Diritto della concorrenza: aspetti giuridici ed economici dei “cartelli”
Transcript
Diritto della concorrenza: aspetti giuridici ed economici dei “cartelli”
Corso di perfezionamento Diritto Comunitario: la tutela dei diritti Diritto della concorrenza: aspetti giuridici ed economici dei “cartelli” Dott. Carlo Bardini – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Avv. Gian Luca Zampa – Freshfields Bruckhaus Deringer Sommario della presentazione La normativa antitrust: quadro giuridico Aspetti economici Le autorità preposte alla tutela della concorrenza Introduzione Conseguenze per la violazione della normativa antitrust Sanzioni – fino al 10% del fatturato annuale dell’impresa Azioni di risarcimento danni da parte di terzi (es. clienti) – USA: treble damages! Costi per le imprese nella gestione dei relativi procedimenti Pubblicità negativa/danno alla reputazione e all’immagine Effetti negativi sul valore delle azioni e sui rating finanziari Arresto degli amministratori di società, ad es. in UK e USA Nullità integrale o parziale degli accordi in violazione del diritto antitrust Le sanzioni sono in aumento 1969: Fissazione dei prezzi tra 10 produttori di coloranti, che avevano aumentato i prezzi in vari Stati membri nella stessa percentuale, per 3 volte in 3 anni. €490,000 1984: 5 produttori di prodotti del perossido si sono suddivisi il mercato per un periodo di 22 anni (principio dell’home market) e concordato gli obiettivi delle vendite per altri mercati. Sanzioni totali: €9,000,000 2001: 8 produttori di vitamine hanno fissato i prezzi di 12 vitamine per un periodo di tempo tra 6 mesi e 6 anni, in relazione al tipo di vitamina. Gli stessi hanno fissato gli aumenti di prezzo ed allocato le quote di vendite. €855,000,000 2007: 5 produttori di ascensori hanno fissato i prezzi, ripartito i clienti e si sono suddivisi i lotti di numerose gare in 4 Stati europei. €992,000,000 La normativa applicabile Diritto comunitario e diritto nazionale La normativa applicabile Doppio livello Divieto delle intese restrittive della concorrenza Tra concorrenti: “accordi orizzontali” Tra imprese e distributori / fornitori / clienti: “accordi verticali” Articolo 81 Trattato CE Reg. 1/2003 (regolamento di attuazione) Articolo 2 legge n. 287/90 DPR n. 217/1998 (regolamento di procedura) Il diritto antitrust non ha nulla a che fare con la concorrenza sleale! (anzi…) La normativa applicabile Relazione tra la normativa comunitaria e quella nazionale Supremazia del diritto comunitario Art 1, comma 4, Legge n. 287/1990 AGCM può applicare entrambi Sostanzialmente analoghi Le intese restrittive della concorrenza Art 81 CE e Art. 2, Legge n. 287/1990 Accordi Orizzontali L’articolo 81(1) del Trattato CE e l’articolo 2 L. 287/90 vietano accordi tra imprese, pratiche concordate , decisioni di associazioni di imprese che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza sufficienza dell’oggetto restrittivo per integrare l’illecito l’accordo con oggetto ed effetto illecito è più grave (ie più alta sarà la sanzione) i cartelli per definizione sono intese con oggetto anticoncorrenziale Cos’è un intesa? Intesa (= incontro di volontà) Non è necessario un contratto o documento scritto È sufficiente l’accordo verbale o il “gentlemen‘s agreement“ Il silenzio può essere interpretato come un accordo La pratica concordata comprende Scambio di punti di vista o informazioni su questioni sensibili Divulgazione della propria condotta futura sul mercato Influenza sulla condotta di mercato dei concorrenti È CONSENTITO: L’autonoma osservazione delle condotte di mercato dei concorrenti e le reazioni indipendenti a tali condotte Anche se la partecipazione a incontri con conorrenti è meramente passiva (ie, ci si limita ad ascoltare), la presunzione è che condividano comunque i risultati dell’incontro e di avere raggiunto una intenzione comune di mettere in pratica quanto discusso La mera partecipazione alla progettazione di condotte anticompetitive è sufficiente Cos’è un intesa? Accordi? contratti, convenzioni, lettere di intenti, gentlemen’s agreement indipendentemente dalla vincolatività e dalla forma scritta/orale Pratiche concordate? coordinamento dell’attività sul mercato frutto di concertazione - in qualsiasi forma/modo raggiunta (non c’è o non è rintracciabile accordo espresso – scritto/verbale). Deliberazioni di associazioni di imprese/consorzi/altri organismi? clausole statutarie, codici deontologici, regolamenti, decisioni, semplici raccomandazioni, circolari, comunicati stampa, ecc. Che cos’è una “pratica concordata”? “… una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse per sottrarsi ai rischi della concorrenza. […] I criteri del coordinamento e della collaborazione … vanno intesi alla luce dei principi in materia di concorrenza secondo cui ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che intende seguire sul mercato; la suddetta esigenza di autonomia vieta rigorosamente che