formulario pratico della filiazione - formula - edk

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formulario pratico della filiazione - formula - edk
Grazia Benini
FORMULARIO PRATICO DELLA FILIAZIONE
Affrontando gli argomenti con esempi reali e offrendo suggerimenti pratici, la presente
Opera:
– riprende in esame gli aspetti più complessi legati alla procedura di formazione
dell’atto di nascita sia in caso di filiazione nel matrimonio che al di fuori;
– approfondisce le problematiche relative al riconoscimento successivo alla nascita;
– suggerisce come affrontare le sentenze relative allo status del soggetto provenienti
dall’autorità giudiziaria e propone utili soluzioni per la gestione degli atti di nascita
formati all’estero;
– propone un’ampia serie di modelli e schemi operativi per la corretta applicazione
delle norme.
Il volume riserva uno spazio importante all’istituto dell’adozione, con particolare cura
nell’individuare le specifiche procedure e le criticità che l’Ufficiale dello stato civile
deve affrontare nei casi di adozione interna, di adozione internazionale, di adozione
di maggiorenne.
Grazia Benini è Responsabile dell’Ufficio di stato civile del Comune di Rimini.
Esperto e docente per le attività di formazione A.N.U.S.C.A. Collabora a DNEWS,
rivista settimanale di EDK Editore per i Servizi Demografici; per lo stesso editore
ha pubblicato, tra gli altri, il Formulario della Cittadinanza italiana, il manuale
Trattati internazionali.
Questo volume, sprovvisto del
talloncino a fianco, è da considerarsi
copia fuori commercio come da
normativa vigente, mentre il solo
numero costituisce prova d’acquisto.
68,00 i.i.
COD 91500
Grazia Benini
La complessità e articolazione degli eventi tutti derivanti dall’istituto della filiazione
presentano spesso serie difficoltà operative che la presente trattazione affronta e
risolve con un collaudato taglio pratico sempre rivolto alle concrete necessità degli
Operatori, specie successivamente al recente D.Lgs. n. 154 del 28.12.2013 che ha
profondamente modificato l’istituto della filiazione al di fuori del matrimonio.
FORMULARIO DELLA FILIAZIONE
Formazione e aggiornamento dell’atto di nascita sono adempimenti fondamentali
che la legge attribuisce all’Ufficiale dello stato civile.
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SERVIZI DEMOGRAFICI F 42
Grazia Benini
FORMULARIO PRATICO
DELLA FILIAZIONE
Guida operativa per l’Ufficiale dello stato civile
I edizione
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SERVIZI DEMOGRAFICI F 42
Grazia Benini
FORMULARIO PRATICO
DELLA FILIAZIONE
Guida operativa per l’Ufficiale dello stato civile
I edizione
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01/07/14 10.02
ISBN: 978-88-6368-246-5
Cod. 91500
FORMULARIO PRATICO DELLA FILIAZIONE
I edizione 2014
© 2014 - MyO S.r.l.
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Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi
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Finito di stampare nel mese di luglio 2014
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per conto di MyO S.r.l.
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LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
INDICE
INDICE
Premessa .................................................................................................. pag.
1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA
1.1 - Le modalità ed i termini ..................................................................
1.2 - Alcune situazioni particolari ...........................................................
1.3 - Documentazione occorrente al momento della denuncia di nascita ....................................................................................................
1.4 - Chi può effettuare la denuncia di nascita .......................................
1.5 - Il figlio nato nel matrimonio ............................................................
1.6 - Il figlio nato al di fuori del matrimonio ............................................
1.7 - I controlli che l’Ufficiale dello stato civile deve effettuare ..............
1.8 - Età ..................................................................................................
1.9 - Parentela o affinità .........................................................................
1.10 - Il neonato cittadino straniero .........................................................
1.11 - Riconoscimento di nascituro .........................................................
1.12 - L’attribuzione del cognome e del nome .........................................
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2. IL RICONOSCIMENTO DELLA FILIAZIONE NATA FUORI DEL MATRIMONIO
2.1 - Condizioni ...................................................................................... »39
2.2 - Attribuzione del cognome .............................................................. »44
2.3 - Il riconoscimento in atto pubblico o testamento ............................ »47
2.4 - Il riconoscimento nel diritto internazionale privato ........................ »48
2.5 - Il riconoscimento di figlio straniero da parte di cittadino straniero .. »49
2.6 - Il riconoscimento di figlio straniero da parte di cittadino italiano ... »53
2.7 - Il riconoscimento di figlio italiano da parte di cittadino straniero ... »54
2.8 - L’ex istituto della legittimazione ..................................................... »55
3. LE AZIONI DI STATO
3.1 - Il disconoscimento .........................................................................
3.2 - L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità .........
3.3 - La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità .......................
3.4 - La rettificazione di sesso ................................................................
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4. GLI ATTI PROVENIENTI DALL’ESTERO
4.1 - Competenza alla trascrizione ......................................................... »63
4.2 - Il controllo della forma .................................................................... »64
4.3 - Il controllo sostanziale .................................................................... »64
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INDICE
LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
4.4 - Il riconoscimento di nascituro all’estero .........................................
4.5 - La paternità “fittizia” .......................................................................
4.6 - Il cognome del cittadino italiano nato all’estero .............................
4.7 - La Circolare del Ministero dell’Interno del 23.2.2013 ....................
4.8 - Gli atti di nascita contrari all’ordine pubblico .................................
5.ADOZIONE
5.1 - Un cenno storico ............................................................................
5.2 - La legge n. 184 del 4 maggio 1983 ................................................
5.2.1 - Adozione legittimante pronunciata dal Tribunale per i Minorenni italiano .......................................................................
5.2.2 - L’obbligo della segretezza ...................................................
5.3 - L’adozione internazionale ...............................................................
5.3.1 - Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 1993 ............
5.3.2 - Stato non aderente alla Convenzione dell’Aja del 1993 .....
5.3.3 - Efficacia dell’adozione internazionale ................................
5.3.4 - L’ acquisto della cittadinanza italiana .................................
5.3.5 - La trascrizione dell’atto di nascita ......................................
5.3.6 - Adozione internazionale non efficace in Italia ....................
5.3.7 - L’adozione da parte di iscritti Aire ......................................
5.4 - Gli accordi internazionali ................................................................
5.5 - L’adozione in casi particolari ..........................................................
5.5.1 - Gli effetti dell’adozione in casi particolari ..........................
5.5.2 - L’acquisto della cittadinanza italiana ...................................
5.6 - L’adozione di maggiorenne ............................................................
5.6.1 - L’adozione di maggiorenne straniero ................................
5.7 - Le sentenze straniere di adozione .................................................
6. LE SENTENZE PROVENIENTI DALL’ESTERO
6.1 - Requisiti generali ............................................................................
6.2 - I provvedimenti di volontaria giurisdizione .....................................
6.3 - Le sentenze di adozione ................................................................
6.4 - I cambiamenti di cognome o nome ...............................................
7. LA GESTIONE DELLE ANNOTAZIONI
7.1 - Annotazioni da apporsi sugli atti di nascita ...................................
7.1.1 - Adozione .............................................................................
7.1.2 - Affiliazione ...........................................................................
7.1.3 - Cittadinanza ........................................................................
7.1.4 - Rettificazione di sesso ........................................................
7.1.5 - Tutela, interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno ................................................................................
7.1.6 - Matrimonio, separazione, scioglimento e nullità .................
7.1.7 - Riconoscimento di figlio nato al di fuori del matrimonio .....
7.1.8 - Legittimazione e disconoscimento .....................................
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INDICE
7.1.9 - Scelta, attribuzione e variazione del cognome e del nome pag.129
7.1.10 - Morte, assenza e morte presunta ..................................... »131
7.1.11 - Correzioni .......................................................................... »132
8. LA CERTIFICAZIONE DEGLI ATTI DI NASCITA
8.1 - L’estratto di nascita ........................................................................
8.2 - L’indicazione delle generalità .........................................................
8.3 - L’apposizione delle annotazioni .....................................................
8.4 - La copia integrale ...........................................................................
8.5 - L’estratto di nascita su modello plurilingue ....................................
9.MODULISTICA
9.1 - Segnalazione denuncia tardiva di nascita alla procura ..................
9.2 - Legalizzazione fotografia ................................................................
9.3 - Procura speciale ............................................................................
9.4 - Comunicazione all’ASL nascita bambino non riconosciuto ...........
9.5 - Segnalazione al tribunale nascita bambino non riconosciuto ........
9.6 - Denuncia di nascita – madre che non vuole essere nominata .......
9.7 - Denuncia di nascita - madre che non può essere nominata per
motivi di età ....................................................................................
9.8 - Segnalazione di riconoscimento maternità/paternità con autorizzazione ...........................................................................................
9.9 - Attribuzione nome in violazione degli artt. 34/35 del D.P.R. n.
396/2000 ........................................................................................
9.10 -Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – assenza vincoli ..........
9.11 -Rifiuto dichiarazione riconoscimento paternità/maternità .............
9.12 -Richiesta attribuzione cognome da parte del tribunale .................
9.13 -Comunicazione attribuzione cognome ..........................................
9.14 -Invito al genitore a rendere consenso per riconoscimento ............
9.15 -Invito al figlio rendere l’assenso per il riconoscimento ..................
