RELAZ IO NE Il presente regolamento. interviene a
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RELAZ IO NE Il presente regolamento. interviene a
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE LA RIMODULAZIONE DELLE TABELLE RIFERITE ALLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLE DIREZIONI MARITTIME DI GENOVA, BARI, CATANIA E TRIESTE PER GLI UFFICI MARITTIMI DI LOANO, ALASSIO, S. MARIA LA SCALA, SISTIANA, MUGGIA, ACI CASTELLO, POZZILLO, TORRE FARO, POLIGNANO A MARE E TORRE A MARE. R E L A Z IO N E Il presente regolamento. interviene a “rimodulare” gli uffici marittimi periferici del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera che costituiscono l’assetto di amministrazione marittima periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo stesso trova fondamento nell’articolo 16 del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, che prevede la suddivisione del litorale nazionale in zone marittime, compartimenti e circondari e negli articoli 1 e 2 del relativo regolamento per l’esecuzione approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, i quali prevedono, rispettivamente, le circoscrizioni e la denominazione degli uffici marittimi. Sul provvedimento sono stati acquisiti i preliminari pareri favorevoli dei Ministeri concertanti della giustizia, della difesa e dell’economia e delle finanze. Il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza di sezione del 19 dicembre 2013, ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso dello schema regolatorio, con alcune osservazioni di carattere esclusivamente formale, che si è provveduto a recepire. Con l’occasione si è inoltre provveduto ad eliminare un mero errore materiale nel preambolo, alla voce “Ritenuto”, sostituendo il richiamo alla direzione marittima di Palermo con quello alla direzione marittima di Bari, incoerenza con il dispositivo e gli allegati. Ciò premesso, l’allegato decreto del Presidente della Repubblica, dispone: a) la soppressione dell’Ufficio locale marittimo di Torre Faro (ricadente nella circoscrizione territoriale marittima della Direzione marittima di Catania); b) la soppressione della Delegazione di spiaggia di Sistiana e dell’Ufficio locale marittimo di Muggia (ricadenti nella circoscrizione territoriale marittima della Direzione marittima di Trieste); c) la soppressione degli Uffici locali marittimi di Aci Castello e di Pozzillo e la contestuale elevazione dell’attuale Delegazione di spiaggia di S. Maria La Scala a Ufficio locale 1 marittimo ridenominato “Ufficio locale marittimo di Acireale” (ricadenti nella circoscrizione territoriale marittima della Direzione marittima di Catania); d) il declassamento a Ufficio locale marittimo dell’attuale Ufficio circondariale marittimo di Alassio e la contestuale elevazione a Ufficio circondariale marittimo dell’Ufficio locale marittimo di Loano ridenominato “Ufficio circondariale marittimo di Loano-Albenga” (ricadenti nella circoscrizione territoriale marittima della Direzione marittima di Genova); e) l’inclusione del comune di Bisceglie (BA) nella circoscrizione territoriale della Capitaneria di porto di Barletta; f) la cancellazione, dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica, n. 37 del 13 febbraio 2012, della sezione staccata di Santo Spirito e la soppressione delle Delegazioni di spiaggia di Torre a Mare e di Polignano a Mare, come rientranti nella giurisdizione territoriale della Capitaneria di porto di Bari (ricadenti nella circoscrizione territoriale marittima della Direzione marittima di Bari); g) la modifica della denominazione della Capitaneria di porto di Messina, di cui alla tabella della circoscrizione territoriale marittima della Direzione marittima di Catania, che viene sostituita da quella di “Capitaneria di porto di Messina – Autorità marittima dello Stretto” ai sensi dell’articolo 1, comma 160, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il provvedimento mira a conseguire una più razionale organizzazione degli uffici marittimi periferici di questo Ministero ricompresi nelle Regioni Liguria, Puglia, Friuli Venezia-Giulia e Sicilia, uffici marittimi che costituiscono un indefettibile presidio statale per la trattazione delle problematiche marittime lato sensu le quali abbracciano trasversalmente gli assetti