Capitolato Recupero crediti stragiudiziale 16-8

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Capitolato Recupero crediti stragiudiziale 16-8
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE
PER IL SERVIZIO RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI
VANTATI NEI CONFRONTI DEGLI ASSEGNATARI DEGLI
ALLOGGI DEL PROGETTO CASE E MAP
CAPITOLATO D’ONERI
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL
SERVIZIO RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI
NEI CONFRONTI DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DEL
PROGETTO CASE E MAP
STAZIONE APPALTANTE
1.
Denominazione: Comune dell’Aquila
2.
Servizio Responsabile: Settore ricostruzione Pubblica e Patrimonio- Servizio Progetto CASE e
MAP;
3.
Punti di contatto: Settore ricostruzione Pubblica e Patrimonio, Via Ulisse Nurzia 5 - 67100
L’Aquila Tel. 0862.645600, Fax 0862.645618, e-mail: [email protected]
Sito: www.comune.laquila.it
PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE
PREMESSA : OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro è del tipo con “un unico operatore economico” (comma 4, art. 59 del D.lgs.
12.04.2006, n. 163) ed ha per oggetto il servizio di recupero stragiudiziale dei crediti vantati
dal 2010 ad oggi, nei confronti degli assegnatari attivi e inattivi degli alloggi del Progetto
CASE e MAP realizzati per ospitare la popolazione sfollata a seguito del sisma del 2009.
I crediti fanno riferimento a:
-
Canoni concessori dal 2010 (canoni di compartecipazione/locazione);
-
Spese per consumo di produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento dal 2010 ad oggi;
-
Spese per elettricità condominiale dal 2010 al 30 marzo 2015;
-
Spese per fornitura acqua dal 2010 alla data di contrattualizzazione degli assegnatari;
-
Canoni concessori per spese comuni dal 1° aprile 2015
Il presente Capitolato stabilisce:
-
la tipologia di prestazioni affidabili;
-
la durata dell’Accordo Quadro;
-
il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi.
Il presente Capitolato stabilisce inoltre tutte le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di
validità dell’accordo quadro. I servizi richiesti dalla STAZIONE APPALTANTE durante la vigenza
dell’Accordo Quadro dovranno essere commissionati mediante Ordine scritto (intendendosi per
tale anche il messaggio di posta elettronica). I servizi affidati saranno remunerati mediante
l’applicazione del prezzo offerto in sede di gara. La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di
alcuna obbligazione per la STAZIONE APPALTANTE nei confronti dell’Impresa aggiudicataria (di
seguito appaltatore), in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di esecuzione dei singoli
2
Ordinativi e non impegna in alcun modo la STAZIONE APPALTANTE ad appaltare servizi nei limiti
di importo definiti dall’accordo stesso. L’Accordo Quadro individua l’obbligo dell’appaltatore di
accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli ordinativi di
esecuzione del servizio emessi dalla STAZIONE APPALTANTE nel periodo di validità e di efficacia
dell’Accordo.
