Spadafora N. e Scarpa D., Patrimonio destinato e

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Spadafora N. e Scarpa D., Patrimonio destinato e
ISSN: 2279–9737
Rivista di Diritto Bancario
Luglio 2013
Patrimonio destinato e tutela dei creditori sociali e particolari nelle società di
capitali
Nicola Spadafora e Dario Scarpa
SOMMARIO*: 1. Costituzione del patrimonio destinato e tutela dei creditori sociali e
particolari. - 2. Patrimonializzazione congrua dell’affare specifico e riflessi in tema di tutela del
ceto creditorio. - 3. Possibilità di emissione di strumenti di partecipazione al patrimonio
destinato in vista di una maggiore forza patrimoniale e tutela dei creditori. - 4. Contabilità e
rendicontazione riguardanti beni e rapporti giuridici afferenti il patrimonio destinato ad uno
specifico affare. - 5. Considerazioni conclusive.
1. Costituzione del patrimonio destinato e tutela dei creditori sociali e particolari. L’istituto dei patrimoni destinati ad uno specifico affare trova regolamentazione,
nell’ambito della riforma societaria, nella novella Sezione XI del Capo V del Libro
Quinto del codice civile, dall’art. 2447- bis fino all’art. 2447 decies. Ai sensi del nuovo
art. 2447 bis la società ha a sua disposizione due possibilità: a) costituire uno o più
patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare: in tal
caso, i patrimoni, salvo quanto disposto in leggi speciali, non possono essere costituiti
per un valore superiore, complessivamente, al dieci per cento del patrimonio netto della
società e non possono essere costituiti, comunque, per l’esercizio di affari attinenti ad
attività riservate in base a leggi speciali; b) convenire che nel contratto relativo al
finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento
medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte di essi.
Tale regime introduce una forma di destinazione essenzialmente finanziaria, poiché al
rimborso totale o parziale del finanziamento di uno specifico affare sono destinati i
proventi dell’affare stesso, o parte di essi, e ciò che si separa dal restante patrimonio
*
Nonostante il lavoro sia il frutto di una ricerca congiunta degli autori, ai fini scientifici si indica che i
paragrafi 1 e 2 sono da attribuirsi a Dario Scarpa e i paragrafi 3, 4 e 5 a Nicola Spadafora.
1
sociale sono i crediti futuri derivanti dall’attività realizzata in virtù di un nuovo apporto
economico(1).
L’art. 2447 bis prevede, al secondo comma, e con riferimento ai patrimoni destinati ai
sensi della lettera a) del primo comma, un limite quantitativo al potere di destinazione al
patrimonio dedicato allo specifico affare. Tale limite viene individuato entro un valore
complessivo non superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società. La
ragione di tale previsione normativa può risiedere nell’esigenza che, attraverso la
costituzione del patrimonio destinato, possano essere attuate iniziative tese, direttamente
o indirettamente, a sottrarre ai creditori generali la garanzia patrimoniale.
La legge delega, in materia di patrimoni dedicati, è particolarmente prolifica di criteri ed
indicazioni da cui il legislatore delegato non ha potuto prescindere(2).
Infatti con riferimento alla costituzione di uno o più patrimoni separati ex art. 2447 bis,
lett. a), l’attenzione del legislatore è rivolta ad una vasta serie di condizioni e limiti di
applicazione dell’istituto: al contenuto della deliberazione costitutiva del patrimonio
destinato (art. 2447 ter), al regime di pubblicità connesso all’efficacia reale della
separazione (art. 2447quater, comma 1), al regime di tutela dei creditori sociali
preesistenti alla separazione nella fase immediatamente successiva alla pubblicazione
della deliberazione costitutiva (art. 2447quater, comma 2), al regime di tutela dei
creditori sociali preesistenti alla separazione (art. 2447 quinquies, commi 1 e 2),
all’affermazione e alla tutela del principio generale che informa l’intera fattispecie:
l’esclusiva responsabilità del patrimonio separato per le obbligazioni contratte per la sua
realizzazione (art. 2447 quinquies, commi 3 e 4), alla necessaria contabilizzazione
separata del patrimonio, attraverso la tenuta di opportuni libri obbligatori ed altre
(1) In alternativa alla costituzione di un patrimonio separato appositamente destinato ad un affare
specifico, la società può decidere di stipulare un contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare
nel quale viene previsto che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via
esclusiva, tutti o parte dei proventi dello stesso affare. Qualora la società decida di utilizzare questo
strumento di finanziamento il contratto relativo dovrà contenere: a) una descrizione dell’operazione e
l’indicazione delle modalità e dei tempi di realizzazione, nonché l’elencazione dei costi previsti e dei
ricavi attesi; b) il piano finanziario con indicazione della parte coperta da finanziamento e di quella a
carico della società; c) i beni strumentali necessari alla realizzazione dell’operazione; d) i controlli che il
finanziatore o il suo delegato può effettuare sull’esecuzione dell’operazione; e) i proventi destinati al
rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli; f) il tempo massimo di rimborso decorso il
quale nulla più è dovuto al finanziatore. A differenza del regime previsto all’art. 2447 bis, lettera a), nel
finanziamento destinato ad uno specifico affare la separazione patrimoniale opera solo a livello dei
proventi nella fase di incasso e a determinate condizioni. In particolare i proventi dell’operazione
costituiscono patrimonio separato da quello della società e da quello relativo ad ogni altra operazione di
finanziamento, a condizione che copia del contratto venga depositata per l’iscrizione presso l’ufficio del
registro delle Imprese e che la società adotti sistemi di incasso e contabilizzazione idonei ad individuare,
in ogni momento, i proventi dell’affare e a tenerli separati dal resto del patrimonio della società.
(2) Come si legge nella Relazione di accompagnamento al decreto, la prima ipotesi (sub lettera a) "è
operativamente equivalente alla costituzione di una nuova società, col vantaggio dell’eliminazione di
costi di costituzione, mantenimento ed estinzione della stessa". Del tutto diversa, sia nei presupposti sia
nelle funzioni, è l’ipotesi di patrimonio dedicato prevista dalla lettera b), che rivolge maggiore attenzione
ai profili finanziari dell’esercizio dell’impresa.
