DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO PER IL
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO PER IL
Allegato 1 all’ “Accordo sperimentale – relativo al personale del Comparto - in materia di banca delle ore e lavoro straordinario” DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A: LAVORO STRAORDINARIO E BANCA DELLE ORE 1. IL LAVORO STRAORDINARIO 1.1 Definizioni Per lavoro straordinario si intende, ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003 - “Attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro” - il “lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro” (art. 1 comma 2 lett. c). L’art. 26 del CCNL 07/04/1999 dispone che, per il personale del Comparto Sanità, “L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.” Per il personale del comparto di Arpa, dunque – ai sensi del combinato disposto di cui ai sopra citati art. 1 c. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 66/2003 ed art. 26 CCNL 07/04/1999 - si configura quale lavoro straordinario l’orario prestato in aggiunta alle 36 ore settimanali. 1.2 Disciplina del lavoro straordinario In materia di lavoro straordinario l’art. 34 del CCNL Comparto Sanità 07/04/1999 statuisce quanto segue: - il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro; - le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal/dalla dirigente responsabile. Il lavoro straordinario, dunque, non può essere lasciato alla libera iniziativa del/della singolo/a dipendente ma richiede sempre la richiesta ovvero l’autorizzazione da parte del/della dirigente responsabile il/la quale deve valutarne la necessità in considerazione delle contingenti esigenze funzionali e di servizio. L’autorizzazione del lavoro straordinario deve essere, di norma, preventiva. Resta fermo, tuttavia, che in taluni casi, l’autorizzazione possa anche essere adottata in un momento successivo alla prestazione1: in particolare le ore di lavoro straordinario possono essere autorizzate 1 La giurisprudenza si esprime in questi termini: Consiglio di Stato – sentenza n. 1445/2005: “Anche se nel rapporto di pubblico impiego non può essere liquidato legittimamente alcun compenso per lavoro straordinario quando manchi una preventiva e formale autorizzazione al relativo svolgimento da parte dell’amministrazione, perché solo in questo modo è possibile controllare … la reale 1 durante il mese ovvero alla fine del mese cui tali ore si riferiscono laddove, per sopravvenute esigenze di servizio, non sia stato possibile procedere ad un’autorizzazione preventiva. Il diniego all’autorizzazione del lavoro straordinario deve essere motivato in forma scritta dal dirigente responsabile (tale motivazione potrà consistere nell’assenza di esigenze di servizio tali da giustificare il ricorso al lavoro straordinario). Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro, senza autorizzazione del/della dirigente responsabile, non possono essere considerate come prestazioni di lavoro straordinario; tali ore non sono conteggiate e non possono, pertanto, essere retribuite e nemmeno recuperate attraverso riposi compensativi. I compensi per il lavoro straordinario sono finanziati nel limite del Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno di cui all’art. 7 del CCNL Comparto Sanità 31/07/2009. Pertanto i Direttori/Responsabili dei Nodi dovranno monitorare periodicamente la congruità di tale fondo. 1.3 Limiti quantitativi al ricorso al lavoro straordinario Il ricorso al lavoro straordinario non può superare il limite individuale annuo di n. 180 ore (art. 34, comma 3, CCNL 07/04/1999). Tale limite può essere superato – in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali – per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali (art. 34, comma 4, CCNL 07/04/1999). Non rientrano nei predetti limiti individuali annui le ore di lavoro straordinario prestate dal personale in pronta disponibilità (in tal senso si esprime il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nell’interpello n. 10/2007). Un ulteriore limite allo svolgimento di lavoro straordinario deriva dall’art. 7 del D. Lgs. n. 66/2003 il quale dispone che: “il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità”. Come sottolineato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare