Ordinanza del 20 novembre 1956 concernente la

Transcript

Ordinanza del 20 novembre 1956 concernente la
Ordinanza
concernente la Commissione svizzera
per la navigazione marittima
747.312.1
del 20 novembre 1956
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 5 e 8 capoverso 1 della legge federale del 23 settembre 19531) sulla
navigazione marittima sotto bandiera svizzera (detta qui di seguito «legge»),
decreta:
Art. 1
Il Consiglio federale nomina una Commissione per la navigazione marittima di undici fino a quindici membri. Essa è composta di rappresentanti delle autorità e dei
circoli privati particolarmente interessati alla navigazione marittima.
Art. 2
La Commissione è nominata per la durata di tre anni2).
2 Il Consiglio federale designa, per la stessa durata, il presidente, scegliendolo tra i
membri della Commissione.
3 Alla segreteria della Commissione provvede l’Ufficio svizzero della navigazione
marittima.
1
Art. 3
La Commissione dà il proprio parere sulle questioni importanti concernenti la navigazione marittima. Essa si pronuncia pure sugli affari che le sottopongono il Consiglio federale, il Dipartimento politico federale o l’Ufficio svizzero della navigazione marittima.
2 Il parere della Commissione può essere richiesto, in particolare, su problemi legislativi o regolamentari in materia di navigazione marittima e su problemi della
politica dei trasporti marittimi.
3 Inoltre, possono essere sottoposti dall’autorità di ricorso all’esame della Commissione i ricorsi previsti dall’articolo 13 capoverso 1 della legge.
1
RU 1956 1548
1) RS 747.30
2) Ora: per la durata di quattro anni (art. 1 dell’O del 2 mar. 1977 regolante le funzioni delle
commissioni extraparlamentari, d’autorità e di delegazioni della Confederazione – RS
172.31 – congiuntamente all’art. 6 cpv. 1 della LF del 30 giu. 1927 sull’ordinamento dei
funzionari federali, nel testo del 3 ott. 1958 – RS 172.221.10).
1
747.312.1
Navigazione marittima
Art. 4
1 Prima di accordare o di negare una dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 25, o un’attestazione ai sensi dell’articolo 37 capoversi 3 e 4 della legge, o
prima di rilasciare un atto di nazionalità a un armatore che non sia proprietario della
nave, l’Ufficio svizzero della navigazione marittima deve sentire il parere della
Commissione.
2 Salvo il caso di urgente necessità, l’Ufficio svizzero della navigazione marittima
procede analogamente quando provvede al ritiro dell’atto di nazionalità ai sensi
dell’articolo 44 della legge, quando ne nega la proroga o la sostituzione, oppure
quando provvede all’annullamento di una dichiarazione di conformità o di un certificato di ammissione alla navigazione.
Art. 5
La Commissione è convocata dal presidente. Essa si riunisce almeno due volte
all’anno.
2 Ciascuno dei suoi membri ha il diritto di convocare la Commissione a una seduta
straordinaria mediante una domanda motivata indirizzata al presidente. Quest’ultimo
è tenuto a darle seguito.
1
Art. 6
I membri della Commissione hanno il diritto di fare proposte scritte su ogni questione che rientra nella competenza della Commissione. Il presidente inserisce tali
proposte nell’ordine del giorno di una successiva seduta.
Art. 7
Per l’esame di problemi particolari, la Commissione può costituire sottocommissioni
e, d’intesa col Dipartimento politico federale, valersi di periti retribuiti.
Art. 8
La Commissione delibera validamente quando è presente almeno la metà dei suoi
membri.
2 Essa decide a maggioranza assoluta dei membri presenti. Il presidente vota parimente; il suo voto decide in caso di parità.
3 In via eccezionale, e specialmente in caso d’urgenza o qualora si tratti di affari di
minore importanza, il diritto di dare il parere compete al presidente, con riserva di
successiva ratifica da parte della Commissione; in quanto lo esiga l’importanza dell’affare, egli deve sentire in precedenza il maggior numero possibile dei membri
della Commissione.
1
Art. 9
Il direttore dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima partecipa alle sedute
della Commissione con voto consultivo.
1
2
Commissione svizzera
747.312.1
Il presidente può invitare anche altre divisioni dell’Amministrazione federale a farsi rappresentare nelle sedute; egli può, inoltre, chiamare terzi a prendervi parte, allo
scopo di ottenerne informazioni.
2
Art. 10
Le deliberazioni della Commissione soggiacciono al segreto d’ufficio.
2 Ai membri della Commissione che non siano funzionari federali si applicano per
analogia le disposizioni degli articoli 27 e 28 della legge federale del 30 giugno
19271) sull’ordinamento dei funzionari federali.
1
Art. 11
I membri della Commissione percepiscono, per ogni giorno di seduta o di viaggio,
come pure per l’elaborazione dei loro rapporti, indennità pari a quelle spettanti alle
commissioni federali.
Art. 12
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1957.
1)
RS 172.221.10
3
747.312.1
4
Navigazione marittima