Modello 5 Aprile 2006

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Modello 5 Aprile 2006
5
modello
Supplemento al numero odierno di
Spedizione in abbonamento postale
45%, art. 2, comma 20/b, legge 662/96 Filiale di Milano. Direttore responsabile
Paolo Panerai. Registrazione del
tribunale di Milano n. 602 del 31/7/91
Realizzato in collaborazione con la
CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA FORENSE
Responsabile editoriale Marcello Colloca
ISSN 1827-7837
Il comitato dei delegati ha approvato la riforma previdenziale parametrica
DI
D
MAURIZIO DE TILLA
opo un forte dibattito durato almeno due anni, i cui
contenuti sono stati più volte
divulgati sulla previdenza forense e su Modello 5, si è pervenuti ad alcuni interventi parametrici e strutturali della
previdenza forense che proiettano gli equilibri finanziari
della Cassa al 2050 e oltre,
mantenendo in vigore il sistema a ripartizione e il criterio
retributivo per il calcolo delle
pensioni e salvaguardando il
livello di solidarietà che viene
incontro alle esigenze dei colleghi più deboli e più sfortunati.
Il provvedimento varato dal
comitato dei delegati, che è stato sottoposto al vaglio dei ministeri vigilanti, rappresenta
un importante traguardo sulla strada del consolidamento
del sistema previdenziale forense obiettivo comune a tutti gli avvocati.
L’alternativa era quella di
pervenire a una sensibile riduzione delle pensioni introducendo un sistema a capitalizzazione che avrebbe reso ricche le pensioni con i redditi alti e povere le pensioni con i
redditi bassi.
Sono queste le ragioni della
delibera adottata dal comitato
che ha voluto sottolineare come la riforma sia stata fatta
senza sconvolgere il sistema e,
prevedendo un adeguato rafforzamento patrimoniale dell’ente, con miglioramento dei conti economici, riservandosi in
prosieguo ulteriori provvedimenti strutturali, ivi compresa l’introduzione della previdenza complementare, per garantire alle nuove generazioni
una seconda pensione contributiva.
Il primo provvedimento adottato è l’aumento dal 2 al 4%
dell’aliquota per il calcolo del
contributo integrativo dovuto
da tutti gli iscritti agli albi forensi in proporzione al volume
d’affari Iva dichiarato, di natura professionale, sempre con
ripetibilità nei confronti del
cliente. Ciò a decorrere dal 1°
gennaio dell’anno successivo all’approvazione ministeriale
della delibera (presumibilmente dall’1/1/2007).
Il provvedimento risulta utile anche per evitare rischi,
avallati da dichiarazioni politiche passate e presenti, di assorbimento del contributo nell’ambito delle spese di giustizia. L’aumento risulta mitigato per i giovani con l’esclusione del pagamento del contributo minimo integrativo per i
Proiezioni al 2050
per salvaguardare
pensioni e assistenza
primi tre anni di iscrizione alla Cassa. Per tale periodo il
contributo integrativo resterà
dovuto solo in misura corrispondente al volume d’affari effettivamente dichiarato, sempreché il primo triennio di
iscrizione alla Cassa coincida
con il primo triennio di iscrizione all’Albo.
Continua a pag. 2
I risultati della riforma
Anno
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
Patrimonio
Rendimento
del patrimonio
Contributi
Pensioni
Spese
Altre
Amministrative prestazioni
assistenziali
2.986.591
3.200.628
3.409.553
3.833.932
4.306.289
4.901.012
5.543.709
6.240.512
6.992.866
7.801.574
8.673.597
9.603.572
10.590.082
11.637.914
12.740.926
13.903.808
15.114.108
16.357.644
17.635.883
18.948.497
20.296.838
21.662.980
23.037.086
24.398.206
25.732.595
27.017.011
28.207.779
29.284.569
30.229.807
31.048.602
31.746.620
32.319.446
32.762.581
33.092.120
33.320.544
33.443.100
33.487.305
33.457.214
33.341.825
33.150.586
32.887.516
32.560.749
32.185.639
31.768.778
31.322.223
30.856.029
119.464
128.025
136.382
153.357
172.252
196.040
221.748
249.620
279.715
312.063
346.944
384.143
423.603
465.517
509.637
556.152
604.564
654.306
705.435
757.940
811.874
866.519
921.483
975.928
1.029.304
1.080.680
1.128.311
1.171.383
1.209.192
1.241.944
1.269.865
1.292.778
1.310.503
1.323.685
1.332.822
1.337.724
1.339.492
1.338.289
1.333.673
1.326.023
1.315.501
1.302.430
1.287.426
1.270.751
1.252.889
1.234.241
586.136
621.009
866.156
931.522
1.071.149
1.129.220
1.195.550
1.261.331
1.326.064
1.395.733
1.459.228
1.521.162
1.589.181
1.652.428
1.723.301
1.789.375
1.850.294
1.915.499
1.980.743
2.053.032
2.116.895
2.182.977
2.241.388
2.302.646
2.365.396
2.411.855
2.456.397
2.492.485
2.540.281
2.602.875
2.659.868
2.700.283
2.750.783
2.810.904
2.862.759
2.938.305
3.011.581
3.068.450
3.130.441
3.189.704
3.249.056
3.316.380
3.382.823
3.454.073
3.527.833
3.596.994
449.880
495.904
524.796
554.959
584.779
614.800
648.339
682.046
716.082
750.025
785.939
824.041
865.319
910.599
960.556
1.020.735
1.092.065
1.167.275
1.244.200
1.327.780
1.422.696
1.530.246
1.651.807
1.789.311
1.950.429
2.137.866
2.340.201
2.547.668
2.756.024
2.967.822
3.174.058
3.364.257
3.542.884
3.713.729
3.877.582
4.032.217
4.177.590
4.315.525
4.445.527
4.565.966
4.675.536
4.774.819
4.864.777
4.945.605
5.017.598
5.081.060
20.515
21.735
23.287
25.016
26.596
28.006
29.637
31.223
32.815
34.514
36.074
37.594
39.250
40.796
42.512
44.127
45.612
47.195
48.779
50.521
52.067
53.658
55.058
56.517
58.014
59.126
60.176
61.046
62.171
63.634
64.956
65.877
67.024
68.398
69.575
71.326
73.042
74.401
75.903
77.360
78.851
80.536
82.226
84.031
85.897
89.925
21.168
22.471
30.076
32.546
37.302
39.758
42.519
45.329
48.173
51.234
54.185
57.159
60.384
63.538
66.988
70.366
73.646
77.094
80.585
84.329
87.863
91.485
94.886
98.357
101.841
104.776
107.541
109.916
112.484
115.345
117.892
119.792
121.839
124.038
125.867
128.281
130.532
132.202
133.923
135.472
136.937
138.564
140.107
141.745
143.422
144.937
Saldo
Tecnico
Saldo Contabile
(tiene conto delle
entrate da
patrimonio)
136.257
125.105
341.360
376.563
486.370
514.420
547.211
579.284
609.982
645.708
673.289
697.121
723.863
741.829
762.745
768.641
758.229
748.223
736.544
725.251
694.198
652.731
589.581
513.335
414.967
273.989
116.196
-55.183
-215.742
-364.947
-514.191
-663.975
-792.102
-902.825
-1.014.823
-1.093.912
-1.166.009
-1.247.074
-1.315.086
-1.376.261
-1.426.479
-1.458.439
-1.481.954
-1.491.531
-1.489.764
-1.484.066
214.037
208.924
424.379
472.357
594.723
642.697
696.803
752.354
808.708
872.023
929.974
986.510
1.047.832
1.103.012
1.162.882
1.210.300
1.243.536
1.278.239
1.312.614
1.348.341
1.366.142
1.374.107
1.361.120
1.334.389
1.284.416
1.190.768
1.076.790
945.238
818.795
698.018
572.826
443.135
329.539
228.424
122.556
44.205
-30.091
-115.389
-191.239
-263.069
-326.767
-375.110
-416.861
-446.555
-466.194
-484.687
2
Aprile 2006
MODELLO 5
L’intervento
La situazione prima della riforma
Anno
Patrimonio
Rendimento
del patrimonio
Contributi
Pensioni
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2.986.591
3.200.628
3.409.553
3.639.134
3.893.608
4.170.279
4.464.860
4.780.389
5.116.234
5.472.397
5.852.496
6.251.596
6.667.070
7.099.878
7.543.475
7.998.063
8.450.798
8.886.607
9.303.415
9.698.438
10.067.659
10.392.628
10.659.363
10.845.679
10.933.522
10.895.729
10.688.926
10.288.335
9.675.728
8.848.272
7.802.767
6.531.292
5.029.788
3.307.302
1.369.838
-788.569
-3.151.675
-5.718.322
-8.497.534
-11.485.017
-14.679.899
-18.077.695
-21.670.041
-25.454.331
-29.425.069
-33.578.298
119.464
128.025
136.382
145.565
155.744
166.811
178.594
191.216
204.649
218.896
234.100
250.064
266.683
283.995
301.739
319.923
338.032
355.464
372.137
387.938
402.706
415.705
426.375
433.827
437.341
435.829
427.557
411.533
387.029
353.931
312.111
261.252
201.192
132.292
54.794
-31.543
-126.067
-228.733
-339.901
-459.401
-587.196
-723.108
-866.802
-1.018.173
-1.177.003
-1.343.132
586.136
621.009
665.349
714.742
759.893
800.174
846.779
892.072
937.563
986.118
1.030.678
1.074.127
1.121.440
1.165.586
1.214.637
1.260.777
1.303.199
1.348.442
1.393.691
1.443.466
1.487.630
1.533.098
1.573.096
1.614.773
1.657.540
1.689.310
1.719.329
1.744.170
1.776.309
1.818.118
1.855.884
1.882.187
1.914.981
1.954.223
1.987.866
2.037.899
2.086.905
2.125.746
2.168.656
2.210.282
2.252.897
2.301.039
2.349.301
2.400.875
2.454.200
2.504.590
449.880
495.904
524.811
555.008
584.900
615.389
649.445
683.722
718.968
754.250
791.660
831.396
874.421
921.701
973.784
1.036.417
1.110.572
1.188.785
1.269.051
1.356.719
1.456.590
1.569.946
1.698.112
1.842.782
2.011.813
2.209.063
2.422.893
2.642.594
2.863.723
3.088.759
3.309.473
3.514.764
3.708.149
3.892.986
4.070.212
4.237.946
4.395.617
4.544.914
4.685.473
4.815.876
4.934.676
5.042.403
5.140.088
5.227.928
5.306.214
5.375.191
Segue da pag. 1
Con il recente intervento amministrativo si è inoltre operato sul calcolo dei supplementi
di pensione da applicarsi con
il sistema contributivo di cui
alla legge 335/1995, introducendolo per le pensioni liquidate dall’anno successivo all’approvazione ministeriale
della delibera. Ulteriore provvedimento di natura equitativa è l’ampliamento del periodo di riferimento per il calcolo della pensione all’intero arco della vita lavorativa, con la
sola esclusione dei peggiori cinque anni e con salvaguardia del
principio del pro-rata, nonché
lo sganciamento della pensione minima, che viene fissata
in 9.960,00 euro annui (soggetta a rivalutazione Istat),
dalla misura del contributo
soggettivo minimo.