n. 8/2005 l’amministrazione non può richiedere al/alla lavoratore/lavoratrice lo svolgimento di una prestazione di lavoro straordinario la cui durata determini il mancato rispetto del limite di 11 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Si precisa che, per espressa disposizione contenuta nell’art. 17, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 66/2003, il sopra citato art. 7 non si applica al personale del ruolo sanitario del SSN. 1.4 Liquidazione/recupero delle ore di lavoro straordinario Le ore di lavoro straordinario debitamente autorizzate dal/dalla dirigente responsabile, possono essere, a richiesta del/della lavoratore/lavoratrice: - recuperate attraverso riposi compensativi; esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a tali prestazioni, tuttavia deve ritenersi che la predetta autorizzazione possa intervenire anche in sanatoria, nel caso di prestazioni di lavoro straordinario espletate per improcrastinabili esigenze di sevizio”; Consiglio di Stato – sentenza n. 4702/2007: “Anche se deve ammettersi la possibilità che l’autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario sia adottata in un momento successivo alla prestazione, è tuttavia necessario che l’Amministrazione proceda alla verifica dei presupposti di inderogabile necessità che richiedono la prestazione straordinaria”. 2 ovvero - liquidate. Per quanto attiene la disciplina del recupero ovvero della liquidazione del lavoro straordinario svolto, si rinvia a quanto previsto ai successivi paragrafi 2.5 per il personale che aderisce alla banca delle ore e 3.1 per il personale che non aderisce alla banca delle ore. 1.5 Ore di flessibilità gestite al di fuori del lavoro straordinario In considerazione del fatto che in Arpa non è applicato un orario giornaliero rigido bensì un orario flessibile che prevede una prestazione giornaliera di 7 ore e 12 minuti, si riconosce una flessibilità oraria entro la quale non è richiesta alcuna specifica autorizzazione da parte del/della dirigente responsabile. Tale flessibilità è fissata, per ogni dipendente, in un massimo di n. 6 ore. Queste ore prestate in eccedenza rispetto all’orario dovuto: - non richiedono alcuna autorizzazione specifica; - rappresentano un limite massimo individuale e, in quanto tali, non si cumulano di mese in mese. Le ore di flessibilità risultanti al 31 dicembre – e nel limite massimo delle 6 ore – sono “portate” nell’anno successivo. In ogni caso, tali ore non costituiscono lavoro straordinario2. A titolo esemplificativo: nel mese di dicembre vengono maturate 4 ore di flessibilità (non autorizzate come lavoro straordinario); queste ore sono “portate” nel mese di gennaio; a gennaio, pertanto, le ore di flessibilità che è possibile maturare (al di fuori del lavoro straordinario autorizzato) sono 2. Ulteriori esemplificazioni pratiche: 1° esempio A gennaio il “saldo mese attuale”3 è pari a + 30’. Questi minuti non sono autorizzati come straordinario e rientrano nella flessibilità di cui si è detto sopra. A febbraio il “saldo mese attuale” è pari a + 7 ore. Si ipotizza che queste ore non vengono autorizzate come straordinario. Saldo definitivo febbraio4: + 6 ore (30’ di gennaio + 5 ore e 30’ di febbraio) Delle ore di credito maturate a febbraio ( 7 ore) solo 5.30 ore sono riconosciute e accantonate nel saldo definitivo; ciò in quanto, come più sopra detto, il limite massimo della flessibilità gestita al di fuori del lavoro straordinario non può eccedere le 6 ore. A marzo il “saldo mese attuale” è pari a + 5 ore. Queste ore sono autorizzate come lavoro straordinario. Si avrà la seguente situazione: - Saldo definitivo marzo: + 6 ore - Ore di lavoro straordinario autorizzate: + 5 ore 2° esempio A gennaio (primo mese di applicazione delle nuove disposizioni) il “saldo mese attuale” è pari a + 5 ore. Si ipotizza che queste ore vengono tutte autorizzate come straordinario. 2 Tali ore non danno diritto, pertanto, alla liquidazione delle maggiorazioni di cui al successivo paragrafo n. 2.5. Il “saldo mese attuale” è dato dalla differenza tra le ore di lavoro effettivamente prestate nel mese e le ore di lavoro dovute nel mese stesso. 4 Il “saldo definitivo” è dato dalla somma del “saldo mese attuale” e “saldo mese precedente”. 