regolamento erogazione contributi - servizi sociali
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regolamento erogazione contributi - servizi sociali
CITTA’ DI BORDIGHERA Provincia di Imperia REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 1 del 11 gennaio 2012 INDICE: Titolo I: Azioni di prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio socio- economico attraverso la concessione di benefici economici- Ambito Territoriale Sociale n.4 Art. 1: Finalità degli interventi Art. 2: I presupposti dello stato di bisogno e della residenza Art. 3: Accertamento dello stato di bisogno economico Art. 4: Modalità dell’indagine sociale sullo stato di bisogno Art. 5: Obblighi di assistenza dei congiunti Ar. 6: Assistenza economica Titolo II: Misure di sostegno alla famiglia e per l’inclusione sociale Art. 7: Interventi di sostegno ai singoli e alle famiglie Art. 8: Esenzioni dal pagamento della retta di refezione scolastica e di frequenza al Centro estivo comunale Art. 9: Esonero dal pagamento della Tarsu Art.10: Integrazione rette per ospitalità di anziani non o parzialmente autosufficienti, disabili gravi, soggetti adulti in difficoltà Art.11: Inserimento di minori in comunità educativo- assistenziali Art.12: Altri interventi economici Titolo III: Norme comuni e finali Art. 13: Modalità di accesso e presentazione della domanda Titolo I - AZIONI DI PREVENZIONE E RIMOZIONE DELLE CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO ATTRAVERSO LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICIAMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.4 ART. 1– FINALITA’ DEGLI INTERVENTI I benefici economici devono tendere per quanto possibile, nei limiti delle disponibilità finanziarie alla tutela fisica, psichica e della dignità della persona umana e della sua famiglia, prevenendo e rimuovendo le situazioni di bisogno o disagio sociale. I benefici economici si suddividono in: - benefici economici diretti (consistenti in elargizioni pecuniarie all’interessato, distinguibili in contributi economici ordinari, straordinari e di pronto intervento); - benefici economici indiretti (quali esenzioni dal pagamento della refezione scolastica, l’integrazione delle rette di ricovero, esenzioni dal pagamento della TARSU, esenzioni dal pagamento della retta del centro estivo comunale), I contributi sono concessi ed erogati dal Comune capofila a seguito di apposita istruttoria, per il superamento o il contenimento dello stato di bisogno. ART. 2 – I PRESUPPOSTI DELLO STATO DI BISOGNO E DELLA RESIDENZA Le prestazioni sociali previste nel presente regolamento possono essere disposte solo se l’interessato versa in una condizione di difficoltà riconducibile allo stato di bisogno accertata dai servizi sociali comunali a seguito di apposita istruttoria. Per l’erogazione dei contributi economici ordinari e straordinari è altresì necessaria la residenza della persona interessata in un comune dell’Ambito Territoriale Sociale n. 4 (comprensivo dei Comuni di Bordighera in qualità di capofila, Vallebona e Seborga). ART. 3 – ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO ECONOMICO La valutazione dello stato di bisogno economico dell’interessato deve prendere in considerazione anche la situazione economica del relativo nucleo familiare o dei conviventi del medesimo, salvo diverse disposizioni di legge. La verifica sulla situazione economica dell’interessato deve comunque prendere in considerazione la certificazione reddituale ( modello ISEE), ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. N.130/2000. Qualora subentrasse in materia una nuova disciplina legislativa, la stessa si intende automaticamente recepita nel presente regolamento. Per avere accesso alle prestazioni assistenziali, l’ISEE del nucleo familiare non dovrà essere di importo superiore al valore della pensione minima INPS relativa all’anno di presentazione dell’ISEE stesso. Un valore inferiore non è tuttavia condizione sufficiente per l’accesso ai servizi di prima necessità, né per ottenere gratuità o esenzioni, qualora siano accertate ulteriori significative entrate finanziarie o situazioni o fatti indicativi di un tenore di vita dell’interessato (o di componenti del nucleo familiare, o di conviventi) incompatibili con la situazione di disagio emergente dall’ISEE. Si può prescindere dai limiti Isee sopra individuati qualora si presentino nuove e sopravvenute condizioni di disagio derivanti da: - stato di disoccupazione certificato del competente Centro per l’Impiego tale da compromettere gravemente la situazione socio economica dell’interessato; - variazione del nucleo familiare certificato da atti anagrafici o giudiziali quali decesso di uno o più componenti del nucleo familiare, separazione, nascite etc..; - stato di salute gravemente compromesso certificato da dichiarazione rilasciata dalla struttura sanitaria competente; - situazioni familiari gravemente