Modello 5 Aprile 2006
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Modello 5 Aprile 2006
5 modello Supplemento al numero odierno di Spedizione in abbonamento postale 45%, art. 2, comma 20/b, legge 662/96 Filiale di Milano. Direttore responsabile Paolo Panerai. Registrazione del tribunale di Milano n. 602 del 31/7/91 Realizzato in collaborazione con la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE Responsabile editoriale Marcello Colloca ISSN 1827-7837 Il comitato dei delegati ha approvato la riforma previdenziale parametrica DI D MAURIZIO DE TILLA opo un forte dibattito durato almeno due anni, i cui contenuti sono stati più volte divulgati sulla previdenza forense e su Modello 5, si è pervenuti ad alcuni interventi parametrici e strutturali della previdenza forense che proiettano gli equilibri finanziari della Cassa al 2050 e oltre, mantenendo in vigore il sistema a ripartizione e il criterio retributivo per il calcolo delle pensioni e salvaguardando il livello di solidarietà che viene incontro alle esigenze dei colleghi più deboli e più sfortunati. Il provvedimento varato dal comitato dei delegati, che è stato sottoposto al vaglio dei ministeri vigilanti, rappresenta un importante traguardo sulla strada del consolidamento del sistema previdenziale forense obiettivo comune a tutti gli avvocati. L’alternativa era quella di pervenire a una sensibile riduzione delle pensioni introducendo un sistema a capitalizzazione che avrebbe reso ricche le pensioni con i redditi alti e povere le pensioni con i redditi bassi. Sono queste le ragioni della delibera adottata dal comitato che ha voluto sottolineare come la riforma sia stata fatta senza sconvolgere il sistema e, prevedendo un adeguato rafforzamento patrimoniale dell’ente, con miglioramento dei conti economici, riservandosi in prosieguo ulteriori provvedimenti strutturali, ivi compresa l’introduzione della previdenza complementare, per garantire alle nuove generazioni una seconda pensione contributiva. Il primo provvedimento adottato è l’aumento dal 2 al 4% dell’aliquota per il calcolo del contributo integrativo dovuto da tutti gli iscritti agli albi forensi in proporzione al volume d’affari Iva dichiarato, di natura professionale, sempre con ripetibilità nei confronti del cliente. Ciò a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione ministeriale della delibera (presumibilmente dall’1/1/2007). Il provvedimento risulta utile anche per evitare rischi, avallati da dichiarazioni politiche passate e presenti, di assorbimento del contributo nell’ambito delle spese di giustizia. L’aumento risulta mitigato per i giovani con l’esclusione del pagamento del contributo minimo integrativo per i Proiezioni al 2050 per salvaguardare pensioni e assistenza primi tre anni di iscrizione alla Cassa. Per tale periodo il contributo integrativo resterà dovuto solo in misura corrispondente al volume d’affari effettivamente dichiarato, sempreché il primo triennio di iscrizione alla Cassa coincida con il primo triennio di iscrizione all’Albo. Continua a pag. 2 I risultati della riforma Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 Patrimonio Rendimento del patrimonio Contributi Pensioni Spese Altre Amministrative prestazioni assistenziali 2.986.591 3.200.628 3.409.553 3.833.932 4.306.289 4.901.012 5.543.709 6.240.512 6.992.866 7.801.574 8.673.597 9.603.572 10.590.082 11.637.914 12.740.926 13.903.808 15.114.108 16.357.644 17.635.883 18.948.497 20.296.838 21.662.980 23.037.086 24.398.206 25.732.595 27.017.011 28.207.779 29.284.569 30.229.807 31.048.602 31.746.620 32.319.446 32.762.581 33.092.120 33.320.544 33.443.100 33.487.305 33.457.214 33.341.825 33.150.586 32.887.516 32.560.749 32.185.639 31.768.778 31.322.223 30.856.029 119.464 128.025 136.382 153.357 172.252 196.040 221.748 249.620 279.715 312.063 346.944 384.143 423.603 465.517 509.637 556.152 604.564 654.306 705.435 757.940 811.874 866.519 921.483 975.928 1.029.304 1.080.680 1.128.311 1.171.383 1.209.192 1.241.944 1.269.865 1.292.778 1.310.503 1.323.685 1.332.822 1.337.724 1.339.492 1.338.289 1.333.673 1.326.023 1.315.501 1.302.430 1.287.426 1.270.751 1.252.889 1.234.241 586.136 621.009 866.156 931.522 1.071.149 1.129.220 1.195.550 1.261.331 1.326.064 1.395.733 1.459.228 1.521.162 1.589.181 1.652.428 1.723.301 1.789.375 1.850.294 1.915.499 1.980.743 2.053.032 2.116.895 2.182.977 2.241.388 2.302.646 2.365.396 2.411.855 2.456.397 2.492.485 2.540.281 2.602.875 2.659.868 2.700.283 2.750.783 2.810.904 2.862.759 2.938.305 3.011.581 3.068.450 3.130.441 3.189.704 3.249.056 3.316.380 3.382.823 3.454.073 3.527.833 3.596.994 449.880 495.904 524.796 554.959 584.779 614.800 648.339 682.046 716.082 750.025 785.939 824.041 865.319 910.599 960.556 1.020.735 1.092.065 1.167.275 1.244.200 1.327.780 1.422.696 1.530.246 1.651.807 1.789.311 1.950.429 2.137.866 2.340.201 2.547.668 2.756.024 2.967.822 3.174.058 3.364.257 3.542.884 3.713.729 3.877.582 4.032.217 4.177.590 4.315.525 4.445.527 4.565.966 4.675.536 4.774.819 4.864.777 4.945.605 5.017.598 5.081.060 20.515 21.735 23.287 25.016 26.596 28.006 29.637 31.223 32.815 34.514 36.074 37.594 39.250 40.796 42.512 44.127 45.612 47.195 48.779 50.521 52.067 53.658 55.058 56.517 58.014 59.126 60.176 61.046 62.171 63.634 64.956 65.877 67.024 68.398 69.575 71.326 73.042 74.401 75.903 77.360 78.851 80.536 82.226 84.031 85.897 89.925 21.168 22.471 30.076 32.546 37.302 39.758 42.519 45.329 48.173 51.234 54.185 57.159 60.384 63.538 66.988 70.366 73.646 77.094 80.585 84.329 87.863 91.485 94.886 98.357 101.841 104.776 107.541 109.916 112.484 115.345 117.892 119.792 121.839 124.038 125.867 128.281 130.532 132.202 133.923 135.472 136.937 138.564 140.107 141.745 143.422 144.937 Saldo Tecnico Saldo Contabile (tiene conto delle entrate da patrimonio) 136.257 125.105 341.360 376.563 486.370 514.420 547.211 579.284 609.982 645.708 673.289 697.121 723.863 741.829 762.745 768.641 758.229 748.223 736.544 725.251 694.198 652.731 589.581 513.335 414.967 273.989 116.196 -55.183 -215.742 -364.947 -514.191 -663.975 -792.102 -902.825 -1.014.823 -1.093.912 -1.166.009 -1.247.074 -1.315.086 -1.376.261 -1.426.479 -1.458.439 -1.481.954 -1.491.531 -1.489.764 -1.484.066 214.037 208.924 424.379 472.357 594.723 642.697 696.803 752.354 808.708 872.023 929.974 986.510 1.047.832 1.103.012 1.162.882 1.210.300 1.243.536 1.278.239 1.312.614 1.348.341 1.366.142 1.374.107 1.361.120 1.334.389 1.284.416 1.190.768 1.076.790 945.238 818.795 698.018 572.826 443.135 329.539 228.424 122.556 44.205 -30.091 -115.389 -191.239 -263.069 -326.767 -375.110 -416.861 -446.555 -466.194 -484.687 2 Aprile 2006 MODELLO 5 L’intervento La situazione prima della riforma Anno Patrimonio Rendimento del patrimonio Contributi Pensioni 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2.986.591 3.200.628 3.409.553 3.639.134 3.893.608 4.170.279 4.464.860 4.780.389 5.116.234 5.472.397 5.852.496 6.251.596 6.667.070 7.099.878 7.543.475 7.998.063 8.450.798 8.886.607 9.303.415 9.698.438 10.067.659 10.392.628 10.659.363 10.845.679 10.933.522 10.895.729 10.688.926 10.288.335 9.675.728 8.848.272 7.802.767 6.531.292 5.029.788 3.307.302 1.369.838 -788.569 -3.151.675 -5.718.322 -8.497.534 -11.485.017 -14.679.899 -18.077.695 -21.670.041 -25.454.331 -29.425.069 -33.578.298 119.464 128.025 136.382 145.565 155.744 166.811 178.594 191.216 204.649 218.896 234.100 250.064 266.683 283.995 301.739 319.923 338.032 355.464 372.137 387.938 402.706 415.705 426.375 433.827 437.341 435.829 427.557 411.533 387.029 353.931 312.111 261.252 201.192 132.292 54.794 -31.543 -126.067 -228.733 -339.901 -459.401 -587.196 -723.108 -866.802 -1.018.173 -1.177.003 -1.343.132 586.136 621.009 665.349 714.742 759.893 800.174 846.779 892.072 937.563 986.118 1.030.678 1.074.127 1.121.440 1.165.586 1.214.637 1.260.777 1.303.199 1.348.442 1.393.691 1.443.466 1.487.630 1.533.098 1.573.096 1.614.773 1.657.540 1.689.310 1.719.329 1.744.170 1.776.309 1.818.118 1.855.884 1.882.187 1.914.981 1.954.223 1.987.866 2.037.899 2.086.905 2.125.746 2.168.656 2.210.282 2.252.897 2.301.039 2.349.301 2.400.875 2.454.200 2.504.590 449.880 495.904 524.811 555.008 584.900 615.389 649.445 683.722 718.968 754.250 791.660 831.396 874.421 921.701 973.784 1.036.417 1.110.572 1.188.785 1.269.051 1.356.719 1.456.590 1.569.946 1.698.112 1.842.782 2.011.813 2.209.063 2.422.893 2.642.594 2.863.723 3.088.759 3.309.473 3.514.764 3.708.149 3.892.986 4.070.212 4.237.946 4.395.617 4.544.914 4.685.473 4.815.876 4.934.676 5.042.403 5.140.088 5.227.928 5.306.214 5.375.191 Segue da pag. 1 Con il recente intervento amministrativo si è inoltre operato sul calcolo dei supplementi di pensione da applicarsi con il sistema contributivo di cui alla legge 335/1995, introducendolo per le pensioni liquidate dall’anno successivo all’approvazione ministeriale della delibera. Ulteriore provvedimento di natura equitativa è l’ampliamento del periodo di riferimento per il calcolo della pensione all’intero arco della vita lavorativa, con la sola esclusione dei peggiori cinque anni e con salvaguardia del principio del pro-rata, nonché lo sganciamento della pensione minima, che viene fissata in 9.960,00 euro annui (soggetta a rivalutazione Istat), dalla misura del contributo soggettivo minimo. Postergato al 1° gennaio 2009 è invece l’aumento del contributo soggettivo dal 10 al 12%, con agevolazioni per i giovani avvocati. È previsto anche, nel quadro di una maggiore solidarietà intergenerazionale l’aumento dal 3 al 4%, entro il tetto reddituale, del contributo