5046-infiltrazioni-nulla-delibera-che-carica-i
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f N.R.G. 57171/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO Il Giudice di Pace di Milano, dotto Giorgio Di Giorgi, ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 57171/14 del Ruolo Gen. e promosso con atto di citazione notificato in data 27/06/2014 da -attrice - ----- ---- contro - convenuto - ************** Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in dat a 27/fl.,nrl1 in giudizio Imnv"n iva _ _ _ accertata la sussistenza dei presupposti costitutivi della domanda introduttiva, quest'ultimo sentisse pronunciare nei propri confronti le conclusioni più oltre riportate. Costituitosi regolarmente il condominio convenuto, non ammesse le ista nze istruttorie richi este dall e parti, autorizzate quest'ultime al deposito di note conclusive, all'udienza del 19/04/2016, precisate le conclusioni come di seguito riportate, la causa veniva trattenuta a sentenza. Conclusioni per l'attrice "In via preliminare, ordinare la sospensione delle delibere come sopra indicate nrl,ottootp l / 1 N.R.G. 57171/2014 all'assemblea condominiale del 29/05/2014 per la parte in cui si imputa e si addebita alla sig.ra spesa di Euro 4.424,20= quale addebito personale; in via principale e nel merito dichiarare lo nullità o annullare le delibere relative a analisi e approvazione consuntivo spese gestione , ordinaria 2013 e relativo riparto, analisi e approvazione preventivo spese gestione ,I ordinaria 2014 e relativo riparto ad'otl'atel di via delle Rose all'assemblea condominiale del 29/05/2014 per la parte in cui si imputa e si addebita alla sig. di Euro 4.424,20= quole addebito personale. Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio, nonché rifusione interale delle spese di mediazione sostenute dall'attrice, ivi comprese quelle per l'assistenza legale avanti l'Organismo di Conciliazione." Conclusioni per il convenuto "Nel merito: Rigettare tutte le domande proposte dall'attrice. scrivente insta affinché l'attrice renda interpello sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che l'unità immobiliare della signora è munita di riscoldamento autonomo; vero che la produzione di acqua calda all'interno della proprietà della s/(]nOI'Cl è autonoma". Motivi della decisione Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della validità della delibera condominiale adottata in data 29/05/2014 dall'assemblea dei condominio convenuto nella quale veniva imputato, in via esclusiva, alla condomina addebito personale pari ad Euro 4.424,20= quale pagamento un di lavori di manutenzione eseguiti all'interno della propria unità abitativa. L'attrice ha eccepito l'invalidità della richiamata delibera in quanto l'esclusiva imputazione a sé della spesa \ , \ ~'fstenuta dal condominio per i lavori di manutenzione, sarebbe ingiustificata. j Costituisce circostanza incontroversa ed incontestata che nel luglio dell'anno 2013 presso le unità immobiliari della attrice e di altra condomina, sono stati eseguiti dei lavori di manutenzione straordinaria, resisi necessari per l'individuazione e per l'eliminazione delle cause di infiltrazioni d'acqua, E' altresì incontroverso che tale intervento manutentivo ha determinato una spesa di Euro 4.424,20= anticipata dal 2 N.R.G. 57171/2014 Condominio. Ciò premesso, la domanda attrice è fondata e va accolta. Dall'esame della documentazione prodotta, non emerge alcuna motivazione in ragione della quale l'assemblea condominiale abbia imputato in via esclusiva e "I personale all'attrice, il costo dell'intervento manutentivo "de quo". Peraltro, ,.." ' Il ne: mmeno in sede di mediazione e nell'odierno giudizio, il Condominio convenuto ha ,: , fo~nito , alcuna prova (o ha avanzato istanze istruttorie sul punto) della ragione per le quali invece di distribuire proporzionalmente tra i condomini una spesa sostenuta da \ quest'ultimo, abbia inteso attribuirla in modo esclusivo a solo uno di essi. Poichè "esula dalle attribuzioni dell'assemblea il potere di imputare, con efficacia vincolante propria della delibera assembleare, al singolo condomino una determinata spesa pretesamente individuale non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell'ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore" (Cass. Civ. sez. Il n.10196/2013), la delibera impugnata è nulla, ed improduttiva di effetti. Nel caso di specie, infatti, l'assemblea ha derogato al disposto dell'art.1123 c.c. secondo il quale "le spese necessarie per lo conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per lo prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salva diversa convenzione". L'inciso finale del primo comma dell'art. 1123 c.c. "salvo diversa convenzione" ha portata generale e comporta che solamente con l'accordo di tutti i condomini è possibile derogare a quanto stabilito dalla norma in materia di ripartizione delle spese condominiali. Nel c~so di specie, non solo la condomina attrice non ha prestato il consenso a che fossero addebitate a sè i costi della manutenzione, (il suo infatti, ha dissentito in sede di votazione della delibera), ma la totale assenza di motivazione della delibera sul punto, si è tradotta in un intollerabile mero arbitrio dell'assemblea condominiale, il cui amministratore in nessuna sede ha fornito le ragioni per le quali quell'intervento manutentivo fosse da imputare in modo esclusivo all'attrice. In conclusione la domanda attrice è fondata e va accolta. Le spese di causa seguono la soccombenza. 3 N.R.G. 57171/2014 P.Q.M . Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, accogli e la domanda attrice, dichiara la nullità della delibera adottata .a 29/05/2014 nella parte in cui si imputa e si addebita alla sig.ra in data la spesa di Euro 4.424,20= quale addebito personale; condanna rifondere le spese di lite soste nute dall'attrice e che si liquidano in complessivi Euro 1.397,93=, di cui Euro 144,93= per spese esenti, oltre accessori di legge. Milano, li 02 Maggio 2016 Il Giudice i Pace :; I l," 1 4 l .:l