, KR, LE, MT, PA, RC, SR
ZONA 3
* la garanzia Furto verrà prestata con uno scoperto del 15% del danno liquidabile con un
minimo di € 1.500,00, qualora sull’autovettura sia installato un antifurto satellitare di tipo
“automatico” (ovvero in grado di segnalare automaticamente l’allarme in caso di effrazione
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Convenzione n° 32501Q
dell’autovettura e non di tipo “on demand” con allarme alla centrale operativa effettuato
direttamente dal Cliente al momento in cui viene a conoscenza del furto) e collegato a una
centrale operativa in grado di segnalare in tempo reale al Cliente l’allarme furto e di
organizzare il recupero del Veicolo rubato anche attivando le forze dell’ordine.
** scoperto del 35% con un minimo di Euro 2.000,00.
Qualora l’autovettura assicurata sia una SMART, fermo il minimo di zona, lo scoperto per le
Zone diverse dalla prima è del 15% del danno liquidabile.
Art.21.
ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a.
verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b.
derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio,
vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
c.
derivanti da trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe,
slavine e grandine;
d.
determinati o agevolati da dolo o da colpa grave della Contraente,
dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle
persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo
finanziato nonché dei trasportati;
e.
derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
f.
derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri
alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione;
g.
i danni avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni
sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle
verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
h.
ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi
fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
i.
verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
j.
causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a
fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
k.
derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di
ricovero.
Art.22.
RECUPERI
L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del recupero del Veicolo rubato o di parti
di esso, di informare subito Europ Assistance.
Il valore dei recuperi realizzati prima del pagamento del danno sarà computato in detrazione
del danno stesso.
Quanto fosse recuperato dopo il pagamento del danno, diverrà di proprietà di Europ
Assistance se questa ha pagato integralmente, se invece l’indennizzo fosse stato parziale, i
recuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sofferto.
L’Assicurato qualora Europ Assistance eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà del
Veicolo ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché
questa ne ottenga la piena disponibilità.
L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo ad
Europ Assistance l’indennizzo ricevuto.
SEZIONE – GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO
Art.23.
SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurato/aderente:
Ø la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Ossia,
l’intestatario al Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.) dell’autovettura.
Art.24.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, ad indennizzare i danni
materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza degli eventi indicati nelle garanzie che
seguono.
Si precisa che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga
piu’ veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro
1.000.000,00.
1.
RICORSO TERZI DA INCENDIO
Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi compresi i
danni provocati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato per il ricovero del Veicolo,
dall’incendio, fumo, esplosione e scoppio dell’autovettura assicurata quando lo stesso non si
trovi in circolazione a norma del Codice.
L’assicurazione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili
dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi della Legge. Europ
Assistance, pertanto, nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza dell’evento di
cui sopra, risponde fino alla concorrenza di Euro 260.000,00.
Sono comunque esclusi i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
- il proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato
dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i
discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al
punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i
predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto
essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che
si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.
Art.25.
ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a.
verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b.
determinati o agevolati da dolo o da colpa grave della Contraente,
dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle
persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo
finanziato nonché dei trasportati;
c.
derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
d.
derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri
alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
e.
causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a
fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
f.
tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole garanzie.
SEZIONE – GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI E FENOMENI
ATMOSFERICI
Art.26.
SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurato/aderente:
Ø la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Ossia,
l’intestatario al Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.) dell’autovettura.
Art.27.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, ad indennizzare i danni
materiali e diretti subiti dal Veicolo inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori anche
non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nelle garanzie
che seguono.
Si precisa che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga
piu’ veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro
1.000.000,00.
1. EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI E FENOMENI ATMOSFERICI
– tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi
di terzi in genere;
– slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti
e ciò anche quando il Veicolo non si trova in circolazione;
– la garanzia è operante anche nel caso di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria,
uragani, alluvioni, inondazioni, grandine.
La presente garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.
La garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto come specificato dalla tabella che
segue:
ZONE DI RISCHIO
Scoperto
Minimi liquidabili
30%
€ 1.500,00
15%
€ 400,00
AG, BN, CA, CL, CS, CT, CZ, EN, FR, IS, LT, ME, NU,
OG, OR, PE, PV, PZ, RG, RM, RN, TO, TP, VA, VS, VV
15%
€ 400,00
ZONA 4
AQ, AT, CH, FE, IM, MB, MI, OT, SP, SS, VT
ZONA 5
15%
€ 400,00
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CB, CI, CN,
CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LU, MC,
MN, MO, MS, NO, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU,
RA, RE, RI, RO, SI, SO, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UD,
VB, VC, VE, VI, VR
15%
€ 400,00
ZONA 1
BA*, BT, CE**, FG, NA, SA, TA
ZONA 2
AV, BR, KR, LE, MT, PA, RC, SR
ZONA 3
Art.28.
ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a.
determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone
con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della
guida, riparazione o custodia del Veicolo finanziato nonché dei trasportati;
b.
derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
c.
derivanti da Furto e Incendio;
d.
verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività,
salvo quanto previsto all’Art. “Oggetto dell’Assicurazione – Garanzia B)”;
e.
derivanti da trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe,
f.
slavine, salvo quanto previsto all’Art. “Oggetto dell’Assicurazione – Garanzia
B)”.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
g.
ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi
fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
h.
derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di
ricovero;
i.
riconducibili alla garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di
veicoli.
Europ Assistance non risponde inoltre delle spese per modificazioni o migliorie
apportate al Veicolo.
SEZIONE - ASSICURAZIONE CRISTALLI
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Convenzione n° 32501Q
Art.29.
SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurato/aderente:
Ø la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Ossia,
l’intestatario al Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.) dell’autovettura.
Art.30.
OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
La prestazione viene erogata dai Centri Convenzionati Carglass dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 8.00 alle ore 20.00 e il Sabato dalle 8.00 alle 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
A) Qualora l’Assicurato, a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale,
necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali
del Veicolo e desiderasse avvalersi per la riparazione/sostituzione dei cristalli di un Centro
Convenzionato CarGlass, la Struttura Organizzativa provvederà a metterlo in contatto con il
Centro Convenzionato più vicino.
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo della riparazione/sostituzione, nei limiti del
massimale di Euro 500,00, I.V.A. compresa, per sinistro e per anno assicurativo.
B) Qualora l’Assicurato a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale o a
fatto involontario di terzi, necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto
posteriore e/o i vetri laterali del Veicolo identificato in polizza e desiderasse avvalersi di un
Centro/Tecnico di sua fiducia, Europ Assistance, dietro presentazione di regolare fattura,
rimborserà all’Assicurato le spese sostenute per la riparazione/sostituzione dei cristalli, fino
alla concorrenza del massimale di Euro 500,00, I.V.A. compresa (ad eccezione dei casi in cui
il Contraente sia persona giuridica), per sinistro e per anno assicurativo e con l’applicazione di
una franchigia di Euro 100,00.
Per entrambe le forme scelte, l’assicurazione è comprensiva delle spese di installazione dei
nuovi cristalli.
In nessun caso, sulle parti sostituite verrà applicato il deprezzamento dovuto all’età del
Veicolo.
Art.31.
ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati da:
a. gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
b. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione
artificiale di particelle atomiche;
c. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni,
saccheggi e atti di terrorismo;
d. Dolo della Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro
dipendenti e delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del
Veicolo finanziato nonché dei trasportati;
e. appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
f. furto o rapina, consumati o tentati;
g. atti vandalici;
h. tutto quanto non è espressamente indicato nell’art. “OGGETTO E OPERATIVITA’
DELL’ASSICURAZIONE”
Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori
interni ed esterni.
Art.32.
CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Solo nel caso in cui l’assicurato, intenda avvalersi per la riparazione/sostituzione del cristallo
del Veicolo di un Centro/tecnico di sua fiducia, al ricevimento della documentazione di cui
all’art. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro”, Europ Assistance provvederà al
pagamento di quanto spettante entro i limiti del massimale di Euro 500,00, I.V.A. compresa
(ad eccezione dei casi in cui la Contraente sia persona giuridica), e con l’applicazione di una
franchigia di Euro 100,00.
NORME COMUNI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art.33.
RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O
DANNEGGIATE
1. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato
in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima
di aver ricevuto il consenso dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non
festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
2. Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma
precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell’Impresa,
l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto dall’Impresa per
l’anticipata riparazione.
3. L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino
all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver diritto ad indennità.
4. L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del
Veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire il Veicolo
o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il
relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro
corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione
all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di
sinistro.
Art.34.
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
A) PERDITA TOTALE
1. In caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, l’Impresa determina
l’ammontare del danno applicando al valore commerciale del Veicolo al momento della
decorrenza delle garanzie le percentuali di degrado indicate nella tabella seguito riportata.
B) DANNI PARZIALI
2. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, l’Impresa determina il
loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino
del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o
riparate.
Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo
prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
3. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di
prima immatricolazione del Veicolo, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il
degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o
riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere,
dell’apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e
commerciali, nonché “apparecchi audiofonovisivi”.
4. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte
apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
C) ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)
5. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del Veicolo, l’Impresa risponde dei
danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del Veicolo
stesso al momento del sinistro.
TABELLA - PERCENTUALI DI DEGRADO
VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE
Vetustà del Veicolo
Percentuale di degrado
0-6
07-12
13-24
25-36
37-48
49-60
0% - v alore a nuov o
20%
30%
35%
45%
55%
.
VEICOLI USATI
Mesi successiv i alla
Percentuale di
decorrenza della polizza
degrado
0-12
20%
13-24
25-36
37-48
49-60
30%
35%
45%
55%
Art.35.
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI – MANDATO DEI PERITI
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a)
direttamente da Europ Assistance, o da persona da questa incaricata,
con l’Assicurato o persona da lui designata;
b)
oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno da Europ Assistance ed uno dall’Assicurato on apposito atto
unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima
su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le
decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi
assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali,
senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano
sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate
al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I Periti devono:
1) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore
che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente punto
b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate
le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati sono obbligatori per le parti salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei
patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria
relativamente all’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico
di Europ Assistance e dell’Assiurato in parti uguali.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art.36.
PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Europ Assistance provvederà al pagamento dell’indennizzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla
data della liquidazione sempreché l’Assicurato o la Contraente abbia prodotto, tutta la
documentazione richiesta agli artt. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”
delle singole SEZIONI.
Europ Assistance in caso di furto totale o rapina ha inoltre facoltà, prima di pagare
l’indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà
effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo
o colpa grave della Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a
responsabilità illimitata.
Art.37.
RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI EUROP
ASSISTANCE
Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei Centri Convenzionati Europ Assistance,
il costo della riparazione verrà direttamente pagato da Europ Assistance al Centro
Convenzionato.
L’Assicurato, al momento del ritiro del Veicolo riparato, dovrà corrispondere direttamente al
Centro Convenzionato lo scoperto o il relativo minimo – ove previsti-, come risultante nella
Polizza.
Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte
apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
Art.38.
ESTENSIONE TERRITORIALE
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Convenzione n° 32501Q
A) Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un Centro Convenzionato CarGlass, la garanzia
cristalli è valida in: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
B) Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, la garanzia
cristalli è valida in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra,
Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca
continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e
Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo,
Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea
(esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale
e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Art.39.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro la Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una
denuncia accedendo al portale http://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni
(oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure
devono darne avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135
Milano, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne
hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indicando:
- la data, il luogo e le modalità del sinistro, nonché gli eventuali testimoni.
Alla denuncia devono essere allegati:
A.
in caso di furto/incendio:
- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il
sinistro;
- copia della Polizza di assicurazione R.C.A. in corso al momento del sinistro.
- ove previsto dalla garanzia, originale delle fatture relative alle spese sostenute.
B.
in caso di furto/incendio totali la documentazione dovrà essere integrata con:
- estratto generale cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- dichiarazione di perdita di possesso per furto;
- tutte le chiavi della vettura, in caso di vettura dotata di azionamento tramite
dispositivi elettronici Europ Assistance si riserva di verificare l’associazione
dispositivo/vettura direttamente con la casa costruttrice.