di solidarietà dovuto dai pensionati che proseguono nell’esercizio della professione, a partire dal 6° anno successivo al pensionamento. Le valutazioni attuariali effettuate sulla base delle modifiche introdotte inducono a una serie di considerazioni positive in ordine agli interventi effettuati che mettono al sicuro la previdenza forense. Il saldo contabile tra entrate complessive e uscite com- Spese Altre Amministrative prestazioni assistenziali 20.515 21.735 23.287 25.016 26.596 28.006 29.637 31.223 32.815 34.514 36.074 37.594 39.250 40.796 42.512 44.127 45.612 47.195 48.779 50.521 52.067 53.658 55.058 56.517 58.014 59.126 60.176 61.046 62.171 63.634 64.956 65.877 67.024 68.398 69.575 71.326 73.042 74.401 75.903 77.360 78.851 80.536 82.226 84.031 85.897 87.661 21.168 22.471 24.052 25.809 27.469 29.010 30.761 32.499 34.266 36.150 37.943 39.726 41.644 43.487 45.491 47.421 49.237 51.117 52.975 54.942 56.710 58.464 59.984 61.458 62.846 63.754 64.407 64.671 64.900 65.161 65.040 64.303 63.485 62.595 61.280 60.191 58.825 56.910 54.863 52.526 49.971 47.338 44.475 41.481 38.316 34.844 plessive si mantiene positivo fino all’anno 2040, con un posticipo di circa 11 anni rispetto al Bilancio tecnico e nel 2050 sarà ancora positivo per la presenza di un patrimonio pari alla riserva legale di cinque annualità delle pensioni in essere. Più di così non si poteva intervenire per salvaguardare gli interessi previdenziali dell’avvocatura. Alla luce delle indicate proiezioni che mantengono, si ripete, sostanzialmente inalterati gli attuali livelli di solidarietà e di copertura previdenziale, a garanzia delle future generazioni, appare del tutto giustificato e sostenibile il modesto sacrificio richiesto agli iscritti contribuenti che, per i redditi medio-bassi, incide al massimo nell’ordine di 300 euro annui. Saldo Tecnico Saldo Contabile (tiene conto delle entrate da patrimonio) 136.257 125.106 140.538 159.734 174.992 184.785 197.334 208.350 218.595 231.868 239.017 242.730 247.019 243.885 240.853 224.360 192.626 159.657 124.640 86.747 31.040 -36.848 -125.016 -228.009 -354.273 -519.753 -703.565 -898.423 -1.087.414 -1.270.641 -1.453.589 -1.632.576 -1.793.168 -1.938.763 -2.082.345 -2.200.047 -2.308.712 -2.419.168 -2.516.817 -2.605.594 -2.681.778 -2.741.364 -2.790.787 -2.827.054 -2.852.014 -2.870.601 214.037 208.924 229.581 254.474 276.671 294.580 315.530 335.844 356.163 380.099 399.100 415.474 432.808 443.597 454.588 452.734 435.809 416.808 395.023 369.221 324.969 266.735 186.316 87.843 -37.792 -206.803 -400.591 -612.607 -827.456 -1.045.505 -1.271.474 -1.501.504 -1.722.486 -1.937.465 -2.158.407 -2.363.106 -2.566.646 -2.779.212 -2.987.484 -3.194.881 -3.397.797 -3.592.346 -3.784.289 -3.970.738 -4.153.229 -4.336.237 Abbiamo ascoltato le istanze dettate dalla moderazione e dal buon senso, le quali produrranno certamente risultati migliori rispetto a riforme preconfezionate, suggerite da preoccupazioni francamente esagerate, che sarebbero state cavalcate, a livello politico, da chi ha interesse a ricondurre la nostra Cassa nel calderone della previdenza pubblica, vanificando, così, il percorso virtuoso avviato dopo la privatizzazione del 1996. Lo sforzo di approfondimento e di intervento che gli organi della Cassa forense hanno compiuto in questi mesi merita attenzione e rispetto, tenuto conto che, nella richiesta di qualche sacrificio agli avvocati italiani, si è operato con senso di responsabilità e per ragioni di forte equità. Enti privati promossi dalla commissione bicamerale DI MARCELLO COLLOCA A chiusura dell’attività svolta nel quinquennio, la commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha presentato il «Rapporto sugli enti previdenziali pubblici e privati». Nel rapporto, oltre all’analisi dei risultati gestionali dei vari enti, si approfondiscono le indagini conoscitive dei temi maggiormente delicati per la vita degli enti medesimi, dalla gestione del patrimonio alla sostenibilità di lungo periodo soprattutto delle Casse ex lege 509/94, alle problematiche legate al sistema duale di governo degli enti pubblici. E se i lavori della commissione hanno avuto luogo in un momento storico in cui il modello di stato sociale europeo è entrato in crisi per un complesso di fattori, dall’evoluzione demografica all’emersione di nuove e più flessibili forme di lavoro, ciononostante molte legislazioni nazionali hanno messo in cantiere importanti riforme. Fra queste è il caso dell’Italia che ha conosciuto, oltre alla riforma della previdenza pubblica, importanti passi nella previdenza privata: dal varo della totalizzazione alla soluzione dell’annoso problema dell’indennità di maternità, al riconoscimento dell’assistenza sanitaria integrativa, alla costruzione del secondo pilastro della previdenza complementare. Ma soprattutto, in ordine agli enti previdenziali privati, l’attività di analisi dei bilanci ha raccolto segnali decisamente più rassicuranti di quelli rilevati nella valutazione del comparto pubblico. Più nel dettaglio infatti sono state rilevate varietà di situazioni, con Casse che hanno avuto un fortissimo incremento nel numero degli iscritti nel corso degli ultimi dieci anni, superando ampiamente i 100 mila iscritti e determinando così, e nell’immediato, una forte crescita delle entrate contributive, a fronte della quale hanno potuto elargire prestazioni di tutto rispetto. Per come riportato alle pagine interne, per Cassa forense in particolare, le conclusioni della relazione della Commissione bicamerale sono certamente di conferma e di sostegno proprio di quelle misure urgenti in materia previdenziale adottate di recente dal comitato dei delegati, che portano a più di quarant’anni le previsioni attuariali di sostenibilità del lungo periodo e di equità intergenerazionale. Aprile 2006 MODELLO 5 3 Il provvedimento di riforma Pubblichiamo i «Provvedimenti urgenti e necessari per la previdenza forense» approvati dal comitato dei delegati della Cassa forense ART. 1 Contributo soggettivo e integrativo 1. Nell’articolo 2 comma 1 lett. a) del «Regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa ed agli albi e della loro riscossione» approvato con decreto interministeriale in data 7/2/2003 le parole «dieci per cento» sono sostituite dalle parole «dodici per cento». 2. L’art. 2, comma 3, del «Regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa e agli albi e della loro riscossione» approvato con decreto interministeriale in data 7/2/03, è sostituito dal seguente: «A partire dal reddito relativo al 6° anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, i pensionati di vecchiaia, anche a seguito di totalizzazione, nonché i beneficiari di pensione contributiva, dovranno corrispondere il contributo di cui al primo comma, sino al tetto reddituale fissato alla lettera a) in misura pari al 4% del reddito professionale netto ai fini Irpef senza previsione di alcun importo minimo. Per la parte eccedente il tetto reddituale indicato al primo comma lettera a) il contributo si riduce al 3%». 3. Nell’art. 3 comma 6 del «Regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa e agli albi e della loro riscossione» approvato con decreto interministeriale in data 7/2/2003 le parole «nella misura del due per cento» sono sostituite dalle parole «nella misura del quattro per cento». ART. 2 Decorrenza del nuovo regime contributivo 1. In deroga a quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del «Regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa e agli albi e della loro riscossione» approvato con decreto interministeriale in data 7/2/03, la variazione delle aliquote contributive avrà effetto secondo la seguente previsione: a) il contributo soggettivo di cui all’art. 2 del regolamento sarà elevato al 12% a partire dal terzo anno successivo all’approvazione ministeriale di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; b) il contributo integrativo di cui all’art. 3 del regolamento sarà elevato al 4% a partire dall’anno successivo all’approvazione ministeriale di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 giu- gno 1994, n. 509. ART. 3 Regime contributivo agevolato per i giovani iscritti 1. Per le domande di iscrizione presentate successivamente all’entrata in vigore della presente normativa il comma 4 dell’articolo 2 del «Regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa e agli albi e della loro riscossione» approvato con decreto interministeriale in data 7 febbraio 2003 è sostituito dal seguente: «Per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa, a condizione che l’iscrizione decorra prima del trentacinquesimo anno di età, il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà, salvo il pagamento dell’eccedenza in autoliquidazione». 