Capitolato - Comune di Mercato Saraceno

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Capitolato - Comune di Mercato Saraceno
Comune di Mercato Saraceno
Provincia di Forlì-Cesena
Piazza Mazzini, 50 – CAP 47025
telefono 0547-699711 - fax 0547-90141
CAPITOLATO PRESTAZIONALE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E
SPARGIMENTO SALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI
MERCATO SARACENO
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di sgombero delle neve e spargimento sale lungo le
strade del territorio comunale di Mercato Saraceno, sulle aree di intervento al meglio
identificata in planimetria, nel periodo dal novembre 2016 al 31.12.2017, da eseguire nei
modi, termini e condizioni previste nel presente contratto. Il servizio vede la suddivisione di
sgombero neve in 10 LOTTI funzionali appaltabili singolarmente ad esclusione dei LOTTI
9 e 10 che potranno essere affidati anche a più operatori per stralci funzionali alle zone di
intervento.
Per quanto riguarda lo spargimento sale LOTTO 10 e il servizio di sgombero neve da
piazzali e parcheggi come previsto al LOTTO 9, il Responsabile dell’Ente, in caso di
candidature plurime, potrà acconsentire, alle Ditte qualificate, lo svolgimento del servizio
nelle rispettive zone di intervento alle condizioni previste dai successivi articoli.
Art. 2 – Percorrenze soggette al servizio
Soggette al servizio di sgombero neve, in base al presente Capitolato Speciale d’Appalto
sono tutte le strade comunali e vicinali, le piazze, i piazzali, i parcheggi, i bivi e gli incroci
del Territorio Comunale, con qualsiasi tipo di pavimentazione (asfaltata, con materiale
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granulare stabilizzato, in macadam, in terra), distintamente per l’area di intervento
assegnata (LOTTO) e al meglio identificata nella planimetria allegata;
LOTTO 1 – (colore azzurro) Montecastello;
LOTTO 2 – (colore verde) Bacciolino via Romagna fino incrocio via delle Miniere, Cella –
Monte Giusto, via Graffieto, Bareto, Raggio, La Massa, Monte Iottone, Le
Ville, Falconara, Santa Lucia:
LOTTO 3 – (colore rosa) Nuvoleto, San Romano, Linaro, Valleripa, Concolle, Molino
d’Ortano;
LOTTO 4 – (colore giallo) Schiazzano, Maiavolo, Musella, Monte Finocchio, Goiba, Pieve
di Montesorbo, Ciola, Le Case, Mastro, Montesasso, Pozzo di Montesasso,
Raggio dei Buoi, Dorzale;
LOTTO 5 – (colore arancione) Bora Bassa – Bacciolino (via Romagna fino incrocio via
delle Miniere), Borgo Paglia, Boratella, Il Raggio, Bora Alta fino a chiesa di
Falcino, Bora Zone artigianali, Bora Buche;
LOTTO 6 – (colore marrone) Castellaccio, Piavola, Terrabianca, Strada Bora Piavola fino
a Chiesa di Falcino, Cantone Monte Ulivo, Serra Campone, La Fiera;
LOTTO 7 – (colore blu) Piedimonte, Serra Tornano, Cà di Piero, Colonnata, Sanzola,
Faccettino, Paderno, Mercato Saraceno;
LOTTO 8 - (colore rosso) San Damiano, zona Artigianale, Vertaglia, Galgano, Taibo,
Borgostecchi, strada Taibo - Castello;
LOTTO 9 – Piazzali, parcheggi, aree mercato, marciapiedi pubblici e percorsi interni di
accesso alle scuole ecc. (servizio di caricamento e trasporto in discarica
neve);
LOTTO 10 – servizio di spargisale sulle viabilità del territorio comunale.
Art. 3 - Descrizione dei lavori
Il servizio di sgombero neve consiste nella movimentazione della massa di neve che
ricopre la carreggiata delle strade del territorio comunale (comprese le intersezioni degli
incroci stradali) mediante idonei veicoli spartineve, al fine di liberare la stessa carreggiata
e consentire il transito dei veicoli. Sono compresi anche i lavori di rimozione di lastre di
ghiaccio residue e gli allargamenti in corrispondenza degli accessi laterali pubblici.
I lavori di trattamento antighiaccio consistono nello spargimento di sali fondenti o loro
miscele con inerti di adeguata granulometria, con veicoli muniti di attrezzature spargisale,
al fine di prevenire o eliminare la scivolosità dei piani viabili per ghiaccio sulle carreggiate.
Il servizio deve essere effettuato con mezzi idonei, omologati, a norma con le misure di
sicurezza ed avvalendosi di personale nel rispetto delle vigenti normative di previdenza,
assistenza, sicurezza secondo i contratti nazionali vigenti. Tale servizio è un servizio
pubblico e la sua interruzione costituisce per la Ditta affidataria "interruzione di pubblico
servizio" con tutte le conseguenze di legge. E’ obbligo della ditta provvedere all’apertura
delle strade secondo le disposizioni impartite dall’Ufficio preposto.
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L’ufficio tecnico (sede di Mercato Saraceno), a suo insindacabile giudizio è
autorizzato a modificare in qualsiasi momento i percorsi assegnati in fase
contrattuale per ottimizzare l’organizzazione del servizio.
