Test completo della sentenza n. 71 del 18/05/2006

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Test completo della sentenza n. 71 del 18/05/2006
Responsabilità civile – Colpa - Sinistro sciistico – Investimento di istruttore di sci nel corso della lezione – Discesa
dell’investitore verso valle – Visibilità – Traiettoria inidonea - Obblighi di prudenza e diligenza – Danni (mat.civile) –
Danno alla persona – Danno biologico – Criterio Tabellare – Liquidazione del danno morale pari al 50% del danno
biologico - Danni (mat.civile) – Danno patrimoniale: lucro cessante – Attività di istruttore di sci - Interruzione della
stagione sciistica per incidente – Risarcimento del danno – Sussistenza - Rif.Leg.artt.2043,2059 cc;
Sentenza n. 71/06
Pronunziata il 11/05/2006
Depositata il 18/05/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione dist. di Pavullo nel Frignano
Il Giudice, dott. ALESSANDRO FAROLFI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5729/01 R.G. promossa
DA
XX ,
con l'Avv.to F. Maida
ATTRICE
CONTRO
YY ,
con l'Avv. A. De Ranieri del Foro di Pisa e l'Avv.to A. Giunta
CONVENUTO
CON LA CHIAMATA DI
VITTORIA ASSICURAZIONI s.p. a.,
con l'Avv. A. Roncaglia
AXA ASSICURAZIONI s. p. a. ,
con l'Avv. B. Taurino
TERZE CHIAMATE
***
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 24/11/2005 di seguito richiamate nella parte
espositiva delle vicende processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 24/07/2001, la sig.ra XX evocava in
giudizio il sig. YY al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti nel
sinistro sciistico provocato dal convenuto in data 22/02/2000, danni comprendenti la
forzata interruzione della stagione iniziata quale istruttrice di sci ed il pregiudizio alla
capacità lavorativa specifica e, pertanto, quantificati in L. 81.448.000 complessivi o la
diversa somma, maggiore o minore, di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli
interessi legali dal fatto al saldo effettivo, oltre alle spese di lite.
Si costituiva il convenuto contestando la dinamica esposta dall'attrice e lamentando che
era stata questa a non prestare attenzione alla presenza del convenuto sulla pista,
dapprima fermo e poi in movimento laterale nell'atto di iniziare la discesa; il sig. YY
concludeva in via pregiudiziale per la chiamata in giudizio, previo spostamento
dell'udienza di comparizione, della propria compagnia assicuratrice della responsabilità
civile Vittoria Assicurazioni s.p.a. e, nel merito, per il rigetto della domanda attorea e, in
via riconvenzionale, per la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni patiti dal
convenuto a seguito dello stesso sinistro.
Si costituiva la compagnia assicurativa Vittoria Assicurazioni s.p.a. che sostanzialmente
riproponeva gli stessi motivi avanzati dal proprio assicurato, sia pure lamentando nei
confronti di questi il ritardo nella denunzia dell'episodio, precisando però di non ritenere
tale fatto causa di inoperatività della garanzia, quanto elemento rilevante per le spese di
lite.
Si costituiva, infine, la AXA Assicurazioni s.p.a., compagnia assicuratrice a tal punto
chiamata a garanzia dall'attrice, a fronte dell'avversa domanda riconvenzionale,
contestando qualunque responsabilità della sig.ra XX nella produzione del sinistro e
conseguentemente chiedendo il rigetto delle istanze proposte nei confronti della
comparente, in via pregiudiziale eccependo la nullità della domanda riconvenzionale
proposta dal sig. YY.
In corso di causa era acquisita documentazione ed assunta la testimonianza dei sigg.ri
***, nonché l'interpello delle parti.
All'esito veniva disposta C.T.U. medico-legale nella persona della dott.ssa Pollastri Maria
Grazia, che depositava il proprio elaborato in data 18/06/2004.
La causa era infine trattenuta in decisione da questo giudice all'udienza del 24/11/2005
sulle conclusioni dianzi richiamate, previa concessione di termine per il deposito di
comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istruttoria svolta ha evidenziato chiaramente che il convenuto stava scendendo da
monte verso valle e che lo stesso urtò la sig.ra XX, cagionandone la caduta e non
viceversa. Le condizioni di tempo e di luogo, quindi, consentivano al sig. YY di scorgere
la sig.ra XX che in quel momento stava svolgendo una lezione di sci ad alcuni piccoli
allievi muniti di tuta della scuola di sci, dovendo ciò comportare per qualunque sciatore
mediamente esperto proveniente da monte un particolare dovere di attenzione e
moderazione nella discesa, proprio nella consapevolezza (esigibile e non inevitabile) della
presenza di allievi ed istruttrice occupanti parzialmente la pista.