Art. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto il servizio di recupero stragiudiziale dei crediti della STAZIONE
APPALTANTE e si concretizzerà in azioni finalizzate all’ottenimento del pagamento delle somme
dovute dai soggetti morosi. In particolare il servizio dovrà di massima articolarsi nelle seguenti fasi:
a)
acquisizione della banca dati: l’appaltatore acquisirà secondo il tracciato record definito
congiuntamente tra Stazione Appaltante, appaltatore e SED, (azienda del Comune che
gestisce le banche dati delle obbligazioni derivanti dalla gestione del progetto CASE e MAP),
di seguito SED, il flusso dati, fornito dalla stazione appaltante, contenente le posizioni
debitorie degli assegnatari degli alloggi a far data dal 2010; tale flusso dati dovrà identificare: il
contratto e/o l’obbligazione che ha determinato il credito (in genere il codice identificativo
dell’obbligazione), gli elementi essenziali dell’obbligazione (periodo, importo etc.), dati
identificativi del soggetto gravato dal debito (generalità, cf, recapito, per quanto disponibile e
aggiornato, matricola), dati identificativi degli eventuali coobbligati in solido;
b)
individuazione del soggetto debitore: l’appaltatore verificherà l’esistenza in vita del soggetto
debitore e/o dei suoi aventi causa/eredi e relativo domicilio; avvierà se del caso attività di
rintraccio del debitore moroso tramite l’accesso a banche dati esterne (anagrafe tributaria,
catasto, anagrafe, camera di commercio ecc..);
c)
analisi del debito ed attribuzione al soggetto debitore: l’appaltatore verificherà l’attribuzione
temporale del debito all’effettivo soggetto debitore e l’importo di competenza, scorporando se
del caso la morosità non imputabile a quest’ultimo e/o inesigibile. Tale attività potrà essere
effettuata anche presso gli uffici della Stazione Appaltante e con la supervisione del
responsabile dell’attività all’uopo incaricato;
d)
procedura di recupero degli importi ritenuti esigibili: l’appaltatore invierà una raccomandata
A/R (il cui testo dovrà preventivamente essere approvato dalla Stazione Appaltante) con la
quale il soggetto debitore individuato verrà reso edotto dell’affidamento a terzi delle attività di
recupero coattivo. Nella stessa lettera verrà richiesta la corresponsione della somma dovuta
(maggiorata degli interessi di mora, dell’aggio e delle spese d’esazione e amministrative) con
l’indicazione della data di riferimento del debito, di quella entro cui eseguire il versamento e
delle modalità di pagamento. Al fine di agevolare il recupero, l’appaltatore potrà applicare le
eventuali riduzioni disposte dalla Stazione Appaltante per gli utenti morosi e potrà concedere
la possibilità di estinguere il debito in forma frazionata per un breve lasso di tempo, comunque
non superiore ai 6 mesi, fatte salve eventuali rateizzazioni di durata superiore, per
documentati casi eccezionali, da autorizzarsi preventivamente dalla Stazione Appaltante;
e)
attività di sollecito telefonico e domiciliare;
f)
rendicontazione e report statistici delle attività svolte;
g)
valutazione oggettiva e soggettiva della solvibilità del debitore;
h)
assistenza in presenza di casi di contestazione
i)
trasmissione in formato elettronico delle azioni espletate: l’appaltatore trasmetterà alla
Stazione appaltante, con cadenza da stabilire, il flusso dati elettronico, secondo il tracciato
record definito congiuntamente tra Stazione appaltante, SED ed azienda stessa, delle
risultanze dell’attività svolta, sia in termini di somme recuperate che di esiti negativi; tale flusso
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dovrà garantire l’aggiornamento automatico delle banche dati comunali.
Art. 2 – IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo complessivo a base d’asta dell’appalto è pari ad € 204.900,00 (euro
duecentoquattromilAnovecento/00) oltre IVA di legge. Non sono previsti oneri e costi della
sicurezza. Le prestazioni richieste all’appaltatore si riferiscono a morosità di importo compreso per
singola posizione tra € 50,00 ed € 11.000,00. I crediti si riferiscono a richieste di pagamento di
recente emissione, comunque non anteriori all’anno 2010.
L’importo del servizio è stimato sulla base di una stima sommaria dell’aggio (massimo = 12%)
riconosciuto all’appaltatore a base d’asta per una percentuale di recupero stimata nel 40%
dell’importo complessivo dei crediti da recuperare e della durata del contratto (12 mesi), come di
seguito specificato:
Importo contrattuale stimato:
importo
affidato
(12 mesi)
Posizioni
stimate
€
n.
%
€
€
%
€
€
4.000.000
3.000
20%
800.000,00
12.900,00
8%
64.000,00
76.900,00
4.000.000
3.000
35%
1.400.000,00
12.900,00
10%
140.000,00
152.900,00
4.000.000
3.000
40%
1.600.000,00
12.900,00
12%
192.000,00
204.900,00
riscossioni
spese di
spedizione
(A)
aggio (B)
costo totale
(A) + (B)
L’importo contrattuale si riferisce all’aggio sulle partite riscosse ed alle spese documentate relative
al costo delle raccomandate a/r di sollecito sostenute, che saranno rimborsate a piè di lista dalla
STAZIONE APPALTANTE. Per il rimborso delle spese delle raccomandata a/r non sarà comunque
rimborsato un costo maggiore di quello applicato da PPTT.
