Capitolato Recupero crediti stragiudiziale 16-8
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Capitolato Recupero crediti stragiudiziale 16-8
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DEL PROGETTO CASE E MAP CAPITOLATO D’ONERI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DEL PROGETTO CASE E MAP STAZIONE APPALTANTE 1. Denominazione: Comune dell’Aquila 2. Servizio Responsabile: Settore ricostruzione Pubblica e Patrimonio- Servizio Progetto CASE e MAP; 3. Punti di contatto: Settore ricostruzione Pubblica e Patrimonio, Via Ulisse Nurzia 5 - 67100 L’Aquila Tel. 0862.645600, Fax 0862.645618, e-mail: [email protected] Sito: www.comune.laquila.it PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE PREMESSA : OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO L’accordo quadro è del tipo con “un unico operatore economico” (comma 4, art. 59 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163) ed ha per oggetto il servizio di recupero stragiudiziale dei crediti vantati dal 2010 ad oggi, nei confronti degli assegnatari attivi e inattivi degli alloggi del Progetto CASE e MAP realizzati per ospitare la popolazione sfollata a seguito del sisma del 2009. I crediti fanno riferimento a: - Canoni concessori dal 2010 (canoni di compartecipazione/locazione); - Spese per consumo di produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento dal 2010 ad oggi; - Spese per elettricità condominiale dal 2010 al 30 marzo 2015; - Spese per fornitura acqua dal 2010 alla data di contrattualizzazione degli assegnatari; - Canoni concessori per spese comuni dal 1° aprile 2015 Il presente Capitolato stabilisce: - la tipologia di prestazioni affidabili; - la durata dell’Accordo Quadro; - il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi. Il presente Capitolato stabilisce inoltre tutte le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro. I servizi richiesti dalla STAZIONE APPALTANTE durante la vigenza dell’Accordo Quadro dovranno essere commissionati mediante Ordine scritto (intendendosi per tale anche il messaggio di posta elettronica). I servizi affidati saranno remunerati mediante l’applicazione del prezzo offerto in sede di gara. La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la STAZIONE APPALTANTE nei confronti dell’Impresa aggiudicataria (di seguito appaltatore), in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di esecuzione dei singoli 2 Ordinativi e non impegna in alcun modo la STAZIONE APPALTANTE ad appaltare servizi nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso. L’Accordo Quadro individua l’obbligo dell’appaltatore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli ordinativi di esecuzione del servizio emessi dalla STAZIONE APPALTANTE nel periodo di validità e di efficacia dell’Accordo. Art. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO L’appalto ha per oggetto il servizio di recupero stragiudiziale dei crediti della STAZIONE APPALTANTE e si concretizzerà in azioni finalizzate all’ottenimento del pagamento delle somme dovute dai soggetti morosi. In particolare il servizio dovrà di massima articolarsi nelle seguenti fasi: a) acquisizione della banca dati: l’appaltatore acquisirà secondo il tracciato record definito congiuntamente tra Stazione Appaltante, appaltatore e SED, (azienda del Comune che gestisce le banche dati delle obbligazioni derivanti dalla gestione del progetto CASE e MAP), di seguito SED, il flusso dati, fornito dalla stazione appaltante, contenente le posizioni debitorie degli assegnatari degli alloggi a far data dal 2010; tale flusso dati dovrà identificare: il contratto e/o l’obbligazione che ha determinato il credito (in genere il codice identificativo dell’obbligazione), gli elementi essenziali dell’obbligazione (periodo, importo etc.), dati identificativi del soggetto gravato dal debito (generalità, cf, recapito, per quanto disponibile e aggiornato, matricola), dati identificativi degli eventuali coobbligati in solido; b) individuazione del soggetto debitore: l’appaltatore verificherà l’esistenza in vita del soggetto debitore e/o dei suoi aventi causa/eredi e relativo domicilio; avvierà se del caso attività di rintraccio del debitore moroso tramite l’accesso a banche dati esterne (anagrafe tributaria, catasto, anagrafe, camera di commercio ecc..); c) analisi del debito ed attribuzione al soggetto debitore: l’appaltatore verificherà l’attribuzione temporale del debito all’effettivo soggetto debitore e l’importo di competenza, scorporando se del caso la morosità non imputabile a quest’ultimo e/o inesigibile. Tale attività potrà essere effettuata anche presso gli uffici della Stazione Appaltante e con la supervisione del responsabile dell’attività all’uopo incaricato; d) procedura di recupero degli