L`applicazione degli IPSAS agli enti locali nell`ambito del New
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L`applicazione degli IPSAS agli enti locali nell`ambito del New
Esperienze innovative L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach: alcune riflessioni Simona Bonetti Dottore di ricerca in Economia e Strategia Aziendale presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca – Facoltà di Economia – Dipartimento di Economia Aziendale e Cultore della materia presso l’Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Economia – Dipartimento di Economia Aziendale Sommario: 1. Introduzione. 2. L’emanazione dei principi contabili internazionali nell’ambito della riforma contabile della pubblica amministrazione. 3. Principi contabili nazionali e internazionali a confronto: analisi di alcune differenze. 4. Riflessioni e proposte di revisione degli IPSAS e dei sistemi contabili degli enti locali. 5. Conclusioni. L’introduzione in ambito pubblico di principi contabili internazionali suscita attualmente ampio dibattito, soprattutto in merito alla potenzialità informativa legata ad un loro utilizzo. Obiettivo del presente lavoro è indagare ed evidenziare i vantaggi, i limiti e gli effetti sul bilancio in termini di informativa e accountability derivanti dall’adozione degli IPSAS attualmente previsti per il settore pubblico, attraverso una disamina dell’impianto contabile proposto dai principi contabili internazionali ed un confronto con quello scaturente dai principi contabili nazionali italiani. Il contributo che tale articolo si prefigge è quello di suggerire una proposta di revisione dei sistemi contabili degli enti locali, al fine di superare o migliorare i limiti informativi individuati nel corso della trattazione. The introduction of International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) is currently stirring up a broad debate, particularly about the informative potentiality connected with their use. In this work, we proceeded to compare the different accounting procedures provided for the representation of business transactions by the Italian accounting standards with the ones established by the international accounting standards, emphasizing their advantages, their limits and their effects on the financial statements in terms of disclosure and accountability. Through this article we would like to suggest a proposal in order to review the accounting systems of local authorities, so that the informative limits we emphasized in this discussion could be overcome or improved. Parole chiave: principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico – contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale – riforme dei sistemi contabili pubblici Key words: International Public Sector Accounting Standards – local government accounting – accruals and budgetary accounting 277 Azienda Pubblica 2.2010 L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach Esperienze innovative 1. Introduzione Il processo di “aziendalizzazione” che ha contraddistinto i sistemi amministrativi pubblici di molteplici Paesi occidentali a partire dagli anni settanta del secolo scorso si è tradotto in un processo di acquisizione di criteri di gestione economico-aziendali tipici del settore privato, comportando molteplici risvolti anche sotto il profilo contabile. Coerente con tale fenomeno risulta essere l’operato dell’International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB) che, attraverso l’emanazione dei principi contabili internazionali per il settore pubblico, sembra perseguire come finalità quella di avvicinare i sistemi contabili e gestionali degli enti locali a quelli di natura privatisitica, tenendo tuttavia conto delle peculiarità proprie delle entità economiche pubbliche, al fine di diffondere ed affermare una “cultura manageriale negli enti locali” (D’Aristotile, Rosa, 2004). In merito a tale priorità, espressamente contenuta nella Preface to International Public Sector Accounting Standards, si può affermare che l’operato dei primi anni di vita dell’IPSASB è stato contraddistinto quasi esclusivamente da uno sforzo di convergenza con i principi Ias/Ifrs previsti per il settore privato, con alcuni adattamenti che tengono conto delle specificità del contesto pubblico. Per tale ragione, l’applicazione degli IPSAS presuppone il passaggio da sistemi contabili basati sulla contabilità finanziaria “cash basis” a sistemi contabili che fanno riferimento al principio della competenza economica, denominati “accrual basis”, così come previsto nella Preface. Alcuni studiosi hanno evidenziato come la convergenza con la contabilità ed i principi contabili del settore privato sia necessaria sotto molteplici aspetti: • in primo luogo, per garantire maggiore trasparenza informativa nei confronti dei cittadini, che devono essere in grado di giudicare l’operato della propria amministrazione, e nei confronti dei mercati finanziari. Tale maggiore trasparenza rappresenta infatti “un’esigenza molto sentita dai mercati finanziari, che trovano difficoltà nel comprendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche, i quali rappresentano tuttavia una quota importante degli investimenti finanziari” (Pozzoli, 2006; Farneti, 2003). A tale scopo si è assistito all’introduzione di un sistema contabile e di un sistema di bilancio simile a quello previsto per le imprese, più facilmente comprensibile dai cittadini e, pertanto, in grado di consentire di disporre delle informazioni atte a “render conto” della gestione della cosa pubblica; • in secondo luogo, per armonizzare le “regole” contabili utilizzate in ambito pubblico dai Paesi coinvolti nell’International Federation of Accountants (IFAC), configurando sistemi contabili pubblici standardizzati, al fine di consentire la comparazione dei risultati conseguiti da altri Azienda Pubblica 2.2010 278 Esperienze innovative L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach enti aventi caratteristiche simili sia a livello nazionale che internazionale. In altre parole, l’adozione dei principi contabili internazionali ha permesso alle entità pubbliche dei Paesi implicati nell’IFAC di adottare un linguaggio comune in ambito contabile, allo scopo di incentivare la confrontabilità e la chiarezza nella gestione delle risorse pubbliche. (1) Va tuttavia evidenziato come alcuni studiosi (Pozzoli, 2005a: pp. 64 – 66; Borgonovi, 2000) auspichino che il processo di armonizzazione coinvolga l’informativa esterna e non i processi contabili e di gestione dell’ente, che deve essere libero di scegliere la contabilità ed i modelli di management che ritiene maggiormente adatti in relazione alle proprie peculiarità e al proprio stile di amministrazione. A loro avviso, infatti, esigere che tutte le amministrazioni pubbliche, naturalmente ed irrimediabilmente diverse, seguano omogenee regole di gestione contabile interna risulta inopportuno e discutibile sotto il profilo della legittimità costituzionale e, per tale ragione, lo standard setter deve “possedere la caratteristica di terziarietà rispetto agli enti di cui deve regolamentare i documenti contabili”; • in terzo luogo, per consentire la redazione del bilancio consolidato (Terzani, 1993; Giaccari, 1996; Grossi, 2002), al fine di fornire informazioni complete anche sulle attività esternalizzate dall’ente. La tendenza ad assegnare la gestione di determinati servizi pubblici ad aziende esterne o a società di diritto privato, partecipate da enti della pubblica amministrazione che svolgono sulle stesse funzioni di coordinamento (Anselmi, 2001: pp. 33-34; Anselmi, 2005: p. 130), volta a slegare la gestione di tali servizi dai vincoli ed adempimenti burocratici propri della pubblica amministrazione, ha reso infatti necessaria la redazione di un bilancio consolidato, in grado di informare periodicamente la collettività amministrata sui risultati conseguiti dall’intero gruppo. Tuttavia, la redazione di un bilancio consolidato presuppone un’armonizzazione dei sistemi contabili, ossia la redazione di un bilancio da parte degli enti pubblici compatibile con quello utilizzato in ambito privato dalle società partecipate, che gestiscono i servizi ad esse affidati. Emerge anche sotto questo aspetto la volontà di promuovere la convergenza con la contabilità del settore privato, riconoscendo l’importanza di arrivare ad una informativa contabile uniforme, al fine di assicurare maggiore trasparenza informativa a vantaggio di tutti i destinatari coinvolti. (2) 1 “In una Europa che tende progressivamente alla standardizzazione, pensare di continuare ad avere una frammentazione dei sistemi contabili a livello di pubbliche amministrazioni è irragionevole...”, Pozzoli, 2005b. 2 La scelta di ricorrere all’outsourcing non è stata, tuttavia, esente da critiche (Cristofoli, 2004: pp. 102, 118; Anselmi, 2003: p. 111), in quanto in molti casi sembra non aver funzionato affatto (Buratti et al., 2002: p. 202) e in quanto sembra limitarsi a sviare il problema del ritardo culturale ed economico tipico degli enti pubblici nella produzione ed erogazione dei propri servizi, problema che può essere risolto definitivamente alla radice solo modificando completamente gli atteggiamenti assunti da parte del cosiddetto “capitale umano”, agendo “prioritariamente sulla cultura dell’amministrazione” (Borgonovi, 1999: p. 63). 279 Azienda Pubblica 2.2010 L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach Esperienze innovative L’introduzione in ambito pubblico di principi contabili internazionali, che ricalcano in buona sostanza quelli previsti per le imprese in ambito privato, suscita, tuttavia, attualmente ampio dibattito, notevoli riflessioni e perplessità, soprattutto in merito alla potenzialità informativa legata ad un loro utilizzo. Obiettivo del presente lavoro è indagare ed evidenziare i vantaggi, i limiti e gli effetti sul bilancio in termini di informativa e accountability derivanti dall’adozione degli IPSAS attualmente previsti per il settore pubblico, ponendo a confronto i diversi trattamenti contabili prescritti per la rappresentazione delle operazioni aziendali dalla normativa e dai principi contabili nazionali italiani rispetto a quelli internazionali. Il contributo che tale articolo si prefigge è quello di fornire al lettore, attraverso una disamina dell’impianto contabile proposto dai principi contabili internazionali ed un confronto con quello scaturente dai principi contabili nazionali italiani, spunti di riflessione sull’utilità legata all’applicazione degli IPSAS, individuando proposte per superare o migliorare i limiti informativi individuati nel corso della trattazione. 