Art. 4 Specifiche di prestazione
Requisiti per l’affidamento del servizio
Le ditte devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Tutti i requisiti richiesti nell’avviso pubblico;
2) I mezzi dovranno essere collaudati dall'Ispettorato per la Motorizzazione Civile per
l'applicazione della lama sgombero neve, faro girevole ecc. e possedere l'idoneità
(OMOLOGAZIONE) risultante dal libretto di circolazione. Alla presentazione della richiesta
di manifestazione di interesse la ditta dovrà consegnare in allegato copia dei libretti delle
macchine e attrezzature utilizzate;
3) Al fine di garantire un servizio il più possibile tempestivo, gli automezzi e le attrezzature
previste per ciascun lotto indicato DOVRANNO essere parcheggiate, per il periodo 1
novembre – 30 aprile entro un’area di proprietà o in locazione posta a non più di km. 5
dall’inizio del percorso del lotto acquisito.
Modalità’ di svolgimento del servizio
Rimozione neve
L’uscita degli automezzi dovrà avvenire sia di giorno che di notte, in qualsiasi giorno della
settimana, compreso le festività; il servizio si dovrà autoattivare ogni qualvolta l’altezza
della neve sul manto stradale raggiunga i 5 centimetri (se asfaltato o diversamente
pavimentato) e i 10 centimetri per tutte le strade bianche (in macadam con
pavimentazione
in
materiale
granulare),
la
Ditta
contestualmente
alla
propria
autoattivazione dovrà immediatamente darne comunicazione telefonica al referente
dell’Amministrazione designato per il Servizio. Altresì il servizio potrà essere attivato con
ordine telefonico di uscita per l’inizio delle operazioni di sgombero neve entro e non oltre
30 minuti dalla chiamata. Il servizio di rimozione della neve dovrà essere svolto su tutte le
strade con partenza dalle viabilità principali dei centri abitati e dovrà essere attivato con
un numero di mezzi che sia di volta in volta adeguato all’entità dell’evento, ed assicurando
almeno il numero minimo di mezzi spartineve indicati per ogni specifico lotto.
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Tutti gli operatori dovranno essere in possesso di un telefono cellulare mantenuto acceso
per tutta la durata del servizio. Ogni impresa inizierà l’apertura delle strade nei tempi e nei
modi sopraesposti seguendo il servizio in base alle peculiarità del lotto, salvo diversa
direttiva dell’Ufficio Tecnico. Lo sgombero della neve verrà eseguito per metà larghezza
della sede stradale in andata e per l’altra metà in ritorno (salvo casi particolari valutati dall’
U.T. in cui è necessario un solo passaggio), operazioni da ripetersi, continuando a
nevicare, fino a che il piano viabile risulti completamente liberato dalla neve, secondo le
prescrizioni del personale incaricato dell’Ente. Qualora l'Impresa fosse nell'impossibilità di
aprire la carreggiata stradale nella misura sufficiente a garantire il doppio senso di marcia,
essa dovrà provvedere alla creazione di piazzole di scambio, di adeguata superficie,
distanti l'una dall'altra di circa ml. 100 (cento) qualora questo si renda possibile. Il servizio
di sgombero neve deve essere eseguito con qualunque condizione metereologica a
qualsiasi ora della giornata (24 ore su 24) anche festiva o prefestiva, nessuna esclusa,
durante tutto il periodo di validità del contratto.
La ditta affidataria del servizio di cui al LOTTO 9 (pulizia centro storico Mercato Saraceno,
piazza Mazzini, piazza Gaiani, via Mentana, via Valzania e parcheggi ecc.) sarà obbligata
a garantire per la giornata di venerdì fin dalle ore 6:00 del mattino tutte le aree del centro
storico sgombre dalla neve per consentire la collocazione dei banchi e il regolare
svolgimento del mercato settimanale. Oltre al normale servizio di spalatura neve la ditta
dovrà garantire il carico e trasporto in discarica della neve accumulata sulle aree
succitate. Per quanto concerne il regolare svolgimento del servizio di pulizia delle aree di
mercato, andranno preventivamente presi accordi con l’Ufficio di Polizia Municipale e con
l’Ufficio Tecnico di Questo Comune.
Distribuzione sale
Il
servizio
dovrà
essere
effettuato,
esclusivamente
su
richiesta
telefonica
dell’Amministrazione; si dovrà procedere allo spargimento del sale, di altri fondenti
combinati o in miscela singola con materiale granulato di piccola pezzatura partendo dagli
incroci delle strade principali ed estesa a tutte quelle viabilità indicate dall’amministrazione
comunale. L’uscita dell’automezzo o dell’operaio specializzato dovrà avvenire entro trenta
minuti dalla chiamata. Il Servizio di spargimento dovrà essere garantito su tutto il territorio
comunale salvo diverse disposizioni impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale con una
dotazione minima di due automezzi attrezzati con granigliatore attivo e reperibile 24 ore
su 24. Il materiale granulare di piccola pezzatura, il sale e altri fondenti distribuiti sulle
strade del territorio comunale, sono da intendersi forniti direttamente dall’affidatario del
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servizio e compensati nel prezzo orario della prestazione. Rimane a totale carico e
responsabilità dell’affidatario del servizio l’onere inerente gli approvvigionamenti e lo
stoccaggio del materiale su diversi punti dislocati del territorio comunale funzionali allo
svolgimento del servizio nel minor tempo possibile.
Ulteriori prescrizioni per lo svolgimento del servizio
1. Tutti i mezzi impiegati nella rimozione della neve devono essere dotati di idonei
pneumatici con adeguate catene montate dotate possibilmente di rompighiaccio e
dovranno essere opportunamente zavorrati, se necessario.
2. La Ditta provvederà, per ogni singolo mezzo, ad una dotazione di personale in misura
sufficiente a garantire il turnover del personale nel caso in cui sia impiegato per una
durata temporale superiore a quella stabilita dalla legge e dal CCNL di categoria.
