Condizioni aggiuntive per l`assicurazione dei costi per le cure
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Condizioni aggiuntive per l`assicurazione dei costi per le cure
Condizioni aggiuntive per l'assicurazione dei costi per le cure ospedaliere F ai sensi della legge sul contratto d’assicurazione (CAA/LCA) Edizione 1.1.1997 Indice Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Scopo e conclusione Definizione di ospedali Prestazioni in caso di tubercolosi Cure di convalescenza e cure balneari Degenze in cliniche psichiatriche Parto in ospedale Infortuni Ospedalizzazione fuori cantone Degenze ospedaliere all'estero Estensione delle prestazioni Malati cronici Limite temporale delle prestazioni Trasferimento in un ospedale Tariffe esagerate Premi Disposizioni finali Art. 1 Scopo e conclusione 1. In base alle sue condizioni generali d'assicurazione (CGA) ai sensi della LCA, l'assicuratore fornisce un'assicurazione dei costi delle cure ospedaliere conformemente alle seguenti Condizioni aggiuntive (CAA). 2. Quest'assicurazione è unicamente riservata alle persone finora assicurate presso l'EGK per permettere loro di conservare i diritti acquisiti. A complemento dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, quest'assicurazione copre i costi supplementari delle degenze ospedaliere prescritte dal medico di cui all'art. 10 delle presenti condizioni, dietro pagamento di un supplemento di premio corrispondente. In tal modo, i costi non assunti in seguito alla scelta di cure private vengono coperti parzialmente o integralmente. 3. Periodo d'attesa in caso di puerperio Il diritto alle prestazioni per il puerperio inizia 9 mesi (270 giorni) dopo la conclusione della presente assicurazione. Lo stesso vale anche in caso di aumento della copertura assicurativa. Fa stato la data del trattamento. 5. Non rientrano nella definizione di "ospedali" gli stabilimenti di cura e di convalescenza, gli stabilimenti per la cura dell'alcolismo, le case di cura e le case per anziani, nonché i reparti ospedalieri per la cura delle malattie croniche. Art. 3 Prestazioni in caso di tubercolosi Se una persona assicurata si reca in un ospedale per curare un'affezione tubercolare, essa avrà diritto all'importo assicurato dall'assicurazione dei costi delle cure ospedaliere F durante 90 giorni al massimo nell'arco di due anni civili. Art. 4 Cure di convalescenza e cure balneari 1. L'assicuratore partecipa ai costi di soggiorni indicati dal profilo medico e prescritti da un medico in case di cura e di convalescenza, sanatori e sanatori a scopi multipli, come pure in centri di riabilitazione. 2. L'assicuratore versa durante 63 giorni al massimo nell'arco di 5 anni consecutivi un contributo di CHF 15.-- al giorno per il grado di base e di CHF 5.-- al giorno per ogni altra quota assicurata conformemente all'art. 1, cpv. 3, delle presenti condizioni aggiuntive, ma al massimo CHF 50.-- (per le cure balneari al massimo CHF 25.--). Ogni soggiorno deve essere notificato all'amministrazione centrale prima dell'inizio della cura, inoltrando il relativo certificato medico. La violazione per colpa propria dell'obbligo di notifica comporta il rifiuto delle prestazioni. I contributi per le cure vengono versati dopo un trattamento medico continuato su prescrizione medica della durata di almeno tre mesi oppure dopo essere stati di dimessi da un ospedale. Inoltre, i contributi per le cure balneari contemplati da quest'assicurazione vengono versati solo se la persona assicurata segue un trattamento su prescrizione medica in uno stabilimento per cure balneari con direzione medica, se viene effettuato un esame d'entrata da parte del servizio medico dello stabilimento di cura, se vengono seguite cure balneari e terapie fisiche e se viene effettuato un controllo finale con relativo rapporto d'uscita all'attenzione del medico che ha prescritto il soggiorno di cura. Se non si adempie alle condizioni sopracitate, non sussiste alcun diritto alle prestazioni da quest'assicurazione. Somme assicurate L'assicurazione dei costi delle cure ospedaliere F è costituita da quote di volta in volta di CHF 16'400.-- fra CHF 49'200.-e CHF 328'000.--. 4. 