2. L’emanazione dei principi contabili internazionali nell’ambito della riforma contabile della pubblica amministrazione Il problema dell’insoddisfazione nei riguardi del funzionamento del settore pubblico ha riguardato molte nazioni ad economia avanzata, rendendo indispensabile provvedere ad introdurre profonde innovazioni e riforme, volte a migliorare le performance del settore pubblico, attraverso il recepimento da parte degli enti pubblici di criteri di gestione economico-aziendali tipici del settore privato, volti a conseguire “condizioni gestionali di competitività affini a quelle delle imprese che operano nel mercato” (Cristofoli, 2004: p. 102). Tali processi di rinnovamento (3) hanno implicato l’assunzione, anche in ambito pubblico, di una cultura volta, in primo luogo, a raggiungere apprezzabili livelli di efficacia, ossia a massimizzare la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, visti come i “clienti” dell’azienda pubblica, fornendo agli stessi le informazioni necessarie per controllare l’operato degli amministratori, nel rispetto della logica del controllo democratico ed, in secondo luogo, a ricercare condizioni di gestione efficienti, responsabilizzando maggiormente i dirigenti al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. La volontà di analizzare i fatti di gestione ed i risultati conseguiti dall’ente in termini di economicità, efficienza ed efficacia ha reso inadeguati i tradizionali sistemi contabili, rendendo necessario procedere ad introdurre dei cambiamenti anche in ambito contabile (Caperchione, 2000: pp. 51-52, 70), 3 Definiti con la terminologia “diffusione del New Public Management Approach” (N.P.M.) o “aziendalizzazione degli enti locali” (G. Farneti, S. Pozzoli, 2005: p. 3). Per una disamina degli elementi distintivi di tale approccio si veda: Lawrence e Thompson, 1997: pp. 567586; Meneguzzo, 1997: pp. 587-606; Gruening, 1998: pp. 669-691; tabella tratta da Larbi, 1999: pp. 14-15; Roots, 2001: pp. 317-329; Steccolini, 2002: pp. 137-154; Cepiku, 2002, pp. 155-178; Pollitt, Bouckaert, 2000; Ferrari, Donno, 2004: pp. 453-476; Bianchi, 2004: pp. 141-161. Azienda Pubblica 2.2010 280 Esperienze innovative L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach volti a sperimentare nuovi metodi di accountability, attribuendo maggiore rilevanza ad approcci di contabilità “accrual basis”, basati sulla contabilità economica ed abbandonando o ridimensionando la contabilità “cash basis”, ossia quella finanziaria, utilizzata in sede di autorizzazione politica (bilancio di previsione). (4) Coerente con il processo di acquisizione di criteri di gestione economicoaziendali tipici del settore privato risulta essere l’operato dell’IPSASB nei primi anni di vita, caratterizzato principalmente da uno sforzo di convergenza con i principi Ias/Ifrs previsti per il settore privato, (5) al fine di avvicinare i sistemi contabili e gestionali degli enti locali a quelli di natura privatistica. Nella presente trattazione, appare utile provvedere ad inserire una disamina dell’impianto complessivo proposto dai principi contabili internazionali, avendo particolare riguardo delle finalità e del sistema di contabilità e bilancio che lo contraddistinguono, attraverso un confronto con l’impianto previsto a livello nazionale in Italia dal documento intitolato “Finalità e i postulati dei principi contabili per gli enti locali” emanato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali. In merito alle finalità perseguite, l’IPSAS 1 ritiene che il bilancio abbia quale scopo principale quello di fornire ai destinatari di bilancio informazioni attendibili di tipo finanziario, economico e patrimoniale sulla società, necessarie per prendere le decisioni più opportune e per individuare le responsabilità all’interno dell’ente pubblico. Il documento redatto dall’Osservatorio prevede, invece, delle finalità del bilancio riconducibili a tre diverse funzioni: una funzione politicoamministrativa (il bilancio viene visto come uno strumento essenziale per permettere all’organo politico di esercitare i poteri di indirizzo e controllo sull’organo esecutivo), una funzione economico-finanziaria (il bilancio fornisce informazioni di tipo finanziario che consentono di conoscere la destinazione prevista per le entrate in sede di previsione e di verificare il loro corretto impiego) e una generale funzione informativa, dando indicazioni sotto l’aspetto finanziario, patrimoniale ed economico. L’individuazione di tali finalità è in perfetta sintonia con le categorie di stakeholder individuate e considerate dall’Osservatorio, e si presenta molto più esaustiva e completa rispetto a quelle individuate dai principi contabili internazionali, che tendono a privilegiare unicamente le esigenze informative dell’investitore, visto quale stakeholder privilegiato. Infatti, l’Osservatorio della finanza e della contabilità degli enti locali ha elencato con chiarezza, al punto 19 dei principi contabili emanati dallo stesso, i vari destinatari dell’informativa di bilancio, annoverando tra gli 4 Per una rassegna dei principali limiti del sistema contabile tradizionale, soprattutto in relazione alla limitata potenzialità informativa in termini di misurazione dei risultati, si veda: Borgonovi, 1988: p. 181; Borgonovi, 2000: pp. 252-261; D’Aries, 1997; Caperchione, 1999; Caperchione, 2000: pp. 70-71; Farneti, 2000: p. 236; Anessi Pessina, 2000: p. 29; Mussari, 2005: pp. 39-40; Maurini, 2005. 5 Infatti, molti dei principi contabili internazionali previsti per il settore pubblico e, più precisamente, i primi 21, ricalcano, laddove possibile, quelli in vigore per le imprese (Ias/Ifrs). 281 Azienda Pubblica 2.2010 L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach Esperienze innovative stessi tutti i portatori di interesse, che utilizzano il bilancio per soddisfare le proprie esigenze informative. Il quadro framework IPSAS non è altrettanto esauriente nell’elencare i destinatari dell’informativa di bilancio: esso reputa quale destinatario privilegiato del bilancio il finanziatore, in quanto rappresenta il soggetto che fornisce all’azienda il capitale di rischio (ne è prova il fatto che, come ribadito più volte, gli IPSAS ricalcano, salvo alcuni adattamenti, i principi Ias/Ifrs previsti per le imprese). Tale atteggiamento non è tuttavia condiviso da molti autori (Ricci, 2005), che hanno evidenziato il fatto che il vero soggetto economico di un ente pubblico, ossia il principale portatore di interessi di un ente locale, è il cittadino, in qualità di utente dei servizi erogati, di elettore e di contribuente. (6) In merito al sistema di contabilità, l’IPSAS 1 si riferisce esclusivamente ad una contabilità economico-patrimoniale, prevedendo un bilancio molto simile a quello prescritto per le imprese, composto da: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario, Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto, Principi contabili e note al bilancio. Gli IPSAS tendono, infatti, a privilegiare i documenti provenienti dalla contabilità economicopatrimoniale, tipica delle imprese, e ad attribuire maggiore importanza ai documenti utilizzati in sede di rendicontazione, in grado di rappresentare i risultati effettivamente conseguiti durante l’espletamento dell’attività pubblica sotto il profilo patrimoniale, finanziario e economico e “più immediatamente comprensibili, perché – a differenza della documentazione finanziaria – sono pensati per un solo fine: informare i terzi” (Pozzoli, 2005a: pp. 56-61). I principi contabili italiani previsti dall’Osservatorio, invece, fanno riferimento ai fondamenti dei sistemi finanziari autorizzatori. Tale aspetto è ravvisabile, in primis, nella struttura di bilancio prevista da tale documento per gli enti locali, caratterizzata: - a livello preventivo, dalla redazione di tutti quei documenti tipici dei sistemi contabili finanziari, costituiti dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio annuale di previsione, dal bilancio pluriennale, dal Piano esecutivo di gestione e dagli allegati al bilancio di previsione (punto 11 del documento); - solo a livello consuntivo viene prevista la redazione di documenti che contengono dati di carattere economico-patrimoniale (conto economico e conto del patrimonio), limitandosi tuttavia ad auspicare un atteggiamento contabile più economico e invitando gli enti a predisporre una documentazione informativa supplementare di natura patrimoniale ed economica da allegare alla relazione previsionale e programmatica (punto 28 del documento). Inoltre, il legislatore italiano ha lasciato i vari enti locali liberi di scegliere il sistema contabile a loro più idoneo, limitandosi a prevedere come obbligatorio un sistema contabile economico di tipo minimale, senza prevedere 6 Da tale affermazione ne deriva l’importanza di alcuni strumenti, quali gli indicatori di qualità, volti a misurare il grado di “customer satisfaction” raggiunto (Giusepponi, 1993: p. 193; Mazzara, 2000: pp. 459-468). Azienda Pubblica 2.2010 282 Esperienze innovative L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach l’obbligatorietà della tenuta di un sistema di contabilità economica in partita doppia giorno per giorno. Ne deriva che il sistema contabile previsto dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali tende a privilegiare ancora tutti quei documenti tipici della contabilità finanziaria. La diversa rilevanza assunta dalla contabilità finanziaria e da quella economica nel sistema informativo contabile di un Paese risulta fortemente influenzata dal contesto politico e sociale del Paese stesso e dalle funzioni attribuite agli enti locali in tale contesto: in merito a tale aspetto, alcuni autori (Anessi Pessina, 2000: p. 35) hanno infatti evidenziato come la rilevanza attribuita alla contabilità economico-patrimoniale sia maggiore nei Paesi contraddistinti dalla presenza di enti locali che assumono sempre più la veste di “holding” rispetto a quelli dove gli enti locali continuano a tenere presso di sé le funzioni tradizionali. Nella prima ipotesi, infatti, l’utilizzo della contabilità economica faciliterebbe la redazione di bilanci omogenei a quelli utilizzati dalle aziende partecipate di diritto privato e, conseguentemente, la redazione di bilanci consolidati in grado di evidenziare la gestione del gruppo nel suo complesso, al fine di fornire un “quadro fedele dell’entità economica costituita dal gruppo” (Terzani, 1993). Per tali ragioni, il passaggio a sistemi contabili di tipo “accrual basis” sta avvenendo nelle varie nazioni in modi difformi e ha avuto inizio in tempi diversi. Le differenze nel passaggio a sistemi “accrual basis” riguardano prevalentemente i seguenti aspetti (Lüder, Jones 2003): a) l’introduzione di un sistema “accrual accounting”, ossia di un sistema di contabilità economica: in merito a tale aspetto, la tabella n. 1 mostra la diversa tempistica (Lüder, Jones 2003; Wynne, 2008: p. 118) con cui è avvenuto il passaggio a sistemi “accrual accounting” in alcuni Stati europei, mettendo in evidenza come la riforma contabile che ha caratterizzato il settore pubblico sia iniziata in talune nazioni già negli anni Settanta, mentre in altre (quali l’Italia) riguardi, ancora oggi, solo le amministrazioni locali (proprio in Italia, per le amministrazioni centrali risulta essere ancora applicata esclusivamente la tradizionale contabilità “cash basis”); Tabella 1 – Periodo di inizio del passaggio a sistemi contabili “accrual basis” in Europa 1978-1989 Local Governments Central Governments Svizzera Paesi Bassi Svezia 1990-1999 2000-2005 Spagna Francia Finlandia Regno Unito Germania Italia Spagna Finlandia Svezia Regno Unito Svizzera Francia 2009 Germania (riforma non ancora operativa) Non ancora iniziate Italia Paesi Bassi Fonte: (Lüder, Jones 2003; Wynne, 2008: p. 118) 283 Azienda Pubblica 2.2010 L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach Esperienze innovative b) l’introduzione di un sistema di “accrual accounting and budgeting”: l’aggettivo accrual può infatti far riferimento sia alla contabilità che al bilancio di previsione. In merito a tale aspetto, è doveroso sottolineare come in alcuni Paesi (quali, Svizzera e Regno Unito) l’introduzione della contabilità economica abbia coinvolto anche l’attività di “budgeting”, potendo definire il loro sistema contabile con la terminologia “Accrual Accounting and Budgeting”, mentre in altri sussista ancora un sistema di “accrual accounting” e “cash budgeting”, rimanendo la fase di previsione ancorata