accordi bilaterali tra la svizzera e l`unione europea (ue)
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accordi bilaterali tra la svizzera e l`unione europea (ue)
ACCORDI BILATERALI TRA LA SVIZZERA E L’UNIONE EUROPEA (UE) ACCORDO SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE Previdenza professionale La conseguenza più importante derivante dall’applicazione del diritto UE alla previdenza professionale riguarda la limitazione del pagamento in contanti in caso di partenza all’estero. Secondo il diritto UE non è ammesso un rimborso dei contributi alla fine di un’assicurazione obbligatoria in un Paese, nella misura in cui la persona continui ad essere soggetta all’assicurazione obbligatoria in un altro Pese membro dell’UE. Applicazione L’accordo si applica a tutte le persone residenti in Svizzera che si trasferiscono definitivamente per motivi professionali in uno Stato membro dell’UE con il quale è stato siglato l’accordo sulla libera circolazione delle persone. Il versamento in contanti non è ammesso nei seguenti casi: • • • • il versamento in contanti riguarda unicamente la parte obbligatoria della prestazione di libero passaggio (minimo LPP) e la partenza è verso un Paese dell’UE o dell’AELS e la persona è soggetta nel nuovo Paese all’assicurazione statale obbligatoria per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti o si mette in proprio nel suo Paese di residenza ed è soggetta all’assicurazione statale obbligatoria. Modalità di pagamento 1. Prestazione di libero passaggio riferita alla parte obbligatoria (minimo LPP) La prestazione di libero passaggio obbligatoria non può essere pagata in contanti in caso d’affiliazione al sistema sociale del paese di destinazione. In questo caso la persona può scegliere tra la conclusione di una polizza di libero passaggio e l’apertura di un conto di libero passaggio. 2. Prestazione di libero passaggio extra obbligatoria La prestazione di libero passaggio riferita alla parte extra obbligatoria può essere pagata in contanti (conto corrente postale e conto bancario in Svizzera). In assenza di istruzioni da parte dell’assicurato, la prestazione di libero passaggio è trasferita su un conto di libero passaggio a favore della persona assicurata. Viale Officina 3 – casella postale 1518 – 6501 Bellinzona – Tel. 091 811 13 90 – Fax 091 811 13 93 mail: [email protected] – www.feoc.ch Accertamento dell'obbligo di assoggettamento all'assicurazione Spetta all’ (ex-) assicurato dimostrare che non è soggetto all’assicurazione obbligatoria in un altro Paese membro dell’UE o dell’AELS. Al nostro Fondo spetterà il compito di verifica. I formulari per l’accertamento dell’obbligo di assoggettamento all’assicurazione possono essere scaricati dal sito dell’Organismo di collegamento del Fondo di Garanzia LPP. http://www.verbindungsstelle.ch/xml_3/internet/IT/application/d114/f116.cfm Informazioni L’avente diritto può rivolgersi all’amministrazione del Fondo di Previdenza per il Personale dell’EOC, per eventuali ulteriori informazioni. Telefono 091 811 13 90 – posta elettronica [email protected] Viale Officina 3 – casella postale 1518 – 6501 Bellinzona – Tel. 091 811 13 90 – Fax 091 811 13 93 mail: [email protected] – www.feoc.ch Lista dei Paesi UE e AELS Paesi UE Austria Belgio Bulgaria Cipro Croazia* Danimarca Estonia Germania Finlandia Francia Germania Gran Bretagna Grecia Irlanda Italia Paesi AELS Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Rep. Ceca Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Ungheria Islanda Norvegia Principato del Liechtenstein Svizzera * L’Accordo sulla libera circolazione delle persone non è applicabile Viale Officina 3 – casella postale 1518 – 6501 Bellinzona – Tel. 091 811 13 90 – Fax 091 811 13 93 mail: [email protected] – www.feoc.ch