Postergato al 1° gennaio 2009
è invece l’aumento del contributo soggettivo dal 10 al 12%,
con agevolazioni per i giovani
avvocati.
È previsto anche, nel quadro di una maggiore solidarietà intergenerazionale l’aumento dal 3 al 4%, entro il tetto reddituale, del contributo
di solidarietà dovuto dai pensionati che proseguono nell’esercizio della professione, a
partire dal 6° anno successivo al pensionamento.
Le valutazioni attuariali effettuate sulla base delle modifiche introdotte inducono a una
serie di considerazioni positive in ordine agli interventi effettuati che mettono al sicuro
la previdenza forense.
Il saldo contabile tra entrate complessive e uscite com-
Spese
Altre
Amministrative prestazioni
assistenziali
20.515
21.735
23.287
25.016
26.596
28.006
29.637
31.223
32.815
34.514
36.074
37.594
39.250
40.796
42.512
44.127
45.612
47.195
48.779
50.521
52.067
53.658
55.058
56.517
58.014
59.126
60.176
61.046
62.171
63.634
64.956
65.877
67.024
68.398
69.575
71.326
73.042
74.401
75.903
77.360
78.851
80.536
82.226
84.031
85.897
87.661
21.168
22.471
24.052
25.809
27.469
29.010
30.761
32.499
34.266
36.150
37.943
39.726
41.644
43.487
45.491
47.421
49.237
51.117
52.975
54.942
56.710
58.464
59.984
61.458
62.846
63.754
64.407
64.671
64.900
65.161
65.040
64.303
63.485
62.595
61.280
60.191
58.825
56.910
54.863
52.526
49.971
47.338
44.475
41.481
38.316
34.844
plessive si mantiene positivo
fino all’anno 2040, con un posticipo di circa 11 anni rispetto
al Bilancio tecnico e nel 2050
sarà ancora positivo per la presenza di un patrimonio pari
alla riserva legale di cinque
annualità delle pensioni in essere.
Più di così non si poteva intervenire per salvaguardare
gli interessi previdenziali dell’avvocatura.
Alla luce delle indicate proiezioni che mantengono, si ripete, sostanzialmente inalterati
gli attuali livelli di solidarietà
e di copertura previdenziale, a
garanzia delle future generazioni, appare del tutto giustificato e sostenibile il modesto sacrificio richiesto agli iscritti
contribuenti che, per i redditi
medio-bassi, incide al massimo
nell’ordine di 300 euro annui.
Saldo
Tecnico
Saldo Contabile
(tiene conto delle
entrate da
patrimonio)
136.257
125.106
140.538
159.734
174.992
184.785
197.334
208.350
218.595
231.868
239.017
242.730
247.019
243.885
240.853
224.360
192.626
159.657
124.640
86.747
31.040
-36.848
-125.016
-228.009
-354.273
-519.753
-703.565
-898.423
-1.087.414
-1.270.641
-1.453.589
-1.632.576
-1.793.168
-1.938.763
-2.082.345
-2.200.047
-2.308.712
-2.419.168
-2.516.817
-2.605.594
-2.681.778
-2.741.364
-2.790.787
-2.827.054
-2.852.014
-2.870.601
214.037
208.924
229.581
254.474
276.671
294.580
315.530
335.844
356.163
380.099
399.100
415.474
432.808
443.597
454.588
452.734
435.809
416.808
395.023
369.221
324.969
266.735
186.316
87.843
-37.792
-206.803
-400.591
-612.607
-827.456
-1.045.505
-1.271.474
-1.501.504
-1.722.486
-1.937.465
-2.158.407
-2.363.106
-2.566.646
-2.779.212
-2.987.484
-3.194.881
-3.397.797
-3.592.346
-3.784.289
-3.970.738
-4.153.229
-4.336.237
Abbiamo ascoltato le istanze dettate dalla moderazione e
dal buon senso, le quali produrranno certamente risultati
migliori rispetto a riforme preconfezionate, suggerite da
preoccupazioni francamente
esagerate, che sarebbero state
cavalcate, a livello politico, da
chi ha interesse a ricondurre
la nostra Cassa nel calderone
della previdenza pubblica, vanificando, così, il percorso virtuoso avviato dopo la privatizzazione del 1996.
Lo sforzo di approfondimento e di intervento che gli organi della Cassa forense hanno compiuto in questi mesi merita attenzione e rispetto, tenuto conto che, nella richiesta
di qualche sacrificio agli avvocati italiani, si è operato con
senso di responsabilità e per
ragioni di forte equità.
Enti privati
promossi
dalla
commissione
bicamerale
DI
MARCELLO COLLOCA
A chiusura dell’attività svolta
nel quinquennio, la commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha presentato il «Rapporto sugli enti
previdenziali pubblici e privati».
Nel rapporto, oltre all’analisi
dei risultati gestionali dei vari
enti, si approfondiscono le indagini conoscitive dei temi maggiormente delicati per la vita degli enti medesimi, dalla gestione del patrimonio alla sostenibilità di lungo periodo soprattutto delle Casse ex lege 509/94,
alle problematiche legate al sistema duale di governo degli enti pubblici.
E se i lavori della commissione hanno avuto luogo in un momento storico in cui il modello di
stato sociale europeo è entrato
in crisi per un complesso di fattori, dall’evoluzione demografica all’emersione di nuove e più
flessibili forme di lavoro, ciononostante molte legislazioni nazionali hanno messo in cantiere
importanti riforme.
Fra queste è il caso dell’Italia
che ha conosciuto, oltre alla
riforma della previdenza pubblica, importanti passi nella previdenza privata: dal varo della
totalizzazione alla soluzione dell’annoso problema dell’indennità di maternità, al riconoscimento dell’assistenza sanitaria
integrativa, alla costruzione del
secondo pilastro della previdenza complementare.
Ma soprattutto, in ordine agli
enti previdenziali privati, l’attività di analisi dei bilanci ha raccolto segnali decisamente più
rassicuranti di quelli rilevati
nella valutazione del comparto
pubblico.
Più nel dettaglio infatti sono
state rilevate varietà di situazioni, con Casse che hanno avuto un fortissimo incremento nel
numero degli iscritti nel corso
degli ultimi dieci anni, superando ampiamente i 100 mila iscritti e determinando così, e nell’immediato, una forte crescita
delle entrate contributive, a
fronte della quale hanno potuto
elargire prestazioni di tutto rispetto.
Per come riportato alle pagine interne, per Cassa forense
in particolare, le conclusioni
della relazione della Commissione bicamerale sono certamente di conferma e di sostegno proprio di quelle misure urgenti in materia previdenziale
adottate di recente dal comitato dei delegati, che portano a
più di quarant’anni le previsioni
attuariali di sostenibilità del
lungo periodo e di equità intergenerazionale.
Aprile 2006
MODELLO 5
3
Il provvedimento di riforma
Pubblichiamo i «Provvedimenti urgenti e necessari per la previdenza
forense» approvati dal comitato dei delegati della
Cassa forense
ART. 1
Contributo soggettivo
e integrativo
1. Nell’articolo 2 comma 1
lett. a) del «Regolamento dei
contributi dovuti dagli iscritti
alla Cassa ed agli albi e della
loro riscossione» approvato con
decreto interministeriale in data 7/2/2003 le parole «dieci per
cento» sono sostituite dalle parole «dodici per cento».
2. L’art. 2, comma 3, del «Regolamento dei contributi dovuti
dagli iscritti alla Cassa e agli
albi e della loro riscossione» approvato con decreto interministeriale in data 7/2/03, è sostituito dal seguente:
«A partire dal reddito relativo al 6° anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, i pensionati di
vecchiaia, anche a seguito di
totalizzazione, nonché i beneficiari di pensione contributiva, dovranno corrispondere il
contributo di cui al primo comma, sino al tetto reddituale fissato alla lettera a) in misura
pari al 4% del reddito professionale netto ai fini Irpef senza previsione di alcun importo
minimo. Per la parte eccedente il tetto reddituale indicato
al primo comma lettera a) il
contributo si riduce al 3%».
3. Nell’art. 3 comma 6 del
«Regolamento dei contributi
dovuti dagli iscritti alla Cassa
e agli albi e della loro riscossione» approvato con decreto interministeriale in data
7/2/2003 le parole «nella misura
del due per cento» sono sostituite dalle parole «nella misura del quattro per cento».
ART. 2
Decorrenza
del nuovo regime
contributivo
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del «Regolamento dei contributi dovuti
dagli iscritti alla Cassa e agli
albi e della loro riscossione» approvato con decreto interministeriale in data 7/2/03, la variazione delle aliquote contributive avrà effetto secondo la
seguente previsione:
a) il contributo soggettivo di
cui all’art. 2 del regolamento
sarà elevato al 12% a partire
dal terzo anno successivo all’approvazione ministeriale di
cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
b) il contributo integrativo di
cui all’art. 3 del regolamento
sarà elevato al 4% a partire dall’anno successivo all’approvazione ministeriale di cui all’art.