3. Lo sgombero della neve deve avvenire con l'avvertenza di garantire la più ampia
larghezza transitabile della carreggiata e senza produrre danni alle pavimentazioni
stradali in genere, cordoli, marciapiedi, guardrail o recinzioni o altre strutture esistenti.
Eventuali accumuli di neve devono essere collocati fuori dalla sede pavimentata, con
l'avvertenza di non ostacolare il viale pedonale o danneggiare la segnaletica verticale,
colonnine Enel – Telecom - Gas, pensiline bus, dossi, recinzioni, cancelli ecc. Spetta alla
Ditta, previa ricognizione sulla zona assegnata, individuare detti manufatti e segnalare
eventuali zone di pericolo per la manovra dei propri mezzi dandone comunicazione ai
propri operatori.
4. L’intervento della ditta e/o del personale dovrà essere eseguito con perizia, efficienza,
efficacia e tempestività, gli operatori dovranno altresì prestarsi per mantenere un buon
rapporto con l’utente del servizio in considerazione dei disagi che comunque questo tipo
di interventi comporta.
5. Le ditte che aderiranno si impegnano ad eseguire la spalatura neve e/o eventuale
spargimento sale sulle strade e piazze che questo ente intende affidare loro;
6. Le ditte esecutrici la spalatura neve e lo spargimento sale per conto di questo
ente, non dovranno interrompere il servizio sulle strade assegnategli per
l’effettuazione di spalatura neve in strade e aree private;
7. Le ditte impegnate nella spalatura neve, nel caso di assenza di una delle stesse a
causa di malattia o per rotture meccaniche (il tutto dovrà essere documentato), dovranno
collaborare per la spalatura neve nella zona rimasta provvisoriamente senza spalatori e
sarà l’Ufficio Tecnico a coordinare il lavoro degli stessi;
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8. Nel caso si verificassero nevicate o comunque situazioni eccezionali (questa
valutazione verrà fatta dall’Ufficio Tecnico) e se gli spalatori si trovassero in difficoltà,
l’Ente interverrà con mezzi propri, od altri mezzi, nel modo che riterrà più opportuno;
10.Le ditte impegnate nella spalatura neve e spargimento sale che durante il loro servizio
provocassero danni di qualsiasi genere a cose o persone, sono tenute a darne
comunicazione in tempi brevi all’Ufficio Tecnico;
11.Nell’eventualità si verificassero inconvenienti imprevedibili che, durante le operazioni di
sgombero neve e spargimento sale, causassero l’arresto del mezzo meccanico, la ditta
interessata dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile del procedimento. In
caso contrario questo ente si riserva la possibilità di valutare eventuali responsabilità per il
mancato servizio e verranno valutate le applicazioni delle penali.
12.Qualora le ditte assuntrici dei vari lotti non riescano a far fronte allo sgombero neve del
proprio lotto, causa le persistenti precipitazioni nevose, sarà cura dell’Ufficio tecnico
effettuare le opportune valutazioni per la prosecuzione del servizio direttamente
o
avvalendosi di altra ditta.
Art. 5 – Ammontare dell’appalto
Per l’esecuzione del servizio sgombero neve e spargimento sale, il Comune corrisponderà
alla ditta aggiudicataria:
1. per i LOTTI da 1 a 8 un canone forfetario di ingaggio per anno solare comprensivo
degli oneri di reperibilità e attrezzatura automezzi di €uro 300,00 per ogni automezzo
dislocato sul territorio comunale, messo a disposizione con operatività 24 ore su 24,
tutti i giorni della settimana compreso le festività.
La quota di ingaggio è finalizzato a compenso per l’appaltatore dei costi derivanti dal
mantenimento in condizioni di efficienza dell’automezzo, dal montaggio e smontaggio
dello spartineve e delle catene, remunerando altresì il disagio e gli oneri derivanti dalla
forzata disponibilità del personale e del mezzo meccanico (in qualunque ora del giorno
e della notte ed in qualsiasi giorno della settimana).
Le caratteristiche generiche di minima e il numero vincolante degli automezzi da
impiegare saranno indicati specificatamente per ogni lotto; ogni automezzo aggiuntivo
per lotto sarà considerato “di scorta” e avrà diritto al compenso forfetario di reperibilità
solo nel caso lo stesso diventi operativo e venga attivato su ordine diretto del Comune.
Il canone forfetario soprarichiamato, sarà dovuto indipendentemente dalla potenza
dell’automezzo e dall’effettivo svolgimento del servizio.
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La fatturazione del canone di ingaggio andrà effettuata nella seconda decade del mese
di dicembre di ogni anno.
2. per il LOTTO 9 un canone forfetario di ingaggio per anno solare comprensivo
degli oneri di reperibilità e attrezzatura automezzi di €uro 300,00;
per il LOTTO 10 un canone forfetario di ingaggio per anno solare comprensivo
degli oneri di reperibilità e attrezzatura automezzi di €uro 800,00, .
Le caratteristiche generiche di minima e il numero vincolante degli automezzi da
impiegare saranno indicati specificatamente per lotto; ogni automezzo aggiuntivo per
lotto non darà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
Nel caso in cui si presentassero più ditte interessate all’assunzione dei servizi prestati
per i lotti 9 e 10, vagliata l’idoneità tecnica di ogni singola ditta candidata all’esecuzione
dello stesso, sarà valutata la possibilità/opportunità di affidare a più ditte la stessa
tipologia di servizio su lotti territorialmente differenti; nel caso di specie, prima delle
procedure di affidamento verranno tenute in considerazioni la dislocazione territoriale
dei mezzi, l’esperienza maturata nello svolgimento di tale servizio, la richiesta
concomitante di partecipazione allo svolgimento del servizio di sgombero neve in altri
lotti, nonché in ultimo la scontistica economica sulla tariffa del servizio, ecc.