C.
in caso di furto seguito dal ritrovamento del Veicolo:
- il verbale di ritrovamento rilasciato dall’Autorità competente; qualora Europ
Assistance abbia già provveduto alla liquidazione totale del danno e l’Assicurato
rinunci al riacquisto del Veicolo, questi dovrà rilasciare a favore di Europ
Assistance una procura a vendere. Europ Assistance ha la facoltà, prima di
procedere al pagamento dell’indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa
istruttoria.
D.
in caso di garanzia eventi Sociopolitici e agenti atmosferici:
- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il
sinistro e la comunicazione del Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni
effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione
scritta dell’organismo competente del luogo.
Per la sola Garanzia Cristalli:
A) In caso di sinistro l’Assicurato che intenda avvalersi di un Centro Convenzionato CarGlass
dovrà:
- Interpellare telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero verde 800.069.157 (Italia)
o al numero nero 02.58.24.54.11 (Italia / Estero);
- comunicare il luogo in cui si trova;
- comunicare il numero di Polizza, il numero di targa e il tipo di Veicolo.
B) Nel caso in cui l’assicurato desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, potrà
contattare la Struttura Organizzativa e comunque, entro dieci giorni dalla data del sinistro,
dovrà darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135
Milano, indicando sulla busta "Struttura Organizzativa – garanzia cristalli " e allegando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza/ numero di targa/tipo di Veicolo/marca del Veicolo;
- le circostanze dell’accaduto;
- originale della fattura di riparazione/sostituzione, completa dei dati fiscali (P.IVA o Codice
Fiscale) dell’emittente e dell’intestatario della fattura stessa.
La Contraente/Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la
facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione
rispetto a quella indicata nella singola prestazione e/o garanzia, impegnandosi ora per allora
al suo tempestivo invio.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la
perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
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Convenzione n° 32502Q
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 12487
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione
dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1.
i Suoi dati personali comuni e - solo qualora necessario - sensibili e giudiziari (i “Dati”),
saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei,
elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: gestione della polizza,
liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione,
coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative
azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore,
adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione
amministrativo/contabile, attività statistiche);
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad
esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l’esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o
disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di
servizi strumentali o necessari all’esecuzione del contratto in Italia e all’Estero,
quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed
elaborazione dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della
postalizzazione;
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di
Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la
comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o
risulti funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all’esecuzione del
contratto o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa;
c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine,
centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici,
personale infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di
servizi), società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla
stessa incaricate, in Italia o all’Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al
punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per
attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti
facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa” quali, a titolo esemplificativo,
agenti e subagenti;
d. alla Contraente ed eventuali intermediari assicurativi.
Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di
Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4.
Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei
Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in
particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la
loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la
cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi
legittimi al trattamento scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 –
20135 Milano – Ufficio Protezione [email protected]
DEFINIZIONI GENERALI
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, ossia,
l’intestatario al Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.) dell’autovettura.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con sede in Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano.
Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del
Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993
N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n.
1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per
ciascun sinistro.
Garanzia: l’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al
riconoscimento dell’indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane
obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai
sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di
Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti
sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del
sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia
S.p.A.
Art.3. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente
disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si
applicano le disposizioni di legge.
Art.4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del
contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e
deve essere sottoscritta dalle parti.
Art.5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla erogazione delle
prestazioni/garanzie o dal rifiuto a prestarle, l’Assicurato o Europ Assistance possono
recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione
all’altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro
quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte
di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei
premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto
dell’Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia
delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri
già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i
sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine
prefissato all’art./artt. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” delle Condizioni di
Assicurazione.
Art.6. ESTINZIONE DEL RAPPORTO CON LA CONTRAENTE
In caso di estinzione del rapporto con la Contraente da parte dell’Assicurato, la copertura si
intende comunque prestata fino alla successiva scadenza di premio, senza possibilità di rinnovo
ed il premio versato si intende comunque acquisito.
Art.7. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance
non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di
compensazione.
Art.8. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni
dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in
conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.
Art.9. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in
Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano
adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale
Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.
Art.10. PREMIO
Il premio annuo per ciascun Assicurato è pari a:
Ramo Infortuni (R1): Euro 105,00 di cui imposte Euro 2,56.
