Oggetto: Circolare n° 3/2014 – 19 marzo 2014

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Oggetto: Circolare n° 3/2014 – 19 marzo 2014
- ALLE AZIENDE INTERESSATE
- AI TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI E CAA
- AI CONSULENTI
Loro sedi
Oggetto: Circolare n° 3/2014 – 19 marzo 2014
Buongiorno, con la presente nota vi comunico i seguenti aggiornamenti.
1. INDICAZIONE DEL TITOLO ALCOLOMETRICO EFFETTIVO SUI “DOCUMENTI DI
ACCOMPAGNAMENTO VINO” (Rif. Reg. CE 436/2009)
Vi ricordiamo che nel caso di trasferimento di vini allo stato “sfuso” (recipienti di volume
superiore a 60 litri, non etichettati), la compilazione del documento di accompagnamento,
prevede l’indicazione del “titolo alcolometrico effettivo” del prodotto.
Tale valore (espresso in % vol. e in decimi di % vol) deve corrispondere all’effettivo risultato
analitico risultante dall’analisi chimica della partita, con una tolleranza consentita pari
all’incertezza di misura del metodo di prova (± 0.11).
Ad esempio se l’analisi di un vino riporta 12.50, sul D.A. dovrà essere riportato un valore
compreso tra 12.39 e 12.61.
Si vuole inoltre chiarire che la tolleranza prevista dal “Reg. CE 436/2009” pari a ± 0.20 non
deve essere interpretata “compilativa”, ma sarà da considerare in caso di eventuali
“controanalisi” effettuate da laboratori incaricati dalle autorità di controllo (es. ICQRF) nel
caso di verifiche ispettive comprendenti prelievi di prodotto (sul percorso di trasferimento
o direttamente in stabilimento di vinificazione).
Infatti il documento di accompagnamento – nel caso di trasferimento di vini sfusi – ha
valore di certificato di idoneità alla DOP (Reg. 314/2012 allegato IX bis) ed in questi termini
appare chiaro che il tenore di alcool dovrà essere quello risultante dall’iter di certificazione
ovvero quello di un’analisi eseguita da un laboratorio accreditato alla norma “ISO/IEC
17025”.
Il sistema gestionale “Gerem” è comunque impostato al fine di effettuare
automaticamente il calcolo dell’intervallo sopra descritto ed evitare possibili errori che
invece potrebbero risultare dalla compilazione del D.A. da parte dell’azienda speditrice.
Per le stesse finalità il programma effettuerà la determinazione dell’intervallo nel caso di
taglio di partite già certificate (calcolo stechiometrico dell’intervallo riferito al titolo
alcolometrico effettivo risultante dall’assemblaggio).
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Allo stesso modo e con riferimento all’iter di certificazione dei vini atti a divenire DOP
(DOC/DOCG) il dato analitico rilevato a seguito delle analisi di laboratorio (qualunque esso
sia), dovrà considerarsi conforme al disciplinare di produzione se rientra nell’intervallo
dell’incertezza di misura ovvero nell’ampiezza del campo dei valori indicati nel rapporto di
prova (Circolare MIPAAF Prot. n. 5385, in data 6 marzo 2013).
2. CODICI DI MANIPOLAZIONE DA RIPORTARE NEL D.A. (Rif. Reg. CE 436/2009)
Vi ricordiamo ancora una volta i codici da inserire obbligatoriamente e senza errori sui
Documenti di accompagnamento in caso di trasferimento di vini allo stato sfuso.
Cod.
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manipolazione
Prodotto arricchito
Prodotto acidificato
Prodotto disacidificato
Prodotto dolcificato
Aggiunta di alcol
Cod.
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manipolazione
Taglio con vino di diversa origine
Taglio con vino di diversa varietà
Taglio con vino di diversa annata
Elaborazione con “chips” di quercia
Nessuna delle man.sopra indicate
3. CHIUSURE DEI VINI DOCG “RAMANDOLO” E “ROSAZZO” (Rif. D.M. 16/09/2013)
Ai sensi dell’art.2 del “D.M. 16/09/2013” a partire dal 24 marzo 2014 le bottiglie dei vini
certificati DOCG “Ramandolo” e “Rosazzo” potranno essere tappate con i vari dispositivi di
chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.
In sostanza sono ammessi anche tappi in materiale alternativo al sughero e tappi “a vite”.
4. NUOVO SISTEMA GESTIONALE
Vi informiamo che l’apertura dell’utilizzo del portale Gerem alle aziende è stato rinviato
al 1° aprile 2014.
Rimane invece confermata la data del 2 giugno 2014 come termine di utilizzo della
modulistica cartacea.
La presente circolare, può essere visionata (e scaricata) dal sito www.ceviq.it
Cordiali saluti
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