Diritto - Amici di Marco Biagi

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Diritto - Amici di Marco Biagi
Sabato 19 Gennaio 2013
Diritto
23
TUIR 2013
in edicola con
& Fisco
VIDEOFORUM 2013/ I chiarimenti del Minlavoro anche sull’addizionale Aspi
Un salvagente per i call center
Contratto di prossimità se il ccnl non regola i co.co.pro
DI
DANIELE CIRIOLI
C
all center in salvo con
il contratto di prossimità. Infatti, nei settori in cui il contratto
collettivo non prevede alcuna
disciplina per i co.co.pro. (vincolo essenziale all’utilizzo del
lavoro a progetto per le attività cosiddette out bound), è
possibile ricorrere a un accordo aziendale specifico da stipularsi ai sensi dell’articolo 8
del dl n. 138/2011. Lo ha spiegato Paolo Pennesi, direttore
generale per le attività ispettive del ministero del lavoro,
nel corso del Videoforum 2013
organizzato da ItaliaOggi e
Ipsoa, svoltosi il 17 gennaio
scorso (si veda ItaliaOggi di
ieri). Pennesi, inoltre, ha letto
in senso ampio la norma della
riforma del lavoro che esclude
dalla maggiorazione dell’1,4%
(contributo addizionale per
l’Aspi) le assunzioni a termine effettuate in sostituzione
di dipendenti assenti.
Esonero addizionale
Aspi
Il primo chiarimento riguarda l’addizionale Aspi,
introdotta dalla legge Fornero sul mercato del lavoro
(legge n. 92/2012), in vigore
dal 18 luglio. Nell’ambito
della riforma degli ammortizzatori sociali, infatti, la
legge Fornero ha introdotto
l’Aspi (assicurazione sociale
per l’impiego) che sostituisce i
trattamenti di disoccupazione
e mobilità. Al finanziamento
della nuova tutela, tra l’altro,
ha previsto che si provveda
con oneri maggiori applicati
sui contratti di lavoro «flessibili» (affinché costino di più
alle imprese). Dal 1° gennaio,
pertanto, sui contratti a termine i datori di lavoro pagano l’addizionale contributiva
dell’1,4%; la maggiorazione,
tuttavia, non è dovuta per i
lavoratori assunti a termine
in sostituzione di lavoratori
temporaneamente assenti.
Nel corso del Videoforum è
stato chiesto a Pennesi di
chiarire il campo di applicazione dell’esonero, nel silenzio
della norma, e nello specifico
è stato chiesto di precisare
se l’addizionale possa essere
esclusa ogni qualvolta ci sia
un’assunzione a termine in
sostituzione di altri dipendenti, ovvero nei soli casi in
cui l’assunzione a termine
LE RISPOSTE DEL MINISTERO
QUESITO
CHIARIMENTO MINISTERIALE
Assunzioni a termine in sostituzione ed L’esonero c’è in ogni ipotesi di assunzione
esonero dell’addizionale Aspi
in sostituzione di dipendenti
Il riferimento alla contrattazione collettiva
Vincolo della contrattazione al corrispettivo è vincolante; in assenza di Ccnl, è
dei co.co.pro. dei call center
possibile fare ricorso a un accordo
aziendale «di prossimità»
avvenga in sostituzione di
lavoratori assenti con diritto
alla conservazione del posto.
La risposta è stata quella
più favorevole alle imprese.
Pennesi, infatti, ha sostenuto che l’esenzione si applica
sempre, cioè ogni qualvolta ci
sia un’assunzione a termine
in sostituzione di altri dipendenti, senza necessariamente
far riferimento ad assunzione
a termine in sostituzione di
lavoratori assenti con diritto
alla conservazione del posto.
Pertanto, c’è esenzione contributiva sia se la nuova assun-
zione a termine è effettuata in
sostituzione di un dipendente
in malattia o maternità (ipotesi di assenza con diritto alla
conservazione del posto) e sia
se effettuata in sostituzione di
un dipendente che stia fruendo di un’aspettativa concessa
dal datore di lavoro (ipotesi
di assenza senza diritto alla
conservazione del posto).