Sulla base di quanto sopra indicato, il premio complessivo per ogni singolo Assicurato verrà
determinato moltiplicando il premio annuale per il numero di anni di durata della copertura.
Tale Premio unico, comprensivo dell’imposta di assicurazione, sarà anticipato per l’intero
periodo di copertura della polizza ad Europ Assistance dalla Contraente e da quest’ultima
addebitato all’Assicurato unitamente alla rata mensile del finanziamento, in frazioni mensili
pari ai mesi di durata del finanziamento stesso.
L’importo totale di Premio è riportato sul Modulo di Adesione e sul contratto di finanziamento
ed è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione.
Art.11. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell’Assicurato.
Art.12. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’ Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del
rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la
stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’ art. 1898 C.C.
Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha
peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a
decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art.13. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di
premio, successivo alla comunicazione dell’ Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al
relativo diritto di recesso.
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Convenzione n° 32502Q
Art.14.
CLAUSOLA
DI
RIPENSAMENTO
E
DIRITTO
DI
RECESSO
DELL’ASSICURATO
L’Assicurato può recedere dall’assicurazione, senza oneri, a mezzo di lettera raccomandata
A/R indirizzata all’Assicuratore presso il Broker scrivendo a: BROKERONLINE SERVIZI
ASSICURATIVI DB – CASELLA POSTALE 178 – 26100 CREMONA oppure all’indirizzo email: [email protected] entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del
Modulo di Adesione (clausola di ripensamento). In tal caso, la copertura assicurativa
cessa alle ore 24:00 della data di ricezione della raccomandata da parte dell’Assicuratore e
l’Assicuratore provvederà a rimborsare all’Assicurato, per il tramite del Contraente, l’importo di
Premio eventualmente già versato, al netto delle imposte di legge.
Art.15.
DEROGA ART.1899 C.C.
In deroga a quanto stabilito all’Art 1899 C.C. l’Assicurato avrà facoltà di recedere
annualmente dalla Polizza con preavvisto di sessanta giorni, inviando alla Contraente e
ad Europ Assistance c/o Ufficio gestione Portafogli e Contratti – Piazza Trento, 8 –
20135 Milano, lettera raccomandata A/R con effetto dalla fine dell’annualità nel corso
della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Europ Assistance provvederà, entro
sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, a rimborsare direttamente
all’Assicurato la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le
imposte.
Art.16. SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici
eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il
sinistro stesso.
Art.17. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Europ Assistance rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di
surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Art.18. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Per ciascun Assicurato, la Polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno di accettazione della
richiesta di finanziamento del premio da parte della Contraente, e, in assenza di recesso
esercitato secondo le modalità di cui agli art. “Scioglimento del contratto ex Art. 1899 C.C.” e
“Clausola di ripensamento e diritto di recesso dell’Assicurato” scade alle ore 24.00 dell’ultimo
giorno del periodo di copertura prescelta dall’Assicurato.
Il premio di polizza viene anticipato dalla Contraente in un’unica soluzione per l’intero
periodo di copertura della polizza. Tale importo viene finanziato dalla Contraente
all’Assicurato.
E’ escluso ogni tacito rinnovo.
SEZIONE I – ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Inabilità temporanea: la perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della
capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie
assicurate.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza
diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una
invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale
della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro,
indipendentemente dalla sua professione.
Veicolo: il bene oggetto del contratto di finanziamento. Ai sensi degli artt. 47 e successivi del
nuovo codice della strada, per veicolo si intende l’autovettura ad uso proprio e promiscuo, di
proprietà dell’Assicurato, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il cui valore
non sia superiore a 65.000,00 Euro immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del
Vaticano e con non più di 5 anni di vetustà per la garanzia Furto e Incendio.
Per i veicoli che raggiungano tale limite nel corso dell’annualità assicurativa, la Polizza
mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale.
Nel caso di cessazione della Polizza per il raggiungimento della vetustà di cui alla presente
definizione di veicolo, l’Assicurato ha la facoltà di richiedere emissione di una nuova polizza
per le garanzie ancora operanti.
