SÉNAT DU CONGO
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SÉNAT DU CONGO
SÉNAT DU CONGO Parte I – Profili storici Dopo la sospensione della Costituzione del 1992, che instaurava nella Repubblica del Congo una forma di governo semi-presidenziale, il 15 agosto 2001 il Presidente del Congo ha annunciato che il progetto di Costituzione, che è stato adottato dal Parlamento di transizione il 2 settembre 2001, sarebbe stato sottoposto a referendum costituzionale indetto per il 20 gennaio 2002. Il progetto fu approvato con l’84.26% dei voti espressi. Le prime elezioni risalgono all’11 luglio 2002. Parte II – La struttura e il funzionamento • Fonti: artt. 56-88 Cost.); artt. 89-113 Cost. (Parlamento); artt. 114-132 Cost. (rapporti legislativo-esecutivo); Loi Electorale del 24 novembre 2001. • Componenti. Il senato è composto da 66 membri eletti indirettamente dalle assemblee rappresentative delle autorità locali. Il senato rappresenta «les collectivités territoriales de la République. Le Sénat exerce, outre sa fonction législative, celle de modérateur et de conseil de la Nation» (art. 90 Cost.). Durata in carica: 6 anni (5 anni per i deputati), benché la metà dei componenti sia rinnovata ogni 3 anni (art. 92 Cost.). Criteri di eleggibilità: cittadino del Congo di 45 anni di età che goda dei diritti civili e politici e che sia residente sul territorio nazionale al momento della presentazione della sua candidatura (art. 96 Cost.). Cause di incompatibilità: incompatibilità con qualunque altra carica pubblica (art. 95 Cost.). Un candidato eletto senatore che, nel corso della legislatura, si ritiri dal partito politico che ha sostenuto la sua candidatura perde la carica di senatore (art. 98 Cost.). • La struttura della seconda camera: - in caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Presidente della Repubblica la supplenza delle funzioni presidenziali spetta temporaneamente al Presidente del senato per un periodo massimo di 90 giorni. Il Presidente del senato non può candidarsi alle elezioni presidenziali (artt. 70-71 Cost.). - in caso di morte o impedimento permanente di uno dei candidati alle elezioni presidenziali il Presidente del senato può chiedere alla Corte costituzionale il rinvio delle elezioni (art. 63 Cost.). • Principi di funzionamento. Il senato si riunisce di diritto in 3 sessioni ordinarie annuali della durata massima di 45 giorni: la prima ha inizio il 2 marzo, la seconda il 2 luglio, la terza il 15 ottobre (art. 103 Cost.). La camera alta è convocata in seduta straordinaria dal Presidente del senato sulla base di un determinato calendario di lavori su richiesta del Presidente della Repubblica o della maggioranza assoluta dei senatori (art. 105 Cost.). La camera si riunisce di diritto il secondo martedì successivo alle elezioni. Se la prima seduta non si colloca all’interno di una sessione ordinaria, è convocata appositamente una sessione “straordinaria” della durata di 15 giorni (art. 93 Cost.). Parte III – Le funzioni • Revisione costituzionale. L’iniziativa spetta al Presidente della Repubblica e ai parlamentari (art. 186 Cost.). Il progetto di iniziativa presidenziale è direttamente sottoposto a referendum, previa dichiarazione di conformità a Costituzione del progetto stesso da parte della Corte costituzionale. Il progetto di iniziativa parlamentare, invece, deve essere approvato dai 2/3 del Parlamento in seduta comune previa dichiarazione di conformità del progetto a Costituzione da parte della Corte costituzionale. In ogni caso il progetto di revisione è definitivo solo se approvato con referendum (art. 187 Cost.). • Procedimento legislativo ordinario. L’iniziativa legislativa, così come il diritto di emendamento, spetta al Presidente della Repubblica, a deputati e a senatori (artt. 118 e 123 Cost.). I progetti di legge di iniziativa parlamentare e gli emendamenti non possono essere accolti se la loro adozione avrebbe per conseguenza sia una diminuzione delle entrate pubbliche sia la creazione o l’appesantimento della spesa pubblica, a meno che non siano accompagnati da una proposta di aumento delle entrate o di economie equivalenti (art. 119 Cost.). Entrambe le camere devono esaminare e votare i progetti di legge sino alla loro approvazione in identico testo. Qualora in caso di disaccordo tra le due camere un progetto non sia adottato in prima lettura dalle camere, il Presidente della Repubblica può convocare una commissione mista incaricata di proporre un testo alternativo. Il testo così elaborato è inviato dal Presidente della Repubblica alle camere. In questa circostanza nessun emendamento è ammissibile se non su autorizzazione del Presidente della Repubblica. Nel caso in cui la commissione mista fallisca il suo obiettivo, il Presidente della Repubblica, dopo una seconda lettura da parte delle camere, può affidare alla camera bassa l’approvazione definitiva del progetto così come proposto dalla commissione o del progetto originario come approvato dalla stessa camera o come modificato dal senato a sua discrezione (art. 124 Cost.). Il Presidente ha un potere di veto sospensivo sui progetti di legge inviatigli per la promulgazione che può essere superato a maggioranza dei 2/3 dei membri del Parlamento in seduta comune. Qualora il Presidente, nonostante l’approvazione a maggioranza qualificata, neghi la promulgazione, la Corte costituzionale, qualora adita dal Presidente della Repubblica o dal Presidente di una delle due camere, procede al controllo della costituzionalità delle