2. Durata delle prestazioni Quando una persona assicurata ha usufruito interamente della somma assicurata in seguito a una o più degenze ospedaliere, le prestazioni di questa assicurazione risultano esaurite e questo si applica a tutte le malattie o ai postumi di un infortunio che insorgono durante l'appartenenza a questo ramo assicurativo F. Art. 2 Definizione di ospedali 1. Per "ospedali" conformemente alle presenti condizioni s'intendono gli ospedali pubblici e le cliniche (ospedali cantonali, regionali, comunali, cliniche e ospedali privati e stabilimenti ortopedici), nei cui reparti per malattie acute il/la paziente deve rimanere ricoverato/a per motivi medici. Art. 5 Degenze in cliniche psichiatriche Per le degenze in cliniche psichiatriche e reparti psichiatrici di ospedali, l'assicuratore rimborsa, per un periodo di 90 giorni nell'arco di due anni, i costi non coperti derivanti dalla scelta della cura medica privata o da una degenza fuori cantone (differenza con i costi del reparto comune). Per contro, non viene erogata nessuna prestazione nel caso di cure di disintossicazione da alcol o droghe. Art. 6 Parto in ospedale Le partorienti che si recano in un ospedale per partorire hanno diritto integralmente alle prestazioni da questo ramo assicurativo. Art. 7 Infortuni In caso d'infortunio, l'assicuratore eroga le stesse prestazioni dietro pagamento di un supplemento di premio. Art. 8 Ospedalizzazione fuori cantone Se, contrariamente all'articolo 41, cpv. 3, LAMal, il cantone di domicilio della persona assicurata rifiuta di farsi carico dei costi supplementari derivanti da un'ospedalizzazione fuori cantone motivata dal profilo medico, l'assicuratore calcolerà le prestazioni come se il cantone assumesse i costi supplementari derivanti dall'ospedalizzazione fuori cantone nell'ambito di un ricovero nel reparto comune. Art. 9 Degenze ospedaliere all'estero Le persone assicurate che si recano all'estero per farsi curare non hanno alcun diritto alle prestazioni dall'assicurazione dei costi delle cure ospedaliere. Le prestazioni in caso di malattia durante un soggiorno temporaneo all'estero sono limitate a CHF 5'000.-- al massimo, premesso che questo importo potrà essere richiesto solo una volta durante l'intera durata dell'assicurazione. Queste prestazioni vengono erogate solo se la copertura dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie risulta insufficiente. Art. 10 Estensione delle prestazioni 1. Sono considerati costi delle cure ospedaliere a tenore delle presenti CAA i costi non coperti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie delle cure mediche – segnatamente per interventi, utilizzo della sala operatoria, esami, utilizzo della sala parto, anestesia, assistenza operatoria, materiale di medicazione, radiografie, radioscopie, medicinali, personale infermieristico necessario, trasfusioni sanguigne, prestazioni complementari per vitto e alloggio inclusi – che sono fatturati in più all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Non si può ricorrere alle prestazioni di quest'assicurazione per coprire parzialmente o integralmente i costi di cure ambulatoriali. 2. Questo ramo assicurativo copre al massimo CHF 1'000.-- per anno civile per i costi di un trasporto d'emergenza al più vicino ospedale. I trasporti di malati in cliniche psichiatriche ed i costi di salvataggio non vengono assunti. Art. 11 Malati cronici Se una o più degenze in un ospedale acuto assumono il carattere di cura di una malattia cronica (di regola dopo 90 giorni ininterrotti di degenza ospedaliera), le prestazioni possono essere ridotte alle tasse del reparto comune del più vicino ospedale pubblico per malattie croniche. Art. 12 Limite temporale delle prestazioni Se la persona assicurata rimane ricoverata ininterrottamente in un ospedale per più di 120 giorni civili, non vengono più erogate prestazioni per i costi di vitto e alloggio per l'intera durata dell'assicurazione da questo ramo assicurativo. Le interruzioni di 48 ore al massimo nell'arco di una settimana non vengono prese in considerazione. Art. 13 Trasferimento in un ospedale Tutte le prestazioni da quest'assicurazione dei costi delle cure ospedaliere vengono erogate, a condizione che il trasferimento in ospedale avvenga sulla base di un certificato rilasciato da un medico con diploma federale e che la degenza in un ospedale acuto sia giustificata dal profilo medico. Art. 14 Tariffe esagerate 1. Se, in caso di trattamenti in ospedale, gli onorari richiesti e gli altri costi imputati in questi casi sono fatturati a tariffe esagerate rispetto alla norma, l'assicuratore può esigere una riduzione corrispondente da chi ha emesso la fattura. A tale scopo, la persona assicurata dovrà inoltrare le fatture non pagate all'assicuratore e conferirgli su richiesta la necessaria la procura per adire le vie legali. 2. Se la persona assicurata rifiuta di rilasciare la procura richiesta per adire le vie legali, in tal caso l'assicuratore rimborserà i costi in base alle tariffe usuali. Art. 15 Premi I premi mensili di quest'assicurazione devono essere versati contemporaneamente ai premi ordinari. Art. 16 Disposizioni finali Nella misura in cui le presenti CAA non contengano nessuna disposizione speciale, trovano applicazione le condizioni generali d'assicurazione (CGA/LCA).