2. L’art. 3, comma 4, del «Regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa e agli albi e della loro riscossione» approvato con decreto interministeriale in data 7 febbraio 2003, è integrato con l’ulteriore capoverso: «Sono ugualmente esclusi dal pagamento dell’importo minimo di cui al capoverso precedente gli avvocati per il periodo di iscrizione alla Cassa che coincide con i primi tre anni di iscrizione agli albi e non oltre l’anno di compimento del trentacinquesimo anno di età. È comunque dovuto il contributo integrativo in proporzione all’effettivo volume di affari dichiarato». ART. 4 Supplementi di pensione 1. A partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, nel penultimo comma dell’articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 come modificato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141 il periodo: «I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma», è sostituito dal seguente: « I supplementi sono calcolati, per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, con il metodo contributivo previsto dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, in rapporto al montante dei contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 20 settembre 1980, n. 576. Per coloro che, all’entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già maturato il diritto a pensione di vecchiaia, continua ad applicarsi il sistema di calcolo dei supplementi disciplinato dalla previgente normativa». ART. 5 Determinazione del periodo di riferimento da prendere a base per il calcolo delle pensioni 1. Il periodo di riferimento e il numero di anni di più elevato reddito professionale da prendere a base per il calcolo delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, saranno pari a tutti gli anni di iscrizione maturati fino all’anno antecedente a quello del pensionamento, con esclusione dei peggiori cinque, per le pensioni che matureranno i requisiti dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione ministeriale della presente disposizione. La media dei redditi deve comprendere almeno 25 anni salvo quanto previsto al comma successivo. 2. Non è prevista l’esclusione dei peggiori cinque redditi professionali, qualora gli anni di iscrizione maturati siano inferiori a 25. 3. Per coloro che al 31 dicembre dell’anno di approvazione ministeriale del presente regolamento abbiano compiuto almeno 40 anni di età e maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contri- buzione, nel rispetto del principio del pro rata, l’importo della pensione sarà costituito dalla somma di più quote. La prima e l’eventuale seconda quota, corrispondenti ai periodi di anzianità già maturata al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, calcolate secondo i criteri fissati dalla delibera del Comitato dei delegati del 19 gennaio 2001, approvata con provvedimento ministeriale del 27 novembre 2001, e l’ultima calcolata secondo le modalità previste dal presente Regolamento, con riferimento ai periodi di iscrizione maturati successivamente all’entrata in vigore del Regolamento stesso. 4. Le presenti disposizioni non si applicano alle pensioni contributive, previste dall’articolo 4 del Regolamento generale della Cassa, per le quali vigono specifici sistemi di calcolo. ART. 6 Pensione minima 1. L’articolo 2, comma 3, della legge 20 settembre 1980, n. 576 come modificato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141 è così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione ministeriale di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509: a) «La misura della pensione annua non può essere inferiore a € 9.960,00 annualmen- te rivalutate in proporzione alla variazione media dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat, con esclusione di ogni collegamento automatico alla misura del contributo soggettivo minimo; b) la presente disposizione non si applica alle pensioni contributive, previste dall’articolo 4 del Regolamento generale della Cassa forense, per le quali vigono specifici sistemi di calcolo». ART. 7 Pensione complementare In attuazione e con le modalità fissate dagli articoli 1) comma 1, lettere a-c; 1) comma 2, lettere e, h, i, l, p, u, v; 20) e 35) della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza) e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense può erogare pensioni complementari, calcolate con il metodo a capitalizzazione individuale, in forza del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e dei regolamenti attuativi. Il testo dell’art. 21 del regolamento con le modalità di richiesta ed erogazione Pensionati ultraottantenni Le regole per l’assistenza Con decisione del 20 gennaio 2006 il consiglio di amministrazione ha deliberato di dare applicazione all’art. 21 del nuovo Regolamento per l’assistenza a favore degli avvocati pensionati ul- traottantenni. Le modalità di richiesta e di erogazione sono riportate qui sotto con la pubblicazione del richiamato articolo 21. Pubblichiamo il testo dell’articolo 21 del Nuovo regolamento per l’assistenza a favore degli avvocati pensionati ultraottantenni montare dei redditi imponibili propri e del coniuge convivente, immobiliari e mobiliari, anche se soggetti a tassazione separata. I redditi del coniuge vanno considerati per metà. 1. La Cassa può disporre a favore degli avvocati pensionati che abbiano compiuto 80 anni di età erogazioni assistenziali. 4. L’erogazione del trattamento avviene se i redditi complessivi dichiarati non superano il doppio della pensione minima annua erogata dalla Cassa nell’anno di presentazione della domanda. 2. La domanda per la concessione è inviata alla Cassa dagli interessati fra il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno. 3. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione nella quale l’istante comunica l’am- 5. L’ammontare del beneficio è determinato dal consiglio di amministrazione, di anno in anno secondo bilancio al fine di non superare i limiti massimi di spesa fissati dall’art. 1, comma 2, in misura non superiore alla metà della pensione minima annua prevista per l’anno di presentazione della domanda. 6. Per le domande presentate nei termini di cui al comma 2 il trattamento è deliberato dalla giunta e liquidato in unica soluzione entro l’anno ed è cumulabile con le altre erogazioni assistenziali, ma non è reversibile né trasmissibile agli eredi; le domande presentate dopo il 30 giugno sono prese in considerazione con l’esercizio finanziario dell’anno successivo. 7. La Cassa si riserva la facoltà di verificare la effettiva esistenza delle condizioni legittimanti. 4 Aprile 2006 MODELLO 5 Nel rapporto della Commissione bicamerale la conferma delle misure adottate dalla Cassa forense Casse, sostenibilità sotto controllo Anche per il Parlamento è bene estendere le previsioni attuariali Pubblichiamo ampi stralci del rapporto della Commissione bicamerale di controllo sugli enti di previdenza Le Casse di previdenza dei liberi professionisti: sostenibilità di lungo periodo ed equità intergenerazionale La sostenibilità di medio-lungo periodo delle Casse, di cui il tema dell’equità intergenerazionale costituisce un corollario, rappresenta per il comparto privato sicuramente uno dei principali problemi, icasticamente sintetizzato nell’interrogativo che ha dato il titolo anche a un testo in materia: «Avremo mai la pensione?». Prima di affrontare il tema, occorre preliminarmente fare una distinzione tra Casse privatizzate con il decreto legislativo n. 509 del 1994 e Casse nate già private (le Casse ex decreto legislativo n. 103 del 1996). La necessità della distinzione deriva dal fatto che le stesse presentano situazioni tra loro radicalmente differenti, non solo per le modalità di erogazione e di calcolo delle prestazioni, ma anche per la loro vicenda storica. Le Casse privatizzatesi dopo il 1994 avevano una situazione pregressa relativa agli impegni assunti nei confronti dei propri iscritti ed esse, a seguito della privatizzazione, si sono assunte in modo autonomo la responsabilità di gestire la previdenza e di valutare quindi quel rapporto tra contributi e prestazioni, volto ad assicurare la stabilità del sistema in un’ottica che dovrebbe essere di sostanziale equità nel corso delle successive generazioni. La gestione di queste Casse è prevalentemente a ripartizione (alle pensioni correnti si fa fronte del tutto o in larga misura con i contributi correnti); conseguentemente esse devono assicurare all’iscritto, che non vede accantonati i suoi contributi per la sua prestazione, essendo questi utilizzati, in buona parte, per pagare le pensioni correnti, il pagamento della sua pensione, quando sarà il suo turno, in un’ottica di sostanziale stabilità, nel corso del tempo, del rapporto tra contributi e prestazioni, in virtù dell’equità intergenerazionale. Poiché il valore attuale del saldo attivo del flusso finanziario annuale, accantonato a riserve per fronteggiare gli impegni dei successivi anni, quelli nei quali peggiorerà il predetto rapporto, non copre il valore degli impegni maturati per prestazioni che comunque verranno a scadenza, si genera un deficit patrimoniale implicito. Questo è il punto di maggior criticità di questi sistemi che ne mette in crisi la sostenibilità. Il sistema legale dei controlli non rileva questo deficit. In altri termini, i sistemi previdenziali a ripartizione si fondano su un «patto tacito tra gene- Caro Presidente, è con vivo piacere che ti invio, dopo la presentazione informale della bozza presso la sede dell’Adepp, il «Rapporto sugli enti previdenziali pubblici e privati» che raccoglie l’attività svolta nel corso di questa legislatura dalla commissione che mi onoro di presiedere e il cui scopo è, in definitiva, fornire una serie di indicazioni e di possibili scenari all’attenzione del governo e del parlamento della prossima legislatura. Colgo l’occasione per ringraziarti della costante collaborazione da te fornita (in veste di presidente sia dell’Adepp che della Cassa forense) alla razioni». Il problema è capire se tale patto sia un’utopia o una realtà. Per molte Casse, infatti, già nel medio periodo i contributi versati non basteranno a erogare le pensioni e le spese inizieranno a erodere il patrimonio fino all’azzeramento dello stesso. Quindi, i giovani