formulario pratico della filiazione - formula - edk
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Grazia Benini FORMULARIO PRATICO DELLA FILIAZIONE Affrontando gli argomenti con esempi reali e offrendo suggerimenti pratici, la presente Opera: – riprende in esame gli aspetti più complessi legati alla procedura di formazione dell’atto di nascita sia in caso di filiazione nel matrimonio che al di fuori; – approfondisce le problematiche relative al riconoscimento successivo alla nascita; – suggerisce come affrontare le sentenze relative allo status del soggetto provenienti dall’autorità giudiziaria e propone utili soluzioni per la gestione degli atti di nascita formati all’estero; – propone un’ampia serie di modelli e schemi operativi per la corretta applicazione delle norme. Il volume riserva uno spazio importante all’istituto dell’adozione, con particolare cura nell’individuare le specifiche procedure e le criticità che l’Ufficiale dello stato civile deve affrontare nei casi di adozione interna, di adozione internazionale, di adozione di maggiorenne. Grazia Benini è Responsabile dell’Ufficio di stato civile del Comune di Rimini. Esperto e docente per le attività di formazione A.N.U.S.C.A. Collabora a DNEWS, rivista settimanale di EDK Editore per i Servizi Demografici; per lo stesso editore ha pubblicato, tra gli altri, il Formulario della Cittadinanza italiana, il manuale Trattati internazionali. Questo volume, sprovvisto del talloncino a fianco, è da considerarsi copia fuori commercio come da normativa vigente, mentre il solo numero costituisce prova d’acquisto. 68,00 i.i. COD 91500 Grazia Benini La complessità e articolazione degli eventi tutti derivanti dall’istituto della filiazione presentano spesso serie difficoltà operative che la presente trattazione affronta e risolve con un collaudato taglio pratico sempre rivolto alle concrete necessità degli Operatori, specie successivamente al recente D.Lgs. n. 154 del 28.12.2013 che ha profondamente modificato l’istituto della filiazione al di fuori del matrimonio. FORMULARIO DELLA FILIAZIONE Formazione e aggiornamento dell’atto di nascita sono adempimenti fondamentali che la legge attribuisce all’Ufficiale dello stato civile. F 42 SERVIZI DEMOGRAFICI F 42 Grazia Benini FORMULARIO PRATICO DELLA FILIAZIONE Guida operativa per l’Ufficiale dello stato civile I edizione 91 50 0 SERVIZI DEMOGRAFICI F 42 Grazia Benini FORMULARIO PRATICO DELLA FILIAZIONE Guida operativa per l’Ufficiale dello stato civile I edizione 91500 frontespizio.indd 1 01/07/14 10.02 ISBN: 978-88-6368-246-5 Cod. 91500 FORMULARIO PRATICO DELLA FILIAZIONE I edizione 2014 © 2014 - MyO S.r.l. Tutti i diritti riservati MyO S.r.l. Società soggetta a direzione e coordinamento del socio unico BI/Holding S.p.a. Distributore del marchio EDK Editore Via Santarcangiolese, loc. Torriana, n. 6 47824 Poggio Torriana (RN) Tel. 0541 311311 - Fax 0541 311344 [email protected] www.myo.it Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l’autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti e dell’editore. Finito di stampare nel mese di luglio 2014 presso ?? per conto di MyO S.r.l. 91500 frontespizio.indd 2 01/07/14 10.02 14 12.17 LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE INDICE INDICE Premessa .................................................................................................. pag. 1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA 1.1 - Le modalità ed i termini .................................................................. 1.2 - Alcune situazioni particolari ........................................................... 1.3 - Documentazione occorrente al momento della denuncia di nascita .................................................................................................... 1.4 - Chi può effettuare la denuncia di nascita ....................................... 1.5 - Il figlio nato nel matrimonio ............................................................ 1.6 - Il figlio nato al di fuori del matrimonio ............................................ 1.7 - I controlli che l’Ufficiale dello stato civile deve effettuare .............. 1.8 - Età .................................................................................................. 1.9 - Parentela o affinità ......................................................................... 1.10 - Il neonato cittadino straniero ......................................................... 1.11 - Riconoscimento di nascituro ......................................................... 1.12 - L’attribuzione del cognome e del nome ......................................... 9 »11 »17 »18 »20 »21 »22 »27 »28 »30 »30 »31 »32 2. IL RICONOSCIMENTO DELLA FILIAZIONE NATA FUORI DEL MATRIMONIO 2.1 - Condizioni ...................................................................................... »39 2.2 - Attribuzione del cognome .............................................................. »44 2.3 - Il riconoscimento in atto pubblico o testamento ............................ »47 2.4 - Il riconoscimento nel diritto internazionale privato ........................ »48 2.5 - Il riconoscimento di figlio straniero da parte di cittadino straniero .. »49 2.6 - Il riconoscimento di figlio straniero da parte di cittadino italiano ... »53 2.7 - Il riconoscimento di figlio italiano da parte di cittadino straniero ... »54 2.8 - L’ex istituto della legittimazione ..................................................... »55 3. LE AZIONI DI STATO 3.1 - Il disconoscimento ......................................................................... 3.2 - L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ......... 3.3 - La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ....................... 3.4 - La rettificazione di sesso ................................................................ »57 »59 »60 »61 4. GLI ATTI PROVENIENTI DALL’ESTERO 4.1 - Competenza alla trascrizione ......................................................... »63 4.2 - Il controllo della forma .................................................................... »64 4.3 - Il controllo sostanziale .................................................................... »64 3 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 3 25/06/14 15:07 INDICE LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE 4.4 - Il riconoscimento di nascituro all’estero ......................................... 4.5 - La paternità “fittizia” ....................................................................... 4.6 - Il cognome del cittadino italiano nato all’estero ............................. 4.7 - La Circolare del Ministero dell’Interno del 23.2.2013 .................... 4.8 - Gli atti di nascita contrari all’ordine pubblico ................................. 5.ADOZIONE 5.1 - Un cenno storico ............................................................................ 5.2 - La legge n. 184 del 4 maggio 1983 ................................................ 5.2.1 - Adozione legittimante pronunciata dal Tribunale per i Minorenni italiano ....................................................................... 5.2.2 - L’obbligo della segretezza ................................................... 5.3 - L’adozione internazionale ............................................................... 5.3.1 - Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 1993 ............ 5.3.2 - Stato non aderente alla Convenzione dell’Aja del 1993 ..... 5.3.3 - Efficacia dell’adozione internazionale ................................ 5.3.4 - L’ acquisto della cittadinanza italiana ................................. 5.3.5 - La trascrizione dell’atto di nascita ...................................... 5.3.6 - Adozione internazionale non efficace in Italia .................... 5.3.7 - L’adozione da parte di iscritti Aire ...................................... 5.4 - Gli accordi internazionali ................................................................ 5.5 - L’adozione in casi particolari .......................................................... 5.5.1 - Gli effetti dell’adozione in casi particolari .......................... 5.5.2 - L’acquisto della cittadinanza italiana ................................... 5.6 - L’adozione di maggiorenne ............................................................ 5.6.1 - L’adozione di maggiorenne straniero ................................ 5.7 - Le sentenze straniere di adozione ................................................. 6. LE SENTENZE PROVENIENTI DALL’ESTERO 6.1 - Requisiti generali ............................................................................ 6.2 - I provvedimenti di volontaria giurisdizione ..................................... 6.3 - Le sentenze di adozione ................................................................ 6.4 - I cambiamenti di cognome o nome ............................................... 7. LA GESTIONE DELLE ANNOTAZIONI 7.1 - Annotazioni da apporsi sugli atti di nascita ................................... 7.1.1 - Adozione ............................................................................. 7.1.2 - Affiliazione ........................................................................... 7.1.3 - Cittadinanza ........................................................................ 7.1.4 - Rettificazione di sesso ........................................................ 7.1.5 - Tutela, interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno ................................................................................ 7.1.6 - Matrimonio, separazione, scioglimento e nullità ................. 7.1.7 - Riconoscimento di figlio nato al di fuori del matrimonio ..... 7.1.8 - Legittimazione e disconoscimento ..................................... pag.73 »77 »79 »83 »84 »85 »87 »87 »90 »92 »93 »93 »94 »94 »95 »102 »102 »103 »104 »104 » 106 »107 »107 »109 »111 »113 »114 »116 »119 »119 »122 »122 »124 »124 »125 »127 »129 4 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 4 25/06/14 15:07 LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE INDICE 7.1.9 - Scelta, attribuzione e variazione del cognome e del nome pag.129 7.1.10 - Morte, assenza e morte presunta ..................................... »131 7.1.11 - Correzioni .......................................................................... »132 8. LA CERTIFICAZIONE DEGLI ATTI DI NASCITA 8.1 - L’estratto di nascita ........................................................................ 