Riepilogo delle modifiche normative e tariffarie anno 2015
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Riepilogo delle modifiche normative e tariffarie anno 2015
Riepilogo delle modifiche normative e tariffarie anno 2015 Contribuzione Il Consiglio di Amministrazione il 17 ottobre 2014 ha ratificato, così come previsto all’Articolo 10 comma 1 dello Statuto ASSILT, le modifiche relative la contribuzione ASSILT derivanti dall’Accordo definito tra le Parti Istitutive il 13 ottobre 2014 che ha definito le nuove aliquote valevoli dal 1° gennaio 2015: Aziende: da 1,68% a 1,75% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali Lavoratori: dallo 0,48% allo 0,60% della retribuzione mensile lorda Pensionati: dall’1,55% all’1,70% dell’imponibile lordo di pensione (annua) La modalità di versamento delle contribuzioni da parte dei Soci lavoratori è la stessa attualmente in atto, ripartita su 13 mensilità anche nel caso della quota minima di euro 91,00 (quota mensile di euro 7,00 per 13 mensilità). Per i soci pensionati, oltre al versamento in unica soluzione è stato approvata la possibilità, in alternativa, di versare la quota annuale in rate trimestrali anticipate con scadenza: 31 dicembre (prima rata oppure quota annuale intera), 31 marzo (seconda rata), 30 giugno (terza rata) e 30 settembre (quarta rata). Restano confermate le attuali modalità di versamento (bollettini postali, RID bancari). Per quanto attiene il contributo aggiuntivo “una tantum” dovuto in caso di reiscrizione dei lavoratori in servizio, ad iniziare dalle richieste presentate dal gennaio 2015, il C.d.A. ha deliberato di ampliare la possibilità di rateizzazione del contributo fino a un massimo di 84 mensilità. Inoltre, in caso di decesso del socio pensionato per quanto riguarda le iscrizione del beneficiario titolare di pensione di reversibilità, fermo restando il pagamento dell’intera quota annuale, si mantiene il diritto alle prestazioni associative a favore dei beneficiari iscritti sino al 31 dicembre dell’anno del decesso. Testo Unico Normativo ASSILT in vigore dal 1° gennaio 2015 La rivisitazione del Testo Unico Normativo ASSILT è il frutto di un lavoro condiviso con i Consiglieri di Amministrazione, i componenti l’Assemblea dei Rappresentanti e la Linea Sanitaria. Le modifiche apportate al testo normativo, partendo dalla Parte I relativa l’adesione all’Associazione, sono le seguenti: Per quanto riguarda l’articolo 2 relativo l’adesione all’Associazione sono state eseguite modifiche al Punto 1 (Destinatari, Soci e Beneficiari) in quanto è stato precisato, che il socio riconosce la possibilità all’Associazione di richiedere anche all’Agenzia delle Entrate il certificato della situazione reddituale per i familiari maggiorenni; al Punto 3 (Verifiche amministrative) è stato aggiunto che la documentazione sanitaria e di spesa in originale deve essere conservata dal socio per almeno 5 anni. Alla Parte II del testo normativo partendo dall’articolo 5 (Contributo alla spesa sanitaria) è stato sostituito il termine “portatori di Handicap” con “portatori di disabilità” e precisato che le richieste di rimborso vanno inoltrate in ordine cronologico (questa necessità nasce dal fatto che diversamente ci potrebbero essere problemi nella gestione delle erogazioni dei contributi soggette a limiti di temporizzazioni). All’ articolo 6 (Temporizzazioni e massimale importo erogabile) è stato meglio specificato che il controllo del limite temporale viene effettuato partendo dalla data della fattura presentata con riferimento alla quantità di prestazioni precedentemente erogate. L’articolo 7 (Documentazione sanitaria e fiscale) è stato variato in quanto introdotta la possibilità di rimborso per gli acquisti eseguiti “on line” presso rivenditori che operano nel territorio nazionale. Gli acquisti on line riguardano: le lenti a contatto, le protesi e presidi sanitari, i farmaci omeopatici, gli