alla contabilità finanziaria (si pensi, ad esempio, agli enti locali italiani) (Lüder, Jones 2003). (7) Tale situazione risulta essere la diretta conseguenza della scelta compiuta dai vari legislatori nazionali di: - prevedere la coesistenza della contabilità finanziaria con quella economica-patrimoniale, al fine di assicurare i benefici di entrambi i sistemi di accountability, superandone nel frattempo i limiti (Farneti, 2000, Christiaens, Vanhee, 2002; Monsen, 2002); - alternativamente, prevedere la sostituzione della tradizionale contabilità cash basis con quella economica. A tal proposito, risulta doveroso evidenziare come in certi casi, quali il Regno Unito, (8) il passaggio alla contabilità economica sia stato realizzato integralmente, introducendo un sistema basato esclusivamente su criteri di competenza economica, nei quali la contabilità economico-patrimoniale ha sostituito e non solo affiancato quella finanziaria tradizionale. In altri casi si è concretizzato solo parzialmente, prevedendo l’introduzione di un sistema contabile di tipo misto, contrassegnato non dall’eliminazione della contabilità finanziaria, che continua ad essere mantenuta in relazione alla sua funzione autorizzatoria e di garanzia degli equilibri di bilancio tra entrate e spese, ma dalla sua integrazione con quella economico-patrimoniale (Khan A., Mayes S., 2009: p. 2). In Francia, ad esempio, nonostante in via formale il principio di rilevazione contabile da adottare per pervenire alla redazione del conto economico e dello stato patrimoniale sia quello della competenza economica, l’applicazione di tale principio è prevista solo in sede di scritture di assestamento alla fine dell’esercizio, mentre durante l’anno la contabilità è guidata prevalentemente da logiche di cassa, con finalità autorizzatorie giuridiche (Alvino, 2005; Caperchione, Steccolini, 2000). Anche in Italia il legislatore ha preferito mantenere per le amministrazioni locali, la contabilità finanziaria, per la sua funzione autorizzatoria, affiancando alla stessa una contabilità economica-patrimoniale, senza 7 Anche a livello di governo centrale, Lüder provvede a suddividere i Paesi nei quali è stata introdotta la contabilità economica in due parti: quelli caratterizzati da un sistema di “accrual and budgeting accounting”, costituiti dalla Svizzera e dal Regno Unito; quelli contraddistinti da un sistema di “accrual accounting” e “cash budgeting”, rappresentati dalla Spagna, Francia, Finlandia, Svezia e Germania (benché in Germania la riforma contabile non sia ancora operativa a livello centrale). 8 Per un approfondimento si veda D’Amore, 2005. Azienda Pubblica 2.2010 284 Esperienze innovative L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach tuttavia prevedere l’obbligo di adottare un sistema contabile economico e patrimoniale da tenersi in corso d’anno, utilizzando il metodo della partita doppia, ma limitandosi a prevedere come obbligatoria la tenuta di un sistema contabile minimale, caratterizzato dalla rilevazione delle operazioni gestionali sotto il profilo economico solo al termine dell’esercizio, apportando le modifiche necessarie ai dati finanziari rilevati in corso d’anno. In Germania, la Conferenza permanente dei Ministri dell’interno dei Länder (Stati), a cui compete l’emanazione delle leggi di contabilità, ha evidenziato un orientamento di favore verso il passaggio al sistema di competenza economica (Caperchione, 2005: p. 94), delegando agli Stati (Länder) il compito di legiferare sui sistemi di rilevazione locali, scegliendo tra due sistemi alternativi, in base alle proprie caratteristiche (9): un sistema tipicamente economico-patrimoniale e un sistema misto, caratterizzato dalla presenza contestuale di una contabilità finanziaria e una contabilità economica. Va tuttavia sottolineato che alcuni sostenitori della contabilità economica hanno messo in rilievo talune perplessità legate alla previsione di un sistema contabile di tipo misto, in quanto ritengono, in primo luogo, che la contabilità economica possa svolgere, come avviene già nei Paesi anglosassoni, funzioni autorizzatorie, attraverso la redazione di un budget e, in secondo luogo, in quanto sostengono che la previsione di due contabilità con orientamenti diversi possa provocare forte ambiguità, persino una profonda contraddizione del sistema (Pozzoli, 2005a: pp. 59-60). Tale tematica sarà trattata in maniera più approfondita nel successivo paragrafo 4. Alcuni studiosi (Lüder, Jones 2003) hanno inoltre messo in evidenza come gli IPSAS abbiano avuto un impatto limitato nelle riforme contabili dei Paesi europei, dovuto principalmente ai seguenti fattori: - le riforme contabili sono iniziate prima della disponibilità degli IPSAS; - le traduzioni autorizzate dei testi in inglese non sono disponibili; - gli IPSAS fanno riferimento a principi e regole del settore privato e, pertanto, sembrano di limitato uso in ambito pubblico; - nell’Europa continentale le regole contabili vengono tradizionalmente stabilite dalla legge e non da organismi esterni internazionali o nazionali. 3. Principi contabili nazionali e internazionali a confronto: analisi di alcune differenze Dopo aver inquadrato l’emanazione di principi contabili internazionali destinati al settore pubblico nell’ambito del processo di riforma contabile della pubblica amministrazione, evidenziando le finalità perseguite con il 9 Ad esempio, negli Stati caratterizzati dalla presenza di enti di piccole dimensioni, quali la Baviera, lo Stato lascerà probabilmente la possibilità agli enti locali di optare tra la contabilità economico-patrimoniale ed il cameralismo allargato. 285 Azienda Pubblica 2.2010 L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach Esperienze innovative loro recepimento, appare doveroso procedere a focalizzare l’attenzione sul confronto di tali principi contabili con quelli nazionali italiani, al fine di cogliere alcune differenze, per poter sviluppare riflessioni e individuare delle proposte in merito alla loro applicazione. Sull’argomento, appare doveroso evidenziare il fatto che i principi contabili internazionali consentono a ciascun ente di presentare un bilancio in base alle proprie esigenze e peculiarità, attribuendo allo stesso il potere discrezionale di scegliere la struttura, l’ordine di esposizione delle voci contabili più consono e i criteri di valutazione di alcuni elementi patrimoniali. Tale libertà è ravvisabile in molteplici IPSAS e viene schematicamente messa in evidenza nella tabella 2, attraverso un confronto tra la normativa ed i principi contabili italiani rispetto ai principi contabili internazionali in ambito pubblico. Tabella 2 – Differenze principali tra prospetti contabili previsti dai principi contabili internazionali e italiani IPSAS Principi contabili nazionali italiani Stato patrimoniale / Conto del patrimonio 1) Forma del prospetto L’IPSAS 1 lascia ampia libertà ai redattoForma obbligatoria a sezioni divise prevista ri dei prospetti, prevedendo solo criteri dal d.P.R. n. 194/1996 di massima a cui fare riferimento 2) Contenuto del prospetto L’IPSAS 1 non prescrive uno schema rigido, né un ordine preciso da rispettare nell’esposizione delle voci patrimoniali, limitandosi a fissare il contenuto minimo obbligatorio 1) Forma del prospetto L’IPSAS 1 non prevede una forma obbligatoria da adottare, lasciando ampia libertà ai redattori del prospetto Il d.P.R. n. 194/1996 prevede una forma scalare obbligatoria 2) Contenuto del prospetto L’IPSAS 1 si limita a prevedere un contenuto minimo per tale prospetto, lasciando ampia libertà ai redattori del prospetto Il d.P.R. n. 194/1996 prevede una struttura rigida, nel senso che le voci contenute devono essere le medesime per tutti gli enti e devono essere evidenziate rispettando l’ordine prescritto dalla norma È prevista una struttura rigida, nel senso che le voci contenute devono essere le medesime per tutti gli enti e devono essere evidenziate rispettando l’ordine prescritto dalla norma Conto economico È possibile scegliere se presentare 3) Criteri un conto economico con i costi di classificazione classificati per natura oppure dei costi per destinazione 4) Esposizione gestione accessoria Non statuendo una struttura rigida di conto economico obbligatoria da adottare, gli IPSAS consentono di evidenziare separatamente il contributo dato alla gestione operativa dalla gestione caratteristica e da quella accessoria È prevista una struttura a costi e ricavi della produzione ottenuta, con una classificazione dei costi in base alla natura dei fattori produttivi acquisiti Il d.P.R. n. 194/1996 prevede un contenuto del conto economico che consente di esprimere i risultati della gestione operativa, finanziaria e straordinaria, senza però specificare il contributo dato alla gestione operativa dalla gestione caratteristica e da quella accessoria (segue) Azienda Pubblica 2.2010 286 Esperienze innovative L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach IPSAS Principi contabili nazionali italiani Rendiconto finanziario/Conto del bilancio 1) Forma del prospetto L’IPSAS 2 lascia ampia libertà al redatto- Il d.P.R. n. 194/1996 prevede una forma re del prospetto obbligatoria per il conto del bilancio 2) Contenuto del prospetto L’IPSAS 2 non prescrive un contenuto obbligatorio, limitandosi a prevedere la necessità di presentare i flussi finanziari di cassa distintamente a seconda che derivino dall’attività operativa, dall’attività di investimento e dall’attività di finanziamento Il d.P.R. n. 194/1996 prevede uno schema obbligatorio per il contenuto del conto del bilancio, in quanto sia le voci di entrata che di spesa previste dalla normativa italiana, in cui si articolano i flussi finanziari positivi e negativi, risultano inderogabili 3) Gestione considerata Considera i flussi finanziari di cassa. Pertanto considera la gestione di cassa Il conto del bilancio degli enti locali considera sia la gestione di competenza finanziaria, di cassa, che dei residui Valutazione delle immobilizzazioni materiali Gli IPSAS adottano criteri di valutazione diversi a seconda del carattere strumentale o accessorio del bene all’attività di produzione ed erogazione dei servizi dell’ente I principi contabili nazionali non adottano criteri di valutazione diversi a seconda del carattere strumentale o accessorio del cespite Gli IPSAS consentono agli enti di scegliere se applicare quale criterio di valutazione dei propri beni il cost model oppure adeguare il valore di iscrizione di tali beni al fair value Il sistema ordinario previsto dai principi contabili nazionali per la valutazione delle immobilizzazioni materiali fa riferimento al criterio del costo (non consente l’adeguamento del valore al fair value) Fonte: Ipsas 1, 2, 6 e 7; d.P.R. n. 194/1996; d.lgs. 77/1995; principi contabili italiani previsti dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali. In primo luogo, in merito alla forma con cui vengono esposte le voci di Stato Patrimoniale, l’IPSAS 1 lascia ampia libertà ai redattori dei prospetti, prevedendo solo i criteri di massima a cui fare riferimento. I principi contabili internazionali previsti per il settore pubblico consentono infatti a ogni ente pubblico di scegliere se classificare i propri elementi patrimoniali distinguendo le attività e le passività tra correnti e non correnti, oppure, alternativamente (IPSAS 1, par. 75), in base a criteri di liquidità crescenti o decrescenti, nel caso in cui questo criterio fornisca informazioni attendibili e più significative. Diversamente, in Italia, il Testo Unico degli enti locali delega