fra gli operatori abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi per oggetto o per effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato” (Cons. Stato, sentenza n. 4017/2006). Lo standard probatorio in caso di “pratica concordata” secondo il Consiglio di Stato Presenza di indizi seri, precisi e concordanti: - riscontri esterni circa l’intervento di un’intesa illecita relativi, in particolare, ai contatti tra imprese e, soprattutto, agli scambi di informazioni (elementi indiziari esogeni) - mancanza di “una spiegazione alternativa capace di inquadrare le condotte parallele come razionali ed autonome scelte imprenditoriali, fisiologicamente condizionate alla previsione dell’altrui possibile risposta ad un’iniziativa differenziatrice (elementi indiziari endogeni). “Cosa dovrei fare? Dicono che questa non è una pratica concordata, ma il loro tipico modo di salutarsi…” Intese orizzontali PER QUALE MOTIVO UNA NORMATIVA A TUTELA DELLA CONCORRENZA? Le leggi antitrust e la loro giustificazione economica Dietro alla adozione di una normativa antitrust si trovano delle solide motivazioni economiche. Solo tenendole ben presenti si può Applicare correttamente tale normativa ai singoli casi Comprendere dall’esterno le linee seguite in tale applicazione Le decisioni fondamentali delle imprese Ogni impresa deve decidere QUANTO PRODURRE A QUALE PREZZO Questa decisione si basa su alcuni elementi legati: - Ai propri costi (tecnologia e efficienza) Ai ricavi attesi (caratteristiche della domanda) Con il vincolo della MASSIMIZZAZIONE DEI PROFITTI La decisione dell’impresa L’impresa continuerà ad aumentare di una unità la sua produzione solo finché gli conviene, cioè fino a quando l’aumento dei costi totali (costo marginale) sarà inferiore o al più uguale all’aumento dei ricavi totali (ricavo marginale) Gli aggiustamenti del livello produttivo finiranno quando IL RICAVO MARGINALE UGUAGLIA IL COSTO MARGINALE (uguaglianza del flusso di costi e ricavi) Questa dunque è la condizione di massimizzazione dei profitti che orienta la scelta delle imprese, nella quale hanno un ruolo critico i flussi di costi e di ricavi I costi delle imprese Dipendono dalla tecnologia produttiva e dall’efficienza dell’impresa Possono variare grandemente da settore a settore (es.: economie di scala, il costo unitario diminuisce al crescere del volume della produzione) Una assunzione semplificatrice: la tecnologia del settore in questione presenta costi unitari costanti (ogni unità addizionale costa come la precedente per qualunque livello produttivo), quindi anche costi marginali costanti I costi delle imprese – un esempio semplificato Domanda del mercato: per ogni livello di prezzo una quantità domandata A livello aggregato (per l’intero mercato) tra prezzo e quantità domandata esiste una relazione inversa (al diminuire del prezzo aumenta la quantità domandata) se il prezzo di mercato di un tavolo è 10,2 euro, si vendono 80 tavoli se il prezzo è 10 euro se ne vendono 100 Domanda del mercato: per ogni livello di prezzo una quantità domandata Le motivazioni economiche della tutela della concorrenza L’analisi economica parte dalla individuazione dalle regole che determinano le decisioni fondamentali delle imprese (quanto produrre e a che prezzo) L’osservazione cruciale è che, date tali regole, i contesti strutturali (concorrenza, oligopolio, monopolio) creano ambienti diversi nei quali i comportamenti delle imprese generano esiti più o meno desiderabili dal punto di vista del benessere collettivo Configurazione industriale efficiente/max welfare La produzione avviene utilizzando il minimo di risorse sociali consentito dalla tecnologia Tutti i consumatori con una disponibilità a pagare sufficiente a coprire le risorse utilizzate per produrre il bene possono acquistarlo Tutti i consumatori con una disponibilità a pagare non inferiore al costo di produzione sono serviti UN MERCATO CONCORRENZIALE CONSENTE LA MASSIMIZZAZIONE DEL BENESSERE COLLETTIVO Concorrenza perfetta - - - Caratteristiche: Prodotto omogeneo (es. tutti producono lo stesso tavolo) elevato numero di produttori, ciascuno copre una piccola parte delle vendite, nessuno dei quali abbastanza grande da influenzare il prezzo di vendita => IL PREZZO DIPENDE DAL COSTO Tutti hanno la stessa tecnologia Assenza di barriere all’entrata Welfare in concorrenza (configurazione industriale efficiente) Welfare in concorrenza (configurazione industriale efficiente) Il benessere sociale, che é la somma del surplus dei consumatori e dei produttori in concorrenza COINCIDE CON IL SURPLUS DEI CONSUMATORI Monopolio / Collusione Un solo produttore copre l’intera domanda del mercato (oppure più produttori si accordano per comportarsi come se fossero un unico produttore) Esistono barriere all’accesso che non consentono a potenziali concorrenti di entrare sul mercato PERTANTO Il monopolista/cartello sceglie quantità e prezzo di vendita indipendentemente dai