3 3 Si avrà la seguente situazione: - Saldo definitivo gennaio: 0 ore - Ore di lavoro straordinario autorizzate: + 5 ore 3° esempio A gennaio il “saldo mese attuale” è pari a - 5 ore. A febbraio si ha la seguente situazione: “saldo mese precedente” : - 5 ore “saldo mese attuale”: + 9 ore “saldo definitivo”: + 4 ore Quindi delle ore di credito maturate a febbraio (n. 9 ore) 5 vanno a compensare il debito di gennaio; le restanti 4 possono rimanere quali ore di flessibilità oppure possono essere autorizzate come straordinario. La disciplina del lavoro straordinario contenuta nel presente paragrafo n. 1 – con le specificità contenute nel paragrafo n. 1.4 – si applica a tutti i/le dipendenti del comparto ad eccezione dei/delle dipendenti titolari di incarico di posizione organizzativa. Per i/le dipendenti del comparto con rapporto di lavoro a tempo parziale si rinvia a quanto previsto al successivo paragrafo n. 4. Infine, per il personale turnista della Sala Operativa Previsioni Meteorologiche del SIMC, quanto previsto nel presente paragrafo n. 1 troverà applicazione tenuto conto delle specificità caratterizzanti l’orario di lavoro di tale personale, quale risultante dall’Accordo Prot. n. 414/2006. In particolare, per tale personale, non trova applicazione quanto previsto al paragrafo n. 1.5. relativamente al quale si dovrà tenere conto dell’organizzazione dei diversi turni di lavoro. 4 2. LA BANCA DELLE ORE 2.1 Premessa La banca delle ore è uno strumento di gestione flessibile dell’orario di lavoro istituita, per il personale del Comparto, dal CCNL del 20/09/2001 (art. 40). Come previsto al comma 1 del citato art. 40, la banca delle ore viene istituita “al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario in modo retribuito o come permessi compensativi”. L’adozione e la regolamentazione di tale istituto sono state espressamente previste nel “Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità 2010-2012” approvato con DDG n. 89/2010, al fine di consentire una maggiore conciliazione dei tempi “vita-lavoro”. Nell’ambito della banca delle ore, è prevista l’istituzione di un “conto ore” per ogni dipendente. Come verrà illustrato e disciplinato nel presente documento, nel “conto ore” confluiscono le ore di lavoro straordinario effettuate dal/dalla dipendente ed autorizzate dal/dalla dirigente responsabile; il/la lavoratore/lavoratrice potrà, inoltre, “attingere” da tale conto laddove, per esigenze familiari/personali, si trovi temporaneamente impossibilitato ad adempiere al proprio orario di lavoro. 2.2 Dipendenti legittimati/e a fruire della banca delle ore Sono legittimati a fruire della banca delle ore i/le dipendenti del comparto con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo determinato5. Possono fruire della banca delle ore anche i/le dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale secondo quanto previsto nel successivo paragrafo n. 4. Non possono fruire dell’istituto, i/le seguenti dipendenti: - dipendenti inquadrati nelle aree della Dirigenza; - dipendenti del comparto titolari di incarico di posizione organizzativa. Per i/le dipendenti titolari di incarico di posizione organizzativa si rinvia a quanto previsto nel successivo paragrafo n. 5 per quanto concerne la disciplina del recupero del credito/debito orario. 2.3 Adesione/recesso banca delle ore L’adesione alla banca delle ore – da parte dei/delle dipendenti legittimati/e a fruire dell’istituto secondo quanto previsto al paragrafo precedente – è volontaria. L’adesione alla banca delle ore deve essere comunicata, attraverso l’apposito modulo predisposto dall’Area Risorse Umane: - al Direttore/Responsabile del Nodo di appartenenza; - al/alla dirigente responsabile di Area/Servizio di appartenenza; - al referente amministrativo del Nodo medesimo. L’adesione alla banca delle ore deve essere comunicata entro e non oltre il 30 novembre e ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’eventuale recesso dalla banca delle ore deve essere comunicato nel rispetto dei termini e delle modalità predetti. 5 Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato i termini per il recupero del credito/debito orario di cui si dirà ai successivi paragrafi non potranno andare oltre la scadenza del relativo contratto. 