alimenti specifici per gravi patologie, i ventilatori per la respirazione assistita e gli apparecchi nebulizzatori. Non saranno in nessun caso rimborsate le spese di spedizione. In questo articolo è stato anche precisato che non sono erogabili contributi per le prestazioni diagnostiche eseguite in regime di ricovero. All’articolo 9 (Spese mediche sostenute a di fuori del territorio nazionale) sono stati meglio definiti i territori e precisato che la Repubblica di San Marino è considerato nell’ambito del territorio nazionale. All’articolo 10 Punto 1 (Cure Odontoiatriche e Ortodontiche) è stata introdotta una nuova modalità di erogazione dei contributi, a percentuale (90%) sulla spesa sostenuta entro un limite massimo individuato per ogni singola prestazione. Rimane invariato il plafond massimo di spesa previsto per ogni socio di 10.000 euro ogni 18 mesi. E’ stata inserita la necessità di allegare il certificato di conformità per l’erogazione dei contributi previsti per i manufatti protesi in lega preziosa e ceramica o titanio. Per i trattamenti di ortognatodonzia è stato introdotto il limite di riconoscimento di un ciclo di cura una sola volta nella vita associativa, salvo casi particolari che verranno valutati dalla Linea Sanitaria e precisato che i contributi riguardano entrambi le arcate. La norma è stata, inoltre, modificata per chiarire la modalità di riconoscimento dei contributi per ogni singolo periodo di cura (fase diagnostica e terapia attiva). Per quanto riguarda la contenzione il socio potrà percepire il relativo contributo una sola volta anche prima della fine della cura attiva. Infine, anche per i trattamenti di 2° classe di Angle - come per la terza classe - è necessario allegare alla documentazione di spesa copia del tracciato cefalometrico. Al Punto 2 (Occhiali e lenti a contatto), è stata introdotta una percentuale dell’80% sulla spesa sostenuta entro un limite massimo individuato per ogni singola prestazione. Per il riconoscimento di nuovi contributi per gli occhiali da vista sono state individuate tre fasce di età, anziché due, (0-8 anni / 8-21 anni e oltre 21 anni) e tre diversi limiti temporali (rispettivamente 12, 18 e 36 mesi). Inoltre, non sono più erogabili in questi archi temporali tre paia di occhiali, ma o un paio di occhiali con lenti bifocali, progressive/multifocali oppure, in alternativa, occhiali con correzione da vicino e occhiali con correzione da lontano. Previa valutazione della Linea Sanitaria, sono comunque tutelati, i soci che necessitano di nuovi occhiali da vista in caso di traumi o interventi chirurgici con variazione del visus. Per le lenti a contatto di qualsiasi tipologia (sferiche, cilindriche, multifocali e monouso) è stata introdotta una percentuale del 60% della spesa sostenuta e un unico plafond massimo di contributo di euro 340 erogabile ogni 36 mesi. Per quanto attiene le lenti a contatto speciali (per cheratocono o occlusorie) è stata introdotta la stessa copertura percentuale delle altre tipologie di lenti a contatto (60%) e saranno liquidate soltanto se autorizzate dalla Linea Sanitaria. Al Punto 3 (Protesi e presidi sanitari) è stata diminuita la copertura percentuale dall’85% al 75% della spesa sostenuta e precisati meglio quali sono i rivenditori validi al fine del riconoscimento del contributo e la validità delle prescrizioni mediche. E’ stata ampliata ai soci con alopecia cicatriziale la possibilità di riconoscere un contributo per l’acquisto di una parrucca. Anche per le Prestazioni specialistiche e gli accertamenti diagnostici al Punto 4 è stata precisata la validità della prescrizione medica (12 mesi), inserite delle nuovi voci di prestazioni oggi non previste come (ad esempio: la Fibroscan Epatica) ed eliminate altre voci non più utilizzate della branca Oculistica. Per gli Esami di laboratorio al Punto 5 e al Punto 8 (Terapia iniettiva e altre terapie) è stata precisata la