I sigg.ri *** hanno confermato siffatta dinamica e, in particolare, come la pista in quel
tratto non presentasse restringimenti e come il convenuto sia sopraggiunto con una
condotta di discesa tutt'altro che perita andando ad urtare l'attrice.
Persino il sig. ***, conoscente del convenuto, non ha potuto non precisare che "siamo
ripartiti e poco dopo (il YY avrà percorso circa 20 metri) dopo un paio di curve, ha urtato
un'istruttrice di sci che in quel momento era rivolta all 'indietro verso gli allievi. Ricordo che si
trattava di bambini molto piccoli, 5 o 7 anni al massimo". Tale dichiarazione smentisce la
versione fornita dal convenuto secondo cui sarebbe stata l'istruttrice ad urtare il YY e
conferma, invece, la visibilità della maestra e dei piccoli allievi, tale da consigliare
secondo media diligenza o di adottare una traiettoria quanto più possibile lontana dalla
zona si svolgimento della lezione (anche in ragione dell'imprevedibilità dei movimenti
che avrebbero potuto tenere gli allievi bambini) o, comunque, di moderare la velocità in
modo da controllare la discesa e non causare l'impatto con l'attrice più a valle.
La Legge Regionale n. 1 del 10/01/1995 nella parte in cui, all'art. 39, disciplina le regole
di comportamento degli utenti, fra l'altro dispone che: "lo sciatore è obbligato,
nell'esercitare la pratica dello sci di pista, a tenere un comportamento specifico di prudenza e
diligenza regolato in base alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle sue attitudini e
capacità, in modo da non costituire pericolo od arrecare danno agli sciatori e a se stesso", appare
rilevante, tenuto conto del contegno dianzi rilevato da parte del convenuto, dalla scarsa
capacità dimostrata di passare a distanza di sicurezza rispetto alle persone che si
trovavano più a valle, fra l'altro, in condizioni meteorologiche non avverse.
Al tempo stesso, la Legge 24 dicembre 2003, pur non direttamente applicabile al caso di
specie posto che il fatto si è verificato in epoca precedente la sua entrata in vigore, all'art.
10 codifica una norma di comportamento già sentita come vigente dagli utenti delle piste
da sci, secondo cui "Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di
evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle".
In definitiva, deve ritenersi che la dinamica del sinistro esposta dall'attrice nei propri
scritti difensivi sia risultata provata, dovendo perciò ricondursi alla scarsa prudenza del
convenuto proveniente da monte, in via esclusiva, la verificazione dell'incidente sciistico
per cui è causa.
Occorre a questo punto affrontare il tema del quantum debeatur.
In ordine all'individuazione delle lesioni e dei postumi invalidanti conseguenti
all'infortunio, reputa il Giudice che debba essere condivisa la relazione depositata il
18/06/2004 dal C.T.U. dott.ssa Pollastri. L'elaborato, infatti, appare metodologicamente
condivisibile, supportato da ampia anamnesi della perizianda ed esaustiva descrizione
delle lesioni accertate, concludendo che: "A seguito dell'infortunio occorso in data 22/02/2000
la sig.ra XX riportava la frattura scomposta della clavicola dx trattata con bendaggio ad 8 che
manteneva sino al 28/03/2000... i postumi attualmente rilevabili consistono in artralgia alla spalla
dx con dimorfismo dell'asse claveare e limitazione funzionale alla postergazione" La C.T.U.
conclude, infine, rilevando un periodo di ITT sino al 28/03/2000 (pertanto gg. 34) oltre
ad un ulteriore periodo di gg. 30 di ITP al 50%; un danno biologico quantificabile nel 56% l'assenza di ripercussioni negative sulla capacità lavorativa specifica e la congruità
delle spese mediche documentate.
Sulla scorta di tali esiti periziali occorre procedere alla traduzione in termini monetari del
danno alla persona così individuato. Al riguardo, ritiene questo giudice di adottare quale
criterio di liquidazione del pregiudizio all'integrità psico-fisica il c.d. "metodo del punto
tabellare", per il quale sono decisamente schierati i Giudici di legittimità (cfr. Cass.
14/04/95, n. 4225, e conformemente Cass. 11/03/1998 n. 2678, secondo cui: "nel
procedere alla liquidazione del danno biologico non può adottarsi il criterio del triplo della
pensione sociale di cui all'art. 4, terzo comma, L. 26 febbraio 1977, n. 39" e che anche i giudici
di merito di Genova hanno recepito (cfr. Trib. Genova 18-28/09/1998).