compromesse e caratterizzate dalla presenza di minori . Per l’erogazione di benefici economici ritenuti idonei a fronteggiare le situazioni di disagio è necessaria una relazione preventiva del responsabile dei servizi sociali comunali che attesti la sussistenza del predetto stato di bisogno. Sono fatti salvi i contributi economici di pronto intervento immediatamente erogabili dall’assistente sociale e di cui verrà presentata giustificata rendicontazione. Eventuali deroghe al presente regolamento dovranno essere autorizzate dalla Giunta Comunale e in caso di debito fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale. ART. 4– MODALITA’ DELL’INDAGINE SOCIALE SULLO STATO DI BISOGNO L’indagine sociale, tesa all’accertamento dello stato di bisogno economico o meno, quale fondamentale fase istruttoria, è di esclusiva competenza degli assistenti sociali comunali ed è svolta nel rispetto della riservatezza e con metodologie e strumenti propri della professione (visite domiciliari, colloqui, cartella sociale ecc.) nonché tramite la raccolta di informazioni e documentazione sulla condizione dell’interessato. ART. 5 – OBBLIGHI DI ASSISTENZA DEI CONGIUNTI Il Comune di Bordighera in qualità di Comune capofila di ATS n.4, nel rispetto di quanto sancito dalla legge relativamente agli obblighi a carico di congiunti, assumerà ogni iniziativa atta a favorire l’intervento dei familiari nei confronti di colui che necessita di assistenza. Nel caso in cui i parenti rifiutino di ottemperare l’obbligo posto dalla legge, e questa condotta comprometta seriamente le condizioni di vita del loro familiare, l’assistenza verrà ugualmente erogata, in applicazione ai principi di sicurezza sociale, ma contestualmente verrà avviato il procedimento di recupero delle spese anticipate dal Comune per i soggetti tenuti agli alimenti ex art. 433 e segg. del codice civile. Nel caso di interventi urgenti la comunicazione ai familiari in relazione alle concrete circostanze, può essere anche successiva ed il recupero delle somme, per giustificati motivi, rateizzato in ragione delle condizioni economiche del soggetto obbligato. ART.6- ASSISTENZA ECONOMICA L’assistenza economica è una prestazione volta a rimuovere condizioni di particolare carenza di mezzi economici che porrebbero il richiedente, se non affrontate, in situazione di emarginazione. L’assistenza economica si suddivide in: a) - ordinaria, cioè continuativa nel medio/lungo periodo; b) - straordinaria, cioè temporanea “una tantum”, per fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili; c) - di “pronto intervento” d’urgenza, per fronteggiare situazioni che richiedono soluzione immediata. d) – interventi per casi particolari. Per l’individuazione dell’entità del contributo si terrà conto anche di altre eventuali prestazioni sociali erogate al richiedente nel corso dell’anno finanziario. a) - Assistenza economica ordinaria L’assistenza economica ordinaria viene erogata con carattere di continuità per la durata massima di mesi 6 (sei) eventualmente prorogabili fino ad un massimo di mesi 12, in ragione dello stato di bisogno. L’entità massima del contributo ordinario è fissata in € 200,00 mensili. Per casi in cui risulta necessario redigere un progetto individualizzato stante la complessità della situazione sanitaria e sociale, l’entità del contributo sarà rapportata alla specificità del progetto stesso e dei bisogni dell’individuo o del nucleo familiare e non potrà comunque superare l’entità massima di Euro 400,00 mensili. L’intervento di natura economica si intende realizzato anche attraverso l’erogazione di buoni alimentari da utilizzarsi presso gli esercizi commerciali convenzionati, e/o altri aiuti economici effettuati attraverso partner dell’Ente che provvederanno al pagamento di utenze, spese di tipo alloggiativo, alimentari, etc.. b) - Assistenza economica straordinaria (“una tantum”) L’assistenza economica straordinaria è l’insieme degli interventi occasionali di sostegno economico a favore di persone o famiglie, avente carattere di temporaneità ed eccezionalità. L’assistenza economica straordinaria viene erogata una tantum o a tempo determinato; è finalizzata al soddisfacimento di esigenze essenziali e viene assicurata a cittadini coinvolti in particolari eventi della vita ( disoccupazione o sottoccupazione, sfratti, lutti, malattie invalidanti o quant’altro, da cui derivano situazioni di bisogno assistenziale non completamente risolvibili con l’accesso ai servizi o alle risorse interne alla famiglia) per progetti specifici individuati dall’assistente sociale responsabile del procedimento. Tale tipologia di intervento riguarda esclusivamente il pagamento delle spese di prima necessità e di quelle strettamente connesse, come, ad esempio, il pagamento di deposito cauzionale per locazione abitativa e di prima mensilità in caso di sfratto. Il responsabile dei Servizi Sociali valuta la più opportuna