9.16 -Richiesta al consolato normativa regolante il riconoscimento .......
9.17 -Comunicazione di disconoscimento ..............................................
9.18 -Comunicazione di impugnazione giudiziale del riconoscimento ...
9.19 -Comunicazione di attribuzione giudiziale della paternità ...............
9.20 -Attestazione del sindaco di perdita della cittadinanza italiana ......
9.21 -Comunicazione di impugnazione giudiziale di riconoscimento del
minore ............................................................................................
9.22 -Richiesta trascrizione atto di stato civile ........................................
9.23 -Segnalazione al tribunale di violazione attribuzione nome su atto
trascritto .........................................................................................
9.24 -Richiesta al consolato di informazioni integrative dell’atto di nascita ................................................................................................
9.25 -Richiesta di attribuzione del solo cognome paterno ......................
9.26 -Richiesta attribuzione del solo cognome paterno al figlio minorenne ..
9.27 -Richiesta di ripristino del cognome originario ................................
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INDICE
LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
9.28 -Richiesta di ripristino del cognome originario al figlio minorenne .. pag.170
9.29 -Rifiuto dichiarazione riconoscimento paternità/maternità da parte
di cittadino straniero ...................................................................... »171
9.30 -Comunicazione al casellario giudiziale di cambiamento del cognome ............................................................................................ »172
9.31 -Richiesta copia integrale dell’atto di nascita ................................. »173
9.32 -Attestazione del sindaco di acquisto della cittadinanza italiana .... »174
9.33 -Richiesta formazione atto di nascita .............................................. »175
10. SCHEDE
10.1 -La rettificazione ..............................................................................
10.2 -La correzione ..................................................................................
10.3 -La procura speciale ........................................................................
10.4 -La legalizzazione ............................................................................
10.5 -La traduzione ufficiale ....................................................................
11. NORMATIVA E PRASSI
11.1.1 - Codice Civile, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - estratto
dall’art. art. 231 al 290 ..............................................................................
11.1.2 - Legge 31 ottobre 1955, n. 1064, Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all’ordinamento dello
stato civile ................................................................................................
11.1.3 - D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432, Regolamento di attuazione della
legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all’ordinamento dello
stato civile ................................................................................................
11.1.4 - Legge 5 giugno 1967, n. 431 Modifiche al titolo VIII del libro I
del Codice civile “Dell’adozione” ed inserimento del nuovo capo III con
il titolo “Dell’adozione speciale” ...............................................................
11.1.5 - Legge 22 maggio 1974, n. 357 Ratifica ed esecuzione della
convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 ............................................................................
11.1.6 - Legge 14 aprile 1982, n. 164 Norme in materia di rettificazione
di attribuzione di sesso ............................................................................
11.1.7 - Legge 4 maggio 1983, n. 184 Diritto del minore ad una famiglia
- Testo coordinato, aggiornato al D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ........
11.1.8 - Decreto Ministero dell’Interno 27 febbraio 2001, tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli
archivi informatici .....................................................................................
11.2.1 - Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in
materia di adozione internazionale maggio 1993 .....................................
11.2.2 - Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Perù
in materia di adozione internazionale di minori (in relazione alla presente
Convenzione il 6 luglio 1999 a Lima è stato approvato il Protocollo applicativo della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del
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INDICE
Perù in materia di adozione internazionale di minori) - Lima, 17 dicembre
1993 ......................................................................................................... pag.252
11.2.3 - Ministero di grazia a giustizia Circolare 23 maggio 1997 prot.
1/50-FG-40(97)1823 Legge 15 maggio 1997, n. 127, entrata in vigore il
18 maggio 1997: nuove disposizioni in materia di dichiarazioni di nascita. Lettera circolare di “istruzioni” ............................................................ »255
11.2.4 - Ministero di grazia e giustizia Circolare 1 agosto 1997, prot.
1/50-FG-40(97)1823 Legge 15 maggio 1997, n. 127, contenente nuove
disposizioni in materia di dichiarazioni di nascita. Istruzioni integrative di
quelle già impartite con lettera - circolare n. 1823 del 23 maggio 1997 .. »260
11.2.5 - Protocollo applicativo della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Perù in materia di adozione internazionale di
minori - Lima, 6 luglio 1999 ...................................................................... »270
11.2.6 - Ministero dell’interno Circolare k28.4 del 13 novembre 2000
Acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore straniero adottato – art. 3 della legge 31.12.1998, n. 476 – Effetti della trascrizione del
provvedimento di adozione ...................................................................... »275
11.2.7 - Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica di Bolivia in materia di adozioni internazionali - Roma
15 febbraio 2002 ...................................................................................... »278
11.2.8 - Ministero dell’interno Circolare 6 del 28 febbraio 2003 Trascrizione degli atti di nascita dei minori stranieri adottati all’estero da cittadini italiani ................................................................................................. »281
11.2.9 - Ministero dell’Interno Direzione Generale dell’Amministrazione
Civile Direzione Centrale delle Autonomie Servizio Enti Locali. Circolare prot. 00103911 - 15100/15932 del 2 agosto 2001. Trascrizione
delle sentenze straniere e degli atti di nascita relativi a minori stranieri
adottati. .................................................................................................... »283
11.2.10 - Ministero dell’interno Circolare 12 marzo 2003 Certificazioni
anagrafiche riguardanti i minori adottati ................................................... »283
11.2.11 - Convenzione relativa alla cooperazione in materia di adozione
di minori tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam
- Hanoi, 13 giugno 2003 ........................................................................... »284
11.2.12 - Ministero dell’interno Circolare n. 58 del 26 novembre 2004
Mutamento del cognome – comunicazione al casellario giudiziale ......... »289
11.2.13 - Ministero dell’interno Circolare 66 del 29 novembre 2004 Ricorsi avverso i provvedimenti di autorizzazione o diniego al cambiamento del nome e/o cognome ........................................................................ »290
11.2.14 - Ministero dell’interno 397 del 15 maggio 2008 Comunicazione
urgente in tema di applicabilità dell’art. 98 comma 1 del DPR 396/2000 »291
11.2.15 - Ministero dell’interno Prot. n. 0005999 F397 del 4 giugno 2008
Comunicazione urgente in tema di applicabilità dell’art. 98 comma 1 del
DPR 396/2000. Interpretazione estensiva ................................................ »293
11.2.16 - Ministero dell’interno Circolare n. 16/2012 Falsi riconoscimenti
di paternità e obblighi degli ufficiali della state civile ............................... »295
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INDICE
LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
11.2.17 - Ministero dell’interno Circolare n. 17/2012 Circolarità dei modelli plurilingue della Convenzione n. 16, relativa al rilascio di estratti di
atti di state civile (CIEC: firmata a Vienna 1’8 settembre 1976) ............... pag.296
11.2.18- Ministero dell’interno Circolare n. 31/2012 Nome Andrea - sentenza Corte Suprema di Cassazione del 20 novembre 2012 ................... »296
11.2.19 - Ministero dell’interno Circolare n. 33 del 24 dicembre 2012
Legge 10 dicembre 2012, n. 219 (“Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”) ............................................................................ »297
11.2.20 - Ministero dell’interno Circolare prot. 14424 del 23 dicembre
2013 Generalità da attribuire ai cittadini stranieri a seguito di concessione della cittadinanza italiana .................................................................... »299
11.3.1 - Suprema Corte di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza 20
novembre 2012, n. 20385 ........................................................................ »311
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LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
Premessa
Premessa
La formazione dell’atto di nascita è un adempimento fondamentale che la
legge attribuisce all’Ufficiale dello stato civile unitamente al compito di aggiornarlo nel corso degli anni annotando a margine tutti gli eventi modificativi di quello status iniziale.
La legge n. 219/2012, riguardante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” ed il successivo Dlgs. n. 154 del 28.12.2013 “Revisione
delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della
legge 10 dicembre 2012, n. 219 “hanno inciso e modificato l’istituto della
filiazione al di fuori del matrimonio e gli effetti sull’attività dell’ufficiale dello
stato civile sono oggetto della presente trattazione. La parte riguardante la
gestione del cognome è stata rivista alla luce della Circolare del Ministero
dell’Interno del 23.12.2013 sulle generalità da attribuire ai cittadini stranieri
in seguito a concessione della cittadinanza italiana.
In particolare, il volume:
- prende in esame la procedura e le problematiche relative alla formazione
dell’atto di nascita sia in caso di filiazione nel matrimonio che al di fuori,
e approfondisce le problematiche relative al riconoscimento successivo
alla nascita, prestando particolare attenzione alle innovazioni introdotte sia dalla L. n. 219/2012 che dalla successiva circolare del Ministero
dell’interno n. 33 del 24 dicembre 2012, con la quale sono state emanate
le prime istruzioni operative;
- esamina le sentenze relative allo status del soggetto che pervengono
dall’autorità giudiziaria e la gestione degli atti di nascita formati all’estero
e trasmessi all’Ufficiale dello stato civile per la trascrizione;
- riporta numerosi quesiti risolti riguardanti casi pratici attinenti agli argomenti trattati;
- è arricchito da modelli e schemi operativi che aiutano l’ufficiale di stato
civile ad applicare correttamente da subito la nuova normativa.