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scritture contabili (art. 2447 sexies), ai riflessi sul bilancio d’esercizio (art. 2447
septies), alle mansioni speciali delle assemblee dei detentori degli strumenti finanziari di
partecipazione all’affare (art. 2447 octies), all’obbligo di rendicontazione dell’affare
specifico (art. 2447 novies).
La destinazione di un patrimonio ad un affare specifico è deliberata (salvo diversa
disposizione dello statuto) dal consiglio di amministrazione o di gestione a maggioranza
assoluta dei suoi componenti(3).
La deliberazione deve indicare l’affare a cui è destinato il patrimonio, vale a dire
l’iniziativa economica che si intende promuovere, i beni e di rapporti giuridici compresi
in tale patrimonio, il piano economico - finanziario da cui risulti la congruità del
patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare, le modalità e le regole relative al suo
impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi, gli
eventuali apporti dei terzi, le modalità di controllo e di partecipazione ai risultati, la
possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare con l’indicazione
dei diritti relativi, la nomina di una società di revisione per il controllo contabile
sull’andamento dell’affare, qualora la società non sia assoggettata alla revisione
contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed
offerti ad investitori non professionali, le regole di rendicontazione dello specifico
affare.
Considerata la portata di tale atto di destinazione, il legislatore ha previsto all’art. 2447
ter specifici requisiti di chiarezza ed univocità della stessa delibera. Essa deve, infatti,
individuare ed indicare l’affare a cui è destinato il patrimonio.
L’insufficienza delle indicazioni richieste dall’art. 2447 ter comporta l’inefficacia della
destinazione del patrimonio per inefficienza dovuta ad incompletezza o inesistenza della
delibera diretta, appunto, a segregare il patrimonio(4). In caso di inosservanza delle
regole di completezza funzionale e di contenuto, la società non potrà opporre,
efficacemente, al creditore sociale che volesse soddisfarsi sui beni che la società ritiene
aver attribuito a patrimonio destinato, il vincolo di destinazione e, di conseguenza, il
(3) Cfr. BECCHETTI, Riforma del diritto societario, Patrimoni destinati, dedicati e vincolati, cit., 49 ss.;
BERTUZZI, BOZZA, SCIUMBATA, Patrimoni destinati, partecipazioni statali, s.a.a., da La riforma del
diritto societario, collana a cura di LO CASCIO, cit., 5 e ss.; DI SABATO, Sui patrimoni dedicati nella
riforma societaria, cit., 121 e ss.
(4) Quando l’affare, a cui è stato destinato un patrimonio separato ai sensi della lettera a) del primo
comma dell’art. 2447 bis, si è realizzato (o è divenuto impossibile), gli amministratori o il consiglio di
gestione devono redigere un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del
soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle
Imprese. Nel caso in cui non siano state soddisfatte completamente le obbligazioni contratte per lo
svolgimento dell’affare specifico a cui il patrimonio separato era destinato, i creditori relativi possono
chiederne la liquidazione, con applicazione delle disposizioni sulla liquidazione della società. Attraverso
la previsione della facoltà, per i creditori particolari del fondo, insoddisfatti, di dar luogo alla liquidazione
conseguente al deposito del rendiconto finale, viene fornito agli stessi uno strumento volto ad impedire il
ritorno dei beni del patrimonio destinato nel patrimonio sociale generale e volto a mantenere la garanzia
patrimoniale esclusiva sui beni del patrimonio destinato.
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creditore sociale potrà pignorare e sottoporre ad esecuzione forzata i beni che
costituiscono oggetto del patrimonio inefficacemente destinato.
Tra gli elementi previsti dall’art. 2447 ter quello sicuramente di maggiore rilevanza
informativa è il piano economico - finanziario, essendo uno strumento di valutazione
prospettica della idoneità funzionale del patrimonio rispetto allo scopo produttivo che si
vuole perseguire.
La scelta del legislatore è quella di consentire la formazione di patrimoni ad hoc per la
conclusione di un affare specifico, creando anche un assetto rigido nei confronti dei
creditori sociali(5). Ai creditori sociali anteriori all’iscrizione della deliberazione relativa
alla destinazione del patrimonio è riconosciuto, infatti, il diritto di opporsi nel termine di
due mesi dall’iscrizione della deliberazione: il tribunale, nonostante l’opposizione, può,
però, disporre, con provvedimento, che la deliberazione sia eseguita ugualmente, previa
prestazione di idonea garanzia da parte della società.
Trascorsi i due mesi dall’iscrizione (della delibera o del provvedimento) i creditori della
società non possono più far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico
affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o sui proventi da esso
derivanti. Tale regola subisce, tuttavia, una deroga parziale qualora nel patrimonio siano
compresi mobili iscritti in pubblici registri: in tal caso, i creditori possono far valere i
propri diritti fin quando la destinazione allo specifico affare non sia trascritta nei
rispettivi registri6.
Nel caso in cui la delibera di destinazione del patrimonio non abbia disposto
diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione ad uno specifico affare, la
società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Inoltre tutti gli atti compiuti
(5) Per quanto riguarda la redazione del bilancio, l’art. 2447 septies dispone che i beni ed i rapporti
compresi nei patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare devono essere indicati,
distintamente, nello stato patrimoniale della società. Inoltre, per ciascun patrimonio dedicato gli
amministratori devono redigere un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto
dagli artt. 2423 e seguenti. Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono
illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato,
compresi quelli apportati da terzi e soprattutto i criteri adottati per la separazione degli elementi comuni
di costo e di ricavo. Il tutto in modo da consentire in qualsiasi momento la distinzione degli elementi
patrimoniali ed evitare pericoli di confusione. In linea con le novità in materia di patrimoni separati
all’art. 2424 è stato aggiunto un quarto comma, che, appunto, rinvia alle nuove norme a disciplina dei
patrimoni separati ed in forza del quale è fatto salvo quanto disposto dall’art. 2447 septies con riferimento
ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a)
del primo comma dell’art. 2447 bis. La nota integrativa deve evidenziare anche il corrispondente regime
della responsabilità. Se, in particolare, la deliberazione di costituzione del patrimonio destinato prevede
una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare,
l’impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione
secondo criteri che vanno illustrati nella nota integrativa.