Nel caso di suddivisione territoriale dei servizi previsti al lotto 9 e 10 a più ditte
candidate, si specifica comunque che il canone forfetario soprarichiamato, sarà
suddiviso in quote uguali tra le ditte affidatarie con un minimo garantito di €uro 100,00
per ogni ditta assegnataria del servizio.
La fatturazione e il pagamento del canone di ingaggio avverranno alla scadenza
contrattuale.
3. i seguenti compendi orari:
q
Automezzo o trattore per sgombero neve, dato in perfetta efficienza, di potenza
inferiore ai 100 cavalli, compreso conducente, carburante e materiali di consumo
per ogni ora di servizio effettivo in diurno, notturno tutti giorni della settimana
compreso le festività:
€uro 52,00 + IVA di legge
q
Automezzo o trattore per sgombero neve, dato in perfetta efficienza, di potenza
compresa tra i 101 e i 140 cavalli, compreso conducente, carburante e materiali di
consumo per ogni ora di servizio effettivo in diurno, notturno tutti giorni della
settimana compreso le festività:
€uro 57,00 + IVA di legge
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q
Automezzo o trattore per sgombero neve, dato in perfetta efficienza, di potenza
uguale o superiore ai 141 cavalli, compreso conducente, carburante e materiali di
consumo per ogni ora di servizio effettivo in diurno, notturno tutti giorni della
settimana compreso le festività:
€uro 62,00 + IVA di legge
q
Automezzo o trattore per spargimento sale, dato in perfetta efficienza, compreso
conducente, carburante e materiali di consumo (compreso materiale granulare, sale
e altri fondenti) per ogni ora di servizio effettivo in diurno, notturno tutti giorni della
settimana compreso le festività:
€uro 100,00 + IVA di legge
q
Pala gommata per sgombero/caricamento neve (bobcat), dato in perfetta efficienza,
di potenza inferiore ai 100 cavalli, compreso conducente, carburante e materiali di
consumo per ogni ora di servizio effettivo in diurno, notturno tutti giorni della
settimana compreso le festività:
€uro 50,00 + IVA di legge
q
Autocarro portata 80 q.li con cassone ribaltabile per caricamento neve, dato in
perfetta efficienza, compreso conducente, carburante e materiali di consumo per
ogni ora di servizio effettivo in diurno, notturno tutti giorni della settimana compreso
le festività:
€uro 50,00 + IVA di legge
q
Operatore attrezzato con turbina manuale, dato in perfetta efficienza, compreso
conducente, carburante e materiali di consumo per ogni ora di servizio effettivo in
diurno, notturno tutti giorni della settimana compreso le festività:
€uro 45,00 + IVA di legge
La ditta aggiudicataria dovrà garantire, l’osservazione delle norme in materia di sicurezza
dei lavoratori, le normali turnazioni degli operatori nel rispetto della normativa vigente in
termini di trattamento dei lavoratori e allo scopo di garantire sempre il servizio continuativo
dell’automezzo.
I compensi verranno calcolati in economia contabilizzando esclusivamente le ore effettive
di esercizio (non verranno conteggiate le ore per i trasferimenti, per i rifornimenti
carburante, per la pausa pranzo e per le ore obbligatorie di sosta) e sulla base dei
rendiconti orari giornalieri che la ditta aggiudicataria dovrà fornire agli uffici comunali entro
cinque giorni dal termine delle operazioni di sgombero.
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L’ufficio per esigenze amministrative potrà chiedere anticipatamente il rendiconto delle
ore.
I Rendiconti dovranno essere accettati e validati dal Responsabile del Servizio, che si
potrà avvalere anche dell’ausilio di strumenti di rilevazioni GPS (solo se forniti
direttamente dal Comune di Mercato Saraceno) allo scopo di effettuare valutazioni di
congruità delle tempistiche di percorrenza, efficienza ed efficacia del servizio prestato.
La Ditta presta la più ampia garanzia all'Ente sulla effettiva efficienza dei mezzi
impegnandosi alla loro tempestiva sostituzione con altri mezzi equivalenti nel caso di
guasto o incidente anche durante l'espletamento del servizio nella zona assegnata. La
Ditta si impegna a verificare regolarmente le condizioni dei mezzi e delle attrezzature di
cui dispone e a mantenerli in piena efficienza al fine di garantirne il tempestivo impiego. Al
verificarsi della sostituzione di un mezzo dovrà essere immediatamente informato per
scritto l'Ente il quale, sulla base del mezzo proposto, deciderà a suo insindacabile giudizio
se accettarlo o meno; in caso positivo non si procederà alla determinazione di un
eventuale nuovo prezzo. La ditta dovrà garantire una scorta di carburante idonea a
espletare il servizio anche in caso di mancanza dello stesso nella rete di distribuzione
ordinaria.
I mezzi sgombraneve dovranno essere dotati di tutti i dispositivi speciali di avvistamento
ed individuazione delle sagome di ingombro previsti dal Nuovo Codice della Strada (D.L.
n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.) e di tutto quanto altro possa occorrere per la completa e
piena esecuzione del servizio, in particolare i mezzi dovranno rispondere ai requisiti di cui
all’art. 58 del D.L. n. 285/92.
Il sistema di rilevamento dello svolgimento del servizio potrà essere effettuato mediante
verifiche a campione puntuali svolte dal personale dell’ente e/o mediante installazione a
cura e spese dell’ente sui mezzi utilizzati per l’esecuzione del servizio di un apparecchio
GPS o similare per il rilevamento della posizione del mezzo e del relativo servizio svolto.