Come remunerazione del servizio é previsto un aggio differenziato (sull’intero capitale affidato) in
base alla percentuale di riscossioni rilevate alla fine del periodo contrattuale, come da tabella
seguente:
Riscossione fino al 20,00% dell’intero capitale affidato
8%
Riscossione dal 20,01% fino al 34,00% dell’intero capitale affidato
10%
Riscossione oltre il 35,01% dell’intero capitale affidato
12%
A titolo di esempio, l’importo effettivamente riconosciuto all’appaltatore a fine periodo di
affidamento, sarà così determinato :
- se a fine periodo contrattuale l’Appaltatore ha riscosso crediti per una percentuale totale rispetto
all’intero capitale affidato inferiore al 20%, a fine periodo verrà riconosciuto un aggio dell’8% sul
riscosso;
- se a fine periodo contrattuale l’Appaltatore ha riscosso crediti per una percentuale totale rispetto
all’intero capitale affidato superiore o uguale al 20 % ma inferiore al 35%, a fine periodo verrà
riconosciuto un aggio dell’10% sul riscosso;
- se a fine periodo contrattuale l’Appaltatore ha riscosso crediti per una percentuale totale rispetto
all’intero capitale affidato superiore o uguale al 35%, a fine periodo verrà riconosciuto un aggio
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dell’12% sul riscosso;
Modalità di fatturazione: le fatturazioni mensili verranno conteggiate dall’Appaltatore iniziando con
l’applicazione dell’aggio iniziale dell’ 8% sul riscosso. In occasione dell’eventuale superamento
delle diverse soglie di riscossione (superamento della soglia del 20% e del 35%), adeguatamente
rendicontate, si procederà alla fatturazione del conguaglio dell’aggio riconosciuto.
Il concorrente dovrà offrire un ribasso percentuale unico sulle percentuali di aggio a base d’asta
sopra specificate (ad esempio un ribasso del 50% determina una misura dell’aggio del 4%, 5%,
6% in luogo di quelle sopra esposte a base d’asta).
Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La durata dell’Accordo Quadro è di mesi 12 (dodici) dalla data della relativa stipula. L’appaltatore si
obbliga ad eseguire le prestazioni di cui al precedente art. 1, rideterminati in forza del ribasso
d’asta formulato in sede di gara, fino alla concorrenza dell’importo dell’Accordo Quadro. I prezzi
contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell’appalto. L’accordo Quadro potrà quindi
ritenersi completato qualora:
a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l’Accordo è stato stipulato;
b) sia decorso il termine di mesi 12 (dodici) dalla di stipula dell’Accordo. La STAZIONE
APPALTANTE non è obbligata a garantire all’appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna
quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione temporale dell’Accordo, il quale, per tale
motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta. Dall’affidamento del servizio non discende in
favore dell’appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni
oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della STAZIONE APPALTANTE di rivolgere
l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire
le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, competa all’ appaltatore alcun
risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.
Art. 4 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il luogo di esecuzione del servizio di recupero crediti è il territorio della Repubblica Italiana.
Art. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di
appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del
presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in
ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
Art. 6 – SUBAPPALTO
Per il presente appalto non è ammesso il subappalto.
ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
E’ vietato, da parte del fornitore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano
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le disposizioni di cui all’art. 116 del “Codice”, pena la nullità del contratto e salvo il diritto della
STAZIONE APPALTANTE al risarcimento del danno. La cessione del credito derivante dal
contratto di appalto è consentita nei limiti di cui all’art. 117 del Codice.
Art. 8 – RESPONSABILITA’
L’appaltatore è responsabile nei confronti della STAZIONE APPALTANTE dell’esatto
adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, sia per casi di infortuni e di danni arrecati
eventualmente alla STAZIONE APPALTANTE e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella
esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L’appaltatore assume inoltre ogni
responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi
utilizzati per l’esecuzione del contratto. A fronte di quanto sopra l’appaltatore manleva la
STAZIONE APPALTANTE da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti
propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l’onere di
rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze
legali.