(6) Cfr. in arg. COMPORTI, Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, in AA.VV., La riforma delle
società s.p.a. e s.a.p.a., a cura di SANDULLI e SANTORO, cit., 950; SALAMONE, DE RITIS, I
patrimoni destinati, in Nuovo Diritto delle Società, Volume II, parte VI, a cura di ABBADESSA e
PORTALE, cit., 540.
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in relazione allo specifico affare devono recare menzione del vincolo di destinazione, in
mancanza di ciò, risponde la società con il suo patrimonio residuo.
Nonostante la limitazione di responsabilità su esposta resta salva la responsabilità
illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Il creditore
involontario per risarcimento di danno causato nella realizzazione dell’affare, nel
richiedere l’adempimento dell’obbligazione risarcitoria alla società, non potrà vedersi
opporre la limitazione di responsabilità del patrimonio destinato, ma potrà soddisfarsi su
tutti i beni sociali.
La base fondante dell’istituto è costituito dall’opponibilità ai terzi del vincolo di
destinazione e dal regime della responsabilità per le obbligazioni contratte per realizzare
l’affare a cui il patrimonio è destinato. Dall’iscrizione della deliberazione costitutiva nel
registro delle imprese decorre il termine di due mesi entro il quale i creditori della
società possono fare opposizione, atteso che successivamente gli stessi non potranno far
valere alcun diritto su quella parte del patrimonio sociale.
Per quanto concerne il regime della responsabilità, la società può scegliere se per le
obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare risponderà solo il patrimonio
separato o se risponderà sussidiariamente anche il restante patrimonio sociale(7). Va
peraltro sottolineato che la separazione patrimoniale non potrà essere, in alcun caso,
opposta ai creditori che abbiano subìto un fatto illecito. In questo modo, il legislatore
delegato ha voluto evitare che la separazione patrimoniale potesse determinare un
incentivo anomalo a frazionare il rischio d’impresa e ad esternalizzarlo sui creditori
involontari.
2. Patrimonializzazione congrua dell’affare specifico e riflessi in tema di tutela del ceto
creditorio. - Attesa la frammentazione e il sottodimensionamento delle società di
capitali, le responsabilità societarie, prima della riforma, venivano frammentate in un
contesto generale di scarsa trasparenza sugli assetti societari, soprattutto quando si
trattava di società che non operavano in settori sottoposti a controllo pubblico(8).
La riforma societaria mira innanzitutto a dare maggiore flessibilità e trasparenza al
sistema economico e normativo, al fine di permettere agli imprenditori l’utilizzo della
(7) Dall’esame della norma si evince che alla realizzazione dell’affare possono concorrere con specifici
apporti anche altri soggetti. La delibera costitutiva prevede, nel corso dell’affare, gli eventuali apporti di
terzi ed apre anche la strada alla possibilità che l’affare sia perseguito da diverse società, ognuna delle
quali crea un patrimonio destinato e lo coordina con quello costituito da altre società, rendendo, in questo
caso, il proprio patrimonio destinato componente di un’articolazione unitaria di patrimoni destinati, che
perseguono la realizzazione di un unitario e più ampio affare. In tal modo ciascuna società può riuscire a
dare rilevanza e valore economico ad una iniziativa di maggior rilievo di quella che essa avrebbe,
autonomamente, potuto realizzare.
(8) Cfr. FAUCEGLIA, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, cit., 809; FERRO-LUZZI, La
disciplina dei patrimoni separati, cit., 271 e ss.; FIMMANO’, Il regime dei patrimoni dedicati di s.p.a.
tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità, in cit., 960 e ss.
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forma della società per azioni nell’ambito di una compartimentazione di rami d’azienda,
a ciascuno dei quali può essere circoscritta la responsabilità verso i creditori relativi al
singolo ramo aziendale, con esclusione del concorso dei restanti creditori: ciò può
avvenire mediante la creazione di più s.p.a. unipersonali oppure attraverso la
costituzione, all’interno della stessa società per azioni, di uno o più patrimoni destinati.
Nella prospettiva dell’analisi economica del diritto, il nuovo istituto del patrimonio
destinato può ridurre il costo del capitale di debito per le società per azioni, atteso che
assicura ad alcuni creditori una posizione privilegiata, per effetto sia del vincolo di
destinazione che sottrae il loro credito al concorso degli altri creditori sociali sia della
riduzione dei costi di monitoraggio a carico del creditore, che non è costretto a guardare
a tutto il patrimonio sociale, ma solo a quello assoggettato al vincolo di destinazione(9).
L’innovazione della riforma societaria risiede nel carattere generale della possibilità
offerta in questo ambito alle società per azioni: è possibile creare patrimoni separati non
più solo per realizzare delle operazioni economiche tipizzate da singole disposizioni
delle leggi speciali, (ad esempio, delle cartolarizzazioni di crediti o, nell’ambito di una
società di gestione del risparmio, un fondo comune d’investimento) ma anche per
qualunque affare rientrante nell’oggetto sociale, purché specificamente individuato dalla
società(10).
Sarà possibile che per due atti diversi, entrambi rientranti nell’oggetto sociale, la società
risponda con beni diversi (per l’affare specifico, la società riduce i rischi a suo carico
mediante una selezione dei beni esposti a rischio); i creditori con i quali la società avrà
negoziato per lo specifico affare(11) avranno la certezza che i beni separati dalla società
per la realizzazione dell’affare di loro interesse non sono aggredibili dai creditori sociali
generici.
La delibera costitutiva deve indicare il piano economico-finanziario da cui risulti la
congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare, le modalità e le regole
(9) Si legga INZITARI, I patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447 bis, lettera a, c.c.), cit.,
164 e ss.; LAMANDINI, Patrimoni destinati ad uno specifico affare, cit., 1495 e ss.; LENZI, I patrimoni
destinati: costituzione e dinamica dell’affare, cit., 543 e ss.