5 Annualmente – indicativamente entro il 31 ottobre - l’Area Risorse Umane provvede a ricordare ai dipendenti, attraverso la pubblicazione di apposita informativa nella intranet aziendale, che entro il 30 novembre dell’anno in corso i soggetti interessati possono aderire alla banca delle ore ovvero recedere dalla banca stessa. Per i/le dipendenti che non aderiscono alla banca delle ore si rinvia a quanto previsto al successivo paragrafo 3. 2.4 Il lavoro straordinario all’interno della banca delle ore Come già previsto al precedente paragrafo 1.2 le prestazioni di lavoro straordinario devono avere carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere debitamente autorizzate dal/dalla dirigente responsabile. Confluiscono, pertanto, nel conto ore individuale che ogni dipendente ha a disposizione, unicamente le ore di lavoro straordinario autorizzate dal/dalla dirigente responsabile. Non confluiscono nella banca delle ore: le ore di lavoro straordinario effettuate in pronta disponibilità; le ore di lavoro straordinario svolte come attività istituzionale in orario notturno/festivo di cui agli accordi Rep. 92/2002, Rep. 95/2003 e Rep. 144/2008. 2.5 Gestione del lavoro straordinario confluito nel conto ore individuale Le ore di lavoro straordinario debitamente autorizzate dal/dalla dirigente responsabile, confluiscono nel conto ore individuale a disposizione del/della dipendente. Le ore confluite nel conto ore possono essere, a richiesta del/della lavoratore/lavoratrice: - recuperate attraverso riposi compensativi; - liquidate. Sulle ore confluite nel conto ore sono, comunque, corrisposte – indipendentemente dal fatto che il/la dipendente abbia optato per il recupero ovvero per la liquidazione - le maggiorazioni previste dall’art. 34, comma 8, del CCNL 07/04/1999 e precisamente: a) 15% di maggiorazione per lo straordinario diurno; b) 30% di maggiorazione per lo straordinario festivo o notturno; c) 50% di maggiorazione per lo straordinario festivo e notturno. Le maggiorazioni sono corrisposte nel secondo mese successivo a quello cui afferiscono le ore di lavoro straordinario svolte. Recupero del lavoro straordinario attraverso riposi compensativi Il recupero del lavoro straordinario può essere ad ore oppure a giornata intera. Il riposo compensativo a giornata intera è ammesso solo laddove il/la dipendente abbia, nel conto ore, un numero di ore a disposizione non inferiore a 7 ore e 12 minuti. Pertanto, solo le ore espressamente autorizzate come ore di lavoro straordinario – ed in quanto tali confluite nel conto ore individuale – danno diritto a riposi compensativi a giornata intera.6 I riposi compensativi devono essere richiesti dal/dalla dipendente al/alla dirigente responsabile – al fine della relativa autorizzazione - con congruo anticipo. Il/la dirigente responsabile può autorizzare tali riposi tenuto conto delle contingenti esigenze organizzative e di servizio. Un eventuale diniego dovrà essere motivato in forma scritta. Laddove il/la dipendente abbia optato per il recupero delle ore di lavoro straordinario confluite nel conto ore, al medesimo saranno comunque liquidate le maggiorazioni secondo quanto sopra detto. 6 Le ore di flessibilità di cui al paragrafo n. 1.5 non possono essere utilizzate al fine di fruire di riposi compensativi a giornata intera. 6 Liquidazione del lavoro straordinario La liquidazione delle ore di lavoro straordinario maturate in corso d’anno deve essere richiesta all’Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali con nota del Direttore/Responsabile di Nodo ed avviene nei termini stabiliti dall’Area medesima: - mensilità di marzo: richieste pervenute a tutto il 25/2; - mensilità di giugno: richieste pervenute a tutto il 25/5; - mensilità di ottobre: richieste pervenute a tutto il 25/9. Nello specifico, le richieste di liquidazione delle ore di straordinario risultanti al 31 dicembre devono pervenire entro e non oltre il 25 febbraio dell’anno successivo. La liquidazione delle sopra citate ore di lavoro straordinario è subordinata alla capienza del Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno di cui all’art. 7 del CCNL Comparto Sanità 31/07/2009. Le ore di lavoro straordinario confluite nel conto ore e risultanti alla data del 31 dicembre dell’anno cui afferiscono tali ore7, laddove non liquidate come straordinario devono essere recuperate entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Laddove tali ore non siano recuperate entro il 31 dicembre dell’anno successivo si procederà alla relativa cancellazione, fatto salvo il caso in cui non siano state recuperate a fronte di diniego del dirigente responsabile. 