Art. 9 – PERSONALE
L’appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri
compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni
contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. L’appaltatore si obbliga a
dimostrare, a qualsiasi richiesta della STAZIONE APPALTANTE l’adempimento di tutte le
disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che
prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In
caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si
intenderà risolto di diritto. L’appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto
idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nella parte seconda del
presente capitolato. L’appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per
qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del
servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore del contratto. La
STAZIONE APPALTANTE ha inoltre la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dei
dipendenti dell’appaltatore che durante lo svolgimento dell’appalto abbiano dato motivo di
lagnanza, o abbiano posto in atto comportamenti non adeguato alle mansioni da svolgere. Tutto il
personale impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione del servizio dovrà munito di apposito
tesserino di riconoscimento con fotografia che indichi la ragione sociale dell’appaltatore, gli estremi
della committente (STAZIONE APPALTANTE) e i dati anagrafici del dipendente dell’appaltatore.
Art. 10 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con la
STAZIONE APPALTANTE vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile
sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy,
ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di
Protezione dei Dati Personali). La STAZIONE APPALTANTE e l’appaltatore con la sottoscrizione
del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art.
23 del D. Lgs. 196/2003. STAZIONE APPALTANTE e l’appaltatore daranno atto con la
sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di
mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla
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gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale. L’Appaltatore è responsabile per
l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza
anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la STAZIONE APPALTANTE ha
facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà
tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla STAZIONE APPALTANTE.
Art. 11 – PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’appaltatore in caso di inadempienza e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, è
tenuto al pagamento di una penale pecuniaria pari a:
1
“ritardo nell’avvio del servizio“ rispetto ai tempi stabiliti nel presente Capitolato, applicazione di
penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
2
“mancata presentazione del report di riepilogo entro il giorno 10 del mese successivo” delle
fatture riscosse euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
3
“mancata consegna entro 90 gg. dall’affidamento delle pratiche da parte dell’appaltatore dei
pdf delle note d’esito” e relativa documentazione delle pratiche da considerarsi inesigibili euro
10,00 (dieci/00) a posizione.
Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla STAZIONE APPALTANTE in danno dell’appaltatore
saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall’appaltatore, e, ove mancasse il credito da
parte dell’appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva.
L’appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione
nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della
perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali
inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti
periodi, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del Contratto.
L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del
Contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette
deduzioni non siano accolte a giudizio della STAZIONE APPALTANTE ovvero non vi sia stata
risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario
le penali sopra indicate. La STAZIONE APPALTANTE si riserva il diritto di risolvere il presente
contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello
stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In
tal caso la STAZIONE APPALTANTE avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di
procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno. Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad
altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con
raccomandata a.r., nei seguenti casi:
-
qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 38 del Codice;
-
mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici)
giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della STAZIONE APPALTANTE;
-
nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di
riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito. In caso di
risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d’ora, a fornire alla STAZIONE
APPALTANTE tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere
direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. A seguito di eventuali disposizioni
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emanate dagli Organismi e istituzioni preposti a tutela della qualità del servizio verso i clienti,
la STAZIONE APPALTANTE spa modificherà le penali di cui sopra aggiungendovi l’importo
determinato, a qualsiasi titolo, dagli stessi organismi.
Art. 12 – RECESSO E RISOLUZIONE
La STAZIONE APPALTANTE si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse
pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal
presente contratto, spettando in tale caso all’appaltatore le voci di cui all’art. 134 del D.Lgs.
163/2006.
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a)
quando la STAZIONE APPALTANTE e l’appaltatore del servizio per mutuo consenso, sono
d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
l’appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b)
per cessione del contratto da parte dell’appaltatore del servizio; la STAZIONE APPALTANTE
incamera la cauzione definitiva;
c)
per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle
condizioni sottoscritte, la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva, salva
l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo
affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
d)
qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo
contrattuale, la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore
diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale
differenza di prezzo conseguente al medesimo;
e)
negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
f)
manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte
dell’appaltatore del servizio; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva.
g)
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del appaltatore del
servizio; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva .
h)
subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva .
i)
perdita, da parte dell’appaltatore del servizio, dei requisiti che ne hanno permesso di
concorrere alla gara.
j)
esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall’appaltatore
senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la
tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); la STAZIONE APPALTANTE incamera la
cauzione definitiva.
k)
sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti dai
soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 o dai
procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni
costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta; la STAZIONE APPALTANTE
incamera la cauzione definitiva .