professionisti quali aspettative possono avere dal sistema? Già dalla prima relazione a conclusione dei lavori della Commissione si è tenuto a precisare come i dati, sia pur confortanti, commentati nell’analisi dei singoli bilanci degli enti non dovessero distrarre dall’attenzione sulla sostenibilità di medio-lungo periodo. Indubbiamente, i principali indici di sostenibilità, quali i rapporti iscritti/pensionati ed entrate contributive/pensioni, soprattutto se confrontati con il comparto pubblico, risultavano positivi ma, già da una lettura degli stessi in termini di loro evoluzione, si evidenziavano dei trend per alcune Casse decrescenti. Il sistema delle Casse dei liberi professionisti vive, infatti, anche un altro problema, quello proprio dei sistemi a popolazioni chiuse (limitate a specifiche categorie), per cui si può assistere alla progressiva riduzione dell’afflusso di iscritti da una Cassa a favore di un’altra (è quello che abbiamo riscontrato, per esempio, nel caso dei ragionieri ovvero dei geometri) o per altri motivi di seguito indicati. Si tratta di fenomeni che interessano la demografia dell’ente che evidenziano la necessità di monitorare costantemente l’andamento della categoria (iscritti attivi, reddito; pensionati; prestazione erogata) con studi attuariali (e non solo) di lungo periodo (un arco temporale significativo è di almeno 40 anni), al fine di valutare e predisporre utili correttivi per scongiurare il rischio di deficit. La previsione attuariale è la risultante dell’azione di più fattori strutturali nel medio e lungo periodo che non sono tenuti in sufficiente considerazione nelle previsioni delle singole Casse. Questi fattori sono, principalmente: a) l’effetto dell’andamento della natalità degli italiani, di cui alle previsioni dell’Istat; b) l’andamento del pil nazionale, onde prevederne la ripartizione fra categorie produttive; c) l’andamento dell’occupazio- commissione nel corso di questi intensi anni di lavoro. Inoltre ricordo con piacere il bel rapporto personale instaurato tra noi sin dai primi incontri. Sono certo che anche nei prossimi cinque anni, al di là di chi sarà al governo e del ruolo che rivestirò nel nuovo parlamento, continueremo a collaborare proficuamente anzitutto per raggiungere, dopo gli importanti successi raggiunti nella presente legislatura, le due agognate mete: la fine dell’iniqua doppia tassazione e la totale affermazione dell’autonomia gestionale delle Casse. ne per settori merceologici e dei servizi, seguendo tendenze e previsioni sul mercato del lavoro in generale e delle libere professioni in particolare; d) gli effetti delle riforme scolastica e universitaria in materia di cicli e di accesso alle professioni (praticantato) e di effettivo spazio nel mercato per ogni categoria; e) le mutazioni di mercato del lavoro per nascita o riduzione di specializzazioni professionali che incidono sulla demografia di ogni Cassa. Inoltre le previsioni devono ragionare anche sugli effetti possibili dovuti agli affollamenti in alcune professioni (per essempio negli avvocati) sia in assoluto sia rispetto alle medie di densità negli altri paesi europei, non potendosi condividere una crescita infinita delle iscrizioni. Il suddetto monitoraggio non è seguito, e vi sono tre fondamentali punti di debolezza del sistema dei controlli: questo monitoraggio di lungo periodo non sollecita la responsabilità di gestione; la legislazione non è la migliore possibile per imporre metodi di controllo e di previsione adeguati; il comportamento di vigilanza non si discosta dalla tradizionale disamina dei flussi finanziari e del rapporto attivi/pensionati omettendo di far quantificare a ogni Cassa il cosiddetto deficit implicito maturato alla fine di ogni anno dal quale sarebbe lampante che molti regimi, pur in presenza di saldi finanziari annuali netti rilevanti e crescenti, stanno accumulando un cosiddetto debito latente probabilmente non fronteggiabile. Non esiste un bacino demografico idoneo alla compensazione degli squilibri naturalmente apportati dalla differenza tra previsioni e andamenti e, soprattutto, dai fattori di squilibrio del tipo di quelli esemplificati. Per ciò va incoraggiata una politica di fusioni di albi professionali e di Casse previdenziali. Non va omesso di considerare che la legge 335/95 consente alle Casse una equiparazione al regime dell’Ago, qualora decidano di adottare il metodo di calcolo contributivo prescindendo sia dalle specificità che gestiscono universi monocategoriali, sia dalla considerazione che il passaggio dal metodo di calcolo retributivo a quello contributivo richiede un lungo periodo per il riequilibrio patrimoniale che può comporta- Francesco Amoruso re interventi normativi a tutto campo. Alcuni interventi normativi assunti da alcune di esse (es. Casse dei geometri, dei ragionieri, dei dottori commercialisti; peraltro approvati con Decreti), anche in sede di riforma del proprio regime, e finalizzati espressamente all’equilibrio patrimoniale del sistema, sono stati cassati dalla Suprema corte o sono, al momento, invalidati a livelli inferiori della giurisdizione. Ciò segnala un’incongruenza e una incompletezza legislative che consentono di incidere fortemente e, forse, irrimediabilmente, sulla capacità delle Casse di gestire la loro autonomia patrimoniale nel quadro della sostenibilità (condivisa dai ministeri vigilanti) e in un quadro di equità intergenerazionale sia sul fronte delle prestazioni che delle contribuzioni. L’evidenza forte che emerge dall’analisi delle gestioni è che il sistema finanziario a ripartizione, che risultava assolutamente ragionevole e politicamente premiante nella fase in cui il rapporto iscritti/pensionati era in crescita, sottoposto ora agli impatti delle dinamiche del lavoro e soprattutto delle imponenti trasformazioni demografiche delle singole categorie, non può essere più sostenibile. Si tratta, infatti, di un sistema che può essere valido nel comparto pubblico, in cui vi è la garanzia dell’intervento di ultima istanza della fiscalità generale; ma non per le Casse private per le quali il dlgs 509 del 1994, non dobbiamo dimenticarlo, ha previsto la liquidazione coatta (anche se su questo punto andrebbero fatte alcune riflessioni su come questo si concili con il diritto alla pensione costituzionalmente previsto dall’articolo 38). Più nel dettaglio. Tra le Casse privatizzate possiamo notare una varietà di situazioni. Ci sono Casse che hanno avuto un fortissimo incremento del numero degli iscritti nel corso degli ultimi dieci anni (un sostanziale raddoppio); si pensi alla Cassa Forense, alla Cassa ingegneri e architetti, che hanno superato ampiamente i 100 mila iscritti (partendo dieci anni prima da un numero pari alla metà), alla Cassa commercialisti, che ha un ordine di grandezza inferiore (siamo oltre 40 mila; ma erano 20 mila!) e anche a Casse più piccole, come quella dei veterinari (22 mila). Si tratta di Casse che hanno avuto nel corso degli ultimi dieci anni un fortissimo incremento, che ha determinato nell’immediato una forte crescita delle entrate contributive, a fronte della quale esse hanno ritenuto di poter elargire prestazioni di tutto rispetto. Volendo tracciare un profilo sulla sostenibilità finanziaria delle Casse istituite ai sensi del dlgs 509/1994, è sufficiente, sia pure in un’ottica di gestione a ripartizione, andare a confrontare nel prossimo quarantennio la dinamica prevista, in base ai bilanci tecnici dei singoli enti, dei rapporti: - «numero di contribuenti / numero di pensioni»; - «pensione media / contributo medio». Rapporto, questo ultimo, che fornisce indicazioni in merito al numero di contribuenti che mediamente sono necessari per pagare una pensione. In base alla dinamica dei suddetti rapporti, prevista dai bilanci tecnici degli enti, si osserva che già nel 2020 solo una parte delle gestioni può contare su di un numero di contribuenti sufficiente a garantire la copertura della spesa pensionistica per mezzo delle entrate contributive. Mentre nel 2030 solo due Casse si trovano in tale condizione (la Cassa del notariato e quella dei farmacisti), tutte le altre Casse presentano un conseguente grado di copertura delle prestazioni mediante i contributi (rapporto tra contributi e spesa pensioni) inferiore all’unità, grado di copertura che nel complesso si riduce ulteriormente in misura rilevante nel successivo decennio. Tale situazione giustifica una forte preoccupazione sulla sostenibilità futura dell’attuale regime delle prestazioni ai livelli contributivi vigenti. La conseguenza di tale situazione è che, in mancanza di tempestivi provvedimenti, nel momento in cui aumenterà il flusso di pensionati, sulla maggior parte delle Casse si scaricherà un elevato debito pensionistico che dovrà essere pagato dalle generazioni oggi più giovani con contribuzioni sostanzialmente più elevate delle attuali, alle quali corrisponderanno prestazioni ben inferiori. Alcuni enti stanno adottando o stanno valutando di adottare il passaggio, sia pur con una certa gradualità, dal sistema a ripartizione con metodo di calcolo reddituale al sistema a ripartizione con metodo di calcolo contributivo. È questa un’opzione di fatto obbligata per garantire, insieme con altri interventi (quali, per esempio, l’innalzamento dell’età pensionabile) l’estensione a tutta la vita lavorativa del computo del periodo pensionabile, un equiliContinua a pag. 5 Aprile 2006 MODELLO 5 Segue da pag. 4 brio di lungo periodo. Ma anche per le Casse che hanno optato o