criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di
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criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di
CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITANORME SUL PROCEDIMENTO E LA PARTECIPAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 3 DELL’11 GENNAIO 2001 DEL CONSIGLIO COMUNALE a) b) c) d) e) f) CAPO I Art. 1 DEFINIZIONI 1) Ai sensi delle presenti direttive, si intendono: per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per regolamento, il Regolamento Regionale 26 luglio 1999, n. 4; per deliberazione del Consiglio regionale, la deliberazione n. 137 del 25 maggio 1999, modificata con delibera 26 luglio 199, n. 233. per data di presentazione, la data in cui la domanda viene acquisita all’Ufficio protocollo del Comune; per data di comunicazione, la data risultante dal registro protocollo del Comune in cui viene inviata, da parte del Comune, la richiesta di integrazione oppure il provvedimento di diniego; per presentazione contestuale, si intende l’acquisizione all’Ufficio protocollo del Comune, nella medesima data, sia della domanda di apertura che della domanda di concessione o autorizzazione edilizia; CAPO II Art. 2 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - APERTURA 1) L’autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita così come definita dall’art. 4, comma 1, lettera e), del decreto, e nei limiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) del regolamento, è sempre concessa, a soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del decreto, quando la stessa è compatibile con le scelte urbanistiche del Comune in materia di localizzazione e nel rispetto degli standard previsti dagli art. 9 e 10 della deliberazione del Consiglio Regionale. Art. 3 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - TRASFERIMENTO 1) L’autorizzazione al trasferimento di una media struttura di vendita all’interno del territorio comunale è sempre concessa qualora la nuova sede sia compatibile con le scelte urbanistiche del Comune in materie di localizzazione e nel rispetto degli standard previsti dagli art. 9 e 10 della deliberazione del Consiglio Regionale. Art. 4 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - AMPLIAMENTO 1) L’autorizzazione all’ampliamento di una media struttura di vendita, sino ai limiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b, del regolamento è sempre concessa nel rispetto delle previsioni urbanistiche e dell’art. 10 della deliberazione del Consiglio regionale. Art. 5 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - CONCENTRAZIONE 1) Fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, del Regolamento, l’autorizzazione è sempre concessa nel rispetto dei precedenti art. 3 e 4 in quanto applicabili. 2) La superficie di vendita complessiva è data dalla somma delle superfici delle strutture esistenti. 3) Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture esistenti. Art. 6 CENTRI COMMERCIALI 1) I centri commerciali, come definiti dall’art. 4, comma 1, lett. g) del decreto, la cui superficie di vendita (data dalla somma della superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti) non supera i limiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del regolamento (mq 1500), vengono considerati come un’unica media struttura e la relativa disciplina è assoggettata alle norme di cui al presente regolamento. 2) L’autorizzazione all’apertura di un centro commerciale, rilasciata al proponente del centro può essere intestata, a richiesta del proponente stesso, a terze persone in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, del decreto, prima dell’apertura del centro commerciale. 3) Tale ipotesi non costituisce caso di subingresso. Pag. n. 1 CAPO III Art. 7 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - NORME SUL PROCEDIMENTO 1) Il soggetto interessato all’apertura, trasferimento o ampliamento di una media struttura di vendita, presenta domanda al comune contestualmente, ove necessario, alla domanda di concessione edilizia. Nel caso di centro commerciale la domanda può essere presentata da un unico promotore. 2) La domanda, redatta secondo i modelli approvati dalla Conferenza unificata Stato, Regioni, Città ed Economie Locali, deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto e ad essa, qualora non debba essere presentata domanda di concessione o autorizzazione edilizia, devono essere allegate: a) planimetria, in scala adeguata, dell’esercizio esistente o progetto dell’edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare; b) planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio; c) relazione circa l’infrastruttura viaria. 