testo atto - Comune di Senigallia
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COMUNE DI SENIGALLIA AREA TURISMO, PROMOZIONE, SVILUPPO ECONOMICO U F F I C I O SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ORDINANZA n° 500 del 27/08/2015 Spett. ARZILLA BEACH srl [email protected] [email protected] L'Ancora Srl [email protected] e p.c. Al Sindaco SEDE Al Segretario Comunale SEDE Alla U.O.A Polizia Municipale Ufficio Edilizia e Ambiente SEDE All'Area Tecnica Territorio e Ambiente SEDE All’Ufficio Locale Marittimo di Senigallia Banchina di Levante SENIGALLIA All’Agenzia delle Dogane Circoscrizione Doganale di Ancona ANCONA Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche ANCONA All’Agenzia del Demanio Filiale Marche ANCONA OGGETTO: Decadenza concessione demaniale marittima n. 176/2008 del 5/11/2008 e successiva concessione suppletiva per proroga rilasciata il 6/5/2015 e rimessa in pristino dell’area ex stabilimento balneare 42 occupata senza titolo concessorio a Senigallia in L.re Marconi. Ditte coinvolte: L’Ancora Srl e Arzilla Beach srl. Con verbale n° 13/2015 del 15 luglio 2015 eseguito dalla Polizia Municipale e dall'Ufficio della Guardia Costiera, si segnalava l’esecuzione delle seguenti opere edilizie abusive in questo Comune in L.re Marconi n. 1 bis presso lo Stabilimento balneare n. Sb38 ex 43 e lo Stabilimento balneare ex 42 consistenti in opere di innovazione non autorizzate sullo stabilimento balneare contrassegnato dal numero Sb 38 (ex 43) nonché l’uso della concessione n. ex 42 ancorché non ricondotta nelle condizioni autorizzate di cui all’ultimo titolo edilizio valido e non ancora accorpata allo stabilimento balneare Sb 38. Nello specifico: a) Stabilimento balneare n. SB 38 ex 43 – titolare della concessione demaniale marittima ditta Ancora s.r.l. – conduttrice con contratto di affitto di azienda ditta Arzilla Beach s.r.l.: - Sono stati tamponati con vetrate scorrevoli su telai metallici i tre moduli tendonati adiacenti al capanno office, e costituenti una delle zona d’ombra dello stabilimento balneare. Sotto dette strutture tamponate sono presenti i tavoli apparecchiati asserviti all’attività di ristorazione svolta nel chiosco bar ristorante, pertanto tali aree vengono utilizzate in contrasto con il contenuto della concessione demaniale, che è stata rilasciata per il mantenimento di stabilimento balneare e non per l’esercizio dell’attività di ristorazione e che prevede l’obbligo esplicito di non variare l’uso, con il permesso edilizio a suo tempo rilasciato, in assenza del titolo per l’esercizio dell’attività di innovazione dell’offerta turistica prevista dall’art. 8 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del piano degli Arenili e in assenza della licenza demaniale suppletiva. - Sotto la tensostruttura, presente nella fascia di massimo ingombro destinata ad area giochi zona relax, è stato allestito un punto di somministrazione formato da un bancone bar attrezzato con i dispositivi per la preparazione e la mescita delle bevande, circondato da una zona d’appoggio formata da cestonata metallica con riempimento in pietra naturale e piano d’appoggio in vetro, sgabelli e quanto altro necessario allo svolgimento dell’attività di somministrazione. Anche in tal caso, l’utilizzo del manufatto non è coerente con il contenuto della concessione demaniale marittima e la destinazione prevista nel titolo edilizio a suo tempo rilasciato. Trattandosi di attività inquadrabile come attività di innovazione dell’offerta turistica di cui all’art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano degli Arenili tale attività viene esercitata in carenza della licenza demaniale suppletiva. - Sull’area pavimentata con doghe in legno, posta lato mare rispetto alla tensostruttura di cui sopra, è stata allestita un’area relax in luogo delle cabine con strutture tendonate ombreggianti con copertura piana prevista nel PdC n. P/04/118, inoltre risulta installato un secondo modulo tendonato, delle dimensioni in pianta di circa m. 4 per m 5 in allineamento lato sud con quello previsto nel progetto autorizzato. - E’ stata pavimentata con pavimentazione in doghe in legno e telo sintetico di colore verde la zona adiacente lato mare la fascia di massimo ingombro per una profondità di circa m 5 ed un fronte di circa m 34,5, a margine di tale area pavimentata è presente la schermatura a paravento con telaio in legno, tende verticali e pannelli in plexiglass. - Sulla fascia di massimo ingombro antistante, lato mare, le cabine in muratura non sono stati installati i tendonati a copertura piana, mentre è stato collocato in prossimità