opteranno per il passaggio a un sistema misto ripartizione/capitalizzazione deve essere attentamente valutato l’onere a carico delle generazioni giovani verso quelle precedenti. È, infatti, necessario evitare che nella fase di passaggio il professionista neo-iscritto debba, al tempo stesso, sia farsi carico della solidarietà con le generazioni precedenti, sia costruirsi una propria posizione contributiva da portare a capitalizzazione. Non risponderebbe a un principio di equità richiedere ai giovani professionisti allo stesso tempo di sostenere il sistema a ripartizione, e i diritti acquisiti dalle generazioni precedenti, e di alimentare il sistema a capitalizzazione. È evidente che si tratta di un onere eccessivo e non giustificato né giustificabile. Pertanto si pone la verifica della coerenza della legislazione in atto anche in materia di pro-rata per le gestioni delle Casse (similmente all’art. 4 della legge 34/05 relativa alle Casse dei ragionieri e dei dottori commercialisti) e l’obiettivo della sostenibilità delle stesse qualora l’entità del pro-rata (in altri termini il cosiddetto debito latente maturato) fosse di dimensioni tali da far constatare l’impossibilità di garantire la permanenza in vita delle Casse stesse. Tale verifica s’impone anche per risolvere la nuova e imprevista condizione determinata dalla citata giurisprudenza. Sostanzialmente si tratta di consentire a ogni Cassa che possa essere in grado di farcela a ripristinare la propria sostenibilità intervenendo tempestivamente, senza limitazioni - se del caso - e sotto la vigilanza dello Stato, su tutti i parametri del proprio sistema, nessuno escluso, soprattutto in chiave di solidarietà e di equità intergenerazionale. All’interno di questo quadro va inoltre sottolineato come l’attuale normativa, i cui indicatori di controllo risultano sostanzialmente soddisfatti, consente la formazione di un elevato debito pensionistico non sorretto da adeguate contribuzioni, e quindi non sostenibile. Un primo attuale indicatore di controllo consiste nel verificare la stabilità di gestione intesa nei senso della sussistenza del patrimonio di tali Casse in un orizzonte temporale di 15 anni (la norma prevede un periodo «non inferiore a quindici anni», ma in pratica viene considerato un periodo di soli 15 anni). Gli stessi organi preposti dei ministeri vigilanti utilizzano l’indicatore con tale riferimento temporale. Il secondo indicatore di controllo riguarda la riserva legale, che si prevede dover essere pari a cinque annualità di pensioni accantonate (tra l’altro, quando è stata emanata, la legge faceva riferimento a ciqnue annualità di pensioni in essere; poi, riportate addirittura alle prestazioni esistenti all’epoca della privatizzazione con indicazione del ministero del tesoro, ragioneria generale dello stato del 22 ottobre 1998 inviata ai rappresentanti ministeriali dei collegi dei revisori dei conti delle Casse). In presenza di tali due requisiti, l’equilibrio della gestione risulta formalmente verificato. Questi due soli indicatori dovrebbero garantire l’equilibrio di gestione in una ottica di stabilità nel rapporto tra contributi e prestazioni nel corso del tempo, ma risultano evidentemente inadeguati se li confrontiamo con i valori che assumerebbero in una prospettiva futura (30-40 anni). È in sostanza evidente la necessità di predisporre un diverso modello di gestione, orientato da un lato a garantire la sostenibilità nel tempo e dall’altro orientato a una sostanziale equità intergenerazionale. Il modello di gestione che si ritiene di proporre prevede una componente strutturale a capitalizzazione e, se possibile, organizzata in modo da prevenire, ammortizzare, compensare gli effetti delle variazioni demografiche di ogni singola categoria. Peraltro la lettura delle condizioni rappresentate nei grafici precedenti non lascia spazio a dubbi sulla necessità e obbligatorietà d’intervento del legislatore, alla luce dell’art. 38, quarto comma, della Costituzione. Tale componente, già denominata in altre occasioni «riserva differenziale», dovrebbe garantire da un lato la sostenibilità del sistema in presenza di notevoli flussi futuri di nuovi pensionati e dall’altro fornire un rendimento finanziario che integri le contribuzioni per garantire l’erogazione delle prestazioni. Intanto sarà seguito il processo di predisposizione dei progetti di unificazione che le Casse dei ragionieri e dei dottori commercialisti presenteranno (termine al marzo 2007). Quelle Casse hanno proceduto a riforme sostanziali dall’1/1/2004, peraltro non identiche. Quella dei ragionieri è nell’ottica di rendere autosufficiente patrimonialmente la quota del pro-rata maturata al 31/12/2003 in «una sorta di liquidazione del cosiddetto debito latente a quella data». La verifica di ciò dovrà essere riscontrata nel progetto. Dall’1/1/2004 permane il sistema di finanziamento a ripartizione ma cambia il metodo di calcolo da reddituale a contributivo. L’afflusso demografico soffrirebbe degli effetti legislativi e di mercato del lavoro già noti, che dovranno essere considerati nel progetto stesso (art. 4 della legge 34/05). La riforma dei dottori commercialisti è stata fatta e approvata in un’ottica di continuità di gestione; tuttavia la previsione, nel lungo periodo, della copertura del cosiddetto debito latente al 31/12/2003 non è stata completata con le autorizzazioni limitate nel tempo date dai ministeri vigilanti al pacchetto delle delibere di riforma presentato da quella Cassa e si dovrà proseguire sia nel monitoraggio sia con provvedimenti idonei. LE CASSE PRIVATIZZATE In ordine agli enti previdenziali privati, l’attività di analisi dei bilanci ha raccolto segnali decisamente più rassicuranti di quelli rilevati dalla valutazione del comparto pubblico. Infatti la solidità degli enti è nel breve-medio periodo garantita da un favorevole rapporto tra contribuenti e pensioni attive: le Casse di previdenza presentano una situazione caratterizzata da un numero più o meno basso di pensionati a fronte di un elevato numero di contribuenti. Il rapporto contribuenti-pensionati è, infatti, nel 2003 risultato più alto di quello medio relativo ai dipendenti pubblici. Il miglior rapporto è, peraltro, ascrivibile principalmente alla giovane età delle Casse che non ha ancora consentito il completarsi di un ciclo previdenziale, nonché, per alcune categorie di professionisti, alla continuazione della propria attività lavorativa anche oltre i limiti di età previsti per il pensionamento. Quindi, anche per le Casse private è importante valutare cosa accadrà una volta esaurita la fase della giovane età e mantenere elevato il livello di attenzione sui loro conti, profondamente influenzati da: - gli andamenti «demografici» dei ristretti bacini di utenza, costituiti in prevalenza dagli associati a uno specifico ordine professionale, con tutti gli impatti possibili derivanti dall’evoluzione del sistema degli ordini, i mutamenti dell’ordinamento dell’istruzione secondaria e dell’università, i cambiamenti del mercato del lavoro e le ricadute in termini di variazioni delle figure professionali; - i profili di maturazione della platea di contributori e percettori di ciascun ente, si tratta infatti di enti (molti hanno da poco superato il decennio di attività) che godono fisiologicamente di rapporti fra iscritti e pensionati assai favorevoli in questa fase di vita, ma che, altrettanto fisiologicamente, sono destinati a deteriorarsi in periodi futuri. Tra quelli sopra sinteticamente richiamati, sicuramente il problema più delicato delle Casse dei liberi professionisti è rappresentato dal loro assetto giuridico-organizzativo, legato alle appartenenze ordinistiche categoriali ma del tutto estraneo alle dinamiche demografiche e attuariali del mercato del lavoro. Sulla consistenza dei bacini demografici di tali enti, infatti, oltre a incidere il problema della natalità, problema questo peraltro non del comparto privato ma dell’intero sistema previdenziale, pesa anche l’alea della modifica del bacino complessivo degli assicurati nonché, all’interno di quest’ultimo, dei pesi delle diverse professioni. Proprio alla luce di tali considerazioni la Commissione ha ritenuto che i dati, sia pur confortanti, commentati nell’analisi dei singoli bilanci degli enti, non dovessero distrarre dall’attenzione sulla sostenibilità di medio-lungo periodo e ha, quindi, ritenuto opportuno svolgere sul tema uno specifico approfondimento, avviando un’indagine conoscitiva ad hoc, i cui risultati sono riportati nell’allegato I. In estrema sintesi, l’evidenza forte che emerge dall’analisi delle gestioni è che il sistema finanziario a ripartizione pura, che risultava assolutamente ragionevole e politicamente premiante nella fase in cui il rapporto iscritti/pensionati era in crescita, sottoposto ora agli impatti delle dinamiche del lavoro e soprattutto delle imponenti trasformazioni demografiche delle singole categorie, non può essere sostenibile senza adeguati correttivi. Si tratta, infatti, di un sistema che può essere valido nel comparto pubblico, in cui vi è la garanzia dell’intervento di ultima istanza della fiscalità generale; ma non per le casse private per le quali il dlgs 509 del 1994, è importante sottolinearlo, ha previsto la liquidazione coatta (anche se su questo punto andrebbero fatte alcune riflessioni su come questo si concili con il diritto alla pensione costituzionalmente previsto dall’articolo 38). Peraltro già diversi enti stanno adottando o stanno