(10) Cfr. in arg. LUPOI, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in AA.VV., Per una lettura europea
della riforma del diritto societario italiano, a cura di PALAZZO, 10; MANES, Sui “patrimoni destinati
ad uno specifico affare” nella riforma del diritto societario, cit., 181 e ss.; RABITTI BEDOGNI,
Patrimoni dedicati, cit., 1121 e ss.
(11) Gli apporti di terzi sembrano in prima analisi riconducibili allo schema dell’associazione in
partecipazione, anche perché l’art. 2447 ter pare prevedere come indispensabile l’attribuzione ai terzi di
una qualche forma di controllo e di partecipazione ai risultati dell’affare, similmente (ma non
identicamente) a quanto stabiliscono gli artt. 2459 e 2552. Al riguardo, può notarsi che, mentre l’art. 2549
prevede il diritto dell’associato di partecipare agli utili, l’art. 2447 ter prevede che ai terzi si riconosciuta
una partecipazione ai risultati dell’affare. Quanto ai controlli, l’art. 2552 prevede quale forma di controllo
minimale e indefettibile il rendiconto annuale dell’affare e ci sembra che la formulazione dell’ art. 2447
ter non permetta di riconoscere ai terzi meno di tale forma di accountancy.
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relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie
offerte ai terzi(12).
La congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare è richiesta affinché il
patrimonio stesso sia in principio autosufficiente all’affare, profilo decisivo sia per i
soci sia per i creditori, sociali e del patrimonio destinato. Per i soci e per i creditori
sociali, è importante verificare la non esorbitanza del patrimonio rispetto al fine cui è
destinato, affinché non siano sottratte risorse eccessive alle finalità generali della
società.
I soci hanno interesse a verificare che il patrimonio destinato sia sufficiente allo scopo
specifico. Ciò che però è decisivo stabilire è il valore giuridico del principio di
congruità del patrimonio destinato, essendo chiaro che esso deve svolgere un ruolo
informativo e orientativo delle scelte dei soci e dei vari creditori sociali.
La congruità del patrimonio separato è uno dei fondamentali presupposti di validità (e
realità) dell’atto di destinazione, con la conseguenza che, se il valore del patrimonio
separato si rivela insufficiente a pagare i creditori particolari, costoro potranno
soddisfarsi anche sul restante patrimonio sociale (anche oltre il valore del patrimonio
separato) e, per altro verso, che se la società destina beni di valore eccessivo al
patrimonio separato, i creditori sociali generici potrebbero eccepire la nullità dell’atto di
destinazione(13).
3. Possibilità di emissione di strumenti di partecipazione al patrimonio destinato in
vista di una maggiore forza patrimoniale e tutela dei creditori. - La costituzione di un
patrimonio separato può (ma non necessariamente deve) accompagnarsi all’emissione di
strumenti finanziari di partecipazione all’affare. Nel caso che ciò sia previsto, i
finanziamenti dei terzi saranno a carattere partecipativo con un’ampia possibilità di
articolazione dei diritti patrimoniali e con un principio di organizzazione a tutela degli
stessi. L’art. 2447 octies, al riguardo, stabilisce che per ogni categoria di strumenti
finanziari, l’assemblea dei possessori delibera: sulla nomina e revoca dei rappresentanti
di ciascuna categoria, aventi funzione di controllo sull’andamento dello specifico affare,
e sull’azione di responsabilità nei loro confronti; sulla costituzione di un fondo per la
tutela degli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari sul rendiconto
relativo a tali spese; sulle modifiche dei diritti attribuiti agli strumenti partecipativi;
(12) In tema ZOPPINI, Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati
della società per azioni, cit., 545 e ss.; CAMPERCHIOLI, Il regime dei patrimoni destinati ad uno
specifico affare nella riforma societaria, cit., 43; SCHLESINGER, Patrimoni destinati ad uno specifico
affare e profili di distinta soggettività, cit., 6 e ss.
(13) Cfr. GUIZZI, Patrimoni separati e gruppi di società, cit., 646; MAFFEI ALBERTI, sub Sezione XI,
1678, in Il nuovo diritto delle società, Commentario a cura di MAFFEI ALBERTI. Si veda G.E.
COLOMBO, La disciplina contabile dei patrimoni destinati, cit., 31 e PROVASOLI, I patrimoni
destinati ad uno specifico affare, in L’economia delle aziende e le nuove norme del diritto societario, a
cura di POTITO, Atti Convegno di Napoli del 24.9.2004, cit., 60.
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sulle eventuali controversie, transazioni e rinunce con la società; su ogni altro oggetto di
interesse comune a ciascuna categoria di strumenti partecipativi(14).
Gli strumenti finanziari di partecipazione all’affare sono entità diverse rispetto alle
azioni correlate, che esprimono una frazione del capitale sociale beneficiario del
risultato di un settore dell’impresa e non una frazione del patrimonio sperato. Le azioni
correlate, nuovo istituto introdotto con la riforma, si contraddistinguono infatti per
essere fornite di diritti correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore
di attività; il titolare di questo tipo di azione verrà remunerato non in funzione del
risultato aziendale complessivo, bensì di quello specifico connesso al ramo dell’attività
cui esse si riferiscono.
Questi strumenti possono essere partecipativi oppure non partecipativi e quindi di puro
finanziamento. Quest’ultima categoria di fatto si sottrae ai vincoli quantitativi rispetto al
valore del patrimonio, previsti invece per l’emissione, per esempio, di titoli
obbligazionari(15).
La delibera deve prevedere gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla
gestione e di partecipazione ai risultati dell’affare. Ciò significa che apporti di terzi
possono non essere previsti ma, se sono previsti anche solo come possibili, la delibera
costitutiva del patrimonio destinato deve farne menzione; ovviamente, se la delibera non
li menziona, nulla preclude che la società la modifichi in un momento successivo, per
consentire gli apporti di terzi, anche se, in questo caso, a mio avviso, decorrerà
nuovamente il termine di due mesi per l’opposizione dei soci.
