criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di

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criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di
CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITANORME SUL PROCEDIMENTO E LA PARTECIPAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 3 DELL’11 GENNAIO 2001 DEL CONSIGLIO COMUNALE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
CAPO I
Art. 1 DEFINIZIONI
1) Ai sensi delle presenti direttive, si intendono:
per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
per regolamento, il Regolamento Regionale 26 luglio 1999, n. 4;
per deliberazione del Consiglio regionale, la deliberazione n. 137 del 25 maggio 1999, modificata
con delibera 26 luglio 199, n. 233.
per data di presentazione, la data in cui la domanda viene acquisita all’Ufficio protocollo del
Comune;
per data di comunicazione, la data risultante dal registro protocollo del Comune in cui viene
inviata, da parte del Comune, la richiesta di integrazione oppure il provvedimento di diniego;
per presentazione contestuale, si intende l’acquisizione all’Ufficio protocollo del Comune, nella
medesima data, sia della domanda di apertura che della domanda di concessione o
autorizzazione edilizia;
CAPO II
Art. 2 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - APERTURA
1) L’autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita così come definita dall’art. 4,
comma 1, lettera e), del decreto, e nei limiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) del regolamento, è sempre
concessa, a soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del decreto, quando la stessa è
compatibile con le scelte urbanistiche del Comune in materia di localizzazione e nel rispetto degli
standard previsti dagli art. 9 e 10 della deliberazione del Consiglio Regionale.
Art. 3 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - TRASFERIMENTO
1) L’autorizzazione al trasferimento di una media struttura di vendita all’interno del territorio
comunale è sempre concessa qualora la nuova sede sia compatibile con le scelte urbanistiche del
Comune in materie di localizzazione e nel rispetto degli standard previsti dagli art. 9 e 10 della
deliberazione del Consiglio Regionale.
Art. 4 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - AMPLIAMENTO
1) L’autorizzazione all’ampliamento di una media struttura di vendita, sino ai limiti di cui all’art. 2,
comma 1, lett. b, del regolamento è sempre concessa nel rispetto delle previsioni urbanistiche e dell’art.
10 della deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 5 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - CONCENTRAZIONE
1) Fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, del Regolamento, l’autorizzazione è sempre
concessa nel rispetto dei precedenti art. 3 e 4 in quanto applicabili.
2) La superficie di vendita complessiva è data dalla somma delle superfici delle strutture
esistenti.
3) Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture
esistenti.
Art. 6 CENTRI COMMERCIALI
1) I centri commerciali, come definiti dall’art. 4, comma 1, lett. g) del decreto, la cui superficie di
vendita (data dalla somma della superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti) non
supera i limiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del regolamento (mq 1500), vengono considerati come
un’unica media struttura e la relativa disciplina è assoggettata alle norme di cui al presente regolamento.
2) L’autorizzazione all’apertura di un centro commerciale, rilasciata al proponente del centro può
essere intestata, a richiesta del proponente stesso, a terze persone in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 5, del decreto, prima dell’apertura del centro commerciale.
3) Tale ipotesi non costituisce caso di subingresso.
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CAPO III
Art. 7 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - NORME SUL PROCEDIMENTO
1) Il soggetto interessato all’apertura, trasferimento o ampliamento di una media struttura di
vendita, presenta domanda al comune contestualmente, ove necessario, alla domanda di concessione
edilizia. Nel caso di centro commerciale la domanda può essere presentata da un unico promotore.
2) La domanda, redatta secondo i modelli approvati dalla Conferenza unificata Stato, Regioni,
Città ed Economie Locali, deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto e ad
essa, qualora non debba essere presentata domanda di concessione o autorizzazione edilizia, devono
essere allegate:
a) planimetria, in scala adeguata, dell’esercizio esistente o progetto dell’edificio da realizzare, con
evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di
ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;
b) planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio;
c) relazione circa l’infrastruttura viaria.
3) La completezza formale della domanda e dei suoi allegati, nonché della eventuale pratica
edilizia, è verificata, dai responsabili dei rispettivi procedimenti, entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda e/o la pratica edilizia risulti incompleta, entro lo
stesso termine ne viene data separata comunicazione al soggetto interessato invitandolo a presentare le
necessarie integrazioni sia sotto l’aspetto commerciale che urbanistico. Contestualmente l’interessato è
informato che il decorso del termine per il rilascio dell’autorizzazione resta sospeso fino all’integrazione
della documentazione;
4) I termini per il rilascio dell’autorizzazione sono specificati nella allegata tabella.
