Oggetto: Circolare n° 5/2015 – 30 ottobre 2015

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Oggetto: Circolare n° 5/2015 – 30 ottobre 2015
- ALLE AZIENDE INTERESSATE
- AI TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI
PROF. AGRICOLE E CAA
- AI CONSULENTI
Loro sedi
Oggetto: Circolare n° 5/2015 – 30 ottobre 2015
Con la presente nota vi comunico i seguenti aggiornamenti.
1. CERTIFICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE VINI D.O. ED I.G. ANNATA 2015
DICHIARAZIONE PREVENTIVA (Rif. D.M. n° 5811 del 26/10/2015)
L’articolo 7 del Decreto Ministeriale sopra indicato, prevede che al fine di consentire la rivendicazione della
produzione di vini D.O. e I.G. che sono commercializzate prima della data di presentazione delle dichiarazioni
di vendemmia e di produzione, i produttori presentano una “dichiarazione preventiva” la quale è compilata
anteriormente alla dichiarazione di vendemmia, di cui costituisce parte integrante.
Quindi vi informo che per ottenere la certificazione dei vini a D.O.C./D.O.C.G., oltre alla comunicazione del
vino ottenuto utilizzando la funzione “Dichiarazione carichi 2015”, disponibile sulla home page della
piattaforma telematica (GEREM), nel periodo antecedente alla dichiarazione di produzione in sede di
prelievo presso le vostre aziende, la "dichiarazione ufficiale attestante il carico", deve essere completa di
attestato di dichiarazione preventiva da esibirsi in aggiunta ai registri di cantina correttamente
compilati.
Inoltre in caso di commercializzazione di vini I.G.T. è previsto che le aziende, predispongano la stessa
dichiarazione sopra menzionata la quale potrà oggetto di verifica nel corso di controlli ispettivi.
In ogni caso, vi informo che AGEA ha previsto che per la campagna 2015/2016 le dichiarazioni dovranno
essere presentate entro il termine ultimo del 15 dicembre 2015.
2. CEVIQ AUTORIZZATA ALLA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA
BIOLOGICA (UVA, VINO, OLIO, ORTICOLTURA, FRUTTA, CEREALI, ECC.).
Sono lieto di comunicarvi che CEVIQ è stata autorizzata alla certificazione dei prodotti biologici per le
categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati (prodotti vegetali freschi: uva, frutta, sementi, cereali,
orticoli, ecc.) e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti (prodotti
trasformati: vino, olio, latte, carne, uova, miele, salumi, ecc.). Il codice assegnato è "IT BIO 017".
Per ogni ulteriore informazione (procedure, preventivi) non esitate a contattare i nostri uffici.
3. CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA “INTEGRATA”
Il PSR 2014 – 2020 da poco approvato, prevede alcune misure che concedono interessanti contributi alle
imprese che aderiscono a pratiche di agricoltura integrata, le quali nella Regione FVG sono definiti da
disciplinari di produzione predisposti e gestiti dall’ERSA (http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzioneintegrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-lntegrata-fvg/disciplinare-di-produzione-integratafvg-per-lanno-2015/). A differenza dal passato quinquennio, la domanda iniziale deve essere completa
dell’indicazione dell’Organismo di certificazione il quale sarà tenuto a certificare annualmente il rispetto dei
Disciplinari ERSA (DPI Produzione Integrata, Aqua, ecc.).
Per ogni ulteriore informazione non esitate a contattare i nostri uffici.
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4. ETICHETTATURA
Nonostante i continui aggiornamenti (corsi, circolari, convegni, ecc.) notiamo il perseverare di errori
sull’etichettatura dei vostri prodotti. Vi ricordo che le sanzioni relative alla presentazione dei prodotti
(etichette, imballi, siti, depliant) sono “severe”. Considerando la complicata normativa il rischio di errore è
sempre presente, in questi termini al fine di prevenire irregolarità vi ricordo che i nostri uffici sono sempre a
disposizione per risolvere eventuali dubbi ed incertezze.
A tal fine vi ripropongo la tabella già inviatavi nelle circolari n° 1 e 2/2015.
Argomento
Indicazione minima dei
caratteri delle indicazioni
obbligatorie
Vini generici (compresi i
“varietali”)
Ragione sociale ed
indirizzo imbottigliatore
Allergeni
note
Le indicazioni obbligatorie, che appaiono
sull’imballaggio o sull’etichetta a esso apposta
sono stampate in modo da assicurare chiara
leggibilità, in caratteri la cui parte mediana
(altezza della x), è pari o superiore a 1,2 mm (ad
eccezione del titolo alcolometrico effettivo che
rimane disciplinato come prima: Reg. CE 607/09)
In etichetta deve essere utilizzato il termine
“vino”
Attenzione in particolare ai numeri di
lotto, annate ed indicazione degli allergeni
(es. contiene solfiti)
La definizione di “parte mediana” della
parola, viene illustrata di seguito nella
tabella
Esempio: Vino Bianco Prodotto in Italia
Per questa categoria non è regolare
riportare la dicitura “imbottigliato
all’origine” (i vini generici non hanno
origine)
Nel caso in cui il [nome] dell’imbottigliatore/venditore/importatore e/o [Comune] contiene,
anche parzialmente, il nome di una DOP o IGP,
Il [nome] e la [sede] devono avere dimensioni inferiori a
• 3 mm altezza
• 2 mm larghezza e comunque non superiori a ¼ delle dimensioni riferite alla
designazione che compare sull’etichetta
L’indicazione degli allergeni include il termine «contiene...» seguito dalla denominazione della
sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II (tra cui solfiti, latte, uova e loro
derivati).