Il volume riserva uno spazio importante all’istituto dell’adozione così come
si è evoluto nel tempo dalla prima legge del 1967 all’attuale disciplina, con
particolare cura nell’individuare le specifiche procedure e le criticità che l’uf9
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premessa
LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
ficiale dello stato civile deve affrontare nei casi di adozione interna, di adozione internazionale, di adozione di maggiorenne.
Anche questo istituto è stato rivisitato alla luce delle disposizioni inserite del
Dlgs n. 154 del 28 dicembre 2013.
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LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA
1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA
1.1 - Le modalità ed i termini
Le modalità ed i termini per rendere la dichiarazione di nascita sia
per il figlio nato nel matrimonio che per il figlio nato al di fuori, sono
previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 396/2000.
I termini previsti sono:
- entro 3 giorni dalla nascita innanzi al direttore sanitario del centro
di nascita dove è avvenuta la nascita;
- entro 10 giorni dalla nascita innanzi all’Ufficiale dello stato civile
del Comune dove il parto è avvenuto;
- entro 10 giorni innanzi all’Ufficiale dello stato civile del Comune
di residenza dei genitori; in caso di residenze diverse la denuncia
può essere effettuata entro 10 giorni innanzi all’Ufficiale dello stato
civile del Comune di residenza della madre;
- entro 10 giorni nel Comune di residenza del padre. In questo ultimo caso chi effettua la denuncia dovrà dichiarare che tra i genitori esiste accordo nell’effettuare la denuncia di nascita; di tale
accordo, come specificato dall’art. 11 del D.M. 27 febbraio 2001
(riportato in appendice), l’Ufficiale dello Stato civile fa menzione
nell’atto da lui formato, senza ovviamente entrare nel merito sulla
sua reale sussistenza e veridicità.
Ovunque venga effettuata la denuncia di nascita è importante ricordare che il neonato andrà inserito anagraficamente nello stato di famiglia della madre.
L’articolo 7 del D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico) infatti prevede che l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente
viene effettuata:
Inserimento
anagrafico
a) per nascita, nell’anagrafe del Comune dove sono iscritti i genitori
o nel Comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti
in anagrafi diverse …
Una volta trascritto l’atto di nascita in parte II, serie A, l’Ufficiale dello stato civile assicurerà dell’avvenuta trascrizione il Comune che ha
trasmesso l’atto.
Non va dimenticato l’adempimento nel caso in cui la denuncia di nascita sia effettuata direttamente al Comune di residenza della comunicazione al Comune di nascita del nominativo del nuovo nato e gli
estremi dell’atto ricevuto al fine di permettere all’Ufficiale dello stato
civile del Comune sede del centro di nascita di predisporre un elenco
in cui saranno inseriti i nominativi di tutti i bambini nati in quel Comu-
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1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA
LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
ne ma i cui atti di nascita sono stati formati nei comuni di residenza.
Tale elenco alla fine dell’anno sarà rilegato con i registri degli atti di
nascita.
Denuncia
tardiva
Se la denuncia di nascita viene effettuata oltre il termine di 10 giorni
dalla nascita (ovviamente il giorno festivo fa scorrere il termine per la
denuncia al giorno feriale successivo), sia che avvenga nel Comune
di nascita che in quello di residenza, se diverso, il dichiarante deve
indicare le ragioni del ritardo; tali motivazioni saranno inserite al richiamo 9 dell’atto di nascita di parte I, serie B che l’Ufficiale dello
stato civile del Comune o di nascita o di residenza dovrà predisporre,
utilizzando la formula 41-bis:
Il/la dichiarante indica come segue le ragioni del ritardo nel redigere
la presente dichiarazione.
Una volta formato l’atto in tal modo occorrerà darne segnalazione al
Procuratore della Repubblica. (VEDI MOD. 1)
L’atto sarà comunque immediatamente efficace e la nascita subito
certificabile.
Quesito
A questo Ufficio di stato civile si è presentata una signora chiedendo il certificato di nascita del proprio figlio nato nel 2006 in ospedale. Considerato che l’atto di nascita non risultava essere presente
nel registro di stato civile, a seguito di verifica è emerso che la
signora non aveva provveduto alla prevista dichiarazione. Essendo
ormai trascorsi 4 anni si chiede se sia possibile ricevere la dichiarazione come tardiva ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 396/2000,
ovvero procedere con le modalità previste dal successivo articolo
32, omessa dichiarazione.
Risposta
L’articolo 31 del D.P.R. n. 396/2000 prevede che se la dichiarazione
di nascita venga resa dopo il 10° giorno, il dichiarante deve indicare i motivi del ritardo e l’Ufficiale dello stato civile procede alla formazione dell’atto di nascita, informando contemporaneamente il
Procuratore della repubblica del ritardo e delle motivazioni presentate. Il dichiarante deve comunque presentare la documentazione
prevista, vale a dire l’attestazione di nascita, o la constatazione di
avvenuto parto o la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del D.P.R.
n. 396/2000.
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LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA
La norma non specifica quale sia il periodo entro il quale considerare una dichiarazione di nascita tardiva o omessa. Si è dell’avviso
che la differenza sostanziale che intercorre tra tardiva ed omessa
denuncia di nascita, è relativa al dichiarante. Nel primo caso, infatti, esiste un soggetto che, ancorché dopo un determinato periodo
(breve o lungo che sia) si presenta all’Ufficiale dello stato civile e
dichiara l’avvenuta nascita. Invece, si è in presenza di un’omessa
dichiarazione, quando la stessa non viene fatta indipendentemente dal periodo trascorso e l’ufficiale viene a conoscenza dell’evento nascita attraverso altri canali. In questo ultimo caso, quando
l’Ufficiale dello stato civile viene a conoscenza della omissione,
deve immediatamente riferire al procuratore al fine di promuovere,
attraverso il giudizio di rettificazione la formazione dell’atto omesso, come prevede l’art. 32 del regolamento. Dopo l’informativa,
l’ufficiale non potrà più ricevere una dichiarazione, che sarebbe
tardiva, di nascita, ma formerà l’atto di nascita soltanto in base al
relativo decreto, in base cioè, agli elementi contenuti nel decreto
del tribunale.
Una delle novità introdotte dalla L. n. 127 del 15 maggio 1997 è la
possibilità per i genitori di effettuare la denuncia di nascita entro i
primi 3 giorni presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa
di cura in cui è avvenuto l’evento nascita.
Il direttore sanitario o il da lui delegato nell’esercizio di tale compito,
svolge le funzioni di Ufficiale dello stato civile ed utilizza allo scopo modelli ufficiali trasmessi con circolare del Ministero di grazia e
giustizia 23 maggio 1997, prot. n. 1/50-FG-40 (97) 1823 (riportata in
appendice).
Nella citata circolare il Ministero specifica che il termine di tre giorni
fissato dal legislatore per esercitare tale facoltà è tassativo ed assolutamente improrogabile. Dopo i tre giorni ( ovviamente se il terzo giorno, calcolato da quello in cui è avvenuto il parto, è festivo, il termine
è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo) la nascita
non potrà più essere dichiarata presso il centro di nascita ma dovrà
essere dichiarata ( nei termini ordinari o tardivamente) soltanto all’ufficiale di stato civile del comune di nascita o a quello , se diverso, del
luogo di residenza dei genitori del bambino.
Ricevuta la dichiarazione di nascita, il Direttore sanitario trasmetterà
entro 10 giorni la dichiarazione di nascita e l’attestazione di nascita al
Comune di nascita o, su richiesta dei genitori, al Comune di residenza. La dichiarazione di nascita verrà trascritta nei registri degli atti di
nascita parte II, serie B e ne verrà data assicurazione alla direzione
sanitaria ed all’Ufficio dello Stato Civile del Comune dove è situato il
centro di nascita se naturalmente diverso dal Comune ricevente.
Omessa
denuncia
I termini per il
direttore
sanitario
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1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA
LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
Quesito
Questo Comune sede di importante centro di nascita, riceve continuamente dalla direzione sanitaria ai fini della trascrizione dichiarazioni di nascita relative a figli di genitori non residenti in questo
Comune. Ciò comporta per l’Ufficio un aggravio di lavoro perché
ogni dichiarazione deve essere trascritta e trasmessa di seguito al
Comune di iscrizione anagrafica della madre. Il comma 5 dell’art.
30 del D.P.R. n. 396/2000 è al riguardo chiaro, ma è possibile richiedere alla direzione sanitaria di trasmettere la dichiarazione direttamente al Comune di residenza dei genitori?
Risposta
Il comma 5 dell’art. 30 del D.P.R. n. 396/2000 effettivamente dispone in tal senso ma, al riguardo, il Ministero dell’interno si è espresso in senso favorevole. Si riporta uno stralcio della circolare n. 27
del 26 novembre 2002: “Ora, nella generale fattispecie in esame,
il Comune di residenza del neonato (e, quindi, di prima iscrizione
anagrafica) corrisponde, con esclusione del caso di figlio di ignoti,
a quello di residenza dei genitori (ovvero della madre quando gli
stessi non abbiano la residenza nello stesso comune). Ciò significa
che, a prescindere dal luogo e dalle modalità con cui viene resa la
dichiarazione di nascita (si veda in proposito l’art. 30, commi 4 e 7,
del D.P.R. citato), l’atto deve sempre (con l’eccezione, ovviamente,
del caso in cui sia formato nello stesso comune) essere trascritto
nel comune di residenza dell’interessato. Pertanto, ove la direzione
sanitaria del centro di nascita abbia trasmesso la dichiarazione di
nascita al comune dove è situato l’ospedale o la casa di cura dove
è avvenuto l’evento, l’Ufficiale dello stato civile di tale Comune,
dopo averla trascritta, dovrà darne comunicazione (per un’ulteriore
trascrizione) al comune di residenza dell’interessato individuato tenuto conto delle pertinenti norme anagrafiche (art. 7 del D.P.R.
n. 223/1989) - nel Comune di residenza dei genitori o della madre,
in caso di residenze diverse. Del resto, non deve sorprendere l’utilizzazione della descritta procedura (incentrata su una “dualità”
delle trascrizioni), se si considera che quando entreranno in funzione gli archivi informatici, di cui all’art. 10 dello stesso D.P.R. n.
