COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORATORI INTERINALI
Transcript
COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORATORI INTERINALI
Savigliano, 16/01/2017 Spett.le Azienda Prot. N. 2/2017 COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORATORI INTERINALI L'art. 24 del D. Lgs. n. 276/2003 in materia di comunicazioni obbligatorie al sindacato, in caso di ricorso alla somministrazione di lavoro, prevede quanto segue: "L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi; b) ogni 12 mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati". In caso di mancato, o non corretto adempimento, è prevista una sanzione amministrativa di importo variabile da € 250,00 a € 1.250,00. Si ricorda che, con specifico riferimento all'obbligo di comunicazione periodica di cui sopra, il Ministero del Lavoro - con la nota n. 12187 del 3 luglio 2012 - ha fornito alcune importanti interpretazioni, evidenziando anzitutto che tale obbligo deve essere adempiuto ogni 12 mesi. Pertanto, il termine per la comunicazione periodica relativa all'anno 2016 è fissato al 31 gennaio 2017. Nel caso in cui debba procedere lo scrivente studio all’invio Vogliate comunicarci entro, e non oltre, lunedì 23 gennaio 2017 i dati necessari per effettuare la suddetta comunicazione.