3 del decreto legislativo 30 giu-
gno 1994, n. 509.
ART. 3
Regime contributivo agevolato
per i giovani iscritti
1. Per le domande di iscrizione presentate successivamente all’entrata in vigore della presente normativa il comma 4 dell’articolo 2 del «Regolamento dei contributi dovuti
dagli iscritti alla Cassa e agli
albi e della loro riscossione» approvato con decreto interministeriale in data 7 febbraio 2003
è sostituito dal seguente:
«Per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa, a condizione
che l’iscrizione decorra prima
del trentacinquesimo anno di
età, il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà, salvo il pagamento dell’eccedenza
in autoliquidazione».
2. L’art. 3, comma 4, del «Regolamento dei contributi dovuti
dagli iscritti alla Cassa e agli
albi e della loro riscossione» approvato con decreto interministeriale in data 7 febbraio 2003,
è integrato con l’ulteriore capoverso:
«Sono ugualmente esclusi dal
pagamento dell’importo minimo di cui al capoverso precedente gli avvocati per il periodo di iscrizione alla Cassa che
coincide con i primi tre anni di
iscrizione agli albi e non oltre
l’anno di compimento del trentacinquesimo anno di età. È comunque dovuto il contributo integrativo in proporzione all’effettivo volume di affari dichiarato».
ART. 4
Supplementi di pensione
1. A partire dal 1° gennaio
dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, nel penultimo comma
dell’articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 come modificato dalla legge 11 febbraio
1992, n. 141 il periodo: «I supplementi sono calcolati per ogni
anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di
cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a
quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui
al secondo comma», è sostituito dal seguente: « I supplementi
sono calcolati, per ogni anno
successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, con
il metodo contributivo previsto
dalla legge 8 agosto 1995 n. 335,
in rapporto al montante dei
contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 20 settembre 1980, n. 576.
Per coloro che, all’entrata in
vigore della presente disposizione, abbiano già maturato il
diritto a pensione di vecchiaia,
continua ad applicarsi il sistema di calcolo dei supplementi
disciplinato dalla previgente
normativa».
ART. 5
Determinazione del periodo
di riferimento da prendere
a base per il calcolo
delle pensioni
1. Il periodo di riferimento e
il numero di anni di più elevato reddito professionale da
prendere a base per il calcolo
delle pensioni erogate dalla
Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza forense, saranno
pari a tutti gli anni di iscrizione maturati fino all’anno antecedente a quello del pensionamento, con esclusione dei
peggiori cinque, per le pensioni che matureranno i requisiti dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione ministeriale della presente disposizione.
La media dei redditi deve
comprendere almeno 25 anni
salvo quanto previsto al comma successivo.
2. Non è prevista l’esclusione dei peggiori cinque redditi
professionali, qualora gli anni
di iscrizione maturati siano inferiori a 25.
3. Per coloro che al 31 dicembre dell’anno di approvazione ministeriale del presente regolamento abbiano compiuto almeno 40 anni di età e
maturato almeno cinque anni
di effettiva iscrizione e contri-
buzione, nel rispetto del principio del pro rata, l’importo della pensione sarà costituito dalla somma di più quote. La prima e l’eventuale seconda quota, corrispondenti ai periodi di
anzianità già maturata al momento dell’entrata in vigore del
presente regolamento, calcolate secondo i criteri fissati dalla delibera del Comitato dei delegati del 19 gennaio 2001, approvata con provvedimento ministeriale del 27 novembre
2001, e l’ultima calcolata secondo le modalità previste dal
presente Regolamento, con riferimento ai periodi di iscrizione maturati successivamente all’entrata in vigore del
Regolamento stesso.
4. Le presenti disposizioni
non si applicano alle pensioni
contributive, previste dall’articolo 4 del Regolamento generale della Cassa, per le quali
vigono specifici sistemi di calcolo.
ART. 6
Pensione minima
1. L’articolo 2, comma 3, della legge 20 settembre 1980, n.
576 come modificato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141 è
così sostituito, a decorrere dal
1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione ministeriale di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509:
a) «La misura della pensione annua non può essere inferiore a € 9.960,00 annualmen-
te rivalutate in proporzione alla variazione media dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati calcolato dall’Istat,
con esclusione di ogni collegamento automatico alla misura
del contributo soggettivo minimo;
b) la presente disposizione
non si applica alle pensioni
contributive, previste dall’articolo 4 del Regolamento generale della Cassa forense, per
le quali vigono specifici sistemi di calcolo».
ART. 7
Pensione
complementare
In attuazione e con le modalità fissate dagli articoli 1)
comma 1, lettere a-c; 1) comma 2, lettere e, h, i, l, p, u, v;
20) e 35) della legge 23 agosto
2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al
governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza) e del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n.
252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), la
Cassa nazionale di previdenza
e assistenza forense può erogare pensioni complementari,
calcolate con il metodo a capitalizzazione individuale, in forza del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e dei regolamenti attuativi.
Il testo dell’art. 21 del regolamento con le modalità di richiesta ed erogazione
Pensionati ultraottantenni
Le regole per l’assistenza
Con decisione del 20 gennaio 2006 il consiglio
di amministrazione ha deliberato di dare applicazione all’art. 21 del nuovo Regolamento per l’assistenza a favore degli avvocati pensionati ul-
traottantenni.
Le modalità di richiesta e di erogazione sono riportate qui sotto con la pubblicazione del richiamato articolo 21.
Pubblichiamo il testo
dell’articolo 21 del Nuovo regolamento per l’assistenza a favore degli avvocati pensionati ultraottantenni
montare dei redditi imponibili
propri e del coniuge convivente, immobiliari e mobiliari, anche se soggetti a tassazione separata. I redditi del coniuge
vanno considerati per metà.
1. La Cassa può disporre a
favore degli avvocati pensionati che abbiano compiuto 80
anni di età erogazioni assistenziali.
4. L’erogazione del trattamento avviene se i redditi complessivi dichiarati non superano il doppio della pensione minima annua erogata dalla Cassa nell’anno di presentazione
della domanda.
2. La domanda per la concessione è inviata alla Cassa
dagli interessati fra il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno.
3. Alla domanda deve essere
allegata una dichiarazione nella quale l’istante comunica l’am-
5. L’ammontare del beneficio
è determinato dal consiglio di
amministrazione, di anno in anno secondo bilancio al fine di
non superare i limiti massimi
di spesa fissati dall’art. 1, comma 2, in misura non superiore
alla metà della pensione minima annua prevista per l’anno
di presentazione della domanda.
6. Per le domande presentate nei termini di cui al comma
2 il trattamento è deliberato
dalla giunta e liquidato in unica soluzione entro l’anno ed è
cumulabile con le altre erogazioni assistenziali, ma non è reversibile né trasmissibile agli
eredi; le domande presentate
dopo il 30 giugno sono prese in
considerazione con l’esercizio finanziario dell’anno successivo.
7. La Cassa si riserva la facoltà di verificare la effettiva
esistenza delle condizioni legittimanti.
4
Aprile 2006
MODELLO 5
Nel rapporto della Commissione bicamerale la conferma delle misure adottate dalla Cassa forense
Casse, sostenibilità sotto controllo
Anche per il Parlamento è bene estendere le previsioni attuariali
Pubblichiamo ampi
stralci del rapporto della
Commissione bicamerale
di controllo sugli enti di
previdenza
Le Casse di previdenza dei liberi professionisti: sostenibilità
di lungo periodo ed equità intergenerazionale
La sostenibilità di medio-lungo
periodo delle Casse, di cui il tema
dell’equità intergenerazionale
costituisce un corollario, rappresenta per il comparto privato sicuramente uno dei principali
problemi, icasticamente sintetizzato nell’interrogativo che ha dato il titolo anche a un testo in materia:
«Avremo mai la pensione?».
Prima di affrontare il tema, occorre preliminarmente fare una
distinzione tra Casse privatizzate con il decreto legislativo n. 509
del 1994 e Casse nate già private
(le Casse ex decreto legislativo n.
103 del 1996). La necessità della
distinzione deriva dal fatto che le
stesse presentano situazioni tra
loro radicalmente differenti, non
solo per le modalità di erogazione e di calcolo delle prestazioni,
ma anche per la loro vicenda storica.
Le Casse privatizzatesi dopo il
1994 avevano una situazione
pregressa relativa agli impegni
assunti nei confronti dei propri
iscritti ed esse, a seguito della
privatizzazione, si sono assunte
in modo autonomo la responsabilità di gestire la previdenza e di
valutare quindi quel rapporto tra
contributi e prestazioni, volto ad
assicurare la stabilità del sistema in un’ottica che dovrebbe essere di sostanziale equità nel corso delle successive generazioni.
La gestione di queste Casse è
prevalentemente a ripartizione
(alle pensioni correnti si fa fronte del tutto o in larga misura con
i contributi correnti); conseguentemente esse devono assicurare
all’iscritto, che non vede accantonati i suoi contributi per la sua
prestazione, essendo questi utilizzati, in buona parte, per pagare le pensioni correnti, il pagamento della sua pensione, quando sarà il suo turno, in un’ottica
di sostanziale stabilità, nel corso
del tempo, del rapporto tra contributi e prestazioni, in virtù dell’equità intergenerazionale. Poiché il valore attuale del saldo attivo del flusso finanziario annuale, accantonato a riserve per
fronteggiare gli impegni dei successivi anni, quelli nei quali peggiorerà il predetto rapporto, non
copre il valore degli impegni maturati per prestazioni che comunque verranno a scadenza, si
genera un deficit patrimoniale
implicito. Questo è il punto di
maggior criticità di questi sistemi che ne mette in crisi la sostenibilità. Il sistema legale dei controlli non rileva questo deficit.
