RELAZ IO NE Il presente regolamento. interviene a

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RELAZ IO NE Il presente regolamento. interviene a
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE LA RIMODULAZIONE
DELLE TABELLE RIFERITE ALLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLE DIREZIONI
MARITTIME DI GENOVA, BARI, CATANIA E TRIESTE PER GLI UFFICI MARITTIMI DI
LOANO, ALASSIO, S. MARIA LA SCALA, SISTIANA, MUGGIA, ACI CASTELLO, POZZILLO,
TORRE FARO, POLIGNANO A MARE E TORRE A MARE.
R E L A Z IO N E
Il presente regolamento. interviene a “rimodulare” gli uffici marittimi periferici del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera che costituiscono l’assetto di amministrazione
marittima periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo stesso trova
fondamento nell’articolo 16 del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo
1942, n. 327, che prevede la suddivisione del litorale nazionale in zone marittime,
compartimenti e circondari e negli articoli 1 e 2 del relativo regolamento per l’esecuzione
approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, i quali prevedono, rispettivamente, le
circoscrizioni e la denominazione degli uffici marittimi.
Sul provvedimento sono stati acquisiti i preliminari pareri favorevoli dei Ministeri
concertanti della giustizia, della difesa e dell’economia e delle finanze.
Il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza di sezione del
19 dicembre 2013, ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso dello schema
regolatorio, con alcune osservazioni di carattere esclusivamente formale, che si è
provveduto a recepire. Con l’occasione si è inoltre provveduto ad eliminare un mero
errore materiale nel preambolo, alla voce “Ritenuto”, sostituendo il richiamo alla direzione
marittima di Palermo con quello alla direzione marittima di Bari, incoerenza con il
dispositivo e gli allegati.
Ciò premesso, l’allegato decreto del Presidente della Repubblica, dispone:
a) la soppressione dell’Ufficio locale marittimo di Torre Faro (ricadente nella circoscrizione
territoriale marittima della Direzione marittima di Catania);
b) la soppressione della Delegazione di spiaggia di Sistiana e dell’Ufficio locale marittimo
di Muggia (ricadenti nella circoscrizione territoriale marittima della Direzione marittima
di Trieste);
c) la soppressione degli Uffici locali marittimi di Aci Castello e di Pozzillo e la contestuale
elevazione dell’attuale Delegazione di spiaggia di S. Maria La Scala a Ufficio locale
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marittimo ridenominato “Ufficio locale marittimo di Acireale” (ricadenti nella
circoscrizione territoriale marittima della Direzione marittima di Catania);
d) il declassamento a Ufficio locale marittimo dell’attuale Ufficio circondariale marittimo di
Alassio e la contestuale elevazione a Ufficio circondariale marittimo dell’Ufficio locale
marittimo di Loano ridenominato “Ufficio circondariale marittimo di Loano-Albenga”
(ricadenti nella circoscrizione territoriale marittima della Direzione marittima di
Genova);
e) l’inclusione del comune di Bisceglie (BA) nella circoscrizione territoriale della
Capitaneria di porto di Barletta;
f) la cancellazione, dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica, n. 37
del 13 febbraio 2012, della sezione staccata di Santo Spirito e la soppressione delle
Delegazioni di spiaggia di Torre a Mare e di Polignano a Mare, come rientranti nella
giurisdizione territoriale della Capitaneria di porto di Bari (ricadenti nella circoscrizione
territoriale marittima della Direzione marittima di Bari);
g) la modifica della denominazione della Capitaneria di porto di Messina, di cui alla tabella
della circoscrizione territoriale marittima della Direzione marittima di Catania, che viene
sostituita da quella di “Capitaneria di porto di Messina – Autorità marittima dello Stretto”
ai sensi dell’articolo 1, comma 160, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Il provvedimento mira a conseguire una più razionale organizzazione degli uffici marittimi
periferici di questo Ministero ricompresi nelle Regioni Liguria, Puglia, Friuli Venezia-Giulia
e Sicilia, uffici marittimi che costituiscono un indefettibile presidio statale per la trattazione
delle problematiche marittime lato sensu le quali abbracciano trasversalmente gli assetti
statali preposti all’esercizio di funzioni di carattere amministrativo, operativo, tecnico e di
vigilanza lungo i litorali di giurisdizione delle compagini organizzative territoriali interessate.