In deroga a quanto stabilito sopra si precisa che per le immatricolazioni avvenute nella
provincia di Caserta il valore dei singolo veicolo non potrà essere superiore a 35.000,00 Euro
e che non saranno assicurabili i veicoli rientranti in una delle seguenti marche: Porsche,
Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati, Maybach e Rolls Royce.
Art.19.
SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurato/aderente:
il soggetto riportato sul Modulo di Adesione che coincide con l’intestario del
finanziamento concesso dalla Contraente per l’acquiso del Veicolo e che aderisce alla
Polizza.
Art.20.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI
1. INFORTUNI
L'assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato (inteso come il legittimo conducente)
possa subire a bordo del Veicolo. Sono compresi anche gli infortuni subiti durante le
operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di incidente stradale o di
guasto meccanico verificatosi durante il viaggio.
La garanzia comprende anche gli infortuni che l’Assicurato subisca mentre sale a bordo del
veicolo o ne discende.
Sono compresi in garanzia anche:
1) le lesioni riportate in conseguenza dell’inspirazione di gas o vapori;
2) l’annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
3) gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all’azione
del fulmine;
4) gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe.
L'assicurazione è prestata limitatamente alle conseguenze degli eventi e nei limiti degli
indennizzi per Morte e Invalidità Permanente previsti alla "Tabella indennizzi" di cui all'art. INDENNIZZI.
2. RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO
La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all’estero derivanti da stato di guerra e
insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi, se ed in quanto
l’Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all’estero.
3. MORTE
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente
alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno dell’infortunio, Europ Assistance
corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli
eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni
dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, Europ Assistance
corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per Morte, se superiore, e
quello già pagato per Invalidità Permanente; invece gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti
ad alcun rimborso.
Art.21.
VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è valida in quanto:
1. il trasporto venga effettuato in conformità alle norme di circolazione vigenti;
2. il trasporto avvenga utilizzando autovetture ad uso privato, autovetture ad uso
promiscuo, autocarri fino a 35 qli, autocaravan e camper che richiedano per la
conduzione la patente B. Sono esclusi i veicoli dati a noleggio, locazione o muniti di targa
prova;
3. il veicolo sia guidato da persona munita della regolare patente di guida, degli altri requisiti
prescritti dalla legge e di età non superiore ad anni 75;
4. il veicolo sia coperto dall’assicurazione di responsabilità civile prevista dalla legge 990
del 24.12.1969 e successive modifiche.
Art.22.
ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione valida in tutto il mondo.
Art.23.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione:
a.
gli infortuni avvenuti quando il veicolo sia in circolazione all’insaputa del
proprietario, o contro la sua volontà;
gli infortuni avvenuti quando l’Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia
b.
abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni;
c.
malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche
cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e
relative conseguenze/complicanze;
d.
gli infortuni subito in conseguenza della partecipazione a corse o gare e relative
prove di allenamento, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura
indette dall’Automobile Club Italiano;
e.
gli infortuni sofferti dall’Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o
di partecipazione ad imprese temerarie;
f.
gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, eruzione
vulcanica e inondazione;
gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo
g.
dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
h.
le ernie da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da
sforzi in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini.
L’assicurazione non è altresì operante nei confronti di coloro che, nell’espletamento
della propria attività professionale, abbiano in consegna o conducano il veicolo a
scopo di riparazione, controllo o collaudo.
Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da infortunio.
Art.24.
CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed
oggettivamente constatabili dell'infortunio.
Qualora l'Assicurato subisca, nel corso dello stesso evento, più lesioni indennizzabili secondo
quanto previsto dalla "Tabella Indennizzi", il limite massimo di indennizzabilità non potrà
superare la somma indicata nella “Tabella Indennizzi” come capitale Morte dell’art. 27.
Art.25.
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto
a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla
busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne hanno avuto la
possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia del sinistro deve essere corredata da idonea certificazione medica e deve
contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata
descrizione delle sue modalità di accadimento.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la
perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C
Art.26.
LIMITI DI ETÀ
L'assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione
mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.
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Convenzione n° 32502Q
L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte di Europ Assistance, dà
diritto all'Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali,
in qualunque momento.
Art.27.
PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato
era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita
(AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una
o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto,
si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla
concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni
inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'Art. 1 "Dichiarazioni relative alle
circostanze del rischio" riportato nelle "Norme che Regolano l'Assicurazione in
Generale" e dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
Art.28.
INDENNIZZI
L'indennizzo riconosciuto per gli infortuni che determinino Invalidità Permanente o Morte di cui
all’Art. “Oggetto dell’Assicurazione Infortuni” è quello riportato nella seguente tabella:
CAPITALE MORTE
BRACCIO
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO
400
4.000
CHIRURGICO)
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE
4.000
UNISCE TROCLEA E CAPITELLO)
AVAMBRACCIO
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO(FRATTURA TUBEROSIT RADIALE O CAPITELLO O COLLO
2.500
O CIRCONFERENZA ARTICOLARE)
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO E/O ULNA (FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO
3.500
STILOIDEO O INCISURA ULNARE)
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA
2.500
SEMILUNARE E RADIALE)
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA
400
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA
6.000
POLSO E MANO
TABELLA INDENNIZZI
TIPOLOGIA DI LESIONE
ARTO SUPERIORE (DX o SX)
Indennizzi
50.000
LESIONI APPARATO SCHELETRICO
CRANIO
FRATTURA SCAFOIDE
2.000
FRATTURA I METACARPALE
1.800
FRATTURA PRIMA FALANGE DITA
POLLICE
5.000
INDICE
3.000
MEDIO
400
400
FRATTURA CRANICA SENZA POSTUMI NEUROLOGICI
1.200
FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRATTURA
1.200
ANULARE
FRATTURA LEFORT l (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare)
2.000
POLLICE
FRATTURA LEFORT II O III (non cumulabili tra loro n con LEFORT I)
4.000
INDICE
400
400
MEDIO
400
ANULARE
400
INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA
FRATTURA ETMOIDE - FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile)
FRATTURA OSSA NASALI
400
FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO)
2.000
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE
3.500
COLONNA VERTEBRALE
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI
6.000
400
VERTEBRA)
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II VERTEBRA
8.500
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO
6.000
TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA
3.000
VERTEBRA)
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA
FRATTURA TERZA FALANGE DITA
INDICE
400
MEDIO
400
ANULARE
400
FRATTURA FEMORE
DIAFISARIA
2.000
EPIFISI PROSSIMALE (PROTESI D'ANCA)
9.500
EPIFISI PROSSIMALE NON PROTESIZZATA
2.500
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attrav erso la fossa
2.500
intercondiloidea e quella sopratrocleare)
FRATTURA ROTULA
1.500
FRATTURA TIBIA
TRATTO DORSALE
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI
2.500
ARTO INFERIORE (DX o SX)
TRATTO CERVICALE
FRATTURA CORPO III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)
FRATTURA SECONDA FALANGE DITA
6.000
DIAFISARIA
1.500
ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette
3.000
articolare fibulare)
2.000
400
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore)
400
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare)
2.000
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA E SCOMPOSTA
2.500
400
PIEDE
FRATTURA CORPO CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)
6.000
TARSO
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA CON
6.000
FRATTURA ASTRAGALO
3.500
FRATTURA CALCAGNO
4.000
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA XII VERTEBRA (PER
OGNI VERTEBRA)
FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI
VERTEBRA)
FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA
SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)
FRATTURA CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)
400
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA SENZA
400
SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)
2.500
SPINALI
2.500
BACINO
FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE
2.800
FRATTURA ACETABOLARE (PER LATO)
5.000
TORACE
FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO)
FRATTURA STERNO
400
FRATTURA CUBOIDE
2.000
400
2.000
FRATTURA DI UNA COSTA SCOMPOSTA
400
FRATTURA SCAPOLA (PER LATO)
400
400
METATARSI
FRATTURA I METATARSALE
COCCIGE
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE
FRATTURA SCAFOIDE
FRATTURA CUNEIFORME
OSSO SACRO
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE
FRATTURA PERONE
FRATTURA II O III O IV O V METATARSALE
2.000
400
LESIONI PARTICOLARI
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della
2.500
breccia)
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA
5.000
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA
6.000
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima)
5.000
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i
7.500
v alori normali)
ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente)
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE
400
15.000
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