ai regolamenti attuativi l’approvazione del relativo schema, che è stato recepito nel modello n. 20 contenuto nel d.P.R. n. 194/1996, prevedendo l’utilizzo della forma a sezioni divise, coerentemente con la tradizione italiana. Il legislatore italiano ha optato, con l’approvazione del modello n. 20 contenuto nel d.P.R. n. 194/1996, per un conto del patrimonio di tipo misto, nel senso che coesistono sia aspetti di tipo destinativo-soggettivo che di tipo finanziario, anche se prevalgono quelli della prima tipologia. Per quanto riguarda le voci del passivo appare prevalere una classificazione delle stesse fondata su una logica di tipo soggettivo: l’art. 108 del Principio contabile n. 3 per gli enti locali al riguardo prevede che “(la logica classificatoria) del passivo rispetta la natura delle fonti di finanziamento”, dove con “natura delle fonti di finanziamento” si intende la provenienza delle 287 Azienda Pubblica 2.2010 L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach Esperienze innovative risorse finanziarie aziendali, sia in termini soggettivi che giuridici. Anche in merito al contenuto del prospetto di Stato Patrimoniale, l’IPSAS 1 non prescrive uno schema rigido, né tanto meno un ordine preciso da rispettare nell’esposizione delle voci patrimoniali, dando ampia libertà ai redattori di bilancio, limitandosi a fissare il contenuto minimo obbligatorio (IPSAS 1, par. 89) e prevedendo la necessità (IPSAS 1, par. 90) di aggiungere voci qualora un altro IPSAS lo richieda o quando risulta essenziale per ottenere una rappresentazione fedele della situazione dell’ente considerato. Viceversa, la struttura del conto del patrimonio previsto dalla normativa italiana è rigida, nel senso che le voci in esso contenute devono essere le medesime per tutti gli enti e devono essere evidenziate rispettando l’ordine prescritto dalla norma. In secondo luogo, anche con riferimento alla forma e al contenuto del conto economico, l’IPSAS 1 non prevede una struttura rigida di conto economico obbligatoria da adottare, lasciando ampia libertà ai redattori dei prospetti e limitandosi a dettare alcuni criteri di massima a cui fare riferimento e a prevedere un contenuto minimo per tale prospetto (IPSAS 1, par. 101), dal quale emerge la necessità di individuare dei risultati parziali afferenti alle diverse aree dell’attività gestionale dell’ente. Il modello n. 17 di cui al d.P.R. n. 194/1996 prevede invece una forma scalare, consentendo di evidenziare alcuni risultati intermedi, particolarmente utili a scopo informativo, e presenta una struttura rigida, in quanto le voci in esso contenute devono essere le stesse per tutti gli enti locali e devono essere esposte nel rispetto dell’ordine richiesto dalla norma, salvo la possibilità di fornire poi in un ulteriore documento informazioni più dettagliate (D’Aristotele, Rosa, 2002: p. 190). L’ampia libertà data dai principi contabili internazionali ai redattori del consuntivo permette agli stessi di scegliere se presentare un conto economico con i costi classificati per natura oppure per funzione di destinazione. La scelta tra le due diverse tipologie di classificazione dei costi è lasciata al singolo ente in base alle proprie necessità e peculiarità (IPSAS 1, par. 112). Viceversa, il conto economico previsto dal d.P.R. n. 194/1996 prevede, al fine di semplificare la redazione del prospetto e di ridurre il grado di soggettività nella ripartizione dei costi in base alla loro destinazione funzionale, una struttura a costi e ricavi della produzione ottenuta, con una classificazione dei costi in base alla natura dei fattori acquisiti, ossia in base alla causa economica che li ha generati. (10) Un conto economico con la suddivisione dei costi per natura offre il vantaggio di presentare un soddisfacente grado di oggettività rispetto ad un conto economico che classifica i costi per destinazione, tenuto conto dell’elevato grado di soggettività insito nel riparto dei costi tra le aree funzionali tipiche dell’azienda, riparto che richiede la 10 La rappresentazione dei costi per natura presenta il vantaggio di assumere uno stretto collegamento con il contenuto del conto del bilancio, che prevede una suddivisione della spesa per interventi sulla base della natura economica dei fattori produttivi nell’ambito di ciascun servizio. Azienda Pubblica 2.2010 288 Esperienze innovative L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach tenuta di una contabilità analitica; questa classificazione presenta tuttavia lo svantaggio di offrire un limitato valore segnaletico se confrontato con le informazioni che è possibile trarre in alternativa da una ripartizione dei costi per destinazione, non consentendo “soprattutto per quanto attiene all’attività ordinaria dell’ente, la comprensione delle dinamiche correlate alle differenti aree gestionali tipiche” (Andrei, 1996: p. 169) o riferite ai singoli servizi (Farneti, 2004: p. 131). È doveroso sottolineare il fatto che alcuni autori hanno definito la possibilità di prevedere una suddivisione dei costi per destinazione “suggestiva ma non perseguibile nella sua applicazione letterale” (Andrei, 1996: pp. 169-170), considerato sia il notevole impegno economico, amministrativo e contabile che una suddivisione del genere richiederebbe, sia l’elevato grado di soggettività insito nel riparto dei costi comuni tra i vari servizi o centri di costo, il tutto a discapito della chiarezza e rilevanza dei risultati ottenuti. Inoltre, i principi contabili internazionali, non statuendo una struttura rigida di conto economico obbligatoria da adottare, ma attribuendo ampia libertà ai redattori dei prospetti, consentono a questi ultimi di evidenziare separatamente il flusso reddituale prodotto dall’area gestionale accessoria. Viceversa, il d.P.R. n. 194/1996 prevede un contenuto del conto economico che consente di esprimere i risultati della gestione operativa, finanziaria e straordinaria, senza però specificare il contributo dato alla gestione operativa dalla gestione caratteristica e da quella accessoria. Pertanto, un limite informativo insito nel conto economico previsto dal d.P.R. n. 194/1996 è rappresentato dall’assenza dell’area accessoria, con il suo contenuto “spalmato” su altre aree, in particolare su quella caratteristica. (11) In terzo luogo, in merito alla forma e al contenuto del rendiconto finanziario, l’IPSAS 2 non prescrive un contenuto obbligatorio, limitandosi a prevedere la necessità di presentare i flussi finanziari di cassa distintamente a seconda che derivino dall’attività operativa, dall’attività di investimento e dall’attività di finanziamento. L’IPSAS 2 si limita infatti a fornire indicazioni di massima sul contenuto di tale prospetto, senza indicare un elenco dettagliato delle voci che vi devono essere obbligatoriamente riportate; lo dimostra il fatto che la stessa esemplificazione riportata nel principio contabile internazionale citato non costituisce parte integrante del principio stesso, ma solo un allegato inserito a titolo dimostrativo, per aiutare gli incaricati nella redazione del prospetto, come sottolineato dallo stesso IPSAS 2. Il d.P.R. n. 194/1996 prevede invece uno schema obbligatorio per il contenuto e la struttura del conto del bilancio, in quanto sia le voci di entrata che di spesa previste dalla normativa italiana, in cui si articolano i flussi finanziari positivi e negativi, risultano inderogabili. (12) 11 L’assenza dell’evidenziazione dell’area accessoria rappresenta anche un limite che contraddistingue il conto economico civilistico previsto dall’art. 2425 c.c. per le imprese in ambito privato. 12 Fa eccezione la suddivisione delle entrate in “risorse”, che può essere liberamente stabilita dagli enti locali in relazione alle loro necessità e peculiarità. Infatti, per le entrate, mentre i titoli e le categorie devono seguire lo schema obbligatorio previsto dal d.P.R. n. 194/1996, 289 Azienda Pubblica 2.2010 L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach Esperienze innovative Infine, in merito al criterio di valutazione considerato per la valutazione degli elementi patrimoniali, appare utile fare una considerazione sul principio di prudenza: sebbene si tratti di un principio contemplato sia dall’IPSAS 1 (Appendice 2 dell’IPSAS 1), che dal principio contabile n. 1 dell’Osservatorio degli enti locali, tali documenti conferiscono al concetto di prudenza due accezioni diverse nel senso che: - per i principi contabili internazionali il principio di prudenza non ha lo scopo di garanzia dell’integrità del patrimonio dell’ente nell’interesse dei terzi, ma ha solo la finalità di assicurare la neutralità e l’attendibilità del bilancio ed una rappresentazione fedele dei risultati e della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’ente pubblico. Infatti per tali principi l’applicazione della prudenza non consente, ad esempio, “la creazione di riserve occulte o accantonamenti eccessivi, la sottostima deliberata di attività o ricavi o la sovrastima deliberata di passività o costi, poiché così facendo il bilancio non sarebbe neutrale e, quindi, non avrebbe la caratteristica dell’attendibilità”; (13) - per i principi contabili dell’Osservatorio, invece, il principio di prudenza (punti da 85 a 90 del quadro sistematico) deve avere come scopo la tutela dei terzi attraverso la garanzia e la difesa dell’integrità del patrimonio. Tuttavia, pur essendo la prudenza rilevante ai fini del processo di formazione del bilancio, anche i principi contabili nazionali (in particolare il punto 88 del quadro sistematico) prevedono che gli eccessi vadano evitati, in quanto pregiudizievoli del rispetto della rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell’ente locale, finendo per rendere il bilancio inattendibile e non corretto. Pertanto l’applicazione di tale principio trova un limite nel principio dell’attendibilità, dovendo mirare alla qualità di giudizi a cui si deve ispirare il processo di formazione del sistema del bilancio (punto 89). Da tale diversa accezione attribuita al principio di prudenza deriva un’ulteriore conseguenza: - per i principi contabili nazionali non si fa alcun riferimento al fair value come criterio di valutazione degli elementi patrimoniali, il criterio contemplato è quello del costo, con obbligo di riesame (punto 107 del documento “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali” redatto dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali); - gli IPSAS, invece, fanno riferimento all’applicazione del criterio di valutazione al fair value, che comporta la valutazione di un reddito potenziale rispetto ad una configurazione di reddito prodotto. le risorse, invece, possono essere liberamente stabilite dagli enti in base alle loro specifiche esigenze informative. 