Call center e co.co.pro
Il secondo chiarimento riguarda il lavoro a progetto nei
call center. Il decreto sviluppo
(il dl n. 83/2012) ha stabilito
un vincolo di legittimità per
le attività di vendita diretta di
beni e di servizi realizzate tramite call center «out bound»
(tal è l’attività dei telefonisti
che chiamano i clienti, a differenza dell’attività in bound
che si verifica quando, invece,
i telefonisti rispondono alle
telefonate che provengono
dalla clientela). In particolare, ha stabilito che l’utilizzo
del lavoro a progetto è possibile solamente nelle ipotesi
in cui sia prevista l’erogazione del corrispettivo definito
dalla contrattazione colletti-
va nazionale di riferimento.
A questo punto, portando a
esempio, il Ccnl vigente per
il settore Telecomunicazioni, il quale nulla prevede
in merito al corrispettivo
da erogare ai co.co.pro. «out
bound» dei call-center, è
stato chiesto a Pennesi se
sia legittimo continuare a
erogare ai collaboratori in
forza il corrispettivo precedentemente concordato con
gli stessi e se sia possibile stipulare, a livello aziendale, un
«contratto di prossimità» (ai
sensi dell’articolo 8 del dl n.
138/2011). La risposta ha sottolineato il «vincolo» imposto
dalla legge alla contrattazione collettiva per la legittimità
delle co.co.pro. dei call center.
Tuttavia, laddove la contrattazione nazionale nulla stabilisca in merito, è possibile
ovviare mediante un’intesa
specifica, a livello aziendale,
ai sensi dell’articolo 8 del dl
n. 138/2011 (contratto di prossimità).
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COSÌ LE RISPOSTE DEL MINISTERO DEL LAVORO
Lavoro intermittente
La riforma Fornero ha abrogato
alcune ipotesi di assunzione con
contratto di lavoro cd «a chiamata»
(ovvero intermittente), lasciando
però in vita per un anno quei contratti già stipulati al 18 luglio 2012
(data di entrata in vigore della riforma). Tra le abrogazioni, una riguarda la possibilità di stipulare i
contratti di lavoro a chiamata «per
periodi predeterminati nell’anno»,
cioè nei week-end, nei periodi di
ferie estive, nelle vacanze di Natale e in quelle di Pasqua. Si chiede
se i contratti già sottoscritti al 18
luglio 2012 per questi periodi predeterminati godono della deroga e
restano ancora validi per un anno,
cioè fino al 18 luglio 2013.
Fermo restando il nuovo campo di
applicazione dell’istituto, come già
chiarito con circ. n. 20/2012, i contratti di lavoro intermittente già stipulati
secondo le previgenti «causali» sono
validi ancora per un anno a far data
dall’entrata in vigore della l. n. 92/2012.
Questo vale, evidentemente, anche per
i contratti stipulati per «periodi predeterminati» ai sensi del «vecchio» art. 37
(vacanze di Natale, Pasqua ecc.).
Maggiorazione del contributo
per la nuova indennità Aspi
La riforma degli ammortizzatori sociali con l’introduzione della
nuova Aspi (assicurazione sociale
per l’impiego) prevede, tra l’altro,
che i contratti di lavoro «flessibili»
costino di più alle imprese. Infatti,
dal 1° gennaio, i contratti a termine pagano l’addizionale contributiva dell’1,4%. Tale maggiorazione
non è dovuta, però, per i lavoratori
assunti a termine in sostituzione
di lavoratori temporaneamente
assenti: si pensi, a esempio, alle
sostituzioni di lavoratrici in maternità. Poiché la norma non fa
espresso riferimento ai casi in cui
possa applicarsi questa esenzione,
si chiede se sia possibile non versare l’addizionale:
a) ogni qualvolta ci sia un’assunzione a termine in sostituzione
di altri dipendenti,
b) ovvero nei soli casi di assunzione a termine in sostituzione di
lavoratori assenti con diritto
alla conservazione del posto.
