lavoro accessorio: giro di vite sui voucher
Transcript
lavoro accessorio: giro di vite sui voucher
Giovedì,16Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti LAVORO&PREVIDENZA 13GIUGNO2016 LAVOROACCESSORIO:GIRODIVITESUIVOUCHER ApprovatonelCdMdivenerdìscorsoilDecretoLegislativocorrettivodelJobsActcheponeunimportantelimite sull’utilizzoillecitodeivoucher Stop all’uso improprio dei “buoni lavoro”. Nell’importante Consiglio dei Ministri di venerdì scorso è stato approvato in via preliminare il Decreto Legislativo correttivo del JobsAct, checontieneunanormavoltaacontrastarel’attualesistema di utilizzo dei voucher, che si presta a facili abusi. Pertanto, d’orainpoitalestrumentodipagamentoperretribuire“lavori accessori” sarà completamente tracciabile, in quanto il committente (imprenditore o professionista) dovrà comunicare un’ora prima della prestazione lavoratori, mediante sms o posta elettronica, all’Ispettorato nazionale dellavoroalcunidati,traiquali:datianagrafici,codicefiscale edatadellaprestazione. In questo modo, viene superato l’attuale sistema che consentediutilizzareibuonilavoroperunarcotemporalenon superiorea30giornisuccessivi;ciòperevitarecheilbuono acquistato rimanga a disposizione del committente per troppotempoevenga“timbrato”soloincasodinecessità,o chelostessobuono,validoperun’ora,vengafattovalereinrealtàperunperiodopiùlungo. In caso di inadempimento, il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa da400 a 2.400 euro in relazioneaciascunlavoratorepercuièstataappuntoomessalacomunicazione. Nulla viene innovato per quanto concerne i limiti economici, dunque restano confermati i 7.000 euro per la prestazionecomplessivaedi2.000europerlaprestazionesvoltaperognisingolocommittente. Unica eccezione si ha nel settore agricolo, nel quale viene eliminato il riferimento a ciascun committente ma si applica il solo limite complessivo di 7.000 euro per lavoratore. Ciò in considerazione del fatto che l’utilizzo dei voucher è già soggetto a diversi limiti. Sempre in riferimento ai committenti imprenditori agricoli, gli stessi sono tenutiacomunicare,nellostessotermineeconlestessemodalitàappenaviste,idatianagraficioilcodicefiscale dellavoratore,illuogoeladuratadellaprestazioneconriferimentoadunarcotemporalenonsuperiorea7giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittenteovverolasanzioneamministrativadaeuro400a2.400euroinrelazioneaciascunlavoratorepercuiè stataomessalacomunicazione. Solidarietà espansiva – Altro argomento di interesse toccato dal Decreto Legislativo correttivo, riguarda la trasformazionedeicontrattidisolidarietàdadifensiviinespansivialfinedifavorireleassunzioniedincrementare così l’organico aziendale. Tuttavia, i limiti da osservare sono molteplici in questo caso: infatti, la trasformazione dovrànecessariamenteavereadoggettouncontrattodisolidarietàdifensivoincorsodaalmeno12mesiequelli stipulatiprimadel1°gennaio2016,aprescinderedalfattochesianoincorsoda12mesiomeno.Ènecessario, inoltre,chelatrasformazionenonprevedaunariduzioned'orariosuperioreaquellagiàconcordata. Nel testo del D.Lgs. si sottolinea altresì che ai lavoratori spetta un'integrazione salariale pari al 50% dell'integrazione prevista prima della trasformazione, mentre il datore di lavoro dovrà integrare tale trattamento almeno sino all'importo originario. L'integrazione a carico dell'azienda non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratoribeneficianodell'accreditofigurativo,pernonesserepenalizzati. AUTORE:DANIELEBONADDIO ©InformatiS.r.l.–RiproduzioneRiserv ata CATEGORIE:PREVIDENZAELAVORO>RAPPORTODILAVORO ©Informatisrl.Tuttiidirittiriserv ati.Allrightsreserv ed. ViaAlemanni1-88040Pianopoli(CZ)-ITALY P.IVA03426730796 E-mail:info@fisc al-foc us.it