13 Ciò è espressamente previsto nell’Appendice 2 dell’IPSAS 1 in merito alla prudenza. Azienda Pubblica 2.2010 290 Esperienze innovative L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach Con riferimento alla valutazione delle immobilizzazioni materiali, nella tabella n. 3 vengono sinteticamente riportati i criteri di valutazione previsti per le immobilizzazioni materiali dai principi contabili nazionali ed internazionali. Tabella 3 – Criteri di valutazione previsti per le immobilizzazioni materiali dai principi contabili nazionali ed internazionali Tipologia di bene Valutazione in base ai principi contabili nazionali italiani Valutazione in base ai principi contabili internazionali per il settore pubblico Immobilizzazioni strumentali all’attività caratteristica Valutazione al costo al netto degli ammortamenti operati e delle svalutazioni durevoli (*) Valutazione al costo al netto degli ammortamenti accumulati e delle svalutazioni durevoli (trattamento preferenziale) Valutazione al fair value, con imputazione degli incrementi di valore a riserva indisponibile di patrimonio netto (trattamento alternativo) Investimenti immobiliari estranei all’attività caratteristica dell’ente Valutazione al costo al netto degli ammortamenti operati e delle svalutazioni durevoli (*) Valutazione al fair value, con imputazione a conto economico delle differenze di valore (trattamento preferenziale) Valutazione al costo al netto degli ammortamenti operati e delle svalutazioni durevoli (trattamento alternativo) (*) Fatta eccezione per le immobilizzazioni materiali già acquisite dall’ente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 77/1995, ossia al 17 maggio 1995, per le quali si applicano criteri semplificati, diversi a seconda della tipologia di bene. (Fonte: Ipsas 6 e 7; d.lgs. 77/1995). Da essa emerge il fatto che i principi contabili internazionali prevedono criteri di valutazione diversi a seconda che si tratti di investimenti immobiliari oppure di beni strumentali per l’attività di produzione ed erogazione di beni e servizi, offrendo al redattore del bilancio la possibilità di scegliere se applicare il trattamento contabile preferenziale o alternativo previsto. Gli enti possono pertanto decidere se adottare quale criterio di valutazione dei propri beni il cost model – valutazione al costo al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni durevoli – oppure adeguare il valore di iscrizione di tali beni al fair value. I principi contabili nazionali italiani invece prevedono un doppio sistema in merito ai criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali: un sistema semplificato da applicare alle immobilizzazioni materiali già acquisite dall’ente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 77/1995 e un sistema ordinario per le immobilizzazioni materiali acquisite dall’ente in una data successiva al 17 maggio 1995. Il sistema ordinario fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile, pertanto ai criteri di valutazione generali stabiliti dall’art. 2426 c.c., in base al quale le immobilizzazioni 291 Azienda Pubblica 2.2010 L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach Esperienze innovative materiali devono essere iscritte al costo storico (al netto degli ammortamenti complessivi e delle perdite per riduzione durevole di valore) e possono essere rivalutate solo in applicazione di leggi di rivalutazioni speciali. Tale differente impostazione è dovuta alla diversa finalità perseguita dagli IPSAS rispetto ai principi contabili nazionali italiani, tendente a privilegiare un’informazione rivolta all’investitore, quale stakeholder privilegiato, che, per prendere decisioni economiche, deve far riferimento prevalentemente al fair value dell’azienda e alle sue capacità reddituali potenziali piuttosto che al costo storico della stessa e al reddito da essa prodotto in passato. A livello europeo, il criterio di valutazione degli elementi patrimoniali applicato nelle varie nazioni può essere sinteticamente rappresentato nella tabella 4. Tabella 4 – Criterio del costo e del fair value in Europa Criterio di valutazione Nazioni Svizzera Costo Fair Value Amm. centrali X Amm. locali X Germania Amm. centrali Spagna Amm. centrali X X Amm. locali X Amm. locali Francia Finlandia Italia Paesi Bassi Svezia Regno Unito X Amm. centrali Amm. locali X X Amm. centrali X Amm. locali X Amm. centrali X Amm. locali X Amm. centrali X Amm. locali X Amm. centrali X Amm. locali X Amm. centrali Amm. locali Costo/Fair value X X Fonte: (Lüder, Jones 2003) Da tale tabella emerge come il criterio del fair value sia stato previsto come obbligatorio solo con riferimento all’amministrazione pubblica centrale inglese, mentre in tutti gli altri Paesi prevale ancora il criterio del costo, al quale viene in alcuni casi (ad esempio, in Svizzera, o con riferimento alle amministrazioni centrali francesi e finlandesi) affiancato il criterio del fair value. Azienda Pubblica 2.2010 292 Esperienze innovative L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach 4. Riflessioni e proposte di revisione degli IPSAS e dei sistemi contabili degli enti locali Nel presente lavoro si è proceduto dapprima a delineare le finalità perseguite con il recepimento degli IPSAS, emanati nell’ambito del processo di aziendalizzazione che ha interessato la realtà pubblica e, in secondo luogo, ad effettuare un confronto con i principi contabili nazionali italiani, al fine di sviluppare alcune riflessioni ed individuare delle proposte in merito alla revisione dei sistemi contabili attuali degli enti locali. Al fine di avanzare proposte di revisione dell’impianto contabile delle amministrazioni pubbliche locali, mettendo in luce i punti forza e di debolezza degli IPSAS, appare indispensabile fare alcune considerazioni preliminari, avendo riguardo delle seguenti varie tematiche: - dell’importanza che la funzione autorizzatoria ha da sempre rivestito in ambito pubblico e della possibilità di applicarla a documenti preventivi di cassa o a base economica; - della compresenza della contabilità economico-patrimoniale e di quella finanziaria, che ha comportato, come conseguenza, il fatto che quest’ultima abbia continuato a ricoprire un ruolo fondamentale; - della bassa attendibilità dell’informativa economico-patrimoniale come conseguenza della mancata tenuta delle scritture in contabilità generale. In merito all’importanza della funzione autorizzatoria, è doveroso sottolineare come tale funzione abbia da sempre contribuito a conferire alla contabilità finanziaria un ruolo essenziale e predominante in ambito pubblico, attribuendo all’organo decisore la possibilità di fissare a livello preventivo un tetto massimo di spesa complessiva e per ogni singola voce dell’azienda pubblica. Tuttavia, alcuni studiosi hanno messo in evidenza come tale funzione possa essere gestita a prescindere dalla base contabile considerata (cassa, competenza finanziaria, competenza economica) (Anessi Pessina et al., 2008; Nasi, Steccolni, 2007). (14) Pertanto, il rispetto del carattere autorizzatorio potrebbe essere assicurato imponendo la redazione di un preventivo di cassa, avente la stessa struttura del rendiconto finanziario consuntivo (Maurini, 1997: p. 10), in modo da agevolare la comparabilità e la verifica dei vincoli e limiti imposti in sede previsionale, oppure prescrivendo la redazione di un budget economico, assegnando così alla contabilità economica funzioni autorizzatorie, come già avviene nei Paesi anglosassoni (Pozzoli, 2005a: p. 60, Anessi, 2005, Anessi, Steccolini, 2007). 14 In tale testo gli autori hanno proceduto ad effettuare un’analisi sperimentale dalla quale è emerso che la maggior parte degli operatori degli enti locali si sono dichiarati favorevoli a un’eventuale sostituzione della contabilità finanziaria con quella economico-patrimoniale, qualora quest’ultima permetta di assolvere la funzione autorizzatoria. 293 Azienda Pubblica 2.2010 L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach Esperienze innovative Il limite di tali soluzioni è che fare riferimento a prospetti che si limitano a considerare esclusivamente la gestione di cassa o valori economici potrebbe comportare per gli amministratori locali l’implementazione di politiche e atteggiamenti di fatto poco rispettosi del vincolo autorizzatorio (Bergamin Barbato M., 1997: p. 491). (15) Da ciò deriva la necessità di rafforzare la funzione di controllo e di revisione, rendendola maggiormente efficace e di adottare un sistema di controlli contabili in grado di garantire tutti i soggetti interessati circa la veridicità dei dati contenuti nei documenti contabili (Anessi Pessina et al., 2008: p. 14). “La contabilità economico-patrimoniale, facendo ampio ricorso a stime e congetture, presenta margini di soggettività e quindi fabbisogni di controllo superiori alla contabilità finanziaria… i principi contabili offrono ai revisori un indispensabile riferimento” (Anessi Pessina, 2005: p. 581). In merito alla convivenza della contabilità economico-patrimoniale e di quella finanziaria, si evidenzia come, al fine di garantire trasparenza dell’attività pubblica nei confronti dei cittadini, che devono essere in grado di giudicare l’operato della propria amministrazione, e di agevolare un processo di armonizzazione in materia di sistemi contabili, appare necessario adottare anche in ambito pubblico un sistema di bilancio e di contabilità in grado di consentire di disporre delle informazioni atte a “render conto” della gestione della cosa pubblica. La letteratura nazionale ed internazionale ha sottolineato in molteplici occasioni che l’unica contabilità in grado di fornire una corretta rappresentazione degli aspetti finanziari, economici e gestionali delle aziende, e in grado di produrre un’informativa adeguata ed attendibile, risulta essere quella fondata sul principio di competenza economica, ossia su una logica full accrual (Pozzoli, 2006, IPSAS 11 e 14). (16) La contabilità finanziaria, infatti, non fornisce le informazioni necessarie per valutare le condizioni di economicità con cui si svolge la gestione e la convenienza economica di determinate scelte, risultando pertanto scarsamente utile ai fini decisionali (Anselmi, 2003: p. 108, Maurini, 2005: p. 132). Essa si pone come obiettivo quello di assicurare la regolarità e correttezza formale delle procedure ed il rispetto dei vincoli di bilancio, ma trascura completamente l’aspetto economico e patrimoniale, privilegiando le necessità di regolarità amministrativa. Ne deriva che è la contabilità economico-patrimoniale ad assicurare 15 Ad esempio, gli amministratori locali potrebbero, con un bilancio preventivo di cassa avente funzioni autorizzatorie, essere indotti a contrarre obbligazioni per un importo molto elevato, riuscendo tuttavia a rispettare “formalmente” il carattere autorizzatorio del bilancio posticipando il pagamento di tali obbligazioni nel tempo (ottenendo, ad esempio, dilazioni di pagamento). Inoltre, fare riferimento a prospetti che si limitano a considerare valori economici potrebbe comportare il rischio di assistere ad “alterazioni e manipolazioni” nella quantificazione di detti valori, rese possibili dal grado di soggettività che può richiedere la determinazione dei costi e ricavi di competenza economica e che risulta invece assente in quella dei valori finanziari. 