validità della prescrizione medica (12 mesi). Alla norma relativa i farmaci del Prontuario farmaceutico (Punto 6) è stato introdotto un plafond massimo di contributo paria a euro 250 ogni 12 mesi. Per gli estratti desensibilizzanti il plafond introdotto a pari a euro 600 ogni 12 mesi. Non sono più previsti contributi per i vaccini. Per le Visite mediche specialistiche (Punto 9) è stata introdotta una percentuale dell’80% della spesa sostenuta fino al massimo di euro 70 per le visite ambulatoriali e euro 75 per le domiciliari e dal 1° gennaio la temporizzazione è a “anno solare”. Per la Fecondazione assistita del Punto 10 è stata introdotta una percentuale dell’80% della spesa sostenuta fino al massimo del contributo oggi riconosciuto di euro 2.000,00 per ogni atto. Per la Terapia fisica (Punto 11) é stata precisata la validità della prescrizione medica e spostata alla valutazione della Linea Sanitaria la riabilitazione per i disturbi cognitivi. Per gli Interventi chirurgici (Punto 12 e Punto 13) dal 1° gennaio saranno riconosciuti contributi per gli interventi eseguiti in regime privato (day hospital o ricovero) previa autorizzazione della Linea Sanitaria che valuterà le lunghe liste di attesa e la carenza di strutture nella località di residenza del socio. Per la Chirurgia refrattiva - Punto 14 - come per gli altri interventi chirurgici in oculistica è stata creata una apposita norma nell’Articolo 11 in quanto ora subordinata alla valutazione della Linea Sanitaria. Al Punto 15 (Ostetricia) sono state limitate a 6 le visite mediche specialistiche in gravidanza e introdotto un contributo per l’anestesia peridurale in travaglio di parto. L’articolo 11 comprende tutte le prestazioni sanitarie sottoposte alla valutazione della Linea Sanitaria. Al Punto 1 (Assistenza sanitaria domiciliare e/o ospedaliera) è stata precisata la validità del certificato medico (24 mesi) e introdotta la percentuale dell’80% della spesa sostenuta entro un limite massimo che corrisponde alle tariffe già previste. Al Punto 2 (Ricoveri post-acuti e cronici) è stata precisata la validità del certificato medico (3 mesi). Per quanto riguarda i ricoveri presso Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) è stata precisata la validità del certificato medico (24 mesi) e innalzata la copertura percentuale dal 20% al 40% della spesa sostenuta sempre entro l’importo massimo di 500 euro mensili. Al Punto 3 (Prestazioni riabilitative ed assistenza agli handicappati) è stata variato il termine “Handicap” con il termine “disabilità” e diminuita la copertura percentuale dall’85% all’80% della spesa sostenuta per tutte le prestazioni previste. Per i disabili con invalidità certificata del 100% sono state introdotte delle nuove e importanti tutele: la psicoterapia ai portatori di disabilità, le terapie cognitive/ comportamentali (Terapia ABA) e la permanenza in strutture di accoglienza. Infine, per le terapie non convenzionali che vengono affiancate alle terapie tradizionali come stimolo per i soci con disabilità si è variata la modalità di contributo da rimborso mensile a plafond massimo di contributo per anno solare. Il Punto 5 (Visite mediche specialistiche oltre la quarta) è stato allineato a quanto già precedentemente detto per le visite mediche specialistiche ambulatori e domiciliari (Punto 9 dell’Articolo 10). Per gli Interventi chirurgici di Alta qualifica, Punto 6 é stata introdotta la percentuale dell’80% della spesa sostenuta. Il Punto 7 (Interventi chirurgici per menomazioni funzionali) è stato riclassificato come Punto 25 e allineato alle modifiche introdotte per gli interventi chirurgici circa il limite dei contributi ai soli interventi eseguiti in regime privato e alla necessaria valutazione della Linea Sanitaria. Per quanto riguarda il Punto 8 (Terapie in pazienti oncologici) è stato precisato che i farmaci necessari possono essere acquistati presso farmacie, parafarmacie