2.6 Gestione del debito orario e del prestito di ore Il/la dipendente può trovarsi in una situazione di debito orario. In materia di debito orario trovano applicazione le disposizioni di seguito esplicitate. Il/la dipendente che, per esigenze familiari e/o personali, non sia in grado di adempiere all’orario di lavoro dovrà chiedere, di norma, preventivamente al/alla proprio/a dirigente responsabile l’autorizzazione ad un prestito di ore. Una volta ottenuta l’autorizzazione al prestito di ore, il debito orario così maturato dal/dalla dipendente dovrà essere recuperato entro i quattro mesi successivi a quello in cui il debito è stato registrato. In mancanza di un tale recupero, si procede alla decurtazione del corrispondente trattamento economico. Il /la responsabile può autorizzare che il termine per il recupero del debito orario sia dilazionato, da quattro a sei mesi, a seguito di specifica e documentata istanza presentata dai/dalle seguenti dipendenti: - dipendenti che frequentano corsi di studio - attinenti alle attività svolte in Arpa - finalizzati al conseguimento di titoli universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale; - dipendenti che prestano assistenza a familiari/conviventi; - dipendenti portatori/portatrici di handicap/invalidità ovvero affetti/e da una grave patologia; - dipendenti che si trovano in situazioni di criticità personale/familiare – da valutarsi caso per caso - diverse da quelle di cui ai punti precedenti. Un eventuale diniego alla richiesta di prestito di ore dovrà essere, da parte del/della dirigente responsabile, motivato in forma scritta. 7 Si fa qui riferimento alle ore confluite nel conto ore e non liquidate come lavoro straordinario. 7 Qualora il debito sia contenuto entro le 2 ore non occorre richiedere alcuna autorizzazione. Queste due ore rappresentano un limite massimo individuale e, in quanto tali, non si cumulano di mese in mese. Fermo restando quanto sopra, il debito orario complessivamente maturato dal/dalla dipendente non può, di norma, eccedere le 36 ore. A titolo esemplificativo: nel mese di febbraio il/la dipendente matura un debito di 1 ora; non deve chiedere alcuna autorizzazione; nel mese di marzo il/la dipendente – ottenuta l’autorizzazione del/della dirigente responsabile – matura un debito orario di 10 ore. Tali ore dovranno essere recuperate entro il mese di luglio. Il mese di luglio dovrà, quindi, chiudersi con un debito non superiore a 2 ore8; in mancanza si procederà a decurtare il quantum economico corrispondente. 8 Le 2 ore rappresentano, come sopra rilevato, il limite massimo di debito orario entro il quale non occorre alcuna autorizzazione. 8 3. LA DISCIPLINA PER I/LE DIPENDENTI CHE NON ADERISCONO ALLA BANCA DELLE ORE 3.1 Lavoro straordinario Quanto previsto al paragrafo 1 in materia di lavoro straordinario trova applicazione anche nei confronti dei/delle dipendenti che non aderiscono alla banca delle ore. In particolare, trovano applicazione nei confronti dei /delle dipendenti in questione: - le disposizioni concernenti la disciplina del lavoro straordinario (par. 1.2); - i limiti quantitativi al ricorso al lavoro straordinario (par. 1.3); - la disciplina delle ore di flessibilità gestite al di fuori del lavoro straordinario (par. 1.5). Le ore di lavoro straordinario debitamente autorizzate dal/dalla dirigente responsabile, possono essere, a richiesta del/della lavoratore/lavoratrice: - recuperate attraverso riposi compensativi; ovvero - liquidate. Recupero del lavoro straordinario attraverso riposi compensativi Il recupero del lavoro straordinario può essere ad ore oppure a giornata intera. Il riposo compensativo a giornata intera è ammesso solo laddove il/la dipendente abbia, a disposizione, un numero di ore di lavoro straordinario espressamente autorizzate non inferiore