16 Si fa riferimento, in merito, anche alla letteratura menzionata in Anessi Pessina et al., 2008: p. 13. Azienda Pubblica 2.2010 294 Esperienze innovative L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach un livello maggiore di trasparenza nei confronti dei terzi, misurando l’andamento della gestione sia sotto il profilo finanziario, che economico e patrimoniale e avvalendosi di prospetti (quelli di matrice privatistica) più facilmente comprensibili perché, contrariamente a quelli provenienti dalla contabilità finanziaria, sono concepiti al fine di informare i terzi (Pozzoli, 2005a: pp. 56-61). I documenti e prospetti contabili tradizionalmente utilizzati in ambito pubblico risultano tuttora scarsamente interpretabili dai destinatari, a causa dell’elevata complessità, risultando, conseguentemente, di scarsa utilità nel fornire informazioni sulle performance dell’ente e nel supportare ed orientare le decisioni (Farneti, Pozzoli, 2005; Mussari, 2003; Pozzoli, 2004). Pertanto, solo attraverso l’introduzione della contabilità economica è possibile, da un lato, consentire all’organo politico di verificare il grado di realizzazione degli obiettivi prefissati e al manager di valutare l’efficacia della propria gestione attraverso un confronto tra i risultati conseguiti e gli obiettivi programmati (Anselmi, 2003: pp. 54, 116; Farneti, 2004: p. 157; Maurini, 2005: p. 169) e, dall’altro, di “rendere conto” (principio di accountability) ai diversi portatori di interesse sui risultati conseguiti e sulla corretta utilizzazione degli strumenti stabiliti dalla normativa. Pertanto, al fine di responsabilizzare i manager, creando figure professionali in grado di dirigere il processo di mutamento in atto verso una cultura dei risultati più che verso un’azione rivolta all’assolvimento degli atti, risulta fondamentale adottare un sistema contabile che miri non solo a verificare la rispondenza alle norme di legge, ma miri a monitorare il grado di efficienza, efficacia ed economicità conseguito dagli enti pubblici nell’espletamento della propria attività e in grado di stimolare processi di autocorrezione. Si deve pertanto innescare un circolo virtuoso che consenta all’ente di sviluppare e rendere conto (principio di accountability) ai diversi stakeholder, dei programmi e dei risultati conseguiti, nonché della corretta utilizzazione dei processi e degli strumenti previsti dalla normativa. Alcuni autori hanno anche sottolineato il fatto che l’incapacità della contabilità pubblica tradizionale di fornire una rappresentazione della situazione economica e patrimoniale di un ente pubblico rende molto complicata la misurazione della c.d. “equità intergenerazionale”, nel senso che tale incapacità impedisce di fatto di determinare “se e in che misura ogni generazione stia utilizzando solo le risorse da essa prodotte, o viva al di sopra dei propri mezzi. In mancanza di tale misura, e di sanzioni per comportamenti del secondo tipo, questo secondo atteggiamento è senz’altro favorito” (Caperchione, Steccolini, 2000: p. 120). I limiti della contabilità finanziaria tradizionale che accomunano i sistemi contabili pubblici a livello internazionale (Caperchione, 1999: pp. 252-261; Borgonovi, 2000: pp. 252-261; Farneti, 2000: p. 236; D’Aries, 1997) sono costituiti dall’incapacità a fornire informazioni attendibili sull’impatto di medio-lungo periodo, dalla scarsa leggibilità dei bilanci, dalla difficoltà di valutare l’equità 295 Azienda Pubblica 2.2010 L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach Esperienze innovative intergenerazionale e dalla scarsa utilità ai fini decisionali delle informazioni generate dal sistema contabile. Taluni studiosi (Farneti, 2000; Christiaens, Vanhee, 2002; Monsen, 2002) hanno condiviso la decisione effettuata dal legislatore italiano di aver mantenuto la contabilità finanziaria accanto a quella economica, giudicando tale scelta un efficace compromesso, in grado di assicurare i benefici di entrambi i sistemi di rilevazione e ribadendo la maggior coerenza di tale contabilità con le caratteristiche tipiche delle aziende pubbliche (Grandis 2006; Monsen, 2002: p. 39-72; Monsen, Näsi, 1998, 1999, 2000). Altri studiosi, invece, hanno giudicato un compromesso insoddisfacente e inefficace optare per la convivenza della contabilità economica accanto a quella finanziaria, per i seguenti motivi: - “avendo di fronte due contabilità che hanno orientamenti diversi, siamo di fronte, oltre che ad una forte ambiguità, anche ad una profonda contraddizione del sistema, perché da una parte pretendiamo dagli amministratori che decidano ed agiscano secondo una logica finanziaria, dall’altra prevediamo che gli stakeholder, e cioè i vari pubblici interessati al funzionamento dell’ente, dai cittadini ai loro rappresentanti, giudichino l’operato anche secondo logica economica. Ora è chiaro che un sistema più è contraddittorio e meno risulta efficace. L’alternativa, quindi, razionalmente, dovrebbe consistere nella scelta di un sistema “puro”, e quindi o esclusivamente finanziario o rigorosamente economico (Pozzoli, 2005a: p. 59)”; - la scelta compiuta dal legislatore italiano di prevedere la coesistenza di due contabilità diverse, affiancando alla contabilità finanziaria (e non sostituendola) una contabilità economico-patrimoniale ha indotto a mantenere in ambito pubblico un sistema di bilancio molto diverso da quello previsto in ambito internazionale dagli IPSAS. I documenti di bilancio prescritti dai principi contabili internazionali in ambito pubblico, infatti, prescindono dalla gestione autorizzatoria e considerano valori finanziari ed economici prodotti dalle operazioni gestionali, rilevandoli con il metodo della partita doppia. Fino ad oggi, in Italia, a tali documenti non è stata riservata la dovuta attenzione, anzi sono stati posti su un piano secondario rispetto ai documenti relativi alla programmazione, portando ad una generale indifferenza nei confronti della veridicità dei documenti prodotti e all’irrilevanza del rendiconto come fatto gestionale; (17) - la scelta di mantenere la contabilità finanziaria e il bilancio finanziario come documento obbligatorio ai fini della verifica del rispetto 17 Sull’argomento può essere particolarmente interessante la lettura del testo (Pizzo, 2003), che evidenzia i risultati ottenuti da una ricerca condotta su un campione statistico significativo di Comuni della Campania per sondare il loro grado di “permeabilità” alle novità introdotte dalla riforma. Azienda Pubblica 2.2010 296 Esperienze innovative L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach del carattere autorizzatorio ha indotto i politici e i dirigenti pubblici a focalizzare l’attenzione solo sull’aspetto finanziario, relegando ad un piano secondario tutte quelle informazioni di carattere economico. L’introduzione dell’obbligo di redigere il conto economico e il conto del patrimonio sembra aver provocato un aggravio di adempimenti amministrativi, anziché comportare effetti benefici sui processi decisionali degli stakeholder degli enti (Anessi Pessina et al., 2008). Lo Stato tende a far riferimento esclusivamente ai documenti e ai valori tratti dalla contabilità finanziaria nel valutare l’equilibrio economico-finanziario degli enti locali (si pensi, ad esempio, ai parametri di deficitarietà strutturale). Tale situazione contribuisce a condizionare significativamente l’operato degli amministratori pubblici locali che concentrano la loro attenzione sui dati provenienti dalla contabilità finanziaria, finendo per sminuire e redigere con superficialità i documenti di contabilità economica, a scapito dell’attendibilità dei dati in essi contenuti (Anessi, Steccolini, 2007: pp. 211-212). In merito alla scarsa attendibilità dell’informativa economico-patrimoniale come conseguenza della mancata tenuta delle scritture in contabilità generale, risulta doveroso evidenziare come la scelta compiuta dal legislatore italiano di consentire ai vari enti di scegliere il sistema contabile con cui rilevare gli aspetti economici, se da un lato ha permesso agli enti locali di adattare il proprio sistema contabile alle proprie peculiarità e caratteristiche, dall’altro ha però indotto molti operatori in ambito pubblico, anche di enti di dimensioni medio-alte, a “sottovalutare” la contabilità economica e conseguentemente i benefici da essa scaturenti. Molti enti pubblici si sono infatti limitati ad adottare un sistema “minimale”, accontentandosi di disporre di dati economici approssimati, (18) nella convinzione che la redazione del conto economico sia solo un adempimento formale, senza alcuna utilità in termini di controllo dell’attività amministrativa. Alla luce di tali premesse, dalle quali scaturisce la necessità di abbandonare la contabilità finanziaria, appare interessante mettere in evidenza alcune proposte di revisione dell’impianto contabile delle amministrazioni pubbliche locali, avendo riguardo dei punti di forza e debolezza degli IPSAS, di seguito esposti e schematicamente riportati nella tabella 5. 18 La derivazione extra contabile dei dati da inserire nel conto economico e nel conto del patrimonio può portare ad ottenere dati poco affidabili e attendibili (Anessi Pessina, Steccolini, 2001, 2007). 297 Azienda Pubblica 2.2010 L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach Esperienze innovative Tabella 5 – Vantaggi e limiti informativi attribuiti agli IPSAS Vantaggi Limiti Gli IPSAS, che ricalcano i principi contabili internazionali previsti per il settore privato, assumono quale stakeholder privilegiato il finanziatore, in quanto rappresenta il soggetto che fornisce all’azienda il capitale di rischio, fornendo informazioni necessarie per prendere decisioni di tipo economico Privilegiare il finanziatore quale top stakeholder appare in contrasto con il fatto che il vero soggetto economico di un ente pubblico, ossia il principale portatore di interessi di un ente locale, è il cittadino. Ne deriva la necessità di elaborare un nuovo Conceptual Framework rispetto a quello previsto per le imprese in ambito privato Il carattere autorizzatorio del bilancio preventivo potrebbe essere assicurato: - o imponendo la redazione di un preventivo di cassa, considerato che l’IPSAS 2 prevede per il rendiconto finanziario l’esposizione dei flussi di cassa, non di competenza finanziaria; - oppure prevedendo la redazione di budget economici Fare riferimento a prospetti che si limitano a considerare esclusivamente la gestione di cassa o quella economica potrebbe comportare per gli amministratori comunali l’implementazione di politiche e atteggiamenti di fatto poco rispettosi del vincolo autorizzatorio Gli IPSAS consentono a ogni ente di presentare un bilancio in base alle proprie esigenze e peculiarità. Ciò rappresenta il risultato della ricerca di un compromesso tra l’obiettivo di armonizzazione e la necessità di rispettare le peculiarità proprie di ogni realtà aziendale Tale libertà può essere vista come un ostacolo al processo di armonizzazione delle regole contabili e di comparabilità tra gli enti, che possono valutare alcuni elementi patrimoniali utilizzando criteri nettamente diversi tra loro, che producono risultati differenti e non sempre confrontabili La possibilità riconosciuta dagli IPSAS di poter valutare alcuni elementi patrimoniali adeguando il loro valore di iscrizione al fair value permette di poter fare riferimento a dati correnti, utili per prendere decisioni finanziarie L’applicazione del fair value necessita a volte di informazioni difficilmente reperibili e potrebbe conferire ai valori di bilancio una certa volatilità, dovuta all’incertezza che può caratterizzare la loro determinazione L’adozione di metodi necessari per determinare il fair value può richiedere il sostenimento di notevoli costi (es. costi delle perizie necessarie, costi dei consulenti incaricati di determinare il valore attuale dei flussi finanziari futuri previsti sulla base di stime attendibili) In primo luogo, sarebbe auspicabile sviluppare un Conceptual Framework autonomo rispetto a quello previsto per le imprese in ambito privato, che tenga conto delle peculiarità e caratteristiche tipiche del settore pubblico. A sostegno della necessità di adottare un corpus di principi contabili coerente con le specificità degli enti locali, alcuni autori (Anessi Pessina et al., 2008: p. 13) hanno evidenziato come i principi contabili rivolti alle imprese mirino a privilegiare le informazioni necessarie per prendere decisioni di tipo economico da parte dei destinatari (principio della decision usefulness). Tuttavia tale esigenza, in ambito pubblico, deve essere