In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell’appaltatore del servizio, la STAZIONE
APPALTANTE ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 140 del
8
D.Lgs. 163/2006. All’appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in
più dalla STAZIONE APPALTANTE rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in
danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a
norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale
dell’appaltatore del servizio, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e
quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e la
STAZIONE APPALTANTE è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza
del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà
incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli
Art. 13 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Il soggetto aggiudicatario si obbliga:
a)
ad espletare il servizio con modalità non pregiudizievoli dell’immagine dell’Ente, con obbligo di
informare ogni attività all’assoluta cortesia da svolgersi nel contempo con la massima
trasparenza, chiarezza, correttezza e professionalità, con l’obiettivo di pervenire ad una
positiva definizione stragiudiziale del debito;
b)
ad adottare durante l’espletamento dell’appalto tutte le cautele necessarie per le esigenze di
sicurezza rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando
la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento;
c)
ad organizzare ed effettuare il contratto a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio
carico le spese relative alla mano d’opera;
d)
alla fornitura degli strumenti e delle attrezzature necessarie all’espletamento del servizio
nonché la formazione del proprio personale sullo svolgimento del servizio;
e)
all’adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste
dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire la vita e l’incolumità del suo
personale comunque addetto al servizio e dei terzi.
Art. 14 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto avrà luogo, ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.,
decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di
aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 c. 5-bis del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
Qualora il l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito
potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno
derivante alla STAZIONE APPALTANTE per il conseguente ricorso ad altra soggetto economico a
condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti
di rivalsa della STAZIONE APPALTANTE per i danni che potranno derivare dal ritardo nel
conseguimento delle prestazioni contrattuali. Il contratto a scrittura privata, che sarà stipulato tra la
STAZIONE APPALTANTE e l’appaltatore sarà soggetto, ai sensi D.P.R. n. 131/1986 a
registrazione in caso d’uso, con spese a carico dell’appaltatore stesso.
Art. 15 – RICHIAMO ALLE LEGGI
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e
nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.
Art. 16 – FORO COMPETENTE
9
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del
presente Capitolato d’Oneri, dal Bando di Gara, del Contratto o comunque da esse derivate, è
competente, in via esclusiva, il Foro di L’Aquila.
Art. 17 – RISERVE
La STAZIONE APPALTANTE, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà
insindacabile di non dare luogo all’apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti
possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del
codice civile. I concorrenti non potranno nulla a pretendere, qualora la STAZIONE APPALTANTE,
a suo insindacabile giudizio, non proceda all’affidamento del presente appalto.
ART. 18 – VIGILANZA E CONTROLLI
La STAZIONE APPALTANTE ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’esecuzione del
contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto
adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e
controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo
sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell’esecuzione del Contratto rilevi delle
carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’ appaltatore, il quale dovrà
immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera
soddisfacente, la STAZIONE APPALTANTE si riserva il diritto di applicare le penali previste dal
presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e
dalla normativa vigente.
Art. 19 – ASSICURAZIONE
E’ obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della
Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con
massimale per sinistro non inferiore ad € 100.000,00.= (centomila/00) e con validità non inferiore
alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’appaltatore potrà
dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate
per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti
che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della STAZIONE
APPALTANTE, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri , e che il massimale per
sinistro non è inferiore ad € 100.000,00= (centomila/00). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la
validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e,
pertanto, qualora L’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura
assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della
cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art. 20 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione
definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento)
dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente
Codice). In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia
superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte
le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta,
comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per
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gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario
dovrà allegare al deposito definitivo, in copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un
notaio, la relativa certificazione di qualità qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che
in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o
in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di
comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il
garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il
limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal
fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del
codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il
deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da
Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n.