Ad esempio, si può immaginare
l’ipotesi di assunzione a termine
di un lavoratore in sostituzione di
un dipendente che stia fruendo di
un’aspettativa concessa dal datore
di lavoro.
La disposizione consente «genericamente» l’esonero dal versamento aggiuntivo in caso di «lavoratori assunti
a termine in sostituzione di lavoratori
assenti». Non sussistono ulteriori condizioni da rispettare né tantomeno
quella sul «diritto alla conservazione
del posto» da parte del lavoratore sostituito.
Incentivo nuove assunzioni a
termine
La riforma Fornero ha previsto
che sulle assunzioni effettuate dal
1° gennaio 2013 con contratto a termine, anche in somministrazione,
di lavoratori di età non inferiore
a 50 anni, disoccupati da oltre 12
mesi, l’azienda possa fruire per 12
mesi di uno sgravio contributivo
in misura del 50%. Si chiede se l’incentivo è immediatamente operativo (quindi «già» in vigore) e se è
assoggettato, come si presume, ai
vincoli dell’Ue e, in particolare, al
Regolamento Ce n.800/2008.
Il Legislatore ha indicato una data
esatta (1° gennaio 2013) pertanto non
ci sono margini interpretativi per poter
dire che l’incentivo non sia già in vigore, come peraltro già chiarito nelle premesse alla circolare Inps n. 137/2012.
Per quanto riguarda l’applicazione del
Regolamento Ce n. 800/2008 è possibile
ritenere che l’incentivo costituisca una
misura di carattere «generale» e pertanto non sia soggetto ai vincoli dello
stesso Regolamento.
Lavoro a progetto (novità del dl
continua a pag. 24
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Sabato 19 Gennaio 2013
VIDEOFORUM 2013
Nelle intenzioni del legislatore conta rappresentare l’effettiva capacità contributiva
Un redditometro caso per caso
Decide il giudice sull’applicabilità a vecchie fattispecie
DI
S
DUILIO LIBURDI
arà compito del giudice tributario valutare l’applicabilità
retroattiva delle nuove disposizioni in materia
di redditometro laddove il
risultato dovesse essere più
favorevole di quello determinato sulla base delle vecchie
norme. Ciò in quanto, evidentemente, nelle intenzioni del
legislatore le regole varate
con la norma e con l’apposito decreto rappresentano
in modo migliore l’effettiva capacità contributiva. E
dunque, concettualmente, il
principio può essere applicato anche in relazione ad anni
precedenti proprio per garantire e misurare l’effettività del reddito e delle spese.
Questo anche se, da un punto di vista strettamente tecnico, l’Agenzia delle entrate
mette in rilievo la differenza
tra il dettato letterale delle norme affermando che i
«vecchi» accertamenti sino
al 2008 dovranno seguire le
regole precedenti (si veda
ItaliaOggi di ieri).
È questa l’osservazione
che può essere formulata
alla luce delle risposte rese
dall’amministrazione finanziaria in occasione del forum
organizzato da ItaliaOggi il
17 gennaio scorso nell’ambito del quale l’Agenzia alcune prime indicazioni sono
arrivate sull’applicazione
delle disposizioni in materia di redditometro dopo il
varo del decreto che, come
noto, dovrà essere utilizzato per gli accertamenti sui
periodi di imposta a partire dal 2009. La questione
riguardava l’applicabilità
delle nuove disposizioni che
indubbiamente appaiono
più favorevoli come impostazione logica rispetto al
contenuto del decreto ministeriale del settembre 1992
rispetto alle contestazioni
che possono essere formulate o sono già state formulate in relazione ai periodi
di imposta sino al 2008. La
domanda, ragionevolmente, si fondava sul parallelo
con gli studi di settore in
quanto, per stessa indicazione dell’amministrazione
finanziaria, l’evoluzione di
uno studio di settore rende
applicabile anche a ritroso
l’evoluzione stessa rispetto
ai risultati forniti dallo studio medesimo nella versione
precedente. In tema di redditometro, invece, l’Agenzia
delle entrate, riprendendo
il contenuto della norma,
afferma che la disposizione
introdotta con l’articolo 22
del decreto legge n. 78 del
2010 attuata dal decreto
del 24 dicembre 2012, nel
sostituire i commi da 5 ad
8 dell’articolo 38 del dpr n.