8.2 - L’indicazione delle generalità ......................................................... 8.3 - L’apposizione delle annotazioni ..................................................... 8.4 - La copia integrale ........................................................................... 8.5 - L’estratto di nascita su modello plurilingue .................................... 9.MODULISTICA 9.1 - Segnalazione denuncia tardiva di nascita alla procura .................. 9.2 - Legalizzazione fotografia ................................................................ 9.3 - Procura speciale ............................................................................ 9.4 - Comunicazione all’ASL nascita bambino non riconosciuto ........... 9.5 - Segnalazione al tribunale nascita bambino non riconosciuto ........ 9.6 - Denuncia di nascita – madre che non vuole essere nominata ....... 9.7 - Denuncia di nascita - madre che non può essere nominata per motivi di età .................................................................................... 9.8 - Segnalazione di riconoscimento maternità/paternità con autorizzazione ........................................................................................... 9.9 - Attribuzione nome in violazione degli artt. 34/35 del D.P.R. n. 396/2000 ........................................................................................ 9.10 -Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – assenza vincoli .......... 9.11 -Rifiuto dichiarazione riconoscimento paternità/maternità ............. 9.12 -Richiesta attribuzione cognome da parte del tribunale ................. 9.13 -Comunicazione attribuzione cognome .......................................... 9.14 -Invito al genitore a rendere consenso per riconoscimento ............ 9.15 -Invito al figlio rendere l’assenso per il riconoscimento .................. 9.16 -Richiesta al consolato normativa regolante il riconoscimento ....... 9.17 -Comunicazione di disconoscimento .............................................. 9.18 -Comunicazione di impugnazione giudiziale del riconoscimento ... 9.19 -Comunicazione di attribuzione giudiziale della paternità ............... 9.20 -Attestazione del sindaco di perdita della cittadinanza italiana ...... 9.21 -Comunicazione di impugnazione giudiziale di riconoscimento del minore ............................................................................................ 9.22 -Richiesta trascrizione atto di stato civile ........................................ 9.23 -Segnalazione al tribunale di violazione attribuzione nome su atto trascritto ......................................................................................... 9.24 -Richiesta al consolato di informazioni integrative dell’atto di nascita ................................................................................................ 9.25 -Richiesta di attribuzione del solo cognome paterno ...................... 9.26 -Richiesta attribuzione del solo cognome paterno al figlio minorenne .. 9.27 -Richiesta di ripristino del cognome originario ................................ »135 »136 »136 »138 »139 »143 »144 »145 »146 »147 »148 »149 »150 »151 »152 »153 »154 »155 »156 »157 »158 »159 »160 »161 »162 »163 »164 »165 »166 »167 »168 »169 5 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 5 25/06/14 15:07 INDICE LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE 9.28 -Richiesta di ripristino del cognome originario al figlio minorenne .. pag.170 9.29 -Rifiuto dichiarazione riconoscimento paternità/maternità da parte di cittadino straniero ...................................................................... »171 9.30 -Comunicazione al casellario giudiziale di cambiamento del cognome ............................................................................................ »172 9.31 -Richiesta copia integrale dell’atto di nascita ................................. »173 9.32 -Attestazione del sindaco di acquisto della cittadinanza italiana .... »174 9.33 -Richiesta formazione atto di nascita .............................................. »175 10. SCHEDE 10.1 -La rettificazione .............................................................................. 10.2 -La correzione .................................................................................. 10.3 -La procura speciale ........................................................................ 10.4 -La legalizzazione ............................................................................ 10.5 -La traduzione ufficiale .................................................................... 11. NORMATIVA E PRASSI 11.1.1 - Codice Civile, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - estratto dall’art. art. 231 al 290 .............................................................................. 11.1.2 - Legge 31 ottobre 1955, n. 1064, Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all’ordinamento dello stato civile ................................................................................................ 11.1.3 - D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432, Regolamento di attuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all’ordinamento dello stato civile ................................................................................................ 11.1.4 - Legge 5 giugno 1967, n. 431 Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile “Dell’adozione” ed inserimento del nuovo capo III con il titolo “Dell’adozione speciale” ............................................................... 11.1.5 - Legge 22 maggio 1974, n. 357 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 ............................................................................ 11.1.6 - Legge 14 aprile 1982, n. 164 Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso ............................................................................ 11.1.7 - Legge 4 maggio 1983, n. 184 Diritto del minore ad una famiglia - Testo coordinato, aggiornato al D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ........ 11.1.8 - Decreto Ministero dell’Interno 27 febbraio 2001, tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici ..................................................................................... 11.2.1 - Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale maggio 1993 ..................................... 11.2.2 - Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Perù in materia di adozione internazionale di minori (in relazione alla presente Convenzione il 6 luglio 1999 a Lima è stato approvato il Protocollo applicativo della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del »177 »182 »185 »187 »194 »197 »206 »207 »208 »214 »220 »220 »247 »251 6 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 6 25/06/14 15:07 LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE INDICE Perù in materia di adozione internazionale di minori) - Lima, 17 dicembre 1993 ......................................................................................................... pag.252 11.2.3 - Ministero di grazia a giustizia Circolare 23 maggio 1997 prot. 1/50-FG-40(97)1823 Legge 15 maggio 1997, n. 127, entrata in vigore il 18 maggio 1997: nuove disposizioni in materia di dichiarazioni di nascita. Lettera circolare di “istruzioni” ............................................................ »255 11.2.4 - Ministero di grazia e giustizia Circolare 1 agosto 1997, prot. 1/50-FG-40(97)1823 Legge 15 maggio 1997, n. 127, contenente nuove disposizioni in materia di dichiarazioni di nascita. Istruzioni integrative di quelle già impartite con lettera - circolare n. 1823 del 23 maggio 1997 .. »260 11.2.5 - Protocollo applicativo della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Perù in materia di adozione internazionale di minori - Lima, 6 luglio 1999 ...................................................................... »270 11.2.6 - Ministero dell’interno Circolare k28.4 del 13 novembre 2000 Acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore straniero adottato – art. 3 della legge 31.12.1998, n. 476 – Effetti della trascrizione del provvedimento di adozione ...................................................................... »275 11.2.7 - Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia in materia di adozioni internazionali - Roma 15 febbraio 2002 ...................................................................................... »278 11.2.8 - Ministero dell’interno Circolare 6 del 28 febbraio 2003 Trascrizione degli atti di nascita dei minori stranieri adottati all’estero da cittadini italiani ................................................................................................. »281 11.2.9 - Ministero dell’Interno Direzione Generale dell’Amministrazione Civile Direzione Centrale delle Autonomie Servizio Enti Locali. Circolare prot. 00103911 - 15100/15932 del 2 agosto 2001. Trascrizione delle sentenze straniere e degli atti di nascita relativi a minori stranieri adottati. .................................................................................................... »283 11.2.10 - Ministero dell’interno Circolare 12 marzo 2003 Certificazioni anagrafiche riguardanti i minori adottati ................................................... »283 11.2.11 - Convenzione relativa alla cooperazione in materia di adozione di minori tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam - Hanoi, 13 giugno 2003 ........................................................................... »284 11.2.12 - Ministero dell’interno Circolare n. 58 del 26 novembre 2004 Mutamento del cognome – comunicazione al casellario giudiziale ......... »289 11.2.13 - Ministero dell’interno Circolare 66 del 29 novembre 2004 Ricorsi avverso i provvedimenti di autorizzazione o diniego al cambiamento del nome e/o cognome ........................................................................ »290 11.2.14 - Ministero dell’interno 397 del 15 maggio 2008 Comunicazione urgente in tema di applicabilità dell’art. 98 comma 1 del DPR 396/2000 »291 11.2.15 - Ministero dell’interno Prot. n. 0005999 F397 del 4 giugno 2008 Comunicazione urgente in tema di applicabilità dell’art. 98 comma 1 del DPR 396/2000. Interpretazione estensiva ................................................ »293 11.2.16 - Ministero dell’interno Circolare n. 16/2012 Falsi riconoscimenti di paternità e obblighi degli ufficiali della state civile ............................... »295 7 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 7 25/06/14 15:07 INDICE LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE 11.2.17 - Ministero dell’interno Circolare n. 17/2012 Circolarità dei modelli plurilingue della Convenzione n. 16, relativa al rilascio di estratti di atti di state civile (CIEC: firmata a Vienna 1’8 settembre 1976) ............... pag.296 11.2.18- Ministero dell’interno Circolare n. 31/2012 Nome Andrea - sentenza Corte Suprema di Cassazione del 20 novembre 2012 ................... »296 11.2.19 - Ministero dell’interno Circolare n. 33 del 24 dicembre 2012 Legge 10 dicembre 2012, n. 219 (“Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”) ............................................................................ »297 11.2.20 - Ministero dell’interno Circolare prot. 14424 del 23 dicembre 2013 Generalità da attribuire ai cittadini stranieri a seguito di concessione della cittadinanza italiana .................................................................... »299 11.3.1 - Suprema Corte di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza 20 novembre 2012, n. 20385 ........................................................................ »311 8 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 8 25/06/14 15:07 LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE Premessa Premessa La formazione dell’atto di nascita è un adempimento fondamentale che la legge attribuisce all’Ufficiale dello stato civile unitamente al compito di aggiornarlo nel corso degli anni annotando a margine tutti gli eventi modificativi di quello status iniziale. La legge n. 219/2012, riguardante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” ed il successivo Dlgs. n. 154 del 28.12.2013 “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 “hanno inciso e modificato l’istituto della filiazione al di fuori del matrimonio e gli effetti sull’attività dell’ufficiale dello stato civile sono oggetto della presente trattazione. La parte riguardante la gestione del cognome è stata rivista alla luce della Circolare del Ministero dell’Interno del 23.12.2013 sulle generalità da attribuire ai cittadini stranieri in seguito a concessione della cittadinanza italiana. In particolare, il volume: - prende in esame la procedura e le problematiche relative alla formazione dell’atto di nascita sia in caso di filiazione nel matrimonio che al di fuori, e approfondisce le problematiche relative al riconoscimento successivo alla nascita, prestando particolare attenzione alle innovazioni introdotte sia dalla L. n. 219/2012 che dalla successiva circolare del Ministero dell’interno n. 33 del 24 dicembre 2012, con la quale sono state emanate le prime istruzioni operative; - esamina le sentenze relative allo status del soggetto che pervengono dall’autorità giudiziaria e la gestione degli atti di nascita formati all’estero e trasmessi all’Ufficiale dello stato civile per la trascrizione; - riporta numerosi quesiti risolti riguardanti casi pratici attinenti agli argomenti trattati; - è arricchito da modelli e schemi operativi che aiutano l’ufficiale di stato civile ad applicare correttamente da subito la nuova normativa. Il volume riserva uno spazio importante all’istituto dell’adozione così come si è evoluto nel tempo dalla prima legge del 1967 all’attuale disciplina, con particolare cura nell’individuare le specifiche procedure e le criticità che l’uf9 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 9 25/06/14 15:07 premessa LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE ficiale dello stato civile deve affrontare nei casi di adozione interna, di adozione internazionale, di adozione di maggiorenne. Anche questo istituto è stato rivisitato alla luce delle disposizioni inserite del Dlgs n. 154 del 28 dicembre 2013. Grazia Benini 10 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 10 25/06/14 15:07 LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE 1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA 1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA 1.1 - Le modalità ed i termini Le modalità ed i termini per rendere la dichiarazione di nascita sia per il figlio nato nel matrimonio che per il figlio nato al di fuori, sono previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 396/2000. I termini previsti sono: - entro 3 giorni dalla nascita innanzi al direttore sanitario del centro di nascita dove è avvenuta la nascita; - entro 10 giorni dalla nascita innanzi all’Ufficiale dello stato civile del Comune dove il parto è avvenuto; - entro 10 giorni innanzi all’Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza dei genitori; in caso di residenze diverse la denuncia può essere effettuata entro 10 giorni innanzi all’Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza della madre; - entro 10 giorni nel Comune di residenza del padre. In questo ultimo caso chi effettua la denuncia dovrà dichiarare che tra i genitori esiste accordo nell’effettuare la denuncia di nascita; di tale accordo, come specificato dall’art. 11 del D.M. 27 febbraio 2001 (riportato in appendice), l’Ufficiale dello Stato civile fa menzione nell’atto da lui formato, senza ovviamente entrare nel merito sulla sua reale sussistenza e veridicità. Ovunque venga effettuata la denuncia di nascita è importante ricordare che il neonato andrà inserito anagraficamente nello stato di famiglia della madre. L’articolo 7 del D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico) infatti prevede che l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata: Inserimento anagrafico a) per nascita, nell’anagrafe del Comune dove sono iscritti i genitori o nel Comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse … Una volta trascritto l’atto di nascita in parte II, serie A, l’Ufficiale dello stato civile assicurerà dell’avvenuta trascrizione il Comune che ha trasmesso l’atto. Non va dimenticato l’adempimento nel caso in cui la denuncia di nascita sia effettuata direttamente al Comune di residenza della comunicazione al Comune di nascita del nominativo del nuovo nato e gli estremi dell’atto ricevuto al fine di permettere all’Ufficiale dello stato civile del Comune sede del centro di nascita di predisporre un elenco in cui saranno inseriti i nominativi di tutti i bambini nati in quel Comu- 11 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 11 25/06/14 15:07 1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE ne ma i cui atti di nascita sono stati formati nei comuni di residenza. Tale elenco alla fine dell’anno sarà rilegato con i registri degli atti di nascita. Denuncia tardiva Se la denuncia di nascita viene effettuata oltre il termine di 10 giorni dalla nascita (ovviamente il giorno festivo fa scorrere il termine per la denuncia al giorno feriale successivo), sia che avvenga nel Comune di nascita che in quello di residenza, se diverso, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo; tali motivazioni saranno inserite al richiamo 9 dell’atto di nascita di parte I, serie B che l’Ufficiale dello stato civile del Comune o di nascita o di residenza dovrà predisporre, utilizzando la formula 41-bis: Il/la dichiarante indica come segue le ragioni del ritardo nel redigere la presente dichiarazione. Una volta formato l’atto in tal modo occorrerà darne segnalazione al Procuratore della Repubblica. (VEDI MOD. 1) L’atto sarà comunque immediatamente efficace e la nascita subito certificabile. Quesito A questo Ufficio di stato civile si è presentata una signora chiedendo il certificato di nascita del proprio figlio nato nel 2006 in ospedale. Considerato che l’atto di nascita non risultava essere presente nel registro di stato civile, a seguito di verifica è emerso che la signora non aveva provveduto alla prevista dichiarazione. Essendo ormai trascorsi 4 anni si chiede se sia possibile ricevere la dichiarazione come tardiva ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 396/2000, ovvero procedere con le modalità previste dal successivo articolo 32, omessa dichiarazione. Risposta L’articolo 31 del D.P.R. n. 396/2000 prevede che se la dichiarazione di nascita venga resa dopo il 10° giorno, il dichiarante deve indicare i motivi del ritardo e l’Ufficiale dello stato civile procede alla formazione dell’atto di nascita, informando contemporaneamente il Procuratore della repubblica del ritardo e delle motivazioni presentate. Il dichiarante deve comunque presentare la documentazione prevista, vale a dire l’attestazione di nascita, o la constatazione di avvenuto parto o la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del D.P.R. n. 396/2000. 12 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 12 25/06/14 15:07 LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE 1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA La norma non specifica quale sia il periodo entro il quale considerare una dichiarazione di nascita tardiva o omessa. Si è dell’avviso che la differenza sostanziale che intercorre tra tardiva ed omessa denuncia di nascita, è relativa al dichiarante. Nel primo caso, infatti, esiste un soggetto che, ancorché dopo un determinato periodo (breve o lungo che sia) si presenta all’Ufficiale dello stato civile e dichiara l’avvenuta nascita. Invece, si è in presenza di un’omessa dichiarazione, quando la stessa non viene fatta indipendentemente dal periodo trascorso e l’ufficiale viene a conoscenza dell’evento nascita attraverso altri canali. In questo ultimo caso, quando l’Ufficiale dello stato civile viene a conoscenza della omissione, deve immediatamente riferire al procuratore al fine di promuovere, attraverso il giudizio di rettificazione la formazione dell’atto omesso, come prevede l’art. 32 del regolamento. Dopo l’informativa, l’ufficiale non potrà più ricevere una dichiarazione, che sarebbe tardiva, di nascita, ma formerà l’atto di nascita soltanto in base al relativo decreto, in base cioè, agli elementi contenuti nel decreto del tribunale. Una delle novità introdotte dalla L. n. 127 del 15 maggio 1997 è la possibilità per i genitori di effettuare la denuncia di nascita entro i primi 3 giorni presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto l’evento nascita. Il direttore sanitario o il da lui delegato nell’esercizio di tale compito, svolge le funzioni di Ufficiale dello stato civile ed utilizza allo scopo modelli ufficiali trasmessi con circolare del Ministero