contemperata con la necessità di “render conto” (principio di accountability) delle molteplici dimensioni di responsabilità del proprio agire nei confronti dei vari stakeholders, portando ad implicazioni diverse sulle caratteristiche dell’informativa di bilancio (Steccolini, 2004: pp. 62-64). È necessario pertanto un sistema contabile che non miri a privilegiare le esigenze informative dell’investitore o finanziatore, bensì quelle dei vari stakeholder (in particolare, dei Azienda Pubblica 2.2010 298 Esperienze innovative L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach clienti/cittadini, che devono poter monitorare e valutare l’operato della dirigenza pubblica, e degli amministratori pubblici, che necessitano di informazioni utili nell’ambito del processo di programmazione e controllo delle attività dell’ente). Recentemente, nell’incontro tenutosi a Tokyo nel marzo 2006, l’IPSASB ha previsto la necessità di procedere ad elaborare un proprio Conceptual Framework, (19) contenente le finalità ed i postulati per le aziende pubbliche, mutando l’orientamento assunto inizialmente di adottare il framework previsto in ambito privato. Tale esigenza è tanto più sentita a seguito della decisione dello IASB e del FASB (Financial Accounting Standards Board) di procedere a revisionare il framework previsto in ambito privato per le imprese, introducendo contenuti che, a parare dell’IPSASB, saranno difficilmente riferibili al contesto pubblico. Nello specifico, il progetto dell’IPSASB di revisionare il framework, avvalendosi della collaborazione dei diversi National Standard Setters (NSS), al fine di tenere in considerazione anche le esperienze nazionali dei paesi che partecipano al progetto, dovrebbe concludersi nel 2012. In linea generale, l’IPSASB mira a sviluppare un framework articolato in due parti distinte: - una prima parte, definita “accrual framework”, contenente disposizioni che regolamentano la redazione del bilancio fondato su un’impostazione full accrual. In tal caso, il progetto deve tener conto del framework dello IASB e degli IAS/IFRS laddove sussistono affinità tra settore pubblico e privato mentre, in caso contrario, deve prevedere delle integrazioni con specifici contenuti riguardanti esclusivamente il settore pubblico; - una seconda parte, definita “cash framework”, contenente disposizioni inerenti la contabilità finanziaria. Tale progetto pare presentare i seguenti vantaggi: - costituisce un ausilio per i singoli standard setter nazionali nell’applicazione di principi solo accrual basis o solo cash basis; - l’emanazione di principi contabili rivolti anche ai Paesi che basano ancora il proprio sistema di contabilità pubblica su quella finanziaria pare essere una conseguenza della volontà dell’IFAC di poter emettere dei principi che siano applicabili al maggior numero di Paesi possibili. Tuttavia, tale progetto pare non immune da punti di debolezza. Infatti, alcuni studiosi (Pozzoli, 2006) hanno evidenziato come la volontà di adottare principi basati sulla tenuta della contabilità finanziaria sembra essere rivolta ai Paesi in via di sviluppo, non a quelli ad economia avanzata, a cui viene raccomandata la tenuta di una contabilità economico-patrimoniale. Gli stessi sottolineano come l’IPSASB debba rappresentare un punto di riferimento 19 “At this meeting (March 2006) the IPSASB would discuss its strategy for the development of its own conceptual framework project”, IPSASB Tokyo, March 2006. 299 Azienda Pubblica 2.2010 L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach Esperienze innovative internazionale, una sorta di “ottimo contabile”, attraverso l’individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni aziendali “migliori”, lasciando ad ogni Paese aderente la facoltà di adeguarsi o meno, sulla base delle proprie caratteristiche. Per tale ragione ritengono non opportuno rincorrere i Paesi in via di sviluppo che basano il loro sistema di contabilità pubblica ancora su un’ottica finanziaria, mediando con i principi da questi utilizzati, al solo scopo di ampliare la sfera di applicazione dei principi contabili internazionali. Il problema in merito all’emanazione del nuovo framework risulta essere costituito dal fatto che lo sviluppo di un autonomo quadro di riferimento in ambito pubblico sta avvenendo successivamente all’emanazione di più di venti IPSAS, ispirati agli Ias/Ifrs, e ciò potrebbe comportare come pericolo lo sviluppo di un framework nuovamente “ancorato” a logiche e principi mutuati dal settore privato, oppure di un framework autonomo ma in contrasto con alcuni IPSAS vigenti (richiedendo, in tale ipotesi, la revisione di diversi principi). Le tematiche che saranno trattate nei due prossimi anni riguardano il Financial statements under the accrual basis of accounting e il Financial reporting. Alcuni autori (Carlin, 2003, Barton, 2002) hanno sottolineato la necessità di stabilire principi e norme per il settore pubblico slegate da quelle utilizzate in ambito privato. Pertanto, tale quadro dovrà, a parere dello scrivente: a) in primo luogo contenere informazioni anche sui budget e non solo sui documenti redatti in sede di rendicontazione, alla luce dell’importanza della funzione autorizzatoria che caratterizza il settore pubblico; b) in secondo luogo dare ampio spazio nel Financial reporting alle informazioni di natura extra contabile, ai prospetti, alle relazioni e alle comunicazioni di natura qualitativa e descrittiva, volte ad integrare i dati contabili presenti nel Financial statement e a fornire informazioni sul grado di efficacia raggiunto dall’ente pubblico attraverso l’espletamento della propria attività. In secondo luogo, in relazione alla documentazione contabile da redigere, si è sottolineato come i prospetti contabili tradizionalmente utilizzati in ambito pubblico, propri della contabilità finanziaria, risultino scarsamente comprensibili e, conseguentemente, utili nel fornire informazioni sulle performance conseguite dall’ente (Farneti, Pozzoli, 2005; Mussari, 2003; Pozzoli, 2004). Tuttavia, la scelta compiuta dal legislatore italiano di prevedere la coesistenza della contabilità finanziaria accanto a quella economico-patrimoniale ha indotto a mantenere in ambito pubblico un sistema di bilancio molto diverso da quello di matrice privatistica, portando ad una generale indifferenza nei confronti della veridicità dei documenti prodotti e all’irrilevanza del rendiconto come fatto gestionale. Azienda Pubblica 2.2010 300 Esperienze innovative L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach Al fine di superare tale limite sarebbe auspicabile adottare un sistema di bilancio (20) che preveda: • un impianto di previsione costituito dai seguenti documenti: a) un piano strategico, da revisionare annualmente, contenente gli obiettivi ed i programmi principali che l’ente si prefigge di perseguire nel medio periodo e le azioni strategiche da implementare per il conseguimento di tali obiettivi; b) uno stato patrimoniale ed un conto economico preventivi, annuali e pluriennali. Al fine di assicurare la funzione autorizzatoria in un sistema di contabilità economico-patrimoniale si potrebbe prevedere l’obbligo di redigere un conto economico preventivo in situazione di pareggio o utile, ponendo dei vincoli sulla destinazione del possibile risultato economico positivo; (21) oppure, l’obbligo di coprire in un lasso periodale prestabilito un’eventuale perdita economica conseguita, sottoponendo al consiglio un adeguato piano di rientro (Anessi Pessina, Steccolini, 2007, p. 213; Anessi Pessina, 2005: p. 572). Tale funzione potrebbe essere assicurata anche imponendo la redazione di un sistema di budget degli acquisti (dettagliando ulteriormente le voci del Conto economico preventivo), degli investimenti e dei finanziamenti aventi carattere autorizzatorio; c) un bilancio finanziario, annuale e pluriennale: tale documento potrebbe essere redatto in termini di flussi di cassa, al fine di renderlo confrontabile con i dati contenuti nel rendiconto finanziario, per il quale l’IPSAS 2 prescrive l’evidenziazione dei flussi di cassa conseguiti. Anche tale documento potrebbe assolvere finalità autorizzatorie, ponendo vincoli su determinate voci di flussi di cassa; d) una relazione previsionale e programmatica, che illustri le caratteristiche generali dell’attività amministrativa programmata dall’ente, mettendo in evidenza le caratteristiche generali della popolazione, del territorio e dell’economica e individuando gli obiettivi da raggiungere, in termini di bilancio, efficacia, efficienza ed economicità dei servizi; e) una relazione redatta dall’organo esecutivo, che evidenzi le modalità di formazione delle previsioni ed il loro collegamento con il piano strategico; 20 Per un maggior approfondimento, si veda: Anessi Pessina et al., 2008. 21 L’Ipsas 1 prevede per gli enti la possibilità di scegliere una classificazione dei costi per natura oppure per destinazione. Alcuni autori (Anessi Pessina et al., 2008, p. 23) hanno ritenuto ammissibile attribuire finalità autorizzatoria ad entrambe le due tipologie di classificazioni “dettagliando la prima solo rispetto ad alcune classi di costo (es. trasferimenti passivi) e mantenendo la seconda molto aggregata e comune a tutti gli enti, in modo sia da limitare il ricorso a congetture, sia da consentire confronti spazio-temporali e permettere il consolidamento dei conti pubblici”. 301 Azienda Pubblica 2.2010 L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach Esperienze innovative • un rendiconto che, parallelamente a quanto previsto in sede di previsione, comprenda: a) stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario. La struttura di tali documenti deve essere la medesima di quella prevista per i prospetti preventivi, al fine di garantire il confronto dei dati contenuti. Nello specifico, si potrebbe far riferimento a quella prevista dagli IPSAS 1 e 2, salvo alcuni adattamenti. Inoltre, si è sottolineata l’ampia liberta conferita a ciascun ente di presentare un bilancio in base alle proprie esigenze e peculiarità, attribuendo allo stesso il potere discrezionale di scegliere la struttura e l’ordine di esposizione delle voci contabili più consono. Tuttavia, poiché i principi contabili internazionali in ambito pubblico sono stati recepiti anche e soprattutto per promuovere la comparazione con altri enti aventi caratteristiche simili a livello nazionale ed internazionale, tutta questa libertà potrebbe essere vista come un ostacolo al processo di armonizzazione delle regole contabili e di confrontabilità tra gli enti. A tale osservazione si potrebbe obiettare evidenziando che la maggiore autonomia conferita agli enti dagli IPSAS rappresenta il risultato della ricerca di un compromesso tra l’obiettivo di armonizzazione (22) e la necessità di rispettare le peculiarità proprie di ogni realtà aziendale; b) relazione sulla gestione, contenente informazioni di natura extra contabile, prospetti, relazioni e indicatori, di natura anche qualitativa, volti a fornire informazioni sul grado di realizzazione del piano strategico e sul livello di efficacia raggiunto dall’ente pubblico attraverso l’espletamento della propria attività; c) nota integrativa, contenente informazioni esplicative ed aggiuntive rispetto a quelle che è possibile trarre dai documenti di bilancio; d) prospetto delle variazioni di patrimonio netto e della destinazione del risultato economico. Infine, in merito ai criteri di valutazione di alcune poste di bilancio, è doveroso sottolineare come l’ampia liberta conferita a ciascun ente di scegliere i criteri