Più specificamente, ritiene questo giudice di far riferimento nel caso in decisione a
quanto previsto dalle recenti tabelle 2005 del Tribunale di Milano (pubblicate in Guida al
diritto, supplemento n. 6 del giugno 2005), e tanto in considerazione del fatto che le
stesse appaiono rispettare sia quelle esigenze di individualizzazione nella
commisurazione del danno alla salute, in relazione all'entità della compromissione ed
all'età del danneggiato, sia esigenze di uniformità (stante la loro diffusione ormai
nazionale), che pur lasciando indubbi e doverosi margini di adattamento al caso concreto
evitino eccessive sperequazioni e problematici effetti sulle aspettative dei danneggiati e
delle stesse compagnie assicuratrici (cfr. anche C. Cost. 184/86 ove si indicano per la
prima volta i criteri di computo, optando per l'indicazione di un direttiva metodologica
che assicuri sia una certa uniformità pecuniaria di base che un adeguamento della
liquidazione all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita
quotidiana attraverso le quali si manifesta l'efficienza psicofisica del soggetto
danneggiato).
Ne deriva che:
1) quanto al risarcimento della compromissione temporanea dell'integrità fisica, adottata
la somma di Euro 40 - quale indennità giornaliera già "devalutata" sino all'epoca del
sinistro - in caso di inabilità assoluta (tenuto conto dei valori medi usualmente
riconosciuti dal Tribunale di Milano):
ITT = 40 X 34 gg. =
ITP = 40/2 X 30 gg. =
€. 1.360#
€. 600#
_________
€. 1.960#
2) quanto alla liquidazione del danno permanente all'integrità psicofisica, per quanto
dianzi espresso, tenuto conto del valore-punto (ad oggi) per una invalidità permanente
precauzionalmente indicata nel 5%, tenuto conto del coefficiente demoltiplicatore in
relazione all'età della vittima al tempo sinistro (anni 21) pari a 0,90, moltiplicato il tutto
per la percentuale di compromissione permanente del bene salute sopra individuato (5%)
si ottiene:
DP =
€. 5.538#
Danno che tiene conto in modo "onnicomprensivo" della riduzione del "valore uomo"
dell'infortunato, nelle sue proiezioni psicofisiche, secondo la concezione del danno
biologico più attuale e condivisibile (comprensiva, quindi, anche di menomazioni
attinenti alla proiezione estetica, sessuale, relazionale della persona).
Somma che va "devalutata" e definitivamente quantificata, all'epoca del fatto, nel
seguente importo equitativamente arrotondato:
DP =
€. 5.000#
3) vi sono spese mediche comprovate da idonea documentazione in atti, mai oggetto di
alcuna specifica contestazione, spese ritenute congrue dallo stesso CTU, pari a:
S=
€. 1.214,19#
4) quanto al danno morale, l'accertamento in concreto della colpa del convenuto nella
causazione del sinistro, la giovane età della vittima, la sottoposizione a ricovero
ospedaliero e il trattamento della frattura subita inducono a far ritenere sussistenti i
presupposti per la liquidazione di tale pregiudizio all'attrice, nella misura che si stima
equo determinare, tenuto conto di quanto sopra e della altre circostanze concrete, in
misura pari al 50% del danno alla salute sopra quantificato ai valori già devalutati
all'epoca del sinistro:
DM =(ITT+ITP+DP)/2 =
€. 3.480#
5) quanto al danno patrimoniale, da lucro cessante, ovvero legato alla compromissione
della capacità lavorativa specifica, ritiene questo giudice che pur avendo il CTU escluso
che dal sinistro sia derivata all'attrice una compromissione della capacità lavorativa
specifica, in concreto l'attività sciistica di istruttrice per la stagione in corso al momento
del sinistro sia stata inevitabilmente compromessa determinandone la sua forzata ed
anticipata interruzione (vds. comunque la conferma resa dai testi ***)
Il doc. 2 di parte attrice allegato alla memoria ex art. 184 c.p.c. (contratto intercorso fra lo
Sci Club di Sestola e la sig.ra XX in data 15/12/99, oggetto di conferma testimoniale)
evidenzia un importo per l'intera stagione pari a L. 12.000 da versarsi in quattro rate di
cui può in sicurezza presumersi non pagata l'ultima di L. 3.000.000 (pari ad Euro
1.549,37). Il danno relativo, per il principio della domanda, deve pertanto commisurarsi
nell'importo di Euro 1.214,19 definitivamente richiesti dall'attrice.