In altri termini, i sistemi previdenziali a ripartizione si fondano su un «patto tacito tra gene-
Caro Presidente,
è con vivo piacere che ti invio, dopo la presentazione informale della bozza presso la sede dell’Adepp, il «Rapporto sugli enti previdenziali pubblici e privati» che raccoglie l’attività svolta nel
corso di questa legislatura dalla commissione che
mi onoro di presiedere e il cui scopo è, in definitiva, fornire una serie di indicazioni e di possibili
scenari all’attenzione del governo e del parlamento della prossima legislatura.
Colgo l’occasione per ringraziarti della costante collaborazione da te fornita (in veste di presidente sia dell’Adepp che della Cassa forense) alla
razioni». Il problema è capire se
tale patto sia un’utopia o una
realtà. Per molte Casse, infatti,
già nel medio periodo i contributi versati non basteranno a erogare le pensioni e le spese inizieranno a erodere il patrimonio fino all’azzeramento dello stesso.
Quindi, i giovani professionisti
quali aspettative possono avere
dal sistema?
Già dalla prima relazione a
conclusione dei lavori della Commissione si è tenuto a precisare
come i dati, sia pur confortanti,
commentati nell’analisi dei singoli bilanci degli enti non dovessero distrarre dall’attenzione
sulla sostenibilità di medio-lungo periodo.
Indubbiamente, i principali indici di sostenibilità, quali i rapporti iscritti/pensionati ed entrate contributive/pensioni, soprattutto se confrontati con il comparto pubblico, risultavano positivi ma, già da una lettura degli
stessi in termini di loro evoluzione, si evidenziavano dei trend
per alcune Casse decrescenti.
Il sistema delle Casse dei liberi professionisti vive, infatti, anche un altro problema, quello
proprio dei sistemi a popolazioni
chiuse (limitate a specifiche categorie), per cui si può assistere
alla progressiva riduzione dell’afflusso di iscritti da una Cassa
a favore di un’altra (è quello che
abbiamo riscontrato, per esempio, nel caso dei ragionieri ovvero dei geometri) o per altri motivi di seguito indicati.
Si tratta di fenomeni che interessano la demografia dell’ente
che evidenziano la necessità di
monitorare costantemente l’andamento della categoria (iscritti
attivi, reddito; pensionati; prestazione erogata) con studi attuariali (e non solo) di lungo periodo (un arco temporale significativo è di almeno 40 anni), al fine di valutare e predisporre utili
correttivi per scongiurare il rischio di deficit. La previsione attuariale è la risultante dell’azione di più fattori strutturali nel
medio e lungo periodo che non sono tenuti in sufficiente considerazione nelle previsioni delle singole Casse. Questi fattori sono,
principalmente: a) l’effetto dell’andamento della natalità degli
italiani, di cui alle previsioni dell’Istat; b) l’andamento del pil nazionale, onde prevederne la ripartizione fra categorie produttive; c) l’andamento dell’occupazio-
commissione nel corso di questi intensi anni di lavoro. Inoltre ricordo con piacere il bel rapporto personale instaurato tra noi sin dai primi incontri.
Sono certo che anche nei prossimi cinque anni,
al di là di chi sarà al governo e del ruolo che rivestirò nel nuovo parlamento, continueremo a collaborare proficuamente anzitutto per raggiungere, dopo gli importanti successi raggiunti nella presente legislatura, le due agognate mete: la fine dell’iniqua doppia tassazione e la totale affermazione dell’autonomia gestionale delle Casse.
ne per settori merceologici e dei
servizi, seguendo tendenze e previsioni sul mercato del lavoro in
generale e delle libere professioni in particolare; d) gli effetti delle riforme scolastica e universitaria in materia di cicli e di accesso alle professioni (praticantato) e di effettivo spazio nel mercato per ogni categoria; e) le mutazioni di mercato del lavoro per
nascita o riduzione di specializzazioni professionali che incidono sulla demografia di ogni Cassa. Inoltre le previsioni devono
ragionare anche sugli effetti possibili dovuti agli affollamenti in
alcune professioni (per essempio
negli avvocati) sia in assoluto sia
rispetto alle medie di densità negli altri paesi europei, non potendosi condividere una crescita infinita delle iscrizioni.
Il suddetto monitoraggio non è
seguito, e vi sono tre fondamentali punti di debolezza del sistema dei controlli: questo monitoraggio di lungo periodo non sollecita la responsabilità di gestione;
la legislazione non è la migliore
possibile per imporre metodi di
controllo e di previsione adeguati; il comportamento di vigilanza
non si discosta dalla tradizionale
disamina dei flussi finanziari e
del rapporto attivi/pensionati
omettendo di far quantificare a
ogni Cassa il cosiddetto deficit
implicito maturato alla fine di
ogni anno dal quale sarebbe lampante che molti regimi, pur in
presenza di saldi finanziari annuali netti rilevanti e crescenti,
stanno accumulando un cosiddetto debito latente probabilmente non fronteggiabile. Non
esiste un bacino demografico idoneo alla compensazione degli
squilibri naturalmente apportati dalla differenza tra previsioni
e andamenti e, soprattutto, dai
fattori di squilibrio del tipo di
quelli esemplificati. Per ciò va incoraggiata una politica di fusioni
di albi professionali e di Casse
previdenziali.
Non va omesso di considerare
che la legge 335/95 consente alle
Casse una equiparazione al regime dell’Ago, qualora decidano di
adottare il metodo di calcolo contributivo prescindendo sia dalle
specificità che gestiscono universi monocategoriali, sia dalla considerazione che il passaggio dal
metodo di calcolo retributivo a
quello contributivo richiede un
lungo periodo per il riequilibrio
patrimoniale che può comporta-
Francesco Amoruso
re interventi normativi a tutto
campo. Alcuni interventi normativi assunti da alcune di esse (es.
Casse dei geometri, dei ragionieri, dei dottori commercialisti; peraltro approvati con Decreti), anche in sede di riforma del proprio
regime, e finalizzati espressamente all’equilibrio patrimoniale del sistema, sono stati cassati
dalla Suprema corte o sono, al
momento, invalidati a livelli inferiori della giurisdizione. Ciò segnala un’incongruenza e una incompletezza legislative che consentono di incidere fortemente e,
forse, irrimediabilmente, sulla
capacità delle Casse di gestire la
loro autonomia patrimoniale nel
quadro della sostenibilità (condivisa dai ministeri vigilanti) e in
un quadro di equità intergenerazionale sia sul fronte delle prestazioni che delle contribuzioni.
L’evidenza forte che emerge
dall’analisi delle gestioni è che il
sistema finanziario a ripartizione, che risultava assolutamente
ragionevole e politicamente premiante nella fase in cui il rapporto iscritti/pensionati era in
crescita, sottoposto ora agli impatti delle dinamiche del lavoro e
soprattutto delle imponenti trasformazioni demografiche delle
singole categorie, non può essere
più sostenibile.
Si tratta, infatti, di un sistema
che può essere valido nel comparto pubblico, in cui vi è la garanzia dell’intervento di ultima
istanza della fiscalità generale;
ma non per le Casse private per
le quali il dlgs 509 del 1994, non
dobbiamo dimenticarlo, ha previsto la liquidazione coatta (anche se su questo punto andrebbero fatte alcune riflessioni su come questo si concili con il diritto
alla pensione costituzionalmente previsto dall’articolo 38).
Più nel dettaglio. Tra le Casse
privatizzate possiamo notare
una varietà di situazioni. Ci sono
Casse che hanno avuto un fortissimo incremento del numero degli iscritti nel corso degli ultimi
dieci anni (un sostanziale raddoppio); si pensi alla Cassa Forense, alla Cassa ingegneri e architetti, che hanno superato ampiamente i 100 mila iscritti (partendo dieci anni prima da un numero pari alla metà), alla Cassa
commercialisti, che ha un ordine
di grandezza inferiore (siamo oltre 40 mila; ma erano 20 mila!) e
anche a Casse più piccole, come
quella dei veterinari (22 mila). Si
tratta di Casse che hanno avuto
nel corso degli ultimi dieci anni
un fortissimo incremento, che ha
determinato nell’immediato una
forte crescita delle entrate contributive, a fronte della quale esse hanno ritenuto di poter elargire prestazioni di tutto rispetto.
Volendo tracciare un profilo
sulla sostenibilità finanziaria
delle Casse istituite ai sensi del
dlgs 509/1994, è sufficiente, sia
pure in un’ottica di gestione a ripartizione, andare a confrontare
nel prossimo quarantennio la dinamica prevista, in base ai bilanci tecnici dei singoli enti, dei
rapporti:
- «numero di contribuenti / numero di pensioni»;
- «pensione media / contributo
medio».
Rapporto, questo ultimo, che
fornisce indicazioni in merito al
numero di contribuenti che mediamente sono necessari per pagare una pensione.
In base alla dinamica dei suddetti rapporti, prevista dai bilanci tecnici degli enti, si osserva che
già nel 2020 solo una parte delle
gestioni può contare su di un numero di contribuenti sufficiente a
garantire la copertura della spesa pensionistica per mezzo delle
entrate contributive.
Mentre nel 2030 solo due Casse si trovano in tale condizione (la
Cassa del notariato e quella dei
farmacisti), tutte le altre Casse
presentano un conseguente grado di copertura delle prestazioni
mediante i contributi (rapporto
tra contributi e spesa pensioni)
inferiore all’unità, grado di copertura che nel complesso si riduce ulteriormente in misura rilevante nel successivo decennio.
Tale situazione giustifica una
forte preoccupazione sulla sostenibilità futura dell’attuale regime delle prestazioni ai livelli contributivi vigenti.
La conseguenza di tale situazione è che, in mancanza di tempestivi provvedimenti, nel momento in cui aumenterà il flusso
di pensionati, sulla maggior parte delle Casse si scaricherà un
elevato debito pensionistico che
dovrà essere pagato dalle generazioni oggi più giovani con contribuzioni sostanzialmente più
elevate delle attuali, alle quali
corrisponderanno prestazioni
ben inferiori.