di valutazione di alcuni elementi patrimoniali possa essere percepita come un freno al processo di armonizzazione delle regole contabili e di comparabilità tra gli enti, potendo valutare alcuni elementi di patrimonio utilizzando criteri nettamente diversi tra loro, che producono risultati differenti e non sempre confrontabili. A tale osservazione si potrebbe obiettare evidenziando che, nel caso di valutazione dei cespiti strumentali, chi utilizza il criterio del cost model deve tuttavia indicare in nota integrativa il fair value di tali beni e, pertanto, la comparabilità verrebbe assicurata 22 Obiettivo di armonizzazione che, per alcuni studiosi (Pozzoli, 2005a: pp. 64-66) deve limitarsi a riguardare l’informativa esterna e non i processi contabili e di gestione dell’ente. Quest’ultimo deve, infatti, essere libero di scegliere la contabilità ed i modelli di gestione che ritiene maggiormente idonei in base alle sue caratteristiche e al proprio stile di management. Azienda Pubblica 2.2010 302 Esperienze innovative L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach dalla possibilità di ricavare tali informazioni nelle note esplicative. La possibilità offerta dai principi contabili internazionali di procedere a valutare alcuni elementi patrimoniali (quali i beni strumentali, gli investimenti immobiliari, gli strumenti finanziari), adeguando il loro valore di iscrizione al fair value, (23) permette di poter fare riferimento a dati correnti, utili per prendere decisioni finanziarie: l’applicazione del criterio del fair value implica infatti la valutazione di un reddito potenziale piuttosto che una configurazione di reddito prodotto. Tuttavia, l’applicazione del fair value necessita a volte di informazioni difficilmente reperibili e potrebbe conferire ai valori di bilancio una certa “volatilità”, dovuta all’incertezza che può caratterizzare la loro determinazione: infatti, la misurazione del fair value può essere effettuata, nel caso in cui manchino i prezzi correnti presenti in un mercato attivo per immobili in condizioni e localizzazione simili, facendo riferimento a metodi basati sull’attualizzazione dei flussi finanziari futuri previsti sulla base di stime attendibili (IPSAS 16, par. 48). L’adozione di tali metodi potrebbe inoltre incontrare molteplici resistenze, dovute soprattutto ai notevoli costi che comporterebbe per un ente locale, quali, ad esempio, i costi delle perizie necessarie per valutare il fair value dei beni ed i costi dei consulenti incaricati di determinare il valore attuale dei flussi finanziari futuri previsti sulla base di stime attendibili. Tale impostazione è dovuta al fatto che gli IPSAS, che ricalcano in buona sostanza quelli previsti per il settore privato, tendono a privilegiare un’informazione rivolta all’investitore, quale stakeholder privilegiato, che, per prendere decisioni economiche, deve far riferimento più al fair value dell’azienda e alle sue capacità reddituali potenziali che non al costo storico della stessa e al reddito da essa prodotto in passato. Al riguardo nasce spontaneo chiedersi, in primo luogo, se risulta corretto adottare un sistema contabile che tende a privilegiare le esigenze informative dell’investitore o finanziatore, tenuto conto che il New Public Management è caratterizzato dall’adozione di una cultura orientata prioritariamente alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini (applicazione della customer satisfaction), visti come i “clienti” dell’azienda pubblica; in secondo luogo, se in aziende quali gli enti pubblici, dove molte entrate provengono dall’imposizione tributaria e dall’ottenimento di trasferimenti da parte di altri enti, sia corretto ed opportuno considerare un impianto contabile e un sistema di valutazione “pensato” per il settore privato (Borgonovi, 2004). Fare riferimento al criterio del fair value può comportare i seguenti svantaggi: • elevata volatilità delle poste patrimoniali e del risultato di periodo; • maggiori costi di implementazione, dovuti al fatto che il sistema contabile al fair value risulta più complesso rispetto a quello del costo; • elevata soggettività, dovuta al fatto che il criterio del fair value implica, ai fini della sua concreta determinazione, l’assunzione di maggiori ipotesi, i cui valori potrebbero rivelarsi di difficile verificabilità. 23 In merito all’utilità e convenienza di applicare il criterio del fair value anziché quello del costo storico ed al dibattito in ambito dottrinale che ne è scaturito, si veda: Pizzo, 2000. 303 Azienda Pubblica 2.2010 L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach Esperienze innovative Infine, in merito alla valutazione di alcuni beni, quali i beni di elevato valore culturale, ambientale e storico e di un’ampia gamma di infrastrutture, sussiste un’ampia letteratura sui problemi e le difficoltà connesse ad una loro valutazione (si fa rinvio alla letteratura presente in Anessi Pessina et al., 2008: p. 13). Ne deriva la necessità di inserire principi contabili che tengano conto delle peculiarità del settore pubblico e non ancorati alla realtà delle imprese. 5. Conclusioni Alla luce di quanto evidenziato in merito alla possibilità di attribuire la funzione autorizzatoria a documenti preventivi a base economica e alla bassa attendibilità assunta attualmente dall’informativa economico-patrimoniale, a causa del mantenimento della contabilità finanziaria e della derivazione extra contabile dei dati da inserire nel conto economico e nel conto del patrimonio, si ritiene auspicabile adottare una contabilità economicopatrimoniale sia in sede previsionale che di rendicontazione, ed eliminare quella finanziaria. In merito al sistema di bilancio, in estrema sintesi, si potrebbe prospettare un impianto contabile così costituito: • un impianto di previsione che preveda: piano strategico, stato patrimoniale, conto economico e bilancio finanziario annuali e pluriennali, oltre ad una relazione previsionale e programmatica e ad una relazione sulla gestione; • un rendiconto che, parallelamente a quanto previsto in sede di previsione, comprenda: stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, relazione sulla gestione, nota integrativa e prospetto delle variazioni di patrimonio netto e della destinazione del risultato economico. Si tratta pertanto di prevedere come obbligatoria anche in sede previsionale la redazione di prospetti di stato patrimoniale, conto economico e bilancio finanziario uniformi a quelli utilizzati in sede di rendicontazione, al fine di consentire di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati in fase preventiva, di attuazione e realizzazione dei programmi, il rispetto degli equilibri economici e finanziari ed i risultati socialmente rilevanti conseguiti. Inoltre, poiché la comprensione di risultati di tipo sociale presuppone la conoscenza di informazioni qualitative e quantitative non contenute nei prospetti che costituiscono il rendiconto, riveste un ruolo fondamentale la relazione al rendiconto della gestione, che deve essere in grado di delineare il grado di benessere sociale raggiunto (punti 32 e 33 dei principi contabili previsti dall’Osservatorio). In Nota integrativa o nella relazione sulla gestione sarebbe auspicabile inserire informazioni obbligatorie o volontarie che vadano a completare quelle contenute nel Financial Statement, con particolare riguardo alle peculiarità del settore pubblico. Si Azienda Pubblica 2.2010 304 Esperienze innovative L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach pensi, ad esempio, all’informativa relativa al giudizio sulla qualità dei servizi erogati, al grado di soddisfazione dell’utenza e alla sostenibilità fiscale dei programmi di governo (Christiaens, Rommel, 2008). Si pensi, inoltre, all’utilità che può avere prevedere l’indicazione nella relazione sulla gestione o in nota integrativa di indicatori di qualità, al fine di misurare il grado di “customer satisfaction” raggiunto (Giusepponi, 1993: p. 193; Bellandi, 1996; Mazzara, 2000: pp. 459-468) Ad avvalorare tale affermazione contribuisce la resistenza culturale mostrata nei confronti dell’introduzione di nuove norme contabili ed il ritardo e la lentezza con cui tende a diffondersi la cultura della valutazione dei risultati dell’attività svolta in ambito pubblico (Rebora, 1999: p. 19; Bianchi, 2004: pp. 173-176; Bergamin Barbato, 1997: p. 491), dovendo spesso scontrarsi, come evidenziato da alcuni studiosi (Naschold, 1996: p. 69; Larbi, 1999: p. 20; Pizzo, 2003; Anselmi, 2003: p. 56), con forti resistenze culturali e tensioni all’interno della struttura organizzativa dell’azienda pubblica. Per tale ragione, affinché la diffusione della cultura del merito e della valutazione e, conseguentemente, l’introduzione di un “accrual accounting and budgeting” possano rivelarsi veramente utili in ambito pubblico, è necessario che tali principi vengano accettati dall’intera struttura organizzativa pubblica, anziché limitarsi ad una loro meccanicistica e passiva adozione, obbligando gli enti ad abbandonare la contabilità finanziaria e ad adottare strumenti contabili più costosi e complessi, rispetto al contenuto minimale, ma anche più efficaci. Ci si potrebbe chiedere se il sistema minimale possa continuare ad essere ancora utilizzato negli enti di piccole dimensioni, (24) nei quali, secondo alcuni studiosi, “non si giustifica di certo una sistematica attività di controllo mensile o trimestrale (Bellesia, 2001: p. 16)”, obbligando invece gli enti di maggiori dimensioni ad adottare un sistema contabile più complesso che consenta l’acquisizione di dati economici in corso d’anno. Tuttavia, tale soluzione porterebbe a una frammentazione dei sistemi di contabilità e di budgeting esistenti all’interno del territorio italiano, comportando, conseguentemente, la disponibilità di informazioni economiche scarsamente comparabili, oltre alla necessità di far riferimento continuamente alla contabilità finanziaria tradizionale anche a livello di governo centrale, e non solo in certe unità organizzative. Concludendo, si può sostenere che lo scenario futuro auspicabile pare essere orientato ad un abbandono della contabilità finanziaria, a favore di un sistema di “accrual accounting e budgeting”, nonostante ciò possa richiedere tempo, considerate le resistenze culturali attualmente esistenti. Inoltre, risulta fondamentale che l’introduzione di principi contabili internazionali avvenga con razionalità sulla base delle caratteristiche e peculiarità 24 I Comuni italiani sono per la maggior parte di piccole dimensioni. Infatti, dai dati demografici (Maurini, 2005) emerge come in Italia si vada da un estremo di 828 Comuni con una popolazione inferiore a 500 abitanti, dall’altro estremo di 6 Comuni con una popolazione superiore a 500mila abitanti. 305 Azienda Pubblica 2.2010 L’applicazione degli IPSAS agli enti locali nell’ambito del New Public Management Approach Esperienze innovative specifiche dell’ambiente a cui sono destinati; (25) pertanto tali principi dovrebbero tenere in maggiore considerazione le specificità pubbliche e consentire di introdurre un sistema contabile realmente capace di contribuire al miglioramento della gestione sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità, valutando con attenzione i benefici ed i costi derivanti dalla sua adozione. Riferimenti bibliografici Alvino F. (2005), “Il sistema contabile delle pubbliche amministrazioni: l’esperienza francese”, in G. Farneti, S. Pozzoli (a cura di), Principi e sistemi contabili negli enti locali. 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