Diritto - Amici di Marco Biagi
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Diritto - Amici di Marco Biagi
Sabato 19 Gennaio 2013 Diritto 23 TUIR 2013 in edicola con & Fisco VIDEOFORUM 2013/ I chiarimenti del Minlavoro anche sull’addizionale Aspi Un salvagente per i call center Contratto di prossimità se il ccnl non regola i co.co.pro DI DANIELE CIRIOLI C all center in salvo con il contratto di prossimità. Infatti, nei settori in cui il contratto collettivo non prevede alcuna disciplina per i co.co.pro. (vincolo essenziale all’utilizzo del lavoro a progetto per le attività cosiddette out bound), è possibile ricorrere a un accordo aziendale specifico da stipularsi ai sensi dell’articolo 8 del dl n. 138/2011. Lo ha spiegato Paolo Pennesi, direttore generale per le attività ispettive del ministero del lavoro, nel corso del Videoforum 2013 organizzato da ItaliaOggi e Ipsoa, svoltosi il 17 gennaio scorso (si veda ItaliaOggi di ieri). Pennesi, inoltre, ha letto in senso ampio la norma della riforma del lavoro che esclude dalla maggiorazione dell’1,4% (contributo addizionale per l’Aspi) le assunzioni a termine effettuate in sostituzione di dipendenti assenti. Esonero addizionale Aspi Il primo chiarimento riguarda l’addizionale Aspi, introdotta dalla legge Fornero sul mercato del lavoro (legge n. 92/2012), in vigore dal 18 luglio. Nell’ambito della riforma degli ammortizzatori sociali, infatti, la legge Fornero ha introdotto l’Aspi (assicurazione sociale per l’impiego) che sostituisce i trattamenti di disoccupazione e mobilità. Al finanziamento della nuova tutela, tra l’altro, ha previsto che si provveda con oneri maggiori applicati sui contratti di lavoro «flessibili» (affinché costino di più alle imprese). Dal 1° gennaio, pertanto, sui contratti a termine i datori di lavoro pagano l’addizionale contributiva dell’1,4%; la maggiorazione, tuttavia, non è dovuta per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti. Nel corso del Videoforum è stato chiesto a Pennesi di chiarire il campo di applicazione dell’esonero, nel silenzio della norma, e nello specifico è stato chiesto di precisare se l’addizionale possa essere esclusa ogni qualvolta ci sia un’assunzione a termine in sostituzione di altri dipendenti, ovvero nei soli casi in cui l’assunzione a termine LE RISPOSTE DEL MINISTERO QUESITO CHIARIMENTO MINISTERIALE Assunzioni a termine in sostituzione ed L’esonero c’è in ogni ipotesi di assunzione esonero dell’addizionale Aspi in sostituzione di dipendenti Il riferimento alla contrattazione collettiva Vincolo della contrattazione al corrispettivo è vincolante; in assenza di Ccnl, è dei co.co.pro. dei call center possibile fare ricorso a un accordo aziendale «di prossimità» avvenga in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. La risposta è stata quella più favorevole alle imprese. Pennesi, infatti, ha sostenuto che l’esenzione si applica sempre, cioè ogni qualvolta ci sia un’assunzione a termine in sostituzione di altri dipendenti, senza necessariamente far riferimento ad assunzione a termine in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Pertanto, c’è esenzione contributiva sia se la nuova assun- zione a termine è effettuata in sostituzione di un dipendente in malattia o maternità (ipotesi di assenza con diritto alla conservazione del posto) e sia se effettuata in sostituzione di un dipendente che stia fruendo di un’aspettativa concessa dal datore di lavoro (ipotesi di assenza senza diritto alla conservazione del posto). Call center e co.co.pro Il secondo chiarimento riguarda il lavoro a progetto nei call center. Il decreto sviluppo (il dl n. 83/2012) ha stabilito un vincolo di legittimità per le attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate tramite call center «out bound» (tal è l’attività dei telefonisti che chiamano i clienti, a differenza dell’attività in bound che si verifica quando, invece, i telefonisti rispondono alle telefonate che provengono dalla clientela). In particolare, ha stabilito che l’utilizzo del lavoro a progetto è possibile solamente nelle ipotesi in cui sia prevista l’erogazione del corrispettivo definito dalla contrattazione colletti- va nazionale di riferimento. A questo punto, portando a esempio, il Ccnl vigente per il settore Telecomunicazioni, il quale nulla prevede in merito al corrispettivo da erogare ai co.co.pro. «out bound» dei call-center, è stato chiesto a Pennesi se sia legittimo continuare a erogare ai collaboratori in forza il corrispettivo precedentemente concordato con gli stessi e se sia possibile stipulare, a livello aziendale, un «contratto di prossimità» (ai