circolare 197
Transcript
circolare 197
CIRCOLARE 197 fiavet federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo Roma, 23 dicembre 2009 Rif. FL/pm OGGETTO: Regolamento sui diritti dei passeggeri ferroviari Alla cortese attenzione di: Associazioni Regionali FIAVET - AINeT Il 3 dicembre 2009 è entrato in vigore il Regolamento 1371/2007 sui diritti e gli obblighi dei passeggeri ferroviari. Tale regolamento impone alle imprese ferroviarie una serie di obblighi e responsabilità nei confronti dei loro passeggeri, in particolare: - le imprese ferroviarie devono fornire informazioni, quali la conclusione dei contratti di trasporto, l’emissione dei biglietti e l’implementazione di un sistema computerizzato di prenotazioni ferroviarie; - la responsabilità delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri nei casi di ritardo e gli obblighi assicurativi nei confronti dei passeggeri ed i loro bagagli; - gli obblighi delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri nei casi di ritardo ( diritto al rimborso/ dirottamento e assistenza in caso di ritardo superiore a 60 minuti; rimborso del 25% sul prezzo del biglietto aereo per un ritardo che oscilla tra i 60 ed i 119 minuti e del 50% del prezzo del biglietto per un ritardo di 120 minuti o più); - protezione e assistenza a persone disabili ed a persone con ridotta mobilità che viaggiano in treno. Le PRM (persone con ridotta mobilità) dovranno comunicare le loro richieste di assistenza almeno 48 ore prima della partenza; - la definizione e il monitoraggio degli standard di qualità dei servizi, la gestione dei rischi sulla sicurezza personale dei passeggeri e la gestione dei reclami; - regole generali sull’applicazione. Queste regole troveranno applicazione in tutti i servizi di trasporto ferroviario sia in ambito internazionale, sia in ambito domestico (includendo i servizi ai passeggeri che viaggiano nelle zone urbane, suburbane e regionali). Le agenzie di viaggi ed i tour operators hanno inoltre una serie di obblighi ai sensi del citato Regolamento, in particolare nell’ obbligo di fornire informazioni (se richieste) su: - le condizioni generali applicabili al contratto; - la durata del viaggio ed eventuali percorsi più veloci o tariffe più basse; - l’accesso, e le condizioni di trasporto delle biciclette; - disponibilità di posti nelle carrozze per fumatori o non fumatori, prima o seconda classe come per le carrozze letto e cuccette; - qualsiasi situazione che può causare disservizi o ritardi; fiavet - 00153 ROMA -Piazza G.G. Belli 2 -Tel. 06/588.31.01 -Fax 06/58.97.003 - [email protected] C.F. 80184450585 -P.I. 02131971000 fiavet - disponibilità sui servizi a bordo; - procedure di reclamo nei casi di smarrimento dei bagagli; - procedure per proporre dei reclami. Nei casi di persone disabili o con ridotta mobilità si dovranno fornire informazioni sull’accessibilità ai servizi ferroviari e sulle condizioni di accesso delle carrozzelle e si dovranno, altresì, fornire informazioni sui servizi offerti a bordo. Per semplificare l’erogazione di queste informazioni i tour operator e gli agenti potranno usare un riassunto delle principali disposizioni contenute nel Regolamento, preparato dalla Commissione in tutte le lingue officiali dell’Unione Europea. Ulteriori informazioni saranno divulgate da tre associazioni ferroviarie (UIT, CER e CIT) le quali hanno sviluppato un sito internet che fornisce tutte le informazioni necessarie ai passeggeri ferroviari che viaggiano sul territorio europeo. Ufficio Legale FIAVET 2