Oggetto: Circolare n° 3/2014 – 19 marzo 2014
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Oggetto: Circolare n° 3/2014 – 19 marzo 2014
- ALLE AZIENDE INTERESSATE - AI TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E CAA - AI CONSULENTI Loro sedi Oggetto: Circolare n° 3/2014 – 19 marzo 2014 Buongiorno, con la presente nota vi comunico i seguenti aggiornamenti. 1. INDICAZIONE DEL TITOLO ALCOLOMETRICO EFFETTIVO SUI “DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO VINO” (Rif. Reg. CE 436/2009) Vi ricordiamo che nel caso di trasferimento di vini allo stato “sfuso” (recipienti di volume superiore a 60 litri, non etichettati), la compilazione del documento di accompagnamento, prevede l’indicazione del “titolo alcolometrico effettivo” del prodotto. Tale valore (espresso in % vol. e in decimi di % vol) deve corrispondere all’effettivo risultato analitico risultante dall’analisi chimica della partita, con una tolleranza consentita pari all’incertezza di misura del metodo di prova (± 0.11). Ad esempio se l’analisi di un vino riporta 12.50, sul D.A. dovrà essere riportato un valore compreso tra 12.39 e 12.61. Si vuole inoltre chiarire che la tolleranza prevista dal “Reg. CE 436/2009” pari a ± 0.20 non deve essere interpretata “compilativa”, ma sarà da considerare in caso di eventuali “controanalisi” effettuate da laboratori incaricati dalle autorità di controllo (es. ICQRF) nel caso di verifiche ispettive comprendenti prelievi di prodotto (sul percorso di trasferimento o direttamente in stabilimento di vinificazione). Infatti il documento di accompagnamento – nel caso di trasferimento di vini sfusi – ha valore di certificato di idoneità alla DOP (Reg. 314/2012 allegato IX bis) ed in questi termini appare chiaro che il tenore di alcool dovrà essere quello risultante dall’iter di certificazione ovvero quello di un’analisi eseguita da un laboratorio accreditato alla norma “ISO/IEC 17025”. Il sistema gestionale “Gerem” è comunque impostato al fine di effettuare automaticamente il calcolo dell’intervallo sopra descritto ed evitare possibili errori che invece potrebbero risultare dalla compilazione del D.A. da parte dell’azienda speditrice. Per le stesse finalità il programma effettuerà la determinazione dell’intervallo nel caso di taglio di partite già certificate (calcolo stechiometrico dell’intervallo riferito al titolo alcolometrico effettivo risultante dall’assemblaggio). 1 Allo stesso modo e con riferimento all’iter di certificazione dei vini atti a divenire DOP (DOC/DOCG) il dato analitico rilevato a seguito delle analisi di laboratorio (qualunque esso sia), dovrà considerarsi conforme al disciplinare di produzione se rientra nell’intervallo dell’incertezza di misura ovvero nell’ampiezza del campo dei valori indicati nel rapporto di prova (Circolare MIPAAF Prot. n. 5385, in data 6 marzo 2013). 2. CODICI DI MANIPOLAZIONE DA RIPORTARE NEL D.A. (Rif. Reg. CE 436/2009) Vi ricordiamo ancora una volta i codici da inserire obbligatoriamente e senza errori sui Documenti di accompagnamento in caso di trasferimento di vini allo stato sfuso. Cod. 1 2 3 4 5 manipolazione Prodotto arricchito Prodotto acidificato Prodotto disacidificato Prodotto dolcificato Aggiunta di alcol Cod. 6 7 8 9 0 manipolazione Taglio con vino di diversa origine Taglio con vino di diversa varietà Taglio con vino di diversa annata Elaborazione con “chips” di quercia Nessuna delle man.sopra indicate 3. CHIUSURE DEI VINI DOCG “RAMANDOLO” E “ROSAZZO” (Rif. D.M. 16/09/2013) Ai sensi dell’art.2 del “D.M. 16/09/2013” a partire dal 24 marzo 2014 le bottiglie dei vini certificati DOCG “Ramandolo” e “Rosazzo” potranno essere tappate con i vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia. In sostanza sono ammessi anche tappi in materiale alternativo al sughero e tappi “a vite”. 4. NUOVO SISTEMA GESTIONALE Vi informiamo che l’apertura dell’utilizzo del portale Gerem alle aziende è stato rinviato al 1° aprile 2014. Rimane invece confermata la data del 2 giugno 2014 come termine di utilizzo della modulistica cartacea. La presente circolare, può essere visionata (e scaricata) dal sito www.ceviq.it Cordiali saluti 2