396/2000, troverà applicazione il comma 9 del successivo art. 12
già menzionato, che, in caso di cambiamento di residenza, potrà
generare una serie illimitata di trascrizioni di atti dello stato civile.
(… omissis …)
Fatte le necessarie considerazioni interpretative che precedono,
non può, comunque sottacersi che la ratio ispiratrice del nuovo
ordinamento dello stato civile è la semplificazione dei procedimenti
a favore dei cittadini. È in questa luce che va vista la norma dell’art.
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LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA
30, comma 4 del D.P.R. n. 396/2000 (già anticipata dall’art. 2 della
L. n. 127/1997, disposizione che ha previsto la possibilità di rendere la dichiarazione di nascita innanzi al direttore sanitario). A tal
proposito, quindi, si ritiene che vengano sensibilizzate le direzioni
sanitarie degli ospedali e delle case di cura affinché, al momento
della ricezione della dichiarazione di nascita, diano la più ampia informazione ai genitori sulla possibilità loro offerta di optare, previo
comune accordo, per la diretta trascrizione di tale dichiarazione nel
loro comune di residenza, evitando così, in caso di mancata scelta,
che quest’ultima sia inviata, per analogo adempimento, al comune
del luogo in cui è avvenuto l’evento.”
Quesito
Chiedo di sapere se è possibile ricevere da parte delle Direzioni
sanitarie per la trascrizione nei registri degli atti di nascita, le dichiarazioni di nascita via fax o sono necessari i documenti originali.
Risposta
L’articolo 43, comma 6 del D.P.R. n. 445/2000 prevede che “I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione
tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad
accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella
del documento originale.” D’altra parte, l’art. 10 del D.M. 27 febbraio
2001 prevede all’art. 10 che “le dichiarazioni di nascita rese dalla direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta
la nascita, unitamente all’attestazione di nascita, sono trasmesse in
originale all’Ufficiale dello stato civile competente …”. La questione viene risolta dal Ministero dell’interno con circolare 26 novembre
2002, n. 27, ad oggetto “Trascrizione delle dichiarazioni di nascita
rese presso la direzione sanitaria”, nella quale il Ministero così si
esprime: “... le dichiarazioni di nascita, pervenute via fax dai centri
di nascita, debbono essere seguite dall’originale della dichiarazione, che costituisce elemento essenziale per la formazione dell’atto
di nascita, specificando, peraltro, che qualora vi sia una notevole
distanza tra il centro di nascita e l’Ufficio di stato civile comunale
che deve trascrivere l’atto, l’ufficiale di stato civile possa procedere
alla formazione dell’atto sulla base del fax pervenutogli dal centro di
nascita, permanendo, comunque, la necessità di acquisire, nel più
breve tempo possibile, l’originale della dichiarazione stessa”.
Riguardo alla trasmissione della documentazione amministrativa tra
la Direzione Sanitaria ed il Comune occorrerà adeguare le proce-
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1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA
LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
dure a quanto introdotto dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013 che
ha convertito con modificazioni, il decreto n. 69/2013, cosiddetto
“decreto del fare” ed in particolare ha modificato l’art. 47 del codice
dell’amministrazione Digitale, D.Lgs 82/05 la cui nuova stesura è la
seguente:
Art. 47 D.Lgs 82/05 - Trasmissione dei documenti attraverso la
posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni
avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
1-bis. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma
restando l’eventuale responsabilità per danno erariale, comporta
responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’articolo
55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle
regole tecniche di cui all’articolo 71 (è in ogni caso esclusa la
trasmissione di documenti a mezzo fax);
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Le modalità di
trasmissione
Quesito
Ho ricevuto dalla mia direzione di nascita una dichiarazione di nascita resa da un cittadino straniero il quale ha dichiarato di essere residente in questo Comune, così come la moglie, anch’essa
cittadina straniera. Da controlli effettuati nella nostra anagrafe ho
riscontrato che, mentre la signora è iscritta regolarmente in questo
Comune, il marito non risulta essere iscritto. Abbiamo contattato
telefonicamente la signora la quale ha chiarito che effettivamente il
marito non ha ancora regolarizzato l’iscrizione anagrafica in alcun
Comune italiano. Si chiede di sapere se questo Comune debba
restituire senza adempimenti la dichiarazione di nascita o ci sia altra
modalità per rettificare il dato errato riguardante la residenza del
marito.
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LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA
Risposta
Se ancora non avete provveduto alla trascrizione della dichiarazione di nascita nei registri dello stato civile, su richiesta dell’Ufficio,
la direzione sanitaria potrebbe provvedere a correggere il dato errato e rimandarvi per la trascrizione la dichiarazione di nascita corretta. Se avete già provveduto alla trascrizione della dichiarazione
di nascita contenente il dato errato, sulla base delle informazioni
assunte potete tranquillamente provvedere voi direttamente alla
correzione con le modalità di cui all’art. 98, comma 1 del D.P.R.
n. 396/2000. La circolare del Ministero dell’interno del 4 giugno
2008, riguardante “Comunicazioni urgente in tema di applicabilità
dell’art. 98 comma 1 del D.P.R. n. 396/2000. Interpretazione estensiva” estende infatti la possibilità di correggere gli errori materiali
in caso di errore imputabile all’Ufficiale dello stato civile anche al
caso in cui l’errore sia stato indotto da documentazione non corretta (come nel caso la dichiarazione di nascita errata).
1.2 - Alcune situazioni particolari
Quando i genitori sono o entrambi iscritti all’AIRE o uno è iscritto
all’AIRE e l’altro è un cittadino straniero non residente, la denuncia di
nascita andrà effettuata necessariamente innanzi allo stato civile del
Comune sede del Centro di nascita; in caso di denuncia effettuata innanzi al direttore sanitario lo stesso necessariamente dovrà inviare la
dichiarazione di nascita allo stato civile del Comune dove è avvenuta
la nascita. Sarà poi l’Ufficiale di stato civile che ha formato o trascritto
l’atto a darne semplice comunicazione al Comune italiano nella cui
AIRE sono iscritti i genitori del neonato.
Iscritti A.I.R.E
Se i genitori sono entrambi stranieri non cambia la regola legata alla
residenza: se nessuno dei due genitori ha un’iscrizione anagrafica in
Italia la denuncia dovrà essere effettuata necessariamente allo stato
civile del Comune di nascita o se effettuata in direzione sanitaria la
dichiarazione dovrà essere inviata allo stato civile del Comune di nascita. Se almeno uno dei due genitori è residente si farà riferimento a
tale iscrizione anagrafica.
Genitori
stranieri
Se il bambino nasce morto la denuncia di nascita, qualunque sia la
situazione anagrafica dei genitori, va effettuata necessariamente innanzi all’Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita il quale formerà l’atto in parte I, serie A ed inserirà nel corpo dell’atto al richiamo
9, la Formula n. 41.
Il genitore che effettua la denuncia deve esibire un certificato rilasciato da un sanitario che certifichi tale evento.
Nato morto
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1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA
LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
Il bambino nato morto non sarà inserito nell’anagrafe e in caso di
residenza diversa non sarà inviato l’atto di nascita all’Ufficio di stato
civile del Comune di residenza dei genitori.
L’Ufficiale dello stato civile, una volta ricevuta la denuncia di nascita
di nato morto in parte I, serie A rilascerà direttamente il permesso di
seppellimento:
Nato vivo e poi
morto
Se il bambino nasce vivo ma muore prima che sia effettuata la denuncia di nascita, anche in questo caso la denuncia di nascita deve necessariamente essere effettuata innanzi all’Ufficiale dello stato civile
del Comune dove è avvenuta la nascita: unitamente all’attestazione di
nascita sarà consegnato un certificato medico che attesta l’avvenuto
decesso e al richiamo 9 dell’atto di nascita di parte I, serie A verrà inserita la Formula 40. Il bambino in questo caso sia che abbia vissuto
un minuto sia per un tempo più lungo verrà inserito anagraficamente
nello stato di famiglia dei genitori. Copia dell’atto così formato dovrà
essere pertanto trasmessa se residenti in altro Comune, all’Ufficio di
stato civile di quel Comune per la trascrizione e l’inserimento nello
stato di famiglia. A parte verrà poi formato l’atto di morte e verrà rilasciata la conseguente autorizzazione al seppellimento.
Gemelli
Se i bambini sono gemelli, tale informazione verrà indicata nell’attestazione di nascita redatta dall’ostetrica, la quale dovrà indicare anche l’ordine della nascita: I nato, II nato, ecc.