Qualora l’ente volesse impiegare sistemi di rilevamento GPS l’appaltatore dovrà portare il
mezzo ove sarà richiesto e assisterà alle operazioni di installazione fornendo nel caso utili
informazioni sul proprio mezzo senza pretendere compensi o indennità di sorta.
L'apparecchio istallato sarà quindi affidato alla custodia del proprietario del mezzo al quale
saranno impartite tutte le necessarie informazioni al fine del corretto utilizzo e
funzionamento dell'apparecchio stesso. Con la custodia l’appaltatore risponde a termine di
legge di ogni danno, smarrimento, furto e quanto altro previsto dalla norma.
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L'apparecchio difettoso e/o rotto sarà a cura dell’ente quanto prima prelevato e sostituito
restando fermo che nessun compenso spetterà all’appaltatore per l'installazione e l'uso di
detta apparecchiatura GPS. I dati trasmessi dal rilevatore GPS o rilevati da controlli sul
campo
saranno
posti
come
base
di
controllo
delle
comunicazioni
effettuate
dall’appaltatore.
Art. 6 – Obblighi dell’appaltatore
Oltre agli oneri specificati nel presente Contratto, saranno a carico dell'Appaltatore gli
oneri ed obblighi seguenti:
·
pagamento degli indennizzi ai proprietari dei fondi posti lungo le strade del territorio
comunale per eventuali danni, conseguenti all’effettuazione del servizio;
·
mantenere il transito lungo le strade interessate dai lavori di sgombero neve.
L'Impresa è comunque responsabile della sicurezza del transito sia di giorno che di
notte e dovrà adottare, quindi, tutte le opportune cautele relative ad ogni
accorgimento occorrente per evitare inconvenienti al pubblico transito. Pertanto la
Ditta si obbliga ad osservare tutte le norme del Codice della Strada per quanto
concerne la sicurezza della circolazione lungo il tratto di strada interessato dal
servizio ed in particolare quanto contenuto all'art. 21 del Nuovo Codice della Strada;
·
adottare, nell'espletamento del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie
per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei
terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando e facendo
osservare tutte le norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni contenute, in
particolare, nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. In particolare gli operatori dovranno
essere muniti di tutte le dotazioni personali quali cinture di sicurezza, corde, caschi,
giubbotti luminosi e quanto altro necessario per l'incolumità della persona.
L'Impresa
dovrà,
pertanto,
in
ogni
momento
a
semplice
richiesta
dell'Amministrazione, dimostrare di aver provveduto ad ogni obbligo assicurativo
presso gli Istituti competenti.
·
assumersi ogni più ampia responsabilità per danni a cose e persone dovute ad
infortuni od incidenti nel corso di svolgimento del servizio, sollevando l'Ente ed i
suoi preposti addetti alla sorveglianza, assistenza e direzione da qualsiasi
responsabilità civile e penale. Tali responsabilità sono invece a totale ed esclusivo
carico dell'Impresa appaltatrice come pure quelle derivanti da controversie con terzi
per danni, occupazioni, ecc..
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Gli operatori dovranno garantire in caso di necessità e/o su richiesta dell’Amministrazione
la dotazione adeguata di catene da neve (possibilmente dotate di rompighiaccio), da
installare all’occorrenza, al fine di poter rendere il servizio in perfetta efficienza;
All’uopo, l’impresa aggiudicataria dovrà comunicare apposito recapito telefonico mobile di
ogni operatore, presso il quale sia possibile comunicare le richieste di servizi in qualsiasi
ora del giorno, comprese le ore notturne, tutti i giorni della settimana e festività comprese.
In ogni caso il servizio dovrà essere effettuato in modo continuativo, fino a quando lo
stesso non sarà ultimato, salvo eventuali disposizioni impartite dall’Amministrazione.
Restano a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri derivanti dal ripristino di manufatti
e quant’altro danneggiato, ancorché involontariamente, durante le operazioni di sgombero,
insabbiatura e trasporto della neve in discarica.
A tal proposito la ditta aggiudicataria dovrà risultare intestataria di un’assicurazione
RCA con menzione specifica al servizio di sgombero neve con un massimale di
almeno 5.000.000,00 di €uro e dovrà contestualmente essere intestataria di una
assicurazione aziendale RCT per danni a cose e persone, che preveda nello
specifico anche la copertura dei danni causati durante lo svolgimento del servizio di
sgombero neve, la RCT dovrà avere un massimale minimo di €uro 1.000.000,00.
Art. 7 – Attrezzature a disposizione
Le dotazione degli automezzi da mettere a disposizione nella sede operativa per ogni lotto
e per i quali verrà corrisposta la quota di ingaggio dovranno essere le seguenti:
LOTTO 1 – (colore azzurro) Montecastello;
N° 1
trattrice agricola a quattro ruote motrici di potenza inferiori 100 cv.
Attenzione per esigenze tecniche è necessario che in particolari viabilità del centro storico,
l’ingombro massimo della trattrice con la lama nello svolgimento del servizio non superi la
larghezza di cm. 230
LOTTO 2 – (colore verde) Bacciolino via Romagna fino incrocio via delle Miniere, Cella –
Monte Giusto, via Graffieto, Bareto, Raggio, La Massa, Monte Iottone, Le
Ville, Falconara, Santa Lucia:
N° 1 trattrici agricole a quattro ruote motrici di potenza non inferiori 100 cv.
LOTTO 3 – (colore rosa) Nuvoleto, San Romano, Linaro, Valleripa, Concolle, Molino
d’Ortano;
N° 1 trattrice agricola a quattro ruote motrici di potenza non inferiori 100 cv.