sensi dell’articolo 8 del dl n. 138/2011). La risposta ha sottolineato il «vincolo» imposto dalla legge alla contrattazione collettiva per la legittimità delle co.co.pro. dei call center. Tuttavia, laddove la contrattazione nazionale nulla stabilisca in merito, è possibile ovviare mediante un’intesa specifica, a livello aziendale, ai sensi dell’articolo 8 del dl n. 138/2011 (contratto di prossimità). ©Riproduzione riservata COSÌ LE RISPOSTE DEL MINISTERO DEL LAVORO Lavoro intermittente La riforma Fornero ha abrogato alcune ipotesi di assunzione con contratto di lavoro cd «a chiamata» (ovvero intermittente), lasciando però in vita per un anno quei contratti già stipulati al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della riforma). Tra le abrogazioni, una riguarda la possibilità di stipulare i contratti di lavoro a chiamata «per periodi predeterminati nell’anno», cioè nei week-end, nei periodi di ferie estive, nelle vacanze di Natale e in quelle di Pasqua. Si chiede se i contratti già sottoscritti al 18 luglio 2012 per questi periodi predeterminati godono della deroga e restano ancora validi per un anno, cioè fino al 18 luglio 2013. Fermo restando il nuovo campo di applicazione dell’istituto, come già chiarito con circ. n. 20/2012, i contratti di lavoro intermittente già stipulati secondo le previgenti «causali» sono validi ancora per un anno a far data dall’entrata in vigore della l. n. 92/2012. Questo vale, evidentemente, anche per i contratti stipulati per «periodi predeterminati» ai sensi del «vecchio» art. 37 (vacanze di Natale, Pasqua ecc.). Maggiorazione del contributo per la nuova indennità Aspi La riforma degli ammortizzatori sociali con l’introduzione della nuova Aspi (assicurazione sociale per l’impiego) prevede, tra l’altro, che i contratti di lavoro «flessibili» costino di più alle imprese. Infatti, dal 1° gennaio, i contratti a termine pagano l’addizionale contributiva dell’1,4%. Tale maggiorazione non è dovuta, però, per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti: si pensi, a esempio, alle sostituzioni di lavoratrici in maternità. Poiché la norma non fa espresso riferimento ai casi in cui possa applicarsi questa esenzione, si chiede se sia possibile non versare l’addizionale: a) ogni qualvolta ci sia un’assunzione a termine in sostituzione di altri dipendenti, b) ovvero nei soli casi di assunzione a termine in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Ad esempio, si può immaginare l’ipotesi di assunzione a termine di un lavoratore in sostituzione di un dipendente che stia fruendo di un’aspettativa concessa dal datore di lavoro. La disposizione consente «genericamente» l’esonero dal versamento aggiuntivo in caso di «lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti». Non sussistono ulteriori condizioni da rispettare né tantomeno quella sul «diritto alla conservazione del posto» da parte del lavoratore sostituito. Incentivo nuove assunzioni a termine La riforma Fornero ha previsto che sulle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2013 con contratto a termine, anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, l’azienda possa fruire per 12 mesi di uno sgravio contributivo in misura del 50%. Si chiede se l’incentivo è immediatamente operativo (quindi «già» in vigore) e se è assoggettato, come si presume, ai vincoli dell’Ue e, in particolare, al Regolamento Ce n.800/2008. Il Legislatore ha indicato una data esatta (1° gennaio 2013) pertanto non ci sono margini interpretativi per poter dire che l’incentivo non sia già in vigore, come peraltro già chiarito nelle premesse alla circolare Inps n. 137/2012. Per quanto riguarda l’applicazione del Regolamento Ce n. 800/2008 è possibile ritenere che l’incentivo costituisca una misura di carattere «generale» e pertanto non sia soggetto ai vincoli dello stesso Regolamento. Lavoro a progetto (novità del dl continua a pag. 24 24 Sabato 19 Gennaio 2013 VIDEOFORUM 2013 Nelle intenzioni del legislatore conta rappresentare l’effettiva capacità contributiva Un redditometro caso per caso Decide il giudice sull’applicabilità a vecchie fattispecie DI S DUILIO LIBURDI arà compito del giudice tributario valutare l’applicabilità retroattiva delle nuove disposizioni in materia di redditometro laddove il risultato dovesse essere più favorevole di quello determinato sulla base delle vecchie norme. Ciò in quanto, evidentemente, nelle intenzioni del legislatore le regole varate con la norma e con l’apposito decreto rappresentano in modo migliore l’effettiva capacità contributiva. E dunque, concettualmente, il principio può essere applicato anche