385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate Comune dell’Aquila, Via Filomusu Guelfi, 67100
L’Aquila. La garanzia dovrà avere validità temporale conformemente all’art 113 c.5 del Codice
Appalti. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento
della richiesta della STAZIONE APPALTANTE qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa
sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte
dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la STAZIONE APPALTANTE ha
facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la
cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o
del certificato di conformità. Lo svincolo progressivo della suddetta garanzia verrà eseguito
secondo quanto stabilito al comma 3, art. 113 del Codice, così come modificato dal d.l. nr.
179/2012.
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE
Art. 21 -CATEGORIA CPV DELL’APPALTO
Categoria n° 27 dell’allegato II B del Codice – Altri Servizi
Art. 22 -MODALITA’ TECNICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.
La STAZIONE APPALTANTE trasmetterà, periodicamente (di norma ogni trimestre) all’appaltatore
il file riepilogativo (formato excel) delle fatture che risultano insolute. Il file comprenderà i seguenti
dati:
- nome e cognome dell'intestatario del contratto (cliente);
- indirizzo di fornitura;
- eventuale indirizzo di recapito;
- numero di fattura, importo, data di emissione e data di scadenza;
- ogni altro dato utile allo scopo di cui la STAZIONE APPALTANTE è in possesso (es. numero di
telefono, codice fiscale, partita iva).
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Per ogni affidamento sarà stipulato un “verbale di consegna”, datato e controfirmato da entrambe
le parti.
L’Appaltatore, entro 15 gg dalla data di ricezione dei dati da parte di STAZIONE APPALTANTE,
procederà ad inviare all’utente inadempiente una comunicazione di “Diffida -Costituzione in mora”,
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, per un invito alla conciliazione bonaria, avvertendo lo
stesso soggetto che in caso di mancato pagamento entro il termine di 10gg dalla data di ricezione
della lettera, la STAZIONE APPALTANTE avrà facoltà di procedere al recupero coattivo del
credito. La raccomandata a/r dovrà contenere tutti i riferimenti e le informazioni relative alla natura
del debito e potrà essere spedita dopo la formale verifica e autorizzazione da parte di STAZIONE
APPALTANTE.
La diffida dovrà contenere oltre al dettaglio delle fatture inevase e tutti i dati relativi al contratto:
- l’importo degli interessi di mora calcolato dalla data di scadenza della fattura alla data di
spedizione della diffida in base al TUR maggiorato di 3.5 punti percentuali;
- le spese di spedizione della raccomandata a/r.
Tale diffida non dovrà contenere alcun altro onere a carico del debitore, né l’appaltatore potrà
prevedere costi aggiuntivi di alcun tipo.
Trascorsi 10 gg dal ricevimento della lettera di diffida da parte del cliente senza che lo stesso
abbia provveduto al pagamento, sarà cura dell’appaltatore al fine di ottenere il pagamento del
credito contattare il medesimo soggetto attraverso la propria rete di funzionari esattori utilizzando
nei confronti del medesimo i metodi più idonei, ivi compresa la visita domiciliare, i quali dovranno
pur sempre essere caratterizzati dalla massima professionalità e cortesia. I solleciti sopra indicati
dovranno rispettare rigorosamente le scansioni temporali sopra riportate. Nel periodo di
affidamento delle pratiche l’appaltatore è l’unico referente per il cliente.
L’appaltatore può concordare con la STAZIONE APPALTANTE un pagamento rateale delle
somme dovute con il cliente finale entro i termini di affidamento.
Qualora il debitore sia irreperibile, l’appaltatore dovrà effettuare tutte le attività di rintraccio
necessarie tramite l’accesso a banche dati esterne compiendo attività di bonifica di dati anagrafici
incompleti ed errati e valutazione soggettiva ed oggettiva sulla solvibilità del debitore procedendo,
una volta bonificati i dati ad una ulteriore messa in mora.
Mensilmente, l’appaltatore dovrà fornire il report, secondo il tracciato record definito
congiuntamente tra Comune, SED e lo stesso appaltatore, delle risultanze dell’attività svolta, sia in
termini di somme recuperate che di esiti negativi; tale flusso dovrà garantire l’aggiornamento
automatico delle banche dati comunali.