LOTTO 4 – (colore giallo) Schiazzano, Maiavolo, Musella, Monte Finocchio, Goiba, Pieve
di Montesorbo, Ciola, Le Case, Mastro, Montesasso, Pozzo di Montesasso,
Raggio dei Buoi, Dorzale;
N° 1 trattrice agricola a quattro ruote motrici di potenza non inferiori 100 cv.
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LOTTO 5 – (colore arancione) Bora Bassa – Bacciolino (via Romagna fino incrocio via
delle Miniere), Borgo Paglia, Boratella, Il Raggio, Bora Alta fino a chiesa di
Falcino, Bora Zone artigianali, Bora Buche;
N° 1 trattrici agricole a quattro ruote motrici di potenza non inferiori 100 cv.
LOTTO 6 – (colore marrone) Castellaccio, Piavola, Terrabianca, Strada Bora Piavola fino
a Chiesa di Falcino, Cantone Monte Ulivo, Serra Campone, La Fiera;
N° 1 trattrice agricola a quattro ruote motrici di potenza non inferiori 100 cv.
LOTTO 7 – (colore blu) Piedimonte, Serra Tornano, Cà di Piero, Colonnata, Sanzola,
Faccettino, Paderno, Mercato Saraceno;
N° 1 trattrice agricola a quattro ruote motrici di potenza non inferiori 100 cv.
LOTTO 8 - (colore rosso) San Damiano, zona Artigianale, Vertaglia, Galgano, Taibo,
Borgostecchi, strada Taibo - Castello;
N° 1 trattrice agricola a quattro ruote motrici di potenza inferiori 100 cv.
LOTTO 9 – Piazzali, parcheggi, aree mercato, marciapiedi pubblici e percorsi interni di
accesso alle scuole ecc. (servizio di caricamento e trasporto in discarica
neve);
N° 1
Pala gommata di potenza inferiore ai 100 cavalli
N° 1 Autocarro di portata 80 q.li cassonato con ribaltabile
N° 1
Operatore con turbina manuale
LOTTO 10 – servizio di spargisale sulle viabilità del territorio comunale limitatamente alla
propria area di intervento e ad altre zone confinanti secondo indicazioni
impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale.
trattrici agricole/automezzi con attrezzatura spargisale
Tutti i mezzi dovranno esser omologati per la circolazione sulle pubbliche strade, in
perfetta efficienza, dotati di idonei sistemi di segnalazione a norma della vigente
legislazione sulla circolazione stradale ed essere operativi con qualsiasi condizione
atmosferica, ora del giorno o della notte, temperatura, condizione della strada.
Gli
operatori
dovranno
garantire
in
caso
di
necessità
e/o
su richiesta
dell’Amministrazione la dotazione adeguata di catene da neve (possibilmente
dotate di rompighiaccio), da installare all’occorrenza, al fine di poter rendere il
servizio in perfetta efficienza;
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di accettare o non accettare, a proprio
insindacabile giudizio, l’eventuale sostituzione di alcuni dei mezzi d’opera previsti, con
altrettanti mezzi (macchine operatrici o trattrici agricole, con lama omologata), in rapporto
alla tipologia delle strade su cui saranno utilizzate ed all’estensione chilometrica. La
Stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, accettare o meno l’uso di tali
mezzi.
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Art. 8 – Dispositivi di localizzazione satellitare GPS
Per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli operativi, impiegati nel
servizio di sgombero neve, l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di disporre in
qualsiasi momento il montaggio, a proprie spese, sui mezzi messi a disposizione
dall’Appaltatore per il servizio invernale di sgombero neve e trattamento preventivo, di un
sistema satellitare “GPS” per la localizzazione dei veicoli. In tal caso la Ditta Appaltatrice è
obbligata ad accettare l’installazione di dette apparecchiature ed a verificarne il
funzionamento, segnalando immediatamente alla Stazione appaltante eventuali anomalie
di funzionamento. Per esigenze di continuità del sistema operativo di gestione, il
dispositivo di localizzazione dovrà essere mantenuto funzionante con continuità, durante
tutto il periodo invernale.
Il soggetto appaltante si impegna a non effettuare rilevazioni di movimento dei veicoli
durante i periodi esclusi dall’operatività riferita ai servizi di trattamento antigelo e sgombero
neve. In tali periodi, dovranno essere assicurati i collegamenti necessari al fine esclusivo
del mantenimento funzionale delle banche dati del sistema operativo di controllo.
Durante i periodi di svolgimento del servizio di trattamento preventivo antighiaccio e
sgombero neve, il sistema GPS rileverà, con una frequenza minima indicata e stabilita
dalla Stazione appaltante, la posizione e le attività dei veicoli operativi impegnati negli
interventi lungo le strade del territorio comunale.
I dati rilevati saranno trasmessi ad una centrale di controllo, nella quale, con appositi
software
gestionali,
saranno
trattati,
per
fornire
i
rapporti
di
sintesi
giornaliera/settimanale/mensile degli atti dei singoli veicoli operativi, con riferimento alle
ore di lavoro, alle viabilità percorse e al funzionamento delle attrezzature in monitoraggio.
Resta a carico della Stazione Appaltante l’onere per la fornitura dei dispositivi e delle
attrezzature hardware e software necessarie alla gestione del sistema.
Alla conclusione dell’appalto, i dispositivi suddetti saranno smontati e riconsegnati alla
stazione appaltante a cura e spese dell’Amministrazione.
La ditta aggiudicataria resta l’unico responsabile per ogni eventuale danno arrecato ai
suddetti dispositivi durante l’utilizzo; ogni eventuale danno o distruzione del dispositivo
dovrà essere risarcito alla stazione appaltante. La mancata accettazione di quanto sopra
comporterà l’immediata rescissione in danno del contratto.