statali preposti all’esercizio di funzioni di carattere amministrativo, operativo, tecnico e di vigilanza lungo i litorali di giurisdizione delle compagini organizzative territoriali interessate. Le rimodulazioni ipotizzate consentirebbero un più corretto allineamento delle competenze degli enti locali rispetto ai corrispondenti uffici dell’amministrazione marittima. Occorre infatti rappresentare che le molteplici e variegate articolazioni sulle quali si fondano i predetti ruoli assumono connotati e consistenza che sono commisurati alla vastità del territorio, alle attività marittime ed economiche che ivi si svolgono e ai relativi bacini d’utenza, presupposti, questi, che costituiscono un evidente “patrimonio” delle comunità locali, e dei relativi enti esponenziali. A tale riguardo si offre un più compiuto quadro descrittivo dell’impatto delle modifiche alle giurisdizioni marittime con riferimento agli ambiti regionali di riferimento di ciascuna. a) elevazione dell’Ufficio locale marittimo di Loano a Ufficio circondariale marittimo di “Loano-Albenga” con declassamento a Ufficio locale marittimo dell’attuale Ufficio circondariale marittimo di Alassio. La Direzione marittima di Genova ha richiesto il “declassamento” dell’attuale Ufficio circondariale marittimo di Alassio a Ufficio locale marittimo e la contestuale ridislocazione del relativo livello di “circondario marittimo” nella nuova sede dell’Ufficio locale marittimo di Loano che verrebbe ridenominato “Ufficio circondariale marittimo di Loano-Albenga”. 2 Tale soluzione appare percorribile in quanto, sotto il profilo infrastrutturale, le attuali specifiche di ricettività della sede di Alassio ben si prestano ad ospitare un ufficio locale marittimo a fronte dell’avvenuta acquisizione (a fronte del rilascio dell’attuale sede), ad appena 20 km, di un edificio ubicato nel porto di Loano su quattro piani, strutturalmente idoneo, invece, per la sede di un ufficio circondariale marittimo. A ciò si aggiunga che esiste altresì la possibilità di acquisire un’ulteriore palazzina nel Comune di Albenga, a 14 Km di distanza dal porto di Loano, utile a potenziare la disponibilità infrastrutturale. Inoltre, dal provvedimento non derivano oneri aggiuntivi per il personale, le dotazioni e le infrastrutture in ragione della distribuzione di risorse umane e materiali già assegnate all’ufficio circondariale marittimo di Alassio che viene contestualmente declassato ad ufficio locale marittimo. Al riguardo, tale rimodulazione comporterà un miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza del personale, in ragione dell’utilizzo di infrastrutture, di recente acquisizione gratuita e pienamente in linea con la vigente normativa in materia, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. b) soppressione degli Uffici locali marittimi di Aci Castello e Pozzillo e la contestuale elevazione dell’attuale Delegazione di spiaggia di Santa Maria La Scala a “Ufficio locale marittimo di Acireale”. La previsione risponde non solo ad esigenze di razionalizzazione dell’organizzazione periferica (accentramento dei servizi), ma anche di contenimento della spesa pubblica attraverso la soppressione degli Uffici locali marittimi di Aci Castello e Pozzillo - in ragione della rilevata inopportunità di due uffici che insistono entrambi sullo stesso Comune di Acireale - con trasferimento delle relative funzioni ad un unico nuovo ufficio locale marittimo, nella città di Acireale, che discenderebbe dall’elevazione dell’attuale Delegazione di spiaggia di Santa Maria La Scala, infrastruttura che dispone di eccellenti dotazioni logistiche offerte in comodato gratuito dal Comune. c) soppressione della Delegazione di spiaggia di Sistiana e dell’Ufficio locale marittimo di Muggia. E’ da condividere la proposta della Direzione marittima di Trieste che ritiene inopportuno mantenere in vita gli Uffici de quibus in relazione sia ad una riduzione della già limitata flotta peschereccia, sia per le note e condivise esigenze di contenimento della spesa pubblica. d) soppressione dell’Ufficio locale marittimo di Torre Faro. La richiesta risponde ad esigenze di razionalizzazione della spesa ed accentramento dei servizi legate alla “spendingreview” e prevede la soppressione dell’Ufficio con trasferimento delle relative funzioni alla sezione staccata di Torre Faro della Capitaneria di porto di Messina, da attivarsi nel periodo estivo in ragione dell’intensificazione del bacino di utenza locale. 