3) La completezza formale della domanda e dei suoi allegati, nonché della eventuale pratica edilizia, è verificata, dai responsabili dei rispettivi procedimenti, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda e/o la pratica edilizia risulti incompleta, entro lo stesso termine ne viene data separata comunicazione al soggetto interessato invitandolo a presentare le necessarie integrazioni sia sotto l’aspetto commerciale che urbanistico. Contestualmente l’interessato è informato che il decorso del termine per il rilascio dell’autorizzazione resta sospeso fino all’integrazione della documentazione; 4) I termini per il rilascio dell’autorizzazione sono specificati nella allegata tabella. 5) I termini possono essere sospesi una sola volta dall’Amministrazione. 6) L’autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione edilizia quando le richieste sono presentate contestualmente. CAPO IV Art. 8 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - NORME SULLA PARTECIPAZIONE 1) Ricevuta la domanda il servizio competente provvede a dare, entro i successivi tre giorni, comunicazione personale al richiedente nella quale deve essere indicato: a) L’oggetto del procedimento promosso; b) Il responsabile del procedimento; c) L’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 2) La notizia di avvio del procedimento è contestualmente pubblicata all’albo pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi. 3) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. 4) I soggetti di cui al precedente punto 1) e quelli intervenuti ai sensi del punto 2) hanno diritto: a) di prendere visione e copia degli atti del procedimento; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento; 5) In riferimento alle osservazioni e proposte presentate il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri in cui possono essere invitati, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed i contro interessati; 6) In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. CAPO V Art. 9 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - SOSPENSIONE ATTIVITA' 1) L’attività di vendita può essere sospesa dal titolare dell’esercizio per un periodo non superiore ad un anno. 2) Della sospensione va data comunicazione al Comune entro trenta giorni dall’inizio della sospensione stessa. Pag. n. 2 Art. 10 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - REVOCA E DECADENZA AUTORIZZAZIONE 1) L’autorizzazione di una media struttura di vendita è revocata nei casi previsti dall’art. 22, comma 4 del decreto. 2) La revoca è intesa come decadenza nei casi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 22 comma 4 del decreto per cui la stessa si forma esclusivamente sulla base del decorrere del tempo, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’amministrazione, atteso che lo stesso non potrebbe avere che natura ricognitiva. 3) Qualora sia stato rilasciato un provvedimento autorizzatorio, nello stesso dovrà essere indicato che l’autorizzazione si intende decaduta automaticamente trascorso un anno dal rilascio senza che sia iniziata l’attività di vendita, con la scadenza del termine, senza necessità di un espresso provvedimento. 4) In caso di formazione del silenzio assenso, il termine di decadenza dell’autorizzazione decorre dalla data in cui il silenzio assenso si è formato. Anche in questo caso l’amministrazione non è obbligata ad adottare alcun provvedimento. 5) Al fine di evitare la decadenza, nel caso di cui all’art. 22, comma 4, lettera a) del decreto, l’interessato potrà presentare, in caso di comprovata necessità, domanda di proroga. 6) La domanda dovrà pervenire al comune almeno quindici giorni prima della scadenza del termine e si intenderà respinta qualora il Comune non emetta provvedimento di concessione della proroga, prima della scadenza del termine di cui sopra. 7) Il periodo di durata della proroga sarà stabilito, dal responsabile del procedimento, con riferimento alle motivazioni addotte dall’interessato, come segue: a) sino a sei mesi successivi al periodo di validità della concessione edilizia (ivi comprese eventuali proroghe della stessa), nel caso di contestuale presentazione della domanda di concessione edilizia e dell’autorizzazione commerciale. b) sino ad un massimo di anni uno negli altri casi 8) In nessun caso saranno ammesse ulteriori proroghe. CAPO VI Art. 11 VENDITE PROMOZIONALI 1) Fatto salvo quanto previsto dal Capo V del Regolamento Regionale per le vendite di liquidazione e di fine stagione, le vendite promozionali come definite dall’art. 15, comma 4, del decreto, possono avere una durata massima di 4 settimane. 