5) I termini possono essere sospesi una sola volta dall’Amministrazione.
6) L’autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione edilizia quando le richieste
sono presentate contestualmente.
CAPO IV
Art. 8 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - NORME SULLA PARTECIPAZIONE
1) Ricevuta la domanda il servizio competente provvede a dare, entro i successivi tre giorni,
comunicazione personale al richiedente nella quale deve essere indicato:
a) L’oggetto del procedimento promosso;
b) Il responsabile del procedimento;
c) L’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2) La notizia di avvio del procedimento è contestualmente pubblicata all’albo pretorio del
Comune, per 15 giorni consecutivi.
3) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facoltà di intervenire nel procedimento.
4) I soggetti di cui al precedente punto 1) e quelli intervenuti ai sensi del punto 2) hanno diritto:
a) di prendere visione e copia degli atti del procedimento;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove
siano pertinenti all’oggetto del procedimento;
5) In riferimento alle osservazioni e proposte presentate il responsabile del procedimento può
predisporre un calendario di incontri in cui possono essere invitati, separatamente o contestualmente, il
destinatario del provvedimento ed i contro interessati;
6) In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, l’amministrazione procedente può
concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse,
accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale
ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
CAPO V
Art. 9 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - SOSPENSIONE ATTIVITA'
1) L’attività di vendita può essere sospesa dal titolare dell’esercizio per un periodo non superiore
ad un anno.
2) Della sospensione va data comunicazione al Comune entro trenta giorni dall’inizio della
sospensione stessa.
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Art. 10 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - REVOCA E DECADENZA AUTORIZZAZIONE
1) L’autorizzazione di una media struttura di vendita è revocata nei casi previsti dall’art. 22,
comma 4 del decreto.
2) La revoca è intesa come decadenza nei casi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 22 comma 4 del
decreto per cui la stessa si forma esclusivamente sulla base del decorrere del tempo, senza necessità di
alcun provvedimento da parte dell’amministrazione, atteso che lo stesso non potrebbe avere che natura
ricognitiva.
3) Qualora sia stato rilasciato un provvedimento autorizzatorio, nello stesso dovrà essere
indicato che l’autorizzazione si intende decaduta automaticamente trascorso un anno dal rilascio senza
che sia iniziata l’attività di vendita, con la scadenza del termine, senza necessità di un espresso
provvedimento.
4) In caso di formazione del silenzio assenso, il termine di decadenza dell’autorizzazione decorre
dalla data in cui il silenzio assenso si è formato. Anche in questo caso l’amministrazione non è obbligata
ad adottare alcun provvedimento.
5) Al fine di evitare la decadenza, nel caso di cui all’art. 22, comma 4, lettera a) del decreto,
l’interessato potrà presentare, in caso di comprovata necessità, domanda di proroga.
6) La domanda dovrà pervenire al comune almeno quindici giorni prima della scadenza del
termine e si intenderà respinta qualora il Comune non emetta provvedimento di concessione della
proroga, prima della scadenza del termine di cui sopra.
7) Il periodo di durata della proroga sarà stabilito, dal responsabile del procedimento, con
riferimento alle motivazioni addotte dall’interessato, come segue:
a) sino a sei mesi successivi al periodo di validità della concessione edilizia (ivi comprese eventuali
proroghe della stessa), nel caso di contestuale presentazione della domanda di concessione
edilizia e dell’autorizzazione commerciale.
b) sino ad un massimo di anni uno negli altri casi
8) In nessun caso saranno ammesse ulteriori proroghe.
CAPO VI
Art. 11 VENDITE PROMOZIONALI
1) Fatto salvo quanto previsto dal Capo V del Regolamento Regionale per le vendite di
liquidazione e di fine stagione, le vendite promozionali come definite dall’art. 15, comma 4, del decreto,
possono avere una durata massima di 4 settimane.
2) Le stesse sono soggette a comunicazione e non possono allungare i periodi delle altre vendite
straordinarie. Pertanto non potranno essere effettuate nel mese antecedente all’inizio delle altre vendite
straordinarie e neppure in quello successivo.
