Documentazione spese per carburante, una proposta di
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Documentazione spese per carburante, una proposta di
Eutekne.info - Il Quotidiano del Commercialista Pagina 1 di 3 LETTERE Documentazione spese per carburante, una proposta di semplificazione Gentile Redazione, da sempre la documentazione delle spese per carburante è un tema critico, per via della presumibile facilità con cui si possono perpetrare “furbizie” a danno del datore di lavoro e/o del Fisco. Con un positivo intento semplificatorio e di modernizzazione, col DL 70/2011 si è cercato di snellire il processo con una modalità che, sulla carta, andava incontro alle esigenze di semplificazione e, al contempo, migliorando la sicurezza del sistema. Si è quindi deciso di consentire l’utilizzo di sistemi di pagamento canalizzati (carte di credito/bancomat) dando ad essi la medesima rilevanza contabile e fiscale della scheda carburante. Se prima la scheda carburante era considerato l’unico documento contabile affidabile, in ragione della firma apposta dalla controparte – l’esercente dell’impianto – ora la medesima certezza documentale viene riconosciuta al pagamento canalizzato. Detto tra noi, la “certezza” attribuita alla scheda carburante pare più un orpello burocratico, considerando che all’atto pratico non è infrequente sentirsi chiedere: “dottò, quanti timbri le servono?”. Ma diciamo che è una frase che riguarda il passato. Purtroppo, volendo applicare pedissequamente il dettato letterale della norma e le conseguenti ineccepibili istruzioni di prassi, si finisce per constatare che l’utilizzo effettivo di questa modalità è quasi impossibile. La legge ci ha messo del suo, nel richiedere che la modalità canalizzata dovesse essere il metodo “esclusivo” di pagamento, sicché è sufficiente che vi sia un unico rifornimento pagato in contanti, ancorché documentato dalla scheda carburantie, magari in ragione dell’indisponibilità del POS presso il benzinaio che sopravviene dopo il rifornimento, per mettere in discussione tutti gli acquisti canalizzati effettuati sino a quel momento. Ma la prassi (circ. n. 42/2012) ha ulteriormente complicato la situazione, ritenendo che il documento amministrativo “che fa fede” non è lo scontrino rilasciato dall’esercente, ma l’estratto conto rilasciato dall’istituto finanziario e intestato al proprietario del veicolo. Documento che contiene numerose altre informazioni e che http://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo_Print.aspx?ID=523660 13/10/2015 Eutekne.info - Il Quotidiano del Commercialista Pagina 2 di 3 mal si presta, all’atto pratico, alle annotazioni di rito per lo scorporo dell’IVA e a ricondurre facilmente la spesa all’auto impiegata e ai relativi chilometri percorsi. Già, i chilometri percorsi: anche questa importante informazione, richiesta nel solo caso della “scheda carburante”, è gestita con una modalità tutto sommato poco pratica: inserire i km percorsi di inizio e di fine mese è esercizio abbastanza virtuale ai fini del controllo, perché sono ignoti i km percorsi prima del primo rifornimento del mese e dopo l’ultimo rifornimento del mese, mentre sarebbe più semplice per la verifica, immediato e a prova di dimenticanza inserire i km percorsi in occasione di ciascun rifornimento. Infine, la procedura canalizzata crea qualche perplessità per il caso dell’auto aziendale data in uso al collaboratore, che non disponga della carta di credito aziendale, ma solo di carta di credito personale. Stando alla prassi vigente, l’estratto conto personale non farebbe fede. Ecco dunque la proposta, che si affianca alle modalità esistenti: impiegare sempre la scheda carburante, indicando il chilometraggio a ogni rifornimento, e rendere alternativo il timbro/firma dell’esercente con allegazione dello scontrino dell’erogazione/pagamento controfirmato dal conducente, indipendentemente dal fatto che la carta di pagamento sia del proprietario del veicolo o dell’utilizzatore. Da notare che lo scontrino solito contiene un ulteriore punto di controllo rispetto all’estratto conto: il quantitativo erogato e l’esatta ubicazione della stazione di rifornimento. In tal modo: - resta evidente il controllo sul chilometraggio (controllo di sostanza) e sull’erogato effettivo – il che esclude eventuali truffe da “raccolta di scontrini di terzi”; - si consente la dovuta elasticità gestionale; - resta disponibile il controllo amministrativo presso terzi, in modo quantomeno non inferiore a quello del solo utilizzo della scheda carburanti con pagamento in contanti; - resta a disposizione dell’ufficio amministrativo un documento riepilogativo chiaro che consente lo scorporo dell’IVA in modo agevole; - si semplifica la riconducibilità della spesa sostenuta all’autoveicolo impiegato. Insomma, pare a chi scrive che si tratterebbe di un “ottimo paretiano”, in cui ci guadagnano tutti o, per dirla in termini più moderni, di una procedura “win win”. Giampiero Guarnerio Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2015 16.14 http://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo_Print.aspx?ID=523660 13/10/2015