costi Inefficienza allocativa in monopolio Le leggi antitrust e la loro giustificazione economica – di nuovo Presupposti dell’intervento antitrust: potere di mercato, dominanza Aree di intervento antitrust: condotte delle imprese, struttura dei mercati Più imprese che si accordano per comportarsi come un’unica impresa: I CARTELLI Nel cartello le imprese si accordano per fissare prezzo e quantità prodotta a livelli di monopolio (prezzi alti e quantità ridotta) Con l’accordo in vigore le imprese guadagnano più che in un regime di concorrenza C’è un incentivo a mettersi d’accordo Il problema della STABILITA’ dei cartelli Una volta che è in vigore un cartello, ogni impresa ha un incentivo a DEVIARE (abbassare un po’ i prezzi e prendersi tutta la domanda) Il cartello è dunque intrinsecamente INSTABILE I regge soprattutto su: Possibilità di scoprire le deviazioni (necessaria la TRASPARENZA del mercato) Possibilità di PUNIRE le deviazioni GLI ACCORDI SUI PREZZI TRA CONCORRENTI SONO VIETATI Gli accordi sui prezzi tra concorrenti sono vietati E’ CONSENTITO: Informare i clienti sui propri prezzi E’ VIETATO: Informare i concorrenti in maniera specifica su prezzi o elementi di prezzo (es. sconti, incrementi percentuali, costi strategici) Accordi con concorrenti finalizzati a rendere pubblici prezzi o iniziative di prezzo CASI LIMITE: pubblicare listini di prezzi o informazioni sui prezzi Generalmente consentito Problematico se l’unico motivo discernibile è quello di influenzare i concorrenti (es. le informazioni non vengono comunicate anche ai consumatori) Pensate che le seguenti condotte siano lecite o illecite? Dopo aver partecipato ad una fiera di produttori di mobili (es. Fiera del Mobile), prendete un bicchiere di birra nel bar dell’albergo con il responsabile delle vendite di un’impresa concorrente. Durante la conversazione concordate di non attaccarvi più reciprocamente e di evitare una guerra dei prezzi. La mattina seguente, sobri e di ritorno in ufficio, ricordate la conversazione: non pensate neppure all’eventualità di conformarvi all’accordo. Il concorrente A annuncia pubblicamente un aumento del 5% dei prezzi dei mobili, a partire da agosto. Dopo aver notato tale comunicato, il concorrente B reagisce alzando ugualmente i propri prezzi del 5%. A questo punto, un terzo fornitore C alza anch’esso i propri prezzi nella stessa percentuale, più o meno nello stesso periodo. Tre concorrenti si incontrano dopo aver visitato l’impresa X, distributore di mobili. Il concorrente A si lamenta degli sviluppi del mercato e dice che vi è urgente bisogno di un “movimento” dei prezzi nelle forniture all’ingrosso dei mobiliall’impresa X. Il concorrente B risponde che aumenterà i suoi prezzi almeno del 10% in occasione delle prossime negoziazioni con l’impresa X. C annuisce col capo e sottolinea che questo è un segnale utile. I concorrenti A, B e C seguono la “buona prassi” di informarsi uno con l’altro delle proprie intenzioni di aumentare o ridurre i prezzi all’ingrosso dei mobili dagli stessi prodotti, in modo da consentire a tutti i fornitori di reagire in tempo ai nuovi prezzi. La reazione alle iniziative di prezzo non è mai oggetto di discussione ma ciascun concorrente decide autonomamente come reagire alle informazioni ricevute. L’ALLOCAZIONE DI CLIENTELA O LA RIPARTIZIONE DEL MERCATO È VIETATA L’allocazione di clientela o la ripartizione del mercato è vietata E’ CONSENTITO Allocare la clientela tra diversi stabilimenti della stessa impresa! È VIETATO Qualsiasi tipo di accordo di ripartizione dei mercati, territori, ovvero di allocazione dei clienti tra imprese concorrenti Ripartire linee di produzione concordando di non produrre determinati prodotti che un altro concorrente produce già Accordi di ripartizione/congelamento delle quote di mercato “Patti di non aggressione” Allocazione di lotti in aste pubbliche o gare private (caso dei Buoni pasto) Pensate che le seguenti condotte siano lecite o illecite? Incontrate un concorrente ad una fiera di mobili ed accennate al fatto che vorreste mantenere la fornitura al cliente X, immaginando che il vostro concorrente voglia fare lo stesso con il cliente Y. Suggerite quindi che non c’è motivo di complicarsi la vita e attaccare i rispettivi clienti. Il concorrente concorda sul fatto che non vi è ragione di farsi la guerra. GLI ACCORDI SULLA CAPACITA’ PRODUTTIVA SONO VIETATI Gli accordi sulla capacità sono vietati È VIETATO Concludere accordi sulla produzione attuale o futura Coordinare o ritardare espansioni di capacità (es. la costruzione di un nuovo impianto) Concludere accordi finalizzati al ritiro dal mercato, alla chiusura di stabilimenti di produzione o al “congelamento” di alcune linee produttive (“mothballing”) Pensate che le seguenti condotte siano lecite o illecite? Uno dei vostri stabilimenti è in sciopero. Durante il periodo di sciopero chiedete al vostro concorrente B di rifornirvi di mobili. Venite avvicinati dai