In tali report dovranno essere riportate le riscossioni effettuate suddiviso per data e lotto di
affidamento, con indicazione del nome del cliente, codice anagrafico, numero/anno di fattura,
importo affidato e importo riscosso.
Dovrà essere fornito anche un ulteriore dettaglio delle riscossioni a titolo di sorte, interessi, spese
di spedizione. A semplice richiesta anche via e-mail di STAZIONE APPALTANTE, l’appaltatore
dovrà fornire anche report statistici da cui si evincano le attività svolte e le performance raggiunte.
Di tutte le diffide dovrà essere fornita la lista delle spedizioni timbrata dall'ufficio postale. La fase di
recupero stragiudiziale non sarà superiore a 90gg con adeguata relazione sui motivi dell’eventuale
inesigibilità come di seguito indicata.
Tutte le pratiche con esito negativo verranno restituite dall’appaltatore accompagnate da una
relazione d’esito sulle cause dell’insuccesso con valore di certificazione di inesigibilità ai fini fiscali
e contenente eventuali proposte per il recupero giudiziale. Alle suddette relazioni dovrà essere
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allegata copia della raccomandata spedita o l’originale nel caso sia ritornata al mittente, la ricevuta
di ritorno e qualsiasi altro documento (visure, certificati, ecc.) atto a dimostrare che sia stata svolta
ogni attività necessaria al recupero del credito; per ogni posizione (cliente) dovrà essere trasmesso
singolo fascicolo in formato pdf; tutti i fascicoli dovranno essere ordinati e consegnati in ordine
alfabetico.
In tale fase l’appaltatore dovrà fornire a STAZIONE APPALTANTE tutte le notizie necessarie per
valutare la solvibilità del debitore quali:
- assenza di soggetti perseguibili (per irreperibilità anagrafica, decesso, fallimento societario,
ecc.);
- impossibilità del recupero del credito in quanto riferito ad altro soggetto indeterminabile o
irreperibile;
- insussistenza accertata del credito in quanto conseguenza di erronea bollettazione;
- probabilità di esito negativo dell’eventuale azione giudiziaria,
- altre condizioni equivalenti opportunamente motivate e documentate;
Art. 23 – ATTIVAZIONE CANALI DI RISCOSSIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante procederà alla apertura di apposito conto corrente per il versamento di
quanto intimato dall’appaltatore che permetta quanto meno il pagamento diretto presso gli sportelli
postali, pagamenti online, bonfici, ecc. Sarà concessa all’appaltatore apposita password ed
username per accedere, tramite web alla consultazione del conto corrente al fine di poter
visualizzare quotidianamente le riscossioni intercorse.
Art. 24 – ATTIVAZIONE CONTACT CENTER E PIATTAFORMA WEB
L’appaltatore dovrà attivare un contact center con numero verde dedicato e dovrà fornire al
cliente finale tutte le informazioni richieste anche interagendo con gli uffici del Servizio Progetto
CASE della STAZIONE APPALTANTE e con il SED. L’appaltatore sarà l’unico referente nei
confronti del cliente finale e dovrà dotarsi di una struttura organizzativa adeguata alla gestione
delle pratiche.
L’ appaltatore si obbliga a mettere gratuitamente a disposizione della STAZIONE APPALTANTE
una piattaforma web aggiornata in tempo reale con gli incassi pervenuti, sullo stato delle pratiche e
su ogni notizia utile a verificare le azioni intraprese. La piattaforma dovrà permettere anche
l’eventuale discarico/annullamento delle pratiche da parte della STAZIONE APPALTANTE in
tempo reale. In ogni caso i report statistici, così come la rendicontazione dei pagamenti dovranno
essere forniti su semplice richiesta di STAZIONE APPALTANTE dall’appaltatore nei modi di cui
all’art. 22. Al termine del periodo contrattuale e senza costi aggiuntivi per STAZIONE
APPALTANTE, saranno ceduti/trasferiti il software/procedura di gestione con le relative licenze
d’uso.
ART. 25 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E FINANZIAMENTO
Il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto
è determinato dalle attività effettivamente eseguite per l’aggio percentuale offerto in sede di gara
dall’appaltatore (come esposto all’art 1 precedente). Saranno rimborsate dalla STAZIONE
APPALTANTE a piè di lista i costi sostenuti, esclusivamente documentati dall’appaltatore per la
spedizione delle raccomandate a/r. Il credito maturato dall’appaltatore sarà contabilizzato dalla
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STAZIONE APPALTANTE con cadenza mensile.