a 7 ore e 12 minuti.9 I riposi compensativi devono essere richiesti dal/dalla dipendente al/alla dirigente responsabile – al fine della relativa autorizzazione - con congruo anticipo. Il/la dirigente responsabile può autorizzare tali riposi tenuto conto delle contingenti esigenze organizzative e di servizio. Un eventuale diniego dovrà essere motivato in forma scritta. Liquidazione del lavoro straordinario La liquidazione delle ore di lavoro straordinario maturate in corso d’anno deve essere richiesta all’Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali con nota del Direttore/Responsabile di Nodo ed avviene nei termini stabiliti dall’Area medesima: - mensilità di marzo: richieste pervenute a tutto il 25/2; - mensilità di giugno: richieste pervenute a tutto il 25/5; - mensilità di ottobre: richieste pervenute a tutto il 25/9. Nello specifico, le richieste di liquidazione delle ore di straordinario risultanti al 31 dicembre devono pervenire entro e non oltre il 25 febbraio dell’anno successivo. La liquidazione di tali ore di lavoro straordinario è subordinata alla capienza del Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno di cui all’art. 7 del CCNL Comparto Sanità 31/07/2009. Le ore di lavoro straordinario debitamente autorizzate – e non liquidate - devono essere recuperate entro il 31 dicembre dell’anno cui afferiscono tali ore. Le ore di lavoro straordinario non liquidate e non recuperate entro il 31 dicembre possono essere “portate” nell’anno successivo nel limite massimo di 30 ore; tali ore dovranno essere recuperate tassativamente entro il 30 giugno dell’anno successivo. Laddove tali ore non siano recuperate entro il 30 giugno dell’anno successivo si procederà alla relativa cancellazione. 9 Le ore di flessibilità di cui al paragrafo n. 1.5 non possono essere utilizzate al fine di fruire di riposi compensativi a giornata intera. 9 3.2 Gestione del debito orario In materia di debito orario trovano applicazione le disposizioni di seguito esplicitate. Il/la dipendente che, per esigenze familiari e/o personali, non sia in grado di adempiere all’orario di lavoro dovrà chiedere, di norma, preventivamente al/alla proprio/a dirigente responsabile la relativa autorizzazione. Un eventuale diniego, da parte del/della dirigente responsabile, dovrà essere motivato in forma scritta. Qualora il debito sia contenuto entro le 2 ore non occorre richiedere alcuna autorizzazione. Queste due ore rappresentano un limite massimo individuale e, in quanto tali, non si cumulano di mese in mese. Una volta ottenuta l’autorizzazione, il debito orario così maturato dal /dalla dipendente dovrà essere recuperato entro gli stessi termini previsti per i/le dipendenti che aderiscono alla banca delle ore ed esplicitati al paragrafo n. 2.6. Fermo restando quanto sopra, il debito orario complessivamente maturato dal/dalla dipendente non può, di norma, eccedere le 36 ore. 10 4. LA DISCIPLINA PER I/LE DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Come previsto al precedente paragrafo n. 2.2 anche i/le dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono aderire alla banca delle ore. Nello specifico, le disposizioni in materia di banca delle ore contenute nel presente documento, si applicano ai/alle dipendenti part-time compatibilmente con la specificità di tale tipologia di rapporto e con quanto previsto, in materia di part-time, nei vigenti contratti collettivi nazionali. In particolare, per i/le dipendenti part-time il lavoro supplementare/straordinario può essere autorizzato nel rispetto dei seguenti limiti quantitativi (art. 35 CCNL 20/09/2001 – artt. 12 e 13 circolare aziendale Prot. n. 156/2005): a) part-time orizzontale: 10% del normale orario mensile; b) part-time verticale: 20 ore annue (per tale personale il lavoro straordinario può essere svolto unicamente nelle giornate previste dal relativo contratto individuale di lavoro come giornate lavorative). Nell’Allegato B) al presente documento sono indicate – attraverso una tabella riassuntiva - le disposizioni applicabili al personale part-time che aderisce alla banca delle ore e le disposizioni applicabili al personale che non aderisce alla banca delle ore. 11 5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERO DEL