o rivenditori autorizzati. Per la Psicoterapia, Punto 9, è stata introdotta la percentuale del 75% della spesa sostenuta fino ad un massimo del contributo oggi riconosciuto (35 euro), ridotte le sedute annuali da 80 a 50 e precisata la validità del certificato medico (12 mesi). Per la rieducazione di disturbi specifici dell’apprendimento è stata introdotta la stessa percentuale prevista per le sedute di psicoterapia e un limite di 100 sedute ogni 12 mesi. Al Punto 10 (Odontoiatria – Casi di particolare interesse sanitario) sono stati inseriti due nuovi paragrafi che precisano i casi per i quali possono essere erogati contributi per ulteriori cicli di cure ortodontiche (pre-protesiche; a causa di particolari patologie sistemiche, genetiche, congenite; a seguito di un trauma del massiccio facciale). Come per gli altri casi di questo paragrafo, il contributo è subordinato al parere favorevole del Consulente Nazionale Odontoiatrico, inoltre, il Consiglio di Amministrazione verrà periodicamente aggiornato dei casi autorizzati. Al Punto 11 (Occhiali da vista in casi di particolare interesse sanitario) è stato meglio precisato che nuovi contributi per occhiali da vista (non lenti a contatto) saranno autorizzati dalla Linea Sanitaria nel caso in cui il socio, a seguito di un trauma o per un interventi chirurgico, abbia una variazione del visus. E’ stato inserito un nuovo paragrafo per il riconoscimento dei contributi per le lenti speciali (cheratocono o occlusorie) oggi erogati senza valutazione della Linea Sanitaria. Per la Riabilitazione da dipendenze da alcool e/o droghe (Punto 12) è stata diminuita la copertura percentuale dall’85% all’80%. Per gli Alimenti specifici per gravi patologie (Punto 13) è stata diminuita la copertura percentuale all’80% della spesa sostenuta e precisata la validità della certificazione medica. Per i prodotti privi di glutine è stato diminuito il plafond massimo di contributo da 900 a 500 euro ogni 12 mesi. Anche per i ventilatori per la respirazione assistita e gli apparecchi nebulizzatori (Punto 14) è stata diminuita la copertura percentuale dall’85% al 75% e precisata la validità della certificazione. Per quanto riguarda il riconoscimento di contributi per le spese di viaggio, laddove previsti, è stata diminuita la copertura percentuale dall’85% al 75%. La stessa percentuale è stata introdotta anche per i pernottamenti (Punto 17, 18, 19 e 22). Per il trasporto in ambulanza (Punto 21) è stato diminuita la copertura percentuale dall’85% all’80%. Sono stati creati nuovi paragrafi: il Punto 23 (Interventi chirurgici in Day Hospital) e il Punto 24 (Interventi chirurgici generici) e Punto 25 (Interventi chirurgici per menomazioni funzionali) relativi gli interventi in regime privato vincolati alla valutazione da parte della Linea Sanitaria delle liste di attesa e delle strutture sanitarie pubbliche presenti sul territorio. Il nuovo Punto 26 riguarda la Chirurgia in oculistica che comprende gli interventi erogabile previa valutazione della Linea Sanitaria in collaborazione con il Consulente Sanitario Oculistico (Chirurgia refrattiva, Cataratta e Cross Linking per il cheratocono). Per quanto riguarda la “cataratta” è stato ben precisato che non sono previsti contributi per gli interventi salvo casi di particolare urgenza e gravità certificata. Il contributo per questi casi sarà del 60% della spesa sostenuta fino a d un massimo di euro 1.000 ad occhio. Mentre per la nuova prestazione di “Cross linking per il cheratocono” il contributo stabilito è pari al 80% della spesa sostenuta fino a d un massimo di euro 1.300 ad occhio. Alla terza e ultima parte del testo normativo le modifiche apportate riguardano l’Articolo 12 dove é stato precisato che le spese di viaggio sostenute dai soci in occasione delle visite di accertamento saranno rimborsate secondo una modalità definita specificatamente dal Consiglio di Amministrazione.