Come detto, la delibera deve indicare anche la possibilità di emettere strumenti
finanziari di partecipazione all’affare, con la specifica indicazione dei diritti che tali
strumenti attribuiscono ai titolari. Questa disposizione si collega a quella della
precedente lettera d), nel senso che la forma tipica di partecipazione di massa alle altrui
imprese è realizzata mediante la sottoscrizione o l’acquisto di strumenti finanziari(16).
Ciò non elimina, ovviamente, la possibilità per l’imprenditore di coinvolgere nel singolo
specifico affare singoli individui, senza che la partecipazione di costoro sia
rappresentata da strumenti finanziari; e ciò è presumibile che avverrà quando la
(14) Si veda NIUTTA, I patrimoni e finanziamenti destinati, cit., 5 e ss.; QUADRI, La destinazione
patrimoniale, cit., 43 e ss.; GEMMA, Destinazione e finanziamento, cit., 20 e ss.; SANTOSUOSSO,
Libertà e responsabilità nell’ordinamento dei patrimoni destinati, cit., 362 e ss.
(15) In questo contesto va anche letto l’intervento dell’OIC che ha specificato che in relazione agli
strumenti finanziari emessi, la società deve tenere un apposito libro (analogo al libro delle obbligazioni)
indicante le loro caratteristiche, l’ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari di
strumenti nominativi, i vincoli ad essi relativi ed i trasferimenti di titoli.
(16) Cfr. SANTOSUOSSO, Libertà e responsabilità nell’ordinamento dei patrimoni destinati, cit., 365/I;
LA ROSA, Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare. “Ottica destinazione“ e “ottica
separazione”: analisi delle prospettive di sviluppo e dei profitti di rischio connessi ai nuovi strumenti di
“federalismo” patrimoniale e finanziario, in Collana di studi economico-aziendali, diretta da SORCI, cit.,
98 e ss.
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partecipazione del singolo è di particolare rilievo tecnico e/o finanziario e mal si presta,
pertanto, ad essere rappresentata da uno strumento finanziario che, nella generalità dei
casi, intanto ha un senso, in quanto destinato alla circolazione. In questa ipotesi non
troverà applicazione la lettera e) in esame, ma soltanto la disposizione della precedente
lettera d).
La delibera che prevede la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi deve
indicare specificamente i diritti che quegli strumenti attribuiscono. Sembra conseguirne
un canone applicativo secondo il quale ai portatori degli strumenti partecipativi non
spettano diritti che non siano specificamente indicati, a meno che non si possano
ritenere presupposti, impliciti nei diritti espressamente previsti dalla delibera costitutiva
del patrimonio destinato(17).
Il patrimonio destinato è bene che si presenti congruo in relazione allo svolgimento
dell’attività specifica. E’ bene altresì definire la dimensione e la portata dell’affare
specifico e individuare i beni e i rapporti costituenti il patrimonio. La previsione poi del
piano economico finanziario è fondamentale per la valutazione da parte dei terzi
interessati della suddetta congruità.
Il flusso informativo derivante può essere vagliato da quei soggetti per accertarsi della
correttezza della valutazione degli amministratori sulla congruità del patrimonio
destinato. Tale informativa si esaurisce nel momento di costituzione del patrimonio
destinato.
Per quanto attiene al momento amministrativo, non potendo i soci né i creditori
consultare le scritture contabili richieste dall’art. 2214 c.c., la conoscenza
dell’informativo in oggetto risulta preclusa ai creditori.
Attesa la rappresentazione analitica delle operazioni relative allo specifico affare, la
lettura del bilancio evidenzia difficoltà nell’individuare le singole operazioni
intergestorie stante l’elisione contabile derivante dalla confluenza nel conto economico
generale.
Le asimmetrie informative derivanti dal controllo degli investimenti da parte dei terzi
comportano rilevanti costi di agenzia, poiché evidenziano un conflitto tra i creditori
(17) Inoltre, dalla norma in commento e dall’art. 2447 octies emerge la possibilità che gli strumenti
finanziari partecipativi, pur essendo emessi in serie, attribuiscano diritti diversi e pertanto vi siano
categorie diverse di strumenti finanziari partecipativi. Non è però chiaro se la società possa emettere
azioni sul solo patrimonio destinato. In senso favorevole si argomenta essenzialmente in base al principio
di autonomia negoziale e statutaria accolto dalla riforma. In senso contrario si ricorda la circostanza che la
norma in commento preveda strumenti di partecipazione all’affare e non all’intera impresa sociale né al
capitale sociale, la modellazione delle assemblee speciali su quella degli obbligazionisti, l’assenza di
un’esplicita previsione della possibilità di deroga alla separazione patrimoniale in favore del patrimonio
destinato, a differenza di quanto contemplato in tema di un’eventuale responsabilità dei restanti beni
sociali.
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aventi interessi sulla gestione del patrimonio destinato e i creditori generali della società
gemmante interessati alla residua gestione societaria.
4. Contabilità e rendicontazione riguardanti beni e rapporti giuridici afferenti il
patrimonio destinato ad uno specifico affare. - Il legislatore impone alla società una
serie di obblighi contabili e di rappresentazione dei beni dei patrimoni e dell’andamento
della relativa attività. La ratio sottesa a tali disposizioni si situa nella necessità di
chiarire la reale situazione economica e finanziaria del patrimonio destinato, rilevante
anche ai fini della individuazione dell’utile da assegnare ai portatori degli strumenti
finanziari appositamente emessi(18).
In obbedienza al disposto del primo comma dell’art. 2447 septies e stante il rinvio
contenuto nell’ultimo comma dell’art. 2424, la società deve distintamente indicare i
beni ed i rapporti che compongono ogni singolo patrimonio destinato(19).
Tale norma si riferisce alla costituzione del patrimonio destinato per separazione di
parte del patrimonio sociale e non si applica alla fattispecie di cui all’art. 2447 decies
che si riferisce ai beni che compongono un patrimonio formato dai proventi di un affare.
Viene così fornita una chiara rappresentazione della composizione del patrimonio
sociale, che è un unico complesso all’interno del quale possono essere creati distinti
insiemi. L’obbligo di separata indicazione riguarda sia i beni sia i rapporti: i primi sono
i beni materiali, immateriali, i secondi concernono i rapporti giuridici attivi (crediti) e
passivi (debiti) che sono riconducibili alla società con riferimento allo specifico affare.