600 del 1973, ha effetto, per
gli accertamenti relativi ai
redditi per i quali il termine
SEGUE DA PAG. 23
Sviluppo n. 83/2012)
Riguardo alle co.co.pro., il dl Sviluppo ha stabilito
che, per le attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate tramite call center «outbound», l’utilizzo
delle collaborazione a progetto sia possibile soltanto
quando sia previsto l’erogazione del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. L’attuale Ccnl delle Telecomunicazioni non
prevede nulla in merito al corrispettivo da erogare
ai collaboratori «outbound» dei call-center; si chiede
pertanto se:
a) è legittimo continuare a erogare ai collaboratori
già in forza il corrispettivo precedentemente concordato con gli stessi (e che rischi si corrono);
b) è consentito erogare ai nuovi collaboratori un corrispettivo concordato con gli stessi;
c) se è possibile stipulare, a livello aziendale, un «contratto di prossimità» (ai sensi dell’articolo 8 del dl
n. 138/2011)?
L’intervento della contrattazione collettiva sembra assumere carattere «autorizzatorio». Nel caso in cui il Ccnl non
contenga specifiche indicazioni al riguardo sembrerebbe pertanto quantomeno opportuno stabilire i compensi secondo ciò
che, al momento della stipula del contratto di collaborazione,
lo stesso Ccnl prevede in riferimento ai lavoratori subordinati
che svolgono mansioni «assimilabili», così come prevede per
tale tipologia contrattuale l’art. 63 del dlgs n. 276/2003.
Sembrerebbe invece non in linea con la disposizione ipotizzare un corrispettivo rimesso alla autonomia individuale
delle parti.
Per quanto concerne il ricorso all’art. 8 del dl n. 138/2011
non sembrano sussistere preclusioni, atteso che la disposizione trova applicazione anche in riferimento alla «disciplina
del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate
e continuative a progetto».
di dichiarazione non era scaduto al momento di entrata
in vigore dello stesso decreto n. 78. Conseguentemente,
l’applicabilità delle nuove
disposizioni ha effetto dalle rettifiche effettuate sul
modello Unico 2010 per il
periodo di imposta 2009.
La questione, in sé, è
chiara da un punto di vista
tecnico e di costruzione normativa. Ma non è evidentemente questo il problema
che, invece, è di natura
più sostanziale e che, necessariamente, interesserà
un soggetto terzo quale il
giudice tributario. Appare
del tutto evidente, infatti,
che proprio in ragione della
assoluta maggiore attendibilità del nuovo strumento
almeno nelle sue linee di
principio (cioè una sommatoria di spese effettive più una
parte residuale stimata), il
contribuente raggiunto da
un avviso di accertamento in
base al vecchio redditometro
avrà tutto l’interesse a far
valere le nuove regole che,
laddove non accolte (e così
sarà alla luce della risposta
fornita al forum) in occasione di un contraddittorio,
riproporrà le medesime osservazioni in sede contenziosa. La questione è dunque
ipotizzare il comportamento
del giudice tributario a fronte di una evidenziazione, in
sede di ricorso, del possibile
miglior risultato del nuovo
redditometro rispetto al precedente. In linea di principio
si ritiene che il giudice tributario possa accogliere, in
determinate ipotesi le osservazioni in questione.
Infatti, nel momento in
cui il contribuente dovesse
riuscire a dimostrare che il
suo livello di reddito permette tranquillamente il
sostenimento di alcune spese o il mantenimento di alcuni beni, l’applicazione dei
nuovi principi che la stessa
amministrazione finanziaria
ammette essere decisamente più attendibili non si vede
perché il giudice debba ignorare la «nuova» situazione.