visibilità e leggibilità: le dichiarazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte (art. 13/1):
- in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili,
- chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.
Esse non possono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre
indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire. In altre parole debbono
figurare nello stesso campo visivo in cui sono stampate le altre indicazioni obbligatorie;
altezza caratteri: le dichiarazioni obbligatorie predette, inoltre, debbono:
- apparire sull’imballaggio o sull’etichetta a esso apposta sono stampate in modo da
assicurarne la chiara leggibilità,
- debbono essere in caratteri la cui parte “mediana” non sia inferiore a mm 1,2. Ad esempio
per la parola “Schioppettino” a tali fini si tiene conto solo dell’altezza delle lettere, dette
“mediane”, c-o-e-i-n-o, mentre non si conta l’altezza dell’iniziale (S), ne quelle ascendenti (h-ti) o discendenti (p).
Definizione di altezza della X (illustrazione seguente):
Recipienti diversi dalle bottiglie. Le regole sopra citate valgono per qualsiasi tipo di recipiente,
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di capienza non superiore a 60 litri, contenente vini destinati al consumo e, quindi, per i brik,
bag in box, ecc.
E’ facoltativo l’utilizzo dei relativi pittogrammi
Termine “Rubino”
Rif. Circolare ICQRF prot.
31713 del 04/05/2015
Utilizzo in etichettatura
dei nome geografici più
ampi o più piccoli in cui
ricade la zona di
produzione DOP/IGP
(Provincie o Regioni)
Rif. Circolare ICQRF prot.
93871 del 31/12/14
Secondo la circolare citata, il termine rubino può essere utilizzato ma solamente a condizione
che venga riportato nel contesto delle informazioni descrittive del prodotto, in caratteri
significativamente inferiori a quelli utilizzati per indicare varietà, denominazioni, tipologie e
nettamente separato dalle indicazioni obbligatorie. In particolare è necessario che le
indicazioni obbligatorie siano distinguibili chiaramente e che non venga creata alcuna
confusione con tale termine ed eventuali menzioni aggiuntive/tipologie, ecc.
L’uso del nome geografico più ampio (es. regione Friuli su tutte DOC/DOCG del F.V.G.) o più
piccolo (es. nome di località, comuni, frazioni all’interno di DOC) nella presentazione dei vini
(etichette, imballaggi, siti WEB, ecc.), è consentito alle seguenti condizioni:
- sia riportato nel contesto delle descrizione degli elementi storico-tecnici-tradizionali e
delle caratteristiche del prodotto, ma nettamente separato dalle indicazioni obbligatorie;
- il carattere deve avere le stesse dimensioni delle indicazioni di cui al trattino precedente
e comunque non superiore a 3 mm di altezza e 2 mm di larghezza. In ogni caso il rapporto
rispetto ai caratteri usati per le DOP/IGP non può superare l’¼ .
- il territorio più ampio/piccolo può essere indicato con disegni o rappresentazioni grafiche
intese a rappresentare la zona di produzione del vino o la località dell’azienda, purchè
completate dalla scritta: Regione Friuli Venezia Giulia o Provincia di … esempio:
Regione Friuli Venezia Giulia
Denominazione società
in forma abbreviata
Rif. Circolare ICQRF prot. 97
del 03/02/2015
Nell’ambito dell’indicazione dell’imbottigliatore in etichetta, è ritenuto lecito l’utilizzo di
abbreviazioni o sigle, documentate nella visura camerale (sotto la voce “denominazione”), ivi
comprese quelle che non figurano sotto la voce “denominazione”, a condizione che tali
abbreviazioni o sigle corrispondano a quelle identificative della ragione/denominazione
sociale. Nel caso dell’utilizzo delle sigle (stringhe di poche righe), l’indicazione della forma
giuridica può essere omessa.
Resta esclusa, invece, la possibilità di indicare qualsiasi altra dicitura o sigla (sinonimi, marchi,
abbreviazioni, denominazioni di prodotti e similari), che non corrisponda alla sigla della
denominazione/ragione sociale.
5. MODIFICA RAGIONE SOCIALE
La ragione sociale dell’Ente di certificazione, è stata modificata in "Certificazione vini e prodotti italiani di
qualità" con acronimo "CEVIQ".
La presente circolare, può essere visionata (e scaricata) dal sito www.ceviq.it
Cordiali saluti
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