valutando di adottare il passaggio, sia pur con una certa gradualità, dal sistema a ripartizione a uno misto con parziale capitalizzazione. È questa un’opzione di fatto obbligata per garantire, insieme con altri interventi quali l’innalzamento dell’età pensionabile, l’estensione a tutta la vita lavorativa per il computo del periodo pensionabile, un equilibrio di lungo periodo. Chiaramente, anche per le Casse che hanno optato o opteranno per il passaggio a un sistema misto ripartizione/capitalizzazione deve essere attentamente valutato l’onere a carico delle generazioni giovani verso quelle precedenti: è necessario comprendere come gestire la fase di passaggio, in cui il professionista neo-iscritto de facto rischia di dover, al tempo stesso, sia farsi carico della solidarietà con le generazioni precedenti, sia costruirsi una propria posizione contributiva da portare a capitalizzazione. In questo scenario estremamente delicato si ritiene che l’intervento politico debba essere di «sensibilizzazione» e «responsabilizzazione», senza compromettere l’autonomia delle Casse. Sul punto, si è convinti, infatti, che le Casse debbano affrontare il problema al proprio interno, sia perché si tratta di un tema di rilevanza strategica, sia perché il fatto che la discussione avvenga all’interno degli organi della Cassa, in cui sono rappresentati gli iscritti, dovrebbe garantire il raggiungimento di un punto di equilibrio tra gli interessi di cui sono portatrici le diverse generazioni. Proprio alla luce di ciò, si ritiene che sia stato fondamentale, ai fini della salvaguardia della stessa coerenza del sistema privato, superare precedenti emendamenti governativi che «assoggettavano» le Casse alle modifiche previste per i requisiti anagrafici e contribu- 5 tivi, soprattutto in considerazione del fatto che le Casse già chiedono per esempio i 65 anni per la pensione di vecchiaia. Sempre nella direzione della valorizzazione dell’autonomia delle Casse, si apprezza della riforma del sistema pensionistico varata nel corso della presente legislatura, anche il riconoscimento alle stesse Casse di importanti «leve gestionali» che, se opportunamente utilizzate, potranno avere impatti positivi in termini di miglioramento della sostenibilità finanziaria. Ci si riferisce, in particolare a: - anzitutto l’esplicita previsione della possibilità per gli enti di diritto privato, citando il testo della legge, «di accorparsi tra di loro nonché di includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica». Sul punto più volte la Commissione ha sottolineato che il problema dei bacini demografici delle casse dei professionisti debba essere affrontato intervenendo principalmente lungo due direttrici. Da una parte tutelando l’ampiezza complessiva della popolazione iscritta, ossia verificando che i provvedimenti normativi adottati in ordine alle categorie professionali emergenti non distolgano queste ultime dai bacini delle attuali casse, per le quali rappresentano una possibilità di sopravvivenza. Dall’altra, alla luce delle attese evoluzioni dei bacini demografici delle singole categorie, intervenendo nel ridisegnarne i confini. Chiaramente è importante che la stessa eventuale «fusione» tra enti (per esempio quelli «vicini», che in molti casi, con la riforma scolastica stanno assistendo l’uno a una progressiva riduzione della propria platea di nuovi iscritti a favore dell’altro) venga vista dagli enti come un’opportunità per eventualmente superare problemi di sostenibilità finanziaria; - in secondo luogo, il riconoscimento della possibile modulazione da parte delle Casse dell’aliquota contributiva in misura differenziata, con facoltà di scelta per gli iscritti. In questo modo le Casse si riappropriano di un importante strumento di gestione delle proprie entrate: possono, infatti, adottare soluzioni finalizzate all’incremento del gettito contributivo, a oggi generalmente funzione diretta solo del numero degli iscritti, e quindi di fatto sottratto a effettive possibilità di «manovra» da parte delle stesse Casse; - in terzo luogo, la possibilità di istituire forme pensionistiche complementari. Un’opportunità di estensione della propria attività che le Casse potranno realizzare sfruttando anche rilevanti sinergie con la loro attuale attività istituzionale. Si ritiene che questa previsione possa, inoltre, dare nuovo impulso al secondo pilastro previdenziale che a oggi, come i dati dimostrano, stenta ancora a decollare. 6 Aprile 2006 MODELLO 5 È il sistema per far fruttare economie di scala e spingere in alto la redditività dei beni posseduti Un fondo immobiliare per le Casse Buona soluzione mettere insieme i patrimoni di tutti gli enti DI CARLO DOLCI N on solo Cassa Forense si è accorta che il suo patrimonio immobiliare, pur amministrato con rigore, dà scarsi profitti sia per la sua staticità che per il pesante prelievo fiscale cui è sottoposto. Anche le altre Casse privatizzate si sono rese conto di dover applicare quei princìpi di dinamicità nella gestione, che si sono rivelati indispensabili per ricavare dai patrimoni immobiliari una rendita paragonabile, anche se inferiore, a quella dei più rischiosi investimenti mobiliari. Ormai il gestore di un patrimonio che deve essere usato per pagare le pensioni degli associati non può più accontentarsi di investire in titoli di stato o in immobili, che, una volta acquistati, entrano a far parte del patrimonio “perenne” della fondazione: inamovibili monumenti per una garanzia relativa di solidità patrimoniale per le Casse, ma per una garanzia effettiva di redditività fiscale per lo Stato. E’ di questi giorni la notizia (Il Sole-24 Ore) che la Nobel Foundation, pur avendo nel suo mandato la missione di gestire il patrimonio di 200 milioni di dollari in <safe securities> (titoli sicuri), ha deciso di investire in tre hedge fund. La Fondazione Nobel aveva già cambiato strategia allorché, dopo la seconda guerra mondiale aveva indirizzato i suoi investimenti sul mercato azionario (nel 2004 il 61% del suo patrimonio era rappresentato da azioni). Ora si è resa conto che i nuovi strumenti della finanza creativa possono avere qualche aspetto positivo e, da buon amministratore, se ne avvale. I professionisti italiani sono un po’ più lenti a percepire i vantaggi di alcuni tipi di investimento e ritengono meno rischiosi quelli che, a ben vedere, rischiando poco sulla redditività tendono a mettere a vero rischio il capitale eroso dall’inflazione reale. Chiudo la parentesi, che non vuole assolutamente invogliare le Casse ad effettuare investimenti rischiosi, e ritorno all’argomento che mi interessa. La necessità di rendere più redditizio il patrimonio immobiliare è così sentita, che alcune Casse si sono già cimentate in qualche movimentazione. Sinora, però nessuna ha affrontato alla radice il problema con uno studio di fattibilità di un fondo immobiliare ad apporto (anche di denaro), che potrebbe essere la soluzione ottimale per detenere un patrimonio immobiliare senza privarsi di rendite allineate al mercato mobiliare. E’ notorio che un fondo immobiliare ha necessità di avere più sottoscrittori, in modo da garantire che la società di gestione del risparmio (SGR) svolga la funzione alla quale è dedicata dalla legge. Ebbene, quale soluzione migliore per le Casse previdenziali di quella di mettere in comune i loro ingenti patrimoni immobiliari? In tal modo si otterrebbero rilevanti economie di scala, specialmente nella formazione e gestione del comitato tecnico, che è il cuore del sistema. Le difficoltà che si possono intravedere nella costituzione di una SGR domestica e del fondo immobiliare amministrato sono infatti quelle di reperire il know-how necessario per la gestione dinamica del patrimonio, che è invece presente nelle SGR già sul mercato. Peraltro le Casse previdenziali sono gelose del proprio patrimonio e soltanto una gestione controllata da vicino può dar loro (e agli associati) la necessaria tranquillità e sicurezza di non perdere di vista il proprio mattone. Coraggio, allora. Mettiamoci insieme e, come abbiamo ottenuto risultati notevoli nel campo della difesa dei nostri diritti di fronte ai tentativi che negli ultimi dieci anni la classe politica ha messo in campo per diminuire la nostra autonomia, così riusciremo a sviluppare sinergie ora solo vagamente ipotizzabili per ottenere una più alta redditività dal nostro patrimonio immobiliare. Non dobbiamo mai dimenticarci che tutti uniti sviluppiamo una forza politica ed economica eccezionalmente dimensionata. Se entriamo nel mercato con il peso dei nostri patrimoni in qualche modo considerati uniti otterremo grandissimi risultati. All’evidenza dovremo rinunciare forse a qualche visione personalistica, a qualche piccolo egoismo, alla presunzione di essere migliori degli altri o di avere idee più moderne e più brillanti, ma queste rinunce saranno largamente compensate dai risultati. All’inizio le difficoltà sembrano insuperabili. I sacrifici nostri sembrano molto più pesanti di quelli degli altri compagni d’avventura. La presunta mortificazione del nostro “ego” ci fa salire il sangue alla testa. Ma appena la macchina si avvia e le difficoltà sembrano farsi più imminenti, ecco che il miracolo si avvera: tutti i tasselli del mosaico vanno ordinatamente al loro posto e si incomincia a vedere che le previsioni erano più pessimistiche della realtà. Non restano che i piccoli inconvenienti, ma per renderli insignificanti bastano e avanzano i brillanti risultati determinati dall’eccezionale