Le rimodulazioni ipotizzate consentirebbero un più corretto allineamento delle competenze
degli enti locali rispetto ai corrispondenti uffici dell’amministrazione marittima.
Occorre infatti rappresentare che le molteplici e variegate articolazioni sulle quali si
fondano i predetti ruoli assumono connotati e consistenza che sono commisurati alla
vastità del territorio, alle attività marittime ed economiche che ivi si svolgono e ai relativi
bacini d’utenza, presupposti, questi, che costituiscono un evidente “patrimonio” delle
comunità locali, e dei relativi enti esponenziali.
A tale riguardo si offre un più compiuto quadro descrittivo dell’impatto delle modifiche alle
giurisdizioni marittime con riferimento agli ambiti regionali di riferimento di ciascuna.
a) elevazione dell’Ufficio locale marittimo di Loano a Ufficio circondariale marittimo
di “Loano-Albenga” con declassamento a Ufficio locale marittimo dell’attuale
Ufficio circondariale marittimo di Alassio.
La Direzione marittima di Genova ha richiesto il “declassamento” dell’attuale Ufficio
circondariale marittimo di Alassio a Ufficio locale marittimo e la contestuale
ridislocazione del relativo livello di “circondario marittimo” nella nuova sede dell’Ufficio
locale marittimo di Loano che verrebbe ridenominato “Ufficio circondariale marittimo di
Loano-Albenga”.
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Tale soluzione appare percorribile in quanto, sotto il profilo infrastrutturale, le attuali
specifiche di ricettività della sede di Alassio ben si prestano ad ospitare un ufficio locale
marittimo a fronte dell’avvenuta acquisizione (a fronte del rilascio dell’attuale sede), ad
appena 20 km, di un edificio ubicato nel porto di Loano su quattro piani, strutturalmente
idoneo, invece, per la sede di un ufficio circondariale marittimo.
A ciò si aggiunga che esiste altresì la possibilità di acquisire un’ulteriore palazzina nel
Comune di Albenga, a 14 Km di distanza dal porto di Loano, utile a potenziare la
disponibilità infrastrutturale.
Inoltre, dal provvedimento non derivano oneri aggiuntivi per il personale, le dotazioni e
le infrastrutture in ragione della distribuzione di risorse umane e materiali già
assegnate all’ufficio circondariale marittimo di Alassio che viene contestualmente
declassato ad ufficio locale marittimo. Al riguardo, tale rimodulazione comporterà un
miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza del personale, in ragione
dell’utilizzo di infrastrutture, di recente acquisizione gratuita e pienamente in linea con
la vigente normativa in materia, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come
modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
b) soppressione degli Uffici locali marittimi di Aci Castello e Pozzillo e la
contestuale elevazione dell’attuale Delegazione di spiaggia di Santa Maria La
Scala a “Ufficio locale marittimo di Acireale”.
La previsione risponde non solo ad esigenze di razionalizzazione dell’organizzazione
periferica (accentramento dei servizi), ma anche di contenimento della spesa pubblica
attraverso la soppressione degli Uffici locali marittimi di Aci Castello e Pozzillo - in
ragione della rilevata inopportunità di due uffici che insistono entrambi sullo stesso
Comune di Acireale - con trasferimento delle relative funzioni ad un unico nuovo ufficio
locale marittimo, nella città di Acireale, che discenderebbe dall’elevazione dell’attuale
Delegazione di spiaggia di Santa Maria La Scala, infrastruttura che dispone di eccellenti
dotazioni logistiche offerte in comodato gratuito dal Comune.
c) soppressione della Delegazione di spiaggia di Sistiana e dell’Ufficio locale
marittimo di Muggia.
E’ da condividere la proposta della Direzione marittima di Trieste che ritiene
inopportuno mantenere in vita gli Uffici de quibus in relazione sia ad una riduzione della
già limitata flotta peschereccia, sia per le note e condivise esigenze di contenimento
della spesa pubblica.
d) soppressione dell’Ufficio locale marittimo di Torre Faro.