Alla separata indicazione dei beni e dei rapporti giuridici del patrimonio destinato si
accompagna l’obbligo di redigere un apposito documento contabile, distinto dal bilancio
della società: il rendiconto della gestione del patrimonio destinato, dal quale deve
emergere l’andamento dello specifico affare sotto il profilo reddituale. L’obbligo in
(18) Si denuncia la promiscuità di linguaggio la quale segnala che si parla, qualche volta,
indifferentemente di patrimonio autonomo e patrimonio separato, ad indicare il distacco di una massa
patrimoniale, da un patrimonio o da diversi patrimoni di provenienza, in modo da dar luogo ad un’unità
particolare, avente una propria destinazione (da qui anche la qualificazione in termini di patrimonio di
destinazione). Emblematico esempio della confusione lessicale è dato dall’articolo 4 del D. Lgs.
124/1993, in tema di fondi pensione, che al comma 2, tra le modalità di costituzione dei fondi pensione,
annovera anche la possibilità che essi derivino dalla delibera di una società o di un Ente pubblico
economico, che istituisca un patrimonio autonomo e separato.
(19) Cfr. GUIZZI, Patrimoni separati e gruppi di società, cit., 646; MAFFEI ALBERTI, sub Sezione XI,
1678, in Il nuovo diritto delle società, Commentario a cura di MAFFEI ALBERTI. Si veda G. E.
COLOMBO, La disciplina contabile dei patrimoni destinati, cit., 31 e PROVASOLI, I patrimoni
destinati ad uno specifico affare, in L’economia delle aziende e le nuove norme del diritto societario, a
cura di POTITO, Atti Convegno di Napoli del 24.9.2004, cit., 60.
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oggetto grava sugli amministratori e prevede la redazione di un rendiconto per ogni
patrimonio destinato(20).
Il rendiconto deve essere allegato al bilancio della società e per la sua redazione devono
essere rispettate le norme degli artt. 2423 e seguenti. La lettera del comma 2 dell’art.
2447 septies non specifica il contenuto del documento che impone di redigere: ciò porta
ad interrogarsi se la parola rendiconto, già utilizzata negli artt. 2261 e 2262, sia da
interpretare quale sinonimo di bilancio, formato da stato patrimoniale, conto economico
e nota integrativa, oppure se possa ad essa attribuirsi il significato di prospetto, dal
quale risultino le entrate e le uscite del patrimonio destinato(21).
Il documento in oggetto acquisisce una chiara valenza informativa, serve, di fatti, a dare
ai soci contezza dell’operato degli amministratori, come il rendiconto del mandatario e
di coloro che gestiscono beni altrui, e può perciò esaurirsi in un semplice prospetto delle
entrate e delle uscite delle operazioni compiute e dei risultati conseguiti. Il bilancio
assolve a funzioni di tutela dei soci e dei terzi e deve dimostrare con evidenza e verità i
risultati raggiunti.
Per completare la rappresentazione contabile del patrimonio destinato ad uno specifico
affare, il legislatore stabilisce che nella nota integrativa al bilancio della società gli
amministratori devono indicare alcuni dati aggiuntivi.
L’organo amministrativo deve indicare separatamente il valore e la tipologia dei beni e
dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio, siano essi apportati da terzi(22)
(20) Cfr. FIMMANO’, Assetti rigidi ed assetti variabili nella articolazione del patrimonio della s.p.a., cit.,
883; ZOPPINI, Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della
società per azioni, cit., 545.
(21) Considerato il contesto nel quale la norma è inserita, tenuto conto che già il primo comma dell’art.
2447 septies prescrive la separata indicazione dei beni e dei rapporti del patrimonio destinato nello stato
patrimoniale della società, alla luce del disposto del terzo comma dell’art. 2447 septies, si può affermare
che il rendiconto assume, per la fattispecie che ci riguarda, una composizione diversa da quella del
bilancio vero e proprio. Per chiarire, il legislatore abbia voluto imporre agli amministratori l’oneroso
compito di redigere un bilancio per un complesso di beni e di rapporti, che sono stati separati dal
patrimonio sociale, ma che in ogni caso sono ancora parte di esso e già rappresentati nel documento
contabile della società. Il precetto di redigere il rendiconto del patrimonio separato ai sensi degli articoli
2423 e seguenti del codice civile conferma, anche se si può ritenere superfluo, che gli amministratori
devono rispettare le clausole generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, nonché i
principi di redazione ed i criteri di valutazione per la predisposizione del rendiconto. Il richiamo alle
norme che disciplinano la formazione e la redazione del bilancio non riguarda, perciò, la composizione
del documento contabile; tale conclusione è avvalorata altresì dagli obblighi informativi sui beni del
patrimonio separato che devono essere inseriti nella nota integrativa al bilancio della società.
(22) Come specificato dall’ OIC 2 , trattandosi di apporto di un terzo, non di conferimento del socio in
sede di costituzione o aumento di capitale, non si applicano le limitazioni previste dall’ art. 2342 codice
civile. Potrà quindi essere apportato denaro, nonché qualunque tipo di bene o servizio utile allo
svolgimento dell’affare: - "beni e crediti conferibili ex art. 2342, eventualmente gravati di debiti (es.: un
immobile sul quale insista un mutuo fondiario); - diritti reali e personali di godimento (ritenuti conferibili
dalla dottrina dominate); - prestazioni di opera e servizi, che non possono formare oggetto di
conferimento nelle S.p.A.; - attività immateriali di qualunque tipo, purchè siano attendibilmente valutabili
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oppure staccati dal patrimonio sociale. Si tenga presente che nella nota integrativa dovrà
essere contenuta la descrizione dei citati beni e rapporti e ciò anche allo scopo di
valutare l’adeguatezza della valutazione della società(23).