concorrenti A e B i quali vi informano che ritengono che i fornitori di mobili dovrebbero limitare la produzione, al fine di rafforzare la posizione contrattuale dei fornitori nei confronti della clientela (ie distributori). Non si discute di prezzi. ATTENZIONE AGLI SCAMBI DI INFORMAZIONI SU QUESTIONI SENSIBILI DI CARATTERE COMMERCIALE Scambio di informazioni tra concorrenti Lo scambio di informazioni confidenziali e rilevanti a livello concorrenziale, tra concorrenti, è generalmente vietato. Questo comprende, in particolare, lo scambio di informazioni su: specifici clienti o operazioni (vendite, prezzi, volumi) capacità attuale o futura e utilizzazione della capacità dati attuali dell’impresa, informazioni relative a investimenti/vendite pianificate I sistemi adoperati per lo scambio di informazioni possono essere considerati leciti nei singoli casi, se: riguardano dati storici (regola generale: datati più di un anno) i dati di mercato forniti ai partecipanti sono aggregati, così da non poter identificare i dati sui singoli concorrenti Contatti con i concorrenti : Quali delle seguenti informazioni siete autorizzati a scambiare? Prezzi di vendita Nominativi dei clienti Prezzi di vendita Nominativi dei clienti Numero dei clienti Numero dei clienti Dati generali di mercato Dati sulla capacità produttiva Dati generali di mercato Dati storici Dati storici Dati sulla capacità produttiva Piani delle vendite Piani delle vendite Quantità fornite a particolari clienti Quantità fornite a particolari clienti Dati generali relativi alla domanda Dati generali relativi alla domanda Pensate che le seguenti condotte siano lecite o illecite? Incontrate uno dei vostri concorrenti ad un ricevimento e discutete del Protocollo di Kyoto e delle prospettive economiche generali del vostro paese. Durante la pausa caffè di una riunione presso l’associazione di categoria (es, AssoMobile), il vostro concorrente sostiene che i concorrenti dovrebbero coordinare i tempi di consegna dei mobili ai clienti e resistere alla pressione dei clienti che pretendono la loro consegna. Voi ascoltate e annuite col capo. Conversate con un concorrente e concordate di non rifornire più, in futuro, un particolare cliente che spesso è venuto meno agli obblighi di pagamento. Associazioni di categoria – Principi Generali L’appartenenza e la partecipazione ad associazioni di categoria sono generalmente consentite, ma: le associazioni di categoria causano particolari rischi antitrust (il riunirsi dei concorrenti!) la normativa antitrust si applica ugualmente ai contatti nell’ambito delle associazioni di categoria come ad altri contatti tra concorrenti! (art. 2, Legge 287/90 e art. 81 CE) Le imprese partecipanti e non solo l’associazione di categoria – sono responsabili per la conformità alle regole antitrust! Intese consentite con i concorrenti Intese generalmente consentite: Accordi di fornitura / co-produzione Accordi di specializzazione Accordi di ricerca e sviluppo Accordi di acquisto congiunto Questi accordi di cooperazione generalmente hanno un oggetto lecito ma possono avere un effetto restrittivo potere di mercato delle parti incidenza sugli incentivi delle parti Linee guida della Commissione sugli accordi di cooperazione Riassunto Le discussioni e gli accordi con i concorrenti su parametri concorrenziali sono vietati. In particolare sono vietati quelli aventi ad oggetto: la fissazione dei prezzi e le strategie di prezzo (compresi singoli elementi del prezzo) il volume delle vendite o della produzione (cartello sulle quantità) la ripartizione del mercato (es. “home market principle“) o la ripartizione della clientela (accordo di non aggressione) le capacità, l’uscita dal mercato o la chiusura di stabilimenti di produzione la manipolazione delle gare d’appalto (cd. “bid rigging”) il comportamento di mercato i termini e le altre condizioni commerciali (ie pagamento, consegna, etc.) Procedure “negoziate” Leniency, impegni e settlements I programmi di clemenza della Commissione “Per la loro stessa natura, i cartelli segreti sono spesso difficili da scoprire e da investigare senza la cooperazione delle imprese o delle persone che vi partecipano” (punto 3 EU Leniency Notice) Scopo dei programmi di clemenza “ricompensare la cooperazione all'indagine della Commissione fornita da imprese che fanno o hanno fatto parte di cartelli segreti aventi ripercussioni negative sulla Comunità” (punto 1 EU Leniency Notice). Vantaggi per i consumatori “il vantaggio che i consumatori e i cittadini traggono dalla certezza che le intese segrete siano scoperte e sanzionate è primario rispetto all’interesse di infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese che consentono di scoprire e vietare pratiche di questo tipo” (punto 3 EU Leniency notice) I programmi di clemenza della Commissione L’impresa deve: presentare la richiesta di partecipazione alla leniency alla Commissione “… cooperare effettivamente, integralmente, su