La richiesta risponde ad esigenze di razionalizzazione della spesa ed accentramento
dei servizi legate alla “spendingreview” e prevede la soppressione dell’Ufficio con
trasferimento delle relative funzioni alla sezione staccata di Torre Faro della
Capitaneria di porto di Messina, da attivarsi nel periodo estivo in ragione
dell’intensificazione del bacino di utenza locale.
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e) inclusione del comune di Bisceglie (BA) – precedentemente indicato nella tabella
allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2012, n. 37
come rientrante nella giurisdizione territoriale della Capitaneria di porto di
Molfetta – nella circoscrizione territoriale della Capitaneria di porto di Barletta e
cancellazione dalla medesima tabella della sezione staccata di Santo Spirito.
In occasione dell’elevazione a Ufficio circondariale marittimo del precedente Ufficio
locale marittimo di Barletta, attuata con il decreto del Presidente della Repubblica del
13 febbraio 2012, n. 37, per mero errore materiale, il comune di Bisceglie veniva
tuttavia ancora indicato come ricompreso nella giurisdizione territoriale della
Capitaneria di porto di Molfetta, pur dipendendo l’Ufficio locale marittimo di Bisceglie
dalla Capitaneria di porto di Barletta ed essendo il Comune di Bisceglie già incluso nei
Comuni propri della giurisdizione della Provincia di Bari – Andria – Trani (BAT),
recentemente istituita.
Per quanto attiene all’intendimento, manifestato di recente dalla Direzione marittima di
Bari, di addivenire alla chiusura definitiva della sezione marittima di Santo Spirito, la
predetta Autorità marittima ha rappresentato che tale sezione, già istituita nel 2005, è
stata utilizzata nel solo periodo estivo per alcuni anni e poi è caduta in disuso. Per tale
motivo, si richiede, l’espunzione del relativo riferimento della tabella della Direzione
marittima omonima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2012, n. 37.
f) la soppressione delle Delegazioni di spiaggia di Torre a Mare e Polignano a Mare,
come rientranti nella giurisdizione territoriale della Capitaneria di porto di Bari
(ricadenti nella circoscrizione territoriale marittima della Direzione marittima di
Bari).
La Direzione marittima di Bari ha evidenziato che la Delegazione di spiaggia di
Polignano a Mare è stata di fatto chiusa già nel 1986 con conseguente accentramento
dei servizi presso l’ufficio circondariale marittimo di Monopoli, mentre ragioni di
infruttuosità e antieconomicità inducono ritenere più opportuno la soppressione della
Delegazione di spiaggia di Torre a Mare, anche a motivo della vicinanza di tale ufficio
alla sede della Capitaneria di porto di Bari e in ragione del limitato bacino di utenza.
g) la modifica della denominazione della Capitaneria di porto di Messina (ricadente
nella circoscrizione territoriale marittima della Direzione marittima di Catania) di
cui alla tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti
e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 18
aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni, che viene sostituita da quella di
“Capitaneria di porto di Messina – Autorità marittima dello Stretto”.
L’esigenza di modifica della denominazione dell’ufficio compartimentale de quo
discende direttamente dal disposto dell’articolo 1, comma 160, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
I descritti presupposti sono coerenti rispetto all’esigenza di una adeguata e logica
distribuzione di risorse umane e strumentali lungo il territorio costiero dello Stato.
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In particolare, la riconfigurazione degli uffici marittimi oggetto del presente provvedimento
consentirà una ottimizzazione della prestazione delle attività d’istituto e una sostanziale
razionalizzazione (con prospettive di risparmio) delle disponibilità di bilancio.
Per quanto precede, l’approfondita analisi istruttoria preliminare che è stata svolta da
questo Comando generale e dalle Direzioni marittime interessate e l’accurata valutazione
degli aspetti organizzativi, portano a considerare pienamente sussistenti le condizioni per
dar corso alla descritta modifica delle circoscrizioni territoriali marittime.
Essa trova fondamento nella contestuale esigenza di:
a) mantenere il necessario equilibrio tra i compiti assegnati all’amministrazione marittima e
le risorse disponibili;
b) attuare un adeguato livello nell’efficacia dell’azione di controllo dei litorali e del territorio
costiero;
c) eliminare strutture non più paganti sia in termini di efficacia dell’azione amministrativa
che sotto il profilo del dispositivo operativo, tecnico e di vigilanza, così conseguendo un
corrispondente contenimento della spesa.
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