modalità di erogazione del beneficio di cui trattasi e provvede conseguentemente. L’entità massima dell’intervento è fissata in € 600,00, elevabile ad € 1.800,00 da assegnare ai soli casi eccezionali valutati di “massima gravità”. c) - Casi particolari In particolari situazioni i contributi economici ordinari potranno essere erogati per un importo superiore a quelli previsti dalla lettera a) del presente articolo previo progetto assistenziale concordato con gli assistenti sociali, nei seguenti casi: 1) in presenza di inabili al lavoro, anche non pensionati, ma in possesso di una certificazione sanitaria rilasciata dall’ASL con invalidità al 100% e/o indennità di accompagnamento, che dimostri pertanto l’incapacità della persona a sostenere un’attività lavorativa anche in forma protetta (ad es. borsa lavoro), in mancanza di una rete familiare di supporto: in questi casi l’entità massima del contributo è fissato in Euro 750,00 mensili comprensivi delle spese di prima necessità e/o finanziamento di progetti individualizzati; 2) in presenza di minori affidati al Comune dal Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario. Nei casi in cui i minori siano collocati presso parenti tenuti per legge l’entità del contributo è fissata nella misura minima di euro 200,00 fino ad un massimo di euro 600,00 mensili ( anche a seconda del numero dei figli minori presenti in famiglia). Tale importo può essere eventualmente integrato tenuto conto dell’entità del canone d’affitto nei casi di nuclei familiari monoparentali, in presenza di inabilità al lavoro, di patologia sanitaria comprovata da apposita attestazione da parte dell’Asl o in stato di temporanea disoccupazione; Nei casi in cui i minori siano in collocamento etero- familiare l’entità del contributo è fissata nella misura minima di euro 200,00 sino ad un massimo di euro 400,00 a bambino. Solo ed esclusivamente in questo caso si può derogare dal limite ISEE fissato nel presente regolamento per l’accesso ai servizi e prestazioni e l’importo viene proposto dall’assistente sociale responsabile del procedimento in rapporto alla specificità del progetto di sostegno e tutela dei minori. Il contributo mensile può altresì essere integrato con ulteriore erogazione di denaro in relazione alle condizioni psico-fisiche del minore, a particolari esigenze terapeutiche, a specifici elementi di complessità del progetto a ristoro del 50% della spesa sostenuta “una tantum”. 3) in presenza di persone sottoposte a provvedimenti restrittivi dell’Autorità Giudiziaria, segnalati dal Ministero di Grazia e Giustizia con gravi e documentati impedimenti al lavoro. d) - Assistenza economica di “pronto intervento” d’urgenza Gli interventi straordinari d’urgenza sono assicurati a persone anche fuori dal vincolo di residenza, che si trovano a dover fronteggiare situazioni di bisogno tali da dover richiedere una soluzione immediata. La misura dell’intervento deve essere di modico valore, limitata a necessità contingenti concernenti l’acquisto di generi alimentari, biglietti ferroviari e un eventuale pernottamento. Titolo II - MISURE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E PER L’INCLUSIONE SOCIALE Art. 7 – INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AI SINGOLI E ALLE FAMIGLIE Nei casi di interventi di assistenza sociale prestati da cittadini in forma di servizi resi alla collettività, in attuazione di progetti proposti, formulati e monitorati dai Servizi Sociali, il Comune può erogare contribuzioni economiche. Tali interventi consistono essenzialmente in contratti di “BUON VICINATO”, provvedimenti di “AFFIDO FAMILIARE” ed “INSERIMENTI LAVORATIVI PROTETTI”, sempre predisposti nel rispetto della vigente normativa statale e regionale e dei regolamenti comunali in materia. • Il “Buon Vicinato” è una prestazione volta a sostenere cittadini e/o famiglie in condizioni di temporanea difficoltà attraverso forme diverse di collaborazione da parte di altri cittadini e/o famiglie disposte ad affiancare il/gli assistito/i nell’espletamento di normali attività quotidiane. La contribuzione economica, senza nessuna caratteristica di compenso per prestazione lavorativa, bensì da intendersi come ristoro “forfettario” per le spese sostenute dall’esecutore, viene erogata con carattere di continuità per l’intera durata del contratto/progetto, o comunque sino al raggiungimento degli obiettivi prefissati, laddove le condizioni di necessità cessassero anticipatamente. L’entità del contributo, fissata nella misura minima di € 200,00 sino ad un massimo di € 350,00 mensili, viene graduata sulla base di specifica valutazione dell’A.S. responsabile del procedimento, in funzione del tipo di prestazioni richieste e dell’impegno economico derivante dalle stesse. • L’ “Affido Familiare”, in forza di provvedimento sia dell’Autorità Giudiziaria che dell’Ente, è un servizio che il Comune e le famiglie affidatarie