2) Le stesse sono soggette a comunicazione e non possono allungare i periodi delle altre vendite straordinarie. Pertanto non potranno essere effettuate nel mese antecedente all’inizio delle altre vendite straordinarie e neppure in quello successivo. Art. 12 MOSTRE ED ESPOSIZIONI 1) Per mostre od esposizioni si intendono i locali in cui viene esposta la merce e nei quali non può essere esercitata attività di vendita. 2) L’ingresso è interdetto al pubblico. 3) Le mostre od esposizioni comunicanti con locali di vendita sono considerate a tutti gli effetti superficie di vendita dell’esercizio stesso. 4) Nelle mostre ed esposizioni dal 1° dicembre al 10 gennaio e durante il mese di agosto di ogni anno è consentito l’accesso al pubblico, rimanendo fermo il divieto di vendita delle merci esposte. 5) Nelle mostre ed esposizioni dei prodotti indicati all’art. 4, comma 2, lett. h) del decreto, intendendo per tali anche quelli di propria produzione, nei periodi indicati al precedente comma 4, è consentita la vendita dei prodotti esposti. Art. 13. ENTRATA IN VIGORE 1) Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso. Pag. n. 3 Allegato al Regolamento RICHIESTA DI APERTURA, TRASFERIMENTO, AMPLIMENTO E CONCENTRAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA NEL CASO NON SIA NECESSARIA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE EDILIZA O IN CASO DI PRESENTAZIONE NON CONTESTUALE DELLE DUE RICHIESTE. DOMANDA COMPLETA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO TEMPI DEL PROCEDIMENTO Presentazione della domanda Esame della domanda da parte del responsabile entro 15 giorni dalla data di presentazione della del procedimento domanda entro 90 giorni dalla data di presentazione della Rilascio autorizzazione o silenzio assenso domanda DOMANDA INCOMPLETA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO TEMPI DEL PROCEDIMENTO Presentazione della domanda Esame della domanda da parte del responsabile entro 15 giorni dalla data di presentazione della del procedimento domanda entro 15 giorni dalla data di presentazione della Richiesta documentazione integrativa domanda Presentazione di tutta la documentazione Entra 60 giorni dalla richiesta a pena di decadenza richiesta Rilascio autorizzazione commerciale o silenzio entro 75 giorni dalla data acquisizione di tutta la assenso documentazione mancante RICHIESTA DI APERTURA, TRASFERIMENTO, AMPLIAMENTO E CONCENTRAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA NEL CASO DI CONTESTUALE PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE EDILIZA. DOMANDA COMPLETA SIA DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO CHE COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO TEMPI DEL PROCEDIMENTO Presentazione della domanda Esame della domanda da parte dei responsabili entro 15 giorni dalla data di presentazione della dei rispettivi procedimenti domanda Proposta di rilascio della concessione o entro 60 giorni dalla presentazione della domanda autorizzazione edilizia Rilascio concessione o autorizzazione edilizia, entro i successivi 15 giorni dalla data della proposta rilascio autorizzazione commerciale o silenzio di rilascio della concessione o autorizzazione assenso edilizia DOMANDA INCOMPLETA SOTTO IL PROFILO URBANISTICO E/O COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO TEMPI DEL PROCEDIMENTO Presentazione della domanda Esame della domanda da parte dei responsabili entro 15 giorni dalla data di presentazione della dei rispettivi procedimenti domanda Richiesta documentazione integrativa sia per entro 15 giorni dalla data di presentazione della l’aspetto urbanistico e/o commerciale domanda Presentazione di tutta la documentazione Entra 60 giorni dalla richiesta a pena di decadenza richiesta Proposta di rilascio della concessione o entro 60 giorni dalla presentazione di tutta a autorizzazione edilizia documentazione integrativa Rilascio concessione o autorizzazione edilizia, entro i successivi 15 giorni dalla data della proposta rilascio autorizzazione commerciale o silenzio di rilascio della concessione o autorizzazione assenso edilizia Pag. n. 4