Gli amministratori devono, altresì, elencare nella nota integrativa i criteri adottati per
imputare al patrimonio separato gli elementi comuni di costi e di ricavi, che, pur
essendo legati allo svolgimento dell’attività generale della società, sono in ogni caso,
sostenuti anche per la gestione del patrimonio separato(24).
5. Considerazioni conclusive. - Il fenomeno della separatezza patrimoniale realizza una
deroga al principio della universalità della responsabilità, sancito dall’articolo 2740 c.c.
per il quale il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri,
e finisce con l’operare una scissione di quel binomio soggetto-patrimonio, che affonda
le sue radici nella nostra cultura giuridica.
Le motivazioni della tassatività vanno ricondotte alla compressione del principio per cui
chi agisce è responsabile con tutti i suoi beni per le obbligazioni che ha assunto,
anche se si ritengono non conferibili in S.p.A. (es. know-how, che alcuni giuristi ritengono non sempre
conferibile)". Con riferimento poi alle prestazioni d’opera apportate da terzi l’OIC richiama l’attenzione
sul fatto che per assicurare la loro "effettività" e quindi iscrivibilità nell’attivo dello stato patrimoniale,
occorre la garanzia prevista dall’art. 2464, 6° comma in tema di conferimento in società a responsabilità
limitata, ossia la stipula di una polizza di assicurazione o una fidejussione bancaria. Poiché l’apporto ha
sempre una durata limitata che non può superare la durata dell’affare, qualora il godimento sia a titolo
gratuito, analogamente a quanto avviene in caso di apporto in godimento da parte dell’associato in
partecipazione, la società dovrà iscrivere all’attivo dello stato patrimoniale del patrimonio destinato il
valore dell’utilizzo del bene o della prestazione d’opera personale (nell’importo convenuto con il terzo),
con contropartita un’apposita riserva indisponibile. In questa circostanza nelle note al bilancio del
patrimonio destinato si dovranno fornire le opportune informazioni in merito alla natura dell’apporto, al
criterio di valutazione e alle modalità di imputazione al conto economico. Qualora dagli accordi col terzo
risulti che il bene dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento
dell’apporto, l’OIC specifica che occorre sia iscritto un "Fondo per oneri di manutenzione e ripristino di
beni apportati" il cui valore andrà gradualmente incrementato attraverso l’imputazione di un
accantonamento che costituirà un costo di gestione dell’affare.
(23) Non può essere ritenuta sufficiente un’indicazione sommaria della consistenza complessiva, bensì
occorre procedere ad una specifica indicazione dei singoli beni, che conduca ad identificarli in modo
inequivocabile, in quanto gli stessi vengono sottratti In particolare, occorrerà che i beni ed i rapporti
giuridici compresi nel patrimonio separato siano caratterizzati da elementi che consentano effettivamente
il perseguimento dell’affare cui sono preposti al fine di evitare che sia considerata elusiva l’operazione
nei confronti dei creditori sociali cui verrebbero sottratti beni altrimenti escutibili. Qualora facciano parte
del patrimonio dedicato beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registi, la pubblicità prevista
dall’articolo 2447 quater c.c. non è sufficiente ed occorre che della destinazione allo specifico affare sia
fatta apposita annotazione nei rispettivi registri. Poiché con la costituzione di patrimoni separati si genera
uno spostamento delle garanzie è importante procedere con particolare cautela; è quindi opportuno che i
beni indicati in delibera siano inerenti all’attività che si intende svolgere con il patrimonio separato.
(24) In tema D’AMICO, L’informativa contabile dei patrimoni destinati, in Riforma delle società di
capitali. Aziendalisti e giuristi a confronto, dalla collana Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, cit.,
298.
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attraverso la creazione di una zona patrimoniale avente una sorte distinta dal resto del
patrimonio generale, involge, infatti, numerosi aspetti tra i quali la posizione di soggetti
terzi, di tutti coloro che sono in relazione o aspirano a mettersi in relazione con il
soggetto titolare del patrimonio generale.
Da un lato troviamo i creditori particolari, quelli che contraggono con il titolare del
patrimonio separato in relazione allo scopo di questo, i quali, oltre che all’interesse a
conoscere l’effettiva consistenza del compendio, hanno soprattutto esigenza che sia
manifesto che il loro concorso su tali beni, in sede di adempimento delle obbligazioni,
sia separato e prevalente rispetto a quello dei creditori generali. Dall’altro abbiamo i
creditori generali i quali hanno, invece, l’esigenza di conoscere l’effettività del vincolo e
della destinazione dei beni allo scopo dichiarato e di verificare che la separatezza non
sia invece uno schermo idoneo solo ad isolare, per scopi diversi da quelli dichiarati,
parte dei beni che altrimenti avrebbero costituito la garanzia generale.
La possibilità di derogare alla regola generale della universalità o illimitatezza della
responsabilità è prevista proprio dalla norma che pone la regola, infatti le limitazioni
della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge sancendo la
cosiddetta tipicità degli strumenti derogatori i quali rappresentano, pertanto, un numerus
clausus.
I principi ispiratori legati all’introduzione della nuova fattispecie sono sostanzialmente
correlabili alla volontà, da un lato, di evitare, grazie al ricorso alla segregazione
patrimoniale, il necessario ricorso alla costituzione di nuove società, con correlativo
aumento di tempi e costi, e dall’altro al bisogno di consentire esplicitamente l’eventuale
emissione di strumenti finanziari ad hoc, come alternativa al credito bancario.
Tali motivazioni sono certamente valide, ma è di tutta evidenza come solo il tempo e
l’ulteriore evolversi del sistema economico nazionale ed internazionale saranno in grado
di dare una risposta esaustiva circa il concreto utilizzo dei patrimoni destinati, nonché di
una loro effettiva efficacia operativa. Ciò che tuttavia è emerso dallo studio dei
patrimoni destinati è la presenza di alcuni punti critici e di alcune problematiche di
applicazione concreta che potrebbero, almeno inizialmente, rendere meno frequente ed
agevole il ricorso a tale fattispecie.
