CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INDUSTRIE
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INDUSTRIE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INDUSTRIE TESSILI 22 luglio 2008 -per i lavoratori addetti alla produzione in serie di: abbigliamento tradizionale, informale e sportivo - camiceria biancheria personale e da casa - confezioni in pelle e succedanei - divise ed abiti da lavoro - corsetteria - cravatte, sciarpe e foulard - accessori dell'abbigliamento ed oggetti cuciti in genere - bottoni ed articoli affini; -per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglieria, calzetteria e tessuti a maglia; -per i lavoratori addetti all'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia; -per i lavoratori addetti all'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche; -per i lavoratori dipendenti dell'industria cotoniera, liniera e delle fibre affini per i lavoratori dipendenti dell'industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi. …Omissis ART. 94 - TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda deve integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza fino al 100% della retribuzione netta normale mensile per i primi 5 mesi. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. E' vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 (allegato A del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151) le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni. Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico sulla Maternità). NOTA A VERBALE N. 1 - La decorrenza dell'aumento dal 90 al 100% è stabilita dal 1° gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 rimane in vigore il trattamento del 90% previsto dal CC1VI, 19 maggio 2000. L'aumento si applica anche alle lavoratrici che abbiano già in corso l'assenza obbligatoria al 1° gennaio 2005, per il residuo periodo fino ai primi 5 mesi di assenza. NOTA A VERBALE N. 2 - II trattamento integrativo, di cui al 1° comma del presente articolo, non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le retribuzioni differite ad essa equiparate che sono invece a carico dell'INPS. Omissis… Fonte: Archivio Nazionale della contrattazione del CNEL