in relazione ad anni precedenti proprio per garantire e misurare l’effettività del reddito e delle spese. Questo anche se, da un punto di vista strettamente tecnico, l’Agenzia delle entrate mette in rilievo la differenza tra il dettato letterale delle norme affermando che i «vecchi» accertamenti sino al 2008 dovranno seguire le regole precedenti (si veda ItaliaOggi di ieri). È questa l’osservazione che può essere formulata alla luce delle risposte rese dall’amministrazione finanziaria in occasione del forum organizzato da ItaliaOggi il 17 gennaio scorso nell’ambito del quale l’Agenzia alcune prime indicazioni sono arrivate sull’applicazione delle disposizioni in materia di redditometro dopo il varo del decreto che, come noto, dovrà essere utilizzato per gli accertamenti sui periodi di imposta a partire dal 2009. La questione riguardava l’applicabilità delle nuove disposizioni che indubbiamente appaiono più favorevoli come impostazione logica rispetto al contenuto del decreto ministeriale del settembre 1992 rispetto alle contestazioni che possono essere formulate o sono già state formulate in relazione ai periodi di imposta sino al 2008. La domanda, ragionevolmente, si fondava sul parallelo con gli studi di settore in quanto, per stessa indicazione dell’amministrazione finanziaria, l’evoluzione di uno studio di settore rende applicabile anche a ritroso l’evoluzione stessa rispetto ai risultati forniti dallo studio medesimo nella versione precedente. In tema di redditometro, invece, l’Agenzia delle entrate, riprendendo il contenuto della norma, afferma che la disposizione introdotta con l’articolo 22 del decreto legge n. 78 del 2010 attuata dal decreto del 24 dicembre 2012, nel sostituire i commi da 5 ad 8 dell’articolo 38 del dpr n. 600 del 1973, ha effetto, per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine SEGUE DA PAG. 23 Sviluppo n. 83/2012) Riguardo alle co.co.pro., il dl Sviluppo ha stabilito che, per le attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate tramite call center «outbound», l’utilizzo delle collaborazione a progetto sia possibile soltanto quando sia previsto l’erogazione del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. L’attuale Ccnl delle Telecomunicazioni non prevede nulla in merito al corrispettivo da erogare ai collaboratori «outbound» dei call-center; si chiede pertanto se: a) è legittimo continuare a erogare ai collaboratori già in forza il corrispettivo precedentemente concordato con gli stessi (e che rischi si corrono); b) è consentito erogare ai nuovi collaboratori un corrispettivo concordato con gli stessi; c) se è possibile stipulare, a livello aziendale, un «contratto di prossimità» (ai sensi dell’articolo 8 del dl n. 138/2011)? L’intervento della contrattazione collettiva sembra assumere carattere «autorizzatorio». Nel caso in cui il Ccnl non contenga specifiche indicazioni al riguardo sembrerebbe pertanto quantomeno opportuno stabilire i compensi secondo ciò che, al momento della stipula del contratto di collaborazione, lo stesso Ccnl prevede in riferimento ai lavoratori subordinati che svolgono mansioni «assimilabili», così come prevede per tale tipologia contrattuale l’art. 63 del dlgs n. 276/2003. Sembrerebbe invece non in linea con la disposizione ipotizzare un corrispettivo rimesso alla autonomia individuale delle parti. Per quanto concerne il ricorso all’art. 8 del dl n. 138/2011 non sembrano sussistere preclusioni, atteso che la disposizione trova applicazione anche in riferimento alla «disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto». di dichiarazione non era scaduto al momento di entrata in vigore dello stesso decreto n. 78. Conseguentemente, l’applicabilità delle nuove disposizioni ha effetto dalle rettifiche effettuate sul modello Unico 2010 per il periodo di imposta 2009. La questione, in sé, è chiara da un punto di vista tecnico e di costruzione normativa. Ma non è evidentemente questo il problema che, invece, è di natura più sostanziale e che, necessariamente, interesserà un soggetto terzo quale il giudice tributario. Appare del tutto evidente, infatti, che proprio in ragione della assoluta maggiore attendibilità del nuovo strumento almeno nelle sue linee di principio (cioè una sommatoria di spese effettive più una parte residuale stimata), il contribuente raggiunto da un avviso di accertamento in base al vecchio redditometro avrà tutto l’interesse a far valere le nuove regole che, laddove non accolte (e così sarà alla luce della risposta fornita al forum) in occasione di un contraddittorio, riproporrà le medesime osservazioni in sede contenziosa. La