Circ. 14-2016 Acquisto prima casa in aste giudiziarie

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Circ. 14-2016 Acquisto prima casa in aste giudiziarie
Borgo S. Spirito, 78 – 00193 Roma – Tel. 0668000464 – Fax. 0668134057
Roma, 15 aprile 2016
Confederazione Cooperative Italiane – Borgo S. Spirito, 78 – 00193 Roma – Codice Fiscale 80156250583 – www.confcooperative.it – e-mail: [email protected]
Prot. 2023_AP/ls
Circ. n. 14/16
Oggetto: Legge 8 aprile 2016, n. 49
di conversione del D.L. n. 18/2016 sulla
riforma delle BCC.
Regime fiscale dei trasferimenti di
immobili prima casa nelle aste
giudiziarie.
Cooperative di Abitanti
Ai Componenti il Consiglio Nazionale
Alle Federabitazioni Regionali
Ai Consorzi Nazionali
e p.c.
Alle Confcooperative Regionali,
Provinciali e Interprovinciali
Al Direttore Generale
Al Segretario Generale
Al Vice Segretario Generale
Ai Capi Dipartimento
di Confcooperative
LORO SEDI
Il provvedimento in oggetto recante «Misure urgenti concernenti la riforma
delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze,
il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio» è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2016.
Nel merito, si intende richiamare l’attenzione su una norma, l’art. 16, che può
interessare le Cooperative di abitanti e i loro soci.
Infatti, nel corso del suo iter parlamentare alla Camera è stato approvato un
emendamento all’art. 16 presentato dal relatore con il quale si prevede:
a) l’applicazione delle Imposte di Registro ed Ipo-Catastali in misura fissa a favore delle
imprese, incluse le Cooperative di abitanti, che acquistano, in fase d’asta giudiziaria o
procedure analoghe, beni immobili a condizione che siano rivenduti o assegnati nei
due anni successivi;
b) il riconoscimento del medesimo beneficio anche alle persone fisiche in possesso dei
requisiti “prima casa” che acquistano gli immobili in aste giudiziarie o procedure
analoghe.
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Nel merito, viene modificato il regime agevolativo di detassazione, ai fini delle
imposte d’atto, per i trasferimenti immobiliari avvenuti nell’ambito di aste giudiziarie a
seguito di procedure di espropriazione immobiliare o di procedure fallimentari.
Come noto, si prevede l’applicazione delle imposte di Registro ed Ipo-Catastali
in misura fissa (200 euro ciascuna), per gli acquisti effettuati alle aste giudiziarie, dal 16
febbraio 2016 (data di entrata in vigore del DL 18/2016) al 31 dicembre 2016 da banche,
imprese, società, nonché persone fisiche, a condizione che la rivendita dello stesso
fabbricato avvenga entro ventiquattro mesi dall’acquisto, a pena di decadenza dal
beneficio.
In caso di mancata rivendita entro il biennio, le imposte d’atto (Registro ed IpoCatastali) sono dovute nella misura ordinaria, con l’applicazione della sanzione
amministrativa del 30%, nonché degli interessi di mora.
In particolare, durante la conversione in legge del Decreto, è stato approvato
l’emendamento in esame che modifica tale disciplina, prevedendo, sempre per gli
acquisti effettuati all’asta dal 16 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016 l’estensione del
beneficio delle imposte d’atto in misura fissa anche agli acquirenti persone fisiche, in
possesso dei requisiti “prima casa” (ai sensi della Nota II-bis, all’art. 1, della Tariffa Parte
Prima, allegata al D.P.R. 131/1986).
In sostanza, rispetto alla formulazione originaria dell’art. 16 del DL 18/2016,
l’agevolazione viene riconosciuta a favore delle persone fisiche che destinano il bene
immobile a “prima casa”, venendo meno l’obbligo di rivendere il medesimo entro due
anni dall’acquisto all’asta.
Si prevede, inoltre, l’applicabilità del beneficio solo a favore dei soggetti che
svolgono attività d’impresa, come le Cooperative di abitanti, a condizione che la
rivendita o assegnazione dello stesso fabbricato avvenga entro ventiquattro mesi
dall’acquisto.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Presidente
(Arch. Alessandro Maggioni)