Conclusivamente, la traduzione in termini monetari del danno come sopra quantificato e
ritenuto risarcibile in questa sede determina, complessivamente, l'importo di Euro
12.868,38. Su tale somma va riconosciuta la rivalutazione monetaria oltre alla
corresponsione degli interessi, alla luce dei principi vigenti in materia di debito di valore
e di quelli enunciati dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza
n.1712/1995. In altri termini il danno da ritardo, come suggerito dallo stesso S.C., può
essere ritenuto coincidente con il tasso d'interesse via via vigente dall'epoca del sinistro
sino alla pubblicazione della decisione, purché lo stesso venga riconosciuto non sul
danno totalmente rivalutato, bensì sul ristoro risarcitorio volta a volta annualmente
rivalutato.
Tanto premesso, previo accertamento che il sinistro si è verificato per responsabilità
esclusiva di YY , il convenuto deve essere condannato a versare all'attrice la somma
complessiva di Euro 12.868,38.
A tale importo deve essere aggiunta la rivalutazione monetaria dal 22/02/2000 sino alla
pubblicazione della presente decisione, secondo gli indici ISTAT per famiglie di operai
ed impiegati nonché, per quanto sopra osservato, il danno c.d. da ritardo, nella misura
dell'interesse legale volta a volta vigente sulla somma via via annualmente rivalutata,
dall'epoca del fatto sino alla pubblicazione della presente decisione. Oltre ad interessi
legali sull'importo complessivo così determinato, dalla data di pubblicazione della
sentenza sino al soddisfo.
L'eccezione di carenza di copertura assicurativa per i danni patrimoniali subiti dall'attrice
deve ritenersi tardiva e, quindi, essendo eccezione contrattuale non rilevabile d'ufficio,
inammissibile; ciò che comporta, la dichiarazione di manleva e condanna al rimborso da
parte di Vittoria Assicurazioni, in favore del proprio assicurato YY , dell'intero importo
che precede (mente corretta appare l'eccezione fin dall'inizio proposta dell'assenza di
garanzia per le spese legali affrontate in proprio dal convenuto).
Quanto alle spese di lite, il convenuto va dichiarato tenuto e condannato alla refusione di
quelle sostenute dall'attrice e dalla compagnia assicurativa AXA, la cui partecipazione al
giudizio è stata causata dalla domanda riconvenzionale respinta ed assorbita dalle
considerazioni che precedono.
Pare invece equo compensare le spese nel rapporto processuale fra convenuto e la
propria compagnia assicurativa Vittoria s.p.a.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Modena, Sezione distaccata di Pavullo nel Frignano,
definitivamente pronunciando nella causa sub R.G. 5720/01, ogni diversa istanza od
eccezione respinta,
1) previo accertamento che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità
esclusiva di YY , il convenuto deve essere condannato a versare all'attrice la somma
complessiva di Euro 12.868,38 cui deve essere aggiunta la rivalutazione monetaria dal
22/02/2000 sino alla pubblicazione della presente decisione, secondo gli indici ISTAT
per famiglie di operai ed impiegati nonché il danno c.d. da ritardo, nella misura
dell'interesse legale volta a volta vigente sulla somma via via annualmente rivalutata,
dall'epoca del fatto sino alla pubblicazione della presente decisione; oltre gli ulteriori
interessi legali sull'importo complessivo così determinato, dalla data di pubblicazione
della sentenza sino al soddisfo;
2) condanna la terza chiamata Vittoria Assicurazioni s.p.a. a manlevare e tenere indenne
il convenuto YY dalle conseguenze derivanti dalla condanna di cui al precedente capo
sub 1);
3) condanna il sig. YY a rifondere le spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida
complessivamente in Euro 8.600 (di cui Euro 2.000 per spese, Euro 3.600 per
competenze ed Euro 3.000 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA;
4) condanna il sig. YY a rifondere le spese di lite sostenute dalla compagnia AXA
Assicurazioni s.p.a., che liquida complessivamente in Euro 6.658 (di cui Euro 358 per
spese, Euro 2.800 per competenze ed Euro 3.500 per onorari), oltre spese generali, IVA
e CPA;
5) compensa le spese di lite relativamente al rapporto processuale fra convenuto e
compagnia assicurativa Vittoria s.p.a.
Pavullo nel Frignano, 11 maggio 2006
Il Giudice
Dott. Alessandro Farolfi
Depositato in Cancelleria il 18 MAG. 2006