Ogni bambino avrà quindi la propria attestazione di nascita e l’Ufficiale dello stato civile dovrà formare singoli atti di nascita nel corpo
dei quali dovrà risultare l’ordine di nascita ed il riferimento all’altro
gemello.
1.3 - Documentazione occorrente al momento della
denuncia di nascita
L’attestazione
di nascita
Colui che effettua la denuncia di nascita, a comprova dell’avvenuto
evento deve consegnare l’attestazione di nascita rilasciata da colui
che ha assistito al parto. Sull’attestazione di nascita deve essere indicato il luogo dove è avvenuto il parto, colui che vi ha assistito, i dati
relativi alla puerpera, il giorno e l’ora dell’avvenuto parto, il sesso del
bambino, se parto singolo e plurimo ed in tal caso l’ordine di nascita.
L’attestazione di nascita, come indicato dal Ministero di grazia e giustizia con circolare n. 1/50-FG-40/97/U 887 del 22 febbraio 1999 e
come ribadito dal Ministero dell’interno nel suo Massimario per l’Ufficiale dello stato civile, “deve necessariamente contenere il dato relativo al nome della puerpera che va intesa come partoriente e non
come madre e che diventerà tale (nel caso di filiazione naturale) solo
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LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
1. LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA
se effettuerà lei stessa la dichiarazione di nascita o consentirà con
atto pubblico di essere nominata.”
L’attestazione di nascita, pur essendo un allegato alla dichiarazione
di nascita non accessibile ai privati diversi dai genitori, è accessibile
per questi ultimi solo per la dichiarazione di nascita. I terzi che vi
abbiano interesse possono venire a conoscenza dell’evento nascita
attraverso il rilascio del certificato di nascita.
Se il parto è avvenuto al di fuori della struttura sanitaria ma è stato
comunque seguito da un sanitario, verrà redatta un’attestazione di
nascita; nel caso in cui l’assistenza sanitaria sia successiva al parto
avremo una constatazione di avvenuto parto nella quale il sanitario
darà atto non di aver assistito al parto di … bensì, di aver constatato
l’avvenuto parto di …
Nel caso in cui non vi sia stata neppure una constatazione successiva
al parto, colui che effettua la denuncia produrrà una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Parto al di
fuori della
struttura
Quesito:
Ho discusso con un collega di un comune limitrofo sulla necessità
di allegare nel fascicolo degli atti di nascita di parte I, serie A le
attestazioni di nascita che ci vengono consegnate dai dichiaranti al
momento della denuncia di nascita. Il collega sostiene che, poiché
nell’atto di nascita di parte I, serie A non si appone la solita formula:
“il documento prodotto, munito del mio visto, l’ho inserito nel fascicolo degli allegati a questo registro”, significa che l’attestazione
non deve diventare allegato per cui viene da lui conservata nell’ufficio.
La domanda è: anche degli atti di nascita di parte I, serie A occorre predisporre fascicolo nel quale inserire l’attestazione di nascita
redatta dall’ostetrica?
Risposta
L’attestazione dell’avvenuta nascita è documento mediante il quale, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.P.R. n. 396/2000, unitamente alla dichiarazione di nascita del/dei genitore/genitori, l’Ufficiale
dello stato civile redige l’atto di nascita. Il Ministero dell’interno
nel D.M. 27 febbraio 2001 al secondo comma dell’art. 1 precisa
che: “… a ciascuno dei registri sono allegati, in fascicoli separati
per ogni atto formato, i documenti ricevuti o acquisiti dall’Ufficiale
dello stato civile. Tali fascicoli sono trasmessi al prefetto assieme
al secondo originale dei registri, per essere depositati presso il suo
ufficio.”
Pertanto l’attestazione dell’avvenuta nascita quale documento uti-
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9. MODULISTICA
LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
9.4
Comunicazione all’ASL nascita bambino non riconosciuto
COMUNE DI .........................................................................................................
PROVINCIA DI ..................................................
................................. lì .......................
Al Direttore Generale
Azienda Unità Sanitaria Locale
di
…………………………………….………….
.
……………….……………..….….
OGGETTO:
Denuncia di nascita di ....................................................................................................
nata a …………………………………………………………….. il ……………………………..
Si informa che in data odierna l'Ufficiale di Stato Civile di questo comune , ha ricevuto una dichiarazione di
nascita relativa a un…… bambin……. figli……. non riconosciut…., nat… a ……………………………………
………………………………………………………………………………………... il ……………..………………….
Al…… neonat…… è stato imposto il nome di ……………………………………………………………………….
ed il cognome di …………………………………………………………………………………………………….…
Ai sensi di legge, si prega di voler disporre per l'iscrizione anagrafica del…... neonat….. nella convivenza
intestata a codesto Ente.
Distintamente.
L’Ufficiale dello stato civile
…………………..…………………………..
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9. MODULISTICA
LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
9.6
Denuncia di nascita – madre che non vuole essere nominata
COMUNE DI .........................................................................................................
PROVINCIA DI ..................................................
Prot. N. ........................
Data .....................................
Al Tribunale per i Minorenni di
……..…………………..….……………..
OGGETTO:
Segnalazione ai sensi dell’art. 74 della legge 4 maggio 1983 n. 184.
Si comunica che in data odierna il signor ………………………………………………………..………………….…
nato in …………………………………………………………………………….. il ……………………………………
residente in …………………………………………………… Via …………………………………..…………………
n. …………... coniugato con ………………………………………………………………………….. ha denunciato
la nascita del…… figli…… ………………………………………..…………………………………………………..
nat……. in …………………………………………………………………………….. il ………………………………
come nat……. da donna che non consente di essere nominata.
Si allega copia dell’atto di nascita.
Il dichiarante
……………………………………………….
L’Ufficiale dello Stato Civile
…………………………..……………....….
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9. MODULISTICA
9.12
LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
Istanza ex art. 262 c.c. per attribuzione del cognome
Al Tribunale Ordinario
di …………………………………
I/il/la sottoscritti/o/a:
(padre) nome …………..………. cognome…………….………… nato il …./…./……….. a ……………….…….
prov. (……) residente a ……………………….……. prov. (………) all’indirizzo …………………………….…….
telefono …………………………… cellulare …………………………… e-mail ……………………………………
(madre) nome …………..………. cognome…………….………… nata il …./…./……….. a ……………….…….
prov. (……) residente a ……………………….……. prov. (………) all’indirizzo …………………………….…….
telefono …………………………… cellulare …………………………… e-mail ……………………………………
PREMESSO
che il minore:
nome ………………………………. cognome…………………… nato/a il …./…./……….. a ……………….…….
prov. (……) residente a ……………………….……. prov. (………) all’indirizzo …………………………….…….
è figlio/a delle parti (o della parte) istanti/e ed è stato/a riconosciuto/a quale figlio/a del padre (ripetere nome
e cognome del padre) ………………………………….….……. successivamente alla madre, con dichiarazione
resa all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di ………….…………… prov. (………) in data …./…./………..
CHIEDE/CHIEDONO
che l’Ill.mo Tribunale adito voglia, con decreto, stabilire per il minore, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 262 c.c.
‰ L’attribuzione del cognome paterno in aggiunta a quello materno
‰ L’attribuzione del cognome paterno in sostituzione di quello materno
‰ Il mantenimento del cognome materno
con conseguente assunzione da parte del minore del seguente cognome:
(scrivere il cognome) ………………………………………………………………………………….……..….…….
Le dichiarazioni contenute nella presente istanza costituiscono dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
………………………………………, lì …./…./………..
Le Firme
…………………………………………………
…………………………………………………
Allegati:
‰ copia integrale dell’avvenuto riconoscimento
‰ copia dei documenti d’identità
‰ nota d’iscrizione a ruolo
‰ marca da bollo da 27,00 euro
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LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
9. MODULISTICA
Comunicazione attribuzione cognome
9.13
COMUNE DI .........................................................................................................
PROVINCIA DI ..................................................
Al......... signor.........
...................................................................................
...................................................................................
....................................................................
Si comunica che, con decreto trascritto nei registri dello stato civile di questo comune e comunicato
all’anagrafe del comune di ……………………………………………………………………………………………..
in data ………………………... il Tribunale di ………………………………………………………………………..
ha attribuito a ……………………………………………………………………………………………………………..
il cognome di: “………………………………………………………….…………………………………………….…”
Distinti saluti.
L’ufficiale dello Stato civile
………………………………………………
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9. MODULISTICA
9.14
LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
Invito al genitore a rendere consenso per riconoscimento
COMUNE DI .........................................................................................................
PROVINCIA DI ..................................................
RACCOMANDATA
Data …………………………..
Al…….. signor……..
...................................................................................
...................................................................................
..................................................................
Si comunica che in data ………………………..…… il Notaio Dott.:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ha trasmesso a questo ufficio un atto pubblico redatto in data ………………………………… nel quale il/ la
sig…...:
……………….………………………………………………………………………………………………..
nat…… a …………………………..………………………………………………….. il ………..……………………
riconosce la paternità /maternità di ……………………………………………………………….………………
nat……. a ………………………………………………………………………..….. il ………………………………
già da lei riconosciuto al momento della nascita.