questione è dunque ipotizzare il comportamento del giudice tributario a fronte di una evidenziazione, in sede di ricorso, del possibile miglior risultato del nuovo redditometro rispetto al precedente. In linea di principio si ritiene che il giudice tributario possa accogliere, in determinate ipotesi le osservazioni in questione. Infatti, nel momento in cui il contribuente dovesse riuscire a dimostrare che il suo livello di reddito permette tranquillamente il sostenimento di alcune spese o il mantenimento di alcuni beni, l’applicazione dei nuovi principi che la stessa amministrazione finanziaria ammette essere decisamente più attendibili non si vede perché il giudice debba ignorare la «nuova» situazione. Soprattutto nei casi in cui l’applicazione matematica dei coefficienti porta, secondo le disposizioni precedenti, a risultati del tutto inattendibili. Si pensi, ad esempio, all’effetto palesemente discorsivo di un immobile di una certa metratura gravato da un mutuo ipotecario secondo le vecchie disposizioni. Nell’applicazione del redditometro sino al 2008, di fatto, pagare un mutuo significa ipotizzare un red- dito di quattro o cinque volte superiore. Nella nuova ottica del redditometro, invece, il mutuo va a diminuire l’investimento e rileva, di fatto, per l’importo versato nell’anno senza un coefficiente moltiplicatore. Quindi, se l’obiettivo è ricostruire l’effettiva capacità contributiva appare difficile sostenere, in concreto, che nel passaggio da un anno all’altro il vecchio strumento è applicabile in modo rigoroso se il nuovo strumento, per ammissione dell’Agenzia delle entrate, è decisamente più affidabile. Inoltre, siccome il nuovo redditometro, giustamente, dovrebbe servire per individuare le posizioni più critiche, i risultati del vecchio, se non valorizzati con le nuove regole porterebbero a pensare che il numero di tali posizioni era decisamente più elevato con una diminuzione dell’evasione. Proprio il fenomeno, però, che il legislatore e l’Agenzia delle entrate intendono contrastare con il nuovo redditometro. ©Riproduzione riservata A partire da martedì 22 gennaio saranno pubblicate le risposte degli esperti di ItaliaOggi ai quesiti posti dai partecipanti al Videoforum 2013 BREVI La riforma forense approda sulla Gazzetta Ufficiale. Sul numero 15 di ieri è stata infatti pubblicata la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense». La nuova disciplina è in vigore da ieri. Sì è chiusa ieri a Brescia, con l’aggiudicazione di un appartamento in provincia di Sassari, la prima asta telematica notarile gestita dal Tribunale di Brescia in collaborazione con l’Associazione notarile per le procedure esecutive (Anpe). È la prima volta in Italia che si assiste alla partecipazione ad un’asta giudiziaria via web con rilanci da parte di cittadini che si trovano a centinaia di km dalla sede del Tribunale titolare della procedura, informa una nota del Consiglio nazionale del notariato ricordando che la rete aste notarili (Ran) è stata creata dal Consiglio per consentire lo svolgimento delle aste telematiche e prevede la possibilità di presentare offerte residuali al ribasso, per ovviare al crescente fenomeno delle aste deserte, spesso dovuto ai valori delle basi d’asta fondati su perizie Ctu redatte in epoche anteriori alla crisi economica. «Anche in Toscana c’è il rischio di una saturazione dei tribunali e degli uffici del giudice di pace con l’entrata in vigore della nuova riforma del condominio che potrebbe creare un aumento tra il 30 e il 50% dei ricorsi per ingiunzione a causa della morosità, fino ad oggi stimati al 10%». L’allarme è stato lanciato da Franco Pagani presidente della Fna Toscana (Federazione nazionale amministratori), nel corso del convegno «La riforma del condominio. L’amministratore e le altre figure interessate» che si è svolto oggi a Prato nell’Auditorium dell’Unione industriale pratese organizzato dalla Fna toscana, con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Prato, il Collegio dei geometri di Prato, l’adesione dell’Associazione dei periti e degli esperti della Toscana. Si chiama CooperFidiNet ed è il primo contratto di rete su base nazionale cui hanno dato vita tre confidi del mondo cooperativo: Cooperfidi Italia, consorzio nazionale di garanzia fidi promosso da Agci, Confcooperative e Legacoop, Cooperfidi Trento (entrambi iscritti nell’elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati da Bankitalia, ex. art. 107 del T.U. bancario) e Fidicoop Sardegna. Obiettivo è la messa a punto di un sistema di monitoraggio delle garanzie rilasciate, anche avvalendosi di reti e sistemi esterni.