Lo strumento dei patrimoni separati, in considerazione degli aspetti connessi
all’aumento della complessità organizzativa e gestionale, soprattutto in termini di
governo dell’attività separata e di predisposizione di un sistema analitico di
rendicontazione, sembrerebbe essere destinato ad applicarsi soprattutto alle realtà
societarie di medie e grandi dimensioni, che potrebbero così sfruttare le soluzioni
gestionali, organizzative e produttive ottimali offerte dalla possibilità di segmentare
l’azienda.
La possibilità di contare, come si è accennato, anche su apporti di terzi, costituisce per i
patrimoni destinati ad uno specifico affare una opportunità di notevole importanza, anzi,
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volendo attenersi al dato proveniente dalla recente prassi applicativa dell’istituto,
rappresentando tale modalità proprio la preminente motivazione.
Gli apporti possono essere di varia natura, in quanto la norma è sul punto generica,
lasciandone la scelta e la misura all’autonomia delle parti. Può dunque trattarsi di beni
materiali e immateriali, diritti di godimento, crediti, prodotti e materie, e così via.
Inoltre, a fronte di tali apporti, è contemplata la possibilità di emettere strumenti
finanziari partecipativi.
Di questi non si precisa la tipologia, né le condizioni, ma certamente non possono
costituire strumenti di partecipazione al capitale sociale. Tali partecipazioni possono
attribuire a favore dello strumentario finanziario diritti patrimoniali di vario tipo
(partecipazione agli utili dell’affare o diritto ad una percentuale del fatturato da esso
realizzato), nonché diritti amministrativi diversi (diritto di controllo sulla gestione
dell’affare o diritto di partecipare alle decisioni più rilevanti ad esso inerenti, ma non il
diritto di voto).
Appare evidente che si sostengono oneri finanziari e compiti assolutamente non
comparabili con la costituzione di una nuova società, ma non si può condividere che la
convenienza del patrimonio destinato stia proprio nell’opportunità di evitare una tale
costituzione, considerato che a una nuova società sono destinabili attività, alle quali
s’intende dedicare stabilmente nel tempo competenze e risorse, e non semplici progetti.
Occorre ricordare, come già fatto nel secondo capitolo in tema di individuazione della
reale portata del termine affare, che se alcuni dei progetti hanno natura sperimentale, o
se si concludono positivamente per quanto riguarda i risultati e le prospettive sì da
legittimare la convenienza ad assicurarsi in modo permanente le conoscenze e i valori
acquisiti, risulta inevitabile la costituzione di nuova società, essendo l’iniziativa stata
condotta a termine con la partecipazione di terzi, con i quali si vuole continuare a
collaborare, senza rinunciare alla propria autonomia giuridica ed economica.
La convenienza del modello di patrimonio destinato resta confinata alla realizzazione di
progetti ad alto rischio, da realizzare da soli o con soggetti che non richiedono o non
sono in grado di richiedere la responsabilità illimitata della società proponente, ovvero
con finanziatori di sicura capacità economica dei quali risulta essenziale assicurarsi la
collaborazione, ed ai quali si vogliono assicurare condizioni privilegiate,
predisponendosi però a sopportare obblighi e impegni formali notevoli(25).
(25) Sembrano invece esserci più significative ragioni di convenienza per la seconda configurazione
immaginata dal legislatore, la quale, come si è visto, non richiede obblighi e formalità così tanto onerosi;
e, soprattutto, non prevede il limite del dieci per cento. Può davvero rappresentare un’opportunità quella
di ricercare finanziatori che finalizzino la concessione di mezzi liquidi ad iniziative che la società propone
loro di realizzare insieme, assumendosi contrattualmente l’impegno che le risorse generate dall’iniziativa
stessa non andranno a confondersi con il proprio patrimonio generale, ma saranno destinate al rimborso e
alla rimunerazione dei finanziamenti all’uopo ricevuti. Sebbene, però, si deve presupporre da parte di tali
finanziatori una certa propensione al rischio, giacché solo su quanto produce il progetto finanziato essi
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Raggiunta la convinzione che l’obiettivo di fondo di tenere giuridicamente separati
classi di beni o di flussi finanziari può trovare effettive ragioni di convenienza da parte
di molte imprese, occorre determinare principi generali, offrire la cornice normativa che
abbia quale propria base portante una corretta rappresentazione organizzativa e
contabile del patrimonio destinato, lasciando alle parti di scegliere autonomamente,
sulla scorta dei flussi informativi ricevuti, termini modalità e condizioni(26).
potranno contare per soddisfare le proprie attese, essendo, come sappiamo escluso ogni altro loro diritto
sul patrimonio generale della società (a meno che questa non fallisca prima della conclusione del
progetto, come dispone il sesto comma dell’art. 2447 decies), e tenendo conto che il rilascio di altre
garanzie da parte della società è solo eventuale e andrebbe inoltre a coprire solo una parte del
finanziamento, non l’intero (art. 2447 decies, comma 2, lett. g). L’obiettivo di fondo delle norme qui
discusse sembra chiaramente quello di favorire le società per azioni nella ricerca di partners, operativi
(modello lett. a) ovvero finanziari (modello lett. b). L’obiettivo è più chiaramente esplicitato nel secondo
modello, mentre risulta non immediato nel primo, per il quale la partecipazione di terzi risulta
rappresentata solo come una delle possibilità. Se è così, risulta difficile non essere indotti a ritenere che la
formulazione di accordi e alleanze con terzi risulta in genere più rapida, più flessibile, più semplice, e
perciò di più larga e diffusa utilizzazione se viene lasciata all’autoregolamentazione negoziale delle parti.
Mi sembra che il legislatore abbia creato un quadro normativo i cui costi eccedono i vantaggi ottenibili,
soprattutto se il pensiero va alle tante piccole e medie imprese.
(26) Si può anche aggiungere, che due istituti giuridici già presenti nel nostro ordinamento, dei quali le
norme sui patrimoni destinati rievocano per alcuni versi i modelli, cioè l’associazione in partecipazione e
il project financing, non hanno avuto successo. L’applicazione del primo è stata scarsa e quella del
secondo, che resta prevalentemente destinato a progetti di natura infrastrutturale e a specifici settori è
stata per molto tempo limitata proprio da una normativa eccessiva e da molte incertezze interpretative.
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