Poiché ai sensi dell’art. 250, 3° comma del C.C., il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i
quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il
riconoscimento, la S.V. è invitata a presentarsi o di contattare al più presto questo ufficio al fine di rendere
la dichiarazione prevista.
Distinti saluti.
L’Ufficiale dello Stato Civile
………..………………………………..….
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LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
9. MODULISTICA
9.33
Richiesta formazione atto di nascita
COMUNE DI .........................................................................................................
PROVINCIA DI ..................................................
Data…………………
Al Tribunale per i Minorenni
di
….…………………………….……..….
Formazione atto di nascita relativo a:
OGGETTO:
……………………………………………………………………………………………………………….……
nat.. a ……………………………………………………….……il…………………………………………..
da………………………………………………………………..e da………………………………………...
Ai sensi dell’articolo 100 del D.P.R. 396/2000 si chiede cortesemente di disporre la formazione dell’atto
di nascita del….. minore come in oggetto indicato, adottat… da …………..……………………………………..……
e da ………………………………..……………………………… con sentenza emessa da codesto Tribunale per i
Minorenni n……………………….… in data………….……, trascritta nei registri di nascita di questo Comune
Anno ……………. al n……….….p.II s.B , in quanto l’atto di nascita del minore risulta essere irreperibile.

Rimanendo in attesa porgo distinti saluti
L’Ufficiale dello stato civile
…………………………..……..….
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LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
10. SCHEDE
10. SCHEDE
SCHEDA N. 10.1 - LA RETTIFICAZIONE
Definizione
Per rettificazione si intende un procedimento a carattere giurisdizionale di volontaria
giurisdizione (senza contradditorio) atto a rimediare errori od omissione materiali
incorse nella redazione degli atti.
Per tutti gli anni di vigenza del precedente Regolamento dello stato civile, il procedimento della rettificazione è stato l’unico rimedio per poter procedere a “correggere” ogni situazione di anomalia presente nell’atto. La Corte di Cassazione,
infatti, più volte nel corso degli anni aveva precisato che “il procedimento della
rettificazione degli atti dello stato civile è ammissibile ogni volta che sia diretto
ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere
nella realtà secondo le previsioni di legge e quale risulta dall’atto di stato civile
per un vizio, comunque e da chiunque originato, nel procedimento di formazione
di esse.”
Con l’entrata in vigore dell’attuale Regolamento, e l’introduzione dell’istituto della
correzione, il ricorso a tale istituto è stato molto ridimensionato.
Il procedimento della rettificazione è disciplinato dagli artt. 95 e seguenti del D.P.R.
n. 396/2000:
Art. 95 - Ricorso
1. Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la
cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto
dell’Ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di
eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre
ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il
quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito
l’adempimento.
2. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento
di cui al comma 1.
3. L’interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai
autonomo segno distintivo della sua identità personale.
Art. 96 - Procedimento
1. Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire
documenti e disporre l’audizione dell’Ufficiale dello stato civile.
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10. SCHEDE
LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
2. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e
gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare.
3. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto
motivato.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile nonché, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere opposto
il decreto di rettificazione, l’articolo 455 del codice civile.
Art. 97 - Atti dell’autorità diplomatica e consolare
1. Le disposizioni di cui agli articoli 95 e 96 si applicano, altresì, per gli atti di
competenza dell’autorità diplomatica o consolare. E’ competente in tal caso il
tribunale nel cui circondario è registrato o avrebbe dovuto essere registrato l’atto
da rettificarsi.
Art. 100 - Competenza
1. I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da
autorità straniere, trascritti in Italia, ed a provvedere per la cancellazione di quelli
indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili
che si sarebbero dovuti registrare in Italia, nei casi in cui non sia utilizzabile la
procedura di cui all’articolo 20. La competenza spetta al tribunale nel cui circondario si sarebbe dovuto registrare l’atto ovvero al tribunale per i minorenni che ha
pronunciato sull’adozione di minore straniero.
Chi può chiedere la rettificazione
Dal punto di vista procedurale il ricorso può essere promosso dalla parte che vi ha
interesse con istanza diretta al Tribunale competente e dal Procuratore della Repubblica poiché ricorrono gli estremi dell’interesse pubblico.
Richiesta di rettificazione potrà essere effettuata anche dall’Ufficiale dello stato civile il quale si dovrà rivolgere al Procuratore della Repubblica rappresentandogli la
necessità di promuovere il procedimento innanzi al Tribunale.
Seguono due fac-simili di richiesta al Procuratore della Repubblica al fine di promuovere con lo strumento della rettificazione l’annullamento e la formazione di un
atto.
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LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
10. SCHEDE
COMUNE DI .........................................................................................................
PROVINCIA DI ..................................................
Ufficio dello Stato Civile
Data ……………….
Ill.mo Procuratore della Repubblica
……..………………..….……………..…….
OGGETTO:
Annullamento trascrizione atto di nascita
Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ………………...........………………
PREMESSO
• che in ……………………….. l’Ufficiale dello Stato civile trascriveva su richiesta del
Consolato d’Italia in ……………………. un atto di nascita relativo a ………………………….
nat…... a ………………………………………………………………………..………………
il…………………………………………;
• che in data ………………......................….. il medesimo atto era già stato trascritto nel
Comune di ………………………………..;
CHIEDE
di promuovere innanzi al Tribunale, ai sensi degli artt. 95 e segg. del D.P.R. 3.11.2000 n.
396, la cancellazione dell’atto n. ……… II B Anno……… del registro degli atti di nascita in
quanto già trascritto, mediante il procedimento della rettificazione.
Si allegano:
a) copia integrale dell’atto di nascita da annullare;
b) copia integrale dell’atto precedentemente trascritto.
L’Ufficiale dello Stato civile
…………………………………….
179
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10. SCHEDE
LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
COMUNE DI .........................................................................................................
PROVINCIA DI ..................................................
Ufficio dello Stato Civile
Data ……………….
Ill.mo Procuratore della Repubblica
……..………………..….……………..…….
OGGETTO:
Richiesta formazione atto di nascita
Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
……………………………………………………………………....
PREMESSO
• che il signor ………………………….……. è nato in ………………….…….. il……………,
da ……………….…………….……… e da ……………………………..…………..………….;
• che con sentenza del Tribunale per minorenni di ..…………………………..……………
in data …….………….. è stato adottato da ………………………….……………………..
ai sensi dell’art. 44 della legge 184/1983 acquistando automaticamente la cittadinanza
italiana ed il nuovo cognome ………………………...……………...;
• che in seguito all’adozione non si è provveduto alla trascrizione dell’atto di nascita il
quale nonostante diverse ricerche effettuate da questo ufficio risulta introvabile;
• che la stessa Autorità …………………….. ha dichiarato che il certificato di nascita originale, del quale si è conservata qualche vecchia copia, è stato ritirato e distrutto in
conformità con la legislazione vigente;
• che al signor ………………………………….. necessita ora la certificazione estratta
dall’atto di nascita trascritto;
CHIEDE
di promuovere innanzi al Tribunale, ai sensi degli artt. 95 e segg. del D.P.R. 3.11.2000, n.
396, la formazione di un nuovo atto di nascita con il procedimento della rettificazione dal
quale risulti che:
……………………………….….. è nat….. a ………………………………….… il ……………….,
da ………………………………...…….. e da ……………………......……………………...……..
Una volta formato l’atto sarà cura di questo Ufficio annotare la successiva adozione ed il
matrimonio dello stesso avvenuto il …………………………………………………….
Si allegano:
a) le copie in possesso dell’interessato e la dichiarazione dell’Autorità ……………………;
b) copia della sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di ……………………….… .
L’Ufficiale dello Stato civile
…………………………………….
Procedura
Il Tribunale provvede sulla domanda in camera di consiglio con decreto motivato,
sentito il pubblico ministero e gli interessati e, ove occorra, il giudice tutelare. Al termine della procedura, copia del decreto viene trasmessa d’ufficio allo stato civile il quale
apporrà l’annotazione di cui alla Formula n. 190 a margine dell’atto da rettificare.
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LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
10. SCHEDE
Cambiamento di status
Come più volte ribadito dal Ministero dell’interno, il procedimento della rettificazione è indispensabile quando la correzione richiesta porterebbe ad una modifica
sostanziale del contenuto dell’atto o quando porterebbe ad un cambiamento dei
diritti di status derivanti dall’atto. Per esempio, se il minore è stato dichiarato figlio
naturale non sarà possibile procedere a correzione in conseguenza all’esibizione da
parte dell’interessato di un certificato di matrimonio, dovendosi invece far ricorso
alla procedura della rettificazione.
Segue un fac-simile di richiesta di rettificazione di status.
COMUNE DI .........................................................................................................
PROVINCIA DI ..................................................
Data ……………….
Ufficio dello Stato Civile
Ill.mo Procuratore della Repubblica
……..………………..….……………..…….
OGGETTO:
Rettificazione di status dichiarato alla denuncia di nascita
Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di…………………….