base continua e sollecitamente, dal momento in cui presenta la domanda e per tutto il corso del procedimento amministrativo della Commissione” porre fine alla partecipazione al cartello subito dopo la presentazione della domanda (tranne qualora diversamente richiesto dalla Commissione per il buon esito delle indagini) L’impresa NON deve: distruggere, falsificare, celare elementi probatori riguardanti il cartello; rendere nota la presentazione della domanda per la leniency. I programmi di clemenza della Commissione La prima impresa che fornisce informazioni ed elementi probatori che consentono alla Commissione di effettuare un’ispezione mirata riguardo al presunto cartello Constatare una violazione dell’art. 81 Trattato CE in correlazione con il presunto cartello IMMUNITÀ TOTALE DA QUALSIASI AMMENDA I programmi di clemenza della Commissione Le altre imprese possono comunque beneficiare di una riduzione della sanzione (dal 50% fino al 20%) se forniscono alla Commissione “elementi probatori della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi probatori già in possesso della Commissione” Il valore aggiunto si riferisce alla “misura in cui gli elementi probatori forniti rafforzano, per loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della Commissione di provare l’esistenza del presunto cartello” Alcuni casi di applicazione della leniency a livello comunitario SOCIETA’ MERCATO ANNO SANZIONI COMPLESSIVE ABB 2007 Bayer 2007 Mueller 2006 BP 2006 Degussa 2006 Degussa 2006 750 milioni di Euro 519 milioni di Euro 314 milioni di Euro 266 milioni di Euro 344 milioni di Euro 388 milioni di Euro Deviatori elettrici Gomme sintetiche Raccordi in rame Bitume Vetro acrilico Perossido di idrogeno IMMUNITA’ TOTALE La leniency in Italia Dal febbraio 2007 ANCHE in ITALIA è stato introdotto il programma di clemenza Principi e procedura simili a quelli comunitari Gli impegni Cosa sono gli impegni (commitments)? Ratio giuridica scarse risorse pubbliche efficienza procedimentale Incentivo per le imprese Limiti i cartelli sono esclusi! Gli impegni Considerando 13, Regolamento 1/2003 (13) Qualora, nel corso di un procedimento che potrebbe portare a vietare un accordo o pratica concordata, le imprese propongano alla Commissione degli impegni tali da rispondere alle sue preoccupazioni, la Commissione, mediante decisione, dovrebbe poter rendere detti impegni obbligatori per le imprese interessate. Le decisioni concernenti gli impegni dovrebbero accertare che l'intervento della Commissione non è più giustificato, senza giungere alla conclusione dell'eventuale sussistere o perdurare di un'infrazione. Le decisioni concernenti gli impegni non pregiudicano la facoltà delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni degli Stati membri di procedere a detto accertamento e di prendere una decisione. Le decisioni concernenti gli impegni non sono opportune nei casi in cui la Commissione intende comminare un'ammenda. Art 9, Regolamento 1/2003 Gli impegni Art 14-ter, Legge n. 287/1990 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. 2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato. 3. L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se: a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione; b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti». I settlements Il futuro – bozza di comunicazione Ratio simile agli impegni Problemi di coordinamento con la leniency procedimentale incentivi delle parti Accordi verticali Articolo 81 (1) Trattato CE – Accordi Verticali Fornitore ↓ Produttore ↓ Grossista ↓ Dettagliante ↓ Consumatore finale • Acquisto o vendita di beni o servizi • Tra due o più imprese operanti a livelli diversi della catena produttiva o distributiva Ad esempio: contratti di fornitura di mobili ai distributori Accordi verticali La normativa sugli accordi verticali è complessa Regolamento 2790/1999 – esenzione per intese verticali Linee Guida della Commissione sulle restrizioni verticali Accordi verticali Sistemi di distribuzione in esclusiva permesso vietare le vendite “attive” divieto di proibire le vendite “passive” Sistemi di distribuzione selettiva possibile vietare anche le vendite passive ma non le vendite “attive/passive” tra I membri del sistema di distribuzione selettivo Differenza tra diritto comunitario e nazionale: mercato unico Differenza tra diritto comunitario e nazionale: mercato unico Accordi verticali La fissazione dei prezzi di rivendita (prezzi fissi o minimi) nei contratti di distribuzione è sempre vietata (RPM) origine giurisprudenziale statunitense (per se rule) influenzato la ECJ (Pronuptia) Ratio giuridica: tutela della libertà d’impresa! Ratio economica: nessuna? Sistema di attuazione dei cartelli Sanzioni CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE Sanzioni amministrative Sanzione amministrativa fino al 10% del fatturato dell’anno precedente alla scoperta dell’infrazione Calcolo della sanzione: gravità