citta` di manfredonia - Comune di Manfredonia

Transcript

citta` di manfredonia - Comune di Manfredonia
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 34 DEL 28 GENNAIO 2009
CITTA' DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia
8° Settore – Trasporti Pubblici
Su relazione del dirigente dell’8° Settore ing. Giovanni Spagnolo e su proposta dell’assessore ai
trasporti Pasquale Paglione
Premesso che:
il servizio trasporto pubblico urbano di Manfredonia a far data dal 01.09.2005, è gestito dal
Consorzio CO.TR.A.P con sede in Bari via Buozzi n.36, giusta contratto di servizio rep.
n.5622 del 01.08.05, registrato a Manfredonia in data 11.08.2005, al n.1279 – Serie 1^;
il detto contratto ha validità di nove anni, dal 01.09.2005 fino al 31.08.2014;
con deliberazione di G. C. n. 1063 del 12.07.2006 il Servizio di che trattasi è stato
classificato “ servizio minimo” ai sensi della L.R. n.20 del 30.12.2005, art.10 comma 1, ed
ammesso a beneficiare dei contributi regionali ai sensi della L.R. n.18/2002;
l’art.4 del contratto di servizio sottoscritto statuisce che L’Ente affidante si impegna a
corrispondere all’Impresa, a compensazione degli obblighi di servizio pubblico del Comune
di Manfredonia, l’importo annuo di Euro 548.977,67, oltre I.V.A. al 10%, sulla base del
corrispettivo chilometrico di Euro/Km.2,0185 e della percorrenza annua dei servizi
programmata in 271.969 km/anno.
la citata L.R. n.18/2002, all’art.19, comma 3, prevede che “ gli importi a compensazione dei
contratti di servizio….. possono essere annualmente incrementati, con provvedimenti dei
competenti organi deliberanti degli enti affidanti, in misura non superiore al tasso reale di
inflazione”;
l’art.4 del citato contratto di servizio rep. 5622/2005, al comma 3 prevede: “ il corrispettivo
e gli importi a compensazione possono essere revisionati con cadenza annuale a decorrere
dal mese di gennaio, in misura pari al tasso reale di inflazione riferito all’anno
precedente”;
con deliberazione di G.C. n.609 del 12.12.07, ai sensi dell’art.6 della Legge 537/93 ( come
modificato dall’art.44 della Legge 724/94), la quale prevede che “ tutti i contratti ad
esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del
prezzo”, è stato revisionato il prezzo contrattuale del Servizio di TPL di Manfredonia
riferito all’anno 2007, pari a € 557.210,00 annuo, oltre IVA 10%, sulla base del
corrispettivo chilometrico aggiornato di €/Km. 2,0488 e della percorrenza annua del
servizio programmata in 271.969 Km.;
con nota in data 13.01.09, acquisita al prot. comunale n.1992 del 16.01.09, il consorzio
CO.TR.A.P. ha chiesto a norma dell’art.4, c.3 del contratto di servizio, la revisione del
corrispettivo contrattuale del Servizio di che trattasi per l’anno 2008, mediante applicazione
della variazione percentuale dell’indice del settore determinato dall’ISTAT;
Dato atto che:
• la norma di cui all’art.6 della succitata L. 537/93, stante le più recenti sentenze del
Consiglio di Stato, deve intendersi come norma imperativa, che comporta la nullità di
clausole contrattuali difformi;
• la citata giurisprudenza amministrativa (per ultima C.S. – Sezione 5^ - sentenza del
12.05.2006), nel confermare il carattere imperativo e speciale dell’art.6 della legge
537/93, ha anche chiarito che le rilevazioni ISTAT previste nel comma 6 del citato art.6
– legge 537/93 sono quelle riferite non alle variazioni intervenute nelle componenti di
costo sopportate dall’impresa, ma ai prezzi del mercato dei principali beni e servizi
acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, con ricorso, quale idoneo parametro di
valutazione dell’incremento del prezzo, al tasso generale dell’inflazione ( indice che
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 34 DEL 28 GENNAIO 2009
misura l’incremento medio dei prezzi per le famiglie degli operai e degli impiegati);
Ritenuto di dover accogliere l’istanza del Consorzio CO.TR.A.P. per l’adeguamento del prezzo
contrattuale anno 2008;
Determinato pari a 1,02879 il coefficiente d’incremento “C” del prezzo a valere dal
01.01.2008, sulla base del seguente conteggio:
Indice ISTAT gennaio 2007 I1= 128,5
Indice ISTAT gennaio 2008 I2 = 132,2
C = 1 + I2 – I1
I1
=
1,02879
Determinato, di conseguenza, pari a € 1,02879 x € 2,0488/Km. = € 2,1078/Km. il
corrispettivo chilometrico a far data dal 01.01.2008;
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Dirigente sottopone alla giunta Comunale
per l’adozione l’atto che segue, in uno alla presente relazione.
Lì, ____________________
IL DIRIGENTE
(dott. ing. Giovanni SPAGNUOLO)
LA GIUNTA COMUNALE
Vista e fatta propria la relazione del Dirigente sopra riportata;
Ritenuto dover condividere quanto affermato dal detto Dirigente;
Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art.48 del
Decreto Legislativo 267/2000;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del suindicato Decreto Legislativo;
A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge;
DELIBERA
Di approvare la relazione del Dirigente e, di conseguenza:
1. di accogliere l’istanza del Consorzio CO.TR.A.P. intesa ad ottenere l’aumento del
prezzo contrattuale;
2. di dare atto che il prezzo contrattuale adeguato, a far data dal 01.01.2008, risulta pari
a € 573.256,26 annuo, oltre IVA 10%, sulla base del corrispettivo chilometrico
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 34 DEL 28 GENNAIO 2009
aggiornato di €/Km.2,1078 e della percorrenza annua del servizio programmata in
271.969 Km.;
3. di prenotare la somma di € 17.650,89 ( 573.256,26 – 557.210,00 oltre IVA 10%) al
cap.4338 “ Spese trasporto pubblico locale”;
4. di autorizzare il Dirigente del settore 8° alla liquidazione del conguaglio del
compenso già corrisposto per l’anno 2008;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da
apposita, separata ed unanime votazione favorevole.