Normativa sulle Garanzie. Brevemente ricapitoliamo il tema

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Normativa sulle Garanzie. Brevemente ricapitoliamo il tema
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Normativa sulle Garanzie.
Brevemente ricapitoliamo il tema delle garanzie sui prodotti e sugli impianti con alcuni
esempi specifici degli impianti per il trattamento dell’acqua potabile al punto d’uso
E’ bene fare subito una piccola distinzione tra :
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Produttore
Venditori /Rivenditore
Consumatore / Utente finale
Cliente che utilizza il bene per scopo professionale ( possessore P Iva )
La legge Italiana recepisce la direttiva europea n 44 del 1999 attraverso il Dl 24 del
2002, a tutela del Consumatore.
Il venditore deve garantire per 24 mesi dalla data di acquisto ( consegna o
installazione ) il bene ceduto. La garanzia va resa sul luogo di consegna o
installazione.
 La garanzia è d’obbligo e non può essere subornitata a nessuna forma coercitiva
( ad esempio contratto di manutenzione ).
 Ogni clausola del contratto di vendita posta a limitare la garanzia è nulla
 La garanzia riparte da zero su ogni pezzo sostituito
 Se la garanzia deve essere resa a domicilio qualora il bene sia stato venduto ed
installato presso il domicilio e non può essere chiesto nessun compenso sotto
nessuna forma ( diritto di chiamata, Km… etc. )
 Il Venditore può proporre la sostituzione del bene qualora I costi di riparazione
sono particolarmente onerosi
 La legge stabilisce un termine di tempo “congruo” per l’intervento in garanzia.
 Il consumatore ha l’obbligo di segnalare il difetto entro due mesi, salvo che
questo fosse noto al Venditore.
Il tema della garanzia ricade quindi completamente sulle spalle del Venditore /
rivenditore.
Spesso ci capita di leggere le garanzie poste sui manuali, del tutto errate in quanto
scritte dal produttore, spesso vessative e limitative.
Global Water Service snc
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P Iva 01604010999
Via al Ponte Polcevera 6/1 16161 Genova
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La Garanzia Convenzionale e è accessoria alla Garanzia di Legge ed è il frutto di una
proposta commerciale del venditore nei confronti dell’utente finale. Ad esempio il
venditore può estendere la durata della garanzia escludendo alcune parti o vincolando
ad un contratto di manutenzione.
Alcuni Esempi:
1) il cliente dopo alcuni mesi chiama per segnalare una anomalia dell’impianto,
gocciola da rubinetto: L’intervento deve essere totalmente gratuito, uscita e pezzi di
ricambio, deve essere annotato sul libretto d’uso manutenzione e conseganta bolla di
lavoro. La garanzia sul rubinetto riparte per 24 mesi dalla data di sostituzione.
2) Il cliente non fa regolare manutenzione presso un centro di assistenza ed entro 24
mesi si blocca la pompa. La garanzia va resa in forma totalemente gratuita, se la
mancata manutenzione ha causato il danno l’onere della prova spetta alla ditta
venditrice e non il contrario.
3) Vi è una garanzia di 10 anni sull’impianto a patto che il cliente faccia regolare
manutenzione, tale garanzia può escludere alcune parti e decadere se non viene fatta
la regoalre manuetnzione
Nel caso di vendita ad un soggetto commerciale ad esempio un ristorante, non vale
la legge sopra menzionata, il riferimento è al Codice Civile o ad una Garanzia
Commerciale. Art 1490 CC ( di fatto è la stessa cosa che riguarda il produttore nei
confronti del venditore )
La Garanzia tra soggetti imprenditoriali è limitata a 12 mesi, ed è comunque soggetta
ad esclusioni se preventivate nel contratto di vendita art 1229 CC. ( tale articolo è
nullo se dimostrata la malafaede di chie vende e nasconde il difetto )
La Garanzia tra soggetti imprenditoriali presuppone il risarcimento del danno subito
dalla parte offesa CC 1223 ( comprensivo anche di mancato guadagno ).
La garanzia non deve essere resa presso il cliente anche se la macchina è stata
venduta ed installata, è possibile chiedere diritto di chiamata. Va da se che la
“sensibilità commerciale “ di chi vende gestisce questo aspetto
Anche nel caso nel caso di vendita tra soggetti imprenditoriali può essere prevista una
Garanzia Convenzionale, obblighi sanciti dagli accordi fra le parti.
Gli “obblighi” dei Produttori, nei confronti dei venditori, rivenditori che devono farsi
carico in maniera tassativa nei confronti dell’utente finale, è l’anello debole della catena.
La garanzia di legge è quella “Commerciale” spesso disattesa o utilizzata in maniera
distorta.
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Nel nostro paese vi è scarsa attenzione da parte delle aziende produttrici al tema della
garanzia, e più in generale del post vendita, affrontato quando va bene, in maniera
commerciale.
Alcuni contratti di fornitura garantiscono “I buchi nella lamiera” con esplicita esclusione
di tutte le parti elettromeccaniche.
Altri contratti prevedono la sostituzione delle parti difettose presso il sito produttivo
con oneri del trasporto a carico del rivenditore. Ben sapendo che l’impianto è stato
installato ed il costo della rimozione supera I benefici della garanzia presso la fabbrica
produttrice.
Sono pochissime le aziende produttrici che affrontano il tema in maniera seria il
problema.
Oltre a produrre in qualità, ( ovvio ) dovrebbero avvisare la prorpia clientela quando vi
è il rischio di difetto epidemico, oppure sono note le “debolezze” di alcuni componenti.
Nello stesso tempo, le aziende produttrici, potrebbero concordare con la propria
clientela un pacchetto di pezzi di ricambio ( gratis o al costo ) per abbassare il costo
dell’intervento in garanzia obbligatorio e dovuto all’utente finale, oppure intervenire con
macchine in sostituzione per non danneggiare in maniera ecessiva l’utente finale.
Anni fa una multinazionale Europea si trovò ad affronatre un difetto epidemico del 12
% sui suoi impianti sotto lavello, nello specifico sul rubinetto. Preso atto del difetto,
avvisarono e mandarono tanti rubinetto per coprire l’intero parco macchine,
contemporanemante riconobbero uno sconto in materiale per compensare le uscite dei
tecnici a sostituire I rubinetti.
Recentemente a fronte di un difetto su schede elettroniche evidente e conclamato mi
sono sentito rispondere che le avebbero rese in garanzia una volta smontate ed
inviate ( con spedizione a carico del mittente ) e che pur sapendo del difetto non
potevano affermarlo per il rischio di richiesta danni. Di fatto le ditte venditrici, loro
hanno fatto da banca al produttore incapace.
Qualcosa si sta muovendo, l’associazione dei manuetntori ed installatori AMITAP tra I
suoi diversi scopi ha quello di segnalare e far circoalre le informazione per evitare la
classica frase “ non è mai successo, è la prima volta che mi succede.. “
Ing. Gabriel Filip
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