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Art. 9 – Assicurazione del personale
La ditta appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti e negli accordi integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti e di
rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni.
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dalla osservazione delle
norme in materia di prevenzione infortuni ed all’osservanza degli obblighi assicurativi e
previdenziali a favore di eventuali propri dipendenti esonerando il Comune da ogni
responsabilità. In particolare, l’appaltatore destinerà ai lavori in oggetto del presente
appalto il personale necessario ed è tenuto ad assicurarsi che lo stesso al momento di
iniziare i lavori sia adeguatamente formato e provvisto di tutto il materiale e delle
attrezzature necessarie all’espletamento del servizio.
Art. 10 – Sorveglianza sull’espletamento del servizio
L’Amministrazione disporrà di tutto il proprio personale necessario allo scopo di poter
sorvegliare l’esecuzione dei lavori di sgombero e spargimento sale, e potrà impartire
disposizioni, tramite un referente dell’Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato, affinché le
operazioni si svolgano nel migliore dei modi, tenendo informata l’Amministrazione stessa
di tutto quanto ritenga opportuno segnalare.
Art. 11 – Limite minimo della carreggiata da sgomberare
. Lo sgombero della neve verrà eseguito per metà larghezza della sede stradale in andata
e per l’altra metà in ritorno (salvo casi particolari valutati dall’ U.T. in cui è necessario un
solo passaggio), operazioni da ripetersi, continuando a nevicare, fino a che il piano viabile
risulti completamente liberato dalla neve, secondo le prescrizioni del personale incaricato
dell’Ente. Qualora l'Impresa fosse nell'impossibilità di aprire la carreggiata stradale nella
misura sufficiente a garantire il doppio senso di marcia, essa dovrà provvedere alla
creazione di piazzole di scambio, di adeguata superficie, distanti l'una dall'altra di circa ml.
100 (cento) qualora questo si renda possibile.
Art. 12 – Pagamento dei corrispettivi
Il pagamento dei compensi orari, relativi all’espletamento del servizio sgombero neve e
spargimento sale, verrà effettuato entro 30 gg. dalla presentazione di regolare fattura; in
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ogni caso tali pagamenti avverranno solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui sia stato
reso il servizio di sgombero.
Il pagamento del canone di ingaggio verrà effettuato entro 30 gg. dalla presentazione di
regolare fattura, che andrà emessa nella prima decade del mese di dicembre di ogni
anno.
Il pagamento di ogni fattura sarà subordinato e condizionato all’esito regolare della
certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa, attestata dal DURC,
che sarà obbligatoriamente richiesto dall’Ente. In caso di esito negativo verranno applicati i
dispositivi di legge come vigente.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.136 del 13 agosto 2010 la ditta dovrà utilizzare il
conto corrente bancario indicato in apposita comunicazione e secondo le modalità e gli
effetti previsti dal citato articolo.
Tutte le fatture che andranno emesse dovranno essere di tipo “fatturazione elettronica”
resta ferma l’applicazione di quanto disposto dal Regolamento MEF, D.M. 55 del 3/4/2013
(Regolamento ai sensi dell'art. 1, comma da 209 a 2013, della L. 244/2007). Nella fattura
dovranno essere riportati il codice CIG ed ogni altro utile riferimento al servizio svolto che
saranno comunicati dall’Ufficio Tecnico.
Art. 13 – Subappalto
I concorrenti nell’istanza dovranno indicare le parti del servizio che intendono
eventualmente affidare in subappalto. Senza l’autorizzazione dell’Amministrazione è
vietato alla ditta aggiudicataria di cedere in subappalto l’esecuzione dei servizi oggetto
dell’appalto. Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa
sorgere all’Amministrazione il diritto di rescindere il contratto, senza ricorso ad atti
giudiziali con risarcimento del danno. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto
non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il valore complessivo dei servizi
subappaltabili non può superare la percentuale massima prevista nei termini di legge.
L’Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, pertanto
l’appaltatore è tenuto all’obbligo previsto in tale ipotesi di cui all’articolo 118 del D.Lgs.
163/2006. L’Appaltatore è considerato responsabile in solido con il subappaltatore,
nell’osservanza del trattamento economico nei confronti dei dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto, nonché del rispetto di tutte le normative reggenti l’Appalto.
L’Appaltatore è comunque l’unico responsabile dell’esecuzione dei servizi nei confronti
della Amministrazione.
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Art. 14 – Penali
All’appaltatore sono applicate le seguenti penalità:
1. In caso di disservizi dovuti, a mancata sorveglianza delle strade durante il periodo
invernale, a insufficienti trattamenti antigelivi e/o di sgombero neve, e/o a ritardo nello
svolgimento dei servizi a corpo di manutenzione invernale, riscontrati dal personale
tecnico e/o territoriale del Comune di Mercato Saraceno, l’Impresa sarà soggetta ad
una penale pari a €uro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni km di strada non
agibile o sul quale siano stati riscontrati problemi per la circolazione; l’applicazione
della suddetta penale sarà considerata grave inadempienza. L’Amministrazione
appaltante, nel caso lo ritenesse necessario ed a suo insindacabile giudizio,
provvederà all’immediata esecuzione del servizio a mezzo di altre ditte, addebitando
tutte le spese e ogni maggior onere all’impresa stessa, oltre all’applicazione della sopra
citata penale.
2. Nel caso di impossibilità di contattare l’impresa per oltre 30 minuti, si applicherà una
penale di €uro 150,00 (euro centocinquanta/00), per i successivi periodi di 30 minuti
oltre l’ora, si applicherà una penale di €uro 200,00 (euro duecento/00); superate le 1½
(un’ora e mezza) ore senza possibilità di contattare la ditta, presso i recapiti
telefonici comunicati dalla ditta stessa, sarà considerata grave inadempienza.