risparmio fiscale, dalla brillantezza dei risultati economici e dal miglioramento qualitativo del patrimonio immobiliare. Succede sempre quando si sperimentano vie nuove, ma ben meditate. La molteplicità dei servizi offerti testimoniata dalla crescita degli accessi: a fine 2005 sono state registrate oltre 900 mila visite Comunicazione interattiva sul sito internet della Cassa DI VITTORIO MORMANDO Quando agli inizi del 2002 fu realizzato il sito internet della Cassa (www.cassaforense.it) la prima impressione fu che il sito non fosse molto «frequentato» dagli avvocati, un po’ per «pigrizia informatica» e molto perché i contenuti non erano particolarmente interessanti e, principalmente, utili per l’attività professionale. Si è proceduto, quindi, a impostare ex novo il sito dando allo stesso la veste attuale, costruendo una home page che è stata, man mano, modificata, attualizzata e riempita di sempre maggiori informative e servizi. Contestualmente fu attivato un sistema di rilevazione degli accessi per verificare la rispondenza del nuovo sito alle esigenze dell’avvocatura e l’utilizzo dello stesso. A fine 2002 si è registrato un numero di 402.343 accessi che fu considerato gratificante visto che si trattava di accessi unici (vale a dire che il sistema annota ogni accesso indipendentemente se l’utente apre più pagine) e non di pagine visitate. Il crescendo di accessi è stato «rossiniano», tanto che a fine 2005 sono state registrate ben 900.879 visite uniche e nei primi tre mesi di quest’anno il ritmo mensile di accessi ha superato quota 3 mila al giorno (sabati e domeniche inclusi) con picchi nelle giornate lavorative di oltre 4 mila accessi. L’incremento rispetto ai primi tre mesi del 2005 è stato del 24%; ciò vuol dire che, a fine anno, sarà superato il tetto di un milione e 100 mila accessi. Si tratta di un successo che ripaga l’intenso e diuturno impegno volto ad arricchire il sito di sempre maggiori servizi utili per lo svolgimento dell’attività professionale, da un lato, e a fornire quante più informazioni possibili sul piano previdenziale. Ma oltre ai dati numerici ciò che gratifica non poco sono le numerose attestazioni di compiacimento e di ringraziamento che pervengono da parte di colleghi e anche da parte di altri professionisti, specialmente dottori commercialisti. L’impegno è quello di fornire sempre maggiori servizi all’avvocatura. È stato introdotto il calcolo del riscatto personalizzato (il calcolo della pensione era già operativo). L’avvocato, attraverso il sito riservato, entra nella propria posizione personale e, riempiendo i dati richiesti, ottiene il calcolo del riscatto con possibilità di margine di erro- re non superiore al 2%. Potrà essere fatta la simulazione del costo da uno a nove anni. Come è noto il riscatto è molto conveniente specie per i giovani, e le richieste di calcolo (la domanda può essere riproposta a piacimento) sono numerosissime; l’effettuazione del riscatto riguarda non più del 7% delle domande. La «lavorazione» delle domande impegna non poco l’ufficio addetto (registrazione, calcolo, comunicazione, eventuale rateazione, verifica del pagamento, decadenza) per un’attività che per il 93% delle richieste è inutile. Tale opportunità offerta dal sito consente di avere subito il calcolo e, quindi, effettuare domande avendone effettivo interesse. Ma recentemente è stata introdotta anche la visualizzazione (sempre attraverso l’accesso riservato) dei cedolini di pensione per i pensionati per gli ultimi due anni. Il servizio si è dimostrato subito molto utile in quanto consente la visualizzazione personale dell’importo erogato mensilmente. Da qualche mese è stato introdotto un sistema diretto di accesso all’ufficio informazioni previdenziali ed è stata predisposta una serie di form di email che possono essere compilate a seconda delle esigenze e cui l’ufficio risponde entro 48 ore dalla richiesta. Questa è una maniera molto moderna ed efficace per evitare le attese al centralino telefonico, che verrà, comunque, potenziato. Ma la vera novità che sarà introdotta entro il prossimo giugno è la realizzazione dell’interoperabilità del sito con riguardo alle informazioni di carattere personale relative al cambio di indirizzo, di e-mail, numeri telefonici e altre notizie simili. L’avvocato potrà in sicurezza fornire le notizie suddette che vengono immediatamente e automaticamente ac- quisite dal data base informatico della Cassa. Saranno evitati disguidi postali e altri possibili disservizi. Gli avvocati devono sempre di più abituarsi a interagire con la Cassa attraverso il sito internet che porta la Cassa nel loro ufficio. Questo è il progetto, certamente ambizioso, ma non irrealizzabile, che si intende perseguire. A questo punto sarà gradito ricevere osservazioni, suggerimenti e, perché no, anche critiche. Le critiche, se costruttive, aiutano a crescere. (riproduzione riservata) Aprile 2006 MODELLO 5 Il dlgs n. 25, che entra in vigore a maggio, accoglie un’antica richiesta forense 7 CONGRESSO ROMA Legali nei consigli giudiziari Avvocatura in stallo Parteciperanno alle delibere sulla organizzazione sull’unità DI S LEONARDO CARBONE empre più spesso si legge sulla stampa del tentativo di addomesticare la professione forense, sia liberalizzandola in nome di una «tendenza» europea a voler considerare la professione forense (ma non solo) come una società (o azienda) ... sia trasformando gli ordini professionali in «associazioni» particolari. Per fortuna la linea di tendenza del legislatore, soprattutto in questi ultimi anni, è di segno contrario, in quanto i provvedimenti legislativi approvati di recente tendono sempre più ad accreditare l’Avvocatura come soggetto idoneo a contribuire al migliore funzionamento della giustizia. Tra i recenti provvedimenti adottati, in linea con la indicata «tendenza», vi è il decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006 (in Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2006), che ha riformato i consigli giudiziari, che entreranno in vigore con il prossimo mese di maggio (articolo 19, dlgs n. 25/2006), e con la novità di una rappresentante (di diritto) dell’Avvocatura. È stata, così, finalmente accolta la richiesta da tempo sollecitata dall’Avvocatura, per una vigilanza più diretta sull’andamento degli uffici giudiziari ma anche sui «comportamenti» della magistratura. Infatti l’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2006, prevede che sono membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni Corte di appello, oltre che il presidente della Corte di appello e il procuratore generale presso la Corte di appello, il presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto (componenti di diritto che durano in carica quattro anni). Fa parte del consiglio giudiziario anche un avvocato, con almeno 15 anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto (componente che dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile o rinominabile: articolo 13 dlgs n. 25/2006). Sono previsti (art. 10 dlgs n. 25/2006), altresì, cinque membri supplenti del consiglio giudiziario, di cui un avvocato con almeno 15 anni di esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell’ordine del distretto. Per i componenti non togati dei consigli giudiziari, tra i quali rientrano gli avvocati, è prevista (articolo 14) la corresponsione di un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è stabilita con decreto del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze. I componenti avvocati del consiglio giudiziario (così come i componenti del consiglio regionale, i professori universitari, nonché il componente rappresentante dei giudice di pace), partecipano (art. 16, comma 1, dlgs n. 25 del 2006), però, solo ed esclusivamente ad alcune sedute, e in particolare alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e), e cioè: - formulazione del parere sul- le tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali, nonché sui criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti, proposti dai capi degli uffici giudiziari; - esercizio della vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari del distretto (il consiglio giudiziario, che nell’esercizio della vigilanza rileva l’esistenza di disfunzioni nell’andamento di un ufficio, le segnala al ministro della giustizia); - formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione e sul funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto. È esclusa, invece, la partecipazione del componente avvocato alle sedute (art. 15, comma 1, lett. b), in cui vengono formulati pareri sull’attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni. Tale esclusione dell’Avvocatura è, però, mitigata dalla previsione comunque di un «parere» dell’avvocatura. (riproduzione riservata) Il cdc ha eletto Giuseppe Gennaro alla presidenza Il consiglio direttivo ha eletto il presidente uscente Auguri alla nuova L’Astaf conferma guida dell’Anm Rapanà al vertice A conclusione dei lavori con- e dalla redazione del notiziario gressuali l’Associazione nazio- forense de Il Foro Pontino. Il Comitato direttivo centranale dei magistrati ha eletto il presidente per i prossimi quat- le in data 12 marzo scorso ha tro anni, come da statuto, il dott. eletto la seguente giunta eseGiuseppe Gennaro, procuratore cutiva centrale: Giuseppe aggiunto presso Gennaro, preil tribunale di sidente; Sergio Catania. Gallo, giudice Nel ringraziadel Tribunale re il dott. Ridi Napoli, viceviezzo per la copresidente; struttiva