PREMESSO
• che in data …….. l’Ufficiale dello Stato civile riceveva dichiarazione di nascita da parte
di …………………….…. la quale dichiarava, esibendo allo scopo attestazione di nascita
rilasciata dall’ostetrica, che in data …………… era nato dall’unione con uomo non parente né affine nei gradi che ostano al riconoscimento , un bambino di sesso ……….al
quale ha imposto il nome di ………………...;
• che in data ……... si è presentata la signora unitamente al signor …..………….. esibendo un atto di matrimonio dal quale risulta che gli stessi sono coniugati dal …………… e
dichiarando che il marito è il padre del bambino;
• che la signora ha dichiarato che al momento della denuncia di nascita non aveva ben
compreso a motivo della scarsa conoscenza della lingua italiana quanto poi sottoscritto;
CHIEDE
di promuovere innanzi al Tribunale, ai sensi degli artt. 95 e segg. del D.P.R. 3.11.2000 n.
396, la rettificazione dell’atto n. ………….. II B Anno ……….…… del registro degli atti di
nascita nel seguente modo:
là dove scritto “nato dall’unione con uomo né parente né affine nei gradi che ostano al riconoscimento”, deve dirsi ed intendersi: ”nato da ……………………. marito della dichiarante”.
Si allegano:
a) copia integrale dell’atto di nascita da rettificare;
b) copia dell’atto di matrimonio esibito.
L’Ufficiale dello Stato civile
…………………………………….
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LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
11.2.20
Ministero dell’interno
Circolare prot. 14424 del
23 dicembre 2013
Generalità da attribuire ai cittadini
stranieri a seguito di concessione
della cittadinanza italiana
1. Considerazioni introduttive.
Nel quadro delle misure organizzative e
funzionali volte ad una semplificazione
dei processi amministrativi, questo Dipartimento ha richiesto al Consiglio di Stato
un parere in materia di attribuzione delle
generalità ai cittadini stranieri nell’ambito dei procedimenti di concessione della
cittadinanza.
E’ noto il fatto che il preambolo di qualsiasi decreto di conferimento della cittadinanza italiana identifica l’interessato con
le generalità che gli sono state attribuite nel Paese di cui è originario, desunte
dall’atto di nascita.
Il dispositivo, viceversa, attribuisce al
medesimo il primo “prenome” indicato
nell’atto di nascita e il cognome del ramo
paterno.
Quanto sopra in applicazione della normativa nazionale, che rinviene le sue fonti nel Codice civile e nel regolamento di
stato civile d.P.R. 396 del 2000, e nelle
disposizioni di cui alla legge 31/05/1985
n. 218, recante “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, con
la quale sono stati recepiti i principi contenuti in materia nella convenzione di Monaco del 5/09/1980, ratificata con legge
n. 950 dei 19.11.1984, che all’art. 1, comma 1, ha stabilito: “I nomi e i cognomi di
una persona vengono determinati dalla
legge dello Stato di cui è cittadino”.
Sempre più numerosi, tuttavia, sono i
casi di neocittadini italiani i quali, una
volta entrati nella titolarità del nuovo
11. NORMATIVA E PRASSI
status civitatis, attivano il procedimento
amministrativo per modificare il proprio
nome, riallineandolo a quello indicato nel
preambolo del decreto di conferimento;
tutto ciò determinando un notevole aggravio dei procedimenti amministrativi in
materia.
La distonia ordinamentale, in definitiva,
nasce dal fatto che, all’atto della redazione del decreto di cittadinanza, il soggetto
interessato non è ancora considerato cittadino italiano, dovendo il provvedimento essere ancora firmato dal Presidente
della Repubblica e notificato al soggetto
medesimo il quale, solo a questo punto,
potrà giurare e divenire a tutti gli effetti
cittadino.
Tale modus operandi si basava finora su
una rigorosa interpretazione dell’art. 15
della legge 5 febbraio 1992 del 91 secondo cui: “L’acquisto o il riacquisto della
cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall’articolo 13, comma 3, dal giorno
successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”.
La normativa sul cambio del nome, viceversa, è stata pensata e scritta per chi è
già cittadino italiano.
Di qui il doppio passaggio:
1) procedimento della cittadinanza e redazione del relativo decreto di conferimento secondo la normativa nazionale
applicabile in quel momento;
2) eventuale procedimento successivo di
cambio del proprio nome.
Peraltro è noto che, con riferimento al
punto 2), a seguito del d.P.R. n. 54 del 13
marzo 2012, concernente il “Regolamento recante modifica delle disposizioni in
materia di stato civile relativamente alla
disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il
10 maggio 2012 (G.U. n. 108), il Prefetto
è stato individuato quale unica autorità
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11. NORMATIVA E PRASSI
decisionale in materia, con la conseguenza che le sempre più frequenti istanze di
cambiamento del cognome avanzate da
neo cittadini italiani sono destinate sempre di più a determinare aggravi procedimentali presso le Prefetture e gli Uffici
comunali d’Anagrafe e Stato civile.
2. Soluzione ipotizzata dal Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione
Questo Dipartimento, nella citata richiesta di parere ha, fra l’altro, proposto al
Consiglio di Stato la soluzione di non applicare la normativa vigente per contrasto con i principi dell’ordinamento
comunitario.
Fino ad oggi, infatti, la doppia fase di definizione del decreto di concessione della
cittadinanza e di modifica delle proprie generalità anagrafiche veniva giustificata sulla base della legge 19 novembre 1984, n.
950 recante “Ratifica ed esecuzione della
convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi
adottate a Monaco il 5 settembre 1980”.
In particolare l’art. 1 della Convenzione
sulla legge da applicare ai cognomi e
nomi stabilisce che “I cognomi e i nomi
di una persona vengono determinati dalla legge dello stato di cui è cittadino. A
questo solo scopo, le situazioni da cui
dipendono i cognomi e i nomi vengono
valutate secondo la legge di detto Stato.
In caso di cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello Stato
della nuova nazionalità”.
Tale normativa, tuttavia, è parsa in contrasto con i principi comunitari connessi
alla cittadinanza europea, ovvero al divieto di discriminazione effettuata in base
alla nazionalità e alla libertà di circolazione di cui agli artt. 18, 20 e 21 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione Europea
(ex articoli 12, 17 e 18 del TCE).
Queste disposizioni, infatti, sono sem-
LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
brate a questo Dipartimento, anche sulla
scorta di quanto osservato dalla Corte di
Giustizia della UE, offrire una tutela rinforzata, rispetto agli ordinamenti nazionali,
ai diritti della personalità, fra i quali certamente va ascritto quello al nome e alla
propria identità.
In altri termini, il diritto al nome, come interpretato in ambito comunitario, consentirebbe, per il caso qui in esame, di conservare il proprio prenome e cognome
di origine a prescindere dalle leggi dello
Stato dell’Unione europea ove la persona
decidesse di stabilirsi acquisendone la
relativa cittadinanza.
A supporto di questa tesi, sono state segnalate ai giudici di Palazzo Spada due
sentenze comunitarie.
La prima è la C ‑ 353/06 del 14.10.2006,
secondo cui: “il fatto di essere obbligati
a portare, nello Stato membro di cui si è
cittadini, un cognome differente da quello già attribuito e registrato nello Stato
membro di nascita e di residenza è idoneo ad ostacolare l’esercizio del diritto
a circolare e soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri; sancito
dall’art. 18 CE”.
La seconda pronuncia è, invece, C –
148/02 in base alla quale: “...gli artt. 12
CE e 17 CE devono essere interpretati nel
senso che ostano al fatto che, in circostanze come quella della causa principale, l’autorità amministrativa di uno Stato
membro respinga una domanda di cambiamento del cognome per figli minorenni
residenti in questo Stato e in possesso
della doppia cittadinanza, dello stesso
Stato o di un altro Stato membro, allorché la domanda è volta a far sì che i detti
figli possano portare il cognome di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della
tradizione del secondo Stato membro”.
Anche la Corte costituzionale, peraltro,
ha dimostrato particolare sensibilità alla
tutela del diritto al nome ponendolo in relazione con il principio personalista di cui
all’art. 2 della Cost. e giustificando, anche
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LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
nell’ordinamento nazionale, un graduale
e parziale superamento di quel principio
di derivazione romanistica che stabilisce
il riconoscimento di una prevalenza del
cognome paterno su quello materno. Ed
infatti, con sentenza n. 13/1994, la Consulta ha affermato che il cognome “gode
di una distinta tutela nella sua funzione di
strumento identificativo della persona e
che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità” e che l’identità personale costituisce
un bene in sé, come diritto di ciascuno
a “essere se stesso, inteso come rispetto
dell’immagine di partecipe alla vita associata...”.
Sulla base delle considerazioni di cui
sopra, questo Dipartimento ha dunque
evidenziato un contrasto fra la normativa nazionale con i principi comunitari,
come interpretati e specificati dalla Corte
di Giustizia, in forza del quale si sarebbe
potuta giustificare una “non applicazione” della norma statale.
Tale fenomeno si verifica quando quest’ultima entra in contrasto con norme comunitarie che abbiano i caratteri della compiutezza e dell’immediata applicabilità,
fatto salvo, nella diversa ipotesi in cui le
norme UE non risultino immediatamente
applicabili, il controllo di costituzionalità
della Consulta (cfr. Corte costituzionale,
sent., n. 170 del 1984) sulle leggi e gli atti
aventi forza di legge.
Al riguardo, sia la giurisprudenza della
Corte costituzionale che quella comunitaria hanno ricondotto al concetto di norme comunitarie compiute e immediatamente applicabili:
» i regolamenti comunitari (cfr. sent. Corte
costituzionale 170 del 1984);
» le sentenze della Corte di Giustizia (Corte cost. 389 del 1989; Cass. Civ., S.L., n.