Art. 12 MOSTRE ED ESPOSIZIONI
1) Per mostre od esposizioni si intendono i locali in cui viene esposta la merce e nei quali non
può essere esercitata attività di vendita.
2) L’ingresso è interdetto al pubblico.
3) Le mostre od esposizioni comunicanti con locali di vendita sono considerate a tutti gli effetti
superficie di vendita dell’esercizio stesso.
4) Nelle mostre ed esposizioni dal 1° dicembre al 10 gennaio e durante il mese di agosto di ogni
anno è consentito l’accesso al pubblico, rimanendo fermo il divieto di vendita delle merci esposte.
5) Nelle mostre ed esposizioni dei prodotti indicati all’art. 4, comma 2, lett. h) del decreto,
intendendo per tali anche quelli di propria produzione, nei periodi indicati al precedente comma 4, è
consentita la vendita dei prodotti esposti.
Art. 13. ENTRATA IN VIGORE
1) Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di
approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le
materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.
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Allegato al Regolamento
RICHIESTA DI APERTURA, TRASFERIMENTO, AMPLIMENTO E CONCENTRAZIONE DI UNA
MEDIA STRUTTURA DI VENDITA NEL CASO NON SIA NECESSARIA CONCESSIONE O
AUTORIZZAZIONE EDILIZA O IN CASO DI PRESENTAZIONE NON CONTESTUALE DELLE DUE
RICHIESTE.
DOMANDA COMPLETA
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
TEMPI DEL PROCEDIMENTO
Presentazione della domanda
Esame della domanda da parte del responsabile entro 15 giorni dalla data di presentazione della
del procedimento
domanda
entro 90 giorni dalla data di presentazione della
Rilascio autorizzazione o silenzio assenso
domanda
DOMANDA INCOMPLETA
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
TEMPI DEL PROCEDIMENTO
Presentazione della domanda
Esame della domanda da parte del responsabile entro 15 giorni dalla data di presentazione della
del procedimento
domanda
entro 15 giorni dalla data di presentazione della
Richiesta documentazione integrativa
domanda
Presentazione di tutta la documentazione
Entra 60 giorni dalla richiesta a pena di decadenza
richiesta
Rilascio autorizzazione commerciale o silenzio
entro 75 giorni dalla data acquisizione di tutta la
assenso
documentazione mancante
RICHIESTA DI APERTURA, TRASFERIMENTO, AMPLIAMENTO E CONCENTRAZIONE DI UNA
MEDIA STRUTTURA DI VENDITA NEL CASO DI CONTESTUALE PRESENTAZIONE DI
RICHIESTA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE EDILIZA.
DOMANDA COMPLETA SIA DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO CHE COMMERCIALE
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
TEMPI DEL PROCEDIMENTO
Presentazione della domanda
Esame della domanda da parte dei responsabili
entro 15 giorni dalla data di presentazione della
dei rispettivi procedimenti
domanda
Proposta di rilascio della concessione o
entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
autorizzazione edilizia
Rilascio concessione o autorizzazione edilizia,
entro i successivi 15 giorni dalla data della proposta
rilascio autorizzazione commerciale o silenzio
di rilascio della concessione o autorizzazione
assenso
edilizia
DOMANDA INCOMPLETA SOTTO IL PROFILO URBANISTICO E/O COMMERCIALE
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
TEMPI DEL PROCEDIMENTO
Presentazione della domanda
Esame della domanda da parte dei responsabili
entro 15 giorni dalla data di presentazione della
dei rispettivi procedimenti
domanda
Richiesta documentazione integrativa sia per
entro 15 giorni dalla data di presentazione della
l’aspetto urbanistico e/o commerciale
domanda
Presentazione di tutta la documentazione
Entra 60 giorni dalla richiesta a pena di decadenza
richiesta
Proposta di rilascio della concessione o
entro 60 giorni dalla presentazione di tutta a
autorizzazione edilizia
documentazione integrativa
Rilascio concessione o autorizzazione edilizia,
entro i successivi 15 giorni dalla data della proposta
rilascio autorizzazione commerciale o silenzio
di rilascio della concessione o autorizzazione
assenso
edilizia
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