Soprattutto nei casi in cui
l’applicazione matematica
dei coefficienti porta, secondo le disposizioni precedenti,
a risultati del tutto inattendibili. Si pensi, ad esempio,
all’effetto palesemente discorsivo di un immobile di
una certa metratura gravato da un mutuo ipotecario
secondo le vecchie disposizioni. Nell’applicazione del
redditometro sino al 2008,
di fatto, pagare un mutuo
significa ipotizzare un red-
dito di quattro o cinque volte
superiore.
Nella nuova ottica del redditometro, invece, il mutuo
va a diminuire l’investimento e rileva, di fatto, per
l’importo versato nell’anno
senza un coefficiente moltiplicatore. Quindi, se l’obiettivo è ricostruire l’effettiva
capacità contributiva appare difficile sostenere, in
concreto, che nel passaggio
da un anno all’altro il vecchio strumento è applicabile
in modo rigoroso se il nuovo
strumento, per ammissione
dell’Agenzia delle entrate,
è decisamente più affidabile. Inoltre, siccome il nuovo
redditometro, giustamente,
dovrebbe servire per individuare le posizioni più critiche, i risultati del vecchio, se
non valorizzati con le nuove
regole porterebbero a pensare che il numero di tali posizioni era decisamente più
elevato con una diminuzione
dell’evasione. Proprio il fenomeno, però, che il legislatore e l’Agenzia delle entrate
intendono contrastare con il
nuovo redditometro.
©Riproduzione riservata
A partire da martedì 22 gennaio saranno
pubblicate le risposte degli esperti di
ItaliaOggi ai quesiti posti dai partecipanti
al Videoforum 2013
BREVI
La riforma forense approda sulla Gazzetta Ufficiale. Sul numero 15 di ieri è stata
infatti pubblicata la legge 31 dicembre 2012,
n. 247 recante «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense». La
nuova disciplina è in vigore da ieri.
Sì è chiusa ieri a Brescia, con l’aggiudicazione di un appartamento in provincia di
Sassari, la prima asta telematica notarile
gestita dal Tribunale di Brescia in collaborazione con l’Associazione notarile per le
procedure esecutive (Anpe). È la prima volta in Italia che si assiste alla partecipazione
ad un’asta giudiziaria
via web con rilanci da
parte di cittadini che
si trovano a centinaia
di km dalla sede del
Tribunale titolare della procedura, informa
una nota del Consiglio
nazionale del notariato ricordando che la rete aste notarili (Ran)
è stata creata dal Consiglio per consentire
lo svolgimento delle aste telematiche e
prevede la possibilità di presentare offerte
residuali al ribasso, per ovviare al crescente
fenomeno delle aste deserte, spesso dovuto
ai valori delle basi d’asta fondati su perizie
Ctu redatte in epoche anteriori alla crisi
economica.
«Anche in Toscana c’è il rischio di una
saturazione dei tribunali e degli uffici del
giudice di pace con l’entrata in vigore della
nuova riforma del condominio che potrebbe
creare un aumento tra il 30 e il 50% dei ricorsi per ingiunzione a causa della morosità, fino ad oggi stimati al 10%». L’allarme è
stato lanciato da Franco Pagani presidente
della Fna Toscana (Federazione nazionale
amministratori), nel corso del convegno «La
riforma del condominio. L’amministratore
e le altre figure interessate» che si è svolto
oggi a Prato nell’Auditorium dell’Unione
industriale pratese organizzato dalla Fna
toscana, con il patrocinio dell’Ordine degli
avvocati di Prato, il
Collegio dei geometri
di Prato, l’adesione
dell’Associazione dei
periti e degli esperti
della Toscana.
Si chiama CooperFidiNet ed è il primo contratto di rete
su base nazionale
cui hanno dato vita tre confidi del mondo
cooperativo: Cooperfidi Italia, consorzio
nazionale di garanzia fidi promosso da
Agci, Confcooperative e Legacoop, Cooperfidi Trento (entrambi iscritti nell’elenco speciale degli intermediari finanziari
vigilati da Bankitalia, ex. art. 107 del
T.U. bancario) e Fidicoop Sardegna.
Obiettivo è la messa a punto di un sistema di monitoraggio delle garanzie
rilasciate, anche avvalendosi di reti e
sistemi esterni.