importi ritenuti esigibili: l’appaltatore invierà una raccomandata A/R (il cui testo dovrà preventivamente essere approvato dalla Stazione Appaltante) con la quale il soggetto debitore individuato verrà reso edotto dell’affidamento a terzi delle attività di recupero coattivo. Nella stessa lettera verrà richiesta la corresponsione della somma dovuta (maggiorata degli interessi di mora, dell’aggio e delle spese d’esazione e amministrative) con l’indicazione della data di riferimento del debito, di quella entro cui eseguire il versamento e delle modalità di pagamento. Al fine di agevolare il recupero, l’appaltatore potrà applicare le eventuali riduzioni disposte dalla Stazione Appaltante per gli utenti morosi e potrà concedere la possibilità di estinguere il debito in forma frazionata per un breve lasso di tempo, comunque non superiore ai 6 mesi, fatte salve eventuali rateizzazioni di durata superiore, per documentati casi eccezionali, da autorizzarsi preventivamente dalla Stazione Appaltante; e) attività di sollecito telefonico e domiciliare; f) rendicontazione e report statistici delle attività svolte; g) valutazione oggettiva e soggettiva della solvibilità del debitore; h) assistenza in presenza di casi di contestazione i) trasmissione in formato elettronico delle azioni espletate: l’appaltatore trasmetterà alla Stazione appaltante, con cadenza da stabilire, il flusso dati elettronico, secondo il tracciato record definito congiuntamente tra Stazione appaltante, SED ed azienda stessa, delle risultanze dell’attività svolta, sia in termini di somme recuperate che di esiti negativi; tale flusso 3 dovrà garantire l’aggiornamento automatico delle banche dati comunali. Art. 2 – IMPORTO DEL SERVIZIO L’importo complessivo a base d’asta dell’appalto è pari ad € 204.900,00 (euro duecentoquattromilAnovecento/00) oltre IVA di legge. Non sono previsti oneri e costi della sicurezza. Le prestazioni richieste all’appaltatore si riferiscono a morosità di importo compreso per singola posizione tra € 50,00 ed € 11.000,00. I crediti si riferiscono a richieste di pagamento di recente emissione, comunque non anteriori all’anno 2010. L’importo del servizio è stimato sulla base di una stima sommaria dell’aggio (massimo = 12%) riconosciuto all’appaltatore a base d’asta per una percentuale di recupero stimata nel 40% dell’importo complessivo dei crediti da recuperare e della durata del contratto (12 mesi), come di seguito specificato: Importo contrattuale stimato: importo affidato (12 mesi) Posizioni stimate € n. % € € % € € 4.000.000 3.000 20% 800.000,00 12.900,00 8% 64.000,00 76.900,00 4.000.000 3.000 35% 1.400.000,00 12.900,00 10% 140.000,00 152.900,00 4.000.000 3.000 40% 1.600.000,00 12.900,00 12% 192.000,00 204.900,00 riscossioni spese di spedizione (A) aggio (B) costo totale (A) + (B) L’importo contrattuale si riferisce all’aggio sulle partite riscosse ed alle spese documentate relative al costo delle raccomandate a/r di sollecito sostenute, che saranno rimborsate a piè di lista dalla STAZIONE APPALTANTE. Per il rimborso delle spese delle raccomandata a/r non sarà comunque rimborsato un costo maggiore di quello applicato da PPTT. Come remunerazione del servizio é previsto un aggio differenziato (sull’intero capitale affidato) in base alla percentuale di riscossioni rilevate alla fine del periodo contrattuale, come da tabella seguente: Riscossione fino al 20,00% dell’intero capitale affidato 8% Riscossione dal 20,01% fino al 34,00% dell’intero capitale affidato 10% Riscossione oltre il 35,01% dell’intero capitale affidato 12% A titolo di esempio, l’importo effettivamente riconosciuto all’appaltatore a fine periodo di affidamento, sarà così determinato : - se a fine periodo contrattuale l’Appaltatore ha riscosso crediti per una percentuale totale rispetto all’intero capitale affidato inferiore al 20%, a fine periodo verrà riconosciuto un aggio dell’8% sul riscosso; - se a fine periodo contrattuale l’Appaltatore ha riscosso crediti per una percentuale totale rispetto all’intero capitale affidato superiore o uguale al 20 % ma inferiore al 35%, a fine periodo verrà riconosciuto un aggio dell’10% sul riscosso; - se a fine periodo contrattuale l’Appaltatore ha riscosso crediti per una percentuale totale rispetto all’intero capitale affidato superiore o uguale al 35%, a fine periodo verrà riconosciuto un aggio 4 dell’12% sul riscosso; Modalità di fatturazione: le fatturazioni mensili verranno conteggiate dall’Appaltatore iniziando con l’applicazione dell’aggio iniziale dell’ 8% sul riscosso. In occasione dell’eventuale superamento delle diverse soglie di riscossione (superamento della soglia del 20% e del 35%), adeguatamente rendicontate, si procederà alla fatturazione del conguaglio dell’aggio riconosciuto. Il concorrente dovrà offrire un ribasso percentuale unico sulle percentuali di aggio a base d’asta sopra specificate (ad esempio un ribasso del 50% determina una misura dell’aggio del 4%, 5%, 6% in luogo di quelle sopra esposte a base d’asta). Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO La durata dell’Accordo Quadro è di mesi 12 (dodici) dalla data della relativa stipula. L’appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui al precedente art. 1, rideterminati in forza del ribasso d’asta formulato in sede di gara, fino alla concorrenza dell’importo dell’Accordo Quadro. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell’appalto. L’accordo Quadro potrà quindi ritenersi completato qualora: a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l’Accordo è stato stipulato; b) sia decorso il termine di mesi 12 (dodici) dalla di stipula dell’Accordo. La STAZIONE APPALTANTE non è obbligata a garantire all’appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione temporale dell’Accordo, il quale, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta. Dall’affidamento del servizio non discende in favore dell’appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della STAZIONE APPALTANTE di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, competa all’ appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. Art. 4 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Il luogo di esecuzione del servizio di recupero crediti è il territorio della Repubblica Italiana. Art. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.. Art. 6 – SUBAPPALTO Per il presente appalto non è ammesso il subappalto. ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO E’ vietato, da parte del fornitore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano 5 le disposizioni di cui all’art. 116 del “Codice”, pena la nullità del contratto e salvo il diritto della STAZIONE APPALTANTE al risarcimento del danno. La cessione del credito derivante dal contratto di appalto è consentita nei limiti di cui all’art. 117 del Codice. Art. 8 – RESPONSABILITA’ L’appaltatore è responsabile nei confronti della STAZIONE APPALTANTE dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, sia per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla STAZIONE APPALTANTE e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L’appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l’esecuzione del contratto. A fronte di quanto sopra l’appaltatore manleva la STAZIONE APPALTANTE da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l’onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali. Art. 9 – PERSONALE L’appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. L’appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della STAZIONE APPALTANTE l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto. L’appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nella parte seconda del presente capitolato. L’appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore del contratto. La STAZIONE APPALTANTE ha inoltre la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti dell’appaltatore che durante lo svolgimento dell’appalto abbiano dato motivo di lagnanza, o abbiano posto in atto comportamenti non adeguato alle mansioni da svolgere. Tutto il personale impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione del servizio dovrà munito di apposito tesserino di riconoscimento con fotografia che indichi la ragione sociale dell’appaltatore, gli estremi della committente (STAZIONE APPALTANTE) e i dati anagrafici del dipendente dell’appaltatore. Art. 10 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA L’appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con la STAZIONE APPALTANTE vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). La STAZIONE APPALTANTE e l’appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. STAZIONE APPALTANTE e l’appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla 6 gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la STAZIONE APPALTANTE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla STAZIONE APPALTANTE. Art. 11 – PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA L’appaltatore in caso di inadempienza e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, è tenuto al pagamento di una penale pecuniaria pari a: 1 “ritardo nell’avvio del servizio“ rispetto ai tempi stabiliti nel presente Capitolato, applicazione di penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; 2 “mancata presentazione del report di riepilogo entro il giorno 10 del mese successivo” delle fatture riscosse euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo; 3 “mancata consegna entro 90 gg. dall’affidamento delle pratiche da parte dell’appaltatore dei pdf delle note d’esito” e relativa documentazione delle pratiche da considerarsi inesigibili euro 10,00 (dieci/00) a posizione. Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla STAZIONE APPALTANTE in danno dell’appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall’appaltatore, e, ove mancasse il credito da parte dell’appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. L’appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del Contratto. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della STAZIONE APPALTANTE ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate. La STAZIONE APPALTANTE si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso la STAZIONE APPALTANTE avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi: - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 38 del Codice; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della STAZIONE APPALTANTE; - nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito. In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d’ora, a fornire alla STAZIONE APPALTANTE tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. A seguito di eventuali disposizioni 7 emanate dagli Organismi e istituzioni preposti a tutela della qualità del servizio verso i clienti, la STAZIONE APPALTANTE spa modificherà le penali di cui sopra aggiungendovi l’importo determinato, a qualsiasi titolo, dagli stessi organismi. Art. 12 – RECESSO E RISOLUZIONE La STAZIONE APPALTANTE si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all’appaltatore le voci di cui all’art. 134 del D.Lgs. 163/2006. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: a) quando la STAZIONE APPALTANTE e l’appaltatore del servizio per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l’appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; b) per cessione del contratto da parte dell’appaltatore del servizio; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva; c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo; d) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo; e) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa. f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore del servizio; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva. g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del appaltatore del servizio; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva . h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva . i) perdita, da parte dell’appaltatore del servizio, dei requisiti che ne hanno permesso di concorrere alla gara. j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva. k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 o dai procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva . In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell’appaltatore del servizio, la STAZIONE APPALTANTE ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 140 del 8 D.Lgs. 163/2006. All’appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla STAZIONE APPALTANTE rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale dell’appaltatore del servizio, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e la STAZIONE APPALTANTE è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli Art. 13 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE Il soggetto aggiudicatario si obbliga: a) ad espletare il servizio con modalità non pregiudizievoli dell’immagine dell’Ente, con obbligo di informare ogni attività all’assoluta cortesia da svolgersi nel contempo con la massima trasparenza, chiarezza, correttezza e professionalità, con l’obiettivo di pervenire ad una positiva definizione stragiudiziale del debito; b) ad adottare durante l’espletamento dell’appalto tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento; c) ad organizzare ed effettuare il contratto a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d’opera; d) alla fornitura degli strumenti e delle attrezzature necessarie all’espletamento del servizio nonché la formazione del proprio personale sullo svolgimento del servizio; e) all’adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire la vita e l’incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi. Art. 14 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO La stipulazione del contratto avrà luogo, ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 c. 5-bis del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. Qualora il l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante alla STAZIONE APPALTANTE per il conseguente ricorso ad altra soggetto economico a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa della STAZIONE APPALTANTE per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento delle prestazioni contrattuali. Il contratto a scrittura privata, che