Circ. 14-2016 Acquisto prima casa in aste giudiziarie
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Circ. 14-2016 Acquisto prima casa in aste giudiziarie
Borgo S. Spirito, 78 – 00193 Roma – Tel. 0668000464 – Fax. 0668134057 Roma, 15 aprile 2016 Confederazione Cooperative Italiane – Borgo S. Spirito, 78 – 00193 Roma – Codice Fiscale 80156250583 – www.confcooperative.it – e-mail: [email protected] Prot. 2023_AP/ls Circ. n. 14/16 Oggetto: Legge 8 aprile 2016, n. 49 di conversione del D.L. n. 18/2016 sulla riforma delle BCC. Regime fiscale dei trasferimenti di immobili prima casa nelle aste giudiziarie. Cooperative di Abitanti Ai Componenti il Consiglio Nazionale Alle Federabitazioni Regionali Ai Consorzi Nazionali e p.c. Alle Confcooperative Regionali, Provinciali e Interprovinciali Al Direttore Generale Al Segretario Generale Al Vice Segretario Generale Ai Capi Dipartimento di Confcooperative LORO SEDI Il provvedimento in oggetto recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio» è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2016. Nel merito, si intende richiamare l’attenzione su una norma, l’art. 16, che può interessare le Cooperative di abitanti e i loro soci. Infatti, nel corso del suo iter parlamentare alla Camera è stato approvato un emendamento all’art. 16 presentato dal relatore con il quale si prevede: a) l’applicazione delle Imposte di Registro ed Ipo-Catastali in misura fissa a favore delle imprese, incluse le Cooperative di abitanti, che acquistano, in fase d’asta giudiziaria o procedure analoghe, beni immobili a condizione che siano rivenduti o assegnati nei due anni successivi; b) il riconoscimento del medesimo beneficio anche alle persone fisiche in possesso dei requisiti “prima casa” che acquistano gli immobili in aste giudiziarie o procedure analoghe. 2 Nel merito, viene modificato il regime agevolativo di detassazione, ai fini delle imposte d’atto, per i trasferimenti immobiliari avvenuti nell’ambito di aste giudiziarie a seguito di procedure di espropriazione immobiliare o di procedure fallimentari. Come noto, si prevede l’applicazione delle imposte di Registro ed Ipo-Catastali in misura fissa (200 euro ciascuna), per gli acquisti effettuati alle aste giudiziarie, dal 16 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del DL 18/2016) al 31 dicembre 2016 da banche, imprese, società, nonché persone fisiche, a condizione che la rivendita dello stesso fabbricato avvenga entro ventiquattro mesi dall’acquisto, a pena di decadenza dal beneficio. In caso di mancata rivendita entro il biennio, le imposte d’atto (Registro ed IpoCatastali) sono dovute nella misura ordinaria, con l’applicazione della sanzione amministrativa del 30%, nonché degli interessi di mora. In particolare, durante la conversione in legge del Decreto, è stato approvato l’emendamento in esame che modifica tale disciplina, prevedendo, sempre per gli acquisti effettuati all’asta dal 16 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016 l’estensione del beneficio delle imposte d’atto in misura fissa anche agli acquirenti persone fisiche, in possesso dei requisiti “prima casa” (ai sensi della Nota II-bis, all’art. 1, della Tariffa Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986). In sostanza, rispetto alla formulazione originaria dell’art. 16 del DL 18/2016, l’agevolazione viene riconosciuta a favore delle persone fisiche che destinano il bene immobile a “prima casa”, venendo meno l’obbligo di rivendere il medesimo entro due anni dall’acquisto all’asta. Si prevede, inoltre, l’applicabilità del beneficio solo a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, come le Cooperative di abitanti, a condizione che la rivendita o assegnazione dello stesso fabbricato avvenga entro ventiquattro mesi dall’acquisto. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Il Presidente (Arch. Alessandro Maggioni)