Alcuni enti stanno adottando o
stanno valutando di adottare il
passaggio, sia pur con una certa
gradualità, dal sistema a ripartizione con metodo di calcolo reddituale al sistema a ripartizione
con metodo di calcolo contributivo. È questa un’opzione di fatto
obbligata per garantire, insieme
con altri interventi (quali, per
esempio, l’innalzamento dell’età
pensionabile) l’estensione a tutta
la vita lavorativa del computo del
periodo pensionabile, un equiliContinua a pag. 5
Aprile 2006
MODELLO 5
Segue da pag. 4
brio di lungo periodo.
Ma anche per le Casse che hanno optato o opteranno per il passaggio a un sistema misto ripartizione/capitalizzazione deve essere attentamente valutato l’onere a carico delle generazioni
giovani verso quelle precedenti.
È, infatti, necessario evitare
che nella fase di passaggio il professionista neo-iscritto debba, al
tempo stesso, sia farsi carico della solidarietà con le generazioni
precedenti, sia costruirsi una
propria posizione contributiva
da portare a capitalizzazione.
Non risponderebbe a un principio di equità richiedere ai giovani professionisti allo stesso tempo di sostenere il sistema a ripartizione, e i diritti acquisiti
dalle generazioni precedenti, e di
alimentare il sistema a capitalizzazione. È evidente che si tratta
di un onere eccessivo e non giustificato né giustificabile. Pertanto si pone la verifica della coerenza della legislazione in atto
anche in materia di pro-rata per
le gestioni delle Casse (similmente all’art. 4 della legge 34/05
relativa alle Casse dei ragionieri
e dei dottori commercialisti) e l’obiettivo della sostenibilità delle
stesse qualora l’entità del pro-rata (in altri termini il cosiddetto
debito latente maturato) fosse di
dimensioni tali da far constatare
l’impossibilità di garantire la
permanenza in vita delle Casse
stesse. Tale verifica s’impone anche per risolvere la nuova e imprevista condizione determinata
dalla citata giurisprudenza. Sostanzialmente si tratta di consentire a ogni Cassa che possa essere in grado di farcela a ripristinare la propria sostenibilità intervenendo tempestivamente,
senza limitazioni - se del caso - e
sotto la vigilanza dello Stato, su
tutti i parametri del proprio sistema, nessuno escluso, soprattutto in chiave di solidarietà e di
equità intergenerazionale.
All’interno di questo quadro va
inoltre sottolineato come l’attuale normativa, i cui indicatori di
controllo risultano sostanzialmente soddisfatti, consente la
formazione di un elevato debito
pensionistico non sorretto da
adeguate contribuzioni, e quindi
non sostenibile.
Un primo attuale indicatore di
controllo consiste nel verificare
la stabilità di gestione intesa nei
senso della sussistenza del patrimonio di tali Casse in un orizzonte temporale di 15 anni (la
norma prevede un periodo «non
inferiore a quindici anni», ma in
pratica viene considerato un periodo di soli 15 anni). Gli stessi organi preposti dei ministeri vigilanti utilizzano l’indicatore con
tale riferimento temporale.
Il secondo indicatore di controllo riguarda la riserva legale,
che si prevede dover essere pari
a cinque annualità di pensioni
accantonate (tra l’altro, quando è
stata emanata, la legge faceva riferimento a ciqnue annualità di
pensioni in essere; poi, riportate
addirittura alle prestazioni esistenti all’epoca della privatizzazione con indicazione del ministero del tesoro, ragioneria generale dello stato del 22 ottobre
1998 inviata ai rappresentanti
ministeriali dei collegi dei revisori dei conti delle Casse).
In presenza di tali due requisiti, l’equilibrio della gestione risulta formalmente verificato.
Questi due soli indicatori dovrebbero garantire l’equilibrio di
gestione in una ottica di stabilità
nel rapporto tra contributi e prestazioni nel corso del tempo, ma
risultano evidentemente inadeguati se li confrontiamo con i valori che assumerebbero in una
prospettiva futura (30-40 anni).
È in sostanza evidente la necessità di predisporre un diverso
modello di gestione, orientato da
un lato a garantire la sostenibilità nel tempo e dall’altro orientato a una sostanziale equità intergenerazionale. Il modello di
gestione che si ritiene di proporre prevede una componente
strutturale a capitalizzazione e,
se possibile, organizzata in modo
da prevenire, ammortizzare,
compensare gli effetti delle variazioni demografiche di ogni singola categoria. Peraltro la lettura delle condizioni rappresentate
nei grafici precedenti non lascia
spazio a dubbi sulla necessità e
obbligatorietà d’intervento del
legislatore, alla luce dell’art. 38,
quarto comma, della Costituzione.
Tale componente, già denominata in altre occasioni «riserva
differenziale», dovrebbe garantire da un lato la sostenibilità del
sistema in presenza di notevoli
flussi futuri di nuovi pensionati e
dall’altro fornire un rendimento
finanziario che integri le contribuzioni per garantire l’erogazione delle prestazioni.
Intanto sarà seguito il processo di predisposizione dei progetti
di unificazione che le Casse dei
ragionieri e dei dottori commercialisti presenteranno (termine
al marzo 2007).
Quelle Casse hanno proceduto
a
riforme
sostanziali
dall’1/1/2004, peraltro non identiche. Quella dei ragionieri è nell’ottica di rendere autosufficiente patrimonialmente la quota del
pro-rata maturata al 31/12/2003
in «una sorta di liquidazione del
cosiddetto debito latente a quella data». La verifica di ciò dovrà
essere riscontrata nel progetto.
Dall’1/1/2004 permane il sistema
di finanziamento a ripartizione
ma cambia il metodo di calcolo da
reddituale a contributivo. L’afflusso demografico soffrirebbe
degli effetti legislativi e di mercato del lavoro già noti, che dovranno essere considerati nel
progetto stesso (art. 4 della legge
34/05).
La riforma dei dottori commercialisti è stata fatta e approvata
in un’ottica di continuità di gestione; tuttavia la previsione, nel
lungo periodo, della copertura
del cosiddetto debito latente al
31/12/2003 non è stata completata con le autorizzazioni limitate
nel tempo date dai ministeri vigilanti al pacchetto delle delibere di riforma presentato da quella Cassa e si dovrà proseguire sia
nel monitoraggio sia con provvedimenti idonei.
LE CASSE PRIVATIZZATE
In ordine agli enti previdenziali privati, l’attività di analisi dei bilanci ha raccolto segnali decisamente più rassicuranti
di quelli rilevati dalla valutazione del comparto pubblico.
Infatti la solidità degli enti è
nel breve-medio periodo garantita da un favorevole rapporto
tra contribuenti e pensioni attive: le Casse di previdenza presentano una situazione caratterizzata da un numero più o
meno basso di pensionati a fronte di un elevato numero di contribuenti.
Il rapporto contribuenti-pensionati è, infatti, nel 2003 risultato più alto di quello medio
relativo ai dipendenti pubblici.
Il miglior rapporto è, peraltro,
ascrivibile principalmente alla
giovane età delle Casse che non
ha ancora consentito il completarsi di un ciclo previdenziale,
nonché, per alcune categorie di
professionisti, alla continuazione della propria attività lavorativa anche oltre i limiti di età
previsti per il pensionamento.
Quindi, anche per le Casse
private è importante valutare
cosa accadrà una volta esaurita la fase della giovane età e
mantenere elevato il livello di
attenzione sui loro conti, profondamente influenzati da:
- gli andamenti «demografici»
dei ristretti bacini di utenza, costituiti in prevalenza dagli associati a uno specifico ordine
professionale, con tutti gli impatti possibili derivanti dall’evoluzione del sistema degli ordini, i mutamenti dell’ordinamento dell’istruzione secondaria e dell’università, i cambiamenti del mercato del lavoro e
le ricadute in termini di variazioni delle figure professionali;
- i profili di maturazione della platea di contributori e percettori di ciascun ente, si tratta infatti di enti (molti hanno
da poco superato il decennio di
attività) che godono fisiologicamente di rapporti fra iscritti e
pensionati assai favorevoli in
questa fase di vita, ma che, altrettanto fisiologicamente, sono
destinati a deteriorarsi in periodi futuri.
Tra quelli sopra sinteticamente richiamati, sicuramente
il problema più delicato delle
Casse dei liberi professionisti
è rappresentato dal loro assetto giuridico-organizzativo, legato alle appartenenze ordinistiche categoriali ma del tutto
estraneo alle dinamiche demografiche e attuariali del mercato del lavoro.
Sulla consistenza dei bacini
demografici di tali enti, infatti, oltre a incidere il problema
della natalità, problema questo
peraltro non del comparto privato ma dell’intero sistema previdenziale, pesa anche l’alea
della modifica del bacino complessivo degli assicurati nonché, all’interno di quest’ultimo,
dei pesi delle diverse professioni.
Proprio alla luce di tali considerazioni la Commissione ha
ritenuto che i dati, sia pur
confortanti, commentati nell’analisi dei singoli bilanci degli
enti, non dovessero distrarre
dall’attenzione sulla sostenibilità di medio-lungo periodo e
ha, quindi, ritenuto opportuno
svolgere sul tema uno specifico approfondimento, avviando
un’indagine conoscitiva ad hoc,
i cui risultati sono riportati nell’allegato I.
In estrema sintesi, l’evidenza forte che emerge dall’analisi delle gestioni è che il sistema finanziario a ripartizione
pura, che risultava assolutamente ragionevole e politicamente premiante nella fase in
cui il rapporto iscritti/pensionati era in crescita, sottoposto
ora agli impatti delle dinamiche del lavoro e soprattutto delle imponenti trasformazioni demografiche delle singole categorie, non può essere sostenibile senza adeguati correttivi.
Si tratta, infatti, di un sistema che può essere valido nel
comparto pubblico, in cui vi è
la garanzia dell’intervento di ultima istanza della fiscalità generale; ma non per le casse private per le quali il dlgs 509 del
1994, è importante sottolinearlo, ha previsto la liquidazione coatta (anche se su questo punto andrebbero fatte alcune riflessioni su come questo
si concili con il diritto alla pensione costituzionalmente previsto dall’articolo 38).