e durata della violazione ruolo della società nel cartello (in caso di intese restrittive) dimensione economica complessiva del gruppo d’appartenenza cooperazione nel corso dell’istruttoria ESEMPI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE CARTELLI Alcune delle sanzioni più elevate imposte dalla Commissione CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE Pene pecuniare e/o detentive a carico di determinati individui coinvolti nell’infrazione - Regno Unito, Francia, Irlanda, USA, Australia … ma NON in Italia! “Nothing is a greater deterrent and nothing is a greater incentive for cartelist, once exposed, to cooperate in the investigation of his conspirations than the threat of substantial incarceration in a U.S. prison” [T. Barnett, capo del US Justice Department] Applicazione delle norme antitrust Chi applica il diritto antitrust? Applicazione da parte di autorità pubbliche (c.d. public enforcement) a livello comunitario: la Commissione Europea le Autorità antitrust nazionali (una per ogni Stato membro dell’Unione europea + paesi extra-europei) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Cooperazione e scambio di informazioni tra tali autorità antitrust European Competition Network (ECN) International Competition Network (ICN) - differenze Applicazione attraverso i giudici nazionali (c.d. private enforcement) Poteri investigativi Le autorità antitrust nazionali e la Commissione europea sono adesso dotate di penetranti poteri investigativi Come si manifesta l’avvio di un’istruttoria? tramite una comunicazione formale di avvio tramite un’ispezione a sorpresa (dawn raid) Ispezioni - Sanzioni COMMISSIONE Fino a 1% del fatturato se: Esibizione incompleta di libri/documenti Rottura di sigilli (caso E.ON) Rifiuto di rispondere/Risposte incomplete Risposte false/fuorvianti Fino a 5% del fatturato medio giornaliero dell’anno precedente per: Ogni giorno di ritardo a sottoporsi all’ispezione Ispezioni - Sanzioni AGCM Fino a € 25.821 per: Rifiuto/omissione di fornire informazioni/esibire documenti Fino a € 51.643 per: Informazioni/documenti falsi Ispezioni - Altre conseguenze Aggravante nella valutazione della gravità dell’infrazione Es: incremento del 10% della sanzione per aver impedito per due volte l’accesso alla Commissione la quale ha dovuto richiedere intervento di autorità antitrust nazionale e polizia locale! Reato: Art. 2638 cod.civ. – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza “Sono puniti con la stessa pena [i.e. reclusione da uno a quattro anni] gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.” (2° comma) Ispezioni i funzionari possono: esaminare gli uffici della società e tutti i documenti ivi contenuti esaminare PC e laptops estrarre copie di documenti e di files elettronici chiedere spiegazioni su specifici documenti in casi eccezionali, ispezionare le abitazioni private (solo Commissione UE) ruolo della Guardia di Finanza Ispezioni da parte delle autorità antitrust: a cosa possono avere accesso? Dati presenti nel computer Corrispondenza con avvocati esterni Emails Agende Corrispondenza esterna Organisers (Palmari) Abitazioni Memo interni Corrispondenza dell’associazione di categoria Due casi concreti L’applicazione della normativa antitrust e il rapporto con i comportamenti delle imprese può essere più direttamente apprezzata attraverso casi concreti. Ne presenteremo due I463 Pellegrini - Consip I641 Rifornimenti aeroportuali PROCEDIMENTO 1/463 - PELLEGRINI/CONSIP Avviato in data 27 giugno 2000 Concluso in data 13 giugno 2001 Intese in un contesto di gara Una gara pubblica è un contesto molto allettante, perché la quantità domandata NON cambia col prezzo offerto Pertanto, al crescere dl prezzo non c’è la penalizzazione della riduzione della domanda Numerosi esempi di procedimenti su gare pubbliche (cd. bid rigging). Uno dei più significativi: gara Consip buoni pasto Una peculiarità del caso Consip E’ una delle ultime intese per le quali si è trovata documentazione cruciale in ispezione Le imprese sono sempre più avvertite, i procedimenti antitrust per intesa oggi si svolgono sempre di più su base indiziaria LE PARTI DEL PROCEDIMENTO Società Marchio GEMEAZ CUSIN SRL Ticket Restaurant S0DEXH0 PASS SRL Sodexho Pass DAY RISTOSERVICE SRL Day RISTOMAT SRL Ristomat Qui! TICKET SERVICE SPA Qui! Ticket Service RISTOCHEF SPA Buonchef SAGIFI SPA Meal Ticket CASCINA SCRL Break Time Il settore dei buoni pasto Le imprese che operano in questo settore si incaricano di organizzare una rete di esercizi (bar, ristoranti e simili) disposti ad accettare il buono pasto in pagamento dei propri servizi di vendere i buoni pasto alle aziende o amministrazioni che li acquistano a favore dei propri dipendenti i dipendenti spendono i buoni, in sostituzione del denaro contante, presso gli esercizi convenzionati I titolari degli esercizi convenzionati restituiscono i buoni alla società emittente, chiudendo il ciclo di vita dei buoni