L’ appaltatore si obbliga a trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto, prima di ogni
fatturazione, le copie dei documenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da STAZIONE APPALTANTE in 30 gg. d.f.f.m.
Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate
alla:
Comune dell’Aquila (P.I. 00082410663) Via Filomusi Guelfi, 67100 L’Aquila
e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto.
L’appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora
questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di
STAZIONE APPALTANTE. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97
n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale.
Nel caso di ottenimento da parte del RUP del documento di regolarità contributiva (DURC) che
segnali inadempienze dell’appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal
certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la STAZIONE APPALTANTE
dispone il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore direttamente agli enti previdenziali (art. 4
del Regolamento).
Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, LA STAZIONE APPALTANTE si obbliga a
comunicare all’appaltatore alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’appaltatore, alla fine di ogni mese, presenterà al Responsabile del contratto della STAZIONE
APPALTANTE uno stato di avanzamento del servizio dal quale risulterà l’andamento delle
riscossioni conseguite per versamenti eseguiti dai clienti.
Sarà riconosciuto l’aggio anche per eventuali riscossioni effettuate direttamente dalla STAZIONE
APPALTANTE se conseguenti all’attività dell’appaltatore) Non sarà riconosciuto alcun aggio per
richieste di pagamenti richiamate dalla STAZIONE APPALTANTE a seguito di annullamenti o
errori di fatturazione o ad altre azioni messe in campo, ma saranno rimborsate a piè di lista i costi
delle raccomandate inviate e documentate. Il finanziamento dell’appalto è eseguito con fondi di
bilancio della STAZIONE APPALTANTE.
ART. 26– ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL SERVIZIO
È fatto divieto all'appaltatore di emettere atti successivamente alla scadenza del contratto. Nel
caso in cui si verifichino versamenti sui conti intestati all'appaltatore, quest’ultimo è obbligato a
riversare alla STAZIONE APPALTANTE tali importi con le stesse modalità e tempi previsti dall’art.
25 anche dopo la scadenza del contratto. Al termine del contratto l'appaltatore dovrà comunque
consegnare alla STAZIONE APPALTANTE tutte le pratiche con esito negativo accompagnate da
una relazione d’esito sulle cause dell’insuccesso con valore di certificazione di inesigibilità ai fini
fiscali e contenente eventuali proposte per il recupero giudiziale secondo le specifiche dell’art. 22
ART. 27 – DOMICILIO E SEDE DELL’APPALTATORE
Per tutta la durata del contratto l'aggiudicatario dovrà eleggere il proprio domicilio presso la propria
Sede Legale.
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ART. 28 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
La STAZIONE APPALTANTE, ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 207/2010 da luogo all’emissione
dell’Attestazione di Regolare Esecuzione emessa dal Responsabile del procedimento non oltre 45
(quarantacinque) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione del contratto. Successivamente
all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione del contratto la STAZIONE APPALTANTE
procederà al pagamento del saldo dei crediti contrattuali e allo svincolo della cauzione definitiva
prestata dal fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni
contrattuali. Per quanto non previsto dal presente articolo si procederà come stabilito dal
Regolamento.
ART. 29 - TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI RISERVATE
Per quanto riguarda gli adempimenti per la Privacy e gli obblighi di riservatezza, poiché la
documentazione oggetto del servizio può contenere dati personali di cui la Stazione
Appaltante è titolare, l’appaltatore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del
trattamento ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 196/03, “Codice in materia protezione dei dati
personali”, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del
trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l’adozione
delle misure di sicurezza minime ivi previste.
Nel corso dell’erogazione del servizio in oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore può,
inoltre, incorrere nel “trattamento di informazioni riservate”.
L’appaltatore si impegna quindi a mantenere la confidenzialità di tali informazioni e a non
utilizzarle per finalità diverse dagli obiettivi del servizio qui specificati, sottoscrivendo un
apposito accordo di riservatezza con la stazione appaltante.
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