Peraltro già diversi enti stanno adottando o stanno valutando di adottare il passaggio,
sia pur con una certa gradualità, dal sistema a ripartizione
a uno misto con parziale capitalizzazione. È questa un’opzione di fatto obbligata per garantire, insieme con altri interventi quali l’innalzamento
dell’età pensionabile, l’estensione a tutta la vita lavorativa
per il computo del periodo pensionabile, un equilibrio di lungo periodo.
Chiaramente, anche per le
Casse che hanno optato o opteranno per il passaggio a un
sistema misto ripartizione/capitalizzazione deve essere attentamente valutato l’onere a
carico delle generazioni giovani verso quelle precedenti: è necessario comprendere come gestire la fase di passaggio, in cui
il professionista neo-iscritto de
facto rischia di dover, al tempo stesso, sia farsi carico della
solidarietà con le generazioni
precedenti, sia costruirsi una
propria posizione contributiva
da portare a capitalizzazione.
In questo scenario estremamente delicato si ritiene che
l’intervento politico debba essere di «sensibilizzazione» e
«responsabilizzazione», senza
compromettere l’autonomia delle Casse.
Sul punto, si è convinti, infatti, che le Casse debbano affrontare il problema al proprio
interno, sia perché si tratta di
un tema di rilevanza strategica, sia perché il fatto che la discussione avvenga all’interno
degli organi della Cassa, in cui
sono rappresentati gli iscritti,
dovrebbe garantire il raggiungimento di un punto di equilibrio tra gli interessi di cui sono portatrici le diverse generazioni.
Proprio alla luce di ciò, si ritiene che sia stato fondamentale, ai fini della salvaguardia
della stessa coerenza del sistema privato, superare precedenti emendamenti governativi che «assoggettavano» le Casse alle modifiche previste per i
requisiti anagrafici e contribu-
5
tivi, soprattutto in considerazione del fatto che le Casse già
chiedono per esempio i 65 anni per la pensione di vecchiaia.
Sempre nella direzione della
valorizzazione dell’autonomia
delle Casse, si apprezza della
riforma del sistema pensionistico varata nel corso della presente legislatura, anche il riconoscimento alle stesse Casse
di importanti «leve gestionali»
che, se opportunamente utilizzate, potranno avere impatti positivi in termini di miglioramento della sostenibilità finanziaria.
Ci si riferisce, in particolare
a:
- anzitutto l’esplicita previsione della possibilità per gli
enti di diritto privato, citando
il testo della legge, «di accorparsi tra di loro nonché di includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica». Sul
punto più volte la Commissione ha sottolineato che il problema dei bacini demografici
delle casse dei professionisti
debba essere affrontato intervenendo principalmente lungo
due direttrici. Da una parte tutelando l’ampiezza complessiva della popolazione iscritta, ossia verificando che i provvedimenti normativi adottati in ordine alle categorie professionali
emergenti non distolgano queste ultime dai bacini delle attuali casse, per le quali rappresentano una possibilità di
sopravvivenza. Dall’altra, alla
luce delle attese evoluzioni dei
bacini demografici delle singole categorie, intervenendo nel
ridisegnarne i confini. Chiaramente è importante che la stessa eventuale «fusione» tra enti
(per esempio quelli «vicini», che
in molti casi, con la riforma scolastica stanno assistendo l’uno
a una progressiva riduzione
della propria platea di nuovi
iscritti a favore dell’altro) venga vista dagli enti come un’opportunità per eventualmente
superare problemi di sostenibilità finanziaria;
- in secondo luogo, il riconoscimento della possibile modulazione da parte delle Casse dell’aliquota contributiva in misura differenziata, con facoltà
di scelta per gli iscritti. In questo modo le Casse si riappropriano di un importante strumento di gestione delle proprie
entrate: possono, infatti, adottare soluzioni finalizzate all’incremento del gettito contributivo, a oggi generalmente
funzione diretta solo del numero degli iscritti, e quindi di
fatto sottratto a effettive possibilità di «manovra» da parte
delle stesse Casse;
- in terzo luogo, la possibilità
di istituire forme pensionistiche complementari. Un’opportunità di estensione della propria attività che le Casse potranno realizzare sfruttando
anche rilevanti sinergie con la
loro attuale attività istituzionale. Si ritiene che questa previsione possa, inoltre, dare nuovo impulso al secondo pilastro
previdenziale che a oggi, come
i dati dimostrano, stenta ancora a decollare.
6
Aprile 2006
MODELLO 5
È il sistema per far fruttare economie di scala e spingere in alto la redditività dei beni posseduti
Un fondo immobiliare per le Casse
Buona soluzione mettere insieme i patrimoni di tutti gli enti
DI
CARLO DOLCI
N
on solo Cassa Forense si è
accorta che il suo patrimonio immobiliare, pur amministrato con rigore, dà scarsi profitti sia per la sua staticità che
per il pesante prelievo fiscale cui
è sottoposto. Anche le altre Casse privatizzate si sono rese conto di dover applicare quei princìpi di dinamicità nella gestione,
che si sono rivelati indispensabili per ricavare dai patrimoni
immobiliari una rendita paragonabile, anche se inferiore, a
quella dei più rischiosi investimenti mobiliari. Ormai il gestore di un patrimonio che deve essere usato per pagare le pensioni degli associati non può più accontentarsi di investire in titoli
di stato o in immobili, che, una
volta acquistati, entrano a far
parte del patrimonio “perenne”
della fondazione: inamovibili
monumenti per una garanzia relativa di solidità patrimoniale
per le Casse, ma per una garanzia effettiva di redditività fiscale per lo Stato.
E’ di questi giorni la notizia
(Il Sole-24 Ore) che la Nobel
Foundation, pur avendo nel suo
mandato la missione di gestire
il patrimonio di 200 milioni di
dollari in <safe securities> (titoli sicuri), ha deciso di investire in tre hedge fund. La Fondazione Nobel aveva già cambiato strategia allorché, dopo
la seconda guerra mondiale
aveva indirizzato i suoi investimenti sul mercato azionario
(nel 2004 il 61% del suo patrimonio era rappresentato da
azioni). Ora si è resa conto che
i nuovi strumenti della finanza creativa possono avere qualche aspetto positivo e, da buon
amministratore, se ne avvale.
I professionisti italiani sono un
po’ più lenti a percepire i vantaggi di alcuni tipi di investimento e ritengono meno rischiosi quelli che, a ben vedere, rischiando poco sulla redditività tendono a mettere a vero rischio il capitale eroso dall’inflazione reale.
Chiudo la parentesi, che non
vuole assolutamente invogliare le Casse ad effettuare investimenti rischiosi, e ritorno all’argomento che mi interessa.
La necessità di rendere più redditizio il patrimonio immobiliare è così sentita, che alcune
Casse si sono già cimentate in
qualche movimentazione. Sinora, però nessuna ha affrontato alla radice il problema con
uno studio di fattibilità di un
fondo immobiliare ad apporto
(anche di denaro), che potrebbe essere la soluzione ottimale
per detenere un patrimonio immobiliare senza privarsi di rendite allineate al mercato mobiliare.
E’ notorio che un fondo immobiliare ha necessità di avere più sottoscrittori, in modo da
garantire che la società di gestione del risparmio (SGR) svolga la funzione alla quale è dedicata dalla legge. Ebbene, quale soluzione migliore per le Casse previdenziali di quella di
mettere in comune i loro ingenti
patrimoni immobiliari? In tal
modo si otterrebbero rilevanti
economie di scala, specialmente nella formazione e gestione
del comitato tecnico, che è il
cuore del sistema.
Le difficoltà che si possono
intravedere nella costituzione
di una SGR domestica e del fondo immobiliare amministrato
sono infatti quelle di reperire
il know-how necessario per la
gestione dinamica del patrimonio, che è invece presente
nelle SGR già sul mercato.
Peraltro le Casse previdenziali sono gelose del proprio patrimonio e soltanto una gestione controllata da vicino può dar
loro (e agli associati) la necessaria tranquillità e sicurezza di
non perdere di vista il proprio
mattone.
Coraggio, allora. Mettiamoci
insieme e, come abbiamo ottenuto risultati notevoli nel campo della difesa dei nostri diritti di fronte ai tentativi che negli ultimi dieci anni la classe
politica ha messo in campo per
diminuire la nostra autonomia,
così riusciremo a sviluppare sinergie ora solo vagamente ipotizzabili per ottenere una più
alta redditività dal nostro patrimonio immobiliare.
Non dobbiamo mai dimenticarci che tutti uniti sviluppiamo una forza politica ed economica eccezionalmente dimensionata. Se entriamo nel
mercato con il peso dei nostri
patrimoni in qualche modo considerati uniti otterremo grandissimi risultati. All’evidenza
dovremo rinunciare forse a
qualche visione personalistica,
a qualche piccolo egoismo, alla
presunzione di essere migliori
degli altri o di avere idee più
moderne e più brillanti, ma queste rinunce saranno largamente compensate dai risultati. All’inizio le difficoltà sembrano
insuperabili. I sacrifici nostri
sembrano molto più pesanti di
quelli degli altri compagni d’avventura. La presunta mortificazione del nostro “ego” ci fa
salire il sangue alla testa. Ma
appena la macchina si avvia e
le difficoltà sembrano farsi più
imminenti, ecco che il miracolo si avvera: tutti i tasselli del
mosaico vanno ordinatamente
al loro posto e si incomincia a
vedere che le previsioni erano
più pessimistiche della realtà.
Non restano che i piccoli inconvenienti, ma per renderli insignificanti bastano e avanzano i brillanti risultati determinati dall’eccezionale risparmio
fiscale, dalla brillantezza dei risultati economici e dal miglioramento qualitativo del patrimonio immobiliare.
Succede sempre quando si
sperimentano vie nuove, ma
ben meditate.