stessi Il settore dei buoni pasto QUOTE NEL SETTORE DEI BUONI PASTO Società Marchio Fatturato 1999 (miliardi) Quota 1999 Gemeaz Cusin Sri Ticket Restaurant 1.155 45,3 1% Sodexho Pass Sri Sodexho Pass 275 10,79% Day Ristoservice Sri Day 221 8,67% Pellegrini Spa Pellegrini Card 190 7,45% Ristomat Sri Ristomat 171 6,71% Qui! Ticket Service Spa Qui! Ticket Service 150 5,88% RistochefSpa Buonchef 120 4,71% Repas Srl Lunch Coupon 75 2,94% Sagifi Spa Meal Ticket 50 1,96% Cascina Scrl Break Time 53 2,08% Cir Scrl Bluticket 14 0,55% Altri 75 2,95% Totale 2.549 100,00% Fonte: relazione bilancio 2000 della società La Cascina. La gara Consip del 2000 Gara per la fornitura di buoni pasto alle pubbliche amministrazioni Buoni pasto del valore unitario di 9.000 lire (4,65 euro) per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche da erogare in ventiquattro mesi, per un valore di 810 miliardi di lire (oltre 418 milioni di euro) Cinque lotti geografici LA PROCEDURA DI GARA (a): I criteri di aggiudicazione La gara è vinta dall’impresa che in ciascun lotto presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa, in termini sia di caratteristiche tecniche che di prezzo (50 e 50). Prezzo= sconto sul valore nominale del buono. A ciascuna offerta viene attribuito un punteggio che va da zero a 100. Di questi 100 punti massimi, al più 50 possono essere dati per le caratteristiche tecniche dell’offerta e 50 per la sua convenienza di prezzo. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, peso preponderante (40 punti su 50) ha l’ampiezza della rete degli esercizi pubblici convenzionati con l’impresa. LA PROCEDURA DI GARA (b): I criteri di aggiudicazione Per quanto riguarda la valutazione del prezzo, lo sconto offerto da ogni impresa in ciascun lotto viene confrontato con la media degli sconti presentati per il medesimo lotto. Ciò, tuttavia secondo due diverse regole: per le imprese che hanno offerto sconti superiori alla media per quelle che hanno offerto sconti inferiori alla media. La differenza tra le due regole, in sintesi, sta nella severità della penalizzazione per le offerte diverse da quella migliore. In particolare, le imprese che hanno fatto un’offerta di prezzo peggiore della media saranno fortemente penalizzate mentre le altre subiranno penalizzazioni decisamente contenute. In altre parole, per valori decrescenti dello sconto medio, diventa progressivamente più vantaggioso per le imprese prospettare prezzi diversi da quello migliore. QUOTE NEL MERCATO DELLA GARA CONSIP Impresa Pellegrini Repas Sagifi La Cascina Ristomat Ristochef Qui Ristoservice Sodexho Gemeaz Quota imprese 2001 0,0% 0,0% 3,0% 5,0% 8,9% 9,5% 9,8% 11,6% 20,2% 32,0% Quota imprese 1996 7,4% 3,2% 0,0% 2,1% 4,8% 11,7% 11,2% 7,4% 20,2% 31,9% Variazione quote 19962001 -7,4 -3,2 3,0 2,9 4,1 -2,2 -1,4 4,2 0,0 0,1 PARTECIPANTI ALLA GARA CONSIP E SCONTI OFFERTI Lotto I (Nord-Ovest) ATI (Ristochef, Ristomat, Qui!) (AGGIUDICATARIA) Gemeaz Ristoservìce Sodexho Pellegrini sconto medio Lotto II (Nord-Est) ATI (Ristoservice, Ristomat, Sodexho) (AGGIUDICATARIA) Gemeaz Ristochef Qui! Pellegrini sconto medio Lotto III (Centro) ATI (Gemeaz, La Cascina) (AGGIUDICATARIA) Repas Ristochef Qui! Ristomat Ristoservice Sodexho Sagifi Pellegrini sconto (%) 6,67 0,33 0,89 0,56 9,50 3,59 sconto (%) 3,89 0,67 0,56 1,11 9,50 3,15 sconto (%) 5,22 8,00 1,67 2,22 1,89 1,39 1,00 1,22 9,50 PARTECIPANTI ALLA GARA CONSIP E SCONTI OFFERTI Lotto IV (Centro-Sud) ATI (Gemeaz, Sagifi) (AGGIUDICATARIA) La Cascina Ristochef Qui! Ristomat Ristoservice Sodexho Pellegrini sconto medio Lotto V (Sud-Isole) ATI (Ristoservice, Ristomat, Sodexho) (AGGIUDICATARIA) Gemeaz Ristochef Qui! Pellegrini sconto medio sconto (%) 5,00 0,44 1,11 1,11 0,67 0,89 0,56 9,50 2,41 sconto (%) 6,67 0,11 0,56 0,22 9,50 3,41 LE IPOTESI ISTRUTTORIE IN FASE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO Le otto imprese denunciate, cioè la gran parte dei partecipanti alla gara, avevano coordinato le modalità di partecipazione alla stessa, realizzando un’intesa restrittiva della concorrenza. In particolare, le otto imprese avevano concordato: quando presentarsi alla gara in raggruppamento temporaneo e quando singolarmente, i livelli di sconto da offrire. Sono state fatte le ispezioni e, caso ormai sempre più raro, si sono trovate prove dirette IL DOCUMENTO RISTOCHEF confronto con esito gara SIMULAZIONE PARTECIPANTI SCONTI A 0,89 B 0,56 C 0,33 BCF 6,67 REPAS 22,22 PELLEGRINI -11,11 ESITO EFFETTIVO PARTECIPANTI SCONTI RISTOSERVICE 0,89 SODEXHO 0,56 GEMEAZ 0,33 ATI(BCF+Rm+Qui!) 6,67 -. PELLEGRINI 9,50 Legcnda: BCF = Ristochef; Rm = Ristornat: Qui! = Qui! Tickct. IL DOCUMENTO GEMEAZ ....”Gara: scelta della migliore redditività possibile con il max volume ottenibile. – dal punto di vista tecnico, in termini di punteggio ottenibile, TR (leggi Ticket Restaurant/Gemeaz) avrebbe potuto prendere 4 lotti su 5 riducendo la redditività dell’affare e rompendo il mercato. Non