garantiscono alla collettività. Tale servizio, da intendersi come temporaneo, ha lo scopo di garantire adeguato sostegno ai minori, per il periodo necessario alle famiglie d’origine per superare difficoltà contingenti che ostano ad un corretto sviluppo dei rapporti interfamiliari. La contribuzione economica, senza nessuna caratteristica di compenso per prestazione lavorativa, consiste nell’erogazione agli affidatari, per l’intera durata dell’affido, di una somma di denaro mensile destinata a contribuire ad ogni necessità del minore. L’entità del contributo è fissata nella misura minima di euro 200,00 sino ad un massimo di euro 400,00 a bambino Il contributo mensile può altresì essere integrato con ulteriore erogazione di denaro in relazione alle condizioni psico-fisiche del minore, a particolari esigenze terapeutiche, a specifici elementi di complessità del progetto a ristoro del 50% della spesa sostenuta “una tantum”. • Borse lavoro e/o formazione in situazione e/o I.L.S.A. – inserimento lavorativo socioassistenziale. L’inserimento lavorativo protetto, destinato alle cosiddette “fasce deboli” (soggetti portatori di handicap L. 104/92, invalidi L. 68/99, minori e giovani a rischio, pazienti psichiatrici, soggetti che hanno avuto problemi di dipendenza, detenuti ed ex – detenuti) ed a persone con grave disagio economico per stato di disoccupazione, non si configura, in base alla vigente legislazione, come un rapporto di lavoro, ma come uno strumento educativo, formativo, riabilitativo e di socializzazione. - L’intervento, che fa parte di un processo più ampio di integrazione, è attivato attraverso un progetto individualizzato che coinvolge di norma più servizi (sociali e sanitari) ed è condiviso con la persona ed i suoi familiari. Il comune di residenza può riconoscere un piccolo contributo economico e provvede alla copertura della polizze INAIL e di Responsabilità civile. Servizi sanitari coinvolti: Servizio disabili Servizio tossicodipendenti Assistenza Psichiatrica. Le attività svolte dal borsista sono principalmente finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali (di ordine relazionale) e tecniche (inerenti le attività svolte). L’entità del contributo è fissata nella misura minima di € 100,00 sino ad un massimo di € 400,00 mensili. La durata ed il contributo economico della borsa lavoro, saranno valutati dall’operatore proponente il progetto, unitamente al responsabile del procedimento dell’ATS. La contribuzione economica viene erogata con carattere di continuità per l’intera durata del contratto/progetto. La durata dell’inserimento lavorativo protetto è stabilita dalle leggi regionali in materia. Il Comune attiverà a favore del borsista la posizione l’INAIL, nonché assicurazione R.C., per il periodo di inserimento lavorativo protetto. ART .8 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA RETTA DI SCOLASTICA E DI FREQUENZA DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE REFEZIONE Potranno essere esentati dal pagamento della mensa scolastica: a) i minori in carico ai servizi sociali in collaborazione con i competenti servizi ASL, i minori affidati al Comune dal Tribunale per i Minorenni o dal Tribunale Ordinario, ovvero i minori sottoposti ad altri provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, i minori appartenenti a nuclei familiari che presentano grave disagio sociale; b) un minore appartenente a un nucleo familiare composto da almeno tre figli frequentanti la mensa scolastica, con ISEE di valore massimo non superiore alla pensione minima INPS relativa all’anno di presentazione dell’ISEE stesso. Potranno essere esentati dal pagamento della retta di frequenza del Centro Estivo Comunale di Bordighera i minori residenti nell’Ambito Territoriale Sociale n.4: - in carico ai servizi sociali in collaborazione con i competenti servizi dell’ASL; - affidati ai Comuni facenti parte del medesimo Ats n. 4 da parte del Tribunale Ordinario o dei Minorenni; - sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; - inseriti in nuclei familiari che presentano grave disagio sociale per il quale sia necessaria una permanenza prolungata in un contesto educativo risocializzante e ci sia una valutazione socio-economica da parte dell’assistente sociale del nucleo familiare in cui il minore è inserito. ART.9- ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TARSU In applicazione delle vigenti normative nazionali e della regolamentazione comunale in materia di rifiuti solidi urbani è prevista la possibilità da parte dell’ufficio servizi sociali di esonerare, previa richiesta dell’interessato, le persone non abbienti aventi diritto all’assistenza, limitatamente ai locali da essi occupati ad uso esclusivo di abitazione, dal pagamento delle relative tasse. ART. 10 – INTEGRAZIONI RETTE PER OSPITALITA’ DI ANZIANI NON O PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DISABILI GRAVI, SOGGETTI ADULTI IN DIFFICOLTA’ IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI -RESIDENZIALI In materia di integrazione di rette di ricovero in presidi residenziali o semiresidenziali, nei limiti delle disponibilità dell’Ente di risorse a bilancio, fatti salvi gli obblighi di intervento a carico della A.S.L., possono fruire dell’intervento integrativo del Comune i soggetti residenti, in stato di bisogno, il cui reddito non consenta il pagamento totale o parziale delle relative rette. Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito sia sufficiente ad assicurare le prestazioni economiche di cui sopra. I Servizi Sociali dell’A.T.S. forniranno comunque il necessario supporto tecnico per il reperimento della struttura più idonea. L’intervento del Comune consiste nel pagamento, per periodi di tempo predeterminati eventualmente rinnovabili, della retta di ricovero integrale o parziale, ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento. La revisione, da parte del Servizio, delle condizioni economiche del nucleo familiare di riferimento avviene periodicamente, con cadenza minima annuale. E’ comunque assicurata agli ospiti una quota di reddito, su base mensile, non inferiore al 25% del trattamento minimo di pensione INPS per le spese di carattere personale. La restante parte di reddito dovrà obbligatoriamente essere utilizzata per il pagamento della retta di ricovero. Eventuali immobili di proprietà degli ospiti dovranno essere messi a reddito. Per ottenere le prestazioni di cui al presente articolo occorre presentare apposita istanza corredata dall’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente e da una dichiarazione integrativa concernente eventuali redditi derivanti da pensione di invalidità civile e/o da indennità di accompagnamento oltre ad ogni ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda. L’istanza può essere presentata dall’eventuale amministratore di sostegno, curatore o tutore. Vengono prese prioritariamente in considerazione le situazioni di anziani non autosufficienti soli. ART. 11– PAGAMENTO DELLA RETTA D’INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA’ EDUCATIVO-ASSISTENZIALI Il minore, ai sensi di legge, ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. I minori soggetti a provvedimenti della Autorità Giudiziaria o su cui vi è un progetto individualizzato deliberato in sede di Unità di Valutazione Multidisciplinare ai sensi di legge possono, ove non sia possibile l’affidamento familiare, essere inseriti in Comunità educative residenziali o semi residenziali. In base alle disponibilità economiche dei familiari del minore e dell’Ente, al fine di ottemperare alle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria,potrà essere valutata anche la compartecipazione da parte dei familiari al pagamento della retta comunitaria , tenuto conto delle reali condizioni di vita del nucleo familiare, previa apposita istruttoria da parte degli uffici ART.12- ALTRI INTERVENTI ECONOMICI Nel caso di interventi quali : • • soggiorni vacanza disabili gestito da idonee associazioni; progetti individualizzati per minori disabili nel corso delle vacanze estive gestiti da idonee associazioni, laddove non diversamente regolamentato, la contribuzione da parte del Comune sarà stabilita, con apposita deliberazione di Giunta, in ragione delle disponibilità finanziarie dell’Ente, tenendo conto anche delle capacità economiche dell’utente. Titolo III - NORME COMUNI E FINALI - ART. 13- MODALITA’ DI ACCESSO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La concessione di benefici economici avviene su domanda dell’interessato. In caso di palese impossibilità e/o incapacità dello stesso, l’istanza può essere presentata da parte di un componente il nucleo familiare o da altra persona che abbia conoscenza delle condizioni dell’eventuale beneficiario. Il richiedente presenta domanda su apposito “modulo integrato”, predisposto dall’amministrazione, obbligatoriamente inoltrato all’Ufficio Protocollo del Comune. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: • • Modello I.S.E.E. in corso di validità; Documentazione e/o autocertificazione attestante il percepimento di redditi non utili ai fini I.S.E.E. (es., pensioni di invalidità, assegni d’accompagnamento, ecc.); La richiesta dovrà essere, anche successivamente, integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l’assistente sociale riterrà utili ai fini della valutazione complessiva della situazione di necessità; può altresì essere prodotta documentazione aggiuntiva che il richiedente ritenga di esibire a supporto dell’istanza. Il richiedente dovrà essere messo a conoscenza del fatto che potranno essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche con l’ausilio del Ministero delle Finanze. Ai sensi della normativa in materia di trattamento e riservatezza dei dati, l’interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali forniti.