sarà stipulato tra la STAZIONE APPALTANTE e l’appaltatore sarà soggetto, ai sensi D.P.R. n. 131/1986 a registrazione in caso d’uso, con spese a carico dell’appaltatore stesso. Art. 15 – RICHIAMO ALLE LEGGI Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi. Art. 16 – FORO COMPETENTE 9 Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d’Oneri, dal Bando di Gara, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di L’Aquila. Art. 17 – RISERVE La STAZIONE APPALTANTE, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all’apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. I concorrenti non potranno nulla a pretendere, qualora la STAZIONE APPALTANTE, a suo insindacabile giudizio, non proceda all’affidamento del presente appalto. ART. 18 – VIGILANZA E CONTROLLI La STAZIONE APPALTANTE ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell’esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’ appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente, la STAZIONE APPALTANTE si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente. Art. 19 – ASSICURAZIONE E’ obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 100.000,00.= (centomila/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della STAZIONE APPALTANTE, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri , e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 100.000,00= (centomila/00). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora L’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Art. 20 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per 10 gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate Comune dell’Aquila, Via Filomusu Guelfi, 67100 L’Aquila. La garanzia dovrà avere validità temporale conformemente all’art 113 c.5 del Codice Appalti. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della STAZIONE APPALTANTE qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la STAZIONE APPALTANTE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità. Lo svincolo progressivo della suddetta garanzia verrà eseguito secondo quanto stabilito al comma 3, art. 113 del Codice, così come modificato dal d.l. nr. 179/2012. PARTE SECONDA – NORME TECNICHE Art. 21 -CATEGORIA CPV DELL’APPALTO Categoria n° 27 dell’allegato II B del Codice – Altri Servizi Art. 22 -MODALITA’ TECNICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. La STAZIONE APPALTANTE trasmetterà, periodicamente (di norma ogni trimestre) all’appaltatore il file riepilogativo (formato excel) delle fatture che risultano insolute. Il file comprenderà i seguenti dati: - nome e cognome dell'intestatario del contratto (cliente); - indirizzo di fornitura; - eventuale indirizzo di recapito; - numero di fattura, importo, data di emissione e data di scadenza; - ogni altro dato utile allo scopo di cui la STAZIONE APPALTANTE è in possesso (es. numero di telefono, codice fiscale, partita iva). 11 Per ogni affidamento sarà stipulato un “verbale di consegna”, datato e controfirmato da entrambe le parti. L’Appaltatore, entro 15 gg dalla data di ricezione dei dati da parte di STAZIONE APPALTANTE, procederà ad inviare all’utente inadempiente una comunicazione di “Diffida -Costituzione in mora”, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, per un invito alla conciliazione bonaria, avvertendo lo stesso soggetto che in caso di mancato pagamento entro il termine di 10gg dalla data di ricezione della lettera, la STAZIONE APPALTANTE avrà facoltà di procedere al recupero coattivo del credito. La raccomandata a/r dovrà contenere tutti i riferimenti e le informazioni relative alla natura del debito e potrà essere spedita dopo la formale verifica e autorizzazione da parte di STAZIONE APPALTANTE. La diffida dovrà contenere oltre al dettaglio delle fatture inevase e tutti i dati relativi al contratto: - l’importo degli interessi di mora calcolato dalla data di scadenza della fattura alla data di spedizione della diffida in base al TUR maggiorato di 3.5 punti percentuali; - le spese di spedizione della raccomandata a/r. Tale diffida non dovrà contenere alcun altro onere a carico del debitore, né l’appaltatore potrà prevedere costi aggiuntivi di alcun tipo. Trascorsi 10 gg dal ricevimento della lettera di diffida da parte del cliente senza che lo stesso abbia provveduto al pagamento, sarà cura dell’appaltatore al fine di ottenere il pagamento del credito contattare il medesimo soggetto attraverso la propria rete di funzionari esattori utilizzando nei confronti del medesimo i metodi più idonei, ivi compresa la visita domiciliare, i quali dovranno pur sempre essere caratterizzati dalla massima professionalità e cortesia. I solleciti sopra indicati dovranno rispettare rigorosamente le scansioni temporali sopra riportate. Nel periodo di affidamento