accordi bilaterali tra la svizzera e l`unione europea (ue)

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accordi bilaterali tra la svizzera e l`unione europea (ue)
ACCORDI BILATERALI TRA LA SVIZZERA E L’UNIONE EUROPEA (UE)
ACCORDO SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
Previdenza professionale
La conseguenza più importante derivante dall’applicazione del diritto UE alla previdenza
professionale riguarda la limitazione del pagamento in contanti in caso di partenza
all’estero. Secondo il diritto UE non è ammesso un rimborso dei contributi alla fine di
un’assicurazione obbligatoria in un Paese, nella misura in cui la persona continui ad
essere soggetta all’assicurazione obbligatoria in un altro Pese membro dell’UE.
Applicazione
L’accordo si applica a tutte le persone residenti in Svizzera che si trasferiscono
definitivamente per motivi professionali in uno Stato membro dell’UE con il quale è stato
siglato l’accordo sulla libera circolazione delle persone.
Il versamento in contanti non è ammesso nei seguenti casi:
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il versamento in contanti riguarda unicamente la parte obbligatoria della
prestazione di libero passaggio (minimo LPP) e
la partenza è verso un Paese dell’UE o dell’AELS e
la persona è soggetta nel nuovo Paese all’assicurazione statale obbligatoria
per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti o
si mette in proprio nel suo Paese di residenza ed è soggetta all’assicurazione
statale obbligatoria.
Modalità di pagamento
1. Prestazione di libero passaggio riferita alla parte obbligatoria (minimo LPP)
La prestazione di libero passaggio obbligatoria non può essere pagata in contanti
in caso d’affiliazione al sistema sociale del paese di destinazione. In questo caso
la persona può scegliere tra la conclusione di una polizza di libero passaggio e
l’apertura di un conto di libero passaggio.
2. Prestazione di libero passaggio extra obbligatoria
La prestazione di libero passaggio riferita alla parte extra obbligatoria può essere
pagata in contanti (conto corrente postale e conto bancario in Svizzera). In
assenza di istruzioni da parte dell’assicurato, la prestazione di libero passaggio è
trasferita su un conto di libero passaggio a favore della persona assicurata.
Viale Officina 3 – casella postale 1518 – 6501 Bellinzona – Tel. 091 811 13 90 – Fax 091 811 13 93
mail: [email protected] – www.feoc.ch
Accertamento dell'obbligo di assoggettamento all'assicurazione
Spetta all’ (ex-) assicurato dimostrare che non è soggetto all’assicurazione obbligatoria in
un altro Paese membro dell’UE o dell’AELS. Al nostro Fondo spetterà il compito di
verifica.
I formulari per l’accertamento dell’obbligo di assoggettamento all’assicurazione possono
essere scaricati dal sito dell’Organismo di collegamento del Fondo di Garanzia LPP.
http://www.verbindungsstelle.ch/xml_3/internet/IT/application/d114/f116.cfm
Informazioni
L’avente diritto può rivolgersi all’amministrazione del Fondo di Previdenza per il
Personale dell’EOC, per eventuali ulteriori informazioni.
Telefono 091 811 13 90 – posta elettronica [email protected]
Viale Officina 3 – casella postale 1518 – 6501 Bellinzona – Tel. 091 811 13 90 – Fax 091 811 13 93
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Lista dei Paesi UE e AELS
Paesi UE
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Croazia*
Danimarca
Estonia
Germania
Finlandia
Francia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Italia
Paesi AELS
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Rep. Ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria
Islanda
Norvegia
Principato del Liechtenstein
Svizzera
* L’Accordo sulla libera circolazione delle persone non è applicabile
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