leggi prima della loro promulgazione che è obbligatoria in caso di esito positivo del controllo (art. 83 Cost.). Leggi organiche (art. 125 Cost.): un progetto di legge organica deve essere esaminato e votato non prima di 15 giorni dall’invio a una delle due camere. Qualora le camere non riescano ad approvarlo in identico testo, la camera bassa ne adotta il testo definitivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. La legge organica può essere promulgata solo dopo l’accertamento della sua conformità a Costituzione da parte della Corte costituzionale. Potere normativo del Presidente della Repubblica (art. 132 Cost.): il Presidente della Repubblica può chiedere al Parlamento, per l’attuazione del suo programma di governo, l’autorizzazione, per la disciplina di una determinata materia, ad emanare decreti che devono, entro una data stabilita dalla legge di delega, essere convertiti in legge dal Parlamento. Nel caso la richiesta non sia accettata, il Presidente può emanare decreti previa comunicazione alla Corte suprema. La camera bassa autorizza la ratifica dei trattati internazionali e il Parlamento è informato di negoziati che si concludano con accordi internazionali che non siano stati ancora ratificati (artt. 179-180 Cost.). Dichiarazione dello stato di guerra (art. 130 Cost.): la camera bassa autorizza la dichiarazione dello stato di guerra. Quando, in circostanze eccezionali, la camera bassa non possa riunirsi, il Presidente della Repubblica può autonomamente dichiarare lo stato di guerra, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e informarne immediatamente la nazione. Stato di assedio e di emergenza (art. 131 Cost.): la durata dello stato di assedio o di emergenza oltre 15 giorni deve essere autorizzata dal Parlamento in seduta comune. Qualora, in circostanze eccezionali, il Parlamento non possa riunirsi, il Presidente della Repubblica può decidere il permanere dello stato di emergenza o di assedio. • Potere di controllo. - Gli strumenti di controllo dell’attività del Governo sono: interrogazioni e interpellanze; udienze legislative e inchieste parlamentari. • Il Presidente della Repubblica può inviare in ogni momento messaggi alle camere che non danno luogo a dibattito. Una volta all’anno indirizza un messaggio al Parlamento in seduta comune sullo stato della nazione (art. 85 Cost.). • Poteri consultivi. - - Il Presidente del senato è consultato dal Presidente della Repubblica prima dell’adozione di misure eccezionali in caso di minaccia seria e imminente alle istituzioni della Repubblica, all’indipendenza della nazione e all’integrità del territorio nazionale e quando il normale funzionamento delle istituzioni sia ostacolato (art. 84 Cost.). Il Presidente della Repubblica, previa consultazione dei Presidenti delle due camere, può sottoporre a referendum tutti i progetti di legge riguardanti l’organizzazione dello Stato, i diritti e le libertà, i programmi di intervento dello Stato nell’economia. I progetti di legge devono essere sottoposti a controllo di costituzionalità da parte della Corte costituzionale: nel caso in cui il testo sia dichiarato incostituzionale esso non sarà sottoposto a referendum (art. 86 Cost.).. Parte V – La collocazione della seconda camera nel sistema La Costituzione del 2002 instaura una forma di governo presidenziale. Il Presidente della Repubblica, Capo dello Stato e del Governo (art. 56 Cost.) e Capo delle forze armate (art. 78 Cost.), è eletto a suffragio universale e diretto per 7 anni ed è rieleggibile una sola volta (art. 57 Cost.). il Presidente non può sciogliere l’Assemblea nazionale né quest’ultima può revocare il Presidente della Repubblica (art. 114 Cost.). Il Presidente nomina e revoca i ministri il mandato dei quali è incompatibile con quello di parlamentare (artt. 74-75 Cost.) e presiede il Consiglio dei Ministri (art. 81 Cost.). La camera bassa, a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può mettere in stato d’accusa il Presidente della Repubblica, per alto tradimento, e deputati, senatori, membri del Governo, membri della Corte suprema e della Corte costituzionale per crimini e offese compiute nell’esercizio delle loro funzioni (art. 87 Cost.). L’High Court of Justice è composta in egual numero da deputati e membri della Corte suprema eletti dai loro pari (art. 152 Cost.), e giudica della messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica, di membri del Governo e parlamentari, della Corte suprema (art. 154 Cost.). FONTI http://www.politicalresources.net/congo-B.htm http://www.politique-africaine.com/numeros/liste.html (numero monografico n. 31 della rivista Numéros Parus: Le Congo, banlieue de Brazzaville) http://www.republique-congo.com/ http://www.congo-site.com/pub/fr/index.php http://www.presidence.cg/ http://www.sas.upenn.edu/African_Studies/Country_Specific/Congo.html http://www-sul.stanford.edu/depts/ssrg/africa/congob.html BIBLIOGRAFIA BAZANGUISSA-GANGA R., The Spread of Political Violence in Congo-Brazzaville, in African Affairs, vol. 390, 1999, 37-54. BLAUSTEIN A. P., FLANZ G. H., Constitutions of the Country of the World, The Republic of the Congo, New York, Oceana Publications, Inc., 1992. BRETON J.-M., La transition vers la démocratie en République populaire du Congo, in G. Conac (cur.), L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, Économica/Université de Paris I, 1993, 251-289. CARBONE C., Il nazionalismo senza nazione e l’anticolonialismo. 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