RESPONSABILITA` CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI
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RESPONSABILITA` CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI
RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEGLI ORGANI SOCIALI(AMMINISTRATORI E SINDACI) 1. - La responsabilità in generale degli amministratori PRINCIPI DA TENERE PRESENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE GENERALE: • Legalità; • Professionalità; • Competenza; • diligenza professionale → diligenza del mandatario; • mancata prevenzione della crisi aziendale; 2. - Responsabilità degli amministratori e sanzioni: • applicazione di sanzioni amministrative; • sanzioni da risarcimento del danno patrimoniale; 3. - Tipi di amministratori:(la giurisprudenza non fa differenza tra i vari tipi di amministratori) 4. - • amministratori esecutivi; • amministratori non esecutivi; La responsabilità solidale degli Amministratori: Art. 2392: a meno che il singolo non impedisce il compimento dell’atto; Art. 2381: gli amministratori con la riforma del diritto societario a partire dal 1 01.01.2004 hanno il dovere di agire in modo professionale, non basta più la diligenza nell’esecuzione del mandato in qualità di mandatario della Società. 5. - Amministratori e gestione: Non esiste un accesso diretto agli atti amministrativi da parte di ogni singolo Amministratore; • GOVERNANCE BANCHE – Circolare Banca d’Italia nr. 263; • GESTIONE CORRENTE – risponde l’Amministratore delegato; • GESTIONE IN GENERALE – A differenza del passato a seguito della riforma dal 01.01.2004 gli Amministratori rispondono con la diligenza in relazione alla natura dell’incarico e non più in relazione alla diligenza del mandatario. 6. - Responsabilità dei Sindaci e dei Revisori – Art. 2409 sexies; C.C.; - i Sindaci e i Revisori devono rispettare le regole di buona e corretta amministrazione; - Superamento del limite del parametro di corretta gestione: • PROCEDURA DI ALLERTA E PREVENZIONE: non esiste nel diritto italiano una norma, ma può essere prevista una norma interna in relazione a quanto stabilito dal D.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità degli Enti, oppure prevedere norme specifiche nell’ambito dello Statuto Sociale; ciò non toglie che esistono comunque delle responsabilità in capo ai Sindaci. • CRISI: stato prodromico; • INSOLVENZA: apparente crisi finanziaria; • COMPETENZA DEL C.D.A.: prevedere procedura di concordato preventivo; 2 7. - CRISI DELL’IMPRESA CREDITORI SOCIALI: veri titolari e/o padroni dell’impresa Legge fallimentare: art. 152 Spostamento della competenza dalla assemblea dei Soci al C.D.A. per l’approvazione della proposta di ripianamento della crisi dell’impresa. I SINDACI: hanno l’obbligo di presentare e/o segnalare lo stato di crisi e/o di dissesto finanziario. ISTANZA DA PARTE DELL’IMPRENDITORE; ISTANZA DA PARTE DEL CDA - altrimenti l’inerzia determina per il caso di cattiva gestione(mala gestio) ART. 2409: LEGITTIMAZIONE PROPORRE DA PARTE DEI SOCI A L’AZIONE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO SINDACALE Concerne anche l’ipotesi di gravi irregolarità inerenti la gestione dell’azienda da parte degli Amministratori(nello Statuto Sociale possono essere previste delle norme specifiche). ELEMENTO COSTITUTIVO DEL DANNO: mancato rispetto delle regole di corretta gestione da parte degli amministratori e sindaci(possono essere previste delle norme specifiche nell’ambito dello Statuto Sociale). SINDACI: ART. 2406 Potere di convocare l’assemblea da parte del Collegio Sindacale CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO: I Sindaci, hanno l’obbligo 3 di rilevare la concessione abusiva del credito. PIANO DI RISANAMENTO AZIENDALE occorre attestazione di un professionista per la presentazione della proposta di concordato preventivo; - vige sempre il principio della corretta gestione e amministrazione; - l’attestazione da parte del professionista non solleva da responsabilità gli amministratore e sindaci. FATTIBILITA’ DELLA PROPOSTA: se l’attestazione del professionista non funziona: A) ESISTE INTERVENTO LEGISLATIVO: previsto solo in materia civile; B) INTERVENTO LEGISLATIVO IN MATERIA PENALE: allo stato degli atti non esiste nessun intervento legislativo. 8. - GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI MALA GESTIO. VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO Occorre premettere che - in materia di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali - la Suprema Corte di Cassazione Sezione I, con sentenza n. 23180 del 27.10.2006, ha affermato: “… non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di mala gestio e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l’approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la causa petendi deve sin dall’inizio sostanziarsi nell’indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale …”. 4 In realtà, gli addebiti mossi non possono essere generici, confusi e non circostanziati e devono essere valutati in via preventiva, non si possono rimandare alla fase istruttoria. Questo insanabile deficit di allegazione - potrebbe addirittura determinare la nullità della domanda - si traduce, quanto meno, in un pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa. Per consolidato principio giurisdizionale - l’amministratore può essere chiamato a rispondere soltanto del danno patrimoniale quale conseguenza immediata e diretta della sua condotta, gravando sull’attore l’onere di provare sia il danno che il nesso causale(Cass., Sez. I, 23.02.2005, n. 3774; Trib. Milano, Sez. VIII, 24.10.2008). 9. - SOCIETA’ DI FATTO FRA CONIUGI E RESPONSABILITA’ IN QUALITA’ DI AMMINISTRATORI “In tema di società di fatto che si assume intercorrente tra soggetti legati da stretti vincoli familiari, la prova dell’esteriorizzazione del vincolo societario, necessaria e sufficiente per potere considerare esistente la società, deve essere rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l’intervento del familiare possa essere motivato dall’affectio familiaris, e da deporre, invece, in modo non equivoco, nel senso di una compartecipazione all’attività commerciale del consanguineo” (Cass., Sez. I, 20.06.2006, n. 14280; cfr. Cass., Sez. I, 14.03.2003, n. 3797). 10. - DIVIETO DI CONCORRENZA In ogni caso, perché si configuri la violazione del divieto di concorrenza è necessario che sia posta in essere - concretamente ed effettivamente - 5 un’attività concorrenziale e sia prodotto un danno economico alla società. Non è sufficiente che i comportamenti realizzati appaiano - su di un piano di astratta potenzialità - solo eventualmente idonei a recare pregiudizio. 11. - RISARCIMENTO DEL DANNO AI SOCI DI SOCIETA’ DI CAPITALI Benché in atto venga proposta un’azione sociale di responsabilità nei confronti degli Amministratori, l’attore chiede che sia riconosciuto in proprio favore il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2476 comma 6° c.c.. Tale domanda è priva di pregio, poiché la norma in questione riconosce il risarcimento ai soci direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. I soci non amministratori ai sensi dell’art. 2476 comma 7° c.c. (“Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”). 6