di grazia e giustizia 23 maggio 1997, prot. n. 1/50-FG-40 (97) 1823 (riportata in appendice). Nella citata circolare il Ministero specifica che il termine di tre giorni fissato dal legislatore per esercitare tale facoltà è tassativo ed assolutamente improrogabile. Dopo i tre giorni ( ovviamente se il terzo giorno, calcolato da quello in cui è avvenuto il parto, è festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo) la nascita non potrà più essere dichiarata presso il centro di nascita ma dovrà essere dichiarata ( nei termini ordinari o tardivamente) soltanto all’ufficiale di stato civile del comune di nascita o a quello , se diverso, del luogo di residenza dei genitori del bambino. Ricevuta la dichiarazione di nascita, il Direttore sanitario trasmetterà entro 10 giorni la dichiarazione di nascita e l’attestazione di nascita al Comune di nascita o, su richiesta dei genitori, al Comune di residenza. La dichiarazione di nascita verrà trascritta nei registri degli atti di nascita parte II, serie B e ne verrà data assicurazione alla direzione sanitaria ed all’Ufficio dello Stato Civile del Comune dove è situato il centro di nascita se naturalmente diverso dal Comune ricevente. Omessa denuncia I termini per il direttore sanitario 13 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 13 25/06/14 15:07 1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE Quesito Questo Comune sede di importante centro di nascita, riceve continuamente dalla direzione sanitaria ai fini della trascrizione dichiarazioni di nascita relative a figli di genitori non residenti in questo Comune. Ciò comporta per l’Ufficio un aggravio di lavoro perché ogni dichiarazione deve essere trascritta e trasmessa di seguito al Comune di iscrizione anagrafica della madre. Il comma 5 dell’art. 30 del D.P.R. n. 396/2000 è al riguardo chiaro, ma è possibile richiedere alla direzione sanitaria di trasmettere la dichiarazione direttamente al Comune di residenza dei genitori? Risposta Il comma 5 dell’art. 30 del D.P.R. n. 396/2000 effettivamente dispone in tal senso ma, al riguardo, il Ministero dell’interno si è espresso in senso favorevole. Si riporta uno stralcio della circolare n. 27 del 26 novembre 2002: “Ora, nella generale fattispecie in esame, il Comune di residenza del neonato (e, quindi, di prima iscrizione anagrafica) corrisponde, con esclusione del caso di figlio di ignoti, a quello di residenza dei genitori (ovvero della madre quando gli stessi non abbiano la residenza nello stesso comune). Ciò significa che, a prescindere dal luogo e dalle modalità con cui viene resa la dichiarazione di nascita (si veda in proposito l’art. 30, commi 4 e 7, del D.P.R. citato), l’atto deve sempre (con l’eccezione, ovviamente, del caso in cui sia formato nello stesso comune) essere trascritto nel comune di residenza dell’interessato. Pertanto, ove la direzione sanitaria del centro di nascita abbia trasmesso la dichiarazione di nascita al comune dove è situato l’ospedale o la casa di cura dove è avvenuto l’evento, l’Ufficiale dello stato civile di tale Comune, dopo averla trascritta, dovrà darne comunicazione (per un’ulteriore trascrizione) al comune di residenza dell’interessato individuato tenuto conto delle pertinenti norme anagrafiche (art. 7 del D.P.R. n. 223/1989) - nel Comune di residenza dei genitori o della madre, in caso di residenze diverse. Del resto, non deve sorprendere l’utilizzazione della descritta procedura (incentrata su una “dualità” delle trascrizioni), se si considera che quando entreranno in funzione gli archivi informatici, di cui all’art. 10 dello stesso D.P.R. n. 396/2000, troverà applicazione il comma 9 del successivo art. 12 già menzionato, che, in caso di cambiamento di residenza, potrà generare una serie illimitata di trascrizioni di atti dello stato civile. (… omissis …) Fatte le necessarie considerazioni interpretative che precedono, non può, comunque sottacersi che la ratio ispiratrice del nuovo ordinamento dello stato civile è la semplificazione dei procedimenti a favore dei cittadini. È in questa luce che va vista la norma dell’art. 14 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 14 25/06/14 15:07 LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE 1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA 30, comma 4 del D.P.R. n. 396/2000 (già anticipata dall’art. 2 della L. n. 127/1997, disposizione che ha previsto la possibilità di rendere la dichiarazione di nascita innanzi al direttore sanitario). A tal proposito, quindi, si ritiene che vengano sensibilizzate le direzioni sanitarie degli ospedali e delle case di cura affinché, al momento della ricezione della dichiarazione di nascita, diano la più ampia informazione ai genitori sulla possibilità loro offerta di optare, previo comune accordo, per la diretta trascrizione di tale dichiarazione nel loro comune di residenza, evitando così, in caso di mancata scelta, che quest’ultima sia inviata, per analogo adempimento, al comune del luogo in cui è avvenuto l’evento.” Quesito Chiedo di sapere se è possibile ricevere da parte delle Direzioni sanitarie per la trascrizione nei registri degli atti di nascita, le dichiarazioni di nascita via fax o sono necessari i documenti originali. Risposta L’articolo 43, comma 6 del D.P.R. n. 445/2000 prevede che “I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.” D’altra parte, l’art. 10 del D.M. 27 febbraio 2001 prevede all’art. 10 che “le dichiarazioni di nascita rese dalla direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita, unitamente all’attestazione di nascita, sono trasmesse in originale all’Ufficiale dello stato civile competente …”. La questione viene risolta dal Ministero dell’interno con circolare 26 novembre 2002, n. 27, ad oggetto “Trascrizione delle dichiarazioni di nascita rese presso la direzione sanitaria”, nella quale il Ministero così si esprime: “... le dichiarazioni di nascita, pervenute via fax dai centri di nascita, debbono essere seguite dall’originale della dichiarazione, che costituisce elemento essenziale per la formazione dell’atto di nascita, specificando, peraltro, che qualora vi sia una notevole distanza tra il centro di nascita e l’Ufficio di stato civile comunale che deve trascrivere l’atto, l’ufficiale di stato civile possa procedere alla formazione dell’atto sulla base del fax pervenutogli dal centro di nascita, permanendo, comunque, la necessità di acquisire, nel più breve tempo possibile, l’originale della dichiarazione stessa”. Riguardo alla trasmissione della documentazione amministrativa tra la Direzione Sanitaria ed il Comune occorrerà adeguare le proce- 15 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 15 25/06/14 15:07 1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE dure a quanto introdotto dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013 che ha convertito con modificazioni, il decreto n. 69/2013, cosiddetto “decreto del fare” ed in particolare ha modificato l’art. 47 del codice dell’amministrazione Digitale, D.Lgs 82/05 la cui nuova stesura è la seguente: Art. 47 D.Lgs 82/05 - Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. 1-bis. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare. 2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71 (è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax); d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Le modalità di trasmissione Quesito Ho ricevuto dalla mia direzione di nascita una dichiarazione di nascita resa da un cittadino straniero il quale ha dichiarato di essere residente in questo Comune, così come la moglie, anch’essa cittadina straniera. Da controlli effettuati nella nostra anagrafe ho riscontrato che, mentre la signora è iscritta regolarmente in questo Comune, il marito non risulta essere iscritto. Abbiamo contattato telefonicamente la signora la quale ha chiarito che effettivamente il marito non ha ancora regolarizzato l’iscrizione anagrafica in alcun Comune italiano. Si chiede di sapere se questo Comune debba restituire senza adempimenti la dichiarazione di nascita o ci sia altra modalità per rettificare il dato errato riguardante la residenza del marito. 16 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 16 25/06/14 15:07 LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE 1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA Risposta Se ancora non avete provveduto alla trascrizione della dichiarazione di nascita nei registri dello stato civile, su richiesta dell’Ufficio, la direzione sanitaria potrebbe provvedere a correggere il dato errato e rimandarvi per la trascrizione la dichiarazione di nascita corretta. Se avete già provveduto alla trascrizione della dichiarazione di nascita contenente il dato errato, sulla base delle informazioni assunte potete tranquillamente provvedere voi direttamente alla correzione con le modalità di cui all’art. 98, comma 1 del D.P.R. n. 396/2000. La circolare del Ministero dell’interno del 4 giugno 2008, riguardante “Comunicazioni urgente in tema di applicabilità dell’art. 98 comma 1 del D.P.R. n. 396/2000. Interpretazione estensiva” estende infatti la possibilità di correggere gli errori materiali in caso di errore imputabile all’Ufficiale dello stato civile anche al caso in cui l’errore sia stato indotto da documentazione non corretta (come nel caso la dichiarazione di nascita errata). 