CREDITO/DEBITO ORARIO PER I/LE DIPENDENTI TITOLARI DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA Come previsto al precedente paragrafo n. 2.2 i/le dipendenti titolari di incarico di posizione organizzativa non possono aderire alla banca delle ore. A parziale modifica di quanto previsto nella “Disciplina per la gestione dell’istituto delle Posizioni Organizzative in Arpa Emilia Romagna” (art. 9) approvata con DDG n. 52/2013, a tali dipendenti si applicano le seguenti disposizioni: - i/le dipendenti titolari di P.O. non possono fruire di riposi compensativi a giornata intera e devono garantire una prestazione giornaliera di effettiva presenza in servizio di almeno 3 ore. In mancanza, l’intera giornata dovrà essere imputata a ferie ovvero ad altri permessi o congedi; - il recupero del credito deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo; - il recupero del debito orario deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno in corso; in casi particolari di esigenze di servizio o problemi personali, ovvero nel caso in cui il debito sia stato maturato nell’ultimo trimestre dell’anno in corso, il recupero potrà avvenire entro il primo trimestre dell’anno successivo. 12 6. ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA Si prevede che la disciplina contenuta nel presente documento entri in vigore, in via sperimentale, dal 01/01/2014. Pertanto, i crediti ed i debiti orari maturati al 31/12/2013 saranno disciplinati dalle disposizioni vigenti anteriormente all’entrata in vigore del presente documento. A titolo esemplificativo il credito orario maturato dal personale a tempo pieno al 31/12/2013 nel limite massimo di n. 30 ore, dovrà essere recuperato entro il 30/06/2014. Inoltre, alle situazioni di debito/credito maturate ad una certa data, si applicheranno le disposizioni vigenti con riferimento al momento in cui tali ore sono state maturate. Per tutto quanto non previsto e non modificato dal presente documento si rinvia a: - disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario; - Accordo sull’orario di lavoro del personale del Comparto sottoscritto il 08/03/2002 (Rep. 80); - Circolare aziendale Prot. 156 del 07/04/2005 “Disposizioni applicative in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale dei dipendenti del Comparto”. Allegati al presente documento: - Allegato A): tabella riassuntiva in merito alle differenze tra la disciplina applicabile, dal 01/01/2014, ai/alle dipendenti che aderiscono alla banca delle ore e la disciplina applicabile ai/alle dipendenti che non aderiscono; - Allegato B): Personale part-time: tabella riassuntiva in merito alle differenze tra la disciplina applicabile, dal 01/01/2014, ai/alle dipendenti che aderiscono alla banca delle ore e la disciplina applicabile ai/alle dipendenti che non aderiscono 13 Allegato A: tabella riassuntiva in merito alle differenze tra la disciplina applicabile, dal 01/01/2014, ai/alle dipendenti che aderiscono alla banca delle ore e la disciplina applicabile ai/alle dipendenti che non aderiscono Dipendenti aderenti banca Dipendenti ore banca ore NON aderenti Lavoro straordinario E’ richiesta la preventiva autorizzazione (in casi particolari l’autorizzazione può essere data anche durante ovvero alla fine del mese) Flessibilità (intesa quali ore “aggiuntive” rispetto all’orario dovuto che non richiedono una specifica autorizzazione) Limite massimo individuale: 6 Limite massimo individuale: 6 ore ore Tali ore non si cumulano di Tali ore non si cumulano di mese in mese mese in mese Pagamento maggiorazioni (sulle ore di lavoro straordinario recuperate) SI NO Debito orario/prestito di ore Il debito orario richiede l’autorizzazione del/della dirigente responsabile Il debito orario richiede l’autorizzazione del/della dirigente responsabile E’ richiesta la preventiva autorizzazione (in casi particolari l’autorizzazione può essere data anche durante ovvero alla fine del mese) Debito massimo consentito: di Debito massimo consentito: di norma 36 ore norma 36 ore Nessuna autorizzazione è Nessuna autorizzazione è richiesta in presenza di debiti richiesta in presenza di debiti non superiori a 2 ore non superiori a 2 ore Termine per il recupero del Termine per il recupero del debito: entro 4 mesi successivi debito10: entro 4 mesi successivi Possibilità di dilazionare il Possibilità di dilazionare il termine di cui sopra (dal 4° al termine di cui sopra (dal 4° al 6° mese) per i/le dipendenti 6° mese) per i/le dipendenti studenti; dipendenti che studenti; dipendenti che assistono familiari/conviventi; assistono familiari/conviventi; portatori/portatrici di portatori/portatrici di handicap/invalidità/patologie handicap/invalidità/patologie 10 Anteriormente all’entrata in vigore della presente disciplina, il debito doveva essere recuperato entro i due mesi successivi a quello in cui il debito si è verificato. 