delle pratiche l’appaltatore è l’unico referente per il cliente. L’appaltatore può concordare con la STAZIONE APPALTANTE un pagamento rateale delle somme dovute con il cliente finale entro i termini di affidamento. Qualora il debitore sia irreperibile, l’appaltatore dovrà effettuare tutte le attività di rintraccio necessarie tramite l’accesso a banche dati esterne compiendo attività di bonifica di dati anagrafici incompleti ed errati e valutazione soggettiva ed oggettiva sulla solvibilità del debitore procedendo, una volta bonificati i dati ad una ulteriore messa in mora. Mensilmente, l’appaltatore dovrà fornire il report, secondo il tracciato record definito congiuntamente tra Comune, SED e lo stesso appaltatore, delle risultanze dell’attività svolta, sia in termini di somme recuperate che di esiti negativi; tale flusso dovrà garantire l’aggiornamento automatico delle banche dati comunali. In tali report dovranno essere riportate le riscossioni effettuate suddiviso per data e lotto di affidamento, con indicazione del nome del cliente, codice anagrafico, numero/anno di fattura, importo affidato e importo riscosso. Dovrà essere fornito anche un ulteriore dettaglio delle riscossioni a titolo di sorte, interessi, spese di spedizione. A semplice richiesta anche via e-mail di STAZIONE APPALTANTE, l’appaltatore dovrà fornire anche report statistici da cui si evincano le attività svolte e le performance raggiunte. Di tutte le diffide dovrà essere fornita la lista delle spedizioni timbrata dall'ufficio postale. La fase di recupero stragiudiziale non sarà superiore a 90gg con adeguata relazione sui motivi dell’eventuale inesigibilità come di seguito indicata. Tutte le pratiche con esito negativo verranno restituite dall’appaltatore accompagnate da una relazione d’esito sulle cause dell’insuccesso con valore di certificazione di inesigibilità ai fini fiscali e contenente eventuali proposte per il recupero giudiziale. Alle suddette relazioni dovrà essere 12 allegata copia della raccomandata spedita o l’originale nel caso sia ritornata al mittente, la ricevuta di ritorno e qualsiasi altro documento (visure, certificati, ecc.) atto a dimostrare che sia stata svolta ogni attività necessaria al recupero del credito; per ogni posizione (cliente) dovrà essere trasmesso singolo fascicolo in formato pdf; tutti i fascicoli dovranno essere ordinati e consegnati in ordine alfabetico. In tale fase l’appaltatore dovrà fornire a STAZIONE APPALTANTE tutte le notizie necessarie per valutare la solvibilità del debitore quali: - assenza di soggetti perseguibili (per irreperibilità anagrafica, decesso, fallimento societario, ecc.); - impossibilità del recupero del credito in quanto riferito ad altro soggetto indeterminabile o irreperibile; - insussistenza accertata del credito in quanto conseguenza di erronea bollettazione; - probabilità di esito negativo dell’eventuale azione giudiziaria, - altre condizioni equivalenti opportunamente motivate e documentate; Art. 23 – ATTIVAZIONE CANALI DI RISCOSSIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE La stazione appaltante procederà alla apertura di apposito conto corrente per il versamento di quanto intimato dall’appaltatore che permetta quanto meno il pagamento diretto presso gli sportelli postali, pagamenti online, bonfici, ecc. Sarà concessa all’appaltatore apposita password ed username per accedere, tramite web alla consultazione del conto corrente al fine di poter visualizzare quotidianamente le riscossioni intercorse. Art. 24 – ATTIVAZIONE CONTACT CENTER E PIATTAFORMA WEB L’appaltatore dovrà attivare un contact center con numero verde dedicato e dovrà fornire al cliente finale tutte le informazioni richieste anche interagendo con gli uffici del Servizio Progetto CASE della STAZIONE APPALTANTE e con il SED. L’appaltatore sarà l’unico referente nei confronti del cliente finale e dovrà dotarsi di una struttura organizzativa adeguata alla gestione delle pratiche. L’ appaltatore si obbliga a mettere gratuitamente a disposizione della STAZIONE APPALTANTE una piattaforma web aggiornata in tempo reale con gli incassi pervenuti, sullo stato delle pratiche e su ogni notizia utile a verificare le azioni intraprese. La piattaforma dovrà permettere anche l’eventuale discarico/annullamento delle pratiche da parte della STAZIONE APPALTANTE in tempo reale. In ogni caso i report statistici, così come la rendicontazione dei pagamenti dovranno essere forniti su semplice richiesta di STAZIONE APPALTANTE dall’appaltatore nei modi di cui all’art. 22. Al termine del periodo contrattuale e senza costi aggiuntivi per STAZIONE APPALTANTE, saranno ceduti/trasferiti il software/procedura di gestione con le relative licenze d’uso. ART. 25 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E