La molteplicità dei servizi offerti testimoniata dalla crescita degli accessi: a fine 2005 sono state registrate oltre 900 mila visite
Comunicazione interattiva
sul sito internet della Cassa
DI
VITTORIO MORMANDO
Quando agli inizi del 2002 fu
realizzato il sito internet della
Cassa (www.cassaforense.it) la
prima impressione fu che il sito non fosse molto «frequentato» dagli avvocati, un po’ per
«pigrizia informatica» e molto
perché i contenuti non erano
particolarmente interessanti e,
principalmente, utili per l’attività professionale.
Si è proceduto, quindi, a impostare ex novo il sito dando
allo stesso la veste attuale, costruendo una home page che è
stata, man mano, modificata,
attualizzata e riempita di sempre maggiori informative e servizi. Contestualmente fu attivato un sistema di rilevazione
degli accessi per verificare la
rispondenza del nuovo sito alle esigenze dell’avvocatura e l’utilizzo dello stesso.
A fine 2002 si è registrato un
numero di 402.343 accessi che
fu considerato gratificante visto
che si trattava di accessi unici
(vale a dire che il sistema annota ogni accesso indipendentemente se l’utente apre più pagine) e non di pagine visitate.
Il crescendo di accessi è stato «rossiniano», tanto che a fine 2005 sono state registrate
ben 900.879 visite uniche e nei
primi tre mesi di quest’anno il
ritmo mensile di accessi ha superato quota 3 mila al giorno
(sabati e domeniche inclusi)
con picchi nelle giornate lavorative di oltre 4 mila accessi.
L’incremento rispetto ai primi tre mesi del 2005 è stato del
24%; ciò vuol dire che, a fine
anno, sarà superato il tetto di
un milione e 100 mila accessi.
Si tratta di un successo che
ripaga l’intenso e diuturno impegno volto ad arricchire il sito di sempre maggiori servizi
utili per lo svolgimento dell’attività professionale, da un lato, e a fornire quante più informazioni possibili sul piano previdenziale.
Ma oltre ai dati numerici ciò
che gratifica non poco sono le
numerose attestazioni di compiacimento e di ringraziamento che pervengono da parte di
colleghi e anche da parte di altri professionisti, specialmente
dottori commercialisti.
L’impegno è quello di fornire
sempre maggiori servizi all’avvocatura.
È stato introdotto il calcolo
del riscatto personalizzato (il
calcolo della pensione era già
operativo). L’avvocato, attraverso il sito riservato, entra nella propria posizione personale
e, riempiendo i dati richiesti,
ottiene il calcolo del riscatto con
possibilità di margine di erro-
re non superiore al 2%. Potrà
essere fatta la simulazione del
costo da uno a nove anni. Come è noto il riscatto è molto
conveniente specie per i giovani, e le richieste di calcolo (la
domanda può essere riproposta
a piacimento) sono numerosissime; l’effettuazione del riscatto riguarda non più del 7% delle domande. La «lavorazione»
delle domande impegna non poco l’ufficio addetto (registrazione, calcolo, comunicazione,
eventuale rateazione, verifica
del pagamento, decadenza) per
un’attività che per il 93% delle richieste è inutile. Tale opportunità offerta dal sito consente di avere subito il calcolo
e, quindi, effettuare domande
avendone effettivo interesse.
Ma recentemente è stata introdotta anche la visualizzazione (sempre attraverso l’accesso riservato) dei cedolini di
pensione per i pensionati per
gli ultimi due anni. Il servizio
si è dimostrato subito molto utile in quanto consente la visualizzazione personale dell’importo erogato mensilmente.
Da qualche mese è stato introdotto un sistema diretto di
accesso all’ufficio informazioni
previdenziali ed è stata predisposta una serie di form di email che possono essere compilate a seconda delle esigenze
e cui l’ufficio risponde entro 48
ore dalla richiesta. Questa è
una maniera molto moderna ed
efficace per evitare le attese al
centralino telefonico, che verrà,
comunque, potenziato.
Ma la vera novità che sarà
introdotta entro il prossimo
giugno è la realizzazione dell’interoperabilità del sito con riguardo alle informazioni di carattere personale relative al
cambio di indirizzo, di e-mail,
numeri telefonici e altre notizie simili. L’avvocato potrà in
sicurezza fornire le notizie suddette che vengono immediatamente e automaticamente ac-
quisite dal data base informatico della Cassa. Saranno evitati disguidi postali e altri possibili disservizi.
Gli avvocati devono sempre
di più abituarsi a interagire con
la Cassa attraverso il sito internet che porta la Cassa nel
loro ufficio. Questo è il progetto, certamente ambizioso, ma
non irrealizzabile, che si intende perseguire.
A questo punto sarà gradito
ricevere osservazioni, suggerimenti e, perché no, anche critiche. Le critiche, se costruttive, aiutano a crescere. (riproduzione riservata)
Aprile 2006
MODELLO 5
Il dlgs n. 25, che entra in vigore a maggio, accoglie un’antica richiesta forense
7
CONGRESSO ROMA
Legali nei consigli giudiziari
Avvocatura
in stallo
Parteciperanno alle delibere sulla organizzazione sull’unità
DI
S
LEONARDO CARBONE
empre più spesso si legge
sulla stampa del tentativo
di addomesticare la professione forense, sia liberalizzandola in nome di una «tendenza»
europea a voler considerare la
professione forense (ma non solo) come una società (o azienda) ... sia trasformando gli ordini professionali in «associazioni» particolari.
Per fortuna la linea di tendenza del legislatore, soprattutto in questi ultimi anni, è di
segno contrario, in quanto i
provvedimenti legislativi approvati di recente tendono sempre più ad accreditare l’Avvocatura come soggetto idoneo a
contribuire al migliore funzionamento della giustizia.
Tra i recenti provvedimenti
adottati, in linea con la indicata «tendenza», vi è il decreto
legislativo n. 25 del 27 gennaio
2006 (in Gazzetta Ufficiale del
3 febbraio 2006), che ha riformato i consigli giudiziari, che
entreranno in vigore con il prossimo mese di maggio (articolo
19, dlgs n. 25/2006), e con la
novità di una rappresentante
(di diritto) dell’Avvocatura. È
stata, così, finalmente accolta
la richiesta da tempo sollecitata dall’Avvocatura, per una vigilanza più diretta sull’andamento degli uffici giudiziari ma
anche sui «comportamenti» della magistratura.
Infatti l’articolo 9, comma 1,
del decreto legislativo n. 25 del
2006, prevede che sono membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni
Corte di appello, oltre che il presidente della Corte di appello
e il procuratore generale presso la Corte di appello, il presidente del consiglio dell’Ordine
degli avvocati avente sede nel
capoluogo del distretto (componenti di diritto che durano in
carica quattro anni).
Fa parte del consiglio giudiziario anche un avvocato, con
almeno 15 anni di effettivo
esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei
consigli dell’ordine degli avvocati del distretto (componente
che dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile o rinominabile: articolo 13 dlgs n. 25/2006).
Sono previsti (art. 10 dlgs n.
25/2006), altresì, cinque membri supplenti del consiglio giudiziario, di cui un avvocato con
almeno 15 anni di esercizio della professione, nominato dal
Consiglio nazionale forense, su
indicazione dei consigli dell’ordine del distretto.
Per i componenti non togati
dei consigli giudiziari, tra i quali rientrano gli avvocati, è prevista (articolo 14) la corresponsione di un gettone di presenza per ciascuna seduta, la
cui entità è stabilita con decreto
del ministro della giustizia, di
concerto con il ministro dell’economia e delle finanze.
I componenti avvocati del
consiglio giudiziario (così come
i componenti del consiglio regionale, i professori universitari, nonché il componente rappresentante dei giudice di pace), partecipano (art. 16, comma 1, dlgs n. 25 del 2006), però,
solo ed esclusivamente ad alcune sedute, e in particolare alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e), e cioè:
- formulazione del parere sul-
le tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali, nonché sui criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti,
proposti dai capi degli uffici giudiziari;
- esercizio della vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari del distretto (il consiglio
giudiziario, che nell’esercizio
della vigilanza rileva l’esistenza di disfunzioni nell’andamento di un ufficio, le segnala
al ministro della giustizia);
- formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione e sul
funzionamento degli uffici del
giudice di pace del distretto.
È esclusa, invece, la partecipazione del componente avvocato alle sedute (art. 15, comma 1, lett. b), in cui vengono
formulati pareri sull’attività
dei magistrati sotto il profilo
della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza,
dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni. Tale esclusione dell’Avvocatura è, però, mitigata
dalla previsione comunque di
un «parere» dell’avvocatura. (riproduzione riservata)
Il cdc ha eletto Giuseppe Gennaro alla presidenza Il consiglio direttivo ha eletto il presidente uscente
Auguri alla nuova L’Astaf conferma
guida dell’Anm Rapanà al vertice
A conclusione dei lavori con- e dalla redazione del notiziario
gressuali l’Associazione nazio- forense de Il Foro Pontino.
Il Comitato direttivo centranale dei magistrati ha eletto il
presidente per i prossimi quat- le in data 12 marzo scorso ha
tro anni, come da statuto, il dott. eletto la seguente giunta eseGiuseppe Gennaro, procuratore cutiva centrale:
Giuseppe
aggiunto presso
Gennaro, preil tribunale di
sidente; Sergio
Catania.
Gallo, giudice
Nel ringraziadel Tribunale
re il dott. Ridi Napoli, viceviezzo per la copresidente;
struttiva collaNello Rossi,
borazione accorconsigliere di
data all’AssociaCorte di cassazione nazionale
zione, segretadella stampa forio generale;
rense, desideriaGioacchino
mo rivolgere al
Natoli, presipresidente Gendente di sezionaro le nostre
ne del tribunapiù vive felicitale di Palermo,
zioni per la rinvicesegretario
novata fiducia
Giuseppe Gennaro
generale; Luche i magistrati
cio Aschettino,
dell’Anm gli
giudice del tribunale di Napoli,
hanno confermato.
