lavoro accessorio: giro di vite sui voucher

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lavoro accessorio: giro di vite sui voucher
Giovedì,16Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti
LAVORO&PREVIDENZA
13GIUGNO2016
LAVOROACCESSORIO:GIRODIVITESUIVOUCHER
ApprovatonelCdMdivenerdìscorsoilDecretoLegislativocorrettivodelJobsActcheponeunimportantelimite
sull’utilizzoillecitodeivoucher
Stop all’uso improprio dei “buoni lavoro”. Nell’importante
Consiglio dei Ministri di venerdì scorso è stato approvato in
via preliminare il Decreto Legislativo correttivo del JobsAct,
checontieneunanormavoltaacontrastarel’attualesistema
di utilizzo dei voucher, che si presta a facili abusi. Pertanto,
d’orainpoitalestrumentodipagamentoperretribuire“lavori
accessori” sarà completamente tracciabile, in quanto il
committente (imprenditore o professionista) dovrà
comunicare un’ora prima della prestazione lavoratori,
mediante sms o posta elettronica, all’Ispettorato nazionale
dellavoroalcunidati,traiquali:datianagrafici,codicefiscale
edatadellaprestazione.
In questo modo, viene superato l’attuale sistema che
consentediutilizzareibuonilavoroperunarcotemporalenon
superiorea30giornisuccessivi;ciòperevitarecheilbuono
acquistato rimanga a disposizione del committente per
troppotempoevenga“timbrato”soloincasodinecessità,o
chelostessobuono,validoperun’ora,vengafattovalereinrealtàperunperiodopiùlungo.
In caso di inadempimento, il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa da400 a 2.400 euro in
relazioneaciascunlavoratorepercuièstataappuntoomessalacomunicazione.
Nulla viene innovato per quanto concerne i limiti economici, dunque restano confermati i 7.000 euro per la
prestazionecomplessivaedi2.000europerlaprestazionesvoltaperognisingolocommittente.
Unica eccezione si ha nel settore agricolo, nel quale viene eliminato il riferimento a ciascun committente ma si
applica il solo limite complessivo di 7.000 euro per lavoratore. Ciò in considerazione del fatto che l’utilizzo dei
voucher è già soggetto a diversi limiti. Sempre in riferimento ai committenti imprenditori agricoli, gli stessi sono
tenutiacomunicare,nellostessotermineeconlestessemodalitàappenaviste,idatianagraficioilcodicefiscale
dellavoratore,illuogoeladuratadellaprestazioneconriferimentoadunarcotemporalenonsuperiorea7giorni.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro
intermittenteovverolasanzioneamministrativadaeuro400a2.400euroinrelazioneaciascunlavoratorepercuiè
stataomessalacomunicazione.
Solidarietà espansiva – Altro argomento di interesse toccato dal Decreto Legislativo correttivo, riguarda la
trasformazionedeicontrattidisolidarietàdadifensiviinespansivialfinedifavorireleassunzioniedincrementare
così l’organico aziendale. Tuttavia, i limiti da osservare sono molteplici in questo caso: infatti, la trasformazione
dovrànecessariamenteavereadoggettouncontrattodisolidarietàdifensivoincorsodaalmeno12mesiequelli
stipulatiprimadel1°gennaio2016,aprescinderedalfattochesianoincorsoda12mesiomeno.Ènecessario,
inoltre,chelatrasformazionenonprevedaunariduzioned'orariosuperioreaquellagiàconcordata.
Nel testo del D.Lgs. si sottolinea altresì che ai lavoratori spetta un'integrazione salariale pari al 50%
dell'integrazione prevista prima della trasformazione, mentre il datore di lavoro dovrà integrare tale trattamento
almeno sino all'importo originario. L'integrazione a carico dell'azienda non è imponibile ai fini previdenziali e i
lavoratoribeneficianodell'accreditofigurativo,pernonesserepenalizzati.
AUTORE:DANIELEBONADDIO
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CATEGORIE:PREVIDENZAELAVORO>RAPPORTODILAVORO
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