collaNello Rossi, borazione accorconsigliere di data all’AssociaCorte di cassazione nazionale zione, segretadella stampa forio generale; rense, desideriaGioacchino mo rivolgere al Natoli, presipresidente Gendente di sezionaro le nostre ne del tribunapiù vive felicitale di Palermo, zioni per la rinvicesegretario novata fiducia Giuseppe Gennaro generale; Luche i magistrati cio Aschettino, dell’Anm gli giudice del tribunale di Napoli, hanno confermato. Il dott. Gennaro già negli an- direttore del Giornale. Componenti: Giuseppe Creazni precedenti era stato designato a presiedere l’Associazio- zo, sost. proc. della repubblica ne e l’Astaf ebbe modo di ap- presso il tribunale di Reggio Caprezzarne la grande disponibi- labria; Antonietta Fiorillo, giulità al dialogo soprattutto in oc- dice del tribunale dei minorencasione della organizzazione ni di Firenze; Armando Spatadelle Consulte. Siamo certi che ro, procuratore aggiunto presso anche durante questo mandato il tribunale di Milano; Simone il presidente Gennaro sarà vi- Lucerti, giudice del tribunale di cino all’Astaf come nel passato. Milano; Modestino Villani, giuAuguri di buon lavoro dall’Astaf dice del tribunale di Napoli. Nella riunione del 25 marzo il Consiglio direttivo dell’Associazione nazionale della stampa forense, eletto dall’assemblea ordinaria del 4 marzo scorso, ha confermato presidente dell’Astaf per il biennio 2006-07 l’avv. Mario Rapanà, direttore responsabile del Foro Pontino edito dall’Ordine forense di Latina. Rapanà presiede, con grande responsabilità, l’associazione sin dall’aprile 1999, per la rinnovata fiducia manifestata dai direttori delle oltre 40 riviste forensi aderenti e, per i consensi ottenuti per aver fatto svolgere all’organismo un ruolo di equilibrio all’interno dell’Avvocatura e una funzione di informazione e formazione su temi delicati e complessi della giustizia e della professione. Grande successo hanno riscontrato le sette Consulte promosse durante i suoi mandati per un confronto di idee tra giornalisti, magistrati e avvocati su problematiche di grande rilevanza. Da ricordare l’ultima svoltasi a Brindisi a settembre del 2005 con l’approfondimento dell’accesso alla professione conclusasi con proposte concrete che poi sono state fatte proprie dagli organismi dell’avvocatura e quella dell’ottobre del 2004 a Torino su un tema provocatorio «Inaugurazione dell’anno giudiziario - Cerimonia o confronto» anch’essa conclusasi con il riconoscimento nella riforma dell’ordinamento giudiziario della pari di- gnità tra magistratura e avvocatura. Il Consiglio ha quindi eletto a vicepresidente l’avv. Leonardo Carbone di Ascoli Piceno e segretariotesoriere l’avv. Marcello Pacifico di Pescara. Gli altri Consiglieri dell’Astaf sono gli avvocati: Silvestro Stazzone di Catania, Ermanno Baldassare di Bergamo, Sandro Giacomelli di Bologna e Mario Romano di S.M. Capua Vetere. Contestualmente il collegio dei probiviri ha designato quale presidente l’avv. Marcello Colloca, vicepresidente vicario della Cassa nazionale di previdenza, vicepresidente l’avv. Cosimo D’Arrigo di Catania e segretario l’avv. Augusto Conte, presidente dell’Ordine forense di Brindisi. Gli altri probiviri sono l’avv. Anna Fiorentino di Formia (Lt) e la neoeletta avv. Tiziana Ficarelli di Reggio Emilia. 5 modello DI MARIO RAPANÀ La data del congresso forense di Roma si avvicina rapidamente mentre è ancora incerta la utilità di questa seconda fase. È sotto gli occhi di tutti i colleghi addetti ai lavori la conflittualità all’interno dell’Avvocatura evidenziatasi a Milano e tutt’ora esistente. Le varie riunioni svoltesi presso la sede del Consiglio nazionale forense, alla presenza delle associazioni e degli organi istituzionali alla ricerca di nuove regole per conseguire una unitaria partecipazione non hanno concretizzato risultati positivi. Il recente provvedimento del Cnf del 23 marzo scorso è la conferma di un malessere che non ha ancora trovato la giusta diagnosi per porre in essere cure terapeutiche idonee a superare questo delicato momento. Il Consiglio nazionale dell’Associazione della stampa forense nella seduta del 25 marzo ha dedicato molta attenzione agli avvenimenti che hanno accentuato differenziazioni di pensiero e di contenuti in ordine al ruolo che l’Avvocatura deve svolgere nel prossimo futuro. I rappresentanti dell’Astaf, quali interpreti dei momenti più complessi che caratterizzano l’evolversi delle problematiche proprie del mondo della giustizia e della professione, hanno ribadito l’esigenza che non si ponga fine al dialogo, al confronto di idee per la individuazione di regole opportune per il superamento delle divergenze. I tempi cambiano, i temi in discussione, riforma dell’ordinamento professionale con annessi e connessi, una rivisitazione dell’ordinamento giudiziario, coinvolgono tutte le rappresentanze dell’avvocatura che non possono prescindere da una visione unitaria sugli obiettivi che è necessario raggiungere. Le considerazioni politiche che hanno portato alla costituzione dell’Organismo unitario dell’avvocatura dovranno, forse, determinare una riflessione sulla opportunità di correttivi che prevedano una rinnovata totale partecipazione delle espressioni più autentiche dell’avvocatura a partire dagli ordini forensi e con il coinvolgimento delle associazioni. Siamo fiduciosi nel senso di responsabilità di tutte le componenti dell’Avvocatura nella consapevolezza che non sarà tralasciata alcuna iniziativa mirata a garantire le condizioni e i presupposti per continuare a svolgere un ruolo determinante nel paese sul piano sociale e politico. Direttore responsabile Marcello Colloca Direttore editoriale Giovanni Romano Comitato di redazione Domenico Borrelli, Rosa Centola, Paolo Fusco, Antonio Gattuso, Nunzio Luciano, Giuseppe Antonio Madeo, Riccardo Marchio, Francesco Monaco, Bruno Ricciotti, Liborio Sabatino Consiglio d’amministrazione Cassa Forense Presidente: Maurizio de Tilla VicePresidenti: Marcello Colloca e Paolo Rosa Consiglieri: Giovanni Ceriello, Salvatore Di Cristofalo, Carlo Dolci, Ignazio Li Gotti, Vittorio Mormando, Giovanni Romano, Raffaele Ruggiero, Edoardo Vinciguerra 8 Aprile 2006 MODELLO 5 General Congress of the European Bars Federation - Fédération des Barreaux d’Europe (FBE) Verband Europäischer Rechtsanwaltskammern - Colegios de Abogados de Europa - Federazione Degli Ordini Forensi D’Europa Congresso Generale Federazione degli Ordini Forensi d’Europa (FBE) Zurich, 19-20 May 2006 Programma Giovedì, 18 maggio 2006 19-22 Cocktail «Sui tetti di Zurigo» offerto dagli Studi di Zurigo 12-12,20 Spagna: Nielson Sanchez-Stewart, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Malaga Venerdì, 19 maggio 2006 UBS-Konferenzgebäude Grünenhof, Nüschelerstrasse 9 Prestazioni dell’avvocato e onorario di risultato 12,30 Colazione di lavoro 17,20 Conclusioni di Rafael Espino, membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona, membro della Commissione Onorari della FBE 14 La situazione nei Paesi Bassi: Jan Kneppelhout, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rotterdam 17,30 Conclusione 9 Accoglienza dei partecipanti 14,20 Germania: Geert Hacker, vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati di Nürnberg • Marc Mandicas, membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Versailles 19,30 Cocktail / Cena: Zunfthaus zur Meisen, Münsterhof 20 9,15 Discorso di benvenuto del presidente della FBE: Jean-François Arrue, già presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lione Introduzione del segretario generale della ˇ Ros, già presidente dell’AssociaFBE: Mirko zione degli Avvocati di Zurigo 14,40 Repubblica Ceca: David Sotros, membro dell’Ordine degli Avvocati della Repubblica Ceca Sabato, 20 maggio 2006 UBS-Konferenzgebäude Grünenhof, Nüschelerstrasse 9 9 Assemblea generale 15 Turchia: Cumhur Kemal Turam, membro dell’Ordine degli Avvocati di Istanbul Elezioni Modifiche degli statuti (Amici della FBE) 9,30 Prestazioni dell’avvocato e onorario di risultato - Giro d’orizzonte nel mondo: dr. Matthias Kilian, membro dell’Ordine degli Avvocati di Colonia 15,20 Svizzera: Jean Heim, già presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vaud 10,30 Foro dei presidenti Riunione delle commissioni della FBE 15,40 Pausa caffè 12 Relazioni dei presidenti delle commissioni 16 Discussione: I limiti del «success fee» PRO «success fee»: Jaume Alonso Cuevillas, vicepresidente della FBE 13 Conclusione 10 Austria: Michael Auer, vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati di Vienna 10,20 Pausa caffè 10,40 Francia: Hubert Metzger, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Strasburgo 11 Italia: Mauro Pizzigati, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Venezia 11,20 Belgio: Pierre Neuville, presidente della Commissione Onorari presso l’Ordine degli Avvocati di Liegi 11,40 Inghilterra: Jeffrey Forrest, già presidente della City of Westminster and Holborn Law Society 16,10 CONTRA «success fee»: Claude Duvernoy, presidente dell’Ordine degli Avvocati dell’Alta Senna 16,20-17,20 Panel / Discussione Moderatore: Maurizio de Tilla, vicepresidente della FBE, già presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Interventi di: • Rémi-Pierre Drai, membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parigi • Maria del Mar Espar, membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona 13-15 Colazione: Ristorante Kaiser’s Reblaube & Goethestübli, Glockengasse 7 (offerto dall’Ordine degli Avvocati di Zurigo)