1.2 - Alcune situazioni particolari Quando i genitori sono o entrambi iscritti all’AIRE o uno è iscritto all’AIRE e l’altro è un cittadino straniero non residente, la denuncia di nascita andrà effettuata necessariamente innanzi allo stato civile del Comune sede del Centro di nascita; in caso di denuncia effettuata innanzi al direttore sanitario lo stesso necessariamente dovrà inviare la dichiarazione di nascita allo stato civile del Comune dove è avvenuta la nascita. Sarà poi l’Ufficiale di stato civile che ha formato o trascritto l’atto a darne semplice comunicazione al Comune italiano nella cui AIRE sono iscritti i genitori del neonato. Iscritti A.I.R.E Se i genitori sono entrambi stranieri non cambia la regola legata alla residenza: se nessuno dei due genitori ha un’iscrizione anagrafica in Italia la denuncia dovrà essere effettuata necessariamente allo stato civile del Comune di nascita o se effettuata in direzione sanitaria la dichiarazione dovrà essere inviata allo stato civile del Comune di nascita. Se almeno uno dei due genitori è residente si farà riferimento a tale iscrizione anagrafica. Genitori stranieri Se il bambino nasce morto la denuncia di nascita, qualunque sia la situazione anagrafica dei genitori, va effettuata necessariamente innanzi all’Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita il quale formerà l’atto in parte I, serie A ed inserirà nel corpo dell’atto al richiamo 9, la Formula n. 41. Il genitore che effettua la denuncia deve esibire un certificato rilasciato da un sanitario che certifichi tale evento. Nato morto 17 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 17 25/06/14 15:07 1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE Il bambino nato morto non sarà inserito nell’anagrafe e in caso di residenza diversa non sarà inviato l’atto di nascita all’Ufficio di stato civile del Comune di residenza dei genitori. L’Ufficiale dello stato civile, una volta ricevuta la denuncia di nascita di nato morto in parte I, serie A rilascerà direttamente il permesso di seppellimento: Nato vivo e poi morto Se il bambino nasce vivo ma muore prima che sia effettuata la denuncia di nascita, anche in questo caso la denuncia di nascita deve necessariamente essere effettuata innanzi all’Ufficiale dello stato civile del Comune dove è avvenuta la nascita: unitamente all’attestazione di nascita sarà consegnato un certificato medico che attesta l’avvenuto decesso e al richiamo 9 dell’atto di nascita di parte I, serie A verrà inserita la Formula 40. Il bambino in questo caso sia che abbia vissuto un minuto sia per un tempo più lungo verrà inserito anagraficamente nello stato di famiglia dei genitori. Copia dell’atto così formato dovrà essere pertanto trasmessa se residenti in altro Comune, all’Ufficio di stato civile di quel Comune per la trascrizione e l’inserimento nello stato di famiglia. A parte verrà poi formato l’atto di morte e verrà rilasciata la conseguente autorizzazione al seppellimento. Gemelli Se i bambini sono gemelli, tale informazione verrà indicata nell’attestazione di nascita redatta dall’ostetrica, la quale dovrà indicare anche l’ordine della nascita: I nato, II nato, ecc. Ogni bambino avrà quindi la propria attestazione di nascita e l’Ufficiale dello stato civile dovrà formare singoli atti di nascita nel corpo dei quali dovrà risultare l’ordine di nascita ed il riferimento all’altro gemello. 1.3 - Documentazione occorrente al momento della denuncia di nascita L’attestazione di nascita Colui che effettua la denuncia di nascita, a comprova dell’avvenuto evento deve consegnare l’attestazione di nascita rilasciata da colui che ha assistito al parto. Sull’attestazione di nascita deve essere indicato il luogo dove è avvenuto il parto, colui che vi ha assistito, i dati relativi alla puerpera, il giorno e l’ora dell’avvenuto parto, il sesso del bambino, se parto singolo e plurimo ed in tal caso l’ordine di nascita. L’attestazione di nascita, come indicato dal Ministero di grazia e giustizia con circolare n. 1/50-FG-40/97/U 887 del 22 febbraio 1999 e come ribadito dal Ministero dell’interno nel suo Massimario per l’Ufficiale dello stato civile, “deve necessariamente contenere il dato relativo al nome della puerpera che va intesa come partoriente e non come madre e che diventerà tale (nel caso di filiazione naturale) solo 18 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 18 25/06/14 15:07 LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE 1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA se effettuerà lei stessa la dichiarazione di nascita o consentirà con atto pubblico di essere nominata.” L’attestazione di nascita, pur essendo un allegato alla dichiarazione di nascita non accessibile ai privati diversi dai genitori, è accessibile per questi ultimi solo per la dichiarazione di nascita. I terzi che vi abbiano interesse possono venire a conoscenza dell’evento nascita attraverso il rilascio del certificato di nascita. Se il parto è avvenuto al di fuori della struttura sanitaria ma è stato comunque seguito da un sanitario, verrà redatta un’attestazione di nascita; nel caso in cui l’assistenza sanitaria sia successiva al parto avremo una constatazione di avvenuto parto nella quale il sanitario darà atto non di aver assistito al parto di … bensì, di aver constatato l’avvenuto parto di … Nel caso in cui non vi sia stata neppure una constatazione successiva al parto, colui che effettua la denuncia produrrà una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Parto al di fuori della struttura Quesito: Ho discusso con un collega di un comune limitrofo sulla necessità di allegare nel fascicolo degli atti di nascita di parte I, serie A le attestazioni di nascita che ci vengono consegnate dai dichiaranti al momento della denuncia di nascita. Il collega sostiene che, poiché nell’atto di nascita di parte I, serie A non si appone la solita formula: “il documento prodotto, munito del mio visto, l’ho inserito nel fascicolo degli allegati a questo registro”, significa che l’attestazione non deve diventare allegato per cui viene da lui conservata nell’ufficio. La domanda è: anche degli atti di nascita di parte I, serie A occorre predisporre fascicolo nel quale inserire l’attestazione di nascita redatta dall’ostetrica? Risposta L’attestazione dell’avvenuta nascita è documento mediante il quale, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.P.R. n. 396/2000, unitamente alla dichiarazione di nascita del/dei genitore/genitori, l’Ufficiale dello stato civile redige l’atto di nascita. Il Ministero dell’interno nel D.M. 27 febbraio 2001 al secondo comma dell’art. 1 precisa che: “… a ciascuno dei registri sono allegati, in fascicoli separati per ogni atto formato, i documenti ricevuti o acquisiti dall’Ufficiale dello stato civile. Tali fascicoli sono trasmessi al prefetto assieme al secondo originale dei registri, per essere depositati presso il suo ufficio.” Pertanto l’attestazione dell’avvenuta nascita quale documento uti- 19 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 19 25/06/14 15:07 9. MODULISTICA LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE 9.4 Comunicazione all’ASL nascita bambino non riconosciuto COMUNE DI ......................................................................................................... PROVINCIA DI .................................................. ................................. lì ....................... Al Direttore Generale Azienda Unità Sanitaria Locale di …………………………………….…………. . ……………….……………..….…. OGGETTO: Denuncia di nascita di .................................................................................................... nata a …………………………………………………………….. il …………………………….. Si informa che in data odierna l'Ufficiale di Stato Civile di questo comune , ha ricevuto una dichiarazione di nascita relativa a un…… bambin……. figli……. non riconosciut…., nat… a …………………………………… ………………………………………………………………………………………... il ……………..…………………. Al…… neonat…… è stato imposto il nome di ………………………………………………………………………. ed il cognome di …………………………………………………………………………………………………….… Ai sensi di legge, si prega di voler disporre per l'iscrizione anagrafica del…... neonat….. nella convivenza intestata a codesto Ente. Distintamente. L’Ufficiale dello stato civile …………………..………………………….. 146 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 146 25/06/14 15:07 9. MODULISTICA LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE 9.6 Denuncia di nascita – madre che non vuole essere nominata COMUNE DI ......................................................................................................... PROVINCIA DI .................................................. Prot. N. ........................ Data ..................................... Al Tribunale per i Minorenni di ……..…………………..….…………….. OGGETTO: Segnalazione ai sensi dell’art. 74 della legge 4 maggio 1983 n. 184. Si comunica che in data odierna il signor ………………………………………………………..………………….… nato in …………………………………………………………………………….. il …………………………………… residente in …………………………………………………… Via …………………………………..………………… n. …………... coniugato con ………………………………………………………………………….. ha denunciato la nascita del…… figli…… ………………………………………..………………………………………………….. nat……. in …………………………………………………………………………….. il ……………………………… come nat……. da donna che non consente di essere nominata. Si allega copia dell’atto di nascita. Il dichiarante ………………………………………………. L’Ufficiale dello Stato Civile …………………………..……………....…. 148 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 148 25/06/14 15:07 9. MODULISTICA 9.12 LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE Istanza ex art. 262 c.c. per attribuzione del cognome Al Tribunale Ordinario di ………………………………… I/il/la sottoscritti/o/a: (padre) nome …………..………. cognome…………….………… nato il …./…./……….. a ……………….……. prov. (……) residente a ……………………….……. prov. (………) all’indirizzo …………………………….……. telefono …………………………… cellulare …………………………… e-mail …………………………………… (madre) nome …………..………. cognome…………….………… nata il …./…./……….. a ……………….……. prov. (……) residente a ……………………….……. prov. (………) all’indirizzo …………………………….……. telefono …………………………… cellulare …………………………… e-mail …………………………………… PREMESSO che il minore: nome ………………………………. cognome…………………… nato/a il …./…./……….. a ……………….……. prov. (……) residente a ……………………….……. prov. (………) all’indirizzo …………………………….……. è figlio/a delle parti (o della parte) istanti/e ed è stato/a riconosciuto/a quale figlio/a del padre (ripetere nome e cognome del padre) ………………………………….….……. successivamente alla madre, con dichiarazione resa all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di ………….…………… prov. (………) in data …./…./……….. CHIEDE/CHIEDONO che l’Ill.mo Tribunale adito voglia, con decreto, stabilire per il minore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 262 c.c. L’attribuzione del cognome paterno in aggiunta a quello materno L’attribuzione del cognome paterno in sostituzione di quello materno Il mantenimento del cognome materno con conseguente assunzione da parte del minore del seguente cognome: (scrivere il cognome) ………………………………………………………………………………….……..….