14 gravi; dipendenti che si trovano gravi; dipendenti che si trovano in ulteriori e diverse situazioni in ulteriori e diverse situazioni di criticità familiare/personale di criticità familiare/personale Credito orario maturato al Termine per il recupero del Termine per il recupero del credito: 31/12 dell’anno credito: 30/6 dell’anno 31/12 successivo successivo Tutte le ore confluite nella Delle ore maturate al 31/12, banca e risultanti al 31/12 sono possono essere “portate” “portate” nell’anno successivo nell’anno successivo n. 30 ore 15 Allegato B: Personale part-time: tabella riassuntiva in merito alle differenze tra la disciplina applicabile, dal 01/01/2014, ai/alle dipendenti che aderiscono alla banca delle ore e la disciplina applicabile ai/alle dipendenti che non aderiscono Dipendenti aderenti banca Dipendenti ore banca ore NON aderenti Lavoro straordinario E’ richiesta la preventiva autorizzazione nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dai CCNL (in casi particolari l’autorizzazione può essere data anche durante ovvero alla fine del mese) E’ richiesta la preventiva autorizzazione nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dai CCNL (in casi particolari l’autorizzazione può essere data anche durante ovvero alla fine del mese) Flessibilità (intesa quali ore “aggiuntive” rispetto all’orario dovuto che non richiedono una specifica autorizzazione) Limite massimo individuale: 6 ore Tali ore non si cumulano di mese in mese Limite massimo individuale: 6 ore Tali ore non si cumulano di mese in mese Pagamento maggiorazioni (sulle ore di lavoro straordinario recuperate) SI NO Debito orario/prestito di ore Il debito orario richiede Il debito orario richiede del/della l’autorizzazione del/della l’autorizzazione dirigente responsabile dirigente responsabile Termine per il recupero del Termine per il recupero del debito: debito11: a) P.T. orizzontale e a) P.T. orizzontale e verticale a giorni: entro verticale a giorni: entro 4 mesi successivi 4 mesi successivi b) P.T. verticale a mesi: le b) P.T. verticale a mesi: le ore non recuperate al ore non recuperate al 31/12 devono essere 31/12 devono essere recuperate entro i recuperate entro i quattro mesi successivi quattro mesi successivi Possibilità di dilazionare il termine di cui sopra (dal 4° al 6° mese) per i/le dipendenti 11 Possibilità di dilazionare il termine di cui sopra (dal 4° al 6° mese) per i/le dipendenti Anteriormente all’entrata in vigore della presente disciplina, i termini per il recupero del debito erano i seguenti: part-time orizzontale e verticale a giorni: entro il mese successivo a quello in cui il debito si è verificato; part-time verticale a mesi: recupero del debito risultante al 31/12, entro i due mesi successivi. 16 studenti; dipendenti che assistono familiari/conviventi; portatori/ portatrici di handicap/invalidità/patologie gravi; dipendenti che si trovano in ulteriori e diverse situazioni di criticità familiare/personale Credito orario 12 studenti; dipendenti che assistono familiari/conviventi; portatori/portatrici di handicap/invalidità/patologie gravi; dipendenti che si trovano in ulteriori e diverse situazioni di criticità familiare/personale Termine per il recupero del Termine per il recupero del credito: 31/12 dell’anno credito12: successivo (per tutte le a) P.T. orizzontale e tipologie di P.T.) verticale a giorni: entro il mese successivo b) P.T. verticale a mesi: le ore di credito al 31/12 devono essere recuperate entro il primo mese dell’anno successivo Tali disposizioni relative ai termini per il recupero del credito sono contenute nella circolare prot. 156/2005. 17