COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORATORI INTERINALI

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COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORATORI INTERINALI
Savigliano, 16/01/2017
Spett.le Azienda
Prot. N. 2/2017
COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORATORI INTERINALI
L'art. 24 del D. Lgs. n. 276/2003 in materia di comunicazioni obbligatorie al sindacato, in caso
di ricorso alla somministrazione di lavoro, prevede quanto segue:
"L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze
aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto
di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il
contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale
aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di
lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati".
In caso di mancato, o non corretto adempimento, è prevista una sanzione amministrativa di
importo variabile da € 250,00 a € 1.250,00.
Si ricorda che, con specifico riferimento all'obbligo di comunicazione periodica di cui sopra, il
Ministero del Lavoro - con la nota n. 12187 del 3 luglio 2012 - ha fornito alcune importanti
interpretazioni, evidenziando anzitutto che tale obbligo deve essere adempiuto ogni 12 mesi.
Pertanto, il termine per la comunicazione periodica relativa all'anno 2016 è fissato al 31
gennaio 2017.
Nel caso in cui debba procedere lo scrivente studio all’invio Vogliate comunicarci entro, e non
oltre, lunedì 23 gennaio 2017 i dati necessari per effettuare la suddetta comunicazione.