FINANZIAMENTO Il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto è determinato dalle attività effettivamente eseguite per l’aggio percentuale offerto in sede di gara dall’appaltatore (come esposto all’art 1 precedente). Saranno rimborsate dalla STAZIONE APPALTANTE a piè di lista i costi sostenuti, esclusivamente documentati dall’appaltatore per la spedizione delle raccomandate a/r. Il credito maturato dall’appaltatore sarà contabilizzato dalla 13 STAZIONE APPALTANTE con cadenza mensile. L’ appaltatore si obbliga a trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto, prima di ogni fatturazione, le copie dei documenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da STAZIONE APPALTANTE in 30 gg. d.f.f.m. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Comune dell’Aquila (P.I. 00082410663) Via Filomusi Guelfi, 67100 L’Aquila e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. L’appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di STAZIONE APPALTANTE. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Nel caso di ottenimento da parte del RUP del documento di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la STAZIONE APPALTANTE dispone il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore direttamente agli enti previdenziali (art. 4 del Regolamento). Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, LA STAZIONE APPALTANTE si obbliga a comunicare all’appaltatore alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore, alla fine di ogni mese, presenterà al Responsabile del contratto della STAZIONE APPALTANTE uno stato di avanzamento del servizio dal quale risulterà l’andamento delle riscossioni conseguite per versamenti eseguiti dai clienti. Sarà riconosciuto l’aggio anche per eventuali riscossioni effettuate direttamente dalla STAZIONE APPALTANTE se conseguenti all’attività dell’appaltatore) Non sarà riconosciuto alcun aggio per richieste di pagamenti richiamate dalla STAZIONE APPALTANTE a seguito di annullamenti o errori di fatturazione o ad altre azioni messe in campo, ma saranno rimborsate a piè di lista i costi delle raccomandate inviate e documentate. Il finanziamento dell’appalto è eseguito con fondi di bilancio della STAZIONE APPALTANTE. ART. 26– ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL SERVIZIO È fatto divieto all'appaltatore di emettere atti successivamente alla scadenza del contratto. Nel caso in cui si verifichino versamenti sui conti intestati all'appaltatore, quest’ultimo è obbligato a riversare alla STAZIONE APPALTANTE tali importi con le stesse modalità e tempi previsti dall’art. 25 anche dopo la scadenza del contratto. Al termine del contratto l'appaltatore dovrà comunque consegnare alla STAZIONE APPALTANTE tutte le pratiche con esito negativo accompagnate da una relazione d’esito sulle cause dell’insuccesso con valore di certificazione di inesigibilità ai fini fiscali e contenente eventuali proposte per il recupero giudiziale secondo le specifiche dell’art. 22 ART. 27 – DOMICILIO E SEDE DELL’APPALTATORE Per tutta la durata del contratto l'aggiudicatario dovrà eleggere il proprio domicilio presso la propria Sede Legale. 14 ART. 28 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE La STAZIONE APPALTANTE, ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 207/2010 da luogo all’emissione dell’Attestazione di Regolare Esecuzione emessa dal Responsabile del procedimento non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione del contratto. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione del contratto la STAZIONE APPALTANTE procederà al pagamento del saldo dei crediti contrattuali e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dal fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Per quanto non previsto dal presente articolo si procederà come stabilito dal Regolamento. ART. 29 - TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI RISERVATE Per quanto riguarda gli adempimenti per la Privacy e gli obblighi di riservatezza, poiché la documentazione oggetto del servizio può contenere dati personali di cui la Stazione Appaltante è titolare, l’appaltatore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 196/03, “Codice in materia protezione dei dati personali”, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure di sicurezza minime ivi previste. Nel corso dell’erogazione del servizio in oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore può, inoltre, incorrere nel “trattamento di informazioni riservate”. L’appaltatore si impegna quindi a mantenere la confidenzialità di tali informazioni e a non utilizzarle per finalità diverse dagli obiettivi del servizio qui specificati, sottoscrivendo un apposito accordo di riservatezza con la stazione appaltante. 15