……. Le dichiarazioni contenute nella presente istanza costituiscono dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ………………………………………, lì …./…./……….. Le Firme ………………………………………………… ………………………………………………… Allegati: copia integrale dell’avvenuto riconoscimento copia dei documenti d’identità nota d’iscrizione a ruolo marca da bollo da 27,00 euro 154 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 154 25/06/14 15:07 LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE 9. MODULISTICA Comunicazione attribuzione cognome 9.13 COMUNE DI ......................................................................................................... PROVINCIA DI .................................................. Al......... signor......... ................................................................................... ................................................................................... .................................................................... Si comunica che, con decreto trascritto nei registri dello stato civile di questo comune e comunicato all’anagrafe del comune di …………………………………………………………………………………………….. in data ………………………... il Tribunale di ……………………………………………………………………….. ha attribuito a …………………………………………………………………………………………………………….. il cognome di: “………………………………………………………….…………………………………………….…” Distinti saluti. L’ufficiale dello Stato civile ……………………………………………… 155 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 155 25/06/14 15:07 9. MODULISTICA 9.14 LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE Invito al genitore a rendere consenso per riconoscimento COMUNE DI ......................................................................................................... PROVINCIA DI .................................................. RACCOMANDATA Data ………………………….. Al…….. signor…….. ................................................................................... ................................................................................... .................................................................. Si comunica che in data ………………………..…… il Notaio Dott.: ……………………………………………………………………………………………………………………………. ha trasmesso a questo ufficio un atto pubblico redatto in data ………………………………… nel quale il/ la sig…...: ……………….……………………………………………………………………………………………….. nat…… a …………………………..………………………………………………….. il ………..…………………… riconosce la paternità /maternità di ……………………………………………………………….……………… nat……. a ………………………………………………………………………..….. il ……………………………… già da lei riconosciuto al momento della nascita. Poiché ai sensi dell’art. 250, 3° comma del C.C., il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, la S.V. è invitata a presentarsi o di contattare al più presto questo ufficio al fine di rendere la dichiarazione prevista. Distinti saluti. L’Ufficiale dello Stato Civile ………..………………………………..…. 156 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 156 25/06/14 15:07 LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE 9. MODULISTICA 9.33 Richiesta formazione atto di nascita COMUNE DI ......................................................................................................... PROVINCIA DI .................................................. Data………………… Al Tribunale per i Minorenni di ….…………………………….……..…. Formazione atto di nascita relativo a: OGGETTO: ……………………………………………………………………………………………………………….…… nat.. a ……………………………………………………….……il………………………………………….. da………………………………………………………………..e da………………………………………... Ai sensi dell’articolo 100 del D.P.R. 396/2000 si chiede cortesemente di disporre la formazione dell’atto di nascita del….. minore come in oggetto indicato, adottat… da …………..……………………………………..…… e da ………………………………..……………………………… con sentenza emessa da codesto Tribunale per i Minorenni n……………………….… in data………….……, trascritta nei registri di nascita di questo Comune Anno ……………. al n……….….p.II s.B , in quanto l’atto di nascita del minore risulta essere irreperibile. Rimanendo in attesa porgo distinti saluti L’Ufficiale dello stato civile …………………………..……..…. 175 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 175 25/06/14 15:07 LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE 10. SCHEDE 10. SCHEDE SCHEDA N. 10.1 - LA RETTIFICAZIONE Definizione Per rettificazione si intende un procedimento a carattere giurisdizionale di volontaria giurisdizione (senza contradditorio) atto a rimediare errori od omissione materiali incorse nella redazione degli atti. Per tutti gli anni di vigenza del precedente Regolamento dello stato civile, il procedimento della rettificazione è stato l’unico rimedio per poter procedere a “correggere” ogni situazione di anomalia presente nell’atto. La Corte di Cassazione, infatti, più volte nel corso degli anni aveva precisato che “il procedimento della rettificazione degli atti dello stato civile è ammissibile ogni volta che sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo le previsioni di legge e quale risulta dall’atto di stato civile per un vizio, comunque e da chiunque originato, nel procedimento di formazione di esse.” Con l’entrata in vigore dell’attuale Regolamento, e l’introduzione dell’istituto della correzione, il ricorso a tale istituto è stato molto ridimensionato. Il procedimento della rettificazione è disciplinato dagli artt. 95 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000: Art. 95 - Ricorso 1. Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell’Ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento. 2. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1. 3. L’interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale. Art. 96 - Procedimento 1. Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’Ufficiale dello stato civile. 177 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 177 25/06/14 15:07 10. SCHEDE LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE 2. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare. 3. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile nonché, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione, l’articolo 455 del codice civile. Art. 97 - Atti dell’autorità diplomatica e consolare 1. Le disposizioni di cui agli articoli 95 e 96 si applicano, altresì, per gli atti di competenza dell’autorità diplomatica o consolare. E’ competente in tal caso il tribunale nel cui circondario è registrato o avrebbe dovuto essere registrato l’atto da rettificarsi. Art. 100 - Competenza 1. I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia, ed a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia, nei casi in cui non sia utilizzabile la procedura di cui all’articolo 20. La competenza spetta al tribunale nel cui circondario si sarebbe dovuto registrare l’atto ovvero al tribunale per i minorenni che ha pronunciato sull’adozione di minore straniero. Chi può chiedere la rettificazione Dal punto di vista procedurale il ricorso può essere promosso dalla parte che vi ha interesse con istanza diretta al Tribunale competente e dal Procuratore della Repubblica poiché ricorrono gli estremi dell’interesse pubblico. Richiesta di rettificazione potrà essere effettuata anche dall’Ufficiale dello stato civile il quale si dovrà rivolgere al Procuratore della Repubblica rappresentandogli la necessità di promuovere il procedimento innanzi al Tribunale. Seguono due fac-simili di richiesta al Procuratore della Repubblica al fine di promuovere con lo strumento della rettificazione l’annullamento e la formazione di un atto. 178 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 178 25/06/14 15:07 LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE 10. SCHEDE COMUNE DI ......................................................................................................... PROVINCIA DI .................................................. Ufficio dello Stato Civile Data ………………. Ill.mo Procuratore della Repubblica ……..………………..….……………..……. OGGETTO: Annullamento trascrizione atto di nascita Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ………………...........……………… PREMESSO • che in ……………………….. l’Ufficiale dello Stato civile trascriveva su richiesta del Consolato d’Italia in ……………………. un atto di nascita relativo a …………………………. nat…... a ………………………………………………………………………..……………… il…………………………………………; • che in data ………………......................….. il medesimo atto era già stato trascritto nel Comune di ………………………………..; CHIEDE di promuovere innanzi al Tribunale, ai sensi degli artt. 95 e segg. del D.P.R. 3.11.2000 n. 396, la cancellazione dell’atto n. ……… II B Anno……… del registro degli atti di nascita in quanto già trascritto, mediante il procedimento della rettificazione. Si allegano: a) copia integrale dell’atto di nascita da annullare; b) copia integrale dell’atto precedentemente trascritto. L’Ufficiale dello Stato civile ……………………………………. 179 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 179 25/06/14 15:07 10. SCHEDE LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE COMUNE DI ......................................................................................................... PROVINCIA DI .................................................. Ufficio dello Stato Civile Data ………………. Ill.mo Procuratore della Repubblica ……..………………..….……………..……. OGGETTO: Richiesta formazione atto di nascita Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di …………………………………………………………………….... PREMESSO • che il signor ………………………….……. è nato in ………………….…….. il……………, da ……………….…………….……… e da ……………………………..…………..………….; • che con sentenza del Tribunale per minorenni di ..…………………………..…………… in data …….………….. è stato adottato da ………………………….…………………….. ai sensi dell’art. 44 della legge 184/1983 acquistando automaticamente la cittadinanza italiana ed il nuovo cognome ………………………...……………...; • che in seguito all’adozione non si è provveduto alla trascrizione dell’atto di nascita il quale nonostante diverse ricerche effettuate da questo ufficio risulta introvabile; • che la stessa Autorità …………………….. ha dichiarato che il certificato di nascita originale, del quale si è conservata qualche vecchia copia, è stato ritirato e distrutto in conformità con la legislazione vigente; • che al signor ………………………………….. necessita ora la certificazione estratta dall’atto di nascita trascritto; CHIEDE di promuovere innanzi al Tribunale, ai sensi degli artt. 95 e segg. del D.P.R. 3.11.2000, n. 396, la formazione di un nuovo atto di nascita con il procedimento della rettificazione dal quale risulti che: ……………………………….….. è nat….. a ………………………………….… il ………………., da ………………………………...…….. e da ……………………......……………………...…….. Una volta formato l’atto sarà cura di questo Ufficio annotare la successiva adozione ed il matrimonio dello stesso avvenuto il ……………………………………………………. Si allegano: a) le copie in possesso dell’interessato e la dichiarazione dell’Autorità ……………………; b) copia della sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di ……………………….