3 e) inclusione del comune di Bisceglie (BA) – precedentemente indicato nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2012, n. 37 come rientrante nella giurisdizione territoriale della Capitaneria di porto di Molfetta – nella circoscrizione territoriale della Capitaneria di porto di Barletta e cancellazione dalla medesima tabella della sezione staccata di Santo Spirito. In occasione dell’elevazione a Ufficio circondariale marittimo del precedente Ufficio locale marittimo di Barletta, attuata con il decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2012, n. 37, per mero errore materiale, il comune di Bisceglie veniva tuttavia ancora indicato come ricompreso nella giurisdizione territoriale della Capitaneria di porto di Molfetta, pur dipendendo l’Ufficio locale marittimo di Bisceglie dalla Capitaneria di porto di Barletta ed essendo il Comune di Bisceglie già incluso nei Comuni propri della giurisdizione della Provincia di Bari – Andria – Trani (BAT), recentemente istituita. Per quanto attiene all’intendimento, manifestato di recente dalla Direzione marittima di Bari, di addivenire alla chiusura definitiva della sezione marittima di Santo Spirito, la predetta Autorità marittima ha rappresentato che tale sezione, già istituita nel 2005, è stata utilizzata nel solo periodo estivo per alcuni anni e poi è caduta in disuso. Per tale motivo, si richiede, l’espunzione del relativo riferimento della tabella della Direzione marittima omonima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, n. 37. f) la soppressione delle Delegazioni di spiaggia di Torre a Mare e Polignano a Mare, come rientranti nella giurisdizione territoriale della Capitaneria di porto di Bari (ricadenti nella circoscrizione territoriale marittima della Direzione marittima di Bari). La Direzione marittima di Bari ha evidenziato che la Delegazione di spiaggia di Polignano a Mare è stata di fatto chiusa già nel 1986 con conseguente accentramento dei servizi presso l’ufficio circondariale marittimo di Monopoli, mentre ragioni di infruttuosità e antieconomicità inducono ritenere più opportuno la soppressione della Delegazione di spiaggia di Torre a Mare, anche a motivo della vicinanza di tale ufficio alla sede della Capitaneria di porto di Bari e in ragione del limitato bacino di utenza. g) la modifica della denominazione della Capitaneria di porto di Messina (ricadente nella circoscrizione territoriale marittima della Direzione marittima di Catania) di cui alla tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni, che viene sostituita da quella di “Capitaneria di porto di Messina – Autorità marittima dello Stretto”. L’esigenza di modifica della denominazione dell’ufficio compartimentale de quo discende direttamente dal disposto dell’articolo 1, comma 160, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I descritti presupposti sono coerenti rispetto all’esigenza di una adeguata e logica distribuzione di risorse umane e strumentali lungo il territorio costiero dello Stato. 4 In particolare, la riconfigurazione degli uffici marittimi oggetto del presente provvedimento consentirà una ottimizzazione della prestazione delle attività d’istituto e una sostanziale razionalizzazione (con prospettive di risparmio) delle disponibilità di bilancio. Per quanto precede, l’approfondita analisi istruttoria preliminare che è stata svolta da questo Comando generale e dalle Direzioni marittime interessate e l’accurata valutazione degli aspetti organizzativi, portano a considerare pienamente sussistenti le condizioni per dar corso alla descritta modifica delle circoscrizioni territoriali marittime. Essa trova fondamento nella contestuale esigenza di: a) mantenere il necessario equilibrio tra i compiti assegnati all’amministrazione marittima e le risorse disponibili; b) attuare un adeguato livello nell’efficacia dell’azione di controllo dei litorali e del territorio costiero; c) eliminare strutture non più paganti sia in termini di efficacia dell’azione amministrativa che sotto il profilo del dispositivo operativo, tecnico e di vigilanza, così conseguendo un corrispondente contenimento della spesa. 5