ACQUISTO DI CARBURANTE “SELF SERVICE”
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ACQUISTO DI CARBURANTE “SELF SERVICE”
Ai signori Clienti Loro sedi Circolare n. 20/2014 OGGETTO: ACQUISTO DI CARBURANTE “SELF SERVICE” In caso di acquisto di carburante per autotrazione effettuato da soggetti passivi IVA presso distributori “self-service”, ai fini della detrazione IVA e della deduzione del costo occorre prestare particolare attenzione al sistema documentale scelto. Se il contribuente ha optato per il regime di esonero dalla scheda carburante (introdotto dal DL 70/2011), effettuando, quindi, acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, debito o prepagate, non sussistono particolari problematiche. Al fine di utilizzare la modalità “alternativa” alla scheda carburante, la carta elettronica utilizzata deve essere intestata al soggetto esercente attività d’impresa, arte o professione e dall’estratto conto della suddetta carta devono emergere tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto di carburante (data, distributore presso il quale è stato effettuato il rifornimento, corrispettivo). Anche se non espressamente previsto dalla norma, l’estratto conto sembrerebbe quindi sostituire la fattura. Pertanto, laddove siano rispettate le condizioni per l’esonero dalla scheda, l’estratto conto rappresenta il documento necessario e sufficiente per avvalersi della detrazione IVA e della deduzione del costo (ovviamente nei limiti di cui all’art. 19-bis1 del DPR 633/72 e dell’art. 164 del TUIR), anche in relazione all’acquisto di carburante per autotrazione presso “self-service”. Si ricorda, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate (circ. 42/2012), ha precisato che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo consentirebbe di agevolare i controlli (è il caso, ad esempio, degli strumenti di pagamento dedicati alle aziende dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione). La questione, invece, si complica laddove la modalità di certificazione utilizzata dal soggetto passivo IVA sia quella “tradizionale” della scheda carburante. La C.M. 205/98 ha, infatti, espressamente escluso dalla disciplina della scheda “tutte le ipotesi di impossibilità di certificazione degli acquisti di carburante per mancanza del personale addetto alla distribuzione: si pensi ai rifornimenti effettuati durante l’orario di chiusura, attraverso le attrezzature Studio+com segue pagina 2 denominate “self service pre-pagamento”. La citata circolare ha poi precisato che “nelle ipotesi di esclusione dall’obbligo di compilazione della scheda continua ad applicarsi la disciplina della fatturazione a richiesta del cliente”. In particolare, “nel caso di mancanza di personale che possa rilasciare il documento, possono essere utilizzati a tal fine, i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche, da inviare ai gestori per l’adempimento in questione”. Stando a quanto sopra riportato, qualora il contribuente in “regime di scheda carburante” abbia effettuato un rifornimento presso un impianto di distribuzione “self-service”: - l’acquisto non può essere indicato nella scheda carburante, posto che l’addetto alla distribuzione non può compilare la scheda all’atto del rifornimento; - l’acquirente potrebbe però, nei giorni successivi di apertura, consegnare al gestore la ricevuta emessa dal distributore automatico chiedendo l’emissione della fattura, necessaria ai fini della detrazione IVA e della deduzione del costo. Infatti, trattandosi di un’eccezione all’ordinaria disciplina della scheda carburante, anche il divieto di fatturazione imposto dall’art. 1 comma 3 del DPR 444/97 ai gestori degli impianti stradali di distribuzione viene meno (in tal senso sembra esprimersi la stessa C.M. 205/98, laddove precisa, con riferimento al citato comma 3, che si tratta di “un vero e proprio divieto di fatturazione, con l’esclusione di alcune eccezioni”). In alternativa, è stata prospettata l’ipotesi di far emettere direttamente dall’impianto di distribuzione “self-service” una fattura semplificata ai sensi dell’art. 21-bis del DPR 633/72, magari rilasciando preventivamente una tessera magnetica contenente i dati del contribuente. Si osserva, tuttavia, che, rispetto alla “tradizionale” scheda carburante, in tutti i casi sopra esposti non è prevista l’indicazione di alcuni dati (quali il numero di targa e i chilometri percorsi) considerati indispensabili, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, per la detrazione IVA e la deduzione del costo d’acquisto. Si potrebbe, quindi, annotare sulla ricevuta di pagamento/estratto conto/fattura la targa del veicolo su cui è stato effettuato il rifornimento, creando poi un documento “interno” in cui mantenere l’annotazione separata dell’imponibile e dell’imposta, con l’ulteriore precisazione degli estremi di identificazione del veicolo. Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, vi porgiamo cordiali saluti. Studio+Com COMMERCIALISTI ASSOCIATI