le esclusioni alla brevettazione

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le esclusioni alla brevettazione
Progetto Fondo di Perequazione 2007-2008
“Sostegno integrato all’internazionalizzazione delle PMI”
LE ESCLUSIONI ALLA BREVETTAZIONE
1. Oggetto del brevetto - 2. Esclusione delle scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici 3. Esclusione dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale
e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.
1. Oggetto del brevetto.
Allo scopo di determinare, almeno in via indicativa, quali prodotti o servizi possano
godere della tutela accordata dal brevetto, è necessario coordinare quanto stabilito dall’articolo
45 del Codice della Proprietà Industriale con il dettato dell’articolo 2585 del Codice Civile.
Sebbene, infatti, il concetto generale espresso sia il medesimo, ossia che possono costituire
oggetto di brevettazione le invenzioni nuove atte ad avere un’applicazione industriale e che
implichino un’attività inventiva, l’articolo del Codice Civile fornisce anche un elenco
esemplificativo di cosa vi possa rientrare.
Purchè rispettino i requisiti sopra specificati, infatti, possono essere tutelati attraverso
la privativa brevettuale un metodo o processo di lavorazione industriale, una macchina, uno
strumento, un utensile o un dispositivo meccanico nonchè l’applicazione tecnica di un principio
scientifico (a patto che essa dia immediati risultati industriali).
Come anticipato, si tratta di un elenco meramente esemplificativo e non esaustivo, che
deve essere completato con la lettura delle eccezioni a tale principio generale contenute nei
commi II e IV dell’articolo 45 del Codice della Proprietà Industriale.
A tal proposito bisogna precisare quanto segue: l’articolo 45, comma II, elenca quegli
elementi che non possono essere brevettati perché non rientrano nel concetto di “invenzione”,
sulla portata del quale, peraltro, ancora si discute. Vi è chi 1 sostiene, infatti, che per invenzione
si debba intendere qualsiasi soluzione originale ad un problema tecnico. Altri2, invece,
ritengono che l’invenzione sia tutto ciò che si distanzia da quanto già esistente.
Indipendentemente dalla teoria che si predilige, e limitatamente all’ambito chimicofarmaceutico, rientrano in quest’elenco le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici.
Nell’elenco fornito dall’articolo 45, IV comma, sono inclusi, invece, quei trovati che, pur
soddisfacendo in astratto i requisiti di novità, creatività ed industrialità, non possono costituire
oggetto di brevetto. Sempre limitatamente all’ambito chimico-farmaceutico, rientrano in tale
lista i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi
di diagnosi applicati al corpo umano o animale.
2. Esclusione delle scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici.
Il concetto di “scoperta” è stato preso in considerazione e definito dalla Convenzione sul
riconoscimento delle scoperte scientifiche sottoscritta a Ginevra in data 3 marzo 1978 e
consiste nel “riconoscimento di fenomeni, proprietà e leggi dell’universo fisico”.
La scoperta si differenzia rispetto all’invenzione perché ha ad oggetto il disvelamento di
una nuova utilità di qualcosa che era già noto. Inoltre, la scoperta in sé non ha,
tendenzialmente, alcuno scopo pratico. Tutt’al più ce l’avrà la sua applicazione. L’invenzione,
invece, consiste nel trovare qualcosa che prima non esisteva.
Mentre tale distinzione è piuttosto netta se riferita a manufatti meccanici, il confine
diventa sicuramente più labile se si considera il campo della chimica, dove l’oggetto della
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AA.VV., “Diritto Industriale”, Torino, 2009.
Franzosi, “L'invenzione”, Milano, 1965.
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ricerca è innanzitutto la combinazione di una serie di composti, atomi e molecole già esistenti
in natura.
Similmente si pongono le teorie scientifiche e i metodi matematici. A maggior ragione,
infatti, queste si limitano a spiegare i fenomeni che si verificano nella realtà, senza incidere su
come gli stessi si manifestano.
A tali giustificazioni pragmatiche se ne aggiunge una di opportunità: la concessione di
brevetti su scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici di per sé considerati
comporterebbe un vero e proprio monopolio sulla diffusione della conoscenza, status che
finirebbe per essere altamente pregiudizievole all’avanzamento tecnologico che proprio la
privativa brevettuale vuole premiare.
Pare comunque opportuno precisare che l’esclusione dalla brevettazione non è riferita
all’applicazione pratica di tali teorie. Infatti, è ben possibile che sia concesso un brevetto per
l’applicazione pratica di una scoperta scientifica, anzi si tratta della norma!
3. Esclusione dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo
umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.
Una ragione simile a quella delineata per il precedente set di trovati non brevettabili
giustifica l’esclusione anche per metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo
umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.
Anche in questo caso, infatti, la concessione di privative industriali comporterebbe la
monopolizzazione da parte di singoli di tecniche che coinvolgono la salute o la vita umana (o
animale).
Attività chirurgiche, quindi, sono considerate tutte quelle “attività di intervento cruento
su un organismo vivente; esse comprendono anche le finalità puramente estetiche o
distruttive”. Non sono, invece, inclusi gli strumenti chirurgici né le pratiche effettuate su
organismi morti.
I metodi di trattamento terapeutico, invece, includono tutte le attività atte a curare
uomini o animali comprese le attività propedeutiche, quali anestesie e disinfezioni.
Infine, sono esclusi dalla brevettazione tutti i metodi diagnostici, ossia i processi di
raccolta ed elaborazione dati, se applicati al corpo umano o animale.
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