3841 del 2002);
» le direttive dotate dei caratteri della
compiutezza (Corte di Giustizia, C ­103/88
e C – 129/96; Corte costituzionale, n. 64
11. NORMATIVA E PRASSI
del 1990 e n. 168 del 1991; Cons. Stato, VI, 843 del 1996; Corte di cassazione,
S.L. 1271 del 1995).
Alla luce di ciò, è stato dunque rilevato un
contrasto tra la citata legge 950 del 1984,
nella parte in cui dà esecuzione all’art. 1,
secondo comma, della Convenzione sulla legge da applicare ai cognomi e nomi,
e le sentenze della Corte di Giustizia che
riconoscono, rispetto al nostro diritto nazionale, una più ampia tutela del diritto al
nome, con una conseguente “non applicabilità” della normativa italiana.
Non è, tra l’altro, sfuggita a questo Dipartimento l’obiezione che, riferendosi la
sopra citata giurisprudenza comunitaria
in modo specifico ai cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea, l’ipotesi di
soluzione in esame la si sarebbe potuta
praticare per i soli comunitari.
Tuttavia, si è ritenuto possibile sostenere che la tutela del diritto al nome, intesa
come parte della più ampia tutela della
personalità umana e della vita privata di
ciascun individuo, sia assicurata dall’ordinamento comunitario a tutte le persone
siano esse o meno cittadini comunitari. Ciò in forza di disposizioni normative
contemplate dalla Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (art. 8) e dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (art. 1 e 3), le quali espressamente utilizzano i termini “individuo” e
“persona” e non quello di “cittadino comunitario”, in armonia peraltro con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948.
Si è, in definitiva, profilata al Consiglio di
Stato l’ipotesi che l’interessato, all’atto
della presentazione dell’istanza, possa
indicare gli elementi del proprio nome,
nell’ambito delle generalità così come
specificate nell’atto di nascita del Paese
di origine, senza più, una volta divenuto
cittadino italiano, attivare il procedimento
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11. NORMATIVA E PRASSI
di modifica del proprio prenome o cognome o di entrambi.
3. II Parere del Consiglio di Stato.
In Consiglio di Stato, con parere n. 850
del 22 febbraio 2013 (allegato 1), ha sostanzialmente accolto la soluzione esegetica proposta da questo Dipartimento,
che consente di ritenere “non applicabile” la normativa nazionale relativa all’attribuzione delle generalità ai neo cittadini
italiani, in quanto in contrasto con la normativa internazionale alla luce dei principi
comunitari.
Per i giudici di Palazzo Spada, sia nell’ordinamento nazionale che in quello comunitario è rinvenibile un diritto assoluto e
costituzionalmente tutelato al nome nella sua globalità, in quanto espressione
dell’identità personale di ciascuno.
In questo senso si sono espressi da tempo la Corte costituzionale e la Corte di
Cassazione.
Secondo la Consulta, infatti, il cognome gode di una distinta tutela nella sua
funzione di strumento identificativo della
persona e, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. La tutela del cognome è, in definitiva, funzionale alla tutela dell’identità
personale, la quale costituisce un bene in
sé, come diritto di ciascuno a essere se
stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla vita associata (sentenza n. 13/1994).
Ad adiuvandum, anche l’Organo giurisdizionale della Nomofilachia ha affermato
che «[è] dato ormai incontrovertibile che
il cognome nel nostro ordinamento giuridico non svolge solo una funzione pubblicistica, tesa a offrire una tutela della
famiglia consentendo ai suoi membri di
essere identificati come appartenenti a
un determinato nucleo familiare, ma assolve anche a una fondamentale funzione di natura privatistica, quale strumento
LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
identificativo della persona. La protezione
dell’identità personale, immancabilmente
contraddistinta da peculiari connotati morali, cultural ideologici, trova, infatti il suo
nucleo centrale nella tutela del nome, che
viene considerato non tanto come mezzo
necessario di individuazione del singolo
nell’ambito dei soggetti di un ordinamento giuridico secondo principi normativi di
interesse generale, quanto piuttosto nella
sua corrente qualità di simbolo emblematico della identità personale di un individuo e quindi come aspetto, meritevole
di protezione, della personalità umana»
(Corte di Cassazione, I sezione, con sentenza n. 12641 del 2006).
Peraltro, i principi comunitari connessi
alla cittadinanza europea, al divieto di
discriminazione effettuata in base alla
nazionalità e alla libertà di circolazione di
cui agli artt. 18, 20 e 21 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea (ex
articoli 12, 17 e 18 del TCE) sembrano,
ad avviso del Consiglio di Stato, effettivamente deporre nel senso che la normativa italiana sull’attribuzione del nome
allo straniero che acquisiti la cittadinanza dello Stato sia illegittima.
In base alla giurisprudenza della Corte
di Giustizia UE il diritto al nome consentirebbe di conservare il proprio prenome
e cognome di origine a prescindere dalle
leggi dello Stato dell’unione europea ove
la persona decidesse di stabilirsi acquisendone la relativa cittadinanza.
Il diritto al nome è, peraltro, tutelato anche in via diretta dalla Carta di Nizza, oramai entrata a pieno titolo nel diritto primario dell’Unione Europea, in forza della
nuova formulazione dell’art. 6 del Trattato
UE. Segnatamente l’art. 7 stabilisce che
“Ogni persona ha diritto al rispetto della
propria vita privata e familiare, del proprio
domicilio e delle sue comunicazioni” Tale
disposizione, analoga a quella contenuta nell’art. 8 CEDU, deve essere interpretata in conformità alla stessa, ai
sensi dell’art. 52, comma 3 della Carta,
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LA FILIAZIONE E L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
secondo cui “laddove la presente Carta
contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la
portata degli stessi sono uguali a quelli
conferiti dalla suddetta Convenzione. La
presente disposizione non preclude che il
diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa”. Ne discende che, come
chiarito dalla giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo in ordine al citato art. 8, la tutela della vita
privata e familiare comprende il diritto
al nome, in quanto coessenziale all’identificazione della dimensione personale del singolo.
Non vi è dubbio, prosegue il parere n.
850 del 2013, che una normativa che
subordini, al momento dell’acquisto
della cittadinanza in uno Stato membro
dell’unione Europea, il riconoscimento
del proprio nome ad una procedura
che eccede quella strettamente necessaria per codesto acquisto, caratterizzata altresì da valutazioni discrezionali
dell’Autorità pubblica, costituisca una
restrizione sproporzionata della libertà di circolazione e una violazione
del principio di non discriminazione
nonché una restrizione indebita e non
giustificata da motivi di interesse generale di un diritto fondamentale della
persona
Se, sotto il primo profilo, la violazione viene in rilievo solo nei confronti dei cittadini
comunitari, fermo restando che negli altri
casi si tratta pur sempre di soggetti destinati a diventarlo, sotto il secondo profilo
esso opera con riguardo a qualsiasi straniero, poiché il diritto comunitario intende
tutelare all’interno dell’Unione Europea il
diritto al nome di chiunque vi si trovi.
Orbene, accertato che la normativa italiana contrasta con il diritto comunitario,
la prevalenza di quest’ultimo non è automatica, poiché la legge italiana ha origine
internazionale pattizia.
11. NORMATIVA E PRASSI
Ed è proprio in questo punto del parere
che va rinvenuta la chiave di volta dell’intero impianto argomentativo, dovendo il
contrasto della normativa italiana essere
desunto da un’interpretazione della normativa internazionale alla luce dei principi
comunitari applicabili negli ordinamenti
degli Stati membri.
In altri termini, la normativa nazionale va
“non applicata” non già perché in contrasto con il diritto internazionale e comunitario, bensì perché attuativa di accordi
internazionali a loro volta in contrasto con
il prevalente ordinamento comunitario,
nella parte in cui quest’ultimo assicura, in
materia di diritti della personalità, una più
ampia tutela.
Ed infatti, osserva il Consiglio di Stato, in
ordine al rapporto tra diritto comunitario
e gli accordi stipulati dagli Stati membri
nella stessa materia, le regole generali
sono fissate dalla Convenzione di Vienna
sul diritto dei trattati del 1969, all’art. 30:
“1. Salvo quanto disposto dall’art. 103
della Carta delle Nazioni Unite, i diritti e
gli obblighi di Stati parti a trattati successivi aventi per oggetto la stessa materia
sono determinati in conformità a quanto
stabilito nei paragrafi seguenti.
2. Quando un trattato specifica che esso
è subordinato a un trattato anteriore o posteriore o che non deve essere considerato come incompatibile con questo altro
trattato, le disposizioni di quest’ultimo
prevalgono.
3. Quando tutte le parti a un precedente
trattato sono anche parti a un trattato posteriore, senza che il trattato anteriore si
sia estinto o che la sua applicazione sia
stata sospesa in virtù dell’art. 59, il trattato anteriore si applica soltanto nella misura in cui le sue disposizioni sono compatibili con quelle del trattato posteriore.
4. Quando le parti ad un trattato anteriore
non sono tutte parti al trattato posteriore:
nei rapporti fra gli Stati parti ai due trattati la regola applicabile è quella enunciata
al paragrafo 3; nei rapporti fra uno Stato
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