Il dott. Gennaro già negli an- direttore del Giornale.
Componenti: Giuseppe Creazni precedenti era stato designato a presiedere l’Associazio- zo, sost. proc. della repubblica
ne e l’Astaf ebbe modo di ap- presso il tribunale di Reggio Caprezzarne la grande disponibi- labria; Antonietta Fiorillo, giulità al dialogo soprattutto in oc- dice del tribunale dei minorencasione della organizzazione ni di Firenze; Armando Spatadelle Consulte. Siamo certi che ro, procuratore aggiunto presso
anche durante questo mandato il tribunale di Milano; Simone
il presidente Gennaro sarà vi- Lucerti, giudice del tribunale di
cino all’Astaf come nel passato. Milano; Modestino Villani, giuAuguri di buon lavoro dall’Astaf dice del tribunale di Napoli.
Nella riunione del 25 marzo il
Consiglio direttivo dell’Associazione nazionale della stampa forense,
eletto dall’assemblea ordinaria del
4 marzo scorso, ha confermato presidente dell’Astaf per il biennio
2006-07 l’avv. Mario Rapanà, direttore responsabile del Foro Pontino edito dall’Ordine forense di Latina. Rapanà presiede, con grande
responsabilità, l’associazione sin
dall’aprile 1999, per la rinnovata fiducia manifestata dai direttori delle oltre 40 riviste forensi aderenti e,
per i consensi ottenuti per aver fatto svolgere all’organismo un ruolo
di equilibrio all’interno dell’Avvocatura e una funzione di informazione e formazione su temi delicati
e complessi della giustizia e della
professione. Grande successo hanno riscontrato le sette Consulte
promosse durante i suoi mandati
per un confronto di idee tra giornalisti, magistrati e avvocati su problematiche di grande rilevanza. Da
ricordare l’ultima svoltasi a Brindisi a settembre del 2005 con l’approfondimento dell’accesso alla
professione conclusasi con proposte concrete che poi sono state fatte
proprie dagli organismi dell’avvocatura e quella dell’ottobre del
2004 a Torino su un tema provocatorio «Inaugurazione dell’anno giudiziario - Cerimonia o confronto»
anch’essa conclusasi con il riconoscimento nella riforma dell’ordinamento giudiziario della pari di-
gnità tra magistratura e avvocatura. Il Consiglio ha quindi eletto a vicepresidente l’avv. Leonardo Carbone di Ascoli Piceno e segretariotesoriere l’avv. Marcello Pacifico di
Pescara. Gli altri Consiglieri dell’Astaf sono gli avvocati: Silvestro
Stazzone di Catania, Ermanno
Baldassare di Bergamo, Sandro
Giacomelli di Bologna e Mario Romano di S.M. Capua Vetere. Contestualmente il collegio dei probiviri ha designato quale presidente
l’avv. Marcello Colloca, vicepresidente vicario della Cassa nazionale
di previdenza, vicepresidente l’avv.
Cosimo D’Arrigo di Catania e segretario l’avv. Augusto Conte, presidente dell’Ordine forense di Brindisi. Gli altri probiviri sono l’avv.
Anna Fiorentino di Formia (Lt) e la
neoeletta avv. Tiziana Ficarelli di
Reggio Emilia.
5
modello
DI
MARIO RAPANÀ
La data del congresso forense di
Roma si avvicina rapidamente
mentre è ancora incerta la utilità di
questa seconda fase. È sotto gli occhi di tutti i colleghi addetti ai lavori la conflittualità all’interno dell’Avvocatura evidenziatasi a Milano e tutt’ora esistente. Le varie riunioni svoltesi presso la sede del
Consiglio nazionale forense, alla
presenza delle associazioni e degli
organi istituzionali alla ricerca di
nuove regole per conseguire una
unitaria partecipazione non hanno
concretizzato risultati positivi. Il
recente provvedimento del Cnf del
23 marzo scorso è la conferma di un
malessere che non ha ancora trovato la giusta diagnosi per porre in essere cure terapeutiche idonee a superare questo delicato momento. Il
Consiglio nazionale dell’Associazione della stampa forense nella seduta del 25 marzo ha dedicato molta attenzione agli avvenimenti che
hanno accentuato differenziazioni
di pensiero e di contenuti in ordine
al ruolo che l’Avvocatura deve svolgere nel prossimo futuro. I rappresentanti dell’Astaf, quali interpreti
dei momenti più complessi che caratterizzano l’evolversi delle problematiche proprie del mondo della
giustizia e della professione, hanno
ribadito l’esigenza che non si ponga
fine al dialogo, al confronto di idee
per la individuazione di regole opportune per il superamento delle
divergenze. I tempi cambiano, i temi in discussione, riforma dell’ordinamento professionale con annessi
e connessi, una rivisitazione dell’ordinamento giudiziario, coinvolgono tutte le rappresentanze dell’avvocatura che non possono prescindere da una visione unitaria
sugli obiettivi che è necessario raggiungere. Le considerazioni politiche che hanno portato alla costituzione dell’Organismo unitario dell’avvocatura dovranno, forse, determinare una riflessione sulla opportunità di correttivi che prevedano una rinnovata totale partecipazione delle espressioni più autentiche dell’avvocatura a partire dagli
ordini forensi e con il coinvolgimento delle associazioni. Siamo fiduciosi nel senso di responsabilità di tutte le componenti dell’Avvocatura
nella consapevolezza che non sarà
tralasciata alcuna iniziativa mirata a garantire le condizioni e i presupposti per continuare a svolgere
un ruolo determinante nel paese
sul piano sociale e politico.
Direttore responsabile Marcello Colloca
Direttore editoriale Giovanni Romano
Comitato di redazione
Domenico Borrelli, Rosa Centola, Paolo Fusco, Antonio Gattuso,
Nunzio Luciano, Giuseppe Antonio Madeo, Riccardo Marchio,
Francesco Monaco, Bruno Ricciotti, Liborio Sabatino
Consiglio d’amministrazione Cassa Forense
Presidente: Maurizio de Tilla
VicePresidenti: Marcello Colloca e Paolo Rosa
Consiglieri: Giovanni Ceriello, Salvatore Di Cristofalo, Carlo
Dolci, Ignazio Li Gotti, Vittorio Mormando, Giovanni Romano,
Raffaele Ruggiero, Edoardo Vinciguerra
8
Aprile 2006
MODELLO 5
General Congress of the European Bars Federation - Fédération des Barreaux d’Europe (FBE)
Verband Europäischer Rechtsanwaltskammern - Colegios de Abogados de Europa - Federazione Degli Ordini Forensi D’Europa
Congresso Generale Federazione
degli Ordini Forensi d’Europa (FBE)
Zurich, 19-20 May 2006
Programma
Giovedì, 18 maggio 2006
19-22 Cocktail «Sui tetti di Zurigo» offerto
dagli Studi di Zurigo
12-12,20 Spagna: Nielson Sanchez-Stewart,
presidente dell’Ordine degli Avvocati di
Malaga
Venerdì, 19 maggio 2006
UBS-Konferenzgebäude Grünenhof,
Nüschelerstrasse 9
Prestazioni dell’avvocato e onorario di
risultato
12,30 Colazione di lavoro
17,20 Conclusioni di Rafael Espino, membro del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona,
membro della Commissione Onorari della FBE
14 La situazione nei Paesi Bassi: Jan
Kneppelhout, presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Rotterdam
17,30 Conclusione
9 Accoglienza dei partecipanti
14,20 Germania: Geert Hacker, vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati di Nürnberg
• Marc Mandicas, membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Versailles
19,30 Cocktail / Cena: Zunfthaus zur Meisen,
Münsterhof 20
9,15 Discorso di benvenuto del presidente
della FBE: Jean-François Arrue, già
presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lione
Introduzione del segretario generale della
ˇ Ros, già presidente dell’AssociaFBE: Mirko
zione degli Avvocati di Zurigo
14,40 Repubblica Ceca: David Sotros,
membro dell’Ordine degli Avvocati della
Repubblica Ceca
Sabato, 20 maggio 2006
UBS-Konferenzgebäude Grünenhof, Nüschelerstrasse 9
9 Assemblea generale
15 Turchia: Cumhur Kemal Turam, membro
dell’Ordine degli Avvocati di Istanbul
Elezioni
Modifiche degli statuti (Amici della FBE)
9,30 Prestazioni dell’avvocato e onorario di
risultato - Giro d’orizzonte nel mondo: dr.
Matthias Kilian, membro dell’Ordine degli
Avvocati di Colonia
15,20 Svizzera: Jean Heim, già presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Vaud
10,30 Foro dei presidenti
Riunione delle commissioni della FBE
15,40 Pausa caffè
12 Relazioni dei presidenti delle commissioni
16 Discussione: I limiti del «success fee»
PRO «success fee»: Jaume Alonso
Cuevillas, vicepresidente della FBE
13 Conclusione
10 Austria: Michael Auer, vicepresidente
dell’Ordine degli Avvocati di Vienna
10,20 Pausa caffè
10,40 Francia: Hubert Metzger, presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Strasburgo
11 Italia: Mauro Pizzigati, presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Venezia
11,20 Belgio: Pierre Neuville, presidente
della Commissione Onorari presso l’Ordine
degli Avvocati di Liegi
11,40 Inghilterra: Jeffrey Forrest, già
presidente della City of Westminster and
Holborn Law Society
16,10 CONTRA «success fee»: Claude
Duvernoy, presidente dell’Ordine degli
Avvocati dell’Alta Senna
16,20-17,20 Panel / Discussione
Moderatore: Maurizio de Tilla, vicepresidente
della FBE, già presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Napoli
Interventi di:
• Rémi-Pierre Drai, membro del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Parigi
• Maria del Mar Espar, membro
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Barcellona
13-15 Colazione:
Ristorante Kaiser’s Reblaube & Goethestübli,
Glockengasse 7
(offerto dall’Ordine degli Avvocati di Zurigo)