è certo che oggi a seguito del nostro atteggiamento si possa prevedere la pace ma sicuramente la redditività è stata assicurata e si è determinata una barriera alla folle abitudine di conquistare enti pubblici a suon di sconti negativi”... Sanzioni finali impresa Gemeaz Cusin Srl Ristochef Spa Sodexho Pass Srl Day Ristoservice Srl La Cascina S.c.arl Qui! Ticket Service Spa Ristomat Srl Sagifi Spa Sanzione (euro) 16.355.826,40 3.820.954,61 3.192.900,00 2.976.612,76 3.030.536,96 2.073.751,74 1.875.330,28 762.608,23 IL PROCEDIMENTO n. I681 - PREZZI DEI CARBURANTI IN RETE avvio: 18 gennaio 2007 chiusura: 20 dicembre 2007 Teoria del caso Evidenze di parallelismo dei prezzi Evidenze di margini elevati + Evidenze di scambi di informazioni L’equilibrio sovraconcorrenziale non si può spiegare solo come esito di un comportamento indipendente degli operatori bensì quale risultato di una pratica concordata variazioni Eni 01/11/2006 01/09/2006 01/07/2006 01/05/2006 01/03/2006 01/01/2006 01/11/2005 01/09/2005 01/07/2005 01/05/2005 01/03/2005 01/01/2005 01/11/2004 01/09/2004 01/07/2004 01/05/2004 01/03/2004 01/01/2004 01/11/2003 01/09/2003 01/07/2003 01/05/2003 01/03/2003 01/01/2003 Il parallelismo – Eni e il metodo Mincato benzina - variazioni Eni 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 somma variazioni 01/11/2006 01/09/2006 01/07/2006 01/05/2006 01/03/2006 01/01/2006 01/11/2005 01/09/2005 01/07/2005 01/05/2005 01/03/2005 01/01/2005 01/11/2004 01/09/2004 01/07/2004 01/05/2004 01/03/2004 01/01/2004 01/11/2003 01/09/2003 01/07/2003 01/05/2003 01/03/2003 01/01/2003 Il parallelismo – i concorrenti di Eni benzina - variazioni società diverse da eni 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 I margini - 1 Il parallelismo (seguire il price leader) porta a prezzi di equilibrio sovraconcorrenziali (margini elevati) I prezzi sono più alti rispetto al resto d’Europa (pur essendo simili le quotazioni Platts di riferimento) I margini - 2 Inversione del margine lordo benzina/gasolio (aumento del margine sul gasolio in funzione dell’aumento del peso relativo delle vendite di gasolio rispetto a quelle della benzina) Benzina Gasolio 2003 0.140 0.124 2006 0.133 0.144 Lo scambio di informazioni: i prezzi consigliati nazionali Il Ministero pubblicava tutti i giorni i prezzi consigliati nazionali Spesso venivano diffusi comunicati stampa che annunciavano in anticipo (il giorno prima rispetto a quello di decorrenza) le variazioni del prezzo consigliato Lo scambio di informazioni: scarsa utilità per i consumatori dei prezzi consigliati nazionali Tra i prezzi consigliati nazionali e quelli praticati alla pompa intervengono: Differenziali applicati dalle compagnie (per provincia, modalità di rifornimento, ecc.) al prezzo consigliato nazionale (cd. differenziali integrativi) Scelte del gestore, che definisce il prezzo praticato in un range che va da -3,5 a +1,5 eurocent/litro rispetto al prezzo consigliato locale (p.c. nazionale + differenziali integrativi) Lo scambio di informazioni: la pubblicazione dei differenziali integrativi del prezzo consigliato Il Ministero NON pubblicava i differenziali integrativi Le società petrolifere comunicavano ad un organo di stampa specializzato (la Staffetta Quotidiana) l’intera articolazione dei differenziali integrativi per la pubblicazione L’informazione era inaccessibile ai consumatori (la Staffetta si può leggere solo in abbonamento) Gli impegni Tutte le parti hanno presentato impegni ai sensi dell’art. 14ter della l.n. 287/90, volti ad eliminare le condizioni che favoriscono il raggiungimento di un equilibrio non concorrenziale: Condizioni di tipo comportamentale (scambio di informazioni) Condizioni dovute alla struttura oligopolistica Gli impegni sono stati accolti e resi obbligatori con provvedimento del 20 dicembre 2007, con contestuale chiusura del procedimento Gli impegni volti ad eliminare lo scambio di infomazioni Richiesta al Ministero di non pubblicare i prezzi consigliati Fine della comunicazione dei differenziali integrativi sulla Staffetta Quotidiana Fine della emanazione di comunicati stampa sui prezzi futuri Passaggio da prezzi consigliati nazionali a prezzi consigliati locali Gli impegni volti ad incidere sulla struttura del mercato Offerta di punti vendita e collaborazione ad operatori della GDO Messa a disposizione di terzi nuovi entranti di strutture logistiche (depositi) e di prodotto (product release) Promozione di modalità più economiche (self service) per la commercializzazione del prodotto L’impegno Iperself di ENI ENI ha presentato un impegno peculiare, che comporta una auto-limitazione dei prezzi da parte del price-leader: Il prezzo servito non supererà mai la media UE di oltre 7 eurocent/litro Il prezzo self-service pre-pay (negli orari di chiusura degli impianti) non sarà: Mai superiore alla media UE Sempre almeno 5 eurocent/litro più basso del prezzo servito Questions & Answers Grazie per l’attenzione