… . L’Ufficiale dello Stato civile ……………………………………. Procedura Il Tribunale provvede sulla domanda in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero e gli interessati e, ove occorra, il giudice tutelare. Al termine della procedura, copia del decreto viene trasmessa d’ufficio allo stato civile il quale apporrà l’annotazione di cui alla Formula n. 190 a margine dell’atto da rettificare. 180 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 180 25/06/14 15:07 LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE 10. SCHEDE Cambiamento di status Come più volte ribadito dal Ministero dell’interno, il procedimento della rettificazione è indispensabile quando la correzione richiesta porterebbe ad una modifica sostanziale del contenuto dell’atto o quando porterebbe ad un cambiamento dei diritti di status derivanti dall’atto. Per esempio, se il minore è stato dichiarato figlio naturale non sarà possibile procedere a correzione in conseguenza all’esibizione da parte dell’interessato di un certificato di matrimonio, dovendosi invece far ricorso alla procedura della rettificazione. Segue un fac-simile di richiesta di rettificazione di status. COMUNE DI ......................................................................................................... PROVINCIA DI .................................................. Data ………………. Ufficio dello Stato Civile Ill.mo Procuratore della Repubblica ……..………………..….……………..……. OGGETTO: Rettificazione di status dichiarato alla denuncia di nascita Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di……………………. PREMESSO • che in data …….. l’Ufficiale dello Stato civile riceveva dichiarazione di nascita da parte di …………………….…. la quale dichiarava, esibendo allo scopo attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica, che in data …………… era nato dall’unione con uomo non parente né affine nei gradi che ostano al riconoscimento , un bambino di sesso ……….al quale ha imposto il nome di ………………...; • che in data ……... si è presentata la signora unitamente al signor …..………….. esibendo un atto di matrimonio dal quale risulta che gli stessi sono coniugati dal …………… e dichiarando che il marito è il padre del bambino; • che la signora ha dichiarato che al momento della denuncia di nascita non aveva ben compreso a motivo della scarsa conoscenza della lingua italiana quanto poi sottoscritto; CHIEDE di promuovere innanzi al Tribunale, ai sensi degli artt. 95 e segg. del D.P.R. 3.11.2000 n. 396, la rettificazione dell’atto n. ………….. II B Anno ……….…… del registro degli atti di nascita nel seguente modo: là dove scritto “nato dall’unione con uomo né parente né affine nei gradi che ostano al riconoscimento”, deve dirsi ed intendersi: ”nato da ……………………. marito della dichiarante”. Si allegano: a) copia integrale dell’atto di nascita da rettificare; b) copia dell’atto di matrimonio esibito. L’Ufficiale dello Stato civile ……………………………………. 181 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 181 25/06/14 15:07 LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE 11.2.20 Ministero dell’interno Circolare prot. 14424 del 23 dicembre 2013 Generalità da attribuire ai cittadini stranieri a seguito di concessione della cittadinanza italiana 1. Considerazioni introduttive. Nel quadro delle misure organizzative e funzionali volte ad una semplificazione dei processi amministrativi, questo Dipartimento ha richiesto al Consiglio di Stato un parere in materia di attribuzione delle generalità ai cittadini stranieri nell’ambito dei procedimenti di concessione della cittadinanza. E’ noto il fatto che il preambolo di qualsiasi decreto di conferimento della cittadinanza italiana identifica l’interessato con le generalità che gli sono state attribuite nel Paese di cui è originario, desunte dall’atto di nascita. Il dispositivo, viceversa, attribuisce al medesimo il primo “prenome” indicato nell’atto di nascita e il cognome del ramo paterno. Quanto sopra in applicazione della normativa nazionale, che rinviene le sue fonti nel Codice civile e nel regolamento di stato civile d.P.R. 396 del 2000, e nelle disposizioni di cui alla legge 31/05/1985 n. 218, recante “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, con la quale sono stati recepiti i principi contenuti in materia nella convenzione di Monaco del 5/09/1980, ratificata con legge n. 950 dei 19.11.1984, che all’art. 1, comma 1, ha stabilito: “I nomi e i cognomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadino”. Sempre più numerosi, tuttavia, sono i casi di neocittadini italiani i quali, una volta entrati nella titolarità del nuovo 11. NORMATIVA E PRASSI status civitatis, attivano il procedimento amministrativo per modificare il proprio nome, riallineandolo a quello indicato nel preambolo del decreto di conferimento; tutto ciò determinando un notevole aggravio dei procedimenti amministrativi in materia. La distonia ordinamentale, in definitiva, nasce dal fatto che, all’atto della redazione del decreto di cittadinanza, il soggetto interessato non è ancora considerato cittadino italiano, dovendo il provvedimento essere ancora firmato dal Presidente della Repubblica e notificato al soggetto medesimo il quale, solo a questo punto, potrà giurare e divenire a tutti gli effetti cittadino. Tale modus operandi si basava finora su una rigorosa interpretazione dell’art. 15 della legge 5 febbraio 1992 del 91 secondo cui: “L’acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall’articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. La normativa sul cambio del nome, viceversa, è stata pensata e scritta per chi è già cittadino italiano. Di qui il doppio passaggio: 1) procedimento della cittadinanza e redazione del relativo decreto di conferimento secondo la normativa nazionale applicabile in quel momento; 2) eventuale procedimento successivo di cambio del proprio nome. Peraltro è noto che, con riferimento al punto 2), a seguito del d.P.R. n. 54 del 13 marzo 2012, concernente il “Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 10 maggio 2012 (G.U. n. 108), il Prefetto è stato individuato quale unica autorità 299 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 299 25/06/14 15:08 11. NORMATIVA E PRASSI decisionale in materia, con la conseguenza che le sempre più frequenti istanze di cambiamento del cognome avanzate da neo cittadini italiani sono destinate sempre di più a determinare aggravi procedimentali presso le Prefetture e gli Uffici comunali d’Anagrafe e Stato civile. 2. Soluzione ipotizzata dal Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione Questo Dipartimento, nella citata richiesta di parere ha, fra l’altro, proposto al Consiglio di Stato la soluzione di non applicare la normativa vigente per contrasto con i principi dell’ordinamento comunitario. Fino ad oggi, infatti, la doppia fase di definizione del decreto di concessione della cittadinanza e di modifica delle proprie generalità anagrafiche veniva giustificata sulla base della legge 19 novembre 1984, n. 950 recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi adottate a Monaco il 5 settembre 1980”. In particolare l’art. 1 della Convenzione sulla legge da applicare ai cognomi e nomi stabilisce che “I cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello stato di cui è cittadino. A questo solo scopo, le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato. In caso di cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello Stato della nuova nazionalità”. Tale normativa, tuttavia, è parsa in contrasto con i principi comunitari connessi alla cittadinanza europea, ovvero al divieto di discriminazione effettuata in base alla nazionalità e alla libertà di circolazione di cui agli artt. 18, 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (ex articoli 12, 17 e 18 del TCE). Queste disposizioni, infatti, sono sem- LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE brate a questo Dipartimento, anche sulla scorta di quanto osservato dalla Corte di Giustizia della UE, offrire una tutela rinforzata, rispetto agli ordinamenti nazionali, ai diritti della personalità, fra i quali certamente va ascritto quello al nome e alla propria identità. In altri termini, il diritto al nome, come interpretato in ambito comunitario, consentirebbe, per il caso qui in esame, di conservare il proprio prenome e cognome di origine a prescindere dalle leggi dello Stato dell’Unione europea ove la persona decidesse di stabilirsi acquisendone la relativa cittadinanza. A supporto di questa tesi, sono state segnalate ai giudici di Palazzo Spada due sentenze comunitarie. La prima è la C ‑ 353/06 del 14.10.2006, secondo cui: “il fatto di essere obbligati a portare, nello Stato membro di cui si è cittadini, un cognome differente da quello già attribuito e registrato nello Stato membro di nascita e di residenza è idoneo ad ostacolare l’esercizio del diritto a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; sancito dall’art. 18 CE”. La seconda pronuncia è, invece, C – 148/02 in base alla quale: “...gli artt. 12 CE e 17 CE devono essere interpretati nel senso che ostano al fatto che, in circostanze come quella della causa principale, l’autorità amministrativa di uno Stato membro respinga una domanda di cambiamento del cognome per figli minorenni residenti in questo Stato e in possesso della doppia cittadinanza, dello stesso Stato o di un altro Stato membro, allorché la domanda è volta a far sì che i detti figli possano portare il cognome di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della tradizione del secondo Stato membro”. Anche la Corte costituzionale, peraltro, ha dimostrato particolare sensibilità alla tutela del diritto al nome ponendolo in relazione con il principio personalista di cui all’art. 2 della Cost. e giustificando, anche 300 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 300 25/06/14 15:08 LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE nell’ordinamento nazionale, un graduale e parziale superamento di quel principio di derivazione romanistica che stabilisce il riconoscimento di una prevalenza del cognome paterno su quello materno. Ed infatti, con sentenza n. 13/1994, la Consulta ha affermato che il cognome “gode di una distinta tutela nella sua funzione di strumento identificativo della persona e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità” e che l’identità personale costituisce un bene in sé, come diritto di ciascuno a “essere se stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla vita associata...”. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, questo Dipartimento ha dunque evidenziato un contrasto fra la normativa nazionale con i principi comunitari, come interpretati e specificati dalla Corte di Giustizia, in forza del quale si sarebbe potuta giustificare una “non applicazione” della norma statale. Tale fenomeno si verifica quando quest’ultima entra in contrasto con norme comunitarie che abbiano i caratteri della compiutezza e dell’immediata applicabilità, fatto salvo, nella diversa ipotesi in cui le norme UE non risultino immediatamente applicabili, il controllo di costituzionalità della Consulta (cfr. Corte costituzionale, sent., n. 170 del 1984) sulle leggi e gli atti aventi forza di legge. Al riguardo, sia la giurisprudenza della Corte costituzionale che quella comunitaria hanno ricondotto al concetto di norme comunitarie compiute e immediatamente applicabili: » i regolamenti comunitari (cfr. sent. Corte costituzionale 170 del 1984); » le sentenze della Corte di Giustizia (Corte cost. 389 del 1989; Cass. Civ., S.L., n. 3841 del 2002); » le direttive dotate dei caratteri della compiutezza (Corte di Giustizia, C 103/88 e C – 129/96; Corte costituzionale, n. 64 11. NORMATIVA E PRASSI del 1990 e n. 168 del 1991; Cons. Stato, VI, 843 del 1996; Corte di cassazione, S.L. 1271 del 1995). Alla luce di ciò, è stato dunque rilevato un contrasto tra la citata legge 950 del 1984, nella parte in cui dà esecuzione all’art. 1, secondo comma, della Convenzione sulla legge da applicare ai cognomi e nomi, e le sentenze della Corte di Giustizia che riconoscono, rispetto al nostro diritto nazionale, una più ampia tutela del diritto al nome, con una conseguente “non applicabilità” della normativa italiana. Non è, tra l’altro, sfuggita a questo Dipartimento l’obiezione che, riferendosi la sopra citata giurisprudenza comunitaria in modo specifico ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, l’ipotesi di soluzione in esame la si sarebbe potuta praticare per i soli comunitari. Tuttavia, si è ritenuto possibile sostenere che la tutela del diritto al nome, intesa come parte della più ampia tutela della personalità umana e della vita privata di ciascun individuo, sia assicurata dall’ordinamento comunitario a tutte le persone siano esse o meno cittadini comunitari. Ciò in forza di disposizioni normative contemplate dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 8) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 1 e 3), le quali espressamente utilizzano i termini “individuo” e “persona” e non quello di “cittadino comunitario”, in armonia peraltro con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948. Si è, in definitiva, profilata al Consiglio di Stato l’ipotesi che l’interessato, all’atto della presentazione dell’istanza, possa indicare gli elementi del proprio nome, nell’ambito delle generalità così come specificate nell’atto di nascita del Paese di origine, senza più, una volta divenuto cittadino italiano, attivare il procedimento 301 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 301 25/06/14 15:08 11. NORMATIVA E PRASSI di modifica del proprio prenome o cognome o di entrambi. 3. II Parere del Consiglio di Stato. In Consiglio di Stato, con parere n. 850 del 22 febbraio 2013 (allegato 1), ha sostanzialmente accolto la soluzione esegetica proposta da questo Dipartimento, che consente di ritenere “non applicabile” la normativa nazionale relativa all’attribuzione delle generalità ai neo cittadini italiani, in quanto in contrasto con la normativa internazionale alla luce dei principi comunitari. Per i giudici di Palazzo Spada, sia nell’ordinamento nazionale che in quello comunitario è rinvenibile un diritto assoluto e costituzionalmente tutelato al nome nella sua globalità, in quanto espressione dell’identità personale di ciascuno. In questo senso si sono espressi da tempo la Corte costituzionale e la Corte di Cassazione. Secondo la Consulta, infatti, il cognome gode di una distinta tutela nella sua funzione di strumento identificativo della persona e, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. La tutela del cognome è, in definitiva, funzionale alla tutela dell’identità personale, la quale costituisce un bene in sé, come diritto di ciascuno a essere se stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla vita associata (sentenza n. 13/1994). Ad adiuvandum, anche l’Organo giurisdizionale della Nomofilachia ha affermato che «[è] dato ormai incontrovertibile che il cognome nel nostro ordinamento giuridico non svolge solo una funzione pubblicistica, tesa a offrire una tutela della famiglia consentendo ai suoi membri di essere identificati come appartenenti a un determinato nucleo familiare, ma assolve anche a una fondamentale funzione di natura privatistica, quale strumento LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE identificativo della persona. La protezione dell’identità personale, immancabilmente contraddistinta da peculiari connotati morali, cultural ideologici, trova, infatti il suo nucleo centrale nella tutela del nome, che viene considerato non tanto come mezzo necessario di individuazione del singolo nell’ambito dei soggetti di un ordinamento giuridico secondo principi normativi di interesse generale, quanto piuttosto nella sua corrente qualità di simbolo emblematico della identità personale di un individuo e quindi come aspetto, meritevole di protezione, della personalità umana» (Corte di Cassazione, I sezione, con sentenza n. 12641 del 2006). Peraltro, i principi comunitari connessi alla cittadinanza europea, al divieto di discriminazione effettuata in base alla nazionalità e alla libertà di circolazione di cui agli artt. 18, 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (ex articoli 12, 17 e 18 del TCE) sembrano, ad avviso del Consiglio di Stato, effettivamente deporre nel senso che la normativa italiana sull’attribuzione del nome allo straniero che acquisiti la cittadinanza dello Stato sia illegittima. In base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE il diritto al nome consentirebbe di conservare il proprio prenome e cognome di origine a prescindere dalle leggi dello Stato dell’unione europea ove la persona decidesse di stabilirsi acquisendone la relativa cittadinanza. Il diritto al nome è, peraltro, tutelato anche in via diretta dalla Carta di Nizza, oramai entrata a pieno titolo nel diritto primario dell’Unione Europea, in forza della nuova formulazione dell’art. 6 del Trattato UE. Segnatamente l’art. 7 stabilisce che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni” Tale disposizione, analoga a quella contenuta nell’art. 8 CEDU, deve essere interpretata in conformità alla stessa, ai sensi dell’art. 52, comma 3 della Carta, 302 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 302 25/06/14 15:08 LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE secondo cui “laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa”. Ne discende che, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo in ordine al citato art. 8, la tutela della vita privata e familiare comprende il diritto al nome, in quanto coessenziale all’identificazione della dimensione personale del singolo. Non vi è dubbio, prosegue il parere n. 850 del 2013, che una normativa che subordini, al momento dell’acquisto della cittadinanza in uno Stato membro dell’unione Europea, il riconoscimento del proprio nome ad una procedura che eccede quella strettamente necessaria per codesto acquisto, caratterizzata altresì da valutazioni discrezionali dell’Autorità pubblica, costituisca una restrizione sproporzionata della libertà di circolazione e una violazione del principio di non discriminazione nonché una restrizione indebita e non giustificata da motivi di interesse generale di un diritto fondamentale della persona Se, sotto il primo profilo, la violazione viene in rilievo solo nei confronti dei cittadini comunitari, fermo restando che negli altri casi si tratta pur sempre di soggetti destinati a diventarlo, sotto il secondo profilo esso opera con riguardo a qualsiasi straniero, poiché il diritto comunitario intende tutelare all’interno dell’Unione Europea il diritto al nome di chiunque vi si trovi. Orbene, accertato che la normativa italiana contrasta con il diritto comunitario, la prevalenza di quest’ultimo non è automatica, poiché la legge italiana ha origine internazionale pattizia. 11. NORMATIVA E PRASSI Ed è proprio in questo punto del parere che va rinvenuta la chiave di volta dell’intero impianto argomentativo, dovendo il contrasto della normativa italiana essere desunto da un’interpretazione della normativa internazionale alla luce dei principi comunitari applicabili negli ordinamenti degli Stati membri. In altri termini, la normativa nazionale va “non applicata” non già perché in contrasto con il diritto internazionale e comunitario, bensì perché attuativa di accordi internazionali a loro volta in contrasto con il prevalente ordinamento comunitario, nella parte in cui quest’ultimo assicura, in materia di diritti della personalità, una più ampia tutela. Ed infatti, osserva il Consiglio di Stato, in ordine al rapporto tra diritto comunitario e gli accordi stipulati dagli Stati membri nella stessa materia, le regole generali sono fissate dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, all’art. 30: “1. Salvo quanto disposto dall’art. 103 della Carta delle Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi di Stati parti a trattati successivi aventi per oggetto la stessa materia sono determinati in conformità a quanto stabilito nei paragrafi seguenti. 2. Quando un trattato specifica che esso è subordinato a un trattato anteriore o posteriore o che non deve essere considerato come incompatibile con questo altro trattato, le disposizioni di quest’ultimo prevalgono. 3. Quando tutte le parti a un precedente trattato sono anche parti a un trattato posteriore, senza che il trattato anteriore si sia estinto o che la sua applicazione sia stata sospesa in virtù dell’art. 59, il trattato anteriore si applica soltanto nella misura in cui le sue disposizioni sono compatibili con quelle del trattato posteriore. 4. Quando le parti ad un trattato anteriore non sono tutte parti al trattato posteriore: nei rapporti fra gli Stati parti ai due trattati la regola applicabile è quella enunciata al paragrafo 3; nei rapporti fra uno Stato 303 91500 La filiazione e l'ufficiale di stato civile.indd 303 25/06/14 15:08