ALLA DIREZIONE GENERALE DI TUTTE LE ASSOCIATE

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ALLA DIREZIONE GENERALE
DI TUTTE LE ASSOCIATE
CIRCOLARE
SERIE FISCALE N. 8/2015
Roma, 20 febbraio 2015
Oggetto: Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Rif. Normativi: art. 18 decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni
dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72 alla G.U. 20.8.2014, n. 192); Circolare
Agenzia Entrate 19 febbraio 2015, n. 5 (in all.1);
Rif. Assilea: Circolare Serie Fiscale n. 20/2014.
Rendiamo noto che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli attesi chiarimenti (in all.1)
in materia di credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotto dal cd.
Decreto competitività.
Segnaliamo in particolare che l’Agenzia ha precisato che “anche in relazione
all’agevolazione in esame, in virtù dell’ormai consolidato principio di tendenziale
equivalenza tra l’acquisizione in proprietà e quella effettuata tramite contratto di leasing,
sono agevolabili anche i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, che si caratterizza
per la presenza dell’opzione di acquisto finale del bene a favore dell’utilizzatore”.
Ricordiamo che il credito è previsto per gli investimenti (in all.4) realizzati dal 25 giugno
2014 al 30 giugno 2015 in strutture produttive che hanno sede in Italia e che al credito non si
applica né il limite di 250 mila euro, previsto per i crediti d’imposta agevolativi, né il limite
generale di compensabilità di 700 mila euro previsto per crediti e contributi. L’importo
minimo di 10 mila euro per usufruire dell’agevolazione, poi, deve riguardare ciascun
progetto di investimento e non i singoli beni che lo compongono. Il credito d’imposta,
infine, va calcolato sul 15% della parte delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media
degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.
A questo proposito, vi informiamo che la competente struttura associativa, nell’ambito
dei lavori svolti nel Gruppo di lavoro “Principi Contabili” di Confindustria, ha collaborato
alla stesura della Linea operativa contabile n.1 (in all. 2), realizzando altresì un modello di
contabilizzazione in excel per la corretta registrazione del credito e dei corrispondenti
risconti passivi nel bilancio dell’utilizzatore in caso di acquisizione dei beni strumentali in
locazione finanziaria(in all. 3).
Nel segnalare che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione fiscale in
parola è fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti
le altre misure non dispongano diversamente, ricordiamo che per maggiori chiarimenti è
disponibile il servizio di richiesta pareri nell’area dedicata del sito assilea.it.
Cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Dott. Gianluca De Candia
Allegato 4
Investimenti agevolabili
Il credito d’imposta vale per gli investimenti in nuovi beni strumentali compresi nella
divisione 28 “Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature” della tabella ATECO
2007.
Rientrano, quindi, nella citata tabella i macchinari e le apparecchiature che
intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di
lavorazione, quindi:
- pompe e compressori, utensili portatili a motore;
- gru e macchine per movimentazione, comprese le carriole ma escluse le autogru e le
gru ferroviarie;
- apparecchi per pesare come bilance commerciali, ponti a bilico, strumenti a pesata
continua, pesa a ponte, ma escluse le bilance di precisione;
- macchine per l'industria ceramica;
- motori (diversi da quelli per i veicoli) e turbine;
- macchine da maglieria e per il settore tessile;
- forni, bruciatori, caldaie;
- macchine per ufficio, comprese le calcolatrici, le macchine da scrivere, le
fotocopiatrici, ma esclusi i computer e i mobili per ufficio (peraltro agevolabili i primi
con la cd. Nuova Sabatini);
- macchine per l'imballaggio;
- apparecchi per centri di bellezza.
Sono esclusi gli immobili, i beni immateriali, i macchinari e le attrezzature inclusi in
divisioni diverse dalla 28, come:
- attrezzature medicali di diagnosi e cura (divisione 26);
- strumenti di misurazione e bilance da laboratorio (divisione 26);
- motori elettrici e generatori (divisione 27);
- quadri elettrici (divisione 27);
- apparecchiature elettriche per saldatura e brasatura (divisione 25);
- batterie e accumulatori elettrici (divisone 27);
- apparati per distribuzione e controllo dell'energia;
- computer e componenti elettronici (divisione 26);
- apparecchi per telecomunicazioni, attrezzature radiofoniche e televisive;
- telefoni e telefax, modem, antifurti, antincendi (divisione 26);
- autocarri, autobus e autoveicoli in genere (divisione 29);
- strumenti di controllo ambientale.
Nel caso di investimenti in beni complessi, ai fini dell’agevolazione rilevano anche i beni
non inclusi nella divisione 28 e destinati al funzionamento dei beni della divisione, come per
esempio computer e software acquisiti, anche in leasing finanziario, per far funzionare i
macchinari.
I beni, oltre a essere nuovi, devono essere strumentali rispetto all’attività esercitata
dall’impresa beneficiaria.
Non sono, invece, inclusi nel credito, gli acquisti di beni merce e di materiali di
consumo, anche se contenuti nella divisione 28, come per esempio i toner.
Per quanto riguarda il requisito della “novità”, tra i beni agevolabili non rientrano quelli
già utilizzati. Tra le eccezioni ammesse nel documento di prassi rientrano i beni esposti
negli show room, utilizzati esclusivamente dai rivenditori a scopo dimostrativo.
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