Pensione e part-time

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Pensione e part-time
Viven 158 15.11.13
PENSIONE E PART-TIME
Attualmente il mercato del lavoro contiene molte flessibilità: una di queste è il part-time o tempo
parziale. Il contratto di lavoro part-time è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato. Il lavoro a part-time si divide in: 1) orizzontale: lavoro svolto in tutti i giorni della
settimana con orario ridotto; 2) verticale: lavoro svolto a tempo pieno ma per periodi predeterminati
nella settimana, nel mese o nell’anno; 3) misto o ciclico: lavoro svolto articolando le modalità
orizzontali e verticali.
E’ logico supporre che i periodi di lavoro a tempo parziale portino una sensibile penalizzazione
delle normative inerenti la pensione: c’è il timore che la riduzione di orario comporti una
decorrenza posticipata ed un importo eccessivamente modesto. Le cose non stanno così, almeno per
coloro le cui pensioni usufruiscono del calcolo retributivo; in quanto esiste una clausola di
salvaguardia che, in parte, tutela i lavoratori a part-time. Il calcolo retributivo viene applicato fino al
31 dicembre 2011 per tutti coloro che hanno versato almeno 18 anni di contributi entro il 1995.
Ecco come viene applicata la norma di salvaguardia:
a) per quanto riguarda i requisiti per il diritto a pensione: se in tutte le settimane dell’anno si è
lavorato (anche un solo giorno), il periodo a tempo parziale vale come quello a tempo pieno, a patto
che la retribuzione non scenda al di sotto del minimale retributivo previsto dall’Inps, che per il 2013
è di 10.305 euro lordi, pari a 198,17 euro per settimana.
b) per quanto riguarda l’importo della pensione: la retribuzione settimanale che si prende per il
calcolo non subisce decurtazione in quanto la retribuzione effettivamente percepita (ridotta) non
viene riferita al numero delle settimane lavorate ma a quelle ridotte. Esempio: retribuzione annuale:
12.000 euro non va divisa per le settimane lavorate che nell’anno possono essere 52, ma per il
numero delle settimane ridotte (esempio 26 sett. se il part-time è al 50%)). In questo modo la
retribuzione pensionabile è uguale a quella di chi ha lavorato a tempio pieno. La differenza, rispetto
a chi lavora a tempo pieno, è che la media retributiva va ricercata in un numero maggiore di anni.
La norma di salvaguardia non opera per quanto riguarda il numero degli anni di anzianità
contributiva, in quanto gli anni lavorati a part-time vengono ridotti in proporzione al normale orario
di lavoro. Esempio: 10 anni di lavoro part-time a metà orario (50%), diventano 5 per il calcolo di
pensione.
Per quanto riguarda il calcolo contributivo: per tutti dal 1° gennaio 2012, retrodatato al 1° gennaio
1996 per chi non aveva almeno 18 anni di contributi al 1995, non esistono norme particolari di
salvaguardia. Questo sistema di calcolo si basa unicamente sull’effettivo importo dei contributi
versati. Purtroppo il part-time determina una retribuzione ridotta con conseguenti contributi ridotti.
Tutti i periodi di lavoro a part-time possono essere integrati (orizzontale) o coperti (verticale e
ciclico) dalla prosecuzione volontaria, in modo da “riempire” le riduzioni contributive .
Angelo Vivenza