Disciplina contrattuale della maternità (normativa e riflessi

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Disciplina contrattuale della maternità (normativa e riflessi
Disciplina contrattuale della maternità (normativa e riflessi economici)
nel CCNL Abbigliamento (industria)
4 febbraio 2014
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alla produzione in serie di abbigliamento tradizionale,
informale e sportivo - camiceria - biancheria personale e da casa - confezioni in pelle e succedanei - divise ed abiti da
lavoro - corsetteria - cravatte, sciarpe e foulards - accessori dell'abbigliamento ed oggetti cuciti in genere - bottoni ed
articoli affini
Inizio validità: 1 aprile 2013
Fine validità: - Scadenza economica: 31 marzo 2016 - Scadenza normativa: 31 marzo 2016
[…]
Sezione seconda - Capitolo II - Disposizioni per gli operai
[…]
Articolo 93 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri, l'azienda deve integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza fino al 100% della
retribuzione netta normale mensile per i primi 5 mesi. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento
all'art. 44 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente
e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5
D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 (allegato A del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151) le lavoratrici durante il
periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre
mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle
mansioni precedentemente svolte nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico sulla Maternità).
Nota a verbale n. 1 - La decorrenza dell'aumento dal 90 al 100% è stabilita dal 1° gennaio 2005. Fino al 31 dicembre
2004 rimane in vigore il trattamento del 90% previsto dal C.C.N.L. 19 maggio 2000.
L'aumento si applica anche alle lavoratrici che abbiano già in corso l'assenza obbligatoria al 1° gennaio 2005, per il
residuo periodo fino al primi 5 mesi di assenza.
Nota a verbale N. 2 - Il trattamento integrativo, di cui al 1° comma del presente articolo, non è comprensivo delle
quote afferenti la tredicesima mensilità e le retribuzioni differite ad essa equiparate che sono invece a carico
dell'INPS.
[…]
Sezione seconda - Capitolo III - Disposizioni per le qualifiche speciali o intermedie
[…]
Articolo 100 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri, l'azienda deve integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza fino a concorrenza
dell'intera retribuzione netta per i primi 5 mesi. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 44
del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e,
comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.
L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio per il
periodo suddetto.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5
D.P.R. 25.11.1976, n. 1026 (allegato A del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151) le lavoratrici durante il periodo di
gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle
mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico sulla Maternità).
Nota a verbale n. 1 - Il trattamento integrativo, di cui al 1° comma del presente articolo, non è comprensivo delle
quote afferenti la tredicesima mensilità e le retribuzioni differite ad essa equiparate che sono invece a carico
dell'INPS.
Nota verbale n. 2 - Per le lavoratrici già in forza al 1° luglio 1995, l'azienda dovrà corrispondere il 27% della
retribuzione mensile per il 6° mese di assenza. Inoltre, ove durante tale periodo intervenga una malattia, si
applicheranno le disposizioni fissate dall'art. 99 del presente contratto, quando risultino più favorevoli alla
lavoratrice, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
[…]
Sezione seconda - costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro - Capitolo IV - Disposizioni per gli
impiegati
[…]
Articolo 110 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri, l'azienda deve integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza fino a concorrenza
dell'intera retribuzione netta per i primi 5 mesi. Per la determinazione della stessa si fa riferimento all'art. 44 del
presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque,
fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.
L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio per il
periodo suddetto.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5
D.P.R. 25.11.1976, n. 1026 (allegato A del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151) le lavoratrici durante il periodo di
gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle
mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 7, comma 6° del decreto
legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico sulla Maternità).
Nota a verbale n. 1 - Il trattamento integrativo, di cui al 1° comma del presente articolo, non è comprensivo delle
quote afferenti la tredicesima mensilità e le retribuzioni differite ad essa equiparate che sono invece a carico
dell'INPS.
Nota verbale n. 2 - Per le lavoratrici già in forza al 1° luglio 1995, l'azienda dovrà corrispondere il 27% della
retribuzione mensile per il 6° mese di assenza. Inoltre, ove durante tale periodo intervenga una malattia, si
applicheranno le disposizioni fissate dall'art. 110 del presente contratto, quando risultino più favorevoli alla
lavoratrice, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
[…]
Fonte: Banca dati UnicoLavoro24