L’Amministrazione appaltante, nel caso lo ritenesse necessario ed a suo insindacabile
giudizio, provvederà all’immediata esecuzione del servizio a mezzo di altre ditte,
addebitando tutte le spese e ogni maggior onere all’impresa stessa, oltre
all’applicazione della sopra citata penale.
3. Nel caso in cui l’ordine di effettuare interventi fosse impartito dal personale del Comune
per iscritto od a mezzo telefono, l’Impresa avrà l’obbligo di intervenire con la massima
urgenza e comunque non oltre il termine di quindici minuti dall’ordine stesso, restando
inteso a tale proposito, che in caso di ritardato intervento verrà applicata una penale
pari a €uro 300,00 (euro trecento/00) su ogni mezzo d’opera e/o macchina operatrice,
per ogni ora di ritardo; superate le 2 (due) ore sarà considerata grave
inadempienza. L’Amministrazione appaltante, nel caso lo ritenesse necessario ed a
suo insindacabile giudizio, provvederà all’immediata esecuzione del servizio a mezzo
di altre ditte, addebitando tutte le spese e ogni maggior onere all’impresa stessa, oltre
all’applicazione della sopra citata penale.
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4. Nel caso d’inadempienza nell’attrezzare i mezzi, così come richiesto dagli articoli 7, 8 e
8bis, si applicherà una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni automezzo.
L’Amministrazione appaltante, nel caso lo ritenesse necessario ed a suo insindacabile
giudizio, provvederà all’immediata esecuzione del servizio a mezzo di altre ditte,
addebitando tutte le spese e ogni maggior onere all’impresa stessa, oltre
all’applicazione della sopra citata penale.
Il pagamento delle penali non esime l’Impresa dal risarcimento di eventuali maggiori
danni.
Le suddette penali sono cumulabili.
Al fine di consentire le verifiche delle operazioni svolte, la Ditta dovrà comunicare
tempestivamente l’inizio degli interventi.
In caso di gravi inadempienze in numero superiore a 3 (tre) che saranno contestate con
apposito Ordine di Servizio, si procederà all'eventuale rescissione in danno del Contratto.
Le penalità verranno decurtate direttamente all’atto del pagamento della fattura
compensando con il credito della ditta nei confronti del Comune.
In caso di recidiva sempre nel caso di lievi infrazioni che non comportino la revoca
dell’appalto, la penalità potrà essere raddoppiata.
La sanzione pecuniaria è comminata dal Responsabile del Servizio previa contestazione
scritta dell’addebito e diritto dell’appaltatore a presentare memorie, scritti giustificativi e/o
ad essere sentito direttamente entro 10 giorni dalla contestazione. Il procedimento
sanzionatorio deve concludersi entro 30 giorni.
Art. 15 – Scioglimento del Contratto e Potere di Sostituzione
L'Ente può sostituirsi alla Ditta inadempiente al fine di tutelare la pubblica incolumità e
garantire lo svolgimento del pubblico servizio avvalendosi di mezzi e personale proprio o
di altra Ditta disponibile sul mercato. Nel caso suddetto, salva ogni altra azione, l'eventuale
maggior costo del servizio sarà posto a carico della Ditta inadempiente. La stazione
appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
1. frode nell'esecuzione del servizio;
2. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
3. mancato preavviso in caso di sciopero;
4. apertura di una procedura fallimentare a carico della ditta appaltatrice o coinvolgimento
della stessa in procedure concorsuali;
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5. inadempienza accertata alla norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, le
sicurezze sul posto di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
6. sospensione del servizio o mancate riprese dello stesso da parte dell'appaltatore senza
giustificato motivo;
7. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata
applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli integrativi locali;
8. incuria nell’esecuzione del servizio o mancata osservanza alle prescrizioni di cui al
presente Capitolato o di quelle impartite dal personale tecnico dell’Ente.
In ognuna delle sopracitate ipotesi, la stazione appaltante non liquiderà le prestazioni non
eseguite o non esattamente eseguite, salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori
danni.
Art. 16 – Risoluzione del Contratto
Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste nel presente capitolato, è facoltà
dell’Ente di procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell’art. 1454 C. C., a tutto
rischio e danno dell’appaltatore con riserva altresì di risarcimento dei danni cagionati,
qualora il servizio non venga effettuato secondo quanto pattuito e l’appaltatore diffidato
due volte per iscritto (anche via fax) alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda,
entro il termine stabilito nella diffida stessa, a sanare le inadempienze contrattuali.
Inoltre, in caso di frode, cessione del contratto, subappalto, il contratto si intenderà risolto
di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 C.C., salvo il diritto della Stazione Appaltante
di richiedere all’appaltatore il risarcimento dei danni subiti.
Art. 17 – Esecuzione del Servizio in Danno all’Appaltatore
Indipendentemente dall'applicazione delle penali e dalla risoluzione del contratto d'appalto,
qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente
capitolato, l’Ufficio tecnico dell’Ente potrà ordinare ad altra ditta, previa comunicazione
all'appaltatore inadempiente, l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dallo stesso,
al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’Ente. Per
l’esecuzione di tali prestazioni l’Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti
dell’appaltatore.
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Art. 18 – Controversie tra le parti
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune e la ditta aggiudicataria è
competente l’autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Forlì.
Art. 19 – Trattamento dei Dati
Ai sensi del D.lgs.n.196/03, s’informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati,
dall’Unione, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva
stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’ing.
Andrea Montanari.
F.to IL RESPONSABILE DI SETTORE LL.PP.
ing. Andrea Montanari
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