RESPONSABILITA` CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI

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RESPONSABILITA` CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI
RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEGLI ORGANI
SOCIALI(AMMINISTRATORI E SINDACI)
1. -
La responsabilità in generale degli amministratori
PRINCIPI DA TENERE PRESENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE
GENERALE:
•
Legalità;
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Professionalità;
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Competenza;
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diligenza professionale → diligenza del mandatario;
•
mancata prevenzione della crisi aziendale;
2. -
Responsabilità degli amministratori e sanzioni:
•
applicazione di sanzioni amministrative;
•
sanzioni da risarcimento del danno patrimoniale;
3. -
Tipi di amministratori:(la giurisprudenza non fa differenza tra i vari
tipi di amministratori)
4. -
•
amministratori esecutivi;
•
amministratori non esecutivi;
La responsabilità solidale degli Amministratori:
Art. 2392: a meno che il singolo non impedisce il compimento dell’atto;
Art. 2381: gli amministratori con la riforma del diritto societario a partire dal
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01.01.2004 hanno il dovere di agire in modo professionale, non basta più la
diligenza nell’esecuzione del mandato in qualità di mandatario della Società.
5. -
Amministratori e gestione:
Non esiste un accesso diretto agli atti amministrativi da parte di ogni singolo
Amministratore;
•
GOVERNANCE BANCHE – Circolare Banca d’Italia nr. 263;
•
GESTIONE CORRENTE – risponde l’Amministratore delegato;
•
GESTIONE IN GENERALE – A differenza del passato a seguito
della riforma dal 01.01.2004 gli Amministratori rispondono con la
diligenza in relazione alla natura dell’incarico e non più in relazione
alla diligenza del mandatario.
6. -
Responsabilità dei Sindaci e dei Revisori – Art. 2409 sexies; C.C.;
- i Sindaci e i Revisori devono rispettare le regole di buona e corretta
amministrazione;
- Superamento del limite del parametro di corretta gestione:
•
PROCEDURA DI ALLERTA E PREVENZIONE: non esiste nel
diritto italiano una norma, ma può essere prevista una norma interna in
relazione a quanto stabilito dal D.lgs. 231/2001 in materia di
responsabilità degli Enti, oppure prevedere norme specifiche
nell’ambito dello Statuto Sociale; ciò
non
toglie
che
esistono
comunque delle responsabilità in capo ai Sindaci.
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CRISI: stato prodromico;
•
INSOLVENZA: apparente crisi finanziaria;
•
COMPETENZA DEL C.D.A.: prevedere procedura di concordato
preventivo;
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7. - CRISI DELL’IMPRESA
CREDITORI SOCIALI: veri titolari e/o padroni dell’impresa
Legge fallimentare: art. 152
Spostamento della competenza dalla assemblea dei Soci al C.D.A. per
l’approvazione della proposta di ripianamento della crisi dell’impresa.
I SINDACI: hanno l’obbligo di presentare e/o segnalare lo stato di crisi e/o di
dissesto finanziario.
ISTANZA DA PARTE DELL’IMPRENDITORE;
ISTANZA DA PARTE DEL CDA
- altrimenti l’inerzia determina per il caso di cattiva gestione(mala gestio)
ART. 2409: LEGITTIMAZIONE
PROPORRE
DA PARTE DEI
SOCI A
L’AZIONE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO
SINDACALE
Concerne anche l’ipotesi di gravi irregolarità inerenti la gestione dell’azienda
da parte degli Amministratori(nello Statuto Sociale possono essere previste
delle norme specifiche).
ELEMENTO
COSTITUTIVO DEL DANNO: mancato rispetto delle
regole di corretta gestione da parte degli amministratori e sindaci(possono
essere previste delle norme specifiche nell’ambito dello Statuto Sociale).
SINDACI: ART. 2406 Potere di convocare l’assemblea da
parte del
Collegio Sindacale
CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO: I Sindaci, hanno l’obbligo
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di rilevare la concessione abusiva del credito.
PIANO DI RISANAMENTO AZIENDALE
occorre attestazione di un professionista per la presentazione della proposta di
concordato preventivo;
- vige sempre il principio della corretta gestione e amministrazione;
- l’attestazione da parte del professionista non solleva da responsabilità gli
amministratore e sindaci.
FATTIBILITA’ DELLA PROPOSTA: se l’attestazione del professionista
non funziona:
A) ESISTE INTERVENTO LEGISLATIVO: previsto solo in materia
civile;
B) INTERVENTO LEGISLATIVO IN MATERIA PENALE: allo stato
degli atti non esiste nessun intervento legislativo.
8. - GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI MALA GESTIO.
VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL
DANNO
Occorre premettere che - in materia di responsabilità nei confronti degli
amministratori di una società di capitali - la Suprema Corte di Cassazione Sezione I, con sentenza n. 23180 del 27.10.2006, ha affermato: “… non è
sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di mala gestio e
riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del
giudizio, atteso che per consentire alla controparte l’approntamento di
adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la
causa petendi deve sin dall’inizio sostanziarsi nell’indicazione dei
comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori
dalla legge o dallo statuto sociale …”.
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In realtà, gli addebiti mossi non possono essere generici, confusi e non
circostanziati e devono essere valutati in via preventiva, non si possono
rimandare alla fase istruttoria.
Questo
insanabile
deficit
di
allegazione
-
potrebbe
addirittura
determinare la nullità della domanda - si traduce, quanto meno, in un
pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa.
Per consolidato principio giurisdizionale - l’amministratore può essere
chiamato a rispondere soltanto del danno patrimoniale quale conseguenza
immediata e diretta della sua condotta, gravando sull’attore l’onere di
provare sia il danno che il nesso causale(Cass., Sez. I, 23.02.2005, n. 3774;
Trib. Milano, Sez. VIII, 24.10.2008).
9. - SOCIETA’ DI FATTO FRA CONIUGI E RESPONSABILITA’ IN
QUALITA’ DI AMMINISTRATORI
“In tema di società di fatto che si assume intercorrente tra soggetti legati da
stretti vincoli familiari, la prova dell’esteriorizzazione del vincolo societario,
necessaria e sufficiente per potere considerare esistente la società, deve
essere rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze
concludenti, tali da escludere che l’intervento del familiare possa essere
motivato dall’affectio familiaris, e da deporre, invece, in modo non
equivoco, nel senso di una compartecipazione all’attività commerciale del
consanguineo” (Cass., Sez. I, 20.06.2006, n. 14280; cfr. Cass., Sez. I,
14.03.2003, n. 3797).
10. - DIVIETO DI CONCORRENZA
In ogni caso, perché si configuri la violazione del divieto di concorrenza è
necessario che sia posta in essere - concretamente ed effettivamente -
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un’attività concorrenziale e sia prodotto un danno economico alla società. Non
è sufficiente che i comportamenti realizzati appaiano - su di un piano di
astratta potenzialità - solo eventualmente idonei a recare pregiudizio.
11. - RISARCIMENTO DEL DANNO AI SOCI DI SOCIETA’ DI
CAPITALI
Benché in atto venga proposta un’azione sociale di responsabilità nei
confronti degli Amministratori, l’attore chiede che sia riconosciuto in proprio
favore il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2476 comma 6° c.c.. Tale
domanda è priva di pregio, poiché la norma in questione riconosce il
risarcimento ai soci direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli
amministratori.
I soci non amministratori ai sensi dell’art. 2476 comma 7° c.c. (“Sono
altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei
precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il
compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”).
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