dell’angolo sud un gazebo con struttura in metallo e copertura in teli impermeabili e teli laterali di chiusura, delle dimensioni in pianta di circa m 3,45 per m 3,45 e m 2,20 di altezza. b) Stabilimento balneare ex 42 per il quale, in ottemperanza al piano degli arenili vigente, è stato richiesto l’accorpamento, e non concesso, di parte della superficie allo stabilimento balneare Sb 38, mentre l’altra porzione è stata concessa alla ditta Uliassi s.r.l.: - le strutture presenti non sono state ripristinate in conformità a quanto autorizzato (autorizzazione edilizia 03/26) in quanto, sebbene siano stati eliminati gli ampliamenti già oggetto di segnalazione del capanno office, non sono state né sanate né ripristinate le modifiche distributive interne al capanno medesimo, inoltre non è stato eliminato il box docce scoperto lato muretto parasabbia. - sebbene l’area dello stabilimento ex 42 non è ancora stata accorpata a quello Sb 38 (ex 43) e conseguentemente non dovrebbe essere utilizzata poiché, per l’anno in corso la ditta Ancora s.r.l. non corrisponde il canone concessorio, la stessa risulta utilizzata senza titolo, infatti la superficie sottostante il modulo ombreggiante antistante il capanno office è utilizzato come deposito materiali ed attrezzature; il capanno office viene usato come camera con bagno; sull’arenile antistante lato mare il modulo ombreggiante è stata allestita l’area giochi; sono stati posati gli ombrelloni e lettini per una superficie di circa mq 320 e piantumati due alberi di palma (specie non autoctona) mentre altre due piante analoghe sono state piantate sullo stabilimento Sb 38, sempre nella zona posa lettini ed ombrelloni; - E’ stata collocata una recinzione formata da pannelli in compensato in legno, dipinto all’esterno a righe verticali bianche e grigie, dell’altezza di circa m 2,0, fissati a paletti in legno infissi al suolo, lungo tutto il confine con la porzione della concessione ex 42 ora acquisita dalla ditta Uliassi; tale recinzione verticale ha la funzione di nascondere alla vista i materiali e le attrezzature depositate in prossimità del capanno office. Visto che le opere edilizie sono state realizzate in ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE DEMANIALE ed è stata occupata un'area in ASSENZA DI CONCESSIONE DEMANIALE; Visti gli articoli 47 e 54 del Codice della Navigazione; Visto l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/1990 del 4/8/2015 Per quanto sopra detto: SI ORDINA ai rappresentanti delle Ditte responsabili delle violazioni riscontrate: Cordella Stefano, nato a Fano il 22 maggio 1968 ed ivi residente in via Nolfi n. 33, quale legale rappresentate della ditta Ancora s.r.l., con sede a Senigallia lungomare G. Marconi n. 1/bis, titolare della concessione demaniale marittima per mantenimento stabilimento balneare Sb38; Guerra Fabio, nato a S. Angelo in Vado (PU) il 18/03/1956 ed ivi residente in via A. De Gasperi n. 33, legale rappresentate della ditta Arzilla Beach s.r.l., con sede a S. Angelo in Vado in via della Madonna n. 15, titolare contratto di affitto di azienda dall’Ancora s.r.l. delle attività di stabilimento balneare; la DEMOLIZIONE delle opere abusive di cui trattasi ed il ripristino dello stato dei luoghi dell’area oggetto della concessione demaniale marittima n. 176/2008 del 5/11/2008 e successiva concessione suppletiva per proroga rilasciata il 6/5/2015 (Stabilimento balneare Sb 38 ex 43) entro 8 (otto) giorni dalla notifica della presente ordinanza. Qualora il concessionario non provvederà alla rimessa in pristino dell’area in concessione entro tale termine si procederà: alla decadenza della concessione, sulla base di quanto disposto dall’art. 47, comma 1, lettera c) del Codice della Navigazione; alla rimessa in pristino dell’area in concessione a spese dell’interessato sulla base di quanto disposto dall’art. 54, comma 1, del Codice della Navigazione. Il RIPRISTINO dell’area occupata senza titolo concessorio (ex stabilimento balneare 42) entro 8 (otto) giorni dalla notifica della presente ordinanza. Qualora il concessionario non provvederà entro tale termine alla rimessa in pristino dell’area occupata senza titolo concessorio vi provvederà direttamente l’Amministrazione comunale sulla base di quanto disposto dall’art. 54, comma 1, del Codice della Navigazione, addebitando le relative spese al soggetto che occupa abusivamente l’area. Avverso il presente provvedimento la S.V. potrà presentare ricorso al T.A.R. Marche ovvero al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica. Il Dirigente Area Turismo Promozione e Sviluppo Economico (Dott. Paolo Mattei)